Quanto Durano Le Misure Protettive Nel Concordato Preventivo?

Chi deposita una domanda di concordato preventivo chiede quasi sempre una cosa sola, prima di ogni altra: tempo. Tempo per preparare il piano, per trattare con banche e fornitori, per far votare i creditori. Le misure protettive sono lo strumento che garantisce quel tempo, perché impediscono ai creditori di avviare o proseguire pignoramenti e azioni cautelari sul patrimonio dell’impresa. Ma questo tempo non è illimitato. Ha una durata iniziale fissata dal tribunale, una possibile proroga e un tetto massimo che la legge rende invalicabile.

Il punto critico è proprio il calcolo. Un’impresa che sbaglia il conteggio dei mesi può trovarsi senza protezione nel momento peggiore, a ridosso del voto o dell’omologazione, con i creditori di nuovo liberi di aggredire conti, crediti e beni strumentali. E il calcolo si complica se l’impresa ha già usato misure protettive in una composizione negoziata: quei mesi, secondo l’orientamento dei tribunali, possono pesare sul tetto disponibile nel concordato.

Lo Studio Monardo segue questo tema dal punto di osservazione più utile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: opera cioè nella composizione negoziata, la sede in cui le misure protettive vengono più spesso chieste per la prima volta e dove inizia a decorrere il conteggio che poi prosegue nel concordato. Conoscere dall’interno come si consumano i giorni di protezione nella fase negoziale permette di pianificare la durata residua nel concordato senza lasciare scoperture.

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Inquadramento normativo: cosa si intende per durata delle misure protettive

Sul piano normativo, le misure protettive sono definite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) come misure temporanee chieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori pregiudichino, già nella fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per regolare la crisi. La parola chiave della definizione è “temporanee”: la protezione è per sua natura limitata nel tempo e non può trasformarsi in una moratoria indefinita a danno dei creditori.

Le norme che governano la durata sono quattro.

Art. 54, comma 2, CCII. Il debitore chiede le misure protettive nella domanda di accesso al concordato, anche se presentata con riserva ai sensi dell’art. 44. Dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. È questo il momento in cui la protezione inizia a produrre effetti, prima ancora di qualsiasi provvedimento del giudice.

Art. 55, comma 3, CCII. Il giudice, entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, conferma o revoca le misure con decreto reclamabile e ne stabilisce la durata. La durata fissata in questa sede non può superare i quattro mesi. Se il decreto non è depositato nel termine, gli effetti protettivi cessano; la domanda di misure può essere riproposta.

Art. 55, comma 4, CCII. Su istanza del debitore o di un creditore, sentito il commissario giudiziale, il tribunale può prorogare in tutto o in parte la durata delle misure concesse, nel rispetto del limite dell’art. 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti dei creditori.

Art. 8 CCII. Fissa il tetto: la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe. La norma recepisce l’art. 6, paragrafo 8, della Direttiva (UE) 2019/1023, che pone lo stesso limite di dodici mesi alla sospensione delle azioni esecutive individuali.

Va precisato che, per la composizione negoziata, il codice prevede un limite speciale e più breve. L’art. 19, comma 5, CCII stabilisce che la durata complessiva delle misure in quella sede non può superare i duecentoquaranta giorni. Il rapporto tra il limite di 240 giorni della composizione negoziata e il limite di dodici mesi dell’art. 8 è il nodo pratico più delicato per chi passa dalla trattativa al concordato, ed è trattato più avanti.

La ratio del tetto massimo

La ratio è di bilanciamento. Da un lato, il debitore ha bisogno di un periodo di quiete per negoziare e costruire il piano: senza protezione, un solo pignoramento sul conto corrente può fermare la produzione e rendere impossibile la continuità. Dall’altro, ogni giorno di protezione è un giorno in cui il creditore non può tutelare il proprio credito. Il legislatore europeo e quello italiano hanno risolto il conflitto con una formula rigida: protezione sì, ma sotto controllo giudiziale, per periodi brevi rinnovabili solo con progressi dimostrati, e mai oltre un anno complessivo.

Distinzione dalle misure cautelari

Le misure protettive vanno distinte dalle misure cautelari previste dall’art. 54, comma 1, CCII. Le protettive hanno effetto generale: colpiscono indistintamente tutti i creditori, o categorie di creditori, e bloccano le loro iniziative individuali. Le cautelari, invece, sono provvedimenti mirati, emessi dal giudice per tutelare il patrimonio o l’impresa durante la procedura, e richiedono la dimostrazione dei presupposti tipici della tutela cautelare: fumus boni iuris (probabile fondatezza della pretesa) e periculum in mora (pericolo di un danno nel tempo necessario).

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un’impresa in concordato ottiene la conferma delle misure protettive per quattro mesi: in quel periodo nessun creditore può pignorare. Se invece, scaduto il tetto annuale, un singolo istituto di credito minaccia di escutere un pegno su un macchinario indispensabile, l’impresa potrà chiedere solo una misura cautelare rivolta a quel creditore e a quel bene, dimostrando perché la sua perdita comprometterebbe il piano. La differenza non è solo terminologica: la durata della misura cautelare non è soggetta allo stesso regime della protettiva, ma i tribunali vigilano perché la cautelare non diventi un modo per aggirare il limite dei dodici mesi.

Il quadro dei correttivi

La disciplina attuale deriva dal testo originario del 2019, modificato dal D.Lgs. 147/2020, dal D.Lgs. 83/2022 (che ha recepito la Direttiva) e dal D.Lgs. 136/2024, che ha inciso tra l’altro sui commi 1 e 2 dell’art. 55. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto su altri profili del codice, tra cui l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali; dalle fonti consultate non risultano modifiche al tetto dell’art. 8 né ai termini di conferma e proroga dell’art. 55. Ogni valutazione su una procedura in corso va comunque condotta sul testo vigente alla data del deposito.

Requisiti e termini: i numeri da conoscere

In termini operativi, la durata delle misure protettive nel concordato si articola in quattro fasi, ciascuna con un proprio termine e una propria conseguenza.

1. L’effetto automatico dalla pubblicazione

La protezione decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Non serve attendere il provvedimento del giudice. Il requisito è che la domanda contenga la richiesta espressa di misure protettive: se il debitore non la formula, l’effetto non si produce. Il cancelliere comunica la domanda al registro delle imprese e la pubblicazione segna il dies a quo dell’intero conteggio.

2. La conferma entro trenta giorni

Entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, il giudice deve confermare o revocare le misure. Si tratta di un termine che la legge collega a una conseguenza drastica: se il decreto non viene depositato entro i trenta giorni, gli effetti protettivi cessano. È il termine più critico dell’intera disciplina, perché la sua violazione non dipende dal debitore ma dall’ufficio, e tuttavia è il debitore a subirne le conseguenze. La legge consente di riproporre la domanda di misure, ma nel frattempo i creditori possono essersi già mossi.

3. La durata fissata nel decreto: massimo quattro mesi

Con il decreto di conferma, il giudice stabilisce la durata delle misure. Il limite è di quattro mesi. Il giudice può fissare un periodo più breve, può limitare le misure a determinati creditori o categorie di creditori e può escludere alcune azioni. Il decreto è reclamabile.

4. La proroga entro il tetto di dodici mesi

Alla scadenza, il tribunale può prorogare le misure su istanza del debitore o di un creditore, sentito il commissario giudiziale. Le condizioni sono due e cumulative: significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione; assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori. La proroga può essere totale o parziale, cioè limitata ad alcune misure o ad alcuni creditori. Il limite esterno resta sempre l’art. 8: dodici mesi complessivi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe.

Natura dei termini

Il termine di trenta giorni per la conferma ha natura sostanzialmente decadenziale quanto agli effetti: la legge stessa dispone la cessazione delle misure se il decreto non è depositato. Il limite di quattro mesi e il tetto di dodici mesi sono limiti massimi inderogabili posti dalla legge al potere del giudice. Il tribunale non può superarli neppure su accordo delle parti.

Quanto alla sospensione feriale, va precisato che essa riguarda i termini processuali e opera dal 1 al 31 agosto. La durata delle misure protettive, invece, è un periodo di efficacia di un provvedimento: non è un termine entro cui una parte deve compiere un atto. Ne deriva che la protezione non si “allunga” di agosto per effetto della sospensione feriale. Il punto va comunque verificato caso per caso sul testo del decreto e sull’orientamento del tribunale competente.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Effetto protettivo automatico Pubblicazione della domanda nel registro delle imprese Effetto legale, subordinato alla richiesta espressa nella domanda Senza richiesta espressa, nessuna protezione
Conferma o revoca: 30 giorni Iscrizione della domanda nel registro delle imprese Termine con effetto decadenziale sulle misure Cessano gli effetti protettivi; la domanda può essere riproposta
Durata stabilita dal giudice: max 4 mesi Secondo quanto fissato nel decreto di conferma Limite massimo inderogabile Il giudice non può concedere un periodo iniziale più lungo
Proroga Istanza del debitore o di un creditore prima della scadenza Discrezionale, condizionata a progressi e assenza di ingiusto pregiudizio Senza proroga, le misure si estinguono alla scadenza
Tetto complessivo: 12 mesi Somma di tutti i periodi di protezione, anche non continuativi Limite massimo inderogabile (art. 8 CCII) Oltre il tetto non sono possibili rinnovi né proroghe
Tetto in composizione negoziata: 240 giorni Periodi di protezione nella fase negoziale Limite speciale (art. 19, comma 5, CCII) Rileva anche per il calcolo del residuo nel successivo concordato, secondo l’orientamento prevalente

Procedura passo-passo: come si costruisce e si gestisce la durata

La disciplina prevede una sequenza precisa. Ogni passaggio incide sulla durata effettiva della protezione.

1. Verifica dei periodi di protezione già fruiti. Prima del deposito, il debitore deve ricostruire se e per quanto tempo ha già beneficiato di misure protettive per la stessa crisi: in una composizione negoziata, in una precedente domanda di concordato poi rinunciata, in un tentativo di accordo di ristrutturazione. È il punto dove più spesso si sbaglia. Il tetto dell’art. 8 è complessivo e la giurisprudenza di merito lo riferisce alla medesima situazione di crisi o insolvenza: i mesi già consumati riducono quelli disponibili.

2. Redazione della domanda di accesso con la richiesta espressa di misure. La domanda va depositata davanti al tribunale competente, individuato secondo l’art. 27 CCII in base al centro degli interessi principali del debitore. La richiesta di misure protettive deve essere esplicita e indicare l’ambito: tutte le azioni esecutive e cautelari, oppure solo alcune categorie di creditori. La domanda può essere completa oppure con riserva di deposito del piano e della proposta (art. 44 CCII).

3. Pubblicazione nel registro delle imprese. Il cancelliere trasmette la domanda per l’iscrizione. Da quel giorno decorrono sia l’effetto protettivo sia il termine di trenta giorni per la conferma. Il debitore ha interesse a monitorare la data esatta dell’iscrizione: tutto il calendario successivo si costruisce su di essa.

4. Udienza e decreto di conferma. Il giudice designato, se lo ritiene, sente le parti e, entro trenta giorni, conferma o revoca le misure, ne fissa la durata entro i quattro mesi e può modularne il contenuto. In questa fase il debitore deve dimostrare che le misure sono funzionali al buon esito del concordato e proporzionate rispetto al sacrificio imposto ai creditori. Una domanda di misure generica, priva di un primo quadro del piano e delle trattative, espone al rischio di una conferma per un periodo breve o di una revoca.

5. Eventuale reclamo. Il decreto di conferma o di revoca è reclamabile. Il reclamo può essere proposto dal debitore che ha ottenuto una durata insufficiente o una protezione parziale, oppure dal creditore che lamenta un pregiudizio. Il reclamo non sospende automaticamente gli effetti del decreto.

6. Monitoraggio della scadenza e istanza di proroga. Prima della scadenza del periodo fissato, il debitore deve depositare l’istanza di proroga. L’istanza va documentata: stato delle trattative, accordi raggiunti o in corso, interlocuzioni con le classi di creditori, eventuali manifestazioni di interesse di investitori, avanzamento dell’attestazione. Il tribunale sente il commissario giudiziale, il cui parere sui progressi compiuti pesa in modo decisivo. Un’istanza depositata a misure già scadute rischia di trovare i creditori già attivati: la proroga va chiesta con anticipo, mai all’ultimo giorno.

7. Gestione delle richieste di revoca o abbreviazione. Durante tutto il periodo, il commissario giudiziale, i creditori in caso di atti di frode e il pubblico ministero possono chiedere la revoca o l’abbreviazione delle misure (art. 55, comma 5, CCII). La revoca può essere disposta anche quando le misure non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative. Il debitore deve quindi mantenere nel tempo le condizioni che hanno giustificato la protezione.

8. Cessazione delle misure. Le misure cessano alla scadenza del periodo fissato, al raggiungimento del tetto di dodici mesi, con la revoca, oppure con la conclusione della fase cui sono funzionali: l’omologazione del concordato o l’apertura di una procedura di insolvenza. Con la revoca o la cessazione viene meno anche il divieto, per i creditori, di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore (art. 55, comma 7, CCII).

Il giudice competente e le regole di individuazione

Il tribunale competente è quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per le imprese iscritte nel registro delle imprese si presume coincidente con la sede legale, ma il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante ai fini della competenza. Per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. La competenza sulla conferma e sulla proroga delle misure è dello stesso tribunale davanti al quale pende la domanda di concordato.

Il contenuto necessario della domanda di misure

La domanda deve indicare almeno: l’elenco dei creditori e i loro crediti; le azioni esecutive e cautelari pendenti o minacciate; l’ambito delle misure richieste; le ragioni per cui la protezione è necessaria per le trattative o per il piano; i periodi di protezione eventualmente già fruiti. Quest’ultimo elemento non è sempre richiesto in modo esplicito, ma la sua omissione espone il debitore a una revoca successiva, quando un creditore segnala che il tetto annuale era già in parte consumato.

Verifiche sul campo

Le due applicazioni che seguono sono esempi di calcolo dimostrativi. I dati sono ipotetici e servono solo a mostrare come si applicano i termini.

Esempio di calcolo n. 1 — Concordato con riserva, conferma e proroga

Ipotesi: una società manifatturiera con debiti per 3.847.290 € deposita domanda di concordato con riserva il 12 marzo 2026, con richiesta espressa di misure protettive. La domanda è iscritta nel registro delle imprese il 16 marzo 2026.

  • Effetto protettivo: dal 16 marzo 2026 i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari. Un pignoramento presso terzi notificato a un cliente il 20 marzo per 41.630 € non può proseguire.
  • Termine per la conferma: trenta giorni dall’iscrizione, quindi entro il 15 aprile 2026.
  • Il giudice deposita il decreto di conferma il 9 aprile 2026 e fissa la durata in quattro mesi decorrenti dall’iscrizione della domanda: le misure scadono il 16 luglio 2026.
  • Il 24 giugno 2026 la società deposita istanza di proroga, documentando un accordo di massima con due istituti di credito che rappresentano il 38,7% del passivo e la nomina dell’attestatore. Sentito il commissario, il tribunale concede una proroga di tre mesi: nuova scadenza 16 ottobre 2026.
  • Tetto complessivo dell’art. 8: dodici mesi dal 16 marzo 2026, quindi 16 marzo 2027, in assenza di periodi di protezione pregressi.

Esito: alla data del 16 ottobre 2026 la società ha consumato sette mesi di protezione. Ne restano cinque. Una seconda proroga è possibile, ma solo con nuovi progressi documentati e senza superare il 16 marzo 2027. Se il piano non viene omologato entro quella data, la protezione generale non può essere ulteriormente estesa.

Variante: se il decreto di conferma fosse stato depositato il 17 aprile 2026, cioè oltre il trentesimo giorno, gli effetti protettivi sarebbero cessati alla scadenza del termine. Il creditore che aveva notificato il pignoramento presso terzi avrebbe potuto riprendere l’esecuzione fino alla riproposizione della domanda di misure e al nuovo provvedimento del giudice.

Esempio di calcolo n. 2 — Composizione negoziata seguita da concordato

Ipotesi: un’impresa commerciale con debiti per 1.263.540 € accede alla composizione negoziata e ottiene misure protettive pubblicate il 1 ottobre 2025. Il tribunale le conferma e, dopo una proroga, la protezione nella fase negoziale dura complessivamente 200 giorni, entro il limite di 240 giorni dell’art. 19, comma 5, CCII. Le trattative non portano a un accordo e l’impresa deposita domanda di concordato preventivo, iscritta il 2 maggio 2026.

  • Periodo già fruito per la stessa crisi: 200 giorni.
  • Residuo disponibile entro il tetto annuale, secondo l’orientamento che riferisce l’art. 8 alla medesima situazione di crisi: 365 − 200 = 165 giorni.
  • Calcolo della data limite: dal 2 maggio 2026, 165 giorni portano al 14 ottobre 2026 (29 giorni residui di maggio, 30 di giugno, 31 di luglio, 31 di agosto, 30 di settembre, 14 di ottobre).
  • Il giudice del concordato conferma le misure con decreto depositato il 26 maggio 2026, entro i trenta giorni. Pur potendo in astratto fissare fino a quattro mesi (fino al 2 settembre 2026), deve tenere conto del tetto complessivo.
  • Un’eventuale proroga successiva non potrà andare oltre il 14 ottobre 2026.

Esito: l’impresa dispone di poco più di cinque mesi di protezione nel concordato, non dei dodici che avrebbe avuto senza la fase negoziale. Se il voto dei creditori e il giudizio di omologazione non si chiudono entro il 14 ottobre 2026, dal giorno successivo i creditori possono riprendere le azioni individuali. L’unica via residua è una misura cautelare mirata ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, che però richiede presupposti specifici ed è oggetto di orientamenti contrastanti.

La lezione delle due simulazioni è la stessa: la durata della protezione nel concordato va calcolata prima del deposito, non dopo, partendo dalla somma dei periodi già consumati.

Casi particolari

La regola generale conosce diverse eccezioni e zone grigie. Le più frequenti sono le seguenti.

Nuova crisi o stessa crisi?

Il limite dei dodici mesi è riferito alla medesima situazione di crisi o insolvenza. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025, ha escluso che l’omologazione di un precedente strumento “azzeri” il conteggio: se la crisi è la stessa, il tetto resta unico. Secondo questa linea, si può parlare di nuova crisi solo in presenza di una discontinuità effettiva, ad esempio nuove passività, una diversa composizione dell’attivo o un mutamento significativo della strategia di risanamento. Per l’impresa che, dopo un accordo di ristrutturazione omologato e non eseguito, chiede un concordato, questo significa che i mesi di protezione già goduti possono restare nel conteggio.

La domanda rinunciata e poi riproposta

Un caso frequente è la domanda di concordato con riserva che scade senza deposito del piano, seguita a breve da una nuova domanda. Il tetto annuale, essendo complessivo e “anche non continuativo”, somma i periodi delle due domande se la crisi è la stessa. La riproposizione non riapre un nuovo anno di protezione. Il tribunale, inoltre, valuta con particolare rigore le domande reiterate, che possono apparire come uso dilatorio dello strumento.

Il concordato di gruppo

Nei concordati di gruppo le misure si chiedono per ciascuna società, ma la valutazione del tribunale può tenere conto del piano unitario. Il Tribunale di Nola, 25 marzo 2026, in un concordato di gruppo in continuità, ha concesso una misura cautelare selettiva dopo la scadenza del termine annuale delle protettive, ritenendola funzionale a tutelare la procedura già aperta fino all’omologazione. Il Tribunale di Roma, 14 ottobre 2024, in un concordato semplificato di gruppo, ha invece seguito la linea più restrittiva sulle misure cautelari che riproducono gli effetti delle protettive.

Dopo il tetto: le misure cautelari

Scaduti i dodici mesi, il debitore non può ottenere un’ulteriore proroga delle protettive. Può chiedere una misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, ma la giurisprudenza di merito è divisa: alcuni tribunali ammettono inibitorie anche dopo il limite annuale, purché selettive e fondate su fumus e periculum; altri le negano quando replicano nella sostanza lo stay generale. Il Tribunale di Avellino, 4 giugno 2025, ha adottato una posizione intermedia, ammettendo la deroga solo dopo la conclusione delle trattative, quando proposta e piano sono già depositati.

Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il meccanismo con cui le misure protettive vengono chieste, confermate e prorogate nella composizione negoziata: è da quella fase che parte il conteggio da cui dipende la durata residua nel concordato.

Il creditore escluso dalla protezione

Il giudice può limitare le misure a determinati creditori o categorie. Un creditore escluso fin dall’inizio non è vincolato. Allo stesso modo, la proroga può essere parziale: il tribunale può prorogare il divieto di azioni per i fornitori strategici ma non per un creditore ipotecario il cui bene non è funzionale alla continuità. Il debitore deve quindi leggere con attenzione il dispositivo di ogni decreto, perché la durata può essere diversa per creditori diversi.

Il concordato con riserva: due orologi diversi

Nella domanda con riserva corrono due termini distinti che non vanno confusi. Il primo è il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44 CCII per depositare proposta, piano e documentazione. Il secondo è la durata delle misure protettive fissata con il decreto di conferma. I due periodi possono coincidere, ma non necessariamente: il tribunale può concedere un termine per il deposito del piano più breve della protezione, o viceversa. In termini operativi, l’impresa deve tenere un calendario con entrambe le scadenze. Il mancato deposito del piano entro il termine dell’art. 44 incide sull’intera procedura e, con essa, sulla giustificazione stessa delle misure, anche se il periodo di protezione formalmente fissato non è ancora scaduto.

Cosa accade alle esecuzioni sospese quando la protezione cessa

Le misure protettive non estinguono le procedure esecutive pendenti: ne impediscono la prosecuzione. Alla cessazione delle misure, per scadenza, raggiungimento del tetto o revoca, il creditore può riattivare l’esecuzione rimasta sospesa nelle forme del codice di procedura civile, senza dover ricominciare da capo. Con la revoca o la cessazione viene meno anche il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, a partire dalla data della revoca o della cessazione (art. 55, comma 7, CCII). Per l’impresa la conseguenza è concreta: una scadenza non gestita può tradursi, nel giro di pochi giorni, nella ripresa di pignoramenti già avviati e nell’iscrizione di nuove garanzie, con alterazione della parità tra i creditori che il piano presuppone.

Domande frequenti

Quanto tempo mi protegge il deposito della domanda di concordato?

La protezione nasce dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se nella domanda è stata chiesta espressamente. Entro trenta giorni il giudice deve confermarla e fissarne la durata, che non può superare i quattro mesi. Poi può essere prorogata, sempre su istanza e con progressi documentati. Il limite massimo complessivo è di dodici mesi, inclusi rinnovi e proroghe, anche se i periodi non sono continuativi. Il tempo effettivo dipende quindi dal decreto e dalle proroghe, non dal semplice deposito.

Cosa succede se il tribunale non conferma le misure entro trenta giorni?

Gli effetti protettivi cessano. La legge lo prevede espressamente: se il decreto non è depositato entro il termine, la protezione viene meno. Il debitore può riproporre la domanda di misure, ma nel periodo intermedio i creditori possono riprendere o avviare le azioni individuali. Per questo è utile sollecitare l’ufficio e monitorare la data esatta di iscrizione della domanda, da cui decorre il termine.

I mesi della composizione negoziata contano nel concordato?

Secondo l’orientamento prevalente dei tribunali, sì, se la crisi è la stessa. Il tetto dell’art. 8 CCII è complessivo e riferito alla medesima situazione di crisi o insolvenza. Chi ha già usato, ad esempio, sette mesi di protezione nella composizione negoziata, nel successivo concordato può contare in linea di principio solo sui cinque mesi residui. Il calcolo va fatto prima di depositare la domanda di concordato, non dopo.

Posso chiedere la proroga anche se le trattative sono ancora all’inizio?

La legge subordina la proroga a significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e all’assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori. Se le trattative sono ferme, la proroga è difficile da ottenere. Il commissario giudiziale viene sentito e il suo parere sui progressi pesa. Conviene documentare ogni passo concreto: incontri, bozze di accordo, adesioni di classi, offerte di investitori, avanzamento dell’attestazione.

Le misure protettive durano fino all’omologazione?

Possono arrivare fino all’omologazione, ma solo se l’omologazione interviene entro il tetto dei dodici mesi. Se il procedimento si allunga oltre, la protezione generale cessa al raggiungimento del tetto, anche se il concordato non è ancora omologato. Dopo l’omologazione, i rapporti con i creditori sono regolati dagli effetti del concordato omologato e non più dalle misure protettive.

Scaduto l’anno, resto senza alcuna tutela? (caso limite)

Non necessariamente, ma la tutela cambia natura. Il debitore può chiedere misure cautelari mirate ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, rivolte a specifici creditori e fondate su fumus boni iuris e periculum in mora. Su questa possibilità i tribunali sono divisi: alcuni la ammettono, altri la escludono quando la misura riproduce nella sostanza il blocco generale. È una strada eccezionale, da preparare prima della scadenza.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono riguardano la durata delle misure protettive, il calcolo del tetto annuale e la tutela disponibile dopo la sua scadenza. Va precisato che, dalla ricerca svolta, non risultano pronunce della Corte di cassazione che abbiano risolto le questioni sulla durata delle misure protettive nel Codice della crisi. Un’ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., disposta dal Tribunale di Brindisi il 3 dicembre 2024, è stata dichiarata inammissibile dalla Prima Presidente per difetto di rilevanza, senza enunciazione di principi. Il quadro è quindi formato da decisioni di merito, citate con l’indicazione del tribunale e della data; il numero è riportato solo dove indicato dalla fonte.

Sul calcolo del tetto di dodici mesi

Tribunale di Bologna, sez. IV civ., sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025. Il limite di dodici mesi dell’art. 8 opera con riferimento alla stessa crisi e non riparte con l’omologazione di uno strumento precedente; le misure cautelari atipiche non possono essere usate per eludere il tetto annuale. È la pronuncia più vicina al tema della durata: chiarisce che il conteggio è unico per la medesima crisi e che serve una discontinuità effettiva per parlare di crisi nuova.

Tribunale di Roma, 15 febbraio 2025. Ammette una deroga solo rispetto al termine di 240 giorni della composizione negoziata, non rispetto al limite annuale dell’art. 8. Rileva per chi passa dalla trattativa al concordato: il tetto generale resta invalicabile. (La fonte consultata riporta in un passaggio la data del 15 gennaio 2025: da verificare.)

Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024. Le misure selettive, rivolte a singoli creditori, non sono soggette al termine generale. Indica uno spazio di tutela residua dopo la scadenza del periodo protettivo.

Orientamento favorevole a misure cautelari dopo la scadenza

Tribunale di Nola, 25 marzo 2026. In un concordato di gruppo in continuità ha concesso una misura cautelare inibitoria selettiva oltre il limite dell’art. 8, fino all’omologazione, valorizzando la funzione di protezione della procedura già aperta. Mostra come, a determinate condizioni, si possa coprire il periodo tra scadenza delle protettive e omologazione.

Tribunale di Nola, 24 ottobre 2025. Aveva già ammesso misure inibitorie successive alla scadenza del limite annuale. È il precedente su cui si innesta la pronuncia del 2026 dello stesso tribunale.

Tribunale di Forlì, 19 marzo 2026. Ammette misure cautelari di contenuto analogo alle protettive dopo la scadenza, purché rivolte a creditori specifici e sostenute da fumus e periculum. Rileva perché fissa i due requisiti che il debitore deve dimostrare.

Tribunale di Trento, 18 ottobre 2023. Tra le prime decisioni ad ammettere misure inibitorie oltre il limite annuale. È spesso richiamato dalle pronunce successive dell’orientamento favorevole.

Tribunale di Spoleto, 17 gennaio 2025. Ammette inibitorie oltre il limite annuale delle protettive. Conferma che il tetto dei dodici mesi non esaurisce in ogni caso la tutela del debitore.

Tribunale di Milano, 20 ottobre 2025. In un concordato semplificato, ammette misure inibitorie oltre la scadenza delle protettive. Utile perché proviene da un tribunale con un’ampia casistica in materia di crisi d’impresa.

Tribunale di Avellino, 4 giugno 2025. Posizione intermedia: la deroga è possibile solo dopo la conclusione delle trattative, con proposta e piano già depositati. Rilevante nel concordato, dove il piano è il presupposto per invocare la tutela successiva.

Orientamento restrittivo

Tribunale di Brescia, 7 gennaio 2026. Ha negato una misura qualificata come cautelare che replicava il blocco generale dei creditori, ritenendola nella sostanza protettiva e quindi soggetta al limite dell’art. 8. È il principale argomento dei creditori contro le richieste di estensione indiretta della durata.

Tribunale di Milano, 18 febbraio 2026. Ha ammesso in astratto misure cautelari atipiche dopo la scadenza delle protettive, ma le ha negate in concreto per mancanza di fumus: non c’erano trattative effettive né una prospettiva concreta di risanamento. Dimostra che, anche dove la via è aperta, la prova dei presupposti resta decisiva.

Tribunale di Milano, 22 novembre 2023. Riconosce misure cautelari atipiche solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e temporalmente delimitate. Il principio della delimitazione temporale è centrale nella discussione sulla durata.

Tribunale di Roma, 14 ottobre 2024. Pronunciato in un concordato semplificato di gruppo, si colloca nella linea restrittiva: le misure cautelari con effetti analoghi alle protettive non possono aggirare il limite annuale salvo casi eccezionali.

Nello stesso orientamento restrittivo la dottrina richiama anche il Tribunale di Vicenza, 2 gennaio 2026 e 25 marzo 2025, il Tribunale di Monza, 8 agosto 2025, il Tribunale di Roma, 19 marzo 2025, e il Tribunale di Larino, 20 maggio 2024. Sono citati qui solo come conferma dell’esistenza del contrasto: il testo integrale non è stato esaminato.

Tabella di sintesi

Pronuncia Tema Orientamento
Trib. Bologna n. 1780/2025 Tetto unico per la stessa crisi Restrittivo
Trib. Roma 15/2/2025 Deroga solo ai 240 giorni Intermedio
Trib. Imperia 20/2/2024 Misure selettive fuori dal termine generale Favorevole
Trib. Nola 25/3/2026 e 24/10/2025 Cautelari dopo la scadenza Favorevole
Trib. Forlì 19/3/2026 Cautelari mirate con fumus e periculum Favorevole
Trib. Trento 18/10/2023, Spoleto 17/1/2025, Milano 20/10/2025 Inibitorie oltre l’anno Favorevole
Trib. Avellino 4/6/2025 Deroga dopo il deposito del piano Intermedio
Trib. Brescia 7/1/2026 Cautelare che replica lo stay Restrittivo
Trib. Milano 18/2/2026 Ammissibile in astratto, negata in concreto Restrittivo in concreto
Trib. Milano 22/11/2023, Trib. Roma 14/10/2024 Cautelari atipiche solo eccezionali Restrittivo

Cosa può fare lo Studio Monardo

La durata delle misure protettive non si gestisce con un’unica istanza. Richiede un calendario costruito prima del deposito e aggiornato a ogni decreto. Questi sono gli strumenti concreti con cui lo Studio interviene.

  1. Ricostruiamo lo storico della protezione. Verifichiamo se l’impresa ha già fruito di misure protettive per la stessa crisi, in composizione negoziata, in precedenti domande di concordato o in accordi di ristrutturazione, e calcoliamo giorno per giorno il residuo disponibile entro il tetto dell’art. 8 CCII.

  2. Costruiamo il calendario della procedura. Incrociamo la durata residua della protezione con i tempi prevedibili di deposito del piano, relazione del commissario, voto e omologazione, individuando in anticipo il rischio di una scopertura.

  3. Redigiamo la richiesta di misure nella domanda di accesso. Predisponiamo una richiesta espressa e motivata, con l’indicazione delle azioni pendenti o minacciate, dell’ambito delle misure e dei periodi di protezione già goduti, per prevenire revoche successive.

  4. Monitoriamo il termine di trenta giorni per la conferma. Verifichiamo la data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese e seguiamo il deposito del decreto; se il termine scade senza provvedimento, riproponiamo tempestivamente la domanda di misure.

  5. Presentiamo il reclamo contro decreti insufficienti. Impugniamo i decreti che confermano le misure per una durata troppo breve, con un ambito troppo ristretto o che le revocano senza adeguata motivazione.

  6. Prepariamo le istanze di proroga con documentazione dei progressi. Raccogliamo la prova dei significativi progressi nelle trattative, la illustriamo al commissario giudiziale e depositiamo l’istanza con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

  7. Difendiamo le misure contro le istanze di revoca o abbreviazione. Rispondiamo alle richieste del commissario o dei creditori dimostrando che la protezione resta funzionale alle trattative e non arreca ingiusto pregiudizio.

  8. Valutiamo e chiediamo le misure cautelari mirate dopo il tetto. Quando il limite annuale si avvicina, analizziamo l’orientamento del tribunale competente e, se ne ricorrono i presupposti, predisponiamo istanze cautelari selettive fondate su fumus e periculum.

  9. Assistiamo i creditori che subiscono la protezione. Per il creditore verifichiamo il rispetto del tetto dei dodici mesi e la sussistenza dei presupposti della proroga, e chiediamo la revoca o l’abbreviazione quando la protezione è usata in modo dilatorio.

  10. Coordiniamo la transizione dalla composizione negoziata al concordato. Pianifichiamo il passaggio in modo che i giorni di protezione consumati nella fase negoziale non riducano oltre il necessario la protezione disponibile nel concordato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema della durata delle misure protettive pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è la sede in cui le misure protettive vengono più spesso chieste per la prima volta, ed è lì che inizia il conteggio che si riflette sul tetto disponibile nel concordato. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, anche quando le questioni sulla durata e sulla revoca delle misure si intrecciano con l’omologazione e le sue impugnazioni.

Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono la situazione finanziaria e l’avanzamento del piano che giustifica conferma e proroga; gli avvocati traducono quei dati in istanze, memorie e reclami davanti al tribunale.

In sintesi

Le misure protettive nel concordato preventivo decorrono dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Il giudice deve confermarle entro trenta giorni, fissando una durata non superiore a quattro mesi. Possono essere prorogate solo con significativi progressi nelle trattative e senza ingiusto pregiudizio per i creditori. Il tetto invalicabile è di dodici mesi complessivi per la stessa crisi, nei quali, secondo l’orientamento dei tribunali, rientrano anche i periodi già fruiti nella composizione negoziata. Oltre quel limite resta solo la strada eccezionale e contesa delle misure cautelari mirate.

La specializzazione dello Studio su questo tema deriva direttamente dalle competenze certificate dell’Avvocato. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo opera nella fase in cui le misure protettive nascono e in cui si consuma la prima parte del tetto annuale; come avvocato cassazionista segue le stesse questioni fino all’ultimo grado di giudizio. È questa combinazione che consente di calcolare la durata residua della protezione prima del deposito e di difenderla in ogni passaggio della procedura.

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