Cos’è L’azione Revocatoria Nella Liquidazione Giudiziale?

Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci vengono posti più spesso da chi riceve una lettera del curatore di una liquidazione giudiziale, oppure da chi gestisce un’impresa in difficoltà e vuole capire quali operazioni potrebbero essere rimesse in discussione. Ognuno lo dice con parole sue: «Mi chiedono indietro soldi che mi spettavano», «Il curatore vuole annullare la vendita», «La banca rischia di dover restituire i versamenti». Le risposte sono complete e scritte come se fossimo seduti allo stesso tavolo.

Il quadro normativo è questo. Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e poi modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) il vecchio fallimento è diventato liquidazione giudiziale. La revocatoria si trova negli artt. 163-171 CCII: inefficacia degli atti a titolo gratuito (art. 163) e dei pagamenti anticipati (art. 164), revocatoria ordinaria (art. 165), revocatoria concorsuale vera e propria (art. 166), con le regole su termini, decadenza ed effetti negli articoli successivi. Le regole sono in gran parte quelle della legge fallimentare (artt. 64-70 l.fall.), riscritte e ritoccate in alcuni punti importanti.

Perché ce ne occupiamo noi? La revocatoria è il punto in cui la crisi d’impresa diventa contenzioso: si discute di cosa sapeva la controparte, di quando è iniziata l’insolvenza e di quali atti erano «coerenti» con un percorso di risanamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno la composizione negoziata, nella quale la legge protegge proprio i pagamenti e gli atti coerenti con le trattative. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, segue anche la liquidazione controllata, nella quale il liquidatore può esercitare l’azione revocatoria ordinaria. Sono le due prospettive da cui si capisce meglio quando un atto regge e quando invece cade.

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«Ma in parole semplici, cos’è questa revocatoria di cui parla il curatore?»

È lo strumento con cui il curatore rende inefficaci verso i creditori certi atti compiuti dal debitore prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, così da recuperare beni o somme alla massa da ripartire tra tutti.

L’idea di fondo è semplice. Quando un’impresa sta scivolando verso l’insolvenza, è normale che qualcuno cerchi di mettersi al riparo: il fornitore più insistente si fa pagare per primo, la banca rientra dallo scoperto, un parente riceve un immobile «a prezzo di favore», un socio si fa restituire il finanziamento. Ciascuna di queste operazioni, presa da sola, può sembrare legittima. Ma tutte insieme sottraggono risorse agli altri creditori, che arriveranno al riparto e troveranno poco o nulla.

La revocatoria serve a riequilibrare la situazione. Non «annulla» l’atto nel senso del codice civile: il contratto tra le parti resta valido, ma diventa inopponibile alla procedura. In pratica, il bene venduto torna a disposizione del curatore perché sia liquidato, oppure la somma incassata va restituita alla massa. Chi restituisce non perde ogni diritto: può insinuarsi al passivo per il credito che, a seguito della revoca, rinasce (art. 171 CCII), e partecipare al riparto come gli altri creditori.

C’è un principio che conviene fissare subito, perché spiega quasi tutte le regole successive: si chiama par condicio creditorum, parità di trattamento tra creditori. Nella liquidazione giudiziale tutti i creditori chirografari concorrono allo stesso modo, salvo le cause legittime di prelazione. La revocatoria è il modo in cui la legge riporta indietro le lancette e cancella i vantaggi ottenuti «in zona Cesarini» da chi era più informato o più forte.

Due precisazioni pratiche. Primo: la revocatoria non riguarda solo i pagamenti in denaro, ma anche vendite, permute, garanzie (ipoteche, pegni), cessioni di crediti, accolli, perfino operazioni infragruppo. Secondo: non è automatica (salvo i casi di inefficacia di diritto degli artt. 163 e 164, di cui parleremo). Il curatore deve agire in giudizio, e la controparte può difendersi.

«Che differenza c’è tra revocatoria ordinaria e revocatoria “fallimentare”?»

Sono due azioni diverse con presupposti diversi: la prima è quella del codice civile (art. 2901 c.c.) esercitata dal curatore; la seconda, oggi chiamata concorsuale, è propria della liquidazione giudiziale ed è molto più agevole per chi agisce.

La revocatoria ordinaria (art. 165 CCII) permette al curatore di fare ciò che potrebbe fare qualsiasi creditore: chiedere che sia dichiarato inefficace un atto di disposizione compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie. Le condizioni sono quelle dell’art. 2901 c.c.: il danno ai creditori (eventus damni), la consapevolezza del debitore di arrecare quel danno e, per gli atti a titolo oneroso, anche la consapevolezza del terzo (se l’atto è anteriore al sorgere del credito serve addirittura la dolosa preordinazione). Non c’è un periodo sospetto fisso: si può colpire anche un atto lontano nel tempo, nei limiti della prescrizione e del termine di decadenza dell’art. 170 CCII. La differenza rispetto al creditore singolo è che il risultato va a beneficio di tutta la massa.

La revocatoria concorsuale (art. 166 CCII, l’erede dell’art. 67 l.fall.) è invece costruita su misura per la crisi. Il curatore non deve provare il danno in concreto: la legge presume che l’atto compiuto nel periodo sospetto abbia leso la parità tra i creditori. Deve provare (o, in certi casi, è la controparte a dover smentire) soltanto che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza. E il periodo sospetto è breve e fisso: sei mesi o un anno, a seconda del tipo di atto.

Accanto a queste due azioni ci sono le inefficacie di diritto: gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori (art. 163) e i pagamenti di debiti non ancora scaduti nello stesso arco temporale (art. 164). Qui il curatore non deve provare né la conoscenza dell’insolvenza né il danno.

Strumento Norma Periodo Cosa prova il curatore
Inefficacia atti gratuiti art. 163 CCII 2 anni prima della domanda gratuità e data dell’atto
Inefficacia pagamenti anticipati art. 164 CCII 2 anni prima della domanda pagamento di debito non ancora scaduto
Revocatoria «anomali» art. 166, c. 1 1 anno / 6 mesi anomalia dell’atto (la controparte prova di non sapere)
Revocatoria «normali» art. 166, c. 2 6 mesi conoscenza dell’insolvenza da parte del terzo
Revocatoria ordinaria art. 165 CCII + art. 2901 c.c. nessun periodo fisso (limiti art. 170) danno, consapevolezza, eventuale frode

Come si vede, più l’atto è vicino all’apertura e più è «strano», più la strada del curatore è in discesa.

«Chi può fare causa, e contro chi?»

Agisce il curatore della liquidazione giudiziale, previa autorizzazione del giudice delegato; è convenuto chi ha beneficiato dell’atto: il creditore pagato, l’acquirente del bene, la banca, il garante favorito.

Dal giorno dell’apertura i singoli creditori perdono la possibilità di proseguire o avviare le proprie revocatorie ordinarie: l’azione passa al curatore, che la esercita nell’interesse di tutti. È il curatore che valuta la convenienza (costi, probabilità di successo, solvibilità del convenuto) e la sottopone agli organi della procedura.

Il convenuto è il soggetto che ha ricevuto la prestazione o acquistato il diritto. Se il bene è stato poi rivenduto, le regole sulla posizione dei subacquirenti sono quelle generali: il terzo acquirente di buona fede a titolo oneroso è di regola protetto, salvo gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.

Il tribunale competente è quello che ha aperto la liquidazione giudiziale: le azioni che derivano dalla procedura vengono attratte davanti a quel giudice. Il punto è stato confermato dalle Sezioni Unite su un caso di confine: la revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria, che alcuni volevano assegnare alla sezione specializzata in materia di imprese, spetta invece al tribunale fallimentare (Cass. SS.UU., 26 febbraio 2025, n. 5089, pronuncia resa in un fallimento ma applicabile per identità di ratio).

Quanto al debitore, nella revocatoria concorsuale non è parte necessaria del giudizio: il contraddittorio si svolge tra curatore e beneficiario dell’atto.

«Fino a quanto indietro nel tempo si può andare?»

Dipende dall’azione: da sei mesi a due anni per le inefficacie e le revocatorie concorsuali, senza un periodo fisso per la revocatoria ordinaria. Ma in ogni caso il curatore non può agire dopo tre anni dall’apertura della procedura e comunque dopo cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII).

Su questo tema, che è il cuore del «periodo sospetto», abbiamo dedicato una guida specifica; qui basta il quadro.

Una novità del Codice spesso trascurata riguarda il punto da cui si contano i periodi. Con la legge fallimentare si guardava alla sentenza di fallimento. Oggi i periodi sospetti si calcolano a ritroso dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, e, quando la liquidazione arriva dopo un altro strumento (ad esempio una domanda di concordato poi fallita), dalla data di pubblicazione della prima domanda di accesso. È la cosiddetta consecuzione delle procedure: il periodo sospetto non «slitta in avanti» per il tempo perso nel tentativo di risanamento.

Per gli atti compiuti con persone collegate al debitore (coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parenti e affini stretti, società del gruppo) la legge allunga i periodi: è la regola dell’art. 169 CCII, pensata per gli atti «in famiglia» o infragruppo, dove la conoscenza della crisi è più probabile.

Infine l’art. 170 CCII pone un limite assoluto: dopo tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, e comunque dopo cinque anni dall’atto, il curatore non può più promuovere le azioni revocatorie e di inefficacia. È una regola di certezza: nessuno deve restare esposto per un tempo indefinito.


«Quali atti rischiano di più? C’è una lista precisa?»

Sì: la legge li elenca in modo analitico, e la gravità del rischio dipende da due fattori, cioè quanto l’atto è anomalo e quanto è vicino all’apertura.

Partiamo dalla fascia più esposta, quella dell’inefficacia di diritto:

  • atti a titolo gratuito compiuti dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori (art. 163): donazioni, rinunce, garanzie prestate gratuitamente per debiti altrui, attribuzioni senza corrispettivo. Sono esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o per scopi di pubblica utilità, se proporzionati al patrimonio. I beni sono acquisiti all’attivo con la trascrizione della sentenza di apertura;
  • pagamenti anticipati (art. 164): pagamenti di crediti che sarebbero scaduti il giorno dell’apertura o dopo, eseguiti nei due anni precedenti. Il Codice ha aggiunto un’ipotesi molto pratica: i rimborsi dei finanziamenti dei soci postergati (art. 2467 c.c.) eseguiti nell’anno anteriore sono anch’essi inefficaci.

Poi c’è la revocatoria degli atti anomali (art. 166, comma 1). Qui l’atto è sospetto per la sua stessa natura:

  • atti a titolo oneroso in cui il debitore ha dato più di un quarto in più di quanto ha ricevuto (sproporzione), nell’anno anteriore;
  • pagamenti di debiti scaduti fatti con mezzi non normali (cessione di beni, datio in solutum, cessione di crediti a scopo solutorio), nell’anno anteriore;
  • pegni, ipoteche volontarie e anticresi costituite per debiti preesistenti non scaduti, nell’anno anteriore;
  • pegni e ipoteche, anche giudiziali, per debiti scaduti, nei sei mesi anteriori.

In questi casi è la controparte a dover provare di non conoscere lo stato d’insolvenza.

Infine la revocatoria degli atti normali (art. 166, comma 2): pagamenti regolari di debiti scaduti, compravendite a prezzo congruo, garanzie contestuali al credito, compiuti nei sei mesi anteriori. Qui l’onere si inverte: è il curatore a dover provare che la controparte conosceva l’insolvenza.

Sui pagamenti in particolare, che sono la fetta più ampia del contenzioso, rinviamo alla guida dedicata.

«Come mi accorgo che il curatore sta per agire contro di me?»

Quasi sempre arriva prima una lettera di messa in mora o di richiesta di restituzione; poi, se non c’è accordo, l’atto introduttivo del giudizio davanti al tribunale della liquidazione.

Il percorso tipico è questo. Il curatore, nelle prime settimane, ricostruisce la contabilità, gli estratti conto, i registri IVA, i contratti. Incrocia le date con l’apertura della procedura e individua gli atti potenzialmente revocabili. A quel punto invia una richiesta formale: «Le chiediamo di restituire la somma di X, ricevuta in data Y, entro Z giorni».

Questa lettera non è ancora una causa, ma è il momento più importante. Chi la riceve ha l’occasione di:

  • verificare se l’atto rientra davvero nel periodo sospetto, calcolato dalla data giusta;
  • controllare se ricorre un’esenzione dell’art. 166, comma 3;
  • raccogliere la documentazione che dimostri la propria buona fede (o, per gli atti anomali, la non conoscenza dell’insolvenza);
  • valutare una transazione.

Se l’accordo non arriva, il curatore, autorizzato dal giudice delegato, notifica l’atto introduttivo. Il giudizio si svolge con le regole ordinarie del processo civile davanti al tribunale che ha aperto la procedura, e può proseguire in appello e in Cassazione.

Un consiglio pratico: non ignorare mai la lettera, ma non pagare nemmeno d’istinto. Molte richieste stragiudiziali sono costruite «per eccesso», includendo anche operazioni che, a un esame attento, sono esenti o fuori termine.

«Chi deve provare che sapevo dell’insolvenza? E come si prova una cosa che sta nella testa delle persone?»

Dipende dal tipo di atto: per gli atti normali la prova spetta al curatore, per quelli anomali è la controparte a dover dimostrare di non sapere. In entrambi i casi la prova passa quasi sempre per presunzioni.

La conoscenza dell’insolvenza (la scientia decoctionis) non è il sospetto vago che «le cose non vadano bene». La giurisprudenza richiede una conoscenza effettiva, non la semplice conoscibilità: non basta dire che il creditore, con un po’ di attenzione in più, avrebbe potuto capire. Ma questa conoscenza effettiva si può dimostrare per indizi gravi, precisi e concordanti (artt. 2727-2729 c.c.). Lo hanno ribadito, tra le altre, Cass. 14 settembre 2022, n. 27074 e Cass. 3 agosto 2022, n. 24151, pronunce rese sulla legge fallimentare ma che fissano un criterio valido anche per l’art. 166 CCII.

Quali sono gli indizi tipici? Protesti, decreti ingiuntivi e pignoramenti a carico del debitore; ritardi sistematici nei pagamenti; richieste di dilazione; bilanci in perdita pubblicati; notizie di stampa; rapporti di lunga durata che permettono di conoscere l’andamento dell’impresa. Per le banche contano molto le informazioni della Centrale Rischi e l’andamento del conto.

Quando il convenuto è un soggetto estraneo alla vita quotidiana dell’impresa, il curatore deve trovare elementi di collegamento concreti: Cass. 17 giugno 2020, n. 11696 ha chiesto di dimostrare che il terzo, usando l’ordinaria prudenza, non poteva ignorare il dissesto, attraverso circostanze specifiche e riferite a lui.

Per gli atti anomali, invece, la prova contraria spetta al convenuto: deve far emergere circostanze da cui risulti che, al momento dell’atto, l’impresa appariva in normale esercizio. Non bastano dichiarazioni generiche di buona fede.

«Se perdo la causa, cosa succede? Devo restituire tutto?»

Sì, in linea di principio restituisci ciò che hai ricevuto, ma il tuo credito torna in vita e puoi insinuarti al passivo per concorrere con gli altri creditori.

L’art. 171 CCII regola gli effetti della revoca. Chi ha ricevuto un pagamento restituisce la somma; chi ha acquistato un bene lo mette a disposizione della procedura, che lo liquida. In cambio, chi ha restituito può insinuarsi al passivo per il credito originario o per il prezzo pagato, partecipando al riparto in moneta concorsuale.

Per le rimesse bancarie c’è una regola speciale: la banca non restituisce la somma di tutte le rimesse revocabili, ma la differenza tra il punto più alto raggiunto dalla sua esposizione nel periodo sospetto e il saldo alla data di apertura (art. 171, comma 3). È un tetto che evita di far restituire più di quanto la banca abbia effettivamente «guadagnato» in termini di rientro.

Il debito di restituzione nascente dall’inefficacia del pagamento del debito altrui, secondo le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 18 marzo 2010, n. 6538, legge fallimentare), è un debito di valuta, non di valore: si restituisce la somma, senza rivalutazione automatica.

«Ci sono operazioni che il curatore non può toccare?»

Sì: l’art. 166, comma 3, contiene un elenco di esenzioni, pensate per non paralizzare l’attività ordinaria e per proteggere i tentativi seri di risanamento.

Le esenzioni principali:

  • pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso (lett. a);
  • rimesse su conto corrente bancario che non abbiano ridotto in modo durevole l’esposizione verso la banca (lett. b);
  • vendite e preliminari trascritti a giusto prezzo di un immobile destinato ad abitazione principale dell’acquirente o di parenti e affini entro il terzo grado, o a sede dell’attività d’impresa, alle condizioni di legge (lett. c);
  • atti, pagamenti e garanzie in esecuzione di un piano attestato di risanamento, salvo dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore noti al creditore (lett. d);
  • atti, pagamenti e garanzie in esecuzione di concordato preventivo, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o accordo di ristrutturazione omologati, e quelli legalmente compiuti dopo il deposito della domanda (lett. e, ritoccata dal D.Lgs. 136/2024);
  • retribuzioni di dipendenti e collaboratori (lett. f);
  • pagamenti di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza, alla scadenza (lett. g).

Attenzione: queste esenzioni riguardano la revocatoria concorsuale. Non mettono automaticamente al riparo dalla revocatoria ordinaria, che ha presupposti propri.

Ecco la tabella dei passaggi e dei termini da tenere a mente.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Ricostruzione analisi contabile e bancaria del curatore dall’apertura organi della procedura
Richiesta lettera di restituzione/messa in mora nessun termine fisso stragiudiziale
Autorizzazione autorizzazione ad agire prima dell’azione giudice delegato
Azione atto introduttivo di revocatoria o inefficacia entro 3 anni dall’apertura e 5 dall’atto (art. 170) tribunale della liquidazione giudiziale
Difesa costituzione del convenuto termini del rito civile tribunale
Impugnazione appello, poi ricorso per Cassazione termini ordinari, con sospensione feriale 1-31 agosto Corte d’appello, Cassazione
Esito restituzione e insinuazione al passivo dopo la sentenza curatore / giudice delegato

«Ho fatto da garante per un debito di mio figlio, o della società di famiglia. È un atto “gratuito” che il curatore può far cadere?»

Può esserlo, ma non sempre: quello che conta è la causa concreta dell’operazione, cioè se chi ha dato la garanzia o pagato ne ha ricavato un vantaggio, anche indiretto.

Il caso tipico è l’imprenditore poi finito in liquidazione giudiziale che, negli anni prima, ha prestato fideiussioni, concesso ipoteche o pagato debiti di altri. Per l’art. 163 CCII gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori sono inefficaci di diritto. Ma che cosa è gratuito?

Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., 18 marzo 2010, n. 6538) hanno chiarito che la gratuità non si valuta in astratto, guardando al tipo di contratto, ma in base alla causa concreta dell’intera operazione. Il pagamento del debito altrui si presume gratuito; chi ha ricevuto il pagamento può superare la presunzione dimostrando che il solvens ne ha tratto un vantaggio, anche indiretto (per esempio, l’interesse a mantenere in vita la società controllata da cui dipende il proprio fatturato).

Lo stesso ragionamento vale per i trasferimenti tra coniugi: Cass., sez. I, 24 giugno 2015, n. 13087 ha qualificato come gratuito il trasferimento in vista della separazione che non integrava né sostituiva l’assegno di mantenimento. Gratuito, ha precisato la Corte, è ogni atto privo di corrispettivo, non solo quello animato da spirito di liberalità.

Per i gruppi societari la valutazione è più sfumata: la garanzia data dalla controllata in favore della controllante può avere una giustificazione economica nel quadro complessivo del gruppo. Ma va dimostrata con documenti, non affermata.

E la costituzione di un fondo patrimoniale? È considerata atto gratuito. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass., sez. I, 30 settembre 2011, n. 20067) aveva ritenuto l’azione di inefficacia dichiarativa e imprescrittibile; con il Codice, però, l’art. 170 pone anche per le azioni di inefficacia un limite temporale, e su questo punto la vecchia giurisprudenza va riletta.

«E le banche? I versamenti sul conto corrente della società sono revocabili?»

Sì, quelli che hanno ridotto in modo durevole uno scoperto; e nel 2026 la Cassazione ha cambiato il modo in cui va distribuito l’onere della prova tra curatore e banca.

Le rimesse in conto corrente sono da sempre il terreno più conteso della revocatoria. Il Codice ha già semplificato la lettera della norma: l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. b) protegge le rimesse che non hanno ridotto in modo durevole l’esposizione, eliminando il vecchio riferimento alla riduzione «consistente».

La vera novità è giurisprudenziale. Con tre sentenze coeve della prima sezione (Cass. nn. 5847, 5848 e 5849 del 2026, precedute dalle ordinanze interlocutorie 21 ottobre 2025, nn. 28008, 28010 e 28011), la Corte ha abbandonato l’orientamento per cui le rimesse bancarie avevano un regime di revocabilità «autonomo» (espresso ad esempio da Cass. 28 luglio 2023, n. 23095 e Cass. 30 ottobre 2023, n. 29998). Ora la rimessa è revocabile in quanto pagamento di un debito liquido ed esigibile, cioè quando affluisce su un conto scoperto (rimessa solutoria); se invece il conto era assistito da un’apertura di credito e la rimessa si limita a ripristinare la disponibilità (ripristinatoria), non è un pagamento. È la distinzione già tracciata dalle Sezioni Unite in materia di prescrizione (Cass. SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418).

La conseguenza pratica è rilevante: il curatore deve provare lo scoperto e la collocazione delle rimesse nel periodo sospetto; la non durevolezza della riduzione diventa un fatto impeditivo che deve provare la banca. Le sentenze riguardano l’art. 67 l.fall., ma la dottrina che le ha commentate ritiene il principio estendibile all’art. 166 CCII per l’identità della struttura. Sulla prima applicazione nei tribunali conviene comunque restare prudenti.

«Sono un fornitore. Mi hanno pagato regolarmente, poi con un piano di rientro. Rischio di dover restituire?»

Per i pagamenti regolari nei termini d’uso, di regola no. Per quelli eseguiti in base a un piano di rientro, il rischio è concreto.

L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. a) protegge i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso. La Cassazione (Cass. 7 luglio 2021, n. 19373) ha chiarito che i «termini d’uso» si riferiscono al pagamento, non al bene o servizio: bisogna guardare a come le parti si erano abitualmente comportate nella loro relazione commerciale, e non a una media astratta del settore.

Proprio per questo il piano di rientro è un campanello d’allarme. Con l’ordinanza n. 8384/2025 la Cassazione ha escluso l’esenzione per i pagamenti eseguiti in base a un piano di rientro: quella modalità, infatti, nasce da un’anomalia (il ritardo) e non rispecchia la normale dinamica del rapporto. Lo stesso vale per pagamenti con modalità «costruite» per l’occasione. Per i pagamenti al factor, Cass. 9 dicembre 2024, n. 31652 ha precisato che l’esenzione speciale della legge sul factoring copre solo i pagamenti ordinari al cessionario, non gli atti solutori anomali.

Che cosa fare, allora? Raccogliere subito la storia del rapporto: fatture, scadenze pattuite, date di incasso, solleciti, eventuali accordi di dilazione. Più è documentata la «normalità» del rapporto, più è solida la difesa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, legge queste vicende con l’occhio di chi ha visto le trattative dall’interno: distinguere un pagamento coerente con un percorso di risanamento da un pagamento preferenziale è esattamente il lavoro che serve in giudizio.

«L’impresa, prima di finire in liquidazione giudiziale, aveva provato un concordato o un piano attestato. Gli atti di quel periodo sono salvi?»

In gran parte sì, ma non in automatico: la protezione dipende dallo strumento usato e dalla correttezza con cui l’atto è stato compiuto.

Il legislatore vuole incoraggiare chi tenta di risanare l’impresa, e per farlo deve rassicurare fornitori, banche e finanziatori: se aiuti un’impresa in un percorso serio, non ti verrà chiesto indietro tutto in caso di insuccesso. Da qui le esenzioni delle lettere d) ed e) dell’art. 166, comma 3.

Per il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) gli atti in esecuzione del piano sono esenti, salvo dolo o colpa grave dell’attestatore, o dolo o colpa grave del debitore conosciuti dal creditore al momento dell’atto. Per concordato preventivo, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e accordi di ristrutturazione sono esenti gli atti in esecuzione dello strumento omologato e quelli legalmente compiuti dopo il deposito della domanda.

E nella composizione negoziata? Qui interviene l’art. 24 CCII. Gli atti autorizzati dal tribunale durante le trattative conservano i loro effetti; i pagamenti e gli atti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, se coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Restano invece esposti alle revocatorie gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti sui quali l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Infine, un dettaglio decisivo: se la liquidazione giudiziale segue a un concordato fallito, il periodo sospetto si conta dalla prima domanda (consecuzione). Il tempo trascorso nel tentativo di risanamento, quindi, non «allunga» l’esposizione dei creditori, ma neppure la cancella.


«Ho comprato casa da un imprenditore che ora è in liquidazione giudiziale. Rischio di perderla?»

Se hai pagato il giusto prezzo e l’immobile è la tua abitazione principale, la legge ti offre una protezione specifica. Se il prezzo era basso, il rischio è serio.

L’art. 166, comma 3, lett. c) esenta le vendite e i preliminari trascritti, conclusi a giusto prezzo, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di parenti e affini entro il terzo grado (o immobili non abitativi destinati a sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente), purché alla data di apertura l’attività sia effettivamente esercitata o siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.

Il nodo è il «giusto prezzo». Se il prezzo era nella media di mercato, documentato da stime, mutuo bancario e tracciabilità dei pagamenti, la posizione dell’acquirente è solida. Se era molto più basso, si apre lo spazio della revocatoria degli atti sproporzionati (art. 166, comma 1, lett. a), dove è l’acquirente a dover provare di non conoscere l’insolvenza; e se l’acquisto è avvenuto tra familiari, valgono anche i periodi più lunghi previsti per le persone collegate.

Rassicurazione fondata: un acquisto a valore di mercato, pagato con mezzi tracciabili e destinato a prima casa, è difficilmente attaccabile. Limite reale: la protezione non copre gli acquisti a prezzo di favore, né la revocatoria ordinaria, se ne ricorrono i presupposti.

Un caso vicino è quello di chi ha ottenuto un’ipoteca dal debitore in cambio di una dilazione. Con la sentenza n. 3450/2025 la Cassazione ha qualificato come garanzia per debito scaduto (revocabile nei sei mesi, art. 166, comma 1, lett. d) l’ipoteca concessa dopo l’inadempimento del termine originario, anche se accompagnata da una nuova scadenza, quando la dilazione e la garanzia sono funzionalmente collegate.

«Sono io l’imprenditore. La revocatoria mi rende responsabile in prima persona?»

La revocatoria in sé no: colpisce chi ha ricevuto l’atto, non chi l’ha compiuto. Ma gli stessi fatti possono avere altri effetti, anche penali, che conviene conoscere.

La revocatoria è un’azione recuperatoria verso i terzi. Il debitore, anzi, è spesso estraneo al giudizio. Tuttavia, gli stessi atti che il curatore revoca possono essere esaminati sotto altri profili:

  • i pagamenti preferenziali eseguiti per favorire alcuni creditori a danno di altri possono integrare la bancarotta preferenziale (art. 322 CCII), se ne ricorrono gli elementi;
  • gli atti distrattivi (vendite a prezzo vile, svuotamento del patrimonio) possono rilevare come bancarotta fraudolenta;
  • per gli amministratori di società si aggiungono le azioni di responsabilità esercitate dal curatore.

Limite reale: un pagamento «per gratitudine» al fornitore storico o al familiare, fatto quando l’impresa è già insolvente, non è mai neutro. Rassicurazione fondata: gli atti compiuti in esecuzione di un percorso di risanamento serio e documentato (piano attestato, accordi, composizione negoziata con atti coerenti con le trattative) godono di protezioni specifiche. Per questo, chi gestisce un’impresa in crisi dovrebbe chiedere assistenza prima di compiere atti rilevanti, non dopo.

«Quanto tempo ho davvero per difendermi?»

Dal lato del convenuto, i tempi sono quelli del processo civile; ma la partita si decide nelle settimane tra la lettera del curatore e la costituzione in giudizio.

Il curatore ha fino a tre anni dall’apertura (e comunque cinque dall’atto) per agire. Chi riceve una richiesta, quindi, potrebbe essere chiamato in causa anche molto tempo dopo l’operazione contestata: per questo conviene conservare documenti e corrispondenza di ogni rapporto con un cliente in difficoltà.

Una volta notificato l’atto introduttivo, valgono i termini del rito civile per costituirsi e articolare le difese; in appello e in Cassazione si applicano i termini ordinari di impugnazione, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Gli errori più costosi sono di solito due: lasciar scadere i termini interni del processo per le eccezioni e le prove, e non chiedere alla banca o al proprio commercialista, quando ancora possibile, la documentazione che ricostruisce il rapporto.

Rassicurazione fondata: il convenuto ha strumenti difensivi reali, dalla verifica del periodo sospetto alle esenzioni, alla prova della normalità del rapporto. Limite reale: una volta accertata la revocabilità, la restituzione è dovuta e il credito torna in moneta concorsuale, spesso molto ridotta.


«Mi fa vedere un esempio concreto?»

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici, per vedere come si ragiona.

Simulazione 1 — Il fornitore e il piano di rientro.
Ipotesi: la società Alfa S.r.l. deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 14 aprile 2026; la liquidazione è aperta il 3 giugno 2026. Il fornitore Beta ha ricevuto tre pagamenti:

Data Importo Modalità
9 settembre 2025 11.870 € bonifico a 60 giorni, come da prassi del rapporto
27 novembre 2025 6.315 € prima rata di un piano di rientro su fatture scadute da 5 mesi
19 febbraio 2026 6.315 € seconda rata del piano di rientro

Sviluppo: il periodo sospetto per i pagamenti «normali» (art. 166, comma 2) è di sei mesi a ritroso dal deposito della domanda, quindi dal 14 ottobre 2025 al 14 aprile 2026. Il primo pagamento (9 settembre 2025) è fuori periodo: non è revocabile con l’art. 166. Il secondo e il terzo cadono nel periodo; non sono coperti dall’esenzione dei termini d’uso, perché eseguiti in base a un piano di rientro su debiti già scaduti. Il curatore deve però provare che Beta conosceva l’insolvenza: solleciti senza esito, richiesta di dilazione e decreto ingiuntivo depositato da Beta stessa sono indizi pesanti.
Esito: rischio di restituzione per 12.630 €; Beta, se restituisce, si insinua al passivo per lo stesso importo e partecipa al riparto. Se invece Beta riuscisse a dimostrare che la dilazione era una prassi consolidata del rapporto, risalente a prima della crisi, la difesa sui termini d’uso tornerebbe in gioco.

Simulazione 2 — Le rimesse sul conto scoperto.
Ipotesi: Gamma S.p.A. ha un conto corrente con un fido di 50.000 €; da gennaio 2026 il fido viene revocato e il conto resta scoperto per 73.480 €. Tra gennaio e aprile 2026 affluiscono sul conto incassi da clienti per 41.260 €, con riutilizzi per 9.900 €. La domanda è depositata il 6 maggio 2026.
Sviluppo: dopo la revoca del fido il conto è scoperto, quindi le rimesse hanno natura solutoria (pagano un debito liquido ed esigibile verso la banca). Il curatore prova lo scoperto con gli estratti conto e la collocazione delle rimesse nei sei mesi. Secondo l’impostazione delle sentenze di Cassazione del 2026, spetta alla banca dimostrare che la riduzione non è stata durevole (ad esempio per i riutilizzi successivi). Per la misura della restituzione si applica il tetto dell’art. 171, comma 3: differenza tra la massima esposizione nel periodo e il saldo all’apertura.
Esito: se il massimo raggiunto è 73.480 € e il saldo all’apertura è 42.120 €, la banca restituisce al massimo 31.360 €, anche se la somma aritmetica delle rimesse è più alta. Si insinua poi al passivo per lo stesso importo.

Le due ipotesi mostrano una cosa: le date e i documenti decidono quasi sempre l’esito prima ancora delle questioni giuridiche.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

«Il periodo sospetto è stato calcolato dalla data giusta, e l’atto contestato è davvero un atto del debitore?»

È la domanda che sembra banale e invece ribalta molte richieste. Con il Codice, il punto di partenza non è più la sentenza, ma il deposito della domanda cui è seguita l’apertura, o la pubblicazione della prima domanda di accesso a uno strumento di regolazione se c’è stata consecuzione. Se la liquidazione giudiziale è stata aperta dopo un concordato, dopo un procedimento unitario sospeso o dopo misure protettive, capire qual è la «prima domanda» rilevante e se c’è davvero continuità tra le procedure richiede un’analisi accurata dei fascicoli. Basta uno scarto di qualche settimana per far uscire dal periodo sospetto un pagamento consistente, o per farcelo entrare.

La seconda parte della domanda è altrettanto importante. La revocatoria colpisce atti del debitore. Un pagamento ricevuto da un terzo (un garante, una società del gruppo, un cliente del debitore in forza di una delegazione) va analizzato con categorie diverse: nei rapporti tra chi paga e il debitore può essere gratuito, nei rapporti con il creditore che incassa è normalmente oneroso, e la strada della procedura può cambiare a seconda che sia fallito il debitore o il terzo pagatore. Lo stesso vale per i pagamenti ottenuti con un pignoramento presso terzi: sono revocabili come pagamenti, ma la loro data e la loro natura vanno ricostruite con precisione.

Ci sono altre verifiche che di solito nessuno chiede:
– l’atto rientra tra quelli compiuti con persone collegate, con periodi più lunghi (art. 169)?
– è scaduto il termine dell’art. 170 (tre anni dall’apertura, cinque dall’atto)?
– l’atto è stato compiuto durante una composizione negoziata, ed era coerente con le trattative (art. 24)?
– c’è un piano attestato o uno strumento omologato che lo copre?

Non accettare mai le date della richiesta del curatore senza ricontrollarle sui documenti della procedura.

«Ma i giudici cosa dicono?»

Ecco i riferimenti giurisprudenziali che abbiamo verificato, con il principio espresso in parole nostre e la ragione per cui contano in questo tema. Avvertenza: molte pronunce riguardano ancora la legge fallimentare, perché i giudizi sul Codice della crisi stanno arrivando solo ora in Cassazione; le indichiamo come tali e ne segnaliamo la continuità con le norme del CCII.

1. Cass., Sezioni Unite, 26 febbraio 2025, n. 5089.
Principio: la revocatoria ordinaria promossa dal curatore contro un atto di scissione societaria appartiene al tribunale della procedura concorsuale, non alla sezione specializzata delle imprese.
Rilevanza: conferma la forza attrattiva del tribunale concorsuale anche per la revocatoria ordinaria (art. 165 CCII).

2. Cass., sez. I, n. 5848/2026 (insieme alle coeve nn. 5847 e 5849/2026).
Principio: la rimessa in conto corrente è revocabile come pagamento di un debito liquido ed esigibile, cioè se affluisce su un conto scoperto; la riduzione non consistente o non durevole dell’esposizione è un fatto impeditivo che deve provare la banca.
Rilevanza: ridisegna la ripartizione dell’onere della prova; secondo i primi commenti vale anche per l’art. 166, comma 3, lett. b) CCII.

3. Cass., sez. I, ordinanze interlocutorie 21 ottobre 2025, nn. 28008, 28010 e 28011.
Principio: hanno rimesso alla pubblica udienza la questione della natura delle rimesse bancarie, aprendo la strada al ripensamento del 2026.
Rilevanza: segnano il punto di svolta rispetto all’orientamento consolidato.

4. Cass., sez. I, 28 luglio 2023, n. 23095, e Cass., sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29998.
Principio: esprimevano l’impostazione, ora superata, di un regime di revocabilità autonomo delle rimesse bancarie, con onere del curatore di provarne consistenza e durevolezza.
Rilevanza: utili per capire perché i giudizi pendenti impostati sul vecchio schema vanno riletti.

5. Cass., Sezioni Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418.
Principio: distingue tra versamenti solutori (che pagano lo scoperto) e ripristinatori (che ricostituiscono la provvista nei limiti del fido).
Rilevanza: è la base concettuale su cui poggia il ripensamento del 2026 in materia di revocatoria.

6. Cass., Sezioni Unite, 18 marzo 2010, n. 6538 (legge fallimentare).
Principio: la gratuità si valuta sulla causa concreta dell’operazione; il pagamento del debito altrui si presume gratuito, ma il beneficiario può provare un vantaggio anche indiretto per chi ha pagato; il debito di restituzione è di valuta.
Rilevanza: resta il riferimento per l’art. 163 CCII su garanzie e pagamenti per debiti di terzi.

7. Cass., sez. I, 24 giugno 2015, n. 13087 (legge fallimentare).
Principio: è gratuito ogni atto privo di corrispettivo, anche senza spirito di liberalità; il trasferimento tra coniugi in vista della separazione lo è se non integra o sostituisce il mantenimento.
Rilevanza: illumina gli atti «in famiglia», spesso compiuti a ridosso della crisi.

8. Cass., sez. I, 30 settembre 2011, n. 20067 (legge fallimentare).
Principio: l’azione del curatore per l’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale ha natura dichiarativa e, sotto la vecchia legge, non era soggetta a prescrizione.
Rilevanza: da rileggere alla luce del limite temporale introdotto dall’art. 170 CCII.

9. Cass., 14 settembre 2022, n. 27074, e Cass., 3 agosto 2022, n. 24151.
Principio: la conoscenza dell’insolvenza deve essere effettiva, ma può essere provata con presunzioni gravi, precise e concordanti.
Rilevanza: fissano lo standard di prova della scientia decoctionis che si applica anche all’art. 166 CCII.

10. Cass., 17 giugno 2020, n. 11696.
Principio: quando il convenuto è un terzo estraneo all’impresa, il curatore deve indicare elementi di collegamento concreti da cui risulti che non poteva ignorare il dissesto usando la normale prudenza.
Rilevanza: utile a chi ha avuto rapporti occasionali con il debitore.

11. Cass., 7 luglio 2021, n. 19373.
Principio: l’esenzione per i pagamenti nei termini d’uso guarda alle modalità del pagamento nella relazione concreta tra le parti, non al bene o al servizio.
Rilevanza: chiave per la difesa dei fornitori.

12. Cass., ordinanza n. 8384/2025.
Principio: i pagamenti eseguiti in base a un piano di rientro non beneficiano dell’esenzione dei termini d’uso, che riguarda le forniture legate all’attività tipica nella normale dinamica del rapporto.
Rilevanza: segnala il rischio più frequente per chi ha concesso dilazioni a un cliente in difficoltà.

13. Cass., n. 3450/2025.
Principio: l’ipoteca concessa dopo l’inadempimento del termine originario garantisce un debito scaduto, anche se accompagnata da una dilazione, quando tra dilazione e garanzia c’è un collegamento funzionale.
Rilevanza: incide sul periodo sospetto applicabile alle garanzie (sei mesi, art. 166, comma 1, lett. d).

14. Cass., 9 dicembre 2024, n. 31652.
Principio: l’esenzione dalla revocatoria prevista dalla legge sul factoring copre solo i pagamenti ordinari al cessionario, non gli atti solutori anomali.
Rilevanza: riguarda le imprese che hanno ceduto i crediti a società di factoring.

15. Cass., sez. I, 23 ottobre 2024, n. 27454.
Principio: nell’amministrazione straordinaria la prescrizione della revocatoria decorre dall’approvazione del programma di cessione.
Rilevanza: mostra come il dies a quo dei termini dipenda dalla struttura della procedura, tema che nel CCII è regolato dall’art. 170.

16. Cass., 15 ottobre 2020, n. 22257.
Principio: in caso di concordato nella procedura, l’assuntore subentra al curatore nelle revocatorie in corso.
Rilevanza: la revocatoria non si estingue automaticamente con la chiusura concordataria: chi è convenuto deve saperlo.

«E voi, concretamente, cosa fate?»

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo, sia per chi riceve una richiesta del curatore, sia per l’imprenditore che vuole evitare di trovarsi in questa situazione.

  1. Ricostruiamo la cronologia della procedura: individuiamo la data della domanda rilevante, eventuali procedure precedenti e la consecuzione, e ricalcoliamo ogni periodo sospetto sugli atti ufficiali.
  2. Classifichiamo ogni atto contestato (gratuito, anticipato, anomalo, normale, ordinario) e verifichiamo se la norma invocata dal curatore è quella corretta.
  3. Verifichiamo le esenzioni dell’art. 166, comma 3, confrontando fatture, scadenze e incassi per dimostrare i termini d’uso, la natura delle rimesse o la copertura di un piano attestato o di uno strumento omologato.
  4. Analizziamo gli estratti conto bancari insieme ai commercialisti dello staff, separando le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie e calcolando il tetto dell’art. 171, comma 3.
  5. Costruiamo la prova della non conoscenza dell’insolvenza o contestiamo quella del curatore, mettendo in ordine i documenti che mostrano la normalità del rapporto.
  6. Controlliamo i termini di decadenza dell’art. 170 e tutte le eccezioni preliminari, dalla competenza alla legittimazione.
  7. Valutiamo e conduciamo la trattativa con il curatore, predisponendo proposte transattive motivate, da sottoporre agli organi della procedura.
  8. Prepariamo l’insinuazione al passivo del credito che rinasce dopo la restituzione, perché non vada perso.
  9. Per l’imprenditore in crisi, esaminiamo in anticipo gli atti rilevanti (pagamenti, garanzie, cessioni) e li inquadriamo in un percorso protetto: composizione negoziata, piano attestato o accordi.
  10. Seguiamo il giudizio in tutti i gradi, dal tribunale fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: la protezione dell’art. 24 CCII per gli atti coerenti con le trattative si comprende davvero solo conoscendo come si svolgono le trattative, quali atti l’esperto segnala e quando iscrive il dissenso. Chi ha esperienza diretta della composizione negoziata sa riconoscere un atto difendibile e sa come documentarlo. Il ruolo di Gestore della crisi e fiduciario OCC è invece decisivo quando il debitore è un piccolo imprenditore o un soggetto non fallibile, la cui liquidazione controllata conosce solo la revocatoria ordinaria.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la difesa sulle date e sui documenti la sostiene in ogni grado, senza dispersione. E il lavoro è condotto da uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella revocatoria la ricostruzione contabile e bancaria vale quanto l’argomento giuridico.

Per chiudere

Dalle risposte emergono tre messaggi. Primo: la revocatoria nella liquidazione giudiziale non è una sola azione, ma un sistema di strumenti (inefficacie, revocatoria concorsuale, revocatoria ordinaria) con periodi e oneri di prova diversi. Secondo: le date e i documenti decidono quasi sempre l’esito, a partire dal giorno da cui si calcola il periodo sospetto. Terzo: la giurisprudenza si muove, come mostra la svolta del 2026 sulle rimesse bancarie, e le esenzioni per i percorsi di risanamento sono una tutela concreta per chi ha agito in modo trasparente.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), conosce le regole che proteggono gli atti compiuti durante le trattative; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, conosce le procedure in cui la revocatoria assume forme diverse. È per questo che possiamo analizzare con metodo sia la posizione di chi è chiamato a restituire, sia quella dell’imprenditore che vuole mettere al riparo un percorso di risanamento.

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