Chi ha un credito ammesso “con riserva” non è un creditore di serie B: vota, partecipa ai conteggi e ha diritto a vedersi accantonata la propria quota. Ma è proprio la parola “riserva” a trarre in inganno, e gli errori che ne nascono costano spesso più della riserva stessa. Nel concordato che si innesta su una liquidazione giudiziale (artt. 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) convivono creditori il cui diritto è già definitivo e creditori il cui diritto dipende ancora da un evento futuro: una condizione che deve avverarsi, un documento che deve essere prodotto, una sentenza che deve passare in giudicato. Il modo in cui la proposta, gli organi della procedura e lo stesso creditore gestiscono questa zona di incertezza decide, in concreto, chi verrà pagato e quando.
L’esperienza insegna che gli sbagli si ripetono sempre negli stessi punti. Eccoli, dal più frequente al più insidioso:
- Considerare l’ammissione con riserva come una mezza esclusione e restare passivi durante il concordato.
- Costruire una proposta che non quantifica le somme da tenere da parte per i crediti sotto riserva.
- Lasciare “dormire” la riserva anche quando l’evento si è già verificato.
- Confondere l’ammissione con riserva con l’impugnazione dello stato passivo e sbagliare strumento.
- Pretendere il pagamento con le vie sbagliate quando il concordato è già in esecuzione.
- Non chiedersi che fine fanno le somme depositate se la riserva si scioglie in senso sfavorevole.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è abituato a leggere un passivo e a misurare la sostenibilità di una proposta verso i creditori, compresa la parte “incerta” del debito che, se sottostimata, fa saltare i conti del piano. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: nelle procedure di composizione l’accertamento dei crediti incerti e la loro collocazione nella proposta sono attività quotidiane, condotte con la stessa logica.
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Errore n. 1 — Pensare che “con riserva” significhi “quasi escluso”
L’errore
Un fornitore riceve la comunicazione del curatore: il suo credito di 41.730 euro è stato ammesso al passivo “con riserva”, perché fondato su una sentenza di primo grado appellata dal debitore prima dell’apertura della liquidazione giudiziale. Qualche mese dopo arriva la notizia di una proposta di concordato. Il fornitore la legge di sfuggita, conclude che “tanto il mio credito non è ancora sicuro” e non esprime alcuna posizione. Lo stesso accade quando, a esecuzione iniziata, non si informa su dove e come sia stata depositata la sua quota.
Perché è un errore
L’ammissione con riserva è una vera ammissione. L’art. 204, comma 2, CCII individua le ipotesi in cui il giudice delegato, nel decreto che rende esecutivo lo stato passivo, accoglie la domanda subordinandone l’efficacia a un evento futuro: i crediti condizionati (tra cui quelli che possono essere fatti valere solo dopo aver escusso un obbligato principale), i crediti per i quali il titolo non è stato prodotto per fatto non riferibile al creditore, a condizione che venga prodotto nel termine assegnato dal giudice, e i crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunciata prima dell’apertura della procedura.
Ai fini del concordato, l’art. 243, comma 1, CCII stabilisce che hanno diritto di voto i creditori che risultano dallo stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi con riserva. Il creditore con riserva non è quindi un osservatore: concorre a formare la volontà della massa e, se la proposta viene omologata, è destinatario del trattamento previsto per la sua classe o il suo rango.
Le conseguenze
Chi non partecipa rinuncia a far pesare il proprio credito proprio nel momento in cui il peso conta. Il silenzio, nel concordato nella liquidazione giudiziale, ha un valore legale preciso (non è questa la sede per approfondirlo), e la proposta si forma anche senza il contributo di chi resta fermo. Il danno più grave è però successivo: chi non segue la procedura scopre a esecuzione chiusa che la propria quota è stata gestita secondo regole che avrebbe potuto contestare quando era il momento. La giurisprudenza ha chiarito che, una volta omologato il concordato fallimentare, le questioni sulla misura del credito che sorgono in fase esecutiva non si risolvono con un ricorso straordinario contro i provvedimenti del giudice delegato, ma vanno portate nella sede contenziosa ordinaria (Cass. civ., Sez. I, n. 3921 del 18 febbraio 2009, pronuncia resa sulla legge fallimentare): una strada più lunga, che spesso si poteva evitare.
Cosa fare invece
Il creditore ammesso con riserva deve comportarsi come un creditore a pieno titolo, con due attenzioni ulteriori. La prima: verificare come la proposta tratta espressamente i crediti sub iudice, se prevede accantonamenti, in quale misura e con quali modalità di deposito. La seconda: tenere sotto controllo l’evento da cui dipende la riserva (giudicato, avveramento della condizione, produzione del titolo) e prepararsi a chiederne il riconoscimento appena si verifica. In pratica, il fascicolo del creditore deve contenere due “orologi”: quello del concordato e quello della causa o della condizione che regge la riserva.
Il dettaglio che pochi conoscono
La riserva non riguarda solo l’esistenza del credito: può riguardare anche il grado. Se un credito è stato ammesso in via definitiva come chirografario, ma è pendente un giudizio sul privilegio, il creditore non è “con riserva” nel senso dell’art. 204: è un creditore che ha impugnato la propria collocazione. La differenza conta, perché cambiano lo strumento e i tempi (si veda l’errore n. 4). Prima di ogni mossa, occorre leggere con precisione il decreto di esecutività dello stato passivo e la motivazione della riserva.
Perché la riserva va presa sul serio fin dall’inizio
Le tre ipotesi dell’art. 204, comma 2, CCII hanno una probabilità di scioglimento favorevole molto diversa, e il creditore dovrebbe saperlo prima di decidere come comportarsi. Il credito fondato su una sentenza di primo grado già favorevole ha, in genere, buone prospettive: c’è un giudice che ha già esaminato il merito. Il credito per il quale manca solo la produzione del titolo dipende quasi interamente dalla diligenza del creditore, che deve depositare il documento nel termine assegnato. Il credito condizionale, invece, dipende da un evento che può anche non verificarsi mai, come il mancato pagamento da parte di un obbligato principale.
Questa distinzione cambia il modo in cui conviene muoversi nel concordato. Chi è titolare di un credito con buone probabilità di consolidarsi ha tutto l’interesse a seguire la procedura come un creditore definitivo, perché è molto probabile che la quota accantonata gli verrà effettivamente pagata. Chi dipende da una condizione incerta deve invece valutare con particolare attenzione la clausola sul destino delle somme, perché il suo interesse e quello degli altri creditori possono divergere. In entrambi i casi, il punto di partenza è lo stesso: capire con esattezza su quale delle tre ipotesi poggia la propria riserva.
La riserva protegge i diritti, non le cause
C’è poi un limite che molti creditori scoprono tardi: la riserva serve a tutelare un diritto già esistente ma sospeso, non a “parcheggiare” una pretesa che ancora deve nascere. La Cassazione lo ha detto con chiarezza in un caso di contratto preliminare: il promissario acquirente che aveva già chiesto in giudizio l’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.) non poteva, dopo il fallimento del promittente venditore, chiedere la rivendica del bene “condizionata” all’esito di quella causa, perché l’ammissione con riserva riguarda i diritti condizionati e non le azioni, e il preliminare obbliga a trasferire la proprietà senza trasferirla (Cass. civ., Sez. I, n. 7297 del 10 aprile 2015, sulla legge fallimentare). Chi conta su una riserva costruita su un diritto che non ha ancora rischia di trovarsi con una domanda dichiarata improponibile, e quindi fuori da ogni accantonamento nel concordato. La lezione vale per il CCII, che ripropone le stesse ipotesi tipiche: prima di confidare nella riserva, bisogna chiedersi se il diritto c’è già e attende solo un evento, o se l’evento è proprio la sua nascita.
Errore n. 2 — Presentare una proposta che ignora i crediti sotto riserva
L’errore
Il proponente (il debitore stesso, un terzo o un creditore) predispone una proposta che soddisfa i chirografari al 23,6%. I conti tornano, ma sono fatti solo sui crediti ammessi in via definitiva. I crediti con riserva, che valgono qualche centinaio di migliaia di euro, vengono considerati “eventuali” e lasciati fuori dal fabbisogno, nella convinzione che la maggior parte delle cause si chiuderà a favore della procedura.
Perché è un errore
La regola sul deposito delle somme è chiara: nell’esecuzione del concordato, le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vanno depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. La disposizione, oggi collocata nella disciplina dell’esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale (art. 249 CCII), riproduce l’art. 136, comma 2, della legge fallimentare. Se la quota del creditore con riserva va depositata, deve anche esistere: il piano che non la prevede è un piano che, in caso di esito favorevole al creditore, non è in grado di pagarlo.
La riserva, in altre parole, non è un credito “a costo zero” per la procedura. È un debito potenziale che la proposta deve coprire, almeno nella percentuale promessa alla categoria di appartenenza.
Le conseguenze
Una proposta che non contiene gli accantonamenti rischia di essere giudicata non attendibile già in fase di valutazione, oppure di andare incontro a difficoltà di esecuzione quando le riserve si sciolgono a favore dei creditori. La conseguenza più grave è l’inadempimento della proposta omologata, con tutto ciò che ne segue sul piano dei rimedi riconosciuti ai creditori. Non solo: il provvedimento del giudice delegato che, in fase esecutiva, ordina a un garante di depositare presso un istituto di credito le somme necessarie all’esecuzione è stato qualificato dalla Cassazione come atto ordinatorio, reclamabile al tribunale ma non ricorribile per cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 1983 dell’11 febbraio 2003, sulla legge fallimentare). Significa che quell’ordine arriva e va eseguito, con margini di contestazione ridotti.
Cosa fare invece
Il proponente deve trattare i crediti con riserva come un capitolo autonomo della proposta. In concreto:
- elencarli uno per uno, con l’importo ammesso, il rango e la causa della riserva;
- calcolare la quota che spetterebbe a ciascuno se la riserva si sciogliesse positivamente;
- prevedere l’accantonamento di quella quota, indicando chi la deposita, dove, con quale vincolo;
- regolare il destino delle somme in caso di scioglimento negativo.
La proposta solida è quella che regge anche nello scenario peggiore per il proponente, cioè quello in cui tutte le riserve si sciolgono a favore dei creditori. Se il fabbisogno complessivo in questo scenario è insostenibile, la percentuale va rivista prima, non dopo.
La misura dell’accantonamento: la stessa percentuale degli altri
Quanto deve essere accantonato? La risposta viene da un principio antico, affermato in tema di ripartizione finale: quando sono ancora pendenti giudizi sull’ammissione o sull’esclusione di un credito, il giudice delegato deve disporre depositi o accantonamenti tali che il creditore, se vince, riceva la stessa percentuale dei creditori di pari grado, nel rispetto della par condicio (Cass. civ., Sez. I, n. 3114 del 21 maggio 1984, sulla legge fallimentare). Trasferito nel concordato, il principio significa che la quota accantonata per il credito con riserva deve essere calcolata con la stessa percentuale promessa agli altri creditori della sua classe o del suo rango, non con una percentuale “di prudenza” più bassa. Una proposta che accantona meno sta, di fatto, trattando peggio il creditore con riserva rispetto ai suoi pari, e su questo punto il giudice delegato, nel fissare le modalità del deposito, ha gli strumenti per intervenire.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’accantonamento non deve necessariamente coincidere con la liquidità immobilizzata per anni. La proposta può prevedere forme di garanzia alternative al deposito di contante, purché il giudice delegato, nel fissare le modalità ai sensi della norma sull’esecuzione, le ritenga idonee. Il punto da tenere presente è che la scelta spetta, in ultima analisi, al giudice delegato: una proposta che indica modalità ragionevoli e già strutturate facilita il suo compito e riduce il rischio di prescrizioni più onerose.
Il punto di vista dei creditori definitivi
L’errore del proponente danneggia anche i creditori che non hanno alcuna riserva. Se la proposta non contiene accantonamenti e le riserve si sciolgono a favore dei rispettivi titolari, le risorse disponibili devono coprire una platea più ampia di quella considerata nei calcoli. Il creditore definitivo che ha approvato la proposta contando su una certa percentuale può vedere la propria posizione esposta alle difficoltà di esecuzione. Chi valuta una proposta, anche senza riserve proprie, deve quindi chiedersi se i crediti sotto riserva degli altri sono stati considerati.
Per questo, nell’esame di una proposta, è utile confrontare tre numeri: il totale del passivo ammesso in via definitiva, il totale dei crediti ammessi con riserva, il fabbisogno dichiarato dal proponente. Se il fabbisogno corrisponde alla percentuale offerta moltiplicata solo per il primo numero, la proposta ha un vuoto. Il curatore, nel parere che accompagna la proposta, è chiamato a valutare anche questo aspetto, ma il creditore attento non dovrebbe limitarsi a leggerne le conclusioni.
Errore n. 3 — Lasciare la riserva “dormiente”
L’errore
La causa di merito si chiude: la Corte d’appello conferma la condanna del debitore e nessuno ricorre per cassazione. La sentenza passa in giudicato. Il creditore lo sa, ma attende che “qualcuno” (il curatore, il giudice, l’assuntore) se ne accorga e gli liberi la somma accantonata. Passano mesi.
Perché è un errore
Lo scioglimento della riserva non è automatico. L’art. 228 CCII, rubricato “Scioglimento delle ammissioni con riserva”, prevede che, quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento con riserva, il giudice delegato modifica lo stato passivo con decreto, su istanza del curatore o della parte interessata, disponendo che la domanda si intenda accolta definitivamente. Il testo richiede un impulso: senza istanza, il decreto non arriva. Durante il concordato il curatore resta in carica con funzioni di sorveglianza, ma non ha l’obbligo di monitorare l’esito delle singole cause di ciascun creditore.
Le conseguenze
Finché la riserva non è sciolta, la somma resta vincolata e il creditore non può riscuoterla. Il danno è anzitutto finanziario: tempo perso, interessi che non maturano sulle somme depositate come maturerebbero su un investimento, costi di gestione che si allungano. Ma il rischio più serio è perdere la “finestra” in cui il deposito è ancora integro e gli organi della procedura sono ancora operativi, ad esempio quando l’esecuzione del concordato volge al termine e si avvicina il momento in cui il giudice delegato accerta la completa esecuzione e adotta i provvedimenti conseguenti.
Cosa fare invece
Appena l’evento si verifica, il creditore deve depositare un’istanza al giudice delegato con la documentazione che lo prova: certificato di passaggio in giudicato della sentenza, prova dell’avveramento della condizione, titolo prima mancante. Un’istanza ben documentata, depositata subito, è il modo più rapido per trasformare la quota accantonata in un pagamento. È utile informare contestualmente il curatore e, se presente, l’assuntore o il soggetto incaricato dei pagamenti.
Il dettaglio che pochi conoscono
Per i crediti fondati su sentenza non definitiva, la Cassazione ha ribadito che il credito accertato con sentenza pronunciata prima dell’apertura della procedura, ma non ancora passata in giudicato, va ammesso al passivo con riserva (Cass. civ., n. 25952 del 3 ottobre 2024). Il corollario operativo è che la riserva segue il destino di quel giudizio: se il debitore abbandona l’impugnazione, o il curatore non la prosegue, il giudicato si forma e l’evento si verifica. Il creditore deve monitorare non solo la sentenza finale, ma anche estinzioni, rinunce e decorrenza dei termini per impugnare.
Le tre istanze, a seconda della causa della riserva
Il contenuto dell’istanza cambia in base all’ipotesi di riserva. Per il credito fondato su sentenza non definitiva, la prova è il passaggio in giudicato: serve l’attestazione della cancelleria o, se il giudizio si è chiuso con un’estinzione o una rinuncia, il provvedimento che lo dichiara. Per il credito condizionale, la prova riguarda l’avveramento della condizione: ad esempio, se si trattava di un credito azionabile solo dopo l’escussione di un obbligato principale, occorre documentare l’escussione infruttuosa. Per il credito ammesso in attesa del titolo, la prova è il titolo stesso, che va depositato nel termine fissato dal giudice delegato.
In tutti e tre i casi, l’istanza dovrebbe indicare con precisione la posizione nello stato passivo, l’importo, il rango, la quota concordataria spettante e il luogo in cui le somme risultano depositate. Un’istanza che consente al giudice delegato di decidere senza ulteriori richieste di integrazione è quella che arriva prima al decreto. È anche opportuno chiedere, nella stessa istanza, che il decreto disponga il pagamento o lo svincolo della quota a favore del creditore, così da evitare un secondo passaggio.
Quando la riserva nasce da una sentenza: il giudizio va coltivato
Per i crediti accertati con sentenza non definitiva, il destino della riserva si gioca fuori dalla procedura, nel giudizio di impugnazione. La Cassazione ha chiarito che la sentenza di primo grado pronunciata prima dell’apertura della procedura, che accolga o respinga la domanda del creditore, è opponibile alla procedura stessa: chi intende contestarla (l’organo della procedura se è favorevole al creditore, il creditore se è sfavorevole) deve impugnarla nelle forme ordinarie (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 15796 del 27 luglio 2015, resa in un caso di amministrazione straordinaria, alla quale si applicava la regola della legge fallimentare). In precedenza la stessa Corte aveva affermato che, se la procedura sopravviene a una sentenza di rigetto anche parziale, il creditore deve impugnarla per impedirne il passaggio in giudicato, e che la sentenza che riforma il rigetto, nel giudizio proseguito con il curatore, è efficace verso la procedura (Cass. civ., Sez. I, n. 26041 del 23 dicembre 2010).
Il corollario pratico è netto: il creditore che ha vinto in primo grado non deve “abbandonare” il giudizio di appello confidando nella riserva, e quello che ha perso deve impugnare, altrimenti il giudicato sfavorevole si forma e la riserva si scioglie contro di lui. Durante il concordato, quindi, il fascicolo della causa di merito merita la stessa attenzione del fascicolo concorsuale: è lì che si decide se la quota accantonata sarà pagata o tornerà a disposizione secondo le regole della proposta.
Errore n. 4 — Confondere ammissione con riserva e impugnazione dello stato passivo
L’errore
Un creditore si vede ammettere 18.940 euro in chirografo, a fronte di 27.315 euro chiesti in privilegio. Convinto di poter “chiedere la riserva” sulla differenza, scrive al curatore in vista del concordato, invece di proporre l’opposizione allo stato passivo nei termini. Un altro creditore, ammesso con riserva per mancata produzione del titolo, propone invece un’opposizione allo stato passivo, quando gli sarebbe bastato produrre il documento nel termine fissato dal giudice.
Perché è un errore
L’ammissione con riserva e i mezzi di impugnazione dello stato passivo rispondono a esigenze diverse. La riserva opera solo nei casi tipici dell’art. 204, comma 2, CCII: il credito c’è, ma la sua efficacia è sospesa in attesa di un evento. Quando invece il credito viene escluso, in tutto o in parte, o collocato in un grado diverso da quello richiesto, il creditore deve usare i mezzi di impugnazione dello stato passivo (opposizione, impugnazione dei crediti altrui, revocazione) con i loro termini perentori. Nel concordato, la legge equipara i creditori “contestati” ai condizionali sotto il profilo del deposito delle somme, ma questo non trasforma un’esclusione in una riserva.
Le conseguenze
Chi sbaglia strumento perde il termine di quello giusto. L’esclusione non impugnata diventa definitiva all’interno della procedura, e il creditore non potrà pretendere in sede di esecuzione del concordato ciò che non ha fatto valere in sede di accertamento. All’opposto, chi impugna quando bastava sciogliere la riserva affronta un giudizio inutile, con costi di giustizia e tempi che si potevano risparmiare. Vale anche qui l’indicazione della Cassazione: in fase esecutiva il giudice delegato non riapre questioni ormai coperte dall’omologazione, e le contestazioni sulla misura del credito vanno nella sede contenziosa ordinaria (Cass. civ., Sez. I, n. 3921/2009 cit.).
Il creditore escluso non ha diritto a un accantonamento “suo”
La differenza tra riserva ed esclusione emerge con forza al momento dei riparti, e lo stesso vale per i depositi in esecuzione del concordato. La Cassazione ha stabilito che il creditore non ammesso al passivo, anche se ha proposto opposizione, non ha diritto a un accantonamento specifico come quelli che la legge riserva alle categorie tipiche: può presentare osservazioni al piano di riparto e beneficiare, al più, di un accantonamento generico che il giudice delegato disponga in via prudenziale, perché le ipotesi previste dalla norma sui riparti sono tassative e non si estendono per analogia (Cass. civ., Sez. I, n. 9901 del 24 maggio 2004, sulla legge fallimentare). La Corte ha inoltre ricordato che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo ha efficacia preclusiva all’interno della procedura: in sede di ripartizione non si possono rimettere in discussione l’ammontare dei crediti ammessi né le prelazioni riconosciute o escluse (Cass. civ., Sez. I, n. 20180 del 24 settembre 2010).
Tradotto per il concordato: chi è “con riserva” ha una quota che va depositata; chi è stato escluso e non ha impugnato non ha nulla da far accantonare e non può recuperare in esecuzione ciò che ha perso in sede di verifica. È la ragione per cui la scelta dello strumento corretto, nei termini, vale più di qualunque lettera inviata al curatore.
Cosa fare invece
Prima di muoversi, si deve classificare la propria posizione con una domanda semplice: il mio credito è stato accolto, ma sotto condizione, oppure è stato respinto (in tutto, in parte o nel grado)? Nel primo caso la strada è quella dell’art. 228 CCII; nel secondo è quella dell’impugnazione, nei termini. Il decreto di esecutività dello stato passivo e la comunicazione del curatore indicano sempre l’esito di ciascuna domanda: vanno letti riga per riga.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) la nozione di “ammissione con riserva” non esiste nei termini della liquidazione giudiziale, perché manca un vero accertamento del passivo. Lì il meccanismo corrispondente è l’ammissione provvisoria dei crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, disposta dal giudice delegato senza pregiudizio delle decisioni definitive sull’esistenza dei crediti (era l’art. 176 l.fall.; la regola è stata ripresa dal CCII). Chi parla genericamente di “crediti ammessi con riserva nel concordato” deve quindi chiarire prima in quale procedura si trova: le regole, e i rimedi, sono diversi.
Perché il confine tra i due strumenti è così importante nel concordato
Nella liquidazione giudiziale “pura”, la distinzione tra riserva ed esclusione incide sui riparti. Nel concordato che vi si innesta, incide su qualcosa di più: la base di calcolo dell’intera proposta. Il proponente costruisce l’offerta sullo stato passivo così come risulta in quel momento, con i crediti definitivi, quelli con riserva e quelli oggetto di impugnazioni pendenti. Il creditore che non ha impugnato un’esclusione non compare in alcuna di queste categorie e, di regola, non viene considerato neppure negli accantonamenti.
Al contrario, il creditore che ha impugnato nei termini figura tra i “contestati”, e la sua quota deve essere depositata secondo le modalità stabilite dal giudice delegato. È questa la ragione per cui l’impugnazione tempestiva protegge anche nel concordato: non solo mantiene aperta la questione sul merito, ma obbliga a tenere da parte la somma che spetterebbe in caso di vittoria. Chi invece si limita a una lettera al curatore non ottiene alcuno dei due effetti.
Errore n. 5 — Pretendere il pagamento per la via sbagliata a concordato in esecuzione
L’errore
La riserva si è sciolta favorevolmente e il decreto del giudice delegato è stato emesso. Il creditore, però, non riceve subito la somma: tra il soggetto che detiene il deposito e il debitore nasce una discussione sulla misura (interessi, accessori, compensazioni). Il creditore notifica un precetto al debitore tornato in bonis per l’intero credito originario, oppure ricorre per cassazione contro il provvedimento del giudice delegato che ha definito le modalità di pagamento.
Perché è un errore
Con l’omologazione, il debitore è obbligato nei limiti della proposta e nei confronti di tutti i creditori anteriori. Il credito ammesso con riserva, una volta sciolta la riserva, ha diritto alla percentuale concordataria della sua categoria, non al valore nominale. Quanto agli strumenti, la Cassazione ha chiarito che il debitore tornato in bonis dopo l’omologazione è l’unico obbligato all’adempimento del concordato, mentre il curatore, che resta in carica per la sorveglianza, quando esegue materialmente i pagamenti non assume obbligazioni proprie (Cass. civ., Sez. I, n. 10634 del 9 maggio 2007, sulla legge fallimentare). E ha escluso che i decreti adottati in fase esecutiva su questioni di misura del credito siano ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. civ., Sez. I, n. 3921/2009 cit.).
Le conseguenze
Il precetto per l’intero credito originario espone a un’opposizione all’esecuzione che il creditore ha concrete probabilità di perdere, con condanna alle spese. Il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto del giudice delegato in fase esecutiva rischia l’inammissibilità, con perdita di tempo e di risorse. Nel frattempo il deposito resta fermo.
Cosa fare invece
La via ordinata è questa: verificare il contenuto del decreto di scioglimento e del decreto di omologazione; chiedere al giudice delegato, o al soggetto incaricato, il pagamento della quota accantonata; se la controversia riguarda la misura del credito, valutarla in sede contenziosa ordinaria con la domanda corretta e nei confronti del soggetto giusto. In questa fase serve un difensore che conosca tanto il diritto concorsuale quanto il processo civile ordinario, perché la lite cambia sede ma non perde il collegamento con la procedura. È quanto lo Studio fa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), imposta la strategia valutando fin dall’inizio in quale sede la contestazione potrà essere decisa e fino a quale grado potrà arrivare.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’interesse a contestare i provvedimenti degli organi della procedura si misura sul risultato concreto. In un caso di concordato con assuntore, la Cassazione ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse il ricorso del debitore tornato in bonis contro un provvedimento che aveva creato un debito di massa, perché il concordato era stato integralmente adempiuto con le liquidità già disponibili (Cass. civ., Sez. I, n. 2991 del 10 febbraio 2006, sulla legge fallimentare). Prima di impugnare, quindi, bisogna chiedersi che cosa si otterrebbe vincendo: se la somma è comunque disponibile e accantonata, la strada più rapida è quasi sempre l’istanza, non il ricorso.
Chi deve pagare e con quali somme
Nella fase esecutiva entrano in gioco più soggetti: il debitore tornato in bonis, l’eventuale assuntore, il curatore e il giudice delegato con i compiti di sorveglianza, l’istituto presso cui sono depositate le somme. Per il creditore con riserva sciolta, la domanda pratica è a chi rivolgersi. La risposta si trova nel decreto di omologazione e nei provvedimenti con cui il giudice delegato ha fissato le modalità dei depositi: se le somme sono vincolate su un conto della procedura, lo svincolo passa per un provvedimento del giudice delegato; se il pagamento è affidato al debitore o all’assuntore, la richiesta va rivolta a loro, con il decreto di scioglimento come titolo.
Il creditore dovrebbe anche verificare se la quota accantonata include le eventuali componenti accessorie previste dalla proposta, come interessi o rivalutazione, oppure se la proposta le esclude. È su questo terreno che nascono le contestazioni sulla misura, e conviene conoscerle prima di presentare la richiesta, non dopo averla vista respinta.
Errore n. 6 — Non chiedersi che fine fanno le somme se la riserva si scioglie “male”
L’errore
Il proponente accantona correttamente 64.270 euro per tre crediti condizionali. Due condizioni non si avverano. Nessuno, nella proposta, ha previsto cosa succede alle somme liberate: restano depositate, vanno all’assuntore, al debitore, oppure si redistribuiscono tra gli altri creditori? Nasce un contenzioso tra il proponente e alcuni creditori che rivendicano l’aumento della propria percentuale.
Perché è un errore
La norma sull’esecuzione impone il deposito delle somme dei creditori contestati e condizionali, ma non detta una regola unica per la loro destinazione in caso di esito negativo: la soluzione dipende in larga parte da come la proposta e il decreto di omologazione hanno disciplinato il punto. Una proposta silenziosa su questo aspetto lascia aperta una questione economica rilevante proprio nella fase in cui i rapporti tra le parti sono più tesi.
Le conseguenze
L’ambiguità genera contestazioni che rallentano l’accertamento della completa esecuzione. Finché la situazione non è chiarita, il giudice delegato non può dichiarare l’esecuzione completa e adottare i provvedimenti conseguenti, come lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia del concordato. Su quest’ultimo punto la Cassazione ha precisato che il potere di cancellazione riguarda solo le ipoteche costituite a garanzia del concordato, non quelle iscritte prima del fallimento a favore dei creditori del fallito (Cass. civ., Sez. I, n. 4698 del 25 febbraio 2011, sulla legge fallimentare): chi conta su una “pulizia” generale delle iscrizioni a fine esecuzione può restare deluso.
Cosa fare invece
La proposta deve dire espressamente che cosa accade alle somme accantonate quando la riserva si scioglie negativamente: se restano al proponente o all’assuntore, se si ripartiscono tra gli altri creditori della stessa classe, con quale tempistica. Il creditore che valuta la proposta deve leggere questa clausola con attenzione, perché incide sulla percentuale effettiva che potrà ottenere. La chiarezza su questo punto è uno dei segnali di una proposta seria.
Il dettaglio che pochi conoscono
La scelta non è neutra rispetto alla convenienza per i creditori. Una proposta che fa rientrare al proponente tutte le somme liberate offre ai creditori una percentuale “fissa”; una proposta che le ridistribuisce offre una percentuale minima con possibile incremento. Il creditore che ha un credito certo può avere interesse alla seconda formula; quello con riserva, che rischia di perdere tutto, è spesso indifferente. Conoscere questa dinamica aiuta a interpretare le posizioni degli altri creditori durante la procedura.
Una clausola-tipo da cui partire
Senza pretesa di modello unico, una clausola chiara sul punto dovrebbe almeno indicare: l’elenco dei crediti con riserva considerati; l’importo accantonato per ciascuno, pari alla percentuale concordataria applicata al credito ammesso; le modalità del deposito (conto vincolato, fideiussione, altra forma ritenuta idonea dal giudice delegato); il termine entro cui, sciolta positivamente la riserva, la quota viene pagata; la destinazione delle somme liberate in caso di scioglimento negativo e il relativo calendario. Più la clausola è precisa, meno spazio resta alle interpretazioni divergenti in fase esecutiva.
Il creditore che legge una proposta priva di questi elementi può chiedere chiarimenti al proponente e segnalare la lacuna nelle forme consentite dalla procedura. Non si tratta di un dettaglio formale: è la parte della proposta che stabilisce chi sopporta il rischio dell’incertezza sui crediti sub iudice, e quindi incide direttamente sulla convenienza per ciascun creditore.
Gli errori in cifre: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi realistici per mostrare l’effetto economico degli errori descritti. Non riproducono casi reali.
Simulazione A — La proposta senza accantonamenti
Ipotesi: passivo chirografario ammesso in via definitiva per 1.284.600 euro; crediti chirografari ammessi con riserva per 317.450 euro (due sentenze non definitive e un credito condizionale). Il proponente offre il 21,4% ai chirografari e calcola il fabbisogno solo sui crediti definitivi.
- Fabbisogno calcolato: 1.284.600 × 21,4% = 274.904,40 euro.
- Fabbisogno reale nello scenario in cui tutte le riserve si sciolgono positivamente: (1.284.600 + 317.450) × 21,4% = 1.602.050 × 21,4% = 342.838,70 euro.
- Scostamento: 67.934,30 euro non coperti.
Esito: se il giudice delegato, in esecuzione, ordina il deposito delle quote dei creditori con riserva, il proponente deve reperire quasi 68.000 euro non previsti. Se non ci riesce, l’esecuzione del concordato entra in crisi. Una proposta impostata correttamente avrebbe offerto, a parità di risorse, una percentuale di circa il 17,2% (274.904,40 / 1.602.050), ma sostenibile in ogni scenario.
Simulazione B — La riserva dormiente
Ipotesi: credito chirografario di 41.730 euro ammesso con riserva; percentuale concordataria 19,8%; quota accantonata 8.262,54 euro (41.730 × 19,8%). La sentenza a favore del creditore passa in giudicato il 14 gennaio. Il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato nel mese di novembre dello stesso anno.
- Scenario 1 — istanza ex art. 228 CCII depositata il 3 febbraio: decreto di scioglimento in poche settimane, pagamento della quota entro la primavera.
- Scenario 2 — nessuna istanza fino a ottobre: il creditore si attiva quando l’esecuzione è in chiusura. Il decreto arriva comunque, ma il pagamento slitta di circa otto mesi, e nel frattempo il creditore ha dovuto sollecitare più volte gli organi della procedura e il soggetto incaricato dei pagamenti.
Esito: la quota è la stessa, 8.262,54 euro, ma nel secondo scenario il creditore la incassa con un ritardo che, per un’impresa fornitrice, pesa sul circolante. Se poi la chiusura dell’esecuzione avvenisse prima dell’istanza, il recupero diventerebbe più complesso.
Simulazione C — Lo strumento sbagliato
Ipotesi: creditore che ha chiesto 27.315 euro in privilegio e ottiene l’ammissione di 18.940 euro in chirografo. Percentuale chirografaria offerta: 22,7%; i privilegiati della stessa natura sono pagati integralmente.
- Se impugna nei termini e vince: credito ammesso per 27.315 euro in privilegio, pagamento integrale → 27.315 euro.
- Se, invece di impugnare, chiede “la riserva” al curatore e lascia scadere il termine: l’ammissione resta di 18.940 euro in chirografo → 18.940 × 22,7% = 4.299,38 euro.
- Differenza: 23.015,62 euro.
Esito: l’errore non riguarda il merito della pretesa, ma lo strumento. Chi confonde la riserva con l’impugnazione può perdere oltre l’80% del valore che avrebbe potuto recuperare.
La mappa degli errori
Gli errori descritti si collocano in momenti diversi della vita della procedura: alcuni nascono già nella fase di accertamento del passivo, altri nella costruzione della proposta, altri ancora nell’esecuzione. Capire quando si commette ciascun errore aiuta a capire fino a quando è possibile rimediare. In generale, gli errori del proponente si correggono finché la proposta non è approvata e omologata; quelli del creditore legati ai termini di impugnazione dello stato passivo diventano difficili o impossibili da rimediare una volta scaduti i termini; quelli della fase esecutiva sono quasi sempre recuperabili, a condizione di usare lo strumento corretto.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Riserva vissuta come esclusione | Dalla comunicazione dello stato passivo all’approvazione della proposta | Mancato peso del credito nella formazione della volontà dei creditori | Parziale: si può recuperare in esecuzione, non sul voto |
| Proposta senza accantonamenti | Redazione della proposta | Fabbisogno sottostimato, rischio di inadempimento | Sì, se la proposta viene modificata prima dell’approvazione |
| Riserva dormiente | Dopo il verificarsi dell’evento | Somme vincolate, pagamento ritardato | Sì: istanza ex art. 228 CCII |
| Strumento sbagliato (riserva/impugnazione) | Fase di accertamento del passivo | Perdita del termine per impugnare | No, se il termine è scaduto (salvi i casi di revocazione) |
| Via sbagliata per ottenere il pagamento | Esecuzione del concordato | Opposizioni, inammissibilità, spese | Sì, cambiando strumento |
| Destino delle somme non regolato | Redazione della proposta | Contenzioso sulle somme liberate | Parziale: dipende dal decreto di omologazione |
La checklist preventiva
Prima di prendere qualsiasi decisione su un credito ammesso con riserva, o su una proposta di concordato che coinvolge crediti di questo tipo, verifica che:
- [ ] hai letto il decreto di esecutività dello stato passivo e sai perché il credito è stato ammesso con riserva (condizione, titolo mancante, sentenza non definitiva);
- [ ] hai distinto la riserva da un’esclusione parziale o da una diversa collocazione nel grado, che richiedono l’impugnazione nei termini;
- [ ] hai annotato la scadenza dei termini per impugnare lo stato passivo, se c’è una parte del credito respinta;
- [ ] sai in quale stato si trova il giudizio, la condizione o la produzione documentale da cui dipende la riserva;
- [ ] hai verificato se la proposta di concordato menziona espressamente i crediti con riserva e in quale classe o rango li colloca;
- [ ] hai controllato se la proposta prevede l’accantonamento delle relative quote e con quali modalità;
- [ ] hai letto la clausola sul destino delle somme accantonate in caso di scioglimento negativo;
- [ ] hai valutato la tua posizione rispetto alla proposta, sapendo che l’art. 243 CCII ti riconosce il diritto di voto;
- [ ] (se sei il proponente) hai calcolato il fabbisogno nello scenario in cui tutte le riserve si sciolgono a favore dei creditori;
- [ ] (se sei il proponente) hai individuato chi deposita le somme, dove e con quale vincolo;
- [ ] hai pronto il fascicolo documentale per l’istanza di scioglimento della riserva (certificato di passaggio in giudicato, prova della condizione, titolo);
- [ ] sai a chi indirizzare la richiesta di pagamento una volta sciolta la riserva: giudice delegato, curatore, soggetto incaricato dei pagamenti.
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutti gli errori sono definitivi. Il punto che sfugge quasi sempre è che la gravità dell’errore dipende dalla fase in cui ci si trova quando lo si scopre, non dall’errore in sé.
Se non hai partecipato alla fase di approvazione della proposta, quella fase non si può ripetere. Tuttavia il tuo credito ammesso con riserva resta soggetto al trattamento previsto dalla proposta omologata: hai diritto alla quota della tua categoria, e puoi pretendere che sia accantonata secondo le modalità stabilite dal giudice delegato. La via d’uscita è attivarsi subito nella fase esecutiva: chiedere informazioni sul deposito, verificare che la tua quota sia stata considerata, segnalare eventuali omissioni.
Se sei il proponente e hai sottostimato gli accantonamenti, la soluzione dipende dal momento. Prima dell’approvazione la proposta può essere modificata, rivedendo la percentuale o integrando le risorse. Dopo l’omologazione, occorre reperire le somme necessarie per far fronte ai depositi che il giudice delegato ordina; se il fabbisogno non è sostenibile, il rischio di inadempimento diventa concreto. La via d’uscita è anticipare il problema, rappresentandolo agli organi della procedura con una proposta di modalità di deposito sostenibili (ad esempio garanzie in luogo del contante), prima che il problema diventi un inadempimento.
Se hai lasciato la riserva dormiente, nella grande maggioranza dei casi il rimedio è semplice: depositare ora l’istanza ex art. 228 CCII con la prova dell’evento. Il decreto di scioglimento non ha un termine di decadenza legato alla data dell’evento. Il problema si complica solo se, nel frattempo, l’esecuzione del concordato si è chiusa e le somme sono state svincolate: in quel caso occorre ricostruire dove siano confluite e nei confronti di chi agire, tenendo presente che, dopo l’omologazione, il debitore tornato in bonis è l’obbligato principale all’adempimento.
Se hai usato lo strumento sbagliato in fase di accertamento, la situazione è più delicata. Se il termine per impugnare lo stato passivo è ancora aperto, si può rimediare proponendo l’impugnazione corretta. Se è scaduto, l’esclusione o la diversa collocazione sono divenute definitive all’interno della procedura. Resta da verificare se ricorrono i presupposti stretti della revocazione (ad esempio la scoperta di documenti decisivi prima non prodotti per causa non imputabile), ma si tratta di ipotesi eccezionali.
Se hai scelto la via sbagliata per ottenere il pagamento, puoi sempre correggere la rotta: rinunciare all’esecuzione impropria, valutare gli effetti sulle spese, e proporre la domanda corretta nella sede competente. La preclusione, qui, è quasi sempre solo di tempo, non di diritto.
Se il destino delle somme liberate non è chiaro, la soluzione passa per l’interpretazione della proposta e del decreto di omologazione. Se le parti non trovano un accordo, la questione dovrà essere decisa nella sede contenziosa competente; nel frattempo è opportuno chiedere al giudice delegato che le somme restino vincolate fino alla soluzione.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Il mio credito è stato ammesso con riserva e non ho fatto nulla durante l’approvazione del concordato: ho perso tutto?”
No. Hai perso la possibilità di far pesare il tuo credito in quella fase, ma il tuo diritto alla quota prevista dalla proposta resta. Ora devi verificare che sia stata accantonata e prepararti a chiedere lo scioglimento della riserva quando l’evento si verificherà.
“La sentenza a mio favore è passata in giudicato un anno fa: è troppo tardi per chiedere lo scioglimento?”
In linea generale no: l’art. 228 CCII non fissa un termine di decadenza. Il problema è pratico, non giuridico: se l’esecuzione del concordato si è nel frattempo chiusa, il recupero diventa più complesso. Conviene attivarsi subito.
“Ho chiesto al curatore di mettere una riserva sulla parte del credito esclusa, ma non ho impugnato lo stato passivo: posso ancora farlo?”
Dipende dai termini. Se sono ancora aperti, sì. Se sono scaduti, l’esclusione è divenuta definitiva nella procedura e restano soltanto le ipotesi eccezionali di revocazione. La “riserva” non può essere richiesta su un credito escluso: è una figura riservata ai casi tipici dell’art. 204, comma 2, CCII.
“Sono il proponente: posso rivedere la proposta dopo aver scoperto che le riserve valgono più di quanto pensassi?”
Prima dell’approvazione, la proposta può essere modificata. Dopo l’omologazione, la proposta è vincolante e va eseguita: occorre reperire le risorse necessarie o valutare con gli organi della procedura modalità di deposito sostenibili.
“Il soggetto che deve pagarmi contesta gli interessi sulla quota accantonata: posso ricorrere in Cassazione contro il decreto del giudice delegato?”
La Cassazione ha escluso il ricorso straordinario contro i decreti emessi in fase esecutiva su questioni di misura del credito (Cass. civ., Sez. I, n. 3921/2009): la controversia va portata nella sede contenziosa ordinaria.
“La mia condizione non si è avverata: perdo anche le somme accantonate?”
Sì, perché il credito condizionale non diventa efficace. Le somme accantonate avranno la destinazione prevista dalla proposta o dal decreto di omologazione.
Gli errori davanti ai giudici
La giurisprudenza specifica sui crediti ammessi con riserva nel concordato nella liquidazione giudiziale è ancora scarsa: il nuovo istituto (artt. 240-253 CCII) ha ereditato in gran parte la disciplina del concordato fallimentare (artt. 124-141 l.fall.), e i principi più utili vengono dalle pronunce rese su quella disciplina. Le decisioni che seguono, salvo dove diversamente indicato, sono state rese sulla legge fallimentare: le richiamiamo perché le norme del CCII ne riproducono la struttura, ma la loro applicazione al nuovo testo va sempre verificata caso per caso.
Cass. civ., n. 25952 del 3 ottobre 2024
Cosa è successo: si discuteva di un credito accertato con sentenza pronunciata prima dell’apertura della procedura, ma non ancora definitiva.
Principio riformulato: il giudice deve ammettere quel credito al passivo con riserva, che si scioglierà all’esito del giudizio.
Rilevanza: è il presupposto stesso della posizione del creditore con riserva nel concordato: il suo diritto esiste e va considerato, ma resta sospeso fino al giudicato. Chi lo tratta come escluso (errore n. 1) o non ne prevede la quota (errore n. 2) sbaglia.
Cass. civ., Sez. I, n. 3921 del 18 febbraio 2009
Cosa è successo: un creditore aveva ricevuto solo la percentuale concordataria invece dell’intero credito, per una presunta rinuncia al privilegio, e aveva impugnato in Cassazione il decreto emesso in fase esecutiva.
Principio riformulato: il decreto che, nell’esecuzione del concordato fallimentare, decide sulla misura di un credito non è decisorio né definitivo e non è ricorribile ex art. 111 Cost.; la questione va proposta in sede contenziosa ordinaria.
Rilevanza: chi contesta la misura della quota dopo lo scioglimento della riserva deve scegliere la sede corretta (errori n. 4 e n. 5).
Cass. civ., Sez. I, n. 1983 dell’11 febbraio 2003
Cosa è successo: il giudice delegato aveva ordinato a una società garante di depositare presso un istituto di credito le somme necessarie all’esecuzione del concordato.
Principio riformulato: quell’ordine è un atto ordinatorio, impugnabile con reclamo al tribunale; il decreto che decide sul reclamo non è ricorribile per cassazione.
Rilevanza: conferma l’ampiezza dei poteri del giudice delegato sulle modalità di deposito, che riguardano direttamente le quote dei creditori con riserva (errore n. 2).
Cass. civ., Sez. I, n. 10634 del 9 maggio 2007
Cosa è successo: si discuteva di chi fosse legittimato all’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione del concordato.
Principio riformulato: dopo il passaggio in giudicato dell’omologazione, il debitore tornato in bonis è l’unico obbligato all’adempimento; il curatore, che resta in carica per la sorveglianza, quando esegue i pagamenti non assume obbligazioni proprie.
Rilevanza: aiuta a individuare il soggetto giusto nei cui confronti far valere la pretesa una volta sciolta la riserva (errore n. 5).
Cass. civ., Sez. I, n. 2991 del 10 febbraio 2006
Cosa è successo: in un concordato con assuntore, il debitore tornato in bonis aveva impugnato un provvedimento degli organi che creava un debito di massa, ma il concordato era già stato adempiuto con le liquidità disponibili.
Principio riformulato: in mancanza di un pregiudizio concreto (rischio di responsabilità personale o di risoluzione), manca l’interesse a impugnare e il ricorso è inammissibile.
Rilevanza: prima di contestare un provvedimento sulle somme accantonate, occorre verificare che cosa si otterrebbe concretamente (errore n. 5).
Cass. civ., Sez. I, n. 4698 del 25 febbraio 2011
Cosa è successo: il giudice delegato, accertata l’esecuzione del concordato, aveva ordinato la cancellazione di ipoteche iscritte prima del fallimento a favore di creditori del fallito.
Principio riformulato: il potere di cancellazione riguarda solo le ipoteche costituite a garanzia del concordato; per le altre vale la regola civilistica dell’estinzione con l’obbligazione garantita.
Rilevanza: la chiusura dell’esecuzione non “azzera” tutto: chi non ha regolato il destino delle somme accantonate e delle garanzie (errore n. 6) può trovarsi con questioni aperte anche dopo la fine del concordato.
Cass. civ., Sez. I, n. 7297 del 10 aprile 2015
Cosa è successo: un promissario acquirente, dopo il fallimento del promittente venditore, aveva chiesto la rivendica del bene condizionata all’esito del giudizio ex art. 2932 c.c. già promosso.
Principio riformulato: l’ammissione con riserva riguarda diritti già esistenti e sottoposti a condizione, non le azioni; una domanda costruita come “riserva” su un diritto non ancora sorto è improponibile.
Rilevanza: delimita chi può davvero contare su un accantonamento nel concordato (errore n. 1).
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 15796 del 27 luglio 2015
Cosa è successo: una sentenza di primo grado su un credito era stata pronunciata prima dell’apertura di un’amministrazione straordinaria.
Principio riformulato: quella sentenza è opponibile alla procedura e va contestata con l’impugnazione ordinaria, secondo la regola dei crediti accertati con sentenza non definitiva.
Rilevanza: lo scioglimento della riserva dipende dalla sorte di quell’impugnazione, che va seguita con attenzione (errore n. 3).
Cass. civ., Sez. I, n. 26041 del 23 dicembre 2010
Cosa è successo: la procedura era sopravvenuta a una sentenza di rigetto, anche parziale, della domanda del creditore.
Principio riformulato: il creditore deve impugnare quella sentenza per evitarne il giudicato; la riforma ottenuta nel giudizio proseguito con il curatore è efficace verso la procedura.
Rilevanza: chi lascia correre l’impugnazione perde la possibilità di sciogliere a proprio favore la riserva (errore n. 3).
Cass. civ., Sez. I, n. 9901 del 24 maggio 2004
Cosa è successo: un creditore non ammesso al passivo, opponente, pretendeva un accantonamento specifico nel riparto.
Principio riformulato: le ipotesi di accantonamento previste dalla legge sono tassative; al creditore non ammesso spetta al più un accantonamento generico disposto prudenzialmente dal giudice delegato.
Rilevanza: segna il confine tra creditore con riserva ed escluso anche ai fini dei depositi (errore n. 4).
Cass. civ., Sez. I, n. 20180 del 24 settembre 2010
Cosa è successo: in sede di ripartizione si tentava di rimettere in discussione importi e prelazioni definiti nello stato passivo.
Principio riformulato: il decreto di esecutività dello stato passivo è preclusivo nella procedura; nel riparto si risolvono solo questioni di graduazione e collocazione.
Rilevanza: ciò che non si è fatto valere in sede di verifica non si recupera dopo (errori n. 4 e n. 5).
Cass. civ., Sez. I, n. 3114 del 21 maggio 1984
Cosa è successo: la ripartizione finale si svolgeva con giudizi sull’ammissione o sull’esclusione di crediti ancora pendenti.
Principio riformulato: il giudice delegato deve disporre depositi o accantonamenti tali da garantire al creditore vittorioso la stessa percentuale dei creditori di pari grado.
Rilevanza: fissa la misura minima della quota da accantonare per il credito con riserva (errore n. 2).
Le norme da tenere a portata di mano
| Norma | Contenuto rilevante |
|---|---|
| Art. 204, comma 2, CCII | Ipotesi di ammissione al passivo con riserva |
| Artt. 96, 113 e 117 l.fall. | Ammissione con riserva, accantonamenti nelle ripartizioni parziali e finale (disciplina di riferimento per le pronunce richiamate) |
| Art. 228 CCII | Scioglimento delle ammissioni con riserva, con decreto del giudice delegato su istanza del curatore o della parte interessata |
| Art. 243, comma 1, CCII | Diritto di voto anche per i creditori ammessi con riserva |
| Art. 249, comma 2, CCII (già art. 136 l.fall.) | Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale: deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili nei modi stabiliti dal giudice delegato |
| Art. 176 l.fall. e corrispondente norma CCII | Nel concordato preventivo: ammissione provvisoria dei crediti contestati ai soli fini del voto |
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sui crediti ammessi con riserva con un doppio approccio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali margini restano per rimediare.
- Analizziamo il decreto di esecutività dello stato passivo riga per riga e classifichiamo la tua posizione: ammissione con riserva, esclusione parziale, diversa collocazione nel grado.
- Calcoliamo le scadenze dei termini di impugnazione dello stato passivo per la parte di credito eventualmente respinta, così da non confondere la riserva con l’opposizione.
- Monitoriamo l’evento che regge la riserva: stato del giudizio di merito, termini per impugnare la sentenza non definitiva, avveramento della condizione, termine per la produzione del titolo.
- Esaminiamo la proposta di concordato per verificare come tratta i crediti con riserva: classe, rango, accantonamenti, modalità di deposito, destino delle somme liberate.
- Per il proponente, ricostruiamo il fabbisogno nello scenario peggiore, con tutte le riserve sciolte a favore dei creditori, e verifichiamo la tenuta della percentuale offerta.
- Redigiamo le clausole della proposta dedicate agli accantonamenti e al destino delle somme in caso di scioglimento negativo, per ridurre il rischio di contenzioso in esecuzione.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza ex art. 228 CCII con la documentazione che prova l’evento, e ne seguiamo l’iter fino al decreto.
- Quando la riserva si è sciolta, verifichiamo la quota spettante e la chiediamo al soggetto corretto, sulla base del decreto di omologazione.
- Se nasce una contestazione sulla misura del credito, individuiamo la sede contenziosa corretta e impostiamo la domanda, evitando ricorsi destinati all’inammissibilità.
- Quando i termini sono scaduti, verifichiamo se ricorrono i presupposti eccezionali della revocazione o altre vie praticabili, con una valutazione onesta delle possibilità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore porta nella gestione dei crediti con riserva la capacità di leggere un piano e di misurarne la sostenibilità, che è esattamente ciò che serve per capire se una proposta di concordato regge l’impatto delle riserve. Quella di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambiare difensore quando la controversia sulla quota esce dalla procedura e approda nella sede contenziosa ordinaria.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano la parte processuale e concorsuale, i commercialisti ricostruiscono i numeri del passivo e degli accantonamenti. Il risultato è una strategia unica, costruita sui documenti della procedura, che teniamo aggiornata man mano che le riserve si sciolgono.
Chiusura
I crediti ammessi con riserva sono il punto in cui il concordato incontra l’incertezza. Gestirli bene richiede di unire la lettura dello stato passivo, la valutazione della tenuta del piano e la conoscenza dei rimedi processuali. Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), valuta la sostenibilità delle proposte e il peso dei debiti potenziali; come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, è abituato ad accertare crediti incerti e a collocarli correttamente in una proposta ai creditori. Che tu sia il creditore che attende lo scioglimento della riserva o il proponente che deve dimensionare gli accantonamenti, il momento giusto per verificare la posizione è prima che un termine scada o che l’esecuzione si chiuda.
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