Chi legge l’art. 84, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza trova una regola secca: nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della domanda e che assicuri ai creditori chirografari, e ai privilegiati degradati per incapienza, almeno il 20 per cento del loro ammontare complessivo. Due numeri, apparentemente aritmetica pura. In realtà, quasi tutto ciò che decide se un concordato liquidatorio supera o no il vaglio di ammissibilità si gioca su parole che la norma non definisce fino in fondo: che cosa è “esterno”, che cosa è “attivo disponibile”, che cosa significa “assicurare” una percentuale.
Ecco perché su questo tema conta più ciò che hanno detto i giudici che la lettera della legge. La Cassazione, con due pronunce del 12 gennaio 2026, è tornata proprio sul concetto di risorse esterne; la giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sotto la legge fallimentare ha già tracciato il perimetro del controllo del tribunale sulle soglie percentuali. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi deve costruire, valutare o contestare un concordato liquidatorio.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il concordato liquidatorio è, nella maggior parte dei casi, lo sbocco di una crisi d’impresa che non è stato possibile risanare in via negoziale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il passaggio dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione, compresi quelli che liquidano il patrimonio. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruolo che lo porta a misurarsi con l’istituto gemello del concordato minore liquidatorio, dove la finanza esterna è ugualmente condizione di accesso. La domanda del titolo, per lo Studio, non è teorica: è il primo controllo che si fa su qualunque piano liquidatorio.
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La base di legge: cosa dice l’art. 84, comma 4, e da dove viene
Il quadro normativo serve qui solo a capire su che cosa si sono pronunciati i giudici, e va tenuto in poche righe.
Il testo vigente
L’art. 84 CCII (D.Lgs. 14/2019) distingue il concordato in continuità aziendale dal concordato con liquidazione del patrimonio. Per quest’ultimo il comma 4 fissa tre regole, che nel testo consultato in questa sessione (aggiornato al 12 agosto 2026) risultano così articolate:
| Regola | Contenuto | Funzione |
|---|---|---|
| Soglia dell’apporto | Risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data della domanda | Dimostrare un valore aggiunto rispetto alla liquidazione del solo patrimonio |
| Soglia di soddisfazione | Chirografari e privilegiati degradati per incapienza soddisfatti in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo | Garantire un risultato minimo alla massa non garantita |
| Deroga alla par condicio | Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché resti rispettato il 20% | Consentire a chi apporta di scegliere a chi destinare il proprio denaro |
| Nozione di “esterne” | Sono esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano preveda la diretta destinazione ai creditori concorsuali | Chiarire quando il denaro dei soci conta come apporto |
Il D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter) è intervenuto sull’art. 84 ai commi 1, 6 e 7 e ha abrogato i commi 8 e 9, ma, secondo la nota di aggiornamento consultata, non ha toccato il comma 4. Neppure il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, risulta aver modificato le due soglie nel testo consultato; quel decreto incide invece su un profilo collaterale ma rilevante nei piani liquidatori, cioè l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali, che cambia il modo in cui si possono trattare i debiti verso i comuni all’interno della proposta.
Perché proprio il 10%: la logica del legislatore
La legge delega (L. 155/2017) aveva posto un principio chiaro: le proposte di natura liquidatoria sono ammissibili solo se un apporto di risorse esterne aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Il ragionamento è semplice. Se il concordato si limita a vendere i beni del debitore, fa esattamente ciò che farebbe la liquidazione giudiziale, ma con meno garanzie: niente curatore nominato dal tribunale, niente azioni revocatorie nella loro pienezza, niente accertamento del passivo nelle forme concorsuali. Per giustificare la sottrazione della crisi alla procedura “naturale”, il concordato liquidatorio deve portare ai creditori qualcosa che la liquidazione giudiziale non potrebbe dare: denaro nuovo che viene da fuori.
Il 10% traduce in numero l’aggettivo “apprezzabile” della delega. Il riferimento all’attivo disponibile al momento della domanda, e non a una stima ipotetica della liquidazione giudiziale, rende il requisito misurabile già sulla carta: si prende la massa attiva stimata, se ne calcola il decimo, e si verifica che l’apporto esterno lo raggiunga. Nella formulazione originaria del Codice il parametro era costruito diversamente, in rapporto al soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria giudiziale; il passaggio all’attuale ancoraggio all’attivo, avvenuto con le modifiche del 2022, ha semplificato il calcolo ma ha spostato le liti su un altro terreno: la qualificazione delle risorse come davvero “esterne”.
Il 20% non è nato con il Codice
La soglia del 20% per i chirografari proviene dalla riforma del 2015 della legge fallimentare (art. 160, comma 4, l. fall.), introdotta dopo una stagione di concordati che offrivano percentuali irrisorie: le rassegne dell’epoca ricordano, ad esempio, Trib. Modena 3 settembre 2014 e Trib. Bergamo 4 dicembre 2014 come espressione di quella tendenza. Il Codice ha mantenuto il 20% nel liquidatorio e vi ha affiancato il 10%: due requisiti cumulativi, che misurano cose diverse e vanno verificati separatamente.
Il gemello “minore”
Per completezza: il concordato minore liquidatorio (art. 74 CCII), destinato a imprenditori sotto soglia, professionisti e imprese agricole, richiede anch’esso un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, ma senza fissare la percentuale del 10%. È la prova che il legislatore considera la finanza esterna il “biglietto d’ingresso” di ogni concordato puramente liquidatorio; nel concordato preventivo il biglietto ha però un prezzo esatto.
L’orientamento consolidato: soglie certe, controllo del giudice sulla loro serietà
Prima di entrare nelle questioni aperte, conviene fissare ciò che la giurisprudenza dà per acquisito. Tre linee si sono stabilizzate, e due di esse affondano le radici nella legge fallimentare: le citiamo dichiarandolo, perché i principi sono stati ripresi dalla prassi applicativa del Codice.
Il tribunale controlla la fattibilità giuridica, non sostituisce il proprio giudizio a quello dei creditori
La vicenda da cui nasce l’orientamento è quella, ricorrente, del tribunale che dichiara inammissibile un concordato ritenendo poco convincente la percentuale promessa. Le Sezioni Unite, con Cass. SU 23 gennaio 2013, n. 1521, hanno tracciato il confine: il giudice verifica la legittimità della proposta e la sua fattibilità giuridica, mentre il giudizio sulla convenienza economica spetta ai creditori. Il principio è stato ribadito da Cass. 5 febbraio 2016, n. 2320 e Cass. 4 maggio 2016, n. 8804, tutte rese sotto la legge fallimentare.
Il principio, calato nella pratica, significa che il tribunale non può bocciare un concordato liquidatorio solo perché il 22% offerto gli sembra poco; può e deve invece bocciarlo se la soglia legale non è raggiunta, o se il suo raggiungimento si fonda su presupposti giuridicamente impossibili. Ed è proprio qui che entra il 10%: le soglie dell’art. 84, comma 4, sono requisiti di legittimità, non di convenienza, e quindi ricadono pienamente nel controllo del giudice.
Le regole di trattamento dei creditori sono requisiti di ammissibilità rilevabili d’ufficio
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 è stata pronunciata in materia di concordato minore, ma il suo principio interessa direttamente il liquidatorio maggiore. La Corte ha affermato che la proposta deve rispettare le regole sul trattamento dei creditori e sulla graduazione delle cause di prelazione proprie del concordato preventivo, e che la loro violazione rende la proposta inammissibile, con un vizio rilevabile anche d’ufficio e prima dell’omologazione.
In altre parole, se ti trovi a presentare un piano che rispetta il 10% ma distribuisce l’attivo del debitore (non le risorse esterne) saltando l’ordine dei privilegi, non puoi contare sul silenzio dei creditori: il giudice può fermarti in qualsiasi momento. La deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. vale solo per la finanza esterna, non per il patrimonio del debitore.
Il patrimonio del debitore resta vincolato alla garanzia generica
Il terzo pilastro viene da Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474, resa su un concordato in continuità regolato dall’art. 186-bis l. fall. La Corte ha stabilito che il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività rientra nella garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c. e non può essere destinato liberamente dal debitore in spregio alle cause legittime di prelazione.
Perché è decisiva per capire il 10%? Perché mostra, per contrasto, che cosa compra l’apporto esterno. Ciò che appartiene al debitore va distribuito secondo l’ordine di legge; ciò che arriva da fuori, e solo quello, può essere distribuito con libertà, purché i chirografari ricevano almeno il 20%. Il 10% è, in sostanza, il prezzo minimo che il legislatore chiede per concedere quella libertà e per sottrarre la crisi alla liquidazione giudiziale.
Prima questione aperta: quando un apporto è davvero “esterno”?
La questione
Il dubbio pratico, posto come lo porrebbe un imprenditore, suona così: “I miei soci hanno già finanziato la società negli anni scorsi. Se rinunciano ai loro crediti, o accettano di essere pagati per ultimi, questo vale come apporto esterno ai fini del 10%?” È la domanda più frequente, perché nelle PMI la finanza esterna viene quasi sempre dai soci o da familiari, e quasi sempre i soci sono già creditori della società.
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta è arrivata da Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. La vicenda: una società della ristorazione, dopo una composizione negoziata non riuscita, propone un concordato semplificato. Il piano prevede la cessione di rami d’azienda e la rinuncia di alcuni soci finanziatori alla prededuzione dei loro finanziamenti; secondo la società, quella rinuncia avrebbe liberato liquidità per pagare per intero i privilegiati, tra cui i lavoratori, e in parte i chirografari. Tribunale e Corte d’appello dichiarano la proposta inammissibile.
La Suprema Corte ha chiarito che la rinuncia del socio alla prededuzione non costituisce apporto di risorse esterne, perché il concetto presuppone un versamento effettivo di nuova finanza o di altre utilità che si aggiungano realmente al patrimonio del debitore. Il denaro di quei finanziamenti era già entrato nella società: rinunciare alla priorità di rimborso è un’operazione interna, che modifica la qualità di un debito esistente ma non aumenta l’attivo. La Corte ha valorizzato proprio l’inciso dell’art. 84, comma 4, sulle risorse apportate dai soci “senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione”: quella formula descrive un apporto che entra, non un credito che arretra.
Va segnalato un profilo processuale: la Corte ha ritenuto non decisorio, e quindi non ricorribile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità pronunciata in limine; ha tuttavia enunciato il principio nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. Il principio, quindi, non è un obiter: è stato formulato appositamente per orientare i giudici di merito.
Lo stesso giorno la Prima Sezione ha depositato anche Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 618, in materia di concordato preventivo, che la rassegna giurisprudenziale della Corte d’appello di Napoli (Procedure concorsuali e crisi d’impresa, n. 2/2026) segnala con un commento dedicato al rapporto tra risorse esterne, attivo disponibile e soddisfazione dei chirografari. Il testo integrale non era disponibile nelle fonti consultate: ne diamo conto come pronuncia da leggere per intero prima di trarne conclusioni ulteriori.
C’è contrasto?
Sul punto specifico, no: dopo la n. 620/2026 il quadro è netto. Resta una zona grigia su forme di apporto non monetarie (garanzie personali, accolli, conferimenti di beni) e su apporti di terzi non soci. L’assunzione prudenziale è che conti come esterno solo ciò che entra nel patrimonio destinato ai creditori e che, senza il concordato, non vi sarebbe mai entrato.
Cosa significa per te
Se sei socio e vuoi sostenere il concordato della tua società, rinunciare ai tuoi crediti o postergarli non basta per raggiungere il 10%: devi versare denaro nuovo, a fondo perduto o con vincolo di postergazione, e il piano deve prevederne la destinazione diretta ai creditori concorsuali. Il vecchio credito del socio può essere postergato, ma non può essere “riciclato” come finanza esterna. Su questo punto la ricostruzione degli apporti deve essere documentata con i movimenti bancari, non con dichiarazioni di intenti.
È in questa fase che entra in gioco l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: la qualificazione degli apporti va impostata prima del deposito, non difesa dopo.
Seconda questione aperta: il 20% va “assicurato” o basta prometterlo?
La questione
Il 10% è un fatto: l’apporto c’è o non c’è, e si misura al deposito. Il 20%, invece, dipende da ciò che la liquidazione realizzerà davvero. Il debitore si chiede: “Se vendo gli immobili a un prezzo inferiore alla stima e i chirografari prendono il 17% invece del 21% promesso, il concordato salta?” E il creditore, specularmente: “Posso contare su quel 20% come su un diritto?”
Cosa hanno deciso i giudici
La questione è nata sotto la legge fallimentare, dopo il 2015, quando l’art. 160, comma 4, l. fall. imponeva di “assicurare” il pagamento di almeno il 20% dei chirografari. Due letture si sono confrontate nella giurisprudenza di merito, e le rassegne dell’epoca le documentano con chiarezza.
Secondo una prima lettura, il verbo “assicurare” fa nascere una vera obbligazione di pagamento del 20%: il debitore non può limitarsi a prevederlo, deve garantirlo. In questo senso si sono espressi Trib. Milano 7 aprile 2016 e Trib. Palermo 25 maggio 2016. Il Tribunale di Milano ha aggiunto un principio utile anche oggi: in presenza di classi, la soglia va verificata in modo aggregato sull’intero ceto chirografario, non classe per classe.
Secondo la lettura opposta, sostenuta da Trib. Firenze 8 gennaio 2016, è sufficiente che il raggiungimento del 20% sia previsto in modo fondato e fattibile sulla base del piano e dell’attestazione: il rischio di uno scostamento in fase esecutiva resta un tema di risoluzione, non di ammissibilità.
Sul piano del metodo, l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (Cass. SU n. 1521/2013, ripresa da Cass. n. 2320/2016 e n. 8804/2016) colloca la verifica della soglia nel controllo di fattibilità giuridica: il giudice non sindaca la convenienza, ma accerta che la percentuale minima di legge sia raggiungibile secondo un piano non manifestamente inattendibile.
Se c’è contrasto
Il contrasto di merito non è stato risolto da una pronuncia di legittimità sulla nuova norma, almeno tra quelle reperite in questa ricerca. Il testo dell’art. 84, comma 4, ha però conservato il verbo “assicuri”. L’assunzione prudenziale è costruire il piano in modo che il 20% sia sostenuto da una provvista certa, preferibilmente coperta dalla stessa finanza esterna, e non affidato soltanto a stime di realizzo. Un piano che raggiunge il 20% solo nello scenario più ottimistico è esposto sia in sede di ammissione sia, soprattutto, in sede di omologazione, quando i creditori dissenzienti possono contestarne la tenuta.
Cosa significa per te
Il rapporto tra le due soglie è il cuore pratico del titolo. Il 10% si calcola sull’attivo, il 20% sul passivo chirografario: se il passivo è molto superiore all’attivo, è il 20% e non il 10% a determinare quanto deve essere grande l’apporto esterno. Molti piani falliscono perché il debitore si concentra sul primo numero, più facile da raggiungere, e scopre tardi che il secondo richiede il doppio o il triplo delle risorse. Per il creditore, invece, la conseguenza è che la percentuale minima va letta insieme al piano: se il 20% dipende da vendite incerte, è lì che vanno concentrate le osservazioni al commissario e le eventuali opposizioni.
Terza questione aperta: quando un concordato è “liquidatorio” e come si misura l’attivo
La questione
Il requisito del 10% vale solo per il concordato con liquidazione del patrimonio. Due dubbi ricorrono: “Se cedo l’azienda a un terzo che la manda avanti, il mio concordato è liquidatorio o in continuità?” e “Che cosa entra nell’attivo disponibile su cui calcolo il decimo?”
Cosa hanno deciso i giudici
Sul primo punto la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare aveva elaborato il criterio della prevalenza per i concordati “misti”. Trib. Alessandria 18 gennaio 2016 aveva affermato che, nei concordati che combinano continuità e liquidazione di beni non funzionali, l’esclusione della soglia del 20% opera solo se la componente di continuità è prevalente. Il Codice, nelle modifiche del 2022, ha abbandonato il test di prevalenza come criterio generale e qualifica in continuità il concordato che preserva l’attività d’impresa, anche indiretta, alle condizioni dell’art. 84: si tratta di un’evoluzione normativa da verificare caso per caso sul contratto di cessione o di affitto, perché la sola presenza di un acquirente non basta a escludere la natura liquidatoria.
Sul secondo punto, la n. 620/2026 offre un criterio indiretto ma solido: se è esterno solo ciò che si aggiunge realmente al patrimonio, allora l’attivo disponibile è il patrimonio del debitore così come stimato alla data della domanda, al netto di ciò che non è realmente realizzabile. La Cass. n. 22474/2024 conferma l’altro lato della medaglia: tutto ciò che il debitore genera o possiede (compresi i flussi della gestione) fa parte della garanzia generica e quindi dell’attivo, non della finanza esterna.
Se c’è contrasto
Sulla composizione dell’attivo disponibile non risultano, tra le fonti consultate, pronunce di legittimità specifiche sul Codice. Restano incerti, in particolare, il peso dei crediti di difficile esazione e delle azioni risarcitorie o recuperatorie. L’assunzione prudenziale è calcolare il 10% sull’attivo stimato dall’attestatore nella versione più ampia ragionevolmente sostenibile, così che l’apporto non risulti insufficiente se il tribunale o il commissario includono voci che il debitore aveva escluso.
Cosa significa per te
Un attivo sottostimato fa sembrare sufficiente un apporto che non lo è: se il commissario giudiziale rivaluta un immobile da 640.000 a 790.000 euro, il decimo cresce di 15.000 euro e un apporto calibrato al centesimo diventa insufficiente. Il margine di sicurezza sull’apporto è una scelta tecnica, non un eccesso di prudenza. E se la tua impresa sta valutando la cessione dell’azienda, la qualificazione del concordato (liquidatorio o in continuità) va decisa prima di scrivere il piano, perché cambia l’intero sistema delle soglie e delle regole di distribuzione.
Le forme di apporto più frequenti, lette con i principi della Cassazione
Nella pratica, la finanza esterna assume forme molto diverse. La tabella che segue le classifica applicando il criterio sostanziale della n. 620/2026 (valore nuovo che entra nel patrimonio destinato ai creditori). Si tratta di una lettura ragionata, non di pronunce specifiche su ciascuna forma: dove manca un precedente, la colonna indica l’assunzione prudenziale.
| Forma di apporto | Computabile nel 10%? | Perché |
|---|---|---|
| Versamento dei soci a fondo perduto o in conto capitale | Sì | È denaro nuovo, senza obbligo di restituzione, e la norma lo qualifica espressamente come esterno se destinato ai creditori |
| Finanziamento dei soci postergato, erogato dopo la domanda | Sì, se destinato ai creditori | Entra nell’attivo e il vincolo di postergazione è previsto dalla norma |
| Rinuncia o postergazione di crediti dei soci già esistenti | No | Cass. n. 620/2026: il denaro era già nel patrimonio, cambia solo l’ordine di pagamento |
| Prezzo pagato da un acquirente per i beni del debitore | No, per la parte corrispondente al valore dei beni | È realizzo dell’attivo, non apporto; prudenzialmente, può contare solo un’eventuale quota aggiuntiva pagata a titolo autonomo |
| Accollo liberatorio di debiti da parte di un terzo | Prudenzialmente sì, se libera risorse in modo certo | Riduce il passivo con valore proveniente da fuori; va documentato e coordinato con il calcolo del 20% |
| Garanzia personale di un terzo sull’esito del piano | Prudenzialmente no, ai fini del 10% | Non incrementa l’attivo al momento della domanda; può però rafforzare la fattibilità del 20% |
| Conferimento di un bene di un terzo destinato alla liquidazione | Sì, se il bene entra davvero nella massa | È valore nuovo; il suo apporto va però stimato con la stessa cura dell’attivo |
La regola che riassume la tabella è semplice: il 10% si misura con ciò che entra, non con ciò che si rinuncia a prendere.
Chi verifica il 10% e quando
La verifica delle soglie non avviene una volta sola. Al deposito della domanda, il tribunale esamina l’ammissibilità della proposta e, nel concordato liquidatorio, la presenza dei requisiti dell’art. 84, comma 4: è il momento in cui la qualificazione degli apporti emerge per la prima volta, ed è proprio in questa fase che si è fermata la proposta esaminata dalla n. 620/2026. Successivamente il commissario giudiziale analizza il piano e riferisce ai creditori, e può segnalare un attivo sottostimato o un apporto non documentato. Infine, in sede di omologazione, il tribunale torna sulle condizioni di ammissibilità e sulle eventuali opposizioni.
Il principio, calato nella pratica, significa che un difetto dell’apporto non “si sana” con il voto favorevole dei creditori: trattandosi di un requisito di legittimità (secondo l’impostazione di Cass. SU n. 1521/2013 e, per le regole di trattamento, di Cass. n. 28574/2025), il giudice può rilevarlo anche se nessuno lo ha contestato. Per il debitore, la conseguenza è che l’impegno del finanziatore deve essere irrevocabile e verificabile già al deposito, ad esempio con una provvista vincolata o un impegno condizionato soltanto all’omologazione. Per il creditore, significa che vale la pena segnalare al commissario ogni dubbio sull’effettività dell’apporto, perché la segnalazione può trovare ascolto anche a votazione conclusa.
Se l’apporto viene meno dopo l’omologazione
Un rischio sottovalutato riguarda l’esecuzione. Se il finanziatore non versa quanto promesso, il piano può diventare ineseguibile e aprire la strada alla risoluzione del concordato su iniziativa dei creditori. Le pronunce reperite in questa ricerca non si occupano specificamente di questa ipotesi nel Codice; l’assunzione prudenziale è che l’apporto esterno vada reso esigibile, e se possibile già versato su un conto vincolato, prima dell’omologazione, così che il rischio di inadempimento del terzo non ricada sui creditori e non comprometta l’intera procedura.
Il rapporto con il concordato minore: un confronto utile
Il confronto con il concordato minore liquidatorio aiuta a capire perché nel preventivo il legislatore abbia scelto un numero fisso. Nel concordato minore l’apporto deve aumentare “in misura apprezzabile” la soddisfazione dei creditori: è un criterio elastico, che lascia al giudice una valutazione di congruità. Nel concordato preventivo, destinato a imprese di maggiori dimensioni e con un passivo spesso molto ampio, il legislatore ha preferito una soglia aritmetica, che riduce il margine di discrezionalità e rende il requisito verificabile in modo uniforme da un tribunale all’altro. La Cass. n. 28574/2025, applicando al concordato minore le regole di trattamento del preventivo, conferma che i due istituti dialogano: i principi elaborati per l’uno sono una guida concreta per l’altro.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 12 gennaio 2026, n. 620
Il contesto
La decisione arriva al termine di un percorso che è ormai tipico: composizione negoziata della crisi, impossibilità di chiudere un accordo, ricorso al concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) con cessione di rami d’azienda. È un percorso che mette in tensione due esigenze: quella dei soci di salvare il valore residuo con il minimo esborso, e quella dei creditori di ricevere qualcosa di più di quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale.
La motivazione in linguaggio piano
La Corte ragiona in tre passaggi. Primo: la nozione di risorse esterne è unitaria nel sistema del Codice e trova la sua definizione più esplicita proprio nell’art. 84, comma 4. Secondo: quella definizione, quando parla di risorse dei soci “senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione”, descrive un apporto effettivo, cioè denaro o utilità che passano dal socio al patrimonio destinato ai creditori. Terzo: la rinuncia alla prededuzione su un finanziamento già erogato non sposta nulla, perché quel denaro è già nell’attivo; cambia solo l’ordine con cui il socio verrà pagato. Quindi non è finanza esterna.
La Corte ha inoltre chiarito che il decreto della Corte d’appello di conferma dell’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost., per difetto di decisorietà: il debitore resta libero di ripresentare una proposta diversa. Proprio per questo ha scelto di enunciare il principio nell’interesse della legge.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima della n. 620/2026 una parte della prassi tendeva a considerare “finanza esterna” qualunque sacrificio dei soci che migliorasse la posizione degli altri creditori, compresa la postergazione o la rinuncia a crediti preesistenti. Dopo la n. 620/2026, il sacrificio dei soci conta come apporto solo se si traduce in denaro o utilità nuovi. La conseguenza è duplice. Per il debitore: il fabbisogno di finanza esterna reale cresce, e va pianificato con anticipo, eventualmente già durante la composizione negoziata. Per i creditori: diventa un argomento concreto di opposizione l’apporto “contabile”, cioè costruito con rinunce, compensazioni o riqualificazioni di debiti esistenti.
C’è poi un riflesso sul perché del 10%. La Corte, leggendo la nozione di esternalità in chiave sostanziale, conferma che la soglia serve a garantire un incremento reale della massa attiva, e non un semplice riassetto delle priorità tra creditori. È la ratio stessa dell’art. 84, comma 4: il concordato liquidatorio si giustifica solo se porta qualcosa di nuovo sul tavolo.
Le pronunce messe alla prova: tre ipotesi numeriche
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali incidono sul calcolo; non descrivono casi reali.
Ipotesi 1 — Il 10% basta, e il 20% anche
Ipotesi: S.r.l. commerciale, domanda depositata il 14 settembre 2026. Attivo disponibile stimato dall’attestatore: 1.284.600 €. Spese di procedura e prededuzioni stimate: 96.300 €. Privilegiati capienti: 512.800 €. Chirografari e privilegiati degradati: 3.917.300 €.
- Soglia del 10%: 1.284.600 × 10% = 128.460 € di apporto minimo.
- Residuo dell’attivo per i chirografari: 1.284.600 − 96.300 − 512.800 = 675.500 €.
- Soglia del 20%: 3.917.300 × 20% = 783.460 €.
- Con un apporto esterno di 128.460 € destinato ai chirografari: 675.500 + 128.460 = 803.960 €, pari al 20,52%.
Esito: entrambe le soglie sono rispettate, ma con un margine di soli 20.500 € circa sul 20%. Alla luce della seconda questione aperta, una flessione di realizzo del 3% sugli immobili porterebbe sotto soglia: è prudente aumentare l’apporto o prevedere un impegno integrativo del finanziatore.
Ipotesi 2 — L’apporto “contabile” bocciato dalla Cassazione
Ipotesi: stessa società. I soci, già creditori per finanziamenti di 152.700 € erogati nel 2023, propongono di rinunciare alla prededuzione e di postergare il loro credito, qualificando l’operazione come apporto esterno.
- Alla luce di Cass. n. 620/2026, la rinuncia non aggiunge nulla all’attivo: apporto esterno computabile = 0 €.
- Soglia del 10% (128.460 €) non raggiunta → proposta inammissibile.
- Correzione: i soci versano 131.900 € nuovi in conto capitale, senza obbligo di restituzione, con destinazione diretta ai creditori concorsuali prevista nel piano. Apporto computabile = 131.900 €, superiore al decimo.
Esito: il vecchio credito può restare postergato, ma il 10% si raggiunge solo con denaro che entra.
Ipotesi 3 — Quando è il 20% a comandare
Ipotesi: impresa edile, domanda depositata il 2 ottobre 2026. Attivo disponibile: 2.471.900 €. Prededuzioni e privilegiati capienti: 1.368.500 €. Chirografari e degradati: 9.806.000 €.
- Soglia del 10%: 247.190 €.
- Residuo per i chirografari: 2.471.900 − 1.368.500 = 1.103.400 €.
- Con il solo 10%: 1.103.400 + 247.190 = 1.350.590 €, pari al 13,77% → sotto soglia.
- Soglia del 20%: 1.961.200 €. Apporto necessario: 1.961.200 − 1.103.400 = 857.800 €, cioè quasi 3,5 volte il decimo.
Esito: il requisito del 10% è irrilevante in concreto, perché il 20% impone un apporto molto superiore. Se poi il finanziatore vuole destinare parte delle risorse ai lavoratori degradati, la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. è ammessa, ma solo se dopo quella destinazione i chirografari restano almeno al 20%: la libertà distributiva si esercita sull’eccedenza, non a scapito della soglia.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate. Quelle anteriori al Codice sono segnalate come rese sotto la legge fallimentare: il loro valore è di metodo, perché i principi sul controllo del giudice e sulla soglia del 20% sono stati trasposti nella nuova disciplina. Gli estremi sono stati verificati nelle fonti consultate; dove una fonte ha riportato dati incoerenti, lo si è segnalato o si è omessa la pronuncia.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 12/01/2026, n. 620 | Rinuncia dei soci alla prededuzione | Non è risorsa esterna: serve un apporto effettivo di nuova finanza | Il 10% si raggiunge solo con denaro nuovo |
| Cass. civ., Sez. I, 12/01/2026, n. 618 | Risorse esterne, attivo disponibile e chirografari | Segnalata in rassegna con commento dedicato; testo integrale da leggere | Pronuncia da esaminare prima di ogni piano liquidatorio |
| Cass. civ., Sez. I, 28/10/2025, n. 28574 | Regole di trattamento nel concordato minore | La violazione delle cause di prelazione rende inammissibile la proposta, anche d’ufficio | Il patrimonio del debitore va distribuito in ordine |
| Cass. civ., Sez. I, 08/08/2024, n. 22474 (l. fall.) | Surplus di continuità | Rientra nella garanzia generica, non è liberamente distribuibile | Solo la finanza esterna gode della deroga |
| Cass. SU, 23/01/2013, n. 1521 (l. fall.) | Limiti del controllo del tribunale | Il giudice verifica fattibilità giuridica, non convenienza | Le soglie sono requisiti di legittimità |
| Cass., 05/02/2016, n. 2320 (l. fall.) | Controllo sulla fattibilità | Conferma il perimetro delle Sezioni Unite | Il giudice non sindaca la percentuale oltre la soglia |
| Cass., 04/05/2016, n. 8804 (l. fall.) | Controllo sulla fattibilità | Stesso principio | Idem |
| Trib. Milano, 07/04/2016 (l. fall.) | Natura del 20% | Obbligazione di pagamento; verifica aggregata in caso di classi | Il 20% va garantito, non solo stimato |
| Trib. Palermo, 25/05/2016 (l. fall.) | Natura del 20% | Obbligazione di pagamento | Orientamento rigoroso |
| Trib. Firenze, 08/01/2016 (l. fall.) | Natura del 20% | Basta una previsione fondata e fattibile | Orientamento meno rigoroso |
| Trib. Alessandria, 18/01/2016 (l. fall.) | Concordato misto | Esenzione dalla soglia solo con continuità prevalente | Superato dal Codice, utile per la ratio |
| Trib. Modena, 03/09/2014 e Trib. Bergamo, 04/12/2014 (l. fall.) | Percentuali irrisorie | Citati come espressione della prassi che ha portato alla soglia minima | Spiegano l’origine delle soglie |
I principi che restano: la sintesi operativa
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcune regole pratiche, valide sia per chi propone il concordato sia per chi lo subisce come creditore.
- Il 10% esiste perché il concordato liquidatorio deve dare ai creditori più di quanto darebbe la liquidazione giudiziale: senza denaro nuovo, la procedura concordataria non ha ragione d’essere.
- Conta come risorsa esterna solo ciò che entra realmente nel patrimonio destinato ai creditori (Cass. n. 620/2026).
- La rinuncia o la postergazione di crediti già esistenti dei soci non vale come apporto, anche se migliora la posizione degli altri creditori.
- Il 10% si calcola sull’attivo disponibile alla data della domanda: una stima prudente dell’attivo rende fragile l’apporto calibrato al minimo.
- Il 20% si calcola sul passivo chirografario e spesso impone un apporto molto più alto del 10%: va verificato sempre per secondo, e mai dato per scontato.
- La deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. riguarda solo la finanza esterna; il patrimonio del debitore va distribuito nel rispetto delle cause di prelazione (Cass. n. 28574/2025, Cass. n. 22474/2024).
- Le soglie sono requisiti di legittimità: il tribunale le controlla d’ufficio, mentre la convenienza della percentuale oltre la soglia resta ai creditori (Cass. SU n. 1521/2013).
- Il verbo “assicuri” suggerisce di sostenere il 20% con provvista certa e non con sole stime di realizzo.
- La qualificazione del concordato come liquidatorio o in continuità va decisa prima di scrivere il piano, perché cambia l’intero regime delle soglie.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se i soci postergano il loro credito, il concordato diventa ammissibile?
No, non per questo solo fatto. Alla luce di Cass. n. 620/2026 la postergazione di un credito preesistente non aggiunge risorse: occorre un versamento effettivo, a fondo perduto o con vincolo di postergazione, e il piano deve destinarlo direttamente ai creditori concorsuali.
L’apporto può venire da un terzo che non è socio?
La norma parla di risorse esterne in generale e definisce espressamente solo il caso dei soci. Un terzo (un investitore, un familiare, un acquirente che paga un prezzo aggiuntivo) può apportare finanza esterna; il criterio da applicare è quello della n. 620/2026: deve trattarsi di valore nuovo, che senza il concordato non sarebbe entrato nell’attivo.
Se raggiungo il 10% ma non il 20%, che cosa succede?
La proposta non è ammissibile come concordato liquidatorio: i due requisiti sono cumulativi. Si può aumentare l’apporto, rivedere la stima dei realizzi, valutare la praticabilità di un concordato in continuità oppure prendere atto che lo strumento corretto è la liquidazione giudiziale, magari accompagnata da un concordato nella liquidazione.
Come creditore, posso contestare un apporto che mi sembra fittizio?
Sì. Il controllo sulle soglie è di legittimità e può essere sollecitato nelle osservazioni al commissario giudiziale, in sede di voto e in sede di opposizione all’omologazione. L’argomento più forte oggi è proprio la n. 620/2026: se l’apporto consiste in rinunce, compensazioni o riqualificazioni di debiti esistenti, non è finanza esterna.
Le risorse esterne possono andare solo ad alcuni creditori?
Sì, la legge consente di distribuirle in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., quindi anche in modo selettivo, a condizione che resti rispettato il 20% a favore di chirografari e degradati. È una libertà che vale solo per la finanza esterna, non per l’attivo del debitore.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo concordato liquidatorio
Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo, con un lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso dossier. Questi sono gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo l’attivo disponibile alla data della domanda, confrontando le stime dell’attestatore con perizie, valori di mercato e posizioni creditorie, per calcolare il 10% su una base che regga alla verifica del commissario.
- Calcoliamo in parallelo le due soglie (10% sull’attivo, 20% sul passivo chirografario) e individuiamo quale delle due determina in concreto il fabbisogno di finanza esterna.
- Qualifichiamo ogni apporto alla luce di Cass. n. 620/2026: separiamo il denaro nuovo dalle rinunce e postergazioni di crediti preesistenti, e documentiamo i versamenti con la traccia bancaria.
- Redigiamo le clausole di apporto dei soci e dei terzi (versamento senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, destinazione diretta ai creditori concorsuali), coordinandole con il piano.
- Strutturiamo la distribuzione in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. della sola finanza esterna, verificando che dopo ogni destinazione selettiva i chirografari restino almeno al 20%.
- Verifichiamo la qualificazione del concordato come liquidatorio o in continuità quando è prevista la cessione o l’affitto dell’azienda, perché da quella scelta dipende l’applicabilità stessa del 10%.
- Valutiamo l’impatto del D.Lgs. 147/2026 sul trattamento dei debiti tributari locali tramite transazione fiscale, e lo integriamo nel calcolo della soglia del 20%.
- Per i creditori, esaminiamo il piano depositato e predisponiamo osservazioni al commissario giudiziale e opposizioni all’omologazione quando l’apporto è solo contabile o la soglia è sostenuta da stime fragili.
- Coordiniamo il passaggio dalla composizione negoziata al concordato, impostando già nella fase negoziale la raccolta della finanza esterna che servirà se l’accordo non si chiude.
- Seguiamo il contenzioso su ammissibilità, omologazione e reclamo, con la stessa linea difensiva fino all’eventuale giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha un peso specifico in questa materia: le questioni sulle risorse esterne, come dimostra la n. 620/2026, arrivano fino alla Suprema Corte, e gli orientamenti visti in questa analisi si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza dispersioni tra un grado e l’altro. La competenza di Esperto Negoziatore consente di leggere il concordato liquidatorio nel suo contesto reale, cioè come possibile esito di una composizione negoziata, e di preparare la finanza esterna prima che diventi urgente; quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC offre il confronto costante con il concordato minore liquidatorio, dove la finanza esterna è ugualmente condizione di accesso.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il calcolo delle soglie, la stima dell’attivo e la qualificazione giuridica degli apporti non vengono separati tra professionisti diversi, ma costruiti in un’unica strategia.
In chiusura
Il concordato liquidatorio richiede un incremento dell’attivo del 10% perché, senza denaro nuovo, non avrebbe alcuna ragione di sostituirsi alla liquidazione giudiziale: quella soglia è la prova minima che i creditori ricevono qualcosa in più, e il prezzo che il legislatore chiede per lasciare libertà nella distribuzione delle risorse esterne. La Cassazione, con la n. 620 del 12 gennaio 2026, ha precisato che quel qualcosa in più deve essere reale, non costruito con rinunce o riqualificazioni di crediti esistenti; e il 20% per i chirografari resta, molto spesso, il vincolo che pesa di più.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con competenze certificate che la coprono per intero: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi segue la crisi dal tavolo negoziale fino agli strumenti liquidatori; è Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, e lavora quindi anche sul versante del concordato minore, dove la finanza esterna è ugualmente decisiva. Analizzeremo il tuo piano, verificheremo la tenuta delle soglie e costruiremo la strategia più coerente con i dati reali dell’impresa.
📩 Prima di depositare la domanda, o prima del voto se sei creditore, scrivici: trovi tutti i recapiti dello studio in fondo a questa pagina.