Perché il costo del concordato in continuità lo scrivono i giudici, non solo la legge
Chi guida un’impresa in difficoltà e valuta il concordato preventivo in continuità aziendale pone quasi sempre la stessa domanda: quanto costa, in concreto, la procedura? La risposta che si trova nei testi normativi è sorprendentemente scarna. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) dice che il debitore deve anticipare una parte delle spese della procedura, che i compensi degli organi si liquidano secondo parametri regolamentari e che alcuni crediti godono della prededuzione. Ma quanto si deposita, su quale base si calcola il compenso del commissario giudiziale e quali crediti dei professionisti vengono pagati prima degli altri creditori sono questioni che i tribunali e la Corte di cassazione hanno definito, e continuano a definire, caso per caso.
Per questo l’analisi che segue non è un listino. È una lettura commentata delle pronunce che incidono sulle voci di spesa di legge del concordato in continuità: il contributo unificato e gli altri costi di giustizia, il fondo spese che il tribunale ordina di depositare, il compenso del commissario giudiziale calcolato sui parametri ministeriali, il regime della prededuzione. La promessa è semplice: le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche sul fabbisogno finanziario della tua impresa. Non troverai invece cifre sugli onorari di avvocati, advisor o attestatori: sono voci libere, che dipendono dagli incarichi, e non hanno nulla a che vedere con i costi stabiliti dalla legge.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il concordato in continuità è, molto spesso, lo sbocco di un percorso che inizia prima, nella composizione negoziata della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase in cui l’imprenditore deve decidere se la continuità è sostenibile e se l’impresa è in grado di reggere il peso economico di una procedura concorsuale, a partire proprio dalle somme che il tribunale chiederà di anticipare.
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Il quadro normativo in breve: le quattro voci di spesa che la legge prevede
Prima di entrare nella giurisprudenza, occorre fissare la base di legge. Le voci di costo “pubbliche” del concordato in continuità sono quattro, e ciascuna ha una fonte diversa.
1. Contributo unificato e anticipazioni forfettarie
Il deposito del ricorso per l’accesso al concordato preventivo è un atto giudiziario soggetto al contributo unificato previsto dal Testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), oltre all’anticipazione forfettaria per le notificazioni d’ufficio. Si tratta di importi fissi e contenuti, indicati nelle tabelle ministeriali che le cancellerie dei tribunali pubblicano (comunemente 98 euro di contributo e 27 euro di anticipazione forfettaria per le procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale): è la voce più piccola del bilancio della procedura, ma è anche quella che, se omessa, blocca l’iscrizione a ruolo. A questa si aggiungono i diritti di copia e gli oneri di pubblicità legale, a partire dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.
2. Il fondo spese: art. 44 e art. 47 CCII
È la voce economicamente più significativa all’inizio della procedura. Se il debitore presenta una domanda con riserva, il tribunale, con il decreto previsto dall’art. 44, comma 1, CCII, gli ordina di versare una prima somma per le spese. Quando poi apre il concordato con il decreto dell’art. 47, il tribunale assegna un termine perentorio non superiore a quindici giorni per depositare in cancelleria una somma ulteriore, pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura; può fissare una misura inferiore, ma non sotto il 20 per cento di quelle spese. La lettera d) del comma 2 dell’art. 47 è stata riscritta dal D.Lgs. 136/2024.
Il punto da capire bene è che il fondo spese non è un “costo” in senso stretto: è un’anticipazione che serve a garantire che la procedura abbia le risorse per pagare i propri organi e le proprie attività. Ma dal punto di vista della tesoreria dell’impresa è liquidità che esce subito, in un momento in cui la liquidità è per definizione scarsa.
3. Il compenso del commissario giudiziale
Il commissario giudiziale è l’organo che vigila sulla procedura, redige l’inventario, verifica i dati aziendali, informa i creditori e riferisce al tribunale. Il suo compenso è liquidato dal tribunale secondo i parametri del regolamento ministeriale sui compensi degli organi concorsuali, il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, che la prassi continua ad applicare nel quadro del Codice della crisi. L’art. 5 del decreto distingue due situazioni:
| Tipo di concordato (art. 5 D.M. 30/2012) | Base di calcolo del compenso del commissario |
|---|---|
| Concordato che prevede la liquidazione dei beni (comma 1) | Percentuali dell’art. 1, comma 1, sull’attivo realizzato; percentuali dell’art. 1, comma 2, sul passivo risultante dall’inventario |
| Altri concordati, tra cui quello in continuità (comma 2) | Percentuali dell’art. 1 applicate all’attivo e al passivo risultanti dall’inventario |
| In ogni caso | Compenso minimo dell’art. 4, comma 1 (811,35 euro); rimborso forfettario del 5% per spese generali e rimborso delle spese vive documentate e autorizzate |
| Cessazione anticipata dell’incarico | Liquidazione a fine procedura in proporzione all’opera svolta (art. 5, comma 5, che rinvia all’art. 2) |
Gli scaglioni percentuali sull’attivo vanno da una forbice del 12-14 per cento sulla prima fascia (fino a 16.227,08 euro) a una forbice dello 0,45-0,90 per cento sulla parte che supera 2.434.061,37 euro; sul passivo la percentuale è dello 0,19-0,94 per cento sui primi 81.131,38 euro circa e dello 0,06-0,46 per cento sull’eccedenza. All’interno di ciascuna forbice il tribunale sceglie tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza della procedura e della sollecitudine: ed è proprio qui che entra in gioco la giurisprudenza.
4. La prededuzione: art. 6 CCII
Il quarto elemento non è una spesa in più, ma un criterio che decide chi viene pagato per primo. L’art. 6 CCII stabilisce che sono prededucibili, tra gli altri:
- i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo e del deposito della proposta e del piano, nei limiti del 75 per cento del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47 (lettera c);
- i crediti sorti dopo la domanda di accesso allo strumento per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’attività d’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi o dal debitore per il buon esito dello strumento (lettera d), senza il tetto del 75 per cento.
In un concordato in continuità questa norma pesa moltissimo: tutto ciò che è prededucibile va pagato integralmente e prima dei creditori concorsuali, e quindi riduce le risorse che il piano può destinare a questi ultimi. Il costo della procedura, in altre parole, non si misura solo in euro anticipati, ma anche in quanta parte dei flussi della continuità viene assorbita dalla prededuzione.
L’orientamento consolidato: il compenso degli organi va motivato, e la motivazione si controlla
Il primo blocco di pronunce riguarda il modo in cui il tribunale liquida il compenso dell’organo della procedura. È l’orientamento più stabile, e conviene partire da qui perché fornisce la chiave per leggere tutto il resto.
Cass. civ., n. 25532/2016 e n. 19053/2017: il decreto senza motivazione specifica è nullo
Le due pronunce nascono da contestazioni sul compenso liquidato al curatore fallimentare, in vigenza della legge fallimentare. In entrambe la Suprema Corte ha chiarito che il decreto che determina il compenso dell’organo concorsuale deve essere motivato in modo specifico, a pena di nullità. Non basta richiamare il decreto ministeriale e indicare la cifra finale: il tribunale deve spiegare perché, all’interno delle forbici percentuali, ha scelto quel valore.
Il principio, calato nella pratica, significa che il compenso del commissario giudiziale non è un automatismo aritmetico. Il debitore che sostiene la procedura, e che vede uscire dalla massa risorse destinate alla prededuzione, ha interesse a che la scelta del tribunale sia leggibile. Di queste pronunce le fonti consultate riportano solo numero e anno: gli estremi completi andranno ricontrollati sulla banca dati ufficiale prima di un eventuale utilizzo in giudizio.
Cass. civ., n. 16739/2018: non basta una formula di stile
La pronuncia del 2018 aggiunge un tassello. La motivazione stereotipata, ripetibile per qualsiasi procedura, equivale a una motivazione assente: il tribunale deve rendere conoscibile il percorso logico seguito, con criteri riferiti alle attività effettivamente svolte dall’organo e ai risultati ottenuti.
In altre parole, se ti trovi davanti a un decreto di liquidazione del compenso che si limita a dire “visti i parametri, considerata l’attività svolta, liquida euro…”, quel provvedimento è esposto a censura. Non significa che il compenso sia sbagliato nell’importo: significa che non è verificabile, e un provvedimento non verificabile non regge al controllo di legittimità.
Cass. civ., Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6806: niente liquidazioni “fotocopia”
La vicenda riguardava un concordato preventivo con un commissario giudiziale e un liquidatore giudiziale, ai quali il tribunale aveva liquidato i compensi in modo cumulativo e sostanzialmente coincidente. La Suprema Corte ha cassato. Il compenso di ciascun organo va determinato distintamente, in base alle funzioni che la legge gli assegna e all’attività che ha concretamente svolto; una liquidazione “in blocco” impedisce di capire quanto spetti a chi e per che cosa.
La pronuncia è importante anche per un secondo profilo, su cui torneremo: ha ricordato che, per il commissario, l’art. 5 del D.M. 30/2012 impone di verificare se il concordato preveda una forma di liquidazione dei beni, perché da ciò dipende se il compenso si calcoli sull’attivo realizzato o su quello inventariato. È una decisione resa in vigenza della legge fallimentare, ma il regolamento applicato è lo stesso che i tribunali utilizzano oggi.
Cass. civ., 23 novembre 2023, n. 32536: il principio si consolida
Con l’ordinanza del 2023 la Corte ha annullato il decreto con cui un tribunale aveva fissato un compenso onnicomprensivo per due commissari giudiziali di un concordato, motivandolo in modo generico, senza confrontarsi con le caratteristiche della procedura e con i parametri concretamente applicati. Il fascicolo è tornato al tribunale.
L’orientamento si è consolidato nel senso che la liquidazione del compenso dell’organo concorsuale è un atto giurisdizionale vero e proprio, che deve dar conto della procedura specifica e dei parametri applicati. Per l’impresa in continuità, il principio ha una ricaduta diretta: il compenso del commissario è una voce prededucibile, quindi ogni euro in più riduce le risorse per i creditori. Un decreto ben motivato tutela tanto l’organo quanto il piano.
Questione aperta n. 1: su quale “attivo” si calcola il compenso del commissario?
La questione
L’imprenditore che costruisce un piano in continuità vuole stimare in anticipo il compenso del commissario, perché è una voce che entra nel fabbisogno della procedura. La domanda è: il compenso si calcola sul valore di tutti i beni dell’impresa, come risultano dall’inventario, oppure solo su quanto viene effettivamente realizzato? E se il concordato è “misto”, cioè in continuità ma con la vendita di alcuni beni non strategici, che cosa succede?
Cosa hanno deciso i giudici
Il testo dell’art. 5 del D.M. 30/2012 distingue: nel concordato con liquidazione dei beni il compenso del commissario si calcola sull’attivo realizzato (comma 1), negli altri concordati sull’attivo e sul passivo risultanti dall’inventario (comma 2). Cass. n. 6806/2021 ha applicato questa distinzione, affermando che il primo passaggio del giudice è verificare se il piano preveda la liquidazione.
Le fonti di commento sull’ordinanza Cass. n. 32536/2023 riferiscono però un’evoluzione: la Corte avrebbe ritenuto irragionevole e discriminatorio far dipendere la base di calcolo dal tipo di concordato, considerando il compenso del commissario come unitario per tutte le fasi (eventuale fase “con riserva”, fase fino all’omologazione, fase successiva) e assumendo come riferimento l’attivo inventariato. La stessa fonte riferisce che, quando la procedura si chiude anticipatamente senza inventario, i valori si ricavano dagli atti: per il passivo l’elenco dei creditori, per l’attivo l’ultimo bilancio (o, per chi non è obbligato a redigerlo, le ultime dichiarazioni fiscali), oppure la situazione finanziaria aggiornata o il piano se più recenti e adeguati.
Se c’è contrasto
Più che un contrasto aperto, si tratta di un’evoluzione dell’orientamento. Per il concordato in continuità, comunque, le due letture conducono allo stesso risultato: la base di calcolo è l’attivo inventariato, perché la continuità non è un concordato liquidatorio. L’assunzione prudenziale, quando il piano in continuità prevede anche dismissioni di asset, è stimare il compenso sull’attivo inventariato complessivo e non soltanto sulla parte che verrà ceduta.
Cosa significa per te
Nel concordato in continuità il compenso del commissario dipende dal valore dell’intero patrimonio inventariato e dall’ammontare del passivo, non dal successo del piano. Questo ha due conseguenze pratiche. La prima: un inventario che sopravvaluta i beni fa crescere la base di calcolo; la coerenza tra valori di bilancio, valori di piano e inventario del commissario non è un dettaglio contabile. La seconda: il compenso va stimato e accantonato nel piano fin dall’inizio, come voce prededucibile, perché il tribunale lo liquiderà comunque.
Questione aperta n. 2: il fondo spese, quanto e quando, e cosa succede se non si versa
La questione
Il tribunale apre il concordato e ordina il deposito di una somma per le spese. L’imprenditore si chiede: come viene determinata? Si può chiedere una riduzione? E se l’impresa non riesce a versarla entro il termine, la domanda è perduta?
Cosa hanno deciso i giudici
La norma oggi è chiara sul “quanto”: 50 per cento delle spese presunte per l’intera procedura, riducibile dal tribunale fino a un minimo del 20 per cento, da versare in un termine perentorio non superiore a quindici giorni. La Cassazione non ha ancora fornito, nelle fonti consultate, un indirizzo specifico sui criteri di stima delle “spese presunte” nel Codice della crisi; l’indicazione che si ricava dalla giurisprudenza sui compensi è però coerente: le spese presunte comprendono in primo luogo il compenso prevedibile del commissario, che a sua volta dipende da attivo e passivo. Il tribunale, quindi, stima il fondo spese con lo stesso metro con cui un domani liquiderà il compenso.
Sul “dopo”, la giurisprudenza recente offre due indicazioni di contesto. Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605 ha affermato che, nel concordato in continuità, il controllo del tribunale all’apertura non è una semplice verifica di regolarità formale, ma un vero giudizio di ammissibilità che comprende la non manifesta inidoneità del piano. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 ha precisato che il decreto con cui la corte d’appello, in sede di reclamo ex art. 47, comma 5, CCII, conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non ha carattere decisorio.
Se c’è contrasto
Sul fondo spese non risultano contrasti di legittimità nelle fonti esaminate. Il tema delicato è il rapporto tra termine perentorio e sorte della domanda. L’assunzione prudenziale è considerare il mancato deposito nel termine come un evento che compromette la procedura, e quindi non fare mai affidamento su una proroga o su una riduzione che non sia stata chiesta e concessa prima della scadenza.
Cosa significa per te
Il messaggio delle pronunce del 2025 e del 2026 è che l’apertura del concordato in continuità è un passaggio sostanziale, non un timbro. Un piano che non dimostra di poter sostenere anche i costi della procedura, a cominciare dal fondo spese, rischia di essere giudicato manifestamente inidoneo; e se la proposta viene dichiarata inammissibile senza apertura della liquidazione giudiziale, gli spazi per arrivare in Cassazione sono, secondo Cass. 31176/2025, molto ridotti. Il fondo spese va quindi pianificato prima del deposito, con una tesoreria dedicata, e non trovato dopo il decreto di apertura.
Questione aperta n. 3: i crediti dei professionisti sono davvero prededucibili?
La questione
Il concordato in continuità richiede un piano, un’attestazione del professionista indipendente, spesso una relazione di stima e l’assistenza legale. L’imprenditore vuole sapere quali di questi crediti dovranno essere pagati per primi, prima dei creditori concorsuali, e a quali condizioni. È una questione di costo della procedura perché la prededuzione “sottrae” risorse al piano.
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 4 ha affermato che, in tema di prededuzione del credito professionale, il giudice deve svolgere una valutazione “ex ante” e verificare in concreto se la prestazione sia stata funzionale alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali. Non basta che la prestazione sia stata resa “in occasione” del concordato: deve esserne funzionale, e la funzionalità si giudica con gli occhi di chi decideva al momento dell’incarico.
Sul versante opposto, Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2025, n. 19174 ha esaminato il caso di un commercialista che aveva assistito una società nella domanda di concordato e poi aveva supportato il pagamento, senza autorizzazione del tribunale, di oltre 1,7 milioni di euro a creditori anteriori. La Corte ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo del suo credito nel fallimento successivo: il diritto al compenso presuppone l’adempimento diligente dell’incarico, e una condotta che lede la parità di trattamento tra i creditori lo fa venire meno.
A queste pronunce si affianca il dato normativo dell’art. 6 CCII, che ha codificato due regimi distinti: per i crediti sorti in funzione della domanda (lettera c), prededuzione nel limite del 75 per cento e solo se il concordato viene aperto; per le prestazioni richieste dal debitore o dagli organi durante la procedura per il buon esito dello strumento (lettera d), prededuzione senza quel limite.
Se c’è contrasto
Le due pronunce non sono in contrasto, ma guardano a facce diverse dello stesso problema: Cass. 4/2024 riguarda la funzionalità della prestazione, Cass. 19174/2025 la sua correttezza. L’orientamento prevalente, coerente con l’art. 6 CCII, è che la prededuzione del professionista non è mai automatica: dipende dall’apertura della procedura, dalla funzionalità della prestazione e dalla diligenza con cui è stata eseguita.
Cosa significa per te
Per l’impresa che pianifica il concordato in continuità, questo significa che il piano deve contemplare con realismo la quota di crediti professionali che sarà prededucibile, e quella che resterà eventualmente chirografaria. Significa anche che le scelte compiute dai consulenti nella fase iniziale, compresa la gestione dei pagamenti dopo il deposito della domanda, hanno conseguenze dirette sul costo complessivo e sul rischio della procedura. Lo Studio Monardo, attraverso le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, lavora proprio su questo crinale: la sostenibilità economica dello strumento prima ancora della sua ammissibilità.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605
Tra le decisioni esaminate, quella che più incide sul modo di pensare i costi del concordato in continuità è l’ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026. A prima vista non riguarda le spese: riguarda il controllo del tribunale all’apertura della procedura. Ma proprio per questo cambia la prospettiva.
Il contesto
Il Codice della crisi, nella sua versione originaria e poi nei correttivi, ha costruito per il concordato in continuità un regime in parte diverso da quello del concordato liquidatorio. Si è a lungo discusso se, all’apertura, il tribunale dovesse limitarsi a una verifica formale della completezza della domanda e della regolarità della documentazione, rinviando ogni valutazione di merito all’omologazione, oppure potesse già entrare nel contenuto del piano.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che, nel concordato in continuità aziendale, il vaglio del tribunale in sede di apertura non è una mera verifica di ritualità. È un giudizio di ammissibilità che comprende la non manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali, con uno scrutinio sostanziale analogo, nei suoi contenuti, a quello dell’omologazione. In altre parole, il tribunale guarda già all’inizio se il piano sta in piedi.
Cosa cambia rispetto a prima
Il principio, calato nella pratica, significa che i costi della procedura entrano nel giudizio di ammissibilità. Un piano in continuità che non tiene conto in modo credibile del fondo spese, del compenso del commissario e del peso della prededuzione sui flussi futuri è un piano che può apparire manifestamente inidoneo. Prima, l’imprenditore poteva pensare di “aggiustare” i numeri strada facendo; oggi l’impostazione economica della procedura deve essere solida fin dal deposito.
Questa lettura va messa accanto a Cass. 31176/2025: se la proposta viene dichiarata inammissibile e la corte d’appello conferma senza aprire la liquidazione giudiziale, il ricorso straordinario per cassazione non è ammesso. Il costo di un piano costruito male non è solo il fondo spese perduto: è la perdita dello strumento, con spazi di rimedio molto stretti.
Per chi arriva al concordato dalla composizione negoziata, l’insegnamento è ancora più netto. La fase negoziale assistita dall’esperto è il momento in cui verificare se l’impresa ha i mezzi per sostenere il concordato in continuità, comprese le voci di legge descritte in questo articolo. Arrivare al deposito con queste valutazioni già fatte significa presentarsi al tribunale con un piano che supera il filtro dell’ammissibilità anche sotto il profilo economico.
Il costo lungo tutta la vita della procedura: cosa ricavare dalle pronunce, fase per fase
Le decisioni fin qui esaminate acquistano un significato più preciso se le si colloca lungo la sequenza della procedura. Il concordato in continuità non ha un costo “una tantum”: ha un fabbisogno che si distribuisce nel tempo, e in ciascuna fase le pronunce suggeriscono una diversa attenzione.
La fase che precede il deposito
Prima del ricorso, le uniche spese di legge in senso stretto sono quelle legate al deposito: contributo unificato e anticipazione forfettaria. Ma è in questa fase che si decide quasi tutto il resto. Se l’impresa arriva dalla composizione negoziata della crisi, il percorso con l’esperto ha già prodotto informazioni preziose: una fotografia aggiornata dell’indebitamento, una valutazione delle prospettive di continuità, spesso un primo confronto con i creditori principali. Il principio di Cass. 9605/2026, letto a ritroso, significa che queste informazioni vanno trasformate in un piano capace di superare un vaglio sostanziale già all’apertura, e che il piano deve contenere fin dall’inizio la copertura dei costi della procedura.
Anche la qualificazione dei crediti dei professionisti si gioca qui. La lettera c) dell’art. 6 CCII riguarda i crediti sorti “in funzione” della domanda: la loro prededuzione, nei limiti del 75 per cento, dipende dall’apertura. Cass. 4/2024 chiede una valutazione ex ante della funzionalità. In altre parole, ciò che si decide in questa fase, e il modo in cui si documenta il perché di ciascun incarico, condiziona il rango che quei crediti avranno nella procedura.
La fase della domanda con riserva
Quando l’impresa deposita una domanda con riserva, il tribunale con il decreto dell’art. 44, comma 1, CCII ordina il versamento di una prima somma per le spese. È il primo esborso significativo, e arriva in un momento in cui l’impresa beneficia della protezione ma deve ancora completare il piano. La giurisprudenza sul compenso unitario del commissario, come riferita per Cass. 32536/2023, ricorda che l’attività svolta in questa fase rientra nel compenso complessivo dell’organo: non è una prestazione separata che si aggiunge, ma una parte dell’unico incarico, che verrà liquidato a fine procedura.
Dal punto di vista operativo, questo significa che il fabbisogno della fase con riserva non deve essere sottovalutato. Se il commissario nominato in questa fase svolge un’attività intensa di vigilanza, magari perché l’impresa continua a operare con flussi rilevanti, quell’attività peserà sulla collocazione del compenso nella forbice del D.M. 30/2012.
L’apertura e il deposito aggiuntivo
Con il decreto dell’art. 47 CCII si apre la fase in cui il fondo spese raggiunge la sua misura piena: il deposito aggiuntivo del 50 per cento delle spese presunte, riducibile fino al 20 per cento, nel termine perentorio non superiore a quindici giorni. La seconda simulazione, più avanti, mostra come la differenza tra le due misure possa valere decine di migliaia di euro. Il principio pratico che se ne ricava è che la richiesta di una misura ridotta va costruita con dati, non con argomenti generici: flussi di cassa della continuità, impegni prededucibili già assunti, calendario dei pagamenti previsti dal piano.
È anche il momento in cui pesa Cass. 31176/2025. Se il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta e la corte d’appello, in sede di reclamo, conferma senza aprire la liquidazione giudiziale, quel decreto non è ricorribile in Cassazione con il ricorso straordinario. Il costo di una domanda impostata male, dunque, è tutto anticipato: spese sostenute, tempo perso, protezione esaurita.
Dalla votazione all’omologazione
Durante la fase che porta al voto dei creditori e all’omologazione, il commissario giudiziale redige l’inventario, svolge le verifiche sui dati aziendali, predispone la propria relazione e informa i creditori. È in questa fase che l’inventario fissa i valori su cui, in un concordato in continuità, verrà calcolato il compenso. La coerenza tra valori di piano e valori di inventario diventa allora anche una questione di costo: un attivo inventariato più alto amplia la base di calcolo; un passivo più ampio fa crescere la componente calcolata sul passivo.
Nello stesso periodo maturano i crediti prededucibili della lettera d) dell’art. 6 CCII: quelli sorti per la continuazione dell’attività d’impresa e quelli per prestazioni professionali richieste dal debitore o dagli organi per il buon esito dello strumento. Per questi crediti il limite del 75 per cento non opera, ma resta il filtro della funzionalità valutata ex ante (Cass. 4/2024) e quello della diligenza (Cass. 19174/2025). Ogni nuovo incarico conferito durante la procedura dovrebbe quindi essere accompagnato da una giustificazione chiara della sua utilità per il buon esito del concordato.
Dopo l’omologazione: l’esecuzione del piano
Il concordato in continuità non si esaurisce con l’omologazione. Il piano deve essere eseguito e gli organi della procedura continuano a svolgere le funzioni che la legge assegna loro nella fase esecutiva. Anche questa attività è compresa nel compenso unitario dell’organo. In caso di cessazione anticipata dell’incarico, l’art. 5, comma 5, del D.M. 30/2012 rinvia ai criteri dell’art. 2: il compenso viene liquidato a fine procedura tenendo conto dell’opera effettivamente prestata.
Per l’impresa, ciò significa che il fabbisogno della procedura va proiettato sull’intero orizzonte del piano, non solo sul periodo fino all’omologazione. Il piano in continuità che prevede pagamenti ai creditori su più anni deve tenere conto che la voce prededucibile del compenso degli organi resterà da coprire.
Uno sguardo d’insieme
Messe in fila, le pronunce compongono un quadro coerente. La legge fissa le voci e i parametri; la giurisprudenza chiede che il tribunale li applichi in modo motivato e verificabile (Cass. 25532/2016, 19053/2017, 16739/2018, 6806/2021, 32536/2023); che la prededuzione dei professionisti sia riconosciuta solo a prestazioni funzionali e diligenti (Cass. 4/2024, 19174/2025); che il piano in continuità superi un vaglio sostanziale già all’apertura (Cass. 9605/2026), con rimedi limitati in caso di esito negativo (Cass. 31176/2025). Il costo di legge del concordato in continuità, in definitiva, è prevedibile solo per chi conosce sia i parametri sia il modo in cui i giudici li applicano.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni sui costi di legge
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come i principi giurisprudenziali e i parametri regolamentari si traducono in numeri. Non sono casi seguiti dallo Studio e non sostituiscono la stima che il tribunale compie sulla singola procedura. Gli importi del compenso sono calcolati sugli scaglioni del D.M. 30/2012, al netto degli accessori di legge.
Simulazione 1: il compenso del commissario in un concordato in continuità di media dimensione
Ipotesi: società manifatturiera, concordato in continuità diretta. Attivo risultante dall’inventario del commissario: 3.742.600 euro. Passivo risultante dall’inventario: 5.918.300 euro. Nessuna dismissione di beni prevista.
Applicazione: trattandosi di concordato non liquidatorio, alla luce dell’art. 5, comma 2, del D.M. 30/2012 e della lettura di Cass. 6806/2021 e Cass. 32536/2023, la base di calcolo è l’attivo inventariato, non quello realizzato.
| Componente | Forbice minima | Forbice massima |
|---|---|---|
| Compenso sull’attivo inventariato (scaglioni art. 1, comma 1) | 61.547,29 € | 90.397,03 € |
| Compenso sul passivo inventariato (art. 1, comma 2) | 3.656,45 € | 27.613,61 € |
| Totale compenso | 65.203,74 € | 118.010,64 € |
| Con rimborso forfettario spese generali 5% | 68.463,93 € | 123.911,17 € |
Esito: la distanza tra minimo e massimo supera i 55.000 euro. Dove si collochi il compenso dipende dall’opera prestata, dai risultati e dalla complessità, e il tribunale deve spiegarlo (Cass. 16739/2018, Cass. 32536/2023). In sede di piano, la scelta prudenziale è accantonare una somma prossima al valore massimo, come credito prededucibile ex art. 6, lettera d), CCII.
Simulazione 2: il fondo spese all’apertura e il termine di quindici giorni
Ipotesi: la stessa società aveva presentato domanda con riserva e versato la somma ordinata ai sensi dell’art. 44, comma 1, CCII. Deposita poi piano e proposta. Il tribunale, con decreto comunicato il 9 febbraio, apre il concordato e stima le spese presunte dell’intera procedura in 164.380 euro.
Applicazione dell’art. 47, comma 2, lett. d), CCII:
- misura ordinaria del deposito aggiuntivo: 50 per cento, cioè 82.190 euro;
- misura minima che il tribunale potrebbe fissare: 20 per cento, cioè 32.876 euro;
- termine: perentorio e non superiore a quindici giorni; se il tribunale fissa il termine massimo, la scadenza cade il 24 febbraio.
Esito: se la società, prevedendo la difficoltà, avesse chiesto con il piano una misura ridotta motivandola con i flussi della continuità, il tribunale avrebbe potuto fissare una somma compresa tra 32.876 e 82.190 euro. Se invece arriva al 24 febbraio senza avere la liquidità, il problema non è più di costo ma di sopravvivenza della procedura. Alla luce di Cass. 9605/2026, un piano che non mostra come verrà finanziato il fondo spese è già esposto a un giudizio di inidoneità in sede di apertura.
Simulazione 3: quanta parte del credito professionale è prededucibile
Ipotesi: il credito di un professionista per la predisposizione della domanda e del piano viene accertato in sede di verifica. Lo indichiamo, per non fare riferimento a importi di onorari, come “100”. Un secondo professionista ha prestato, su richiesta del debitore dopo l’apertura, un’attività per il buon esito dello strumento, con credito accertato anch’esso pari a “100”.
Applicazione dell’art. 6 CCII e di Cass. 4/2024:
| Credito | Condizione | Quota prededucibile | Quota residua |
|---|---|---|---|
| Professionista della domanda (lett. c) | Concordato aperto ex art. 47 | 75 | 25 chirografaria |
| Professionista della domanda (lett. c) | Concordato non aperto | 0 | 100 secondo il rango ordinario |
| Prestazione durante la procedura (lett. d) | Funzionale al buon esito, valutazione ex ante | 100 | 0 |
| Qualunque prestazione | Condotta non diligente, lesiva della par condicio (Cass. 19174/2025) | Credito a rischio di non ammissione | — |
Esito: nel piano in continuità la prededuzione dei professionisti è una variabile, non una costante. Il piano deve stimare quanta parte delle risorse sarà assorbita da questi crediti, tenendo presente che il limite del 75 per cento opera solo per i crediti sorti in funzione della domanda e che, per tutti, conta la funzionalità e la correttezza della prestazione.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Per alcune decisioni, le fonti consultate riportano soltanto numero e anno: lo segnaliamo espressamente. Diverse pronunce sono state rese sotto la legge fallimentare; le richiamiamo perché applicano il D.M. 30/2012, che continua a essere il riferimento per i compensi degli organi del concordato, oppure perché esprimono principi generali sulla motivazione dei provvedimenti di liquidazione. Il lettore deve tener presente che una massima letta in tabella non sostituisce la lettura del provvedimento integrale: nel concordato in continuità i dettagli del piano e della procedura possono rendere un precedente più o meno pertinente.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica per i costi |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., n. 25532/2016 (legge fallimentare; solo numero e anno) | Compenso del curatore | Il decreto di liquidazione deve essere motivato specificamente, a pena di nullità | Il compenso dell’organo è controllabile |
| Cass. civ., n. 19053/2017 (legge fallimentare; solo numero e anno) | Compenso dell’organo concorsuale | Conferma la nullità del decreto privo di motivazione specifica | Stesso principio, consolidato |
| Cass. civ., n. 16739/2018 (solo numero e anno) | Motivazione del compenso | La formula di stile equivale a motivazione assente | Si può chiedere conto della scelta nella forbice |
| Cass. civ., Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6806 (legge fallimentare) | Compensi di commissario e liquidatore nel concordato | Niente liquidazioni cumulative; la base dipende dalla presenza di liquidazione | Nel concordato in continuità si guarda all’attivo inventariato |
| Cass. civ., 23 novembre 2023, n. 32536 | Compenso di due commissari giudiziali | Annullato il compenso motivato genericamente; compenso unitario sull’attivo inventariato | La voce prededucibile più rilevante va giustificata |
| Cass. civ., Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 4 | Prededuzione del professionista | Funzionalità della prestazione valutata ex ante e in concreto | Non tutta la consulenza è prededucibile |
| Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2025, n. 19174 | Credito del commercialista nel concordato | Il compenso presuppone diligenza; pagamenti non autorizzati lo escludono | La condotta del consulente incide sul costo |
| Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 | Reclamo ex art. 47, comma 5, CCII | Il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità senza liquidazione non è ricorribile ex art. 111 Cost. | Un piano mal impostato si perde con pochi rimedi |
| Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605 | Apertura del concordato in continuità | Vaglio sostanziale di non manifesta inidoneità del piano | La sostenibilità dei costi entra nell’ammissibilità |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce e delle norme esaminate si ricavano alcuni principi pratici, utili a chi sta valutando il concordato in continuità e vuole stimarne il costo di legge.
- I costi di giustizia in senso stretto (contributo unificato, anticipazione forfettaria, oneri di pubblicità) sono fissi e modesti: il vero impegno economico è altrove.
- Il fondo spese all’apertura è pari, di regola, al 50 per cento delle spese presunte della procedura, riducibile fino al 20 per cento, da versare entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni.
- La riduzione del fondo spese va chiesta e motivata prima del decreto, non dopo la scadenza del termine.
- Il compenso del commissario giudiziale nel concordato in continuità si calcola sull’attivo e sul passivo risultanti dall’inventario, secondo gli scaglioni del D.M. 30/2012.
- Il tribunale deve motivare in modo specifico dove colloca il compenso all’interno delle forbici: la motivazione stereotipata rende il decreto censurabile.
- Il compenso degli organi è prededucibile e va quindi accantonato integralmente nel piano.
- I crediti professionali sorti per la domanda sono prededucibili solo per il 75 per cento e solo se il concordato viene aperto.
- Le prestazioni rese durante la procedura per il buon esito dello strumento sono prededucibili senza quel tetto, se funzionali secondo una valutazione ex ante.
- La diligenza del professionista è condizione del suo compenso: pagamenti non autorizzati a creditori anteriori possono far perdere il credito.
- All’apertura il tribunale verifica la non manifesta inidoneità del piano in continuità: un piano che non regge i costi della procedura può essere fermato subito.
- Contro il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale il ricorso straordinario per cassazione non è ammesso: la qualità del piano iniziale è decisiva.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Posso sapere prima del deposito quanto costerà il commissario giudiziale?
Si può stimare con buona approssimazione una forbice, applicando gli scaglioni del D.M. 30/2012 all’attivo e al passivo che risulteranno dall’inventario, come mostrato nella prima simulazione. Il valore esatto lo deciderà il tribunale, che dovrà motivare la propria scelta (Cass. 16739/2018; Cass. 32536/2023). Per prudenza, il piano dovrebbe accantonare un importo vicino al limite superiore.
Il fondo spese che verso è perso?
No, è un’anticipazione destinata a coprire le spese della procedura, a cominciare dai compensi degli organi. Ma per la tesoreria dell’impresa è liquidità immobilizzata subito. Il problema pratico è averla disponibile nel termine perentorio fissato dal tribunale, che non può superare quindici giorni.
Se il concordato non viene aperto, i professionisti che hanno preparato la domanda sono pagati in prededuzione?
Secondo l’art. 6, comma 1, lettera c), CCII la prededuzione per i crediti sorti in funzione della domanda spetta solo se la procedura viene aperta ai sensi dell’art. 47, e comunque nei limiti del 75 per cento del credito accertato. Se la procedura non viene aperta, quel beneficio non opera.
Il tribunale può dichiarare inammissibile il concordato perché il piano non regge i costi della procedura?
Cass. 9605/2026 ha stabilito che all’apertura il tribunale compie un vaglio sostanziale sulla non manifesta inidoneità del piano in continuità. Un piano che non indica come saranno sostenute le spese di procedura e le prededuzioni è più esposto a questo giudizio. E, secondo Cass. 31176/2025, gli spazi per contestare in Cassazione una conferma dell’inammissibilità senza apertura della liquidazione giudiziale sono molto ristretti.
Il compenso del commissario cambia se il piano prevede anche qualche vendita di beni?
Nel concordato in continuità la base di riferimento resta l’attivo inventariato, secondo l’art. 5, comma 2, del D.M. 30/2012; la lettura di Cass. 32536/2023 riportata dai commentatori va nella stessa direzione per tutti i concordati. Nel caso di piano misto, è prudente stimare il compenso sull’intero attivo inventariato e non solo sui beni destinati alla vendita.
Cosa può fare lo Studio Monardo: applicare questi orientamenti al tuo fascicolo
Le pronunce esaminate mostrano che il costo di legge di un concordato in continuità si decide su dettagli tecnici: la base di calcolo dei compensi, la misura del fondo spese, il perimetro della prededuzione, la tenuta del piano all’apertura. Lo Studio Monardo applica questi orientamenti alla situazione concreta dell’impresa, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo.
- Ricostruiamo le voci di legge della procedura: contributo unificato, anticipazioni, oneri di pubblicità, fondo spese ex artt. 44 e 47 CCII, compenso stimato del commissario.
- Calcoliamo la forbice del compenso del commissario giudiziale applicando gli scaglioni del D.M. 30/2012 all’attivo e al passivo prevedibili dell’inventario, e la inseriamo nel piano come voce prededucibile.
- Verifichiamo la coerenza tra bilancio, piano e valori di inventario, perché la base di calcolo del compenso dipende da quei valori.
- Predisponiamo la richiesta motivata di riduzione del fondo spese, quando i flussi della continuità lo giustificano, entro i limiti del 20-50 per cento fissati dall’art. 47 CCII.
- Pianifichiamo la tesoreria del deposito in modo che la somma sia disponibile nel termine perentorio di quindici giorni.
- Mappiamo i crediti prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII, distinguendo quelli sorti per la domanda (limite del 75 per cento, condizionato all’apertura) da quelli sorti durante la procedura.
- Controlliamo i pagamenti successivi al deposito della domanda, perché quelli non autorizzati possono compromettere la procedura e i crediti dei professionisti coinvolti (Cass. 19174/2025).
- Esaminiamo il decreto di liquidazione del compenso degli organi e ne valutiamo l’impugnabilità quando la motivazione è stereotipata o cumulativa (Cass. 6806/2021; Cass. 32536/2023).
- Impostiamo il piano per superare il vaglio di ammissibilità descritto da Cass. 9605/2026, includendo la sostenibilità dei costi di procedura.
- Accompagniamo l’impresa dalla composizione negoziata al concordato, valutando nella fase negoziale se la continuità può reggere il peso economico della procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: il concordato in continuità nasce spesso dalla composizione negoziata, ed è in quella fase che si valuta se l’impresa può sostenere i costi di legge della procedura. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente poi di difendere gli orientamenti qui esaminati in ogni grado, con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi iniziale fino alla Suprema Corte. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e le scelte giuridiche vengono costruiti in un’unica linea.
Chiusura: prima di chiedersi quanto costa, chiedersi se l’impresa può sostenerlo
Il concordato in continuità ha costi di giustizia in senso stretto contenuti, ma impone un impegno finanziario rilevante attraverso il fondo spese, il compenso del commissario e la prededuzione. La giurisprudenza più recente porta questi elementi dentro il giudizio di ammissibilità: i numeri della procedura fanno parte della credibilità del piano.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da una competenza precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora proprio nella fase in cui l’imprenditore deve capire se la continuità è sostenibile e quali risorse servono per accedere al concordato. La qualifica di cassazionista permette di seguire le questioni che ne derivano fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Se stai valutando un concordato in continuità e vuoi sapere quali somme il tribunale ti chiederà di anticipare, scrivici oggi: i contatti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.