Come Si Stima Il Valore Dei Beni Gravati Da Privilegio Nel Concordato?

Nel concordato preventivo la cifra che decide il destino di una banca ipotecaria, dell’INPS o dell’Erario non è il credito che vantano. È un’altra cifra, molto meno visibile: il valore che il bene gravato dalla prelazione renderebbe se venisse venduto in una liquidazione, al netto delle spese. Da quel numero dipende quanto il creditore privilegiato deve ricevere come minimo, quanta parte del suo credito scivola tra i chirografari, se vota oppure no, e se il tribunale potrà omologare il piano contro la sua volontà. Il numero nasce mesi prima del deposito, attraversa l’attestazione, viene sottoposto al commissario giudiziale, pesa sul voto e torna in discussione all’udienza di omologazione. Poi, a vendita avvenuta, si confronta con il prezzo vero.

Chi sa in quale momento la stima viene costruita, controllata e contestata agisce al momento giusto; chi lo ignora si ritrova a difendere un numero quando ormai non si può più cambiare. Questo articolo ricostruisce la vita di quel numero tappa per tappa: la mappa delle prelazioni, la perizia, l’attestazione del professionista indipendente prevista dall’art. 84, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il deposito, la relazione del commissario, il voto, l’omologazione e infine la vendita.

La ragione per cui lo Studio Monardo segue questa materia da vicino è precisa. La stima dei beni gravati è il terreno su cui si misura qualunque negoziazione con i creditori garantiti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera proprio nel percorso in cui il valore di liquidazione del patrimonio diventa la base di confronto con banche ed enti. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: nel concordato minore la stessa regola sui privilegiati è affidata alla verifica dell’Organismo, e il metodo di stima è identico nella sostanza.

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La mappa temporale: dove nasce il numero e dove viene messo alla prova

Il calendario della stima non coincide con quello del concordato. Comincia prima: il debitore costruisce il valore di liquidazione quando la domanda non è ancora depositata, e quel lavoro condiziona tutto ciò che viene dopo. Il calendario ora corre su otto tappe, ciascuna con una norma di riferimento, un atto, una finestra difensiva e un rischio tipico.

Tappa Momento Atto chiave Norma Chi controlla la stima
1 3-6 mesi prima del deposito Mappa dei beni e delle cause di prelazione artt. 2741 ss. c.c.; art. 87 CCII Debitore e advisor
2 2-4 mesi prima Perizia di stima e valore di liquidazione art. 84, c. 5; art. 87 CCII Perito incaricato
3 1-2 mesi prima Attestazione del professionista indipendente art. 84, c. 5; art. 87, c. 3; art. 2, c. 1, lett. o) CCII Attestatore
4 Giorno 0 Deposito del piano e verifica di ammissibilità artt. 40, 44, 47 CCII Tribunale
5 Dal decreto di apertura a 45 giorni prima del voto Inventario e relazione del commissario artt. 104-105 CCII Commissario giudiziale
6 Operazioni di voto Voto dei privilegiati degradati art. 109 CCII Creditori
7 Udienza di omologazione Opposizioni e verifica del “miglior soddisfacimento” artt. 48, 112 CCII Tribunale
8 Dopo l’omologa Vendita e confronto tra stima e ricavo artt. 114, 119 CCII Liquidatore e commissario

Le tappe 1-3 sono il laboratorio in cui il numero si forma: lì il debitore ha la massima libertà, ma anche la massima responsabilità. Le tappe 4-7 sono quelle del controllo esterno, in cui la stima viene verificata da soggetti che non l’hanno scritta. La tappa 8 è il momento della verità, quando il mercato dice quanto valeva davvero il bene.

Una premessa che attraversa tutta la cronologia: il parametro dell’art. 84, comma 5, CCII non è il valore di mercato pieno, ma ciò che si realizzerebbe dalla liquidazione del bene o del diritto su cui grava la prelazione, detratte le spese di procedura inerenti a quel bene e la quota delle spese generali. La differenza rispetto alla vecchia formula dell’art. 160, comma 2, della legge fallimentare, che parlava di “valore di mercato attribuibile ai cespiti” indicato in una relazione giurata, è tutt’altro che lessicale: l’attenzione si sposta dal prezzo teorico al ricavo netto in uno scenario liquidatorio.

Tre-sei mesi prima del deposito: la mappa dei beni e delle prelazioni

Cosa succede

Il primo atto non è una perizia. È un censimento. Prima di stimare qualunque cosa occorre sapere quali beni esistono, su quali grava una causa di prelazione, di che tipo e in favore di chi. Un’ipoteca iscritta su un capannone, un pegno su un pacchetto di quote, un privilegio speciale su un macchinario, un privilegio generale mobiliare a favore dell’INPS o dell’Erario: ciascuno di questi vincoli ha un perimetro diverso, e la stima va condotta bene per bene, non sul patrimonio indistinto.

La distinzione decisiva, in questa fase, è tra prelazioni che colpiscono un bene determinato (ipoteca, pegno, privilegio speciale) e privilegi generali, che si estendono a tutti i beni mobili del debitore. Nel primo caso la stima riguarda il singolo cespite; nel secondo riguarda l’intero compendio mobiliare, che comprende magazzino, attrezzature, crediti verso clienti, liquidità, partecipazioni.

La norma

L’art. 84, comma 5, CCII consente di soddisfare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche non integralmente, a condizione che ricevano almeno quanto otterrebbero, in ragione della loro collocazione preferenziale, dal ricavato della liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la prelazione. La quota residua del credito viene trattata come chirografaria. L’art. 87 CCII, che disciplina il contenuto del piano, richiede tra l’altro l’indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, nell’ipotesi di liquidazione giudiziale.

La graduazione interna resta quella del codice civile (artt. 2777 e 2778 c.c. per i privilegi mobiliari, art. 2748 c.c. per il rapporto con pegno e ipoteca). Il piano non può alterarla: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, affermando che la violazione delle regole sulla graduazione delle cause di prelazione richiamate dagli artt. 84 e 112 CCII rende la proposta inammissibile e può essere rilevata d’ufficio.

I termini che si attivano

In questa fase non corrono termini processuali: la domanda non è ancora depositata. Ma corre un termine sostanziale, spesso dimenticato: la stima dovrà riferirsi alla data della domanda. Un censimento fatto a gennaio per un deposito ad aprile richiede un aggiornamento, specie per magazzino, crediti commerciali e liquidità, che cambiano ogni settimana.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra più ampia di tutta la cronologia. Il debitore può:

  • verificare la validità e l’opponibilità di ciascuna iscrizione ipotecaria (data, importo, rinnovazione ventennale, eventuale revocabilità);
  • controllare se un privilegio speciale insiste davvero sul bene indicato, o se il bene è stato sostituito o alienato;
  • separare i beni liberi da quelli gravati, perché è sui primi che può contare per soddisfare i chirografari;
  • ricostruire con il commercialista la composizione del patrimonio mobiliare, che è la base su cui si misurano i privilegi generali.

Un’ipoteca non più efficace o un privilegio contestabile cambiano l’intera architettura del piano: ciò che sembrava un credito garantito può rivelarsi chirografario.

L’errore tipico di questa fase

Dare per scontato il perimetro delle garanzie leggendo solo l’elenco fornito dalla banca o i bilanci. Le iscrizioni vanno verificate nei registri, i privilegi vanno ricondotti alla norma che li prevede. Un errore di mappatura si trascina nella perizia, poi nell’attestazione, e riemerge quando il commissario confronta i dati con le visure.

Quanto dura realmente

Per una piccola o media impresa il censimento richiede in genere alcune settimane; si allunga quando ci sono più immobili in comuni diversi, beni in leasing (che non appartengono al debitore e vanno trattati a parte), partecipazioni o crediti contestati. Non è un tempo da comprimere: è quello su cui poggia tutto il resto.

Da due a quattro mesi prima: la perizia e il valore di liquidazione

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il debitore incarica un perito, di norma un tecnico per gli immobili e i macchinari, un esperto contabile per crediti e partecipazioni. Il perito non deve dire quanto vale il bene “in astratto”: deve stimare quanto ricaverebbe una liquidazione, cioè una vendita in tempi non scelti dal venditore, con procedura competitiva, spesso con più tentativi a prezzo ribassato.

Per gli immobili la perizia parte normalmente dal valore di mercato (metodo comparativo, reddituale o del costo) e lo corregge con un abbattimento che rifletta la vendita forzata: tempi di esposizione, assenza di garanzie per vizi, stato di occupazione, oneri di regolarizzazione urbanistica, condizioni del mercato locale. Per il magazzino la differenza tra valore contabile e realizzo può essere enorme: merci obsolete, a lenta rotazione, deperibili. Per i crediti verso clienti va stimato il tasso di incasso effettivo, tenendo conto dell’anzianità e della solvibilità dei debitori.

La norma

L’art. 84, comma 5, CCII individua tre grandezze: il ricavato della liquidazione del bene, il presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene, la quota parte delle spese generali. La soglia minima per il privilegiato è data dal ricavato netto, non dal prezzo lordo. Le spese inerenti al bene sono quelle che una liquidazione sosterrebbe per quel cespite specifico (custodia, pubblicità della vendita, eventuali bonifiche, oneri condominiali e fiscali legati alla vendita); la quota delle spese generali è la parte, ripartita con criterio proporzionale, dei costi complessivi della procedura liquidatoria.

I termini che si attivano

Nessun termine di legge, ancora. Ma la perizia ha una data, e quella data deve essere coerente con il deposito. Una perizia redatta molti mesi prima della domanda, in un mercato in movimento, è il primo bersaglio di chi vuole contestare la stima.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore ha qui una seconda finestra ampia. Può scegliere il criterio di stima più aderente alla natura del bene, chiedere al perito di esplicitare ogni abbattimento con la relativa motivazione, far confrontare il valore con dati di mercato verificabili (vendite giudiziarie di beni simili nella stessa zona, quotazioni di riferimento, aste andate deserte). Una stima motivata voce per voce resiste ai controlli successivi; una stima “a corpo” no.

È anche il momento di valutare se la proposta preveda la dilazione del pagamento dei privilegiati. In un concordato in continuità il pagamento differito del creditore garantito ha un costo: il ritardo riduce il valore attuale di ciò che riceve. La Cassazione, con la sentenza n. 11882 del 18 giugno 2020, ha ammesso la dilazione dei privilegiati oltre l’anno dall’omologazione nel concordato con continuità, riconoscendo il diritto di voto e gli interessi, e ha precisato che il voto va calcolato sul differenziale tra valore del credito e valore di ciò che si riceve, con criteri indicati nel piano a pena di inammissibilità. Quella pronuncia riguardava la legge fallimentare, ma il principio di calcolo resta di grande utilità: la perizia deve fornire anche la base per misurare la perdita da dilazione.

Bene per bene: come cambia la stima secondo la categoria

Il calendario della perizia non è uguale per tutti i beni. Ogni categoria ha un proprio metodo, una propria fonte di dati e un proprio rischio di errore. La tabella riassume le differenze principali; il dettaglio segue.

Categoria di bene Prelazione tipica Punto di partenza della stima Correzioni verso il valore di liquidazione Rischio tipico
Immobili strumentali Ipoteca Valore di mercato (comparativo, reddituale, costo) Vendita competitiva, tempi di esposizione, stato manutentivo, conformità urbanistica Ignorare irregolarità edilizie o catastali
Immobili abitativi Ipoteca Valore di mercato comparativo Occupazione, vincoli, oneri condominiali arretrati Sopravvalutare in mercati poco liquidi
Impianti e macchinari Privilegio speciale, pegno o privilegio generale Costo di sostituzione deprezzato o valore d’uso Smontaggio, trasporto, obsolescenza tecnologica, mercato dell’usato Confondere valore d’uso in azienda e valore di realizzo isolato
Magazzino Privilegio generale, pegno Valore contabile Obsolescenza, rotazione, deperibilità, costi di smaltimento Assumere il valore di bilancio come valore di vendita
Crediti verso clienti Privilegio generale, pegno o cessione in garanzia Valore nominale Anzianità, contestazioni, solvibilità dei debitori, costi di recupero Includere crediti già ceduti o inesigibili
Partecipazioni Pegno Patrimonio netto rettificato o metodi reddituali Mancanza di mercato, clausole statutarie di gradimento o prelazione Trascurare i limiti alla circolazione
Liquidità Privilegio generale Valore nominale Nessuna, ma va fotografata alla data della domanda Usare un saldo non aggiornato

Immobili. Il perito immobiliare lavora quasi sempre in due passaggi. Prima stima il valore di mercato, con i metodi ordinari: comparazione con compravendite di beni simili, capitalizzazione del reddito per gli immobili locati, costo di ricostruzione deprezzato per gli immobili speciali. Poi trasforma quel valore in valore di liquidazione. Il secondo passaggio è quello che interessa l’art. 84, comma 5, CCII, ed è quello che più spesso viene trattato in modo sbrigativo. Gli elementi che giustificano l’abbattimento devono essere individuati uno per uno: la vendita avverrà con procedura competitiva e senza garanzia per vizi; i tempi di esposizione saranno quelli della procedura, non quelli scelti dal proprietario; l’immobile può essere occupato da terzi; possono esistere difformità urbanistiche o catastali che un acquirente sconterà sul prezzo; il mercato locale può essere poco liquido per quella tipologia. Ogni punto percentuale di abbattimento va ricondotto a uno di questi fattori. Il dato più utile per sostenere l’abbattimento è il confronto con l’esito di vendite competitive di beni simili nella stessa zona, compresi i ribassi subiti negli esperimenti andati deserti.

Impianti e macchinari. Qui la differenza tra valore d’uso e valore di realizzo è spesso massima. Una linea produttiva perfettamente funzionante all’interno dell’azienda può valere molto poco se smontata e venduta separatamente: costi di smontaggio e trasporto, obsolescenza tecnologica, mercato ristretto degli acquirenti. Se la prelazione è un privilegio speciale su un macchinario determinato, la stima va condotta su quel bene isolato; se invece il piano prevede la cessione dell’azienda in blocco, occorre chiarire come il prezzo complessivo venga ripartito tra i singoli beni gravati, perché il privilegiato ha diritto alla quota di ricavato riferibile al proprio bene.

Magazzino. È la voce in cui i bilanci delle imprese in crisi sono più distanti dalla realtà. Merci a lenta rotazione, semilavorati senza mercato, prodotti stagionali o deperibili, scorte di ricambi per modelli fuori produzione: il valore contabile può essere un multiplo di quello di realizzo. Il perito dovrebbe analizzare l’anzianità delle giacenze, gli indici di rotazione e, quando possibile, i prezzi ottenuti in vendite di stock comparabili. Va considerato anche il costo di smaltimento di ciò che non è vendibile, che riduce il ricavato netto.

Crediti verso clienti. Il punto di partenza è il valore nominale, ma il valore di liquidazione dipende dalla probabilità e dai tempi di incasso. Crediti scaduti da molto, crediti contestati, crediti verso clienti a loro volta in difficoltà vanno svalutati; crediti già ceduti o anticipati con mandato all’incasso vanno verificati, perché potrebbero non far parte del patrimonio disponibile. Per i privilegi generali, la stima dei crediti è spesso la componente più rilevante dell’intero compendio mobiliare.

Partecipazioni e altri diritti. Le quote di società non quotate gravate da pegno richiedono una valutazione dell’ente partecipato e poi una correzione per l’assenza di un mercato e per le eventuali clausole statutarie che limitano la circolazione. Marchi, brevetti e altri diritti di proprietà industriale possono avere valore significativo, ma la loro stima in ottica liquidatoria richiede metodi specifici e un’analisi realistica dei potenziali acquirenti.

Beni in leasing. Non appartengono al debitore e non sono gravati da privilegi a favore di terzi: vanno esclusi dal perimetro della stima ex art. 84, comma 5, e trattati secondo la disciplina dei contratti pendenti. Includerli tra i beni del debitore è un errore di mappatura che falsa il valore del compendio.

Le spese da detrarre: come si calcolano

La seconda metà del calcolo è meno visibile della prima, ma non meno importante. Le spese di procedura inerenti al bene sono quelle che una liquidazione sosterrebbe specificamente per quel cespite: pubblicità della vendita, custodia e assicurazione fino al trasferimento, eventuali costi di regolarizzazione catastale o di bonifica, compensi dello stimatore, oneri legati al trasferimento quando gravano sulla procedura. La quota parte delle spese generali è la porzione, imputata al singolo bene, dei costi complessivi che la procedura liquidatoria sosterrebbe (compenso degli organi, spese di gestione, contenzioso): nella prassi la si ripartisce di solito in proporzione al valore dei beni, ma qualunque criterio adottato va esplicitato e motivato. Una detrazione di spese non documentata è un punto di attacco tanto quanto un abbattimento non motivato: gonfiare le spese riduce la soglia del privilegiato esattamente come sottostimare il bene.

L’errore tipico di questa fase

Usare il valore di mercato come se fosse il valore di liquidazione. È l’errore più frequente e più costoso: gonfia la soglia del privilegiato, assorbe risorse che il piano destinava ai chirografari e, se scoperto in un secondo momento, rende il piano incoerente. L’errore opposto esiste ed è altrettanto grave: abbattimenti eccessivi e non motivati, che sottostimano il bene per ridurre la quota garantita, espongono il piano alla contestazione del creditore e al rischio di una valutazione negativa del commissario.

Quanto dura realmente

Una perizia immobiliare ben fatta richiede di solito da tre a sei settimane, compresi sopralluoghi e accessi agli uffici tecnici comunali; tempi più lunghi quando servono verifiche di conformità urbanistica o catastale. Per il magazzino e i crediti la durata dipende soprattutto dalla qualità della contabilità.

Da uno a due mesi prima: l’attestazione del professionista indipendente

Cosa succede

Il calendario ora corre verso il deposito. Il numero costruito dal perito deve essere attestato. Il professionista indipendente non ripete la perizia: la verifica, ne controlla le ipotesi, confronta il valore attribuito al bene con la soddisfazione proposta al creditore privilegiato e dichiara che quella soddisfazione non è inferiore al ricavato netto della liquidazione.

L’attestazione è il punto in cui la stima smette di essere un’opinione di parte e diventa un elemento che il tribunale e i creditori possono assumere come base, pur restando sindacabile.

La norma

L’art. 84, comma 5, CCII richiede espressamente che il valore di realizzo sia “attestato da professionista indipendente”. L’art. 87, comma 3, CCII impone l’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano. L’indipendenza dell’attestatore è definita dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII. La Cassazione, con la sentenza n. 12171 del 22 giugno 2020, ha affermato che l’attestatore privo dei requisiti di terzietà e indipendenza ha una nomina nulla e perde il diritto al compenso nell’eventuale procedura successiva: un principio che misura quanto conti, per l’intera architettura del piano, la posizione del professionista che firma.

I termini che si attivano

L’attestazione deve accompagnare il piano al momento del deposito. Se il debitore ha già depositato una domanda con riserva (art. 44 CCII), il termine concesso dal tribunale per depositare proposta, piano e attestazione è perentorio nel senso che la sua scadenza senza deposito porta alle conseguenze previste dalla norma, tra cui la possibile apertura della liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti. La stima e l’attestazione vanno quindi programmate a ritroso a partire da quella scadenza.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può ancora correggere la stima: dopo il deposito ogni modifica sarà più costosa e più visibile. In concreto:

  • discutere con l’attestatore le ipotesi più fragili (abbattimenti, tempi di vendita, incasso dei crediti), integrando la perizia dove necessario;
  • verificare che l’attestazione contenga, per ogni creditore privilegiato, il confronto esplicito tra soddisfazione proposta e valore di liquidazione netto del bene gravato;
  • controllare che la parte degradata a chirografo sia calcolata in modo coerente e confluisca correttamente nella classe o tra i chirografari;
  • in caso di privilegi generali, verificare che la stima dell’intero compendio mobiliare sia completa.

Cosa deve contenere un’attestazione solida sulla stima

Un’attestazione che regga i controlli successivi ha, in concreto, alcuni contenuti ricorrenti:

  • l’elenco dei creditori muniti di prelazione, con l’indicazione del bene o del compendio su cui ciascuna prelazione insiste e del grado;
  • per ciascun bene, il valore di mercato, l’abbattimento applicato e la sua motivazione, il valore di liquidazione lordo;
  • il dettaglio delle spese inerenti e della quota di spese generali, con il criterio di ripartizione;
  • il valore netto di liquidazione e il confronto con la soddisfazione proposta, in valore assoluto e in percentuale;
  • la quota degradata a chirografo e la sua collocazione nel piano;
  • in caso di pagamento dilazionato, il tasso di attualizzazione adottato e la perdita da dilazione;
  • le verifiche svolte sulle ipotesi del perito (comparabili, sopralluoghi, controlli documentali) e i limiti del lavoro svolto.

L’attestatore non è un notaio della perizia: deve dire perché ritiene attendibili le ipotesi del perito e cosa ha fatto per verificarle. Se ha dubbi su un valore, è preferibile che li esprima e che il piano ne tenga conto con un margine prudenziale, piuttosto che lasciare al commissario il compito di scoprirli.

L’errore tipico di questa fase

L’attestazione generica: una dichiarazione che “la soddisfazione dei privilegiati non è inferiore all’alternativa liquidatoria” senza la tabella che lo dimostri bene per bene. Il commissario e il tribunale vogliono vedere i numeri; un’attestazione che si limita a richiamare la perizia senza verificarne i presupposti è debole proprio dove il piano è più esposto.

Quanto dura realmente

Il lavoro dell’attestatore richiede in genere da quattro a otto settimane, in parallelo alla finalizzazione del piano. In presenza di una domanda con riserva i tempi sono necessariamente compressi nel termine concesso dal tribunale, e qui si vede la differenza tra chi ha cominciato a stimare per tempo e chi comincia dopo il deposito della riserva.

Giorno 0: il deposito del piano e il primo controllo del tribunale

Cosa succede

Siamo al giorno del deposito. Il ricorso, il piano, la proposta e l’attestazione entrano nel fascicolo telematico. Da questo momento la stima dei beni gravati è pubblica per il tribunale e, a breve, per i creditori. Il tribunale verifica la ritualità della proposta e l’ammissibilità; nei casi previsti valuta anche la non manifesta inattitudine del piano.

Sul tema della stima, il controllo del tribunale in questa fase non è una seconda perizia: è la verifica che la soglia dell’art. 84, comma 5, CCII sia stata rispettata e attestata, e che la graduazione delle prelazioni non sia stata alterata. Se il piano paga un privilegiato di grado inferiore prima di uno di grado superiore, o riconosce ai chirografari risorse provenienti da beni mobili quando i privilegi generali non sono interamente soddisfatti, il problema è di legittimità, non di convenienza.

La norma

Il deposito avviene con le forme dell’art. 40 CCII; l’apertura del concordato è disposta con il decreto dell’art. 47 CCII. Il criterio di controllo è quello che la Cassazione ha elaborato distinguendo tra fattibilità giuridica ed economica: con la sentenza n. 11522 del 15 giugno 2020 la Corte ha ribadito che il giudice verifica la non incompatibilità del piano con norme inderogabili e la non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi, lasciando ai creditori il giudizio di convenienza. Il rispetto della soglia minima del privilegiato appartiene al primo profilo: è un requisito di legittimità, non una scelta dei creditori.

Sul privilegio generale mobiliare il riferimento resta la sentenza n. 10884 dell’8 giugno 2020: il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale sui mobili è giustificato solo dall’incapienza del patrimonio mobiliare, e in quel caso i chirografari possono essere pagati solo con il valore degli immobili non destinato ai creditori che vi hanno prelazione o con risorse esterne al patrimonio del debitore. La sentenza richiama un precedente, Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, nel solco della stessa linea. Entrambe sono pronunce sulla legge fallimentare; il principio dell’ordine delle prelazioni che esse applicano è però lo stesso che oggi i giudici leggono negli artt. 84 e 112 CCII.

I termini che si attivano

Con il decreto di apertura il tribunale nomina il commissario giudiziale, fissa la data iniziale e finale del voto e il termine per la comunicazione del decreto ai creditori. Da questo momento ogni contestazione della stima ha una sede e un calendario precisi. Il debitore, dal canto suo, deve rispettare gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale.

Cosa può fare il debitore ora

Se il tribunale formula rilievi, il debitore può essere invitato a integrare il piano o a produrre nuovi documenti entro un termine assegnato. È l’ultima occasione per correggere la stima in modo “fisiologico”, prima che diventi oggetto della relazione del commissario. Un rilievo sul valore del bene gravato va affrontato con una perizia integrativa e un’attestazione aggiornata, non con una nota difensiva.

Proprio qui l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi L. 3/2012 si traduce in un metodo: leggere la stima del bene gravato con gli occhi del creditore che la dovrà accettare, prima che lo faccia il commissario.

L’errore tipico di questa fase

Trattare un rilievo sulla stima come una questione formale. Se il tribunale segnala che la soddisfazione del privilegiato appare inferiore al valore di liquidazione del bene, la risposta deve essere numerica e documentata. Una replica argomentativa, senza dati, prepara una relazione del commissario negativa.

Quanto dura realmente

Tra deposito del piano completo e decreto di apertura passano di norma alcune settimane, con variazioni sensibili tra i tribunali in funzione del carico di lavoro e degli eventuali rilievi. Se vengono chiesti chiarimenti, il calendario si allunga del termine assegnato per l’integrazione.

Dal decreto di apertura alla relazione del commissario: la stima messa alla prova

Cosa succede

Da questo momento in poi entra in scena il soggetto che più di ogni altro mette alla prova il numero: il commissario giudiziale. Il commissario redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta e sulle garanzie offerte ai creditori. In concreto, sulla stima dei beni gravati, il commissario può:

  • verificare lo stato e la consistenza dei beni attraverso l’inventario;
  • confrontare le ipotesi del perito con dati di mercato propri;
  • avvalersi, se autorizzato, di stimatori;
  • segnalare ai creditori che la soddisfazione proposta al privilegiato è inferiore, o superiore, al ricavato netto della liquidazione.

La norma

Gli artt. 104 e 105 CCII disciplinano rispettivamente gli adempimenti del commissario (convocazione dei creditori, inventario) e la relazione. La relazione va depositata almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto, così da consentire ai creditori di formarsi un’opinione informata. Quanto all’inventario, la Cassazione, con la sentenza n. 11345 del 12 giugno 2020, ne ha chiarito la natura ricognitiva e non costitutiva: la sua omissione non invalida di per sé gli atti successivi, salvo che ne derivi un pregiudizio concreto alla valutazione dei beni. Il principio è formulato per la legge fallimentare, ma il suo significato pratico per la stima è immediato: l’inventario serve a verificare che i beni stimati esistano e siano nello stato descritto.

I termini che si attivano

Il calendario ora corre al contrario, dalla data del voto. Quarantacinque giorni prima dell’inizio del voto deve essere disponibile la relazione del commissario. I creditori ricevono la relazione e possono, nelle forme previste, formulare osservazioni e contestazioni; il debitore può rispondere.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non ha più il controllo esclusivo della stima, ma non è inerte. Può collaborare all’inventario mettendo a disposizione documenti e accessi ai beni; può fornire al commissario elementi integrativi sulla stima (perizie aggiornate, offerte ricevute da terzi, dati su vendite comparabili); può, se emergono scostamenti significativi, valutare con l’attestatore se e come modificare la proposta prima dell’inizio del voto, nei limiti consentiti dalla legge. Un’offerta irrevocabile di un terzo per l’acquisto del bene gravato, ricevuta in questa fase, è il dato che più di ogni altro può confermare o smentire una stima.

L’errore tipico di questa fase

Aspettare la relazione per scoprire cosa ne pensa il commissario. Il commissario lavora sui dati che ha: se il debitore non gli fornisce gli elementi a sostegno della stima, la relazione si baserà su ipotesi diverse. E una relazione che segnala una sottostima del bene ipotecato orienta il voto della banca e può riaprire il tema in sede di omologazione.

Quanto dura realmente

Tra apertura e relazione passano tipicamente da due a quattro mesi, a seconda della complessità del patrimonio e del calendario fissato dal tribunale. Nei concordati con molti immobili o con beni in più sedi l’inventario richiede accessi multipli e i tempi si dilatano.

Le operazioni di voto: quanto pesa la parte degradata

Cosa succede

Siamo alle operazioni di voto. La stima dei beni gravati, a questo punto, produce un effetto diretto e quantificabile: decide chi vota e per quanto. Il creditore privilegiato che, in base al valore di liquidazione del bene, viene soddisfatto solo in parte, è degradato a chirografo per la quota residua e su quella quota vota. Il creditore privilegiato soddisfatto integralmente, nei modi e nei tempi che la legge considera equivalenti al pagamento, di regola non vota.

La norma

L’art. 109 CCII disciplina le maggioranze e il voto dei creditori muniti di prelazione. In sintesi: i privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione; quelli per i quali la proposta prevede una soddisfazione non integrale sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. La norma contiene anche una disciplina specifica, per il concordato in continuità, sul pagamento dei privilegiati entro un determinato termine dall’omologazione come condizione per escluderne il voto; quando il pagamento è differito oltre, il creditore vota. La quantificazione della parte degradata dipende interamente dalla stima del bene: un euro in più nel valore di liquidazione è un euro in meno di voto chirografario per quel creditore.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2422 del 4 febbraio 2020, ha affermato che il pagamento non dilazionato è la regola e che un pagamento differito oltre i tempi tecnici della procedura equivale a una soddisfazione non integrale; la perdita economica conseguente va accertata dal giudice di merito sulla base della relazione del professionista, anche ai fini del voto. Il principio, enunciato per la legge fallimentare, conferma che il voto del privilegiato è sempre “ancorato” a una stima: del bene, se il pagamento è parziale; del valore attuale, se il pagamento è dilazionato.

I termini che si attivano

Il decreto di apertura fissa la data iniziale e finale delle operazioni di voto. Le contestazioni sui crediti ammessi al voto vanno sollevate entro la finestra prevista dalla procedura: superata quella, il voto si considera espresso sulla base delle quantificazioni del commissario. Il calcolo delle maggioranze avviene sui crediti, comprese le quote degradate.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può verificare che la quantificazione della parte degradata usata per il voto coincida con quella del piano e dell’attestazione; segnalare al commissario eventuali errori di calcolo; dialogare con i creditori garantiti spiegando la stima e le sue basi documentali. Il dialogo con la banca ipotecaria sulla stima, condotto con dati e non con argomenti, è spesso ciò che decide il voto della classe.

L’errore tipico di questa fase

Lasciare che la banca conteggi il voto sull’intero credito. Se la quota garantita non viene sottratta correttamente, il peso del creditore nel voto chirografario risulta gonfiato. L’errore inverso è altrettanto frequente: escludere dal voto un privilegiato che in realtà, per effetto della dilazione, avrebbe diritto di votare, con il rischio di un vizio rilevabile in sede di omologazione.

Quanto dura realmente

Le operazioni di voto si svolgono nell’arco temporale stabilito dal decreto di apertura; la comunicazione dell’esito e l’eventuale raccolta dei voti tardivi seguono le regole procedurali. Ciò che dura di più non è il voto, ma la preparazione: le settimane tra relazione e voto sono quelle in cui la stima si difende davanti ai creditori.

L’udienza di omologazione: opposizioni e prova di convenienza

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella fase in cui la stima può essere contestata nel modo più incisivo. Il creditore privilegiato dissenziente può opporsi all’omologazione sostenendo che il piano gli riconosce meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione del bene gravato. In altre parole: che il bene vale più di quanto stimato, o che le spese detratte sono gonfiate. Il tribunale, se la contestazione è specifica, deve verificarla.

La norma

L’omologazione è disciplinata dall’art. 48 CCII; i criteri di omologazione del concordato, compreso il caso in cui il piano venga omologato nonostante il dissenso di una o più classi, sono nell’art. 112 CCII. Il principio di fondo è che nessun creditore dissenziente può essere trattato peggio di quanto lo sarebbe nella liquidazione giudiziale: per il privilegiato, questo confronto passa esattamente dalla stima del bene gravato. Nel concordato in continuità, l’art. 84, comma 6, CCII (modificato dal D.Lgs. 136/2024) disciplina poi la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, tema diverso da quello della soglia minima ma che dipende anch’esso dalla corretta quantificazione del valore di liquidazione.

Sul tema dei privilegi generali la Cassazione, con la sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024, ha affermato che anche il surplus finanziario generato dalla prosecuzione dell’attività ricade nella garanzia generica del debitore ex art. 2740 c.c. e non può essere distribuito in violazione dell’ordine delle cause di prelazione; la pronuncia riguarda il concordato in continuità della legge fallimentare, ma è un riferimento costante quando si discute di come allocare risorse non riconducibili al singolo bene gravato.

I termini che si attivano

Gli opponenti devono costituirsi entro il termine fissato a ritroso rispetto all’udienza di omologazione, e il commissario deposita il proprio parere prima dell’udienza, secondo le scansioni dell’art. 48 CCII. Chi intende contestare la stima deve farlo con argomenti e documenti già nel proprio atto di opposizione. Contro la sentenza che decide sull’omologazione è previsto il reclamo alla corte d’appello e, successivamente, il ricorso per cassazione.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore deve difendere la stima con le stesse armi con cui l’ha costruita: perizia, attestazione, eventuali offerte di terzi, confronto con vendite comparabili. Se l’opponente produce una perizia di parte, la risposta più efficace è un’analisi tecnica delle differenze di metodo (valore di mercato contro valore di liquidazione, spese omesse, tempi di vendita ignorati). Il tribunale può disporre una consulenza tecnica. È la fase in cui una stima costruita bene nei mesi precedenti si difende quasi da sola; una stima approssimativa diventa il punto debole dell’intero piano.

I punti tecnici su cui si gioca l’opposizione

Quando la contestazione arriva in udienza, le perizie contrapposte divergono quasi sempre su pochi elementi ricorrenti. Conoscerli in anticipo permette di prepararsi.

  • Il valore di partenza. La perizia del creditore usa spesso comparabili di mercato libero; quella del debitore dovrebbe aver già spiegato perché quei comparabili non sono omogenei con il bene (dimensioni, stato, destinazione, zona).
  • L’entità dell’abbattimento. È il punto più discusso. L’abbattimento si difende con dati, non con percentuali consuetudinarie: esiti di vendite competitive, numero di esperimenti andati deserti per beni analoghi, tempi medi di aggiudicazione nel circondario.
  • Le spese detratte. Il creditore tenderà a ridurle, il debitore ad ampliarle. Contano i documenti: preventivi per la regolarizzazione catastale, stime dei costi di custodia, criterio di ripartizione delle spese generali.
  • La data della stima. Se il mercato si è mosso tra la perizia e l’udienza, la parte che ha il dato più aggiornato ha un vantaggio. Una perizia integrativa prima dell’udienza può essere decisiva.
  • Le offerte di terzi. Un’offerta irrevocabile per il bene gravato, se esistente, è spesso il dato più persuasivo per il giudice, in un senso o nell’altro.

Il giudice non sceglie la perizia più convincente in astratto, ma quella le cui ipotesi sono meglio documentate e più aderenti allo scenario liquidatorio dell’art. 84, comma 5, CCII.

L’errore tipico di questa fase

Difendere la stima con la sola attestazione. L’attestatore ha verificato la stima, ma non è il perito; se la contestazione riguarda il metodo di valutazione, serve la voce del tecnico. Altro errore frequente: sottovalutare l’opposizione di un creditore minore che contesta la stima di un bene su cui ha una prelazione di grado successivo, e che potrebbe beneficiare di un valore più alto.

Quanto dura realmente

L’udienza di omologazione si tiene di solito qualche mese dopo la chiusura del voto. In presenza di opposizioni con contestazioni tecniche e di una consulenza disposta dal tribunale, il giudizio può durare sensibilmente di più. Il reclamo aggiunge ulteriori mesi; il ricorso per cassazione, se proposto, sposta il giudizio definitivo di anni, anche se il piano nel frattempo può essere eseguito.

Dopo l’omologa: la vendita e lo scarto tra stima e ricavo

Cosa succede

Sono passati mesi, talvolta più di un anno, dalla perizia. Il bene gravato viene venduto: dal liquidatore, nel concordato con cessione dei beni, o dal debitore stesso sotto la sorveglianza del commissario, se il piano lo prevede. Il prezzo vero entra nel calendario. Può essere superiore alla stima, e allora il privilegiato riceve di più secondo quanto stabilito dal piano; può essere inferiore, e allora sorge la domanda decisiva: chi sopporta lo scarto?

La norma

L’art. 114 CCII disciplina la cessione dei beni e il ruolo del liquidatore giudiziale, con vendite da effettuarsi con procedure competitive. L’art. 119 CCII regola la risoluzione del concordato per inadempimento non di scarsa importanza. La Cassazione, con la sentenza n. 11352 del 12 giugno 2020, ha affermato che un’offerta in aumento pervenuta prima del decreto di trasferimento è un parametro significativo ma non giustifica da sola la sospensione della vendita, salvo altri elementi che dimostrino l’inadeguatezza del prezzo: un principio che, nella fase di esecuzione, conferma come il prezzo ottenuto con procedura competitiva sia il riferimento naturale per misurare il valore del bene.

I termini che si attivano

Il termine per chiedere la risoluzione del concordato decorre secondo l’art. 119 CCII ed è un termine di decadenza: il creditore che ritiene che il piano non sia stato adempiuto deve agire nei tempi previsti. Il commissario sorveglia l’esecuzione e riferisce al tribunale.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore deve monitorare il rapporto tra stima e prezzo effettivo vendita per vendita e, se emerge uno scarto significativo in negativo, valutare subito le conseguenze sul complesso del piano: un ricavo inferiore dal bene ipotecato riduce la soddisfazione della banca ma, se il piano prevedeva una percentuale minima ai chirografari, può incidere anche sulla fattibilità complessiva. Prima che lo scarto diventi inadempimento, il debitore può valutare con i professionisti gli strumenti di correzione disponibili, incluse eventuali modifiche al piano nei limiti consentiti dalla legge.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che, a omologa avvenuta, la stima non conti più. Conta eccome: è il parametro con cui il commissario, i creditori e il tribunale misureranno l’esecuzione del piano. Una stima ottimistica non ripara nulla, sposta soltanto il problema alla fase in cui gli strumenti per gestirlo sono meno numerosi.

Quanto dura realmente

Dipende dal tipo di beni e dal mercato: gli immobili industriali o in aree poco dinamiche possono richiedere più esperimenti di vendita e tempi lunghi; i beni mobili standard si vendono più rapidamente. Il piano deve indicare tempi realistici, coerenti con quelli assunti dal perito nel calcolo del valore di liquidazione.

La stessa stima, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con le regole descritte. Stesso bene, stesso creditore, stesso tribunale: cambia solo il momento in cui il debitore si occupa della stima.

Dati comuni. Capannone artigianale gravato da ipoteca di primo grado a favore di una banca, credito ipotecario 548.900 €. Nessun’altra prelazione sul bene. Valore di mercato stimato dal perito: 612.400 €.

Calendario A: il debitore che stima per tempo

  • 13 gennaio 2025 – Avvio del censimento delle prelazioni: visure ipotecarie, verifica dell’iscrizione (efficace, non prossima alla scadenza ventennale), nessun’altra causa di prelazione sul capannone.
  • 3 marzo 2025 – Consegna della perizia. Il perito parte dal valore di mercato di 612.400 € e applica un abbattimento motivato del 25% per vendita competitiva, tempi di esposizione e stato manutentivo, documentato con aste di beni analoghi nella stessa provincia: valore di liquidazione lordo 459.300 €.
  • Calcolo ex art. 84, c. 5, CCII – Spese di procedura inerenti al bene (pubblicità, custodia, oneri di regolarizzazione catastale): 18.750 €; quota parte delle spese generali: 9.320 €. Valore netto: 459.300 − 18.750 − 9.320 = 431.230 €.
  • Esito sul credito – La banca deve ricevere almeno 431.230 € (78,56% del credito). La parte residua, 548.900 − 431.230 = 117.670 €, è degradata a chirografo. Con una percentuale ai chirografari del 14,6% riceve ulteriori 17.179,82 €.
  • 24 marzo 2025 – Attestazione: il professionista verifica ipotesi e abbattimento, li confronta con le vendite comparabili e include la tabella bene per bene.
  • 31 marzo 2025 – Deposito di proposta, piano e attestazione. Il piano prevede un fondo rischi di 15.000 € per eventuali scostamenti tra stima e ricavo.
  • 6 maggio 2025 – Decreto di apertura. Il debitore mette subito a disposizione del commissario perizia, comparabili e accesso al capannone.
  • 29 settembre 2025 – Relazione del commissario, depositata quarantacinque giorni prima dell’inizio del voto (fissato al 13 novembre 2025). La stima è giudicata coerente.
  • Novembre 2025 – La banca vota solo per 117.670 €. Il voto della classe è favorevole.
  • 22 gennaio 2026 – Udienza di omologazione senza opposizioni sulla stima.
  • 14 maggio 2026 – Primo esperimento di vendita: aggiudicazione a 447.910 €. Netto: 447.910 − 18.750 − 9.320 = 419.840 €. Scarto rispetto alla stima netta: 11.390 € (circa il 2,6%), assorbito dal fondo rischi. Il piano resta in esecuzione.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • 31 marzo 2025 – Deposito di una domanda con riserva senza alcuna stima pronta. Il tribunale concede sessanta giorni: scadenza 30 maggio 2025.
  • 5 maggio 2025 – Solo ora viene incaricato il perito, con meno di quattro settimane a disposizione.
  • 26 maggio 2025 – Perizia consegnata in fretta. Per ridurre la quota garantita della banca il debitore ottiene un abbattimento del 45%, non motivato da comparabili: 612.400 × 0,55 = 336.820 €. Spese detratte: 28.070 €. Valore netto: 308.750 €. Parte degradata: 548.900 − 308.750 = 240.150 €.
  • 29 maggio 2025 – Attestazione depositata a ridosso della scadenza, senza tabella di confronto con vendite comparabili.
  • 30 maggio 2025 – Deposito del piano completo.
  • Luglio-settembre 2025 – La banca deposita una perizia di parte che individua un valore di liquidazione netto di circa 440.000 €. Il debitore non replica nel merito.
  • 29 settembre 2025 – La relazione del commissario segnala che l’abbattimento appare eccessivo e privo di riscontri. La banca vota contro sull’intera quota degradata.
  • Gennaio 2026 – Opposizione all’omologazione. Il tribunale dispone una consulenza tecnica, che quantifica il valore netto di liquidazione in 425.600 €.
  • Esito – Il piano riconosce alla banca 116.850 € in meno della soglia minima (425.600 − 308.750). La soglia dell’art. 84, comma 5, non è rispettata: il piano deve essere ristrutturato se la legge lo consente ancora in quella fase, altrimenti rischia il rigetto dell’omologazione. In ogni caso, mesi di calendario sono perduti.

Il confronto è netto: nel calendario A la stima è costata tempo prima del deposito; nel calendario B è costata tempo dopo, quando il tempo valeva di più.

Due simulazioni ulteriori: privilegio generale e dilazione

Ipotesi C – Privilegio generale mobiliare incapiente. Contributi previdenziali assistiti da privilegio generale mobiliare: 186.430 €; IVA assistita da privilegio generale mobiliare di grado successivo: 94.275 €. Totale 280.705 €. Valore netto di liquidazione dell’intero compendio mobiliare (magazzino, attrezzature, crediti verso clienti): 211.860 €. Secondo la graduazione, i contributi sono soddisfatti integralmente (186.430 €); all’IVA restano 211.860 − 186.430 = 25.430 €; la parte residua, 68.845 €, è degradata a chirografo, con le regole della transazione fiscale dell’art. 88 CCII per i crediti tributari. Seguendo la linea di Cass. 10884/2020, i chirografari non possono ricevere nulla dai beni mobili: possono essere pagati solo con il valore residuo degli immobili non assorbito dalle prelazioni su di essi o con finanza esterna, per esempio un apporto di 75.000 € dei soci.

Ipotesi D – Dilazione del privilegiato in continuità. Riprendiamo la banca del calendario A, garantita per 431.230 €. Il piano di continuità prevede il pagamento in quattro rate annuali comprensive di interessi al 2,1%: rata di circa 113.526 €. Attualizzando le rate a un tasso del 5,4%, ipotizzato nel piano come costo del capitale per un creditore di quel tipo, il valore attuale è di circa 398.843 €. La perdita da dilazione è di circa 32.387 €: è questa la base su cui, secondo il criterio di Cass. 11882/2020, va misurato il voto per la parte garantita, mentre i 117.670 € degradati votano come chirografo. Anche qui il dato di partenza resta il valore di liquidazione stimato.

I binari paralleli: come cambia la cronologia della stima

Non tutti i debitori percorrono la stessa strada. La regola della soglia minima dei privilegiati è comune a più strumenti, ma il calendario in cui la stima viene costruita e controllata cambia.

La composizione negoziata prima del concordato

Se l’impresa entra prima nella composizione negoziata della crisi, il calendario si allunga verso monte. L’esperto incaricato non attesta il valore dei beni gravati come fa il professionista dell’art. 84, ma segue le trattative con i creditori, e in quelle trattative il valore di liquidazione dei beni garantiti è il parametro con cui la banca misura qualunque proposta. Una stima costruita durante la composizione negoziata può diventare il nucleo della perizia del concordato successivo, a condizione che venga aggiornata alla data della domanda. Se le trattative non riescono, il concordato semplificato per la cessione dei beni prevede un controllo del tribunale sul fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale: ancora una volta, il confronto passa dal valore di liquidazione.

Il concordato minore

Per l’imprenditore sotto soglia, l’agricoltore, il professionista o la start-up innovativa, lo strumento è il concordato minore. La logica dei privilegiati è la stessa: soddisfazione anche non integrale purché non inferiore all’alternativa liquidatoria, con la verifica affidata all’OCC. Proprio sul concordato minore è intervenuta la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025: la violazione delle regole sulla graduazione delle prelazioni richiamate dagli artt. 84 e 112 CCII rende inammissibile la proposta ed è rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione. In un concordato minore la stima dei beni gravati va dunque costruita con la stessa cura di un concordato preventivo, perché il controllo arriva prima.

La transazione fiscale e i tributi locali

Quando i creditori privilegiati sono l’Erario o gli enti previdenziali, la stima del compendio mobiliare alimenta la transazione fiscale e contributiva dell’art. 88 CCII, che richiede a sua volta un confronto con l’alternativa liquidatoria, attestato da un professionista indipendente. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali: per i crediti degli enti locali assistiti da privilegio, il calendario della stima si intreccia ora con il procedimento di adesione dell’ente creditore. Chi aveva costruito il piano escludendo i tributi locali dalla falcidia deve verificare se la nuova disciplina sia applicabile alla propria procedura e con quali tempi.

Gli accordi di ristrutturazione

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti il binario è diverso: i creditori estranei devono essere pagati integralmente nei termini di legge, e la stima dei beni gravati rileva soprattutto nella negoziazione con i creditori aderenti e nell’attestazione di fattibilità. Il calendario della stima è più breve, ma la qualità del dato resta decisiva per convincere la banca garantita ad aderire.

La liquidazione giudiziale come punto di caduta

Se il concordato non viene omologato o viene risolto, si apre la liquidazione giudiziale, e la stima diventa realtà: i beni gravati vengono venduti e il ricavato distribuito secondo le prelazioni. È esattamente lo scenario che il valore di liquidazione cercava di anticipare. Se la stima era corretta, il privilegiato non riceve molto di più di quanto il piano gli offriva; se era sottostimata, il creditore aveva ragione a opporsi.

Le cinque finestre critiche della stima

  1. La mappa delle prelazioni, prima di tutto. Un’ipoteca inefficace o un privilegio inesistente non si correggono con la perizia: si correggono con le visure e con la verifica della norma che fonda il privilegio, mesi prima del deposito.

  2. La scelta del metodo di stima. Valore di mercato, abbattimento motivato, spese inerenti e quota di spese generali: è nella perizia che si decide se il numero reggerà. Un abbattimento non motivato è un invito alla contestazione.

  3. L’attestazione bene per bene. Il professionista indipendente deve mostrare, per ogni creditore privilegiato, il confronto tra soddisfazione proposta e ricavato netto della liquidazione. Senza tabella non c’è dimostrazione.

  4. I quarantacinque giorni prima del voto. Prima della relazione del commissario il debitore può ancora fornire elementi, offerte di terzi, dati comparabili. Dopo, deve difendere una relazione già scritta.

  5. L’opposizione all’omologazione. Chi contesta la stima deve farlo con documenti nel termine di costituzione; chi la difende deve avere pronto il perito, non solo l’attestatore. È l’ultima sede in cui il numero può cambiare prima della vendita.

Le domande sul tempo

Se la perizia è stata fatta otto mesi prima del deposito, è ancora utilizzabile?
Può esserlo, ma la stima deve riferirsi alla data della domanda. Per immobili in mercati stabili un aggiornamento motivato può bastare; per magazzino, crediti e liquidità occorre quasi sempre una nuova rilevazione. Il commissario confronterà i valori con quelli correnti, e uno scostamento non spiegato indebolisce l’intero piano.

Ho già depositato una domanda con riserva: ho ancora tempo per far stimare i beni?
Sì, ma solo entro il termine concesso dal tribunale per depositare proposta, piano e attestazione. Perizia e attestazione vanno programmate a ritroso da quella scadenza. Lavorare in fretta, come mostra il calendario B, produce stime fragili.

Il commissario ha contestato la stima nella relazione: posso ancora modificarla?
Dipende dalla fase e dai limiti che la legge pone alle modifiche della proposta. Prima dell’inizio delle operazioni di voto è normalmente possibile intervenire; dopo, gli spazi si restringono. In ogni caso la risposta alla relazione deve essere tecnica e documentata.

Se il bene si vende a un prezzo inferiore alla stima dopo l’omologa, il concordato salta?
Non automaticamente. Lo scarto va valutato rispetto al complesso del piano: un fondo rischi o un margine di prudenza possono assorbirlo. Diventa un problema se l’inadempimento non è di scarsa importanza, nel qual caso i creditori possono chiedere la risoluzione nel termine dell’art. 119 CCII.

Quanto dura, in tutto, la vita di una stima dei beni gravati?
Dalla mappatura iniziale alla vendita possono passare da un anno a oltre due, a seconda della complessità del patrimonio, della presenza di opposizioni e del mercato dei beni. La parte su cui il debitore ha il maggior controllo sono i mesi prima del deposito.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate seguendo la tappa della cronologia cui si riferiscono. Quelle anteriori al 2022 riguardano la legge fallimentare (in particolare l’art. 160, comma 2, e le norme sul voto e sull’omologazione) e vanno lette, per il Codice della crisi, come principi di riferimento e non come applicazioni dirette.

Tappa 1 – Mappa delle prelazioni e graduazione

Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574.
Principio: nel concordato minore la proposta deve rispettare le regole sul trattamento dei creditori e sulla graduazione delle cause di prelazione richiamate dagli artt. 84 e 112 CCII; la loro violazione rende la proposta inammissibile ed è rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione, nonostante la tassatività delle ipotesi dell’art. 77 CCII.
Rilevanza: l’errore nella mappa delle prelazioni non aspetta l’opposizione del creditore: il giudice può rilevarlo subito.

Tappa 2 – Perizia, dilazione e valore attuale

Cass. civ., Sez. I, sentenza 18 giugno 2020, n. 11882 (legge fallimentare).
Principio: nel concordato con continuità aziendale è ammessa la dilazione del pagamento dei privilegiati oltre l’anno dall’omologazione, con riconoscimento degli interessi e del diritto di voto, da calcolare sul differenziale di valore del credito; i criteri del calcolo devono essere indicati nel piano, pena l’inammissibilità.
Rilevanza: la stima del privilegiato non si ferma al valore del bene; quando il pagamento è differito, il piano deve indicare anche come si misura la perdita da dilazione.

Tappa 3 – L’attestatore

Cass. civ., Sez. I, sentenza 22 giugno 2020, n. 12171 (legge fallimentare).
Principio: il professionista attestatore privo di terzietà e indipendenza ha una nomina nulla e perde il diritto al compenso nell’eventuale procedura successiva.
Rilevanza: l’attestazione dell’art. 84, comma 5, CCII vale quanto l’indipendenza di chi la firma; un difetto di indipendenza compromette l’intero edificio della stima.

Tappa 4 – Deposito e controllo del tribunale

Cass. civ., Sez. I, sentenza 15 giugno 2020, n. 11522 (legge fallimentare).
Principio: il giudice verifica la fattibilità giuridica, cioè la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e quella economica nei limiti della manifesta inettitudine; la convenienza resta ai creditori.
Rilevanza: il rispetto della soglia minima del privilegiato è un tema di legittimità, che il giudice controlla indipendentemente dal voto.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 giugno 2020, n. 10884 (legge fallimentare).
Principio: il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale sui mobili si giustifica solo con l’incapienza del patrimonio mobiliare; in tal caso i chirografari possono essere soddisfatti solo con la parte del valore degli immobili non destinata ai creditori che vi hanno prelazione o con risorse estranee al patrimonio del debitore.
Rilevanza: per i privilegi generali la stima riguarda l’intero compendio mobiliare, e il suo esito determina da dove possono arrivare le risorse per i chirografari.

Cass. civ., 8 giugno 2012, n. 9373 (legge fallimentare), richiamata da Cass. 10884/2020.
Principio: in caso di incapienza del patrimonio mobiliare, la soddisfazione dei chirografari è ammessa se alimentata dal concorso sugli immobili o da finanza esterna, alle condizioni indicate dalla pronuncia.
Rilevanza: è il precedente da cui muove la linea consolidata sull’ordine delle prelazioni nei privilegi generali. Non è stata consultata direttamente: se ne riporta il contenuto come richiamato dalla sentenza del 2020.

Tappa 5 – Inventario e relazione del commissario

Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 giugno 2020, n. 11345 (legge fallimentare).
Principio: l’inventario redatto dal commissario ha funzione ricognitiva e non costitutiva; la sua omissione non invalida automaticamente gli atti successivi, salvo un pregiudizio concreto alla valutazione dei beni.
Rilevanza: l’inventario è lo strumento con cui la stima viene confrontata con la realtà dei beni; il suo peso si misura proprio sulla valutazione.

Tappa 6 – Il voto

Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2422 (legge fallimentare).
Principio: il pagamento non dilazionato dei privilegiati è la regola; un pagamento oltre i tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale e la perdita va accertata dal giudice di merito sulla base della relazione del professionista, anche ai fini del voto.
Rilevanza: il voto del privilegiato dipende sempre da una stima: del bene, se il pagamento è parziale; del valore attuale, se è differito.

Tappa 7 – Omologazione e ordine delle prelazioni

Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare).
Principio: il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell’attività nel concordato in continuità rientra nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c. e non può essere destinato liberamente, ma nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Rilevanza: quando si contesta in omologazione l’allocazione delle risorse tra privilegiati e chirografari, la distinzione tra valore dei beni gravati e risorse “libere” diventa decisiva.

Tappa 8 – Vendita e prezzo effettivo

Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 giugno 2020, n. 11352 (legge fallimentare).
Principio: un’offerta in aumento pervenuta prima del decreto di trasferimento è un parametro significativo ma non basta da sola a sospendere la vendita, in assenza di altri elementi che provino l’inadeguatezza del prezzo.
Rilevanza: nella fase esecutiva il prezzo raggiunto con procedura competitiva è il riferimento con cui misurare il valore del bene e, a ritroso, la bontà della stima.

Pronuncia Tappa Tema
Cass. 28574/2025 1 Graduazione, rilievo d’ufficio (concordato minore)
Cass. 11882/2020 2 Dilazione e voto sul differenziale
Cass. 12171/2020 3 Indipendenza dell’attestatore
Cass. 11522/2020 4 Fattibilità giuridica ed economica
Cass. 10884/2020 4 Privilegio generale e incapienza
Cass. 9373/2012 4 Precedente su incapienza mobiliare
Cass. 11345/2020 5 Inventario e valutazione dei beni
Cass. 2422/2020 6 Dilazione come soddisfazione non integrale
Cass. 22474/2024 7 Surplus di continuità e ordine delle prelazioni
Cass. 11352/2020 8 Offerta in aumento e adeguatezza del prezzo

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se il deposito è ancora lontano costruiamo la stima dalla base; se il piano è già depositato la difendiamo; se la vendita ha prodotto uno scarto lo gestiamo.

  1. Ricostruiamo la mappa delle prelazioni: verifichiamo iscrizioni ipotecarie, pegni e privilegi sui registri e sulla norma che li fonda, segnalando quelli inefficaci, contestabili o revocabili prima che entrino nel piano.
  2. Impostiamo con il perito i criteri di stima: chiediamo che ogni abbattimento dal valore di mercato al valore di liquidazione sia motivato con dati comparabili verificabili.
  3. Calcoliamo il valore netto dell’art. 84, comma 5, CCII: quantifichiamo per ogni bene le spese di procedura inerenti e la quota delle spese generali, e la soglia minima di ciascun privilegiato.
  4. Quantifichiamo la parte degradata e il suo peso nel voto, inclusa la perdita da dilazione quando il piano di continuità prevede un pagamento differito.
  5. Verifichiamo la tenuta dell’attestazione: controlliamo che contenga il confronto bene per bene e che l’attestatore abbia i requisiti di indipendenza richiesti.
  6. Analizziamo i privilegi generali e individuiamo da quali risorse possono essere pagati i chirografari, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, coordinando la transazione fiscale e contributiva, anche alla luce dell’estensione ai tributi locali.
  7. Prepariamo il fascicolo per il commissario: perizie, comparabili e offerte di terzi da mettere a disposizione prima della relazione.
  8. Difendiamo la stima nell’opposizione all’omologazione, coordinando perito e attestatore e contestando le perizie di parte nel metodo.
  9. Monitoriamo lo scarto tra stima e prezzo effettivo nella fase esecutiva, valutando gli strumenti disponibili prima che lo scarto si trasformi in inadempimento.
  10. Se sei un creditore garantito, esaminiamo la stima del debitore e verifichiamo se la soddisfazione proposta rispetti la soglia minima.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema della stima dei beni gravati pesano soprattutto due di queste abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato opera nel percorso in cui il valore di liquidazione è il metro di ogni trattativa con banche ed enti; come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC conosce dall’interno il controllo che l’Organismo svolge sul rispetto della soglia dei privilegiati nel concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso per cassazione: chi ha costruito la stima è chi la difende in omologazione, in reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, grazie all’abilitazione di cassazionista. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono il patrimonio e le spese di procedura, gli avvocati verificano prelazioni, graduazione e tenuta giuridica del piano.

Chiusura

La stima dei beni gravati da privilegio non è un adempimento tecnico da delegare all’ultimo minuto. È un numero che nasce mesi prima del deposito e viene messo alla prova, una tappa dopo l’altra, dall’attestatore, dal tribunale, dal commissario, dai creditori e, alla fine, dal mercato. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: in questa materia si spreca soprattutto prima del deposito.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la stima del valore di liquidazione è il punto in cui si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: l’Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 misura su quel valore ogni proposta alle banche garantite; il Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC lo verifica nel concordato minore; il cassazionista lo difende, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio.

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