Quali Errori Evitare Nel Deposito Del Concordato Semplificato?

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio non nasce in un giorno. Nasce alla fine di una composizione negoziata che non è andata a buon fine, dentro una finestra di sessanta giorni che si apre con la comunicazione della relazione finale dell’esperto e si chiude senza possibilità di proroga. Gli errori che lo fanno naufragare, infatti, raramente si commettono il giorno del deposito: si accumulano prima, durante le trattative, e diventano visibili solo quando il tribunale apre il fascicolo. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nel concordato semplificato questa regola vale più che in qualsiasi altra procedura, perché il legislatore ha tolto il voto dei creditori e ha spostato tutto il peso sul controllo del giudice.

Questa ricostruzione segue la procedura in ordine cronologico. Si parte dalle trattative che precedono la relazione finale; si arriva al “giorno 0”, cioè la comunicazione della relazione; si attraversano i sessanta giorni utili per costruire il ricorso; poi il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese, il vaglio di ammissibilità, la nomina dell’ausiliario, la comunicazione ai creditori, il termine perentorio per le opposizioni, l’udienza di omologazione e i rimedi. Per ogni tappa indichiamo la norma, il termine che si attiva, l’errore che i tribunali hanno sanzionato e quanto dura davvero la fase.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il concordato semplificato è l’unico strumento del Codice della crisi che presuppone, come condizione di accesso, il giudizio dell’esperto della composizione negoziata sulla correttezza e buona fede delle trattative. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi i criteri con cui l’esperto conduce le trattative, valuta le condotte delle parti e redige la relazione finale, cioè proprio il documento su cui si regge, o crolla, l’intero deposito. A questa competenza si affianca il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sul piano di liquidazione e sul confronto con la liquidazione giudiziale.

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La mappa temporale: dalla trattativa all’omologa

La procedura si snoda lungo una sequenza rigida, scandita dall’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) e, per la fase esecutiva, dall’art. 25-septies. Alcuni termini sono fissati dalla legge in giorni esatti; altri dipendono dal decreto del tribunale; altri ancora sono solo “tempi medi” che variano da sede a sede. La tabella seguente riepiloga le tappe che svilupperemo, con il rimando alla sezione di dettaglio.

Tappa Quando Cosa accade Termine Natura del termine Sezione
Fase preparatoria Durante la composizione negoziata Trattative con i creditori, informazione, proposte Durata della composizione Condizione sostanziale di accesso “Prima del giorno 0”
Giorno 0 Comunicazione della relazione finale L’esperto dichiara buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni ordinarie Fa decorrere i 60 giorni Dies a quo “Giorno 0”
Giorni 1-40 Dopo la relazione Scelta del contenuto della proposta e del piano di liquidazione Entro i 60 giorni Interno “Dal giorno 1 al giorno 40”
Giorni 41-60 Fino alla scadenza Fascicolo documentale (art. 39 CCII), eventuale domanda con riserva 60 giorni dalla comunicazione Decadenziale “Dal giorno 41 al giorno 60”
Giorno del deposito + 1 Subito dopo il ricorso Comunicazione al PM e pubblicazione nel registro imprese Entro il giorno successivo al deposito Adempimento della cancelleria “Il giorno del deposito e il giorno dopo”
Settimane successive Vaglio del tribunale Ammissibilità, eventuale termine per integrazioni Non oltre 15 giorni per integrare Fissato dal giudice “Le prime settimane”
Dopo l’ammissione Nomina ausiliario e comunicazioni Parere dell’ausiliario, comunicazione ai creditori Fissati nel decreto; almeno 45 giorni tra scadenza del termine all’ausiliario e udienza Dilatorio “Il tempo dell’ausiliario”
10 giorni prima dell’udienza Opposizioni Creditori e interessati si costituiscono 10 giorni prima dell’udienza Perentorio “Dieci giorni prima dell’udienza”
Udienza e decreto Omologazione Verifica delle condizioni dell’art. 25-sexies, comma 5 — — “L’udienza e il decreto”
Dopo il decreto Reclamo e ricorso Reclamo in Corte d’appello, poi Cassazione 30 giorni + 30 giorni Perentori “L’udienza e il decreto”
Dopo l’omologa Fase esecutiva Liquidazione dei beni e cessione dell’azienda (art. 25-septies) Tempi del piano e dei provvedimenti Fissati nel piano “Dopo l’omologa”

Il calendario ha un’asimmetria che conviene fissare subito. Fino al deposito, il tempo lavora contro il debitore: le misure protettive della composizione negoziata, se erano state concesse, sono ormai cessate e i sessanta giorni non le prolungano. Dopo il deposito e la pubblicazione, invece, scattano gli effetti protettivi richiamati dall’art. 25-sexies, e il tempo diventa quello del tribunale. Il punto più fragile dell’intera sequenza è quindi il passaggio tra il giorno 0 e il giorno del deposito.

Prima del giorno 0: le trattative che preparano (o compromettono) il deposito

Cosa succede

La composizione negoziata è in corso. L’imprenditore, assistito dall’esperto nominato dalla commissione presso la camera di commercio, incontra i creditori, scambia informazioni, formula proposte, ne riceve. Molti pensano che questa fase sia “altro” rispetto al concordato semplificato, una specie di anticamera di cui si può fare a meno di occuparsi con attenzione. È l’errore più grave, perché tutto ciò che si fa o non si fa in questa fase verrà giudicato due volte: prima dall’esperto nella relazione finale, poi dal tribunale in sede di ammissibilità e di omologazione.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente il ricorso al concordato semplificato solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Sono le soluzioni “negoziali” della composizione: il contratto con uno o più creditori, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, gli accordi di ristrutturazione. Il concordato semplificato è quindi, per costruzione, una via residuale.

La giurisprudenza ha preso sul serio questa residualità. La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 336 del 19 luglio 2024, ha descritto il concordato semplificato come una extrema ratio, percorribile soltanto quando ogni altra soluzione concordata si sia rivelata impraticabile. Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023, aveva già chiarito che l’accesso presuppone una composizione negoziata realmente percorribile, con trattative che avessero una ragion d’essere: non basta aver aperto il fascicolo sulla piattaforma camerale per poi “attendere” la relazione finale.

I termini che si attivano

In questa fase non corrono termini decadenziali propri del concordato semplificato. Corrono però i termini della composizione negoziata (durata dell’incarico dell’esperto, eventuali proroghe, durata delle misure protettive), e su questi il debitore non può contare all’infinito. Quando le misure protettive cessano, i creditori riacquistano la libertà di agire.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra in cui si costruisce la “buona fede” che il tribunale verificherà. Il debitore può, e deve:

  • fornire ai creditori informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, sui flussi e sulle prospettive di liquidazione;
  • coinvolgere effettivamente i creditori destinati a subire la falcidia, dando tempi congrui per valutare le proposte;
  • documentare per iscritto proposte, controproposte, rifiuti e motivazioni;
  • mettere a disposizione la comparazione con l’alternativa della liquidazione giudiziale, perché è su quel confronto che i creditori misurano la propria convenienza.

La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 7 gennaio 2025, ha affermato che la buona fede delle trattative non è un dato formale: richiede un’interlocuzione effettiva con i creditori, informazioni complete e una comparazione con lo scenario della liquidazione giudiziale. Nella stessa linea il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 23 settembre 2025, ha escluso l’omologazione senza voto quando era mancato un confronto reale con i creditori, su informazioni complete e in tempi congrui. La Corte d’appello di Venezia, con provvedimento del 28 marzo 2024, ha precisato un aspetto pratico importante: ciò che conta è il coinvolgimento dei creditori chiamati a subire una falcidia o una modifica del credito, non necessariamente di tutto il ceto creditorio.

Sul piano fiscale, questa è anche la fase in cui si tenta l’accordo transattivo con l’erario. Con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (il decreto di riforma dei tributi regionali e locali in vigore dal 12 agosto 2026, che non è un correttivo del Codice della crisi ma ne modifica alcune disposizioni all’art. 4), gli strumenti transattivi del Codice sono stati estesi anche ai tributi locali, compresa la composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Per un’impresa con debiti verso comuni e regioni, aver esplorato seriamente questa strada prima della relazione finale diventa un tassello della prova che le soluzioni negoziali sono state davvero tentate.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è usare la composizione negoziata come “corridoio” verso il concordato semplificato: aprire l’istanza, ottenere qualche settimana di protezione, presentarsi agli incontri senza un piano, e puntare fin dall’inizio a una proposta liquidatoria da sottoporre al tribunale senza voto. I giudici riconoscono questo schema. Una trattativa senza informazioni, senza proposte serie o con creditori convocati solo per formalità produce una relazione finale debole o negativa, e una relazione che il tribunale, come vedremo, è autorizzato a non seguire.

C’è poi un errore più sottile: trascurare la verifica dei requisiti di accesso alla composizione negoziata. L’ordinanza della Cassazione, Sezione I, n. 623 del 12 gennaio 2026 (data riportata dalle fonti consultate) ha affermato che il controllo del tribunale sull’ammissibilità della proposta di concordato semplificato si estende alla verifica, fin dall’origine, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 CCII. Un vizio “a monte”, rimasto in ombra per mesi, può quindi emergere proprio al momento del deposito.

Quanto dura realmente

La composizione negoziata dura normalmente alcuni mesi; la legge prevede un termine per l’incarico dell’esperto con possibilità di proroga. Nei fatti, il tempo utile a costruire trattative “spendibili” davanti al tribunale è quello: non si recupera dopo.

Giorno 0: la comunicazione della relazione finale dell’esperto

Cosa succede

L’esperto chiude l’incarico e redige la relazione finale, che viene inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore. Da questo momento il calendario cambia natura: non è più quello flessibile della negoziazione, ma quello rigido di una finestra di sessanta giorni.

La norma

La relazione finale, ai fini dell’art. 25-sexies, deve contenere due dichiarazioni: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni negoziali dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili. Nella prassi descritta dai commentatori, la relazione illustra anche le iniziative concrete assunte, le proposte formulate, le interlocuzioni avvenute e le ragioni del mancato accordo. Più avanti, nel procedimento, il tribunale acquisirà sia la relazione finale sia un ulteriore parere dell’esperto, specifico, sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte.

I termini che si attivano

Dalla comunicazione della relazione finale decorrono i 60 giorni entro cui il ricorso deve essere depositato: è un termine finale di accesso, e la giurisprudenza lo tratta come decadenziale. Il calcolo si fa secondo le regole ordinarie: non si conta il giorno della comunicazione, si conta quello di scadenza; se l’ultimo giorno cade di sabato o festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo. Quanto alla sospensione feriale dei termini, che riguarda soltanto il periodo dal 1° al 31 agosto, nelle procedure del Codice della crisi la regola generale è che i termini processuali non ne beneficiano: è prudente non fare alcun affidamento sul mese di agosto per “allungare” la finestra.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore deve anzitutto leggere la relazione con occhi da giudice. Le domande da porsi sono tre:

  1. La relazione contiene davvero entrambe le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies, comma 1? Una relazione che si limita a dare atto del fallimento delle trattative, senza esprimersi sulla buona fede, non apre la porta al concordato semplificato.
  2. La relazione è coerente con i documenti? Se l’esperto dichiara la buona fede ma il fascicolo delle trattative è vuoto, il tribunale potrebbe non condividere quel giudizio.
  3. La relazione prende posizione sull’impraticabilità di tutte le soluzioni negoziali indicate dalla norma, o solo di alcune?

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 426 del 15 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale dell’esperto che attestasse sia la correttezza delle trattative sia l’impraticabilità degli strumenti ordinari. Il messaggio è netto: senza la relazione “giusta”, il deposito è inutile, qualunque sia la qualità del piano.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare la dichiarazione positiva dell’esperto come un lasciapassare automatico. Non lo è. La Corte d’appello di Napoli, nel decreto del 7 gennaio 2025, ha qualificato il parere dell’esperto come necessario ma non vincolante, riconoscendo al tribunale il potere di esaminare autonomamente la correttezza delle trattative. Il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 1° aprile 2025, ha ribadito che il giudice non può limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla buona fede, ma deve verificarla. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023, aveva affermato la piena cognizione del tribunale sulla verifica della composizione negoziata in sede di accesso al concordato semplificato.

In pratica: una relazione positiva è condizione necessaria, non sufficiente. Il ricorso deve dimostrare, con documenti, ciò che la relazione afferma.

Quanto dura realmente

Il giorno 0 è un istante, ma le sue conseguenze durano per tutta la procedura. Conviene annotare con precisione la data e la modalità della comunicazione, perché ogni contestazione successiva sulla tempestività del deposito ruoterà intorno a quella data.

Dal giorno 1 al giorno 40: decidere che cosa proporre

Cosa succede

Il calendario ora corre. Nei primi quaranta giorni circa della finestra si deve prendere la decisione più delicata: che cosa offrire ai creditori, con quale piano di liquidazione, con quali eventuali classi, con quali risorse. È qui che si concentrano gli errori di contenuto che porteranno a un diniego di omologazione anche mesi dopo.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 1, CCII parla di proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione; la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. Il comma 5 elenca le condizioni dell’omologazione: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano di liquidazione, assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e, comunque, un’utilità per ciascun creditore. L’art. 25-septies disciplina la liquidazione e l’eventuale cessione dell’azienda o di rami di essa sulla base di un’offerta già individuata.

I termini che si attivano

Non ci sono termini nuovi, ma il contenuto della proposta incide su tutti i termini successivi. Una proposta impostata male non si “sistema” con l’integrazione di quindici giorni concessa dal tribunale: le integrazioni servono a completare, non a cambiare natura alla procedura.

Cosa può fare il debitore ora

In questa finestra il debitore deve sciogliere cinque nodi, ciascuno legato a un orientamento giurisprudenziale preciso.

Primo nodo: il concordato semplificato è liquidatorio. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024, ha escluso che la liquidazione mediante concordato semplificato possa ospitare un piano di continuità aziendale. Con la sentenza n. 277 del 3 aprile 2025, lo stesso tribunale ha escluso la continuità diretta anche quando presentata come funzionale a una successiva liquidazione. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, ha ricostruito il concordato semplificato come istituto autonomo a vocazione liquidatoria, non come una variante del concordato preventivo. Chi vuole proseguire l’attività deve quindi percorrere strade diverse, oppure costruire la cessione dell’azienda nel perimetro dell’art. 25-septies.

Secondo nodo: l’ordine delle cause di prelazione non si tocca. La Corte d’appello di Catania, con decreto del 14 febbraio 2025, ha qualificato come inderogabile l’ordine delle prelazioni nel concordato semplificato, salvo il caso in cui il bene oggetto della garanzia sia incapiente. Un piano che “sposta” valore dai privilegiati ai chirografari per rendere la proposta più appetibile rischia il diniego.

Terzo nodo: l’utilità per ciascun creditore deve essere reale. È il tema su cui la Cassazione è intervenuta con maggiore chiarezza. Con la sentenza della Sezione I n. 624 del 12 gennaio 2026 (data riportata in modo concorde dalle due fonti consultate), la Corte ha affermato che l’utilità richiesta dall’art. 25-sexies deve essere concreta e apprezzabile, anche se non necessariamente monetaria, e che la sola maggiore rapidità nella soluzione della crisi non basta, specie quando ai chirografari non viene offerta alcuna soddisfazione. Una proposta che ai chirografari dà zero, giustificandosi con i tempi brevi, è esposta al diniego.

Quarto nodo: le risorse “esterne” vanno qualificate correttamente. La sentenza della Cassazione, Sezione I, n. 620 del 12 gennaio 2026 (estremi riscontrati su una sola fonte consultata: è opportuno verificarli sul testo ufficiale), ha affermato che le somme liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non rientrano nella nozione di risorse esterne dell’art. 84, comma 4, CCII, norma che la Corte ha ritenuto applicabile anche al concordato semplificato, perché quella rinuncia non incrementa l’attivo. Chi costruisce la proposta contando su quella qualificazione per distribuire liberamente il valore deve rivedere l’impianto.

Quinto nodo: i debiti tributari. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025, ha ammesso la falcidia dei debiti tributari nel concordato semplificato, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Non essendoci voto, l’amministrazione finanziaria non “aderisce” o “non aderisce”: il suo interesse si misura sul piano della convenienza e dell’ordine delle prelazioni.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scrivere la proposta pensando ai creditori come se dovessero votarla, e non al giudice che dovrà omologarla senza voto. In un concordato preventivo ordinario, una proposta “generosa” con alcune classi può raccogliere maggioranze anche se zoppica sull’ordine delle prelazioni; nel concordato semplificato questo margine non c’è. Il tribunale verifica ogni condizione dell’art. 25-sexies, comma 5, per ogni creditore. La Corte d’appello di Potenza, nella citata sentenza n. 336/2024, ha precisato che il giudice deve valutare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale già nella fase di ammissione, non solo all’omologa.

Quanto dura realmente

Quaranta giorni sembrano molti. Non lo sono se, nel frattempo, si devono aggiornare le stime di realizzo, ottenere perizie sugli immobili e sui beni strumentali, ricostruire l’elenco dei creditori con le cause di prelazione e confrontare due scenari liquidatori. In molti casi il lavoro sul contenuto andrebbe iniziato prima del giorno 0, mentre la composizione negoziata è ancora aperta e l’esito negativo appare probabile.

Dal giorno 41 al giorno 60: il fascicolo documentale e la scelta della forma

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una fase più tecnica. La proposta è definita nelle sue linee; ora va tradotta in un ricorso completo, corredato dai documenti richiesti dall’art. 39 CCII, e depositato entro la scadenza. Il ricorso va presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 1, richiama i documenti dell’art. 39 CCII. In sintesi, tra gli altri: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre esercizi, i bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. Per il concordato semplificato l’elenco dei creditori ha un rilievo ulteriore, perché sarà la base per le comunicazioni che il debitore dovrà eseguire dopo l’ammissione.

Quanto alla forma, i commentatori riferiscono che, dopo il correttivo del 2024, nello stesso termine di sessanta giorni è possibile proporre anche una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, con successivo deposito di proposta e piano. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025, ha però precisato che anche la forma “prenotativa” deve mantenere il collegamento con la composizione negoziata e che la domanda va comunque proposta entro sessanta giorni dalla relazione finale.

I termini che si attivano

Il 60° giorno dalla comunicazione della relazione finale è l’ultimo utile per il deposito. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023, ha chiarito che quel termine non è un “automatic stay”, cioè non sospende le azioni dei creditori: è soltanto il termine finale per accedere alla procedura. Nella stessa pronuncia la Corte ha osservato che, cessate le misure protettive, i creditori riacquistano la facoltà di agire esecutivamente e può essere dichiarato il fallimento (oggi la liquidazione giudiziale). La pronuncia si riferisce a un contesto anteriore alla piena entrata in vigore del Codice, ma il principio sulla natura del termine è stato ripreso anche successivamente.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva, qui, è doppia: depositare il ricorso completo prima della scadenza, oppure, se il piano non è pronto, valutare la domanda con riserva senza perdere il nesso con la composizione negoziata. In parallelo il debitore deve monitorare le iniziative dei creditori: se un creditore ha già depositato un ricorso per liquidazione giudiziale, o sta per farlo, ogni giorno conta.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico di questa fase è il “deposito al limite” con fascicolo incompleto, nella convinzione che il tribunale concederà comunque tempo per integrare. È vero che il tribunale può assegnare un termine per integrazioni (secondo la ricostruzione delle fonti consultate, non superiore a quindici giorni), ma quel termine serve a sanare carenze documentali, non a correggere un ricorso che manca dei presupposti o che propone qualcosa di incompatibile con la procedura. Un secondo errore frequente è l’elenco dei creditori incompleto o privo degli indirizzi PEC aggiornati: l’errore non emerge al deposito, ma esplode più avanti, quando le comunicazioni ai creditori risulteranno irregolari e il tribunale dovrà verificare la regolarità del contraddittorio.

Quanto dura realmente

Venti giorni per chiudere un fascicolo dell’art. 39 sono pochi per un’impresa con contabilità disordinata. Per questo la regola pratica è anticipare: i documenti dell’art. 39 andrebbero raccolti mentre la composizione negoziata è ancora aperta.

Il giorno del deposito e il giorno dopo: pubblicazione ed effetti

Cosa succede

Il ricorso è depositato. Entro il giorno successivo viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese. Da questo momento la procedura produce effetti verso tutti: il debitore non è più soltanto un’impresa in trattativa, ma un soggetto sottoposto a una procedura concorsuale.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 2, prevede la comunicazione al pubblico ministero e la pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione si producono gli effetti richiamati dalla norma, che rinvia agli artt. 6 (prededuzione), 46 (atti compiuti dopo il deposito della domanda), 94 (effetti della presentazione della domanda, tra cui il controllo sugli atti di straordinaria amministrazione) e 96 (norme applicabili dalla data di deposito della domanda) del Codice.

I termini che si attivano

Non c’è un termine per il debitore, ma da qui in avanti ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione richiede l’autorizzazione del tribunale secondo le regole richiamate. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può continuare la gestione ordinaria dei beni destinati alla liquidazione, conservarli, assicurarli, incassare crediti. Se intende vendere un bene, stipulare un contratto rilevante, concedere garanzie o transigere una lite, deve chiedere l’autorizzazione. In questa fase è anche utile valutare la tutela cautelare: il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 19 aprile 2023, ha ritenuto applicabile al concordato semplificato il procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti del Codice.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è continuare a gestire come se nulla fosse cambiato: pagare un fornitore “strategico” per un debito anteriore, cedere un macchinario per fare cassa, rilasciare una garanzia a un finanziatore. Atti del genere, compiuti senza autorizzazione dopo il deposito, rischiano di essere inefficaci e, soprattutto, offrono ai creditori argomenti per contestare la regolarità della procedura e la correttezza del debitore.

Quanto dura realmente

La pubblicazione avviene, per legge, entro il giorno successivo. I tempi effettivi della successiva fase di vaglio, invece, variano da tribunale a tribunale e dipendono dal carico della sezione specializzata: non esiste un termine di legge per il primo decreto.

Le prime settimane dopo il deposito: il vaglio di ammissibilità

Cosa succede

Il fascicolo arriva sul tavolo del collegio. Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, e valuta la ritualità della proposta. È la tappa in cui la maggior parte dei depositi sbagliati si ferma.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 3, affida al tribunale una valutazione preliminare: la ritualità della proposta e la verifica dei presupposti. Le fonti consultate riferiscono che, in questa sede, il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni, modifiche o produrre nuovi documenti. Superato positivamente il vaglio, il tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c.

I termini che si attivano

Se il tribunale assegna un termine per le integrazioni, quel termine va rispettato senza margini: scaduto inutilmente, la proposta viene dichiarata inammissibile. Il termine non serve a riscrivere il piano, ma a colmare lacune.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può depositare memorie illustrative, chiarire i punti dubbi, integrare la documentazione nei limiti del termine. Deve sapere però che il sindacato del tribunale è ampio. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024, ha affermato che il controllo del giudice sulla proposta comprende la verifica della sua non manifesta implausibilità. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, ha esteso il sindacato in limine anche ai presupposti di accesso alla composizione negoziata.

Lo stesso provvedimento della Cassazione contiene un’indicazione decisiva per la strategia complessiva: il decreto della Corte d’appello che, in sede di reclamo, conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione, né in base all’art. 25-sexies e all’art. 247 CCII, né in base all’art. 111, settimo comma, della Costituzione. Tradotto in termini di calendario: contro il diniego di ammissibilità i gradi utili sono due, tribunale e Corte d’appello, e non tre. Un deposito costruito pensando di “aggiustare” le cose in Cassazione è un deposito costruito sul presupposto sbagliato.

In questa fase, la competenza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 consente di leggere la relazione finale con lo stesso metro dell’esperto e di anticipare le obiezioni del tribunale sulla buona fede delle trattative.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è reagire a un decreto di inammissibilità con una nuova istanza di composizione negoziata, nella speranza di “ripartire”. La giurisprudenza ha posto limiti precisi. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 18 ottobre 2024, ha ritenuto incompatibile la pendenza dell’impugnazione sul concordato semplificato con l’apertura di una nuova composizione negoziata. Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 9 agosto 2023, ha affermato che la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti impedisce l’accesso alla composizione negoziata. Le “seconde possibilità”, in questa materia, sono poche e regolate.

Quanto dura realmente

Per il primo decreto non esiste un termine di legge. Nella prassi dei tribunali più strutturati, il vaglio richiede qualche settimana; se il collegio assegna il termine di integrazione, si aggiungono i quindici giorni concessi e il tempo per la nuova valutazione. È ragionevole mettere in conto da uno a due mesi tra deposito e decreto di nomina dell’ausiliario, con ampie differenze tra le sedi.

Il tempo dell’ausiliario e delle comunicazioni ai creditori

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura cambia passo. Il tribunale, con il decreto che nomina l’ausiliario, gli assegna un termine per depositare il proprio parere e ordina che la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto siano comunicati a cura del debitore ai creditori risultanti dall’elenco depositato, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata. Nello stesso decreto viene fissata la data dell’udienza di omologazione.

La norma

È ancora l’art. 25-sexies, comma 4, a scandire questa fase. La regola cronologica da memorizzare è che tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il parere e l’udienza di omologazione devono decorrere almeno quarantacinque giorni. È lo spazio concesso ai creditori per leggere i documenti e decidere se opporsi.

I termini che si attivano

Il debitore deve eseguire le comunicazioni nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto. L’esecuzione corretta e documentata delle comunicazioni è il presupposto della “regolarità del contraddittorio” che il tribunale verificherà all’omologa.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore ha tre compiti:

  • eseguire le comunicazioni a tutti i creditori dell’elenco, verificando gli indirizzi PEC sui pubblici registri e utilizzando modalità alternative documentabili per chi non ne dispone;
  • conservare le ricevute di accettazione e consegna, perché saranno la prova della regolarità del procedimento;
  • collaborare con l’ausiliario, fornendo chiarimenti e documenti richiesti: il parere dell’ausiliario confluirà nel fascicolo che i creditori leggeranno e che il tribunale valuterà.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la comunicazione incompleta: un creditore omesso perché “piccolo”, un indirizzo PEC non aggiornato, un allegato mancante. In una procedura senza voto il contraddittorio con i creditori è l’unico momento in cui essi partecipano. Una comunicazione irregolare espone a un diniego di omologa per difetto di regolarità del procedimento o, nella migliore delle ipotesi, a un rinvio dell’udienza con nuova comunicazione e nuovo decorso dei termini.

Un secondo errore è sottovalutare il parere dell’ausiliario. L’ausiliario non è un consulente del debitore: esamina il piano, verifica le stime, confronta la proposta con l’alternativa liquidatoria. Se il suo parere è critico, il debitore deve preparare una replica documentata prima dell’udienza.

Quanto dura realmente

Il termine assegnato all’ausiliario è fissato dal tribunale in funzione della complessità del caso; nella prassi è spesso di alcune settimane. Sommando i quarantacinque giorni minimi prima dell’udienza, questa fase dura raramente meno di due-tre mesi.

Dieci giorni prima dell’udienza: le opposizioni

Cosa succede

Il calendario ora corre all’indietro, a partire dalla data dell’udienza. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi in giudizio. Il termine per farlo scade dieci giorni prima dell’udienza fissata, ed è perentorio.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 4, prevede che i creditori e qualsiasi interessato possano proporre opposizione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza. È un termine “a ritroso”: si conta a partire dal giorno dell’udienza, andando indietro.

I termini che si attivano

Dieci giorni prima dell’udienza: ultimo giorno per le opposizioni. Per il debitore non è un termine in senso stretto, ma da quella data in avanti conosce gli argomenti contrari e deve prepararsi a rispondere in udienza.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può depositare note difensive, documenti a sostegno della fattibilità, aggiornamenti delle stime, offerte irrevocabili ricevute nel frattempo. È il momento di dimostrare che la proposta rispetta l’ordine delle prelazioni, che non è peggiore della liquidazione giudiziale e che garantisce un’utilità a ciascun creditore.

Le opposizioni più frequenti, nella giurisprudenza consultata, si concentrano su tre punti: la buona fede delle trattative (spesso contestata da creditori che lamentano di non essere stati coinvolti), il confronto con la liquidazione giudiziale (contestazioni sulle stime e sulle azioni recuperatorie che solo un curatore potrebbe esercitare) e l’utilità per i chirografari.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è non prepararsi alle opposizioni “prevedibili”. Se durante le trattative un creditore ha manifestato un dissenso motivato, quell’argomento tornerà nell’opposizione. Il ricorso, fin dal giorno del deposito, avrebbe dovuto contenere la risposta. Un altro errore è trascurare le azioni che nella liquidazione giudiziale potrebbero essere esercitate (revocatorie, responsabilità degli amministratori): il confronto con l’alternativa liquidatoria deve tenerne conto, altrimenti la proposta può apparire peggiore di quanto il debitore pensi.

Quanto dura realmente

Il termine è di dieci giorni fissi, ma il lavoro di preparazione inizia molto prima. Nella pratica, le opposizioni si depositano spesso negli ultimi giorni utili; il debitore ha quindi una finestra ristretta per replicare prima dell’udienza.

L’udienza, il decreto di omologazione e i rimedi

Cosa succede

Siamo all’udienza. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori eventualmente necessari, decide con decreto motivato. Se omologa, la liquidazione si apre e il decreto è immediatamente esecutivo; se nega l’omologa, il debitore si trova esposto alla liquidazione giudiziale.

La norma

Il comma 5 dell’art. 25-sexies elenca le condizioni dell’omologazione già richiamate: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano di liquidazione, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore. I commi successivi disciplinano i rimedi: il decreto è reclamabile davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 247 CCII e il decreto della Corte d’appello è ricorribile per cassazione, con i limiti già visti per le pronunce di inammissibilità. L’art. 25-septies regola l’esecuzione: nomina del liquidatore, cessione di azienda o rami d’azienda sulla base di offerte già individuate, con verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 902 del 21 novembre 2024, ha messo in fila le verifiche dell’omologazione: fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore. La Cassazione, Sezione I, con la pronuncia n. 31641/2025 (di cui le fonti consultate non riportano la data), ha affermato che il giudizio di omologazione si estende alla legalità sostanziale e alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità. La sentenza n. 624/2026 ha poi chiarito il contenuto del requisito dell’utilità.

I termini che si attivano

Reclamo alla Corte d’appello: 30 giorni dalla comunicazione del decreto. Ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello: 30 giorni. Entrambi sono perentori. Anche qui, per prudenza, non si fa affidamento sulla sospensione feriale (1-31 agosto).

Cosa può fare il debitore ora

Se il decreto è di omologa, il debitore collabora con il liquidatore e si prepara a resistere a eventuali reclami. Se il decreto è di diniego, il debitore valuta il reclamo, sapendo che i motivi dovranno confrontarsi con il fascicolo così come è stato costruito: non si possono introdurre in appello trattative che non ci sono state.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è affidarsi al “terzo grado”. Come visto, contro il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità il ricorso per cassazione non è esperibile. Anche quando il ricorso è ammesso, la Cassazione giudica solo questioni di diritto: le stime, la qualità delle trattative, la completezza delle informazioni sono valutazioni di merito che si giocano davanti al tribunale.

Quanto dura realmente

Dall’udienza al decreto possono passare da poche settimane a qualche mese. Il reclamo aggiunge, nella prassi, alcuni mesi; il giudizio di cassazione tempi più lunghi. La liquidazione vera e propria, una volta omologato il concordato, dipende dalla natura dei beni: un’azienda ceduta in blocco sulla base di un’offerta già presente si liquida molto più rapidamente di un patrimonio immobiliare frammentato.

Dopo l’omologa: la liquidazione e gli errori che si pagano tardi

Cosa succede

Il decreto di omologazione è stato emesso. Da questo momento in poi la procedura entra nella sua fase esecutiva: i beni vengono liquidati e il ricavato distribuito secondo la proposta omologata. Molti imprenditori considerano chiusa la partita con l’omologa. In realtà, alcuni errori commessi al momento del deposito restano silenziosi fino a questa fase e si manifestano solo quando si tratta di vendere e pagare.

La norma

L’art. 25-septies CCII disciplina la liquidazione del patrimonio nel concordato semplificato: il tribunale nomina un liquidatore, che provvede alla realizzazione dei beni secondo il piano. Se il piano comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato per il trasferimento dell’azienda, di rami di essa o di specifici beni, la norma prevede un controllo specifico affidato al liquidatore e al tribunale sulla convenienza di quell’offerta rispetto alle alternative di mercato. Il legislatore ha voluto evitare che la cessione a un acquirente “di comodo”, magari collegato all’imprenditore, si traduca in una perdita di valore per i creditori.

I termini che si attivano

In questa fase i termini sono quelli fissati nel piano e nei provvedimenti del tribunale: tempi di vendita, scadenze dei pagamenti, eventuali termini per l’esecuzione dell’offerta. La scansione dei tempi di realizzo indicata nel piano depositato diventa un impegno verificabile. Un piano che prevede la vendita degli immobili in sei mesi, quando il mercato locale richiede tempi molto più lunghi, crea un problema che emerge proprio adesso.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore, che ha perso la gestione dei beni destinati alla liquidazione in favore del liquidatore, collabora consegnando documenti, chiavi, titoli, informazioni. Può segnalare offerte, potenziali acquirenti, condizioni di mercato. Non può, invece, rinegoziare da solo con i creditori le condizioni della proposta omologata.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico, che però nasce al momento del deposito, è l’eccessivo ottimismo nelle stime. Il confronto con la liquidazione giudiziale viene spesso costruito con valori di realizzo “pieni” nel concordato e valori “di svendita” nella liquidazione giudiziale, per massimizzare la convenienza apparente. Il tribunale e l’ausiliario possono contestare la stima già in fase di omologa; se invece la stima supera il vaglio, ma il mercato non la conferma, il problema si sposta nella liquidazione. Le stime prudenti, nel deposito, non sono una debolezza: sono la condizione perché il piano regga anche dopo l’omologa.

Un secondo errore è legare l’intero piano a un’unica offerta per l’azienda senza verificare la solidità dell’offerente e senza prevedere uno scenario alternativo. Se l’offerta viene meno, il piano perde il suo pilastro.

Quanto dura realmente

La durata della liquidazione dipende dalla composizione dell’attivo. Un’azienda ceduta in blocco sulla base di un’offerta già presente può essere trasferita in pochi mesi dall’omologa; un patrimonio composto da immobili e crediti da recuperare può richiedere anni. Il piano depositato dovrebbe indicare tempi realistici, coerenti con la natura dei beni.

Gli errori del deposito, tappa per tappa

Raccogliamo qui, in forma sintetica, gli errori ricostruiti lungo la timeline, con la tappa in cui si commettono, quella in cui emergono e la conseguenza tipica. La tabella mostra un dato che la sola lettura della norma non rivela: quasi sempre l’errore si commette in una fase e si paga in un’altra, più avanti nel calendario.

Errore Quando si commette Quando emerge Conseguenza tipica Riferimento
Trattative di facciata, senza informazioni né proposte serie Composizione negoziata Vaglio di ammissibilità o omologa Inammissibilità o diniego App. Napoli 7.1.2025; Trib. Bologna 23.9.2025
Presupposti di accesso alla composizione negoziata carenti Istanza di composizione Vaglio di ammissibilità Inammissibilità, non ricorribile per cassazione dopo la conferma in appello Cass. ord. 623/2026
Relazione finale priva di una delle due dichiarazioni Giorno 0 Deposito Inammissibilità Trib. Milano 426/2024
Affidamento cieco sulla relazione positiva Giorni 1-60 Vaglio o omologa Il tribunale verifica autonomamente Trib. Ancona 1.4.2025; Trib. Napoli 153/2023
Calcolo dei 60 giorni dalla data di lettura Giorno 0 Deposito Deposito tardivo App. Milano 298/2023; Trib. Milano 236/2025
Piano con prosecuzione dell’attività Giorni 1-40 Vaglio Inammissibilità Trib. Milano 132/2024 e 277/2025
Deroga all’ordine delle prelazioni Giorni 1-40 Omologa Diniego App. Catania 14.2.2025
Zero ai chirografari giustificato con la rapidità Giorni 1-40 Omologa Diniego Cass. 624/2026
Rinuncia dei soci alla prededuzione trattata come risorsa esterna Giorni 1-40 Omologa Impianto distributivo contestabile Cass. 620/2026
Fascicolo art. 39 incompleto, deposito “al limite” Giorni 41-60 Vaglio Termine per integrare, poi inammissibilità Art. 25-sexies CCII
Atti di straordinaria amministrazione non autorizzati Dopo il deposito Omologa o liquidazione Inefficacia, contestazioni Artt. 46 e 94 CCII richiamati
Comunicazioni PEC incomplete Dopo la nomina dell’ausiliario Udienza Irregolarità del contraddittorio Art. 25-sexies, c. 4 e 5
Nessuna risposta alle opposizioni prevedibili Deposito Udienza Diniego Trib. Milano 902/2024
Nuova composizione negoziata durante l’impugnazione Dopo il diniego Nuova istanza Incompatibilità Trib. Mantova 18.10.2024
Rinuncia per “ripartire” Dopo il deposito Nuova istanza Accesso precluso per quattro mesi Trib. Pesaro 9.8.2023
Stime di realizzo ottimistiche Giorni 1-40 Omologa o liquidazione Contestazioni, piano non eseguibile Art. 25-sexies, c. 5

Il ricorso visto dal tribunale: cosa deve risultare già al deposito

Ricomponendo la timeline al contrario, dall’omologa fino al giorno del deposito, emerge con chiarezza che cosa il ricorso deve contenere fin dall’inizio perché le fasi successive non si inceppino. Non si tratta di un modello, ma di un elenco di contenuti che i provvedimenti esaminati considerano essenziali.

Sul piano dei presupposti, il ricorso dovrebbe richiamare e documentare: la regolarità dell’accesso alla composizione negoziata, con i requisiti dell’art. 12 CCII; lo svolgimento delle trattative, con indicazione dei creditori coinvolti, delle informazioni trasmesse, delle proposte e delle risposte; la relazione finale con le due dichiarazioni richieste; la data della sua comunicazione, a dimostrazione della tempestività.

Sul piano della proposta, il ricorso dovrebbe rendere evidenti: la natura liquidatoria del piano; il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, con l’eventuale dimostrazione dell’incapienza dei beni gravati quando un creditore garantito viene degradato per la parte non soddisfatta; l’eventuale suddivisione in classi e i criteri adottati; la qualificazione delle eventuali risorse apportate da terzi; il trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Sul piano della convenienza, il ricorso dovrebbe offrire: il confronto analitico con la liquidazione giudiziale, includendo nel calcolo le azioni che solo un curatore potrebbe esercitare; la dimostrazione dell’utilità per ciascun creditore, che dopo Cass. n. 624/2026 non può ridursi alla sola rapidità; le stime di realizzo, supportate da perizie aggiornate.

Sul piano procedurale, il ricorso dovrebbe allegare: i documenti dell’art. 39 completi; l’elenco dei creditori con gli indirizzi PEC verificati; l’indicazione delle eventuali offerte per l’azienda o per singoli beni, con i dati sull’offerente.

Ognuno di questi contenuti corrisponde a una tappa della timeline in cui, se manca, il fascicolo si blocca. È per questo che la domanda “quali errori evitare nel deposito” non si risolve controllando il ricorso il giorno prima della scadenza: si risolve costruendo il deposito lungo l’intero arco della composizione negoziata.

Il ruolo dei crediti fiscali nel calendario

Un’ultima annotazione riguarda i crediti tributari, che in molte imprese in crisi rappresentano una quota rilevante del passivo. Nel concordato semplificato non c’è un voto dell’erario da conquistare, ma il trattamento dei crediti fiscali incide su due condizioni dell’omologa: il rispetto dell’ordine delle prelazioni e l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. La Corte d’appello di Lecce (n. 22/2025) ha ammesso la falcidia, nel limite di quel confronto. Sul piano temporale, il punto è che la posizione fiscale va ricostruita con precisione prima del giorno 0: estratti di ruolo, avvisi, carichi pendenti, debiti verso enti locali. Con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che ha esteso ai tributi locali gli strumenti transattivi del Codice anche nella composizione negoziata, il confronto con comuni e regioni durante le trattative è diventato un tassello in più della prova che le soluzioni negoziali sono state realmente esplorate. Un deposito che “scopre” debiti fiscali non censiti dopo l’ammissione mette a rischio sia la fattibilità sia la credibilità del piano.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come lo stesso punto di partenza produca esiti opposti a seconda di come si gestisce il tempo. Nessuna riproduce un caso reale.

Dati comuni. Società manifatturiera; composizione negoziata conclusa senza accordo; relazione finale dell’esperto, positiva sulla buona fede e sull’impraticabilità delle soluzioni negoziali, comunicata lunedì 9 marzo 2026. Scadenza dei sessanta giorni: venerdì 8 maggio 2026 (22 giorni restanti di marzo, 30 di aprile, 8 di maggio). Attivo stimato in liquidazione nel concordato: 1.873.400 €; spese di procedura stimate 96.300 €; creditori privilegiati 1.142.600 €; chirografari 2.318.750 €. Nella liquidazione giudiziale l’attivo stimato scende a 1.588.900 € (vendite forzate a prezzi inferiori) con spese per 141.700 €.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • 9 marzo 2026 (giorno 0): il debitore riceve la relazione, verifica che contenga entrambe le dichiarazioni dell’art. 25-sexies, comma 1, e annota la scadenza dell’8 maggio.
  • 10-31 marzo: il fascicolo delle trattative (verbali, proposte, risposte dei creditori, comparazione con la liquidazione giudiziale) viene ordinato e allegato. Il piano di liquidazione è già stato impostato durante la composizione.
  • 1-20 aprile: si completano i documenti dell’art. 39; l’elenco dei creditori viene verificato con le PEC risultanti dai pubblici registri.
  • Calcolo di convenienza: nel concordato, 1.873.400 − 96.300 = 1.777.100 € disponibili; dedotti i privilegiati (1.142.600 €) restano 634.500 € per i chirografari, pari al 27,4%. Nella liquidazione giudiziale, 1.588.900 − 141.700 = 1.447.200 €; dedotti i privilegiati restano 304.600 €, pari al 13,1%. L’utilità per ciascun creditore è concreta e misurabile.
  • Lunedì 27 aprile 2026 (giorno 49): deposito del ricorso; martedì 28 aprile pubblicazione nel registro imprese.
  • 20 maggio: decreto di nomina dell’ausiliario con termine di 30 giorni (scadenza 19 giugno) e udienza fissata per giovedì 17 settembre 2026, ben oltre i 45 giorni minimi.
  • Entro fine giugno: comunicazioni PEC a tutti i creditori, con ricevute conservate.
  • Lunedì 7 settembre 2026: scadenza del termine perentorio per le opposizioni (dieci giorni prima dell’udienza). Un creditore chirografario si oppone contestando le stime; il debitore deposita una perizia aggiornata.
  • 17 settembre: udienza; il tribunale si riserva e successivamente omologa.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • 9 marzo 2026 (giorno 0): la PEC con la relazione viene aperta solo il 12 marzo; l’amministratore conta i sessanta giorni da quella data e annota come scadenza l’11 maggio.
  • Marzo-aprile: il debitore prepara una proposta che prevede la prosecuzione dell’attività per diciotto mesi “per valorizzare il magazzino”, con successiva vendita. Il fascicolo delle trattative non viene ricostruito.
  • 21 aprile: un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; le misure protettive della composizione sono cessate e nulla impedisce l’iniziativa.
  • Lunedì 11 maggio 2026: deposito del ricorso, tre giorni dopo la scadenza dell’8 maggio.
  • Esito prevedibile: inammissibilità per tardività, in linea con la natura di termine finale riconosciuta dalla Corte d’appello di Milano (n. 298/2023) e con la necessità del deposito entro sessanta giorni ribadita dal Tribunale di Milano (n. 236/2025). Anche se il deposito fosse stato tempestivo, la prosecuzione dell’attività avrebbe esposto la proposta all’obiezione di incompatibilità con la natura liquidatoria (Trib. Milano n. 132/2024 e n. 277/2025). Il reclamo in Corte d’appello resta possibile, ma un’eventuale conferma dell’inammissibilità non sarebbe ricorribile per cassazione (Cass. n. 623/2026).

Una terza variante: la proposta a “zero per cento”

Stessi dati del calendario A, ma con un attivo in concordato di 912.300 €, spese di procedura di 58.450 € e privilegiati per 871.200 €. Disponibile netto: 853.850 €, insufficiente perfino a pagare integralmente i privilegiati. Ai chirografari non resta nulla. Il debitore motiva la proposta con la rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale. Alla luce di Cass. n. 624/2026, la sola celerità non integra l’utilità richiesta quando ai chirografari non è offerta alcuna soddisfazione: la proposta va ripensata prima del deposito, ad esempio verificando se vi siano apporti di terzi qualificabili come risorse esterne (tenendo conto dei limiti indicati da Cass. n. 620/2026) o vantaggi concreti e riferibili ai singoli creditori.

I binari paralleli: come cambia la timeline

La timeline lineare descritta finora può deviare in più punti. Conoscere le deviazioni possibili consente di non subirle.

Primo binario: la domanda con riserva. Se il piano non è pronto alla scadenza dei sessanta giorni, la domanda con riserva consente, secondo le fonti consultate, di “fermare” la decadenza depositando entro il termine e completando successivamente proposta e piano. La timeline si allunga del termine concesso dal tribunale. Il limite è quello indicato dal Tribunale di Milano (n. 236/2025): anche la domanda prenotativa deve rimanere ancorata alla composizione negoziata e tempestiva rispetto alla relazione finale. È un’opzione da valutare con prudenza, non un modo per guadagnare mesi.

Secondo binario: il ricorso per liquidazione giudiziale di un creditore. Se un creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale, la procedura di concordato semplificato e quella liquidatoria devono essere coordinate secondo le regole del Codice sul concorso tra domande. Per il debitore la conseguenza pratica è una sola: il ricorso per concordato semplificato deve essere tempestivo e completo, perché un’inammissibilità apre la strada alla liquidazione giudiziale.

Terzo binario: la tutela cautelare. Il Tribunale di Avellino (ordinanza del 19 aprile 2023) ha ritenuto applicabili le misure cautelari degli artt. 54 e seguenti. Se singoli beni essenziali alla liquidazione sono minacciati da iniziative dei creditori, la richiesta cautelare può proteggere il valore del piano.

Quarto binario: la cessione dell’azienda. L’art. 25-septies consente di costruire la liquidazione attorno a un’offerta già individuata per l’azienda o per rami di essa. In questo caso la timeline post-omologa si accorcia, ma il tribunale verifica che non vi siano soluzioni migliori sul mercato. Il confine da non superare è quello tracciato dalla giurisprudenza milanese: la cessione è compatibile con la natura liquidatoria, la prosecuzione diretta dell’attività da parte del debitore no.

Quinto binario: la rinuncia. Il debitore può rinunciare alla domanda. Ma, come ricordato dal Tribunale di Pesaro (ordinanza del 9 agosto 2023), la rinuncia nei quattro mesi precedenti preclude l’accesso a una nuova composizione negoziata. La rinuncia non è un “tasto reset”.

Le cinque finestre critiche

  1. La finestra delle trattative. È qui che si costruisce la prova della buona fede. Informazioni complete, tempi congrui, coinvolgimento dei creditori falcidiati e confronto documentato con la liquidazione giudiziale: tutto ciò che manca in questa fase non si recupera più.

  2. Il giorno 0. La relazione finale deve contenere entrambe le dichiarazioni richieste. Va letta subito, e la data della comunicazione va annotata con precisione: da lì partono i sessanta giorni, che non dipendono dal momento in cui l’imprenditore apre la PEC.

  3. I sessanta giorni. La scelta del contenuto (liquidatorio, rispettoso delle prelazioni, con utilità reale per ciascun creditore) e la completezza del fascicolo dell’art. 39 si giocano qui. Il deposito tardivo è irrimediabile.

  4. Il termine per le integrazioni. Se il tribunale lo concede, non va sprecato: è l’ultima occasione per colmare le lacune documentali prima della nomina dell’ausiliario.

  5. Le comunicazioni ai creditori e i dieci giorni prima dell’udienza. La regolarità del contraddittorio dipende dal debitore. Le opposizioni prevedibili vanno anticipate con documenti già nel fascicolo.

Le domande sul tempo

Ho ricevuto la relazione finale, ma l’ho letta tre giorni dopo: i sessanta giorni partono dalla lettura?
I sessanta giorni decorrono dalla comunicazione della relazione finale. Fare affidamento sulla data di lettura è un rischio che non conviene correre: il calcolo prudente parte dalla data della comunicazione risultante dalla piattaforma o dalla ricevuta.

Sono passati cinquantacinque giorni e il piano non è pronto: posso ancora depositare?
Sì, entro il sessantesimo giorno. Se il piano non è completabile, va valutata la domanda con riserva nello stesso termine, ricordando che anche questa deve restare collegata alla composizione negoziata (Trib. Milano n. 236/2025).

Il termine di sessanta giorni si sospende ad agosto?
La sospensione feriale riguarda solo il periodo dal 1° al 31 agosto e, nelle procedure del Codice della crisi, la regola generale è che i termini processuali non ne beneficiano. Per prudenza, il calendario va costruito senza contare su alcuna sospensione.

Nei sessanta giorni i creditori possono aggredire il patrimonio?
Sì, se le misure protettive sono cessate. La Corte d’appello di Milano (n. 298/2023) ha chiarito che il termine non opera come blocco automatico delle azioni. La protezione riprende con il deposito e la pubblicazione del ricorso, secondo gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies.

Quanto dura in tutto, dal deposito all’omologa?
Non esiste un tempo fisso. Sommando il vaglio di ammissibilità, il termine dell’ausiliario e i quarantacinque giorni minimi prima dell’udienza, è realistico mettere in conto diversi mesi, con forti variazioni tra le sedi giudiziarie e in base alla presenza di opposizioni.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta nel deposito del concordato semplificato. Le pronunce di merito sono riportate come risultano dalle rassegne consultate.

Fase delle trattative e accesso

  • Corte d’appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024. Il concordato semplificato è un rimedio residuale, utilizzabile quando ogni soluzione concordata si è rivelata impraticabile; la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale va valutata già in sede di ammissione. Rilevanza: il ricorso deve dimostrare la residualità, non solo affermarla.
  • Tribunale di Alessandria, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023. L’accesso richiede una composizione negoziata realmente percorribile e trattative dotate di una ragion d’essere. Rilevanza: una composizione “di facciata” compromette il deposito.
  • Corte d’appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. La buona fede delle trattative esige interlocuzione effettiva, informazioni complete e comparazione con la liquidazione giudiziale; il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante. Rilevanza: il tribunale può discostarsi dalla relazione finale.
  • Tribunale di Bologna, provvedimento del 23 settembre 2025. Senza un confronto reale con i creditori, su informazioni complete e in tempi congrui, l’omologa senza voto non è ammissibile. Rilevanza: le trattative vanno documentate.
  • Tribunale di Ancona, provvedimento del 1° aprile 2025. Il giudice verifica autonomamente la buona fede dichiarata dall’esperto. Rilevanza: la relazione positiva non basta.
  • Corte d’appello di Venezia, provvedimento del 28 marzo 2024. Ai fini della buona fede rileva il coinvolgimento dei creditori incisi dalla proposta, non necessariamente di tutti. Rilevanza: indica a chi rivolgere prioritariamente le trattative.
  • Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026. Il controllo preliminare del tribunale si estende ai presupposti originari di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII); il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: i vizi a monte emergono al deposito e i gradi di giudizio utili sono limitati.

Giorno 0 e relazione finale

  • Tribunale di Milano, sentenza n. 426 del 15 giugno 2024. È inammissibile la proposta non preceduta da una relazione finale che attesti correttezza delle trattative e impraticabilità degli strumenti ordinari. Rilevanza: la relazione è un presupposto, non un allegato qualsiasi.
  • Tribunale di Napoli, sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023. Il tribunale ha piena cognizione sulla verifica della composizione negoziata in sede di accesso. Rilevanza: nessuna “zona franca” per la fase negoziale.

I sessanta giorni e il contenuto della proposta

  • Corte d’appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023. Il termine di sessanta giorni è termine finale per l’accesso, non un blocco automatico delle azioni; cessate le misure protettive, i creditori possono agire. Rilevanza: la finestra non protegge il patrimonio.
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025. Anche la domanda in forma prenotativa deve essere collegata alla composizione negoziata e proposta entro sessanta giorni dalla relazione finale. Rilevanza: la riserva non elude la decadenza.
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024. Il concordato semplificato non può veicolare un piano di continuità aziendale. Rilevanza: scelta dello strumento.
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 277 del 3 aprile 2025. Esclusa la continuità diretta anche se funzionale a una liquidazione successiva. Rilevanza: niente prosecuzione “ponte”.
  • Corte d’appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il concordato semplificato è istituto autonomo a natura liquidatoria. Rilevanza: non si applicano automaticamente le regole del concordato preventivo.
  • Corte d’appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. L’ordine delle cause di prelazione è inderogabile, salvo incapienza del bene garantito. Rilevanza: struttura della distribuzione.
  • Corte d’appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025. È ammessa la falcidia dei debiti tributari, nel limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: trattamento dei crediti fiscali.
  • Cassazione, Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (estremi riscontrati su una sola fonte). Le somme liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata non sono risorse esterne ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, applicabile anche al concordato semplificato, perché non incrementano l’attivo. Rilevanza: qualificazione delle risorse nella proposta.

Dopo il deposito

  • Tribunale di Avellino, ordinanza del 19 aprile 2023. Si applica al concordato semplificato il procedimento cautelare degli artt. 54 e ss. CCII. Rilevanza: tutela del patrimonio da liquidare.
  • Corte d’appello di Milano, sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024. Il controllo del giudice include la non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: ampiezza del vaglio di ammissibilità.
  • Tribunale di Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024. La pendenza dell’impugnazione sul concordato semplificato è incompatibile con una nuova composizione negoziata. Rilevanza: niente percorsi paralleli.
  • Tribunale di Pesaro, ordinanza del 9 agosto 2023. La rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti impedisce l’accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: la rinuncia ha un costo.

Omologazione

  • Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024. All’omologa si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: griglia del giudizio finale.
  • Cassazione, Sez. I, n. 31641/2025 (data non riportata dalla fonte consultata). Il giudizio di omologazione si estende alla legalità sostanziale e ai requisiti di ammissibilità. Rilevanza: i vizi di accesso possono riemergere all’omologa.
  • Cassazione, Sez. I, sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026. L’utilità per i creditori deve essere concreta e apprezzabile, anche non monetaria; la sola rapidità non basta se ai chirografari non è offerto nulla. Rilevanza: contenuto minimo della proposta.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo alla tappa in cui l’impresa si trova. Se le trattative sono ancora aperte, lavoriamo sulla loro tenuta; se la relazione finale è già arrivata, lavoriamo sul calendario dei sessanta giorni; se il ricorso è depositato, presidiamo ogni scadenza fino all’omologa e oltre.

  1. Ricostruiamo il fascicolo delle trattative: raccogliamo verbali, proposte, risposte e comunicazioni, e verifichiamo che dimostrino interlocuzione effettiva e informazioni complete.
  2. Esaminiamo la relazione finale dell’esperto e controlliamo che contenga entrambe le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies, comma 1, e che sia coerente con i documenti.
  3. Calcoliamo la scadenza dei sessanta giorni dalla data di comunicazione e costruiamo un calendario interno a ritroso, con margini di sicurezza.
  4. Verifichiamo i presupposti originari di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII), alla luce del controllo esteso affermato dalla Cassazione.
  5. Impostiamo la proposta liquidatoria escludendo soluzioni di continuità incompatibili e, se c’è un’offerta per l’azienda, la strutturiamo nel perimetro dell’art. 25-septies.
  6. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il confronto con la liquidazione giudiziale e la dimostrazione dell’utilità per ciascun creditore, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
  7. Qualifichiamo correttamente le risorse apportate da soci o terzi, tenendo conto dei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
  8. Completiamo il fascicolo dell’art. 39 e verifichiamo l’elenco dei creditori con gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici registri.
  9. Gestiamo le comunicazioni ai creditori disposte dal tribunale e ne conserviamo la prova, a garanzia della regolarità del contraddittorio.
  10. Prepariamo le repliche alle opposizioni e gli eventuali reclami, mantenendo la stessa linea difensiva in tutti i gradi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: il concordato semplificato esiste solo come sbocco di una composizione negoziata, e conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, i criteri con cui valuta la buona fede e il contenuto della relazione finale permette di costruire il deposito sugli stessi parametri che il tribunale userà. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i primi sui presupposti, sulla proposta e sul contenzioso, i secondi sulle stime di realizzo, sul piano di liquidazione e sul confronto con l’alternativa liquidatoria.

Chiusura: il calendario come strategia

Nel concordato semplificato il debitore non ha il voto dei creditori dalla sua parte e non ha tre gradi di giudizio per correggere un’inammissibilità. Ha soltanto il tempo: quello delle trattative, quello dei sessanta giorni, quello delle integrazioni e delle comunicazioni. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nel concordato semplificato, sprecarlo significa quasi sempre consegnare l’impresa alla liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la sua porta d’ingresso è la composizione negoziata, e la qualifica dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette di leggere trattative e relazione finale con lo stesso sguardo dell’esperto e del tribunale. A questa competenza si sommano la continuità difensiva fino in Cassazione e il lavoro congiunto con i commercialisti sul piano di liquidazione.

📩 Se la relazione finale è già arrivata, ogni giorno dei sessanta conta: scrivi oggi allo Studio Monardo per mettere in sicurezza il deposito. I recapiti per raggiungerci li trovi al termine di questa pagina.

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