Quali Sono I Vantaggi Del Concordato Semplificato Rispetto Al Concordato Preventivo?

Chi guida un’impresa in crisi e ha appena chiuso, senza accordo, una composizione negoziata si trova spesso davanti a una tabella di confronto che sembra non lasciare dubbi: da una parte il concordato preventivo, con il voto dei creditori, l’attestatore, il commissario giudiziale e le soglie minime di pagamento; dall’altra il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019), senza voto, senza attestatore e senza percentuali minime. Sulla carta il secondo vince quasi su tutto. Nella pratica, però, quei vantaggi valgono solo nella misura in cui i giudici li riconoscono: e tra la fine del 2025 e il gennaio 2026 la Corte di cassazione ha depositato una serie di pronunce che ne hanno disegnato i confini con una precisione che il testo di legge non aveva.

Per questo, su questo tema, conta più ciò che hanno deciso i giudici che l’elenco dei “vantaggi” scritto nella norma. Un vantaggio che il tribunale ridimensiona in sede di ammissibilità o di omologazione non è un vantaggio: è un rischio non calcolato. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche: che cosa si guadagna davvero scegliendo il semplificato, che cosa si perde, e in quali casi il concordato preventivo resta la strada più solida.

Lo Studio Monardo si occupa di questo bivio per una ragione precisa e verificabile: il concordato semplificato non esiste da solo, ma nasce esclusivamente dall’esito di una composizione negoziata della crisi, e si fonda sulla relazione finale dell’esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase delle trattative, il contenuto che la relazione finale deve avere e il modo in cui il tribunale la legge. È proprio da lì che dipende se i vantaggi del semplificato sono davvero accessibili oppure no.

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Il quadro normativo in breve: due strumenti, due logiche

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici, servono poche coordinate.

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 84 e seguenti del Codice della crisi. Può essere proposto dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e può realizzarsi in continuità aziendale, tramite liquidazione del patrimonio oppure con l’intervento di un assuntore (art. 84, comma 1). Nella versione liquidatoria, la legge pone due paletti quantitativi: la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data della domanda e deve assicurare ai chirografari (e ai privilegiati degradati al chirografo per incapienza) un soddisfacimento non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo (art. 84, comma 4, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024). Il procedimento prevede la nomina di un commissario giudiziale, l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, il voto dei creditori e, infine, l’omologazione.

Il concordato semplificato

Il concordato semplificato è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2022 come possibile sbocco della composizione negoziata ed è stato ritoccato dal D.Lgs. 136/2024, che ha modificato i commi da 1 a 5 dell’art. 25-sexies. Nella formulazione oggi riportata dalle banche dati, la norma prevede che:

  • l’accesso è possibile solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), non sono praticabili;
  • la proposta va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 17, comma 8), deve essere una proposta di cessione dei beni e va accompagnata dal piano di liquidazione e dai documenti dell’art. 39; può prevedere classi di creditori;
  • dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96;
  • il tribunale verifica la ritualità della proposta (anche quanto alla formazione delle classi), nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e può concedere fino a 15 giorni per integrazioni;
  • tra la scadenza del termine assegnato all’ausiliario e l’udienza di omologazione devono intercorrere almeno 45 giorni; i creditori e ogni interessato possono opporsi costituendosi almeno 10 giorni prima dell’udienza;
  • il tribunale omologa se verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e che assicuri un’utilità a ciascun creditore;
  • il decreto è reclamabile alla corte d’appello entro 30 giorni (art. 247) e contro il decreto della corte d’appello è previsto il ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione;
  • si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale.

Una precisazione sul D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) non è un correttivo del Codice della crisi: è il decreto di riforma dei tributi regionali e locali. Il suo art. 4 interviene però sul Codice estendendo ai tributi locali gli strumenti di regolazione, compresa la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Per il tema di questo articolo il punto conta in modo indiretto: la trattativa con l’Erario e, ora, con gli enti locali si colloca nella fase della composizione negoziata, cioè prima del semplificato. Se si vuole un accordo strutturato con il fisco, quella è la sede in cui tentarlo.

La differenza di fondo è questa: il concordato preventivo è uno strumento “negoziale” che si regge sul consenso dei creditori; il semplificato è uno strumento “giudiziale” che sostituisce il consenso con il controllo del tribunale. Tutti i vantaggi e tutti i limiti discendono da qui.

L’orientamento consolidato: il semplificato è una procedura concorsuale, non una scorciatoia

La natura concorsuale del semplificato

Il primo punto fermo risale al 2023. Con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023, la Cassazione (Sez. I) è stata chiamata a decidere quale tribunale fosse competente su un concordato semplificato, in un caso in cui la società aveva trasferito la sede nell’anno precedente al deposito. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato semplificato, pur con le sue peculiarità rispetto al concordato preventivo, è una procedura concorsuale, e ha applicato per analogia la regola sulla competenza territoriale prevista per il concordato (all’epoca l’art. 161, comma 1, l.fall.), rendendo irrilevante il trasferimento di sede dell’ultimo anno.

Il principio, calato nella pratica, significa che il semplificato non è una transazione privata omologata, ma una procedura con regole di ordine pubblico: competenza, pubblicità, tutela del concorso. Chi lo sceglie pensando di “uscire” dalle garanzie tipiche delle procedure concorsuali sbaglia prospettiva. Il vantaggio non è l’assenza di regole, è un diverso equilibrio tra le regole.

Il controllo del tribunale è sostanziale, non solo formale

Il secondo punto fermo è stato fissato tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Cass., Sez. I), la Corte ha affermato che il giudizio di ammissibilità del tribunale sulla proposta di concordato semplificato non si esaurisce nella ritualità formale, ma comprende la verifica della legalità sostanziale e delle condizioni previste dall’art. 25-sexies, in rapporto alla documentazione richiesta dall’art. 39.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il “filtro” iniziale del tribunale è pieno: con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Cass., Sez. I) la Corte ha ribadito che il vaglio di ammissibilità va oltre la regolarità formale e include la verifica delle condizioni di ammissibilità alla luce della documentazione depositata.

In altre parole, se ti trovi a depositare un semplificato pensando che, in assenza del voto, basti presentare un fascicolo ordinato per arrivare all’udienza, devi rivedere l’aspettativa: il tribunale entra nel merito dei presupposti già all’inizio, e lo fa sulla base dei documenti. Un documento mancante o una relazione finale lacunosa possono chiudere la strada prima ancora che i creditori siano chiamati a esprimersi.

Il controllo si estende ai presupposti della composizione negoziata

Il terzo tassello è l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 della Cassazione (Sez. I secondo la fonte che ne riporta la sezione). Dalle fonti consultate, che concordano su numero, data e principio, la Corte ha stabilito che il sindacato del tribunale sull’ammissibilità si estende alla verifica, fin dall’origine, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 del Codice), attraverso l’esame dei documenti indicati dagli artt. 25-sexies e 39. Nel caso deciso la domanda era stata dichiarata inammissibile perché mancava una relazione finale dell’esperto idonea a dimostrare la correttezza e la buona fede delle trattative.

Il principio, calato nella pratica, significa che il vantaggio del semplificato si conquista durante la composizione negoziata, non dopo. Se le trattative non sono state condotte in modo serio e documentato, o se l’impresa non aveva i requisiti per accedere alla composizione negoziata, il semplificato non è disponibile, per quanto conveniente possa sembrare sulla carta.

Il rispetto delle prelazioni resta un limite comune

Un ultimo elemento dell’orientamento consolidato riguarda un principio che il semplificato condivide con il concordato preventivo: l’ordine delle cause di prelazione. L’art. 25-sexies, comma 5, lo richiama espressamente tra le condizioni di omologazione. Per comprendere quanto la Cassazione sia rigorosa su questo terreno è utile la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 (Cass., Sez. I), resa in tema di concordato minore: la Corte ha affermato che la proposta deve rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause legittime di prelazione, che la violazione rende la proposta inammissibile e che il vizio è rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione. La pronuncia non riguarda il semplificato e va usata solo per analogia, ma descrive bene lo stile di controllo che i tribunali applicano a tutti gli strumenti senza voto o con voto “debole”.

Sullo stesso terreno, ma in regime di legge fallimentare, la sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 (Cass., Sez. I) ha ritenuto che, nel concordato con continuità aziendale (art. 186-bis l.fall.), il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività rientri nella garanzia patrimoniale generica e non possa essere distribuito liberamente in violazione dell’ordine delle prelazioni. È una pronuncia sulla legge fallimentare, riportata solo per mostrare la linea di fondo: ciò che appartiene al patrimonio del debitore segue le regole del concorso, in qualunque strumento.

La sintesi dell’orientamento consolidato è netta: il semplificato elimina il voto, non il giudizio. Il tribunale è più presente, non meno.

Prima questione aperta: senza voto dei creditori si arriva prima e con meno rischi?

La questione

È il vantaggio più citato. Nel concordato preventivo l’esito dipende dalle maggioranze: basta il dissenso di una banca con un credito chirografario rilevante, o dell’Erario, per mettere a rischio l’approvazione, salvo i meccanismi di superamento del dissenso tra classi che valgono nel concordato in continuità. Nel semplificato non c’è voto: i creditori possono solo opporsi all’omologazione. Ma un’impresa può davvero contare sul fatto che, eliminando il voto, si eliminino anche i creditori ostili?

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta della giurisprudenza è che il voto viene sostituito da due controlli che il giudice esercita d’ufficio: il controllo di ammissibilità iniziale (Cass. 31641/2025, 1353/2026, 623/2026, viste sopra) e il controllo di omologazione, che comprende il confronto con la liquidazione e la verifica dell’utilità per ciascun creditore.

Il secondo controllo è stato precisato dalla Cass., Sez. I, n. 624/2026. Sulla data le fonti divergono: Brocardi la indica come ordinanza del 16 gennaio 2026, un’altra rassegna come sentenza del 12 gennaio 2026; entrambe concordano invece sul principio. Nel caso deciso la corte d’appello aveva revocato l’omologazione di un semplificato in cui i prededucibili e i privilegiati ricevevano un pagamento, mentre ai chirografari si prometteva come unico vantaggio la maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale. La Cassazione ha confermato: l’utilità per ciascun creditore non deve essere necessariamente monetaria, ma non può ridursi alla sola soluzione più rapida della crisi quando ai chirografari non è riconosciuta alcuna soddisfazione.

Sul fronte processuale, le opposizioni dei creditori trovano nel tribunale e poi nella corte d’appello il loro giudice. Con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Cass., Sez. I), la Corte ha precisato che nel reclamo contro l’omologazione né l’ausiliario né il liquidatore (art. 25-septies) sono contraddittori necessari, perché non hanno interessi propri da far valere. Il giudizio si gioca quindi tra debitore e creditori opponenti.

Se c’è contrasto

Sul principio dell’utilità non si registra contrasto in Cassazione: le fonti divergono solo sulla data e sul tipo di provvedimento della 624/2026. Resta aperto, invece, un problema applicativo: quanto deve essere “apprezzabile” l’utilità non monetaria (continuità di un rapporto di fornitura, conservazione di posti di lavoro presso il cessionario, tempi certi di pagamento) per superare il vaglio. La dottrina divulgativa ammette che l’utilità possa consistere anche in percentuali modeste, purché accompagnate da vantaggi effettivi; la Cassazione ha escluso solo l’ipotesi estrema della rapidità “nuda”. L’assunzione prudenziale è che a ciascuna categoria di creditori, chirografari compresi, vada riconosciuto un vantaggio concreto e misurabile, preferibilmente anche in denaro.

Cosa significa per te

Il vantaggio dell’assenza di voto è reale, ma va letto correttamente: non hai bisogno del “sì” dei creditori, ma hai bisogno di convincere il giudice che nessuno di loro sta peggio di come starebbe nella liquidazione e che ciascuno riceve qualcosa. Questo spinge a costruire la proposta in modo diverso dal concordato preventivo: non si negozia la maggioranza, si documenta la convenienza.

Il nostro approccio, come Studio guidato da un avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore D.L. 118/2021, è costruire la prova dell’utilità e del confronto con la liquidazione già durante la composizione negoziata, perché è lì che si formano i documenti su cui il tribunale deciderà.

Seconda questione aperta: niente soglie del 20% e del 10%, quindi più libertà nella proposta?

La questione

Nel concordato preventivo liquidatorio l’art. 84, comma 4, impone almeno il 20% ai chirografari e un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l’attivo. L’art. 25-sexies non richiama queste soglie e le rassegne specializzate lo leggono nel senso che nel semplificato non si applicano le percentuali minime del concordato liquidatorio. È il vantaggio decisivo per le imprese che, con il solo patrimonio, non arriverebbero al 20%. Ma questo significa che si può proporre “qualunque cosa”?

Cosa hanno deciso i giudici

La 624/2026, appena vista, segna il primo limite: senza soglie minime, il pavimento diventa l’utilità per ciascun creditore. Una proposta che dia zero ai chirografari non è omologabile solo perché nessuna norma fissa una percentuale minima.

Il secondo limite riguarda la cosiddetta finanza esterna, cioè le risorse che non provengono dal patrimonio del debitore e che, proprio per questo, possono essere distribuite con maggiore libertà. Qui le fonti sulla Cass., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 divergono in modo netto. Le due fonti consultate concordano su numero e data, ma attribuiscono alla pronuncia principi diversi:

Fonte Principio attribuito a Cass. 620/2026
Brocardi (massime art. 25-sexies) Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Rassegna Edotto Le somme liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata non sono “risorse esterne” ai sensi dell’art. 84, comma 4, nozione ritenuta applicabile anche al semplificato

Non è stato possibile riscontrare il testo integrale. Per questo, in questa analisi, la 620/2026 non viene usata come fondamento di alcuna affermazione: la segnaliamo solo perché chi legge altre rassegne sappia che le attribuzioni non coincidono. Il principio sulla non ricorribilità del decreto d’appello è comunque riscontrato, in modo concorde, per la ord. 623/2026 (v. la terza questione).

Se c’è contrasto

Il contrasto, qui, non è tra pronunce ma tra fonti. Sul piano dei principi, però, la questione è aperta: se la nozione di “risorse esterne” dell’art. 84, comma 4, si applichi anche al semplificato, i finanziamenti dei soci già erogati, le rinunce alla prededuzione e i “vantaggi contabili” potrebbero non bastare a giustificare una distribuzione fuori dall’ordine delle prelazioni. L’assunzione prudenziale è trattare come finanza esterna solo denaro o beni nuovi, provenienti da terzi o dai soci, che non entrano nel patrimonio del debitore e aumentano davvero ciò che i creditori ricevono. Questo è coerente anche con la logica della Cass. 22474/2024 (l.fall.) sul valore che appartiene alla garanzia patrimoniale.

Cosa significa per te

L’assenza delle soglie del 20% e del 10% è un vantaggio enorme per le imprese con poco attivo libero, ma non è un via libera. La proposta deve comunque: rispettare l’ordine delle prelazioni sul patrimonio dell’impresa; non peggiorare la posizione di alcun creditore rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata; dare a ciascuno un’utilità concreta. Se per ottenere quell’utilità serve un apporto dei soci, deve essere un apporto vero, nuovo e documentato.

Terza questione aperta: un procedimento più rapido significa anche meno garanzie di impugnazione?

La questione

Il semplificato ha un procedimento compresso: deposito entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, ausiliario al posto del commissario, nessuna fase di voto, almeno 45 giorni tra il termine dell’ausiliario e l’udienza, decreto immediatamente esecutivo. Il concordato preventivo, invece, attraversa ammissione, relazione del commissario, adunanza e voto, giudizio di omologazione con sentenza. Velocità e semplicità hanno un prezzo in termini di possibilità di difesa se le cose vanno male?

Cosa hanno deciso i giudici

Sì, e la Cassazione lo ha detto chiaramente. Con l’ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 la Corte ha affermato, secondo le fonti concordi, che il decreto con cui la corte d’appello, in sede di reclamo, conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione, né in base agli artt. 25-sexies, comma 7, e 247, né con il ricorso straordinario dell’art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio. La pronuncia si pone in continuità con la giurisprudenza sul concordato preventivo.

Va distinto il caso dell’omologazione: contro il decreto della corte d’appello sul reclamo avverso l’omologazione o il diniego di omologa, l’art. 25-sexies, comma 7, prevede espressamente il ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione. Ed è in questo binario che si collocano la 624/2026 (utilità) e la 881/2026 (contraddittorio nel reclamo).

Se c’è contrasto

Non risultano contrasti in Cassazione sulla non ricorribilità del decreto d’appello di inammissibilità. Resta discussa, nelle rassegne, la natura del termine di 60 giorni per il deposito e la sua interazione con la sospensione feriale dei termini (che riguarda solo il periodo dal 1° al 31 agosto): non avendo trovato una pronuncia di legittimità che la risolva, l’assunzione prudenziale è considerare il termine come perentorio e non contare sulla sospensione feriale, depositando ben prima della scadenza.

Cosa significa per te

La rapidità del semplificato è un vantaggio solo se il primo deposito è solido. Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta e la corte d’appello conferma, la porta della Cassazione è chiusa: la partita si vince o si perde nei primi due gradi e, soprattutto, nel fascicolo iniziale. Nel concordato preventivo il percorso è più lungo, ma il debitore ha più occasioni per correggere la rotta (integrazioni, modifiche della proposta nei limiti di legge, interlocuzione con il commissario).

Le altre differenze procedurali: che cosa resta dei vantaggi dopo il vaglio dei giudici

Le tre questioni aperte riguardano i vantaggi più discussi. Ce ne sono altri, meno visibili, che la giurisprudenza non ha ancora affrontato in modo diretto ma che vanno letti alla luce degli orientamenti appena visti. Per ciascuno indichiamo il vantaggio, il contrappeso e la ricaduta pratica.

Niente attestatore, ma un parere dell’esperto e un ausiliario

Nel concordato preventivo il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. È un costo e, soprattutto, un passaggio che richiede tempo. Nel semplificato l’attestazione non è prevista: il tribunale riceve, insieme alla proposta, la relazione finale e il parere dell’esperto e acquisisce il parere dell’ausiliario che nomina ai sensi dell’art. 68 c.p.c.

Il vantaggio è reale, ma la funzione dell’attestatore non scompare: si sposta sull’esperto (prima) e sull’ausiliario (dopo). Le pronunce sull’ampiezza del vaglio di ammissibilità (Cass. 31641/2025 e 1353/2026) e sui presupposti della composizione negoziata (Cass. 623/2026) mostrano che il tribunale usa proprio quei documenti per decidere. In altre parole, se ti trovi a scegliere il semplificato “per non pagare un attestatore”, devi sapere che i dati del piano saranno comunque esaminati da un ausiliario del giudice, senza che tu possa scegliere chi li esamina. Un piano di liquidazione con stime deboli rischia di più nel semplificato che nel preventivo, perché nessun professionista di parte ne ha già difeso la tenuta.

Niente commissario giudiziale, ma l’art. 106 e l’art. 341 si applicano

Nel concordato preventivo il commissario giudiziale vigila sull’impresa per tutta la procedura, riferisce ai creditori prima del voto e segnala gli atti di frode. Nel semplificato il suo posto è preso dall’ausiliario, con un ruolo più circoscritto. Il comma 8 dell’art. 25-sexies, però, richiama in quanto compatibili gli artt. 106 (atti di frode e revoca), 117, 118, 119, 324 e 341, con l’ausiliario al posto del commissario. Per l’applicazione dell’art. 106, il decreto con cui il tribunale fissa l’udienza equivale all’ammissione al concordato.

Il principio, calato nella pratica, significa che una gestione più leggera non è una gestione meno responsabile. Occultamenti di attivo, crediti inesistenti o atti di frode emersi dopo il deposito possono portare alla revoca, e il rinvio all’art. 341 richiama i reati del Codice della crisi. La Cass. 9730/2023 sulla natura concorsuale del semplificato rafforza questa lettura: le regole di correttezza del concorso valgono anche qui.

Effetti protettivi dalla pubblicazione del ricorso

Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti degli artt. 6 (prededuzione), 46 (atti di straordinaria amministrazione), 94 e 96. È un vantaggio pratico importante: l’impresa che arriva dalla composizione negoziata non resta “scoperta” nel passaggio al semplificato, e gli atti compiuti in quella fase trovano una disciplina definita. Nel concordato preventivo effetti analoghi decorrono dalla domanda, ma il percorso per arrivare all’ammissione, con l’eventuale domanda con riserva, può essere più lungo.

Il contrappeso è il termine: gli effetti si ottengono solo se il ricorso è depositato entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. Chi lascia scorrere il termine perde l’accesso al semplificato e deve, se vuole uno strumento concordatario, ripartire con un concordato preventivo, con tutte le sue soglie.

Le classi senza voto

Dopo il D.Lgs. 136/2024, la proposta di semplificato può prevedere classi di creditori e il tribunale ne verifica la corretta formazione già in fase di ammissibilità. Nel concordato preventivo le classi servono soprattutto a organizzare il voto e, nella continuità, a superare il dissenso. Nel semplificato non c’è voto: le classi servono a giustificare trattamenti diversi tra creditori in posizione giuridica e interessi economici omogenei, e quindi a dimostrare che ciascun gruppo riceve un’utilità coerente con la propria posizione. Una classe costruita male non è un problema di maggioranze, ma di ammissibilità.

Decreto immediatamente esecutivo

Il semplificato si chiude con un decreto motivato immediatamente esecutivo, reclamabile in 30 giorni. Nel concordato preventivo l’omologazione è pronunciata con sentenza. Il vantaggio è la rapidità con cui il liquidatore può operare; il contrappeso è che un reclamo accolto, come nel caso deciso dalla Cass. 624/2026, può travolgere un’omologazione già in esecuzione. Un’omologazione ottenuta con una proposta fragile sull’utilità è un’omologazione instabile, anche se immediatamente esecutiva.

Quando il concordato preventivo resta preferibile

Messe insieme, queste differenze indicano con chiarezza i casi in cui il concordato preventivo resta la scelta più solida, nonostante sia più lungo e più oneroso:

  • quando l’obiettivo è la continuità aziendale in capo all’imprenditore, perché il semplificato è solo per cessione dei beni;
  • quando la composizione negoziata si è chiusa con una relazione finale che non attesta la correttezza e la buona fede delle trattative, o non le attesta in modo convincente;
  • quando i 60 giorni sono già trascorsi;
  • quando le maggioranze sono realisticamente raggiungibili e le soglie dell’art. 84 sono comunque rispettate, perché il voto favorevole dei creditori offre una legittimazione che il semplificato non dà;
  • quando l’impresa non ha mai fatto la composizione negoziata, perché il semplificato, per come è costruito l’art. 25-sexies, presuppone quel percorso.

La scelta tra i due strumenti non si fa guardando l’elenco dei vantaggi, ma confrontando la propria situazione con i limiti che la Cassazione ha fissato per il semplificato.

La pronuncia più rilevante: Cass. 624/2026 e il “prezzo” dell’assenza di voto

Il contesto

Tra le decisioni di inizio 2026, quella che incide più direttamente sul confronto tra semplificato e preventivo è la Cass., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026; ordinanza del 16 gennaio secondo Brocardi, sentenza del 12 gennaio secondo un’altra rassegna). La più recente in ordine di tempo, tra quelle riscontrate, è la 1353 del 21 gennaio 2026, ma è la 624 a toccare il cuore del vantaggio principale del semplificato: l’assenza di soglie minime e di voto.

La vicenda, per come è riportata nelle rassegne, è lineare. Un’impresa uscita da una composizione negoziata deposita un concordato semplificato. Il piano liquida il patrimonio e destina il ricavato ai crediti prededucibili e privilegiati. Ai chirografari non va nulla in denaro: il “vantaggio” che la proposta indica per loro è che la procedura si chiude più in fretta e con meno costi rispetto a una liquidazione giudiziale, dove peraltro, secondo il piano, riceverebbero comunque zero. Il tribunale omologa; la corte d’appello, su reclamo, revoca l’omologazione; la Cassazione conferma la revoca.

La motivazione in linguaggio piano

Il ragionamento della Corte può essere tradotto così. L’art. 25-sexies, comma 5, chiede due cose distinte: che la proposta non arrechi pregiudizio rispetto alla liquidazione (confronto “non peggio di”) e che assicuri un’utilità a ciascun creditore (requisito “qualcosa di positivo”). Se la seconda condizione fosse soddisfatta dalla sola rapidità, coinciderebbe con la prima e diventerebbe inutile: qualsiasi semplificato è, per definizione, più rapido di una liquidazione giudiziale. La legge, invece, ha voluto un requisito autonomo: un beneficio concreto e individuale, che può non essere denaro ma deve esserci.

Il principio è chiaro anche nella sua apertura: l’utilità non deve essere necessariamente monetaria. La Corte non ha detto che servono percentuali minime; ha detto che serve un vantaggio vero per ogni creditore, chirografari compresi.

Che cosa cambia rispetto a prima

Prima del 2026 una parte della prassi di merito aveva letto l’utilità in modo molto elastico, considerandola soddisfatta anche da benefici indiretti. Dopo la 624/2026 la soglia minima “di fatto” del semplificato non è una percentuale, ma l’esistenza di un beneficio dimostrabile per ogni creditore. Questo riduce, senza annullarlo, il vantaggio del semplificato rispetto al concordato preventivo liquidatorio:

  • nel concordato preventivo liquidatorio il chirografario deve ricevere almeno il 20% e serve finanza esterna pari ad almeno il 10% dell’attivo;
  • nel semplificato non c’è un minimo numerico, ma il chirografario deve ricevere un’utilità concreta e non deve stare peggio che nella liquidazione.

In molti casi la differenza resta enorme: dare il 3% o il 6% ai chirografari, con un apporto modesto e reale dei soci, può bastare nel semplificato e non bastare mai nel preventivo. Ciò che non si può più fare è affidarsi alla sola rapidità come giustificazione.

I principi applicati ai casi reali

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo Studio: servono a vedere come i principi giurisprudenziali spostano la convenienza tra i due strumenti. Importi e date sono di fantasia ma coerenti con i termini di legge.

Ipotesi A: quando il semplificato supera il preventivo sulle soglie

Dati di partenza: S.r.l. di distribuzione, composizione negoziata chiusa senza accordo; attivo liquidabile stimato 1.284.600 €; prededuzioni stimate 96.750 €; crediti privilegiati capienti 612.300 €; chirografari (compresi i privilegiati degradati) 3.418.900 €.

  • Disponibile per i chirografari con il solo patrimonio: 1.284.600 − 96.750 − 612.300 = 575.550 €, pari al 16,83%.
  • Concordato preventivo liquidatorio: il 16,83% è sotto la soglia del 20% (art. 84, comma 4). Serve inoltre un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo: almeno 128.460 €. Con quell’apporto i chirografari arriverebbero a 704.010 €, cioè 20,59%: soglia rispettata, ma solo se i soci o un terzo mettono davvero quella somma.
  • Concordato semplificato: le soglie non si applicano. Se l’ipotesi di liquidazione giudiziale stima un realizzo inferiore (ad esempio 1.109.300 € di incasso con 141.820 € di costi e prededuzioni, quindi 355.180 € per i chirografari, pari al 10,39%), la proposta al 16,83% non arreca pregiudizio e assicura un’utilità monetaria a ciascun creditore.

Esito: alla luce della Cass. 624/2026 e dell’art. 25-sexies, comma 5, il semplificato è omologabile senza finanza esterna, mentre il preventivo richiederebbe almeno 128.460 € nuovi. È il caso tipico in cui il vantaggio del semplificato è pieno.

Ipotesi B: quando la sola rapidità non basta

Dati di partenza: S.n.c. artigiana; attivo liquidabile 487.930 €; prededuzioni 38.410 €; privilegiati (lavoratori, enti previdenziali, Erario) 521.640 €; chirografari 263.170 €.

  • Il patrimonio non basta neanche a coprire tutti i privilegiati: dopo le prededuzioni restano 449.520 €. La prima bozza di proposta dà zero ai chirografari e motiva l’utilità con la “chiusura in otto mesi invece che in anni”.
  • Alla luce della Cass. 624/2026, quella proposta è esposta alla revoca dell’omologazione: i chirografari non ricevono alcun vantaggio concreto.
  • Correttivo: i soci, con fondi propri e mai entrati nel patrimonio sociale, apportano 27.380 € destinati ai chirografari, pari al 10,40%. Per prudenza, tenendo conto della lettura più restrittiva circolata sulla nozione di risorse esterne, l’apporto deve essere denaro nuovo, non la rinuncia a crediti o a prededuzioni già esistenti.

Esito: nel semplificato la proposta corretta può reggere il vaglio dell’utilità; nel preventivo liquidatorio sarebbe invece fuori portata, perché il 20% sui chirografari richiederebbe almeno 52.634 € e l’apporto esterno dovrebbe comunque raggiungere il 10% dell’attivo (48.793 €). Il vantaggio del semplificato esiste, ma è “a pagamento”: serve un’utilità vera.

Ipotesi C: i tempi e il rischio del primo deposito

Dati di partenza: la relazione finale dell’esperto è comunicata il 9 marzo 2027.

  • Il termine di 60 giorni scade sabato 8 maggio 2027; la regola generale sul termine che cade di sabato lo sposterebbe a lunedì 10 maggio, ma per prudenza il deposito va fatto prima. Ipotesi: deposito il 29 marzo 2027, con piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 completi.
  • Il tribunale, verificata l’ammissibilità in senso sostanziale (Cass. 31641/2025 e 1353/2026), nomina l’ausiliario e gli assegna un termine per il parere che scade il 28 maggio 2027.
  • L’udienza deve cadere almeno 45 giorni dopo: 12 luglio 2027. Le opposizioni dei creditori vanno depositate almeno 10 giorni prima: entro il 2 luglio 2027.

Variante negativa: se la relazione finale non attestasse in modo idoneo la correttezza e la buona fede delle trattative, il tribunale potrebbe dichiarare inammissibile la proposta; e, secondo la Cass. 623/2026, il decreto d’appello che confermasse l’inammissibilità non sarebbe ricorribile in Cassazione. Esito: il semplificato può arrivare all’udienza di omologazione in circa quattro mesi dal deposito, ma solo se il fascicolo iniziale è inattaccabile. La stima dei tempi è dimostrativa e dipende dal carico del singolo tribunale.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Gli estremi sono quelli riscontrati nelle fonti consultate; dove le fonti divergono lo indichiamo. Le pronunce sulla legge fallimentare o su altri strumenti sono segnalate come tali e vanno lette solo per analogia.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica per il confronto
Cass., Sez. I, ord. 9730 del 12/4/2023 Natura e competenza del semplificato È una procedura concorsuale; competenza come nel concordato, irrilevante il trasferimento di sede nell’ultimo anno Il semplificato non sfugge alle regole del concorso
Cass., Sez. I, ord. 31641 del 4/12/2025 Ampiezza del vaglio di ammissibilità Il controllo comprende legalità sostanziale e condizioni dell’art. 25-sexies, sulla base dei documenti dell’art. 39 Fascicolo iniziale decisivo
Cass., Sez. I, ord. 1353 del 21/1/2026 Ampiezza del vaglio di ammissibilità Il giudizio di ammissibilità va oltre la regolarità formale Conferma l’orientamento del 2025
Cass. ord. 623 del 12/1/2026 Ricorribilità e presupposti Decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non ricorribile in Cassazione; vaglio esteso ai presupposti della composizione negoziata Niente terzo grado sull’inammissibilità
Cass., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026; data e tipo discordi nelle fonti) Utilità per ciascun creditore L’utilità può non essere monetaria, ma non coincide con la sola rapidità se i chirografari non ricevono nulla Pavimento “di fatto” dell’assenza di soglie
Cass., Sez. I, ord. 881 del 16/1/2026 Contraddittorio nel reclamo Ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari Il giudizio si gioca tra debitore e creditori
Cass., Sez. I, sent. 620 del 12/1/2026 Principio discorde nelle fonti Non utilizzata: attribuita da una fonte alla non ricorribilità, da un’altra alle risorse esterne Da verificare sul testo integrale
Cass., Sez. I, sent. 28574 del 28/10/2025 (concordato minore) Ordine delle prelazioni La violazione della graduazione rende inammissibile la proposta, rilevabile d’ufficio Per analogia: rigore sulle prelazioni
Cass., Sez. I, sent. 22474 dell’8/8/2024 (legge fallimentare) Destinazione del valore del patrimonio Il surplus della continuità rientra nella garanzia generica e segue le prelazioni Prudenza nella distribuzione fuori ordine

La sintesi operativa

Dalle pronunce esaminate si ricavano alcuni principi pratici, utili a chi deve scegliere tra semplificato e preventivo:

  • Il semplificato è accessibile solo dopo una composizione negoziata seria, documentata e chiusa con una relazione finale che attesti correttezza, buona fede e impraticabilità delle altre soluzioni.
  • Il tribunale controlla la proposta nel merito già in fase di ammissibilità, compresi i presupposti della composizione negoziata (Cass. 31641/2025, 1353/2026, 623/2026).
  • L’assenza di voto non elimina i creditori dissenzienti: li trasforma in opponenti davanti al giudice.
  • Non ci sono le soglie del 20% e del 10% del concordato liquidatorio, ma ogni creditore deve ricevere un’utilità concreta (Cass. 624/2026).
  • La sola rapidità della procedura non è un’utilità sufficiente per i chirografari.
  • La proposta non deve peggiorare la posizione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata: il confronto va documentato con numeri.
  • L’ordine delle cause di prelazione va rispettato sul patrimonio dell’impresa; la finanza esterna deve essere nuova e reale.
  • Il semplificato è solo liquidatorio: se l’obiettivo è conservare l’impresa in capo al debitore, il concordato preventivo in continuità resta l’unica delle due strade percorribile.
  • Se il decreto d’appello conferma l’inammissibilità, non c’è ricorso in Cassazione (Cass. 623/2026): il primo deposito deve essere inattaccabile.
  • Il termine di 60 giorni va trattato come termine da non mettere mai alla prova.

Il confronto in una tabella

Profilo Concordato preventivo Concordato semplificato
Presupposto di accesso Crisi o insolvenza Composizione negoziata chiusa con relazione finale idonea
Finalità Continuità, liquidazione o assuntore Solo cessione dei beni (liquidazione)
Voto dei creditori Sì No; solo opposizione all’omologazione
Attestatore indipendente Sì No; parere dell’esperto e dell’ausiliario
Organo di controllo Commissario giudiziale Ausiliario ex art. 68 c.p.c.
Soglie minime (liquidatorio) 20% chirografari e +10% risorse esterne Nessuna soglia; utilità per ciascun creditore
Termine di accesso Nessun termine legato alla composizione negoziata 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale
Provvedimento finale Omologazione con sentenza Decreto motivato, immediatamente esecutivo
Ricorso in Cassazione contro l’inammissibilità confermata in appello Secondo la giurisprudenza richiamata da Cass. 623/2026, escluso Escluso (Cass. 623/2026)

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se i creditori non votano, una banca contraria può bloccare il semplificato?

Non con un voto, ma con un’opposizione. La banca può costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza e contestare che la proposta la pregiudichi rispetto alla liquidazione o che non le assicuri un’utilità. Dopo la Cass. 624/2026, l’argomento dell’utilità “solo temporale” è un’arma concreta in mano al creditore. Il vantaggio rispetto al preventivo è che la banca deve convincere il giudice, non le basta il peso del suo credito nelle maggioranze.

Posso proporre il 5% ai chirografari nel semplificato?

La legge non lo vieta, perché le soglie dell’art. 84, comma 4, non sono richiamate. Ma il 5% deve essere superiore, o almeno non inferiore, a quanto i chirografari otterrebbero dalla liquidazione giudiziale o controllata, e deve tradursi in un vantaggio reale. La percentuale non è un problema in sé: lo diventa se il confronto con la liquidazione non regge.

Se il mio semplificato viene dichiarato inammissibile, posso andare in Cassazione?

Secondo la Cass. 623/2026, se la corte d’appello conferma l’inammissibilità, no. Il ricorso per cassazione previsto dall’art. 25-sexies, comma 7, riguarda il decreto d’appello sul reclamo in materia di omologazione. Ecco perché il fascicolo iniziale è il vero banco di prova.

Conviene sempre il semplificato, se ho chiuso la composizione negoziata senza accordo?

No. Conviene quando l’impresa va liquidata, quando con il solo patrimonio non si raggiungerebbero le soglie del concordato liquidatorio e quando il rischio di un voto negativo è alto. Se invece l’obiettivo è proseguire l’attività in capo alla stessa impresa, se le maggioranze sono realisticamente raggiungibili o se la relazione finale dell’esperto è debole, il concordato preventivo può offrire un percorso più lungo ma più correggibile.

Il semplificato mi consente di fare la transazione fiscale?

Le rassegne specializzate segnalano che nel semplificato non è prevista la transazione fiscale come istituto autonomo. La trattativa con il fisco, oggi estesa ai tributi locali dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis), va impostata durante le trattative. Nel semplificato l’Erario resta un creditore come gli altri, tutelato dall’ordine delle prelazioni e dal confronto con la liquidazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo: applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo

Scegliere tra concordato semplificato e concordato preventivo non è una questione di preferenze: è una valutazione tecnica che dipende dalla relazione finale, dai numeri del patrimonio e da come i giudici leggono oggi l’art. 25-sexies. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Analizziamo la relazione finale dell’esperto e verifichiamo se attesta in modo idoneo la correttezza e la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, alla luce della Cass. 623/2026.
  2. Ricostruiamo i presupposti di accesso alla composizione negoziata, perché il tribunale può verificarli fin dall’origine: documenti, tempi, comunicazioni in piattaforma.
  3. Costruiamo il confronto numerico tra le due strade, calcolando se il concordato preventivo liquidatorio raggiungerebbe il 20% e il 10% di risorse esterne e che cosa offrirebbe invece il semplificato.
  4. Redigiamo il confronto con la liquidazione giudiziale o controllata, con stime motivate di realizzo e di costi, che è la base del giudizio di non pregiudizio.
  5. Verifichiamo che ogni categoria di creditori riceva un’utilità concreta, per non esporre la proposta alla revoca secondo la Cass. 624/2026.
  6. Controlliamo la natura della finanza esterna, distinguendo gli apporti nuovi dalle rinunce o dai crediti già esistenti dei soci.
  7. Controlliamo l’ordine delle cause di prelazione nel piano di liquidazione e la corretta formazione delle eventuali classi.
  8. Calendarizziamo il termine di 60 giorni e prepariamo il ricorso con tutti i documenti dell’art. 39, per evitare integrazioni o inammissibilità.
  9. Gestiamo l’udienza di omologazione e le opposizioni dei creditori, e, se necessario, il reclamo in corte d’appello e il ricorso per cassazione nei casi ammessi.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti sulla stessa pratica, perché piano di liquidazione, stime e profili fiscali devono parlare la stessa lingua.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è decisiva: il semplificato nasce dalla composizione negoziata e dalla relazione finale dell’esperto, e conoscere quella fase dall’interno significa sapere quali elementi il tribunale cercherà nei documenti. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità: gli orientamenti visti in questa analisi si difendono dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, quando il ricorso è ammesso, con lo stesso difensore e la stessa strategia.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti sulle stime, sul piano di liquidazione e sui profili tributari; gli avvocati sulla proposta, sul ricorso, sulle opposizioni e sulle impugnazioni. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida sulla base dei documenti e della giurisprudenza aggiornata.

Chiusura

I vantaggi del concordato semplificato rispetto al concordato preventivo sono concreti: niente voto, niente attestatore, niente soglie del 20% e del 10%, un procedimento più breve. Ma la Cassazione, tra il 2025 e il 2026, ha chiarito che ognuno di questi vantaggi ha un contrappeso: un controllo del tribunale pieno fin dall’ammissibilità, un’utilità concreta per ciascun creditore, l’impossibilità di arrivare in Cassazione contro l’inammissibilità confermata in appello.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo bivio perché il semplificato è, per legge, il seguito della composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce la fase delle trattative e il ruolo della relazione finale, da cui dipende se il semplificato è davvero disponibile. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di seguire la strategia scelta fino all’ultimo grado ammesso, e uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sui numeri del confronto con la liquidazione.

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