Nel Concordato Semplificato I Creditori Votano?

“I creditori voteranno, e se la maggioranza dice no il concordato salta.” È la frase che si sente più spesso quando un imprenditore, uscito senza accordo da una composizione negoziata, scopre l’esistenza del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Ed è sbagliata. Nel concordato semplificato i creditori non votano: non c’è adunanza, non ci sono maggioranze da raggiungere, non c’è un quorum da calcolare. Ma da questa verità ne sono nate molte altre, false, che circolano tra imprenditori, consulenti d’azienda e perfino tra i creditori stessi: che il tribunale si limiti a mettere un timbro, che i creditori non abbiano alcuna voce, che il debitore possa imporre qualsiasi sacrificio, che il Fisco sia intoccabile perché non può esprimere il proprio dissenso.

È comprensibile che su questo tema regni la confusione. Il concordato semplificato è un istituto giovane, nato con il D.L. 118/2021 e poi trasferito negli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ritoccato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Somiglia al concordato preventivo nel nome, ma funziona in modo radicalmente diverso proprio sul punto del consenso. E chi ragiona “per analogia” con il preventivo sbaglia quasi sempre. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: il debitore che si illude sull’omologa automatica deposita una proposta debole; il creditore convinto di essere impotente lascia scadere il termine per opporsi.

Ecco i sette miti che verifichiamo in questa guida:

  1. “I creditori votano, come nel concordato preventivo.”
  2. “Visto che non votano, i creditori non possono fare nulla.”
  3. “Senza voto, l’omologa è automatica: basta il parere favorevole.”
  4. “Se i creditori hanno rifiutato l’accordo, il semplificato è precluso” (e il suo opposto: “basta aver fatto finta di trattare”).
  5. “Senza voto, il debitore può imporre qualsiasi taglio.”
  6. “Il Fisco e gli enti locali non si possono falcidiare senza la loro adesione.”
  7. “Senza voto si può anche continuare l’attività.”

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato semplificato non esiste in astratto: si apre solo al termine di una composizione negoziata, e la sua sorte dipende da come si sono svolte le trattative con i creditori e da ciò che l’esperto ha scritto nella relazione finale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che sostituisce il voto dei creditori con la verifica della correttezza e della buona fede delle trattative. È esattamente il punto in cui nascono quasi tutti i miti che seguono.

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Mito 1: “Nel concordato semplificato i creditori votano, come nel concordato preventivo”

Il mito

“Anche nel semplificato c’è il voto: se la maggioranza dei creditori è contraria, il concordato non passa.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: in quasi tutti gli strumenti di regolazione della crisi il consenso dei creditori è il cuore del meccanismo. Nel concordato preventivo i creditori votano e la proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (o, se ci sono classi, secondo le regole dell’art. 109 CCII). Negli accordi di ristrutturazione servono le adesioni di una percentuale qualificata di creditori. Persino il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione passa dall’approvazione unanime delle classi. È naturale, quindi, che chi sente la parola “concordato” immagini un’adunanza, un elenco di voti, una maggioranza da raggiungere.

C’è poi un secondo equivoco: il concordato semplificato viene spesso chiamato “concordato liquidatorio semplificato”, e il concordato preventivo liquidatorio prevede il voto. Il passaparola ha fuso le due figure, come se il semplificato fosse soltanto una versione “più veloce” del preventivo con le stesse regole di fondo.

La realtà

In realtà la norma dice tutt’altro. L’art. 25-sexies CCII non contiene alcuna fase di votazione. Il percorso è questo: l’imprenditore, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, deposita la proposta di concordato per cessione dei beni con il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39; il tribunale, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto, valuta la ritualità della proposta, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e ne fissa il termine per il parere; con lo stesso decreto ordina al debitore di comunicare la proposta, i pareri e le relazioni ai creditori e fissa l’udienza di omologazione. Al posto del voto c’è il giudizio di omologazione: il consenso dei creditori è sostituito dal controllo del tribunale e dalla possibilità, per ciascun creditore, di opporsi.

La giurisprudenza di merito lo ha detto in modo netto. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, ha qualificato il concordato semplificato come una figura autonoma e solo liquidatoria, alla quale non si possono applicare per analogia le regole del concordato preventivo: non c’è una soglia minima di soddisfacimento per i chirografari, non c’è il voto dei creditori, non c’è l’obbligo di apporto di risorse esterne. Già il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023, aveva osservato che lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori.

Non votare, però, non significa non partecipare. Il semplificato resta una procedura concorsuale a tutti gli effetti: la Cassazione, con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023, lo ha qualificato espressamente come tale ai fini della competenza territoriale, ritenendo irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito, in linea con l’art. 28 CCII. La concorsualità, cioè la parità di trattamento nel rispetto delle cause di prelazione, sopravvive anche senza adunanza.

La prova

Strumento Serve il voto o l’adesione dei creditori? Base normativa
Concordato preventivo Sì, voto per maggioranze (o per classi) artt. 107-109 CCII
Accordo di ristrutturazione Sì, adesioni di percentuali qualificate artt. 57, 60, 61 CCII
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione Sì, approvazione di tutte le classi art. 64-bis CCII
Concordato semplificato No: controllo del tribunale + opposizioni art. 25-sexies CCII

A conferma del contrasto, nel concordato preventivo in continuità la Cassazione, con la sentenza n. 7663 depositata il 30 marzo 2026 (Prima Sezione), è tornata a occuparsi della ristrutturazione trasversale dell’art. 112 CCII, cioè di come si omologa una proposta quando la maggioranza delle classi ha votato contro: un problema che, nel semplificato, semplicemente non si pone, perché non esiste alcun voto da “superare”.

Cosa rischia chi ci crede

C’è un ulteriore elemento che spiega la scelta del legislatore. Il semplificato arriva dopo che i creditori hanno già avuto la loro occasione di esprimersi: durante la composizione negoziata hanno ricevuto informazioni, partecipato agli incontri, valutato proposte. Il loro consenso, in un certo senso, è già stato chiesto e negato. Riproporre un voto, a quel punto, significherebbe ripetere lo stesso esito. La legge sceglie un’altra strada: prende atto del mancato accordo e sposta il baricentro sulla tutela individuale. Ogni creditore, anziché contare come frazione di una maggioranza, viene considerato singolarmente: il tribunale deve verificare che proprio lui non stia peggio che in liquidazione giudiziale e che proprio lui riceva un’utilità. È un modello diverso, non necessariamente meno protettivo: in un concordato preventivo approvato a maggioranza, il creditore dissenziente può essere vincolato a una proposta che non gli piace; nel semplificato, nessun creditore può essere trattato peggio dell’alternativa liquidatoria, qualunque sia l’opinione degli altri.

Il debitore che crede al mito spende settimane a “contare i voti” che non arriveranno mai, invece di concentrarsi su ciò che davvero conta: la tenuta del piano di liquidazione e la dimostrazione che nessun creditore riceve meno di quanto avrebbe in liquidazione giudiziale. Il creditore che ci crede, dal canto suo, aspetta una convocazione all’adunanza che non riceverà e lascia passare il termine per opporsi. Chi aspetta di votare, nel semplificato, ha già perso l’unica occasione di farsi sentire.

Mito 2: “Visto che non votano, i creditori non possono fare nulla”

Il mito

“Nel semplificato il debitore decide tutto e i creditori subiscono: senza voto non hanno strumenti.”

Perché ci credono in tanti

È la conseguenza logica, ma sbagliata, del mito precedente. Se il voto è lo strumento con cui il creditore esprime la propria volontà, e il voto non c’è, sembra che il creditore resti spettatore. Il fondo di verità esiste: il creditore non può bloccare il concordato con un semplice “no”, né può coalizzarsi con altri per formare una maggioranza contraria. Il suo dissenso, da solo, non produce effetti.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il legislatore ha sostituito il voto con un insieme di tutele processuali, alcune molto incisive. L’art. 25-sexies, comma 4, prevede che il decreto del tribunale ordini al debitore di comunicare a tutti i creditori la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto, a mezzo PEC se possibile o altrimenti con raccomandata con avviso di ricevimento. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario e l’udienza di omologazione devono trascorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.

L’opposizione non è un atto simbolico: è il veicolo con cui il creditore porta davanti al giudice le ragioni per cui la proposta viola l’ordine delle cause di prelazione, è meno conveniente della liquidazione giudiziale o non gli assicura alcuna utilità. Dopo l’omologa, il decreto motivato del tribunale è reclamabile davanti alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 25-sexies, comma 6), e il decreto della Corte d’appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 7). Si applicano inoltre, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII: ciò significa, tra l’altro, che gli atti di frode (occultamento di attivo, passività inesistenti) possono portare alla revoca e che, dopo l’omologa, i creditori possono domandare la risoluzione o l’annullamento del concordato nei casi previsti.

La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 7 gennaio 2025, ha sintetizzato bene il nuovo equilibrio: il controllo del tribunale non è solo formale, il parere dell’esperto non è vincolante e i creditori, pur privati del voto, conservano il potere di opporsi.

La prova

Il sistema delle impugnazioni ha già prodotto pronunce di legittimità che ne precisano i confini. La Cassazione, con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026, ha chiarito che nel giudizio di reclamo contro l’omologa né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari, perché non sono portatori di interessi propri da far valere: il confronto è tra debitore e creditori opponenti. Con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 la stessa Corte ha invece stabilito che il decreto con cui la Corte d’appello conferma una declaratoria di inammissibilità della proposta non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio e definitivo: un dettaglio che conta per chi intende difendere la proposta fino all’ultimo grado.

C’è poi un profilo che il passaparola trascura del tutto. Durante il procedimento, dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII: tra questi, la disciplina della prededuzione e i limiti agli atti di straordinaria amministrazione del debitore senza autorizzazione. Inoltre il decreto di cui al comma 4 è equiparato, ai fini dell’art. 106, all’ammissione al concordato. Per il creditore questo significa che il patrimonio del debitore non è “libero” mentre si attende l’omologa: eventuali atti dispositivi irregolari possono essere segnalati al tribunale e assumere rilievo. Il creditore che sorveglia il procedimento ha strumenti concreti anche prima dell’udienza, non soltanto dopo.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore rassegnato non legge la PEC, non verifica il piano di liquidazione e non si costituisce entro i dieci giorni anteriori all’udienza. Scaduto quel termine, le sue ragioni non entrano nel giudizio e la successiva impugnazione rischia di trovare la strada sbarrata. Il debitore che crede al mito, simmetricamente, sottovaluta le opposizioni e arriva all’udienza senza aver preparato le risposte alle contestazioni prevedibili.

Mito 3: “Senza voto, l’omologa è automatica: basta il parere favorevole dell’esperto”

Il mito

“Se l’esperto ha detto che le trattative sono state corrette e l’ausiliario dà parere favorevole, il tribunale deve omologare.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento è intuitivo: se mancano i creditori a decidere, qualcuno dovrà pur farlo al loro posto, e le figure tecniche (esperto e ausiliario) sembrano le più titolate. Inoltre, la relazione finale dell’esperto è davvero una condizione di accesso: senza l’attestazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, la proposta non può nemmeno essere presentata. Da qui il salto logico: “se c’è la relazione positiva, il resto è formalità”.

La realtà

La norma dice altro. L’art. 25-sexies, comma 5, elenca le condizioni che il tribunale deve accertare per omologare: la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (o della liquidazione controllata) e la presenza di un’utilità per ciascun creditore. I pareri dell’esperto e dell’ausiliario sono elementi istruttori, non decisioni: il giudizio resta interamente del tribunale.

Il controllo, inoltre, non comincia all’udienza: già in fase di ammissione il tribunale verifica la “ritualità” della proposta, compresa la corretta formazione delle classi. E la Cassazione ha precisato che questa verifica iniziale non si ferma all’esistenza dei documenti.

La prova

Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 la Cassazione ha affermato che il vaglio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non si esaurisce nella regolarità formale e nella presenza dei documenti richiesti, ma si estende alla legalità sostanziale, cioè alla verifica delle condizioni previste dall’art. 25-sexies alla luce della documentazione imposta dallo stesso articolo e dall’art. 39 CCII. Il principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Nel merito, la Corte d’Appello di Milano (decreto n. 1033 del 21 marzo 2024) aveva già esteso il controllo alla non manifesta implausibilità della proposta, e il Tribunale di Napoli (n. 153 del 25 ottobre 2023) aveva rivendicato una cognizione piena sulla composizione negoziata, sul contenuto della relazione finale e sulla buona fede delle trattative.

Un passaggio merita di essere sottolineato. Dopo la nomina dell’ausiliario, il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti: è la prova che la legge si aspetta un esame vero, capace di far emergere lacune che il debitore deve colmare. All’ausiliario si applicano inoltre le cautele previste dalla normativa antimafia richiamata dall’art. 25-sexies, comma 3, a riprova di un ruolo di garanzia e non di semplice certificatore. In questo quadro, il parere favorevole dell’ausiliario rafforza la proposta ma non la mette al riparo: se un creditore, nell’opposizione, dimostra un errore nella stima di un bene o un’azione recuperatoria trascurata, il tribunale ne deve tenere conto anche contro l’opinione dell’ausiliario.

Cosa rischia chi ci crede

Una proposta costruita sull’aspettativa dell’omologa automatica è, di solito, una proposta povera di dati: stime dei beni non documentate, confronto con la liquidazione giudiziale accennato, nessuna spiegazione dell’utilità per i chirografari. È la proposta che viene dichiarata inammissibile o non omologata, con il rischio concreto che, chiusa la strada del semplificato, si apra quella della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero.

Mito 4: “Se i creditori hanno detto no nelle trattative, il semplificato è precluso” (e l’opposto: “basta aver fatto finta di trattare”)

Il mito

Prima versione: “Se i creditori hanno rifiutato l’accordo, hanno di fatto già votato contro, e il concordato non è possibile.” Seconda versione: “Basta aprire la composizione negoziata, fare un paio di incontri e poi depositare il semplificato.”

Perché ci credono in tanti

Le due versioni nascono dallo stesso fraintendimento: confondere il ruolo dei creditori nella composizione negoziata con un voto anticipato. Chi crede alla prima pensa che il rifiuto in trattativa equivalga a un voto negativo. Chi crede alla seconda pensa che la composizione negoziata sia un passaggio burocratico da “spuntare” per arrivare al concordato senza voto.

La realtà

Il semplificato presuppone proprio che le trattative siano fallite: il “no” dei creditori non lo preclude, ma lo rende possibile. L’art. 25-sexies, comma 1, consente la proposta quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono praticabili. Il rifiuto dei creditori, quindi, è il presupposto fisiologico dello strumento, non un ostacolo.

Al tempo stesso, le trattative devono essere vere. È questo il prezzo che la legge chiede in cambio della rinuncia al voto: il consenso dei creditori viene sostituito da una prova seria che si è cercato quel consenso. Il Tribunale di Milano (n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta in assenza di una relazione finale che attestasse buona fede delle trattative e impraticabilità delle altre soluzioni. Il Tribunale di Milano (n. 236 del 20 marzo 2025) ha ribadito il nesso necessario con la composizione negoziata e il termine di sessanta giorni dalla relazione finale. La Corte d’Appello di Milano (n. 298 del 30 gennaio 2023) ha chiarito che quel termine non è una nuova moratoria automatica ma un termine finale per accedere allo strumento.

La prova

La Corte d’Appello di Napoli, nel decreto del 7 gennaio 2025, ha indicato cosa significhi concretamente buona fede: un’effettiva interlocuzione con i creditori, informazioni complete, proposte formalizzate e un confronto esplicito con lo scenario della liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Alessandria (n. 6 del 19 gennaio 2023) ha richiesto trattative condotte con una ragionevole prospettiva di arrivare a un’offerta accettabile. Qui si vede perché l’esperienza da Esperto Negoziatore conta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, sa che cosa l’esperto deve poter scrivere nella relazione finale e quali tracce documentali delle trattative il tribunale andrà a cercare.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla prima versione rinuncia a uno strumento che gli spettava, lasciando l’impresa scivolare verso la liquidazione giudiziale. Chi crede alla seconda arriva in tribunale con una relazione finale che non può attestare la buona fede, o con un fascicolo di trattative inconsistenti che i creditori, nell’opposizione, smontano facilmente. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: la porta del semplificato si chiude.

Mito 5: “Senza voto, il debitore può imporre qualsiasi taglio”

Il mito

“Nessuno vota, quindi il debitore può offrire anche lo zero ai chirografari: tanto non c’è maggioranza da convincere.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità robusto. Nel concordato preventivo liquidatorio l’art. 84, comma 4, CCII impone un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile e assicuri ai chirografari almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei loro crediti. Nel semplificato queste soglie non ci sono, come ha confermato la Corte d’Appello di Roma (n. 4154 dell’11 giugno 2024). Il passaparola ne ha dedotto che, senza soglie e senza voto, non esistano limiti.

La realtà

I limiti ci sono, e sono tre, cumulativi. Primo: l’ordine delle cause di prelazione va rispettato. Secondo: la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (o controllata). Terzo: deve assicurare un’utilità a ciascun creditore. Proprio perché manca il voto, questi tre requisiti funzionano come una tutela individuale, verificabile creditore per creditore.

L’art. 25-sexies, comma 1, consente inoltre di suddividere i creditori in classi e richiama l’art. 84, comma 5, sul trattamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, che possono essere soddisfatti non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni gravati, secondo la stima di un professionista indipendente. Le classi, nel semplificato, non servono a votare: servono a giustificare trattamenti differenziati, e la loro corretta formazione è verificata dal tribunale già in sede di ammissione.

La prova

La Cassazione, con la pronuncia n. 624/2026, depositata nel gennaio 2026, ha fissato un limite molto chiaro: l’utilità per i creditori non può consistere nella sola rapidità della soluzione della crisi, perché questa non procura alcun vantaggio ai chirografari che, secondo il piano, non ricevono alcun pagamento. La Corte d’Appello di Catania, con decreto del 14 febbraio 2025, ha precisato che utilità ed equivalenza di risultato non autorizzano a derogare all’ordine delle cause di prelazione, salvo il caso di incapienza del bene. Il Tribunale di Milano (n. 902 del 21 novembre 2024) ha elencato le tre verifiche dell’omologa (fattibilità, assenza di pregiudizio, utilità per ciascun creditore), e la Corte d’Appello di Potenza (n. 336 del 19 luglio 2024) ha ricordato che il giudice deve valutare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, trattandosi di uno strumento di extrema ratio.

Cosa rischia chi ci crede

La proposta “a zero” per i chirografari, giustificata solo dalla velocità, è oggi esposta a un diniego di omologa quasi certo, e a opposizioni facili da argomentare. Il debitore che ci ha creduto ha consumato il termine di sessanta giorni e si ritrova senza alternative negoziali.

Mito 6: “Il Fisco e gli enti locali non si possono falcidiare senza la loro adesione”

Il mito

“I debiti con l’Erario e con il Comune vanno pagati per intero: senza transazione fiscale accettata non si toccano.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è la disciplina della transazione fiscale. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione la falcidia dei crediti tributari passa per gli artt. 63 e 88 CCII, con l’adesione o il voto dell’amministrazione finanziaria (e, a certe condizioni, con il superamento del suo dissenso). La novità più recente ha rafforzato l’impressione che servano sempre regole speciali: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali in attuazione della L. 111/2023, con il suo art. 4 ha esteso la transazione fiscale ai tributi di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, intervenendo su composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis), accordi di ristrutturazione (art. 63), piano soggetto a omologazione (art. 64-bis), concordato preventivo (art. 88), concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245) e transazione fiscale di gruppo (art. 284-bis).

La realtà

Nel semplificato, che non prevede voto, non c’è nemmeno una “adesione” dell’Erario da ottenere: i crediti tributari sono trattati come gli altri, nel rispetto del loro grado di privilegio e dei tre limiti visti al mito precedente. La Corte d’Appello di Lecce, con il decreto n. 22 del 15 gennaio 2025, ha ammesso la falcidia dei crediti tributari nel semplificato, indicando come limite il confronto con la liquidazione giudiziale. Quanto al D.Lgs. 147/2026, l’art. 25-sexies non figura tra le norme modificate, e la stessa dottrina che ne ha commentato l’impatto osserva che lo stralcio dei tributi locali era già possibile nel semplificato prima della riforma. Il Fisco non vota e non “aderisce”: può però opporsi, come ogni creditore, se il trattamento lo pregiudica rispetto alla liquidazione giudiziale.

La prova

Oltre al decreto della Corte d’Appello di Lecce, il dato testuale è decisivo: l’art. 25-sexies non richiama gli artt. 63 e 88. Il controllo sui crediti fiscali si gioca dunque sul terreno comune dell’ordine delle prelazioni e dell’assenza di pregiudizio. Va però segnalato che si tratta di un orientamento di merito: sul punto specifico non risulta, allo stato, una pronuncia di legittimità.

È utile anche chiarire perché il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali abbia avuto bisogno di intervenire sugli altri strumenti e non sul semplificato. Negli accordi, nel piano soggetto a omologazione e nel concordato preventivo, l’ente impositore deve esprimere una volontà (adesione o voto), e fino alla riforma per i tributi locali mancava una disciplina chiara su chi dovesse esprimerla e con quali garanzie; ora la competenza è attribuita al soggetto individuato dagli ordinamenti di Regioni ed enti locali, e ciascun ente decide autonomamente se aderire. Nel semplificato questo problema non si pone alla radice, perché non si chiede a nessuno di aderire. Il Comune creditore di IMU o TARI riceve la comunicazione come ogni altro creditore e, se ritiene la proposta pregiudizievole, deve opporsi nei termini. Per l’ente, quindi, la lezione è speculare a quella del creditore privato: la tutela passa dall’opposizione, non da un consenso da negoziare.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore convinto dell’intangibilità del debito fiscale rinuncia al semplificato anche quando il suo passivo è prevalentemente tributario, cioè proprio quando lo strumento potrebbe risultare più utile. Al contrario, il debitore che pensa di poter tagliare il Fisco “senza regole” dimentica che i crediti tributari sono spesso privilegiati e che il loro trattamento va giustificato con la stima del ricavato dei beni.

Mito 7: “Senza voto si può anche continuare l’attività”

Il mito

“Uso il semplificato per liberarmi dei debiti e intanto proseguo con l’azienda, magari tramite una società nuova.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nel fatto che il piano di liquidazione può prevedere la cessione dell’azienda o di rami d’azienda, anche in esercizio, e l’art. 25-septies disciplina proprio la liquidazione dei beni e le offerte già individuate. Vedere l’azienda passare di mano senza fermarsi ha fatto pensare che il semplificato fosse una forma “leggera” di concordato in continuità.

La realtà

Il semplificato è uno strumento esclusivamente liquidatorio: la continuità diretta, in capo allo stesso imprenditore, non è ammessa. La ragione è strettamente collegata al tema del voto. Nella continuità i creditori sopportano il rischio dell’impresa che prosegue: per questo la legge esige il loro consenso, espresso attraverso le classi. Dove il consenso manca, la legge consente soltanto di convertire i beni in denaro e distribuirlo.

La prova

Il Tribunale di Milano (n. 132 del 23 febbraio 2024) ha escluso un piano con continuità aziendale proprio facendo leva sull’assenza del voto dei creditori. Lo stesso Tribunale (n. 277 del 3 aprile 2025) ha ribadito la natura liquidatoria e la necessità della cessione dei beni. La Corte d’Appello di Roma (n. 4154 dell’11 giugno 2024) ha confermato l’autonomia dell’istituto rispetto al concordato preventivo.

Cosa rischia chi ci crede

Una proposta che maschera una continuità diretta sotto forma di “cessione” è destinata all’inammissibilità. E la cessione dell’azienda a soggetti collegati senza un’adeguata procedura competitiva espone a contestazioni sulle condizioni dell’offerta e sul rispetto dell’art. 25-septies.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare che cosa accade concretamente a chi agisce credendo a uno dei miti.

Simulazione A: il creditore che aspettava l’adunanza

Ipotesi: un fornitore vanta un credito chirografario di 41.730 €. Il tribunale emette il decreto ex art. 25-sexies, comma 4, e fissa al 22 gennaio il termine per il parere dell’ausiliario; l’udienza di omologazione è fissata al 9 marzo, cioè 46 giorni dopo, nel rispetto del minimo di quarantacinque giorni. La PEC con proposta, relazione finale e pareri arriva al fornitore il 26 gennaio.

Convinto che “prima o poi si voterà”, il fornitore non fa nulla. Il termine per costituirsi e proporre opposizione scade dieci giorni prima dell’udienza, cioè il 27 febbraio. Il 9 marzo il tribunale omologa. Nel piano, i chirografari ricevono il 3,8%: al fornitore spettano 1.585,74 €. Se avesse letto la documentazione, avrebbe scoperto che la stima dell’immobile strumentale (412.600 €) era inferiore di circa il 18% a una perizia di due anni prima, circostanza che poteva sostenere un’opposizione sul pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Il voto non c’era; il termine sì, ed è passato.

Simulazione B: il debitore che puntava sulla rapidità

Ipotesi: una S.r.l. ha un passivo di 1.284.960 €, di cui 318.400 € privilegiati (dipendenti, Erario, ipoteca bancaria) e 966.560 € chirografari. L’attivo realizzabile, al netto dei costi della procedura, è stimato in 297.150 €. La proposta destina tutto ai privilegiati e nulla ai chirografari, motivando l’utilità con “la rapidità della liquidazione, che evita i tempi della liquidazione giudiziale”.

Due chirografari si oppongono. Il tribunale verifica il confronto con la liquidazione giudiziale: in quella sede sarebbero esperibili azioni revocatorie su pagamenti preferenziali stimati in 63.270 €, che il piano non considera. Anche al netto dei costi, i chirografari avrebbero potuto ricevere qualcosa. Alla luce della linea indicata dalla Cassazione con la pronuncia n. 624/2026, la sola velocità non costituisce utilità per chi non riceve alcun pagamento: l’omologa è negata. Il termine di sessanta giorni è consumato, e un creditore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale.

Simulazione C: il Fisco trattato correttamente

Ipotesi: un’impresa ha un debito tributario di 187.420 €, di cui 112.900 € assistiti da privilegio e 74.520 € chirografari (sanzioni e interessi), oltre a 23.760 € di IMU e TARI dovute al Comune. Il piano prevede la vendita di un capannone stimato 248.300 € da un professionista indipendente e di attrezzature per 38.640 €.

Il debitore, credendo al mito 6, stava per rinunciare. Valutando lo strumento correttamente, la proposta rispetta l’ordine dei privilegi, paga integralmente l’ipoteca bancaria nei limiti del ricavato del capannone, soddisfa i privilegiati tributari nella misura consentita dall’attivo residuo e attribuisce ai chirografari (Erario per sanzioni e interessi, Comune per la parte chirografaria, fornitori) una percentuale del 6,1%, superiore a quella stimata in liquidazione giudiziale (4,3%) grazie alla vendita già concordata con un acquirente individuato e sottoposta alla verifica del liquidatore. Né l’Agenzia delle entrate né il Comune votano; possono opporsi, ma il confronto numerico con la liquidazione giudiziale è documentato. È il dato che conta, non il consenso.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento di verità. Rimetterli in ordine aiuta a capire la logica dell’istituto.

È vero che i creditori non votano. Ma è vero perché il legislatore ha costruito uno scambio preciso: il debitore rinuncia alla possibilità di proseguire l’attività, accetta di passare prima per una composizione negoziata condotta con correttezza e buona fede e si sottopone a un controllo giudiziale pieno; in cambio, non deve conquistare una maggioranza. È un concordato “imposto”, ma imposto solo entro limiti rigorosi.

È vero che il dissenso individuale non blocca nulla. Ma è vero solo nel senso che il “no” non si conta: si argomenta. L’opposizione all’omologa, il reclamo in Corte d’appello e il ricorso per cassazione sono strumenti reali, e la giurisprudenza di legittimità degli ultimi mesi (ordinanze nn. 31641/2025, 1353/2026, 881/2026; pronunce nn. 620/2026 e 624/2026) dimostra che il contenzioso sul semplificato arriva fino all’ultimo grado.

È vero che l’esperto ha un ruolo centrale. La sua relazione finale apre la porta: senza attestazione di buona fede e di impraticabilità delle altre soluzioni, la proposta è inammissibile. Ma il suo parere, come quello dell’ausiliario, non decide l’omologa.

È vero che non ci sono soglie minime per i chirografari. Il 20% e l’apporto esterno del concordato preventivo liquidatorio non si applicano. Ma al loro posto c’è un criterio individuale: nessun creditore deve stare peggio che in liquidazione giudiziale, e ciascuno deve trarne un’utilità che non sia la mera rapidità.

È vero che il Fisco non aderisce. Ma non è vero che sia intoccabile, né che sia indifeso: i suoi privilegi vanno rispettati e può opporsi come chiunque.

È vero che l’azienda può essere ceduta in blocco. Ma la cessione è liquidazione, non continuità: l’imprenditore esce di scena.

Ricomposti in questo modo, i frammenti disegnano un quadro coerente. Il voto dei creditori è sostituito da tre presidi: le trattative leali nella composizione negoziata, il controllo sostanziale del tribunale, l’opposizione individuale. Chi conosce questi tre presidi sa dove concentrare le energie, da qualunque lato si trovi.

Mito contro realtà: il confronto in una tabella

La tabella che segue mette uno accanto all’altro la credenza diffusa e la regola effettiva, con il riferimento che la sostiene. È utile come promemoria rapido per chi deve decidere se presentare una proposta o se opporsi a quella ricevuta.

Il mito Come stanno le cose
I creditori votano come nel preventivo Nessun voto: l’art. 25-sexies prevede solo comunicazione, opposizione e omologa (App. Roma n. 4154/2024)
Senza voto i creditori non possono fare nulla Opposizione entro 10 giorni prima dell’udienza, reclamo in 30 giorni, ricorso per cassazione in 30 giorni (art. 25-sexies, commi 4, 6, 7)
L’omologa è automatica se i pareri sono favorevoli Controllo sostanziale anche in ammissione (Cass. n. 31641/2025 e n. 1353/2026); pareri non vincolanti (App. Napoli 7.1.2025)
Il “no” in trattativa preclude il semplificato / basta trattare per finta Il fallimento delle trattative è il presupposto, ma serve buona fede effettiva attestata dall’esperto (Trib. Milano n. 426/2024)
Si può offrire zero ai chirografari Servono assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore; la rapidità non basta (Cass. n. 624/2026)
Il Fisco non si falcidia senza adesione Falcidia ammessa nel rispetto dei privilegi e del confronto con la liquidazione giudiziale (App. Lecce n. 22/2025)
Si può proseguire l’attività Strumento solo liquidatorio; niente continuità diretta (Trib. Milano n. 132/2024 e n. 277/2025)

Le domande di verifica

Quindi è vero che i creditori non vengono nemmeno informati?

No. Il decreto del tribunale ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione è la condizione perché ciascuno possa valutare se opporsi. La regolarità del contraddittorio è tra le condizioni che il tribunale verifica per omologare.

Quindi è vero che un solo creditore può bloccare il concordato?

Dipende. Il suo dissenso, da solo, non conta nulla. Ma se la sua opposizione dimostra che la proposta viola l’ordine delle prelazioni, lo pregiudica rispetto alla liquidazione giudiziale o non gli assicura alcuna utilità, il tribunale deve negare l’omologa. Non pesa il numero, pesano gli argomenti.

Quindi è vero che il debitore può depositare il semplificato quando vuole?

No. La proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 17, comma 8). Entro lo stesso termine il debitore può presentare una domanda con riserva ai sensi dell’art. 40, ma la Corte d’Appello di Milano (n. 298/2023) ha chiarito che il termine non è una nuova moratoria: è il limite finale per accedere allo strumento.

Quindi è vero che chi ha perso in Corte d’appello può sempre ricorrere in Cassazione?

No, non sempre. Il decreto che decide sul reclamo contro l’omologa o il diniego è ricorribile entro trenta giorni (art. 25-sexies, comma 7). Ma la Cassazione, con la sentenza n. 620/2026, ha escluso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, perché privo di decisorietà.

Quindi è vero che l’ausiliario rappresenta i creditori?

No. L’ausiliario, nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c., fornisce al tribunale un parere tecnico e prende il posto del commissario giudiziale per le norme richiamate dall’art. 25-sexies, comma 8. Ma non è portatore di interessi propri da difendere in giudizio: per questo la Cassazione (ord. n. 881/2026) non lo considera contraddittore necessario nel reclamo. I creditori, per far valere le proprie ragioni, devono agire in prima persona.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida, ciascuno collegato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre; le pronunce di merito sono tratte dai massimari pubblici sulla composizione negoziata e sul concordato semplificato. Prima di utilizzarle in un atto è sempre opportuno leggerne il testo integrale.

Corte di Cassazione

1. Cass. civ., ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025.
Principio: il controllo di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non si limita alla regolarità formale e alla presenza dei documenti, ma si estende alla legalità sostanziale, cioè alle condizioni dell’art. 25-sexies verificate sulla documentazione richiesta da quella norma e dall’art. 39 CCII.
Mito smontato: n. 3. Senza voto il controllo non si attenua: diventa più penetrante.

2. Cass. civ., ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026.
Principio: conferma che il vaglio del tribunale sulla proposta va oltre la ritualità formale e investe le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 25-sexies, esaminate alla luce della documentazione obbligatoria.
Mito smontato: n. 3. Consolida l’orientamento della pronuncia precedente nel giro di poche settimane.

3. Cass. civ., n. 624/2026 (gennaio 2026).
Principio: l’utilità per i creditori richiesta per l’omologa non può ridursi alla rapidità con cui la crisi viene definita, perché la velocità non dà alcun vantaggio ai chirografari che, secondo il piano, non ricevono nulla.
Mito smontato: n. 5. È il limite più chiaro all’idea che, mancando il voto, il debitore possa offrire zero ai chirografari.

4. Cass. civ., sent. n. 620 del 12 gennaio 2026.
Principio: il decreto con cui la Corte d’appello conferma la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere decisorio.
Mito ridimensionato: n. 2 (sul versante del debitore). Le impugnazioni esistono, ma hanno confini precisi che vanno conosciuti prima di impostare la strategia.

5. Cass. civ., ord. n. 881 del 16 gennaio 2026.
Principio: nel giudizio di impugnazione del decreto di omologa né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari, non avendo interessi propri da tutelare in nome proprio o come sostituti.
Mito smontato: n. 2. Chi tutela i creditori nel giudizio sono i creditori stessi, con la loro opposizione: non esiste un “rappresentante” che lo faccia per loro.

6. Cass. civ., ord. n. 9730 del 12 aprile 2023.
Principio: il concordato semplificato ha natura concorsuale; ai fini della competenza territoriale è irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito, in coerenza con l’art. 28 CCII.
Mito ridimensionato: n. 1. Senza voto non si perde la concorsualità: la parità di trattamento e il controllo giudiziale restano.

7. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026 (sul concordato preventivo).
Principio: nel concordato preventivo in continuità, se la maggioranza delle classi non approva, la proposta può essere omologata in base al voto favorevole anche di una sola classe, a condizioni precise (ristrutturazione trasversale dell’art. 112 CCII).
Perché è utile qui: la pronuncia riguarda il concordato preventivo, non il semplificato, e la citiamo dichiaratamente per contrasto. Mostra quanto sia centrale il voto in quello strumento, e quanto sia diversa la logica del semplificato (mito n. 1).

Corti d’appello

8. Corte d’Appello di Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024.
Principio: il concordato semplificato è una figura autonoma e solo liquidatoria; non si applicano per analogia le regole del concordato preventivo, e non sono previsti soglia minima per i chirografari, voto dei creditori e risorse esterne.
Miti smontati: n. 1, n. 5 (nella sua parte vera) e n. 7.

9. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025.
Principio: il controllo del giudice non è soltanto formale; il parere dell’esperto non vincola; i creditori, pur senza voto, possono opporsi. La buona fede delle trattative richiede interlocuzione effettiva, informazioni complete, proposte formali e confronto con la liquidazione giudiziale.
Miti smontati: n. 2, n. 3 e n. 4.

10. Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025.
Principio: i criteri dell’utilità per i creditori e dell’equivalenza di risultato non consentono di derogare all’ordine delle cause di prelazione, salvo il caso di incapienza del bene.
Mito smontato: n. 5. Il debitore non può riscrivere le graduatorie solo perché manca il voto.

11. Corte d’Appello di Lecce, decreto n. 22 del 15 gennaio 2025.
Principio: nel concordato semplificato è ammessa la falcidia dei crediti tributari; il limite è dato dal confronto con la liquidazione giudiziale.
Mito smontato: n. 6.

12. Corte d’Appello di Potenza, n. 336 del 19 luglio 2024.
Principio: il giudice deve valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; il semplificato è uno strumento di extrema ratio.
Mito smontato: n. 5.

13. Corte d’Appello di Milano, decreto n. 1033 del 21 marzo 2024.
Principio: il controllo sulla proposta comprende la non manifesta implausibilità del piano, oltre ai requisiti formali.
Mito smontato: n. 3.

14. Corte d’Appello di Milano, n. 298 del 30 gennaio 2023.
Principio: il termine di sessanta giorni dalla relazione finale non introduce un nuovo blocco automatico delle azioni dei creditori, ma è il termine finale per accedere al concordato semplificato.
Mito smontato: n. 4 (nella versione “posso depositare quando voglio”).

Tribunali

15. Tribunale di Milano, n. 902 del 21 novembre 2024.
Principio: in sede di omologa vanno verificati la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione e l’utilità per ciascun creditore.
Mito smontato: n. 3 e n. 5.

16. Tribunale di Milano, n. 426 del 15 giugno 2024.
Principio: è inammissibile la proposta presentata in assenza di una relazione finale dell’esperto che attesti la buona fede nelle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.
Mito smontato: n. 4 (versione “basta trattare per finta”).

17. Tribunale di Milano, n. 132 del 23 febbraio 2024, e n. 277 del 3 aprile 2025.
Principio: lo strumento ha natura liquidatoria; in assenza del voto dei creditori non è possibile un piano in continuità aziendale diretta, e il semplificato presuppone la cessione dei beni.
Mito smontato: n. 7.

18. Tribunale di Alessandria, n. 6 del 19 gennaio 2023.
Principio: il concordato semplificato prescinde dalla volontà dei creditori; la buona fede richiede trattative condotte con una ragionevole prospettiva di giungere a un’offerta accettabile.
Miti smontati: n. 1 e n. 4.

19. Tribunale di Napoli, n. 153 del 25 ottobre 2023.
Principio: il tribunale ha piena cognizione sullo svolgimento della composizione negoziata, sul contenuto della relazione finale e sulla buona fede delle trattative.
Mito smontato: n. 3.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separare ciò che è vero da ciò che si racconta sul concordato semplificato è il primo passo; il secondo è tradurlo in azioni concrete, dal lato del debitore come da quello del creditore. Ecco che cosa facciamo.

  1. Verifichiamo se esistono davvero i presupposti di accesso: esaminiamo la relazione finale dell’esperto, controlliamo che attesti correttezza e buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle altre soluzioni, e calcoliamo la data esatta di scadenza dei sessanta giorni.
  2. Ricostruiamo il fascicolo delle trattative: raccogliamo verbali, corrispondenza, proposte formali e risposte dei creditori, per dimostrare al tribunale che il consenso è stato cercato seriamente, che è il presupposto che sostituisce il voto.
  3. Costruiamo il confronto con la liquidazione giudiziale: insieme ai commercialisti dello staff stimiamo l’attivo, le azioni recuperatorie esperibili, i costi della procedura e le percentuali di soddisfazione nei due scenari, creditore per creditore.
  4. Dimostriamo l’utilità per ciascun creditore: individuiamo il vantaggio concreto per ogni categoria, sapendo che la sola rapidità non basta secondo la Cassazione.
  5. Verifichiamo l’ordine delle prelazioni e la formazione delle classi: controlliamo graduazione dei privilegi, trattamento dei crediti ipotecari e pignoratizi ai sensi dell’art. 84, comma 5, e coerenza delle classi.
  6. Impostiamo il trattamento dei crediti tributari e dei tributi locali: analizziamo privilegi e componenti chirografarie dei debiti verso Erario ed enti locali, tenendo conto anche delle novità del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali per gli strumenti in cui l’adesione dell’ente è richiesta.
  7. Per il creditore, analizziamo la proposta ricevuta: controlliamo stime, piano di liquidazione, pareri dell’ausiliario e dell’esperto, e valutiamo se vi siano motivi fondati di opposizione.
  8. Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’omologa entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza, oppure, per il debitore, le difese contro le opposizioni ricevute.
  9. Seguiamo il reclamo in Corte d’appello e il ricorso per cassazione, entro i trenta giorni previsti, valutando in anticipo quali provvedimenti sono effettivamente impugnabili.
  10. Valutiamo le alternative quando il semplificato non è percorribile: accordi, concordato preventivo, oppure, per l’imprenditore persona fisica e i garanti, gli strumenti del sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il concordato semplificato è l’esito di una composizione negoziata, e la qualità delle trattative e della relazione finale è ciò che, in assenza di voto, il tribunale e i creditori opponenti esaminano per primo. Conoscere quel percorso dall’interno permette di leggere la relazione finale con gli occhi di chi la scrive. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino al ricorso per cassazione: stesso difensore, stessa linea, in ogni grado. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché nel semplificato la partita si decide sui numeri del confronto con la liquidazione giudiziale non meno che sulle norme.

Chiusura

Nel concordato semplificato i creditori non votano: questo è vero. Tutto il resto che si sente dire, che non contano nulla, che l’omologa è scontata, che si può offrire zero, che il Fisco è intoccabile, che l’azienda può proseguire, va verificato norma per norma e sentenza per sentenza. L’informazione corretta è la prima difesa, per chi propone il concordato e per chi lo subisce. Per il debitore, significa costruire una proposta capace di reggere un controllo sostanziale e le opposizioni prevedibili; per il creditore, significa sapere che il proprio potere non sta in un voto, ma in un’opposizione argomentata e depositata in tempo.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il semplificato è il punto d’arrivo di una composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso di trattative che la legge mette al posto del voto dei creditori. A questa competenza si somma quella di cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso sull’omologa fino all’ultimo grado.

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