Sui debiti contributivi dell’impresa in crisi circolano due convinzioni opposte e, curiosamente, tutte e due sbagliate. La prima: “con l’INPS non si tratta, i contributi si pagano fino all’ultimo euro”. La seconda: “basta depositare un concordato in continuità e il debito previdenziale si dimezza da solo”. È comprensibile che entrambe resistano. Per anni la legge fallimentare ha trattato i crediti degli enti previdenziali con regole rigide e diffidenti, e intanto le prassi interne degli enti hanno fissato soglie minime di accettazione. Poi il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e i suoi correttivi, fino al D.Lgs. 136/2024, hanno ridisegnato la materia: oggi l’art. 88 CCII permette di proporre all’INPS un pagamento parziale o dilazionato dentro il concordato in continuità. A certe condizioni il tribunale può omologare anche se l’Istituto vota contro.
Per un imprenditore crederci ha un prezzo concreto. Chi pensa che i contributi siano intoccabili rinuncia a uno strumento che potrebbe salvare l’azienda. Chi pensa che il taglio sia automatico deposita piani destinati a cadere alla prima opposizione. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché nella crisi d’impresa i tempi persi raramente si recuperano.
In questa guida mettiamo alla prova sette affermazioni che sentiamo ripetere spesso:
- “I debiti INPS non si possono ridurre: i contributi si pagano sempre per intero.”
- “La trattativa con l’INPS è un accordo a parte, da chiudere prima e fuori dal concordato.”
- “Se l’INPS vota no, il concordato in continuità è finito.”
- “Con il cram down il giudice taglia il debito INPS quanto vuole l’imprenditore.”
- “Nella continuità la graduazione dei privilegi non conta più: l’INPS si può pagare come un fornitore qualunque.”
- “Si possono tagliare solo sanzioni e interessi, il capitale contributivo resta intero.”
- “Una volta ridotto il debito con il concordato, sparisce anche il problema penale delle ritenute non versate.”
Perché parliamo di questo tema con cognizione di causa? La riduzione dei debiti previdenziali è una delle questioni centrali di ogni percorso di risanamento d’impresa, e lo Studio Monardo lo affronta dall’interno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che nella composizione negoziata facilita la trattativa tra imprenditore e creditori, compresi gli enti pubblici. A questo si aggiunge uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che permette di leggere insieme i profili giuridici del concordato e i numeri del piano. Separare le regole vere dal passaparola sui debiti INPS nella continuità è quindi il nostro terreno quotidiano.
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Mito n. 1 — “I debiti INPS non si possono ridurre: i contributi si pagano sempre per intero”
Il mito
“Con l’INPS non si negozia: i contributi sono sacri, prima o poi vanno pagati al cento per cento, concordato o no.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste ed è robusto. Fuori da una procedura concorsuale l’INPS non può rinunciare ai propri crediti: può concedere rateizzazioni amministrative, ma non sconti sul capitale. I contributi finanziano le pensioni dei lavoratori, e l’ordinamento li presidia con privilegi di grado altissimo. Quelli per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) hanno il privilegio generale sui mobili dell’art. 2753 c.c., che l’art. 2778 c.c. colloca al primo grado, accanto alle retribuzioni dei dipendenti. Gli altri contributi previdenziali e assistenziali hanno il privilegio dell’art. 2754 c.c., in un grado più basso.
Per molto tempo, poi, la transazione previdenziale nella legge fallimentare ha avuto un’applicazione diffidente. Un decreto ministeriale del 4 agosto 2009 aveva fissato percentuali minime sotto le quali gli enti non accettavano proposte: il 100% per i contributi IVS, il 40% per gli altri contributi privilegiati, il 30% per i chirografari. Le statistiche informali di quegli anni raccontavano di pochissime transazioni accolte. Da qui la convinzione, ancora diffusissima, che “con l’INPS non si tratta”.
La realtà
In realtà la norma oggi dice altro. L’art. 88, comma 1, CCII consente al debitore, con il piano di concordato, di proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, con i relativi accessori. Il testo vale per il concordato preventivo in tutte le sue forme, compreso quello in continuità aziendale. Per gli accordi di ristrutturazione esiste una previsione parallela nell’art. 63 CCII.
Le condizioni sono tre e vanno lette insieme:
- il piano deve garantire all’INPS un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale, tenuto conto del rango del suo credito. Lo attesta un professionista indipendente;
- se il credito è privilegiato, la percentuale, i tempi e le garanzie offerti non possono essere peggiori di quelli riservati ai creditori di grado inferiore o con posizione giuridica omogenea;
- se il credito (o una sua parte) è chirografario, non può ricevere un trattamento diverso da quello degli altri chirografari, anche se si formano classi.
Per il concordato in continuità l’art. 88 aggiunge che restano fermi i commi 6 e 7 dell’art. 84 CCII, cioè le regole di distribuzione proprie della continuità, che vedremo al mito n. 5.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la riduzione del debito contributivo non è una concessione dell’INPS, ma un effetto del concordato omologato. Quando il tribunale omologa, la proposta vincola tutti i creditori anteriori, enti previdenziali compresi.
La prova
Il testo dell’art. 88 CCII basta da solo a chiudere la questione: parla espressamente di “contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie”. Il D.Lgs. 136/2024 ha precisato che vi rientrano anche i premi assicurativi obbligatori, cioè i crediti INAIL. La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha ricostruito proprio la disciplina dell’art. 88 per distinguerla da quella, più snella, del concordato minore. È la conferma che falcidia e dilazione dei crediti contributivi sono strumenti ordinari del sistema e non eccezioni.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che i contributi siano intoccabili tende a una di due strade, entrambe pericolose. La prima è la rateizzazione amministrativa ripetuta all’infinito, che non riduce nulla e, se salta una rata, lascia l’impresa esposta a riscossione coattiva, pignoramenti e DURC irregolare. La seconda è l’attesa, nella speranza che la crisi passi da sola. Nel frattempo i debiti contributivi crescono di sanzioni civili e interessi, e l’impresa può perdere i requisiti per un piano in continuità credibile. Chi scopre lo strumento quando l’azienda ha già perso clienti e personale si trova spesso a scegliere tra una liquidazione e un concordato molto più povero di quello che avrebbe potuto proporre un anno prima.
Mito n. 2 — “La trattativa con l’INPS è un accordo a parte, da chiudere prima e fuori dal concordato”
Il mito
“Prima mi metto d’accordo con l’INPS, magari con una rateizzazione speciale, e poi deposito il concordato per gli altri creditori.”
Perché ci credono in tanti
L’idea nasce dalla parola “transazione”. Nel linguaggio comune una transazione è un contratto: due parti si fanno reciproche concessioni e firmano. Molti imprenditori immaginano quindi un tavolo separato con la sede INPS, un accordo sottoscritto e solo dopo il concordato. A rafforzare l’equivoco c’è il fatto che negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) l’adesione dell’ente avviene davvero con la sottoscrizione di un atto negoziale. Il passaparola ha esteso questo modello anche al concordato.
La realtà
Nel concordato preventivo, e quindi anche in quello in continuità, la transazione contributiva non è un accordo separato: è un capitolo della proposta di concordato. L’art. 88 CCII prevede che la proposta e la documentazione vengano depositate presso gli uffici competenti dell’ente contestualmente al deposito della domanda presso il tribunale. Copia va trasmessa anche al commissario giudiziale. L’ente esprime la propria posizione con il voto sulla proposta concordataria nel suo complesso, secondo le regole dell’art. 107 CCII, e non con una firma su un contratto autonomo.
Per l’INPS e l’INAIL la norma individua anche chi vota: la Direzione territoriale competente, su decisione del Direttore regionale. Il messaggio INPS n. 3553/2024 ha dato le istruzioni operative per le proposte presentate dal 28 settembre 2024, cioè dall’entrata in vigore del correttivo. Per quelle precedenti l’Istituto continua a richiamare la propria determinazione presidenziale n. 7 del 17 gennaio 2013. L’agente della riscossione vota solo per gli oneri di riscossione di sua spettanza.
C’è poi un dettaglio pratico. Se l’impresa negozia “in privato” un piano di rientro con l’INPS mentre prepara il concordato, rischia di creare un trattamento di favore che altera la parità tra i creditori e mette a rischio l’ammissibilità della proposta. I pagamenti di debiti anteriori dopo il deposito della domanda sono comunque soggetti alle regole e alle autorizzazioni della procedura.
La prova
La struttura del procedimento risulta dall’art. 88, commi relativi al deposito della proposta e al voto, come riscritti dal D.Lgs. 136/2024, e dall’art. 107 CCII sulle modalità di voto. La Cassazione ne ha confermato la natura procedimentale nella sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026: ha escluso che il procedimento dell’art. 88 si applichi al concordato minore proprio perché è un sub-procedimento strettamente legato alla votazione del concordato preventivo. Con l’ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025 la Corte ha ricordato che l’omologazione presuppone che i creditori abbiano potuto votare. Senza il passaggio del voto, nemmeno un giudice d’appello può omologare.
Cosa rischia chi ci crede
Chi passa mesi a inseguire un accordo separato con la sede INPS rischia tre cose. Primo, perde tempo prezioso, perché l’ente non ha una base procedurale per concedere riduzioni fuori dal concordato o dagli accordi di ristrutturazione. Secondo, può compiere pagamenti preferenziali a ridosso della domanda, esposti poi a contestazioni. Terzo, può arrivare al deposito senza aver preparato la documentazione che l’art. 88 richiede per gli uffici: dichiarazioni, certificazioni dei debiti, attestazione. Sono ritardi che il calendario della procedura non perdona.
Mito n. 3 — “Se l’INPS vota no, il concordato in continuità è finito”
Il mito
“L’INPS ha il diritto di veto: se l’Istituto non è d’accordo, il tribunale non può omologare.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità storico. Prima delle riforme, il voto contrario dell’ente pubblico pesava spesso in modo decisivo, perché i crediti previdenziali sono di importo rilevante e determinano facilmente le maggioranze. Inoltre l’INPS, come ogni amministrazione, segue procedure interne lente, e chi ha sperimentato un silenzio prolungato o un rifiuto tende a pensare che l’ente abbia l’ultima parola. Il nome stesso del meccanismo che lo supera, “cram down”, è un anglicismo che molti non hanno mai sentito.
La realtà
L’art. 88 CCII prevede espressamente che il tribunale possa omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assicurazione obbligatorie, e quindi anche con il loro voto contrario. Il D.Lgs. 136/2024 ha distinto due binari:
- nel concordato liquidatorio, l’omologazione forzosa è possibile quando il voto dell’ente è determinante per raggiungere le maggioranze dell’art. 109, comma 1, e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale;
- nel concordato in continuità, il tribunale può omologare se la proposta non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e il voto dell’ente è determinante per la maggioranza delle classi prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d). In alternativa, quando la maggioranza delle classi è raggiunta escludendo quelle formate dai creditori pubblici.
Il “no” dell’INPS, quindi, non è un veto: è un voto che il tribunale può superare se la proposta rispetta i parametri di legge. Va aggiunto che il voto dei creditori pubblici, quando serve a soddisfare le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. d), nn. 1 e 2, deve essere espresso, e non semplicemente presunto. È un dettaglio che conta nella costruzione delle classi.
La prova
La norma è l’art. 88 CCII nella versione del D.Lgs. 136/2024, applicabile alle proposte presentate dal 28 settembre 2024 (verificare sul testo vigente l’esatta numerazione dei commi, toccata da più interventi successivi). Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026, ha chiarito il rovescio della medaglia. Secondo la Corte, nel testo anteriore al correttivo l’omologazione forzosa dell’art. 88 non si estendeva alle forme di approvazione con classi dissenzienti dell’art. 112, comma 2: è stato proprio il D.Lgs. 136/2024 a introdurre per la prima volta questa possibilità, e solo per le proposte successive. Il caso deciso riguardava un concordato in continuità in cui la classe INPS/INAIL non aveva votato e la classe Erario aveva votato contro. Sulla nozione di “parte interessata” la Corte ha rimesso una questione alla Corte di giustizia UE.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che l’INPS abbia il veto spesso non presenta nemmeno la proposta. Oppure la costruisce “su misura” per l’ente, offrendo percentuali più alte del necessario a scapito della sostenibilità del piano. Altri, davanti al primo parere negativo della sede, abbandonano il concordato e scivolano verso la liquidazione giudiziale. Ma c’è anche il rischio opposto: chi ha una proposta depositata prima del 28 settembre 2024 e confida nel cram down “nuovo” può trovarsi, come insegna l’ordinanza del 2026, con regole meno favorevoli. La data della proposta è il primo dato da controllare.
Mito n. 4 — “Con il cram down il giudice taglia il debito INPS quanto vuole l’imprenditore”
Il mito
“Una volta che c’è il cram down, posso offrire all’INPS anche il 5%: tanto il giudice omologa lo stesso.”
Perché ci credono in tanti
È la reazione naturale di chi scopre il mito n. 3: se il “no” dell’ente si può superare, allora il debitore può scrivere la proposta che preferisce. Alcuni titoli giornalistici hanno contribuito all’equivoco, raccontando il cram down come un “colpo di spugna” sui debiti pubblici. In più, una recente pronuncia di legittimità ha escluso che il tribunale possa negare l’omologa forzosa con un giudizio di “meritevolezza” sul comportamento del debitore. Letta frettolosamente, questa decisione sembra confermare che il giudice non abbia margini.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Il tribunale non giudica la “simpatia” del debitore. Verifica però parametri oggettivi e stringenti, e la soglia sotto la quale l’INPS non può scendere non la sceglie l’imprenditore, la fissa il valore di liquidazione. In concreto, nel concordato in continuità:
- l’INPS deve ricevere un trattamento non deteriore rispetto a quello che otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, tenuto conto del grado del suo privilegio. Il confronto è attestato da un professionista indipendente e può essere contestato con l’opposizione all’omologazione;
- il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione (art. 84, comma 6, e art. 112, comma 2, lett. a, CCII). Il privilegio di primo grado dei contributi IVS, se capiente, va soddisfatto prima dei creditori di grado inferiore;
- il valore eccedente, cioè il plusvalore generato dalla continuità, va distribuito in modo che ogni classe dissenziente riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quelle di grado inferiore;
- nessun creditore può ricevere più del proprio credito, e devono ricorrere le maggioranze di classi viste sopra.
La percentuale offerta all’INPS, quindi, non è libera: è il risultato di un calcolo. Se gli attivi aziendali in liquidazione coprirebbero il 40% del credito privilegiato dell’INPS, offrire il 5% rende la proposta non omologabile in via forzosa.
La prova
La Cassazione, sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha affermato che nel cram down del concordato liquidatorio, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. Non può negare l’omologa con un giudizio di meritevolezza basato su condotte distrattive o violazioni tributarie reiterate. Ma è la stessa sentenza a dire dove sta il controllo vero: nella convenienza, che è un dato numerico. Per la continuità vale il parametro della non deteriorità. La sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 ha poi chiarito che l’omologazione con classi dissenzienti è possibile anche senza la maggioranza delle classi. Basta l’approvazione di almeno una classe che sarebbe soddisfatta, applicando la graduazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione. È un requisito tecnico, non una scorciatoia.
Cosa rischia chi ci crede
Una proposta “al ribasso” non verificata espone a tre esiti negativi. L’INPS si oppone all’omologazione contestando la convenienza, e il tribunale può disporre una stima del complesso aziendale. Il commissario giudiziale segnala la violazione dei parametri. Il tribunale nega l’omologa, con il rischio concreto che, in presenza di insolvenza, si apra la liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità ogni punto percentuale offerto all’INPS deve essere difendibile davanti a un attestatore e a un giudice: le percentuali scritte “a sensazione” sono il modo più rapido per perdere l’azienda.
Mito n. 5 — “Nella continuità la graduazione dei privilegi non conta più: l’INPS si può pagare come un fornitore qualunque”
Il mito
“Con la riforma europea il concordato in continuità è libero: posso pagare i fornitori strategici al 60% e l’INPS al 20%, perché a me servono i fornitori.”
Perché ci credono in tanti
La Direttiva (UE) 2019/1023, recepita con il D.Lgs. 83/2022, ha introdotto nel concordato in continuità la cosiddetta “regola della priorità relativa”. In parole semplici, sul plusvalore della continuità non vale più il rigido ordine dei privilegi: una classe di grado inferiore può ricevere qualcosa anche se quella superiore non è pagata per intero. Inoltre le risorse esterne, cioè la finanza portata da terzi, possono essere distribuite in deroga alle regole di graduazione. Molti hanno tradotto tutto questo in “nella continuità i privilegi non contano più”.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra due “torte”. L’art. 84, comma 6, CCII divide il valore da distribuire in due parti:
- il valore di liquidazione, cioè quanto i creditori otterrebbero in una liquidazione giudiziale, va distribuito rispettando rigorosamente la graduazione delle cause di prelazione. Qui i contributi IVS dell’INPS, privilegiati di primo grado, vengono prima dei chirografari e dei privilegi di grado inferiore;
- il valore eccedente quello di liquidazione si distribuisce con la regola della priorità relativa. Ogni classe deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.
A questo si aggiunge l’art. 88, comma 1: per i crediti contributivi privilegiati, percentuale, tempi e garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori di grado inferiore o con posizione omogenea. Pagare i fornitori chirografari più dell’INPS privilegiato, con risorse dell’impresa, è esattamente ciò che la legge vieta. Fa eccezione la finanza esterna effettivamente neutrale, e anche lì la giurisprudenza è prudente.
C’è infine una regola speciale che riguarda indirettamente l’INPS. L’art. 84, comma 7, CCII impone che i crediti di lavoro privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. siano soddisfatti rispettando la graduazione sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente. I contributi IVS condividono con le retribuzioni il primo grado dell’art. 2778 c.c., ma la regola rafforzata del comma 7 è scritta per le retribuzioni: le due posizioni vanno valutate distintamente nel piano.
È qui che si gioca la partita sui debiti INPS: lo Studio Monardo, attraverso il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti coordinati dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, verifica che la “torta” di liquidazione e quella di continuità siano distribuite senza sovrapposizioni che espongano il piano a contestazioni.
La prova
La Cassazione, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024, pronunciata su un concordato in continuità regolato dalla legge fallimentare (art. 186-bis l.fall.), ha stabilito che il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività aumenta il valore dei beni aziendali. Rientra quindi nella garanzia patrimoniale dell’art. 2740 c.c. e non è liberamente disponibile dal debitore, che resta vincolato al divieto di alterare le cause di prelazione. Nello stesso senso si è espressa la Cassazione n. 22169/2024, richiamata dalla stessa Corte nel 2026. Sotto il CCII, la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, resa in tema di concordato minore, ha qualificato il mancato rispetto della graduazione delle cause di prelazione disciplinata dagli artt. 84 e 112 CCII come causa di inammissibilità della proposta, rilevabile anche d’ufficio. L’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 ha infine escluso, almeno in via di orientamento, che la finanza esterna possa essere usata per “giustificare” il voto di una classe chirografaria contro gli enti pubblici.
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce il piano pagando i fornitori strategici più dell’INPS, usando i flussi dell’impresa, si espone a un giudizio di inammissibilità già all’apertura o a un diniego di omologa. Se la violazione emerge dopo, con l’opposizione dell’Istituto, il tempo trascorso e le spese sostenute vanno persi, e l’impresa si ritrova con creditori ormai consapevoli delle sue difficoltà. Una proposta che rispetta la graduazione può comunque dare ai fornitori strategici un trattamento interessante, ma attraverso strade lecite: classi ben costruite, uso corretto del plusvalore, finanza esterna realmente neutrale.
Mito n. 6 — “Si possono tagliare solo sanzioni e interessi, il capitale contributivo resta intero”
Il mito
“Al massimo l’INPS ti abbuona sanzioni civili e interessi: la quota capitale dei contributi la devi pagare tutta.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha radici in esperienze reali. Molte definizioni agevolate degli ultimi anni (le varie “rottamazioni” dei carichi affidati all’agente della riscossione) hanno cancellato sanzioni e interessi ma mai il capitale. Chi le ha usate tende a pensare che lo stesso schema valga ovunque. Il decreto ministeriale del 4 agosto 2009, nato per la transazione previdenziale della legge fallimentare, prevedeva poi come soglia minima il pagamento integrale dei contributi IVS. Infine la vecchia transazione fiscale escludeva la falcidia di alcuni tributi, come l’IVA e le ritenute. Questi tre ricordi messi insieme producono la regola “il capitale non si tocca”.
La realtà
L’art. 88 CCII non distingue tra capitale e accessori ai fini della possibilità di riduzione: consente il pagamento parziale o dilazionato dei contributi “e relativi accessori”. Il capitale contributivo è riducibile, ma solo nella misura in cui non sarebbe soddisfatto nemmeno in liquidazione giudiziale. Il meccanismo è quello dell’art. 84, comma 5, CCII: i creditori privilegiati possono essere pagati non integralmente se il piano assicura loro un importo non inferiore a quello realizzabile in liquidazione sui beni oggetto della prelazione, secondo l’attestazione. La parte non coperta, cioè “incapiente”, si degrada a chirografo e segue il trattamento dei chirografari.
Il risultato pratico è che l’entità della riduzione dipende dagli attivi dell’impresa, non dalla natura di capitale o di sanzione. In un’impresa con un patrimonio mobiliare consistente, i contributi IVS di primo grado potranno essere soddisfatti integralmente, magari con una dilazione. In un’impresa con pochi beni liberi, anche il capitale contributivo privilegiato potrà subire una falcidia significativa.
Quanto alle soglie del decreto del 2009, è una questione da maneggiare con cautela. Il testo era stato pensato per un sistema in cui l’accordo con l’ente era l’unica strada. Nel sistema attuale, che prevede l’omologazione forzosa, le soglie interne dell’ente non vincolano il tribunale: il parametro legale è il confronto con la liquidazione. Possono però influenzare la posizione dell’Istituto in fase di voto, ed è utile conoscerle quando si valuta se puntare all’adesione o al cram down.
La prova
Oltre al testo dell’art. 88 CCII, è utile guardare alla giurisprudenza sul “valore di liquidazione”. La Cassazione n. 22474 dell’8 agosto 2024 ricorda che ciò che spetta ai creditori privilegiati va misurato sul patrimonio, compreso il surplus della continuità. La sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026 conferma che, nel cram down, il tribunale verifica il confronto numerico con la liquidazione e non criteri diversi. Nessuna delle due pronunce riserva al capitale contributivo uno statuto di intangibilità.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che il capitale sia intoccabile costruisce un piano che destina all’INPS più risorse di quante la legge richieda. Il piano diventa più fragile, le percentuali per gli altri creditori calano e il rischio di voti contrari aumenta. Paradossalmente, sovra-pagare l’INPS può far fallire il concordato proprio per mancanza di consenso delle altre classi. C’è anche l’errore speculare: tagliare il capitale IVS senza un’attestazione solida sull’incapienza, esponendosi a un’opposizione fondata.
Mito n. 7 — “Una volta ridotto il debito con il concordato, sparisce anche il problema penale delle ritenute non versate”
Il mito
“Se il tribunale omologa la riduzione del debito INPS, anche il reato di omesso versamento delle ritenute si chiude.”
Perché ci credono in tanti
L’idea ha una base ragionevole. Il concordato omologato produce effetti esdebitatori: ciò che non è previsto dal piano non può più essere preteso dai creditori anteriori. Sul versante fiscale, inoltre, la giurisprudenza penale ha riconosciuto che l’omologazione della transazione fiscale, anche forzosa, può incidere sulla punibilità dei reati di omesso versamento di IVA e ritenute erariali, se interviene prima della scadenza o se seguita dal pagamento di quanto concordato. È facile estendere questa logica ai contributi.
La realtà
Le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti sono un capitolo a sé. L’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, convertito dalla L. 638/1983, punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quando l’importo supera i 10.000 euro annui. Sotto quella soglia c’è un illecito amministrativo. Il datore di lavoro non è punibile se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
La riduzione civilistica del debito ottenuta con il concordato non equivale al versamento integrale delle ritenute che la norma penale richiede. Il concordato riduce ciò che l’INPS può pretendere come creditore. Non cancella il fatto, già consumato, di aver trattenuto somme dalla busta paga dei lavoratori senza riversarle. La crisi di liquidità, poi, di regola non esclude il reato, perché la ritenuta nasce nel momento stesso in cui si paga lo stipendio.
La prova
La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45803 depositata il 13 dicembre 2024, ha confermato una condanna per omesse ritenute INPS di circa 18.000 euro. Per la Corte il reato richiede solo la consapevole scelta di non versare: le difficoltà finanziarie e la scelta di pagare prima altri debiti non escludono il dolo. Poiché la ritenuta sorge con il pagamento delle retribuzioni, una sopravvenuta illiquidità non scrimina la condotta. Il pagamento tardivo e parziale dei contributi non basta nemmeno per l’attenuante del risarcimento, che richiede spontaneità e integralità. Sul versante tributario, la Cassazione penale n. 1043/2025 ha ammesso che l’omologazione, anche forzosa, di una transazione fiscale possa incidere sulla punibilità, ma a condizioni precise legate ai tempi e al pagamento effettivo. È una pronuncia in materia fiscale, non estendibile automaticamente alle ritenute previdenziali.
Cosa rischia chi ci crede
Chi trascura il profilo penale pensando che il concordato “copra tutto” può trovarsi imputato per anni di ritenute non versate, magari dopo aver destinato tutte le risorse al piano. Il legale rappresentante risponde personalmente. La strategia corretta è valutare fin dall’inizio, con il piano, quali ritenute superano la soglia annua e se sia possibile pagarle integralmente nei tempi utili, trattandole come priorità nella pianificazione finanziaria. È uno dei casi in cui il dialogo tra difesa nella procedura concorsuale e difesa penale deve partire dal primo giorno.
Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni sui debiti INPS nella continuità
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non riproducono casi reali e servono solo a mostrare come lavorano le regole viste sopra. Le percentuali sono arrotondate al centesimo.
Simulazione A — Chi crede che si possa offrire “quello che si vuole” (mito n. 4)
Situazione di partenza. Una S.r.l. manifatturiera ha un debito verso l’INPS di 186.940 €, così composto:
| Voce | Importo | Rango (ipotesi) |
|---|---|---|
| Contributi IVS | 128.310 € | Privilegio art. 2753 c.c., 1° grado |
| Altri contributi previdenziali | 19.760 € | Privilegio art. 2754 c.c., grado inferiore |
| Sanzioni civili e interessi | 38.870 € | Trattati come chirografari nell’ipotesi |
| Totale | 186.940 € |
L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale, dopo le spese e le prededuzioni e con il riparto tra crediti di pari grado, i contributi IVS sarebbero soddisfatti al 68,27%, cioè per circa 87.600 €. Gli altri crediti INPS non riceverebbero nulla.
La proposta “a sensazione”. L’amministratore, convinto che il cram down permetta tutto, offre all’INPS il 9% dell’intero debito: 16.825 €. L’INPS vota contro e si oppone. Il tribunale constata che 16.825 € è molto meno degli 87.600 € ricavabili in liquidazione: la proposta è deteriore e il cram down non può operare. Se il piano non viene corretto, l’omologa va negata.
La proposta corretta. Il piano riconosce ai contributi IVS almeno 87.600 €, dilazionati in 48 rate mensili con le garanzie richieste. La parte incapiente (128.310 – 87.600 = 40.710 €) si somma ai contributi di grado inferiore e agli accessori: 40.710 + 19.760 + 38.870 = 99.340 €. Questo importo segue il trattamento dei chirografari, ai quali il piano offre il 14,50%, cioè 14.404 €. All’INPS vanno complessivamente 102.004 €, pari al 54,57% del debito. Riduzione effettiva: 84.936 €, ottenuta senza violare né la soglia della liquidazione né la graduazione.
Simulazione B — Chi crede che il “no” dell’INPS chiuda la partita (mito n. 3)
Situazione di partenza. Una società di servizi deposita il 3 marzo 2026 un concordato in continuità con cinque classi:
| Classe | Composizione | Voto |
|---|---|---|
| 1 | Lavoratori (privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c.) | Favorevole |
| 2 | INPS e INAIL | Contrario |
| 3 | Erario | Contrario |
| 4 | Fornitori strategici chirografari | Favorevole |
| 5 | Altri chirografari | Contrario |
Lettura sbagliata. Due classi favorevoli su cinque: “abbiamo perso, l’INPS ha bloccato tutto”.
Lettura corretta. La proposta è successiva al 28 settembre 2024, quindi si applica l’art. 88 nella versione del D.Lgs. 136/2024. Escludendo le classi dei creditori pubblici (2 e 3) restano tre classi, due delle quali favorevoli. Una di queste (i lavoratori) è formata da creditori muniti di prelazione. La maggioranza delle classi è quindi raggiunta senza contare gli enti pubblici. Se l’attestatore conferma che l’INPS non riceve meno di quanto avrebbe in liquidazione e il piano rispetta la distribuzione dell’art. 112, comma 2, lett. a), b) e c), il tribunale può omologare nonostante il voto contrario di INPS ed Erario.
Variante. Se la stessa proposta fosse stata depositata il 12 dicembre 2022, l’orientamento espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15593/2026 porterebbe a escludere l’estensione dell’omologazione forzosa a questa forma di approvazione. La stessa struttura di voto avrebbe un esito diverso.
Simulazione C — Chi crede che il concordato chiuda anche il problema penale (mito n. 7)
Situazione di partenza. Nel 2025 una S.r.l. ha trattenuto dalle buste paga ritenute previdenziali per 14.860 € senza versarle. L’importo supera la soglia di 10.000 € annui. A giugno 2026 l’impresa deposita un concordato in continuità che offre all’INPS il 54% del suo credito complessivo, ritenute comprese.
Sequenza reale. L’INPS contesta la violazione al legale rappresentante il 14 settembre 2026. Da quel momento decorrono tre mesi per il versamento che esclude la punibilità, con scadenza il 14 dicembre 2026. Il concordato, anche se omologato, assicura all’Istituto solo il 54% delle ritenute (circa 8.024 €). La differenza di 6.836 € non è “pagata” agli effetti penali. La falcidia civilistica non produce la non punibilità: chi ha contato su di essa resta esposto al procedimento penale. Una pianificazione accorta avrebbe valutato fin dal deposito come trattare questa voce nel piano, d’intesa con gli organi della procedura, per non lasciare scoperto il profilo personale dell’amministratore.
Il fondo di verità: cosa c’è di giusto nei miti sui debiti INPS
Quasi ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento vero. Ricomposti nel quadro normativo corretto, questi frammenti diventano indicazioni utili.
È vero che l’INPS non può fare sconti fuori dalle procedure. Una rateizzazione amministrativa non riduce il capitale. La riduzione richiede uno strumento di regolazione della crisi: il concordato preventivo (art. 88 CCII) o gli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII). Chi pensa che “con l’INPS non si tratta” ha ragione sul piano del rapporto ordinario e torto sul piano concorsuale.
È vero che i contributi godono di una protezione rafforzata. Il privilegio dei contributi IVS è di primo grado e, sul valore di liquidazione, va rispettato rigorosamente. Il trattamento del credito INPS privilegiato non può essere peggiore di quello dei creditori di grado inferiore. Chi pensa che i contributi siano “speciali” ha ragione. Sbaglia solo nel credere che questa protezione equivalga all’intangibilità.
È vero che il voto dell’INPS pesa. I crediti contributivi sono spesso tra i più rilevanti nel passivo di un’impresa in crisi, e il loro voto può decidere le maggioranze. È proprio per questo che il legislatore ha previsto l’omologazione in mancanza di adesione: la norma riconosce il peso dell’ente e, insieme, impedisce che diventi un potere di blocco irragionevole quando la proposta lo tratta almeno come la liquidazione.
È vero che il giudice non può bocciare il piano per antipatia. La sentenza n. 10723/2026 lo dice chiaramente per il concordato liquidatorio. Ma l’assenza di un giudizio di meritevolezza rende ancora più importante il controllo numerico: il tribunale controlla i numeri e l’attestazione, non le intenzioni.
È vero che la continuità ha regole di distribuzione più flessibili. La priorità relativa sul plusvalore e la libertà di distribuire la finanza esterna sono novità reali di derivazione europea. Valgono però solo sulla “seconda torta”, non su quella di liquidazione, e la Cassazione ne ha già tracciato i confini.
È vero che le procedure concorsuali possono incidere sui reati di omesso versamento. In materia tributaria la giurisprudenza ha riconosciuto effetti alla transazione fiscale omologata, a condizioni precise. Per le ritenute previdenziali, però, la causa di non punibilità è legata al versamento integrale entro tre mesi dalla contestazione, e la crisi di liquidità di regola non giustifica l’omissione.
È vero, infine, che non tutte le procedure seguono le stesse regole. La sentenza n. 14555/2026 ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei contributi segue una disciplina autonoma, senza il procedimento dell’art. 88. Chi ha sentito parlare di “procedura semplificata” per i debiti INPS potrebbe aver ascoltato qualcuno che parlava di sovraindebitamento, non di concordato preventivo in continuità.
Quattro verifiche da fare prima di credere a qualunque promessa sui debiti INPS
Messi in fila, i frammenti di verità diventano una piccola lista di controllo. Serve a riconoscere subito una promessa troppo bella, o un allarme troppo pessimista, sui contributi arretrati.
Prima verifica: quale strumento? Il pagamento parziale dei contributi è possibile nel concordato preventivo (art. 88 CCII), negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) e, per i piccoli imprenditori, nel concordato minore con regole proprie. Non è possibile con una semplice rateizzazione amministrativa né con una trattativa informale con la sede. Se qualcuno promette uno “sconto INPS” senza indicare lo strumento, la promessa non ha base.
Seconda verifica: quanto vale l’impresa in liquidazione? Il punto di partenza non è “quanto voglio pagare”, ma “quanto riceverebbe l’INPS se l’impresa chiudesse domani”. Questo dato dipende dagli attivi mobiliari liberi, dal peso dei crediti di pari grado (le retribuzioni dei dipendenti in primo luogo) e dalle spese della procedura. Finché non c’è una stima seria del valore di liquidazione, qualunque percentuale è un’ipotesi.
Terza verifica: quando è stata, o sarà, depositata la proposta? Il D.Lgs. 136/2024 si applica alle proposte presentate dal 28 settembre 2024. Per quelle anteriori l’orientamento della Cassazione è più restrittivo sull’omologazione forzosa nella continuità con classi dissenzienti. La data incide anche sulle istruzioni operative interne dell’INPS, che distingue tra le domande precedenti e quelle successive al correttivo.
Quarta verifica: ci sono ritenute non versate oltre soglia? Se negli anni di crisi l’impresa ha trattenuto dalle buste paga somme non riversate per più di 10.000 € annui, il piano deve tenere conto anche del rischio penale dell’amministratore. È una variabile che non compare nel passivo concordatario come voce separata, ma pesa sulle scelte di chi firma la domanda.
Rispondere a queste quattro domande non richiede di essere giuristi, ma richiede documenti precisi: il certificato dei debiti contributivi, i bilanci e le situazioni patrimoniali aggiornate, l’elenco dei dipendenti e delle retribuzioni arretrate, lo storico degli avvisi INPS e delle cartelle. Chi arriva al primo incontro con questi documenti accorcia di settimane la valutazione di fattibilità, e in una crisi d’impresa qualche settimana può fare la differenza tra un concordato in continuità e una liquidazione.
Un’ultima avvertenza sul decreto ministeriale del 2009. Le sue percentuali (100% per i contributi IVS, 40% per gli altri privilegiati, 30% per i chirografari) continuano a circolare come se fossero soglie di legge per il concordato. Non lo sono nel sistema dell’omologazione forzosa, dove il parametro è il confronto con la liquidazione. Possono però orientare la posizione dell’ente in fase di voto, e conoscerle aiuta a decidere se puntare sul consenso dell’INPS o sulla tenuta della proposta davanti al tribunale.
Mito vs realtà sui debiti INPS nella continuità
La tabella che segue riassume in una riga ciascuno dei sette miti e la correzione essenziale. È utile come promemoria, ma non sostituisce l’analisi del caso concreto: le percentuali possibili dipendono sempre dagli attivi, dal grado dei crediti e dalla struttura delle classi.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| I contributi INPS non si possono mai ridurre | L’art. 88 CCII consente pagamento parziale o dilazionato di contributi e accessori nel concordato, anche in continuità |
| La trattativa con l’INPS è un accordo separato | La proposta si deposita all’ente insieme alla domanda; l’INPS vota sull’intera proposta concordataria |
| Se l’INPS vota no, il concordato è finito | Il tribunale può omologare senza adesione se la proposta non è deteriore e il voto è determinante (o la maggioranza c’è escludendo i creditori pubblici) |
| Con il cram down si offre quello che si vuole | La soglia minima è il valore di liquidazione attestato; sotto quella soglia l’omologa forzosa non è possibile |
| Nella continuità i privilegi non contano | Il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione; la priorità relativa vale solo sul valore eccedente |
| Si tagliano solo sanzioni e interessi | Anche il capitale è riducibile, nei limiti dell’incapienza attestata ex art. 84, comma 5, CCII |
| La riduzione cancella il reato sulle ritenute | La non punibilità richiede il versamento integrale entro tre mesi dalla contestazione; la falcidia civilistica non basta |
Le domande di verifica: quindi è vero che…?
Quindi è vero che con il concordato in continuità posso pagare all’INPS meno del 100%?
Sì, a condizione che l’INPS riceva almeno quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale, come attestato da un professionista indipendente, e che siano rispettate la graduazione dei privilegi e le regole dell’art. 84, commi 6 e 7, CCII. La misura concreta della riduzione dipende dal patrimonio dell’impresa e dal plusvalore generato dalla continuità.
Quindi è vero che l’INPS deve votare espressamente?
Dipende. Come ogni creditore ammesso al voto, l’INPS può votare a favore, contro o non votare. Quando però il voto dell’ente serve per integrare le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. d), nn. 1 e 2, CCII, la norma richiede un’adesione espressa. Il silenzio non può essere “contato” come voto favorevole a quei fini.
Quindi è vero che il cram down vale anche per un concordato depositato nel 2023?
No, almeno secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026. Per le proposte anteriori al 28 settembre 2024, l’omologazione forzosa nel testo previgente dell’art. 88 non si estendeva alle forme di approvazione con classi dissenzienti dell’art. 112, comma 2. La Corte ha rimesso alla Corte di giustizia UE una questione collegata, quindi su alcuni profili il quadro può ancora evolvere.
Quindi è vero che anche l’INAIL rientra nella stessa disciplina?
Sì. Il D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che l’art. 88 riguarda anche i premi delle assicurazioni obbligatorie. Per INPS e INAIL il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente, su decisione del Direttore regionale.
Quindi è vero che posso usare la stessa procedura se sono un piccolo imprenditore sotto soglia?
No. Per l’imprenditore minore il CCII prevede il concordato minore, nel quale, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 14555/2026, la falcidia dei crediti contributivi non passa dal procedimento dell’art. 88, ma da una disciplina autonoma e semplificata. Prima di scegliere lo strumento occorre verificare i requisiti dimensionali dell’impresa.
Le sentenze che smontano i miti sui debiti INPS
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali citati nella guida, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati con parole nostre; per l’applicazione al caso concreto va sempre letto il testo integrale.
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Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026. Principio: nel concordato minore, falcidia e dilazione dei crediti tributari e previdenziali seguono una disciplina autonoma e semplificata; il procedimento dell’art. 88 CCII, con il voto degli uffici, è proprio del concordato preventivo e non vi si applica. Rilevanza: smonta i miti n. 1 e n. 2, confermando che la riduzione dei contributi è uno strumento ordinario e che nel concordato preventivo passa da un procedimento specifico legato al voto.
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Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026. Principio: nel cram down fiscale del concordato liquidatorio, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione e non può negare l’omologa con un giudizio di meritevolezza sulla condotta del debitore. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 4, perché sposta tutto il controllo sul dato numerico del confronto con la liquidazione.
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026. Principio (proposto, non definitivo): nel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione in mancanza di adesione dell’art. 88 non si estende alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2; la finanza esterna non giustifica il voto di una classe chirografaria come classe “interessata”; rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla nozione di parte interessata. Rilevanza: miti n. 3 e n. 5, con il richiamo all’importanza della data della proposta.
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Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026. Principio: nel concordato in continuità il tribunale può omologare anche senza la maggioranza delle classi, se ha approvato almeno una classe che, applicando la graduazione, sarebbe soddisfatta anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Rilevanza: mito n. 3, perché mostra che le strade per superare il dissenso di una classe, compresa quella degli enti previdenziali, sono più d’una.
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025. Principio: l’omologazione presuppone che la proposta sia stata sottoposta al voto dei creditori; se il voto è stato impedito, il giudice d’appello non può omologare direttamente. Rilevanza: mito n. 2, perché il consenso o il dissenso dell’INPS passa dal voto concordatario, non da accordi esterni.
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Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione disciplinata dagli artt. 84 e 112 CCII; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Rilevanza: mito n. 5, perché conferma che l’ordine dei privilegi resta un vincolo di ammissibilità.
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Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare, art. 186-bis l.fall.). Principio: il surplus finanziario generato dalla continuità aumenta il valore dei beni aziendali, rientra nella garanzia patrimoniale e non può essere distribuito liberamente in violazione delle cause di prelazione. Rilevanza: miti n. 5 e n. 6, perché lega la quota spettante ai privilegiati, INPS compreso, al valore effettivo del patrimonio.
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Cass. civ. n. 22169/2024 (legge fallimentare; data non reperita nelle fonti consultate). Principio: nello stesso solco della precedente, il plusvalore da continuità è soggetto alle regole sulla garanzia patrimoniale e sulle prelazioni. Rilevanza: mito n. 5.
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Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 45803 depositata il 13 dicembre 2024. Principio: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali richiede il solo dolo generico; la crisi di liquidità e la scelta di pagare altri debiti non escludono il reato, e il pagamento tardivo e parziale non integra l’attenuante del risarcimento. Rilevanza: smonta il mito n. 7.
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Cass. pen. n. 1043/2025 (data non reperita nelle fonti consultate). Principio: in materia di reati tributari, l’omologazione anche forzosa della transazione fiscale può incidere sulla punibilità, ma solo a condizioni precise di tempo e di pagamento effettivo. Rilevanza: spiega da dove nasce il mito n. 7 e perché non si può estendere automaticamente alle ritenute previdenziali.
Cosa può fare lo Studio Monardo sui debiti INPS nel concordato in continuità
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui numeri della tua impresa. Ecco gli strumenti concreti con cui lavoriamo:
- Ricostruiamo l’esposizione contributiva reale: acquisiamo il certificato unico dei debiti contributivi e gli estratti degli avvisi e dei carichi affidati alla riscossione, e separiamo capitale IVS, altri contributi, sanzioni civili e interessi.
- Classifichiamo ogni voce per rango: verifichiamo quali crediti INPS e INAIL hanno il privilegio di primo grado (art. 2753 c.c.), quali quello dell’art. 2754 c.c. e quali vanno trattati come chirografari.
- Stimiamo con i commercialisti dello staff il valore di liquidazione e lo confrontiamo con il plusvalore atteso dalla continuità, per individuare la soglia sotto la quale l’offerta all’INPS non può scendere.
- Costruiamo la proposta ex art. 88 CCII con percentuali, tempi e garanzie coerenti con la graduazione, e la coordiniamo con il lavoro dell’attestatore indipendente.
- Progettiamo le classi valutando in anticipo gli scenari di voto, compreso quello in cui INPS ed Erario votano contro, per verificare se la maggioranza è raggiungibile anche escludendo i creditori pubblici.
- Curiamo il deposito presso gli uffici INPS e INAIL competenti, contestuale alla domanda, con la documentazione richiesta dall’art. 88 e dalle istruzioni dell’Istituto.
- Controlliamo la data e il regime applicabile alla proposta, per evitare di fondare il piano su un cram down che, per le domande anteriori al 28 settembre 2024, potrebbe non operare nei termini sperati.
- Esaminiamo il profilo penale delle ritenute: individuiamo le annualità oltre la soglia di 10.000 € e pianifichiamo, d’intesa con gli organi della procedura, come gestirle per tutelare l’amministratore.
- Assistiamo nel giudizio di omologazione e nelle opposizioni, difendendo la non deteriorità della proposta e la corretta distribuzione del valore anche se l’INPS contesta.
- Valutiamo il percorso preliminare della composizione negoziata, quando consente di avviare il dialogo con gli enti prima di arrivare al concordato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema dei debiti INPS nella continuità pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è il ruolo che, nella composizione negoziata nata dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal CCII, accompagna imprenditore e creditori, enti pubblici compresi, nella ricerca di soluzioni sostenibili. Chi conosce dall’interno quella trattativa sa leggere in anticipo le obiezioni che un ente previdenziale solleverà al momento del voto.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la proposta è lo stesso professionista che la difende nell’omologazione, nel reclamo e nel ricorso di legittimità. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella transazione contributiva diritto e numeri non si possono separare.
In chiusura: i debiti INPS si possono ridurre, ma con le regole giuste
La risposta alla domanda del titolo è sì: nel concordato in continuità i debiti INPS si possono ridurre e dilazionare, anche contro il voto dell’Istituto. Non però a piacimento. La soglia è il valore di liquidazione, la distribuzione segue la graduazione dei privilegi, la data della proposta decide quale cram down si applica e il profilo penale delle ritenute resta un capitolo autonomo. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di ogni scelta occorre sapere quale dei sette miti si sta seguendo senza accorgersene.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la riduzione dei debiti previdenziali è il cuore di molti percorsi di risanamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il confronto tra impresa ed enti pubblici. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti traduce le regole dell’art. 88 CCII in una proposta difendibile, numero per numero.
📩 Prima che i debiti contributivi crescano ancora o che l’INPS avvii nuove azioni, scrivici: i recapiti dello Studio Monardo sono indicati al termine di questo articolo.