Pochi settori producono tanto passaparola sulla crisi d’impresa quanto quello alberghiero. Il titolare di un hotel stagionale, di un agriturismo o di una residenza turistica parla con i colleghi dell’associazione di categoria, legge un articolo sulla procedura aperta per un grande resort, ascolta il racconto del fornitore che “ha perso tutto con il concordato di quell’albergo sul lago”. Da questi frammenti nasce un’idea della procedura che spesso non corrisponde alla legge vigente. Alcune convinzioni derivano dalla vecchia legge fallimentare, altre da regole valide solo per il concordato liquidatorio, altre ancora da semplificazioni giornalistiche che hanno tagliato via le condizioni.
È comprensibile crederci: la disciplina è cambiata più volte in pochi anni, con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il D.Lgs. 83/2022 che ha recepito la direttiva europea sulla ristrutturazione, il correttivo D.Lgs. 136/2024 e, da ultimo, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che ha aperto la transazione fiscale anche ai tributi locali. Per una struttura ricettiva, che paga IMU e TARI su immobili grandi e gestisce l’imposta di soggiorno per conto del Comune, quest’ultima novità non è un dettaglio.
Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi rinvia la domanda perché pensa che “concordato” significhi chiudere l’albergo arriva alla procedura con la stagione già compromessa; chi la deposita convinto che tutti i debiti comunali siano intoccabili costruisce un piano sbagliato in partenza.
In questa guida verifichiamo sette convinzioni diffuse:
- il concordato significa chiudere l’albergo;
- i creditori vanno pagati soprattutto con la vendita dell’immobile;
- se affido la gestione a un terzo, il concordato diventa liquidatorio;
- con la domanda di concordato fornitori, portali e banche possono chiudere tutto;
- imposta di soggiorno e tributi comunali sono intoccabili;
- nel concordato il personale stagionale non conta;
- se la banca con ipoteca vota contro, il concordato è morto.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Il concordato in continuità è lo strumento con cui un’impresa in crisi prosegue l’attività regolando i debiti, e la sua costruzione si intreccia con la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso con cui un’impresa valuta la propria risanabilità, tratta con i creditori e, se le trattative non bastano, approda a uno strumento come il concordato in continuità. È esattamente la materia di questo titolo, declinata su un’impresa, quella ricettiva, che vive di stagionalità, immobili e contratti pendenti.
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Mito 1 — “Concordato vuol dire chiudere l’albergo e vendere tutto”
Il mito
“Se entro in concordato, l’hotel chiude: arriva un commissario, si vendono le camere e l’arredo, e io perdo l’attività.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste. Per decenni il concordato preventivo è stato vissuto, soprattutto nei piccoli centri turistici, come l’anticamera della chiusura: molte procedure della legge fallimentare erano concordati con cessione dei beni, in cui l’imprenditore metteva a disposizione dei creditori il patrimonio e il liquidatore lo vendeva. Inoltre il termine “commissario giudiziale” evoca l’idea di qualcuno che prende in mano l’azienda. Chi ha visto un collega alberghiero perdere la struttura dopo un concordato fallito tende a generalizzare.
La realtà
In realtà la norma dice altro. L’art. 84, comma 1, CCII prevede che il concordato possa realizzarsi in tre modi: con la continuità aziendale, con la liquidazione del patrimonio o con l’attribuzione delle attività a un assuntore. La continuità è una delle forme principali, non un’eccezione. Il comma 2 aggiunge che la continuità tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro, e che può essere diretta (l’imprenditore che ha presentato la domanda continua a gestire l’albergo) o indiretta (l’azienda è gestita da un soggetto diverso, per esempio in affitto o dopo cessione).
Nel concordato in continuità diretta l’albergatore resta alla guida della struttura: apre, vende camere, incassa, paga i fornitori correnti, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e, per gli atti di straordinaria amministrazione, con le autorizzazioni previste. Il commissario non gestisce l’hotel: verifica, riferisce ai creditori e al tribunale, segnala eventuali atti in frode.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la continuità va dimostrata, non dichiarata. Il piano (art. 87 CCII) deve indicare i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione, i tempi, le risorse destinate ai creditori, e deve essere accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità. Per un albergo questo significa ragionare per stagioni: tasso di occupazione realistico, prezzo medio per camera, costi del personale stagionale, manutenzioni straordinarie che non si possono rinviare, impatto di canali di vendita e commissioni.
La prova
La Cassazione lo ha detto con chiarezza molto di recente. Cass., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960 ha affermato che la continuità aziendale non può essere un’etichetta o una dichiarazione programmatica: deve emergere già in fase di ammissibilità come progetto giuridicamente sostenibile, economicamente coerente e fondato su valori verificabili, e il tribunale non è vincolato all’attestazione del professionista, potendone sindacare il metodo. Nello stesso periodo Cass., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931 si è occupata dei requisiti per configurare un concordato in continuità indiretta. Insieme, queste pronunce smentiscono il mito da entrambi i lati: il concordato non implica la chiusura, ma la continuità non è nemmeno un lasciapassare automatico.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il concordato equivalga alla chiusura tende a rinviare. E nel settore ricettivo il rinvio ha un costo specifico: si arriva alla domanda dopo aver perso la finestra di prenotazioni della stagione successiva, con i fornitori già in allarme, le recensioni in calo per la manutenzione trascurata e magari un pignoramento immobiliare già trascritto. A quel punto i numeri su cui costruire la continuità sono peggiori, e il tribunale (come insegna la sentenza n. 22960/2026) li guarda da vicino. Il rischio opposto è altrettanto concreto: chi pensa che la parola “continuità” basti presenta un piano ottimistico che non regge al vaglio di ammissibilità.
Come si legge la stagionalità in un piano di continuità
C’è un aspetto della continuità alberghiera che il mito non considera nemmeno, perché presuppone che la procedura fermi tutto: la stagionalità dei flussi. Un’impresa manifatturiera incassa più o meno in modo costante durante l’anno; un hotel stagionale concentra gran parte dei ricavi in pochi mesi e sostiene costi fissi (mutuo, assicurazioni, tributi sull’immobile, manutenzioni) anche nei mesi di chiusura. Il piano previsto dall’art. 87 CCII deve quindi descrivere non solo quanto entrerà, ma quando entrerà.
In pratica le scadenze dei pagamenti ai creditori vanno agganciate ai mesi in cui la cassa è disponibile: rate concentrate a fine stagione, accantonamenti nei mesi di picco per coprire i costi invernali, una riserva prudenziale per le manutenzioni straordinarie necessarie a mantenere la classificazione. Un piano che prevede pagamenti mensili costanti per un’attività aperta sei mesi l’anno è un piano che l’attestatore e il commissario guarderanno con sospetto. Allo stesso modo, il fabbisogno concordatario deve includere le spese di preapertura (personale assunto prima dell’arrivo degli ospiti, forniture, pulizie straordinarie), che nel settore ricettivo cadono proprio quando la cassa è più bassa.
Il ragionamento vale anche per le strutture aperte tutto l’anno, come gli hotel urbani o business, dove la stagionalità è meno marcata ma esistono picchi legati a fiere, eventi e flussi congressuali. In ogni caso, è la coerenza tra calendario dei ricavi e calendario dei pagamenti a rendere credibile la continuità.
Mito 2 — “I creditori vanno pagati soprattutto con la vendita dell’immobile”
Il mito
“Nel concordato i creditori devono prendere almeno la metà dai beni: se l’hotel è di proprietà, l’immobile va venduto, altrimenti il piano non passa.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità che viene dal passato. Nella legge fallimentare il concordato “misto”, con una parte di continuità e una parte di dismissioni, veniva qualificato a seconda della prevalenza dei flussi, e si discuteva a lungo se dovessero prevalere i ricavi della gestione o quelli delle vendite. Nella versione originaria del Codice della crisi, inoltre, esisteva un criterio di prevalenza legato ai ricavi della continuità e al mantenimento dei livelli occupazionali. Chi ha seguito quel dibattito ricorda la parola “prevalenza” e la applica ancora oggi.
La realtà
La regola vigente è diversa. L’art. 84, comma 3, CCII stabilisce che nel concordato in continuità i creditori possono essere soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato della continuità, diretta o indiretta. La proposta deve però assicurare a ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o nella rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. Per un albergo questo è un punto rilevante: il fornitore di biancheria, la lavanderia industriale, il grossista alimentare possono ricevere come utilità anche la prosecuzione del rapporto commerciale con la struttura.
Vendere l’immobile non è quindi obbligatorio: un piano in continuità può reggersi sui flussi della gestione alberghiera, purché ogni creditore riceva almeno quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale. È il cosiddetto criterio del miglior soddisfacimento: il raffronto non è con un’ipotetica vendita a prezzo pieno, ma con ciò che i creditori otterrebbero davvero se la struttura venisse liquidata.
C’è però un vincolo che il mito ignora nella direzione opposta. Il valore che l’immobile e l’azienda esprimerebbero in liquidazione deve essere distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione (art. 84, comma 6, CCII), mentre per il valore eccedente, generato dalla continuità, opera una regola più flessibile basata sul trattamento delle classi. Il creditore ipotecario sull’hotel, inoltre, può essere soddisfatto anche non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile dalla vendita del bene su cui grava l’ipoteca, come attestato dal professionista indipendente (art. 84, comma 5).
La prova
La Cassazione ha delimitato con precisione lo spazio di manovra. Cass., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 (pronunciata sull’art. 186-bis della legge fallimentare) ha chiarito che il surplus generato dalla continuità rientra comunque nella garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c. e non può essere distribuito liberamente dal debitore, alterando l’ordine delle prelazioni. Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, pur pronunciata in tema di concordato minore, ha ribadito che il rispetto degli artt. 2740 e 2741 c.c. e della graduazione delle prelazioni, richiamati attraverso gli artt. 84 e 112 CCII, è condizione la cui violazione rende la proposta inammissibile, con rilievo anche d’ufficio. E Cass. n. 22960/2026 ha precisato che, nella continuità indiretta, il valore di liquidazione da usare come base di confronto deve includere il maggior valore ottenibile dalla cessione dell’azienda in esercizio.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di dover vendere l’immobile per forza rischia di sacrificare il bene che rende possibile l’attività: un hotel senza la sua sede non è più un’azienda alberghiera, e il valore di avviamento si dissolve. Chi invece pensa che la continuità consenta di distribuire il valore come si preferisce costruisce un piano esposto a una dichiarazione di inammissibilità. La strada corretta passa da una stima seria del valore di liquidazione dell’immobile e dell’azienda in esercizio, da un piano che rispetti le prelazioni su quel valore e da un uso ragionato del plusvalore della continuità.
Mito 3 — “Se affido l’hotel a un gestore, il concordato diventa liquidatorio”
Il mito
“Se non gestisco più io l’albergo e lo do in affitto a una catena o a un altro operatore, non è più continuità: è una liquidazione mascherata, con tutti i vincoli del concordato liquidatorio.”
Perché ci credono in tanti
La convinzione nasce da un’intuizione comprensibile: se l’imprenditore smette di lavorare in prima persona, l’impresa sembra “finita”. Inoltre nella prassi della legge fallimentare l’affitto d’azienda stipulato prima della domanda è stato a lungo oggetto di discussione, perché il debitore che aveva già affittato l’azienda non aveva più un’attività propria da proseguire. Nel settore ricettivo, dove la separazione tra proprietà immobiliare e gestione è frequentissima, questa incertezza ha generato molti timori.
La realtà
La norma vigente scioglie gran parte del dubbio. L’art. 84, comma 2, CCII qualifica come continuità indiretta il caso in cui l’azienda sia gestita da un soggetto diverso dal debitore o sia da questo ripresa in forza di cessione, usufrutto, conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. Il legislatore ha quindi espressamente previsto che l’albergo possa proseguire con un gestore terzo senza che il concordato perda la qualifica di continuità.
Affidare la struttura a un gestore professionale è una forma legittima di continuità indiretta, ma il contratto deve essere funzionale al piano concordatario e non un modo per svuotare l’azienda prima della procedura. Le domande che il tribunale si pone sono concrete: il canone è congruo rispetto al valore dell’azienda alberghiera? Il gestore ha capacità finanziaria e organizzativa? Il contratto prevede la successiva cessione, con quale prezzo e quali garanzie? I dipendenti passano al nuovo gestore secondo le regole sul trasferimento d’azienda?
Su questo terreno l’esperienza della composizione negoziata è preziosa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il momento in cui l’operazione con il gestore terzo viene negoziata, ed è lì che va costruita in modo coerente con un futuro concordato in continuità indiretta. Un affitto firmato in fretta, senza pensare al piano, è difficile da difendere dopo.
La prova
Cass., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931 ha esaminato proprio i requisiti necessari per configurare un concordato in continuità indiretta, segnalando che la qualificazione non dipende dal nome del contratto ma dalla sua funzione nel piano. Cass. n. 22960/2026 ha aggiunto un tassello decisivo per le operazioni con un terzo: il prezzo offerto per l’azienda non può essere presentato come plusvalore della continuità se la stessa ricchezza sarebbe ricavabile anche in una liquidazione giudiziale, perché il valore di liquidazione (art. 87, comma 1, lett. c, CCII) deve comprendere il maggior valore della cessione dell’azienda in funzionamento. Per un hotel con un buon avviamento il punto è cruciale: il curatore, in liquidazione, potrebbe vendere l’albergo “chiavi in mano”, e quel valore entra nel confronto.
Cosa rischia chi ci crede
Chi teme che l’affitto trasformi il concordato in liquidatorio può rinunciare a un’operazione con un gestore qualificato che rappresenterebbe la soluzione migliore, ostinandosi a una gestione diretta che i numeri non sostengono. Chi invece crede che qualsiasi affitto vada bene rischia l’errore opposto: un contratto a canone basso, stipulato con un soggetto vicino all’imprenditore senza logica di piano, attira le contestazioni del commissario e dei creditori e può compromettere l’ammissibilità.
Mito 4 — “Con la domanda di concordato fornitori, portali e banche possono chiudere tutto”
Il mito
“Appena deposito la domanda, i fornitori smettono di consegnare, la banca revoca i fidi, i portali di prenotazione mi sospendono e il contratto di affitto dell’immobile salta: l’albergo si ferma da solo.”
Perché ci credono in tanti
Il timore ha basi reali. La pubblicazione della domanda nel registro delle imprese è un segnale che il mercato legge subito, e molti contratti commerciali contengono clausole che legano la risoluzione all’apertura di procedure concorsuali. Chi ha vissuto la crisi di un’altra struttura ricorda forniture interrotte e affidamenti ritirati. Il passaparola, però, ha trasformato un rischio in una certezza.
La realtà
Il Codice della crisi contiene una serie di tutele specifiche per l’impresa in continuità, che il mito ignora.
Primo: le misure protettive (art. 54 CCII). Con la domanda il debitore può chiedere che i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui è esercitata l’attività. Per un albergo significa proteggere l’immobile, gli arredi, i conti su cui affluiscono gli incassi.
Secondo: l’art. 94-bis CCII. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda o dell’apertura del concordato; e i creditori interessati dalle misure protettive non possono fare lo stesso con i contratti essenziali per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Le clausole contrattuali contrarie sono inefficaci.
Terzo: l’art. 97 CCII. I contratti pendenti proseguono, e i patti contrari sono inefficaci; è il debitore, semmai, a poter chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti non coerenti con il piano, con indennizzo che diventa credito anteriore. Per un albergo questo vale, per esempio, per un leasing di attrezzature non più utili (con le regole speciali del comma 12) o per un contratto di fornitura sproporzionato. Attenzione a un dettaglio: l’art. 97, comma 13, esclude dal suo ambito alcuni contratti, tra cui la locazione di immobili disciplinata dall’art. 185, comma 1, che riguarda il caso in cui il debitore sia locatore; quando invece l’albergatore è conduttore, il contratto rientra nella disciplina generale dei contratti pendenti.
Quarto: l’art. 100 CCII, che consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività, se un professionista indipendente attesta che sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.
La domanda di concordato in continuità non legittima i fornitori a interrompere i contratti in corso per il solo fatto della procedura, ma non obbliga nessuno a concedere nuovo credito: le forniture successive vanno pagate regolarmente. È qui che sta il fondo di verità del mito.
La prova
Cass., Sez. I, n. 31856/2025 ha ammesso la possibilità di presentare un’istanza di composizione negoziata, con le relative misure protettive, anche in pendenza di una procedura di concordato, in una prospettiva che la Corte ha definito incidentale. È un segnale importante: l’ordinamento mette a disposizione più livelli di protezione, che vanno però coordinati. Il quadro normativo degli artt. 54, 94-bis e 97 CCII chiude la questione sul piano della legge scritta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che la domanda fermi tutto spesso tenta di “sistemare” prima alcuni fornitori, pagando selettivamente i più insistenti: un comportamento che altera la parità di trattamento e che il commissario esamina con attenzione. Altri rinunciano a chiedere le misure protettive, lasciando l’immobile esposto alle azioni esecutive proprio mentre il piano è in costruzione. Altri ancora non usano lo strumento dell’art. 97 per liberarsi dei contratti che zavorrano la gestione, come un leasing di arredi ormai superati.
Un dettaglio che il mito trascura: prenotazioni, caparre e portali
Nel settore ricettivo esiste una categoria di contratti pendenti che negli altri settori quasi non si vede: le prenotazioni già confermate, spesso con acconto o caparra versati dall’ospite mesi prima del soggiorno. Alla data della domanda, questi contratti sono ineseguiti da una parte (la struttura non ha ancora erogato il servizio) e talvolta anche dall’altra (l’ospite deve ancora saldare). La regola generale dell’art. 97 CCII è la prosecuzione: l’albergo onora la prenotazione e incassa il saldo, e proprio questi flussi entrano nel piano come prova della continuità.
La prosecuzione, però, ha un rovescio che il piano deve considerare: se la struttura dovesse non riaprire, gli ospiti che hanno versato acconti diventerebbero creditori per la restituzione, e il loro credito, sorto prima della domanda, sarebbe trattato secondo le regole del concordato. Per questo un piano alberghiero serio quantifica le caparre incassate e non ancora “consumate” e indica come verranno garantite.
Analogo ragionamento vale per i contratti con i portali di prenotazione online, con i tour operator e con le agenzie che acquistano allotment di camere. Sono contratti spesso decisivi per i ricavi, e per questo rientrano tra quelli per cui le tutele dell’art. 94-bis CCII hanno più senso. Non impediscono, però, al portale di applicare le proprie condizioni generali per ragioni diverse dalla procedura (per esempio recensioni o inadempimenti successivi): la gestione corretta passa da una comunicazione trasparente e dal pagamento puntuale delle commissioni maturate dopo la domanda.
C’è infine il capitolo delle autorizzazioni amministrative. L’esercizio dell’attività ricettiva è regolato dalle leggi regionali di settore, con titoli abilitativi, classificazione e requisiti che variano da Regione a Regione. Il concordato non incide di per sé sul titolo: l’albergatore in continuità diretta continua a operare con la propria autorizzazione o SCIA. Nella continuità indiretta, invece, il passaggio della gestione a un terzo richiede di regola gli adempimenti di subingresso previsti dalla normativa regionale e comunale, che vanno programmati nel cronoprogramma del piano per evitare che la stagione inizi con il nuovo gestore privo dei requisiti per operare.
Mito 5 — “Imposta di soggiorno, IMU e TARI sono intoccabili”
Il mito
“I debiti con il Comune non si possono ridurre: IMU, TARI e imposta di soggiorno vanno pagati per intero, il concordato non li tocca.”
Perché ci credono in tanti
Fino all’estate 2026 la convinzione aveva un fondamento serio. La transazione fiscale prevista dal Codice della crisi riguardava i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e le relative strutture, e il trattamento dei tributi locali nel concordato restava affidato al voto dell’ente come creditore, con incertezze applicative e Comuni spesso poco attrezzati a esprimersi. Molti albergatori hanno quindi sentito dire, a ragione per il passato, che “con il Comune non si tratta”. Sull’imposta di soggiorno, poi, pesa il ricordo dei procedimenti per peculato a carico dei gestori che avevano trattenuto le somme incassate dagli ospiti.
La realtà
Qui la risposta è: vero, ma solo a metà, e sempre meno vero.
Sui tributi locali propri dell’impresa (IMU sull’immobile alberghiero, TARI, altri tributi amministrati direttamente dagli enti territoriali) il quadro è cambiato con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che ha esteso ai tributi locali gli strumenti di regolazione della crisi, inclusa la transazione fiscale nelle procedure del Codice, concordato preventivo compreso. Secondo i primi commenti, l’ente deve individuare l’organo titolato a esprimersi, e il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell’ente quando il suo voto è determinante e la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione. Per una struttura ricettiva con arretrati IMU e TARI significativi, dal 12 agosto 2026 questi debiti possono entrare in una proposta di trattamento parziale o dilazionato, con regole analoghe a quelle dei tributi erariali. Il decreto non contiene, a quanto riportato, una disciplina transitoria esplicita per le procedure già pendenti: chi ha un concordato in corso deve valutare caso per caso.
Sull’imposta di soggiorno il discorso è più delicato. L’albergatore non è il contribuente: l’imposta è dovuta dall’ospite e il gestore la incassa e la riversa. L’art. 180 del D.L. 34/2020 ha qualificato il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e ha sanzionato l’omesso, ritardato o parziale versamento in via amministrativa. Il debito del gestore verso il Comune per somme non riversate è quindi un debito tributario in senso proprio. Se e in che misura possa essere falcidiato in concordato, anche alla luce del D.Lgs. 147/2026, è una questione che va verificata sul testo definitivo e sui regolamenti comunali: sarebbe imprudente darlo per scontato in un senso o nell’altro.
La prova
Sulla natura della posizione del gestore, Cass., Sez. Unite, ord. n. 1527/2026 è stata riportata dai commentatori come affermativa della giurisdizione del giudice tributario sulle liti relative all’imposta di soggiorno, segno che il rapporto tra gestore e Comune è ormai trattato come rapporto tributario. Sul cram down fiscale nel concordato in continuità, Cass., Sez. I, n. 19790/2026 si è pronunciata sul previgente art. 88, comma 2-bis, CCII, confermando che l’omologazione può superare, a determinate condizioni, il dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che i debiti comunali siano intoccabili costruisce un piano che prevede il loro pagamento integrale, sottraendo risorse agli altri creditori e magari rendendo il concordato non sostenibile. Chi crede all’errore opposto, cioè che l’imposta di soggiorno non versata si sistemi come un qualsiasi debito commerciale, sottovaluta una posizione che ha profili sanzionatori propri e un’attenzione particolare da parte degli enti. In entrambi i casi la proposta parte su basi sbagliate.
Mito 6 — “Nel concordato il personale stagionale non conta”
Il mito
“Il concordato riguarda i debiti verso banche e fornitori. I dipendenti, soprattutto gli stagionali, li gestisco come voglio: se non mi servono, non li richiamo e i loro arretrati aspettano.”
Perché ci credono in tanti
Nel settore alberghiero il lavoro stagionale è strutturale: a fine stagione i contratti cessano, e la stagione successiva si riassume. Questo crea l’impressione che il personale sia una variabile esterna alla procedura. Inoltre i crediti dei lavoratori sono spesso di importo singolarmente contenuto e il titolare li percepisce come meno urgenti rispetto all’esposizione bancaria.
La realtà
La disciplina è più articolata. Anzitutto l’art. 97, comma 13, CCII esclude i rapporti di lavoro subordinato dalla disciplina dei contratti pendenti: il debitore non può usare lo scioglimento autorizzato dal tribunale per liberarsi dei dipendenti. Per i rapporti di lavoro valgono le regole lavoristiche ordinarie, inclusi gli obblighi in caso di trasferimento d’azienda nella continuità indiretta.
In secondo luogo l’art. 84, comma 7, CCII stabilisce che i crediti retributivi assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. sono soddisfatti nel rispetto della graduazione delle prelazioni anche nella continuità, e che la proposta deve rispettare l’art. 2116, primo comma, c.c., relativo ai trattamenti previdenziali. Gli arretrati dei lavoratori, stagionali compresi, sono crediti privilegiati di primo grado sui mobili: un piano che li tratta come chirografi o li rinvia senza criterio non rispetta l’ordine delle prelazioni.
Infine l’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per mensilità antecedenti al deposito della domanda ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. Per un albergo che deve riaprire, questo strumento può essere decisivo: richiamare il personale qualificato della stagione precedente, saldando le mensilità arretrate, significa conservare competenze che il mercato del lavoro turistico rende difficili da ritrovare.
C’è poi un fondo di verità che va riconosciuto: la legge non obbliga l’albergatore a riassumere tutti gli stagionali dell’anno precedente, e il piano può prevedere un organico calibrato sulla domanda attesa. Ma la riduzione dell’organico va gestita con gli strumenti del diritto del lavoro, non con la procedura concorsuale.
La prova
Il testo dell’art. 84, comma 2, CCII, che richiama la preservazione dei posti di lavoro nella misura possibile, e quello del comma 7 sul privilegio retributivo chiudono la questione sul piano normativo. La giurisprudenza di legittimità su graduazione e par condicio (Cass. n. 28574/2025 e Cass. n. 22474/2024) conferma che nessuna categoria di creditori privilegiati può essere scavalcata per scelta del debitore.
Cosa rischia chi ci crede
Chi ignora i lavoratori nel piano rischia contestazioni dei creditori privilegiati, ricorsi per decreto ingiuntivo e azioni esecutive (ove non coperte dalle misure protettive), conflitti sindacali e, soprattutto, la perdita del personale chiave nel momento in cui la struttura deve dimostrare di saper ripartire. Un albergo in concordato che apre la stagione con un servizio scadente brucia proprio quella reputazione su cui si basano i flussi di cassa promessi ai creditori.
Mito 7 — “Se la banca con l’ipoteca sull’hotel vota contro, il concordato è morto”
Il mito
“Il mutuo con ipoteca sull’albergo è il debito più grande: se la banca dice no, non raggiungo la maggioranza e il concordato salta.”
Perché ci credono in tanti
Nella vecchia legge fallimentare il concordato si approvava con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e un creditore dominante poteva di fatto decidere l’esito. Nel settore alberghiero è frequente che una singola banca concentri un’esposizione molto alta, garantita da ipoteca sull’immobile. Da qui l’idea che il voto di quella banca sia decisivo in ogni caso.
La realtà
Il quadro vigente è profondamente diverso. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria (art. 85 CCII), e il voto si esprime per classi (art. 109 CCII). Il creditore ipotecario che viene soddisfatto integralmente in denaro entro i termini di legge non vota; se invece è soddisfatto parzialmente, la parte incapiente è trattata come chirografo.
Soprattutto, l’art. 112, comma 2, CCII disciplina la cosiddetta ristrutturazione trasversale dei debiti: se una o più classi votano contro, il tribunale può omologare ugualmente il concordato in continuità quando ricorrono le condizioni previste, tra cui il rispetto del valore di liquidazione secondo la graduazione delle prelazioni, il trattamento delle classi dissenzienti almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore, e l’approvazione da parte della maggioranza delle classi o, in mancanza, di almeno una classe di creditori che sarebbero almeno in parte soddisfatti anche nella liquidazione. Il dissenso della banca ipotecaria non è un veto automatico: conta se la proposta le assicura almeno quanto otterrebbe dalla vendita dell’hotel in liquidazione e se il trattamento tra le classi rispetta le regole.
Il fondo di verità sta nel fatto che il creditore dissenziente può opporsi all’omologazione contestando la convenienza: se dimostra che riceverebbe di più dalla liquidazione giudiziale, il tribunale deve tenerne conto. Per questo la stima del valore di realizzo dell’immobile alberghiero (con la sua destinazione urbanistica, lo stato di manutenzione, il mercato locale) è il cuore del confronto.
La prova
Cass. n. 19790/2026, sul cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità, conferma la logica di fondo del sistema: anche creditori pubblici, tradizionalmente considerati intoccabili, possono vedere superato il proprio dissenso quando il trattamento proposto è almeno pari all’alternativa liquidatoria. Cass. n. 22960/2026 completa il quadro: se la base di confronto è calcolata male, la distribuzione secondo la regola di priorità relativa diventa illegittima. È la stessa regola che vale per la banca ipotecaria.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che la banca abbia un potere di veto spesso accetta condizioni peggiori di quelle che potrebbe ottenere, oppure rinuncia del tutto al concordato. Chi crede al contrario che la ristrutturazione trasversale sia un automatismo sottovaluta la necessità di una perizia solida sul valore dell’immobile e di una formazione delle classi corretta: una classe costruita in modo artificioso per ottenere un voto favorevole è una delle contestazioni più frequenti.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati a scopo esemplificativo e non riferite a casi reali.
Simulazione 1 — “Concordato vuol dire chiudere” (Mito 1). Ipotesi: albergo 3 stelle di 46 camere, aperto da aprile a ottobre, debiti complessivi per 1.284.600 €, di cui 612.300 € verso una banca con ipoteca sull’immobile, 198.700 € verso fornitori, 143.900 € di debiti tributari erariali, 87.450 € di IMU e TARI arretrate, 41.250 € di retribuzioni e TFR maturati, il resto verso altri chirografi. Il titolare, convinto che il concordato significhi chiudere, attende: a novembre la banca avvia il pignoramento immobiliare. Se invece a fine settembre avesse chiesto la composizione negoziata o depositato la domanda con riserva e chiesto le misure protettive, l’azione esecutiva sarebbe rimasta bloccata nel periodo di efficacia delle misure, e il piano avrebbe potuto essere costruito sulla stagione successiva. Con un’occupazione media ipotizzata del 64% e un ricavo medio per camera di 92,40 €, i ricavi lordi della stagione di 214 giorni si collocherebbero intorno a 582.000 €: è su numeri di questo tipo, sottoposti all’attestatore, che il tribunale valuta la continuità.
Simulazione 2 — “IMU e TARI intoccabili” (Mito 5). Ipotesi: stessa struttura. Prima del 12 agosto 2026 il piano prevede il pagamento integrale degli 87.450 € al Comune, sottraendo risorse ai chirografi, che ricevono il 14,8%. Con l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali (D.Lgs. 147/2026), una proposta di pagamento dei tributi locali al 55% in rate coerenti con i flussi stagionali libera circa 39.350 € che, redistribuiti, portano la percentuale dei chirografi verso il 19-20%, a condizione che il trattamento proposto al Comune non sia inferiore a quello ricavabile in liquidazione, tenendo conto del rango del suo credito. L’imposta di soggiorno incassata e non riversata (ipotizziamo 6.830 €) viene invece tenuta distinta nel piano, in attesa di una verifica puntuale sulla sua trattabilità.
Simulazione 3 — “La banca ha il veto” (Mito 7). Ipotesi: la perizia stima il valore di realizzo dell’hotel in liquidazione in 498.000 €, al netto dei costi di procedura e della svalutazione da vendita forzata. La proposta offre alla banca 512.000 € in pagamenti scaglionati (superiori al valore di realizzo), mentre la parte incapiente di 100.300 € viene trattata come chirografo in una classe dedicata. La banca vota contro, ma le classi dei fornitori strategici e dei lavoratori votano a favore. Se il trattamento rispetta il valore di liquidazione e le regole dell’art. 112, comma 2, CCII, il tribunale può omologare nonostante il dissenso. Se invece la perizia fosse contestata con successo, dimostrando un valore di realizzo di 560.000 €, la proposta alla banca risulterebbe inferiore all’alternativa liquidatoria e l’omologazione sarebbe a rischio.
Il fondo di verità
Ogni mito sulla gestione del concordato in continuità per una struttura ricettiva contiene un frammento di realtà. Ricomposti nel quadro corretto, questi frammenti diventano indicazioni utili.
È vero che il concordato può portare alla perdita dell’albergo: accade quando la continuità non è sostenibile e il piano viene dichiarato inammissibile, oppure quando il concordato viene risolto o revocato per inadempimento. Ma non è la procedura in sé a chiudere la struttura: è un piano costruito male o eseguito male.
È vero che il valore dell’immobile conta moltissimo. Non perché vada venduto, ma perché rappresenta la base del confronto con la liquidazione e la misura minima della soddisfazione del creditore ipotecario. Un hotel di proprietà è insieme la principale risorsa e il principale vincolo del piano.
È vero che l’affitto d’azienda può essere usato in modo distorto, per spostare l’attività su un soggetto vicino all’imprenditore lasciando i debiti nella vecchia società. È proprio per questo che la norma richiede che l’affitto sia funzionale alla procedura e che la giurisprudenza recente ne sottolinei la verifica sostanziale.
È vero che la domanda di concordato cambia i rapporti con fornitori e banche: nessuno è obbligato a fare nuovo credito, e gli affidamenti in essere vanno gestiti con attenzione. Ma le tutele degli artt. 54, 94-bis, 97 e 100 CCII impediscono che la procedura diventi da sola il motivo per interrompere i contratti essenziali.
È vero che i tributi locali sono stati a lungo difficili da negoziare. Ma dal 12 agosto 2026 lo spazio è più ampio, mentre l’imposta di soggiorno rimane un capitolo che richiede una valutazione separata e prudente.
È vero che il personale stagionale non deve essere necessariamente riassunto in blocco. Ma i suoi crediti sono privilegiati e la sua presenza è una delle condizioni pratiche della continuità.
È vero, infine, che la banca ipotecaria può opporsi e far valere la convenienza. Ma il suo dissenso non è un veto: è un’obiezione che si vince o si perde sul terreno dei numeri.
C’è poi un fondo di verità trasversale a tutti i miti: per un’impresa ricettiva, il tempo è stagionale. Una domanda presentata a febbraio, con la stagione davanti, consente di dimostrare la continuità con prenotazioni e contratti in corso; la stessa domanda presentata a novembre, dopo una stagione chiusa in perdita e con i creditori già in azione esecutiva, parte in salita. La composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII, è spesso lo strumento per guadagnare quel tempo e preparare un eventuale concordato in continuità su basi solide.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume le sette convinzioni esaminate, mettendo a confronto ciò che circola tra gli operatori del settore ricettivo e ciò che prevede la disciplina vigente a ottobre 2026. Serve come promemoria rapido, non come sostituto dell’analisi del singolo caso: ogni struttura ha un mix diverso di debiti, contratti e stagionalità.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il concordato significa chiudere l’albergo | Il concordato in continuità (art. 84 CCII) consente di proseguire l’attività, direttamente o tramite un terzo, se il piano è sostenibile e verificabile |
| I creditori vanno pagati soprattutto vendendo l’immobile | I creditori possono essere soddisfatti anche in misura non prevalente dalla continuità (art. 84, c. 3), nel rispetto del valore di liquidazione e delle prelazioni |
| Se affido l’hotel a un gestore, il concordato è liquidatorio | L’affitto, anche anteriore se funzionale al ricorso, è continuità indiretta (art. 84, c. 2); conta la funzione nel piano |
| La domanda fa saltare fornitori, banche e portali | Misure protettive, art. 94-bis e art. 97 impediscono la risoluzione per il solo deposito; nessuno però è obbligato a nuovo credito |
| IMU, TARI e imposta di soggiorno sono intoccabili | Dal 12 agosto 2026 i tributi locali entrano nella transazione fiscale (D.Lgs. 147/2026); l’imposta di soggiorno richiede verifica separata |
| Il personale stagionale non conta | I rapporti di lavoro sono esclusi dall’art. 97; le retribuzioni arretrate sono privilegiate e il loro pagamento può essere autorizzato (art. 100) |
| Il voto contrario della banca ipotecaria blocca tutto | Con classi obbligatorie e ristrutturazione trasversale (art. 112, c. 2) il tribunale può omologare nonostante il dissenso, se le condizioni sono rispettate |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso chiedere il concordato in continuità anche se l’albergo è chiuso per la stagione invernale?
Sì, la chiusura stagionale non esclude la continuità, perché l’attività alberghiera stagionale è per natura intermittente. Ciò che conta è che il piano dimostri la riapertura e i flussi della stagione successiva, con dati verificabili (prenotazioni, contratti con tour operator, budget del personale). Una struttura ferma da anni, senza prospettive concrete di riapertura, difficilmente supera il vaglio di ammissibilità.
Quindi è vero che il commissario giudiziale gestirà il mio hotel?
No. Nel concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato. Il commissario vigila, informa i creditori, esprime pareri, ma non apre l’albergo né decide le tariffe.
Quindi è vero che il proprietario dell’immobile non può mai sciogliere il contratto di affitto durante il concordato?
Dipende. L’art. 94-bis impedisce la risoluzione per il solo deposito della domanda e, con le misure protettive, per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori quando il contratto è essenziale. Non impedisce però le azioni per inadempimenti successivi o per cause diverse previste dalla legge. Pagare regolarmente i canoni maturati dopo la domanda è quindi indispensabile.
Quindi è vero che il D.Lgs. 147/2026 mi permette di ridurre l’imposta di soggiorno non versata?
Non è affatto scontato. Il decreto estende la transazione fiscale ai tributi locali, ma l’imposta di soggiorno ha una struttura particolare: il gestore incassa somme dovute dagli ospiti e risponde come responsabile d’imposta. La possibilità di includerla in una proposta di trattamento parziale va verificata sul testo normativo, sul regolamento comunale e sull’orientamento dell’ente.
Quindi è vero che, se la composizione negoziata non va a buon fine, devo ricominciare tutto da capo?
No. Il lavoro svolto in composizione negoziata (analisi dei dati, trattative, piano di risanamento) può confluire in uno strumento successivo, compreso il concordato in continuità. La Cassazione (n. 31856/2025) ha anzi riconosciuto la possibilità di attivare la composizione negoziata anche in pendenza di concordato, segno che i due percorsi possono dialogare.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito le pronunce richiamate nell’articolo, con il principio riformulato e il collegamento al mito che ridimensionano. Sono state selezionate tra quelle reperite e verificate nelle fonti a ottobre 2026.
1. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960.
Principio: la continuità aziendale deve risultare già in fase di ammissibilità come progetto sostenibile e verificabile; nella continuità indiretta il valore di liquidazione comprende il maggior valore della cessione dell’azienda in esercizio, e l’attestazione non vincola il giudice.
Rilevanza: smonta i Miti 1, 2, 3 e 7. Per un hotel con avviamento, il confronto con la liquidazione deve tener conto della vendita della struttura funzionante.
2. Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931.
Principio: individua i requisiti per qualificare un concordato come in continuità indiretta, valorizzando la funzione dell’operazione nel piano.
Rilevanza: ridimensiona il Mito 3: l’affidamento dell’albergo a un gestore terzo non trasforma di per sé il concordato in liquidatorio, ma deve essere coerente con il piano.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 19790/2026.
Principio: si pronuncia sul cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità secondo il previgente art. 88, comma 2-bis, CCII, ammettendo l’omologazione nonostante il dissenso dei creditori pubblici alle condizioni di legge.
Rilevanza: smonta i Miti 5 e 7: anche i creditori più forti possono vedere superato il proprio dissenso se il trattamento non è inferiore all’alternativa liquidatoria.
4. Cass. civ., Sez. Unite, ord. n. 1527/2026.
Principio: secondo quanto riportato dai commentatori, attribuisce al giudice tributario le controversie in materia di imposta di soggiorno.
Rilevanza: chiarisce la natura tributaria del rapporto tra gestore e Comune, utile per inquadrare il Mito 5.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025.
Principio: ammette in via incidentale l’istanza di composizione negoziata e le relative misure protettive anche in pendenza di un concordato.
Rilevanza: ridimensiona il Mito 4 e conferma il raccordo tra composizione negoziata e concordato in continuità.
6. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574.
Principio: il rispetto della garanzia patrimoniale (artt. 2740 e 2741 c.c.) e della graduazione delle prelazioni, richiamati dagli artt. 84 e 112 CCII, è condizione di ammissibilità della proposta, rilevabile anche d’ufficio (pronuncia resa in tema di concordato minore).
Rilevanza: smonta il Mito 2 nella sua versione “libera distribuzione” e il Mito 6: i privilegi, compresi quelli dei lavoratori, non possono essere scavalcati.
7. Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474.
Principio: il surplus della continuità rientra nella garanzia generica del debitore e non può essere destinato in deroga all’ordine delle prelazioni (pronuncia resa sull’art. 186-bis della legge fallimentare).
Rilevanza: completa il quadro del Mito 2: il valore prodotto dalla gestione alberghiera non è a libera disposizione dell’imprenditore.
8. Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 7005.
Principio: riconosce la prededuzione del credito di chi ha redatto la due diligence contabile funzionale all’ammissione al concordato.
Rilevanza: conferma che la preparazione accurata dei dati (indispensabile per un piano alberghiero stagionale credibile) è considerata funzionale alla procedura, e smentisce indirettamente l’idea (Mito 1) che il concordato si possa improvvisare.
Accanto alle pronunce, sono decisivi i testi normativi richiamati: artt. 54, 84, 85, 87, 94-bis, 97, 100, 109 e 112 CCII; art. 180 D.L. 34/2020 sull’imposta di soggiorno; D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai numeri della tua struttura e dalla disciplina vigente. In concreto:
- Verifichiamo la sostenibilità della continuità: ricostruiamo con i commercialisti dello staff i flussi delle ultime stagioni, l’occupazione media e il ricavo per camera, e confrontiamo le proiezioni con i dati storici prima che lo faccia il tribunale.
- Stimiamo il valore di liquidazione dell’albergo: impostiamo, con i periti, il confronto tra valore dell’immobile, valore dell’azienda in esercizio e risultato atteso dalla continuità, tenendo conto dei principi della Cass. n. 22960/2026.
- Valutiamo la scelta tra continuità diretta e indiretta: esaminiamo l’eventuale proposta del gestore terzo, la congruità del canone e del prezzo, le garanzie e il passaggio del personale.
- Prepariamo la domanda e le misure protettive: redigiamo il ricorso, chiediamo le misure protettive per l’immobile e i conti, e monitoriamo le scadenze.
- Gestiamo i contratti pendenti: individuiamo i contratti da proseguire e quelli da sospendere o sciogliere ex art. 97 CCII (leasing, forniture), quantifichiamo gli indennizzi e contestiamo le risoluzioni illegittime ex art. 94-bis.
- Chiediamo le autorizzazioni ex art. 100 CCII: per il pagamento dei fornitori essenziali e delle retribuzioni arretrate del personale da richiamare per la stagione.
- Impostiamo la transazione sui tributi: erariali e, dopo il D.Lgs. 147/2026, locali (IMU, TARI), verificando separatamente la posizione sull’imposta di soggiorno.
- Formiamo le classi e costruiamo il voto: suddividiamo i creditori in classi omogenee, prepariamo il confronto con la banca ipotecaria e valutiamo i presupposti della ristrutturazione trasversale.
- Assistiamo nel giudizio di omologazione: replichiamo alle opposizioni dei creditori dissenzienti sulla convenienza e difendiamo il piano nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una struttura ricettiva in crisi pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che permette di leggere la crisi dell’albergo nella sua fase iniziale, di condurre le trattative con banche, fornitori e gestori terzi e di preparare, se necessario, il passaggio al concordato in continuità senza perdere il lavoro già fatto. La qualifica di coordinatore dello staff in diritto bancario e tributario è altrettanto utile quando l’esposizione è concentrata su mutui ipotecari e debiti fiscali, come accade spesso nel settore alberghiero.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra professionisti diversi. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i dati e i flussi, gli avvocati traducono quei numeri in una proposta giuridicamente difendibile.
Chiusura
Il concordato in continuità è oggi uno strumento concreto per un albergo o una struttura ricettiva in crisi, ma funziona solo se costruito su informazioni corrette. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che la continuità non significa chiusura, che l’immobile non va venduto per forza, che i contratti essenziali sono protetti, che i tributi locali sono negoziabili dal 12 agosto 2026 e che la banca non ha un veto automatico cambia il modo in cui si affronta la crisi.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato in continuità è il punto di arrivo naturale del percorso di risanamento che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: valutare la risanabilità, negoziare con i creditori, tradurre le trattative in un piano. Per un’impresa ricettiva, con la sua stagionalità, il suo immobile e i suoi contratti, quel percorso va impostato in tempo e con i numeri giusti.
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