Il Concordato Liquidatorio Può Prevedere L’assuntore?

Sì, può. E se sei arrivato qui perché la tua impresa non ha più prospettive di continuità ma hai un soggetto disposto a “rilevare” tutto, o una parte, e a pagare i creditori al posto tuo, questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Ti diamo una sequenza di otto mosse, con termini, documenti e verifiche, per capire se il concordato liquidatorio con assuntore è percorribile nel tuo caso e come costruirlo senza che il tribunale lo dichiari inammissibile. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa e un controllo finale: non passare alla successiva finché quella precedente non è chiusa.

La risposta breve è nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): l’art. 84, comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, elenca espressamente tra le forme possibili del concordato preventivo l’attribuzione delle attività a un assuntore, accanto alla continuità aziendale, alla liquidazione del patrimonio e alla cessione dei beni, e precisa che possono costituirsi assuntori anche i creditori o le società da essi partecipate. La risposta lunga è che l’assuntore non ti esonera dalle regole più severe del concordato liquidatorio: l’apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile e la soglia minima del 20% per i chirografari (art. 84, comma 4). Ed è qui che la maggior parte dei piani si incaglia.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato con assuntore nasce quasi sempre a valle di una trattativa con un terzo investitore e con i creditori, cioè di una negoziazione della crisi d’impresa: è la materia in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata a facilitare esattamente l’incontro tra imprenditore, creditori e possibili acquirenti. E quando l’impresa è piccola e sotto soglia, la stessa logica si sposta nel concordato minore, terreno su cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC. Il collegamento non è generico: è la stessa competenza tecnica applicata al tuo strumento.

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La diagnosi della tua situazione

Prima di procedere, assicurati di sapere da quale mossa devi partire. Non tutti arrivano al concordato con assuntore dallo stesso punto: c’è chi ha già un investitore e una lettera d’intenti, chi ha soltanto un’idea, chi ha già depositato una domanda con riserva e si trova a metà strada, chi viene da una composizione negoziata conclusa senza accordo. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1: la tua impresa continuerà a operare dopo il concordato, anche nelle mani di un altro?

È la domanda decisiva, perché da essa dipende la qualificazione dello strumento. Se l’assuntore rileva l’azienda e la fa proseguire, magari con gli stessi dipendenti, il piano rischia di essere qualificato come concordato in continuità indiretta: l’art. 84, comma 2, definisce indiretta la continuità quando l’attività è ripresa da un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento o affitto d’azienda. Se invece l’assuntore acquisisce beni singoli, crediti, immobili, magazzino, senza che l’organismo produttivo sopravviva, siamo nel campo liquidatorio. La differenza non è nominalistica: cambiano le regole sul voto, sulle classi, sulla distribuzione del valore e, soprattutto, nel liquidatorio scattano le soglie del 10% e del 20%.

Domanda 2: hai un assuntore identificato e disposto a impegnarsi per iscritto?

Un “interessato” non è un assuntore. L’assuntore è chi si obbliga, in modo irrevocabile e condizionato solo all’omologazione, a soddisfare i creditori nella misura promessa dal piano, ricevendo in cambio le attività del debitore. Se oggi hai soltanto contatti informali, la tua mossa di partenza è la seconda; se hai una proposta scritta ma non vincolante, devi trasformarla.

Domanda 3: quanto vale il tuo attivo in liquidazione giudiziale, e quanto mette l’assuntore in più?

Il concordato liquidatorio regge solo se il soddisfacimento dei creditori non è inferiore a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1) e se c’è un apporto esterno pari ad almeno il 10% dell’attivo disponibile alla data della domanda (art. 84, comma 4). Se non sai rispondere con numeri, la tua prima urgenza è la stima.

Domanda 4: sei già dentro una procedura?

Se hai depositato una domanda di accesso con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII, il tempo corre: il tribunale ti ha assegnato un termine per depositare proposta, piano e documentazione, e lo spazio di manovra è quello. Se sei in composizione negoziata, potresti valutare il concordato semplificato (art. 25-sexies), che ha regole proprie ma che, come ha chiarito la Cassazione all’inizio del 2026, si confronta con la stessa nozione di risorse esterne dell’art. 84, comma 4.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Hai solo un’idea, nessun investitore, nessuna stima Mossa 1 Prima devi sapere che strumento stai costruendo
Hai un interessato ma nessun impegno scritto Mossa 2 Senza impegno irrevocabile non c’è assuntore
Hai l’impegno ma non hai fatto i conti su 10% e 20% Mossa 3 È il primo motivo di inammissibilità
Hai l’impegno e i conti, ma non hai deciso cosa trasferire e con quali effetti Mossa 4 Il perimetro decide liberazione e rischi
L’assuntore compra l’azienda o beni rilevanti a prezzo prefissato Mossa 5 Possibile competizione obbligatoria
Sei in riserva ex art. 44 con il termine in scadenza Mossa 6 Attestazione e deposito sono il collo di bottiglia
La proposta è depositata e ammessa Mossa 7 Ora conta il voto
Il concordato è omologato Mossa 8 Esecuzione, controllo, rimedi

Una regola di metodo: anche se la tabella ti colloca alla mossa 5 o 6, rileggi rapidamente le mosse 1 e 3. Gli errori di qualificazione e di calcolo non si correggono a valle; emergono quando il commissario giudiziale li segnala nella relazione o quando il tribunale li rileva d’ufficio, e a quel punto i tempi per rimediare sono stretti.

Mossa 1 — Qualifica correttamente lo strumento: liquidatorio con assuntore o continuità indiretta?

Obiettivo della mossa: stabilire, prima di scrivere una riga di piano, se l’operazione con l’assuntore è davvero liquidatoria o se, per come è congegnata, il tribunale la leggerà come continuità indiretta. Sbagliare qui significa costruire un piano con le regole sbagliate.

Quando va fatta

Subito, prima di qualsiasi deposito. Se hai già una domanda con riserva pendente, entro la prima metà del termine concesso dal tribunale: ti serve il tempo per rifare i conti se la qualificazione cambia.

Come si esegue

Il primo passo è descrivere su carta, in una pagina, cosa riceve l’assuntore e cosa ne farà. Elenca:

  1. i beni e i rapporti trasferiti (immobili, impianti, marchi, crediti verso clienti, magazzino, contratti in corso, rapporti di lavoro);
  2. la destinazione che l’assuntore intende dare a quei beni: rivenderli, metterli a reddito, proseguire l’attività;
  3. il corrispettivo: somma fissa, percentuale garantita ai creditori, accollo di debiti;
  4. la sorte dei dipendenti.

Se dall’elenco emerge che l’assuntore rileva un complesso aziendale funzionante e lo fa proseguire, confrontati con l’art. 84, comma 2: la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione d’azienda configura continuità indiretta. In quel caso il concordato non è liquidatorio e seguirà le regole della continuità (classi obbligatorie ex art. 85, comma 3, regola di priorità relativa, voto per classi). Se invece l’assuntore prende un insieme di beni non organizzati in azienda, o li prende per liquidarli, resti nel liquidatorio.

Non è raro che il piano contenga elementi misti: per esempio, l’assuntore rileva l’immobile e il magazzino e, separatamente, un ramo d’azienda minore. In questi casi devi verificare quale componente prevale e descriverla con trasparenza nel piano. La qualificazione non la sceglie il debitore con un’etichetta: la ricostruisce il tribunale dalla sostanza dell’operazione.

La base giuridica

  • Art. 84, comma 1, CCII: il concordato può realizzarsi tramite continuità, liquidazione del patrimonio, attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma; creditori e società da loro partecipate possono essere assuntori.
  • Art. 84, comma 2, CCII: definizione di continuità diretta e indiretta.
  • Art. 84, comma 4, CCII: regole speciali del concordato con liquidazione del patrimonio.

Leggi il comma 1 con attenzione: la legge mette l’assuntore sullo stesso piano delle altre modalità, non lo colloca dentro la continuità né dentro la liquidazione. È uno strumento “neutro” che assume il colore del piano in cui viene inserito. Proprio per questo la domanda del titolo ha una risposta positiva: nulla impedisce di costruire un concordato liquidatorio in cui la liquidazione si realizza attraverso il trasferimento in blocco dell’attivo a un assuntore, anziché attraverso vendite separate gestite da un liquidatore giudiziale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il commissario giudiziale, nella sua relazione, contesti la qualificazione: “il piano si dichiara liquidatorio ma prevede la prosecuzione dell’attività da parte dell’assuntore”. Il rischio è duplice: se il piano è in realtà in continuità, mancano le classi obbligatorie e la distribuzione potrebbe non rispettare le regole di priorità; se il piano si dichiara in continuità per evitare il 10% di risorse esterne ma è in realtà liquidatorio, l’assenza dell’apporto esterno lo rende inammissibile.

Come gestirlo: prepara fin dall’inizio una nota tecnica, allegata al piano, che spieghi perché l’operazione è liquidatoria, con dati oggettivi (assenza di prosecuzione, destinazione dei beni alla rivendita, mancato trasferimento dei rapporti di lavoro o trasferimento solo marginale). Se i dati non reggono, cambia strada prima del deposito: è meno costoso riqualificare il piano che vederselo respingere.

Assuntore, cessione dei beni, liquidatore: tre modi diversi di liquidare

Prima di chiudere questa mossa, confronta l’assuntore con le alternative che il Codice ti mette a disposizione dentro lo stesso concordato liquidatorio. Non è un esercizio teorico: la scelta incide su tempi, rischi e percentuali.

Aspetto Concordato con assuntore Cessione dei beni con liquidatore Liquidazione con vendite gestite dal debitore
Chi realizza l’attivo L’assuntore, che lo riceve in blocco Un liquidatore nominato dal tribunale Il debitore, sotto sorveglianza del commissario
Certezza del ricavato Alta, se l’impegno è garantito Variabile, dipende dal mercato Variabile
Tempi di pagamento Spesso brevi, anche in unica soluzione Legati ai tempi delle vendite Legati ai tempi delle vendite
Rischio di gara Possibile (art. 91) Le vendite sono competitive per natura Le vendite sono competitive per natura
Fonte tipica delle risorse esterne Apporto dell’assuntore distinto dal prezzo Apporto dei soci o di terzi Apporto dei soci o di terzi
Posizione del debitore dopo l’omologazione Liberabile, se l’accollo è liberatorio Resta obbligato fino al riparto Resta obbligato

La colonna che conta di più per te è l’ultima riga. Con l’assuntore puoi uscire dalla procedura molto prima, ma solo se la proposta prevede in modo espresso la tua liberazione e i creditori la votano. Con le altre forme resti legato alla procedura fino al riparto finale.

L’altra riga decisiva è quella della certezza del ricavato. Nella cessione dei beni il piano promette una percentuale stimata, che dipende da vendite future; con l’assuntore la percentuale è un’obbligazione di un soggetto solvibile, assistita da garanzie. Per i creditori, che votano, questa differenza vale spesso più di qualche punto percentuale in più promesso da una liquidazione dagli esiti incerti. Tienilo presente quando presenterai la proposta (mossa 7).

Check di completamento

  • Hai una descrizione scritta di cosa riceve l’assuntore e cosa ne farà.
  • Hai deciso, con motivazione documentabile, se il piano è liquidatorio o in continuità indiretta.
  • Sai quali regole (10%-20% oppure classi obbligatorie e priorità relativa) si applicano al tuo caso.

Non passare oltre finché questi tre punti non sono spuntati.

Mossa 2 — Individua l’assuntore e vincolalo con un impegno irrevocabile

Obiettivo della mossa: trasformare l’interesse di un terzo in un’obbligazione giuridicamente vincolante, condizionata solo all’omologazione, con garanzie adeguate a rendere credibile il piano.

Quando va fatta

Prima del deposito della proposta definitiva. Se sei in riserva ex art. 44, il termine assegnato dal tribunale è compreso, di regola, tra trenta e sessanta giorni, con possibilità di proroga in presenza di giustificati motivi: l’impegno dell’assuntore deve essere firmato e allegato entro quel termine.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere chi può fare l’assuntore. La legge è ampia: un terzo investitore, una società costituita apposta (spesso una newco), uno o più creditori, una società partecipata dai creditori (art. 84, comma 1). L’ipotesi del creditore assuntore è frequente quando una banca o un fornitore strategico ha interesse a recuperare valore gestendo direttamente gli asset.

Poi costruisci l’impegno. Una lettera di intenti non basta. Ti serve un atto che contenga almeno:

  1. l’obbligazione di pagamento verso i creditori nella misura e nei tempi del piano, distinguendo prededucibili, privilegiati e chirografari;
  2. l’irrevocabilità dell’impegno per tutta la durata della procedura, fino all’omologazione definitiva;
  3. la condizione sospensiva dell’omologazione, senza altre condizioni potestative a favore dell’assuntore (niente “salvo gradimento”, niente due diligence ancora da fare);
  4. le garanzie: fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, deposito vincolato, pegno su somme, a copertura almeno della parte di pagamento destinata ai creditori;
  5. il perimetro dei beni che l’assuntore riceverà e la previsione sulla sorte di quelli esclusi;
  6. il regime di responsabilità: se l’assuntore si accolla i debiti con effetto liberatorio per te o se si aggiunge come coobbligato.

Senza garanzie serie, il tribunale e i creditori leggeranno l’impegno come una promessa e non come una risorsa. Ricorda che il commissario giudiziale valuta la fattibilità e che i creditori votano anche sulla base della credibilità di chi paga.

La base giuridica

  • Art. 84, comma 1, CCII, per la legittimazione di terzi, creditori e società partecipate a costituirsi assuntori.
  • Art. 44 CCII, per i termini della domanda con riserva.
  • Art. 1273 c.c. sull’accollo, che ti aiuta a ragionare sull’effetto liberatorio: nell’accollo privatistico la liberazione del debitore originario richiede l’adesione del creditore; nel concordato il consenso dei creditori passa attraverso il voto e l’omologazione, che rendono la proposta vincolante anche per i dissenzienti.

Per orientarti, ti è utile anche la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale, dove la figura dell’assuntore ha una tradizione più lunga. L’art. 250 CCII esclude la risoluzione del concordato quando gli obblighi sono assunti dal proponente o da creditori con liberazione immediata del debitore, e non consente l’istanza ai creditori verso i quali il terzo non ha assunto responsabilità (art. 240, comma 5). La giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare ha costruito l’assuntore come il soggetto su cui si concentra l’esecuzione: la Cassazione (Sez. V, n. 2400 del 3 marzo 2000) ha affermato che, una volta omologato il concordato assunto da un terzo, le vicende dell’adempimento riguardano solo l’assuntore e non possono riaprire la procedura nei confronti del debitore liberato. Si tratta di un principio reso in materia di concordato fallimentare: va usato come criterio di lettura, non come regola automatica per il concordato preventivo.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: l’assuntore vuole firmare solo “subordinatamente all’esito positivo di una due diligence”. Così il suo impegno diventa condizionato a un evento che dipende dalla sua volontà e perde valore. Come gestirlo: anticipa la due diligence, apri una data room, fissa una data oltre la quale la condizione decade e l’impegno diventa pieno. Se l’assuntore rifiuta, valuta un secondo candidato o un piano senza assuntore.

Secondo imprevisto: l’assuntore è un creditore che vuole compensare il proprio credito con il prezzo. Attenzione: una compensazione di questo tipo, se non è trasparente e non rispetta le prelazioni, altera il trattamento dei creditori. Nel piano deve essere chiaro quanto l’assuntore paga in denaro fresco e quanto “paga” rinunciando al proprio credito; solo la prima parte è, in linea di principio, nuova ricchezza.

Come verificare la solidità dell’assuntore

Non fidarti del nome. Prima di firmare, raccogli e fai esaminare:

  1. gli ultimi due bilanci approvati dell’assuntore, o, se è una newco, quelli dei soci che la finanziano;
  2. la provenienza delle somme: lettera della banca che attesti la disponibilità dei fondi o il finanziamento deliberato;
  3. la struttura della garanzia: una fideiussione a prima richiesta di un istituto bancario o assicurativo iscritto negli albi di vigilanza è cosa ben diversa da una fideiussione personale di un socio;
  4. eventuali legami dell’assuntore con te, con i tuoi soci o con i creditori: non sono vietati, ma devono essere dichiarati, perché il commissario li cercherà comunque;
  5. la capacità di subentrare nei contratti che ti interessa trasferire (locazioni, licenze, autorizzazioni amministrative), che spesso richiedono requisiti soggettivi o il consenso della controparte.

Se l’assuntore è un creditore, aggiungi una verifica: l’importo e la natura del suo credito. Un creditore privilegiato che diventa assuntore ha interessi diversi da un chirografario, e questa differenza peserà sul voto e sulla valutazione del commissario.

Check di completamento

  • Hai un atto di impegno firmato, irrevocabile, condizionato solo all’omologazione.
  • Hai una garanzia bancaria o assicurativa o un deposito vincolato.
  • Sai se l’accollo è liberatorio o cumulativo e lo hai scritto.

Mossa 3 — Fai i conti: 10% di risorse esterne e 20% ai chirografari

Obiettivo della mossa: dimostrare con numeri verificabili che l’operazione con l’assuntore supera le due soglie dell’art. 84, comma 4, e che i creditori ricevono almeno quanto riceverebbero in liquidazione giudiziale.

Quando va fatta

In parallelo con la mossa 2 e comunque prima di commissionare l’attestazione. Un attestatore che riceve numeri incompleti allunga i tempi o rilascia un’attestazione fragile.

Come si esegue

Il primo passo è fotografare l’attivo disponibile alla data della domanda: è il valore di riferimento su cui si misura l’incremento del 10%. Prendi la situazione patrimoniale aggiornata, rettifica i valori contabili ai valori di realizzo e separa:

  • i beni gravati da ipoteca o pegno (il cui ricavato spetta prima ai creditori garantiti);
  • i beni liberi;
  • le poste che non si trasformeranno in denaro (crediti inesigibili, immobilizzazioni immateriali senza mercato).

Poi isola la componente esterna dell’operazione. Qui sta il cuore del problema. Se l’assuntore paga ai creditori una somma pari al valore di realizzo dei beni che riceve, non c’è nessuna risorsa esterna: c’è solo una vendita dell’attivo a prezzo di mercato. Le risorse esterne sono la parte che eccede, cioè ricchezza nuova che non proviene dal patrimonio del debitore e che si aggiunge all’attivo distribuibile.

La Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (Sez. I), ha chiarito, in tema di concordato semplificato, che la nozione di risorse esterne è quella dell’art. 84, comma 4: deve trattarsi di nuova ricchezza estranea al patrimonio del debitore e idonea a incrementare l’attivo. La stessa decisione ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata sia una risorsa esterna, perché non porta denaro e incide solo sull’ordine di soddisfazione. Il messaggio per il tuo piano è netto: conta ciò che entra, non ciò a cui qualcuno rinuncia. Se il tuo assuntore è un creditore che “rinuncia” al proprio credito, quella rinuncia libera spazio per gli altri ma, alla luce di questa lettura, difficilmente può essere conteggiata come apporto esterno.

Infine, verifica la soglia del 20%: il piano deve assicurare ai chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza almeno il 20% del loro ammontare complessivo. Calcola il 20% sulla massa chirografaria complessiva, comprensiva della parte incapiente dei privilegiati.

La base giuridica

  • Art. 84, comma 4, CCII: apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data della domanda; soddisfazione minima del 20% per chirografari e privilegiati degradati; possibilità di distribuire le risorse esterne anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettato il 20%; risorse dei soci considerate esterne se apportate senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione e destinate direttamente ai creditori.
  • Art. 84, comma 1, CCII: soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in liquidazione giudiziale.

La deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. è il tuo margine di manovra: la parte esterna del prezzo pagato dall’assuntore puoi distribuirla anche senza rispettare rigidamente l’ordine delle prelazioni, per esempio destinandone una quota ai chirografari anche se i privilegiati non sono pagati integralmente. La parte “interna”, cioè il valore dei beni del debitore, resta invece soggetta all’ordine delle cause di prelazione. Sul punto la giurisprudenza è rigorosa: la Cassazione (Sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024), decidendo un concordato in continuità sotto la legge fallimentare, ha affermato che il valore prodotto dall’impresa appartiene alla garanzia patrimoniale e non può essere distribuito liberamente in violazione delle prelazioni. E la Cassazione (Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025), in materia di concordato minore, ha ribadito che il mancato rispetto delle regole sulla responsabilità patrimoniale e sulla graduazione delle prelazioni è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione. Separare in modo contabilmente netto la parte interna e la parte esterna del pagamento dell’assuntore non è un formalismo: è ciò che ti consente di usare la deroga senza esporre il piano all’inammissibilità.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: fatti i conti, l’apporto esterno arriva al 7% dell’attivo. Hai tre leve:

  1. rinegoziare con l’assuntore un incremento del corrispettivo;
  2. affiancare all’assuntore un apporto dei soci, che l’art. 84, comma 4, considera esterno se senza obbligo di restituzione o postergato e destinato direttamente ai creditori;
  3. ridurre il perimetro dell’attivo ceduto all’assuntore, lasciando alcuni beni alla liquidazione ordinaria e concentrando il corrispettivo esterno sul perimetro più ridotto. Attenzione però: il 10% si misura sull’attivo disponibile alla data della domanda, non sul solo perimetro ceduto.

Se nessuna leva funziona, il concordato liquidatorio con assuntore non è praticabile: valuta la continuità indiretta, se ne esistono i presupposti, o un diverso strumento.

Check di completamento

  • Hai una tabella che separa attivo interno e apporto esterno.
  • L’apporto esterno è almeno pari al 10% dell’attivo disponibile alla data della domanda.
  • I chirografari e i privilegiati degradati ricevono almeno il 20%.
  • Il soddisfacimento complessivo non è inferiore all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Mossa 4 — Disegna il perimetro e gli effetti: cosa passa all’assuntore e chi resta obbligato

Obiettivo della mossa: definire con precisione cosa trasferisci, quali debiti l’assuntore si accolla, se sei liberato subito o solo all’esito dei pagamenti e quale sorte hanno i beni esclusi.

Quando va fatta

Dopo le mosse 2 e 3, prima della stesura finale del piano. Il perimetro incide sull’attestazione: deve essere stabile quando l’attestatore inizia il lavoro.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere tra due modelli.

Modello A, assuntore con accollo liberatorio. L’assuntore riceve tutte le attività e si obbliga verso i creditori a pagare la percentuale concordataria; il debitore, con l’omologazione, esce di scena. È il modello più pulito per l’imprenditore, ma pretende dall’assuntore un rischio maggiore e quindi garanzie più solide. Dovrai specificare nella proposta che l’accollo è liberatorio e che i creditori, con il voto e l’omologazione, ne accettano l’effetto.

Modello B, assuntore con accollo cumulativo o con semplice obbligo di pagamento del prezzo. L’assuntore acquista le attività e paga un prezzo, o si affianca al debitore come coobbligato; il debitore resta obbligato all’adempimento del concordato. È più accettabile per l’assuntore, ma ti lascia esposto: se l’assuntore non paga, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato nei tuoi confronti.

Poi elenca i beni esclusi e la loro destinazione: verranno liquidati da un liquidatore nominato dal tribunale, resteranno al debitore, verranno ceduti in un secondo momento? Ogni bene deve avere una sorte scritta.

Infine prevedi la sorte dei contratti pendenti (art. 97 CCII) e dei rapporti di lavoro: se l’assuntore subentra nei contratti, scrivilo; se vuoi sciogliere contratti che l’assuntore non vuole, dovrai chiedere l’autorizzazione con le forme di legge.

La base giuridica

  • Art. 84, comma 1, CCII, che legittima la forma con assuntore.
  • Artt. 1273 e 1301 c.c., per l’accollo e la sorte dei coobbligati.
  • Art. 117 CCII sugli effetti del concordato omologato, obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda.
  • Art. 250, commi 5 e 6, CCII come termine di confronto: nel concordato nella liquidazione giudiziale la risoluzione non opera quando gli obblighi sono assunti dal proponente o da creditori con liberazione immediata del debitore.

Un’indicazione utile viene ancora dalla tradizione del concordato fallimentare. La Cassazione (Sez. V, n. 2400 del 3 marzo 2000) ha precisato che l’assuntore è tenuto a pagare la percentuale anche ai creditori concorsuali che non si sono insinuati, perché gli obblighi derivanti dal concordato includono anche loro. E le Sezioni Unite (n. 7562 del 26 luglio 1990) hanno affermato che il creditore anteriore, anche se ottiene una condanna per l’intero dopo l’omologazione, può pretendere in sede esecutiva solo la percentuale concordataria, e che il concordato può essere fatto valere con l’opposizione all’esecuzione. Sono pronunce sulla legge fallimentare, ma il principio che esprimono, cioè che il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, è stato mantenuto nel Codice. Per te significa una cosa concreta: nel calcolo del fabbisogno dell’assuntore devi includere anche i creditori che oggi non conosci o che non si faranno avanti. Prevedi un fondo rischi.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: emerge un creditore non censito, o un debito tributario accertato dopo il deposito. Se l’assuntore si è obbligato solo verso i creditori elencati, il nuovo debito resta a tuo carico; se si è obbligato verso tutti i creditori concorsuali, il fabbisogno cresce e l’assuntore potrebbe contestare. Come gestirlo: inserisci nell’impegno una clausola di fondo rischi con un importo massimo e una procedura di aggiustamento; chiedi all’attestatore di valutare la congruità del fondo.

Fideiussori, coobbligati e garanzie dei terzi

Un aspetto che spesso sfugge a chi costruisce il piano: l’omologazione del concordato della società non libera chi ha garantito personalmente i suoi debiti. I creditori conservano le azioni per l’intero contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, secondo un principio che la legge fallimentare esprimeva all’art. 135 per il concordato fallimentare e che il Codice mantiene per gli effetti del concordato. Se tu o i tuoi familiari avete firmato fideiussioni a favore della banca, la falcidia concordataria vale per la società, non per voi.

Che cosa puoi fare? Il primo passo è censire tutte le garanzie personali prestate. Poi valuta con l’assuntore e con i creditori garantiti se inserire nel piano o in accordi paralleli la liberazione dei garanti a fronte di un pagamento ulteriore: è una componente che può rendere l’operazione più appetibile per la banca e, per te, decisiva. Se i garanti sono persone fisiche sovraindebitate, valuta per loro, separatamente, gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice. Non lasciare la posizione dei garanti fuori dal piano: è il punto in cui l’uscita dalla crisi dell’impresa rischia di trasformarsi nella crisi della famiglia dell’imprenditore.

C’è poi il caso inverso: le garanzie che l’assuntore offre ai creditori. Nella disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale, le garanzie promesse e non costituite sono causa di risoluzione (art. 250, comma 1, CCII); nel concordato preventivo la mancata costituzione delle garanzie promesse incide sulla fattibilità e sull’adempimento. Scrivi nel piano quando la garanzia verrà rilasciata (prima del deposito, prima del voto, al momento dell’omologazione) e allega, se possibile, la garanzia già emessa con efficacia condizionata.

Check di completamento

  • Hai scelto tra accollo liberatorio e cumulativo e lo hai scritto nella proposta.
  • Ogni bene ha una destinazione scritta.
  • Il fabbisogno dell’assuntore include un fondo rischi per crediti non censiti o contestati.

Mossa 5 — Gestisci il rischio di competizione: offerte concorrenti e proposte concorrenti

Obiettivo della mossa: valutare se l’accordo con l’assuntore sarà sottoposto a una procedura competitiva e prepararti a difendere il valore dell’offerta o a migliorarla.

Quando va fatta

Prima del deposito, perché incide sulla struttura dell’impegno (che deve prevedere cosa accade se un terzo offre di più), e di nuovo dopo l’apertura della procedura.

Come si esegue

Il primo passo è distinguere due istituti.

Le offerte concorrenti (art. 91 CCII) riguardano il caso in cui il piano comprenda un’offerta da parte di un soggetto individuato per il trasferimento, anche prima dell’omologazione, dell’azienda, di un ramo o di specifici beni a fronte di un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso. In quel caso il tribunale o il giudice delegato dispone la ricerca di interessati con una procedura competitiva. La ratio è evitare che il debitore scelga in anticipo il compratore a un prezzo non verificato dal mercato.

Le proposte concorrenti (art. 90 CCII) sono invece proposte alternative di concordato che i creditori qualificati possono presentare, con l’effetto di mettere ai voti più proposte.

Il punto delicato: l’assuntore che riceve “tutte le attività” e si obbliga a pagare i creditori ricade nell’art. 91? È una questione dibattuta. Da un lato, l’operazione è sostanzialmente un trasferimento di beni contro un corrispettivo; dall’altro, l’assuntore non si limita a comprare, ma assume il rischio dell’adempimento concordatario, e la sua proposta è un elemento costitutivo del piano, non una semplice offerta d’acquisto. Le opinioni dei commentatori e le prassi dei tribunali non sono uniformi; lo dimostra il fatto che il tema è oggetto di specifici approfondimenti professionali. Non dare per scontato che il tuo assuntore sia al riparo dalla gara: costruisci il piano come se la gara potesse essere disposta.

Come? Inserisci nell’impegno dell’assuntore:

  1. il suo consenso a partecipare a un’eventuale procedura competitiva con la propria offerta come base;
  2. la previsione di cosa accade se un terzo offre di più: decadenza dell’impegno, eventuale rimborso delle spese documentate, eventuale diritto di pareggiare l’offerta se compatibile con il bando;
  3. la previsione che, in caso di aggiudicazione a terzi, il piano si adegua automaticamente.

La base giuridica

  • Art. 91 CCII: offerte concorrenti e procedura competitiva.
  • Art. 90 CCII: proposte concorrenti dei creditori, con i limiti di ammissibilità ivi previsti.
  • Art. 84, comma 1, CCII, per la natura dell’assuntore.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: il tribunale dispone la procedura competitiva e un terzo offre un prezzo superiore. L’assuntore originario esce, e con lui le garanzie che avevi costruito. Come gestirlo: verifica che il bando richieda all’aggiudicatario garanzie almeno equivalenti; aggiorna il piano e l’attestazione nella parte che cambia; informa i creditori prima del voto.

Secondo imprevisto: un creditore qualificato presenta una proposta concorrente con un diverso assuntore. Qui la partita si gioca sul voto: prepara una comparazione chiara delle due proposte per i creditori.

Questa è la mossa in cui la regia della trattativa conta più della tecnica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta l’impegno dell’assuntore in modo che resti utile anche se il tribunale apre la competizione.

Check di completamento

  • Hai valutato, con motivazione scritta, se l’art. 91 si applica al tuo assuntore.
  • L’impegno dell’assuntore prevede la gestione di un’eventuale gara.
  • Hai verificato se la tua proposta è esposta a proposte concorrenti ex art. 90.

Mossa 6 — Ottieni l’attestazione e deposita nei termini

Obiettivo della mossa: depositare proposta, piano, impegno dell’assuntore, garanzie e attestazione completa entro il termine, con un’attestazione che copra veridicità dei dati, fattibilità e rispetto delle soglie.

Quando va fatta

Entro il termine assegnato dal tribunale se sei in riserva ex art. 44; altrimenti al momento del deposito della domanda completa. Ricorda che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto: verifica con il tuo difensore quali termini della procedura ne sono interessati, perché per molti termini delle procedure concorsuali la sospensione non si applica e non devi contarci.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere un professionista indipendente con i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, e fornirgli il pacchetto completo:

  1. situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;
  2. elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione;
  3. elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore;
  4. impegno firmato dell’assuntore e documenti di garanzia;
  5. stima dell’attivo in ipotesi di liquidazione giudiziale;
  6. tabella interno/esterno (mossa 3);
  7. nota sulla qualificazione (mossa 1);
  8. valutazione sull’art. 91 (mossa 5).

Prima di procedere, assicurati che l’attestatore si pronunci espressamente su tre punti: il rispetto del 10% di risorse esterne, il rispetto del 20%, la solvibilità dell’assuntore o l’adeguatezza delle garanzie che presta.

Poi deposita con ricorso ai sensi dell’art. 40 CCII, con tutti gli allegati, e verifica che la proposta indichi in modo chiaro la percentuale e i tempi di pagamento per ciascuna categoria.

La base giuridica

  • Art. 87 CCII: contenuto del piano e attestazione del professionista indipendente.
  • Art. 40 CCII: domanda di accesso.
  • Art. 44 CCII: domanda con riserva e termini.
  • Art. 47 CCII: apertura del concordato e verifica di ammissibilità.

Il controllo del tribunale sull’ammissibilità del liquidatorio non si ferma alla forma: le soglie dell’art. 84, comma 4, e il rispetto delle regole sulla responsabilità patrimoniale sono requisiti che il giudice verifica d’ufficio. Lo ha ricordato la Cassazione con la già citata sentenza n. 28574 del 2025, che pur riguardando il concordato minore ha affermato la rilevabilità d’ufficio della violazione delle regole di prelazione anche prima dell’omologazione.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: l’attestatore non riesce a concludere nei termini perché manca un documento dell’assuntore (bilanci, referenze bancarie, la garanzia definitiva). Come gestirlo: chiedi al tribunale una proroga motivata del termine ex art. 44 prima della scadenza, documentando le ragioni; non depositare un’attestazione condizionata o incompleta, che il tribunale potrebbe considerare inidonea.

La proposta: cosa deve dire, parola per parola

Il ricorso e la proposta sono documenti che verranno letti dal tribunale, dal commissario e da ogni singolo creditore. Prima di procedere, assicurati che la proposta indichi in modo espresso:

  1. la forma del concordato: liquidatorio, con attribuzione delle attività a un assuntore ai sensi dell’art. 84, comma 1, CCII;
  2. l’identità dell’assuntore e il richiamo all’atto di impegno allegato;
  3. il trattamento di ciascuna categoria di creditori: prededucibili, privilegiati (con indicazione della capienza), degradati, chirografari, con la percentuale e il termine di pagamento;
  4. le risorse esterne, il loro importo, la loro provenienza e la loro destinazione, con indicazione dell’eventuale uso della deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.;
  5. la percentuale minima assicurata a chirografari e degradati, che non può scendere sotto il 20%;
  6. l’effetto liberatorio o cumulativo dell’accollo;
  7. le garanzie prestate dall’assuntore o da terzi;
  8. la sorte dei beni esclusi e dei contratti pendenti;
  9. le conseguenze di un’eventuale procedura competitiva sulla proposta.

Non lasciare nulla di implicito. Un creditore che non capisce cosa riceve vota contro, e un tribunale che non trova un elemento essenziale lo segnala. La chiarezza della proposta non è un dettaglio redazionale: è parte della sua fattibilità.

Ricorda infine la pubblicità: la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese e da quel momento producono effetto le misure protettive, se richieste. Coordina con l’assuntore la comunicazione dell’operazione a clienti, fornitori e dipendenti: una notizia che circola male prima del deposito può ridurre il valore proprio di quei beni che l’assuntore si è impegnato a rilevare.

Check di completamento

  • L’attestazione copre veridicità, fattibilità, soglie e solvibilità dell’assuntore.
  • Il deposito è avvenuto entro il termine, con tutti gli allegati.
  • Hai una copia dell’attestazione con l’indice degli allegati controllato.

Mossa 7 — Prepara il voto dei creditori

Obiettivo della mossa: arrivare all’adunanza o al termine per il voto con una proposta comprensibile, con il consenso dei creditori chiave e con risposte pronte alle obiezioni del commissario.

Quando va fatta

Dall’apertura della procedura fino alla chiusura delle operazioni di voto. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione prima dell’inizio delle operazioni di voto, entro i termini fissati dall’art. 105 CCII: quella relazione orienterà i creditori.

Come si esegue

Il primo passo è mappare la maggioranza. Nel concordato liquidatorio, salvo che tu abbia formato classi, la proposta è approvata se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se hai suddiviso in classi, serve anche la maggioranza delle classi (art. 109, comma 1, CCII). Verifica le regole di dettaglio con il testo vigente al momento del voto.

Poi prepara una scheda per i creditori principali che spieghi in termini semplici:

  • chi è l’assuntore e quali garanzie presta;
  • cosa ricevono rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • in che tempi;
  • cosa succede se l’assuntore non paga (dipende dal modello scelto alla mossa 4).

Non passare oltre finché non hai almeno un riscontro informale dei creditori che pesano di più. Se uno di loro è anche l’assuntore, ricorda che i creditori in conflitto di interessi e le società che li controllano subiscono limitazioni nel voto: verifica con attenzione l’art. 109 CCII e le regole sul conflitto di interessi prima di contare quei voti.

La base giuridica

  • Art. 105 CCII: relazione del commissario giudiziale.
  • Art. 107 CCII: modalità di voto.
  • Art. 109 CCII: maggioranze.
  • Art. 85 CCII: classi (obbligatorie solo in determinati casi; nel liquidatorio la loro formazione resta in linea di principio facoltativa, ma il trattamento differenziato tra creditori richiede comunque una suddivisione omogenea).

Un punto da non trascurare: la proposta deve garantire ai creditori un vantaggio reale. La Cassazione (Sez. I, n. 624 del 12 gennaio 2026), in materia di concordato semplificato, ha affermato che l’utilità per ciascun creditore deve essere un vantaggio concreto e apprezzabile e che la sola rapidità nella soluzione della crisi non basta, soprattutto se ai chirografari non arriva nulla. Nel concordato liquidatorio con assuntore la soglia del 20% già impedisce proposte “a zero” per i chirografari; ma il principio ti ricorda che il valore della proposta va spiegato in termini comprensibili e misurabili.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: il commissario, nella relazione, mette in dubbio la solvibilità dell’assuntore. I creditori si irrigidiscono. Come gestirlo: chiedi all’assuntore di rafforzare la garanzia (importo maggiore, garante di primario standing) e deposita una memoria integrativa prima della chiusura del voto. Se la proposta viene modificata, verifica con il difensore i limiti alle modifiche dopo l’inizio delle operazioni di voto.

Il calendario del voto, in pratica

Per non perdere il controllo dei tempi, costruisci un calendario a ritroso partendo dalla data fissata dal tribunale per l’inizio delle operazioni di voto:

  • deposito della relazione del commissario: è il momento in cui conoscerai le sue osservazioni; tieni libera la settimana successiva per rispondere;
  • eventuali proposte concorrenti dei creditori: hanno un termine proprio, fissato dall’art. 90 CCII con riferimento alla data del voto; se arrivano, dovrai confrontarti con esse davanti ai creditori;
  • eventuali modifiche della tua proposta: verifica con il difensore fino a quando sono consentite;
  • comunicazioni ai creditori: invia la scheda sintetica con anticipo, non a ridosso del voto;
  • chiusura delle operazioni di voto: da quel momento si contano le adesioni e si apre la fase verso l’omologazione.

Una cautela specifica per il concordato con assuntore: i creditori tendono a votare sulla persona più che sul piano. Se l’assuntore è un soggetto noto e solido, mettilo in condizione di presentarsi, attraverso una lettera ai creditori o la documentazione di garanzia. Se è una newco senza storia, la garanzia bancaria è l’unico argomento che i creditori comprendono immediatamente: rendila visibile.

Check di completamento

  • Hai la mappa dei crediti ammessi al voto e la stima della maggioranza.
  • Hai gestito i voti dei creditori in conflitto d’interessi.
  • Hai risposto per iscritto alle osservazioni del commissario.

Mossa 8 — Omologazione ed esecuzione: controlla l’assuntore fino all’ultimo pagamento

Obiettivo della mossa: ottenere l’omologazione, far eseguire i trasferimenti all’assuntore e presidiare i pagamenti fino alla chiusura, sapendo in anticipo quali rimedi hanno i creditori e quali hai tu.

Quando va fatta

Dall’approvazione della proposta al giudizio di omologazione, e poi per tutta la durata dell’esecuzione del piano, che nel concordato con assuntore può essere breve (pagamento in un’unica soluzione) o articolata (pagamenti rateali con garanzia).

Come si esegue

Il primo passo è il giudizio di omologazione (art. 48 e art. 112 CCII). Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano. Se ci sono opposizioni, i creditori dissenzienti possono contestare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Prepara una memoria che metta a confronto, in modo tabellare, il soddisfacimento offerto dall’assuntore e quello stimato in liquidazione giudiziale.

Poi, dopo l’omologazione, cura l’esecuzione:

  1. trasferimento dei beni all’assuntore con atti formali (rogiti per gli immobili, cessioni di crediti notificate ai debitori ceduti, volture);
  2. cancellazione delle formalità pregiudizievoli, nei limiti previsti per i trasferimenti in esecuzione del concordato;
  3. pagamenti nei termini del piano, con rendicontazione al commissario giudiziale, che sorveglia l’adempimento;
  4. escussione delle garanzie se l’assuntore ritarda.

Infine, se il decreto di omologazione viene reclamato, ricorda che il reclamo si propone alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII): fino alla decisione, coordina con l’assuntore i tempi dei trasferimenti, perché l’impegno di regola diventa pienamente operativo con l’omologazione definitiva.

La base giuridica

  • Art. 112 CCII: giudizio di omologazione.
  • Art. 117 CCII: effetti del concordato per i creditori.
  • Art. 118 CCII: esecuzione del concordato e sorveglianza del commissario.
  • Art. 119 CCII: risoluzione del concordato per inadempimento.
  • Art. 51 CCII: reclamo.

Il nodo è la risoluzione. Se hai scelto il modello con accollo cumulativo (mossa 4), l’inadempimento dell’assuntore espone il concordato alla domanda di risoluzione dei creditori, con il rischio che tu ti ritrovi nella liquidazione giudiziale. Se hai scelto l’accollo liberatorio, la posizione cambia: nella tradizione della legge fallimentare la risoluzione era esclusa quando gli obblighi erano assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, e il Codice, per il concordato nella liquidazione giudiziale, mantiene espressamente questa regola all’art. 250, comma 5. Per il concordato preventivo verifica con il tuo difensore il testo vigente dell’art. 119 CCII e la sua interpretazione, perché l’effetto liberatorio deve risultare con chiarezza dalla proposta omologata. Non dare per acquisita la tua liberazione: falla scrivere nella proposta, falla attestare, falla votare.

Se qualcosa va storto

Imprevisto tipico: l’assuntore paga la prima tranche e si ferma. Come gestirlo: il commissario giudiziale segnala l’inadempimento; tu, se sei ancora obbligato, attivi l’escussione della fideiussione e, se occorre, l’azione di adempimento contro l’assuntore. I creditori, nel frattempo, valutano la risoluzione: il loro ricorso, nel concordato preventivo, è soggetto al termine annuale dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Se la garanzia copre il residuo, l’escussione chiude il problema senza risoluzione.

Check di completamento

  • Il decreto di omologazione è definitivo.
  • I trasferimenti sono stati eseguiti e trascritti.
  • I pagamenti sono rendicontati al commissario e le garanzie restano attive fino al saldo.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con le regole dell’art. 84 CCII. Servono a vedere come cambia l’esito a seconda di come strutturi l’apporto dell’assuntore e di quando esegui le mosse. Non rappresentano casi reali.

Situazione di partenza comune. Una S.r.l. commerciale ha cessato l’attività operativa. Attivo disponibile alla data della domanda, a valori di realizzo: 1.437.800 €, di cui un immobile del valore di 612.000 € gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo residuo di 704.300 €, e beni liberi (magazzino, crediti verso clienti, attrezzature) per 825.800 €. Debiti: prededucibili e spese di procedura stimate 100.600 €; privilegiati generali (lavoratori, erario, enti previdenziali) 391.250 €; ipotecario 704.300 € (capiente per 612.000, degradato a chirografo per 92.300); chirografari 1.874.450 €. La massa da considerare per il 20% è quindi chirografari più degradati: 1.966.750 €. Il 20% vale 393.350 €. Il 10% dell’attivo disponibile vale 143.780 €.

Il valore interno, distribuito secondo le prelazioni: 612.000 € alla banca sull’immobile; dai beni liberi 825.800 € si tolgono 100.600 € di prededuzioni e spese, restano 725.200 €; i privilegiati generali prendono 391.250 €; ai chirografari e ai degradati restano 333.950 €, cioè il 16,98%. Sotto il 20%: senza risorse esterne il piano non regge.

Simulazione 1 — Assuntore con prezzo più apporto distinto

L’assuntore, una newco, si obbliga a pagare 1.437.800 € a fronte dell’intero attivo e, con una clausola separata, ad apportare ulteriori 151.420 € destinati direttamente ai creditori concorsuali, senza alcun corrispettivo in beni. L’apporto esterno è pari al 10,53% dell’attivo disponibile: soglia del 10% superata. Usando la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. per la sola parte esterna, il piano destina l’intero apporto a chirografari e degradati: 333.950 + 151.420 = 485.370 €, pari al 24,68%. Soglia del 20% superata. La stima in liquidazione giudiziale, con tempi più lunghi, costi maggiori e realizzi inferiori (ipotizziamo 1.180.000 € di attivo e 148.000 € di costi), darebbe ai chirografari una percentuale sensibilmente inferiore. Esito: proposta ammissibile e conveniente, a condizione che l’impegno e le garanzie siano quelli descritti nella mossa 2.

Simulazione 2 — Assuntore creditore che “rinuncia” al proprio credito

Un fornitore titolare di un credito chirografario di 312.600 € si propone come assuntore: paga 1.437.800 € per l’attivo, rinuncia al proprio credito e aggiunge 61.300 € in denaro. Sulla carta, la sua offerta “vale” 373.900 € in più. Ma la rinuncia non porta denaro nuovo: alla luce della lettura data dalla Cassazione con la sentenza n. 620/2026, ciò che conta è la ricchezza che entra e incrementa l’attivo. Le risorse esterne in senso proprio sono solo 61.300 €, pari al 4,26%: soglia del 10% mancata. Eppure, guardando agli altri creditori, la percentuale sale: la massa chirografaria si riduce a 1.654.150 € e i 395.250 € disponibili (333.950 + 61.300) valgono il 23,89%. Il 20% è rispettato, il 10% no: proposta a rischio inammissibilità.

Correzione: un socio apporta 89.000 € senza obbligo di restituzione, destinati direttamente ai creditori (art. 84, comma 4, ultimo periodo). Le risorse esterne diventano 150.300 €, pari al 10,45%. La percentuale ai chirografari diversi dall’assuntore sale a (333.950 + 150.300) / 1.654.150 = 29,27%. Esito: proposta ammissibile, purché la rinuncia dell’assuntore al credito sia irrevocabile e tracciata nel piano.

Simulazione 3 — Lo stesso piano, due velocità

La società deposita domanda con riserva ex art. 44 il 14 settembre 2026; il tribunale assegna sessanta giorni, con scadenza il 13 novembre 2026 (la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto, qui non interferisce).

Chi esegue le mosse nei tempi: entro il 2 ottobre completa qualificazione e conti (mosse 1 e 3); il 21 ottobre l’assuntore firma l’impegno irrevocabile con fideiussione a prima richiesta di 151.420 €; il 6 novembre l’attestatore deposita la relazione; il 10 novembre la proposta completa è depositata. Margine di tre giorni.

Chi rimanda: l’assuntore subordina l’impegno a una due diligence che parte solo il 28 ottobre; il 13 novembre l’impegno non è firmato e non è stata chiesta proroga. Il termine scade senza deposito: il tribunale dichiara l’esito negativo della domanda, le misure protettive cessano e i creditori, se ne ricorrono i presupposti, possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Lo stesso assuntore, a quel punto, potrà comprare i beni nella liquidazione giudiziale senza apportare nulla di esterno. La stessa operazione, eseguita tre settimane prima, avrebbe portato ai chirografari il 24,68%; eseguita tardi, consegna l’impresa a una procedura in cui la percentuale stimata è inferiore. Se il ritardo è giustificato, la richiesta di proroga va depositata prima della scadenza, non dopo.

Simulazione 4 — La gara inattesa

Il tribunale, ritenendo applicabile l’art. 91 CCII, dispone una procedura competitiva sui beni, con l’offerta dell’assuntore come base. Un terzo offre 1.512.000 € per i beni, senza alcun apporto aggiuntivo. Se il bando confronta solo il prezzo dei beni, il terzo vince (1.512.000 contro 1.437.800), ma il piano perde l’apporto esterno di 151.420 € e scende sotto il 10%: le risorse esterne non possono essere sostituite da un maggior prezzo pagato per i beni del debitore, perché il maggior prezzo è realizzo dell’attivo interno, non ricchezza nuova. Il piano andrebbe quindi integrato con un apporto diverso. Se invece l’impegno dell’assuntore prevede che, in caso di aggiudicazione a terzi, l’apporto esterno resti fermo o venga sostituito da un apporto dei soci, il piano sopravvive alla gara. È il motivo per cui la mossa 5 chiede di scrivere in anticipo la sorte dell’apporto: chi l’ha fatto arriva all’esito della gara con un piano ancora ammissibile; chi non l’ha fatto deve riscrivere piano e attestazione a procedura aperta.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, è questa. Il concordato liquidatorio con assuntore funziona se tre cose sono vere contemporaneamente: lo strumento è davvero liquidatorio, l’assuntore è vincolato e garantito, le soglie del 10% e del 20% sono rispettate con risorse che entrano davvero. Tutto il resto, dalla gestione della gara al voto e all’esecuzione, serve a proteggere questi tre pilastri.

Tieni presente la sequenza: qualificazione, impegno, conti, perimetro, competizione, attestazione e deposito, voto, omologazione ed esecuzione. Le mosse 2 e 3 si fanno in parallelo; la 5 va pensata prima del deposito e gestita dopo; la 8 dura quanto il piano.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Qualificazione Liquidatorio o continuità indiretta Prima del deposito Piano costruito con regole sbagliate
2. Impegno dell’assuntore Obbligazione irrevocabile e garantita Entro il termine ex art. 44 Assenza di una risorsa credibile
3. Conti 10% e 20% Soglie dell’art. 84, comma 4 Prima dell’attestazione Inammissibilità rilevabile d’ufficio
4. Perimetro ed effetti Accollo liberatorio o cumulativo, beni esclusi Prima della stesura finale Esposizione a risoluzione, creditori non censiti
5. Competizione Valutare art. 91 e art. 90 Prima del deposito e in procedura Perdita dell’apporto in caso di gara
6. Attestazione e deposito Pacchetto completo nei termini Scadenza fissata dal tribunale Esito negativo della domanda
7. Voto Maggioranza dei crediti ammessi Fino alla chiusura del voto Bocciatura della proposta
8. Omologazione ed esecuzione Trasferimenti e pagamenti Fino all’ultimo pagamento Risoluzione e liquidazione giudiziale

Il principio operativo da ricordare: l’assuntore vale per ciò che si obbliga a portare in più, non per ciò che si limita a comprare.

Gli scenari di deviazione

Nessun piano va esattamente come previsto. Ecco i tre imprevisti più frequenti nel concordato liquidatorio con assuntore e il piano B per ciascuno.

Scenario A — L’assuntore si ritira prima del deposito

Succede più spesso di quanto si pensi: l’investitore cambia strategia, la banca non rilascia la fideiussione, emergono passività che non aveva considerato. Se l’impegno non era ancora irrevocabile, l’assuntore può uscire senza conseguenze.

Piano B. Il primo passo è chiedere subito al tribunale, prima della scadenza, una proroga motivata del termine ex art. 44, documentando il ritiro e l’avvio di contatti alternativi. Poi riattiva i soggetti che avevano manifestato interesse e valuta se uno dei creditori principali (che l’art. 84, comma 1, legittima espressamente a essere assuntore) abbia interesse a subentrare. In parallelo, prepara una versione del piano senza assuntore, con liquidazione affidata a un liquidatore e apporto esterno dei soci: se l’apporto dei soci basta da solo a raggiungere il 10% e il 20%, hai un’alternativa pronta. Se nessuna strada regge, valuta con il difensore se sia preferibile convertire la domanda verso un altro strumento.

Scenario B — Il commissario contesta la natura delle risorse esterne

Nella relazione il commissario scrive che una parte dell’apporto dell’assuntore non è esterna: magari perché è una compensazione con crediti, una rinuncia, un maggior prezzo pagato per i beni, o un finanziamento destinato a essere restituito.

Piano B. Rileggi la tabella interno/esterno (mossa 3) alla luce della sentenza n. 620/2026 della Cassazione: le risorse esterne sono denaro nuovo che entra e incrementa l’attivo. Se la contestazione è fondata, ristruttura l’apporto: trasforma la rinuncia in un pagamento effettivo, separa in un atto distinto l’apporto destinato ai creditori, chiedi ai soci un conferimento senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 84, comma 4. Deposita una proposta modificata nei limiti consentiti e un’integrazione dell’attestazione. Se la contestazione è infondata, rispondi con una memoria tecnica che spieghi la provenienza delle somme con documenti bancari.

Scenario C — Emerge un debito non censito di importo rilevante

Dopo il deposito arriva un avviso di accertamento, o un creditore si fa avanti con un titolo che non conoscevi. Il fabbisogno cresce e le percentuali promesse scendono.

Piano B. Il primo passo è verificare se l’impegno dell’assuntore copre tutti i creditori concorsuali o solo quelli elencati (mossa 4). Se li copre tutti, attiva il fondo rischi; se il fondo non basta, negozia un’integrazione con l’assuntore. Se l’impegno copre solo i creditori elencati, ricorda che il concordato omologato vincola comunque tutti i creditori anteriori e che il nuovo creditore avrà diritto alla percentuale concordataria: il principio è antico, la giurisprudenza lo ha affermato già sotto la legge fallimentare (Cass. SU n. 7562/1990; Cass. Sez. V n. 2400/2000). Dovrai trovare le risorse o renderle disponibili dal fondo. Se il debito è tributario, verifica con il commercialista se esistono margini per una transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII e l’eventuale incidenza dei più recenti correttivi del Codice: valuta il testo vigente al momento della proposta, perché la disciplina è stata modificata più volte.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 3 prima della mossa 2?

Sì, anzi è consigliabile farle in parallelo. Calcolare in anticipo quanto apporto esterno ti serve ti permette di negoziare con l’assuntore partendo da un numero preciso. Quello che non puoi fare è depositare i conti senza l’impegno firmato: il numero, senza chi lo garantisce, non vale nulla.

L’assuntore può essere una società dei miei soci?

Sì, nulla lo vieta in astratto. Ma attenzione a due profili. Primo: il commissario e i creditori guarderanno con particolare attenzione l’operazione, perché il rischio è che l’impresa venga “ripresa” dagli stessi soggetti a un valore inferiore al mercato; per questo è probabile che si ponga il tema della procedura competitiva (mossa 5). Secondo: l’apporto dei soci è considerato esterno solo se senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione e se destinato direttamente ai creditori (art. 84, comma 4). Se la newco dei soci paga un prezzo e basta, quel prezzo è realizzo dell’attivo, non apporto.

Se l’assuntore è un creditore, può votare?

Il creditore assuntore ha un interesse diverso da quello degli altri creditori: riceve beni e assume obblighi. Per questo le regole sul conflitto di interessi nel voto vanno verificate con attenzione sul testo dell’art. 109 CCII e sulla giurisprudenza vigente. Non contare il suo voto nella tua mappa delle maggioranze finché il punto non è chiarito con il difensore.

Sono davvero liberato dai debiti con l’omologazione?

Dipende da come è scritta la proposta. Se l’assuntore si accolla i debiti con effetto liberatorio e la proposta omologata lo prevede espressamente, la tua posizione è molto più protetta; se l’accollo è cumulativo, resti obbligato e rischi la risoluzione. Nella tradizione del concordato fallimentare la liberazione del debitore con l’omologazione del concordato assunto dal terzo è stata riconosciuta dalla Cassazione (Sez. V, n. 2400/2000), ma per il concordato preventivo la soluzione va verificata sul testo vigente. Attenzione, inoltre: i creditori conservano le azioni verso i fideiussori e i coobbligati del debitore. Se hai prestato garanzie personali per i debiti della società, l’omologazione del concordato della società non ti libera come garante.

Il concordato minore può prevedere un assuntore?

Per le imprese sotto soglia (non assoggettabili alla liquidazione giudiziale) lo strumento è il concordato minore, che ha regole proprie (art. 74 CCII): nella versione liquidatoria richiede anch’esso un apporto di risorse esterne. Il Codice rinvia, per quanto compatibili, alle norme del concordato preventivo, e la Cassazione (Sez. I, n. 28574/2025) ha confermato che, attraverso quel rinvio, anche nel concordato minore si applicano le regole sulla responsabilità patrimoniale e sulle prelazioni, la cui violazione rende la proposta inammissibile. Un assuntore che porti finanza esterna può quindi essere uno strumento utile anche lì, con le verifiche dell’OCC.

Se arrivo dalla composizione negoziata senza accordo, posso usare l’assuntore nel concordato semplificato?

Il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) è uno strumento liquidatorio che si apre all’esito della composizione negoziata e ha regole proprie (non c’è voto dei creditori). Un terzo che acquisisce l’attivo e porta risorse aggiuntive può rientrare nel piano. Tieni però presente che la Cassazione, con le pronunce del 12 gennaio 2026 (nn. 620, 623 e 624), ha precisato che le risorse esterne devono essere ricchezza nuova, che il tribunale può verificare fin dall’inizio i presupposti di accesso e che la proposta deve offrire ai creditori un’utilità concreta.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti nel corso della redazione. Alcune riguardano la legge fallimentare o strumenti affini al concordato preventivo (concordato fallimentare, concordato minore, concordato semplificato): lo indichiamo ogni volta, perché vanno usate come criterio di orientamento e non applicate meccanicamente. Ti segnaliamo con trasparenza che, sul tema specifico dell’assuntore nel concordato preventivo liquidatorio regolato dal Codice della crisi, la giurisprudenza di legittimità edita è ancora scarsa: molte questioni (applicabilità dell’art. 91, effetto liberatorio, voto del creditore assuntore) restano affidate alla prassi dei tribunali.

A sostegno delle mosse 3 e 6 (risorse esterne, soglie, ammissibilità)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. Principio: nel concordato semplificato vale la nozione di risorse esterne dell’art. 84, comma 4, CCII, intese come ricchezza nuova estranea al patrimonio del debitore capace di accrescere l’attivo; la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata non lo è, perché non aggiunge liquidità e tocca solo l’ordine dei pagamenti. Rilevanza: è il criterio con cui misurare se l’apporto dell’assuntore conta davvero per il 10%; esclude che rinunce o compensazioni possano sostituire il denaro fresco.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare le regole sulla responsabilità patrimoniale e l’ordine delle cause di prelazione, richiamate dal rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII agli artt. 84 e 112; la loro violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio e anche prima dell’omologazione. Rilevanza: conferma che la distribuzione della parte “interna” del pagamento dell’assuntore va fatta nel rispetto delle prelazioni e che il tribunale controlla il punto già in fase di ammissione; utile anche quando l’assuntore opera nel concordato minore.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare, concordato in continuità). Principio: il valore generato dalla prosecuzione dell’attività accresce i beni aziendali e rientra nella garanzia patrimoniale generica, per cui non è liberamente distribuibile dal debitore in violazione delle prelazioni. Rilevanza: rafforza la distinzione tra ricchezza del debitore, vincolata all’ordine delle prelazioni, e risorse realmente esterne, le sole per le quali il Codice ammette la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.

A sostegno della mossa 7 (utilità della proposta e voto)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026. Principio: nel concordato semplificato l’utilità offerta a ciascun creditore può anche non essere misurabile in denaro, ma deve consistere in un vantaggio concreto e apprezzabile; la sola maggiore rapidità della soluzione non è sufficiente, specie se ai chirografari non è riservato nulla. Rilevanza: ti ricorda che la proposta con assuntore deve spiegare ai creditori in modo tangibile cosa ottengono rispetto all’alternativa.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026. Principio: il tribunale può verificare fin dall’inizio la sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, anche esaminando la documentazione prevista dagli artt. 25-sexies e 39 CCII; il decreto della corte d’appello sul reclamo contro la declaratoria di inammissibilità del concordato semplificato non è ricorribile in Cassazione. Rilevanza: per chi arriva all’assuntore attraverso la composizione negoziata, il controllo di ammissibilità è anticipato e i margini di impugnazione sono ridotti: il piano va costruito bene la prima volta.

A sostegno delle mosse 4 e 8 (effetti, liberazione, creditori non insinuati)

Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 2400 del 3 marzo 2000 (legge fallimentare, concordato fallimentare). Principio: l’assuntore deve corrispondere la percentuale concordataria anche ai creditori concorsuali non insinuati; con l’omologazione del concordato assunto dal terzo il debitore è liberato e le vicende dell’adempimento riguardano soltanto l’assuntore, senza possibilità di riaprire la procedura. Rilevanza: è il riferimento storico per costruire l’effetto liberatorio e per dimensionare il fabbisogno dell’assuntore includendo i creditori non censiti; da adattare con cautela al concordato preventivo regolato dal Codice.

Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 7562 del 26 luglio 1990 (legge fallimentare). Principio: il concordato omologato vincola anche i creditori anteriori non insinuati, che possono pretendere solo la percentuale concordataria; se un creditore ottiene una condanna per l’intero senza che il concordato sia stato dedotto nel giudizio, il debitore può far valere la falcidia in sede esecutiva, anche con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: chiarisce la portata dell’efficacia del concordato verso tutti i creditori anteriori, oggi espressa dall’art. 117 CCII, e offre uno strumento difensivo concreto dopo l’omologazione.

Il quadro normativo verificato

Accanto alle pronunce, il piano si fonda su norme verificate nel testo vigente: art. 84, commi 1, 2 e 4, CCII (forme del concordato, assuntore, continuità indiretta, soglie del liquidatorio), come modificato dal D.Lgs. 136/2024; art. 85, comma 3, CCII (classi obbligatorie nella continuità); art. 240, comma 5, e art. 250, commi 5 e 6, CCII (assuntore nel concordato nella liquidazione giudiziale). Il Codice è stato oggetto di un ulteriore correttivo nel 2026: prima del deposito, fai verificare al tuo difensore se il testo degli articoli citati, e in particolare delle norme su voto, offerte concorrenti e transazione fiscale, ha subito modifiche rilevanti per il tuo piano.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Un concordato liquidatorio con assuntore è un’operazione a tre parti: il debitore, l’assuntore, i creditori. Lo Studio interviene su ciascuno dei passaggi descritti, con un metodo che unisce analisi giuridica e lavoro sui numeri.

  1. Qualifichiamo l’operazione confrontando, voce per voce, ciò che l’assuntore riceve e ciò che ne farà con le definizioni dell’art. 84, commi 2 e 4, CCII, e redigiamo la nota tecnica da allegare al piano.
  2. Redigiamo l’atto di impegno irrevocabile dell’assuntore, con condizione di omologazione, perimetro dei beni, regime dell’accollo, fondo rischi e clausole per l’eventuale procedura competitiva.
  3. Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, la tabella interno/esterno che separa il realizzo dell’attivo dall’apporto esterno e verifica le soglie del 10% e del 20%.
  4. Verifichiamo la natura delle risorse apportate da assuntore e soci alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, segnalando rinunce, compensazioni o finanziamenti restituibili che non possono essere conteggiati.
  5. Esaminiamo l’applicabilità dell’art. 91 CCII al tuo assuntore e predisponiamo la strategia per la gara, compresa la tenuta dell’apporto esterno in caso di aggiudicazione a terzi.
  6. Coordiniamo il lavoro dell’attestatore, consegnando un pacchetto documentale completo e controllando che l’attestazione copra soglie e solvibilità dell’assuntore.
  7. Gestiamo i termini della domanda con riserva, predisponendo per tempo l’eventuale istanza motivata di proroga.
  8. Prepariamo le schede per i creditori e le risposte alla relazione del commissario, mappando le maggioranze e i voti in conflitto d’interessi.
  9. Assistiamo nel giudizio di omologazione e nelle opposizioni, e successivamente nel reclamo e nell’eventuale ricorso per Cassazione.
  10. Presidiamo l’esecuzione, verificando trasferimenti, pagamenti ed escussione delle garanzie in caso di ritardo dell’assuntore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato con assuntore nasce da una trattativa tra imprenditore, investitore e creditori, e la competenza maturata nella composizione negoziata è la stessa che serve a portare quella trattativa dentro un piano ammissibile, o a trasformarla in un concordato semplificato quando le trattative non si chiudono. Quando l’impresa è minore, entra in gioco la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, perché il concordato minore liquidatorio con apporto di un terzo passa attraverso il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di seguire il piano dalla prima tabella di calcolo fino all’ultimo grado di impugnazione, senza passaggi di consegne. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: le soglie del 10% e del 20%, la transazione fiscale e il trattamento dei crediti bancari sono questioni giuridiche e numeriche insieme, e vanno affrontate insieme.

Chiusura

Torniamo alla domanda del titolo. Il concordato liquidatorio può prevedere l’assuntore: lo dice l’art. 84, comma 1, del Codice della crisi. Ma l’assuntore non è una scorciatoia, è un modo diverso di liquidare, che deve superare le stesse soglie e gli stessi controlli di ammissibilità di ogni concordato liquidatorio. Il principio guida è uno: ogni euro che l’assuntore porta in più deve essere vero, vincolato e documentato; ogni mossa eseguita nei termini è un’opzione che resta aperta, ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo affronta questo tema perché sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la negoziazione con investitori e creditori, che è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e, per le imprese minori, il percorso del concordato minore presidiato dal Gestore della crisi L. 3/2012 e professionista fiduciario di un OCC. Non ti promettiamo un esito: ti garantiamo che ogni mossa sarà analizzata, verificata e costruita con metodo.

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