Quando una grande impresa viene dichiarata insolvente e ammessa all’amministrazione straordinaria, la prima domanda che arriva dai reparti non riguarda il programma del commissario né la sorte dei creditori: riguarda lo stipendio. La risposta breve è sì: i dipendenti di un’impresa in amministrazione straordinaria possono essere collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), attraverso un canale speciale che la riforma del 2015 ha lasciato in piedi. La risposta lunga, però, è quella che decide le controversie: chi viene sospeso, con quali criteri, per quanto tempo, e che cosa succede se la procedura sindacale è stata condotta male.
Su questo tema conta più ciò che hanno detto i giudici che la lettera della legge. La norma che regola l’accesso alla CIGS nell’amministrazione straordinaria occupa poche righe; la tutela concreta del lavoratore sospeso, invece, è stata costruita in trent’anni di pronunce della Cassazione sui criteri di scelta, sulla rotazione, sulle comunicazioni ai sindacati e sulle conseguenze di una sospensione illegittima. In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi è in cassa integrazione o rischia di andarci.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la cassa integrazione nell’amministrazione straordinaria sta all’incrocio tra diritto della crisi d’impresa e tutela dei redditi delle persone. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le dinamiche di consultazione sindacale, i piani di risanamento e le cessioni aziendali che, nelle procedure maggiori, determinano chi resta al lavoro e chi viene sospeso. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: competenza che entra in gioco quando la riduzione del reddito da cassa integrazione mette in difficoltà la famiglia del lavoratore con mutui, finanziamenti e debiti. Le due competenze coprono le due facce del problema: l’impresa in crisi e il lavoratore che ne subisce gli effetti.
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Il quadro normativo in breve: un canale speciale sopravvissuto al Jobs Act
Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici, occorre fissare quattro punti di diritto positivo.
Primo: l’amministrazione straordinaria non è regolata dal Codice della crisi. Le grandi imprese insolventi sono assoggettate a leggi speciali: il D.Lgs. 270/1999 (cosiddetta “Prodi-bis”) e il D.L. 347/2003 (cosiddetta “legge Marzano”), con le successive modifiche. Nel modello Prodi-bis il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e nomina un commissario giudiziale, che valuta se vi siano concrete prospettive di recupero; se sì, si apre l’amministrazione straordinaria, il Ministero competente (oggi il Ministero delle imprese e del made in Italy, già MISE) nomina il commissario straordinario e autorizza un programma che può essere di cessione dei complessi aziendali (di regola entro un anno) o di ristrutturazione (di regola entro due anni). Il modello Marzano consente alle imprese più grandi di chiedere l’ammissione direttamente al Ministero, prima dell’accertamento giudiziale dell’insolvenza.
Secondo: la CIGS “concorsuale” generale non esiste più, ma quella per l’amministrazione straordinaria sì. La vecchia cassa integrazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, prevista dall’art. 3 della L. 223/1991, è stata abrogata dalla riforma Fornero (L. 92/2012) con effetto dal 2016; il D.Lgs. 148/2015, che ha riscritto gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, conosce oggi tre sole causali di CIGS (art. 21): riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Per le imprese in amministrazione straordinaria con esercizio dell’impresa, però, il legislatore ha mantenuto un binario autonomo: l’art. 7, comma 10-ter, del D.L. 148/1993 (convertito dalla L. 236/1993), che il D.Lgs. 148/2015 ha fatto espressamente salvo.
Terzo: le regole operative le ha fissate il Ministero del lavoro con la circolare n. 20 del 28 novembre 2017. In sintesi:
| Profilo | Regola per le imprese in amministrazione straordinaria |
|---|---|
| Base normativa | Art. 7, c. 10-ter, D.L. 148/1993, fatto salvo dal D.Lgs. 148/2015 |
| Presupposto | Dichiarazione dello stato di insolvenza e autorizzazione all’esercizio dell’impresa |
| Decorrenza | Dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al provvedimento di chiusura della procedura |
| Esame congiunto | Da svolgere in sede istituzionale |
| Allegati all’istanza | Sentenza dichiarativa dell’insolvenza e, se già emesso, decreto di nomina del commissario straordinario |
| Termini di presentazione | Non soggetta ai termini ordinari |
| Durata | In deroga ai limiti ordinari; prima autorizzazione per 12 mesi |
| Prosecuzione | Legata ai provvedimenti ministeriali sul programma e a quelli del tribunale su proroga e chiusura |
| Verifiche ispettive ex art. 25 D.Lgs. 148/2015 | Non dovute: il monitoraggio spetta al Ministero che vigila sulla procedura |
Quarto: accanto al canale speciale esistono strumenti “di contorno” che si rinnovano ogni anno. La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), riepilogata dall’INPS con la circolare n. 1 del 15 gennaio 2026, ha rifinanziato tra l’altro: la CIGS per cessazione di attività dell’art. 44 del D.L. 109/2018, fino a 12 mesi nel 2026 in deroga a durate e requisiti del D.Lgs. 148/2015 (comma 167); un ulteriore periodo di 6 mesi non prorogabile per le aziende con concrete prospettive di cessione, previo accordo in sede governativa (comma 172); la proroga per le imprese di rilevanza strategica con almeno 1.000 dipendenti (comma 171); il limite di spesa dell’art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015 (comma 173); l’integrazione salariale per i lavoratori del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria prevista dall’art. 1-bis del D.L. 243/2016 (comma 168). Il D.L. 180/2025 ha previsto inoltre un’integrazione per i dipendenti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria.
Infine, il versante del trasferimento d’azienda: l’art. 47 della L. 428/1990, riscritto dall’art. 368 del Codice della crisi, contiene oggi un comma 5-ter dedicato all’amministrazione straordinaria. Quando la continuazione dell’attività non è disposta o è cessata e l’accordo sindacale prevede il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori che passano all’acquirente non si applica l’art. 2112 c.c., salvo condizioni più favorevoli pattuite; l’accordo può prevedere che il personale eccedentario resti alle dipendenze dell’impresa cedente in amministrazione straordinaria. È qui che la cassa integrazione e il programma di cessione si toccano: gli esuberi che non seguono il ramo ceduto restano in capo alla procedura, ed è normalmente la CIGS a sostenerne il reddito.
L’orientamento consolidato: senza criteri di scelta comunicati, la sospensione è illegittima
La giurisprudenza sulla CIGS non distingue, quanto al cuore della tutela, tra impresa in bonis e impresa in amministrazione straordinaria: il commissario che sospende i lavoratori esercita il potere del datore di lavoro e soggiace agli stessi limiti. L’orientamento si è consolidato attorno a un principio semplice da enunciare e severo nelle conseguenze.
Il punto di partenza: Cass., Sezioni Unite, n. 302/2000
La vicenda tipica è quella di un’impresa che ottiene la CIGS per ristrutturazione e sospende una parte del personale senza dire, nella comunicazione ai sindacati, in base a quale regola ha scelto proprio quei lavoratori. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la sospensione in CIGS è illegittima se il datore non comunica alle organizzazioni sindacali criteri di scelta specifici, indicando anche le ragioni dell’eventuale mancata rotazione e i criteri alternativi capaci di individuare in modo univoco i lavoratori da sospendere.
Il principio, calato nella pratica, significa che non basta che la cassa integrazione sia stata autorizzata dal Ministero: l’autorizzazione copre la causale, non la scelta dei singoli. Se la comunicazione sindacale è vaga, ogni lavoratore sospeso può contestare la propria collocazione in CIGS.
La specificità del criterio: Cass. n. 7459/2012, n. 18895/2014 e n. 4886/2015
Negli anni successivi la Suprema Corte ha precisato che cosa debba intendersi per “criterio”. In più pronunce (n. 7459/2012, n. 18895/2014, n. 4886/2015) il criterio deve essere specifico, perché solo un criterio specifico permette, da un lato, di selezionare concretamente i lavoratori e, dall’altro, di verificare ex post se la scelta sia stata coerente con la regola annunciata.
In altre parole, se ti trovi sospeso e la comunicazione aziendale parlava genericamente di “esigenze tecnico-produttive” o di “professionalità non più necessarie”, sei davanti a un indizio forte di illegittimità: una formula del genere non consente a nessuno, nemmeno al giudice, di controllare perché sia toccato a te e non al collega del turno accanto.
Il criterio generico non è un criterio: Cass. n. 6761/2020
La Cassazione n. 6761/2020 ha portato il ragionamento alle estreme conseguenze: un criterio generico non è un criterio in senso proprio, perché si riduce a un indefinito indirizzo di scelta. La traduzione pratica è che il datore non può “salvare” una comunicazione vaga sostenendo che, comunque, un criterio c’era: se il criterio non consente di individuare univocamente i sospesi, giuridicamente equivale alla sua mancanza.
I limiti del potere di scelta: Cass. n. 3024/1990
È un precedente risalente, ma ancora richiamato dalla dottrina: il potere imprenditoriale di organizzare la rotazione incontra limiti interni (scelte non arbitrarie, motivate e verificabili a posteriori) e limiti esterni (divieti di discriminazione, correttezza e buona fede). Nell’amministrazione straordinaria questo significa che il commissario, pur perseguendo l’interesse della procedura e dei creditori, non può usare la CIGS per allontanare lavoratori sgraditi, sindacalizzati o con limitazioni di salute senza un criterio oggettivo.
L’orientamento consolidato, riassunto in una frase: la cassa integrazione è legittima se autorizzata, ma la sospensione del singolo è legittima solo se la scelta è stata trasparente, specifica e comunicata.
Prima questione aperta: con l’amministrazione straordinaria la cassa integrazione è automatica?
La questione
È la domanda che il lavoratore pone il giorno dopo la notizia della dichiarazione di insolvenza: “L’azienda è in amministrazione straordinaria, quindi andiamo tutti in cassa integrazione?”. Oppure, al contrario: “Il commissario sta tenendo aperti gli impianti, quindi io non posso essere sospeso?”. Entrambe le reazioni partono da un presupposto sbagliato, cioè che la procedura concorsuale produca da sé effetti sul singolo rapporto di lavoro.
Che cosa dicono le fonti e i giudici
Il primo dato è normativo e amministrativo. Secondo la circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 28 novembre 2017, la CIGS per le imprese in amministrazione straordinaria non scatta automaticamente: l’impresa (cioè, a seconda della fase, il commissario giudiziale o quello straordinario) deve svolgere l’esame congiunto con i sindacati in sede istituzionale e presentare un’istanza, allegando la sentenza che ha dichiarato l’insolvenza e, se già c’è, il decreto di nomina del commissario straordinario. Ciò che la procedura “regala” sono le deroghe: l’istanza non soggiace ai termini ordinari, la durata sfugge ai tetti dell’art. 22 del D.Lgs. 148/2015 e non servono le verifiche ispettive previste per le imprese in bonis, perché lo stato di crisi è già stato accertato in sede giudiziaria.
Il secondo dato è giurisprudenziale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9367 del 5 aprile 2023 (Sezione lavoro), ha ricordato che di fronte alla sospensione in CIGS il lavoratore è titolare di un diritto soggettivo, che si fa valere davanti al giudice ordinario; questi può disapplicare in via incidentale il provvedimento amministrativo di concessione quando la sospensione è stata disposta senza indicare e comunicare ai sindacati i criteri di scelta. In altre parole, l’autorizzazione ministeriale non “blinda” la sospensione del singolo: il controllo del giudice resta pieno sul modo in cui il datore ha scelto chi sospendere.
Le Sezioni Unite n. 302/2000 e le pronunce sulla specificità del criterio (n. 7459/2012, n. 18895/2014, n. 4886/2015) completano il quadro: la causale “amministrazione straordinaria” giustifica il ricorso all’ammortizzatore, ma non esonera dall’obbligo di indicare criteri precisi e la regola della rotazione o le ragioni per cui non è praticabile.
Se c’è contrasto
Sul punto della necessità della procedura sindacale non risultano contrasti: nessuna delle pronunce esaminate esclude le imprese in amministrazione straordinaria dall’obbligo di comunicare i criteri di scelta. Il dubbio, semmai, riguarda la rotazione: in un’impresa in cui interi reparti sono fermi in attesa del cessionario, ruotare il personale può essere tecnicamente impossibile. La giurisprudenza non nega questa possibilità, ma la condiziona a una motivazione esplicita. L’assunzione prudenziale è che il commissario debba sempre spiegare, già nella comunicazione iniziale, perché non ruota e quale criterio alternativo applica.
Cosa significa per te
Se sei un lavoratore, la procedura di amministrazione straordinaria non ti toglie alcuna tutela sul modo in cui vieni scelto per la sospensione. Chiedi copia della comunicazione di avvio dell’esame congiunto e del verbale: è lì che devono comparire i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata rotazione. Se sei un dirigente o un consulente dell’impresa in procedura, la stessa regola funziona al contrario: un verbale ben costruito oggi evita, domani, decine di ricorsi che finiscono per pesare sulla massa passiva e quindi sui creditori.
Nelle procedure che nascono da un tentativo di composizione negoziata fallito, peraltro, la questione si pone spesso in continuità con ciò che è avvenuto prima: le informazioni date ai sindacati durante le trattative e la loro coerenza con i successivi criteri di sospensione. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce le regole di informazione e consultazione sindacale che accompagnano i percorsi di risanamento e sa leggere un verbale di esame congiunto con gli occhi di chi ha seduto a quei tavoli.
Seconda questione aperta: la sospensione è illegittima, che cosa posso ottenere?
La questione
Ammesso che il commissario abbia sbagliato, il lavoratore che cosa recupera? La differenza tra l’indennità di CIGS e la retribuzione piena? Un risarcimento? Il rientro in servizio? E contro chi, dato che l’impresa è insolvente?
Che cosa hanno deciso i giudici
La Cassazione, ordinanza n. 9367/2023, ha dato una risposta netta sul piano del titolo della pretesa: quando la sospensione è illegittima per difetto dei criteri, il giudice accerta l’inadempimento del datore all’obbligazione retributiva secondo le regole ordinarie della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), e il datore non può invocare l’esonero legato all’impossibilità della prestazione dovuta alla ristrutturazione o riorganizzazione. Tradotto: il lavoratore illegittimamente sospeso ha diritto alla retribuzione che avrebbe percepito lavorando, al netto di quanto già ricevuto come integrazione salariale.
L’ordinanza n. 7642 del 21 marzo 2024 conferma che l’esito è lo stesso anche quando la CIGS è legata alla cessazione di un’unità produttiva: la collocazione in cassa integrazione resta illegittima se la comunicazione iniziale non indicava né i criteri di scelta né le ragioni della mancata rotazione.
Se c’è contrasto
Il contrasto non riguarda il diritto, ma il modo di farlo valere nei confronti di un’impresa in amministrazione straordinaria. Le pronunce esaminate non affrontano questo profilo, che dipende dalla natura del credito. In linea generale, le retribuzioni maturate durante l’esercizio dell’impresa da parte del commissario sono debiti sorti nel corso della procedura, e quindi trattati come crediti prededucibili; quelle anteriori all’apertura seguono invece le regole dell’accertamento del passivo. L’assunzione prudenziale è distinguere sempre, nella domanda, le differenze retributive maturate prima e dopo la dichiarazione di insolvenza, perché seguono canali diversi: qualunque strategia va verificata sul testo del D.Lgs. 270/1999 e sui provvedimenti della singola procedura.
Cosa significa per te
L’azione non è un “ricorso contro la cassa integrazione”, ma un’azione di adempimento retributivo: si chiede al giudice del lavoro di accertare che la sospensione non era legittima e di condannare la procedura a pagare le differenze. Conta quindi raccogliere fin da subito buste paga, comunicazioni INPS sull’integrazione percepita, ordini di servizio che mostrano colleghi rimasti al lavoro con mansioni fungibili, e soprattutto il verbale di esame congiunto.
Due cautele pratiche. La prima: il lavoratore che contesta la sospensione non perde l’indennità di CIGS nel frattempo; la pretesa riguarda la differenza. La seconda: la riduzione di reddito, anche temporanea, può far saltare piani di rientro, rate di mutuo e finanziamenti. Il contenzioso di lavoro e la gestione dei debiti personali vanno pensati insieme, non in sequenza.
Terza questione aperta: cessione del complesso aziendale, esuberi e TFR
La questione
Il programma di cessione è lo scenario più frequente: il commissario vende uno o più rami a un acquirente che assume solo una parte del personale. Gli altri che fine fanno? Restano in cassa integrazione alle dipendenze della procedura? E il TFR maturato prima della cessione chi lo paga?
Che cosa dicono la legge e i giudici
Il comma 5-ter dell’art. 47 della L. 428/1990, introdotto dal Codice della crisi, disciplina proprio l’amministrazione straordinaria: se la continuazione non è disposta o è cessata e l’accordo sindacale prevede il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori che passano all’acquirente non si applica l’art. 2112 c.c., salvo condizioni più favorevoli concordate, e l’accordo può prevedere che gli eccedenti restino alle dipendenze dell’impresa cedente. Quando invece la continuazione dell’attività è in corso, il comma 4-bis lettera c) consente all’accordo di modulare l’applicazione dell’art. 2112 c.c. quanto alle condizioni di lavoro.
Sul TFR, la Cassazione con l’ordinanza n. 16740 del 17 giugno 2024 (Sezione lavoro) ha affermato, in una vicenda di cessione seguita dal fallimento del cedente regolata dalla legge fallimentare, che il Fondo di garanzia INPS non è tenuto a pagare il TFR maturato presso il cedente se il rapporto è proseguito senza interruzione con il cessionario, e che l’accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 47, comma 5, L. 428/1990 non è opponibile all’INPS anche quando libera il cessionario dalla responsabilità solidale.
Se c’è contrasto
Il nuovo comma 5-bis dell’art. 47 L. 428/1990 ha cambiato la regola per le ipotesi del comma 5 (liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa senza continuazione): lì il TFR diventa subito esigibile verso il cedente e il Fondo di garanzia interviene anche per chi passa senza soluzione di continuità al cessionario. Il comma 5-ter, dedicato all’amministrazione straordinaria, non richiama espressamente il comma 5-bis: se la regola sul Fondo valga anche per le cessioni dal commissario straordinario è una questione aperta, e l’ordinanza 16740/2024 resta il riferimento più prudente. L’assunzione prudenziale è non dare per scontato l’intervento del Fondo e leggere con attenzione le clausole dell’accordo sindacale sul TFR.
Cosa significa per te
Per chi resta in capo alla procedura come eccedente, la cassa integrazione è il ponte verso l’uscita: o il riassorbimento da parte dell’acquirente secondo l’accordo, o la cessazione del rapporto con accesso alla NASpI. Per chi passa all’acquirente, l’accordo sindacale è il documento che conta: definisce trattamento economico, anzianità e destino del TFR maturato. Firmare in sede protetta un accordo individuale (comma 5 dell’art. 47, richiamo all’art. 2113 c.c.) senza aver letto quello collettivo significa rinunciare a sapere che cosa si sta cedendo.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. ord. n. 7642 del 21 marzo 2024
Tra le decisioni esaminate, quella che più direttamente parla a chi lavora in un’impresa in crisi è l’ordinanza n. 7642 del 21 marzo 2024. La vicenda riguardava una collocazione in CIGS motivata dalla cessazione di un’unità produttiva. I giudici di merito avevano dichiarato illegittima la sospensione; la Cassazione ha respinto il ricorso del datore.
Il contesto è importante. Nella CIGS legata alla chiusura di un sito, il datore tende a ritenere che la scelta sia “naturale”: si sospendono quelli che lavoravano nello stabilimento che chiude. Proprio per questo, si pensa, non servirebbero criteri. La Corte ha ritenuto il contrario: anche quando la crisi riguarda un’unità produttiva che cessa, la comunicazione iniziale deve indicare i criteri di scelta e spiegare perché non si applica la rotazione. La “naturalezza” della scelta, se esiste, va dichiarata e motivata, non presupposta.
In linguaggio piano, la motivazione segue questo filo: la rotazione è la regola, perché distribuisce il sacrificio tra tutti i lavoratori fungibili; derogarvi è possibile, ma la deroga deve essere spiegata nel momento in cui si apre il confronto con i sindacati, così che questi possano contestarla e i lavoratori possano verificarla. Una spiegazione arrivata dopo, o solo in giudizio, non recupera la legittimità della sospensione.
Che cosa cambia rispetto a prima? Il principio non è nuovo: affonda nelle Sezioni Unite n. 302/2000. Ma l’ordinanza del 2024 lo applica a una situazione molto vicina a quella delle imprese in amministrazione straordinaria con programma di cessione, in cui interi rami vengono fermati in attesa dell’acquirente. La lezione per i commissari è chiara: anche la chiusura di un reparto richiede criteri espliciti; la lezione per i lavoratori è altrettanto chiara: “il tuo reparto è chiuso” non è, da solo, un criterio di scelta.
A questa ordinanza si affianca la già citata n. 9367 del 5 aprile 2023, che ne costituisce il naturale presupposto: stabilisce che il lavoratore può far valere l’illegittimità davanti al giudice ordinario, il quale disapplica il provvedimento di concessione e condanna al pagamento della retribuzione secondo l’art. 1218 c.c. Lette insieme, le due pronunce delineano un percorso completo: vizio della comunicazione iniziale, illegittimità della sospensione, diritto alle differenze retributive.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come i principi giurisprudenziali si traducono in conseguenze concrete. Non riproducono casi seguiti dallo studio.
Ipotesi 1 — Sospensione senza criteri nel reparto in attesa di cessione. Un’impresa siderurgica di 1.340 dipendenti viene dichiarata insolvente il 14 febbraio; il commissario avvia l’esame congiunto il 3 marzo per la CIGS di 418 lavoratori del reparto laminazione, che il programma destina alla cessione. La comunicazione indica soltanto “fermo impianti in attesa dell’acquirente”. Un operatore di carroponte con mansioni fungibili rispetto a quelle dei colleghi del reparto finitura, rimasto attivo, viene sospeso a zero ore dal 1° aprile. Alla luce di Cass. 7642/2024 e delle Sezioni Unite 302/2000, la comunicazione non contiene né criteri né ragioni della mancata rotazione tra reparti con mansioni fungibili: la sospensione è contestabile. Se la retribuzione lorda mensile era di 2.317 € e l’integrazione salariale percepita (pari all’80% della retribuzione persa, entro il massimale annuo) è inferiore, la domanda ex art. 1218 c.c. (Cass. 9367/2023) ha per oggetto la differenza per ogni mese di sospensione illegittima, da collocare tra i debiti sorti durante l’esercizio dell’impresa da parte della procedura.
Ipotesi 2 — Rotazione esclusa ma motivata. Stessa impresa, diverso commissario: la comunicazione del 3 marzo indica che nel reparto laminazione la rotazione non è praticabile perché le linee sono ferme per manutenzione straordinaria funzionale alla vendita, e che i 418 lavoratori sono individuati per appartenenza alla linea ferma; per i 37 addetti a mansioni trasversali indica il criterio dei carichi di famiglia e dell’anzianità con punteggi numerici. Qui il lavoratore che contesta deve dimostrare che il criterio non è stato applicato correttamente o che la ragione tecnica è insussistente: la presenza di criteri specifici e verificabili (Cass. 4886/2015, 18895/2014) sposta il confronto dal “se” al “come”.
Ipotesi 3 — Cessione con accordo e TFR. L’acquirente assume 286 dei 418 lavoratori il 1° ottobre in base a un accordo sindacale che, ai sensi del comma 5-ter dell’art. 47 L. 428/1990, esclude l’art. 2112 c.c. e lascia 132 eccedenti alle dipendenze della procedura in CIGS. Un lavoratore assunto dal cessionario ha maturato presso l’impresa in procedura un TFR di 31.864 €. Se l’accordo libera l’acquirente dall’obbligo sul TFR pregresso, il credito resta verso la procedura: per Cass. 16740/2024, quell’accordo non vincola l’INPS e il Fondo di garanzia non interviene automaticamente quando il rapporto prosegue senza interruzione con il cessionario. Il lavoratore deve quindi insinuare il credito al passivo dell’amministrazione straordinaria e valutare se e quando potrà rivolgersi al Fondo.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Alcune decisioni più risalenti sono citate con numero e anno perché la data completa non è stata riscontrata sulle fonti consultate. Si avverte che nessuna di queste pronunce, per quanto risulta dalle fonti, riguarda specificamente un’impresa in amministrazione straordinaria: i principi sulla CIGS sono generali e si applicano al commissario come a qualunque datore di lavoro, mentre la n. 16740/2024 è stata resa in una vicenda di fallimento soggetta alla legge fallimentare.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. SU n. 302/2000 | Criteri di scelta nella CIGS per ristrutturazione | Sospensione illegittima senza criteri specifici e ragioni della mancata rotazione comunicati al sindacato | Fondamento di ogni contestazione della sospensione |
| Cass. n. 3024/1990 | Limiti del potere di rotazione | Scelte motivate e verificabili, nel rispetto di non discriminazione e buona fede | Argine contro l’uso della CIGS per selezioni arbitrarie |
| Cass. n. 7459/2012 | Specificità del criterio | Il criterio deve consentire selezione e controllo | Contestare formule generiche |
| Cass. n. 18895/2014 | Specificità del criterio | Stesso principio, ribadito | Consolidamento dell’orientamento |
| Cass. n. 4886/2015 | Specificità del criterio | Stesso principio, ribadito | Onere per il commissario di criteri misurabili |
| Cass. n. 6761/2020 | Criterio generico | Un criterio generico equivale a nessun criterio | Nessun “salvataggio” di comunicazioni vaghe |
| Cass. ord. n. 9367 del 5/4/2023 | Tutela del lavoratore e giurisdizione | Diritto soggettivo, giudice ordinario, disapplicazione del provvedimento, retribuzione ex art. 1218 c.c. | Si chiedono le differenze retributive |
| Cass. ord. n. 7642 del 21/3/2024 | CIGS per cessazione di unità produttiva | Criteri e ragioni della mancata rotazione già nella comunicazione iniziale | Rilevante per i reparti fermati in attesa di cessione |
| Cass. ord. n. 16740 del 17/6/2024 | TFR e Fondo di garanzia dopo cessione | Niente intervento del Fondo se il rapporto prosegue col cessionario; accordo ex art. 47 c. 5 non opponibile all’INPS | Attenzione alle clausole sul TFR negli accordi di cessione |
La sintesi operativa
- L’amministrazione straordinaria consente la CIGS tramite un canale speciale (art. 7, c. 10-ter, D.L. 148/1993), fatto salvo dal D.Lgs. 148/2015.
- La CIGS non è automatica: servono esame congiunto in sede istituzionale e istanza corredata dalla sentenza di insolvenza.
- La durata non segue i tetti ordinari: prima autorizzazione per 12 mesi, poi prosecuzione legata al programma e alle decisioni sulla procedura.
- L’autorizzazione copre la causale, non la scelta dei singoli lavoratori: questa resta sindacabile dal giudice ordinario.
- Criteri di scelta e ragioni della mancata rotazione devono comparire già nella comunicazione iniziale ai sindacati.
- Un criterio generico equivale alla sua assenza.
- Chi è sospeso illegittimamente ha diritto alle differenze retributive secondo le regole dell’inadempimento contrattuale.
- Nelle cessioni l’accordo sindacale decide chi passa all’acquirente e chi resta in CIGS presso la procedura.
- Il destino del TFR va letto nell’accordo: il Fondo di garanzia non interviene automaticamente se il rapporto prosegue con il cessionario.
- Le misure annuali (cessazione di attività, imprese strategiche, gruppo ILVA) vanno verificate di anno in anno sulle leggi di bilancio e sulle circolari INPS.
Le domande sul “quindi in pratica?”
L’impresa è stata dichiarata insolvente ma il commissario non ha chiesto la CIGS: posso chiederla io?
No. L’istanza è dell’impresa, cioè della procedura, dopo l’esame congiunto. Il lavoratore e il sindacato possono sollecitarla, e possono contestare le sospensioni disposte senza i presupposti; la tutela giudiziale individuata da Cass. 9367/2023 riguarda però la legittimità della sospensione, non il diritto a ottenere la cassa integrazione.
Sono sospeso a zero ore da otto mesi e i colleghi del mio reparto ruotano: che cosa faccio?
Chiedi il verbale di esame congiunto e verifica quale criterio vi è indicato. Se la rotazione è applicata ad altri e non a te senza una ragione scritta, sei nella situazione decisa da Cass. 7642/2024 e dalle Sezioni Unite 302/2000.
La cassa integrazione nell’amministrazione straordinaria ha una scadenza?
Non quella ordinaria. Secondo la circolare ministeriale n. 20/2017 decorre dalla dichiarazione di insolvenza fino alla chiusura della procedura, con una prima autorizzazione di 12 mesi e successive prosecuzioni legate al programma. In concreto, finisce quando i rapporti sono ceduti, risolti o la procedura si chiude.
Se l’impresa cessa del tutto l’attività, perdo la cassa integrazione?
La CIGS per crisi aziendale ordinaria non copre la cessazione. Esiste però la CIGS per cessazione di attività dell’art. 44 del D.L. 109/2018, rifinanziata per il 2026 fino a 12 mesi (più 6 mesi, non prorogabili, in presenza di concrete prospettive di cessione), subordinata a un accordo in sede governativa e ai limiti di spesa. Se e come si coordini con il canale speciale dell’amministrazione straordinaria va verificato caso per caso con il Ministero e l’INPS.
Passo all’acquirente: perdo il TFR maturato?
Non lo perdi, ma devi capire chi lo paga. Se l’accordo libera l’acquirente, il credito resta verso la procedura; per Cass. 16740/2024 il Fondo di garanzia non interviene automaticamente quando il rapporto prosegue con il cessionario.
Oltre le sentenze: procedura, durata e rapporto con il programma del commissario
Le pronunce esaminate presuppongono un percorso amministrativo che il lavoratore raramente vede, ma che determina tempi e margini di contestazione. Conviene quindi ricostruirlo per fasi, perché ogni fase produce un documento utile in un eventuale giudizio.
La sequenza della richiesta
| Fase | Chi agisce | Atto che si forma | Perché conta per il lavoratore |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione dello stato di insolvenza | Tribunale (o Ministero, nel modello Marzano, con ammissione immediata) | Sentenza o decreto di ammissione | Segna la decorrenza possibile della CIGS secondo la circolare n. 20/2017 |
| Comunicazione di avvio | Commissario giudiziale o straordinario | Lettera ai sindacati con causale, numero dei sospesi, criteri di scelta, rotazione | È il documento su cui si misura la legittimità della sospensione (Cass. 7642/2024) |
| Esame congiunto | Procedura, sindacati, Ministero del lavoro | Verbale in sede istituzionale | Mostra se i criteri sono stati discussi, modificati o accettati |
| Istanza di CIGS | Procedura | Domanda con sentenza di insolvenza e, se c’è, decreto di nomina del commissario straordinario | Non soggetta ai termini ordinari di presentazione |
| Autorizzazione | Ministero del lavoro | Decreto, inizialmente per 12 mesi | Copre la causale; non sana i vizi della scelta dei singoli (Cass. 9367/2023) |
| Prosecuzione | Ministero del lavoro, alla luce dei provvedimenti sul programma | Successivi decreti | La CIGS segue la vita del programma |
| Pagamento | INPS, secondo le modalità previste | Prestazione al lavoratore | Base di calcolo delle differenze retributive |
La durata: perché la CIGS “segue” il programma
Nel regime ordinario del D.Lgs. 148/2015 la durata è scandita da tetti rigidi: la crisi aziendale consente fino a 12 mesi, la riorganizzazione fino a 24, il contratto di solidarietà fino a 24, entro un limite complessivo per unità produttiva nel quinquennio mobile. Nell’amministrazione straordinaria questi tetti non operano: la circolare n. 20/2017 collega la durata alla procedura, dalla dichiarazione di insolvenza fino alla chiusura.
La ragione è logica. Il programma del commissario ha una sua scansione temporale (di regola un anno per la cessione dei complessi aziendali, due per la ristrutturazione, salvo proroghe), e durante quel tempo l’impresa resta in vita, con dipendenti che in parte lavorano e in parte attendono l’esito della vendita o del risanamento. La CIGS è lo strumento che permette di tenere insieme i rapporti di lavoro fino al momento in cui il programma ne decide la sorte: trasferimento all’acquirente, rientro in produzione dopo la ristrutturazione, oppure cessazione.
Per il lavoratore ne discendono due conseguenze pratiche. La prima: il calendario della propria sospensione va letto insieme a quello del programma; una proroga del programma porta normalmente con sé una richiesta di prosecuzione della CIGS, mentre il venir meno dell’esercizio d’impresa ne fa cadere il presupposto. La seconda: i criteri di scelta indicati all’inizio non valgono “per sempre”; se nel corso della procedura cambia l’assetto produttivo (riapre una linea, si chiude un reparto diverso), la regola di rotazione e i criteri vanno riconsiderati, e una sospensione protratta senza aggiornamento può diventare contestabile alla luce degli stessi principi fissati dalle Sezioni Unite n. 302/2000.
Quando il programma fallisce
Se il programma non è realizzabile, la procedura può essere convertita in una procedura liquidatoria. Il presupposto del canale speciale, cioè l’esercizio dell’impresa da parte del commissario, viene allora meno. Che cosa accade alla cassa integrazione in quel passaggio non è risolto dalle pronunce esaminate e dipende dalla sequenza dei provvedimenti: è proprio in queste fasi di transizione che strumenti annuali come la CIGS per cessazione di attività (art. 44 D.L. 109/2018, rifinanziata dalla legge di bilancio 2026) possono assumere rilievo, sempre subordinati all’accordo in sede governativa e ai limiti di spesa. È il punto in cui conviene muoversi in anticipo, prima che i rapporti vengano risolti, e non dopo.
Dopo la cassa integrazione: licenziamento collettivo e NASpI
La CIGS sospende, non risolve. Quando il programma si conclude e restano lavoratori che né l’acquirente né la procedura possono riassorbire, il commissario procede, di regola, con un licenziamento collettivo secondo la L. 223/1991. Anche qui il lessico è quello già visto: comunicazione ai sindacati, esame congiunto, criteri di scelta (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative, salvo criteri diversi concordati con l’accordo sindacale).
Il collegamento con la giurisprudenza sulla CIGS è stretto. La logica che la Cassazione applica alla sospensione, cioè criteri specifici, comunicati e verificabili, è la stessa che governa la scelta dei licenziati; un lavoratore che è stato sospeso per mesi senza criteri adeguati e poi licenziato al termine della CIGS ha due piani di verifica distinti: le differenze retributive per il periodo di sospensione illegittima (Cass. 9367/2023) e la legittimità del licenziamento collettivo secondo le regole sue proprie.
Cessato il rapporto, il reddito passa alla NASpI, l’indennità di disoccupazione, con le regole e i requisiti propri di quella prestazione. Nel frattempo, il lavoratore deve insinuare al passivo della procedura i crediti non pagati: retribuzioni arretrate anteriori all’insolvenza, TFR, eventuali differenze. Per TFR e ultime retribuzioni, il Fondo di garanzia INPS interviene nei limiti e alle condizioni di legge, con l’avvertenza, vista sopra, che la prosecuzione del rapporto con un cessionario cambia il quadro (Cass. 16740/2024).
Il lavoratore in cassa integrazione e i suoi debiti
C’è un aspetto che le sentenze sulla CIGS non trattano ma che, nella vita reale, pesa quanto la causa di lavoro: l’integrazione salariale è inferiore alla retribuzione, essendo pari all’80% di quella persa entro un massimale annuo, e in un’amministrazione straordinaria la sospensione può durare anni. Mutui, prestiti personali, cessioni del quinto e debiti fiscali continuano a correre con gli importi calcolati sullo stipendio pieno.
Per questo la tutela del dipendente di un’impresa in amministrazione straordinaria non si esaurisce nel verificare il verbale sindacale. Se la riduzione del reddito rende i debiti personali insostenibili, il Codice della crisi offre strumenti pensati per il consumatore, come la ristrutturazione dei debiti del consumatore, gestiti con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi. Sono procedure che richiedono di documentare con precisione reddito, spese essenziali del nucleo familiare e debiti; l’eventuale recupero delle differenze retributive in esito a un giudizio di lavoro va inserito in quella stessa fotografia patrimoniale, perché modifica le risorse disponibili per i creditori.
Il punto, in altre parole, è non trattare la causa di lavoro e la crisi familiare come due problemi separati: una strategia che recupera le differenze retributive ma lascia scadere le rate, o che negozia con le banche senza sapere se e quando arriveranno quelle somme, perde metà della sua efficacia.
Le domande dei rappresentanti sindacali e delle imprese
Non solo i lavoratori pongono domande. Chi siede al tavolo dell’esame congiunto, per il sindacato o per la procedura, chiede soprattutto come evitare il contenzioso.
Il sindacato può accettare in verbale criteri generici, così da chiudere in fretta l’esame congiunto? Può firmare, ma la firma non trasforma un criterio generico in un criterio valido. Le pronunce n. 6761/2020 e n. 4886/2015 valutano la specificità del criterio in sé; l’accordo sindacale non impedisce al singolo lavoratore di contestare una scelta che resta non verificabile.
Il commissario può limitarsi a richiamare il programma autorizzato dal Ministero? Il programma spiega perché serve la CIGS e per quali reparti, ma non individua i singoli lavoratori. Indicare nel programma che una linea è destinata alla cessione non esonera dall’indicare con quale regola si sceglie chi sospendere tra lavoratori fungibili, come mostra l’ordinanza n. 7642/2024 sulla cessazione di unità produttiva.
Che cosa conviene scrivere nella comunicazione iniziale? Il numero dei lavoratori per reparto e qualifica, la regola di rotazione o, se esclusa, la ragione tecnica e organizzativa per cui non è praticabile, e un criterio alternativo misurabile (ad esempio punteggi predeterminati). È esattamente ciò che la giurisprudenza, dalle Sezioni Unite del 2000 in poi, ha preteso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, con un metodo che parte dai documenti e non dalle impressioni:
- Esaminiamo la comunicazione di avvio e il verbale di esame congiunto, verificando se contengono criteri di scelta specifici e le ragioni dell’eventuale mancata rotazione, come richiesto da Cass. SU 302/2000 e Cass. 7642/2024.
- Ricostruiamo la mappa delle mansioni fungibili del reparto, confrontando ordini di servizio e turni dei colleghi rimasti al lavoro per accertare se la scelta sia stata coerente con il criterio dichiarato.
- Calcoliamo le differenze retributive tra la retribuzione dovuta e l’integrazione salariale percepita, mese per mese, con il supporto dei commercialisti dello staff.
- Distinguiamo i crediti anteriori e quelli maturati durante la procedura, per indirizzare ciascuno nel canale corretto previsto dal D.Lgs. 270/1999.
- Proponiamo il ricorso al giudice del lavoro per l’accertamento dell’illegittimità della sospensione e la condanna al pagamento ai sensi dell’art. 1218 c.c.
- Analizziamo l’accordo sindacale di cessione ai sensi dei commi 4-bis e 5-ter dell’art. 47 L. 428/1990, segnalando le clausole su trattamento economico, anzianità e TFR prima di qualsiasi firma individuale.
- Predisponiamo l’insinuazione al passivo del TFR e degli altri crediti di lavoro verso l’amministrazione straordinaria e valutiamo i presupposti dell’intervento del Fondo di garanzia alla luce di Cass. 16740/2024.
- Verifichiamo l’accesso alle misure annuali (CIGS per cessazione di attività, integrazioni per il gruppo ILVA e per Acciaierie d’Italia) sui testi della legge di bilancio 2026 e sulle circolari INPS.
- Affianchiamo l’impresa o il commissario nella redazione dei criteri di scelta e della comunicazione ai sindacati, per prevenire un contenzioso seriale che graverebbe sulla procedura.
- Valutiamo gli strumenti di gestione del sovraindebitamento per il lavoratore la cui famiglia, con il reddito ridotto dalla CIGS, non riesce più a sostenere mutuo e finanziamenti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: gli orientamenti illustrati in questa guida sono nati in Cassazione e lì si difendono, con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi del primo verbale sindacale fino all’ultimo grado di giudizio. La continuità evita che la linea difensiva cambi a ogni passaggio e che argomenti decisivi vengano persi tra un grado e l’altro.
Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: i legali impostano le contestazioni sulla procedura sindacale e sull’accordo di cessione, i commercialisti ricostruiscono retribuzioni, integrazioni e crediti da insinuare. La competenza di Esperto Negoziatore consente di leggere il programma del commissario e le trattative di cessione con il linguaggio della crisi d’impresa; quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC permette di occuparsi anche delle conseguenze personali della riduzione di reddito.
Chiusura
La cassa integrazione spetta ai dipendenti di un’impresa in amministrazione straordinaria, ma non come un effetto automatico e indistinto: passa per un esame congiunto, per un’istanza e, soprattutto, per criteri di scelta che la Cassazione pretende specifici, comunicati e verificabili. Dove questi mancano, il lavoratore sospeso ha diritto alle differenze retributive; dove la procedura sfocia in una cessione, l’accordo sindacale decide chi passa all’acquirente, chi resta in CIGS e che cosa accade al TFR.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché unisce le due prospettive che la compongono: quella della crisi d’impresa, presidiata dall’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e quella del reddito delle persone, presidiata come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC. Leggere il programma del commissario e, insieme, il bilancio familiare di chi è sospeso è ciò che permette di costruire una strategia coerente, dal verbale sindacale al giudice del lavoro.
📩 Non lasciare che i mesi di sospensione passino senza verificare il verbale sindacale: scrivici oggi, trovi i recapiti dello studio al termine di questa guida.