Come Si Estende L’amministrazione Straordinaria Alle Altre Società Del Gruppo?

Questa è una raccolta di domande vere, quelle che arrivano da amministratori, soci, direttori finanziari e creditori quando una società “grande” del loro gruppo entra in amministrazione straordinaria e qualcuno comincia a chiedersi: e adesso tocca anche a noi? Le risposte sono complete, ma scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.

Il quadro normativo, in poche righe. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi non sta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): è regolata da leggi speciali, il D.Lgs. 270/1999 (la cosiddetta “Prodi-bis”) e il D.L. 347/2003 (la “Marzano”), con le modifiche intervenute negli anni, da ultimo quelle del D.L. 4/2024 convertito dalla L. 28/2024. Il Titolo IV della Prodi-bis, agli artt. 80-91, contiene un piccolo “codice dei gruppi”: stabilisce quali imprese fanno parte del gruppo, a quali condizioni possono essere attratte nella procedura della capogruppo o della società in crisi, chi le gestisce, con quale programma, e soprattutto chi paga quando la direzione unitaria è stata usata male (art. 90). La Marzano, all’art. 3, comma 3, prevede un meccanismo parallelo di estensione per le procedure che seguono quella disciplina.

Perché ce ne occupiamo noi? Perché l’estensione dell’amministrazione straordinaria è, prima di tutto, una questione di crisi d’impresa nei gruppi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che nella composizione negoziata guida le trattative anche quando la crisi coinvolge più società collegate. E perché, quando una procedura di gruppo si apre, la crisi scende quasi sempre di un piano: arriva ai soci garanti, agli amministratori chiamati a rispondere, alle persone fisiche che hanno firmato fideiussioni per le controllate. Su quel piano opera la seconda competenza certificata dell’Avvocato, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.

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Cosa vuol dire, in pratica, che l’amministrazione straordinaria “si estende” alle altre società del gruppo?

Vuol dire che una società insolvente del gruppo può essere ammessa alla stessa procedura della società “madre” anche se, da sola, non ne avrebbe i requisiti.

Partiamo da come funziona normalmente. L’amministrazione straordinaria è riservata alle imprese di grandi dimensioni: la Prodi-bis (art. 2) richiede, insieme, un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento e debiti non inferiori ai due terzi sia dell’attivo patrimoniale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio; poi l’art. 27 chiede che ci siano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico, da raggiungere con un programma di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione. Un’impresa piccola, quindi, di regola non ci entra: se è insolvente, va in liquidazione giudiziale come tutte le altre.

Il Titolo IV della Prodi-bis cambia prospettiva quando c’è un gruppo. La legge chiama “procedura madre” quella aperta nei confronti dell’impresa che possiede i requisiti propri; e chiama “imprese del gruppo” le società collegate a essa da un rapporto di controllo o di direzione comune (ne parliamo nella prossima domanda). Finché la procedura madre è aperta, le imprese del gruppo che si trovano in stato di insolvenza possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria anche senza i requisiti dimensionali dell’art. 2: è il cuore dell’art. 81.

Perché il legislatore ha voluto questo? Perché nei gruppi industriali l’attività è spesso spezzata in più società: una ha gli stabilimenti, un’altra i marchi, un’altra ancora la rete commerciale o i contratti con i clienti. Se la capogruppo va in amministrazione straordinaria e le controllate finiscono in liquidazione giudiziale, ognuna con un curatore diverso e un obiettivo diverso, il complesso produttivo si sbriciola. L’estensione serve a tenere insieme ciò che, sul piano economico, è un’unica impresa.

Attenzione però a un equivoco frequente: l’estensione non crea un’unica massa di beni e di debiti. Ogni società resta un soggetto distinto, con il proprio attivo e il proprio passivo; i creditori della controllata vengono soddisfatti sul patrimonio della controllata, non su quello della capogruppo. La gestione è unitaria, le masse restano separate. Lo vedremo meglio parlando di organi e spese.

Quali società contano come “imprese del gruppo”? Basta avere lo stesso socio?

No, il socio in comune da solo non basta: serve un rapporto di controllo o una direzione comune.

L’art. 80 della Prodi-bis individua tre categorie di imprese del gruppo rispetto a quella sottoposta alla procedura madre:

Categoria Chi è Criterio
Controllanti Le imprese che controllano, anche indirettamente, la società in procedura madre Controllo ex art. 2359 c.c.
Controllate Le società controllate, anche indirettamente, dalla società in procedura madre o dalla sua controllante Controllo ex art. 2359 c.c.
A direzione comune Le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o per altri elementi concordanti, risultano soggette alla stessa direzione Accertamento di fatto

Il rinvio all’art. 2359 c.c. vuol dire che il controllo può essere di diritto (maggioranza dei voti in assemblea), di fatto (voti sufficienti per un’influenza dominante) o contrattuale (particolari vincoli contrattuali da cui dipende l’attività della società). Sul controllo “esterno” la Cassazione ha precisato da tempo che deve fondarsi su rapporti contrattuali dai quali dipende la capacità stessa della società di stare sul mercato, e che il relativo accertamento è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass. civ., Sez. I, n. 12094 del 27 settembre 2001).

Una pronuncia recente è andata dritta sul nostro tema: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19965 del 17 luglio 2025 ha affermato che, ai fini dell’estensione prevista dagli artt. 80 e seguenti, se la partecipazione realizza un controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. le imprese sono “del gruppo” per questo solo fatto, anche in un contesto consortile in cui la capogruppo svolge soprattutto una funzione di servizio verso le partecipanti. Tradotto: non si può sfuggire all’estensione sostenendo che “noi eravamo solo un consorzio operativo”.

Diverso il caso del solo legame personale. Nella giurisprudenza (in materia tributaria, ma con un ragionamento utile anche qui) la Cassazione ha ripetuto più volte che la parentela tra i soci non basta a fare un gruppo se mancano partecipazioni, controllo o bilancio consolidato. E nel diritto del lavoro ha ribadito che il collegamento economico tra società non le trasforma automaticamente in un unico datore di lavoro (Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 22509 dell’8 agosto 2024). Il gruppo va provato con elementi concreti, non dedotto da affinità o da cognomi.

La controllata deve avere anche lei duecento dipendenti?

No. È proprio questo il “presupposto attenuato” dell’estensione.

L’art. 81 consente l’ammissione dell’impresa del gruppo insolvente anche in mancanza dei requisiti dell’art. 2, cioè senza la soglia dei dipendenti e senza il rapporto tra debiti, attivo e ricavi. Ma l’attenuazione non è un via libera generale: l’ammissione richiede in alternativa una di queste due condizioni.

La prima: la società del gruppo presenta concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei termini dell’art. 27. In questo caso la controllata “vive di luce propria” sul piano delle prospettive: ha un’attività che può essere ceduta o risanata.

La seconda: risulta opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo, perché idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura madre. Qui la controllata, magari, da sola non avrebbe prospettive; ma tenerla dentro serve a vendere meglio o a risanare meglio il complesso della capogruppo. Si pensi alla società che possiede l’immobile dove sorge lo stabilimento della madre, o a quella titolare dei brevetti.

In sintesi, i requisiti si riducono a tre:

Requisito Procedura madre Impresa del gruppo (art. 81)
Insolvenza Sì Sì
Soglie dimensionali (art. 2) Sì No
Prospettive di recupero (art. 27) Sì Sì, oppure opportunità della gestione unitaria
Procedura madre in corso — Sì

L’unica cosa che non si attenua mai è l’insolvenza: lo vediamo subito.

E se la mia società del gruppo è in difficoltà ma non è insolvente?

Allora non può essere attratta nella procedura.

È una risposta che tranquillizza molti, ma va capita bene. L’art. 81 parla di imprese del gruppo “in stato di insolvenza”: l’estensione presuppone che la società sia incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Una controllata in tensione finanziaria, con qualche ritardo con i fornitori ma ancora in grado di stare in piedi, non può essere portata in amministrazione straordinaria solo perché la capogruppo ci è finita.

Questo non vuol dire che la crisi della madre non la tocchi. La tocca eccome: contratti infragruppo sospesi, crediti verso la capogruppo che diventano difficili da incassare, garanzie incrociate, cash pooling interrotto. Ed è proprio in questa fase che una società ancora solvibile ha a disposizione gli strumenti del Codice della crisi: la composizione negoziata (che il CCII prevede anche per i gruppi, all’art. 25), gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Usarli per tempo può evitare che la società scivoli nell’insolvenza e diventi, a sua volta, candidata all’estensione.

Un’ultima precisazione. L’accertamento dell’insolvenza della società del gruppo è autonomo: il tribunale lo compie guardando ai conti di quella società, non a quelli del gruppo. Il fatto che la madre sia insolvente non dimostra che lo sia la controllata, e viceversa.


Chi chiede l’estensione, e a quale tribunale?

Il tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa del gruppo ha la sede principale, e il ricorso può presentarlo anche il commissario straordinario della procedura madre.

È l’art. 82 a regolarlo. L’accertamento dello stato di insolvenza della società del gruppo segue le regole generali della procedura (ricorso, istruttoria, decisione del tribunale), con due particolarità.

La prima riguarda la legittimazione: accanto ai soggetti che possono normalmente chiedere la dichiarazione di insolvenza, la legge attribuisce l’iniziativa al commissario straordinario della procedura madre, che è la persona meglio posizionata per capire se l’estensione serve al risanamento o alla cessione del gruppo.

La seconda riguarda la competenza: decide il tribunale della sede principale dell’impresa del gruppo, non quello della procedura madre. Se la capogruppo è a Milano e la controllata ha sede principale a Bari, la domanda va a Bari. Questo comporta che più tribunali possano occuparsi, ciascuno per la propria società, dello stesso gruppo: la regia unitaria viene garantita non dall’unicità del giudice ma dall’unicità degli organi della procedura (vedi più avanti).

Per facilitare la ricostruzione dei rapporti di gruppo, l’art. 83 prevede che il tribunale, il Ministero e il commissario possano chiedere informazioni alla CONSOB e ad altri uffici pubblici, che devono rispondere entro quindici giorni. È uno strumento prezioso: nei gruppi complessi le catene di controllo passano spesso per fiduciarie, società estere, patti parasociali.

Ecco la sequenza essenziale, che richiameremo anche nelle prossime risposte:

Fase Atto Termine Davanti a chi
1. Procedura madre aperta Dichiarazione di insolvenza e ammissione della capogruppo o della società con i requisiti — Tribunale della sede principale della società madre / Ministero
2. Iniziativa Ricorso per l’accertamento dell’insolvenza dell’impresa del gruppo (anche del commissario straordinario) Finché la procedura madre è in corso Tribunale della sede principale dell’impresa del gruppo (art. 82)
3. Istruttoria Richieste di informazioni a CONSOB e uffici pubblici Risposta entro 15 giorni (art. 83) Tribunale, Ministero, commissario
4. Ammissione Ammissione per prospettive di recupero o per opportunità della gestione unitaria — Secondo le regole della procedura (art. 81)
5. Organi Preposizione degli stessi organi della procedura madre Contestuale Art. 85
6. Programma Programma autonomo o integrativo di quello della procedura madre Termini dimezzati rispetto a quelli ordinari (art. 86) Commissario / Ministero
7. Esito Esecuzione del programma oppure conversione Se la procedura madre è convertita o chiusa (art. 87) Tribunale

E se la società del gruppo è già stata dichiarata fallita o è in liquidazione giudiziale?

Si può chiedere la conversione: la procedura liquidatoria può essere trasformata in amministrazione straordinaria.

L’art. 84 della Prodi-bis disciplina il caso in cui la procedura madre si apre quando un’impresa del gruppo è già stata dichiarata fallita. In quella situazione il tribunale, se ricorrono i presupposti dell’art. 81, può disporre la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, così che anche quella società rientri nella gestione unitaria.

Due osservazioni pratiche. La prima: il testo dell’art. 84 parla di “fallimento” perché è del 1999. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, e lo stesso CCII prevede che i riferimenti normativi al fallimento si intendano fatti alla liquidazione giudiziale: il meccanismo di conversione va quindi letto oggi in rapporto alla liquidazione giudiziale della controllata. È un punto su cui conviene sempre controllare come si sono orientati i tribunali coinvolti.

La seconda: la conversione non è automatica. Il tribunale deve verificare che la controllata, pur già in procedura liquidatoria, abbia prospettive di recupero o che la sua attrazione sia utile alla gestione unitaria. Se la società era una scatola vuota, con i beni già dispersi, la conversione serve a poco e difficilmente sarà disposta.

Per il curatore e per i creditori della società già in liquidazione questo passaggio conta molto: cambiano gli organi, cambiano i tempi, cambia l’obiettivo (non più solo liquidare, ma conservare il valore del complesso produttivo). Chi ha un credito verso la controllata deve seguire la vicenda da vicino, perché le regole sul concorso, sulla formazione del passivo e sulla ripartizione vanno ricostruite per la procedura in cui il credito finisce.

Chi gestisce poi la controllata? Arriva un commissario diverso?

No: alla procedura dell’impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi della procedura madre.

L’art. 85 lo dice chiaramente: stesso commissario straordinario (o stessi commissari), stesso comitato di sorveglianza, con la possibilità di integrare il comitato per tenere conto degli interessi specifici della nuova procedura. È questa la vera “unitarietà” della gestione: una sola regia per tutte le società del gruppo ammesse.

Ma unità di organi non vuol dire confusione dei patrimoni. Ogni procedura resta distinta: la controllata ha il proprio stato passivo, i propri creditori, le proprie ripartizioni. Le spese generali sostenute dagli organi comuni vengono ripartite tra le procedure in proporzione alle rispettive masse attive, così che i creditori della società più “ricca” non paghino il costo della gestione delle società più povere, e viceversa.

Qui sta un punto delicato: il commissario è uno solo, ma rappresenta interessi che possono entrare in conflitto. La controllata può vantare crediti verso la madre; la madre può avere garantito debiti della controllata; può essere necessario esercitare azioni di responsabilità o revocatorie da una società del gruppo verso un’altra. Il sistema regge perché il commissario opera sotto la vigilanza del Ministero e del comitato di sorveglianza, e perché le operazioni infragruppo sono sottoposte a controlli specifici. Per i creditori, il presidio sta nel verificare con attenzione gli atti che passano da una massa all’altra.

Che programma si fa per la società attratta? Uno solo per tutto il gruppo?

Dipende da come la società è entrata: con un programma suo, oppure con un programma che integra quello della madre.

L’art. 86 distingue in base al motivo dell’ammissione. Se la controllata è stata ammessa perché ha proprie prospettive di recupero, il commissario predispone per essa un programma secondo le regole ordinarie: cessione dei complessi aziendali oppure ristrutturazione, con le durate previste dall’art. 27 (un anno per il programma di cessione e due per quello di ristrutturazione, salve le proroghe).

Se invece la controllata è stata ammessa per l’opportunità della gestione unitaria, il commissario può predisporre un programma integrativo di quello della procedura madre: la controllata viene inserita nel disegno complessivo (per esempio, i suoi beni vengono venduti insieme all’azienda della capogruppo, in un unico lotto).

In entrambi i casi l’art. 86 prevede che i termini per la presentazione del programma siano dimezzati rispetto a quelli ordinari: la procedura madre è già avviata, il commissario conosce il gruppo, non c’è ragione di concedere gli stessi tempi.

Nella pratica dei grandi gruppi si parla spesso di programma “unitario” o “coordinato” proprio per indicare queste due modalità: un unico disegno che abbraccia più società, oppure programmi distinti ma armonizzati tra loro. Ciò che la legge non consente è dimenticare la separazione delle masse: anche il programma unitario deve indicare come vengono soddisfatti i creditori di ciascuna società, e il ricavato della vendita di un lotto che comprende beni di più società va ripartito secondo criteri verificabili.

E con la legge Marzano funziona allo stesso modo?

Il principio è lo stesso, la strada è diversa: nella Marzano l’estensione passa dal Ministero.

Il D.L. 347/2003 è stato pensato per le insolvenze molto grandi, con soglie dimensionali più alte (secondo il dossier parlamentare sul D.L. 4/2024, almeno cinquecento dipendenti e debiti non inferiori a trecento milioni di euro) e con una procedura in cui l’ammissione è disposta dal Ministro delle imprese e del made in Italy, mentre il tribunale accerta l’insolvenza.

L’art. 3, comma 3, prevede che, una volta ammessa un’impresa alla procedura, il commissario straordinario possa chiedere l’ammissione alla stessa procedura di altre imprese del gruppo in stato di insolvenza. Anche qui il requisito dimensionale non viene richiesto alla società attratta, e anche qui il tribunale competente accerta l’insolvenza della singola impresa del gruppo.

Per tutto ciò che la Marzano non regola espressamente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Prodi-bis: ne derivano, ad esempio, l’unicità degli organi, la separazione delle masse, le regole sulla responsabilità dell’art. 90 e sulle revocatorie dell’art. 91, che ritroveremo tra poco.

Un consiglio pratico: nelle procedure Marzano i tempi sono molto più compressi, perché l’ammissione è immediata e il programma deve essere presentato rapidamente. Per una controllata che rischia l’estensione, il tempo utile per organizzarsi si misura in settimane, non in mesi. Il testo dell’art. 3 e delle norme di raccordo è stato toccato più volte dal legislatore: prima di qualsiasi mossa va sempre riletta la versione vigente al momento della domanda.


La holding è una persona fisica: può essere coinvolta anche lei?

La holding persona fisica può essere considerata impresa, e quindi rientrare nel perimetro del gruppo, se svolge davvero un’attività di direzione con una propria organizzazione.

La domanda nasce spesso in gruppi familiari, dove al vertice non c’è una società ma l’imprenditore che detiene direttamente le partecipazioni. Le Sezioni Unite hanno chiarito che si configura una holding personale, cioè un’impresa, quando la persona fisica titolare di partecipazioni in più società ne svolge professionalmente l’indirizzo, il controllo e il coordinamento attraverso una stabile organizzazione (Cass. civ., Sez. Unite, n. 25275 del 29 novembre 2006).

Più di recente la Prima Sezione ha distinto la holding di fatto dalla supersocietà di fatto. Se le singole società perseguono l’interesse delle persone fisiche che le controllano, siamo davanti a una holding di fatto: chi la esercita risponde ai sensi dell’art. 2497 c.c. e, se insolvente, può essere sottoposto a procedura concorsuale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4784 del 15 febbraio 2023; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36378 del 29 dicembre 2023).

Per l’estensione dell’amministrazione straordinaria questo significa due cose. Primo: se la holding personale è un’impresa e controlla la società in procedura madre, rientra tra le “imprese del gruppo” dell’art. 80. Secondo: per essere attratta nella procedura occorrono comunque la sua insolvenza e le condizioni dell’art. 81. Non basta essere al vertice: bisogna essere un’impresa e bisogna essere insolventi.

C’è poi un piano diverso, quello della responsabilità: anche quando la holding non viene attratta, chi ha esercitato la direzione può essere chiamato a rispondere dei danni provocati alle controllate. Ne parliamo nel blocco sulle paure.

Una società del gruppo ha pagato debiti della capogruppo poco prima della crisi: quei pagamenti si possono recuperare?

Sì, e con termini più lunghi del normale: l’art. 91 allunga il periodo sospetto per gli atti infragruppo.

È uno degli strumenti più incisivi del Titolo IV. L’art. 91 consente al commissario straordinario (e al curatore, se una delle società è in procedura liquidatoria) di esercitare le azioni revocatorie previste dalla disciplina concorsuale nei confronti delle imprese del gruppo, per gli atti compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione di insolvenza, e nei tre anni per alcune categorie di atti. È un periodo molto più ampio di quello ordinario, che si giustifica proprio con la facilità con cui, dentro un gruppo, si spostano risorse da una società all’altra.

Esempi tipici: la controllata che rimborsa in anticipo un finanziamento alla capogruppo; la società sana che presta garanzie per i debiti della madre; i trasferimenti di liquidità nel cash pooling; le cessioni di beni a prezzi non di mercato. Tutto questo può essere aggredito per riportare valore nella massa della società impoverita.

La Cassazione ha affrontato a lungo il tema dei vantaggi compensativi: un atto che danneggia una società del gruppo a favore di un’altra può essere giustificato se la società ha ricevuto, dall’appartenenza al gruppo, benefici idonei a compensarne gli effetti. Ma non basta affermarlo: chi invoca i vantaggi compensativi deve allegarli e provarli (Cass. civ., Sez. I, n. 16707 del 24 agosto 2004). E un atto estraneo all’oggetto sociale compiuto a favore di una società del gruppo resta legittimo solo se l’amministratore dimostra un beneficio indiretto adeguato (Cass. civ., Sez. I, n. 26325 dell’11 dicembre 2006). Nel contenzioso revocatorio e risarcitorio infragruppo, la partita si gioca quasi sempre sulla prova dei vantaggi compensativi.

E se la procedura madre fallisce o si chiude: cosa succede alle società attratte?

Le società entrate senza requisiti propri seguono la sorte della madre.

L’art. 87 prevede che la conversione in fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) o la chiusura della procedura madre comporti la conversione delle procedure delle imprese del gruppo che non presentano i requisiti dell’art. 27, cioè che non hanno concrete prospettive di recupero proprie e che erano state ammesse soltanto per l’opportunità della gestione unitaria.

La logica è lineare: se la ragione per tenerle dentro era aiutare la procedura madre, venuta meno la procedura madre viene meno anche la ragione. Le società che invece avevano prospettive di recupero autonome possono proseguire.

Per i creditori e per gli amministratori della controllata questo è un elemento di rischio da valutare fin dall’inizio. Una società attratta “per servire il gruppo” vive appesa alle sorti della capogruppo: se il programma della madre fallisce, la controllata viene trascinata in liquidazione, spesso dopo mesi in cui la gestione è stata orientata a obiettivi non suoi. Chi ha interesse (soci, creditori rilevanti, finanziatori) deve sapere che può e deve far valere le proprie ragioni nella fase dell’ammissione, quando si decide su quale base la società entra nella procedura.

Su questo terreno serve un approccio che tenga insieme diritto concorsuale e lettura dei numeri: lo Studio Monardo, attraverso le competenze dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e lo staff di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo, analizza la posizione di ciascuna società del gruppo prima che la sua sorte venga legata a quella della madre.


Sono amministratore di una controllata: rischio di dover rispondere dei debiti di tutto il gruppo?

No, non dei debiti del gruppo. Ma puoi rispondere dei danni causati alla tua società, e la legge guarda con particolare attenzione a chi ha subìto o eseguito direttive dannose.

Partiamo dalla rassicurazione fondata. Il gruppo non è un soggetto autonomo: ogni società ha la propria personalità e il proprio patrimonio, e gli amministratori rispondono verso la propria società (Cass. civ., Sez. I, n. 5123 dell’8 maggio 1991). L’amministratore di una controllata non diventa garante dei debiti della capogruppo per il solo fatto di sedere nel consiglio della figlia.

Ora i limiti reali. Nell’amministrazione straordinaria l’art. 89 consente ai commissari (e al curatore) di presentare la denuncia al tribunale per gravi irregolarità prevista dall’art. 2409 c.c. contro amministratori e sindaci delle società del gruppo, e prevede che in quei casi il commissario possa essere nominato amministratore giudiziario. Inoltre, l’amministratore della controllata che ha eseguito direttive dannose della capogruppo resta esposto all’azione di responsabilità della propria società, oggi esercitata dal commissario straordinario.

E se l’amministratore della controllata era in realtà un mero esecutore, mentre le decisioni le prendeva qualcun altro? La Cassazione ha chiarito che il gruppo formale e l’amministrazione di fatto non sono incompatibili: chi gestisce di fatto la controllata, riducendone gli amministratori a semplici esecutori, risponde delle scelte gestorie anche se usa gli strumenti formali della direzione unitaria (Cass. civ., Sez. I, n. 2952 del 13 febbraio 2015). Questo non assolve l’amministratore formale, ma sposta il baricentro della responsabilità verso chi decideva davvero.

Sono amministratore della capogruppo: cosa mi può contestare il commissario in base all’art. 90?

L’abuso della direzione unitaria: in quel caso rispondi in solido con gli amministratori della società insolvente dei danni causati con le direttive impartite.

L’art. 90 della Prodi-bis è la norma più temuta del Titolo IV. Stabilisce che, nel caso di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società in conseguenza delle direttive impartite.

Tre elementi vanno messi in fila. Primo: serve una direzione unitaria effettivamente esercitata. Secondo: serve un abuso, cioè direttive che sacrificano l’interesse della società diretta senza un’adeguata compensazione. Terzo: serve un danno alla società insolvente collegato a quelle direttive.

La norma si affianca all’art. 2497 c.c. sulla responsabilità da direzione e coordinamento, che oggi prevede espressamente che, nell’amministrazione straordinaria della società diretta, l’azione spettante ai creditori sia esercitata dal commissario straordinario. Sul piano probatorio la Cassazione ha precisato che la direzione e coordinamento si presume quando la capogruppo è tenuta al consolidamento dei bilanci o controlla le figlie ai sensi dell’art. 2359, ma chi vuole avvalersi della presunzione deve provarne i presupposti (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943 del 17 luglio 2025); e che una semplice dipendenza economica e tecnologica, senza vincolo contrattuale, non basta a far scattare quelle presunzioni (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7930 del 20 marzo 2023).

La difesa più seria passa per la documentazione: verbali, delibere motivate, analisi dei vantaggi compensativi, pareri. Chi ha amministrato la capogruppo deve ricostruire, atto per atto, perché ogni operazione infragruppo aveva senso anche per la controllata.

Quanto tempo dopo possono chiamarmi a rispondere?

Più di quanto si pensi: la prescrizione non decorre dal giorno in cui hai firmato la delibera.

Per l’azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. la Cassazione ha stabilito che la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il pregiudizio agli interessi sociali diventa conoscibile dai soci della società eterodiretta, non dal compimento dei singoli atti (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7262 del 13 marzo 2023). Nei gruppi, dove gli effetti delle operazioni infragruppo emergono spesso solo con la crisi, questo significa che operazioni di molti anni prima possono tornare d’attualità con l’apertura della procedura.

Inoltre, l’azione del creditore contro la capogruppo non richiede che prima sia stato inutilmente escusso il patrimonio della controllata (Cass. civ., Sez. I, n. 29139 del 5 dicembre 2017), e la responsabilità può estendersi in solido alla persona fisica che ha preso parte al fatto lesivo (Cass. civ., Sez. I, n. 26765 del 22 dicembre 2016).

La rassicurazione fondata è che il termine esiste e che decorre comunque da un momento accertabile; il limite reale è che quel momento si sposta spesso molto in avanti.

Sono socio e ho garantito personalmente i debiti delle società del gruppo: perdo tutto?

Non necessariamente, ma devi muoverti subito, perché la procedura del gruppo non protegge te.

L’amministrazione straordinaria tutela il patrimonio delle società, non quello dei garanti. Le banche che hanno fideiussioni personali dei soci possono rivolgersi a loro mentre la procedura è in corso. È qui che la crisi del gruppo diventa crisi della persona.

Per chi non è (o non è più) imprenditore assoggettabile alle procedure maggiori, il Codice della crisi mette a disposizione gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che hanno ereditato e sviluppato l’impianto della L. 3/2012: la procedura passa per un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e per il gestore nominato. Quale strumento sia percorribile dipende dalla natura dei debiti, dalla posizione del garante e dalla sua condotta: va valutato caso per caso.

La rassicurazione fondata è che esistono strumenti per ristrutturare debiti personali derivanti da garanzie; il limite reale è che non si attivano da soli e che il tempo gioca contro, perché le azioni esecutive dei creditori possono partire prima.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, per vedere come si ragiona.

Simulazione 1 — La controllata immobiliare.
Ipotesi: la capogruppo Alfa S.p.A., 640 dipendenti, è ammessa all’amministrazione straordinaria secondo la Prodi-bis. La controllata Beta S.r.l. (partecipata al 100%) è proprietaria del capannone in cui Alfa produce; Beta ha 3 dipendenti, un attivo di 7.830.000 euro (il capannone) e debiti per 9.415.600 euro, di cui 6.210.000 verso una banca garantita da ipoteca. Beta non paga le rate da sette mesi.
Sviluppo: Beta è impresa del gruppo (controllata dalla società in procedura madre, art. 80). Non ha i requisiti dimensionali dell’art. 2 (3 dipendenti), ma l’art. 81 li rende irrilevanti. Da sola non ha prospettive di recupero: il suo unico “business” è dare in locazione il capannone ad Alfa. Però vendere lo stabilimento di Alfa senza l’immobile vorrebbe dire svalutarlo pesantemente. Il commissario straordinario presenta ricorso al tribunale della sede principale di Beta (art. 82), che accerta l’insolvenza; Beta è ammessa per opportunità della gestione unitaria.
Esito: il commissario predispone un programma integrativo con termini dimezzati (art. 86): azienda di Alfa e capannone di Beta vengono offerti in un unico lotto. Il prezzo complessivo, ipotizziamo 41.270.000 euro, va ripartito tra le due masse secondo criteri verificabili (per esempio una perizia che attribuisca al capannone il proprio valore). I creditori di Beta si soddisfano solo sulla quota attribuita a Beta. Se però il programma di Alfa fallisce e la procedura madre viene convertita, Beta, che non ha requisiti dell’art. 27, segue la stessa sorte (art. 87).

Simulazione 2 — Il cash pooling e l’amministratore della capogruppo.
Ipotesi: Gamma S.r.l., controllata da Delta S.p.A. (in amministrazione straordinaria dal 14 febbraio 2026), viene ammessa alla procedura il 9 giugno 2026. Dall’esame dei conti emerge che tra marzo 2022 e dicembre 2025 Gamma ha trasferito a Delta, attraverso il cash pooling, 2.847.300 euro, mai restituiti; nel 2024 ha concesso un pegno sui propri crediti commerciali a garanzia di un finanziamento di Delta per 1.190.000 euro.
Sviluppo: i trasferimenti rientrano nel periodo di cinque anni anteriore alla dichiarazione di insolvenza previsto dall’art. 91 per gli atti infragruppo: il commissario valuta le revocatorie nei confronti di Delta. In parallelo, valuta l’azione ex art. 90 contro gli amministratori di Delta che hanno disposto i prelievi, in solido con gli amministratori di Gamma, e l’azione ex art. 2497 c.c.
Esito: la difesa degli amministratori di Delta dovrà dimostrare i vantaggi compensativi ricevuti da Gamma (per esempio, accesso a linee di credito del gruppo a condizioni migliori, servizi centralizzati non fatturati). Se riesce a documentare benefici per 1.630.000 euro, il danno risarcibile si riduce di conseguenza; se si limita ad affermarli, la giurisprudenza citata li considera non provati. Quanto al decorso della prescrizione, conta il momento in cui il pregiudizio è diventato conoscibile, non la data dei singoli giroconti.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il nostro è davvero un gruppo per la legge, anche se non abbiamo mai dichiarato nulla al registro delle imprese?”

Molti amministratori ragionano così: “noi non abbiamo mai iscritto la direzione e coordinamento, non facciamo il consolidato, ogni società ha il suo consiglio: quindi non siamo un gruppo e l’estensione non ci riguarda”. È un ragionamento pericoloso.

La Cassazione ha affermato che l’esistenza del gruppo si accerta in base al principio di effettività: le formalità di pubblicità dell’art. 2497-bis c.c. non hanno efficacia costitutiva, e conta la situazione di fatto esistente durante l’attività (Cass. civ., Sez. I, n. 24943 del 7 ottobre 2019). E l’art. 80 della Prodi-bis, oltre al controllo, considera imprese del gruppo anche quelle soggette a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o ad altri elementi concordanti.

In concreto: amministratori in comune, tesoreria centralizzata, contratti di servizio infragruppo, un’unica funzione acquisti, un unico direttore finanziario, garanzie incrociate. Ciascuno di questi elementi, da solo, può non bastare; messi insieme, possono convincere un tribunale che la società fa parte del gruppo e può essere attratta nella procedura.

La stessa domanda va fatta anche al contrario. Se il gruppo esiste nei fatti, gli amministratori della capogruppo sono esposti alla responsabilità dell’art. 90 e dell’art. 2497 c.c. anche se nessuno lo ha mai dichiarato, e gli atti infragruppo sono revocabili con i termini lunghi dell’art. 91. Sapere se sei un gruppo, e come appari dall’esterno, è la prima analisi da fare quando la capogruppo entra in crisi, prima ancora di chiedersi quale strumento usare.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che contano per questo tema. Alcune riguardano direttamente gli artt. 80 e seguenti della Prodi-bis; molte riguardano il codice civile (artt. 2359 e 2497), che il Titolo IV richiama o che concorre con l’art. 90. Lo indichiamo ogni volta.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19965 del 17 luglio 2025 (amministrazione straordinaria, artt. 80 ss. D.Lgs. 270/1999).
Principio: se la partecipazione integra un controllo ex art. 2359 c.c., le imprese sono “del gruppo” ai fini dell’estensione per questo solo fatto, anche in un consorzio in cui la capogruppo ha funzione prevalentemente di servizio.
Rilevanza: è la pronuncia più vicina al tema; chiude la porta alle difese basate sulla “natura servente” della capogruppo.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943 del 17 luglio 2025 (art. 2497 e 2497-sexies c.c.).
Principio: per la responsabilità da abuso della direzione serve l’esercizio effettivo di direzione e coordinamento; la presunzione legata al consolidamento o al controllo opera solo se chi la invoca ne prova i presupposti.
Rilevanza: delimita l’onere della prova nelle azioni del commissario che si affiancano all’art. 90.

3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024 (art. 2497 c.c.).
Principio: la società eterodiretta non ha un’azione diretta contro la capogruppo; nella procedura concorsuale l’organo della procedura esercita l’azione spettante ai creditori sociali, senza un potere generale di rappresentanza.
Rilevanza: chiarisce quale azione il commissario straordinario può esercitare in base al richiamo dell’art. 2497, terzo comma.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36378 del 29 dicembre 2023 (holding di fatto, legge fallimentare).
Principio: se le società perseguono l’interesse delle persone fisiche che le controllano, si configura una holding di fatto, verso la quale il curatore può agire ex art. 2497 c.c. e che può essere assoggettata autonomamente a procedura.
Rilevanza: utile per capire quando il vertice del gruppo è a sua volta un’impresa.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7930 del 20 marzo 2023 (art. 2497 c.c., legge fallimentare).
Principio: la mera dipendenza economica e tecnologica, senza vincolo contrattuale, non attiva le presunzioni di direzione e coordinamento e di controllo contrattuale.
Rilevanza: limita l’estensione del concetto di gruppo nei rapporti di fornitura.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7262 del 13 marzo 2023 (art. 2497 c.c.).
Principio: la prescrizione quinquennale dell’azione decorre da quando il pregiudizio diventa conoscibile per i soci dell’eterodiretta.
Rilevanza: spiega perché le operazioni infragruppo risalenti tornano in gioco con l’apertura della procedura.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4784 del 15 febbraio 2023 (holding di fatto e supersocietà, legge fallimentare).
Principio: distingue la supersocietà di fatto (intento sociale comune) dalla holding di fatto (società strumentali all’interesse dei controllanti), con responsabilità ex art. 2497 c.c. e possibile assoggettamento a procedura della holding insolvente.
Rilevanza: aiuta a qualificare il vertice del gruppo nei gruppi familiari.

8. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019 (art. 2497-bis c.c.).
Principio: l’esistenza del gruppo si accerta secondo effettività; la pubblicità della direzione e coordinamento non ha valore costitutivo.
Rilevanza: chi non ha mai dichiarato il gruppo non è per questo al riparo dall’estensione.

9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29139 del 5 dicembre 2017 (art. 2497 c.c.).
Principio: l’azione contro la capogruppo non richiede la previa escussione infruttuosa della controllata.
Rilevanza: rafforza la posizione del commissario e dei creditori verso la società che ha abusato della direzione.

10. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016 (art. 2497 c.c.).
Principio: chi ha preso parte al fatto lesivo, anche persona fisica, risponde in solido con la società che ha abusato della direzione.
Rilevanza: in linea con la solidarietà prevista dall’art. 90, estende la cerchia dei possibili responsabili.

11. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12254 del 12 giugno 2015 (art. 2497 c.c., legge fallimentare).
Principio: l’art. 2497 prevede un’unica azione, esercitabile dai creditori sociali e, nella procedura, dall’organo concorsuale, per il ristoro della lesione al patrimonio della società diretta.
Rilevanza: inquadra l’azione del commissario straordinario accanto all’art. 90.

12. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2952 del 13 febbraio 2015 (amministrazione di fatto nei gruppi).
Principio: gruppo formale e amministrazione di fatto della controllata possono coesistere; chi ne riduce gli amministratori a meri esecutori risponde della gestione.
Rilevanza: sposta la responsabilità verso chi decideva davvero.

13. Cass. civ., Sez. Unite, n. 25275 del 29 novembre 2006 (holding personale).
Principio: la persona fisica che dirige professionalmente più società con stabile organizzazione esercita un’impresa.
Rilevanza: la holding personale può essere “impresa del gruppo” ai sensi dell’art. 80.

14. Cass. civ., Sez. I, n. 16707 del 24 agosto 2004 (vantaggi compensativi).
Principio: i vantaggi compensativi possono neutralizzare il pregiudizio, ma vanno allegati e provati da chi li invoca.
Rilevanza: è il terreno su cui si combattono le azioni ex artt. 90 e 91.

15. Cass. civ., Sez. I, n. 12094 del 27 settembre 2001 (art. 2359 c.c.).
Principio: il controllo esterno richiede rapporti contrattuali da cui dipende la capacità d’impresa della controllata; l’accertamento è di fatto.
Rilevanza: serve per stabilire se una società “satellite” è controllata ai sensi dell’art. 80.

Le pronunce sul codice civile e sulla legge fallimentare non riguardano direttamente l’amministrazione straordinaria: le richiamiamo perché il Titolo IV della Prodi-bis rinvia all’art. 2359 c.c. e perché l’art. 2497 c.c. attribuisce espressamente al commissario straordinario l’azione dei creditori.


E voi, concretamente, cosa fate?

Quando una società del gruppo è in amministrazione straordinaria o rischia l’estensione, ecco cosa facciamo, in ordine:

  1. Ricostruiamo il perimetro del gruppo: mappiamo partecipazioni, catene di controllo, patti parasociali, amministratori in comune e contratti infragruppo per stabilire se la società rientra davvero tra le “imprese del gruppo” dell’art. 80.
  2. Verifichiamo l’insolvenza della singola società, separandola da quella della capogruppo: analizziamo bilanci, scadenzari e flussi per capire se il presupposto dell’art. 81 sussiste o può essere contestato.
  3. Valutiamo la base dell’ammissione: se la società ha prospettive di recupero proprie o viene attratta solo per la gestione unitaria, con le conseguenze che ne derivano in caso di conversione della procedura madre (art. 87).
  4. Prepariamo le difese nel procedimento di accertamento davanti al tribunale della sede principale della società (art. 82), con memorie e documenti.
  5. Esaminiamo il programma (autonomo o integrativo) per controllare che la ripartizione del ricavato tra le masse sia corretta e verificabile.
  6. Ricostruiamo le operazioni infragruppo degli ultimi cinque anni, per impostare o contestare le revocatorie dell’art. 91.
  7. Costruiamo la difesa degli amministratori esposti all’art. 90 o all’art. 2497 c.c., documentando i vantaggi compensativi e la decorrenza della prescrizione.
  8. Attiviamo, per le società ancora solvibili, gli strumenti del Codice della crisi, a partire dalla composizione negoziata di gruppo.
  9. Tuteliamo soci e garanti persone fisiche con gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, davanti all’OCC.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, fino alla Cassazione, senza cambiare difensore né linea.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che riguarda la gestione delle trattative quando la crisi coinvolge più società collegate, e che consente di leggere l’estensione dell’amministrazione straordinaria non come un evento isolato ma come uno dei possibili esiti della crisi di gruppo, da prevenire quando si è ancora in tempo. Accanto a essa, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC servono quando la crisi arriva ai soci e ai garanti.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa nel procedimento davanti al tribunale è lo stesso professionista che può seguirla nei gradi successivi, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la ripartizione delle masse, le revocatorie infragruppo e i vantaggi compensativi sono questioni giuridiche che si decidono sui numeri.


In chiusura: le tre cose da ricordare

La prima: l’estensione dell’amministrazione straordinaria richiede sempre l’insolvenza della singola società del gruppo; ciò che si attenua sono le soglie dimensionali, non il presupposto oggettivo.

La seconda: gestione unitaria non significa patrimonio unico. Organi comuni e programmi coordinati convivono con masse separate, e la partita dei creditori si gioca sulla corretta ripartizione tra le società.

La terza: la crisi di gruppo scende verso le persone. Gli amministratori che hanno abusato della direzione unitaria rispondono in solido (art. 90), gli atti infragruppo sono revocabili su cinque anni (art. 91), i garanti sono esposti in prima persona.

Proprio per questo la materia richiede le due competenze che lo Studio mette in campo: la qualifica dell’Avv. Monardo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che riguarda le crisi d’impresa anche nei gruppi e la loro gestione prima che diventino insolvenza, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC, che riguarda la crisi di soci, garanti e amministratori quando il dissesto del gruppo arriva al loro patrimonio personale.

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