Tra gli imprenditori che hanno attraversato una composizione negoziata della crisi circola una convinzione molto rassicurante: se durante le trattative si è ottenuto lo “scudo” contro i creditori, quello scudo accompagnerà l’impresa anche nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, senza soluzione di continuità. È comprensibile crederci. I due istituti sono collegati per legge, l’uno nasce dall’altro, e l’esperto che ha seguito le trattative è lo stesso che firma la relazione finale da cui dipende l’accesso al concordato semplificato. Sembra naturale pensare che la protezione scorra da una fase all’altra come l’acqua in un tubo.
In realtà la norma dice qualcosa di diverso, e le differenze non sono sottigliezze da manuale: riguardano il giorno esatto in cui un creditore può tornare a pignorare, il conto dei mesi di protezione già “consumati”, il controllo che il tribunale deve fare entro trenta giorni, gli effetti che il ricorso produce da solo e quelli che vanno chiesti espressamente. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede di essere protetto non chiede la protezione, non la documenta e non si accorge che il conto è quasi esaurito.
In questa guida mettiamo alla prova, una per una, le credenze più diffuse:
- che le misure protettive della composizione negoziata proseguano in automatico nel concordato semplificato;
- che nel concordato semplificato le misure protettive non esistano affatto;
- che basti la pubblicazione del ricorso perché il tribunale non debba più intervenire;
- che con il concordato semplificato il conteggio dei dodici mesi riparta da zero;
- che nei sessanta giorni tra la relazione finale e il deposito l’impresa resti comunque coperta;
- che gli effetti “automatici” del ricorso ex art. 25-sexies CCII equivalgano a un blocco delle esecuzioni;
- che la protezione nel semplificato spetti a chiunque depositi la domanda, a prescindere da come si sono chiuse le trattative.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo passaggio? Perché il concordato semplificato non esiste senza una composizione negoziata alle spalle e senza la relazione finale dell’esperto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la fase delle trattative, la logica con cui si redige la relazione finale e il modo in cui le misure protettive vengono chieste, confermate e misurate nel tempo. È esattamente il punto di giunzione tra i due istituti, quello in cui nascono gli equivoci di cui parliamo.
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Mito n. 1 – “Le misure protettive ottenute nella composizione negoziata proseguono automaticamente nel concordato semplificato”
Il mito: “Ho già le misure protettive confermate dal tribunale durante la composizione negoziata; quando deposito il concordato semplificato restano in piedi, non devo fare nulla.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente. Il concordato semplificato dell’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) non è uno strumento autonomo: è lo sbocco che la legge offre all’imprenditore quando la composizione negoziata non ha prodotto un accordo e l’esperto, nella relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. La proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. C’è quindi una continuità logica e temporale tra i due istituti, e il passaparola l’ha trasformata in una continuità degli effetti.
C’è poi un secondo elemento che alimenta l’equivoco: il Codice conosce davvero un caso in cui le misure protettive “conservano efficacia” nel passaggio da uno strumento all’altro. Ma, come vedremo, quella regola riguarda un’ipotesi diversa.
La realtà
Le misure protettive della composizione negoziata sono chieste dall’imprenditore con l’istanza di applicazione prevista dagli artt. 18 e 19 CCII, vengono pubblicate nel registro delle imprese e poi confermate (o revocate) dal tribunale per una durata determinata. Sono funzionali alle trattative: servono a consentire che la negoziazione si svolga senza che un creditore, agendo da solo, distrugga il valore dell’impresa. Quando le trattative si chiudono e l’esperto deposita la relazione finale, la ragione stessa di quella protezione viene meno.
Il concordato semplificato, invece, è un procedimento giudiziale nuovo, che si apre con un ricorso al tribunale. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 54, comma 2, CCII prevede espressamente che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, “anche nell’ipotesi di cui all’articolo 25 sexies”, oppure con successiva domanda, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività d’impresa.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: la protezione nel concordato semplificato è una protezione nuova, che va chiesta, che decorre dalla pubblicazione della nuova domanda e che è sottoposta al controllo del tribunale secondo l’art. 55 CCII. Non è la “coda” della protezione ottenuta nelle trattative.
Quanto alla regola sulla conservazione dell’efficacia, l’art. 54, comma 5, CCII dispone che le misure protettive disposte conservano efficacia quando il debitore, prima della scadenza del termine fissato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento diverso da quello inizialmente indicato. Si tratta del cambio di strumento all’interno di una domanda di accesso già pendente davanti al tribunale (tipicamente la domanda “con riserva”), non del passaggio dalla composizione negoziata, che è un percorso stragiudiziale, al concordato semplificato.
La prova
La prova è testuale: il comma 2 dell’art. 54 CCII nel testo vigente nomina espressamente l’art. 25-sexies e lega l’effetto protettivo alla “richiesta” del debitore e alla “pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese”. Se la protezione proseguisse da sola, questa previsione non avrebbe senso. Il Tribunale di Sondrio, con il provvedimento del 28 aprile 2025, si è trovato davanti proprio a un’impresa che aveva già beneficiato di 240 giorni di protezione nella composizione negoziata: il tribunale non ha “prolungato” le vecchie misure, ma ha esaminato la nuova domanda presentata con il concordato semplificato e ne ha confermato gli effetti per il periodo residuo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita il ricorso ex art. 25-sexies senza chiedere le misure protettive si ritrova, dal giorno successivo alla chiusura delle trattative, con un patrimonio aggredibile. Un creditore che aveva atteso pazientemente la fine della composizione negoziata può notificare un pignoramento presso terzi sui conti correnti o iscrivere un’ipoteca giudiziale; nel concordato liquidatorio, dove tutto ruota attorno al valore dei beni da cedere, anche un solo pignoramento può alterare il piano di liquidazione e la convenienza della proposta. La “continuità” immaginata dal mito, insomma, rischia di lasciare un buco proprio nel momento più delicato.
Mito n. 2 – “Nel concordato semplificato le misure protettive non esistono”
Il mito: “Il concordato semplificato non prevede misure protettive: una volta chiusa la composizione negoziata, non c’è più modo di fermare i creditori.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito è l’opposto del primo, ma ha radici solide: fino alla riforma del 2024 era, in buona parte, una tesi sostenuta anche in giurisprudenza. Il testo originario dell’art. 54 CCII elencava le procedure in cui si potevano chiedere misure protettive e cautelari senza citare il concordato semplificato, e l’art. 25-sexies richiamava soltanto alcuni effetti (artt. 6, 46, 94 e 96 CCII). Ne era nato un vivace contrasto tra tribunali.
Una parte dei giudici di merito riconosceva le misure nel semplificato per via interpretativa o analogica. Secondo la rassegna pubblicata su dirittodellacrisi.it da Elisabetta Sorci il 24 giugno 2024, si erano espressi in questo senso, tra gli altri, il Tribunale di Forlì (28 marzo 2024), il Tribunale di Padova (12 ottobre 2023), il Tribunale di Vicenza (18 agosto 2023), il Tribunale di Trieste (8 settembre 2023), il Tribunale di Lecce (4 maggio 2023) e il Tribunale di Bergamo (12 gennaio 2022). Una posizione intermedia era quella del Tribunale di Avellino (23 marzo 2023), che ammetteva le misure cautelari ma non quelle protettive. Una posizione contraria era stata espressa dal Tribunale di Torino (25 novembre 2022), che riteneva le misure protettive provvedimenti eccezionali, applicabili ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Chi ha letto articoli o commenti di quel periodo, o ha ricevuto consigli basati su quella stagione, può essere rimasto fermo alla tesi restrittiva.
La realtà
Oggi la questione è risolta dalla legge: dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 54 CCII menziona espressamente il concordato semplificato sia per le misure cautelari (comma 1) sia per quelle protettive (comma 2). Nel comma 1 si legge che il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode, nel corso del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi “anche nei casi di cui agli articoli 25 sexies” e 44; nel comma 2, come visto, la richiesta delle misure protettive è ammessa “anche nell’ipotesi di cui all’articolo 25 sexies”, nella domanda o con domanda successiva.
Il mito, dunque, è vero solo a metà: era una tesi sostenibile prima della riforma, oggi non lo è più. Resta vero, invece, che le misure non sono automatiche (lo vedremo nel mito n. 3) e che il loro “tetto” temporale tiene conto di quanto già goduto nelle trattative (mito n. 4).
La prova
Il testo vigente dell’art. 54 CCII, nella versione aggiornata e consultata su Brocardi (aggiornamento al 12 agosto 2026), contiene il richiamo espresso all’art. 25-sexies in entrambi i commi. La stessa rassegna di dottrina sopra ricordata dava conto che lo schema di correttivo approvato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024 interveniva proprio sull’art. 54, commi 1 e 2, per estendere le misure al semplificato, anche con domanda autonoma successiva all’accesso. E il Tribunale di Sondrio, 28 aprile 2025, ha applicato gli artt. 54 e 55 CCII a un concordato semplificato confermando le misure richieste.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che non esista alcuna protezione può prendere decisioni affrettate: rinunciare al concordato semplificato e subire passivamente la liquidazione giudiziale, oppure svendere beni prima del deposito per “sottrarli” ai creditori (con tutti i rischi di revocatoria e di responsabilità che ne derivano), oppure cedere alla pressione del creditore più aggressivo con pagamenti preferenziali. In un concordato liquidatorio in cui ogni creditore deve ricevere un’utilità e non deve essere pregiudicato rispetto alla liquidazione giudiziale, questi comportamenti possono compromettere la stessa omologazione.
Mito n. 3 – “Basta pubblicare il ricorso: la protezione è automatica e il tribunale non deve fare nulla”
Il mito: “Con il deposito del concordato semplificato i creditori sono bloccati fino all’omologazione; il tribunale non deve confermare niente.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità robusto. L’effetto protettivo, per legge, si produce “dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese”: non serve attendere un provvedimento del giudice perché il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive scatti. Il Tribunale di Sondrio, nel provvedimento del 28 aprile 2025, lo ha detto con chiarezza: le misure protettive producono il loro effetto automaticamente dalla pubblicazione, e il tribunale non le “concede”, ma le conferma o le revoca.
La realtà
L’automatismo riguarda la decorrenza, non la durata. L’art. 55, comma 3, CCII stabilisce che, per le misure protettive di cui all’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice deve provvedere con decreto entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, confermando o revocando le misure e fissandone la durata, che non può superare i quattro mesi. Se il decreto non viene depositato nel termine, l’effetto protettivo cessa (la domanda può essere riproposta). Le misure possono poi essere prorogate su istanza, ma solo se ci sono significativi progressi e la proroga non arreca un ingiusto pregiudizio ai creditori, sempre entro i limiti dell’art. 8 CCII (art. 55, comma 4). Possono infine essere revocate o modificate, anche quando non risultano più funzionali (art. 55, comma 5).
In parole semplici: la protezione nasce da sola, ma vive solo se il tribunale la conferma, per un tempo stabilito e controllabile. Pubblicare il ricorso apre la protezione; non la garantisce fino all’omologazione.
Si aggiunga che, a differenza di un concordato preventivo ordinario, nel semplificato non c’è un commissario giudiziale: il tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e, se compatibili, si applicano gli istituti richiamati dall’art. 25-sexies con l’ausiliario al posto del commissario. È un procedimento più snello, ma proprio per questo il debitore deve presentarsi al vaglio della conferma con una documentazione già ordinata.
La prova
La prova è nel combinato degli artt. 54, comma 2, e 55, commi 3, 4 e 5, CCII, così come riportati nel testo vigente. Il Tribunale di Sondrio (28 aprile 2025) ha deciso sulla conferma senza fissare udienza, ritenendo sufficiente la pubblicità del registro delle imprese, e ha determinato una durata precisa (125 giorni) anziché lasciare le misure “aperte” fino all’omologazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che tutto sia automatico non predispone la documentazione utile alla conferma, non monitora il termine dei trenta giorni e, soprattutto, non si accorge della scadenza della durata fissata dal tribunale. Il giorno successivo alla scadenza i creditori tornano liberi di agire. Se l’udienza di omologazione è fissata più avanti (e tra la scadenza del termine per la relazione dell’ausiliario e l’udienza devono intercorrere almeno quarantacinque giorni), lo scarto tra durata della protezione e tempi del procedimento può diventare il momento di massima vulnerabilità del patrimonio.
Mito n. 4 – “Con il concordato semplificato il conto dei dodici mesi riparte da zero”
Il mito: “La composizione negoziata ha il suo limite, il concordato semplificato ha il suo: sono due procedure diverse, quindi ho a disposizione altri dodici mesi pieni di protezione.”
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento ha una sua coerenza apparente: se il semplificato è un procedimento nuovo, che si apre con un nuovo ricorso e richiede una nuova domanda di misure (come abbiamo visto smontando il mito n. 1), allora dovrebbe avere anche un nuovo “orologio”. In più, nella composizione negoziata le misure hanno una disciplina temporale propria: il giudice ne fissa la durata entro una forbice che va da un minimo di trenta a un massimo di centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. È facile pensare che quei duecentoquaranta giorni appartengano alla composizione negoziata e non pesino su ciò che viene dopo.
La realtà
L’art. 8 CCII fissa un limite complessivo: la durata delle misure protettive non può superare i dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe. È un tetto unico che segue l’impresa nei diversi strumenti, non un contatore che si azzera a ogni cambio di procedura. L’art. 55, comma 4, CCII, nel regolare la proroga delle misure nei procedimenti giudiziali, richiama espressamente i “termini di cui all’articolo 8”.
Il risultato pratico è netto: i giorni di protezione già goduti durante la composizione negoziata si sottraggono da quelli disponibili nel concordato semplificato. Chi ha sfruttato tutti i duecentoquaranta giorni nelle trattative trova nel semplificato soltanto il residuo. È qui che l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) pesa di più: la durata delle misure si pianifica già durante le trattative, non dopo.
La prova
Il Tribunale di Sondrio, 28 aprile 2025, è un esempio da manuale. La società aveva beneficiato di 240 giorni di misure protettive durante la composizione negoziata; nel concordato semplificato il tribunale, richiamando l’art. 8 CCII, ha confermato le misure per 125 giorni, cioè il periodo residuo richiesto dall’impresa. Il commento pubblicato sul provvedimento sottolinea che i periodi di protezione non si sommano tra procedure diverse ma erodono un unico “plafond”.
Cosa rischia chi ci crede
Chi programma il concordato semplificato contando su un anno intero di protezione rischia di trovarsi scoperto a metà percorso. Il calendario reale del semplificato prevede il deposito, l’esame di ritualità, la nomina dell’ausiliario, l’eventuale termine fino a quindici giorni per integrazioni, la comunicazione ai creditori, il parere dell’ausiliario, l’intervallo minimo di quarantacinque giorni prima dell’udienza, le opposizioni, il decreto di omologazione. Se il residuo è di pochi mesi, il piano va costruito in modo che il patrimonio arrivi integro all’omologazione: non è un dettaglio organizzativo, è una scelta di strategia che si fa prima del deposito, possibilmente già mentre si chiedono e si prorogano le misure nella composizione negoziata.
Mito n. 5 – “Nei sessanta giorni tra la relazione finale e il deposito resto comunque protetto”
Il mito: “La legge mi dà sessanta giorni per presentare il concordato semplificato; in quei sessanta giorni le misure della composizione negoziata continuano a coprirmi.”
Perché ci credono in tanti
Perché il termine di sessanta giorni è percepito come una “fase” del procedimento, una sorta di ponte tra le trattative e il ricorso. E perché, in molti casi, le misure confermate nella composizione negoziata hanno una scadenza che cade dopo la relazione finale: l’imprenditore guarda la data scritta nel provvedimento del tribunale e ne deduce che fino a quel giorno è al sicuro.
La realtà
Il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies, comma 1, CCII è un termine di decadenza per presentare la proposta, non un periodo di protezione. La legge non prevede alcuna “ultrattività” delle misure della composizione negoziata in questo intervallo. Le misure protettive della composizione negoziata sono strumentali alle trattative e possono essere revocate quando non sono più funzionali al loro scopo; la conclusione delle trattative con la relazione finale dell’esperto è il momento in cui quella funzione si esaurisce. Fare affidamento su una copertura “di ponte” tra relazione finale e ricorso significa scommettere su una protezione che la legge non garantisce.
Esiste però una strada per ridurre il rischio: il concordato semplificato può essere depositato anche nella forma della domanda con riserva dell’art. 44 CCII (l’art. 25-sexies, comma 1, consente di depositare la domanda “con riserva” ai sensi dell’art. 40), e la richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, può essere formulata già in quella domanda. Prima si deposita e si pubblica la domanda, prima decorre la nuova protezione; anche se ogni giorno, come visto, si sottrae al tetto dei dodici mesi.
La prova
Lo dimostra la struttura dell’art. 54 CCII: il comma 4 consente di chiedere le misure protettive prima del deposito della domanda di accesso proprio attraverso l’istanza della composizione negoziata (artt. 17 e 18), mentre il comma 2 collega le misure del semplificato alla pubblicazione della domanda ex art. 25-sexies. Tra le due finestre la legge non ne colloca una terza. E la regola di conservazione dell’efficacia del comma 5, come visto nel mito n. 1, riguarda il passaggio tra strumenti all’interno di una domanda di accesso già pendente.
Cosa rischia chi ci crede
L’intervallo tra relazione finale e deposito è la finestra preferita dai creditori più organizzati: sanno che le trattative sono fallite, sanno che l’impresa si avvia verso una soluzione liquidatoria e hanno interesse a precostituirsi una posizione. Un’ipoteca giudiziale iscritta in quei giorni è un esempio: l’art. 46, comma 5, CCII, richiamato dall’art. 25-sexies, rende inefficaci rispetto ai creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione della domanda; ma un pignoramento già avviato e non bloccato da misure protettive tempestive può comunque far perdere tempo, valore e controllo sul processo di liquidazione. Chi aspetta il sessantesimo giorno “perché tanto è coperto” può arrivare al deposito con un patrimonio già intaccato.
Mito n. 6 – “Gli effetti che il ricorso produce da solo bloccano già le esecuzioni”
Il mito: “L’art. 25-sexies dice che dalla pubblicazione del ricorso si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96: quindi i pignoramenti si fermano comunque, anche se non chiedo nulla.”
Perché ci credono in tanti
Perché il comma 2 dell’art. 25-sexies CCII effettivamente collega alla pubblicazione del ricorso una serie di effetti automatici, e chi legge di sfuggita l’elenco degli articoli richiamati pensa che tra essi ci sia anche il blocco delle azioni esecutive. Prima della riforma del 2024, inoltre, una parte della dottrina e dei tribunali aveva usato proprio questi richiami come appiglio per estendere al semplificato alcune tutele del concordato preventivo, alimentando l’idea che la protezione “venisse dal ricorso”.
La realtà
Gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies sono importanti, ma riguardano altro. Sinteticamente: l’art. 6 CCII disciplina la prededuzione di determinati crediti; l’art. 46 CCII regola gli effetti della domanda sul compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e, al comma 5, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori; l’art. 94 CCII riguarda gli effetti della presentazione della domanda di concordato sulla gestione dell’impresa; l’art. 96 CCII rinvia ad alcune norme della liquidazione giudiziale sugli effetti per i creditori. Secondo l’analisi di Sorci (dirittodellacrisi.it, 24 giugno 2024), il rinvio dell’art. 96 non comprende il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni, nel semplificato, discende dall’art. 54, comma 2, CCII e richiede la richiesta del debitore: è quella la sede del blocco, non l’elenco dell’art. 25-sexies.
La prova
Il testo dell’art. 25-sexies, comma 2, CCII, nella versione vigente consultata, collega alla pubblicazione del ricorso “gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96”. Il testo dell’art. 54, comma 2, collega il divieto di azioni esecutive alla “richiesta” del debitore, anche nell’ipotesi dell’art. 25-sexies. Se il blocco fosse già prodotto dal comma 2 dell’art. 25-sexies, la menzione espressa del semplificato nell’art. 54, introdotta dal correttivo, sarebbe superflua.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di confondere due piani: quello degli effetti automatici sulla gestione e sulle prelazioni, che proteggono la par condicio, e quello del blocco delle azioni individuali, che protegge il patrimonio da aggressioni immediate. Chi omette la richiesta ex art. 54 può trovarsi con un’esecuzione immobiliare che prosegue sul bene principale del piano di liquidazione, mentre si convince che “il ricorso ha bloccato tutto”. In un concordato per cessione dei beni, perdere il controllo sul bene più importante significa spesso perdere la ragione stessa della proposta.
Mito n. 7 – “Nel semplificato la protezione spetta a chiunque depositi la domanda, comunque siano andate le trattative”
Il mito: “Le misure del concordato semplificato sono un diritto del debitore: le ottengo comunque, anche se la composizione negoziata si è chiusa male.”
Perché ci credono in tanti
Perché il comma 2 dell’art. 54 CCII fa decorrere gli effetti dalla semplice pubblicazione della domanda, e questo dà l’impressione di un diritto incondizionato. E perché il concordato semplificato viene spesso presentato, nella divulgazione, come un’uscita di sicurezza “facile” per chi ha tentato senza successo la composizione negoziata.
La realtà
Il concordato semplificato presuppone una relazione finale dell’esperto con un contenuto preciso: trattative svolte secondo correttezza e buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b). Se questi presupposti mancano, la proposta è inammissibile e con essa cadono le basi delle misure protettive chieste nel ricorso. La Cassazione ha chiarito che il vaglio del tribunale in apertura non è una verifica di mera forma: con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 e con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Sez. I) ha affermato che il giudizio di ammissibilità si estende alle condizioni sostanziali richieste dall’art. 25-sexies, in rapporto anche alla documentazione prevista. In precedenza il Tribunale di Venezia (28 marzo 2024), secondo la rassegna di Sorci, aveva sottolineato che la relazione deve attestare correttezza e buona fede delle trattative; e il Tribunale di Bergamo (23 settembre 2022) aveva ricordato il carattere residuale dello strumento, inammissibile quando resta praticabile un accordo di ristrutturazione.
C’è di più. Le misure, anche quando decorrono, sono confermate dal tribunale solo se ne ricorrono i presupposti e possono essere revocate quando non sono più funzionali o in caso di atti in frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero (art. 55, comma 5, CCII). Il comportamento tenuto nella composizione negoziata, dunque, non resta chiuso nella composizione negoziata: è il biglietto d’ingresso del semplificato.
La prova
Oltre alle ordinanze della Cassazione sopra indicate, la sentenza della Cassazione n. 620 del 12 gennaio 2026 (Sez. I) mostra quanto sia definitivo un esito negativo in questa fase: il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio. Un’inammissibilità, quindi, chiude la partita del semplificato e, con essa, la protezione chiesta nel ricorso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta la composizione negoziata come un passaggio formale, senza trasparenza verso l’esperto e i creditori, rischia di ricevere una relazione finale che non consente l’accesso al semplificato. A quel punto non c’è nessuna misura da “proseguire” né da chiedere ex novo: l’impresa si trova esposta alle iniziative dei creditori, incluse le istanze di liquidazione giudiziale. La qualità delle trattative è, di fatto, la prima misura protettiva del concordato semplificato.
Il mito alla prova dei numeri: tre ipotesi dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a vedere che cosa accade davvero quando si agisce credendo a uno dei miti. Non descrivono casi reali e non sostituiscono la valutazione del singolo fascicolo.
Ipotesi A – Il “ponte” che non c’era (miti n. 1 e n. 5)
Situazione di partenza: una S.r.l. del settore arredo con debiti complessivi per 1.284.600 €, di cui 312.450 € verso una banca chirografaria e 96.780 € verso un fornitore con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Nella composizione negoziata le misure protettive sono state confermate dal tribunale e prorogate fino a coprire 210 giorni. Le trattative non portano a un accordo; l’esperto deposita la relazione finale attestando correttezza e buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. La relazione viene comunicata il 7 settembre.
Convinto che la protezione “prosegua”, l’amministratore pianifica il deposito del concordato semplificato per il 2 novembre, al cinquantaseiesimo giorno, senza alcuna domanda intermedia. Il fornitore, il 22 settembre, notifica atto di pignoramento presso terzi sui due conti correnti della società, per 96.780 € oltre interessi e spese.
Sequenza reale: le misure della composizione negoziata, legate alle trattative concluse, non offrono un titolo per opporsi al pignoramento; la somma pignorata resta vincolata e la società perde liquidità necessaria a conservare il magazzino in vista della cessione. Quando il 2 novembre il ricorso ex art. 25-sexies viene pubblicato con la richiesta di misure protettive, il divieto opera solo da quel momento e riguarda le azioni da iniziare o proseguire; nel frattempo il piano deve essere ricalcolato tenendo conto della liquidità bloccata.
Strada alternativa: depositare a fine settembre la domanda con riserva ex art. 44 CCII, con richiesta di misure ex art. 54, comma 2, avrebbe fatto decorrere la protezione circa un mese prima, a fronte di un consumo di giorni del plafond che, con 210 giorni già goduti, lasciava comunque margine.
Ipotesi B – Il plafond eroso (mito n. 4)
Situazione di partenza: impresa individuale di trasporti con un parco di nove automezzi destinati alla vendita nel piano di liquidazione, valore stimato 438.900 €. Nella composizione negoziata ha goduto di 240 giorni complessivi di protezione. Il ricorso per concordato semplificato, con richiesta di misure protettive, viene pubblicato nel registro delle imprese il 3 novembre.
Il titolare è convinto di avere davanti altri dodici mesi. In realtà, applicando l’art. 8 CCII come ha fatto il Tribunale di Sondrio il 28 aprile 2025, il residuo è dell’ordine di 125 giorni: la protezione copre quindi, al massimo, fino ai primi giorni di marzo dell’anno successivo. Il tribunale, entro trenta giorni dall’iscrizione, conferma le misure fissandone la durata (nei limiti dei quattro mesi dell’art. 55, comma 3, e del residuo dell’art. 8).
Sequenza reale: il decreto che ordina la comunicazione ai creditori viene emesso dopo l’esame di ritualità e un termine di dodici giorni per integrazioni documentali; la relazione dell’ausiliario e l’intervallo minimo di quarantacinque giorni fanno cadere l’udienza di omologazione a fine marzo. Tra la scadenza delle misure e l’udienza restano circa tre settimane scoperte. Un creditore titolare di decreto ingiuntivo da 58.370 € può iniziare un’esecuzione mobiliare su uno degli automezzi.
Lettura corretta: il residuo del plafond andava calcolato prima del deposito e il calendario del semplificato costruito di conseguenza (documentazione completa al deposito, per evitare il termine di integrazione; eventuale richiesta di misure cautelari ex art. 54, comma 1, a tutela dei beni da liquidare, se ne ricorrono i presupposti).
Ipotesi C – I trenta giorni dimenticati (mito n. 3)
Situazione di partenza: società di servizi con passivo di 742.315 €, ricorso ex art. 25-sexies pubblicato il 14 gennaio con richiesta di misure protettive. L’amministratore ritiene che “il blocco sia automatico fino all’omologazione” e non segue la fase di conferma.
Sequenza reale: l’art. 55, comma 3, CCII impone al giudice di provvedere entro trenta giorni dall’iscrizione. Se il decreto non viene depositato nel termine, l’effetto protettivo cessa; la domanda può essere riproposta, ma nel frattempo i creditori riacquistano la libertà di agire. Se invece il tribunale conferma, lo fa per una durata determinata (mai oltre quattro mesi in prima battuta): ipotizzando una conferma per 120 giorni, la protezione scade a metà maggio e una proroga va chiesta in tempo, dimostrando i presupposti dell’art. 55, comma 4.
Lettura corretta: il monitoraggio delle scadenze non è un adempimento accessorio. Senza un calendario delle misure (decorrenza, termine per la conferma, durata confermata, residuo ex art. 8, eventuali proroghe) la “protezione automatica” del mito si trasforma in una protezione a tempo che nessuno sta guardando.
Il fondo di verità: cosa c’è di vero nei miti
Nessuno dei miti esaminati nasce dal nulla. Ricomposti nel quadro normativo corretto, i frammenti veri sono questi.
È vero che composizione negoziata e concordato semplificato sono legati. Il semplificato esiste solo come esito di una composizione negoziata fallita nel modo previsto dalla legge: relazione finale dell’esperto, trattative corrette e in buona fede, impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Ma il legame riguarda i presupposti di accesso, non la trasmissione automatica degli effetti protettivi.
È vero che le misure decorrono senza attendere il giudice. L’effetto si produce dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, come per le misure della composizione negoziata (che decorrono dalla pubblicazione dell’istanza). Ma la decorrenza automatica è seguita dal controllo del tribunale: conferma entro trenta giorni, durata fissata, proroga motivata, revoca possibile.
È vero che, in un certo periodo, il semplificato era privo di una disciplina espressa delle misure. Prima del D.Lgs. 136/2024 l’art. 54 non lo menzionava e i tribunali erano divisi; tesi come quella del Tribunale di Torino del 25 novembre 2022 escludevano le misure, mentre la maggior parte dei giudici di merito le ammetteva. Ma quella stagione è chiusa: il testo vigente nomina l’art. 25-sexies.
È vero che il ricorso produce effetti automatici. L’art. 25-sexies, comma 2, richiama gli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII: prededuzione, regime degli atti di straordinaria amministrazione, inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori, effetti sulla gestione. Ma il blocco delle esecuzioni individuali passa per l’art. 54, comma 2, e per la richiesta del debitore.
È vero che esiste una regola di “conservazione” delle misure. L’art. 54, comma 5, la prevede quando il debitore, dentro il termine della domanda con riserva, sceglie uno strumento diverso da quello indicato. Ma è una regola interna ai procedimenti giudiziali di accesso, non un ponte tra la fase stragiudiziale delle trattative e il semplificato.
È vero che ogni procedura ha la sua disciplina della durata. La composizione negoziata ha la forbice da trenta a centoventi giorni e il massimo di duecentoquaranta; i procedimenti giudiziali hanno la conferma fino a quattro mesi e le proroghe. Ma sopra tutto c’è il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII, che il Tribunale di Sondrio ha applicato sottraendo dal semplificato i giorni già goduti nella composizione negoziata.
Un’ultima precisazione di contesto. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, sui tributi regionali e locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4 interviene sul Codice della crisi estendendo ai tributi locali strumenti come la transazione fiscale, anche nell’ambito della composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Non si tratta di un correttivo del Codice e, per quanto riscontrato, non modifica la disciplina delle misure protettive esaminata in questa guida; ne va però tenuto conto quando, nella composizione negoziata, il debito verso gli enti locali è parte rilevante del passivo e si valuta se esistano soluzioni alternative al semplificato.
Il quadro ricomposto, passo per passo
Rimettendo in fila i frammenti veri, il percorso corretto per chi esce da una composizione negoziata senza accordo è il seguente.
Primo: durante le trattative si gestisce già il dopo. Ogni proroga delle misure chiesta nella composizione negoziata consuma giorni del tetto dei dodici mesi. Prorogare fino al massimo di duecentoquaranta giorni può essere necessario per chiudere un accordo; ma se l’accordo non arriva, quei giorni mancheranno nel semplificato. La valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto della probabilità realistica di un accordo e dei tempi del semplificato.
Secondo: la relazione finale è il documento decisivo. Il semplificato richiede che l’esperto attesti correttezza e buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b). La trasparenza verso l’esperto, la tempestività nelle informazioni e la coerenza delle proposte formulate ai creditori durante le trattative incidono direttamente su ciò che la relazione potrà attestare.
Terzo: il ricorso va depositato presto e con la richiesta di misure. Il termine di sessanta giorni non è una franchigia. La domanda, anche con riserva, va accompagnata dalla richiesta espressa ex art. 54, comma 2, CCII; se servono strumenti mirati su beni specifici, si aggiunge la richiesta di misure cautelari ex art. 54, comma 1.
Quarto: la conferma va preparata. Entro trenta giorni dall’iscrizione il tribunale conferma o revoca e fissa la durata. Conviene presentarsi con un prospetto delle misure già godute, del residuo ex art. 8, delle azioni pendenti e del calendario previsto del procedimento, perché il giudice possa determinare una durata coerente.
Quinto: le scadenze vanno monitorate fino all’omologazione. La durata confermata non supera i quattro mesi; le proroghe richiedono progressi e assenza di ingiusto pregiudizio. Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo ed è reclamabile davanti alla corte d’appello entro trenta giorni; il decreto della corte d’appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Chi arriva a questo punto con il patrimonio integro ha, di fatto, sfatato tutti i miti nel modo migliore: applicando le regole.
Mito vs realtà in tabella
Per chi ha bisogno di un colpo d’occhio, ecco la sintesi dei sette miti. La colonna di destra riporta la regola effettiva e la fonte che la sostiene; ogni riga rinvia alla sezione in cui il tema è approfondito. La tabella non sostituisce l’analisi: il punto in cui il mito diventa pericoloso è quasi sempre un dettaglio di calendario (una data di pubblicazione, un termine di trenta giorni, un residuo del plafond) che solo il fascicolo concreto può rivelare.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Le misure della composizione negoziata proseguono da sole nel semplificato | Nel semplificato la protezione va chiesta nel ricorso ex art. 25-sexies o con domanda successiva e decorre dalla nuova pubblicazione (art. 54, c. 2, CCII) |
| Nel semplificato le misure protettive non esistono | Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 54, commi 1 e 2, richiama espressamente l’art. 25-sexies per misure cautelari e protettive |
| Pubblicato il ricorso, il tribunale non deve fare nulla | Il giudice conferma o revoca entro 30 giorni e fissa una durata non superiore a 4 mesi; senza decreto l’effetto cessa (art. 55, c. 3) |
| Con il semplificato i 12 mesi ripartono da zero | Il tetto dell’art. 8 CCII è unico: i giorni goduti nella composizione negoziata si sottraggono (Trib. Sondrio, 28 aprile 2025) |
| Nei 60 giorni dopo la relazione finale si è coperti | I 60 giorni sono un termine per depositare, non un periodo di protezione; conviene depositare presto, anche con riserva |
| Gli effetti automatici del ricorso bloccano le esecuzioni | Gli artt. 6, 46, 94 e 96 riguardano prededuzione, gestione e ipoteche giudiziali; il blocco delle esecuzioni è nell’art. 54, c. 2 |
| La protezione spetta a chiunque depositi | Servono i presupposti sostanziali del semplificato, verificati dal tribunale (Cass. 31641/2025 e 1353/2026); le misure sono revocabili |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se ho le misure confermate nella composizione negoziata fino a una certa data, posso aspettare quella data per depositare?
No. La data indicata nel provvedimento della composizione negoziata riguarda una protezione funzionale alle trattative; chiuse le trattative con la relazione finale, contare su quella scadenza è un rischio che la legge non copre. La protezione del semplificato decorre dalla pubblicazione del nuovo ricorso (o della domanda con riserva) contenente la richiesta ex art. 54, comma 2, CCII.
Quindi è vero che nel concordato semplificato posso chiedere anche misure cautelari, oltre a quelle protettive?
Sì. L’art. 54, comma 1, CCII consente al tribunale, su istanza di parte, di emettere provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode, anche nei casi dell’art. 25-sexies. Sono strumenti diversi dalle misure protettive: non bloccano in via generale le azioni dei creditori, ma servono a conservare il patrimonio o specifici beni, e seguono il procedimento dell’art. 55, comma 2.
Quindi è vero che i giorni di protezione usati nella composizione negoziata “contano” anche nel semplificato?
Sì. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi e inclusi rinnovi e proroghe, la durata complessiva massima delle misure protettive. Il Tribunale di Sondrio, il 28 aprile 2025, ha applicato questa regola a un’impresa che aveva già goduto di 240 giorni nella composizione negoziata, confermando nel semplificato le misure per il residuo di 125 giorni.
Quindi è vero che se il tribunale dichiara inammissibile il semplificato posso arrivare comunque in Cassazione?
Dipende, ma in linea di principio no. La Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha ritenuto non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, perché privo di carattere decisorio. Diverso è il regime del decreto di omologazione, che l’art. 25-sexies assoggetta a reclamo e poi a ricorso per cassazione entro trenta giorni.
Quindi è vero che la “velocità” del semplificato basta a renderlo conveniente per i creditori?
No. Per l’omologazione il tribunale deve verificare, tra l’altro, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore. Secondo quanto riportato dalla rassegna Brocardi sull’art. 25-sexies, la Cassazione (n. 624/2026) ha escluso che questa utilità possa consistere nella sola rapidità di definizione della crisi. Il tema riguarda l’omologazione, non direttamente le misure; ma una protezione chiesta per una proposta che non offre utilità reale ai creditori rischia di essere tempo perso.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i provvedimenti utilizzati in questa guida, con l’indicazione del mito che ciascuno demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali. Per i provvedimenti di merito anteriori alla riforma del 2024 la fonte è la rassegna di Elisabetta Sorci pubblicata su dirittodellacrisi.it il 24 giugno 2024: li riportiamo per documentare il contrasto che ha generato i miti, non come regola attuale.
1. Tribunale di Sondrio, provvedimento del 28 aprile 2025 – Miti n. 1, 3 e 4. Nel concordato semplificato le misure protettive decorrono automaticamente dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese; il tribunale le conferma o le revoca. Il periodo goduto nella composizione negoziata (240 giorni nel caso) va detratto dal tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII, e la conferma è stata limitata al residuo di 125 giorni. È il provvedimento che, più di ogni altro, smentisce l’idea di un “orologio nuovo”.
2. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 – Mito n. 7. Il giudizio di ammissibilità sulla proposta di concordato semplificato non si ferma alla regolarità formale ma investe la legalità sostanziale, incluse le condizioni poste dall’art. 25-sexies. Rilevante perché la protezione chiesta nel ricorso segue la sorte di una proposta che deve superare questo vaglio.
3. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 – Mito n. 7. Ribadisce che la verifica del tribunale in apertura comprende le condizioni di ammissibilità, valutate anche in rapporto alla documentazione richiesta. Conferma che il semplificato non è un approdo garantito per chi ha chiuso male le trattative.
4. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 – Mito n. 7 e domande di verifica. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere decisorio. Data e numero risultano riscontrati su due fonti indipendenti (rassegna Brocardi e pagina di download del provvedimento su edotto.com). Rilevante perché rende definitivo, sul piano pratico, l’esito negativo dell’ammissibilità.
5. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 – Contesto procedurale. Nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato né l’ausiliario né il liquidatore sono litisconsorti necessari, non avendo interessi propri da far valere. Utile per comprendere il ruolo dell’ausiliario, che nel semplificato prende il posto del commissario anche nelle norme richiamate.
6. Corte di Cassazione, n. 624/2026 – Domande di verifica. Secondo quanto riportato nella rassegna Brocardi sull’art. 25-sexies, la Corte ha escluso che l’utilità richiesta per ciascun creditore possa ridursi alla sola rapidità nella risoluzione della crisi. Segnaliamo che le fonti consultate non riportano in modo univoco data e tipologia del provvedimento: per questo ne indichiamo solo numero e anno.
7. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023 – Mito n. 2 (sul metodo). In tema di competenza territoriale per il concordato semplificato è stata applicata in via analogica la regola dell’art. 161, comma 1, della legge fallimentare sull’irrilevanza del trasferimento di sede nell’anno anteriore. Pronuncia resa in un contesto normativo che richiamava ancora la legge fallimentare, lo dichiariamo espressamente; è utile perché mostra come, prima dei correttivi, molti vuoti del semplificato venissero colmati per analogia, la stessa strada percorsa dai tribunali sulle misure protettive.
8. Tribunale di Forlì, 28 marzo 2024 (fonte: rassegna Sorci) – Miti n. 2 e 4. Riconosceva l’applicabilità degli artt. 54 e 55 CCII al concordato semplificato già prima del correttivo e computava nel limite dei dodici mesi anche le misure della composizione negoziata. Anticipa la soluzione oggi accolta dal testo di legge e dal Tribunale di Sondrio.
9. Tribunale di Avellino, 23 marzo 2023 (fonte: rassegna Sorci) – Mito n. 2. Ammetteva nel semplificato le misure cautelari ma non quelle protettive, ritenendo che solo le prime fossero funzionali alla conservazione del patrimonio. Documenta l’origine della convinzione che “nel semplificato non c’è protezione”.
10. Tribunale di Torino, 25 novembre 2022 (fonte: rassegna Sorci) – Mito n. 2. Considerava le misure provvedimenti eccezionali, applicabili solo nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, nel testo dell’epoca; dunque non nel semplificato. È la tesi superata dal D.Lgs. 136/2024.
11. Tribunale di Terni, 4 luglio 2023 (fonte: rassegna Sorci) – Domande di verifica, misure cautelari. Sottolineava che le misure cautelari richiedono il contraddittorio con le controparti. Ricorda che le cautelari, oggi espressamente ammesse nel semplificato, hanno un procedimento proprio (art. 55, comma 2).
12. Tribunale di Venezia, 28 marzo 2024 (fonte: rassegna Sorci) – Mito n. 7. La relazione finale dell’esperto deve attestare la correttezza e la buona fede delle trattative: senza questo contenuto il semplificato non è accessibile.
13. Tribunale di Bergamo, 23 settembre 2022 (fonte: rassegna Sorci) – Mito n. 7. Il concordato semplificato ha carattere residuale ed è inammissibile se resta praticabile un accordo di ristrutturazione: il passaggio dalla composizione negoziata al semplificato non è una scelta libera del debitore.
14. Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024 (fonte: rassegna Sorci) – Mito n. 4 (per contrasto). Le misure cautelari possono avere una durata che supera il termine previsto per le misure protettive: indicazione utile quando il plafond dell’art. 8 è quasi esaurito, ferma la diversa funzione e i diversi presupposti delle cautelari.
Cosa può fare lo Studio Monardo: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato
Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato semplificato si gioca su date, documenti e presupposti. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.
- Ricostruiamo il calendario delle misure già godute: verifichiamo le date di pubblicazione dell’istanza nella composizione negoziata, i decreti di conferma, le proroghe, e calcoliamo il residuo disponibile entro il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII.
- Esaminiamo la relazione finale dell’esperto per accertare che contenga l’attestazione di correttezza e buona fede e quella di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, senza le quali il semplificato non è ammissibile.
- Pianifichiamo la data di deposito entro i sessanta giorni, valutando se depositare subito una domanda con riserva ex art. 44 CCII con richiesta di misure protettive, per evitare la finestra scoperta dopo la chiusura delle trattative.
- Redigiamo la richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII nel ricorso o con domanda successiva, indicando i creditori, le azioni pendenti e i beni da proteggere.
- Valutiamo e chiediamo misure cautelari ex art. 54, comma 1, inclusa la nomina di un custode, quando un bene essenziale al piano di liquidazione è esposto a rischi specifici.
- Presidiamo la fase di conferma entro trenta giorni e le eventuali proroghe ex art. 55, comma 4, documentando i progressi del procedimento e l’assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori.
- Verifichiamo le iniziative dei creditori nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione, individuando le ipoteche giudiziali inefficaci ai sensi dell’art. 46, comma 5, CCII e i pignoramenti da contrastare.
- Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il piano di liquidazione e il confronto con la liquidazione giudiziale, così che la proposta dimostri un’utilità effettiva per ciascun creditore e non la sola rapidità.
- Gestiamo opposizioni, reclamo e ricorso per cassazione contro il decreto di omologazione nei termini dell’art. 25-sexies, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa come si costruiscono le trattative che rendono possibile il semplificato, come si redige una relazione finale utilizzabile e come si dosano nel tempo le misure protettive per non arrivare al ricorso con il plafond esaurito.
La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, cassazionista, segue la composizione negoziata, il deposito del semplificato, l’omologazione e le eventuali impugnazioni, senza cambi di linea tra una fase e l’altra. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle misure, sui termini e sul contenzioso, i secondi sul piano di liquidazione, sulla stima dei beni e sul confronto con l’alternativa liquidatoria.
Chiusura: prima di depositare, verifica che cosa ti protegge davvero
Le misure protettive della composizione negoziata non proseguono da sole nel concordato semplificato: la protezione va richiesta di nuovo, decorre dalla nuova pubblicazione, passa per la conferma del tribunale e si muove dentro un tetto di dodici mesi che tiene conto di quanto già goduto. L’informazione corretta è la prima difesa, perché ogni mito esaminato si traduce in un giorno scoperto, in un pignoramento non fermato o in un residuo di protezione più corto del previsto.
Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata da cui il concordato semplificato dipende, e può quindi impostare già durante le trattative la gestione delle misure che servirà dopo. La qualifica di cassazionista consente poi di seguire il procedimento fino all’ultimo grado con la stessa strategia.
📩 Prima che la finestra tra relazione finale e deposito si chiuda, contatta lo Studio Monardo: i recapiti per raggiungerci sono riportati al termine di questo articolo.