Si Possono Ottenere Nuovi Finanziamenti Durante Il Concordato In Continuità?

Un’impresa che chiede il concordato in continuità non chiude: continua a produrre, a pagare stipendi, ad acquistare materie prime. Per farlo ha bisogno di liquidità proprio nel momento in cui le banche tendono a ritirarsi e i fornitori pretendono il pagamento anticipato. La risposta breve è sì: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) consente di ottenere nuova finanza durante la procedura e anche dopo l’omologazione, attribuendo al finanziatore la prededuzione, cioè il diritto di essere pagato prima dei creditori anteriori.

Il punto critico è un altro. Un finanziamento contratto senza l’autorizzazione del tribunale, o fuori dai binari fissati dal piano, rischia di essere inefficace o di perdere la prededuzione, e con essa la ragione stessa per cui il finanziatore aveva accettato di erogare. Chi gestisce l’impresa in questa fase deve quindi sapere quale norma usare, in quale momento e con quali documenti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la ricerca di nuova finanza e la trattativa con le banche sono il cuore della composizione negoziata, che spesso precede il concordato in continuità. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, indispensabile per leggere contratti di finanziamento, garanzie, pegni e cessioni di crediti che il tribunale dovrà autorizzare.

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Il quadro normativo: quattro canali di nuova finanza

Sul piano normativo, il concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII) presuppone che l’impresa resti operativa e che i creditori vengano soddisfatti in misura anche non prevalente con il ricavato della prosecuzione. Senza flussi di cassa sufficienti la continuità resta sulla carta. Per questo il legislatore ha costruito un sistema di incentivi alla nuova finanza, fondato su un’unica leva: la prededuzione (art. 6 CCII).

La prededuzione è la qualità che consente a un credito di essere pagato con precedenza rispetto a tutti i creditori concorsuali, anche privilegiati, sul ricavato della procedura (salvo i beni gravati da garanzie reali specifiche). Per il finanziatore è l’equivalente di una garanzia: sa che, se il piano fallisce, sarà rimborsato prima degli altri.

La disciplina prevede quattro canali distinti, che si collocano in momenti diversi della procedura.

Canale Norma Momento Chi decide
Atti urgenti di straordinaria amministrazione art. 46 CCII Tra domanda “con riserva” e decreto di apertura Tribunale
Finanza interinale art. 99 CCII Dalla domanda fino all’omologazione (o all’apertura) Tribunale, sentito il commissario giudiziale
Finanza in esecuzione art. 101 CCII Dopo l’omologazione, se prevista dal piano Nessuna nuova autorizzazione: vale il piano omologato
Finanziamenti dei soci art. 102 CCII Sia nella fase interinale sia in esecuzione Si applicano le regole degli artt. 99 e 101

Va precisato che il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter) ha modificato i commi 1 e 5 dell’art. 99 e la sua rubrica, precisando che i finanziamenti interinali possono essere autorizzati fino all’omologazione del concordato o degli accordi, oppure fino all’apertura di tali procedure. L’ulteriore correttivo, D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto su diversi aspetti del Codice, tra cui l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali; nelle fonti consultate per questo approfondimento non risultano modifiche testuali agli artt. 99-102, ma la verifica del testo coordinato resta un passaggio obbligato prima di ogni istanza.

Distinzione da istituti affini

La finanza prededucibile va tenuta distinta da tre figure che spesso vengono confuse.

  1. Il pagamento dei crediti anteriori (art. 100 CCII). Non è nuova finanza: è l’autorizzazione a pagare fornitori di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività, o le rate di un mutuo garantito da ipoteca su beni strumentali. Spesso viaggia insieme al finanziamento interinale, perché la liquidità ottenuta serve proprio a quei pagamenti.
  2. I crediti sorti nella gestione corrente. I debiti contratti con atti di ordinaria amministrazione durante la procedura sono prededucibili per legge (art. 6 CCII) senza bisogno di autorizzazione specifica; un mutuo, un’apertura di credito o la concessione di garanzie sono invece atti di straordinaria amministrazione.
  3. L’apporto di finanza esterna nel piano. Il versamento di capitale da parte di un investitore, o la cosiddetta “nuova finanza” destinata ai creditori, non è un finanziamento da restituire: è una risorsa che entra nel piano e non genera prededuzione.

Un esempio concreto aiuta. Un’azienda alimentare in concordato in continuità ottiene dalla banca una linea di 290.000 € per acquistare il raccolto stagionale: è finanza interinale ex art. 99. Con parte di quella linea paga 38.700 € a un trasportatore refrigerato che pretende il saldo delle fatture scadute prima della domanda: quel pagamento richiede una distinta autorizzazione ex art. 100. Se infine il socio di maggioranza versa 120.000 € a titolo di finanziamento, si applica l’art. 102 con il limite dell’80%.

Requisiti e termini

In termini operativi, ogni canale ha presupposti propri. Vanno esaminati uno per uno, perché l’assenza anche di un solo requisito espone il finanziatore al rischio di perdere la prededuzione.

Requisiti della finanza interinale (art. 99 CCII)

  1. Continuazione dell’attività. L’impresa deve proseguire l’attività, anche solo in funzione della liquidazione. Nel concordato in continuità il requisito è strutturalmente presente.
  2. Funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. Il finanziamento deve servire a soddisfare meglio i creditori rispetto all’alternativa. Non basta che serva all’impresa: deve servire alla massa.
  3. Indicazione della destinazione. Il ricorso deve dire a cosa servono i fondi: acquisto di materie prime, pagamento di stipendi, completamento di commesse, investimenti indispensabili.
  4. Impossibilità di reperirli altrimenti. Va dimostrato che, senza la prededuzione, nessun finanziatore erogherebbe.
  5. Grave pregiudizio in caso di mancata erogazione. Il ricorso deve indicare il pregiudizio per l’attività aziendale e per la procedura derivante dall’assenza di quella liquidità.
  6. Relazione di un professionista indipendente. Deve attestare la funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori. Il tribunale può prescinderne in caso di urgenza, quando occorre provvedere senza indugio per evitare un danno grave e irreparabile.

Requisiti della finanza in esecuzione (art. 101 CCII)

I finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato omologato sono prededucibili a condizione che siano previsti dal piano. Non serve una nuova autorizzazione: il controllo è già avvenuto con l’omologazione. Ne deriva che il piano deve descrivere con precisione tipologia, importo, finalità e, se possibile, il finanziatore. Un finanziamento non previsto, contratto dopo l’omologazione, non gode della prededuzione ex art. 101.

Requisiti dei finanziamenti dei soci (art. 102 CCII)

In deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. (che normalmente postergano i finanziamenti dei soci), la prededuzione opera fino all’80% dell’importo erogato dai soci. Opera invece per l’intero importo se il finanziatore ha acquisito la qualità di socio proprio in esecuzione del concordato.

Come il tribunale valuta la funzionalità del finanziamento

Il requisito della “migliore soddisfazione dei creditori” è il punto su cui si concentra l’istruttoria. Sul piano normativo, il tribunale non verifica la convenienza economica dell’operazione per l’impresa, ma il suo effetto sulla massa dei creditori. In termini operativi, il confronto avviene tra due scenari: lo scenario con il finanziamento, nel quale l’attività prosegue e genera flussi destinati al piano, e lo scenario senza finanziamento, nel quale l’attività si arresta, le commesse si risolvono, il magazzino perde valore e l’avviamento si disperde.

La relazione del professionista indipendente deve quantificare questo differenziale. Gli elementi che il tribunale e il commissario giudiziale esaminano con più attenzione sono:

  • il costo complessivo del finanziamento (tasso, commissioni, spese), che riduce le risorse disponibili per i creditori anteriori;
  • le garanzie richieste, perché un pegno sui crediti o un’ipoteca sottraggono beni alla garanzia generica;
  • la durata e il piano di rimborso, che devono essere compatibili con i flussi previsti dal piano;
  • la destinazione puntuale dei fondi, che consente di verificare a posteriori l’uso coerente della liquidità.

Va precisato che il finanziamento non deve necessariamente essere il più economico in assoluto: deve essere quello concretamente disponibile. Il requisito dell’impossibilità di reperire altrimenti le risorse si dimostra documentando i contatti con altri intermediari e i rifiuti ricevuti, o l’assenza di alternative con costi sostenibili.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Decisione del tribunale sull’istanza ex art. 99: 10 giorni Dal deposito dell’istanza Ordinatorio (rivolto al giudice) Nessuna decadenza, ma ritardo operativo che può compromettere l’operazione
Termine per il deposito di piano e proposta nella domanda “con riserva” Dal decreto ex art. 44 CCII: tra 30 e 60 giorni, prorogabile Perentorio per il debitore Inammissibilità e possibile apertura della liquidazione giudiziale; gli atti urgenti autorizzati restano salvi
Finestra della finanza interinale Dalla domanda fino all’omologazione (o all’apertura) Limite temporale sostanziale Oltre l’omologazione si applica solo l’art. 101, e solo se il finanziamento è previsto dal piano
Autorizzazione preventiva all’atto Prima della stipula Condizione di efficacia Atto di straordinaria amministrazione non autorizzato: inefficace verso i creditori (art. 94 CCII)

Va precisato che, nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non opera, salvo diversa previsione: chi pianifica un’istanza di finanza interinale a fine luglio non può contare su alcuna pausa estiva.

La procedura passo-passo

La sequenza che segue descrive il percorso tipico per ottenere nuova finanza in un concordato in continuità. Ogni passaggio indica chi agisce, davanti a quale organo e con quale atto.

1. Analisi del fabbisogno. L’impresa, con l’advisor finanziario, quantifica il fabbisogno di cassa nei mesi della procedura: budget di tesoreria settimanale o mensile, scadenze di stipendi, fornitori strategici, commesse da completare. Il dato deve essere coerente con il piano industriale che sarà depositato.

2. Individuazione del finanziatore. Banche, intermediari finanziari, fondi specializzati nel cosiddetto distressed lending, soci, clienti strategici disposti ad anticipare pagamenti. In questa fase si negoziano tasso, durata, garanzie e condizioni di erogazione, spesso subordinate al rilascio dell’autorizzazione.

3. Scelta del canale. Se la domanda è stata depositata “con riserva” e il decreto di apertura non è ancora intervenuto, si valutano l’art. 46 (atti urgenti) e l’art. 99. Se il concordato è stato aperto, il canale è l’art. 99. Se il finanziamento serve all’esecuzione del piano omologato, va inserito nel piano stesso ai fini dell’art. 101.

4. Relazione del professionista indipendente. Il professionista attesta che il finanziamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione deve essere specifica sul singolo finanziamento: un rinvio generico all’attestazione del piano non basta a sorreggere l’istanza.

5. Deposito del ricorso al tribunale. Il giudice competente è il tribunale presso cui pende la procedura di concordato, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII). Il ricorso deve contenere:
– l’importo e la forma tecnica del finanziamento;
– la destinazione dei fondi;
– l’impossibilità di reperirli altrimenti;
– il grave pregiudizio in caso di mancata erogazione;
– l’eventuale richiesta di autorizzazione a concedere pegno, ipoteca o cessione di crediti a garanzia;
– la relazione del professionista o le ragioni di urgenza che consentono di prescinderne.

6. Istruttoria. Il tribunale sente il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, i principali creditori. Il commissario valuta la coerenza del finanziamento con il piano e con l’interesse della massa.

7. Decreto motivato. Il tribunale decide in camera di consiglio entro dieci giorni dal deposito. Il decreto, se positivo, autorizza il finanziamento e le eventuali garanzie e attribuisce la prededuzione.

8. Stipula ed erogazione. Solo dopo il decreto si firma il contratto. Il finanziatore normalmente pretende copia del provvedimento come condizione di erogazione.

9. Rendicontazione. L’impiego dei fondi va documentato: il commissario giudiziale ne terrà conto nella relazione ai creditori (art. 105 CCII), e un utilizzo difforme dalla destinazione dichiarata può incidere sulla valutazione del voto e dell’omologazione.

10. Finanza in esecuzione. Per il periodo successivo all’omologazione, la nuova finanza va prevista nel piano: importi, finalità, tempi. Dopo l’omologazione, i finanziamenti previsti sono prededucibili senza ulteriori passaggi.

Le clausole del contratto da controllare prima della firma

Il decreto del tribunale autorizza un finanziamento con determinate caratteristiche. Il contratto firmato deve corrispondere a quanto autorizzato. In termini operativi, prima della stipula vanno controllate almeno queste clausole:

Clausola Rischio Verifica necessaria
Condizioni sospensive di erogazione Il finanziatore non eroga pur dopo il decreto Coerenza con il cronoprogramma del piano
Covenant finanziari Decadenza dal beneficio del termine al primo scostamento Parametri compatibili con le previsioni del piano
Cross default Inadempimenti verso terzi fanno decadere il finanziamento Esclusione dei debiti concorsuali dal perimetro
Garanzie Garanzie diverse da quelle autorizzate sono inefficaci Identità tra garanzie autorizzate e garanzie costituite
Destinazione dei fondi Uso diverso da quello dichiarato nel ricorso Clausola di destinazione coerente con l’istanza

Un contratto che si discosta dal decreto di autorizzazione espone la parte eccedente alla perdita della prededuzione. Va precisato che anche le successive modifiche rilevanti del contratto, ad esempio un aumento dell’importo o la concessione di nuove garanzie, richiedono una nuova autorizzazione finché la procedura non è omologata.

Dove si sbaglia più spesso

  • Firmare prima del decreto. Un mutuo o un’apertura di credito stipulati dopo la domanda e senza autorizzazione sono atti di straordinaria amministrazione inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
  • Confondere i canali. Chiedere l’autorizzazione ex art. 99 per pagare un fornitore anteriore, senza un’istanza ex art. 100, lascia scoperto il pagamento.
  • Piano generico. Un piano che prevede “eventuali finanziamenti bancari” senza specificarli non consente di invocare l’art. 101 dopo l’omologazione.
  • Sottovalutare i soci. Il socio che finanzia l’impresa in crisi senza passare per gli artt. 99, 101 e 102 resta esposto alla postergazione ex art. 2467 c.c.

Il decreto di autorizzazione non è una formalità: è l’unico titolo che rende prededucibile il credito del finanziatore.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le simulazioni che seguono sono esempi di calcolo dimostrativi, costruiti con dati ipotetici. Non descrivono casi reali.

Esempio di applicazione n. 1 — Finanza interinale e fornitore strategico

Dati di partenza. Una S.r.l. metalmeccanica deposita domanda di concordato in continuità con piano completo il 3 marzo 2026. Ha commesse in corso per 1.184.600 € che possono essere completate solo acquistando acciaio per 386.500 €. La banca è disponibile a erogare una linea di 412.300 €, con pegno sui crediti delle commesse, solo con la prededuzione. Un fornitore di lavorazioni galvaniche, essenziale e non sostituibile in tempi brevi, vanta crediti anteriori per 47.380 € e rifiuta nuove forniture finché non è pagato.

Sviluppo.
– 9 marzo 2026: deposito di ricorso ex art. 99 per 412.300 €, con richiesta di autorizzazione al pegno sui crediti delle commesse, e contestuale istanza ex art. 100 per il pagamento di 47.380 € al fornitore. Entrambe corredate da relazione del professionista indipendente.
– Il tribunale sente il commissario giudiziale e decide entro dieci giorni dal deposito, quindi entro il 19 marzo 2026.
– Utilizzo previsto: 386.500 € per l’acciaio, 25.800 € per altri costi diretti delle commesse; il pagamento di 47.380 € al fornitore è coperto dalla cassa generata dai primi incassi.

Esito comparato.

Voce Senza nuova finanza Con finanza autorizzata
Ricavi da commesse completate 0 € (commesse risolte) 1.184.600 €
Rimborso finanziamento prededucibile — 412.300 €
Pagamento fornitore strategico — 47.380 €
Margine netto disponibile per i creditori concorsuali 0 € (più penali da risoluzione) 724.920 €

In termini operativi, la relazione del professionista deve dimostrare proprio questo differenziale: 724.920 € che entrano nel piano solo grazie al finanziamento. È il dato che soddisfa il requisito della “funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori”.

Esempio di applicazione n. 2 — Soci, nuovo investitore e successiva liquidazione giudiziale

Dati di partenza. Il concordato in continuità di una S.p.A. viene omologato il 14 luglio 2026. Il piano prevede: un finanziamento dei soci storici di 212.700 €, un finanziamento di 95.400 € da un investitore che entra nel capitale in esecuzione del concordato, e un finanziamento bancario di 318.900 € per il rinnovo di un impianto. Tutti sono previsti nel piano omologato.

Sviluppo.
– Finanziamento dei soci storici: prededucibile all’80%, cioè 170.160 €; i restanti 42.540 € restano soggetti al regime ordinario dei finanziamenti dei soci (postergazione).
– Finanziamento dell’investitore divenuto socio in esecuzione del concordato: prededucibile per l’intero, 95.400 €.
– Finanziamento bancario previsto dal piano: prededucibile ex art. 101 per 318.900 €.

Ipotesi di inadempimento. A febbraio 2027 il piano fallisce e si apre la liquidazione giudiziale. I crediti prededucibili, pari a 584.460 € (170.160 + 95.400 + 318.900), vengono soddisfatti prima dei creditori concorsuali. La banca perde la prededuzione solo se il curatore prova congiuntamente che il piano si fondava su dati falsi od omissioni rilevanti, o che il debitore aveva compiuto atti in frode ai creditori, e che la banca conosceva tali circostanze al momento dell’erogazione.

Va precisato che i debiti sorti nella mera gestione successiva all’omologazione, se non sono finanziamenti previsti dal piano, non godono automaticamente di prededuzione nella successiva procedura: è l’orientamento espresso dalla Cassazione nel 2025 (v. il quadro giurisprudenziale).

Casi particolari

1. La domanda “con riserva” e la finanza urgente

Il debitore che deposita una domanda di accesso con riserva di presentare piano e proposta (art. 44 CCII) si trova in una fase delicata: l’attività prosegue ma il piano non c’è ancora. La disciplina prevede che, in questa fase, il tribunale possa autorizzare gli atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 46 CCII), e che i crediti sorti da atti legalmente compiuti siano prededucibili. Il finanziamento interinale ex art. 99 è comunque attivabile già con la domanda di accesso. In assenza del piano, la relazione del professionista diventa ancora più importante, perché il tribunale non ha altri elementi per valutare la funzionalità del finanziamento.

2. I finanziamenti “ponte” erogati prima della domanda

L’art. 99, comma 5, estende la disciplina ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di concordato, a due condizioni: che siano previsti dal piano e che la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale apre la procedura. È il caso della banca che eroga una somma limitata nelle settimane precedenti al deposito, per consentire all’impresa di arrivarci senza interrompere l’attività. Se il provvedimento di apertura non dispone espressamente la prededuzione, il finanziatore resta un creditore concorsuale.

3. Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato in continuità

Sul piano normativo, la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, che hanno recepito il D.L. 118/2021) consente già all’imprenditore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII), sentito l’esperto. Quando la trattativa sfocia in un concordato in continuità, i finanziamenti autorizzati durante la composizione negoziata conservano la prededuzione nella procedura successiva. È per questa ragione che l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, unita al coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, consente di impostare la ricerca di nuova finanza fin dalla fase stragiudiziale, senza soluzione di continuità con il concordato.

4. La prededuzione non si trasferisce al cessionario dell’azienda

Nel concordato in continuità indiretta l’azienda è trasferita o conferita a un terzo. Va precisato che la prededuzione è legata alla procedura in cui il credito è sorto e non segue l’azienda: un accordo inserito nel piano non può estenderla ai creditori di un soggetto diverso dal debitore (Cass. 22787/2024). Chi finanzia il cessionario deve quindi ottenere garanzie autonome.

5. I crediti di firma

La prededuzione riguarda i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”, inclusa l’emissione di garanzie. Fideiussioni bancarie a favore di committenti, garanzie per anticipi contrattuali e lettere di credito possono quindi rientrare nella nuova finanza prededucibile, come già riconosciuto dalla Cassazione sotto la legge fallimentare.

6. Il finanziamento autorizzato e il concordato che non arriva all’omologazione

Il concordato può non essere omologato: proposta respinta dai creditori, piano dichiarato inammissibile, rinuncia del debitore. La disciplina prevede che i finanziamenti autorizzati ex art. 99 conservino la prededuzione anche nella successiva liquidazione giudiziale. L’unica eccezione è quella del comma 6: il ricorso o l’attestazione contengono dati falsi o omettono informazioni rilevanti, o il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori, e il curatore dimostra che il finanziatore lo sapeva al momento dell’erogazione. In termini operativi, il finanziatore in buona fede è protetto: è il motivo per cui la qualità delle informazioni contenute nel ricorso è decisiva.

7. Il finanziatore prededucibile e il voto dei creditori

I titolari di crediti prededucibili non sono creditori concorsuali: vanno pagati per intero secondo le scadenze e non votano sulla proposta. Nel concordato in continuità, dove la proposta è suddivisa in classi e può essere omologata anche con il dissenso di alcune classi, questo dato incide sulla struttura del piano. La banca che eroga finanza interinale e che è anche creditrice anteriore vota soltanto per il credito anteriore, nella classe di appartenenza. Va precisato che il piano deve indicare come saranno rimborsati i finanziamenti prededucibili: un piano che non ne prevede la copertura integrale non è fattibile.

8. Finanziamenti per investimenti e non solo per il circolante

La finanza interinale è spesso associata all’acquisto di materie prime o al pagamento degli stipendi. La disciplina non pone questo limite: il finanziamento può servire anche a investimenti, come il rinnovo di un impianto, l’adeguamento a prescrizioni ambientali o la riconversione di una linea produttiva, purché siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. In termini operativi, per gli investimenti la dimostrazione è più impegnativa: occorre documentare che senza l’investimento l’attività perderebbe valore o non potrebbe proseguire, e che i flussi generati coprono il rimborso. Per i finanziamenti a medio-lungo termine il canale naturale è spesso l’art. 101, con l’inserimento dell’operazione nel piano da omologare.

Domande frequenti

La banca può rifiutare di finanziarmi anche se il tribunale autorizza?

Sì. L’autorizzazione del tribunale non obbliga nessuno a erogare. Il decreto rende il credito prededucibile e consente di concedere garanzie, ma la decisione di finanziare resta del finanziatore, che valuta merito creditizio, piano industriale e garanzie. Per questo il ricorso ex art. 99 di solito si deposita quando c’è già un’offerta concreta, spesso subordinata proprio all’ottenimento del decreto. L’autorizzazione è uno strumento per rendere sostenibile un rischio che, senza prededuzione, nessun operatore accetterebbe.

Posso usare il finanziamento per pagare i debiti vecchi?

Non liberamente. La nuova finanza deve servire alla prosecuzione dell’attività e alla migliore soddisfazione dei creditori. Il pagamento di crediti anteriori alla domanda viola la parità di trattamento, salvo che sia autorizzato ex art. 100 CCII: fornitori di beni o servizi essenziali, rate di mutuo garantito su beni strumentali, retribuzioni nei limiti previsti. Usare la liquidità per saldare un creditore anteriore senza autorizzazione espone a contestazioni del commissario giudiziale e può compromettere l’omologazione.

Il socio che mi presta denaro viene rimborsato prima degli altri?

In parte. Il finanziamento del socio, se autorizzato ex art. 99 o previsto dal piano ex art. 101, è prededucibile fino all’80% del suo ammontare (art. 102 CCII). La quota residua del 20% resta soggetta alla postergazione prevista dal codice civile per i finanziamenti dei soci. Diverso è il caso del finanziatore che diventa socio in esecuzione del concordato: per lui la prededuzione copre l’intero importo, perché il legislatore vuole favorire l’ingresso di nuovi investitori.

Quanto tempo ci vuole per ottenere l’autorizzazione?

La norma fissa in dieci giorni dal deposito dell’istanza il termine per la decisione del tribunale, che provvede in camera di consiglio dopo aver sentito il commissario giudiziale. Si tratta di un termine rivolto al giudice: il suo superamento non produce decadenze, ma nella prassi il tribunale tende a rispettarlo perché la finanza interinale è per definizione urgente. Nei casi di urgenza estrema il tribunale può decidere anche senza la relazione del professionista indipendente.

Dopo l’omologazione posso chiedere un nuovo prestito non previsto nel piano?

Si può chiedere, ma il credito non sarà prededucibile ai sensi dell’art. 101, che richiede che il finanziamento sia previsto dal piano omologato. Il finanziatore resterà un normale creditore dell’impresa in bonis e, se il concordato dovesse risolversi con la successiva apertura della liquidazione giudiziale, rischierebbe di non avere alcuna precedenza. Per questo il piano dovrebbe contenere una previsione ragionata dei fabbisogni futuri, comprese linee di credito di riserva.

Se il concordato fallisce, il finanziatore perde tutto?

No, salvo un caso limite. I finanziamenti autorizzati o previsti dal piano conservano la prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale. La perdono solo se ricorrono insieme due condizioni: falsità, omissioni rilevanti o frodi nel ricorso, nell’attestazione o nel piano, e prova da parte del curatore che il finanziatore ne era consapevole al momento dell’erogazione. Un finanziatore che ha agito in buona fede, sulla base di documenti apparentemente corretti, conserva la propria precedenza.

Le garanzie fideiussorie rilasciate dalla banca sono “finanziamenti”?

Sì, la disciplina parla di finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”, inclusa l’emissione di garanzie. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione ha incluso nella prededuzione i crediti di regresso della banca derivanti da fideiussioni escusse. Per le imprese in continuità che lavorano su commessa, ottenere fideiussioni a favore dei committenti è spesso più importante della liquidità diretta.

Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza di legittimità sui finanziamenti prededucibili si è formata in gran parte sulla legge fallimentare (artt. 111, 182-quater e 182-quinquies l.f.), che il Codice della crisi ha trasfuso negli artt. 6, 99, 101 e 102 CCII. Le pronunce che seguono vanno lette tenendo conto di questa continuità normativa: quando si riferiscono alla legge fallimentare, lo si indica espressamente. Si tratta dei riferimenti verificati che incidono in modo diretto sulla nuova finanza nel concordato in continuità.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021 (legge fallimentare)

Principio. Le Sezioni Unite hanno ridefinito la prededuzione “in funzione” della procedura: è riconosciuta ai crediti sorti per attività prodromiche o coeve alla procedura e strumentali ad essa, non a qualunque credito genericamente collegato al concordato.

Rilevanza. È la cornice entro cui si collocano tutti i finanziamenti nel concordato in continuità. Il Codice della crisi ha poi codificato in modo più rigoroso i casi di prededuzione (art. 6 CCII), ma il principio resta: la prededuzione è un’eccezione alla parità di trattamento e richiede un collegamento funzionale effettivo con la procedura.

Cassazione, Sez. I, sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025 (legge fallimentare)

Principio. Nel concordato in continuità, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura e durante l’esecuzione del piano non godono, nel successivo fallimento, della prededuzione “in funzione”; la Corte ha escluso anche le altre forme di prededuzione per i crediti fiscali in esame.

Rilevanza. È la pronuncia più vicina al tema: conferma che dopo l’omologazione la precedenza si ottiene solo attraverso i canali espressi della legge, cioè, nel Codice della crisi, i finanziamenti previsti dal piano ex art. 101. I debiti della gestione post-omologa non diventano prededucibili da soli.

Cassazione, Sez. I, n. 22787 del 13 agosto 2024 (legge fallimentare)

Principio. La prededuzione ha natura procedurale e soggettiva: resta legata alla procedura in cui è sorta e non si trasferisce a un diverso soggetto, neppure in caso di successione nell’azienda. Un patto inserito nel piano non può estenderla. Il privilegio, invece, è qualità sostanziale del credito e lo segue in caso di cessione.

Rilevanza. Decisiva nel concordato in continuità indiretta: il finanziatore della procedura non può contare sulla prededuzione nei confronti del cessionario o del conferitario dell’azienda.

Cassazione, Sez. I, n. 6774, pubblicata il 1° marzo 2022 (legge fallimentare)

Principio. La prededuzione dei finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” in esecuzione di un accordo omologato non richiede una nuova verifica di funzionalità da parte del giudice: il controllo è già avvenuto in sede di omologazione. Rientrano anche forme diverse dal mutuo, come i crediti di regresso da fideiussioni escusse.

Rilevanza. Il principio è coerente con l’impianto dell’art. 101 CCII: la finanza prevista nel piano omologato è prededucibile senza ulteriori autorizzazioni, e il concetto di finanziamento comprende i crediti di firma.

Cassazione, n. 2627 del 2018 (legge fallimentare)

Principio. Nella nozione di finanziamento rientra qualunque sostegno finanziario che realizzi in concreto una forma di finanziamento, comprese le garanzie fideiussorie.

Rilevanza. Conferma l’ampiezza della nozione: per le imprese in continuità che necessitano di garanzie su commesse, la prededuzione può coprire anche questa forma di supporto. (La data di deposito non è stata rinvenuta nelle fonti consultate.)

Cassazione, n. 1182 del 2018 (legge fallimentare)

Principio. L’accordo di ristrutturazione dei debiti appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come dimostrano i controlli giudiziali, la pubblicità e gli effetti protettivi.

Rilevanza. Il principio sorregge l’applicazione uniforme delle regole sulla finanza prededucibile al concordato e agli accordi, che il Codice della crisi tratta congiuntamente negli artt. 99 e 101. (La data di deposito non è stata rinvenuta nelle fonti consultate.)

Tribunale di Roma, Sez. fallimentare, ordinanza n. 947 del 27 febbraio 2019 (legge fallimentare)

Principio. Il finanziamento concesso in funzione di un accordo stipulato e omologato prima che la legge introducesse espressamente la prededuzione non è prededucibile: la norma sulla prededuzione non si applica per analogia.

Rilevanza. Esprime un principio ancora attuale: la prededuzione esiste solo dove la legge la prevede e alle condizioni che la legge fissa. Un finanziamento che non rispetta i presupposti degli artt. 99, 101 o 102 CCII non può essere “recuperato” in via interpretativa.

Sintesi del quadro

Pronuncia Tema Effetto pratico nel concordato in continuità
Cass. SU 42093/2021 Prededuzione funzionale Serve un collegamento effettivo con la procedura
Cass. 10307/2025 Crediti post-omologa Precedenza solo per la finanza prevista dal piano
Cass. 22787/2024 Natura soggettiva Nessuna prededuzione verso il cessionario dell’azienda
Cass. 6774/2022 Finanza in esecuzione Nessuna nuova verifica dopo l’omologa; inclusi i crediti di firma
Cass. 2627/2018 Nozione di finanziamento Anche le garanzie sono finanziamento
Cass. 1182/2018 Natura concorsuale degli accordi Regole uniformi tra concordato e accordi
Trib. Roma 947/2019 Divieto di analogia Fuori dai presupposti di legge non c’è prededuzione

Va precisato che la giurisprudenza di legittimità specificamente riferita agli artt. 99-102 CCII è ancora in via di formazione: nelle istanze conviene richiamare i principi consolidati sotto la legge fallimentare, verificandone la compatibilità con il testo vigente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ottenere nuova finanza durante il concordato in continuità richiede di coordinare diritto della crisi, diritto bancario e analisi finanziaria. Lo Studio opera con strumenti precisi.

  1. Analizziamo il fabbisogno di cassa insieme ai commercialisti dello staff, ricostruendo il budget di tesoreria e verificandone la coerenza con il piano.
  2. Individuiamo il canale corretto tra art. 46, art. 99, art. 100, art. 101 e art. 102 CCII, in base alla fase della procedura e al soggetto finanziatore.
  3. Esaminiamo la proposta di finanziamento della banca o del fondo: tassi, condizioni di erogazione, covenant, clausole di risoluzione, garanzie richieste.
  4. Predisponiamo il ricorso ex art. 99 CCII con destinazione dei fondi, impossibilità di reperimento alternativo e grave pregiudizio, e le istanze collegate ex art. 100.
  5. Coordiniamo il lavoro del professionista indipendente, fornendo dati e documenti perché la relazione sia specifica sul singolo finanziamento.
  6. Interloquiamo con il commissario giudiziale nella fase istruttoria, rispondendo alle richieste di chiarimento.
  7. Redigiamo le clausole del piano che descrivono la finanza in esecuzione, perché sia prededucibile ex art. 101 dopo l’omologazione.
  8. Strutturiamo i finanziamenti dei soci e dei nuovi investitori tenendo conto del limite dell’80% e del regime di prededuzione integrale per chi entra nel capitale in esecuzione del concordato.
  9. Verifichiamo le garanzie (pegno, ipoteca, cessione di crediti) e i rapporti con le garanzie preesistenti.
  10. Difendiamo la prededuzione del finanziatore o dell’impresa in sede di accertamento del passivo e nelle eventuali impugnazioni, se il concordato dovesse risolversi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema della nuova finanza pesano in particolare due di queste competenze. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce dall’interno la trattativa con banche e finanziatori che precede o accompagna il concordato in continuità, compresa l’autorizzazione dei finanziamenti prededucibili già nella composizione negoziata. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario consente di leggere contratti, garanzie e covenant con la stessa attenzione che vi dedica il finanziatore.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dalle istanze al tribunale fino alle impugnazioni sulla prededuzione. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo, così che piano finanziario e istanze giudiziali restino coerenti.

Chiusura

Nuovi finanziamenti durante il concordato in continuità si possono ottenere, ma solo attraverso canali precisi. Prima dell’omologazione serve l’autorizzazione del tribunale ex art. 99 CCII, con ricorso motivato e relazione del professionista indipendente. Dopo l’omologazione, la finanza è prededucibile se prevista dal piano (art. 101 CCII), mentre per i soci la prededuzione è limitata all’80%, salvo il socio entrato in esecuzione del concordato. Fuori da questi binari il finanziatore non ha precedenza, e l’impresa rischia di restare senza liquidità.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze certificate: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda proprio la gestione delle trattative con i finanziatori nelle imprese in crisi, e il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di valutare contratti e garanzie con lo stesso rigore richiesto dal tribunale.

📩 Prima di firmare un finanziamento in pendenza di concordato, parlane con noi: tutti i riferimenti per contattare lo studio si trovano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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