Chi guida un’impresa in difficoltà e comincia a informarsi sugli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) si imbatte presto in due sigle che sembrano parenti strette: il concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 e seguenti CCII) e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il cosiddetto PRO (artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater CCII). Entrambi passano dal tribunale, entrambi prevedono un commissario giudiziale, entrambi dividono i creditori in classi e li chiamano al voto. È comprensibile che nel passaparola tra imprenditori, consulenti e perfino in qualche articolo divulgativo si finisca per considerarli varianti dello stesso istituto, o per attribuire all’uno le regole dell’altro.
In realtà la differenza è profonda e si gioca su un baratto preciso: il PRO consente di distribuire il valore in deroga alle regole ordinarie su responsabilità patrimoniale e cause di prelazione, ma solo se tutte le classi approvano; il concordato in continuità impone regole distributive rigide, ma permette di superare il dissenso di una o più classi. Chi sceglie lo strumento sbagliato perché crede a una semplificazione rischia mesi di procedura sprecati, misure protettive bruciate e, nei casi peggiori, l’apertura della liquidazione giudiziale. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto.
In questa guida verifichiamo, una per una, le sette convinzioni più diffuse sul confronto tra i due strumenti:
- «Il PRO è solo un concordato in continuità semplificato»
- «Nel PRO si paga chi si vuole, come si vuole, senza limiti»
- «Basta la maggioranza dei creditori, in entrambi gli strumenti»
- «Se una classe vota contro il PRO, l’impresa finisce in liquidazione giudiziale»
- «Il PRO si può usare anche per liquidare l’azienda»
- «Nel concordato in continuità i flussi della prosecuzione si distribuiscono liberamente»
- «Nel PRO non c’è controllo: niente commissario, niente verifica del tribunale»
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa scelta? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è il luogo in cui, prima di qualsiasi deposito, si decide quale strumento di regolazione della crisi è realisticamente percorribile, e l’art. 23 CCII prevede proprio che, al termine delle trattative, l’imprenditore possa accedere a uno degli strumenti del Codice, PRO e concordato compresi. Valutare se le classi voteranno all’unanimità o se servirà un cram-down è esattamente il lavoro di analisi preliminare che l’esperto negoziatore svolge al tavolo con i creditori.
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Mito n. 1 — «Il PRO è solo un concordato in continuità semplificato»
Il mito
«Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è un concordato in continuità più snello: stesse regole, meno formalità, tempi più brevi.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è anche robusto. L’art. 64-bis, comma 9, CCII richiama, in quanto compatibili, numerose norme del concordato preventivo: dalla domanda con riserva agli effetti sui contratti pendenti, dalle regole sul voto a quelle sugli organi della procedura. Il ricorso si presenta con la stessa documentazione prevista dagli artt. 39 e 40 CCII; serve un professionista indipendente che attesti veridicità dei dati e fattibilità del piano; il tribunale nomina giudice delegato e commissario giudiziale. Visto da fuori, il procedimento ha la stessa architettura del concordato. Aggiungiamo che il PRO è arrivato nel Codice nel 2022, con il D.Lgs. 83/2022 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, nella stessa stagione normativa che ha riscritto il concordato in continuità: per molti operatori i due istituti sono nati insieme e insieme sono stati raccontati.
Infine, una parte della prassi ha davvero usato il PRO come un concordato con meno vincoli, e ciò ha alimentato l’idea che fosse una scorciatoia.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la funzione. Il PRO non è un concordato semplificato: è uno strumento diverso, costruito per consentire una distribuzione del valore in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle regole sulle cause di prelazione, a condizione che tutte le classi lo approvino. La legge, in altre parole, scambia la libertà distributiva con il consenso pieno delle classi.
Il concordato in continuità segue una logica opposta. L’art. 84 CCII fissa regole distributive precise: il valore di liquidazione va attribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione (la cosiddetta priorità assoluta), mentre il valore eccedente generato dalla continuità può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa, a condizione che le classi di grado superiore ricevano un trattamento almeno pari, e complessivamente più favorevole, di quelle di grado inferiore. In cambio di questi vincoli, il concordato in continuità può essere omologato anche quando una o più classi votano contro, attraverso la ristrutturazione trasversale dei debiti disciplinata dall’art. 112, comma 2, CCII.
Ci sono poi differenze operative che il mito appiattisce:
- gestione dell’impresa: nel PRO, fino all’omologazione, l’imprenditore gestisce l’impresa sotto il controllo del commissario e nell’interesse prevalente dei creditori; gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con il piano vanno comunicati preventivamente e per iscritto al commissario (art. 64-bis, commi 5 e 6). Nel concordato, invece, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 94 CCII;
- esito dell’omologazione: nel PRO il tribunale omologa con sentenza solo se tutte le classi approvano (comma 8); nel concordato in continuità l’omologazione è possibile anche con classi dissenzienti, se ricorrono le condizioni dell’art. 112;
- lavoratori: nel PRO i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. devono essere pagati in denaro entro trenta giorni dall’omologazione (comma 1).
La prova
Il testo dell’art. 64-bis CCII, nella versione vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, è inequivoco nel legare la deroga distributiva all’approvazione di tutte le classi. Sul piano dei controlli, il Tribunale di Roma, con decreto del 25 marzo 2025, ha chiarito che dopo il correttivo la verifica di ammissibilità del PRO non è più un controllo meramente formale e che una proposta manifestamente non omologabile va respinta già in apertura: un’indicazione che smentisce l’idea del PRO come percorso “leggero”.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta il PRO come un concordato con meno formalità tende a sottovalutare il vero punto critico, cioè il consenso di ogni classe. Se il piano è costruito con trattamenti molto differenziati e anche una sola classe (spesso quella delle banche o quella dei creditori pubblici) non raggiunge le maggioranze, il PRO non può essere omologato. A quel punto il tempo speso, le misure protettive in corso e la fiducia dei creditori sono già stati consumati, e la conversione in concordato richiede di riscrivere il piano secondo regole distributive diverse.
Mito n. 2 — «Nel PRO si paga chi si vuole, come si vuole, senza limiti»
Il mito
«Con il PRO le regole sui privilegi non valgono più: l’imprenditore decide liberamente chi pagare e quanto.»
Perché ci credono in tanti
Anche qui il nucleo è vero. L’art. 64-bis, comma 1, CCII consente espressamente di soddisfare i creditori «in deroga» agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause di prelazione. È una novità di grande impatto: nel concordato preventivo, anche nella versione in continuità, il rispetto della graduazione resta il pilastro del sistema, con la flessibilità limitata della priorità relativa per il solo plusvalore. Nel PRO, invece, un creditore chirografario strategico (un fornitore insostituibile, per esempio) può ricevere una percentuale più alta di un creditore privilegiato di grado superiore. Chi legge solo questa parte della norma conclude che il PRO sia un “liberi tutti”.
La realtà
La deroga distributiva del PRO è ampia ma non illimitata: incontra almeno quattro argini che la legge pone espressamente.
- Unanimità delle classi. La libertà distributiva vale solo se tutte le classi approvano. È la stessa libertà a creare la necessità del consenso: chi viene “scavalcato” deve accettarlo votando.
- Classi omogenee. I creditori vanno suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Non si possono costruire classi artificiali per “fabbricare” il consenso.
- Lavoratori. I crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno pagati in denaro entro trenta giorni dall’omologazione. Su questi crediti la deroga non opera.
- Tutela del singolo dissenziente. Anche se la sua classe ha approvato, il creditore che ha votato contro può opporsi all’omologazione lamentando il difetto di convenienza: il tribunale omologa solo se dalla proposta egli riceve un trattamento almeno pari a quello che otterrebbe nella liquidazione giudiziale (art. 64-bis, comma 8).
C’è poi la regola sui creditori muniti di prelazione: non votano se sono soddisfatti integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione (trenta giorni per i crediti di lavoro), purché la garanzia resti ferma fino alla liquidazione dei beni gravati; altrimenti votano, e per la parte incapiente sono collocati in una classe separata (comma 7).
Il concordato in continuità, dal canto suo, non concede questa libertà: come ha ricordato la Cassazione, l’ordine delle prelazioni non è una regola che la maggioranza possa piegare a piacimento. Ed è proprio questo il cuore della differenza.
La prova
Sul fronte del concordato, la Cassazione civile, Sez. I, con la sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024, ha affermato che nel concordato con continuità aziendale il surplus finanziario generato dalla prosecuzione dell’attività non è risorsa liberamente distribuibile, ma deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione secondo le regole vigenti. Già sotto la legge fallimentare, la Cassazione n. 5906 del 2018 aveva escluso che una decisione maggioritaria potesse alterare l’ordine dei privilegi senza il consenso dei creditori pregiudicati. Il PRO è la risposta legislativa a quel limite: la deroga è possibile, ma solo con il consenso di tutte le classi e con gli argini appena descritti.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta un PRO credendo di poter pagare liberamente i fornitori “amici” e lasciare indietro dipendenti o creditori pubblici si espone a un rigetto della domanda, a un’opposizione fondata del singolo dissenziente e, nella peggiore ipotesi, a contestazioni sulla correttezza delle classi. Il PRO è uno strumento di flessibilità negoziata, non un’autorizzazione a ignorare i diritti dei creditori.
Mito n. 3 — «Basta la maggioranza dei creditori, in entrambi gli strumenti»
Il mito
«Per far passare un concordato o un PRO serve la maggioranza dei crediti: se il 51% vota sì, è fatta.»
Perché ci credono in tanti
È una regola che ha una storia lunga. Nella legge fallimentare, il concordato preventivo si approvava con la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in presenza di classi, con la maggioranza delle classi. Molti imprenditori che hanno vissuto quella stagione, e molti consulenti che non lavorano quotidianamente sul Codice della crisi, continuano a ragionare in termini di “maggioranza complessiva”. Inoltre, anche nel Codice vigente il calcolo all’interno di ciascuna classe si basa su una maggioranza: chi sente parlare di “maggioranza” la proietta sull’intera platea dei creditori.
La realtà
Nel Codice della crisi il voto si misura classe per classe, e le conseguenze di un “no” sono radicalmente diverse nei due strumenti.
Nel PRO, l’art. 64-bis, comma 7, stabilisce che una classe approva quando è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, quando hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei votanti, a condizione che abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà dei crediti della classe. Ma il PRO richiede che tutte le classi approvino: non esiste una “maggioranza delle classi”, né un meccanismo per superare il dissenso.
Nel concordato in continuità, l’art. 109, comma 5, CCII adotta un criterio analogo per misurare il voto di ciascuna classe, e la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore. Qui però sta la differenza decisiva: se una o più classi dissentono, il debitore può chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII). In estrema sintesi, il tribunale può omologare anche contro il voto di alcune classi se il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione, se le classi dissenzienti ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quelle di grado inferiore, e se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione) o, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno in parte soddisfatti rispettando la graduazione delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Le condizioni sono tecniche e vanno verificate caso per caso, ma il principio è chiaro: nel concordato in continuità il dissenso di una classe non è necessariamente fatale; nel PRO lo è.
La prova
La struttura del voto discende direttamente dal testo degli artt. 64-bis, comma 7, 109, comma 5, e 112, comma 2, CCII. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la formazione delle classi e il rispetto delle prelazioni rientrano nel controllo di legalità del tribunale: il Tribunale di Bari, con decreto del 23 gennaio 2023, ha affermato, in tema di concordato, che la verifica di ritualità della proposta comprende anche l’ordine delle prelazioni, la corretta formazione delle classi e l’utilità economica per ciascun creditore. È proprio su quel terreno che si gioca la tenuta di un piano quando i numeri del voto sono in bilico.
Cosa rischia chi ci crede
Chi ragiona sulla maggioranza complessiva rischia di depositare un PRO contando su un “grande consenso” che però non copre una classe minore, magari quella dei creditori pubblici o dei fornitori più piccoli. Il risultato è un piano che, pur gradito alla maggior parte dei creditori in valore, non può essere omologato. All’opposto, chi rinuncia al concordato in continuità temendo che “una banca contraria blocchi tutto” può privarsi dello strumento che, con la ristrutturazione trasversale, avrebbe permesso di superare quel dissenso.
Mito n. 4 — «Se una classe vota contro il PRO, l’impresa finisce in liquidazione giudiziale»
Il mito
«Il PRO è un “tutto o niente”: se manca l’unanimità delle classi, non resta che il fallimento.»
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento parte da una premessa corretta: il PRO si omologa solo se tutte le classi approvano. Da lì si salta alla conclusione che la mancata approvazione chiuda ogni porta. A rafforzare il timore contribuisce il ricordo della legge fallimentare, dove la mancata approvazione del concordato portava di frequente alla dichiarazione di fallimento su istanza dei creditori o del pubblico ministero.
La realtà
Il Codice prevede un “ponte” tra i due strumenti: se il PRO non raccoglie il consenso di tutte le classi, è possibile chiedere la conversione in concordato preventivo. L’art. 64-quater CCII disciplina proprio la conversione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione in concordato preventivo, mentre l’art. 64-ter regola le conseguenze della mancata approvazione. La logica è evidente: il legislatore ha costruito il PRO come strumento ad alto consenso e ha previsto una via di uscita verso lo strumento che consente di superare il dissenso.
Ma la conversione non è un passaggio automatico e indolore. Convertire significa:
- riformulare la proposta secondo le regole distributive del concordato (priorità assoluta sul valore di liquidazione, priorità relativa sul plusvalore della continuità, tutela rafforzata dei lavoratori secondo l’art. 84, comma 7);
- verificare se esistono i presupposti della ristrutturazione trasversale per superare il dissenso della classe che ha votato contro;
- aggiornare attestazione e documentazione, perché il piano che funzionava con una distribuzione “in deroga” potrebbe non reggere con le regole del concordato.
Se la conversione non è possibile o non viene chiesta, e l’impresa è insolvente, resta aperto il rischio che i soggetti legittimati chiedano l’apertura della liquidazione giudiziale. Il dissenso di una classe nel PRO non è automaticamente la fine, ma lo diventa se il piano non è stato progettato fin dall’inizio con una “via di ritorno” verso il concordato.
La prova
La previsione della conversione emerge dal testo degli artt. 64-ter e 64-quater CCII, nell’impianto risultante dal D.Lgs. 83/2022 e dai correttivi successivi. La flessibilità procedurale del PRO è stata valorizzata anche dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Modena, con decreto del 26 luglio 2023, ha ritenuto possibile concedere al debitore un termine per integrare il piano, applicando per analogia l’art. 47, comma 4, CCII, proprio in ragione del carattere non rigidamente formalizzato del procedimento. Va però segnalato che orientamenti successivi, come quello del Tribunale di Roma del 25 marzo 2025, hanno escluso questa possibilità: la “seconda chance” non è affatto scontata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che il “no” di una classe porti dritto alla liquidazione giudiziale tende a rinunciare al PRO anche quando sarebbe lo strumento ideale (per esempio con pochi creditori, ben identificati e già coinvolti in trattative). Chi, al contrario, sottovaluta la complessità della conversione arriva al voto senza un piano B credibile: se la classe dissenziente è quella decisiva, il passaggio al concordato richiede tempo e risorse che l’impresa potrebbe non avere più.
Mito n. 5 — «Il PRO si può usare anche per liquidare l’azienda»
Il mito
«Con il PRO posso vendere tutto, pagare i creditori come concordato con loro e chiudere: è un concordato liquidatorio senza il vincolo del 20% e senza apporto esterno.»
Perché ci credono in tanti
Questo mito ha un fondo di verità molto concreto, perché per un periodo è stato quasi la regola nei tribunali. L’art. 64-bis, nella formulazione originaria, non diceva espressamente che il PRO dovesse essere finalizzato alla continuità; il concordato liquidatorio, invece, è sottoposto a requisiti stringenti (apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile e soddisfazione dei chirografari non inferiore al 20%, art. 84, comma 4, CCII). Era naturale che alcuni debitori vedessero nel PRO un modo per liquidare senza quei vincoli. E diversi tribunali li hanno assecondati: il Tribunale di Vicenza (decreto del 17 febbraio 2023), il Tribunale di Roma (decreto del 3 luglio 2024) e il Tribunale di Milano (decreto del 2024) hanno ammesso PRO di contenuto meramente liquidatorio.
La realtà
Oggi l’orientamento più recente e più autorevole va nella direzione opposta: il PRO deve perseguire la continuità aziendale, diretta o indiretta, e un piano meramente liquidatorio è inammissibile. Il Tribunale di Roma, sezione quattordicesima civile, con decreto del 25 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile un PRO liquidatorio, ritenendo che la ratio dello strumento, letta alla luce della direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva e del correttivo D.Lgs. 136/2024, sia la conservazione dell’impresa e non la sua dismissione atomistica. Nella stessa direzione si colloca la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione n. 10 del 30 gennaio 2025, che ricostruisce il PRO come strumento di ristrutturazione e non di liquidazione.
Non è un caso che il correttivo abbia introdotto il comma 9-bis dell’art. 64-bis, che consente al tribunale, su richiesta, di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., verificando il rispetto della continuità aziendale, la migliore soddisfazione dei creditori e il principio di competitività. La cessione dell’azienda come complesso funzionante è dunque compatibile con il PRO (continuità indiretta); la vendita “a pezzi” degli asset, con cessazione dell’attività, no, almeno secondo l’orientamento oggi prevalente.
Il confronto con il concordato è qui netto: chi vuole liquidare deve passare dal concordato liquidatorio con i suoi requisiti; chi vuole proseguire l’attività può scegliere tra concordato in continuità e PRO.
La prova
La pronuncia chiave è il decreto del Tribunale di Roma del 25 marzo 2025, che ha anche negato al debitore un termine per modificare il piano, ritenendo inapplicabile al PRO l’art. 47, comma 4, CCII. È un provvedimento di merito, quindi non vincola altri giudici, ma si fonda su un argomento sistematico (la funzione dello strumento nel quadro della direttiva europea) che ha già trovato eco nella riflessione del Massimario.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita oggi un PRO liquidatorio confidando nei precedenti del 2023-2024 rischia una declaratoria di inammissibilità in apertura, senza possibilità di correzione. Nel frattempo le misure protettive eventualmente ottenute si esauriscono e i creditori riacquistano piena libertà di azione. Prima di scegliere il PRO, occorre verificare che il piano preveda davvero la prosecuzione dell’attività, in capo all’imprenditore o a un terzo.
Mito n. 6 — «Nel concordato in continuità i flussi della prosecuzione si distribuiscono liberamente»
Il mito
«Nel concordato in continuità ciò che l’impresa guadagnerà in futuro è “denaro nuovo”: posso destinarlo ai creditori che preferisco, come fosse finanza esterna.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è doppio. Da un lato, una parte della giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare equiparava i flussi della continuità alla finanza esterna, ritenendoli sottratti all’ordine delle prelazioni; dall’altro, il Codice ha effettivamente introdotto la priorità relativa per il plusvalore da continuità (art. 84, comma 6, CCII), che consente una distribuzione più elastica. Chi mette insieme questi due elementi conclude che il concordato in continuità offra la stessa libertà del PRO, rendendo inutile la distinzione.
La realtà
Nel concordato in continuità esistono due “torte” distinte, ciascuna con la sua regola: il valore di liquidazione, distribuito secondo la priorità assoluta, e il plusvalore generato dalla continuità, distribuito secondo la priorità relativa. La priorità relativa non significa libertà: significa che le classi dissenzienti devono ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Inoltre, per i crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vale la priorità assoluta anche sul plusvalore (art. 84, comma 7).
È proprio qui che emerge con chiarezza il valore aggiunto del PRO: solo nel PRO, con l’unanimità delle classi, si può uscire da entrambe le regole e distribuire in modo diverso sia il valore di liquidazione sia il plusvalore. Nel concordato in continuità la flessibilità esiste, ma è disciplinata.
Un ulteriore punto spesso ignorato riguarda la determinazione del valore di liquidazione. Se il piano lo sottostima, la “torta” soggetta alla priorità assoluta si riduce artificialmente e quella soggetta alla priorità relativa si gonfia, a danno dei creditori di grado superiore. La Cassazione è intervenuta proprio su questo.
La prova
Due pronunce di legittimità chiudono la questione. La Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024, pronunciata su una vicenda nata sotto la disciplina previgente ma con argomenti che dialogano apertamente con il Codice, ha escluso che il surplus della continuità sia liberamente distribuibile, riconducendolo nell’alveo dei beni dell’impresa soggetti alla graduazione. E la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, pronunciando un principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., ha affermato che il tribunale, nel vaglio di ammissibilità del concordato in continuità, deve controllare anche come è stato determinato il valore di liquidazione, perché esso è sia un’informazione essenziale per il voto sia il parametro di legittimità della distribuzione con priorità relativa. Nella continuità indiretta fondata su un’offerta di acquisto dell’azienda, non si può escludere il valore di quell’offerta sostituendolo con una stima più bassa basata sulla vendita atomistica dei beni, specie se l’offerta è stata validata da una procedura competitiva.
Anche la giurisprudenza di merito sotto il Codice si è mossa in questa direzione: il Tribunale di Monza, decreto del 18 luglio 2024, e il Tribunale di Roma, decreto del 24 ottobre 2023, hanno riconosciuto che il surplus, cioè i flussi che non si genererebbero nell’alternativa liquidatoria, può essere distribuito in deroga alla graduazione solo nel rispetto della regola della priorità relativa.
Cosa rischia chi ci crede
Un concordato in continuità che distribuisce il plusvalore ignorando la priorità relativa, o che sottostima il valore di liquidazione, è esposto al rigetto in sede di ammissione o di omologazione e all’opposizione dei creditori di grado superiore. Chi vuole davvero una distribuzione libera deve valutare se ci sono le condizioni per un PRO, cioè la ragionevole aspettativa dell’unanimità delle classi.
Mito n. 7 — «Nel PRO non c’è controllo: niente commissario, niente verifica del tribunale»
Il mito
«Il PRO è un accordo privato tra imprenditore e creditori: il tribunale si limita a mettere il timbro e l’imprenditore resta padrone assoluto dell’impresa.»
Perché ci credono in tanti
La confusione nasce da due somiglianze. La prima è con gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII), che sono effettivamente strumenti a base negoziale in cui l’imprenditore non subisce uno spossessamento e non c’è un commissario giudiziale. La seconda è con la stessa formulazione dell’art. 64-bis, che lascia la gestione dell’impresa all’imprenditore fino all’omologazione e richiede solo una comunicazione preventiva, non un’autorizzazione, per gli atti straordinari. Infine, alcune prime applicazioni giurisprudenziali hanno ridotto il controllo del tribunale sulla fattibilità a una verifica dell’attestazione: il Tribunale di Udine, con decreto del 9 marzo 2023, ha ritenuto sufficiente che la relazione del professionista indipendente attestasse formalmente la fattibilità.
La realtà
Il PRO è una procedura giudiziale a tutti gli effetti, con un commissario giudiziale, un giudice delegato, un attestatore indipendente e un tribunale che controlla ammissibilità e omologazione. L’art. 64-bis, comma 4, prevede che il tribunale, con decreto, valuti la ritualità della proposta, nomini giudice delegato e commissario e adotti i provvedimenti dell’art. 47, comma 2, lett. c) e d), CCII (convocazione dei creditori e termini per il voto). Il commissario vigila sulla gestione: se l’imprenditore intende compiere un atto di straordinaria amministrazione o un pagamento non coerente con il piano deve comunicarlo per iscritto; se il commissario ritiene l’atto pregiudizievole lo segnala, e se l’atto viene comunque compiuto ne informa il tribunale, che può adottare i provvedimenti conseguenti.
La differenza con il concordato in continuità, dunque, non è “controllo sì, controllo no”, ma il tipo di controllo sulla gestione: preventivo e autorizzativo nel concordato (art. 94 CCII), di vigilanza con obbligo di comunicazione nel PRO. Per l’imprenditore che deve continuare a lavorare ogni giorno con fornitori e clienti, è una differenza concreta di agilità operativa, non un’assenza di regole.
Quanto all’intensità del vaglio giudiziale, dopo il correttivo la tendenza è verso un controllo più incisivo anche nel PRO: il già citato decreto del Tribunale di Roma del 25 marzo 2025 ha affermato che il tribunale deve respingere già in apertura una proposta manifestamente non omologabile. Nel concordato in continuità, la Cassazione con l’ordinanza n. 22960/2026 ha chiesto ai tribunali una verifica di “legalità sostanziale” che arriva fino ai criteri di determinazione del valore di liquidazione.
È in questa zona di confine tra negoziazione e controllo giudiziale che si colloca il nostro lavoro: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno le trattative con i creditori che precedono il deposito, cioè la fase in cui si capisce se l’unanimità delle classi richiesta dal PRO è un obiettivo realistico o un’illusione.
La prova
Il testo dell’art. 64-bis, commi 4, 5 e 6, CCII descrive un procedimento con organi e controlli propri. Sul fronte dell’intensità del vaglio, si confrontano l’impostazione più “formale” del Tribunale di Udine (9 marzo 2023) e quella più sostanziale del Tribunale di Roma (25 marzo 2025), maturata dopo il D.Lgs. 136/2024. Per il concordato, la Cassazione già sotto la legge fallimentare (sentenza n. 24359 del 29 ottobre 2013) qualificava il controllo in fase di ammissione come controllo di legittimità; il Codice e la Cassazione del 2026 ne hanno ampliato il contenuto, includendo la verifica della correttezza dei parametri distributivi.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore convinto di poter gestire liberamente l’impresa durante il PRO rischia di compiere atti straordinari senza la comunicazione preventiva al commissario: la segnalazione al tribunale può compromettere la credibilità del piano e, nei casi più gravi, condurre a provvedimenti che pregiudicano l’esito della procedura. Chi pensa che il tribunale “metta solo il timbro” deposita piani fragili, con attestazioni generiche, e si espone al rigetto immediato.
Il mito alla prova dei numeri: PRO o concordato in continuità?
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con importi di fantasia ma coerenti con le regole di legge, utili a vedere cosa succede quando si sceglie lo strumento sulla base di una convinzione errata.
Simulazione 1 — Stessi debiti, due distribuzioni diverse
Situazione di partenza. Alfa S.r.l., impresa manifatturiera, ha questi debiti:
| Creditore | Importo | Note |
|---|---|---|
| Banca con ipoteca sul capannone | 1.118.640 € | capannone stimato 873.200 € in liquidazione; incapienza 245.440 € |
| Lavoratori (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) | 146.310 € | retribuzioni e TFR |
| Erario e INPS privilegiati | 412.760 € | |
| Fornitori chirografari | 1.506.890 € | di cui 684.120 € verso fornitori strategici |
Il valore di liquidazione complessivo è 1.241.500 € (capannone 873.200 € + altri beni 368.300 €). Il piano prevede flussi netti dalla continuità, in cinque anni, per 1.786.400 €.
Nel concordato in continuità. Il valore di liquidazione segue la priorità assoluta: 873.200 € alla banca sul capannone; dei 368.300 € residui, 146.310 € ai lavoratori e 221.990 € all’Erario (circa il 53,8% del suo credito). Il plusvalore della continuità segue la priorità relativa: il piano può prevedere, per esempio, il pagamento del residuo erariale (190.770 €) e il 30% ai chirografari, compresa l’incapienza bancaria (1.752.330 € × 30% = 525.699 €). I fornitori strategici non possono ricevere più degli altri chirografari se ciò altera la regola della priorità relativa o la parità di trattamento all’interno della classe.
Nel PRO. Alfa vorrebbe pagare il 70% ai fornitori strategici (478.884 €), il 18% agli altri chirografari e il 60% all’Erario. Una distribuzione così è possibile solo se tutte le classi approvano, compresa quella dei creditori pubblici, che riceverebbe meno di quanto spetta secondo la graduazione. I lavoratori devono comunque ricevere 146.310 € in denaro entro trenta giorni dall’omologazione. Se un fornitore “non strategico” con un credito di 37.480 € vota contro e si oppone per difetto di convenienza, il tribunale confronta il 18% offerto con lo scenario liquidatorio: poiché in liquidazione giudiziale il valore (1.241.500 €) sarebbe assorbito da banca, lavoratori ed Erario, al chirografario non resterebbe nulla. L’opposizione, in questa ipotesi, non avrebbe fondamento.
Esito. La libertà distributiva del PRO vale tanto quanto il consenso dell’Erario e di ogni altra classe: senza quel consenso, la distribuzione “in deroga” non è omologabile.
Simulazione 2 — Il voto di una classe e la differenza decisiva
Situazione di partenza. In un PRO con quattro classi, la classe delle banche ha crediti ammessi al voto per 2.310.470 €. Votano creditori per 1.630.940 € (oltre la metà dei crediti della classe), e i favorevoli sono 1.012.380 €.
Calcolo. Maggioranza dei crediti ammessi: 1.012.380 / 2.310.470 = 43,82%, insufficiente. Due terzi dei votanti: 1.012.380 / 1.630.940 = 62,07%, sotto la soglia del 66,67%. La classe non approva. Le altre tre classi, inclusa una di creditori privilegiati, approvano.
Nel PRO. Basta il “no” di una classe: il piano non è omologabile. L’imprenditore può valutare la conversione in concordato preventivo (art. 64-quater CCII), riscrivendo la distribuzione secondo le regole dell’art. 84.
Se la stessa proposta fosse stata un concordato in continuità costruito nel rispetto delle regole distributive, la maggioranza delle classi (tre su quattro, una privilegiata) avrebbe aperto la strada alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, a condizione che la classe bancaria dissenziente riceva un trattamento conforme alla priorità relativa e almeno pari a quello della liquidazione giudiziale.
Esito. Con un creditore bancario “pesante” e diviso al suo interno, partire dal concordato in continuità può essere più prudente che scommettere sull’unanimità richiesta dal PRO.
Simulazione 3 — Il PRO “liquidatorio”
Situazione di partenza. Beta S.r.l. ha cessato l’attività il 14 febbraio 2026. Il 9 giugno 2026 deposita un PRO che prevede la vendita separata del capannone (694.300 €) e dei macchinari (118.650 €), per un attivo di 812.950 €, e una distribuzione ai creditori diversa dalla graduazione, senza risorse esterne.
Sviluppo. Secondo l’orientamento del Tribunale di Roma del 25 marzo 2025, un PRO privo di qualsiasi continuità, diretta o indiretta, è inammissibile, e il tribunale non concede termini per modificarlo. Se Beta volesse invece un concordato liquidatorio, dovrebbe prevedere risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10% (almeno 81.295 €) e assicurare ai chirografari almeno il 20%, come richiede l’art. 84, comma 4, CCII.
Esito. Il PRO liquidatorio, seguito dai precedenti più permissivi del 2023-2024, oggi espone al rigetto immediato; la strada corretta va scelta prima del deposito.
Il fondo di verità: cosa resta di giusto nei sette miti
Ogni mito che abbiamo esaminato contiene un frammento corretto, e ricomporli nel quadro normativo serve a capire perché i due strumenti convivono.
È vero che PRO e concordato in continuità condividono buona parte della disciplina processuale. L’art. 64-bis, comma 9, CCII richiama in quanto compatibili molte norme del concordato, e il ricorso segue gli artt. 39 e 40. Il percorso di accesso, con la possibilità di una domanda con riserva e di misure protettive, è comune; anche l’uscita da una composizione negoziata della crisi può condurre all’uno o all’altro strumento.
È vero che il PRO consente di derogare alla graduazione delle prelazioni. Ma il prezzo è l’approvazione di tutte le classi, a cui si aggiungono il pagamento in denaro dei lavoratori entro trenta giorni e la tutela del singolo dissenziente tramite il test di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
È vero che, nel PRO, l’imprenditore ha una gestione più libera. La comunicazione preventiva al commissario sostituisce l’autorizzazione del tribunale, ma il controllo resta e il tribunale può intervenire.
È vero che alcuni tribunali hanno ammesso PRO liquidatori. Vicenza nel 2023, Roma e Milano nel 2024 hanno aperto PRO di contenuto liquidatorio; l’orientamento più recente, però, va nella direzione opposta e trova sostegno nella ratio europea dello strumento.
È vero che nel concordato in continuità c’è una distribuzione più elastica rispetto al passato. La priorità relativa per il plusvalore è una novità reale; ma resta una regola, e la Cassazione nel 2024 e nel 2026 ha ribadito che i parametri distributivi sono oggetto di controllo.
Un ultimo frammento di verità riguarda i debiti fiscali e contributivi. Il concordato preventivo dispone di una disciplina specifica sul trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 88 CCII), che il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, ulteriore correttivo in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso anche ai tributi locali. Nel PRO, il richiamo alle norme del concordato opera solo «in quanto compatibili», e la giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Udine nel 2023, ha ammesso dilazioni e falcidie dei debiti tributari; resta il fatto che nel PRO i creditori pubblici, collocati nelle loro classi, devono votare a favore, perché manca il meccanismo che consente di superare il dissenso. Per un’impresa con un’esposizione fiscale importante, questo è spesso il fattore che orienta la scelta.
Ricomporre i frammenti: i criteri che orientano la scelta
Rimessi al loro posto i frammenti di verità, si possono individuare alcuni criteri pratici, da verificare sempre sul caso concreto, che orientano la scelta tra i due strumenti.
Numero e concentrazione dei creditori. Il PRO funziona meglio quando la platea è ristretta e ben identificata: poche banche, un gruppo di fornitori strategici, creditori pubblici con cui un dialogo è già avviato. In queste condizioni l’unanimità delle classi è un obiettivo realistico. Con centinaia di creditori frammentati, anche una classe di piccoli chirografari poco coinvolti può non raggiungere le soglie: il quorum di partecipazione (almeno metà dei crediti della classe deve votare, se non si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi) diventa un ostacolo concreto, e il concordato in continuità offre maggiore sicurezza.
Necessità di una distribuzione “fuori graduazione”. Se il piano funziona rispettando la priorità assoluta sul valore di liquidazione e la priorità relativa sul plusvalore, il concordato in continuità non impone sacrifici distributivi rispetto al PRO e offre in più la ristrutturazione trasversale. Il PRO diventa davvero utile quando la sopravvivenza dell’impresa richiede di trattare meglio un creditore di grado inferiore, tipicamente un fornitore senza il quale la produzione si fermerebbe, e quel trattamento non sarebbe compatibile con le regole dell’art. 84.
Peso dei creditori pubblici. Quando Erario, enti previdenziali e, dopo il D.Lgs. 147/2026, anche i Comuni per i tributi locali rappresentano una quota rilevante del passivo, la loro posizione al voto è determinante. Nel PRO un loro voto contrario impedisce l’omologazione; nel concordato in continuità il dissenso di quella classe può essere superato alle condizioni dell’art. 112, comma 2. È uno dei motivi per cui la composizione negoziata, con il confronto anticipato con i creditori pubblici, è il luogo naturale in cui maturare la scelta.
Esigenze di gestione quotidiana. Un’impresa che deve compiere frequentemente operazioni non ordinarie (rinegoziare contratti, sostituire impianti, riorganizzare la produzione) trae vantaggio dal regime di comunicazione preventiva del PRO, più rapido dell’autorizzazione del tribunale richiesta nel concordato. È un vantaggio operativo reale, ma non può compensare un rischio elevato di mancata approvazione.
Natura della continuità. Se l’impresa prosegue in capo all’imprenditore o viene ceduta come complesso funzionante, entrambi gli strumenti sono disponibili. Se invece l’attività è cessata e resta solo la vendita dei beni, l’orientamento più recente esclude il PRO, e la strada è il concordato liquidatorio con i suoi requisiti, o altri strumenti.
Robustezza del valore di liquidazione. Dopo la Cassazione del 2026 il valore di liquidazione è sotto la lente del tribunale fin dall’ammissione. Nel concordato in continuità una stima prudente ma non artificiosa è essenziale per non vedersi contestare la distribuzione; nel PRO lo stesso valore torna in gioco nel test di convenienza a tutela del singolo dissenziente. In entrambi i casi, una perizia solida e un’attestazione accurata non sono adempimenti formali, ma la base su cui si regge l’intera proposta.
Nessuno di questi criteri, da solo, decide la questione: è la loro combinazione, misurata sui numeri e sulle posizioni reali dei creditori, a indicare quale dei due strumenti ha maggiori probabilità di arrivare all’omologazione.
Mito vs realtà in tabella
La tabella che segue riassume, mito per mito, come stanno davvero le cose. È uno strumento di orientamento, non un sostituto dell’analisi del caso concreto: la scelta tra PRO e concordato in continuità dipende dalla composizione dei creditori, dalla prevedibilità del voto, dal peso dei debiti pubblici e dalla natura della continuità.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il PRO è un concordato in continuità semplificato | È uno strumento autonomo: deroga distributiva in cambio dell’unanimità delle classi |
| Nel PRO si paga chi si vuole | La deroga ha argini: unanimità delle classi, classi omogenee, lavoratori pagati in denaro entro 30 giorni, test di convenienza per il dissenziente |
| Basta la maggioranza dei creditori | Si vota per classi; nel PRO servono tutte, nel concordato in continuità il dissenso si può superare con la ristrutturazione trasversale |
| Se una classe dice no al PRO, si va in liquidazione | È prevista la conversione in concordato preventivo (art. 64-quater), che però va preparata |
| Il PRO serve anche a liquidare | Orientamento recente (Trib. Roma 25.3.2025): serve la continuità diretta o indiretta |
| Nel concordato in continuità il plusvalore è libero | Valore di liquidazione a priorità assoluta, plusvalore a priorità relativa (Cass. 22474/2024; Cass. 22960/2026) |
| Nel PRO non c’è controllo | Commissario, giudice delegato, attestatore e vaglio di ammissibilità e omologazione |
Le domande di verifica
Quindi è vero che il PRO è sempre più veloce del concordato in continuità?
Dipende. La procedura del PRO ha una gestione più agile, ma i tempi dipendono soprattutto dalla capacità di ottenere il voto favorevole di tutte le classi. Se una classe dissente e serve la conversione, il percorso può risultare più lungo di un concordato in continuità impostato fin dall’inizio.
Quindi è vero che nel PRO i creditori privilegiati non votano mai?
No. Non votano solo se sono soddisfatti integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione (trenta per i crediti di lavoro) e la garanzia resta ferma fino alla liquidazione del bene. Altrimenti votano, e la parte incapiente va in una classe separata.
Quindi è vero che un singolo creditore può bloccare il PRO?
No, ma può contestarlo. Il singolo non blocca il voto della sua classe se le maggioranze sono raggiunte; può però opporsi all’omologazione per difetto di convenienza, e il tribunale verifica che riceva almeno quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale.
Quindi è vero che nel PRO si può cedere l’azienda?
Sì, nei limiti della continuità indiretta. Il comma 9-bis dell’art. 64-bis consente al tribunale, su richiesta, di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., verificando continuità aziendale, migliore soddisfazione dei creditori e principio di competitività.
Quindi è vero che dalla composizione negoziata si può passare direttamente a un PRO?
Sì. L’art. 23 CCII consente all’imprenditore, al termine delle trattative, di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice. Le informazioni raccolte durante la composizione negoziata sono preziose proprio per stimare se l’unanimità delle classi è raggiungibile. Chi arriva al deposito dopo trattative documentate conosce già le posizioni di banche, fornitori ed enti pubblici, e può scegliere tra PRO e concordato in continuità su dati concreti anziché su impressioni.
Le sentenze che smontano i miti sul confronto PRO–concordato
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati, con il principio riformulato e il mito che ciascuno ridimensiona. Le pronunce sulla legge fallimentare sono indicate come tali. I provvedimenti dei tribunali sono di merito e non vincolano altri giudici, ma mostrano come la prassi sta interpretando il Codice.
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026. Nel concordato in continuità il tribunale deve verificare, già in sede di ammissibilità, come è stato determinato il valore di liquidazione; nella continuità indiretta basata su un’offerta di acquisto validata da una procedura competitiva, quel valore non può essere sostituito da una stima atomistica più bassa. Mito smontato: n. 6 e n. 7.
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Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024. Il surplus finanziario generato dalla continuità non è risorsa liberamente distribuibile, ma rientra nel patrimonio dell’impresa ed è soggetto alle regole sulle prelazioni. Mito smontato: n. 6; conferma che la libertà distributiva vera è propria del PRO.
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Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 5906 del 2018 (legge fallimentare). L’ordine dei privilegi non può essere alterato con una decisione a maggioranza senza il consenso dei creditori pregiudicati. Mito smontato: n. 2 e n. 3; spiega perché il PRO richiede l’unanimità delle classi.
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Cass. civ., sentenza n. 24359 del 29 ottobre 2013 (legge fallimentare). In fase di ammissione al concordato il tribunale svolge un controllo di legittimità sulla proposta. Mito smontato: n. 7, come punto di partenza di un controllo poi ampliato dal Codice.
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Tribunale di Roma, sez. XIV civile, decreto del 25 marzo 2025. Dopo il correttivo il vaglio di ammissibilità del PRO non è solo formale; il PRO deve perseguire la continuità aziendale, un piano meramente liquidatorio è inammissibile e non si applica l’art. 47, comma 4, sui termini per modificare la proposta. Mito smontato: n. 1, n. 5 e n. 7.
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Tribunale di Roma, decreto del 3 luglio 2024. Aveva ammesso un PRO di contenuto liquidatorio. Rilevanza: è l’origine del mito n. 5, superata dall’orientamento successivo della stessa sezione.
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Tribunale di Milano, decreto del 2024. Ha ammesso un PRO con finalità liquidatoria. Rilevanza: alimenta il mito n. 5; oggi va letto alla luce del decreto romano del 2025.
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Tribunale di Vicenza, decreto del 17 febbraio 2023. Ha aperto un PRO liquidatorio, tra le prime applicazioni dello strumento. Rilevanza: documenta il fondo di verità del mito n. 5.
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Tribunale di Udine, decreto del 9 marzo 2023. Ha limitato il controllo sulla fattibilità alla verifica dell’attestazione del professionista e ha ammesso nel PRO dilazioni e falcidie dei debiti tributari e contributivi. Rilevanza: fondo di verità del mito n. 7; impostazione precedente al correttivo.
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Tribunale di Modena, decreto del 26 luglio 2023. Ha ritenuto possibile concedere un termine al debitore per integrare il PRO, applicando per analogia l’art. 47, comma 4. Mito ridimensionato: n. 4, ma con l’avvertenza che Roma 2025 ha escluso questa possibilità.
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Tribunale di Monza, decreto del 18 luglio 2024. Il plusvalore della continuità può essere distribuito in deroga alla graduazione solo se le classi di grado superiore ricevono un trattamento più favorevole, secondo la priorità relativa. Mito smontato: n. 6.
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Tribunale di Roma, decreto del 24 ottobre 2023. Stesso principio sul plusvalore della continuità, distribuibile secondo la regola codificata dal Codice e non liberamente. Mito smontato: n. 6.
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Tribunale di Bari, decreto del 23 gennaio 2023. Nel concordato la verifica di ritualità della proposta comprende ordine delle prelazioni, corretta formazione delle classi e utilità economica per ciascun creditore. Mito smontato: n. 3 e n. 7.
A questi provvedimenti si affianca la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. 10 del 30 gennaio 2025, che non è una sentenza ma un documento di studio, utile a ricostruire la funzione del PRO come strumento di ristrutturazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi deve scegliere tra PRO e concordato in continuità
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti precisi:
- Mappiamo la massa debitoria per classi potenziali: ricostruiamo crediti, prelazioni, incapienze e garanzie, e verifichiamo quali classi omogenee sono realisticamente formabili.
- Calcoliamo il valore di liquidazione e il plusvalore della continuità con i commercialisti dello staff, per capire quanta parte della distribuzione è soggetta a priorità assoluta e quanta a priorità relativa.
- Stimiamo il voto classe per classe, applicando le soglie dell’art. 64-bis, comma 7, e dell’art. 109, comma 5, per verificare se l’unanimità richiesta dal PRO è un obiettivo credibile.
- Verifichiamo i presupposti della ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII) quando il dissenso di una classe è probabile, e confrontiamo i due scenari.
- Accertiamo che il piano abbia natura di continuità, diretta o indiretta, per evitare la declaratoria di inammissibilità di un PRO liquidatorio.
- Costruiamo il test di convenienza per ogni classe e per i singoli creditori più esposti, confrontando la proposta con lo scenario della liquidazione giudiziale.
- Prepariamo fin dall’inizio la “via di ritorno”: impostiamo il PRO in modo che la conversione in concordato preventivo (art. 64-quater) resti percorribile se una classe dissente.
- Esaminiamo l’esposizione verso Erario, enti previdenziali e Comuni, alla luce dell’art. 88 CCII e delle novità del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, per valutare quale strumento offre la gestione più sostenibile del debito pubblico.
- Gestiamo la fase di gestione interinale: predisponiamo le comunicazioni preventive al commissario nel PRO e le istanze di autorizzazione nel concordato.
- Contestiamo o difendiamo l’omologazione, curando opposizioni e reclami e seguendo la causa nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è il momento in cui si sondano le posizioni di banche, fornitori e creditori pubblici, e da quelle trattative dipende la scelta più delicata, cioè se scommettere sull’unanimità del PRO o costruire un concordato in continuità capace di reggere il dissenso.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la stessa linea difensiva, impostata al momento della scelta dello strumento, viene sostenuta nell’omologazione, nel reclamo e nel ricorso di legittimità, senza passaggi di mano.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i profili giuridici (classi, prelazioni, voto, opposizioni) e quelli economico-aziendali (piano, flussi, valore di liquidazione, debito fiscale) vengono costruiti insieme, perché nel confronto tra PRO e concordato in continuità l’uno non regge senza l’altro.
Chiusura
PRO e concordato in continuità non sono due versioni dello stesso strumento: il primo scambia libertà distributiva con l’unanimità delle classi, il secondo accetta regole distributive rigide in cambio della possibilità di superare il dissenso. Tutti i miti che abbiamo esaminato nascono dall’aver confuso questo scambio, o dall’averne visto solo una metà. L’informazione corretta è la prima difesa, soprattutto quando la scelta dello strumento sbagliato si paga con mesi persi e misure protettive esaurite.
Lo Studio Monardo affronta questa scelta con una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è proprio la sede in cui, prima di qualsiasi deposito, si verifica con i creditori se esistono le condizioni per un PRO approvato da tutte le classi o se occorre un concordato in continuità. Analizzeremo i numeri della tua impresa, verificheremo il voto prevedibile di ogni classe e costruiremo la strategia più coerente con la tua situazione.
📩 Non scegliere lo strumento sulla base del passaparola: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.