Quando un’impresa in difficoltà perde la partita del risanamento, raramente è perché ha scelto lo strumento “sbagliato” in assoluto: quasi sempre è perché ha sbagliato il momento, l’ordine delle mosse o la lettura dei propri debiti. Concordato preventivo in continuità aziendale e composizione negoziata della crisi non sono due prodotti concorrenti da confrontare come si confrontano due preventivi. Sono due strade costruite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024 e, da ultimo, dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147) per situazioni diverse, con ingressi diversi, costi diversi e, soprattutto, con un rapporto preciso tra loro: la composizione negoziata può sfociare nel concordato, ma solo se si rispettano tempi e condizioni che molti ignorano.
Chi si pone la domanda del titolo di solito ha già davanti un fido revocato, un piano di rientro con l’Erario saltato, qualche decreto ingiuntivo, magari un ricorso per liquidazione giudiziale. In quella fase gli errori che pesano di più sono sei:
- Aprire la composizione negoziata quando l’impresa non è più risanabile, o al contrario rinunciarvi pensando che serva solo “a chi sta ancora bene”.
- Usare la composizione negoziata come uno scudo contro i creditori, senza un vero progetto di risanamento.
- Abbandonare le trattative prima della relazione finale dell’esperto, convinti di avere comunque sessanta giorni per depositare il concordato.
- Sottovalutare il peso del debito fiscale e degli enti locali, e il diverso modo in cui i due strumenti consentono di superarne il dissenso.
- Scegliere il concordato in continuità “per default”, come se fosse sempre lo strumento più forte, ignorandone costi, pubblicità e regole distributive.
- Gestire l’impresa durante il percorso come se nulla fosse cambiato, compromettendo buona fede, misure protettive e vie d’uscita successive.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo bivio? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dall’interno, cioè dal lato di chi la conduce, redige la relazione finale e valuta se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. È esattamente il punto in cui si decide se l’impresa potrà poi accedere al concordato con le finestre temporali previste dalla legge. Accanto a questa competenza, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere i due debiti che più spesso decidono la scelta: quello verso le banche e quello verso il Fisco.
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Errore n. 1 — Sbagliare il momento: troppo tardi per la composizione negoziata, troppo presto per arrendersi
L’errore
Un’impresa manifatturiera accumula per due anni scaduti con fornitori e banche, sopravvive con anticipi su fatture sempre più corti e decide di chiedere l’accesso alla composizione negoziata solo quando il conto corrente è pignorato, i dipendenti non ricevono lo stipendio da tre mesi e l’attività è di fatto ferma. Specularmente, un’altra impresa con un calo di margini serio ma ancora gestibile non fa nulla “perché la composizione negoziata è per chi è già in crisi”, e aspetta.
Perché è un errore
L’art. 12 CCII consente l’accesso alla composizione negoziata all’imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. Il presupposto, dunque, non è la crisi conclamata: è sufficiente la probabilità. E l’art. 21 CCII ammette che il percorso prosegua anche quando, nel corso delle trattative, l’imprenditore risulti insolvente, purché esistano concrete prospettive di risanamento; in quel caso la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori.
Il concordato in continuità, invece, richiede per l’art. 84 CCII uno stato di crisi o di insolvenza, e presuppone un piano che renda credibile la prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta. Le due strade hanno quindi un’area di sovrapposizione, ma anche due zone che non coincidono: la pre-crisi, dove il concordato è prematuro e la composizione negoziata è lo strumento naturale; l’insolvenza ormai irreversibile, dove la composizione negoziata è inutile e l’unica partita aperta riguarda strumenti di regolazione o, nei casi peggiori, la liquidazione giudiziale.
Le conseguenze
La giurisprudenza di merito formatasi sulle misure protettive lo ha detto con chiarezza fin dalle prime applicazioni del D.L. 118/2021, principi poi trasfusi negli artt. 18 e 19 CCII. Il Tribunale di Arezzo (16 aprile 2022) ha precisato che ciò che è incompatibile con la composizione negoziata non è la prospettiva liquidatoria in sé, ma l’insolvenza irreversibile priva di qualunque prospettiva di risanamento. Il Tribunale di Siracusa (14 settembre 2022) ha revocato le misure protettive perché l’impresa versava già, al momento dell’istanza, in un dissesto conclamato. Chi entra nella composizione negoziata quando non c’è più nulla da risanare non solo non ottiene protezione, ma brucia mesi che avrebbe potuto usare per preparare un concordato o un accordo di ristrutturazione.
Chi invece arriva troppo presto al concordato si espone a un costo opposto: pubblicità della procedura, intervento del commissario giudiziale, classi obbligatorie, spese di procedura, quando forse sarebbe bastata una rinegoziazione riservata con due banche e un fornitore strategico.
Cosa fare invece
Il test corretto non è “come mi sento”, ma un’analisi documentata. La piattaforma telematica nazionale mette a disposizione un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo per la redazione del piano. Il primo passo è far girare quel test sui dati reali: debito da ristrutturare, flussi di cassa liberi attesi, tempi di rientro. Se il test indica un risanamento perseguibile e il debito si concentra su pochi interlocutori, la composizione negoziata è di regola la prima strada da percorrere; se l’insolvenza è strutturale e serve imporre un sacrificio anche ai dissenzienti, la strada è il concordato o un altro strumento di regolazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Tribunale di Arezzo ha chiarito un punto spesso frainteso: la composizione negoziata non è riservata ai piani di pura continuità. Anche una soluzione che preveda la cessione dell’azienda o di un ramo, purché inserita in un progetto di risanamento e non in una mera liquidazione atomistica, può essere coerente con lo strumento. Il Tribunale di Bergamo (15 marzo 2022) ha invece negato la conferma delle misure a un piano dallo sbocco meramente liquidatorio. La linea di confine, quindi, non passa tra “continuità” e “cessione”, ma tra risanamento dell’impresa (anche in mani diverse) e semplice dismissione dei beni.
C’è poi un secondo aspetto, legato ai segnali d’allarme. Il Codice della crisi impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII), e attribuisce all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata (art. 25-octies CCII). Ciò significa che il “momento giusto” non è una scelta libera dell’imprenditore: quando gli indicatori di squilibrio emergono dagli assetti e dalle segnalazioni, rinviare ogni decisione espone gli amministratori a contestazioni di responsabilità se il ritardo aggrava il dissesto. Arrivare presto alla composizione negoziata non è solo più efficace: è anche la scelta che meglio protegge chi amministra. Nello stesso senso operano le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previste dall’art. 25-novies CCII, che costituiscono un campanello d’allarme da non ignorare: quando arrivano, la finestra della pre-crisi si sta chiudendo.
Errore n. 2 — Usare la composizione negoziata come uno scudo, senza un progetto
L’errore
L’imprenditore riceve un precetto e una diffida dalla banca, apre in fretta la composizione negoziata chiedendo le misure protettive, ma nel ricorso al tribunale non c’è un piano, non c’è una stima dei flussi, non ci sono interlocuzioni con i creditori: c’è solo la richiesta di bloccare le azioni esecutive. A volte, per di più, il ricorso non viene notificato a tutti i creditori interessati.
Perché è un errore
L’art. 18 CCII consente di chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, l’applicazione di misure protettive del patrimonio: dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui l’attività è esercitata. L’art. 19 CCII impone però all’imprenditore di chiedere al tribunale, con ricorso depositato contestualmente alla pubblicazione, la conferma o la modifica delle misure; il tribunale, sentite le parti e l’esperto, le conferma o le revoca e ne fissa la durata, da trenta a centoventi giorni, prorogabile ma entro un limite complessivo di duecentoquaranta giorni. La conferma non è automatica: presuppone un vaglio, sia pure sommario, della serietà del percorso.
Le conseguenze
Il Tribunale di Catania (14 giugno 2022) ha affermato che la mera volontà di trattare non basta: occorre esporre almeno il rapporto tra l’indebitamento e i flussi di cassa attesi. Il Tribunale di Modena (3 dicembre 2022) ha ancorato la conferma alla circostanza che il risanamento non appaia manifestamente implausibile, valorizzando indici come la disponibilità dei creditori, le valutazioni dell’esperto e l’assenza di esecuzioni aggressive. Sul piano formale, il Tribunale di Milano (24 febbraio 2022) e il Tribunale di Modena (16 luglio 2022) hanno ritenuto inammissibile la conferma nei confronti dei creditori ai quali il ricorso non era stato notificato. Il risultato pratico è il peggiore possibile: le esecuzioni ripartono, la banca è stata messa in allarme e l’impresa ha mostrato al mercato di essere in difficoltà senza ottenere nulla in cambio.
Cosa fare invece
Le misure protettive vanno chieste quando servono davvero e calibrate sui creditori che possono pregiudicare le trattative, non “contro tutti”. Il ricorso deve contenere un progetto di piano, anche iniziale, e una rappresentazione credibile dei flussi. Sul punto la giurisprudenza ha mostrato una certa elasticità: il Tribunale di Treviso (4 ottobre 2022) ha riconosciuto che il piano può essere elaborato nel corso della composizione, e il Tribunale di Roma (4 ottobre 2022) che il debitore non è vincolato alla proposta iniziale. La regola pratica è chiara: il piano può essere embrionale, ma non può mancare, e deve essere coerente con i numeri.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure protettive, una volta confermate, non hanno solo un effetto “difensivo”. L’art. 18 CCII impedisce ai creditori interessati di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. E impedisce, dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure. Ma la protezione ha anche una proiezione esterna inattesa: la Cassazione penale (Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025, depositata il 2 settembre 2025) ha ritenuto non illogica la decisione del tribunale del riesame che, in un caso di reati tributari, aveva escluso il pericolo di dispersione del patrimonio valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma giudiziale delle misure protettive e i risultati positivi rilevati dall’esperto. Un percorso serio, dunque, produce credibilità anche fuori dal tavolo delle trattative.
Occorre infine tenere presente il tetto temporale. Le misure protettive della composizione negoziata hanno una durata massima complessiva, proroghe comprese, di duecentoquaranta giorni; e il Codice prevede un limite generale di durata delle misure protettive, comprensivo di rinnovi e proroghe, di dodici mesi (art. 8 CCII), da tenere in considerazione quando alla composizione negoziata segue uno strumento di regolazione con nuove richieste di protezione. Chi consuma la protezione in una composizione negoziata senza progetto rischia di arrivare al concordato con poco tempo di protezione residuo. Il Tribunale di Milano (14 maggio 2022) ha inoltre chiarito che la proroga delle misure richiede l’adesione, o almeno la non opposizione, della generalità dei creditori, pur potendo il giudice sindacare un dissenso immotivato: una protezione chiesta senza aver costruito il dialogo con i creditori difficilmente verrà estesa.
Errore n. 3 — Rinunciare alla composizione negoziata contando sui “sessanta giorni” per il concordato
L’errore
È l’errore più recente e, oggi, uno dei più insidiosi. Un creditore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale. L’impresa reagisce aprendo la composizione negoziata. Dopo qualche settimana le trattative si rivelano difficili, l’esperto manifesta perplessità e l’imprenditore, temendo di perdere tempo, chiede l’archiviazione per depositare un concordato. È convinto di avere sessanta giorni a disposizione. Non li ha.
Perché è un errore
L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza. La norma prevede una deroga: la domanda è ammessa anche dopo, se presentata all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 8, CCII.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, ha chiarito il significato di quell'”all’esito”: la deroga presuppone che le trattative si siano concluse e che il termine decorra dalla relazione finale. Se il debitore rinuncia alla composizione negoziata prima della conclusione delle trattative, la finestra dei sessanta giorni non si apre e la domanda di concordato presentata dopo la prima udienza è tardiva. La vicenda di merito (Tribunale e Corte d’appello di Brescia, come riportata nel commento pubblicato su dirittobancario.it) si era chiusa con la dichiarazione di inammissibilità della domanda e l’apertura della liquidazione giudiziale della società e, ai sensi dell’art. 256 CCII, del socio illimitatamente responsabile.
Le conseguenze
La conseguenza è radicale: si perde la possibilità di proporre il concordato in quella sede e si espone l’impresa alla liquidazione giudiziale. In una società di persone il danno si estende al patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. E non c’è un rimedio “di equità”: la Cassazione ha letto la deroga come funzionale a completare un percorso negoziale, non a recuperare un’uscita anticipata.
Cosa fare invece
Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, la scelta tra composizione negoziata e concordato va fatta con il calendario in mano. Le opzioni corrette sono due. La prima: depositare la domanda di concordato (eventualmente con riserva, ai sensi dell’art. 44 CCII) entro la prima udienza, senza passare dalla composizione. La seconda: entrare nella composizione negoziata con un progetto serio e portarla a conclusione fino alla relazione finale dell’esperto, depositando poi la domanda entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. Ciò che non funziona è la via di mezzo: entrare, uscire, e sperare nella finestra.
Il dettaglio che pochi conoscono
C’è una disarmonia segnalata dalla dottrina: l’art. 18, comma 4, CCII blocca la sentenza di liquidazione fino alla “conclusione delle trattative o all’archiviazione”, senza distinguere chi abbia chiesto l’archiviazione. Il che può indurre a credere che archiviazione e conclusione siano equivalenti anche ai fini dell’art. 40. Non lo sono, secondo la lettura della Cassazione. Un altro dettaglio: se l’obiettivo finale fosse un concordato liquidatorio senza voto dei creditori, l’unico accesso è il concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII, che richiede a sua volta la relazione finale dell’esperto e la sua dichiarazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Ancora una volta, senza relazione finale la porta resta chiusa.
Errore n. 4 — Sottovalutare il debito fiscale e quello verso gli enti locali
L’errore
Una società ha un passivo in cui il debito verso l’Erario pesa per il 35% e quello verso il Comune, per IMU e TARI arretrate, per un ulteriore 6%. L’imprenditore sceglie la composizione negoziata convinto che, ottenuto l’accordo con le banche, “il Fisco si sistemerà con una rateizzazione”. Oppure, all’opposto, sceglie il concordato in continuità senza aver calcolato se, senza il voto favorevole dell’Erario, le classi potranno comunque portare all’omologazione.
Perché è un errore
Il debito tributario è spesso il vero ago della bilancia del confronto, perché i due strumenti lo trattano in modo diverso.
Nella composizione negoziata il debito fiscale si gestisce soprattutto con le misure premiali dell’art. 25-bis CCII: riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale, riduzione delle sanzioni nei casi previsti, possibilità di rateizzazione delle somme dovute e non versate per imposte sul reddito, IVA e ritenute non ancora iscritte a ruolo, a condizioni precise e con decadenza in caso di successiva liquidazione giudiziale. Il D.Lgs. 136/2024 ha poi introdotto, nell’art. 23 CCII, la possibilità di proporre all’amministrazione finanziaria il pagamento parziale o dilazionato dei tributi anche nell’ambito della composizione negoziata, con limiti e presupposti stringenti. Infine, il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale ai tributi gestiti direttamente da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (tra cui IMU, TARI, TASI e imposta di soggiorno, con sanzioni e interessi), intervenendo tra l’altro sugli artt. 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis CCII.
La differenza decisiva sta nel dissenso. Nella composizione negoziata nessun creditore, Fisco compreso, può essere vincolato contro la propria volontà: l’accordo è tale solo se l’ente lo sottoscrive. Nel concordato preventivo, invece, il dissenso dell’Erario (e, dopo il D.Lgs. 147/2026, anche quello dell’ente territoriale) può essere superato: attraverso il meccanismo dell’art. 88 CCII e, nel concordato in continuità, attraverso la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, quando ne ricorrono i presupposti.
Le conseguenze
Chi sceglie la composizione negoziata con un passivo dominato da un Fisco poco disponibile rischia di arrivare alla relazione finale senza accordo, dopo mesi. Chi sceglie il concordato senza aver costruito correttamente le classi rischia l’opposto: un piano che non regge al voto e alla verifica giudiziale. Sul punto la Cassazione (Cass., sez. I, n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026) ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro l’omologazione di un concordato in continuità approvato da una sola classe: nella formulazione dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa era possibile anche con il voto favorevole di una sola classe, purché soddisfatta secondo l’ordine delle cause di prelazione e anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Il dissenso del Fisco, nel concordato, non è un veto assoluto: nella composizione negoziata, invece, lo è.
Cosa fare invece
Prima della scelta occorre una fotografia fiscale completa: carichi iscritti a ruolo e non iscritti, avvisi bonari, debiti verso enti locali, contenzioso pendente, possibilità di definizioni agevolate. Su questa base si stima quale soddisfacimento il Fisco otterrebbe in liquidazione, perché quel valore è il parametro su cui l’attestatore e il tribunale misureranno la convenienza della proposta. Se il Fisco è il creditore decisivo e non è prevedibilmente disponibile, il concordato in continuità, con classi ben costruite, offre strumenti che la composizione negoziata non ha; se il debito fiscale è contenuto o rateizzabile, le misure premiali della composizione negoziata possono essere sufficienti. È qui che il lavoro congiunto di avvocato e commercialista è indispensabile: lo Studio Monardo, attraverso lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, ricostruisce il debito fiscale e bancario prima di indicare lo strumento.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure premiali della composizione negoziata non sono gratuite in caso di insuccesso: le agevolazioni sulla rateizzazione e su sanzioni e interessi possono venire meno se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale. Ciò significa che scegliere la composizione negoziata contando solo sui premi fiscali, senza una reale prospettiva di accordo, può rivelarsi un’illusione contabile. Quanto ai tributi locali, l’estensione introdotta dal D.Lgs. 147/2026 si applica anche alle procedure non concluse al 12 agosto 2026, ma non consente di riaprire omologazioni già pronunciate né di riformulare proposte quando i termini per modificarle sono scaduti.
Errore n. 5 — Scegliere il concordato in continuità “perché è più forte”
L’errore
L’imprenditore ha sentito dire che il concordato “blocca tutto”, “taglia i debiti” e “vincola anche chi non è d’accordo”. Decide quindi di depositare la domanda con riserva senza valutare se il suo problema non fosse risolvibile con due accordi bilaterali, in via riservata, all’interno della composizione negoziata.
Perché è un errore
Il concordato in continuità è uno strumento potente, ma è una procedura concorsuale giudiziale con regole rigide. L’art. 85 CCII impone, nel concordato in continuità, la suddivisione dei creditori in classi. L’art. 84 CCII stabilisce che il valore di liquidazione venga distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione, mentre il valore eccedente, generato dalla continuità, può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa: le classi di grado inferiore possono ricevere qualcosa purché le classi di grado superiore ricevano un trattamento almeno pari e più favorevole. L’art. 109 CCII richiede che il piano sia approvato da tutte le classi e, in mancanza, il tribunale può omologare solo alle condizioni dell’art. 112, comma 2. Entrano in gioco il commissario giudiziale, la pubblicità nel registro delle imprese, le relazioni, le spese di procedura e i compensi degli organi stabiliti per legge.
La composizione negoziata, invece, è un percorso stragiudiziale e riservato: il tribunale interviene solo se l’imprenditore chiede misure protettive o autorizzazioni. L’esito può essere un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto (art. 23, comma 1, CCII), oppure un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione dei debiti, con soglie agevolate quando raggiunto all’esito delle trattative (art. 23, comma 2, CCII). Se il contratto concluso è idoneo, secondo la relazione dell’esperto, ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, l’impresa beneficia delle misure premiali.
Le conseguenze
Scegliere il concordato quando sarebbe bastata la composizione negoziata significa sopportare costi, tempi e pubblicità maggiori, con un danno reputazionale verso clienti e fornitori che può erodere proprio quella continuità che si vuole salvare. Significa anche sottoporsi a regole distributive e a un giudizio di omologazione in cui la fattibilità del piano viene vagliata, sia pure, come ricorda la stessa Cass. n. 7663/2026, nei limiti della non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi. Il concordato è uno strumento per imporre la soluzione a chi non la accetta: se tutti i creditori rilevanti sono disponibili a trattare, imporre è inutile e costoso.
Cosa fare invece
La domanda da porsi non è “quale strumento è più forte”, ma “chi devo convincere e chi devo vincolare”. Se il passivo è concentrato su pochi creditori disponibili, la composizione negoziata consente di chiudere accordi riservati, mantenere la reputazione commerciale e ottenere vantaggi fiscali. Se il passivo è frammentato, i creditori sono numerosi e qualcuno ha interesse a fare ostruzione, serve uno strumento con effetti vincolanti: il concordato in continuità, appunto, o un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa. La scelta corretta nasce dalla mappatura dei creditori, non dalla fama dello strumento.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le due strade non sono alternative secche. La composizione negoziata può servire a preparare il concordato: durante le trattative si raccolgono informazioni, si sondano i creditori, si verifica la tenuta del piano e, se l’accordo non arriva, si deposita la domanda di concordato con un piano già testato. Il percorso inverso, invece, è ostacolato: l’art. 25-quinquies CCII esclude che l’istanza di composizione negoziata possa essere presentata in pendenza di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche con riserva, e per un certo periodo dopo la rinuncia a tale domanda. Chi parte dal concordato si chiude la porta della composizione negoziata; chi parte dalla composizione negoziata, se la conduce correttamente, conserva quella del concordato.
Va considerato anche il profilo dei contratti e dei rapporti con i fornitori. Nel concordato in continuità il Codice offre strumenti specifici: la possibilità di chiedere al tribunale la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti non più funzionali al piano (art. 97 CCII), la tutela dei contratti essenziali rispetto alle reazioni dei contraenti per il mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis CCII), l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività (art. 100 CCII). Nella composizione negoziata, invece, la leva è prevalentemente negoziale: l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto di circostanze sopravvenute, ma non può imporre lo scioglimento. Se il problema dell’impresa è un contratto di lungo periodo divenuto insostenibile e la controparte non vuole rinegoziare, il concordato offre leve che la composizione negoziata non possiede. Anche questo, però, va pesato con i numeri: chiedere lo scioglimento di un contratto comporta un indennizzo che diventa a sua volta un credito concorsuale da soddisfare nel piano.
Errore n. 6 — Gestire l’impresa durante il percorso come se nulla fosse cambiato
L’errore
Durante le trattative l’amministratore rimborsa un finanziamento soci, paga per intero un fornitore “amico” lasciando scoperti gli altri, cede un macchinario a un prezzo discutibile, e non avvisa l’esperto. Oppure, depositata la domanda di concordato con riserva, compie atti di straordinaria amministrazione senza chiedere l’autorizzazione al tribunale.
Perché è un errore
Nella composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma l’art. 16 CCII impone alle parti di condurre le trattative secondo correttezza e buona fede, e l’art. 21 CCII stabilisce che, quando l’impresa è in crisi, la gestione deve evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; quando è insolvente ma risanabile, deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. L’imprenditore deve informare preventivamente per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative; l’esperto, se ritiene l’atto pregiudizievole, lo segnala e può procedere all’iscrizione del proprio dissenso nel registro delle imprese. Nel concordato, l’art. 46 CCII subordina gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo il deposito della domanda all’autorizzazione del tribunale, a pena di inefficacia.
Le conseguenze
Le conseguenze si sommano. Gli atti compiuti contro il parere dell’esperto non godono della protezione dell’art. 24 CCII rispetto alle azioni revocatorie e possono essere fonte di responsabilità per gli amministratori. Il tribunale può revocare le misure protettive se emergono atti in frode. E, soprattutto, l’esperto, redigendo la relazione finale, non potrà attestare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede: senza quell’attestazione si perde l’accesso al concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII. Nel concordato, gli atti non autorizzati sono inefficaci e possono condurre alla revoca della procedura ai sensi dell’art. 106 CCII.
Cosa fare invece
Dal giorno dell’accesso, ogni atto non ordinario va prima passato al vaglio: è coerente con le trattative? È stato comunicato per iscritto all’esperto? Serve un’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII (finanziamenti prededucibili, trasferimento dell’azienda senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c.)? Una procedura di comunicazione interna, con un registro degli atti rilevanti, protegge l’impresa e gli amministratori più di qualsiasi argomentazione difensiva successiva.
Il dettaglio che pochi conoscono
La buona fede, nella composizione negoziata, non è un requisito astratto: è una dichiarazione dell’esperto che produce effetti giuridici precisi. Il concordato semplificato, a differenza del concordato ordinario, non prevede il voto dei creditori e non impone percentuali minime, ma è solo liquidatorio: è la via d’uscita di chi non riesce a salvare l’impresa, non uno strumento di continuità. Chi vuole la continuità dopo una composizione negoziata fallita deve depositare un concordato ordinario in continuità, e lo farà con maggiore credibilità se l’esperto ha potuto riferire di trattative corrette.
Un ultimo profilo riguarda i finanziamenti. Durante la composizione negoziata il tribunale può autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, anche da parte dei soci, e a trasferire l’azienda o suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. (art. 22 CCII). Chi si procura nuova finanza “in proprio”, senza autorizzazione e senza coordinarsi con l’esperto, rinuncia alla prededuzione e rende il finanziatore molto più esposto se la composizione negoziata sfocia poi in un concordato o in una liquidazione giudiziale. La nuova finanza è spesso la condizione stessa della continuità: ottenerla con le forme previste dal Codice è ciò che la rende sostenibile anche nel passaggio al concordato.
Gli errori in cifre: tre simulazioni sul costo della scelta sbagliata
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia per rendere misurabile l’effetto degli errori descritti. Non riproducono casi reali e non anticipano l’esito di alcuna procedura.
Simulazione A — Il passivo concentrato: composizione negoziata o concordato?
Ipotesi: S.r.l. con 23 dipendenti, passivo complessivo di 1.847.300 €, così composto: banche 1.120.500 € (tre istituti), Erario 412.800 € (di cui 186.400 € di IVA non versata e non ancora iscritta a ruolo), fornitori 314.000 € (circa sessanta posizioni). Margine operativo lordo atteso, a regime, 214.700 € annui.
Percorso 1, composizione negoziata. Il debito bancario, pari al 60,7% del totale, è in mano a soli tre interlocutori. L’impresa negozia con le banche una moratoria di 24 mesi sulla quota capitale e un riscadenziamento, ottenendo un contratto che l’esperto ritiene idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni. Scattano le misure premiali: la rateizzazione dell’IVA non iscritta a ruolo in 72 rate mensili porta l’esborso a circa 2.589 € al mese (186.400 / 72), con interessi ridotti alla misura legale. I fornitori, non toccati dall’accordo, vengono pagati regolarmente. Nessuna pubblicità di procedura concorsuale verso i clienti, salvo la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese se si chiedono misure protettive.
Percorso 2, concordato in continuità. Classi obbligatorie, commissario giudiziale, voto, giudizio di omologazione; i fornitori, informati dalla pubblicità della procedura, irrigidiscono le condizioni di pagamento, con un fabbisogno di cassa aggiuntivo per acquisti pagati in anticipo. In questo scenario il concordato non offre nulla di più di ciò che la composizione negoziata ottiene, ma costa di più in termini di procedura e di reputazione.
Variante: se una delle tre banche, titolare di 498.300 €, rifiuta ogni accordo e minaccia azioni esecutive, la composizione negoziata non ha strumenti per vincolarla. In questo caso l’accordo di ristrutturazione con soglie agevolate (art. 23, comma 2, CCII) o il concordato in continuità tornano a essere opzioni da valutare.
Simulazione B — La finestra dei sessanta giorni
Ipotesi: ricorso per liquidazione giudiziale notificato il 3 febbraio 2026, prima udienza fissata per il 4 marzo 2026. L’impresa presenta istanza di composizione negoziata il 20 febbraio 2026; l’esperto accetta l’incarico pochi giorni dopo.
Scenario errato. Il 10 giugno 2026 l’imprenditore, scoraggiato, chiede l’archiviazione e il 2 luglio 2026 deposita la domanda di concordato in continuità. La prima udienza del procedimento per liquidazione giudiziale è passata da tempo e, secondo la lettura di Cass. n. 13997/2026, la rinuncia non ha aperto la finestra dei sessanta giorni: la domanda rischia la declaratoria di inammissibilità per tardività e il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale.
Scenario corretto. L’imprenditore porta avanti le trattative; l’esperto, constatato che l’accordo non è raggiungibile, redige la relazione finale, comunicata il 18 settembre 2026. Da quella data decorrono i sessanta giorni: la domanda di concordato in continuità va depositata entro il 17 novembre 2026. Stessa impresa, stessa crisi, ma nel primo scenario la strada del concordato è compromessa e nel secondo resta aperta.
Simulazione C — Il tempo bruciato da un accesso tardivo
Ipotesi: impresa che consuma liquidità per 38.700 € al mese; valore di liquidazione stimato dei beni 640.000 €; con la prosecuzione dell’attività il piano genererebbe, per cinque anni, flussi liberi a servizio del debito di 97.300 € annui, cioè 486.500 € complessivi.
Scenario errato. L’impresa, già in insolvenza conclamata, entra comunque nella composizione negoziata; le misure protettive non vengono confermate e dopo sei mesi l’esperto conclude per l’impossibilità di risanamento. Il costo dell’attesa è pari a 232.200 € di liquidità consumata (38.700 × 6), che non sarà più disponibile né per finanziare un piano concordatario né per i creditori.
Scenario corretto. L’impresa deposita direttamente una domanda di concordato in continuità con un piano che mette a disposizione il valore di liquidazione (640.000 €), da distribuire secondo l’ordine delle cause di prelazione, e il valore eccedente prodotto dalla continuità (486.500 €), da distribuire secondo la regola della priorità relativa. La differenza tra i due scenari non è teorica: è il patrimonio che resta per salvare l’impresa e pagare i creditori.
La mappa degli errori: dove nasce ciascun problema
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima di depositare qualsiasi atto, nella fase di diagnosi; altri si consumano durante le trattative o durante la procedura; altri ancora emergono solo quando l’impresa cerca di cambiare strada. Il punto che sfugge quasi sempre è che i rimedi diventano tanto più limitati quanto più ci si allontana dal momento in cui l’errore è stato commesso: un errore di diagnosi si corregge cambiando strategia, un termine di decadenza scaduto spesso non si corregge affatto.
La tabella che segue riassume il quadro.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Accesso nel momento sbagliato | Diagnosi iniziale | Misure protettive revocate o non confermate; tempo e liquidità persi | Parziale: si può passare a uno strumento di regolazione, se i termini lo consentono |
| 2. Composizione negoziata come scudo | Ricorso per la conferma delle misure | Misure non confermate; esecuzioni che riprendono; perdita di credibilità | Parziale: nuovo ricorso ben istruito, ove ancora possibile, o diverso strumento |
| 3. Rinuncia prima della relazione finale | Durante le trattative | Domanda di concordato tardiva; rischio di liquidazione giudiziale | No, una volta scaduto il termine della prima udienza |
| 4. Sottovalutazione del debito fiscale | Diagnosi e costruzione del piano | Accordo irraggiungibile o piano non omologabile | Sì, se rilevato in tempo: ristrutturazione del piano e delle classi |
| 5. Concordato “per default” | Scelta dello strumento | Costi e pubblicità evitabili; preclusione della composizione negoziata | Parziale: rinuncia e successiva istanza solo nei limiti dell’art. 25-quinquies CCII |
| 6. Gestione non trasparente | Durante il percorso | Dissenso dell’esperto, revoca, perdita del concordato semplificato, responsabilità | Parziale: regolarizzazione e trasparenza immediate, senza garanzia di recupero |
Per completare la mappa, è utile avere sotto gli occhi le differenze strutturali tra i due strumenti, perché quasi ogni errore nasce dall’averne confuso una.
| Profilo | Composizione negoziata | Concordato in continuità |
|---|---|---|
| Presupposto | Squilibrio che rende probabile crisi o insolvenza; risanamento ragionevolmente perseguibile | Stato di crisi o di insolvenza |
| Natura | Percorso stragiudiziale e riservato, con l’ausilio di un esperto indipendente | Procedura giudiziale con commissario giudiziale e pubblicità |
| Accesso | Istanza sulla piattaforma telematica nazionale | Ricorso al tribunale, anche con riserva (art. 44 CCII) |
| Vincolo per i dissenzienti | Nessuno: vincola solo chi sottoscrive | Sì, con voto per classi e, alle condizioni dell’art. 112 CCII, ristrutturazione trasversale |
| Protezione | Misure protettive su richiesta, da confermare in tribunale (artt. 18-19 CCII) | Misure protettive e cautelari (art. 54 CCII) |
| Debito fiscale | Misure premiali (art. 25-bis CCII); proposta all’Erario e, dopo il D.Lgs. 147/2026, agli enti territoriali, senza imposizione | Transazione fiscale con possibile superamento del dissenso (art. 88 CCII) |
| Costi di legge | Compenso dell’esperto determinato secondo i criteri dell’art. 25-ter CCII | Contributo unificato, compensi del commissario giudiziale e spese di procedura |
| Se fallisce | Relazione finale; concordato semplificato (liquidatorio) o domanda di strumento entro sessanta giorni | Revoca, mancata omologazione e possibile liquidazione giudiziale |
La differenza che decide la maggior parte dei casi è la riga del vincolo per i dissenzienti: se serve vincolare qualcuno, la sola composizione negoziata non basta.
La checklist preventiva: prima di scegliere, verifica che…
Questa lista può essere salvata e usata come promemoria prima di qualsiasi decisione. Ogni voce è una verifica concreta, non un principio generale.
- [ ] Hai fatto girare il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento sulla piattaforma telematica, con dati contabili aggiornati e non con stime a memoria.
- [ ] Hai verificato se pende un ricorso per liquidazione giudiziale e qual è la data della prima udienza: da quella data dipende quale strumento puoi ancora scegliere.
- [ ] Hai mappato i creditori per peso e disponibilità: quanti sono, quanto valgono in percentuale, chi è disposto a trattare, chi ha già avviato azioni esecutive.
- [ ] Hai ricostruito il debito fiscale completo, distinguendo carichi iscritti a ruolo, somme non iscritte, avvisi bonari, tributi locali (IMU, TARI) e contenzioso pendente.
- [ ] Hai stimato il valore di liquidazione del patrimonio: è la soglia sotto la quale nessuna proposta può scendere senza rischi in sede di omologazione o di attestazione.
- [ ] Hai stimato i flussi di cassa della continuità per almeno 24 mesi, perché l’idoneità a garantire la continuità per due anni è il parametro delle misure premiali.
- [ ] Hai verificato di non aver presentato o rinunciato di recente a una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, che potrebbe precludere l’istanza di composizione negoziata.
- [ ] Hai individuato i contratti essenziali (forniture strategiche, leasing, locazioni, licenze) e valutato se servono misure protettive per tutelarli.
- [ ] Hai predisposto almeno un progetto di piano coerente con la lista di controllo ministeriale, anche se ancora da affinare.
- [ ] Hai istituito una procedura interna per comunicare per iscritto all’esperto ogni atto di straordinaria amministrazione e ogni pagamento non ordinario.
- [ ] Hai previsto un piano B con calendario: se le trattative non vanno a buon fine, quale strumento, entro quale termine, con quali documenti già pronti.
- [ ] Hai considerato l’informazione ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali, nei casi in cui la legge la richiede.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che molte imprese si rivolgono a un professionista solo dopo il primo passo falso. Non tutto è perduto, ma occorre distinguere con onestà ciò che si può recuperare da ciò che non si può.
Misure protettive non confermate o revocate. Non significa che la composizione negoziata sia finita: le trattative possono proseguire anche senza protezione, se i creditori restano disponibili. Il provvedimento sulle misure è reclamabile, e la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione al reclamo anche del creditore rimasto inerte in primo grado (Trib. Milano, 21 luglio 2022): ciò vale come monito, perché il contraddittorio sulle misure è pieno per entrambe le parti. Se le misure sono state negate per carenze del piano, la via d’uscita è ricostruire il piano e valutare uno strumento che offra protezioni proprie, come le misure dell’art. 54 CCII nel concordato.
Composizione negoziata già abbandonata, con un ricorso per liquidazione giudiziale pendente. Qui la situazione è più delicata. Se la prima udienza non si è ancora tenuta, la domanda di concordato può essere depositata entro quella data. Se la prima udienza è passata, la lettura di Cass. n. 13997/2026 rende molto difficile ottenere l’ammissione; resta da verificare, caso per caso, la regolarità del procedimento, il contenuto dei provvedimenti adottati e se siano maturati presupposti per un’impugnazione della sentenza che apre la liquidazione. Il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è l’ultima sede utile per far valere i vizi del procedimento.
Concordato depositato quando bastava la composizione negoziata. La rinuncia alla domanda è possibile, ma l’art. 25-quinquies CCII impedisce di presentare l’istanza di composizione negoziata per un periodo successivo alla rinuncia. In molti casi conviene allora rimodulare il concordato o convertirlo, se i presupposti lo consentono, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, che resta uno strumento negoziale con effetti tipizzati.
Atti di gestione non comunicati all’esperto. La strada è la trasparenza immediata: comunicare l’atto, documentarne le ragioni economiche, valutare se sia possibile neutralizzarne gli effetti (per esempio con la restituzione di un pagamento preferenziale). Un dissenso dell’esperto già iscritto non si cancella, ma un comportamento successivo corretto incide sulla valutazione complessiva della buona fede.
Piano fiscale sbagliato. Se il concordato è ancora nella fase della domanda con riserva, il piano può essere ricostruito, anche alla luce dell’estensione della transazione ai tributi locali disposta dal D.Lgs. 147/2026, purché non siano scaduti i termini per modificare la proposta. Se l’omologazione è già stata pronunciata, le nuove regole non consentono di riaprirla.
È qui che molti compromettono definitivamente la propria posizione: reagendo all’errore con un secondo errore, per esempio depositando in fretta una domanda incompleta. La regola è opposta: prima si verifica cosa resta aperto, poi si agisce.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho chiesto l’archiviazione della composizione negoziata: ho ancora sessanta giorni per il concordato?”
Dipende da come si è chiusa la composizione e da cosa pende contro l’impresa. Se c’è un procedimento per liquidazione giudiziale e la prima udienza è già passata, la Cassazione (n. 13997/2026) ha escluso che la semplice rinuncia faccia decorrere la finestra dei sessanta giorni. Se non pende alcun ricorso per liquidazione, la questione del termine non si pone negli stessi termini e la domanda di concordato può essere valutata nel merito.
“Il tribunale non ha confermato le misure protettive: devo chiudere la composizione?”
No. La mancata conferma fa cessare la protezione, non le trattative. Occorre però valutare subito se i creditori aggressivi possano compromettere l’attività e se convenga spostarsi su uno strumento con protezioni proprie.
“Ho già depositato il concordato con riserva: posso tornare alla composizione negoziata?”
Non mentre la domanda è pendente, e neppure per un periodo successivo alla rinuncia, per effetto dell’art. 25-quinquies CCII. La scelta di partire dal concordato va quindi ponderata, perché chiude temporaneamente l’altra porta.
“Il Comune non accetta di ridurre IMU e TARI: la composizione negoziata è inutile?”
Non necessariamente, ma nella composizione negoziata nessun creditore può essere vincolato contro la sua volontà. Dopo il D.Lgs. 147/2026 i tributi locali possono rientrare nella transazione fiscale e, negli strumenti che lo prevedono, il dissenso dell’ente può essere superato alle condizioni di legge: se il Comune è decisivo, il concordato o l’accordo di ristrutturazione possono offrire una soluzione che la sola trattativa non garantisce.
“Ho pagato un fornitore per intero durante le trattative: ho compromesso tutto?”
Non automaticamente. Conta se il pagamento era coerente con le trattative e funzionale alla continuità (un fornitore strategico senza il quale l’attività si ferma è cosa diversa da un pagamento di favore). Va comunicato all’esperto e documentato.
“La composizione negoziata è fallita: posso ancora salvare l’azienda con il concordato semplificato?”
Il concordato semplificato è solo liquidatorio e richiede la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative. Per salvare l’azienda in continuità serve un concordato ordinario in continuità, da depositare nei tempi descritti.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato strada
I provvedimenti che seguono sono stati selezionati perché documentano le conseguenze concrete degli errori descritti. Una parte delle pronunce di merito è stata resa nel 2022, in larga misura nella vigenza del D.L. 118/2021 che per primo ha introdotto la composizione negoziata: i principi affermati sono stati poi trasfusi negli artt. 12-25-undecies CCII e restano un punto di riferimento, ma vanno letti tenendo conto delle modifiche successive. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Sulla rinuncia anticipata alla composizione negoziata (errore n. 3)
- Cass. civ., ord. n. 13997 del 13 maggio 2026. La deroga al termine della prima udienza prevista dall’art. 40, comma 10, CCII opera solo se la domanda di accesso allo strumento di regolazione segue la conclusione delle trattative ed è depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto; la rinuncia anticipata del debitore non fa decorrere quella finestra. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente incide sul passaggio dalla composizione negoziata al concordato in continuità.
Sul dissenso del Fisco e la forza del concordato in continuità (errori n. 4 e n. 5)
- Cass. civ., sez. I, n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026. Nella formulazione dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, un concordato in continuità poteva essere omologato in via forzosa anche con il voto favorevole di una sola classe, purché soddisfatta nel rispetto delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione; il giudizio di fattibilità si limita alla non manifesta inidoneità del piano e non comprende una valutazione di meritevolezza del debitore. Rilevanza: mostra cosa il concordato consente e la composizione negoziata no: superare il dissenso dell’Erario.
Sulla credibilità che un percorso serio produce (errore n. 2)
- Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025, udienza 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025. È stata ritenuta non censurabile la decisione del riesame che aveva escluso il pericolo di dispersione del patrimonio societario valorizzando l’accesso alla composizione negoziata, la conferma giudiziale delle misure protettive e i risultati positivi riscontrati dall’esperto. Rilevanza: chi usa lo strumento in modo serio ne ricava effetti positivi anche al di fuori della procedura.
Sul momento dell’accesso (errore n. 1)
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Trib. Arezzo, 16 aprile 2022. Ciò che esclude la composizione negoziata non è una prospettiva di cessione o liquidazione in sé, ma l’insolvenza irreversibile priva di prospettive di risanamento. Rilevanza: fissa il confine inferiore dello strumento.
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Trib. Siracusa, 14 settembre 2022. Misure protettive revocate perché, già al momento dell’istanza, l’impresa versava in un dissesto conclamato. Rilevanza: documenta la conseguenza dell’accesso tardivo.
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Trib. Bergamo, 15 marzo 2022. Un piano dallo sbocco meramente liquidatorio non giustifica la conferma delle misure protettive. Rilevanza: chiarisce che la composizione negoziata è uno strumento di risanamento, non di semplice dismissione.
Sull’uso della composizione negoziata come scudo (errore n. 2)
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Trib. Catania, 14 giugno 2022. La sola disponibilità a trattare non basta per la conferma delle misure: occorre illustrare il rapporto tra indebitamento e flussi di cassa. Rilevanza: sanziona l’istanza priva di contenuto economico.
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Trib. Modena, 3 dicembre 2022. Le misure si confermano se il risanamento non risulta manifestamente implausibile, alla luce di indici come la disponibilità dei creditori, le valutazioni dell’esperto e l’assenza di esecuzioni. Rilevanza: indica in positivo cosa deve emergere dal ricorso.
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Trib. Milano, 24 febbraio 2022. La conferma delle misure è inammissibile nei confronti dei creditori ai quali il ricorso non è stato notificato. Rilevanza: un vizio formale può svuotare la protezione.
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Trib. Modena, 16 luglio 2022. Stesso principio: l’omessa notifica rende inammissibile la conferma verso i creditori pretermessi. Rilevanza: conferma che l’errore di notifica è ricorrente e costoso.
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Trib. Mantova, 1° giugno 2022. Le misure non si estendono alla massa indistinta di creditori che non hanno avviato azioni né notificato precetti. Rilevanza: le misure vanno calibrate sui creditori effettivamente pericolosi.
Sulla flessibilità del piano (errori n. 2 e n. 5)
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Trib. Treviso, 4 ottobre 2022. Il piano di risanamento può essere elaborato nel corso della composizione negoziata. Rilevanza: non serve un piano definitivo per iniziare, ma serve un progetto.
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Trib. Roma, 4 ottobre 2022. Il debitore non è vincolato alla proposta iniziale e il tribunale non compie una valutazione anticipata di ammissibilità della soluzione finale. Rilevanza: la composizione negoziata consente di adattare la strategia, compreso l’approdo al concordato.
Sulla durata e sul contraddittorio (errori n. 2 e n. 3)
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Trib. Milano, 14 maggio 2022. La proroga delle misure richiede l’adesione o almeno la non opposizione della generalità dei creditori, ma il dissenso immotivato può essere sindacato. Rilevanza: il tempo della protezione non è illimitato né automatico.
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Trib. Milano, 21 luglio 2022. Il creditore interessato può proporre reclamo anche se non si era difeso in primo grado. Rilevanza: le decisioni sulle misure restano esposte a revisione; un ricorso fragile può cadere anche dopo la conferma.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro su questo bivio ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando l’errore è già avvenuto, verificare cosa resta aperto e come usarlo.
- Diagnosi preventiva dello strumento. Analizziamo bilanci, situazione di cassa e test pratico della piattaforma telematica per stabilire se l’impresa si trova nell’area della composizione negoziata, del concordato in continuità o di entrambe.
- Mappatura dei creditori. Classifichiamo il passivo per peso, natura del credito e disponibilità a trattare, individuando chi va convinto e chi, eventualmente, va vincolato.
- Ricostruzione del debito fiscale e locale. Con i commercialisti dello staff ricostruiamo carichi iscritti e non iscritti, tributi locali e contenzioso, valutando misure premiali, transazione fiscale e, dopo il D.Lgs. 147/2026, il trattamento di IMU, TARI e degli altri tributi degli enti territoriali.
- Calendario delle decadenze. Se pende un ricorso per liquidazione giudiziale, fissiamo per iscritto le date della prima udienza e delle finestre utili, così che nessuna scelta venga fatta senza conoscerne gli effetti sui termini.
- Predisposizione dell’istanza e del ricorso sulle misure protettive. Redigiamo il ricorso per la conferma, con progetto di piano, prospetto dei flussi e individuazione puntuale dei creditori destinatari, curando le notifiche.
- Assistenza nelle trattative. Affianchiamo l’imprenditore nel dialogo con l’esperto e con banche, fornitori ed enti, redigendo contratti, convenzioni di moratoria e accordi ai sensi dell’art. 23 CCII.
- Protocollo di gestione durante il percorso. Impostiamo un registro degli atti rilevanti e le comunicazioni scritte all’esperto, e chiediamo al tribunale le autorizzazioni necessarie per finanziamenti o cessioni d’azienda.
- Passaggio al concordato in continuità. Quando l’accordo non è raggiungibile, prepariamo la domanda di concordato con piano, classi e attestazione, rispettando la finestra dei sessanta giorni dalla relazione finale.
- Rimedio dopo l’errore. Quando un termine sembra scaduto o le misure sono state revocate, verifichiamo i provvedimenti, la regolarità del procedimento e la praticabilità del reclamo, senza promettere esiti ma valutando ogni margine reale.
- Difesa nei gradi successivi. Seguiamo reclami e, quando necessario, il giudizio in Cassazione, mantenendo la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: conoscere dall’interno come l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, come conduce le trattative e come redige la relazione finale consente di impostare il percorso in modo che la porta del concordato resti aperta. E quando un errore va riparato nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista garantisce continuità: la stessa strategia, lo stesso difensore, dal primo esame dei conti fino alla Corte di cassazione.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, assicura che la scelta tra composizione negoziata e concordato in continuità sia fondata su numeri verificati e su una lettura giuridica coerente, non su impressioni.
In chiusura
La domanda “conviene il concordato in continuità o la composizione negoziata?” non ha una risposta valida per tutti. Ha però una risposta sbagliata quasi sempre: decidere senza calendario, senza mappa dei creditori e senza conoscere il debito fiscale. La composizione negoziata è lo strumento della trattativa riservata, dei creditori disponibili e del tempo ancora utile; il concordato in continuità è lo strumento che vincola anche chi dissente, a prezzo di una procedura giudiziale piena. E tra i due esiste un passaggio, stretto e regolato, che la Cassazione nel 2026 ha reso ancora più rigoroso.
È per questo che lo Studio Monardo affronta proprio questo bivio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce e ne certifica l’esito; lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di leggere i debiti che più spesso decidono la scelta, e la qualifica di cassazionista assicura la continuità della difesa se la partita si sposta davanti ai giudici.
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