Sul concordato preventivo liquidatorio circolano più leggende che su quasi qualunque altro strumento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). La ragione è comprensibile: la disciplina è cambiata più volte in pochi anni. La legge fallimentare del 2015 aveva introdotto la soglia del 20% per i chirografari; il Codice, nella versione originaria del 2019, aveva aggiunto l’apporto di risorse esterne misurato «rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale»; il D.Lgs. 83/2022 ha riscritto il parametro agganciandolo all’attivo disponibile; il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha inciso su altri commi dell’art. 84; il più recente D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha aperto la transazione fiscale anche ai tributi locali. Ogni passaggio ha lasciato in giro una versione “vecchia” della regola, che si tramanda tra imprenditori, consulenti non specializzati e forum come se fosse ancora vigente.
Il problema è che il concordato liquidatorio non perdona le imprecisioni. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: una domanda depositata con requisiti mancanti viene dichiarata inammissibile, le misure protettive cadono, e se un creditore o il pubblico ministero hanno chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale può pronunciarla nello stesso contesto. Il tempo bruciato non torna indietro.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- «Basta offrire il 20% ai chirografari e il concordato liquidatorio è ammissibile».
- «Il 20% va garantito a ogni singolo creditore (o a ogni classe)».
- «Le risorse esterne devono arrivare da un terzo: i soldi dei soci non contano».
- «Con la finanza esterna posso pagare chi voglio, come voglio».
- «In fase di ammissione il tribunale non entra nel merito: decidono solo i creditori».
- «Qualsiasi impresa in difficoltà può presentare un concordato liquidatorio».
- «Se il tribunale dice no, si ricorre subito in Cassazione».
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché i requisiti di ammissibilità del concordato liquidatorio sono il punto in cui la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione si incontrano: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che accompagna l’impresa proprio nella scelta dello strumento di uscita, compreso il concordato; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, competenza decisiva quando l’impresa è “minore” e il concordato liquidatorio va costruito nella forma del concordato minore, con regole proprie sulle risorse esterne.
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Mito n. 1 — «Basta offrire il 20% e il concordato liquidatorio passa»
Il mito
«Se prometto almeno il 20% ai creditori chirografari, il tribunale è obbligato ad ammettere il concordato liquidatorio.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste ed è anche piuttosto solido. Con il D.L. 83/2015 la legge fallimentare aveva introdotto all’art. 160, comma 4, l’obbligo per il concordato con cessione dei beni di assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari. Per anni la “regola del 20%” è stata il requisito del concordato liquidatorio per antonomasia, quello che tutti ricordavano e che i commentatori ripetevano. È naturale che sia sopravvissuta nella memoria collettiva come condizione sufficiente.
La realtà
In realtà la norma vigente dice molto di più. L’art. 84, comma 4, CCII stabilisce che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, e deve assicurare ai creditori chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza una soddisfazione non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. I due requisiti sono cumulativi: un piano che garantisce il 25% ai chirografari, ma attingendo soltanto al patrimonio dell’impresa senza alcun apporto esterno, non è un concordato liquidatorio ammissibile.
La correzione essenziale: il 20% è un requisito necessario ma non sufficiente; senza un apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo disponibile, la proposta è inammissibile a prescindere dalla percentuale offerta.
E non finisce qui. Accanto ai due requisiti “numerici”, restano tutti i requisiti generali dell’ammissione:
- presupposto soggettivo e oggettivo (art. 85 CCII): imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, in stato di crisi o di insolvenza;
- contenuto del piano (art. 87 CCII): descrizione delle attività e passività, valore di liquidazione del patrimonio, tempi e modalità di soddisfacimento, eventuali azioni risarcitorie e recuperatorie;
- attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano;
- ritualità della proposta e corretta formazione delle classi, quando previste;
- verifica del tribunale sull’ammissibilità della proposta e sulla fattibilità del piano, che nel liquidatorio l’art. 47 CCII collega alla non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Vale la pena soffermarsi su come questi requisiti si combinano nella pratica, perché è qui che il mito fa più danni. L’ordine logico corretto, quando si prepara una domanda di concordato liquidatorio, non parte dalla percentuale da promettere ma dalla fotografia dell’attivo. Prima si ricostruisce il patrimonio disponibile alla data in cui si intende depositare la domanda, con stime aggiornate dei beni e una valutazione realistica dei crediti verso terzi; poi si quantifica il 10% di quella cifra, che diventa la “dote” minima da reperire all’esterno; solo a quel punto si verifica se, sommando il ricavato della liquidazione e la finanza esterna, e detratti prededuzioni e privilegi capienti, il chirografo complessivo raggiunge almeno il 20%. Rovesciare la sequenza, partendo dalla percentuale, porta a piani che sembrano generosi sulla carta ma che non hanno le gambe per reggersi.
C’è anche un profilo temporale che il passaparola trascura. L’attivo disponibile si misura al momento della presentazione della domanda: se la domanda viene preceduta da un ricorso con riserva (la cosiddetta domanda “prenotativa”), occorre ragionare con attenzione su quale fotografia patrimoniale verrà assunta come riferimento, perché nei mesi concessi per il deposito del piano il patrimonio può cambiare, in meglio o in peggio. Si tratta di un punto su cui conviene confrontarsi con l’attestatore fin dall’inizio, documentando le scelte metodologiche.
La prova
La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare aveva già chiarito che la soglia minima non è un’etichetta da apporre sulla proposta. Con la sentenza Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11522, la Corte ha affermato che il giudice deve svolgere un controllo non meramente esteriore sulla soglia, accertando che vi siano ragionevoli probabilità di raggiungerla; principio ripreso da Cass. civ., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13224, che ha ricondotto la verifica della soglia alla fattibilità giuridica. Il Codice ha poi aggiunto il secondo requisito, quello delle risorse esterne, che nel testo dell’art. 84, comma 4, aggiornato al 12 agosto 2026, risulta invariato rispetto alla formulazione introdotta nel 2022.
Cosa rischia chi ci crede
Chi prepara la domanda pensando solo al 20% rischia di scoprire in camera di consiglio che manca l’apporto esterno. A quel punto le alternative sono poche: o si trova in fretta un finanziatore (soci, terzi, acquirente) disposto a versare risorse senza diritto di restituzione, o la domanda cade. Nel frattempo i creditori hanno visto la situazione dell’impresa nero su bianco e le misure protettive, se concesse, hanno i giorni contati.
Mito n. 2 — «Il 20% va garantito a ogni creditore (o almeno a ogni classe)»
Il mito
«Ogni singolo creditore chirografario deve ricevere almeno il 20% del suo credito, altrimenti il concordato non è ammissibile.»
Perché ci credono in tanti
Il passaparola tende a “personalizzare” le regole: ciascun creditore ragiona sulla propria posizione e immagina che la legge gli garantisca qualcosa di individuale. Inoltre, nel concordato con classi è normale che ogni classe riceva una percentuale diversa, e da qui nasce l’idea che la soglia vada rispettata classe per classe.
La realtà
La soglia del 20% si misura sull’ammontare complessivo dei crediti chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza, non sul singolo creditore e non sulla singola classe. Lo dice la lettera dell’art. 84, comma 4, CCII, che parla di soddisfacimento «del loro ammontare complessivo». Ne derivano conseguenze pratiche importanti:
- è possibile prevedere classi con trattamenti differenziati (una classe di fornitori strategici al 30%, una classe di creditori finanziari al 14%) purché la media ponderata complessiva non scenda sotto il 20%;
- nel calcolo entrano anche i privilegiati degradati, cioè la parte di credito privilegiato che non trova capienza nel valore del bene su cui grava il privilegio, come risulta dalla stima dell’attestatore. È un dettaglio che il mito ignora e che spesso sposta molto la base di calcolo;
- le classi devono comunque essere formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei: la libertà di differenziare non consente trattamenti arbitrari.
Già sotto la legge fallimentare la giurisprudenza di merito aveva letto la soglia in chiave aggregata (tra le pronunce più citate, Trib. Milano, 7 aprile 2016, che ragionava sul complesso del chirografo). Il Codice ha reso esplicito il dato e ha allargato la base ai privilegiati degradati.
Un altro aspetto spesso frainteso riguarda il rapporto tra soglia del 20% e classi “a zero” o classi molto penalizzate. La libertà di strutturare classi differenziate non significa che una classe di chirografari possa essere integralmente sacrificata a vantaggio di un’altra senza giustificazione: la formazione delle classi deve rispondere a criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, e il tribunale ne verifica la correttezza già in fase di ammissione. Inoltre, la percentuale riservata a ciascuna classe incide sulle maggioranze: nel concordato liquidatorio la proposta è approvata se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, anche la maggioranza delle classi. Una struttura che rispetta il 20% complessivo ma scontenta le classi più pesanti può essere ammissibile e, al tempo stesso, destinata a non essere approvata.
Il calcolo dei degradati, infine, dipende da stime. Se la perizia sull’immobile ipotecato sopravvaluta il bene, la parte degradata si riduce artificialmente e con essa la base del 20%: il piano sembra rispettare la soglia, ma solo perché il denominatore è stato compresso. È esattamente il tipo di anomalia che commissario e tribunale sono chiamati a intercettare.
La prova
Il testo dell’art. 84, comma 4, CCII è la prova principale: la soglia è riferita al «loro ammontare complessivo». A conferma della natura di requisito di legittimità, e non di mera promessa, valgono i principi di Cass. n. 11522/2020 e Cass. ord. n. 13224/2021 già visti: la soglia si verifica sul piano nel suo insieme e con controllo effettivo.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio corre in due direzioni. L’imprenditore che crede al mito può rinunciare a una struttura per classi che gli avrebbe consentito di raccogliere più consensi, pensando di dover garantire il 20% a tutti. Il creditore che crede al mito, invece, può impostare un’opposizione sull’argomento sbagliato («a me arriva solo il 12%») invece di concentrarsi su ciò che conta davvero: la corretta formazione delle classi, la veridicità della stima dei beni gravati, la congruità del valore di liquidazione.
Mito n. 3 — «Le risorse esterne devono venire da un terzo: i soldi dei soci non valgono»
Il mito
«Le “risorse esterne” sono solo quelle di un investitore estraneo all’impresa; quello che mettono i soci è comunque denaro dell’impresa e non conta.»
Perché ci credono in tanti
L’aggettivo “esterne” suggerisce un’estraneità totale. A rafforzare l’equivoco c’è la prassi societaria: i soci finanziano spesso la società con prestiti, e un prestito è per definizione un debito da restituire. È intuitivo pensare che un soldo che rientra nelle tasche del socio non possa essere “esterno”. Si aggiunge una memoria della prima versione del Codice, che misurava l’incremento non sull’attivo ma sul soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale: chi ha letto quella formulazione e non le successive ha in mente una regola diversa.
La realtà
In realtà l’art. 84, comma 4, CCII prevede espressamente che si considerano esterne anche le risorse apportate dai soci, a condizione che siano conferite senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, e che il piano ne preveda la destinazione diretta a vantaggio dei creditori concorsuali. Quindi:
| Tipo di apporto del socio | Conta come risorsa esterna? |
|---|---|
| Versamento a fondo perduto / in conto capitale | Sì, se destinato direttamente ai creditori concorsuali |
| Finanziamento postergato (rimborso solo dopo l’integrale soddisfazione dei creditori) | Sì, alle stesse condizioni |
| Finanziamento ordinario con obbligo di restituzione | No: è debito che grava sull’impresa |
| Rinuncia a un credito già esistente verso la società | Riduce il passivo, ma non è un apporto di nuove risorse: va valutato con cautela |
| Garanzia personale prestata dal socio | Non è, di per sé, un apporto all’attivo |
La correzione essenziale: non conta chi versa il denaro, ma come lo versa; un socio può fornire risorse esterne se rinuncia alla restituzione o accetta la postergazione, e se le somme vanno direttamente ai creditori.
L’ultima voce della tabella merita una cautela: le qualificazioni “di confine” (rinunce a crediti, accolli, cessioni di beni personali) non sono disciplinate in modo puntuale e vanno valutate caso per caso con l’attestatore e con il commissario giudiziale. Anche il terzo acquirente, del resto, può essere fonte di risorse esterne quando paga un prezzo destinato ai creditori in aggiunta all’attivo; ma il valore dell’offerta va poi correttamente rappresentato nel piano.
Il requisito della “destinazione diretta” ai creditori concorsuali merita una precisazione. Non basta che il socio versi denaro alla società: il piano deve indicare che quelle somme sono riservate al soddisfacimento dei creditori concorsuali e non, ad esempio, alla copertura dei costi di procedura o al pagamento di debiti prededucibili maturati durante il concordato. Una risorsa esterna che finisce assorbita dalle prededuzioni non incrementa la soddisfazione del ceto creditorio nel senso voluto dalla norma. Per questo, negli atti di apporto, conviene esplicitare il vincolo di destinazione e coordinarlo con il piano di riparto.
Quanto al finanziamento postergato, il vincolo deve essere effettivo e opponibile: una clausola di postergazione generica, revocabile o subordinata a condizioni che il socio controlla, rischia di non essere considerata sufficiente. Anche qui la sostanza conta più della forma, e l’attestatore dovrà dare conto della natura dell’apporto nella sua relazione.
La prova
La prova è testuale: l’ultimo periodo dell’art. 84, comma 4, CCII, nella versione vigente, qualifica come esterne le risorse dei soci prive di obbligo di restituzione o postergate e destinate direttamente ai creditori. Sul piano della corretta rappresentazione dei valori, la recente Cass. civ., sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960 (pronunciata in un concordato in continuità indiretta, ma con un principio di legalità sostanziale che vale anche come criterio di metodo) ha affermato che il valore di un’offerta di acquisto dell’azienda validata da una procedura competitiva non può essere sostituito da una stima inferiore basata sulla vendita atomistica dei beni.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede al mito rinuncia a una delle fonti più accessibili di finanza esterna, perché nelle piccole e medie imprese il “terzo investitore” spesso semplicemente non c’è, mentre i soci possono essere disposti a sostenere l’operazione. Il rischio opposto, altrettanto grave, è depositare il piano contando come risorse esterne dei normali finanziamenti soci con obbligo di rimborso: in quel caso l’attestatore o il commissario rileveranno che il requisito del 10% non è soddisfatto.
Mito n. 4 — «Con la finanza esterna posso pagare chi voglio, come voglio»
Il mito
«Le risorse esterne non appartengono all’impresa, quindi posso distribuirle come preferisco: ai fornitori che mi servono, ai dipendenti, a chi voglio io.»
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità robusto. L’art. 84, comma 4, CCII consente effettivamente di distribuire le risorse esterne in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., cioè senza rispettare la regola della responsabilità patrimoniale generale e l’ordine delle cause legittime di prelazione. Il passaparola ha preso questa deroga e l’ha trasformata in una libertà totale.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La deroga ha confini precisi:
- riguarda solo le risorse esterne, non l’attivo interno dell’impresa, che continua a dover essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione;
- è condizionata al rispetto della soglia del 20% a favore di chirografari e degradati: la finanza esterna non può essere dirottata altrove se così facendo il chirografo complessivo scende sotto la soglia;
- deve essere rappresentata con trasparenza nel piano, perché i creditori votano sulla base delle informazioni ricevute e il tribunale verifica l’adeguatezza di quelle informazioni.
La correzione essenziale: la libertà di distribuzione vale solo per le risorse esterne e solo dopo aver assicurato il 20% complessivo; il patrimonio dell’impresa resta soggetto all’ordine dei privilegi.
Proprio su questo terreno serve la competenza di chi conosce entrambi i mondi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, opera sia sugli strumenti concorsuali dell’impresa “maggiore” sia sul concordato minore, dove le stesse regole di graduazione tornano per rinvio.
Nella pratica, la deroga consente operazioni utili e legittime. Si può, ad esempio, destinare una parte della finanza esterna ai fornitori il cui supporto è indispensabile per completare commesse in corso e valorizzare il magazzino, o riconoscere ai lavoratori un trattamento migliore di quello che spetterebbe loro secondo la sola graduazione. Ciò che non si può fare è usare la deroga come schermo per sottrarre l’attivo interno all’ordine dei privilegi, o per premiare creditori “vicini” all’imprenditore a scapito degli altri, scendendo sotto il 20% complessivo. Il confine tra le due situazioni passa per una contabilità separata e trasparente delle due fonti, che il piano deve rendere leggibile ai creditori e al commissario.
È utile ricordare, inoltre, che l’omologazione resta un passaggio distinto: anche un concordato ammesso e approvato può essere contestato in sede di omologazione dal creditore dissenziente che lamenti di ricevere un trattamento deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Una distribuzione impostata correttamente fin dall’ammissione riduce sensibilmente questo rischio.
La prova
Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 ha affermato che anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause legittime di prelazione secondo le regole degli artt. 84 e 112 CCII, richiamate dall’art. 74, comma 4, CCII, e che la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio già prima dell’omologazione. Sotto la legge fallimentare, Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 aveva escluso che perfino il surplus generato dalla continuità aziendale potesse essere liberamente destinato dal debitore, perché rientra nella garanzia generica ex art. 2740 c.c.: a maggior ragione l’attivo liquidatorio “interno” non è disponibile a piacere.
Cosa rischia chi ci crede
Chi struttura il piano destinando a scelta propria anche l’attivo interno, o dirottando la finanza esterna sotto la soglia del 20%, rischia la dichiarazione di inammissibilità, che come visto può essere rilevata anche d’ufficio. E un piano che “salta” la graduazione dei privilegi offre ai creditori privilegiati un argomento formidabile in sede di opposizione all’omologazione.
Mito n. 5 — «In fase di ammissione il tribunale non entra nel merito: decidono solo i creditori»
Il mito
«Il tribunale controlla solo che le carte siano in ordine; se il piano funziona o no lo decidono i creditori con il voto.»
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da un principio corretto, consolidato da oltre un decennio. Con la sentenza Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 le Sezioni Unite hanno distinto tra fattibilità giuridica, rimessa al giudice, e fattibilità economica, cioè la valutazione sulle probabilità di successo economico e sulla convenienza, rimessa ai creditori. Da questa distinzione il passaparola ha ricavato un tribunale “notaio”, che si limita a timbrare la domanda.
La realtà
In realtà già le stesse Sezioni Unite avevano precisato che il giudice deve verificare l’idoneità della proposta a realizzare la sua causa concreta: superare la crisi assicurando un soddisfacimento, anche modesto, ma effettivo e in tempi ragionevoli, dei creditori. Una proposta che quella causa non può realizzare è inammissibile. La giurisprudenza successiva ha poi ampliato e precisato il perimetro del controllo:
- il tribunale può verificare che il piano non sia manifestamente inetto a raggiungere gli obiettivi dichiarati;
- verifica che le informazioni fornite ai creditori siano complete e corrette, perché il voto è valido solo se consapevole;
- la soglia minima di soddisfazione è oggetto di un controllo non meramente esteriore.
Il Codice ha recepito questa impostazione. Nel concordato liquidatorio, l’art. 47 CCII affida al tribunale, oltre alla verifica della ritualità della proposta, la valutazione dell’ammissibilità della proposta e della fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
La correzione essenziale: il tribunale non giudica la convenienza, ma verifica in concreto che il piano liquidatorio non sia palesemente irrealizzabile e che i creditori siano informati in modo completo; non è un passaggio formale.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la differenza tra “probabilità di successo” (valutazione dei creditori) e “realizzabilità minima” (valutazione del giudice). Un piano che prevede di vendere un immobile a un prezzo doppio rispetto a qualunque stima, o che omette di considerare un’azione revocatoria evidente, non supera il vaglio di ammissione.
Concretamente, la verifica del tribunale nel liquidatorio si appoggia su tre fonti. La prima è il piano, con le stime e la tempistica di realizzo. La seconda è l’attestazione del professionista indipendente, che deve spiegare perché i dati sono veritieri e perché il piano è fattibile, senza limitarsi a formule di stile. La terza è la relazione del commissario giudiziale, quando già nominato in fase di riserva, che può segnalare criticità. Se una di queste fonti mostra che un’assunzione decisiva è irrealistica, ad esempio un prezzo di vendita fuori mercato o un incasso di crediti già prescritti, il tribunale può ritenere il piano manifestamente inidoneo senza invadere il campo della convenienza.
Lo stesso vale per i tempi. Una liquidazione programmata su un orizzonte molto lungo, senza ragioni oggettive, può compromettere la causa concreta della proposta, che deve assicurare un soddisfacimento in tempi ragionevoli. Anche questo è un profilo che il giudice valuta, non i soli creditori.
La prova
Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2021, n. 6709 ha confermato che il giudice di merito può sindacare la realizzabilità del piano concordatario, cassando la decisione d’appello che non aveva confutato i fattori di irreparabile pregiudizio individuati in primo grado. Cass. civ., sez. I, ord. 15 giugno 2023, n. 17106, in un concordato liquidatorio, ha stabilito che la relazione del professionista deve valutare la possibilità di esperire azioni risarcitorie o revocatorie, perché incidono sull’attivo realizzabile: presentare dati incompleti, tali da far apparire inesistenti alternative migliori, viola i presupposti giuridici della procedura. E il principio dell’informazione completa ai creditori era già stato affermato da Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970 e da Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2017, n. 7959. Si tratta di pronunce sulla legge fallimentare, ma i principi sono stati trasfusi nella disciplina del Codice.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita un piano “ottimistico” confidando che tanto il tribunale non guarderà i numeri rischia di vederlo dichiarato inammissibile già in apertura, prima ancora di arrivare al voto. E il danno non è solo procedurale: l’esposizione di dati non veritieri o incompleti può avere rilievo anche in sede di revoca del concordato e, nei casi più gravi, sul piano della responsabilità.
Mito n. 6 — «Qualsiasi impresa in difficoltà può presentare un concordato liquidatorio»
Il mito
«Il concordato liquidatorio è lo strumento per chi vuole chiudere: basta essere in difficoltà e lo si può chiedere, qualunque sia la dimensione dell’impresa.»
Perché ci credono in tanti
Il nome stesso, “concordato preventivo”, suggerisce uno strumento generale e aperto. Inoltre nel linguaggio comune “crisi” e “difficoltà” si sovrappongono, e si dimentica che il Codice distingue con precisione tra imprese “maggiori” e “minori”, tra crisi e insolvenza, tra strumenti concorsuali diversi.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Il concordato preventivo, anche nella forma liquidatoria, presuppone ai sensi dell’art. 85 CCII:
- un requisito soggettivo: deve trattarsi di un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, quindi un imprenditore commerciale che non sia “impresa minore” secondo le soglie dell’art. 2 CCII (attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti anche non scaduti nei limiti di legge);
- un requisito oggettivo: lo stato di crisi o di insolvenza. L’impresa semplicemente “in difficoltà” ma ancora lontana dalla probabilità di insolvenza non è legittimata.
L’impresa minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e il professionista non accedono al concordato preventivo: per loro lo strumento omologo è il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che nella versione liquidatoria è ammesso soltanto quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. È un regime diverso, gestito con l’ausilio dell’OCC, e non va confuso con il concordato preventivo.
C’è poi un terzo binario che il mito ignora del tutto: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile solo all’esito di una composizione negoziata non andata a buon fine, quando l’esperto ha dato atto nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Nel semplificato non c’è il voto dei creditori e non operano le soglie dell’art. 84, comma 4; ma non vi si arriva senza essere passati dalla composizione negoziata.
La correzione essenziale: il concordato liquidatorio richiede un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale in stato di crisi o insolvenza; l’impresa minore deve passare dal concordato minore, e il concordato semplificato è riservato a chi ha già percorso la composizione negoziata.
Il requisito oggettivo, a sua volta, non è un dettaglio. Il Codice definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi; l’insolvenza come l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Un’impresa che vuole semplicemente cessare l’attività, ma ha un patrimonio capiente rispetto ai debiti, non ha bisogno del concordato: può ricorrere alla liquidazione volontaria ordinaria. Il concordato liquidatorio ha senso, e diritto di cittadinanza, solo quando i creditori non possono essere pagati integralmente e regolarmente.
Per l’impresa minore, poi, vale la pena sottolineare che il concordato minore liquidatorio richiede anch’esso un apporto di risorse esterne, sia pure con una formulazione diversa: la logica è la stessa, cioè giustificare con un “di più” la scelta di sottrarre la liquidazione alla procedura giudiziale. La domanda passa attraverso l’OCC, che redige la relazione sulla proposta: un passaggio che richiede di conoscere bene il funzionamento degli organismi.
La prova
La prova principale è normativa (artt. 2, 85, 74 e 25-sexies CCII). Sul rapporto tra concordato minore e regole del concordato preventivo, Cass. n. 28574/2025 ha chiarito che il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII porta con sé il rispetto della graduazione delle prelazioni secondo gli artt. 84 e 112 CCII: i due strumenti sono distinti, ma i principi di fondo dialogano.
Cosa rischia chi ci crede
L’impresa minore che deposita un ricorso per concordato preventivo vede la domanda respinta per difetto del presupposto soggettivo, e perde mesi. L’impresa “maggiore” che non ha ancora raggiunto la soglia della crisi rischia invece di bruciare uno strumento pesante quando ne avrebbe a disposizione di più flessibili, a cominciare dalla composizione negoziata. E chi pensa di “ripiegare” sul semplificato senza aver avviato la composizione negoziata scopre che quella porta è chiusa.
Mito n. 7 — «Se il tribunale dichiara inammissibile il concordato, si va subito in Cassazione»
Il mito
«Contro l’inammissibilità posso ricorrere direttamente in Cassazione; e comunque, se il tribunale dice no, è finita.»
Perché ci credono in tanti
Il mito ha due facce opposte, entrambe nate da semplificazioni. La prima nasce dall’idea che ogni decisione “importante” sia ricorribile in Cassazione. La seconda nasce dal timore, comprensibile, che una bocciatura del tribunale chiuda ogni porta.
La realtà
In realtà il sistema prevede un rimedio specifico. Contro il decreto di inammissibilità della proposta l’art. 47, comma 5, CCII consente il reclamo alla Corte d’appello. Se invece, insieme all’inammissibilità, viene aperta la liquidazione giudiziale, la sede per far valere le ragioni del debitore è l’impugnazione della sentenza che apre la liquidazione.
La Cassazione, invece, non è la strada: il provvedimento che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale non decide su diritti con efficacia di giudicato e il debitore può, in astratto, ripresentare una nuova domanda corretta.
La correzione essenziale: contro l’inammissibilità si propone reclamo in Corte d’appello; il ricorso straordinario in Cassazione non è ammesso se la liquidazione giudiziale non è stata aperta, ma la domanda può essere ripresentata se i vizi sono superabili.
Un aspetto pratico da tenere presente riguarda i termini. Il reclamo ha termini brevi e decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; perdere quel termine significa consolidare l’inammissibilità. Per questo la reazione a un decreto negativo va preparata subito, valutando in parallelo due strade: contestare la decisione con il reclamo, se il tribunale ha errato in diritto o nella valutazione dei dati, oppure correggere il piano e ripresentare una nuova domanda, se i vizi sono effettivamente presenti ma superabili. Le due strade non sono sempre alternative, ma vanno coordinate con attenzione, anche per non esporre l’impresa ad accuse di abuso dello strumento.
Diverso è il caso in cui l’inammissibilità sia accompagnata dall’apertura della liquidazione giudiziale: allora l’impugnazione riguarda la sentenza di apertura e segue le regole proprie di quel giudizio, all’esito del quale il ricorso per cassazione torna a essere un rimedio disponibile.
La prova
Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176, proprio in un caso di concordato preventivo liquidatorio, ha stabilito che il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., anche se adottato in forma di sentenza. La Corte si è richiamata all’orientamento già espresso sotto la legge fallimentare dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27073 del 2016.
Cosa rischia chi ci crede
Chi propone ricorso in Cassazione invece del reclamo spreca il termine utile e si espone a una pronuncia di inammissibilità con condanna alle spese. Chi invece si arrende alla prima bocciatura rinuncia a verificare se i vizi rilevati (mancanza dell’apporto esterno, soglia non raggiunta, informazioni incomplete) siano emendabili con una nuova proposta. Ogni situazione va valutata con lucidità, tenendo presente che una domanda nuova deve essere davvero nuova nei contenuti, non una ripetizione della precedente.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia, costruiti per mostrare come i requisiti dell’art. 84, comma 4, CCII si applicano in concreto. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — Convinto che bastasse il 20%
Ipotesi: società commerciale con attivo disponibile al momento della domanda pari a 1.384.600 €. Il piano promette il 22% ai chirografari, finanziato quasi interamente dalla vendita dei beni aziendali. Il socio di maggioranza versa a fondo perduto 121.300 €.
- Soglia minima di apporto esterno: 10% di 1.384.600 € = 138.460 €.
- Apporto effettivo: 121.300 €, pari all’8,76% dell’attivo disponibile.
- Esito: nonostante il 22% promesso, il requisito delle risorse esterne non è soddisfatto. Mancano 17.160 €. Se la carenza emerge solo in sede di ammissione, la proposta rischia l’inammissibilità; se viene individuata prima del deposito, basta un’integrazione dell’apporto per sanare il piano.
Simulazione 2 — Convinto che il 20% andasse calcolato classe per classe
Ipotesi: chirografari per 2.917.300 €, privilegiati degradati per incapienza per 412.700 €. Base complessiva: 3.330.000 €; soglia del 20% = 666.000 €. Il piano prevede:
| Classe | Credito | Percentuale | Importo |
|---|---|---|---|
| A — fornitori strategici | 1.204.500 € | 30% | 361.350 € |
| B — creditori finanziari | 1.712.800 € | 14% | 239.792 € |
| C — privilegiati degradati | 412.700 € | 12% | 49.524 € |
| Totale | 3.330.000 € | 19,54% | 650.666 € |
L’imprenditore, convinto che il problema fossero le classi B e C “sotto il 20%”, aveva pensato di dover alzare tutte le classi. In realtà la verifica è complessiva: il piano è sotto soglia di 15.334 €. È sufficiente aumentare la provvista destinata al chirografo complessivo di quella cifra, ad esempio con finanza esterna in deroga agli artt. 2740-2741 c.c., senza stravolgere la struttura delle classi. Viceversa, se avesse calcolato il 20% sui soli chirografari “puri” (583.460 €), dimenticando i degradati, avrebbe creduto di essere in regola con 601.142 €: errore di base, perché la soglia include anche la parte degradata.
Simulazione 3 — Convinto che i soldi dei soci non contassero (o che contassero sempre)
Ipotesi: attivo disponibile 1.512.900 €; soglia di apporto esterno = 151.290 €. I soci deliberano di mettere a disposizione 160.000 €.
- Prima versione: le somme sono erogate come finanziamento ordinario, rimborsabile a 36 mesi. Apporto esterno computabile: 0 €, perché c’è obbligo di restituzione.
- Seconda versione: le stesse somme vengono erogate con vincolo di postergazione e il piano le destina direttamente ai creditori concorsuali. Apporto computabile: 160.000 €, pari al 10,58% dell’attivo disponibile: requisito soddisfatto.
La stessa cifra, cambiando la sola veste giuridica, decide l’ammissibilità del concordato.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento autentico. Ricomporli nel quadro corretto aiuta a capire come ragiona davvero il sistema.
Il 20% esiste ed è un requisito di legittimità. È stato introdotto dalla legge fallimentare nel 2015 ed è stato mantenuto dal Codice, che però lo ha esteso ai privilegiati degradati e lo ha affiancato all’apporto esterno. Chi ricorda il 20% ricorda una regola vera, solo incompleta.
Le risorse esterne sono davvero il cuore del liquidatorio. Il legislatore della crisi ha voluto che il concordato liquidatorio non fosse una semplice “liquidazione giudiziale amministrata dal debitore”: se i creditori devono rinunciare alla liquidazione giudiziale, devono ricevere qualcosa in più, che viene da fuori. La prima versione del Codice misurava questo “di più” sul soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria; la versione vigente dal 2022 lo misura sull’attivo disponibile alla data della domanda. Chi ha studiato la versione del 2019 ricorda una regola che è stata cambiata.
La deroga agli artt. 2740-2741 c.c. è reale. Le risorse esterne possono essere distribuite fuori dall’ordine dei privilegi. È la leva che consente di premiare i fornitori indispensabili per la liquidazione ordinata o di costruire classi differenziate. Ma la deroga è circoscritta alla finanza esterna e subordinata alla soglia del 20%.
Il tribunale non giudica la convenienza. Questo resta vero: la convenienza è dei creditori, che votano a maggioranza dei crediti ammessi al voto e possono opporsi all’omologazione. Ciò che il passaparola dimentica è che il tribunale verifica la fattibilità nella forma della non manifesta inattitudine e la completezza delle informazioni.
Esistono strumenti liquidatori con regole diverse. Il concordato minore liquidatorio e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio hanno presupposti e soglie propri. Chi ha sentito dire che “si può liquidare senza il 20%” ha sentito parlare, probabilmente, del semplificato, che però presuppone la composizione negoziata.
Contro l’inammissibilità c’è un rimedio. È il reclamo in Corte d’appello, non la Cassazione; e la domanda può essere ripresentata se i vizi sono emendabili.
Infine, un’osservazione sul quadro più recente. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali, coinvolgendo comuni e regioni nel voto sulle proposte. Non tocca i requisiti numerici dell’art. 84, comma 4, ma incide sulla costruzione del passivo e sulle classi anche nei concordati liquidatori in cui pesano IMU, TARI e altri tributi locali: un elemento da considerare nella composizione della base su cui si calcola il 20%.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume, mito per mito, il punto in cui il passaparola si separa dalla norma. Va letta come una mappa di orientamento: ogni riga rinvia alla sezione dedicata e alle pronunce che la sostengono.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Basta offrire il 20% ai chirografari | Servono anche risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo disponibile alla data della domanda, oltre ai requisiti generali (art. 84, co. 4, e art. 87 CCII) |
| Il 20% va garantito a ogni creditore o classe | La soglia si calcola sull’ammontare complessivo di chirografari e privilegiati degradati |
| I soldi dei soci non sono risorse esterne | Lo sono se versati senza obbligo di restituzione o postergati e destinati direttamente ai creditori |
| La finanza esterna si distribuisce liberamente | Solo la finanza esterna, in deroga agli artt. 2740-2741 c.c., e solo nel rispetto del 20% complessivo |
| Il tribunale non entra nel merito | Verifica ammissibilità, non manifesta inattitudine del piano e completezza delle informazioni |
| Qualsiasi impresa può accedervi | Serve un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, in crisi o insolvenza; le imprese minori usano il concordato minore |
| Contro l’inammissibilità si va in Cassazione | Si propone reclamo in Corte d’appello; il ricorso straordinario non è ammesso senza apertura della liquidazione giudiziale |
Le domande di verifica
Quindi è vero che un concordato liquidatorio con il 25% ai chirografari, ma senza finanza esterna, è inammissibile?
Sì. I requisiti dell’art. 84, comma 4, CCII sono cumulativi: la percentuale elevata non sostituisce l’apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo disponibile. L’unica alternativa strutturalmente diversa è valutare se ricorrono i presupposti di un altro strumento (ad esempio il semplificato, dopo una composizione negoziata).
Quindi è vero che il 10% si calcola sul passivo?
No. Il parametro è l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Calcolarlo sul passivo, o sul soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale come prevedeva la prima versione del Codice, porta a risultati diversi e sbagliati.
Quindi è vero che il creditore privilegiato ipotecario conta nella base del 20%?
Dipende. Conta per la sola parte degradata a chirografo per incapienza del bene gravato, secondo la stima dell’attestatore. La parte che trova capienza nel valore del bene resta privilegiata e segue le sue regole.
Quindi è vero che il tribunale può bocciare il piano perché “non conveniente”?
No, ma può bocciarlo perché manifestamente inidoneo. La convenienza è valutata dai creditori con il voto e, in caso di opposizione, entra in gioco in sede di omologazione. In fase di ammissione il tribunale verifica la fattibilità come non manifesta inattitudine e la completezza delle informazioni, inclusa la valutazione delle azioni recuperatorie (Cass. n. 17106/2023).
Quindi è vero che dopo l’inammissibilità non si può più presentare un concordato?
No. Il decreto di inammissibilità senza apertura della liquidazione giudiziale non ha efficacia di giudicato (Cass. n. 31176/2025), e una nuova domanda che superi i vizi rilevati è in astratto possibile. Se nel frattempo è stata aperta la liquidazione giudiziale, invece, il quadro cambia radicalmente.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state verificate negli estremi. Molte sono state rese sulla legge fallimentare: lo indichiamo espressamente, perché i principi sono stati trasfusi nel Codice ma il testo normativo applicato era diverso.
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Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 (legge fallimentare) — Il giudice verifica la fattibilità giuridica e l’idoneità della proposta a realizzare la sua causa concreta, cioè il superamento della crisi con un soddisfacimento anche modesto ma effettivo dei creditori; la convenienza economica spetta ai creditori. Rilevanza: è la base del Mito n. 5, nella parte vera e in quella dimenticata.
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Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970 (legge fallimentare) — Il giudice può controllare che i dati forniti ai creditori siano completi e corretti, perché il voto deve essere consapevole. Rilevanza: smonta l’idea del tribunale “notaio” (Mito n. 5).
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Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2017, n. 7959 (legge fallimentare) — L’adeguatezza dell’informazione ai creditori è condizione di legittimità della procedura. Rilevanza: rafforza il controllo sulla completezza del piano liquidatorio (Mito n. 5).
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Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2020, n. 11522 (legge fallimentare) — Sulla soglia minima di soddisfazione il controllo del giudice non è meramente esteriore: occorrono ragionevoli probabilità di raggiungerla. Rilevanza: il 20% non si “dichiara”, si dimostra (Miti n. 1 e 2).
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Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2021, n. 6709 (legge fallimentare) — Il giudice di merito può sindacare la realizzabilità del piano; la decisione che revoca l’inammissibilità senza confutare i fattori di pregiudizio individuati va cassata. Rilevanza: il sindacato del tribunale è effettivo (Mito n. 5).
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Cass. civ., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13224 (legge fallimentare) — La verifica della soglia del 20% attiene alla fattibilità giuridica e rientra nel controllo del tribunale. Rilevanza: collega la soglia al giudizio di ammissibilità (Miti n. 1 e 5).
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Cass. civ., sez. I, ord. 15 giugno 2023, n. 17106 (legge fallimentare, concordato liquidatorio) — L’attestazione deve considerare le possibili azioni risarcitorie e revocatorie, che incidono sull’attivo realizzabile; dati incompleti che nascondono alternative migliori violano i presupposti giuridici della procedura. Rilevanza: il piano liquidatorio deve rappresentare tutto l’attivo potenziale (Mito n. 5).
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Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare, concordato in continuità) — Anche il surplus della continuità rientra nella garanzia patrimoniale generica e non è liberamente distribuibile in violazione dell’ordine delle prelazioni. Rilevanza: per contrasto, mostra perché la deroga del liquidatorio è limitata alle sole risorse esterne (Mito n. 4).
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Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (CCII, concordato minore) — La proposta deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle prelazioni secondo gli artt. 84 e 112 CCII, richiamati dall’art. 74, comma 4; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione. Rilevanza: la libertà distributiva non è illimitata (Miti n. 4 e 6).
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Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 (CCII, concordato liquidatorio) — Il provvedimento d’appello che conferma l’inammissibilità ex art. 47, comma 5, CCII senza aprire la liquidazione giudiziale non è decisorio e non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: chiude il Mito n. 7.
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Cass., Sez. Un., n. 27073 del 2016 (legge fallimentare; data non riportata dalle fonti consultate) — Il provvedimento di inammissibilità del concordato non accompagnato dalla dichiarazione di fallimento non è ricorribile per cassazione, perché non incide su diritti con efficacia di giudicato. Rilevanza: precedente su cui si fonda la pronuncia del 2025 (Mito n. 7).
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Cass. civ., sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960 (CCII, concordato in continuità indiretta) — La verifica di ammissibilità segue un criterio di legalità sostanziale e investe anche la determinazione del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII; non si può sostituire il valore di un’offerta validata da procedura competitiva con una stima atomistica inferiore. Rilevanza: pur resa in continuità, conferma che anche nel liquidatorio la corretta rappresentazione dei valori (incluse le offerte di terzi) è oggetto del controllo del tribunale (Miti n. 3 e 5).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo prima che il tribunale lo faccia al posto tuo. Ecco gli strumenti concreti:
- Verifichiamo il presupposto soggettivo: confrontiamo i dati di bilancio degli ultimi esercizi con le soglie dell’art. 2 CCII per stabilire se l’impresa accede al concordato preventivo o al concordato minore.
- Accertiamo lo stato di crisi o di insolvenza sulla base dei flussi di cassa prospettici e dello scaduto, per scegliere lo strumento coerente con la situazione reale.
- Calcoliamo l’attivo disponibile alla data della domanda e la soglia del 10% di risorse esterne, voce per voce, con lo staff di commercialisti.
- Esaminiamo la veste giuridica degli apporti dei soci o dei terzi: redigiamo o rivediamo gli atti di versamento a fondo perduto o di finanziamento postergato, perché le somme siano computabili come risorse esterne.
- Ricostruiamo la base del 20%, includendo i privilegiati degradati per incapienza in base alle stime, e simuliamo diverse strutture per classi verificandone la media complessiva.
- Controlliamo la distribuzione: separiamo l’attivo interno, soggetto all’ordine dei privilegi, dalla finanza esterna distribuibile in deroga, evitando i vizi rilevabili d’ufficio.
- Mappiamo le azioni recuperatorie e risarcitorie (revocatorie, responsabilità degli amministratori) da rappresentare nel piano, coordinandoci con l’attestatore.
- Valutiamo i tributi locali e la transazione fiscale alla luce del D.Lgs. 147/2026, per inserire correttamente comuni e regioni nel passivo e nelle classi.
- Confrontiamo il liquidatorio con le alternative: composizione negoziata, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione, concordato minore.
- Gestiamo il reclamo contro l’eventuale inammissibilità e l’eventuale impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, mantenendo la stessa linea fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questa guida pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa quando il concordato liquidatorio è davvero la strada giusta e quando, invece, conviene il semplificato o un accordo. Altrettanto rilevanti sono le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC, perché il confine tra concordato preventivo e concordato minore passa proprio dai requisiti di ammissibilità.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e gli argomenti giuridici nascono nello stesso tavolo, non in uffici separati.
Chiusura
L’informazione corretta è la prima difesa. Nel concordato liquidatorio i requisiti di ammissibilità sono pochi e precisi: presupposto soggettivo e oggettivo, apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo disponibile, soddisfazione di almeno il 20% del chirografo complessivo inclusi i degradati, distribuzione corretta, informazioni complete, piano non manifestamente inidoneo. Ciascuno di essi è stato, in qualche momento, deformato dal passaparola.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con una specializzazione che deriva direttamente dalle competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il percorso che porta un’impresa dalla composizione negoziata allo strumento di regolazione più adatto; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC presidia il versante del concordato minore, dove le regole sulle risorse esterne e sulla graduazione tornano con accenti propri. Analizzeremo i tuoi numeri, verificheremo ogni requisito e costruiremo con te la strategia più solida possibile.
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