Quando una società in crisi sceglie di chiudere ordinatamente la propria attività attraverso un concordato preventivo liquidatorio, c’è quasi sempre un momento in cui i soci mettono mano al portafoglio. Lo fanno per pagare le spese necessarie a portare la procedura fino all’omologazione, per mantenere in vita gli impianti finché non si trova un acquirente, per garantire la banca che anticipa il costo di una perizia o, più semplicemente, per rendere il piano più appetibile ai creditori. La domanda che segue è sempre la stessa: quel denaro, quando la liquidazione sarà terminata, tornerà al socio? E con quale priorità rispetto ai creditori?
La risposta non sta tutta scritta nel testo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Gli articoli 99, 101 e 102 fissano una regola apparentemente semplice — i finanziamenti dei soci sono prededucibili fino all’ottanta per cento — ma il modo in cui quella regola si applica a un concordato che non prosegue l’attività, il rapporto con la postergazione dell’art. 2467 c.c. e la possibilità di usare il denaro dei soci come “risorsa esterna” sono stati definiti, pezzo dopo pezzo, dalla Corte di cassazione. Su questo tema, insomma, conta più cosa hanno deciso i giudici che la lettera della legge. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per il socio che finanzia e per l’amministratore che deve costruire il piano.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché il destino dei finanziamenti dei soci si decide quasi sempre prima del deposito della domanda di concordato, quando l’impresa è ancora nella fase della composizione negoziata o della pianificazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso in cui i soci vengono chiamati a sostenere il risanamento e in cui si stabilisce se e come il loro apporto sarà protetto. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruoli che lo portano a valutare piani liquidatori, attivi realizzabili e graduazione dei crediti: esattamente le operazioni che decidono se un finanziamento del socio verrà rimborsato, ridotto o perso.
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Il quadro normativo in breve: tre articoli e una deroga
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici bisogna partire da quattro coordinate.
La regola civilistica di partenza. L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci di s.r.l., concessi quando la società si trovava in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. L’art. 2497-quinquies c.c. estende la stessa logica ai finanziamenti erogati da chi esercita direzione e coordinamento. La disciplina della postergazione, con i suoi presupposti e le sue prove, è oggetto di un approfondimento dedicato: qui basta ricordare che, in assenza di una deroga, il socio finanziatore viene pagato dopo tutti gli altri.
La deroga concorsuale. L’art. 102 CCII, intitolato ai “finanziamenti prededucibili dei soci”, dispone che, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., il beneficio della prededuzione previsto dagli artt. 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma — comprese garanzie e controgaranzie — fino all’ottanta per cento del loro ammontare. Il secondo comma estende il beneficio all’intero importo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione; questo comma è stato ritoccato dal D.Lgs. 136/2024 (art. 23, comma 9), il correttivo che ha rimesso mano a molte disposizioni del Codice.
I due canali di prededuzione richiamati. L’art. 99 CCII disciplina i finanziamenti che il debitore chiede di essere autorizzato a contrarre, anche prima del deposito del piano, quando sono funzionali all’esercizio dell’attività fino all’omologazione o all’apertura e allo svolgimento della procedura, e comunque alla migliore soddisfazione dei creditori. L’art. 101 CCII riguarda invece i finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato preventivo omologato o di accordi di ristrutturazione omologati. La prededuzione, una volta riconosciuta, non scompare se la procedura fallisce: l’art. 6 CCII prevede che i crediti prededucibili conservino tale qualità anche nelle successive procedure esecutive o concorsuali, salvo le eccezioni previste quando il piano si fondava su dati falsi o omissioni noti al finanziatore.
Le regole proprie del concordato liquidatorio. L’art. 84, comma 4, CCII richiede che nel concordato liquidatorio la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile al momento della domanda e assicuri ai creditori chirografari, e ai privilegiati degradati per incapienza, almeno il venti per cento del loro credito complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e la norma considera esterne anche le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, purché il piano ne preveda la destinazione diretta ai creditori concorsuali. Per il resto, nel liquidatorio l’attivo si distribuisce secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima i prededucibili, poi i privilegiati, poi i chirografari, infine i postergati.
Il quadro si completa con due richiami. In caso di successiva liquidazione giudiziale, l’art. 164 CCII colpisce i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti nell’anno anteriore alla domanda, e l’art. 292 CCII detta una regola analoga nei gruppi di imprese. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, entrato in vigore il 12 agosto 2026, ha esteso ai tributi locali alcuni strumenti del Codice (come la transazione fiscale), ma non ha toccato la disciplina dei finanziamenti dei soci.
| Norma | Cosa regola | Effetto sul socio finanziatore |
|---|---|---|
| Art. 2467 c.c. | Finanziamenti in situazione di squilibrio | Rimborso postergato |
| Art. 99 CCII | Finanziamenti autorizzati prima dell’omologazione | Prededuzione se funzionali e autorizzati |
| Art. 101 CCII | Finanziamenti in esecuzione del concordato omologato | Prededuzione |
| Art. 102 CCII | Deroga per i soci | Prededuzione all’80% (100% se socio “nuovo”) |
| Art. 84, c. 4, CCII | Concordato liquidatorio | Apporti dei soci senza restituzione = risorse esterne |
| Art. 164 CCII | Liquidazione giudiziale successiva | Inefficacia dei rimborsi dell’ultimo anno |
L’orientamento consolidato: la prededuzione del socio è un’eccezione, e va guadagnata
Il principio stabile che emerge dalla giurisprudenza di legittimità, formatasi in gran parte sull’art. 182-quater della legge fallimentare (la norma che il Codice ha trasfuso negli artt. 99-102 e che va quindi letta come precedente dichiaratamente riferito alla vecchia disciplina), si può riassumere così: la prededuzione dei finanziamenti dei soci non è un effetto automatico della procedura, ma una deroga eccezionale alla postergazione, che opera solo se il finanziamento ha i requisiti di legge e il collegamento con il concordato.
Cass. 12 luglio 2018, n. 18489: la deroga alla postergazione
La vicenda nasceva dalla richiesta di un socio di vedere ammesso in prededuzione, nel fallimento successivo al concordato, il credito per i finanziamenti erogati alla società. La Suprema Corte ha chiarito che la prededucibilità dei finanziamenti dei soci costituisce una deroga alla regola della postergazione, e che il perimetro di questa deroga va individuato secondo il testo della norma applicabile ratione temporis, cioè vigente al momento dell’erogazione.
Il principio, calato nella pratica, significa che il socio non può invocare la prededuzione “per analogia” o per equità: deve dimostrare che il suo finanziamento rientra esattamente nella fattispecie prevista dalla norma in vigore quando ha versato il denaro. Oggi quella norma è l’art. 102 CCII, che fissa il limite dell’ottanta per cento. In altre parole, se hai finanziato la società durante il concordato, la quota che eccede l’ottanta per cento torna sotto la regola ordinaria: se ricorrono i presupposti dell’art. 2467 c.c., sarà postergata.
Cass. 21 giugno 2018, n. 16348: i soci finanziatori in un concordato con cessione dei beni
Qui siamo nel cuore del concordato liquidatorio. La proposta, fondata sulla cessione dei beni, prevedeva una classe composta dai soci finanziatori. L’orientamento si è consolidato nel senso che la proposta è ammissibile solo se rispetta la postergazione legale dei crediti dei soci: i finanziamenti postergati non possono essere pagati prima o insieme ai chirografari, e una classe formata soltanto da creditori postergati è legittima a condizione che non scavalchi l’ordine imposto dal codice civile. La Corte ha riconosciuto a quella classe il diritto di voto.
La traduzione pratica è duplice. Per l’amministratore che redige il piano: i crediti dei soci non assistiti da prededuzione vanno collocati dopo i chirografari, e un piano che li soddisfa in parallelo agli altri rischia l’inammissibilità. Per il socio: la sua posizione non è cancellata, ma ridimensionata; avrà voce nella votazione come componente di una classe, ma sarà pagato solo se resta qualcosa dopo gli altri creditori, il che, in un liquidatorio con chirografari soddisfatti al venti o al trenta per cento, significa spesso zero.
Cass. 28 dicembre 2021, n. 41772: la prededuzione sopravvive al fallimento
Il caso riguardava finanziamenti erogati in funzione e in esecuzione di un concordato poi naufragato in fallimento. La Suprema Corte ha chiarito che la prededuzione prevista per questi finanziamenti si conserva anche nel fallimento successivo, perché è proprio in quello scenario che la tutela del finanziatore serve davvero.
Il principio, calato nella pratica, significa che il socio che finanzia l’esecuzione di un concordato liquidatorio — ad esempio anticipando i costi di custodia dei beni in attesa della vendita — non perde la priorità se il concordato viene risolto e si apre la liquidazione giudiziale. È la logica oggi codificata dall’art. 6 CCII. La prededuzione è pensata per resistere proprio al fallimento del piano: altrimenti nessuno finanzierebbe una procedura in corso.
Cass. 3 gennaio 2023, n. 43: i presupposti nella fase esecutiva
Con questa pronuncia la Corte è tornata sui finanziamenti concessi nella fase esecutiva di un concordato omologato, indicando i presupposti perché siano prededucibili nel fallimento consecutivo. L’orientamento si è consolidato nel senso che serve un legame effettivo tra il finanziamento, l’esecuzione del concordato omologato e la procedura che segue: la consecuzione tra procedure non è una formula vuota, ma la condizione che giustifica il trasferimento del rango.
Per il socio di una società in liquidazione concordataria, questo significa che il finanziamento deve essere chiaramente riconducibile all’esecuzione del piano omologato. Un versamento generico in conto finanziamento, senza alcuna traccia nel piano o nella contabilità della procedura, è esposto a contestazioni del curatore. Documentare la destinazione del denaro è la prima difesa del socio finanziatore.
Prima questione aperta: quali finanziamenti dei soci sono davvero “prededucibili” nel liquidatorio?
La questione
Il socio si chiede: «Ho versato denaro alla società negli ultimi mesi prima della domanda, poi durante la procedura, poi dopo l’omologazione. Tutto è prededucibile all’ottanta per cento?» La risposta, alla luce della giurisprudenza, è no.
Cosa hanno deciso i giudici
La Corte ha distinto con nettezza i finanziamenti che hanno un legame qualificato con la procedura da quelli che non ce l’hanno.
Cass. 7 febbraio 2023, n. 3724 (sez. VI) ha escluso la prededuzione per il credito di chi aveva finanziato il proponente al solo scopo di pagare le spese di giustizia della procedura: quel credito è stato ammesso in chirografo. Il principio di fondo è che non ogni denaro che serve alla procedura diventa per ciò solo un finanziamento prededucibile: occorrono i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge (autorizzazione o previsione nel piano, funzionalità, esecuzione).
Cass. 6 settembre 2022, n. 26176 ha affermato un principio coerente con riguardo al professionista che aveva anticipato le spese per l’ammissione al concordato: quel credito è diverso dal compenso e va ammesso in chirografo. La pronuncia non riguarda i soci, ma conferma la linea rigorosa: anticipare somme per la procedura non equivale a finanziarla nel senso dell’art. 99 o dell’art. 101.
Sul versante opposto, Cass. 2 febbraio 2018, n. 2627 ha riconosciuto la prededuzione a un finanziamento erogato in forma di garanzia fideiussoria in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato, precisando che non è necessaria una ulteriore verifica di funzionalità da parte del tribunale: l’omologazione del piano che prevede il finanziamento basta a qualificarlo. Cass. 21 giugno 2018, n. 16347 ha aggiunto che, quando il finanziamento consiste in una fideiussione, la prededuzione presuppone che il garante sia stato effettivamente escusso. Entrambe le pronunce sono rese in materia di accordi, ma il principio è trasponibile al concordato, anche perché l’art. 102 CCII richiama espressamente “garanzie e controgaranzie”.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto, ma una linea di confine che i giudici tracciano caso per caso. L’orientamento prevalente distingue tre fasi: i finanziamenti anteriori alla domanda, non autorizzati e non previsti dal piano (nessuna prededuzione; si applica la regola ordinaria, spesso la postergazione); i finanziamenti autorizzati ai sensi dell’art. 99 o previsti dal piano (prededuzione); i finanziamenti erogati in esecuzione del concordato omologato ai sensi dell’art. 101 (prededuzione). L’assunzione prudenziale è che nessun finanziamento del socio sia prededucibile se non passa attraverso un’autorizzazione del tribunale o una previsione espressa nel piano omologato.
Cosa significa per te
Se sei socio e stai per versare denaro a una società che si avvia a un concordato liquidatorio, il momento e la forma del versamento decidono tutto. Un bonifico fatto “di corsa” la settimana prima del deposito della domanda, senza autorizzazione e senza menzione nel piano, rischia di trasformarsi in un credito postergato che, in una liquidazione, non verrà pagato. Lo stesso importo, erogato dopo un’autorizzazione ex art. 99 o previsto nel piano e versato in esecuzione dopo l’omologazione, sarà invece prededucibile per l’ottanta per cento. Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, la tutela del socio si costruisce nella fase in cui si scrive il piano, non quando il curatore forma lo stato passivo.
Seconda questione aperta: il denaro dei soci può valere come “risorsa esterna” nel liquidatorio?
La questione
Il concordato liquidatorio è ammissibile solo se il piano porta nuova finanza pari almeno al dieci per cento dell’attivo disponibile. Spesso i soci sono gli unici disposti a metterla. Il dubbio è: basta che il socio rinunci a un credito che già vanta verso la società, o deve versare denaro nuovo?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta più recente e netta è arrivata con Cass. n. 620/2026 (sezione prima civile; la data di deposito non è riportata nella fonte consultata, che ne dà conto il 21 gennaio 2026). Una società della ristorazione, dopo una composizione negoziata non andata a buon fine, aveva proposto un concordato semplificato fondato sulla cessione di rami d’azienda e sulla rinuncia di alcuni soci finanziatori alla prededucibilità dei loro finanziamenti. Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato inammissibile la proposta. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali, ma ha enunciato nell’interesse della legge un principio di diritto: la rinuncia del socio a un credito prededucibile non è un apporto di risorse esterne, perché le risorse esterne presuppongono un versamento effettivo di nuova finanza o di altre utilità che accresca in modo reale il patrimonio a disposizione dei creditori. La Corte ha valorizzato il dato letterale dell’art. 84, comma 4, CCII, che parla di risorse “apportate” senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione.
Questo principio si salda con quanto deciso in Cass. n. 16348/2018: i crediti dei soci restano soggetti alla postergazione legale e non possono essere trattati come se fossero crediti ordinari. Una cosa è declassare un credito (che resta debito della società, solo con rango inferiore), altra cosa è immettere nella procedura denaro che prima non c’era.
Se c’è contrasto
Prima della pronuncia del 2026, in dottrina e in alcuni commenti si sosteneva che la rinuncia alla prededuzione producesse un beneficio economico equivalente per i creditori, perché libera attivo che altrimenti andrebbe al socio. La Cassazione ha scelto la lettura restrittiva. L’orientamento prevalente, e l’assunzione prudenziale per chi costruisce un piano, è che solo un versamento effettivo — denaro, beni, utilità concrete — può essere conteggiato nel dieci per cento; la rinuncia o la postergazione volontaria di crediti preesistenti migliora la distribuzione, ma non soddisfa il requisito dell’art. 84, comma 4.
Cosa significa per te
Se sei socio e vuoi rendere possibile un concordato liquidatorio, devi sapere che “rinunciare” non è “apportare”. Per contare come risorsa esterna, il tuo contributo deve essere nuovo e destinato direttamente ai creditori. E se lo eroghi come apporto senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, perdi in partenza la prospettiva del rimborso: è il prezzo che la legge chiede in cambio della deroga alla par condicio che consente di distribuire quella finanza in modo diverso dall’ordine delle prelazioni.
La scelta, dunque, è tra due strade che non si possono percorrere con lo stesso denaro:
| Forma del contributo del socio | Vale come risorsa esterna (art. 84, c. 4)? | Prospettiva di rimborso |
|---|---|---|
| Apporto senza obbligo di restituzione | Sì, se destinato ai creditori | Nessuna |
| Finanziamento con vincolo di postergazione | Sì, se destinato ai creditori | Solo dopo tutti gli altri |
| Finanziamento ex art. 99 o 101 | No: è debito prededucibile | 80% in prededuzione, 20% secondo regola ordinaria |
| Rinuncia a credito preesistente | No (Cass. 620/2026) | Il credito rinunciato si estingue |
Terza questione aperta: cosa succede ai finanziamenti dei soci se il liquidatorio fallisce?
La questione
Il concordato liquidatorio può essere risolto o annullato, o non arrivare all’omologazione. Si apre allora la liquidazione giudiziale. Il socio che ha finanziato si chiede se conserverà la prededuzione, e se i rimborsi già ricevuti potranno essergli chiesti indietro.
Cosa hanno deciso i giudici
Sul primo punto la giurisprudenza, come visto, è favorevole al finanziatore: Cass. n. 41772/2021 e Cass. n. 43/2023 riconoscono che la prededuzione dei finanziamenti in funzione e in esecuzione del concordato si conserva nella procedura consecutiva, purché vi sia un collegamento effettivo tra le procedure. L’art. 6 CCII ha codificato questa soluzione.
C’è però un limite temporale che la Corte ha precisato in Cass. 18 aprile 2025, n. 10307: in un concordato in continuità, i crediti sorti nella fase esecutiva dopo la chiusura della procedura non sono prededucibili nel fallimento successivo, perché non più funzionali alla prima procedura. La pronuncia riguarda la continuità, ma il principio vale a maggior ragione nel liquidatorio: una volta chiusa la procedura, il nuovo denaro immesso dal socio non gode più dello scudo della prededuzione, salvo che rientri in un nuovo strumento.
Sul secondo punto — i rimborsi già ricevuti — la giurisprudenza sulla postergazione è costante nel riconoscerle natura sostanziale. Cass. 15 maggio 2019, n. 12994 ha affermato che la postergazione opera anche durante la vita della società, rende il credito inesigibile finché persiste la situazione di squilibrio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cass. 20 agosto 2020, n. 17421 ne ha tratto la conseguenza che il credito postergato non produce interessi da quando ricorrono i presupposti dell’art. 2467 c.c. Ne discende che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore alla domanda sono esposti all’inefficacia prevista dall’art. 164 CCII.
Se c’è contrasto
Il punto controverso riguarda la sorte della quota di finanziamento eccedente l’ottanta per cento. Una lettura vuole che quella quota sia sempre postergata; un’altra che segua la regola ordinaria, e quindi sia postergata solo se ricorrono in concreto i presupposti dell’art. 2467 c.c. Il testo dell’art. 102 CCII — che si limita a escludere la postergazione “fino all’ottanta per cento” — suggerisce che il residuo torni nella disciplina comune. L’assunzione prudenziale è che, in una società già in crisi al momento del finanziamento, il venti per cento residuo sarà quasi sempre postergato, perché la crisi stessa integra lo squilibrio previsto dalla norma civilistica.
Cosa significa per te
Se il concordato liquidatorio dovesse essere risolto, il socio che ha finanziato secondo le regole conserva la priorità per l’ottanta per cento; chi ha versato denaro al di fuori del perimetro degli artt. 99 e 101 si troverà in coda, e chi ha ricevuto rimborsi nell’ultimo anno rischia di doverli restituire al curatore. La differenza tra un socio protetto e un socio esposto non sta nell’importo versato, ma nel percorso con cui è stato versato.
Un tassello complementare: il nuovo socio e il percorso che precede il liquidatorio
Le tre questioni esaminate lasciano sullo sfondo due profili che la giurisprudenza ha toccato solo indirettamente, ma che chi costruisce un concordato liquidatorio deve avere chiari.
Il finanziatore che diventa socio in esecuzione del concordato
L’art. 102, comma 2, CCII riconosce la prededuzione per l’intero ammontare quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. La ratio è comprensibile: la postergazione colpisce chi, essendo già socio, ha scelto di finanziare invece di capitalizzare, scaricando il rischio d’impresa sui creditori; chi entra nella compagine sociale solo per effetto dell’esecuzione del piano non ha contribuito a creare la crisi e non merita lo stesso trattamento.
Nel concordato liquidatorio questa ipotesi è meno frequente che nella continuità, perché la società è destinata a cessare. Non è però impossibile: si pensi a un investitore che, per assicurarsi la successiva acquisizione di un ramo d’azienda o per presidiare la fase di vendita, sottoscrive un aumento di capitale previsto dal piano e contestualmente finanzia la procedura. In questo caso il suo credito sarà prededucibile per intero. Il punto da verificare è la cronologia: la qualità di socio deve essere acquisita in esecuzione del concordato, e non prima. Chi era già socio al momento della domanda resta soggetto al limite dell’ottanta per cento, anche se aumenta la propria partecipazione durante l’esecuzione. Poiché il comma 2 è stato ritoccato dal D.Lgs. 136/2024, la lettura del suo perimetro esatto va condotta sul testo coordinato vigente al momento dell’erogazione, in coerenza con il criterio ratione temporis indicato da Cass. n. 18489/2018.
Dalla composizione negoziata al concordato liquidatorio
La vicenda decisa da Cass. n. 620/2026 mostra un percorso sempre più comune: la società tenta la composizione negoziata, non raggiunge un accordo con i creditori e approda a uno strumento liquidatorio. In questo passaggio i finanziamenti dei soci sono particolarmente esposti, perché spesso vengono erogati nell’urgenza della trattativa, senza la cornice formale che ne assicurerebbe la protezione.
Il Codice consente, nel corso della composizione negoziata, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche dai soci (art. 22 CCII). È un’occasione da non sprecare: un finanziamento del socio autorizzato durante la composizione negoziata ha un titolo di prededuzione che lo accompagna nelle procedure successive, mentre un versamento non autorizzato resta esposto alla postergazione. Il rapporto tra l’autorizzazione ex art. 22 e il limite dell’ottanta per cento dell’art. 102 — che richiama espressamente solo gli artt. 99 e 101 — è un profilo che merita una verifica specifica caso per caso, perché il testo non lo risolve in modo esplicito.
Per l’amministratore e per i soci il messaggio operativo è chiaro: il contributo dei soci va progettato già quando si apre la composizione negoziata, distinguendo tre categorie di denaro con destini diversi:
| Categoria di denaro del socio | Momento tipico | Strumento | Destino nel liquidatorio |
|---|---|---|---|
| Finanziamento per sostenere la trattativa | Composizione negoziata | Autorizzazione del tribunale (art. 22) | Prededuzione, da verificare il limite |
| Finanziamento per arrivare all’omologazione | Dopo la domanda | Autorizzazione ex art. 99 | Prededuzione all’80% |
| Nuova finanza per l’ammissibilità | Con la proposta | Apporto ex art. 84, c. 4 | Risorsa esterna, nessun rimborso |
| Finanziamento per eseguire la liquidazione | Dopo l’omologazione | Previsione nel piano (art. 101) | Prededuzione all’80% |
Perché la distinzione conta anche per i creditori
Questa architettura non tutela solo i soci. I creditori chirografari hanno interesse a sapere in anticipo quanta parte dell’attivo verrà assorbita dai finanziamenti prededucibili dei soci, perché ogni euro restituito in prededuzione è un euro sottratto alla loro percentuale. Un piano liquidatorio trasparente indica fin dall’inizio l’ammontare massimo dei finanziamenti dei soci, la quota prededucibile e la quota postergata, consentendo ai creditori di votare con cognizione di causa. Un piano che tace sui finanziamenti dei soci è un piano più fragile: espone la proposta a contestazioni in sede di omologazione e il socio a contestazioni in sede di eventuale liquidazione giudiziale.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 620/2026 e la fine dell'”apporto contabile”
Tra le decisioni esaminate, quella che più incide sulla pratica dei concordati liquidatori è Cass. n. 620/2026. Conviene ripercorrerla con calma, perché cambia il modo in cui i soci possono contribuire a rendere ammissibile un piano.
Il contesto
La società proponente, operante nella ristorazione, aveva attraversato una composizione negoziata della crisi senza raggiungere un accordo con i creditori. Esaurito quel percorso, aveva fatto ricorso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, lo strumento che il Codice riserva proprio all’imprenditore che esce da una composizione negoziata infruttuosa. Il piano poggiava su due pilastri: la cessione di alcuni rami d’azienda e la rinuncia, da parte di alcuni soci che avevano finanziato la società, al carattere prededucibile dei loro crediti. In sostanza, i soci accettavano di farsi pagare dopo gli altri, liberando una porzione di attivo a favore dei creditori.
I giudici di merito avevano dichiarato la proposta inammissibile, osservando che quella rinuncia non introduceva denaro nuovo nella procedura: modificava soltanto la qualità di un debito che la società già aveva. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La motivazione in linguaggio piano
La Corte ha anzitutto rilevato un ostacolo processuale: il decreto della Corte d’appello, reso in una fase preliminare, non aveva natura decisoria e non poteva quindi essere impugnato con ricorso straordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ma la Cassazione, considerata l’importanza della questione, ha enunciato comunque un principio di diritto nell’interesse della legge, utilizzando lo strumento previsto dall’art. 363 c.p.c.
Il ragionamento è lineare. Le risorse esterne sono quelle che si aggiungono al patrimonio del debitore: un versamento di denaro, la messa a disposizione di beni, un’utilità concreta che prima non c’era. La rinuncia del socio alla prededuzione non aggiunge nulla: il patrimonio resta quello di prima, cambia soltanto l’ordine in cui verrà distribuito. La Corte ha fatto leva sulla formula dell’art. 84, comma 4, CCII, che considera esterne le risorse “apportate” dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione: il verbo presuppone un trasferimento effettivo. Il riferimento agli artt. 2740 e 2741 c.c. completa il quadro: la deroga alla responsabilità patrimoniale e alla par condicio è giustificata solo da ricchezza nuova, che i creditori non avrebbero comunque potuto aggredire.
Il principio è stato affermato in un concordato semplificato, ma la sua portata è generale, perché si fonda sulla nozione di risorse esterne che il Codice usa per il concordato preventivo liquidatorio.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa pronuncia, nella prassi dei piani liquidatori circolava l’idea che i soci potessero “pagare” il requisito del dieci per cento con operazioni contabili: rinunce, postergazioni volontarie, conversioni di crediti. Dopo Cass. n. 620/2026, l’assunzione prudenziale è che solo denaro o beni effettivamente versati contino come risorse esterne.
Le conseguenze pratiche per i soci sono tre.
Primo: chi vuole sostenere un concordato liquidatorio deve mettere a disposizione ricchezza nuova, non limitarsi a rinunciare a quanto già vanta. La rinuncia resta utile — migliora la percentuale per i chirografari — ma non risolve il problema dell’ammissibilità.
Secondo: il socio deve scegliere consapevolmente tra un apporto “a fondo perduto” o postergato (che conta come risorsa esterna ma non gli verrà, di fatto, restituito) e un finanziamento prededucibile ex artt. 99, 101 e 102 (che gli verrà rimborsato in larga parte, ma non serve a raggiungere la soglia del dieci per cento).
Terzo: poiché la vicenda nasceva da una composizione negoziata fallita, la pronuncia insegna che l’architettura del contributo dei soci va pensata già durante la composizione negoziata, quando c’è ancora tempo per strutturarla correttamente e per farla autorizzare.
I principi applicati ai casi reali
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali visti incidono sui numeri. Non descrivono casi reali.
Ipotesi 1 — Il socio che finanzia la liquidazione dopo l’omologazione
Una s.r.l. propone un concordato liquidatorio. L’attivo realizzabile stimato è di 1.284.600 €. Le spese di procedura prededucibili ammontano a 96.300 €, i crediti privilegiati a 512.700 €, i chirografari a 1.143.900 €. Dopo l’omologazione, per conservare un capannone e i macchinari fino alla vendita, il socio di maggioranza versa 147.500 € in esecuzione del concordato, come previsto nel piano.
Alla luce dell’art. 102 CCII e di Cass. n. 18489/2018, la prededuzione copre l’ottanta per cento: 118.000 €. I restanti 29.500 € seguono la regola ordinaria; poiché la società era in evidente squilibrio, saranno postergati.
Distribuzione: 1.284.600 − 96.300 (spese) − 118.000 (socio, in prededuzione) = 1.070.300 €. Privilegiati pagati per intero: residuo 557.600 €. Chirografari: 557.600 / 1.143.900 = 48,7%. Quota postergata del socio (29.500 €): zero, perché i chirografari non sono soddisfatti per intero.
Se il concordato venisse risolto prima della chiusura e si aprisse la liquidazione giudiziale, secondo Cass. n. 41772/2021 e Cass. n. 43/2023 i 118.000 € conserverebbero la prededuzione nella procedura consecutiva, a condizione che il collegamento con il piano omologato sia documentato.
Ipotesi 2 — Rinuncia o versamento: la soglia del dieci per cento
Una società in crisi dispone, al momento della domanda, di un attivo di 860.400 €. Per proporre un concordato liquidatorio serve un apporto esterno di almeno 86.040 € (dieci per cento). I soci vantano un credito di 92.000 € per finanziamenti erogati durante la composizione negoziata.
Strada A: i soci rinunciano alla prededuzione e accettano la postergazione dei 92.000 €. Secondo Cass. n. 620/2026, questa operazione non vale come risorsa esterna: la soglia del dieci per cento non è raggiunta e la proposta è esposta all’inammissibilità.
Strada B: i soci versano 91.300 € senza obbligo di restituzione, destinandoli per piano ai creditori. L’incremento è del 10,6% dell’attivo: soglia rispettata. Se, dopo spese prededucibili per 61.800 € e privilegiati per 412.500 €, restano 386.100 € per chirografari di 1.702.000 €, l’apporto esterno porta la disponibilità a 477.400 €, con una percentuale del 28,05%, sopra il minimo del venti per cento. Il denaro esterno può essere distribuito in deroga all’ordine delle prelazioni, come consente l’art. 84, comma 4.
Le due strade possono anche sommarsi: i soci possono versare la nuova finanza e postergare i crediti preesistenti, migliorando ulteriormente la percentuale. Ma solo il versamento conta per l’ammissibilità.
Ipotesi 3 — Il finanziamento “fuori percorso” prima della domanda
Il socio unico di una s.r.l. versa 63.750 € alla società il 14 febbraio, quando il patrimonio netto è già negativo; non chiede autorizzazioni e il versamento non è menzionato nel piano. Il 9 luglio la società deposita domanda di concordato liquidatorio. Il 22 marzo, prima della domanda, la società gli aveva restituito 18.400 €.
Il finanziamento non rientra né nell’art. 99 (manca l’autorizzazione) né nell’art. 101 (non è in esecuzione del piano omologato): nessuna prededuzione. Si applica l’art. 2467 c.c.: il credito residuo di 45.350 € è postergato. In linea con Cass. n. 16348/2018, il piano dovrà collocarlo dopo i chirografari; con chirografari pagati al 31%, il socio non riceverà nulla. Per Cass. n. 17421/2020, sul credito postergato non maturano interessi.
Se il concordato non venisse omologato e si aprisse la liquidazione giudiziale, il rimborso di 18.400 € ricevuto nell’anno anteriore alla domanda sarebbe esposto all’inefficacia ex art. 164 CCII, e — trattandosi di postergazione di natura sostanziale, rilevabile d’ufficio secondo Cass. n. 12994/2019 — il curatore potrebbe chiederne la restituzione.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Molte sono state rese sulla legge fallimentare (artt. 182-quater e 2467 c.c.), e lo si dichiara espressamente: il loro principio è richiamato perché il Codice ha recepito, negli artt. 99-102, l’impianto di quella disciplina. Due precisazioni di metodo: le pronunce in materia di accordi di ristrutturazione sono citate per il principio generale sui finanziamenti prededucibili; per Cass. n. 620/2026 la fonte consultata non riporta la data di deposito.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. 12 luglio 2018, n. 18489 (l.fall.) | Prededuzione dei finanziamenti soci | È una deroga eccezionale alla postergazione, da leggere secondo la norma vigente all’erogazione | Il socio deve rientrare esattamente nell’art. 102 |
| Cass. 21 giugno 2018, n. 16348 (l.fall.) | Classe di soci finanziatori in concordato con cessione dei beni | La proposta deve rispettare la postergazione; la classe dei postergati è ammessa e vota | I crediti non prededucibili vanno dopo i chirografari |
| Cass. 28 dicembre 2021, n. 41772 (l.fall.) | Finanziamenti in funzione ed esecuzione del concordato | La prededuzione si conserva nel fallimento successivo | Il socio è protetto se il liquidatorio naufraga |
| Cass. 3 gennaio 2023, n. 43 (l.fall.) | Finanziamenti nella fase esecutiva | Presupposti della prededuzione nella procedura consecutiva | Serve documentare il legame con il piano |
| Cass. 7 febbraio 2023, n. 3724 (l.fall.) | Finanziamento per le spese di giustizia | Non prededucibile; credito chirografario | Non ogni denaro “per la procedura” è prededucibile |
| Cass. 6 settembre 2022, n. 26176 (l.fall.) | Spese anticipate dal professionista | Credito diverso dal compenso, in chirografo | Conferma la lettura rigorosa della prededuzione |
| Cass. 2 febbraio 2018, n. 2627 (l.fall.) | Fideiussione in esecuzione di accordo omologato | Prededucibile senza nuova verifica di funzionalità | Le garanzie del socio possono essere prededucibili |
| Cass. 21 giugno 2018, n. 16347 (l.fall.) | Fideiussione in esecuzione di accordo | La prededuzione presuppone l’escussione del garante | Il socio garante va in prededuzione dopo aver pagato |
| Cass. 18 aprile 2025, n. 10307 (l.fall.) | Crediti sorti dopo la chiusura del concordato | Non prededucibili nel fallimento successivo | Il finanziamento post-chiusura perde lo scudo |
| Cass. n. 620/2026 (CCII) | Rinuncia del socio alla prededuzione | Non è apporto di risorse esterne | Per il 10% serve denaro nuovo |
| Cass. 15 maggio 2019, n. 12994 | Natura della postergazione | Sostanziale, operante in vita della società, rilevabile d’ufficio | I rimborsi al socio sono contestabili |
| Cass. 20 agosto 2020, n. 17421 | Interessi sul credito postergato | Non decorrono dai presupposti dell’art. 2467 | Il residuo 20% non cresce con gli interessi |
| Cass. 31 gennaio 2019, n. 3017 | Nozione di finanziamento | Ogni attribuzione con obbligo di restituzione, anche agevolazioni di fatto | Rientrano forme atipiche di sostegno |
La sintesi operativa
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano principi pratici utilizzabili da chi deve decidere se e come finanziare una società avviata al concordato liquidatorio.
- La prededuzione del socio è un’eccezione alla postergazione e copre al massimo l’ottanta per cento del finanziamento (art. 102 CCII; Cass. n. 18489/2018).
- Il cento per cento è prededucibile solo se il finanziatore è diventato socio in esecuzione del concordato o dell’accordo (art. 102, comma 2, CCII).
- Senza autorizzazione ex art. 99 o previsione nel piano omologato ex art. 101, il finanziamento del socio torna sotto l’art. 2467 c.c. e, in una società in crisi, è quasi sempre postergato.
- Nel liquidatorio i crediti postergati dei soci si pagano dopo i chirografari e il piano non può scavalcare questo ordine (Cass. n. 16348/2018).
- Anticipare le spese della procedura non equivale a finanziarla in senso tecnico (Cass. n. 3724/2023; Cass. n. 26176/2022).
- Le garanzie prestate dal socio possono essere prededucibili, ma solo dopo l’escussione (Cass. n. 2627/2018; Cass. n. 16347/2018).
- La prededuzione regolarmente acquisita resiste alla liquidazione giudiziale successiva (Cass. n. 41772/2021; Cass. n. 43/2023; art. 6 CCII).
- Dopo la chiusura della procedura il nuovo denaro del socio non gode della prededuzione (Cass. n. 10307/2025).
- La rinuncia del socio a un credito non vale come risorsa esterna: per il dieci per cento serve un versamento effettivo (Cass. n. 620/2026).
- Gli apporti dei soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione contano come risorse esterne e possono essere distribuiti in deroga all’ordine delle prelazioni (art. 84, comma 4, CCII).
- I rimborsi ricevuti nell’anno anteriore alla domanda sono a rischio in caso di liquidazione giudiziale (art. 164 CCII; Cass. n. 12994/2019).
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho garantito personalmente il mutuo che la banca ha concesso alla società durante il concordato liquidatorio. Il mio regresso è prededucibile?
L’art. 102 CCII include espressamente garanzie e controgaranzie tra le forme di finanziamento del socio. Alla luce di Cass. n. 2627/2018 e Cass. n. 16347/2018, il credito di regresso può essere prededucibile se la garanzia è stata prestata in esecuzione del piano omologato, ma la prededuzione matura quando la garanzia è stata effettivamente escussa e pagata, e sempre entro il limite dell’ottanta per cento.
Ho fornito merci alla società senza farmele pagare. È un finanziamento?
Può esserlo. Cass. n. 3017/2019 ha adottato una nozione ampia di finanziamento, che comprende ogni attribuzione con obbligo di restituzione, incluse forme di agevolazione di fatto come forniture prolungate non pagate. Ne consegue che anche questi crediti possono essere attratti nella postergazione se non rientrano nel perimetro degli artt. 99-102.
Posso votare sul concordato liquidatorio come socio finanziatore?
Cass. n. 16348/2018, resa sulla legge fallimentare, ha ammesso il voto di una classe di soci finanziatori postergati in un concordato con cessione dei beni. Nel regime del Codice, il diritto di voto dei soci e delle parti correlate va verificato alla luce delle regole sul conflitto d’interessi e sulla formazione delle classi: è un punto da esaminare sul piano concreto.
Se rinuncio al mio credito, il concordato diventa ammissibile?
Non per questo. Cass. n. 620/2026 ha chiarito che la rinuncia alla prededuzione non integra apporto di risorse esterne. La rinuncia aiuta i creditori, ma per raggiungere la soglia del dieci per cento serve un versamento effettivo.
Ho ricevuto un rimborso parziale sei mesi prima della domanda. Rischio qualcosa?
Se il concordato si chiude regolarmente, il rimborso non viene di regola rimesso in discussione. Se invece si apre la liquidazione giudiziale, l’art. 164 CCII rende inefficaci i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti nell’anno anteriore alla domanda, e la natura sostanziale della postergazione (Cass. n. 12994/2019) rafforza la posizione del curatore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo questi orientamenti al fascicolo della tua società e alla tua posizione di socio. Ecco, concretamente, gli strumenti che mettiamo in campo.
- Ricostruiamo la storia dei finanziamenti dei soci: per ogni versamento individuiamo data, forma, causale contabile e situazione patrimoniale della società in quel momento, per stabilire se ricade nell’art. 2467 c.c., nell’art. 99 o nell’art. 101 CCII.
- Qualifichiamo ogni credito del socio distinguendo la quota prededucibile all’ottanta per cento, l’eventuale quota integralmente prededucibile ex art. 102, comma 2, e la quota residua soggetta alla regola ordinaria.
- Prepariamo il ricorso per l’autorizzazione ex art. 99 CCII quando il socio deve finanziare la società prima dell’omologazione, curando che la funzionalità del finanziamento risulti dagli atti.
- Strutturiamo nel piano il contributo dei soci, separando con chiarezza i finanziamenti prededucibili dagli apporti destinati a valere come risorse esterne ai sensi dell’art. 84, comma 4.
- Verifichiamo il calcolo della soglia del dieci per cento sull’attivo disponibile al deposito della domanda, escludendo le operazioni che, alla luce di Cass. n. 620/2026, non possono essere computate.
- Collochiamo i crediti postergati nel piano e nelle classi in modo coerente con l’ordine imposto dal codice civile, per prevenire rilievi di inammissibilità.
- Documentiamo il nesso tra il finanziamento e l’esecuzione del piano omologato, predisponendo la traccia contabile e documentale che servirà in caso di procedura consecutiva.
- Esaminiamo i rimborsi ricevuti dal socio nell’anno anteriore alla domanda e valutiamo l’esposizione all’azione di inefficacia ex art. 164 CCII.
- Assistiamo il socio nella domanda di ammissione al passivo in caso di liquidazione giudiziale successiva, rivendicando la prededuzione e contestando le eccezioni del curatore.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli sulla qualificazione del credito del socio, dall’opposizione allo stato passivo fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione consente di difendere gli orientamenti visti in questa analisi in ogni grado, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica: la qualificazione di un finanziamento del socio come prededucibile o postergato si discute davanti al giudice delegato, poi nell’opposizione allo stato passivo e, se necessario, in Cassazione, e la coerenza degli argomenti dall’inizio alla fine pesa sull’esito. Il ruolo di Esperto Negoziatore aggiunge la conoscenza della fase che precede il concordato, dove si decide se il contributo dei soci sarà autorizzato, documentato e quindi protetto.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi costruiscono la qualificazione giuridica dei crediti dei soci e la strategia processuale, i secondi ricostruiscono i bilanci, gli indici di squilibrio e il calcolo dell’attivo disponibile. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i documenti e costruiremo una strategia coerente, senza promettere risultati che dipendono dalle valutazioni del tribunale e dei creditori.
Chiusura: il finanziamento del socio si difende quando si progetta
I finanziamenti dei soci nel concordato liquidatorio sono una materia in cui poche righe di legge — l’ottanta per cento dell’art. 102, la soglia del dieci per cento dell’art. 84 — producono conseguenze molto diverse a seconda di come e quando il denaro è stato versato. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato confini precisi: la prededuzione è un’eccezione da guadagnare, la postergazione è sostanziale, la rinuncia non è nuova finanza.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce la fase in cui i soci vengono chiamati a sostenere l’impresa e in cui si progetta il loro contributo; come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, è abituato a lavorare su piani liquidatori, attivi realizzabili e graduazione dei crediti. È in quel lavoro che si decide se il finanziamento di un socio verrà rimborsato o andrà perduto.
📩 Prima di versare altro denaro alla società o di firmare una rinuncia, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa guida.