Quanto Costa Proporre Un Concordato Nella Liquidazione Giudiziale?

Chi pensa di proporre un concordato nella liquidazione giudiziale di solito si concentra su una sola cifra: quanto offrire ai creditori chirografari. È un errore di prospettiva. Il costo reale di una proposta è la somma di più voci: le risorse destinate ai creditori, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, le garanzie richieste per rendere credibile l’impegno, l’eventuale relazione giurata di stima, le imposte sul trasferimento dei beni quando interviene un assuntore, i costi di giustizia degli eventuali giudizi di opposizione e reclamo. Chi calcola soltanto la percentuale offerta ai chirografari rischia di scoprire, a omologazione avvenuta, un fabbisogno finanziario molto più alto di quello previsto, con il pericolo concreto di non riuscire ad adempiere.

La questione riguarda il terzo che vuole acquisire l’attivo, il creditore che intende chiudere la procedura con un’offerta, il debitore o la società collegata che, decorso il periodo previsto dalla legge, vogliono rientrare in possesso dell’impresa. In tutti i casi il preventivo dei costi va costruito prima di depositare la proposta, non dopo.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con un presidio professionale specifico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata per legge a valutare la sostenibilità economica dei piani di risanamento; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, ruoli in cui la quantificazione dell’attivo, delle spese di procedura e delle risorse disponibili per i creditori è un’attività quotidiana. Costruire il fabbisogno di una proposta concordataria significa esattamente questo: misurare risorse, costi e tempi prima che diventino obblighi.

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Inquadramento normativo: quali costi prevede la legge

Sul piano normativo, il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024). È lo strumento che consente di chiudere la liquidazione giudiziale non con la vendita atomistica dei beni da parte del curatore, ma con un accordo approvato dai creditori e omologato dal tribunale. Ha preso il posto del concordato fallimentare (artt. 124-141 della legge fallimentare).

In termini essenziali, il concordato nella liquidazione giudiziale è una proposta che sostituisce la liquidazione con un programma di soddisfazione dei creditori finanziato dal proponente, e il suo costo complessivo coincide con tutto ciò che il proponente deve pagare o garantire perché quel programma sia omologato ed eseguito.

La legge non contiene un articolo intitolato “costi del concordato”. Le voci si ricavano da più norme:

  • art. 240 CCII: individua chi può proporre il concordato e, per la proposta del debitore o delle società a esso collegate, richiede un apporto di risorse che incrementi in misura significativa l’attivo (almeno il 10%); consente di non pagare integralmente i creditori privilegiati solo sulla base di una relazione giurata di stima; ammette che la proposta preveda l’intervento di un assuntore e la cessione dei beni;
  • art. 241 CCII: il curatore esprime il proprio parere anche sulle garanzie offerte, che quindi diventano una componente da quantificare;
  • art. 137 CCII: disciplina il compenso del curatore, liquidato dal tribunale secondo i criteri fissati con decreto ministeriale; è una spesa di procedura che va coperta;
  • artt. 6 e 221 CCII: definiscono i crediti prededucibili e il loro rango, che li colloca prima dei creditori concorsuali;
  • d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro): regola la tassazione del decreto di omologazione e dell’eventuale trasferimento dei beni all’assuntore;
  • d.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia): disciplina il contributo unificato per i giudizi di reclamo e impugnazione e, all’art. 146, la prenotazione a debito delle spese nelle procedure concorsuali.

Va precisato che la ratio di tutte queste regole è una sola: il concordato non può scaricare sui creditori concorsuali i costi della procedura che esso stesso chiude. Il curatore ha lavorato, la procedura ha sostenuto spese, sono sorti crediti in prededuzione: chi propone di chiudere tutto con un accordo deve farsene carico.

Distinzione da istituti affini

Il confronto con il concordato preventivo chiarisce l’impostazione. Nel concordato preventivo il debitore sostiene il costo della propria procedura (commissario giudiziale, advisor, attestatore) e finanzia la proposta con il proprio patrimonio e con eventuale finanza esterna. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, invece, la procedura esiste già: i suoi costi sono maturati in capo alla massa e il proponente, spesso un terzo, li “rileva” come condizione per chiuderla.

Un esempio concreto. Un fondo vuole acquisire un capannone industriale compreso nell’attivo di una liquidazione giudiziale. Può partecipare all’asta indetta dal curatore: paga il prezzo di aggiudicazione, le imposte di trasferimento e nulla più. Oppure può proporre un concordato con assunzione: in quel caso il suo esborso comprende la somma promessa ai creditori, le spese della procedura, i crediti prededucibili, le garanzie e le imposte sul trasferimento dell’intero attivo. In cambio acquisisce tutto il patrimonio, comprese le azioni di massa se la proposta lo prevede, e chiude la procedura. La scelta tra le due strade dipende proprio dal confronto dei costi.

Requisiti e termini che incidono sul costo

In termini operativi, le condizioni di ammissibilità della proposta determinano direttamente le voci di spesa. Le si esamina una per una, nella sequenza in cui si presentano al proponente.

1. La qualità del proponente. Un creditore o un terzo possono presentare la proposta senza vincoli di apporto minimo. Il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono invece presentarla solo decorso il periodo fissato dall’art. 240 CCII dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e soltanto se la proposta prevede l’apporto di risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10%. Per il debitore, quindi, il costo minimo della proposta non è libero: ha una soglia legale.

2. Il trattamento dei creditori privilegiati. Se la proposta prevede il pagamento non integrale di un creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca, serve una relazione giurata di stima che attesti che la soddisfazione offerta non è inferiore a quella ricavabile dalla vendita del bene su cui grava la prelazione. La relazione ha un costo che grava sul proponente e richiede tempo.

3. La copertura delle spese e delle prededuzioni. Le spese di procedura e i crediti prededucibili devono essere pagati per intero, perché si collocano al di fuori del concorso. La proposta che non li considera o li sottostima è esposta a rilievi del curatore e del tribunale.

4. Le garanzie. Il curatore valuta le garanzie offerte e il tribunale ne tiene conto in sede di omologazione. Una proposta priva di garanzie adeguate, soprattutto se l’adempimento è differito nel tempo, è più debole sotto il profilo della fattibilità.

5. L’intervento di un assuntore. Se l’assuntore acquista l’attivo con il decreto di omologazione, sorge un’imposizione proporzionale di registro sui beni trasferiti.

6. I giudizi eventuali. Opposizioni all’omologazione e reclami comportano costi di giustizia, a partire dal contributo unificato.

Tabella dei termini con effetti economici

Termine o momento Decorrenza Natura Conseguenza economica del mancato rispetto
Periodo minimo per la proposta del debitore e delle società collegate (art. 240 CCII) Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale Condizione di ammissibilità Proposta inammissibile: le spese sostenute per prepararla (stime, garanzie) restano a carico del proponente
Termine assegnato ai creditori per dichiarare il dissenso (art. 241 CCII) Comunicazione della proposta Fissato dal giudice delegato In assenza di approvazione la proposta cade e i costi preparatori non si recuperano
Termine per le opposizioni all’omologazione Fissato dal tribunale nel provvedimento Perentorio Chi non si oppone nel termine perde la possibilità di contestare; chi si oppone sostiene i costi del giudizio
Termine per il reclamo contro il decreto sull’omologazione Comunicazione o notificazione del decreto Perentorio Decorso il termine il decreto si consolida; il reclamo comporta contributo unificato
Registrazione del decreto di omologazione Deposito del provvedimento Termine fiscale Imposta di registro, proporzionale se vi è trasferimento all’assuntore; ritardi espongono a sanzioni
Scadenze dei pagamenti previsti nella proposta Omologazione definitiva Termini fissati dalla proposta Inadempimento: rischio di risoluzione ed escussione delle garanzie

Il termine più critico, sul piano dei costi, è quello delle scadenze di pagamento indicate nella proposta: è lì che un fabbisogno sottostimato si trasforma in inadempimento. Per i termini processuali dei giudizi di reclamo e opposizione si ricorda che la sospensione feriale riguarda solo il periodo dal 1° al 31 agosto, ma va verificato caso per caso se il singolo procedimento concorsuale vi sia soggetto, perché molti procedimenti della crisi ne sono esclusi.

Procedura passo-passo: dove nasce ogni voce di spesa

La disciplina prevede una sequenza precisa. Seguirla consente di collocare ogni costo nel momento in cui sorge.

1. Acquisizione dei dati della procedura. Il proponente deve conoscere lo stato passivo (anche provvisorio), l’inventario, le relazioni periodiche del curatore, il rendiconto delle spese sostenute, l’elenco dei crediti prededucibili riconosciuti o in contestazione. Senza questi dati non si può stimare il fabbisogno. Il proponente che non è creditore né debitore li ottiene attraverso le richieste al curatore e al giudice delegato.

2. Stima del compenso del curatore e delle spese residue. Il compenso del curatore viene liquidato dal tribunale ai sensi dell’art. 137 CCII sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro della giustizia, che lo legano in larga parte all’attivo realizzato e al passivo accertato. Nel concordato l’attivo non viene “realizzato” dal curatore con le vendite, ma la base di calcolo va comunque individuata: il proponente deve prevedere un accantonamento prudenziale, perché la liquidazione definitiva avviene a valle. Alle spese del curatore si aggiungono quelle per i coadiutori, i professionisti nominati dalla procedura, le perizie, la custodia dei beni, le spese legali dei giudizi pendenti.

3. Censimento dei crediti prededucibili. Sono prededucibili, tra gli altri, i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura (art. 6 CCII). Possono comprendere canoni di contratti proseguiti dal curatore, imposte maturate nel corso della procedura, costi di gestione dell’esercizio provvisorio. Ogni prededuzione non censita nel piano è un costo che il proponente dovrà comunque sostenere, ma senza averlo finanziato.

4. Quantificazione delle risorse per i creditori concorsuali. Solo dopo aver coperto spese e prededuzioni si costruisce l’offerta per privilegiati e chirografari, eventualmente suddivisi in classi. Per il debitore, la somma deve includere l’apporto incrementale di almeno il 10% dell’attivo.

5. Relazione giurata di stima, se serve. Se i privilegiati non vengono soddisfatti integralmente, occorre la relazione giurata di stima sui beni oggetto di prelazione. Il costo della relazione è a carico del proponente e va messo in conto fin dall’inizio.

6. Scelta e costo delle garanzie. Fideiussioni bancarie o assicurative, depositi vincolati sul conto della procedura, pegno su titoli: ciascuna forma ha un costo diverso (commissioni periodiche, immobilizzazione di liquidità, rinuncia a rendimenti). La scelta incide sulla credibilità della proposta e quindi sulle probabilità di approvazione.

7. Deposito della proposta. La proposta si deposita presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato la liquidazione giudiziale. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e quello del comitato dei creditori.

8. Comunicazione ai creditori e approvazione. Le spese di comunicazione ai creditori sono generalmente contenute grazie alla PEC, ma nei concordati con numerosi creditori possono essere previste forme di pubblicità diverse che hanno un costo.

9. Giudizio di omologazione. Se vi sono opposizioni, il procedimento assume carattere contenzioso. Il proponente che deve difendere la propria proposta sostiene i costi del giudizio e rischia, in caso di soccombenza, la condanna alle spese.

10. Registrazione e imposte. Il decreto di omologazione va registrato. Se il concordato prevede un assuntore che acquista l’attivo, l’imposta di registro è proporzionale sul valore dei beni trasferiti, determinata bene per bene secondo la natura di ciascuno; se invece il concordato non produce un effetto traslativo immediato, l’imposizione segue regole diverse. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è consolidata, come si vedrà più avanti.

11. Esecuzione. Il proponente versa le somme secondo le scadenze; il curatore, sotto la sorveglianza del giudice delegato, provvede ai pagamenti. Il compenso del curatore viene liquidato definitivamente. Le garanzie si liberano solo a esecuzione completata.

Avvertenza decisiva: la registrazione del decreto con assuntore genera un’imposta proporzionale che può raggiungere importi rilevanti; va stimata prima di depositare la proposta, perché non è a carico della procedura ma, di regola, di chi acquista. Una seconda avvertenza riguarda le prededuzioni in contestazione: se un credito prededucibile è oggetto di giudizio, la proposta deve prevederne l’accantonamento integrale, perché l’esito non è prevedibile.

Mappa delle voci di costo

In termini operativi, conviene raccogliere tutte le voci in un unico prospetto, distinguendo chi le sostiene, quando sorgono e quanto sono prevedibili al momento del deposito.

Voce Fonte Chi la sostiene Quando sorge Grado di prevedibilità
Risorse destinate ai creditori concorsuali Proposta (art. 240 CCII) Proponente Alle scadenze indicate nella proposta Alto: le fissa il proponente
Apporto incrementale di almeno il 10% dell’attivo Art. 240 CCII Debitore o società collegate proponenti Con l’esecuzione della proposta Alto
Spese di procedura già sostenute Rendiconto del curatore Massa, finanziata dalla proposta Già maturate Alto, se il rendiconto è aggiornato
Compenso del curatore Art. 137 CCII e decreto ministeriale Massa, finanziata dalla proposta Liquidazione finale Medio: dipende dalla base di calcolo
Crediti prededucibili Artt. 6 e 221 CCII Massa, finanziata dalla proposta Già maturati o in corso Medio-basso se contestati
Relazione giurata di stima Art. 240 CCII Proponente Prima del deposito Alto
Garanzie Art. 241 CCII (parere del curatore) Proponente Al deposito o all’omologazione Alto
Imposta di registro sul trasferimento all’assuntore d.P.R. 131/1986 Assuntore Registrazione del decreto Alto, se l’attivo è stimato bene per bene
Spese prenotate a debito Art. 146 d.P.R. 115/2002 Massa, finanziata dalla proposta Chiusura della procedura Medio
Costi dei giudizi di opposizione e reclamo d.P.R. 115/2002 e codice di procedura civile Parti del giudizio Eventuale Basso

La lettura della tabella suggerisce un criterio pratico: le voci a bassa prevedibilità vanno coperte con accantonamenti o con garanzie, non con stime puntuali. Le prededuzioni contestate e i costi dei giudizi eventuali sono le due voci che più spesso mettono in difficoltà il proponente nella fase di esecuzione.

Il rapporto tra costo della proposta e convenienza

Sul piano normativo, il tribunale verifica in sede di omologazione la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, in presenza di contestazioni sulla convenienza, la confronta con le alternative concretamente praticabili. Il costo della proposta, quindi, non è solo un dato interno al proponente: è il parametro con cui i creditori misurano la proposta rispetto alla liquidazione. Va precisato che ogni voce che la proposta copre in luogo della procedura (spese, compenso del curatore, prededuzioni) libera risorse che altrimenti verrebbero sottratte ai creditori concorsuali nel riparto. Per questo una proposta che copre per intero le spese della procedura ha un valore per i creditori superiore alla sola percentuale indicata.

Il proponente deve anche considerare il fattore tempo. La liquidazione giudiziale può durare anni; il concordato, se approvato e omologato, consente ai creditori di essere pagati secondo un calendario certo. Questo elemento non ha un costo diretto per il proponente, ma incide sulla sua capacità di negoziare: una proposta con pagamenti rapidi e garantiti può reggere una percentuale più bassa di una proposta con pagamenti dilazionati e non garantiti.

Il costo del tempo per il proponente

Tra la decisione di proporre il concordato e la liberazione delle garanzie possono trascorrere molti mesi. In questo periodo il proponente sostiene costi indiretti: la liquidità immobilizzata in depositi vincolati, le commissioni periodiche sulle fideiussioni, il costo dell’eventuale finanziamento acceso per sostenere l’operazione. Se interviene un’opposizione all’omologazione e poi un reclamo, l’arco temporale si allunga e questi costi crescono. Una stima realistica dei tempi della procedura è parte integrante del preventivo.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo 1: proposta di un terzo con assunzione

Ipotesi: liquidazione giudiziale di una società di logistica. Attivo stimato dal curatore: magazzino e automezzi per 1.847.300 €, crediti verso clienti per 312.640 €. Spese di procedura sostenute e da sostenere stimate in 96.480 €, comprensive di un accantonamento per il compenso del curatore. Crediti prededucibili: 41.215 € (canoni di locazione maturati dopo l’apertura). Creditori privilegiati: 683.900 €. Creditori chirografari ammessi: 2.418.770 €.

Il terzo propone di pagare integralmente spese, prededuzioni e privilegiati e il 18,4% ai chirografari, assumendo l’attivo.

Calcolo del fabbisogno:
– spese di procedura: 96.480 €
– prededuzioni: 41.215 €
– privilegiati al 100%: 683.900 €
– chirografari al 18,4%: 445.054 € (arrotondato)
– totale per i creditori e la procedura: 1.266.649 €

A questo si aggiunge l’imposta di registro proporzionale sul valore dei beni trasferiti, calcolata con l’aliquota propria di ciascuna categoria di beni, senza includere nella base imponibile i debiti accollati. Si aggiunge il costo della fideiussione richiesta a garanzia del pagamento dei chirografari a dodici mesi: ipotizzando una commissione annua dell’1,35% su 445.054 €, circa 6.008 €.

Esito: il fabbisogno complessivo è sensibilmente superiore alla somma promessa ai chirografari (445.054 €). Il terzo deve confrontarlo con il valore che attribuisce all’attivo acquisito (2.159.940 € a valori di stima del curatore). Se l’attivo è realmente realizzabile a quei valori, l’operazione può avere senso; se le stime sono ottimistiche, il margine si riduce rapidamente.

Esempio di calcolo 2: proposta del debitore con apporto del 10%

Ipotesi: la società debitrice, decorso il periodo previsto dall’art. 240 CCII, intende proporre il concordato. Attivo della procedura: 734.580 €. Apporto minimo richiesto: almeno il 10% dell’attivo, quindi non meno di 73.458 €. Spese di procedura: 58.920 €. Prededuzioni: 17.340 €. Privilegiati: 211.600 €, di cui un creditore ipotecario per 148.300 € su un immobile stimato nella relazione giurata in 121.750 €.

La proposta prevede di pagare il creditore ipotecario nella misura di 121.750 € (pari al valore di stima) e di degradare il residuo di 26.550 € a chirografo. Il costo della relazione giurata di stima va aggiunto al fabbisogno.

Calcolo:
– attivo disponibile: 734.580 €
– apporto esterno del debitore (minimo legale): 73.458 €
– totale risorse: 808.038 €
– meno spese di procedura (58.920 €) e prededuzioni (17.340 €): 731.778 €
– meno privilegiati, con l’ipotecario al valore di stima (63.300 € + 121.750 € = 185.050 €): 546.728 €
– residuo per i chirografari, incluso il degradato di 26.550 €.

Esito: l’apporto del 10% è una soglia minima di ammissibilità, non una garanzia di approvazione. Se il residuo per i chirografari non risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il debitore deve aumentare l’apporto. In termini operativi, il costo effettivo per il debitore è quindi l’apporto necessario a rendere la proposta competitiva, più la relazione di stima, più le garanzie, più i costi dell’eventuale giudizio di omologazione.

Casi particolari

Prededuzioni contestate. Quando un creditore rivendica la prededuzione e il curatore la contesta, la proposta deve prevedere un accantonamento pari all’intero importo rivendicato. Se il giudizio si chiude in senso favorevole alla procedura, la somma accantonata torna disponibile secondo quanto previsto dalla proposta (ai creditori o al proponente); se si chiude in senso sfavorevole, il proponente ha già coperto il rischio.

Concordato con cessione dei beni senza assuntore. Se la proposta prevede la cessione dei beni ai creditori con un meccanismo di liquidazione, senza un acquirente che li acquisti con l’omologazione, la giurisprudenza ha ricondotto questa figura a un mandato a gestire e liquidare: il decreto di omologazione non produce effetti traslativi immediati e l’imposizione di registro segue un regime diverso da quello del trasferimento. Il costo fiscale immediato è minore, ma i trasferimenti successivi saranno tassati quando avverranno.

Azioni di massa e beni futuri. Se la proposta comprende il diritto di proseguire le azioni revocatorie o di responsabilità promosse dal curatore, l’assuntore acquisisce anche i costi di quei giudizi: contributi unificati, spese di consulenza tecnica, rischio di condanna alle spese. Il loro esito incerto va valutato come voce di rischio, non solo di ricavo.

Creditori non ancora ammessi. La proposta può limitare gli impegni del proponente ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o insinuazione tardiva. Per gli altri risponde il debitore. Ai fini del costo, questa clausola riduce l’incertezza del proponente, ma richiede un accantonamento per i giudizi pendenti.

Spese prenotate a debito. Nelle procedure concorsuali prive di liquidità, alcune spese sono prenotate a debito o anticipate dall’Erario ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. 115/2002. Quando la procedura si chiude con il concordato, quelle somme vanno recuperate: è un’altra voce che il proponente deve considerare.

Sul punto si inserisce la valutazione professionale dello Studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi L. 3/2012, ricostruisce con lo staff di commercialisti il fabbisogno completo della proposta prima che diventi un impegno vincolante.

Domande frequenti

Quanti soldi servono come minimo per proporre un concordato nella liquidazione giudiziale?
Non esiste una cifra minima fissa per il terzo o per il creditore proponente. Esiste però un fabbisogno minimo di fatto: le spese di procedura e i crediti prededucibili devono essere coperti integralmente, e la proposta deve risultare conveniente rispetto alla liquidazione. Per il debitore e le società collegate la legge aggiunge una soglia: l’apporto di risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10%. Il punto di partenza del calcolo è quindi sempre il rendiconto delle spese e lo stato passivo.

Il compenso del curatore lo paga chi propone il concordato?
Il compenso del curatore è una spesa della procedura, liquidata dal tribunale secondo i criteri di legge. Nel concordato è pagato con le risorse messe a disposizione dalla proposta, quindi economicamente grava sul proponente. Per questo è prudente prevedere un accantonamento specifico, perché la liquidazione definitiva avviene al termine dell’esecuzione e l’importo non è noto con esattezza al momento del deposito.

Se acquisto tutto l’attivo come assuntore, quante imposte pago?
La Cassazione ha chiarito che il decreto di omologazione con assuntore sconta l’imposta di registro proporzionale sul valore dei beni e dei diritti trasferiti, applicata secondo la natura di ciascun bene. I debiti accollati dall’assuntore non entrano nella base imponibile. L’importo dipende quindi dalla composizione dell’attivo: immobili, mobili, crediti e partecipazioni hanno aliquote diverse. Il calcolo va fatto bene per bene prima del deposito.

Le garanzie sono obbligatorie?
La legge chiede al curatore di esprimersi sulle garanzie offerte e il tribunale ne tiene conto nel valutare la proposta. Non è prevista una forma unica: fideiussione bancaria o assicurativa, deposito vincolato, pegno. Una proposta con pagamenti differiti e senza garanzie è esposta a un parere negativo e a opposizioni. Il costo della garanzia (commissioni o liquidità immobilizzata) fa parte del costo della proposta.

Chi si oppone all’omologazione quanto spende?
Il creditore o altro interessato che propone opposizione partecipa a un giudizio contenzioso e sostiene i costi di giustizia, a partire dal contributo unificato quando dovuto, oltre al rischio di condanna alle spese in caso di rigetto. Lo stesso vale per il reclamo contro il decreto. È un aspetto da valutare anche dal lato del proponente, che dovrà difendere la proposta.

Se il concordato non viene approvato, recupero le spese sostenute?
Di regola no. Le spese preparatorie (relazione di stima, costituzione delle garanzie, analisi dell’attivo) restano a carico del proponente. Le garanzie, però, si liberano se la proposta non viene omologata. Il caso limite è quello del proponente che ha già versato somme in un deposito vincolato: la loro restituzione dipende dalle condizioni stabilite nella proposta e nei provvedimenti del giudice delegato.

L’imposta di registro si paga anche se il concordato prevede solo la cessione dei beni ai creditori?
Dipende dalla struttura della proposta. Quando i beni sono affidati a un meccanismo di liquidazione senza che un soggetto li acquisti con l’omologazione, la giurisprudenza ha qualificato l’operazione come mandato a gestire e liquidare, senza effetti traslativi immediati: il decreto di omologazione non sconta l’imposta proporzionale propria del trasferimento. Le imposte si applicheranno ai singoli atti di vendita successivi. La scelta tra assunzione e cessione dei beni va quindi valutata anche sotto il profilo fiscale.

Il creditore che propone il concordato può compensare il proprio credito con le somme da versare?
La proposta può essere costruita in modo che il creditore proponente riceva sul proprio credito il trattamento previsto per la sua classe, ma le spese della procedura e i crediti prededucibili vanno comunque coperti con risorse effettive. In pratica, il creditore proponente riduce il proprio esborso netto per la parte che gli tornerebbe come creditore, non per le voci che precedono il concorso. Le modalità concrete vanno verificate sulla proposta e sui provvedimenti del giudice delegato.

Cosa succede se dopo l’omologazione emergono spese di procedura non previste?
Se la proposta ha assunto l’obbligo di pagare integralmente le spese della procedura, le spese emerse successivamente restano a carico delle risorse previste dal concordato. Se le risorse non bastano, il rischio è l’inadempimento della proposta, con le conseguenze previste dalla legge. Per questo la previsione di un margine prudenziale e di garanzie adeguate è decisiva: è il modo per evitare che una spesa imprevista comprometta l’intera operazione.

Il quadro giurisprudenziale

Le Sezioni della Cassazione si sono occupate dei costi del concordato concorsuale soprattutto sotto il profilo fiscale, che è anche quello su cui i proponenti commettono gli errori più onerosi. Le pronunce che seguono riguardano in gran parte il concordato fallimentare della legge fallimentare (artt. 124-141 l.fall.): le citiamo dichiaratamente per questa ragione, perché il concordato nella liquidazione giudiziale ne riprende la struttura (proposta, assuntore, omologazione, effetti traslativi) e la normativa fiscale di riferimento, il d.P.R. 131/1986, è rimasta la stessa. Alcune pronunce più risalenti sono indicate solo con numero e anno, come riportate nei precedenti richiamati dalla Cassazione.

La base imponibile: solo i beni trasferiti, non i debiti accollati

Cass., Sez. V, ord. n. 6673 del 13 marzo 2025. La Corte ha ribadito che il decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore sconta l’imposta di registro proporzionale soltanto sul valore dei beni e dei diritti trasferiti; l’accollo dei debiti della procedura da parte dell’assuntore resta fuori dalla base imponibile in forza dell’art. 21, comma 3, del d.P.R. 131/1986. Rilevanza: è la pronuncia più recente e conferma che il costo fiscale va calcolato sull’attivo acquisito, non sulla somma promessa ai creditori.

Cass., Sez. V, ord. n. 31530 del 13 novembre 2023. Ha affermato il medesimo principio, escludendo che l’accollo delle passività, quale effetto legale dell’operazione concordataria, possa essere tassato autonomamente o assorbito nella disposizione più onerosa. Rilevanza: segna il consolidamento dell’orientamento e ha indotto l’Agenzia delle Entrate a rivedere la propria posizione.

Cass., Sez. V, ord. n. 11925 del 6 maggio 2021. È richiamata dalla stessa Cassazione del 2025 a sostegno del principio per cui la tassazione proporzionale riguarda solo i beni trasferiti all’assuntore. Rilevanza: dimostra che l’indirizzo non è isolato e che il proponente può farvi affidamento nella pianificazione.

Il trasferimento si produce con l’omologazione

Cass., ord. n. 3286 del 12 febbraio 2018 (indicata dalle fonti come Sez. VI). La Corte ha escluso l’applicazione dell’imposta fissa al decreto di omologazione del concordato con assuntore: poiché il terzo acquista l’attivo con l’omologa, quell’effetto traslativo immediato va tassato come trasferimento in misura proporzionale. Rilevanza: chiarisce che il “nome” del provvedimento (omologazione) non basta a ottenere l’imposta fissa quando il contenuto è un trasferimento.

Cass. n. 15716/2002; Cass. n. 8832/2007; Cass. n. 4863/2010; Cass. n. 6643/2013 (indicate con numero e anno, come richiamate da Cass. 3286/2018). Secondo questo indirizzo il terzo assuntore acquista i beni per effetto dell’omologazione, mentre i successivi provvedimenti del giudice delegato hanno natura meramente esecutiva. Rilevanza: individuano il momento in cui nasce il presupposto dell’imposta e quindi il momento in cui il proponente deve disporre della relativa provvista.

La cessione dei beni senza assuntore: un regime diverso

Cass. n. 709/1993 e Cass. n. 5306/1999 (numero e anno, come richiamate da Cass. 3286/2018). Hanno qualificato la cessione dei beni accessoria al concordato come mandato a gestire e liquidare, sul modello della cessione dei beni ai creditori del codice civile, senza effetti traslativi al momento dell’omologa. Rilevanza: spiegano perché la struttura scelta per la proposta modifica il costo fiscale immediato.

Cass. n. 19141/2010 e Cass. n. 19596/2015 (numero e anno, come richiamate da Cass. 3286/2018). Rappresentano l’indirizzo sull’omologa del concordato con cessione dei beni, che la Corte del 2018 ha ritenuto non estensibile al caso dell’assuntore. Rilevanza: delimitano il perimetro dell’imposta fissa.

Cass. n. 11585/2007 (numero e anno, come richiamata da Cass. 3286/2018). Ha applicato il criterio nominalistico, con imposta fissa, a un concordato con garanzia privo di effetto traslativo immediato. Rilevanza: conferma che l’imposizione dipende dal contenuto effettivo della proposta.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate

Non si tratta di una pronuncia, ma incide direttamente sul costo. Con la consulenza giuridica n. 956 del novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’orientamento della Cassazione sull’esclusione dell’accollo dalla base imponibile, superando l’impostazione del 2012 fondata sulla connessione oggettiva tra accollo e trasferimento. Secondo i commentatori, la soluzione si estende al concordato nella liquidazione giudiziale.

Sintesi del quadro

Questione Orientamento Effetto sul costo della proposta
Base imponibile del registro con assuntore Solo beni e diritti trasferiti (Cass. 6673/2025, 31530/2023, 11925/2021) Il debito accollato non aumenta l’imposta
Natura dell’imposta con assuntore Proporzionale, non fissa (Cass. 3286/2018) L’imposta va finanziata subito dopo l’omologazione
Momento del trasferimento Con l’omologazione (Cass. 15716/2002, 8832/2007, 4863/2010, 6643/2013) La provvista fiscale serve all’omologa, non alla fine dell’esecuzione
Cessione dei beni senza assuntore Mandato a liquidare, nessun effetto traslativo immediato (Cass. 709/1993, 5306/1999) Costo fiscale immediato minore, imposte sui trasferimenti successivi
Concordato con garanzia Imposta fissa per l’omologa (Cass. 11585/2007) Imposizione contenuta in sede di omologazione

Va precisato che il quadro giurisprudenziale sulle voci non fiscali (compenso del curatore, prededuzioni, garanzie) si fonda in larga parte sull’applicazione caso per caso dei principi generali: per questo il calcolo va sempre costruito sui dati concreti della procedura.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. Per chi valuta una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, o per il creditore che deve decidere se aderire o opporsi, le attività concrete sono queste.

  1. Ricostruiamo il fabbisogno completo della proposta, sommando risorse per i creditori, spese di procedura, prededuzioni, garanzie e imposte, e lo confrontiamo con il valore dell’attivo.
  2. Esaminiamo lo stato passivo e il rendiconto del curatore, individuando i crediti prededucibili riconosciuti, quelli contestati e quelli ancora da far valere.
  3. Stimiamo prudenzialmente le spese di procedura residue, compreso l’accantonamento per il compenso del curatore secondo i criteri di legge.
  4. Calcoliamo l’imposta di registro sull’eventuale trasferimento all’assuntore, bene per bene, escludendo dalla base imponibile i debiti accollati, alla luce dell’orientamento della Cassazione.
  5. Valutiamo la struttura più efficiente della proposta (assunzione, cessione dei beni, garanzia), confrontandone gli effetti fiscali ed economici.
  6. Verifichiamo la soglia dell’apporto del 10% quando la proposta proviene dal debitore o da società collegate, e simuliamo l’apporto necessario a rendere la proposta conveniente.
  7. Coordiniamo la relazione giurata di stima quando la proposta prevede il pagamento non integrale dei creditori privilegiati, controllandone la coerenza con il piano.
  8. Analizziamo le garanzie disponibili (fideiussioni, depositi vincolati, pegni) confrontandone costi e idoneità rispetto al parere del curatore.
  9. Predisponiamo la proposta e gli atti del giudizio di omologazione, compresa la difesa contro le opposizioni o, per il creditore, l’opposizione stessa.
  10. Seguiamo il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dal deposito della proposta fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è la più vicina a questo tema: l’esperto è chiamato a valutare se un percorso di risanamento è sostenibile e se le risorse disponibili coprono davvero gli impegni. È lo stesso esame che serve prima di depositare una proposta concordataria. Il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di affrontare nello stesso fascicolo la tassazione del trasferimento all’assuntore, che spesso è la voce più sottovalutata.

La continuità della strategia è un elemento centrale: lo stesso difensore segue la proposta dall’analisi iniziale al giudizio di omologazione, al reclamo e, se necessario, al giudizio in Cassazione. In questo modo le scelte fatte nella proposta restano coerenti con le difese successive.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso caso: i primi sui profili processuali e concorsuali, i secondi su stime, flussi finanziari e imposte.

Chiusura

In sintesi, il costo di un concordato nella liquidazione giudiziale non coincide con la percentuale offerta ai creditori chirografari. Comprende il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, l’apporto minimo del 10% quando propone il debitore, le garanzie, l’eventuale relazione giurata di stima, l’imposta di registro proporzionale sui beni trasferiti all’assuntore e i costi di giustizia dei giudizi di opposizione e reclamo. Ogni voce va stimata prima del deposito.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, quale Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, è formato a valutare la sostenibilità dei piani di regolazione della crisi; quale Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, quantifica abitualmente attivo, spese di procedura e risorse destinate ai creditori. Sono le stesse competenze che servono per misurare il fabbisogno reale di una proposta concordataria.

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