L’azienda di famiglia è finita in liquidazione giudiziale. I beni sono nelle mani del curatore, il titolare non può più disporne, e i creditori aspettano di sapere quanto recupereranno. In questo vuoto si affaccia una domanda che negli studi legali ricorre con una frequenza sorprendente: un figlio, un fratello, un coniuge, un cugino possono presentare una proposta di concordato e, attraverso di essa, riportare l’azienda in famiglia? La risposta breve è sì, ma il percorso è scandito da un calendario preciso, e chi lo ignora rischia di arrivare troppo presto, troppo tardi o con le carte sbagliate. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nel concordato nella liquidazione giudiziale il familiare che si muove nella finestra corretta è un terzo a pieno titolo, quello che si muove fuori tempo o per conto del debitore rischia di veder dichiarata inammissibile la propria proposta.
La cronologia che ricostruiamo in questa guida parte dalla sentenza di apertura (giorno 0), passa per la formazione dell’elenco provvisorio e dello stato passivo, attraversa il confine dell’anno dall’apertura (quando anche il debitore può proporre, ma a condizioni più severe), arriva al voto dei creditori, in cui i familiari creditori non contano, e si chiude con l’omologazione e con il trasferimento effettivo dell’azienda al familiare o alla sua società. In ogni tappa indichiamo cosa accade, quale norma governa il passaggio, quali termini si attivano e quali mosse sono ancora possibili.
Perché questo tema è materia dello Studio Monardo? Perché il riacquisto dell’azienda attraverso un concordato è, prima di tutto, un’operazione di gestione della crisi d’impresa: valutare se l’azienda ha ancora valore di funzionamento, costruire una proposta credibile per i creditori, dialogare con il curatore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che lavora proprio sulla continuità aziendale e sulla trattativa con il ceto creditorio; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e professionista fiduciario di un OCC, competenza che entra in gioco quando il familiare che vuole riacquistare, o il debitore persona fisica rimasto esposto, devono a loro volta mettere in sicurezza la propria posizione debitoria.
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La mappa temporale: dove si colloca il familiare in ogni fase
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene guardare il calendario dall’alto. Il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi, tra cui il D.Lgs. 136/2024). La norma che decide chi può proporre e quando è l’art. 240, comma 1: creditori e terzi possono presentare la proposta subito dopo l’apertura, anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo; il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono farlo solo dopo un anno dall’apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e solo se apportano risorse che incrementino l’attivo di almeno il dieci per cento.
Il familiare persona fisica non compare nell’elenco dei soggetti “limitati”. È un terzo. Ma la qualifica si conquista e si difende, tappa dopo tappa. La tabella che segue riassume la sequenza: ogni riga rimanda alla sezione di dettaglio.
| Tappa | Momento | Cosa accade | Posizione del familiare |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Osserva, raccoglie informazioni, verifica la propria posizione di creditore o garante |
| 2 | Dal giorno 1 | Si apre la finestra per creditori e terzi (art. 240 c. 1) | Può già presentare la proposta come terzo, senza attendere l’anno |
| 3 | Prime settimane-mesi | Inventario, eventuale esercizio provvisorio o affitto dell’azienda | Può candidarsi come affittuario o preparare la proposta |
| 4 | Prima dell’esecutività dello stato passivo | Proposta anticipata sulla base dell’elenco provvisorio | Possibile solo se il debitore ha tenuto le scritture e il curatore può redigere l’elenco |
| 5 | Dopo l’esecutività dello stato passivo | Proposta sul passivo accertato | Il quadro dei creditori è certo; si misura la convenienza |
| 6 | Fase del voto | I creditori votano; i familiari creditori sono esclusi (art. 243 c. 5) | Il voto del familiare, se creditore, non si conta |
| 7 | Dopo un anno dall’apertura | Si apre anche la finestra del debitore (con il 10%) | Il confine tra “terzo vero” e “debitore travestito” diventa decisivo |
| 8 | Approvazione e omologazione | Controllo del tribunale sulla regolarità e sulle opposizioni | Il familiare risponde dei propri impegni e della provenienza delle risorse |
| 9 | Dopo l’omologazione | Esecuzione: trasferimento dell’azienda, lavoratori, contratti | Il familiare diventa titolare dell’azienda secondo il piano |
Questa mappa non è un calendario rigido in giorni: i tempi reali dipendono dal tribunale, dalla complessità del passivo e dall’attività del curatore. Ma l’ordine delle tappe è fisso, e in ciascuna di esse il familiare ha opzioni diverse.
Giorno 0: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale
Cosa succede
Il tribunale pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Da quel momento il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore. L’azienda, se ancora operativa, si ferma oppure prosegue solo se il tribunale autorizza l’esercizio dell’impresa. I contratti in corso entrano in una fase di sospensione o di valutazione. I creditori non possono più agire individualmente.
Per la famiglia del debitore è il momento dello smarrimento. Spesso i parenti stretti hanno lavorato nell’impresa, hanno prestato garanzie, hanno anticipato denaro. E spesso, già nei giorni successivi alla sentenza, qualcuno pensa: “Rileviamo noi l’azienda”.
La norma
La sentenza di apertura è il punto zero di tutti i calcoli dell’art. 240 CCII. Il termine di un anno, oltre il quale anche il debitore può proporre il concordato, decorre da qui. E sempre da qui decorre, per le cessioni di crediti, la regola dell’art. 243, comma 7: i trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza di apertura non attribuiscono il diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un altro intermediario finanziario.
I termini che si attivano
Il giorno 0 attiva due orologi che interessano direttamente il familiare:
- l’orologio dell’anno: fino al suo scadere, il debitore e le società a lui collegate non possono proporre il concordato; il familiare persona fisica sì;
- l’orologio delle cessioni di crediti: chi acquista crediti dopo la sentenza (fuori dal circuito bancario e finanziario) non vota. Un familiare che pensasse di “comprare” crediti per pesare nel voto troverebbe la porta chiusa per due ragioni: perché il credito ceduto dopo l’apertura non dà voto e perché, come vedremo, i familiari sono comunque esclusi dal computo.
Cosa può fare il familiare ora
In questa fase la mossa più utile è informativa. Il familiare deve ricostruire subito tre elementi: se è a sua volta creditore del debitore (e per quale importo), se ha prestato garanzie personali, e quale sia il valore reale dell’azienda al netto dei debiti che la gravano. Il primo e il secondo dato incidono sulla sua posizione nel voto e sulle sue esposizioni personali; il terzo determina se l’operazione ha senso economico.
Non è ancora il momento di depositare nulla. Ma è il momento di non commettere atti che, a liquidazione aperta, sarebbero inefficaci o sospetti: incassare crediti dell’azienda, ritirare merci o attrezzature “per custodirle”, firmare accordi con clienti in nome di un’impresa che ormai è gestita dal curatore.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare l’azienda ancora “di famiglia” anche dopo la sentenza. Il familiare che continua a gestire rapporti commerciali, a usare i mezzi aziendali o a trattenere documenti si mette in una posizione di conflitto con il curatore proprio nel momento in cui avrebbe bisogno della sua collaborazione per costruire una proposta credibile.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un istante, ma le settimane che seguono sono decisive. Nella prassi, il curatore impiega di regola alcune settimane per prendere possesso dei beni, redigere l’inventario e farsi un’idea della situazione. È in questo periodo che il familiare deve presentarsi, in modo trasparente, come potenziale interessato.
Dal giorno 1: il familiare è un terzo, e può proporre subito
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: la finestra per le proposte di creditori e terzi è aperta. L’art. 240, comma 1, CCII consente a uno o più creditori o a un terzo di presentare la proposta di concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.
La norma
Il punto centrale è la lettura dell’elenco dei soggetti limitati. L’art. 240 limita nel tempo e nella sostanza le proposte provenienti:
- dal debitore;
- dalle società cui il debitore partecipa;
- dalle società sottoposte a comune controllo con il debitore.
Il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e gli altri parenti non sono menzionati. La norma, quando ha voluto considerare la cerchia familiare, lo ha fatto espressamente, come nell’art. 243, comma 5, che esclude dal voto il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado. Nella norma sulla legittimazione a proporre, invece, i familiari non sono nominati: il familiare persona fisica è dunque, in linea di principio, un terzo, e come tale non soggiace né all’attesa dell’anno né al requisito dell’apporto del dieci per cento.
I termini che si attivano
Per il terzo, la finestra si apre con la sentenza e resta aperta finché la procedura è in corso e la proposta conserva un senso (cioè finché l’attivo non è stato interamente liquidato e ripartito). Ma “aperta” non significa “indifferente al momento”: la Cassazione ha chiarito, con la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 2819 del febbraio 2026, che una volta comunicata ai creditori una proposta, la procedura segue una sequenza già scandita: chi presenta una proposta successiva non può ottenere la sospensione delle operazioni di voto né la revoca dei provvedimenti del giudice delegato. La pronuncia riguardava un fallimento dichiarato nel 2018 con proposte presentate nel 2023, e ha affermato che il concordato segue la disciplina della procedura in cui si innesta (quindi la legge fallimentare, se il fallimento era stato dichiarato sotto di essa). Il principio sulla scansione del procedimento, tuttavia, ha una portata che parla anche al familiare che opera nella liquidazione giudiziale: chi arriva secondo, dopo che un’altra proposta è già in votazione, ha margini molto ridotti.
Cosa può fare il familiare ora
Dal giorno 1 il familiare può:
- manifestare al curatore l’interesse a presentare una proposta, chiedendo un incontro e l’accesso ai dati necessari (inventario, situazione contabile, contratti in essere);
- valutare se agire da solo o tramite una società costituita ad hoc, avendo cura di verificare che questa società non sia “sottoposta a comune controllo” con il debitore (se il debitore è una società), perché in quel caso ricadrebbe tra i soggetti limitati;
- predisporre le garanzie che dovranno accompagnare la proposta, perché la credibilità di un terzo si misura anzitutto sulla solidità degli impegni assunti.
Un passaggio utile riguarda le formalità interne. Nella stessa sentenza n. 2819/2026 la Cassazione ha osservato che le formalità previste per la proposta della società debitrice (quelle che servono a formarne la volontà interna) non si applicano al terzo, che interviene dall’esterno con una proposta di natura negoziale. Per il familiare, questo significa che la sua proposta non è soggetta ai passaggi deliberativi interni dell’impresa in liquidazione; se però agisce tramite una sua società, dovrà rispettare le regole di formazione della volontà di quella società.
Il nodo dell’interposizione: fittizia o reale
Per capire dove passa il confine conviene distinguere due figure che il diritto civile conosce da tempo. Nell’interposizione fittizia il familiare compare formalmente come proponente, ma tutte le parti coinvolte sanno che il vero contraente è il debitore: è una simulazione soggettiva, e il terzo è solo un nome. Nell’interposizione reale il familiare agisce davvero in nome proprio, acquista diritti e assume obblighi su di sé, ma lo fa d’accordo con il debitore e, in sostanza, nel suo interesse, con l’impegno di ritrasferirgli il risultato. In entrambi i casi la sostanza dell’operazione è quella di una proposta del debitore, e chi la contesta cercherà di dimostrarlo.
Gli indizi che il curatore e i creditori guardano sono, nella pratica, sempre gli stessi: la provenienza delle risorse (conti cointestati con il debitore, somme ricevute dal debitore poco prima o dopo l’apertura, garanzie prestate da beni del debitore); la gestione futura dell’azienda (se il piano prevede che il debitore torni a dirigerla con pieni poteri); gli accordi collaterali (scritture private che prevedono il ritrasferimento dell’azienda al debitore dopo l’omologazione); la capacità economica autonoma del familiare (un figlio appena maggiorenne senza redditi che offre centinaia di migliaia di euro suscita domande ovvie).
Nessuno di questi elementi, da solo, rende la proposta inammissibile. È l’insieme a pesare. Ed è per questo che la qualifica di terzo va costruita e documentata prima del deposito, non difesa dopo: un familiare che dichiara spontaneamente il rapporto di parentela, documenta le proprie risorse e spiega il proprio progetto imprenditoriale è in una posizione molto più solida di chi tace e viene scoperto.
Va detto anche ciò che non è vietato. Il familiare può essere mosso dall’affetto o dall’interesse a conservare un’attività legata al nome di famiglia; può prevedere che il debitore lavori nell’azienda come dipendente o consulente; può ricevere sostegno morale e informazioni dal debitore, che conosce clienti, fornitori e processi meglio di chiunque. Ciò che conta è che il rischio economico dell’operazione e il controllo dell’azienda siano davvero del familiare.
Che cosa dice la giurisprudenza sull’identità del proponente
Sulla figura del familiare-proponente non esiste, per quanto abbiamo potuto verificare, una pronuncia di legittimità specifica sul concordato nella liquidazione giudiziale. Esistono però principi consolidati sul concordato fallimentare, che citiamo dichiaratamente come riferimento, perché l’art. 124 della legge fallimentare conteneva una struttura analoga a quella dell’art. 240 CCII (proposta libera per creditori e terzi, limiti temporali per il fallito e le società collegate).
Il primo principio riguarda proprio l’identità del proponente. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274) ha affermato che occorre identificare con precisione chi propone il concordato, perché da questo dipende la verifica della legittimazione: il fallito è soggetto ai limiti temporali, mentre alcune facoltà, come la cessione delle azioni di massa, sono riservate al terzo. La stessa pronuncia ha chiarito che le informazioni rilevanti sul proponente riguardano soprattutto la sua capacità di adempiere, la cui valutazione è rimessa ai creditori. Per il familiare, il messaggio è chiaro: chi è e con quali mezzi paga sono le due domande da cui dipende la sorte della proposta.
Il secondo principio riguarda il rigore con cui si controlla la legittimazione. Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 1995, n. 6485 ha ritenuto inammissibile la proposta di concordato presentata, nel fallimento di una società per azioni in liquidazione, dall’amministratore anziché dai liquidatori, perché quando la proposta proviene dal fallito deve essere presentata da chi ne ha la rappresentanza. Il caso è diverso da quello del familiare, ma mostra che la provenienza della proposta non è una formalità: se si contesta che la proposta sia in realtà del debitore, si applicano le regole (e i limiti) previste per il debitore.
Il terzo principio riguarda gli accordi collaterali, ed è forse il più utile per chi pensa di “far tornare” l’azienda al debitore dopo il concordato. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 1988, n. 2450 ha escluso che un accordo tra il fallito e il suo fideiussore sulla cessione di beni potesse avere rilievo nella sede concorsuale nei confronti dei creditori, ammettendolo invece come espressione di autonomia privata solo se destinato a produrre effetti dopo la chiusura della procedura, senza sottrarre beni ai creditori e senza violare la parità di trattamento. Un patto tra debitore e familiare sulla sorte futura dell’azienda, dunque, non può incidere sulla procedura e non può sottrarre nulla ai creditori; se lo fa, diventa la prova più evidente che il terzo non era tale.
Il quarto principio riguarda la convenienza per il terzo. Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674 ha ritenuto ammissibile la proposta del terzo che riservi a sé l’eventuale eccedenza di valore dei beni trasferiti rispetto a quanto pagato ai creditori, purché entro limiti di ragionevolezza: quell’eccedenza remunera gli oneri e i rischi che il terzo si assume e non è una liberalità. Il familiare può quindi legittimamente fare un buon affare, rilevando l’azienda a un valore inferiore a quello che potrà esprimere in futuro; ciò che non può fare è usare risorse del debitore per pagarla.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è attendere. Molti familiari pensano di “dover lasciare passare l’anno”, confondendo la propria posizione con quella del debitore. Altri attendono che il curatore avvii le vendite, per poi scoprire che nel frattempo l’azienda ha perso clienti, dipendenti e autorizzazioni. Il tempo, nella liquidazione giudiziale, consuma il valore dell’azienda: per il terzo, la finestra si apre subito ed è proprio nelle prime fasi che l’azienda vale di più.
Quanto dura realmente
Questa tappa non ha una durata fissa: è una finestra che resta aperta. Ma nella pratica il periodo utile per un’operazione di riacquisto con concordato coincide con i primi mesi, prima che il curatore abbia avviato la liquidazione atomistica dei beni o la vendita dell’azienda a terzi.
Le prime settimane: inventario, affitto dell’azienda e il dossier del familiare
Cosa succede
Il calendario ora corre su più binari. Il curatore redige l’inventario, valuta se l’azienda possa essere conservata come complesso funzionante e, se ne ricorrono i presupposti, chiede l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa o all’affitto dell’azienda o di suoi rami (art. 212 CCII). L’affitto è lo strumento con cui, in molte liquidazioni, si evita che l’azienda si spenga in attesa della vendita.
La norma
L’affitto dell’azienda nella liquidazione giudiziale è autorizzato dagli organi della procedura e il contraente è scelto con procedure competitive, tenendo conto non solo del canone ma anche dell’affidabilità dell’offerente e della conservazione dei livelli occupazionali. Un familiare del debitore può partecipare a questa selezione come qualunque altro interessato: la legge non lo esclude. Ma la selezione competitiva è proprio il presidio che impedisce che l’azienda torni in famiglia a condizioni di favore.
I termini che si attivano
Non esistono termini perentori a carico del familiare in questa tappa. I termini rilevanti sono quelli fissati dal curatore nell’invito a presentare offerte per l’affitto o per la vendita. Il termine per presentare l’offerta nella procedura competitiva indetta dal curatore va rispettato rigorosamente: un’offerta tardiva è, di regola, fuori gara.
Cosa può fare il familiare ora
Qui il familiare ha due strade, che non si escludono:
- partecipare alla procedura per l’affitto dell’azienda, per mantenerla in vita e conservarne il valore, in vista di una successiva proposta di concordato o di un acquisto. Se il contratto d’affitto lo prevede, all’affittuario può essere riconosciuto un diritto di prelazione nel successivo acquisto: è un elemento da negoziare e da leggere con attenzione nel bando;
- preparare la proposta di concordato, costruendo un dossier che risponda in anticipo alle domande che il curatore e il comitato dei creditori si porranno: chi è il proponente, da dove vengono le risorse, quali garanzie offre, cosa ottengono i creditori rispetto alla liquidazione.
Su questo secondo punto conviene essere espliciti fin dall’inizio. La provenienza delle risorse del familiare è la domanda che il curatore si porrà per prima, perché è il modo più diretto per capire se dietro il “terzo” c’è in realtà il debitore. Bonifici dal conto personale del familiare, finanziamenti bancari ottenuti a suo nome, apporti di investitori esterni: tutto deve essere documentato.
Il precedente penale da tenere a mente
Il riacquisto dell’azienda da parte di soggetti vicini all’imprenditore è un terreno su cui il giudice penale guarda con attenzione, soprattutto quando il trasferimento avviene fuori dalla procedura o prima di essa. La Cassazione penale (Cass. pen., sentenza n. 21860, depositata il 31 maggio 2024) ha confermato la condanna per bancarotta per distrazione in un caso in cui un ramo d’azienda era stato acquistato, a un prezzo sopravvalutato, da una società riconducibile allo stesso soggetto che controllava la cedente, e la società acquirente aveva poi pagato debiti di altre società a lui riconducibili. La Corte ha ribadito che il movente di salvare l’impresa o di rilanciarla non esclude il dolo, che consiste nella consapevolezza di poter danneggiare i creditori. Il caso non riguardava familiari, ma il principio vale per qualunque operazione tra soggetti collegati: ciò che rende sicuro il riacquisto da parte della famiglia è che avvenga dentro la procedura, alla luce del sole, con prezzo e condizioni sottoposti al vaglio degli organi e dei creditori. Il concordato, da questo punto di vista, è la strada più trasparente proprio perché tutto passa per il voto e per l’omologazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentarsi al curatore con una proposta orale e generica (“la famiglia vuole riprendersi l’azienda”), senza numeri e senza documenti. Il risultato, quasi sempre, è che il curatore procede con il suo programma di liquidazione e il familiare resta uno spettatore. Altro errore: usare per l’offerta d’affitto o per la proposta somme che provengono, direttamente o indirettamente, dal patrimonio del debitore sottratto alla procedura. Oltre all’inammissibilità della proposta, si aprirebbero profili di responsabilità anche penale che esulano da questa guida ma che vanno tenuti ben presenti.
Quanto dura realmente
L’inventario e le prime decisioni sull’esercizio dell’impresa o sull’affitto si collocano, nella prassi, nei primi mesi della procedura. Il programma di liquidazione, che il curatore deve predisporre entro termini fissati dalla legge e sottoporre all’approvazione degli organi, è il documento che rivela le sue intenzioni sull’azienda: leggerlo appena disponibile è indispensabile.
Prima dell’esecutività dello stato passivo: la proposta anticipata sull’elenco provvisorio
Cosa succede
Siamo ancora nella fase in cui i creditori stanno presentando le domande di ammissione e il giudice delegato non ha ancora reso esecutivo lo stato passivo. Il familiare che vuole bruciare i tempi può presentare la proposta proprio ora, sulla base dell’elenco provvisorio dei creditori predisposto dal curatore.
La norma
L’art. 240, comma 1, CCII consente la proposta anticipata a due condizioni: che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati che ne risultano, insieme alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori, da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. In questo caso, ai sensi dell’art. 243, comma 1, votano i creditori inclusi nell’elenco provvisorio approvato dal giudice delegato.
I termini che si attivano
La proposta anticipata ha un vantaggio evidente: arriva prima delle vendite e prima che l’azienda perda valore. Ma ha un rischio: i creditori che emergono successivamente, o che vengono ammessi solo dopo, devono comunque trovare una collocazione. L’art. 240, comma 5, consente al proponente terzo di limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta; verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvo quanto previsto in materia di esdebitazione.
Per il familiare questa regola ha un significato preciso: può circoscrivere il proprio rischio, ma lascia scoperto il debitore verso i creditori non considerati. Se il debitore è il padre, il coniuge o il fratello, la famiglia nel suo insieme potrebbe ritrovarsi con un problema non risolto.
Cosa può fare il familiare ora
In questa fase, il familiare deve:
- verificare con il curatore se la contabilità è stata tenuta in modo da consentire l’elenco provvisorio: se le scritture sono lacunose, la proposta anticipata non è percorribile e occorre attendere lo stato passivo;
- calibrare il perimetro degli impegni: limitarli ai soli creditori ammessi riduce il rischio, ma può rendere la proposta meno appetibile;
- coordinarsi con il debitore, nei limiti in cui ciò è lecito, per la gestione dei creditori che resteranno fuori dal concordato, anche valutando gli strumenti di esdebitazione disponibili.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è sottovalutare il passivo “sommerso”. Un familiare che costruisce la proposta sull’elenco provvisorio senza considerare le domande tardive rischia di sottostimare il fabbisogno o, se ha limitato gli impegni, di lasciare il debitore esposto a creditori che si faranno avanti dopo l’omologazione.
Quanto dura realmente
La fase dell’accertamento del passivo, nella prassi dei tribunali, occupa di regola diversi mesi dalla sentenza di apertura, con variazioni significative in base al numero di creditori e alla complessità delle domande. La proposta anticipata si colloca dentro questo intervallo.
Dopo l’esecutività dello stato passivo: la proposta “a passivo certo” e il dossier sulla provenienza delle risorse
Cosa succede
Il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo. Da questo momento si sa chi sono i creditori, per quali importi e con quali cause di prelazione. È il momento in cui, in molte procedure, le proposte dei terzi si fanno più concrete, perché il proponente può misurare con precisione quanto deve offrire.
La norma
L’esecutività dello stato passivo apre un secondo orologio dell’art. 240: il debitore e le società collegate possono proporre solo fino a due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Per il terzo, questo limite non opera. Ai sensi dell’art. 243, comma 1, votano i creditori che risultano dallo stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi con riserva.
Il contenuto della proposta può essere vario. L’art. 240, comma 2, lett. c), consente la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie. Per il familiare che vuole riacquistare l’azienda, la struttura tipica è questa: il familiare (o la sua società) si impegna a pagare ai creditori una somma o una percentuale, e in cambio ottiene il trasferimento dell’azienda e, se lo prevede, degli altri beni dell’attivo. L’art. 240, comma 5, consente al terzo di includere nella cessione anche le azioni di pertinenza della massa, previa autorizzazione del giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.
I termini che si attivano
Per il familiare non scattano termini perentori legati all’esecutività dello stato passivo, ma scatta una scadenza di fatto: il programma di liquidazione del curatore entra nella fase esecutiva, e le vendite possono cominciare. Una volta che l’azienda è stata venduta dal curatore a un terzo, la proposta di concordato che ne prevedeva il trasferimento al familiare perde il suo oggetto.
Cosa può fare il familiare ora
È il momento di depositare una proposta completa. Il dossier del familiare dovrebbe contenere:
- l’identità del proponente e la sua posizione rispetto al debitore (grado di parentela, eventuali crediti, eventuali garanzie prestate), dichiarate apertamente: la trasparenza è la migliore difesa contro il sospetto di interposizione;
- la provenienza delle risorse, documentata (finanziamento bancario, patrimonio personale con traccia della sua formazione, apporti di soci o investitori);
- le garanzie a presidio dell’adempimento;
- il confronto con l’alternativa liquidatoria: ciò che i creditori ricaverebbero dalla vendita dell’azienda e dei beni nella liquidazione giudiziale, rispetto a ciò che ricevono con il concordato.
Come si struttura, in concreto, l’acquisto dell’azienda nella proposta
Le forme possibili sono più d’una, e la scelta incide sui tempi. La più lineare è l’acquisto diretto: il familiare (o la sua società) si impegna a versare alla procedura una somma, destinata ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni, e ottiene in cambio il trasferimento dell’azienda dopo l’omologazione. Una variante è il pagamento dilazionato, in cui il familiare versa una parte subito e il resto in rate: la proposta diventa più accessibile, ma i creditori valutano con più attenzione la solidità di chi deve pagare nel tempo. Un’altra variante è l’accollo di una parte dei debiti, con cui il familiare si sostituisce al debitore verso alcuni creditori.
Occorre poi decidere cosa entra nel perimetro: solo l’azienda (beni strumentali, marchio, avviamento, contratti) o anche gli altri beni dell’attivo, come immobili non strumentali o crediti verso terzi. Quanto più ampio è il perimetro, tanto più alta deve essere l’offerta; ma un perimetro ampio semplifica la procedura e la chiude più rapidamente, il che può rendere la proposta più gradita ai creditori. Il familiare può anche chiedere di acquisire le azioni di pertinenza della massa, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 240 c. 5), valutando con attenzione il rischio, perché si tratta di pretese il cui esito è incerto.
Un capitolo a parte riguarda il nome e il marchio. Nelle imprese familiari il nome dell’azienda coincide spesso con il cognome della famiglia. Il marchio è un bene dell’attivo e si trasferisce con l’azienda se la proposta lo prevede; la ditta dell’imprenditore individuale segue le regole del codice civile sul trasferimento d’azienda. Sono dettagli che vanno disciplinati nella proposta, non lasciati all’interpretazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentare la proposta come un “favore” alla famiglia anziché come un’offerta ai creditori. Il curatore, il comitato dei creditori e il tribunale non valutano se l’azienda debba tornare in famiglia: valutano se la proposta conviene ai creditori. Una proposta del familiare è accolta se e perché è la migliore soluzione per la massa, non perché preserva il legame tra l’impresa e la famiglia.
Quanto dura realmente
Tra l’esecutività dello stato passivo e la comunicazione della proposta ai creditori passano, nella prassi, alcune settimane o alcuni mesi, a seconda dei tempi del parere del curatore e del comitato dei creditori e dell’eventuale necessità di integrazioni.
La fase del voto: perché i voti della famiglia non si contano
Cosa succede
Da questo momento in poi la parola passa ai creditori. Il giudice delegato, acquisiti i pareri previsti, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori, fissando il termine entro cui possono esprimere il dissenso. Per il familiare proponente è la tappa in cui si scopre se la proposta ha convinto il ceto creditorio.
La norma
Qui il legame familiare torna in primo piano, ma in senso opposto rispetto alla legittimazione. L’art. 243, comma 5, CCII stabilisce che non hanno diritto di voto e non sono computati ai fini delle maggioranze il coniuge del debitore, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato; se il debitore è una società, la stessa esclusione colpisce la società controllante, le controllate e quelle sottoposte a comune controllo. L’art. 243, comma 6, aggiunge che il creditore proponente e le società a esso collegate possono votare solo se collocati in una classe autonoma. E la seconda frase dello stesso comma 5 aggiunge una clausola di chiusura: sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze anche i creditori in conflitto d’interessi.
Non è un’invenzione del Codice della crisi: la stessa esclusione era prevista dall’art. 127 della legge fallimentare per il concordato fallimentare, e la giurisprudenza formatasi su quella norma resta utile, dichiaratamente, come riferimento interpretativo. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948) ha affermato che il divieto di voto non si esaurisce nelle ipotesi tipizzate, ma si estende a tutte le situazioni di conflitto tra l’interesse comune della massa e quello del singolo creditore; nel caso esaminato, la proposta di un creditore era stata approvata con il voto determinante di una sua società controllata, voto che doveva essere escluso dal calcolo. La Corte ha richiamato a fondamento le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 17186/2018), secondo cui i limiti all’autonomia dei creditori, posti a tutela dell’interesse comune, impediscono che una maggioranza viziata da conflitto di interessi vincoli la minoranza. Il Codice della crisi ha poi tradotto questo indirizzo in una regola scritta, con l’esclusione espressa dei creditori in conflitto d’interessi: per il familiare significa che anche soggetti non elencati (un socio in affari, una società di cui è amministratore, un dipendente di fiducia che abbia acquistato un credito) possono vedersi contestare il voto se il loro interesse coincide con quello del proponente anziché con quello della massa.
I termini che si attivano
Il termine fissato dal giudice delegato per esprimere il dissenso è il termine decisivo di questa fase: decorso il quale, si tirano le somme. Per il familiare, il dato pratico è che deve contare su voti esterni alla cerchia familiare. Se i principali creditori sono parenti (situazione frequente nelle imprese familiari, dove i congiunti hanno finanziato l’attività), la base di calcolo delle maggioranze si restringe ai soli creditori estranei.
Cosa può fare il familiare ora
- Mappare prima del deposito chi vota e chi no, escludendo parenti, affini entro il quarto grado, coniuge, unito civilmente, convivente e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato;
- non tentare di “comprare” consenso acquistando crediti: i crediti trasferiti dopo l’apertura non danno voto (salvo cessionari bancari o finanziari, art. 243 c. 7) e quelli acquistati da familiari sono comunque esclusi;
- se il familiare è anche creditore, ricordare che, oltre all’esclusione per parentela, come proponente potrebbe votare solo in classe autonoma: la parentela, però, lo esclude comunque.
Sul subentro nel credito vale una precisazione utile, tratta dalla giurisprudenza sul concordato fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2002, n. 11038, e Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 1998, n. 6469): chi subentra in un credito già ammesso non è esonerato dall’onere di farsi riconoscere nella procedura; in mancanza, il voto resta in capo al creditore originario. Una cessione “di comodo” a un parente o da un parente, quindi, non sposta automaticamente il voto.
Il familiare creditore: escluso dal voto, non dal pagamento
C’è un equivoco ricorrente da sciogliere. L’esclusione dal voto non significa esclusione dal concordato. Il coniuge o il fratello che ha prestato denaro all’impresa resta un creditore a tutti gli effetti: il suo credito, se ammesso, partecipa alla distribuzione secondo il trattamento previsto dalla proposta. Semplicemente, la sua opinione sulla proposta non conta ai fini delle maggioranze.
Da qui una conseguenza pratica che molte famiglie non colgono. Quando il familiare proponente struttura l’offerta, può essere tentato di “liberare risorse” chiedendo ai parenti creditori di rinunciare al proprio credito. È una scelta lecita e, anzi, spesso utile: la rinuncia riduce il passivo e migliora la percentuale offerta agli altri creditori. Ma deve essere una rinuncia vera, formalizzata, e non può tradursi in un vantaggio occulto per il debitore. Se i parenti, invece, mantengono il credito, la proposta deve trattarli in modo coerente con la loro posizione giuridica, senza favori che i creditori estranei potrebbero contestare.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è contare i voti dei parenti creditori come se valessero. Accade soprattutto quando la famiglia ha finanziato l’impresa con prestiti personali: quei crediti sono reali, vengono ammessi al passivo e possono anche ricevere un pagamento dal concordato, ma non pesano sulle maggioranze.
Quanto dura realmente
Dalla comunicazione della proposta alla scadenza del termine per il dissenso passano di regola alcune settimane. A questi si aggiungono i tempi per la relazione del curatore sull’esito del voto.
Dopo un anno dall’apertura: la finestra del debitore e il confine con l’interposizione
Cosa succede
Sono passati dodici mesi dalla sentenza di apertura. Si apre la finestra del debitore: da ora, e fino a due anni dall’esecutività dello stato passivo, anche il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono proporre il concordato. Ma con un vincolo pesante: la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino di almeno il dieci per cento il valore dell’attivo.
La norma
Il confronto tra le due finestre spiega perché la posizione del familiare sia così delicata. Il debitore deve attendere un anno e apportare risorse aggiuntive; il terzo no. Se il familiare agisce in realtà come prestanome del debitore, con denaro del debitore e nell’interesse esclusivo del debitore, la sua proposta può essere riqualificata come proposta del debitore, con il rischio che sia ritenuta inammissibile perché presentata prima dell’anno o senza l’apporto richiesto. La legge non definisce l’interposizione nel concordato, ma la ratio dell’art. 240 è chiara: evitare che il debitore aggiri i limiti temporali e sostanziali presentando la proposta attraverso un soggetto vicino.
Lo stesso vale, con forza ancora maggiore, quando il familiare agisce tramite una società. Se il debitore è una società e la società del familiare è sottoposta al comune controllo con essa (ad esempio perché entrambe controllate dalla stessa persona o dallo stesso gruppo familiare), la società del familiare non è un terzo: ricade espressamente nell’art. 240, comma 1, e soggiace all’anno e al dieci per cento.
I termini che si attivano
Questa tappa segna due scadenze:
- un anno dalla sentenza di apertura: inizio della finestra del debitore;
- due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo: fine della finestra del debitore.
Per il terzo genuino nessuna delle due scadenze opera. Per il terzo “sospetto”, invece, la data di deposito della proposta diventa un argomento: una proposta depositata da un familiare al mese quarto, con risorse riconducibili al debitore, è esposta a contestazioni molto più di una proposta depositata dopo l’anno e con l’apporto del dieci per cento.
Cosa può fare il familiare ora
Questa è la tappa in cui la scelta della strada va fatta con lucidità, e lo Studio Monardo, grazie alla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, affianca la famiglia proprio nel distinguere un’operazione da terzo genuino da un’operazione che va invece impostata come proposta del debitore. Le opzioni sono tre:
- proposta da terzo genuino: il familiare dimostra autonomia patrimoniale e decisionale, risorse proprie, interesse proprio (ad esempio subentrare nella gestione);
- proposta del debitore dopo l’anno: se le risorse sono in realtà del debitore o di soggetti a lui riconducibili, la strada corretta è attendere l’anno e rispettare il requisito dell’apporto del dieci per cento;
- proposta congiunta o coordinata: il familiare finanzia e il debitore propone, nella finestra del debitore, con piena trasparenza dei rapporti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che “familiare” equivalga automaticamente a “terzo”. Il dato formale (persona diversa dal debitore) non basta se la sostanza dell’operazione è diversa. Il secondo errore è credere l’opposto: che il familiare sia sempre equiparato al debitore. La norma non lo dice, e un familiare con risorse proprie ha pieno diritto di presentarsi come terzo.
Quanto dura realmente
La finestra del debitore, nella sua ampiezza teorica, può durare più di due anni. Nella prassi, però, se nel frattempo il curatore ha venduto l’azienda, la questione del riacquisto da parte della famiglia è chiusa.
Dall’approvazione all’omologazione: il controllo del tribunale sul familiare acquirente
Cosa succede
Il calendario ora corre verso il tribunale. Se la proposta è approvata, il giudice delegato ne dà comunicazione e si apre il giudizio di omologazione, nel quale possono essere proposte opposizioni. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e decide sulle opposizioni.
La norma
Il giudizio di omologazione è disciplinato dalle norme che seguono l’art. 240 CCII. Per il familiare, il punto delicato non è il procedimento in sé, ma l’oggetto del controllo: il tribunale verifica che le maggioranze siano state raggiunte senza voti viziati da conflitto di interessi e che la proposta sia stata presentata da un soggetto legittimato nei tempi consentiti. È qui che la questione dell’interposizione, se sollevata da un creditore dissenziente, può diventare un motivo di opposizione.
La giurisprudenza sul concordato fallimentare, citata come riferimento, offre due indicazioni utili. La prima, già vista: un voto decisivo espresso in conflitto di interessi va escluso dal computo (Cass. n. 2948/2021; Sez. Un. n. 17186/2018). La seconda riguarda la platea dei votanti: Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 ha chiarito che hanno diritto di voto i creditori iscritti nello stato passivo reso esecutivo, e che la posizione dei privilegiati dipende dal trattamento che la proposta riserva loro. Un familiare che costruisce la proposta deve dunque sapere con esattezza chi voterà e su quale base.
I termini che si attivano
I termini per proporre opposizione all’omologazione, fissati dalla legge e dal decreto del tribunale, sono perentori. Chi non si oppone nei termini non può far valere successivamente gli stessi vizi in quella sede. Sulla sospensione feriale (1-31 agosto) occorre prudenza: nei procedimenti concorsuali diversi termini ne sono sottratti, e la verifica va fatta termine per termine.
Cosa può fare il familiare ora
- preparare la difesa della propria legittimazione: documenti sulla provenienza delle risorse, sull’autonomia patrimoniale, sull’interesse proprio;
- verificare che il conteggio delle maggioranze escluda correttamente i parenti e i soggetti in conflitto: un errore di calcolo che sia rilevato in sede di omologazione può far cadere l’intera operazione;
- mantenere operative le garanzie offerte, perché il tribunale valuta anche la serietà degli impegni.
La clausola che limita gli impegni: va difesa prima, non dopo
Se la proposta del familiare limita gli impegni ai creditori ammessi al passivo e a quelli con opposizioni o domande tardive pendenti (art. 240 c. 5 CCII), il momento per discutere quella limitazione è il giudizio di omologazione. Lo insegna la giurisprudenza sul concordato fallimentare: Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698 ha affermato che la clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai soli creditori ammessi, una volta passata in giudicato l’omologazione, non è più contestabile, e il creditore rimasto fuori non può rimetterla in discussione in un momento successivo. Per il familiare è una garanzia di stabilità: una volta omologato il concordato, il perimetro dei suoi impegni è definito. Per il debitore, è un promemoria: i creditori esclusi dal perimetro restano suoi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare chiusa la partita con l’approvazione. Un creditore escluso dal concordato o un creditore dissenziente può sollevare proprio la questione del legame familiare. Arrivare all’udienza senza un dossier documentale solido è il modo più rapido per perdere quanto ottenuto con il voto.
Quanto dura realmente
Il giudizio di omologazione, nella prassi, richiede da alcune settimane a qualche mese, in funzione della presenza di opposizioni e del carico del tribunale.
Dopo l’omologazione: l’azienda passa al familiare
Cosa succede
Il concordato è omologato. Si entra nella fase esecutiva: il familiare adempie agli impegni assunti (pagamenti, prestazione delle garanzie) e riceve l’azienda e gli altri beni previsti dalla proposta. Il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento secondo le modalità stabilite.
La norma
Il trasferimento dell’azienda avviene secondo le previsioni della proposta omologata. Sul piano dei rapporti di lavoro, il trasferimento di azienda nell’ambito delle procedure concorsuali è regolato dall’art. 191 CCII, che rinvia all’art. 2112 c.c. e all’art. 47 della L. 428/1990, con la possibilità, a determinate condizioni e previo accordo sindacale, di deroghe alle regole ordinarie. Il familiare che riacquista l’azienda deve quindi sapere in anticipo quali lavoratori seguiranno l’azienda e a quali condizioni, perché questo incide direttamente sul valore dell’operazione.
Contratti in corso, autorizzazioni amministrative, licenze e concessioni seguono regole proprie: alcune si trasferiscono con l’azienda, altre richiedono un nuovo titolo intestato al familiare o alla sua società. È un controllo che va fatto prima di depositare la proposta, non dopo l’omologazione.
I termini che si attivano
Le scadenze di adempimento previste nella proposta omologata sono vincolanti per il familiare: il loro mancato rispetto espone il concordato alle conseguenze previste dalla legge per l’inadempimento. I termini sindacali per la consultazione in caso di trasferimento d’azienda con più di quindici dipendenti si attivano prima del trasferimento.
Cosa può fare il familiare ora
- eseguire puntualmente i pagamenti, conservando traccia di ogni versamento;
- gestire la transizione con lavoratori, clienti e fornitori, chiarendo che l’azienda ha un nuovo titolare e che i debiti anteriori restano regolati dal concordato;
- mettere in sicurezza la posizione del debitore verso i creditori eventualmente esclusi dagli impegni (art. 240 c. 5), valutando con il debitore gli strumenti di esdebitazione.
Cosa resta al debitore dopo che l’azienda è passata al familiare
Il trasferimento dell’azienda al familiare chiude, per i creditori, la partita del concordato. Ma per il debitore la storia non è necessariamente finita. Se il familiare ha limitato i propri impegni ai creditori ammessi e a quelli con domande pendenti (art. 240 c. 5), i creditori rimasti fuori conservano le loro pretese verso il debitore, salvo quanto previsto dalle norme sull’esdebitazione. È un punto che va pianificato fin dalla redazione della proposta, perché un debitore che resta esposto a nuove azioni dei creditori può trovarsi, ad esempio, con lo stipendio pignorato proprio mentre lavora nell’azienda riacquistata dal figlio.
Allo stesso modo, i familiari che avevano prestato fideiussioni per i debiti dell’impresa devono verificare la propria posizione, che non si risolve automaticamente con il concordato. In entrambi i casi, quando l’esposizione residua riguarda persone fisiche che non sono più imprenditori o che non lo sono mai stati, entrano in gioco gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione. Il riacquisto dell’azienda e la messa in sicurezza dei patrimoni personali della famiglia vanno progettati insieme, non in sequenza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è restituire di fatto l’azienda alla gestione del debitore, intestandola al familiare ma lasciando che il debitore continui a decidere tutto. Non è vietato che il debitore lavori nell’azienda, ad esempio come dipendente o collaboratore; ma se la gestione effettiva resta sua, si rafforzano retroattivamente i sospetti di interposizione e si espone l’operazione a contestazioni.
Quanto dura realmente
La fase esecutiva dura quanto previsto dalla proposta: può esaurirsi in pochi mesi, se il familiare paga in un’unica soluzione, o protrarsi per più anni se i pagamenti sono rateizzati.
La stessa procedura, due calendari
Le due ricostruzioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come la stessa liquidazione possa portare a esiti opposti a seconda di quando e come il familiare si muove. Non sono casi reali.
Dati comuni. Impresa individuale di lavorazione meccanica. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: 17 marzo 2025. Passivo stimato: 1.284.600 €, di cui 312.400 € privilegiati (lavoratori ed erario) e 972.200 € chirografari. Tra i chirografari, 186.300 € sono crediti della moglie e del fratello del debitore per prestiti all’impresa. Valore dell’azienda in funzionamento stimato dal curatore: 418.700 €; valore di liquidazione atomistica dei beni: 241.900 €. Il figlio del debitore, ingegnere con risparmi propri e un mutuo bancario già deliberato per 300.000 €, vuole rilevare l’azienda.
Calendario A: il figlio che si muove alle finestre giuste
- 24 marzo 2025 (giorno 7): il figlio scrive al curatore, si presenta come potenziale proponente, dichiara il legame di parentela e la provenienza delle risorse (risparmi personali documentati per 148.500 € e mutuo bancario).
- Aprile 2025: il curatore, autorizzato, indice la procedura competitiva per l’affitto dell’azienda. Il figlio partecipa tramite una S.r.l. di cui è unico socio, costituita con i propri risparmi, senza partecipazioni del padre. Vince la selezione con un canone di 3.180 € mensili e mantiene in servizio i sette dipendenti.
- Luglio 2025: il curatore deposita l’elenco provvisorio dei creditori, approvato dal giudice delegato.
- 9 settembre 2025 (circa sei mesi dall’apertura): la S.r.l. del figlio deposita la proposta di concordato. Offre: pagamento integrale dei privilegiati (312.400 €) e il 14% ai chirografari, pari a circa 136.100 € sull’intero chirografo. Fabbisogno complessivo: circa 448.500 €, coperto da 148.500 € di risparmi personali e 300.000 € di mutuo bancario; i canoni d’affitto versati nel frattempo restano alla procedura. Limita gli impegni ai creditori ammessi e a quelli con domande tardive pendenti.
- Voto: i crediti della moglie e del fratello (186.300 €) sono esclusi dal computo. La base di calcolo è di 785.900 € di chirografari estranei; la proposta supera la maggioranza richiesta con i voti di due fornitori principali e della banca.
- Inizio 2026: omologazione senza opposizioni. Trasferimento dell’azienda alla S.r.l. con accordo sindacale sul personale.
Esito: l’azienda torna in famiglia in meno di un anno, con un’operazione da terzo genuino, trasparente e documentata. Il confronto per i creditori è netto: la liquidazione atomistica avrebbe reso circa 241.900 € al lordo delle spese; il concordato ne rende oltre 448.000.
Calendario B: il figlio che lascia correre
- Marzo-settembre 2025: il figlio non si fa avanti, convinto di dover attendere “l’anno previsto dalla legge”. Il padre continua a frequentare l’officina e a parlare con i clienti.
- Giugno 2025: il curatore, in assenza di interessati all’affitto, cessa l’attività. Tre dipendenti si dimettono, il principale cliente passa a un concorrente.
- Novembre 2025: il programma di liquidazione prevede la vendita dell’azienda (ormai ridotta) con procedura competitiva; il prezzo base scende sulla base di una nuova stima di 263.800 €.
- 18 marzo 2026 (un anno e un giorno dall’apertura): il figlio deposita una proposta, usando in parte un conto cointestato con il padre alimentato da incassi aziendali successivi all’apertura. La proposta viene contestata dal curatore e da un creditore: le risorse sono in parte riconducibili al debitore, la proposta dovrebbe rispettare il requisito dell’apporto di almeno il 10% dell’attivo e la provenienza delle somme espone a profili di responsabilità.
- Aprile 2026: nel frattempo, un concorrente ha presentato un’offerta irrevocabile nella procedura competitiva del curatore, già comunicata.
Esito: l’azienda non torna in famiglia. Il valore si è dissolto nei mesi di inerzia, la proposta del figlio è viziata nell’origine delle risorse e arriva quando un’altra soluzione è già in corso.
Una terza variante: la società del familiare sotto comune controllo
Ipotesi: il debitore è una S.r.l. il cui capitale è detenuto al 70% dalla madre; il figlio costituisce una nuova S.r.l. di cui la madre detiene a sua volta il 60%. Proposta depositata al mese quinto. Esito: la nuova società è sottoposta a comune controllo con la debitrice; rientra tra i soggetti dell’art. 240, comma 1, e non può proporre prima dell’anno; la proposta è esposta a una declaratoria di inammissibilità. Se la madre non avesse partecipazioni nella nuova società e il figlio la finanziasse con risorse proprie, la qualifica di terzo sarebbe sostenibile.
I binari paralleli: le altre strade per riportare l’azienda in famiglia
Il concordato non è l’unica via. Il familiare deve conoscere le alternative, perché la timeline cambia a seconda della strada scelta.
Binario 1: l’acquisto nella vendita competitiva del curatore
Il curatore liquida l’azienda con procedure competitive, nel rispetto del programma di liquidazione. Il familiare può partecipare come qualsiasi altro offerente. I vantaggi: non serve una proposta ai creditori, non c’è voto, non c’è giudizio di omologazione; si compra a un prezzo determinato dalla gara. Gli svantaggi: il familiare non controlla i tempi (li decide il curatore), non può modulare i pagamenti, compete con chiunque, e il prezzo può salire. La timeline, in questo caso, è dettata dal programma di liquidazione: il familiare deve solo rispettare i termini del bando.
Binario 2: l’affitto con prelazione
Se il curatore affitta l’azienda e il contratto riconosce una prelazione all’affittuario, il familiare affittuario può poi esercitarla nella vendita. È una strada a due tempi: prima si mantiene in vita l’azienda (e si dimostra la capacità di gestirla), poi si compra. Il rischio è che la prelazione non sia prevista o che il prezzo di vendita ecceda le capacità del familiare.
Binario 3: il concordato del terzo
È la strada descritta in questa guida. Il vantaggio principale è il controllo: il familiare decide quando proporre, come strutturare i pagamenti, quali beni acquisire, se limitare gli impegni ai creditori ammessi. In cambio, accetta il voto dei creditori (senza il peso dei parenti) e il controllo del tribunale.
Binario 4: la proposta del debitore finanziata dal familiare
Dopo l’anno, il debitore propone e il familiare finanzia o assume gli impegni. La timeline si allunga (almeno dodici mesi di attesa), ma l’operazione è più lineare se le risorse sono in tutto o in parte riconducibili al nucleo familiare del debitore e non è facile dimostrare l’autonomia del familiare. Occorre l’apporto di risorse che incrementino l’attivo di almeno il dieci per cento.
Binario 5: l’intervento prima della liquidazione
Il binario più efficace, quando è ancora percorribile, è quello che evita la liquidazione: la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, in cui il familiare può entrare come investitore. Una volta aperta la liquidazione giudiziale, questo binario è chiuso; ma è la lezione che molte famiglie imparano troppo tardi.
| Binario | Chi decide i tempi | Voto dei creditori | Peso del legame familiare | Rischio principale |
|---|---|---|---|---|
| Vendita competitiva | Il curatore | No | Nessuno, si compete alla pari | Prezzo di gara elevato |
| Affitto con prelazione | Curatore, poi affittuario | No | Nessuno nella selezione | Prelazione non prevista |
| Concordato del terzo | Il familiare | Sì, senza i parenti | Verifica dell’autonomia delle risorse | Riqualificazione come proposta del debitore |
| Proposta del debitore | Debitore dopo un anno | Sì, senza i parenti | Dichiarato e accettato | Tempi lunghi, perdita di valore, apporto del 10% |
| Strumenti pre-liquidazione | Debitore e investitore | Dipende dallo strumento | Variabile | Non più percorribile dopo l’apertura |
Le 5 finestre critiche
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Le prime due settimane dopo la sentenza di apertura: presentarsi al curatore con trasparenza. È qui che il familiare costruisce la propria credibilità come interlocutore, dichiarando legame di parentela, eventuali crediti e garanzie, e intenzioni.
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La procedura competitiva per l’affitto dell’azienda: tenere in vita il valore. Se l’azienda si ferma, ogni settimana di inattività riduce clienti, personale e avviamento. Partecipare all’affitto è spesso la condizione per avere ancora qualcosa da riacquistare.
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La finestra tra l’elenco provvisorio e le prime vendite: depositare la proposta da terzo. È il periodo in cui la proposta del familiare, se genuinamente terza, ha il massimo valore relativo e non deve competere con altre operazioni già in corso.
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La comunicazione della proposta ai creditori: contare i voti senza i parenti. Prima del deposito, il conteggio delle maggioranze deve escludere coniuge, unito civilmente, convivente, parenti e affini fino al quarto grado e loro cessionari; dopo la comunicazione, come chiarito da Cass. n. 2819/2026, le proposte successive non possono sospendere il voto.
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Il giudizio di omologazione: difendere la qualifica di terzo con i documenti. Se un creditore solleva il sospetto di interposizione, la risposta deve essere già pronta: provenienza delle risorse, autonomia della società proponente, assenza di comune controllo.
Le domande sul tempo
Sono passati solo tre mesi dall’apertura: il figlio del debitore può già presentare la proposta?
Sì, se agisce come terzo con risorse proprie. La limitazione dell’anno riguarda il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo, non i suoi familiari in quanto tali. Se però le risorse sono del debitore, la proposta rischia di essere trattata come sua, e allora l’anno conta.
Sono passati più di due anni dall’esecutività dello stato passivo: il familiare può ancora proporre?
Il limite dei due anni riguarda la proposta del debitore e delle società collegate. Il terzo non vi è soggetto. In pratica, però, dopo due anni dallo stato passivo è frequente che l’azienda sia già stata venduta o che la sua consistenza sia molto ridotta: occorre verificare con il curatore lo stato della liquidazione.
Un’altra proposta è già stata comunicata ai creditori: è troppo tardi?
La finestra non si chiude formalmente, ma i margini si restringono. Secondo la Cassazione (n. 2819/2026), una volta comunicata ai creditori una proposta, il proponente successivo non può ottenere la sospensione delle operazioni di voto né la revoca dei provvedimenti del giudice delegato; spetta agli organi della procedura valutare le nuove proposte.
Quanto dura, in tutto, il percorso dal giorno 0 al trasferimento dell’azienda al familiare?
Non esiste un dato unico. Con una proposta tempestiva e senza opposizioni, il percorso può chiudersi in un arco di diversi mesi, spesso intorno all’anno; se ci sono contestazioni sulla legittimazione o sul voto, i tempi si allungano. A ciò si aggiunge la durata dei pagamenti previsti dalla proposta.
Il familiare ha comprato un credito verso il debitore due mesi dopo la sentenza: può votare?
No. I crediti trasferiti dopo l’apertura non danno diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario (art. 243 c. 7 CCII), e il familiare entro il quarto grado è comunque escluso dal voto e dal computo delle maggioranze (art. 243 c. 5).
Le pronunce che scandiscono la procedura
Una premessa di metodo è doverosa. Il concordato nella liquidazione giudiziale è un istituto recente, e la giurisprudenza di legittimità specificamente formatasi sugli artt. 240 e seguenti del Codice della crisi è ancora limitata. Le pronunce che seguono riguardano in larga parte il concordato fallimentare (artt. 124 e seguenti della legge fallimentare), di cui il concordato nella liquidazione giudiziale è l’erede diretto: le citiamo dichiaratamente come riferimento interpretativo, nella misura in cui le norme del Codice riproducono quelle della legge fallimentare. Sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Abbiamo scelto di riportare solo pronunce di cui abbiamo potuto verificare estremi e contenuto.
Tappa “Dal giorno 1” e “Fase del voto”: la scansione del procedimento
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2819 del febbraio 2026.
Principio: il concordato è un sub-procedimento innestato nella procedura concorsuale e ne segue la disciplina; per un fallimento dichiarato sotto la legge fallimentare, anche il concordato resta regolato da quella legge, pur se la proposta è presentata quando il Codice della crisi è già in vigore. Una volta comunicata la proposta ai creditori, il procedimento segue una sequenza definita: il proponente successivo non può ottenere la sospensione del voto né la revoca dei provvedimenti del giudice delegato. Le formalità previste per la formazione della volontà della società debitrice non si applicano al terzo, che interviene dall’esterno con una proposta negoziale.
Rilevanza: per il familiare che vuole riacquistare l’azienda, la sentenza dice due cose. La prima: muoversi presto conta, perché chi arriva dopo che un’altra proposta è stata comunicata ha margini ridotti. La seconda: il terzo è un soggetto esterno all’impresa in liquidazione, e la sua proposta ha natura negoziale; proprio per questo la sua estraneità deve essere reale. Se si tratta di una procedura aperta come fallimento prima del 15 luglio 2022, le regole applicabili restano quelle della legge fallimentare.
Tappa “Fase del voto”: l’esclusione dei soggetti in conflitto
Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 febbraio 2021, n. 2948.
Principio: il divieto di voto previsto per il concordato fallimentare non è limitato ai casi espressamente elencati dalla legge, ma si estende a ogni situazione in cui l’interesse del singolo creditore confligge con l’interesse comune della massa. Il voto decisivo della società controllata dal creditore proponente va escluso dal computo delle maggioranze.
Rilevanza: è il principio che impedisce al familiare di aggirare l’esclusione dei parenti facendo votare società o soggetti a lui vicini. Se la proposta del familiare passa grazie al voto di un soggetto in conflitto, l’approvazione è esposta a contestazione in sede di omologazione.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 17186/2018.
Principio: l’autonomia negoziale dei creditori nel concordato incontra limiti posti a tutela dell’interesse comune; una deliberazione della maggioranza viziata da conflitto di interessi non può vincolare la minoranza dissenziente.
Rilevanza: è il fondamento sistematico della regola sul conflitto di interessi, richiamato dalla pronuncia del 2021. Per il familiare proponente significa che la regola sull’esclusione dei parenti non è un dettaglio formale, ma espressione di un principio generale che il tribunale applica anche oltre il testo dell’art. 243 CCII.
Tappa “Dal giorno 1” e “Dopo un anno”: chi è il proponente
Cass. civ., Sez. I, sentenza 10 febbraio 2011, n. 3274 (profilo della legittimazione).
Principio: il proponente deve essere identificato con precisione, perché la sua identità determina la verifica della legittimazione: il fallito soggiace ai limiti temporali, mentre la cessione delle azioni di massa è riservata al terzo; le informazioni rilevanti sul proponente attengono alla sua capacità di adempiere, rimessa alla valutazione dei creditori.
Rilevanza: è il fondamento del controllo sulla qualifica di terzo del familiare. Se dietro il familiare si riconosce il debitore, la proposta è soggetta ai limiti del debitore.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 giugno 1995, n. 6485.
Principio: nel fallimento di una società per azioni in liquidazione è inammissibile la proposta di concordato presentata dall’amministratore, perché la proposta del fallito deve provenire da chi ne ha la rappresentanza, cioè dai liquidatori.
Rilevanza: conferma che la provenienza della proposta è verificata con rigore e che la legittimazione non si presume. Utile quando il familiare è anche amministratore o liquidatore della società debitrice: in quel caso deve chiarire a quale titolo propone.
Cass. civ., Sez. VI, sentenza 22 febbraio 2012, n. 2674.
Principio: è ammissibile la proposta del terzo che riservi a sé l’eventuale eccedenza di valore dei beni trasferiti, entro limiti di ragionevolezza; tale eccedenza rappresenta il corrispettivo degli oneri e dei rischi assunti e non una liberalità.
Rilevanza: legittima l’interesse economico del familiare. Rilevare l’azienda a un prezzo che lascia un margine non è di per sé sospetto, se il rischio è effettivamente suo.
Tappa “Dopo un anno” e “Dopo l’omologazione”: gli accordi con il debitore
Cass. civ., Sez. I, sentenza 15 marzo 1988, n. 2450.
Principio: l’accordo tra il fallito e il suo fideiussore sulla cessione di beni non ha rilievo in sede concorsuale nei confronti dei creditori; è lecito come atto di autonomia privata solo se produce effetti dopo la chiusura della procedura e non sottrae beni ai creditori né viola la parità di trattamento.
Rilevanza: delimita lo spazio degli accordi tra familiare e debitore sulla sorte futura dell’azienda: non possono incidere sulla procedura né sottrarre risorse ai creditori.
Cass. pen., sentenza n. 21860, depositata il 31 maggio 2024.
Principio: integra bancarotta per distrazione l’acquisto, a prezzo sopravvalutato, di un ramo d’azienda tra società riconducibili allo stesso soggetto, seguito da pagamenti a favore di altre società a lui collegate; la distrazione è reato di pericolo e il dolo generico non è escluso dal fine di salvare o rilanciare l’impresa.
Rilevanza: segnala il rischio delle operazioni sull’azienda tra soggetti collegati condotte fuori dal controllo della procedura; il concordato, che passa per il voto e per l’omologazione, è la strada trasparente.
Tappa “Omologazione”: la stabilità degli impegni del terzo
Cass. civ., Sez. I, sentenza 25 febbraio 2011, n. 4698.
Principio: la clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai soli creditori ammessi, recepita nell’omologazione passata in giudicato, non è più contestabile; il creditore escluso non può farla valere in un momento successivo.
Rilevanza: per il familiare che limita gli impegni ai sensi dell’art. 240 c. 5 CCII, l’omologazione definitiva stabilizza il perimetro dell’operazione.
Tappa “Fase del voto”: chi vota e su quale base
Cass. civ., Sez. I, sentenza 10 febbraio 2011, n. 3274.
Principio: hanno diritto di voto i creditori iscritti nello stato passivo reso esecutivo; per i creditori muniti di prelazione, il diritto di voto dipende dal trattamento previsto dalla proposta (pagamento integrale, pagamento parziale per incapienza del bene, assenza di beni su cui esercitare la prelazione) e dall’eventuale rinuncia alla prelazione.
Rilevanza: nel calcolo che il familiare deve fare prima del deposito, la platea dei votanti non è “tutti i creditori”: è quella definita dallo stato passivo (o dall’elenco provvisorio) e dal trattamento riservato ai privilegiati, cui si sottraggono i parenti esclusi.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 26 luglio 2002, n. 11038.
Principio: chi subentra in un credito già ammesso al passivo non è dispensato dall’onere di insinuarsi nella procedura; in mancanza, il diritto di voto sulla proposta di concordato resta al creditore originario.
Rilevanza: smentisce l’idea che una cessione di crediti tra familiari, o da un familiare a un estraneo, possa spostare automaticamente il voto. Nel Codice della crisi, inoltre, i crediti trasferiti dopo l’apertura non danno voto (salvo i cessionari bancari o finanziari) e i cessionari dei crediti dei familiari sono esclusi.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 2 luglio 1998, n. 6469.
Principio: il subentro in un credito già ammesso, quale che ne sia la causa (cessione o surrogazione legale), non esonera il nuovo titolare dalla domanda di insinuazione; l’ammissione definitiva è riferita a un soggetto determinato.
Rilevanza: conferma, con riferimento anche alla surrogazione, che la titolarità del voto segue la posizione formalmente accertata nella procedura. Rileva quando un familiare garante paga un creditore e si surroga nel suo credito: non acquista automaticamente il voto e, in ogni caso, come parente resta escluso dal computo.
Il quadro normativo di riferimento
| Norma | Contenuto essenziale per il familiare | Tappa |
|---|---|---|
| Art. 240 c. 1 CCII | Il terzo propone subito; il debitore e le società collegate dopo un anno, entro due anni dallo stato passivo, con apporto di almeno il 10% | Dal giorno 1; dopo un anno |
| Art. 240 c. 2 CCII | Soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche con cessione di beni e operazioni straordinarie | Dopo lo stato passivo |
| Art. 240 c. 5 CCII | Il terzo può includere le azioni della massa e limitare gli impegni ai creditori ammessi o con domande pendenti | Proposta anticipata e piena |
| Art. 243 c. 1 CCII | Votano i creditori dello stato passivo esecutivo o dell’elenco provvisorio | Fase del voto |
| Art. 243 c. 5 CCII | Esclusi coniuge, unito civilmente, convivente, parenti e affini fino al quarto grado, cessionari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato e creditori in conflitto d’interessi | Fase del voto |
| Art. 243 c. 6 CCII | Il creditore proponente vota solo in classe autonoma | Fase del voto |
| Art. 243 c. 7 CCII | I crediti ceduti dopo l’apertura non danno voto, salvo cessionari bancari o finanziari | Giorno 0 e voto |
| Art. 191 CCII | Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro nelle procedure | Dopo l’omologazione |
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se la sentenza di apertura è appena stata pronunciata, lavoriamo sulla presentazione al curatore; se la proposta è già in votazione, lavoriamo sul conteggio e sulla difesa in omologazione. Questi sono gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo la posizione del familiare rispetto al debitore: grado di parentela o affinità, crediti vantati, garanzie prestate, partecipazioni societarie, per stabilire fin dal giorno 0 se è un terzo, se è escluso dal voto e se rischia di ricadere nei soggetti limitati dall’art. 240.
- Verifichiamo l’assenza di comune controllo tra la società del familiare e la società debitrice, esaminando compagini, patti parasociali e catene partecipative, prima che la proposta venga depositata.
- Costruiamo il dossier sulla provenienza delle risorse: estratti conto, delibere di finanziamento, atti di apporto, in modo che la qualifica di terzo sia documentata e non solo dichiarata.
- Prepariamo e depositiamo la proposta di concordato del familiare, scegliendo con lui se agire subito come terzo o, quando le risorse sono riconducibili al debitore, impostare l’operazione come proposta del debitore dopo l’anno, con l’apporto richiesto.
- Assistiamo il familiare nella procedura competitiva per l’affitto dell’azienda, esaminando il bando, le clausole di prelazione e gli impegni occupazionali.
- Calcoliamo le maggioranze escludendo i soggetti esclusi: parenti, affini, coniuge, unito civilmente, convivente, cessionari, soggetti in conflitto, così da sapere prima del deposito se la proposta ha una base di consenso reale.
- Dialoghiamo con il curatore e con il comitato dei creditori per presentare la proposta in modo trasparente e rispondere alle richieste di integrazione nei tempi fissati.
- Difendiamo la proposta nel giudizio di omologazione, contrastando le opposizioni fondate sul sospetto di interposizione con la documentazione predisposta nelle fasi precedenti.
- Coordiniamo il trasferimento dell’azienda: rapporti di lavoro (art. 191 CCII e art. 47 L. 428/1990), contratti, autorizzazioni, con i commercialisti dello staff per gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione.
- Mettiamo in sicurezza la posizione del debitore verso i creditori rimasti fuori dagli impegni del terzo, valutando gli strumenti di esdebitazione e, per il familiare persona fisica eventualmente esposto come garante, le procedure di sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un’operazione di riacquisto dell’azienda attraverso il concordato, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: è la competenza che riguarda la valutazione della continuità aziendale, la costruzione di una proposta sostenibile e la trattativa con i creditori, cioè esattamente il lavoro che il familiare deve fare per convincere il ceto creditorio che la sua offerta conviene più della liquidazione. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se la legittimazione del familiare o la regolarità del voto vengono contestate, la stessa linea difensiva viene sostenuta dallo stesso difensore in ogni sede. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di affiancare alla costruzione giuridica della proposta la verifica dei numeri: valore dell’azienda, fabbisogno, sostenibilità del finanziamento.
Chiusura
La domanda da cui siamo partiti ha una risposta positiva: un familiare del debitore può riacquistare l’azienda attraverso il concordato nella liquidazione giudiziale, perché la legge non lo equipara al debitore nella legittimazione a proporre. Ma la stessa legge lo esclude dal voto, controlla la provenienza delle sue risorse e sanziona con la riqualificazione l’operazione costruita per conto del debitore. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e della sua famiglia, ed è anche la più sprecata: l’azienda che vale qualcosa al giorno 7 può non valere più nulla al giorno 365.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è materia di crisi d’impresa nel senso più pieno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), competenza che riguarda proprio la salvaguardia del valore aziendale e il negoziato con i creditori; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenza che serve quando, accanto all’azienda da riacquistare, restano da sistemare i debiti personali del titolare o dei familiari che lo hanno garantito.
📩 Se in famiglia state valutando di riprendere l’azienda finita in liquidazione giudiziale, non lasciate passare altre settimane: contattate oggi lo Studio Monardo, trovate tutti i recapiti in fondo a questa pagina.