Chi È Il Curatore Nella Liquidazione Giudiziale E Cosa Fa?

Quando un tribunale apre la liquidazione giudiziale di un’impresa, il nome che compare subito dopo quello del giudice delegato è quello del curatore. Da quel momento è lui a ricevere la posta, a presentarsi in azienda, a chiedere le chiavi del magazzino, l’accesso ai conti, le scritture contabili. Per l’imprenditore, per i suoi familiari, per i dipendenti e per i fornitori è una figura nuova e spesso temuta, e intorno a essa si è sedimentata nel tempo una quantità sorprendente di convinzioni sbagliate: alcune ereditate dalla vecchia legge fallimentare, altre nate dal passaparola tra imprenditori, altre ancora da semplificazioni giornalistiche che hanno tagliato via proprio le condizioni che contano.

Il problema non è teorico. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi pensa che il curatore sia “il suo avvocato” gli consegna informazioni senza consapevolezza; chi crede di non poter più fare nulla lascia scadere termini che la legge gli riconosce ancora; chi immagina che il curatore possa disporre liberamente di tutto non sa di avere strumenti per contestarne gli atti.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse sulla figura e sulle funzioni del curatore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024):

  1. il curatore è il difensore dell’imprenditore (o dei creditori);
  2. il curatore può fare ciò che vuole del patrimonio;
  3. aperta la liquidazione, il debitore non può più muovere un dito;
  4. il curatore si limita a vendere i beni;
  5. il curatore è una specie di pubblico ministero;
  6. le cause in corso proseguono come se nulla fosse;
  7. il curatore non risponde a nessuno.

Restiamo su un punto preciso: chi è il curatore e quali funzioni esercita. Il modo in cui viene nominato, il suo compenso e le ipotesi di revoca sono temi a sé, che trattiamo in guide dedicate.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la liquidazione giudiziale è spesso l’ultimo capitolo di una crisi che si sarebbe potuta affrontare prima: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera proprio nella fase della composizione negoziata, e conosce dall’interno il passaggio, quando la negoziazione non riesce, verso le procedure concorsuali. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: ruoli che gli fanno svolgere, nelle procedure minori, funzioni analoghe a quelle che il curatore svolge nella liquidazione giudiziale, e che gli permettono di leggere ogni atto del curatore dal punto di vista di chi quelle funzioni le conosce per averle esercitate.

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Mito n. 1: “Il curatore è l’avvocato dell’imprenditore (o, al contrario, l’avvocato dei creditori)”

Il mito. “Il curatore è lì per difendere l’impresa: posso raccontargli tutto come farei col mio legale.” Oppure, nella versione opposta: “Il curatore lavora per i creditori, quindi è il mio avversario personale.”

Perché ci credono in tanti. Le due versioni del mito nascono dallo stesso equivoco. Il curatore entra in scena al posto dell’imprenditore: firma al suo posto, parla con le banche al suo posto, sta in giudizio al suo posto. È naturale pensare che, se occupa la sua posizione, ne curi anche gli interessi. D’altra parte, il curatore deve ricavare il massimo possibile dal patrimonio per pagare i creditori, e questo lo fa percepire come “l’uomo dei creditori”. C’è un fondo di verità in entrambe le letture: il curatore agisce davvero sul patrimonio del debitore, e il suo lavoro serve davvero, alla fine, a soddisfare i creditori.

La realtà. In realtà la norma disegna una figura diversa da entrambe. Il curatore è un organo della procedura, nominato dal tribunale con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. L’art. 127 CCII gli attribuisce la qualità di pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni. L’art. 128, comma 1, CCII stabilisce che il curatore ha l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni che gli sono attribuite.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è questo: il curatore non rappresenta né l’imprenditore né il singolo creditore. Persegue l’interesse della procedura nel suo complesso, cioè la massa dei creditori intesa come insieme governato da regole di parità e di graduazione delle cause di prelazione. Questo significa che il curatore:

  • non è vincolato alle istruzioni dell’imprenditore e non ne custodisce i segreti professionali come farebbe un difensore;
  • non è neppure il mandatario del singolo creditore, che anzi deve presentare domanda di ammissione al passivo e vedersela esaminata dal curatore con un occhio critico;
  • risponde del proprio operato al giudice delegato, al comitato dei creditori e, nei casi previsti, al tribunale.

Il curatore è un organo pubblico e imparziale della procedura, non il difensore di nessuna delle parti. La conferma più netta viene dall’art. 128, comma 3, CCII: il curatore non può assumere personalmente la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale; i difensori li nomina lui, ma sono altro rispetto a lui. Unica eccezione: può difendere la procedura davanti al giudice tributario, se ne ha i titoli e se ciò comporta un risparmio per la massa.

La prova. La Cassazione ha ribadito che, con l’apertura del concorso, la disponibilità del patrimonio passa dal debitore al curatore, che lo gestisce in via esclusiva e in funzione della sua liquidazione, e che al curatore spetta una legittimazione processuale riservata, attiva e passiva, per tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali amministrati, comprese quelle già pendenti (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 15833 del 6 giugno 2024). Il curatore, dunque, non “aiuta” il debitore a gestire: gestisce lui, per finalità che non coincidono con quelle personali del debitore.

Cosa rischia chi ci crede. Chi tratta il curatore come il proprio avvocato tende a consegnare documenti, giustificazioni e ricostruzioni senza alcuna strategia, senza rendersi conto che quelle stesse informazioni confluiranno nell’informativa e nella relazione particolareggiata previste dall’art. 130 CCII, che il curatore trasmette anche al pubblico ministero. Chi, all’opposto, lo vive come un nemico personale rifiuta la collaborazione che la legge gli impone (consegna delle scritture, informazioni, presenza quando richiesta), esponendosi a conseguenze anche gravi. La posizione corretta sta nel mezzo: collaborazione doverosa, ma assistita da un proprio difensore, distinto dal curatore e dagli avvocati che il curatore nomina per la procedura.

Mito n. 2: “Il curatore può fare quello che vuole del patrimonio”

Il mito. “Da quando c’è il curatore, decide tutto lui: vende, chiude, licenzia, fa causa, e nessuno può dirgli niente.”

Perché ci credono in tanti. Il fondo di verità è robusto: con l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore subisce lo spossessamento (art. 142 CCII), e gli atti che compie da quel momento sui beni compresi nella procedura sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 144 CCII). L’unico soggetto che può amministrare quei beni è il curatore. Vista dall’esterno, la procedura sembra concentrare in una sola persona un potere quasi assoluto.

La realtà. In realtà il Codice costruisce un sistema di contrappesi molto preciso. Il curatore amministra, ma lo fa dentro una rete di autorizzazioni, pareri e controlli:

Atto del curatore Chi interviene Fonte
Stare in giudizio come attore o convenuto Autorizzazione del giudice delegato (salvo eccezioni) art. 128, c. 2, CCII
Programma di liquidazione Approvazione del comitato dei creditori, poi comunicazione al giudice delegato art. 213 CCII
Delega di specifiche operazioni a terzi Autorizzazione, con esclusione degli adempimenti più delicati art. 129 CCII
Accesso a banche dati ulteriori in caso di scritture inattendibili Autorizzazione del giudice delegato art. 130, c. 2, CCII
Richieste di documenti alle pubbliche amministrazioni Autorizzazione del giudice delegato art. 130, c. 3, CCII
Qualsiasi atto contestato da debitore, creditori o interessati Reclamo al giudice delegato art. 133 CCII

Il curatore ha poteri ampi, ma esercitati sotto vigilanza e dentro confini normativi, non a discrezione. Il programma di liquidazione è il caso più chiaro: il curatore deve predisporlo entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza di apertura, e deve sottoporlo al comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo è considerato dalla legge giusta causa di revoca: un dettaglio che, da solo, smentisce l’idea di un curatore libero da vincoli.

Anche la regola dell’autorizzazione a stare in giudizio ha confini precisi. L’art. 128, comma 2, CCII la richiede in via generale, ma la esclude per le contestazioni e le tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti alla procedura, per i procedimenti di impugnazione degli atti del giudice delegato o del tribunale e per i procedimenti in cui non occorre ministero di difensore. Sono eccezioni pensate per non paralizzare l’attività ordinaria di verifica del passivo.

La prova. La Cassazione, occupandosi della liquidazione controllata del sovraindebitato, ha affermato che il liquidatore che impugna i provvedimenti sull’ammissione di un credito, o resiste all’impugnazione proposta dal creditore, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato, applicando la stessa regola che l’art. 128, comma 2, CCII detta per il curatore (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161 del 23 ottobre 2025). La pronuncia conferma, per contrasto, che fuori da queste eccezioni l’autorizzazione serve: il potere processuale del curatore non è libero, è regolato.

Cosa rischia chi ci crede. Chi pensa che il curatore possa tutto non controlla. Non chiede di vedere il programma di liquidazione, non verifica se una vendita è avvenuta con procedure competitive, non contesta un atto che ritiene pregiudizievole entro il breve termine previsto per il reclamo. Il risultato è che atti contestabili diventano definitivi per pura inerzia. Al contrario, conoscere la mappa dei controlli permette a debitore e creditori di usare gli strumenti che la legge riconosce loro, a cominciare dal reclamo al giudice delegato.

Mito n. 3: “Aperta la liquidazione giudiziale, il debitore non può più fare nulla”

Il mito. “Ormai è tutto in mano al curatore: io non posso più difendermi, impugnare, chiedere niente.”

Perché ci credono in tanti. È la versione estremizzata di una regola vera. L’art. 143, comma 1, CCII stabilisce che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore. Il comma 2 consente al debitore di intervenire solo per questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o quando l’intervento è previsto dalla legge. Letta frettolosamente, la norma sembra cancellare il debitore dalla scena.

La realtà. In realtà lo spossessamento riguarda i rapporti patrimoniali compresi nella procedura, non la persona del debitore. Restano in capo a lui:

  • i diritti strettamente personali e le relative azioni;
  • i beni e i redditi che l’art. 146 CCII esclude dalla liquidazione (ad esempio, nei limiti fissati dal giudice delegato, quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia);
  • la facoltà di reclamare contro gli atti del curatore e i provvedimenti degli organi della procedura (art. 133 CCII);
  • il diritto di ricevere i rapporti riepilogativi periodici che il curatore deve trasmettere anche al debitore (art. 130, comma 9, CCII);
  • una legittimazione suppletiva ad agire quando il curatore resta inerte.

Quest’ultimo punto è quello che il passaparola ignora del tutto. Se il curatore non coltiva un rapporto patrimoniale che lo riguarda, il debitore non è condannato al silenzio: la giurisprudenza gli riconosce una legittimazione straordinaria ad agire in via suppletiva.

La prova. La Cassazione ha affermato che, in caso di inerzia del curatore rispetto ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura, il fallito può agire in via suppletiva (Cass. civ., Sez. III, n. 33546 del 1° dicembre 2023). Più di recente ha precisato che la perdita della gestione dei rapporti compresi nella procedura non elimina la legittimazione straordinaria del debitore quando il curatore è oggettivamente inerte, e che tale inerzia può essere provata anche con la comunicazione con cui il curatore dichiara di non voler proporre impugnazione (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4014 del 23 febbraio 2026, che richiama le Sezioni Unite n. 11287 del 2023). In materia di atti impositivi relativi a presupposti anteriori alla procedura, la Corte ha dato conto dei due orientamenti: uno che valorizza la semplice inerzia degli organi, l’altro che richiede una valutazione negativa ed esplicita del curatore sull’utilità dell’azione per la massa (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 25373 del 25 agosto 2022).

Si tratta di pronunce rese in regime di legge fallimentare o richiamanti principi elaborati in quel regime; il meccanismo dell’art. 143 CCII ricalca però il vecchio art. 43 l.fall., e il principio della legittimazione suppletiva resta il riferimento anche per la liquidazione giudiziale.

Cosa rischia chi ci crede. Il rischio è concretissimo: un avviso di accertamento che riguarda anni precedenti, notificato durante la procedura, può diventare definitivo se il curatore decide di non impugnarlo e il debitore, convinto di non avere voce, non si muove. Quando la procedura si chiude e il debitore torna in bonis, quel debito definitivo può riaffacciarsi, nei limiti in cui non opera l’esdebitazione. La regola corretta è: il curatore è il protagonista, ma il debitore non è uno spettatore muto.

Mito n. 4: “Il curatore si limita a vendere i beni”

Il mito. “Il curatore è un liquidatore: fa l’inventario, mette all’asta quello che trova e distribuisce il ricavato.”

Perché ci credono in tanti. Il nome stesso della procedura, liquidazione giudiziale, sembra confermarlo. E nella percezione comune la parte più visibile del lavoro del curatore sono proprio le aste: gli avvisi di vendita, i beni pubblicati sui portali, i capannoni svuotati. La vendita è davvero una funzione centrale, disciplinata dagli artt. 213 e seguenti CCII.

La realtà. In realtà la vendita è solo uno dei capitoli. Le funzioni del curatore si possono raggruppare in sei aree, tutte previste dal Codice:

  1. Ricostruzione e custodia del patrimonio: apposizione dei sigilli, inventario, presa in consegna di denaro, titoli e scritture contabili, accesso ai conti.
  2. Accertamento del passivo: il curatore esamina le domande di ammissione dei creditori e dei terzi che rivendicano beni, predispone il progetto di stato passivo con le proprie motivate conclusioni e lo deposita prima dell’udienza di verifica; può sollevare eccezioni sui crediti insinuati.
  3. Gestione dei rapporti pendenti: decide se subentrare nei contratti in corso o scioglierli, secondo le regole degli artt. 172 e seguenti CCII; se è autorizzato l’esercizio dell’impresa, la gestisce; può proporre l’affitto dell’azienda o di rami di essa.
  4. Recupero e ricostituzione dell’attivo: esercita le azioni revocatorie, recupera crediti, promuove le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e altri soggetti (art. 255 CCII).
  5. Funzione informativa e di indagine: redige l’informativa entro trenta giorni dall’apertura, la relazione particolareggiata entro sessanta giorni dall’esecutività dello stato passivo, i rapporti riepilogativi semestrali (art. 130 CCII).
  6. Liquidazione e riparto: programma di liquidazione, vendite competitive, progetti di riparto, rendiconto finale.

Il curatore non è solo un venditore: è insieme amministratore, verificatore dei crediti, investigatore delle cause del dissesto e parte attiva in giudizio per recuperare valore.

L’area del recupero è quella che più spesso sorprende gli amministratori. Il curatore valuta la condotta di chi ha gestito la società, e se individua responsabilità agisce per il risarcimento. Può persino usare la mala gestio come argomento difensivo: ad esempio per opporsi alla pretesa di compenso di un sindaco che non ha vigilato.

La prova. La Cassazione ha riconosciuto al curatore la possibilità di contestare al sindaco della società l’inadempimento dei doveri di diligenza, anche al fine di negare il compenso da questi preteso (Cass. civ., Sez. I, n. 2400 del 25 gennaio 2024). In un altro caso ha accolto il ricorso della curatela la cui azione risarcitoria contro gli amministratori era stata respinta, intervenendo sul riparto dell’onere della prova (Cass. civ., Sez. I, n. 11324 del 26 aprile 2024). Entrambe le decisioni sono rese su procedure di fallimento, ma riguardano funzioni che il Codice della crisi conferma e anzi rafforza.

Cosa rischia chi ci crede. L’amministratore che pensa “il curatore venderà il magazzino e finirà lì” sottovaluta la parte più delicata dell’incarico: la ricostruzione delle cause dell’insolvenza e delle responsabilità. Chi ha ricevuto pagamenti dall’impresa nei mesi precedenti sottovaluta il rischio revocatorio. Il creditore che non presenta una domanda di ammissione ben documentata sottovaluta il vaglio critico del curatore sul passivo. In tutti questi casi, l’idea del curatore come semplice banditore d’asta porta a farsi trovare impreparati proprio sui fronti in cui la posta è più alta.

Mito n. 5: “Il curatore è una specie di pubblico ministero”

Il mito. “Il curatore è lì per trovare reati: tutto quello che dico finisce in procura, quindi meglio non dire niente.”

Perché ci credono in tanti. Qui il fondo di verità è particolarmente ampio, e va riconosciuto. Il curatore è pubblico ufficiale (art. 127 CCII). L’art. 130 CCII gli impone di riferire sulle cause dell’insolvenza e sulle responsabilità del debitore e degli organi sociali, e di trasmettere in copia integrale al pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, l’informativa iniziale e la relazione particolareggiata. Se il debitore o gli amministratori non depositano i bilanci, le scritture e gli elenchi dei creditori, il curatore deve informarne senza indugio il pubblico ministero (art. 130, comma 2, CCII). È comprensibile, quindi, che l’imprenditore lo percepisca come un inquirente.

La realtà. Vero, ma solo a metà. Il curatore non è un organo dell’accusa: non esercita l’azione penale, non dispone indagini, non qualifica giuridicamente i fatti come reati con effetti vincolanti. La sua funzione informativa è servente rispetto alla procedura: deve ricostruire tempi e cause della crisi, la diligenza spiegata dal debitore nell’esercizio dell’impresa, le responsabilità civili che possono generare azioni recuperatorie a vantaggio della massa e, tra gli altri, i fatti che possono interessare le indagini penali. Il quadro che emerge dall’art. 130 CCII è questo:

  • entro 30 giorni dall’apertura: informativa al giudice delegato sugli accertamenti compiuti in ordine alle cause dell’insolvenza e alle responsabilità;
  • entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo: relazione particolareggiata, con allegati il bilancio dell’ultimo esercizio e il rendiconto di gestione, evidenziando le rettifiche apportate;
  • per società ed enti: relazione anche sulle responsabilità di amministratori, organi di controllo, soci ed eventuali estranei; per i gruppi, sui rapporti con le altre società;
  • entro 180 giorni dall’apertura, quando non si procede all’accertamento del passivo per insufficienza di attivo (art. 209 CCII);
  • secretazione, disposta dal giudice delegato, delle parti relative alla responsabilità penale, alle azioni che possono richiedere provvedimenti cautelari e alle circostanze estranee alla procedura che riguardano la sfera personale del debitore.

Il curatore non accusa: ricostruisce i fatti e li riferisce. È la procura a decidere se in quei fatti ci siano reati.

La differenza non è di dettaglio. Proprio perché la relazione è un atto di ricostruzione, la qualità dei documenti e delle spiegazioni che il debitore fornisce incide sul suo contenuto. Una crisi provocata da un evento esterno documentato (la perdita di un grande cliente, l’insolvenza di un committente, un aumento improvviso dei costi energetici) è cosa diversa da una crisi nascosta con bilanci non veritieri: la relazione del curatore deve dare conto di entrambe le ipotesi con la medesima obiettività.

La prova. Qui la prova è il testo stesso della legge: l’art. 130 CCII descrive il contenuto delle relazioni in termini di accertamento e informazione, non di accusa; l’art. 127 limita la qualità di pubblico ufficiale all’esercizio delle funzioni; l’art. 128 colloca il curatore sotto la vigilanza del giudice delegato, non del pubblico ministero. A conferma, il comma 8 dell’art. 130 prevede la secretazione a tutela della persona del debitore.

Cosa rischia chi ci crede. Chi si chiude nel silenzio per paura del “curatore-PM” ottiene l’effetto opposto a quello sperato. L’omessa collaborazione e l’omesso deposito delle scritture sono di per sé circostanze che il curatore deve segnalare, e la mancanza di spiegazioni lascia la ricostruzione dei fatti ai soli documenti disponibili, spesso incompleti. La strategia corretta non è tacere, ma collaborare in modo documentato e assistito, verificando con il proprio difensore cosa produrre e come spiegare le scelte gestionali. “Il curatore scrive la storia della crisi con i documenti che trova: chi può spiegarli ha interesse a farlo bene e con un difensore accanto”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 lavora proprio sulla ricostruzione documentata delle cause della crisi.

Collaborare senza esporsi: come si costruisce il rapporto con il curatore

Tra il silenzio e la confessione indiscriminata c’è uno spazio ampio, ed è quello in cui si gioca la posizione del debitore e degli ex amministratori. Il primo passo è distinguere tra ciò che va consegnato per legge e ciò che va spiegato. Le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i bilanci, l’elenco dei creditori sono documenti che il curatore ha diritto di avere: trattenerli non protegge nessuno, e anzi l’omissione è essa stessa un fatto da segnalare. Le spiegazioni, invece, sono un terreno in cui la qualità conta. Una nota che collega ogni scelta gestionale ai documenti che la giustificano (verbali del consiglio, corrispondenza con le banche, piani di risanamento tentati, richieste di rateizzazione, pareri di professionisti) consente al curatore di ricostruire la crisi con elementi che altrimenti non avrebbe.

Il secondo passo è la coerenza. Il curatore confronta le dichiarazioni con i movimenti bancari, con le fatture, con i dati delle banche dati pubbliche a cui può accedere su autorizzazione del giudice delegato. Una ricostruzione che cambia nel tempo, o che non trova riscontro nei documenti, pesa più di una ricostruzione sfavorevole ma lineare. Per questo è opportuno che le spiegazioni siano preparate con un difensore che conosca sia le regole della procedura sia i possibili risvolti penali, senza che ciò significhi nascondere alcunché.

Il terzo passo riguarda i tempi. L’informativa iniziale va depositata entro trenta giorni dall’apertura: è in quella finestra che il contributo del debitore può incidere sulla prima lettura dei fatti. Arrivare con i documenti quando la relazione particolareggiata è già depositata significa dover correggere un quadro già scritto, anziché contribuire a scriverlo.

Mito n. 6: “Le cause in corso continuano come se niente fosse”

Il mito. “Avevo una causa contro un cliente (o un fornitore contro di me): andrà avanti normalmente, al massimo cambierà il nome sulle carte.”

Perché ci credono in tanti. Perché in effetti molte cause non si estinguono: il credito vantato dall’impresa contro un cliente non scompare con la liquidazione, anzi diventa un pezzo dell’attivo. E perché, nell’esperienza comune, la sostituzione di una parte processuale (pensiamo a una successione ereditaria) appare come un passaggio formale.

La realtà. In realtà l’art. 143, comma 3, CCII stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo, e che il termine per la riassunzione decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice. Da quel momento:

  • nelle controversie sui rapporti patrimoniali compresi nella procedura, la legittimazione passa al curatore, che valuterà se proseguire, con l’autorizzazione del giudice delegato;
  • le domande di condanna al pagamento contro l’impresa non possono più proseguire nelle forme ordinarie: il creditore deve far valere il credito nell’accertamento del passivo;
  • le controversie tributarie restano davanti al giudice speciale, ma anch’esse si interrompono.

L’apertura della liquidazione giudiziale non è un cambio di nome sulle carte: interrompe i processi e sposta sul curatore la gestione delle liti patrimoniali.

C’è poi un risvolto che riguarda gli atti notificati durante la procedura. Il fatto che la legittimazione sia del curatore significa che gli atti relativi al patrimonio vanno notificati a lui; ma ciò non vuol dire che ogni notifica fatta soltanto al curatore produca effetti automatici e permanenti anche contro il debitore personalmente, una volta chiusa la procedura.

La prova. La Cassazione ha chiarito che l’art. 143 CCII non si applica retroattivamente ai processi iniziati e interrotti prima della sua entrata in vigore, e che il termine di riassunzione si calcola secondo la disciplina vigente al momento dell’interruzione (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28739 del 7 novembre 2024). Ha precisato che, durante la procedura, i crediti devoluti alle giurisdizioni speciali, in particolare quella tributaria, restano accertati dal giudice speciale, e che il giudizio tributario pendente al momento dell’apertura si interrompe e non diventa improcedibile (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4508 del 20 febbraio 2024). Ha inoltre ritenuto che la cartella notificata soltanto al curatore non sia efficace nei confronti del contribuente tornato in bonis (Cass. civ., Sez. V, n. 16427 del 18 giugno 2025). E, sul versante opposto, ha affermato che la rinuncia del curatore al ricorso per cassazione estingue il processo anche senza accettazione della controparte, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. civ., Sez. V, ord. n. 15833 del 6 giugno 2024): una scelta processuale del curatore che produce effetti definitivi.

Cosa rischia chi ci crede. Il creditore che lascia correre il processo ordinario senza presentare domanda di ammissione al passivo rischia di non partecipare ai riparti. Il debitore che non segue le scelte del curatore sulle liti pendenti rischia di scoprire troppo tardi che una rinuncia o una mancata riassunzione hanno reso definitivo un esito sfavorevole. Chi non conosce le regole sull’interruzione rischia di sbagliare il termine di riassunzione, con l’estinzione del giudizio.

Una verifica in cinque punti per chi ha liti pendenti

Chi ha cause in corso con l’impresa, o l’impresa stessa nella persona dei suoi ex amministratori, dovrebbe svolgere subito dopo la sentenza di apertura una verifica ordinata:

  1. censire i giudizi pendenti, distinguendo quelli che riguardano rapporti patrimoniali compresi nella procedura da quelli che riguardano diritti personali o beni esclusi;
  2. controllare se e quando l’interruzione è stata dichiarata, perché è da quel momento che decorre il termine per la riassunzione;
  3. verificare la disciplina applicabile al singolo processo, ricordando che per i giudizi interrotti prima dell’entrata in vigore del Codice vale la regola precedente;
  4. individuare i crediti da insinuare al passivo, perché la domanda di condanna non prosegue nelle forme ordinarie e la partecipazione ai riparti passa dall’accertamento del passivo;
  5. seguire le decisioni del curatore su prosecuzione, transazione o rinuncia, che il curatore assume con le autorizzazioni previste e che possono rendere definitivo un esito.

Sul versante tributario, la regola dell’interruzione si combina con la permanenza della giurisdizione speciale: il giudizio non si estingue né diventa improcedibile, ma deve essere riassunto nei confronti del curatore. Il debitore che vuole contestare una pretesa che continuerà a riguardarlo dopo la chiusura della procedura deve sapere che le scelte del curatore su quel giudizio sono assunte nell’ottica della massa, non necessariamente nella sua.

Mito n. 7: “Il curatore non risponde a nessuno”

Il mito. “Il curatore è nominato dal tribunale, quindi è intoccabile: se sbaglia, pazienza.”

Perché ci credono in tanti. Perché la nomina giudiziale e la qualifica di pubblico ufficiale trasmettono un’idea di autorità indiscutibile. E perché, di fatto, il debitore e i singoli creditori non possono “licenziare” il curatore come farebbero con un professionista di fiducia.

La realtà. In realtà il curatore è sottoposto a un sistema di responsabilità e controlli su più livelli:

  1. Vigilanza continua del giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 128 CCII).
  2. Obblighi di trasparenza periodica: entro quattro mesi dall’esecutività dello stato passivo, e poi ogni sei mesi, il curatore redige un rapporto riepilogativo delle attività con il conto della gestione e gli estratti del conto bancario o postale; il comitato dei creditori ha quindici giorni per formulare osservazioni, e nei quindici giorni successivi il rapporto viene trasmesso via PEC a debitore, creditori e titolari di diritti sui beni (art. 130, comma 9, CCII).
  3. Reclamo contro i suoi atti e le sue omissioni davanti al giudice delegato, con successiva possibilità di reclamo al tribunale (artt. 133 e 124 CCII).
  4. Responsabilità personale: l’art. 136 CCII gli impone di adempiere i doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; se viene meno, ne risponde, e l’azione di responsabilità può essere promossa dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato.
  5. Esercizio personale dell’ufficio: il curatore deve svolgere personalmente le funzioni; può delegare a terzi specifiche operazioni solo con autorizzazione e mai gli adempimenti centrali come le relazioni, lo stato passivo e il programma di liquidazione (art. 129 CCII).
  6. Revoca, nei casi e con le forme previste dalla legge, che trattiamo in una guida a parte.

Il curatore ha poteri pubblici, ma proprio per questo è tenuto a rendere conto: al giudice, al comitato, ai creditori e allo stesso debitore.

La prova. La prova sta anzitutto nel testo normativo: l’art. 130, comma 9, CCII impone di trasmettere il rapporto riepilogativo anche al debitore, segno che la legge lo considera un soggetto titolare di un interesse a controllare la gestione. Sul piano giurisprudenziale, la legittimazione suppletiva del debitore in caso di inerzia del curatore (Cass. civ., Sez. III, n. 33546 del 1° dicembre 2023; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4014 del 23 febbraio 2026) è a sua volta un correttivo dell’inattività dell’organo: se il curatore non agisce, il sistema non resta bloccato.

Cosa rischia chi ci crede. Chi considera il curatore intoccabile non legge i rapporti riepilogativi, non formula osservazioni, non propone reclamo entro i termini. Così perde gli strumenti di controllo proprio nel momento in cui servirebbero: quando una vendita sembra sottocosto, quando un credito viene ignorato, quando un’azione utile alla massa non viene promossa.

Come si esercita, in concreto, il controllo sul curatore

Conoscere gli strumenti di controllo serve a poco se non si sa quando e come usarli. Il momento più utile è la ricezione del rapporto riepilogativo: è lì che compaiono il conto della gestione, gli estratti del conto della procedura, le attività svolte e quelle programmate. Una lettura attenta permette di verificare se le spese sono coerenti con l’attivo, se le vendite sono state precedute da stime e da procedure competitive, se crediti noti dell’impresa sono stati effettivamente aggrediti, se le azioni di responsabilità o revocatorie sono state almeno valutate.

Il comitato dei creditori ha un ruolo centrale: può formulare osservazioni scritte sul rapporto, esprime pareri e approva il programma di liquidazione. Il singolo creditore che non fa parte del comitato può comunque segnalare al comitato e al giudice delegato le circostanze che ritiene rilevanti, e può proporre reclamo contro gli atti del curatore che lo pregiudicano.

Il debitore, a sua volta, è spesso il soggetto che meglio conosce il patrimonio: sa dove sono i beni, quali clienti devono ancora pagare, quali contratti hanno un valore. Le sue segnalazioni, documentate e tempestive, possono orientare l’attività del curatore verso un recupero più ampio, che riduce anche il passivo residuo con cui il debitore dovrà eventualmente fare i conti dopo la chiusura.

Infine, l’azione di responsabilità contro il curatore è un rimedio estremo, che presuppone una violazione della diligenza richiesta dall’incarico e un danno per la massa; non è uno strumento per contestare scelte discrezionali sgradite, ma per reagire a negligenze vere. Proprio per questo va preparata su basi documentali solide, a partire dai rapporti periodici e dagli atti della procedura.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare cosa accade davvero a chi agisce sulla base di uno dei miti. Non sono casi reali.

Ipotesi A: il debitore convinto di “non poter fare nulla” (mito n. 3). Una s.r.l. viene posta in liquidazione giudiziale con sentenza del 14 gennaio. Il 3 marzo il curatore riceve un avviso di accertamento IVA per un anno anteriore, con una pretesa di 186.430 € tra imposta, sanzioni e interessi. Il curatore valuta che l’impugnazione non sia utile per la massa (l’attivo stimato è di 41.200 € e l’accertamento si collocherebbe comunque in chirografo per larga parte) e lo comunica per iscritto. L’ex amministratore, convinto che tutto spetti al curatore, non fa nulla. Sequenza reale: l’atto diventa definitivo; alla chiusura della procedura la pretesa resta, e può coinvolgere i soggetti personalmente responsabili nei limiti previsti dalla legge tributaria. Sequenza alternativa: ricevuta la comunicazione negativa del curatore, il debitore si attiva con un proprio difensore e propone ricorso facendo valere la legittimazione suppletiva riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. 4014/2026). L’esito del ricorso dipenderà dal merito, ma almeno la contestazione è possibile.

Ipotesi B: il creditore convinto che “la causa va avanti da sola” (mito n. 6). Un fornitore ha in corso un giudizio per il pagamento di 27.860 € contro un’impresa, che viene posta in liquidazione giudiziale il 9 maggio. Il fornitore attende la prossima udienza, fissata a ottobre. Sequenza reale: il processo è interrotto; la domanda di pagamento non può proseguire nelle forme ordinarie; il termine per presentare la domanda di ammissione al passivo, indicato nella sentenza, decorre senza che il fornitore se ne occupi. Se la domanda arriva oltre il termine, diventa tardiva, con le limitazioni che ne derivano rispetto ai riparti già eseguiti. Sequenza corretta: domanda di ammissione tempestiva, con la documentazione già prodotta nel giudizio ordinario; il curatore la esamina e formula le sue conclusioni nel progetto di stato passivo.

Ipotesi C: l’amministratore convinto che il curatore “venda e basta” (mito n. 4). Nei sei mesi precedenti la domanda di apertura, la società ha restituito a un socio finanziamenti per 63.900 € mentre i debiti verso l’erario e i fornitori restavano insoluti per 412.700 €. L’amministratore immagina che il curatore si limiti a vendere i due automezzi e il magazzino. Sequenza reale: il curatore, ricostruendo i movimenti bancari, rileva i rimborsi al socio e valuta l’azione di inefficacia o revocatoria; nella relazione particolareggiata esamina anche la condotta dell’amministratore e la tempestività con cui ha affrontato la crisi; se ritiene sussistenti responsabilità, chiede l’autorizzazione al giudice delegato per l’azione di responsabilità. Il valore recuperabile con queste azioni può superare di molto quello dei beni venduti all’asta.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato contiene un frammento di verità. Ricomposti nel quadro normativo corretto, quei frammenti descrivono con precisione chi è il curatore.

È vero che il curatore sostituisce il debitore nell’amministrazione del patrimonio: lo spossessamento è reale e gli atti del debitore sui beni compresi nella procedura sono inefficaci verso i creditori. Ma lo sostituisce come organo pubblico e imparziale, non come suo rappresentante.

È vero che il curatore lavora per i creditori: la finalità della liquidazione giudiziale è soddisfarli nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Ma i creditori sono considerati come massa, e ciascuno di essi deve sottoporre la propria pretesa al vaglio del curatore e del giudice nell’accertamento del passivo.

È vero che il curatore ha poteri ampi: amministra, decide sui contratti pendenti, sta in giudizio, vende. Ma li esercita sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, con autorizzazioni puntuali e termini scanditi dalla legge.

È vero che il debitore perde la legittimazione processuale sui rapporti patrimoniali. Ma conserva i diritti personali, i beni esclusi dalla procedura, la facoltà di reclamo e una legittimazione suppletiva quando il curatore resta inerte.

È vero che il curatore vende. Ma prima ricostruisce il patrimonio, verifica i crediti, gestisce i rapporti in corso, esercita azioni revocatorie e di responsabilità, e solo alla fine liquida e ripartisce.

È vero che le relazioni del curatore arrivano al pubblico ministero. Ma il curatore non accusa: ricostruisce e riferisce, e il giudice delegato può secretare le parti che lo richiedono.

È vero, infine, che il curatore è nominato dal tribunale e non può essere sostituito a piacimento dalle parti. Ma risponde del proprio operato, può essere chiamato a rispondere dei danni e i suoi atti possono essere reclamati.

Il ritratto che ne esce è quello di una figura complessa: un amministratore pubblico del patrimonio altrui, con funzioni gestionali, processuali, di accertamento e informative, inserito in un sistema di controlli. Comprenderlo è il presupposto per rapportarsi con lui in modo efficace, sia da debitore sia da creditore.

Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume, una riga per mito, la distanza tra ciò che si sente dire e ciò che prevede il Codice della crisi. È il punto di partenza per capire quali diritti restano a debitore e creditori e quali strumenti possono usare nei rapporti con il curatore.

Il mito Come stanno le cose
Il curatore è il difensore dell’imprenditore o dei creditori È un organo della procedura, pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, che agisce nell’interesse della massa (artt. 127-128 CCII)
Il curatore può fare ciò che vuole del patrimonio Opera sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato; servono autorizzazioni e approvazioni (artt. 128, 129, 213 CCII)
Il debitore non può più fare nulla Conserva diritti personali, beni esclusi, reclamo e legittimazione suppletiva se il curatore è inerte (artt. 133, 143, 146 CCII; Cass. 4014/2026)
Il curatore si limita a vendere Accerta il passivo, gestisce i contratti, esercita revocatorie e azioni di responsabilità, redige relazioni (artt. 130, 172 ss., 255 CCII)
Il curatore è un pubblico ministero Ricostruisce cause e responsabilità e le riferisce; l’azione penale resta della procura (art. 130 CCII)
Le cause continuano come se nulla fosse L’apertura interrompe il processo; legittimazione al curatore; i crediti vanno insinuati al passivo (art. 143 CCII)
Il curatore non risponde a nessuno Rapporti semestrali, reclamo, responsabilità per diligenza, possibile revoca (artt. 130, 133, 136 CCII)

Le domande di verifica

Quindi è vero che devo consegnare al curatore tutta la documentazione dell’impresa?
Sì. Il debitore e gli amministratori sono tenuti a depositare bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori; l’omissione viene segnalata dal curatore al pubblico ministero e lo autorizza a chiedere l’accesso a banche dati ulteriori, con riguardo alle operazioni dei cinque anni precedenti (art. 130, comma 2, CCII). Collaborare, però, non significa rinunciare a farsi assistere da un proprio difensore.

Quindi è vero che il curatore può fare causa a chiunque senza chiedere a nessuno?
No. In via generale serve l’autorizzazione del giudice delegato (art. 128, comma 2, CCII). Non serve solo per le contestazioni e le domande tardive di crediti e di diritti dei terzi, per le impugnazioni degli atti del giudice delegato o del tribunale e per i procedimenti senza difensore.

Quindi è vero che posso contestare una decisione del curatore?
Sì. Il debitore, il comitato dei creditori e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato contro gli atti del curatore e contro le sue omissioni (art. 133 CCII), nel breve termine previsto dalla norma. Contro il decreto del giudice delegato è possibile il reclamo al tribunale.

Quindi è vero che il curatore deve tenermi informato?
Dipende da cosa si intende. Non c’è un obbligo di aggiornamento personale continuo, ma i rapporti riepilogativi periodici, con il conto della gestione, vanno trasmessi via PEC anche al debitore e ai creditori, al netto delle parti secretate (art. 130, comma 9, CCII).

Quindi è vero che il curatore può fare l’avvocato della procura nelle cause della liquidazione?
No. L’art. 128, comma 3, CCII esclude che il curatore assuma la veste di avvocato nei giudizi relativi alla liquidazione giudiziale; l’unica eccezione riguarda la difesa davanti al giudice tributario, se ha i titoli e se ne deriva un risparmio per la massa.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali usati in questa guida, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. Diverse pronunce sono rese in regime di legge fallimentare: lo segnaliamo perché il principio è trasferibile alla liquidazione giudiziale solo nella misura in cui il Codice della crisi ha riprodotto la regola precedente.

  1. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 15833 del 6 giugno 2024. Principio: con l’apertura del concorso la disponibilità del patrimonio passa al curatore, che lo amministra in via esclusiva e in funzione della liquidazione; al curatore spetta una legittimazione processuale riservata per le controversie sui rapporti patrimoniali, anche già pendenti; la sua rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo senza bisogno di accettazione. Rilevanza: smentisce i miti n. 1 e n. 6 e mostra il peso delle scelte processuali del curatore.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161 del 23 ottobre 2025. Principio: nella liquidazione controllata, il liquidatore che impugna i provvedimenti sull’ammissione di un credito o resiste all’impugnazione del creditore non necessita di autorizzazione del giudice delegato, come avviene per il curatore ai sensi dell’art. 128, comma 2, CCII. Rilevanza: chiarisce i confini dell’autorizzazione a stare in giudizio (mito n. 2).

  3. Cass. civ., Sez. III, n. 33546 del 1° dicembre 2023. Principio: se il curatore resta inerte rispetto ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura, il fallito può agire in via suppletiva. Rilevanza: demolisce il mito n. 3 e ridimensiona il mito n. 7.

  4. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4014 del 23 febbraio 2026. Principio: il debitore perde la gestione dei rapporti compresi nella procedura, ma conserva una legittimazione straordinaria in caso di oggettiva inerzia del curatore, dimostrabile anche con la comunicazione con cui il curatore dichiara di non voler impugnare. La pronuncia richiama le Sezioni Unite n. 11287 del 2023. Rilevanza: mito n. 3.

  5. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 25373 del 25 agosto 2022. Principio: sulla legittimazione del contribuente fallito a impugnare atti impositivi relativi a presupposti anteriori convivono due letture, l’una fondata sull’inerzia degli organi, l’altra sulla valutazione negativa ed esplicita del curatore circa l’utilità dell’azione. Rilevanza: precisa le condizioni della legittimazione suppletiva (mito n. 3).

  6. Cass. civ., Sez. I, n. 2400 del 25 gennaio 2024. Principio: il curatore può eccepire al sindaco l’inadempimento dei doveri di diligenza anche per opporsi alla sua richiesta di compenso. Rilevanza: mostra la funzione di controllo e recupero del curatore (mito n. 4).

  7. Cass. civ., Sez. I, n. 11324 del 26 aprile 2024. Principio: accolto il ricorso della curatela contro il rigetto dell’azione risarcitoria verso gli amministratori, con indicazioni sul riparto dell’onere della prova. Rilevanza: conferma che l’azione di responsabilità è una funzione tipica del curatore (mito n. 4).

  8. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28739 del 7 novembre 2024. Principio: l’art. 143 CCII non si applica ai processi iniziati e interrotti prima della sua entrata in vigore; il termine per la riassunzione si calcola secondo la disciplina vigente al momento dell’interruzione. Rilevanza: mito n. 6.

  9. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4508 del 20 febbraio 2024. Principio: i crediti devoluti alla giurisdizione tributaria restano accertati dal giudice speciale anche durante la procedura; il giudizio pendente all’apertura si interrompe e non diventa improcedibile. Rilevanza: mito n. 6.

  10. Cass. civ., Sez. V, n. 16427 del 18 giugno 2025. Principio: la cartella notificata soltanto al curatore non è efficace nei confronti del contribuente tornato in bonis. Rilevanza: mostra che la legittimazione del curatore è legata alla procedura e non assorbe definitivamente la posizione personale del debitore (miti n. 3 e n. 6).

  11. Cass. civ., Sez. Unite, n. 11287 del 2023 (richiamata da Cass. 4014/2026). Rilevanza: è il precedente delle Sezioni Unite a cui la giurisprudenza successiva si riferisce in tema di legittimazione suppletiva del debitore (mito n. 3).

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti, dalla fase di crisi fino all’eventuale giudizio di legittimità.

  1. Leggiamo la sentenza di apertura e ti spieghiamo chi è il curatore nominato, quali termini decorrono, entro quando presentare la domanda di ammissione al passivo.
  2. Prepariamo la collaborazione documentata con il curatore: selezioniamo e ordiniamo scritture, contratti e corrispondenza, e predisponiamo una nota che ricostruisce le cause della crisi con i relativi riscontri.
  3. Verifichiamo l’informativa e la relazione particolareggiata nelle parti accessibili, individuando ricostruzioni incomplete o non supportate dai documenti.
  4. Esaminiamo i rapporti riepilogativi semestrali ricevuti via PEC e formuliamo osservazioni su vendite, spese e iniziative omesse.
  5. Proponiamo reclamo al giudice delegato contro atti od omissioni del curatore, e poi al tribunale, quando ne ricorrono i presupposti.
  6. Valutiamo la legittimazione suppletiva: se il curatore non impugna un atto o non coltiva un’azione, accertiamo se il debitore può agire e predisponiamo l’atto.
  7. Redigiamo e difendiamo le domande di ammissione al passivo per i creditori, rispondendo alle eccezioni del curatore nel progetto di stato passivo.
  8. Difendiamo amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità e nelle azioni revocatorie promosse dal curatore.
  9. Gestiamo le cause interrotte, controllando la dichiarazione di interruzione e i termini di riassunzione.
  10. Interveniamo prima, quando è ancora possibile: con la composizione negoziata della crisi cerchiamo soluzioni che evitino di arrivare alla liquidazione giudiziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: chi accompagna le imprese nella composizione negoziata conosce gli elementi che il curatore valuterà dopo, se la crisi non verrà superata (tempestività delle iniziative, correttezza della gestione, trattamento dei creditori), e può impostarli prima in modo documentato. Il ruolo di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC aggiunge l’esperienza diretta di funzioni analoghe a quelle del curatore nelle procedure da sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa, dall’analisi iniziale fino in Cassazione: chi imposta la linea nei rapporti con il curatore è lo stesso difensore che, se necessario, la sostiene nei reclami, nei giudizi di merito e davanti alla Suprema Corte. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili processuali e di responsabilità, i secondi sulla lettura dei bilanci, dei conti di gestione e dei profili tributari.

Chiusura

Il curatore non è il difensore dell’imprenditore, non è il mandatario dei creditori e non è un pubblico ministero. È un organo della procedura con poteri ampi e controllati, che amministra il patrimonio, accerta i crediti, recupera valore, riferisce sulle cause della crisi e risponde del proprio operato. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere cosa fa il curatore, e cosa non può fare, permette a debitore e creditori di usare i diritti che la legge riconosce loro, nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto in cui si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) conosce la fase che precede la liquidazione giudiziale e gli elementi che il curatore esaminerà; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC esercita nelle procedure minori funzioni analoghe a quelle del curatore, e ne conosce dall’interno doveri, termini e limiti.

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