Il Silenzio Del Creditore Vale Come Voto Favorevole Nel Concordato?

Ricevi una PEC dal curatore. Dentro c’è una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale: una percentuale, una scadenza, un termine fissato dal giudice delegato. Non rispondi, perché pensi che senza la tua firma nulla possa accadere. È esattamente la reazione su cui chi ha depositato quella proposta ha costruito i suoi conti. Nel concordato disciplinato dagli artt. 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il creditore che non fa pervenire il proprio dissenso entro il termine si considera consenziente: lo dice l’art. 244, comma 2, che riprende senza variazioni sostanziali la regola dell’art. 128 della vecchia legge fallimentare. Chi tace, in quella procedura, ha già votato sì.

La domanda del titolo, quindi, non ha una risposta unica: dipende da quale concordato hai davanti. Nel concordato preventivo, dopo il Codice della crisi e dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, la maggioranza si calcola sui crediti ammessi al voto e l’art. 109 non contiene alcuna regola che trasformi l’inerzia in adesione; nel concordato nella liquidazione giudiziale, invece, il silenzio pesa come un voto favorevole. Due istituti con nomi simili, due logiche opposte. Ed è proprio in questa differenza che si gioca la partita.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. In questa guida guardiamo la procedura dal lato di chi propone il concordato: come ragiona, perché sceglie certi tempi e certi strumenti, dove la legge gli impone limiti che non può superare. Solo così si capisce quando e come esprimere un dissenso che conti davvero.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il voto dei creditori è il cuore degli strumenti di regolazione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora ogni giorno sul consenso dei creditori come leva per chiudere una crisi, e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) nonché professionista fiduciario di un OCC, ruolo nel quale la raccolta delle adesioni e dei dissensi alle proposte è attività quotidiana. Leggere una proposta di concordato con gli occhi di chi l’ha scritta è il mestiere che queste abilitazioni richiedono.

📩 Hai ricevuto una proposta di concordato e il termine per il dissenso sta correndo? Scrivici adesso: i recapiti dello studio sono indicati in fondo a questa pagina.

Chi siede dall’altra parte del tavolo: il proponente e la sua aritmetica

Prima di parlare di voti, bisogna capire chi propone. Nel concordato nella liquidazione giudiziale la proposta può arrivare da uno o più creditori, da un terzo (spesso un investitore interessato all’azienda o a singoli beni, che si accolla i debiti come “assuntore”) oppure dal debitore stesso, con i limiti temporali che il Codice gli impone. È un attore economico razionale, non un predatore: vuole chiudere la procedura a un prezzo che gli conviene, acquisendo l’attivo residuo, le azioni revocatorie o l’azienda, pagando ai creditori meno di quanto otterrebbero, forse, con una liquidazione portata fino in fondo, ma con tempi molto più brevi.

Dal suo punto di vista, il problema non è convincere tutti: è non far emergere una maggioranza contraria. Ed è qui che la regola del silenzio-assenso diventa decisiva. In una procedura con centinaia di creditori, molti dei quali titolari di crediti modesti, la percentuale di chi legge la PEC, la fa esaminare a un professionista e invia un dissenso motivato nei tempi è storicamente bassa. Il proponente lo sa. Fa i conti non su chi voterà a favore, ma su chi si prenderà la briga di votare contro.

Le sue variabili sono poche e molto concrete:

  • la massa dei crediti ammessi al voto: è la base su cui si calcola la maggioranza. Più crediti restano fuori dal voto (perché pagati integralmente, perché esclusi per conflitto d’interessi, perché ceduti dopo l’apertura), più la base si restringe a suo favore;
  • la distribuzione dei crediti: un grande creditore bancario o l’Erario possono da soli spostare l’esito; centinaia di piccoli fornitori dispersi, invece, tendono a restare silenti;
  • la struttura delle classi: con le classi serve la maggioranza anche nel maggior numero di esse, quindi il disegno delle classi è il primo strumento per “pesare” i voti;
  • i tempi: il termine fissato dal giudice delegato è l’unica finestra in cui il dissenso può essere espresso. Scaduto quello, il silenzio si consolida.

Quando preferisce trattare e quando preferisce tirare dritto? Tratta, cioè migliora la percentuale o offre garanzie, quando sa che uno o più creditori “pesanti” sono contrari e possono ribaltare la maggioranza: non ha senso rischiare il rigetto. Tira dritto quando la massa è frammentata e il rischio di un fronte di dissenzienti organizzato è basso. In mezzo c’è la zona grigia, che è quella più interessante per il creditore informato: il proponente non sa con certezza come andrà il voto, e un dissenso ben motivato, magari coordinato con altri, può spostare la sua convenienza.

C’è poi un secondo livello. Anche quando il concordato viene approvato, il proponente deve ottenere l’omologazione dal tribunale. Se nessuno si oppone, il controllo giudiziale è più leggero; se ci sono opposizioni, si apre un giudizio vero, con tempi e costi che il proponente deve mettere a bilancio. La sua convenienza dipende quindi da due silenzi: quello in fase di voto e quello in fase di omologazione. Il creditore che tace due volte gli regala entrambi.

Infine, un elemento che spesso sfugge: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che hanno taciuto e quelli che hanno votato contro. Il silenzio non è un modo per “restare fuori”: è un modo per entrare nel concordato alle condizioni scritte da altri.

Proponente creditore, proponente terzo, proponente debitore: tre calcoli diversi

Non tutti i proponenti ragionano allo stesso modo, e capire chi hai davanti cambia il peso del tuo dissenso.

Il creditore proponente conosce già la procedura dall’interno: ha il suo credito ammesso, conosce lo stato passivo, spesso ha seguito le attività del curatore. Il suo obiettivo è massimizzare il recupero complessivo, eventualmente acquisendo l’attivo a un prezzo che gli permetta di guadagnare sulla successiva valorizzazione. Ma la legge gli impone un limite preciso: può votare, con le società a lui collegate, solo se la proposta lo colloca in un’apposita classe (art. 243, comma 6, CCII). Non può, in altre parole, contare il proprio credito tra i consensi mescolandolo con quello degli altri.

Il terzo assuntore è un investitore. Ragiona in termini di prezzo di acquisto: quanto deve pagare ai creditori per ottenere l’attivo, le azioni della procedura, l’azienda o il ramo che gli interessa. Per lui il silenzio-assenso è un moltiplicatore di probabilità: ogni creditore che non risponde abbassa il prezzo di equilibrio della sua offerta. Proprio per questo, però, è anche il proponente più sensibile a un fronte di dissenso organizzato: se capisce che la proposta rischia di non passare, può valutare un rilancio, perché il suo interesse è all’operazione, non alla percentuale in sé.

Il debitore proponente, infine, incontra i limiti temporali che il Codice gli impone per presentare la proposta dopo l’apertura della liquidazione. Quando può farlo, il suo obiettivo è chiudere la procedura e recuperare la disponibilità dei beni residui o la prospettiva di ripartire. Il suo margine di rilancio dipende spesso da finanza esterna, e il creditore informato dovrebbe sempre chiedersi da dove provengono le risorse promesse e quali garanzie le assistono.

Prima mossa: portare la partita sul terreno dell’art. 240, dove l’inerzia diventa consenso

La mossa

La prima scelta strategica del proponente è lo strumento. Se la liquidazione giudiziale è già aperta, il concordato dell’art. 240 CCII è la via per chiuderla anticipatamente. La regola di approvazione è nell’art. 244: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se ci sono classi, la maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi; e, soprattutto, i creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti (comma 2).

Confrontiamo questa regola con quella del concordato preventivo. L’art. 109 CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 83/2022 e dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024 (che ha riscritto il comma 5 e aggiunto il comma 5-bis), prevede che il concordato sia approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Non c’è alcuna presunzione di consenso: chi non vota, nel calcolo della maggioranza “semplice”, finisce di fatto per pesare come un voto contrario, perché il suo credito resta nella base di calcolo ma non nel numeratore dei favorevoli.

Nel concordato in continuità aziendale la regola è più articolata: ogni classe deve approvare, e in ciascuna classe basta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in subordine, i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe. Qui l’astensione ha un effetto ancora diverso: non vale né come sì né come no, ma riduce la base dei votanti, e se gli astenuti sono troppi il quorum della metà non si raggiunge.

Strumento Regola sul silenzio Effetto pratico dell’inerzia
Concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-244 CCII) Silenzio-assenso espresso (art. 244 c. 2) Chi non invia il dissenso nel termine è contato tra i favorevoli
Concordato preventivo liquidatorio (art. 109 c. 1 CCII) Nessuna presunzione: serve il voto favorevole L’astenuto resta nella base di calcolo ma non tra i favorevoli: pesa come un no
Concordato preventivo in continuità (art. 109 c. 5 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) Nessuna presunzione; doppio criterio per classe L’astenuto non conta nei due terzi dei votanti, ma può far mancare il quorum della metà
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) Non c’è voto I creditori possono solo opporsi all’omologazione

L’altro silenzio-assenso del Codice: il concordato minore

Il concordato nella liquidazione giudiziale non è l’unico luogo del Codice in cui l’inerzia vale come consenso. Nel concordato minore, lo strumento riservato ai debitori sovraindebitati non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (professionisti, piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative), l’art. 79, comma 3, CCII stabilisce che, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa. Anche qui il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con la maggioranza per teste dei votanti quando un solo creditore supera da solo quella soglia, e con la maggioranza nel maggior numero di classi se le classi sono previste; le esclusioni dal voto ricalcano quelle dell’art. 243.

La logica è simile a quella dell’art. 244: la proposta arriva ai creditori dopo il filtro di un organismo terzo, l’OCC, che ne ha verificato la fattibilità e ha redatto la relazione; il legislatore presume che il creditore contrario lo dichiari. Due differenze pratiche, però, contano molto:

  • il destinatario della dichiarazione è l’OCC, non il curatore: un dissenso inviato al debitore o al suo legale non vale;
  • il consenso presunto riguarda la proposta “nei termini in cui è stata trasmessa”: se la proposta viene modificata dopo la trasmissione, il silenzio maturato sulla versione originaria non copre automaticamente quella nuova.
Strumento Chi raccoglie il dissenso Regola sul silenzio
Concordato nella liquidazione giudiziale Procedura (curatore), nel termine del giudice delegato Consenso presunto (art. 244 c. 2)
Concordato minore OCC, nel termine assegnato Consenso presunto sulla proposta come trasmessa (art. 79 c. 3)
Concordato preventivo Voto espresso nelle forme dell’art. 107 Nessuna presunzione (art. 109)

Per chi riceve proposte di concordato minore, il consiglio è identico a quello valido per il concordato dell’art. 240: leggi la comunicazione dell’OCC appena arriva, annota il termine, e se non sei d’accordo dichiaralo per iscritto all’OCC.

Perché il silenzio-assenso è sopravvissuto proprio qui

Il silenzio-assenso non è un’anomalia nata con il Codice della crisi: era la regola del concordato fallimentare (art. 128 l.fall.), ed è stato sperimentato per un breve periodo anche nel concordato preventivo. Il D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012, aveva infatti introdotto nell’art. 178 l.fall. un meccanismo per cui i creditori che non votavano e non facevano pervenire il dissenso erano considerati consenzienti e computati nella maggioranza dei crediti. Appena tre anni dopo, il D.L. 83/2015, convertito dalla L. 132/2015, ha soppresso quel meccanismo, mantenendo soltanto una “finestra di recupero”: i creditori che non avevano votato in adunanza potevano far pervenire il proprio voto nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Il Codice della crisi ha confermato la scelta del voto espresso nell’art. 109, mentre per il concordato nella liquidazione giudiziale ha mantenuto, nell’art. 244, la regola tradizionale.

La parentesi 2012-2015 è istruttiva. Il legislatore aveva provato a facilitare l’approvazione dei concordati preventivi contando sull’inerzia dei creditori, e ha poi fatto marcia indietro, ritenendo che una proposta presentata dal debitore ancora alla guida dell’impresa dovesse essere approvata da un consenso effettivo. Già prima, d’altra parte, la Cassazione aveva costruito con rigore i limiti delle adesioni “tardive” al concordato preventivo: con la sentenza n. 6715 del 23 maggio 2000 (Sez. I) aveva ritenuto ammissibile l’adesione successiva all’adunanza solo se in adunanza fosse stata raggiunta la maggioranza numerica dei votanti, e con la sentenza n. 13282 del 5 ottobre 2000 (Sez. I) aveva precisato che l’adesione successiva vale per il credito risultante dall’ammissione provvisoria del giudice delegato, senza che il creditore possa limitarla in parte. Sono pronunce sul testo originario della legge fallimentare, ma mostrano un filo coerente: nel concordato preventivo il consenso si conta, non si presume.

La ragione è leggibile nella diversa funzione dei due istituti. Nel concordato preventivo è il debitore, ancora nella disponibilità della propria impresa, a chiedere ai creditori un sacrificio: è logico che debba conquistarne il consenso in modo esplicito. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, invece, la procedura è già aperta, il patrimonio è già nelle mani del curatore, i crediti sono già stati accertati con lo stato passivo e la proposta arriva con il parere del curatore: il legislatore presume che il creditore informato, se contrario, lo dica, e privilegia la chiusura rapida della procedura. È una scelta di politica legislativa che sposta sul creditore l’onere di attivarsi. Il creditore che la ignora non viene tutelato dalla legge: viene semplicemente contato tra i favorevoli.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché la stessa proposta, presentata in una procedura con silenzio-assenso, ha molte più probabilità di passare. In una massa frammentata, se il 70% dei crediti appartiene a creditori che non risponderanno, il proponente parte già con una maggioranza “virtuale” prima ancora che qualcuno apra la PEC.

Preferisce non farla quando la liquidazione non è ancora aperta e il debitore ha ancora margini per un concordato preventivo, oppure quando sa che l’attivo da acquisire è appetibile anche per altri, e quindi rischia proposte concorrenti. Ma una volta aperta la liquidazione giudiziale, per un terzo o un creditore interessato a chiudere la procedura, l’art. 240 è il terreno più favorevole.

I suoi limiti

Il silenzio-assenso opera soltanto dentro il termine fissato dal giudice delegato e soltanto per i creditori ammessi al voto. Non può trasformare in consenzienti creditori esclusi dal voto né creditori che hanno inviato un dissenso valido nei tempi. Né il silenzio-assenso sana i vizi della proposta: il tribunale, in sede di omologazione, deve comunque verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione, come la Cassazione ha chiarito con riferimento all’identico meccanismo dell’art. 128 legge fallimentare.

C’è poi un limite di fonte: il silenzio-assenso non si estende per analogia agli altri strumenti. Nel concordato preventivo regolato dal Codice non esiste; chi si comportasse come se esistesse, ad esempio considerando favorevoli i creditori che non hanno votato, inciderebbe sull’esito del voto in un modo che il tribunale è tenuto a verificare.

La tua contromossa

La contromossa è banale da enunciare e sistematicamente trascurata nella pratica: prima di tutto, identifica con esattezza lo strumento. Leggi l’intestazione della comunicazione: si parla di “concordato nella liquidazione giudiziale” e di un termine per il dissenso, o di “concordato preventivo” e di un voto da esprimere? Nel primo caso, il tuo silenzio sarà contato come un sì. Nel secondo, il tuo silenzio non sarà un sì, ma non sarà neppure un no motivato, e non ti darà le garanzie che il dissenso espresso ti offre in fase di omologazione.

In entrambi i casi, la regola d’oro è la stessa: se non sei d’accordo, dillo per iscritto, nei tempi e nelle forme indicate. Il dissenso non è solo un voto contrario: è il presupposto per potersi opporre all’omologazione con argomenti di merito.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, sul meccanismo del silenzio-assenso dell’art. 128 legge fallimentare (norma di cui l’art. 244 CCII riproduce la struttura), ha precisato con la sentenza n. 18621 dell’11 agosto 2010 (Sez. I) che, approvata la proposta con questo meccanismo, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito del voto, e non può sostituirsi ai creditori nella scelta tra proposte concorrenti. È una pronuncia sulla legge fallimentare, ma il principio è direttamente trasponibile: la valutazione di convenienza spetta ai creditori, e il creditore che tace rinuncia a esercitarla.

Seconda mossa: disegnare il perimetro dei votanti e le classi

La mossa

Prima ancora del voto, il proponente lavora sulla base di calcolo. L’art. 243 CCII stabilisce chi vota: i creditori iscritti nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’art. 204, compresi quelli ammessi con riserva; se la proposta arriva prima dell’esecutività dello stato passivo, votano i creditori inclusi nell’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. La norma è stata ritoccata dal D.Lgs. 136/2024 nei commi 1 e 5.

Da qui partono le leve del proponente:

  • i creditori privilegiati, ipotecari o pignoratizi pagati integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione (anche parziale, ma per almeno un terzo del credito);
  • i creditori garantiti soddisfatti solo in parte votano per la parte residua, trattata come chirografaria;
  • sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sotto comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti acquisiti meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi;
  • il creditore proponente e le società a lui collegate votano solo se la proposta li colloca in un’apposita classe;
  • i crediti trasferiti dopo la sentenza di apertura non danno diritto di voto, salvo le cessioni a banche e intermediari finanziari.

Poi ci sono le classi. Il proponente può suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, con trattamenti differenziati. Con le classi, l’art. 244 richiede la maggioranza dei crediti e la maggioranza nel maggior numero di classi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene pagare integralmente i privilegiati “pesanti”: così li toglie dal voto, restringe la base e lascia a decidere solo i chirografari, spesso frammentati e silenti. Conviene anche costruire classi in cui i creditori più ostili siano isolati in una sola classe, in modo da prevalere nel maggior numero delle altre.

Preferisce non farla quando il pagamento integrale dei privilegiati costa troppo, o quando le classi rischiano di essere censurate in sede di omologazione perché costruite in modo arbitrario.

I suoi limiti

Le esclusioni dal voto sono tassative e non possono essere create dal proponente. La Cassazione, nella sentenza n. 3274 del 10 febbraio 2011 (Sez. I), resa sul concordato fallimentare, ha affermato che la suddivisione in classi è rimessa alla discrezionalità del proponente, ma che all’interno delle classi la partecipazione al voto è la regola e l’esclusione richiede una previsione espressa. Tradotto: il proponente può disegnare le classi, ma non può “spegnere” i creditori scomodi fuori dai casi previsti dalla legge.

Il proponente non vota nella sua proposta, se non in una classe apposita. E i crediti comprati dopo l’apertura per costruire una maggioranza non votano, salvo l’eccezione per banche e intermediari.

La tua contromossa

Verifica tre cose, nell’ordine:

  1. sei stato correttamente incluso tra i votanti? Se sei nello stato passivo esecutivo, anche con riserva, hai diritto di voto; se la proposta è anteriore, controlla l’elenco provvisorio del curatore;
  2. il tuo trattamento è coerente con la tua classe? Se sei stato collocato in una classe insieme a creditori con interessi diversi, o trattato peggio di creditori nella tua stessa posizione giuridica, hai un argomento da spendere nel dissenso e poi nell’opposizione;
  3. chi vota insieme a te ha davvero diritto di farlo? Società del gruppo, cessionari recenti, creditori in conflitto d’interessi: sono esclusi. Se compaiono nel computo, l’esito del voto è alterato.

La contromossa chiave è chiedere al curatore la documentazione sul calcolo delle maggioranze e sulla composizione dei votanti, per verificare se la base di calcolo è stata costruita correttamente.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla citata Cass. n. 3274/2011, rileva la sentenza n. 9405 del 27 giugno 2002 (Sez. I), sempre in materia di concordato fallimentare: la legittimazione a opporsi all’omologazione spetta al creditore dissenziente che abbia diritto di voto, cioè ammesso al passivo, anche con riserva o in via provvisoria; i creditori non ammessi non possono opporsi, neppure se hanno impugnato l’esclusione. Per questo verificare la propria posizione nello stato passivo, prima del voto, non è un dettaglio burocratico: è la condizione per poter giocare la partita fino in fondo.

Il silenzio degli organi: il parere del comitato dei creditori

Il silenzio non riguarda soltanto i creditori chiamati a votare. Prima della comunicazione, la proposta passa per i pareri degli organi della procedura, e anche lì il proponente ha interesse che le cose scorrano senza intoppi. La Cassazione, con la sentenza n. 24026 del 26 novembre 2010 (Sez. I), resa su un fallimento regolato dal testo originario della legge fallimentare, ha ammesso che il parere del comitato dei creditori sulla proposta di concordato potesse risultare da dichiarazioni separate dei singoli componenti e perfino formarsi per silenzio-assenso, se i componenti erano stati avvertiti che il loro silenzio sarebbe valso come parere favorevole; ha anche affermato che il difetto di motivazione del parere resta superato dall’approvazione dei creditori.

Il principio va maneggiato con cautela, perché riguarda una disciplina transitoria ormai superata. Ma il messaggio pratico è attuale: chi siede in un organo della procedura e tace, in molte situazioni, lascia passare la proposta. Se il tuo credito ti ha portato nel comitato dei creditori, le tue perplessità devono emergere già nel parere, non soltanto nel voto.

Terza mossa: comunicare la proposta e far correre il termine

La mossa

Depositata la proposta, il giudice delegato, acquisiti i pareri previsti (curatore e, se ne ricorrono i presupposti, comitato dei creditori), ne ordina la comunicazione ai creditori e fissa il termine entro cui possono far pervenire il dissenso (art. 241 CCII). La comunicazione avviene di regola a mezzo PEC, all’indirizzo che il creditore ha indicato nella domanda di ammissione al passivo. Da quel momento comincia a correre il tempo che decide la partita.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il proponente non sceglie il termine: lo fissa il giudice delegato. Ma può scegliere quando depositare la proposta, e quindi in quale periodo dell’anno cadrà la finestra per il dissenso. Una comunicazione che arriva in un momento in cui gli uffici amministrativi dei creditori lavorano a ranghi ridotti ha più probabilità di cadere nel vuoto. Dal suo punto di vista, conviene che la comunicazione sia formalmente perfetta e sostanzialmente poco letta.

Attenzione a un punto: la sospensione feriale dei termini processuali opera solo dal 1 al 31 agosto, e il creditore non deve dare per scontato che un termine fissato dal giudice delegato in una procedura concorsuale si allunghi automaticamente. Il termine va letto nel provvedimento e rispettato come se fosse perentorio.

I suoi limiti

La comunicazione deve contenere la proposta e il parere del curatore, e deve raggiungere effettivamente i creditori aventi diritto al voto. Un creditore che non ha ricevuto la comunicazione non può essere considerato consenziente per silenzio: il meccanismo presuppone che abbia avuto la possibilità di dissentire. Il silenzio-assenso è una presunzione costruita sulla conoscenza della proposta, non sulla sua ignoranza.

Allo stesso modo, il proponente non può modificare la proposta in modo peggiorativo dopo la comunicazione e pretendere che il silenzio maturato sulla versione originaria copra anche quella nuova.

La tua contromossa

La contromossa decisiva è inviare il dissenso per iscritto, entro il termine, all’indirizzo indicato nella comunicazione, conservando la ricevuta di consegna della PEC. Il dissenso non richiede formule sacramentali, ma deve essere inequivoco: “Il sottoscritto creditore, ammesso al passivo per euro…, dichiara il proprio dissenso alla proposta di concordato depositata da… nella procedura di liquidazione giudiziale n…”. È opportuno che sia sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore munito di poteri, e che sia accompagnato da una sintetica motivazione, utile in caso di successiva opposizione.

Tre errori da evitare:

  • inviare il dissenso a un indirizzo diverso da quello indicato (per esempio alla PEC del debitore anziché a quella della procedura);
  • inviarlo dopo la scadenza, confidando in una tolleranza che la norma non prevede;
  • esprimere “riserve” o “perplessità” senza un dissenso chiaro: una lettera ambigua rischia di non essere conteggiata come voto contrario.

Il punto, qui, è che il dissenso non si improvvisa: va scritto pensando già all’eventuale opposizione all’omologazione. È la logica con cui lavora chi, come l’Avv. Monardo, opera da Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e da Gestore della crisi presso un OCC: ogni presa di posizione nella procedura è un tassello della strategia complessiva.

Come si scrive un dissenso che regge

Un dissenso efficace ha una struttura precisa, che conviene seguire anche quando il credito è modesto. Ecco gli elementi essenziali, in ordine:

  1. intestazione alla procedura: tribunale, numero della liquidazione giudiziale, giudice delegato e curatore, con l’indirizzo PEC indicato nella comunicazione;
  2. identificazione del creditore: denominazione, codice fiscale, legale rappresentante o procuratore che firma, con indicazione dei poteri;
  3. posizione nel passivo: importo per cui si è ammessi, rango (chirografario, privilegiato, parte degradata a chirografo), eventuale ammissione con riserva;
  4. identificazione della proposta: proponente, data di deposito, data della comunicazione ricevuta; se ci sono più proposte, indicazione precisa di quella (o quelle) da cui si dissente;
  5. dichiarazione di dissenso: una frase netta, senza condizioni (“dichiara il proprio dissenso alla proposta”);
  6. motivazione sintetica: convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione, trattamento della propria classe, dubbi sul computo dei votanti, criticità delle garanzie offerte;
  7. riserva di ogni azione, compresa l’opposizione all’omologazione;
  8. firma digitale o sottoscrizione autografa scansionata secondo le modalità indicate, e invio con PEC di cui conservare ricevuta di accettazione e di consegna.

Un dissenso condizionato (“dissento salvo che la percentuale sia elevata al…”) è una cattiva idea: rischia di essere interpretato come ambiguo. Se vuoi trattare, fallo in un canale separato con il proponente; nella procedura, la dichiarazione deve essere chiara. E se nel frattempo la trattativa porta a un miglioramento formale della proposta, valuterai la nuova versione nei modi e nei tempi che il giudice delegato stabilirà.

Un ultimo accorgimento pratico: la PEC usata per la domanda di ammissione al passivo è quella a cui arrivano le comunicazioni del curatore. Se nel frattempo l’hai cambiata o la casella non è più monitorata, comunicalo subito alla procedura: una proposta di concordato letta tardi equivale, nel concordato dell’art. 240, a un consenso prestato senza saperlo.

Le pronunce che ti proteggono

Sul punto, la sentenza n. 3327 del 12 febbraio 2010 (Sez. I) della Cassazione, resa sul concordato fallimentare, distingue nettamente: senza opposizioni il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione; con opposizioni il controllo diventa più incisivo e il tribunale deve esaminare i fatti dedotti. Il dissenso espresso nel termine è il primo anello della catena che porta a quel controllo più penetrante.

Quarta mossa: congelare la fotografia dei crediti

La mossa

L’art. 244, comma 3, CCII stabilisce che le variazioni del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, disposte con provvedimento successivo alla scadenza del termine per le votazioni, non incidono sul calcolo della maggioranza. La fotografia scattata alla scadenza del termine resta quella, anche se dopo cambia il paesaggio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene che il voto si chiuda prima che si definiscano impugnazioni dello stato passivo o insinuazioni tardive che potrebbero far entrare nella base di calcolo creditori ostili, o aumentare l’importo di crediti di creditori contrari. Una proposta depositata quando lo stato passivo è appena esecutivo, con molte impugnazioni ancora pendenti, cristallizza una base di voto che potrebbe non corrispondere alla realtà definitiva.

I suoi limiti

La regola protegge la certezza del voto, non la manipolazione dei tempi. Le variazioni intervenute prima della scadenza del termine devono essere considerate. E i creditori ammessi con riserva votano: la legge li include espressamente. Inoltre, il proponente non può ottenere effetti diversi da quelli previsti dalla legge per i creditori non ancora definitivamente ammessi: la sorte delle somme loro spettanti nella fase esecutiva del concordato resta regolata dalle norme sull’accantonamento, come la Cassazione aveva chiarito già nella vigenza della legge fallimentare (Cass. n. 9405/2002).

La tua contromossa

Se il tuo credito è oggetto di impugnazione o di una domanda tardiva, non aspettare l’esito per decidere come comportarti sul concordato. Se sei già ammesso, anche con riserva, esprimi il dissenso sulla base dell’importo per cui risulti ammesso. Se non sei ammesso, sappi che non voti e, secondo l’orientamento richiamato, non sei legittimato a opporti all’omologazione: la tua tutela passa per l’accantonamento e per le azioni sullo stato passivo.

La contromossa chiave è coordinare la tempistica delle azioni sullo stato passivo con il calendario del concordato. Un’impugnazione che si chiude un mese dopo la scadenza del termine per il dissenso non cambia l’esito del voto.

Le pronunce che ti proteggono

Per il creditore la cui ammissione è contestata, la già citata Cass. n. 9405/2002 resta il riferimento principale: la legittimazione all’opposizione è agganciata al diritto di voto, e il diritto di voto è agganciato all’ammissione, anche con riserva. È un principio enunciato sulla legge fallimentare, ma l’art. 243 CCII conferma lo stesso aggancio tra stato passivo e voto.

Quinta mossa: competere con altre proposte (o farle naufragare)

La mossa

Quando sono sottoposte al voto più proposte, l’art. 244, comma 4, CCII stabilisce che si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto, calcolata secondo i commi 1, 2 e 3, e quindi computando anche i silenti come consenzienti; in caso di parità prevale la proposta presentata per prima. Il comma 4 è stato riformulato dall’art. 39, comma 5, del D.Lgs. 136/2024 (il correttivo-ter), con lo scopo, secondo i primi commenti, di prevenire incertezze applicative quando al voto vanno più proposte; il correttivo non ha toccato la regola del silenzio-assenso del comma 2. Il silenzio-assenso, quindi, si applica a tutte le proposte: il creditore silente è contato come favorevole a ciascuna di esse.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Se ci sono più proposte, il silenzio-assenso diventa neutro: tutti i silenti sono favorevoli a tutte le proposte, e la differenza la fanno i dissensi espressi. Dal suo punto di vista, conviene allora presentare la proposta per prima (vince a parità) e convincere i creditori più rilevanti a dissentire dalle altre. In questa fase il proponente diventa improvvisamente molto attento ai creditori: telefona, offre chiarimenti, a volte migliora la proposta.

Preferisce non farla quando l’esistenza di una proposta concorrente rende evidente che l’attivo vale più di quanto lui offre: in quel caso rischia di innescare un rilancio.

I suoi limiti

Il tribunale non può scegliere la proposta “più conveniente” al posto dei creditori. La Cassazione, con la sentenza n. 18621/2010 già richiamata, ha censurato il tribunale che, in presenza di più proposte approvate per silenzio-assenso e di richieste di omologazione da parte di tutti i proponenti, aveva comparato le proposte scegliendo la più vantaggiosa: quel potere spetta ai creditori. E la sentenza n. 3327/2010 ha aggiunto che, con più proposte che offrono la stessa soddisfazione, l’omologazione di quella approvata presuppone che vi sia un motivo legittimo per cui i creditori hanno respinto l’altra.

La tua contromossa

Con più proposte sul tavolo, il dissenso diventa uno strumento di scelta, non solo di rifiuto. Puoi dissentire dalla proposta meno vantaggiosa e tacere (o dichiararti favorevole) sull’altra. È qui che il creditore con un credito rilevante acquisisce un peso negoziale reale: i proponenti hanno bisogno del suo dissenso sulle proposte concorrenti più ancora del suo consenso sulla propria.

La contromossa chiave è confrontare le proposte su basi omogenee: percentuale, tempi di pagamento, garanzie offerte, trattamento della propria classe, destino delle azioni revocatorie e risarcitorie cedute all’assuntore.

Le pronunce che ti proteggono

Le sentenze n. 18621/2010 e n. 3327/2010 della Cassazione, entrambe sul concordato fallimentare, delimitano il ruolo del tribunale nella competizione tra proposte e confermano che la scelta è dei creditori. È un messaggio diretto a chi tace: se la scelta è tua, il silenzio significa lasciarla agli altri.

Sesta mossa: chiedere l’omologazione e scommettere che nessuno si opponga

La mossa

Approvato il concordato, il giudice delegato ne riferisce al tribunale e il proponente chiede l’omologazione (art. 245 CCII). I creditori dissenzienti possono proporre opposizione nel termine fissato. Il tribunale decide, e il provvedimento di omologazione rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, l’ideale è un’omologazione senza opposizioni: il controllo del tribunale resta limitato alla regolarità della procedura e all’esito del voto. Ogni opposizione, invece, apre un contraddittorio sul merito, allunga i tempi, aumenta i costi e la sua incertezza.

I suoi limiti

Anche senza opposizioni, il tribunale deve verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione, compreso il corretto computo dei silenti come consenzienti. E con le opposizioni il controllo si estende ai fatti dedotti dagli opponenti (Cass. n. 3327/2010).

Sul piano delle impugnazioni, la Cassazione, con la sentenza n. 3585 del 14 febbraio 2011 (Sez. I), ha chiarito, nel regime della legge fallimentare, che contro il decreto di omologazione reso in presenza di opposizioni è ammesso il reclamo alla corte d’appello, mentre contro quello reso senza opposizioni, non soggetto a gravame e vincolante per tutti i creditori, resta il ricorso straordinario per cassazione. Il dato sostanziale è chiaro: la presenza o l’assenza di opposizioni cambia il percorso di tutela successivo. Le forme impugnatorie oggi previste dal Codice della crisi vanno verificate sul testo vigente, ma la logica di fondo resta.

Più indietro nel tempo, la sentenza n. 1631 del 15 febbraio 1995 (Sez. I) aveva qualificato come impugnabile in cassazione il decreto sul reclamo contro il rigetto della proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze, individuando nel curatore, e non nel singolo creditore, il contraddittore necessario anche quando si discute del computo del voto di quel creditore. È un precedente datato, citato qui solo per mostrare quanto il calcolo dei voti sia da sempre materia di contenzioso.

La tua contromossa

Se hai dissentito nei termini, valuta l’opposizione all’omologazione. È lo strumento per portare davanti al tribunale gli argomenti di merito: la scorretta formazione delle classi, l’errato computo dei voti, l’inclusione di creditori che non avevano diritto di voto, la violazione dell’ordine delle cause di prelazione. Se non hai dissentito, la tua posizione è molto più debole: secondo l’orientamento della Cassazione sulla legge fallimentare (Cass. n. 9405/2002), la legittimazione all’opposizione spetta al creditore dissenziente con diritto di voto.

La contromossa chiave è costruire fin dal dissenso le ragioni dell’opposizione, così che il giudizio di omologazione non sia il primo momento in cui il tribunale le ascolta.

Dopo l’omologazione: che cosa resta al creditore che ha taciuto

Una volta omologato, il concordato produce i suoi effetti per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale. Il creditore silente riceverà la percentuale prevista, nei tempi e con le modalità della proposta, e nulla di più per i crediti concorsuali. Le sue possibilità di reazione si restringono a ipotesi patologiche, come l’inadempimento del concordato o i casi in cui la legge consente di rimetterlo in discussione, che hanno presupposti e termini propri e non servono a correggere a posteriori una proposta poco conveniente.

Il silenzio, in altre parole, non lascia aperta una porta da usare dopo: la chiude. Ed è un effetto che si estende anche alle eventuali garanzie prestate dall’assuntore e alle azioni della procedura cedute con la proposta: se non hai contestato in tempo il perimetro di ciò che veniva ceduto, non potrai farlo quando l’assuntore inizierà a esercitare quelle azioni a proprio vantaggio. Chi vuole conservare margini di tutela deve muoversi prima: con il dissenso, con l’opposizione, con il controllo sul computo dei voti.

Le pronunce che ti proteggono

Infine, un’indicazione utile per la fase successiva: la sentenza n. 10634 del 9 maggio 2007 (Sez. I) ha precisato che l’interpretazione dei patti del concordato fallimentare e del provvedimento di omologazione è questione di volontà delle parti, rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata correttamente. Tradotto: una volta omologato, il concordato si interpreta per quello che dice. Le ambiguità che non hai contestato in tempo resteranno lì.

La partita giocata: tre simulazioni sul silenzio che decide il voto

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con numeri costruiti per mostrare il meccanismo dell’art. 244 CCII. Non riguardano casi reali.

Simulazione 1 — La massa frammentata

Ipotesi: liquidazione giudiziale con crediti ammessi al voto per 2.847.300 €. Nessuna classe. Il proponente, un terzo assuntore, offre il 14% ai chirografari. I creditori sono 212: una banca con 941.600 € di credito chirografario residuo, l’Erario con 386.900 € (parte chirografaria dopo la degradazione), e 210 fornitori per complessivi 1.518.800 €.

Il calcolo del proponente: la maggioranza richiesta è più della metà di 2.847.300 €, cioè oltre 1.423.650 €. Se votano contro la banca e l’Erario, i dissensi sommano 1.328.500 €. Tutti gli altri, se tacciono, sono consenzienti: 1.518.800 € di consensi “silenziosi”. Il concordato passa senza che un solo fornitore abbia scritto una riga.

La contromossa: basta che dissentano fornitori per 95.151 € (la differenza tra 1.423.651 € e 1.328.500 €) perché i dissensi superino la metà dei crediti ammessi e la proposta non sia approvata. Con un credito medio dei fornitori di circa 7.230 €, bastano 14 fornitori ben organizzati, o un paio di fornitori medio-grandi. Ecco la zona grigia in cui il proponente ha interesse a trattare: se percepisce che un piccolo gruppo di fornitori si sta coordinando, ritoccare la percentuale dal 14% al 17% può costargli meno del rischio di rigetto.

Simulazione 2 — Lo stesso caso nel concordato preventivo

Ipotesi: stessi numeri, ma la proposta è un concordato preventivo liquidatorio ai sensi dell’art. 109, comma 1, CCII, in cui non esiste il silenzio-assenso.

Il calcolo: servono voti favorevoli per oltre 1.423.650 €. Se la banca e l’Erario non votano a favore, il proponente deve raccogliere voti favorevoli espressi da fornitori per oltre 1.423.650 € su 1.518.800 € disponibili: in pratica, quasi il 94% del credito dei fornitori deve esprimersi a favore. Qui il silenzio dei fornitori non aiuta il proponente: lo condanna.

Esito: la stessa proposta, con gli stessi creditori e la stessa percentuale, passa nel concordato nella liquidazione giudiziale e fallisce nel concordato preventivo. Il silenzio dei medesimi creditori produce effetti opposti. Ed è per questo che, nel concordato preventivo, è il debitore a doversi attivare per raccogliere i voti, mentre nel concordato dell’art. 240 sono i creditori contrari a doversi attivare per esprimere il dissenso.

Simulazione 3 — Le classi e il creditore isolato

Ipotesi: concordato nella liquidazione giudiziale con crediti ammessi al voto per 1.236.400 €, divisi in tre classi: classe A (fornitori strategici, 418.700 €, offerta 22%), classe B (fornitori ordinari, 309.500 €, offerta 12%), classe C (una società di leasing, 508.200 €, offerta 9%). Termine per il dissenso fissato dal giudice delegato al 23 novembre.

Il calcolo del proponente: servono la maggioranza complessiva dei crediti (oltre 618.200 €) e la maggioranza nel maggior numero di classi (almeno due su tre). La società di leasing dissente: classe C contraria, 508.200 € di dissensi. Se in classe A e in classe B i creditori tacciono, entrambe le classi approvano e la maggioranza complessiva (728.200 € di consensi presunti) è raggiunta.

La contromossa: un fornitore della classe B con 157.300 € di credito, da solo, porta la classe B oltre la metà dei dissensi (157.300 € su 309.500 €). Ora le classi contrarie sono due su tre, e il concordato non è approvato. Il suo dissenso, inviato via PEC il 19 novembre, vale più di tutto il silenzio della classe A. Se invece quel fornitore ritiene di essere stato collocato in modo arbitrario nella classe B anziché nella A, il suo dissenso motivato prepara anche l’eventuale opposizione all’omologazione.

Quando al proponente conviene trattare

C’è un momento preciso in cui la convenienza del proponente si sposta: quando il silenzio non basta più. Capirlo permette di trasformare il dissenso da semplice “no” a leva negoziale.

Il primo momento è subito dopo la comunicazione della proposta. Il proponente ha fatto i suoi conti sui silenti, ma non conosce ancora le intenzioni dei creditori rilevanti. Un creditore che, in questa fase, manifesta per iscritto al curatore e al proponente le proprie riserve, documentandole, introduce un elemento di incertezza nei suoi calcoli. Se il credito è significativo, il proponente ha tutto l’interesse ad aprire un dialogo prima della scadenza del termine.

Il secondo momento è quando emerge una proposta concorrente. Come abbiamo visto, con più proposte il silenzio-assenso si neutralizza, perché i silenti sono contati come favorevoli a tutte. A quel punto i dissensi espressi decidono, e i proponenti competono per ottenerli sulle proposte rivali. È la fase in cui le percentuali si muovono.

Il terzo momento è dopo l’approvazione, prima dell’omologazione. Se un creditore dissenziente ha legittimazione e argomenti per opporsi, il proponente deve valutare il costo di un giudizio di omologazione contenzioso: tempi più lunghi, un controllo del tribunale più penetrante, il rischio di un rigetto. È qui che possono maturare accordi che migliorano la posizione dell’opponente, sempre nel rispetto della parità di trattamento all’interno della classe e delle regole del concordato.

Il quarto momento riguarda i creditori pubblici. Quando tra i creditori figurano l’Erario o gli enti previdenziali, il loro voto, o il loro silenzio, può essere decisivo. Il proponente ha interesse a interloquire con gli uffici competenti, perché un loro dissenso espresso pesa per l’intero credito. Per i creditori privati, sapere come si orienterà il creditore pubblico è un’informazione strategica.

Cosa non fare, in ogni caso:

  • non scambiare il dissenso con un rifiuto a trattare: il dissenso è il presupposto della trattativa, non la sua fine;
  • non accettare vantaggi individuali in cambio del voto: accordi particolari che alterano la parità di trattamento espongono a contestazioni e possono incidere sulla legittimità del voto stesso;
  • non attendere l’ultimo giorno: un dissenso inviato all’ultimo minuto non lascia spazio a nessuna interlocuzione e rischia di essere tardivo per un banale problema tecnico della PEC.

Una nota per chi vive la partita dal lato del debitore o dell’imprenditore: il concordato dell’art. 240 arriva quando la liquidazione giudiziale è già aperta. Prima, nella composizione negoziata della crisi disciplinata dal Codice sul modello del D.L. 118/2021, il consenso dei creditori non si presume mai: gli accordi si firmano, e l’Esperto Negoziatore lavora proprio per costruire adesioni espresse. È una differenza da tenere a mente per capire perché il silenzio-assenso, nel concordato nella liquidazione giudiziale, è un’eccezione e non la regola del sistema.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse del proponente nel concordato nella liquidazione giudiziale, il vincolo che la legge gli impone, la contromossa del creditore e la finestra in cui giocarla. Ricorda che le regole indicate valgono per l’art. 240 e seguenti CCII: nel concordato preventivo il silenzio non è un consenso.

Mossa del proponente Vincolo che lo limita Contromossa del creditore Finestra utile
Scegliere il concordato dell’art. 240, con silenzio-assenso Art. 244 c. 2: il silenzio vale solo per i creditori ammessi al voto e nel termine fissato Identificare lo strumento e inviare dissenso scritto Dalla comunicazione alla scadenza del termine
Pagare integralmente i privilegiati per toglierli dal voto Art. 243: rinuncia alla prelazione possibile, anche parziale (almeno 1/3) Valutare la rinuncia alla prelazione per votare Prima della scadenza del termine
Disegnare classi favorevoli Esclusioni dal voto tassative (Cass. 3274/2011, L.F.) Contestare la collocazione nel dissenso e poi in opposizione Dissenso nel termine; opposizione in omologazione
Contare votanti non legittimati Art. 243 c. 5-7: esclusi familiari, gruppo, cessionari recenti, conflitto d’interessi Chiedere i dati sul computo delle maggioranze Prima e dopo la scadenza, fino all’omologazione
Chiudere il voto prima delle variazioni dello stato passivo Art. 244 c. 3: conta la fotografia alla scadenza Coordinare impugnazioni e dissenso Prima della scadenza del termine
Competere con altre proposte Art. 244 c. 4 e Cass. 18621/2010 (L.F.): la scelta spetta ai creditori Dissentire selettivamente dalle proposte peggiori Termine per il dissenso
Ottenere omologazione senza opposizioni Controllo del tribunale su regolarità e voto (Cass. 3327/2010, L.F.) Proporre opposizione da creditore dissenziente Termine per le opposizioni nel giudizio di omologazione

Le domande di chi ha ricevuto la proposta

“Se non rispondo alla PEC del curatore, ho votato sì?”
Sì, se si tratta di un concordato nella liquidazione giudiziale. L’art. 244, comma 2, CCII considera consenziente il creditore che non fa pervenire il dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato. Se invece è un concordato preventivo, il tuo silenzio non è un voto favorevole: nel calcolo della maggioranza dei crediti ammessi al voto, il tuo credito resta nella base ma non tra i favorevoli.

“Nel concordato preventivo, allora, posso stare tranquillo e non votare?”
No. Non votare non equivale a votare contro con effetti pieni. Nel concordato in continuità, ad esempio, gli astenuti non entrano nel calcolo dei due terzi dei votanti, e se il quorum della metà dei crediti della classe viene comunque raggiunto, il tuo silenzio non ha impedito nulla. Inoltre, chi non ha espresso un voto contrario ha argomenti più deboli quando si arriva all’omologazione.

“Come devo scrivere il dissenso?”
Per iscritto, in modo inequivoco, entro il termine e all’indirizzo indicato nella comunicazione. Indica la procedura, il tuo credito ammesso, la proposta a cui dissenti e, preferibilmente, le ragioni. Conserva la ricevuta di consegna della PEC. Se agisci per una società, verifica che chi firma abbia i poteri.

“Ho dissentito ma il concordato è passato lo stesso. E ora?”
Puoi valutare l’opposizione all’omologazione. Il dissenso espresso è il presupposto della legittimazione a opporti, secondo l’orientamento formato sulla legge fallimentare (Cass. n. 9405/2002). In sede di opposizione si possono far valere vizi del voto, della formazione delle classi, del trattamento dei creditori.

“Il mio credito è stato escluso dallo stato passivo e ho fatto impugnazione. Posso dissentire?”
Se non sei ammesso, neppure con riserva, non voti. E, sempre secondo Cass. n. 9405/2002, non sei legittimato a opporti all’omologazione: la tua tutela passa per l’impugnazione dello stato passivo e per l’accantonamento delle somme che ti spetterebbero.

“Se il concordato viene omologato, vincola anche me che non ho votato?”
Sì. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi i silenti e i dissenzienti. Per questo il silenzio non è mai una scelta neutra.

“E nel concordato minore del sovraindebitamento?”
Anche lì il silenzio può pesare. Nel concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) le dichiarazioni dei creditori sono raccolte dall’OCC entro il termine assegnato, e il testo vigente dell’art. 79, comma 3, prevede che, in mancanza di comunicazione nel termine, il creditore si intenda consenziente alla proposta così come gli è stata trasmessa. È un’altra ragione per leggere sempre con attenzione le comunicazioni dell’OCC.

“Il termine per il dissenso cade ad agosto: si sospende?”
Non contarci. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1 al 31 agosto, ma la sua applicazione ai termini fissati dal giudice delegato all’interno di una procedura concorsuale non va data per scontata. La scelta prudente è sempre una: inviare il dissenso entro la data indicata nel provvedimento.

“Posso cambiare idea dopo aver inviato il dissenso?”
Entro il termine, in linea di principio sì, inviando una nuova dichiarazione chiara che sostituisca la precedente. Dopo la scadenza, la fotografia del voto è chiusa. Per questo è utile decidere con un’analisi completa della proposta, e non inviare dichiarazioni affrettate all’ultimo giorno.

I paletti fissati dai giudici

Una precisazione preliminare, necessaria per onestà: la giurisprudenza di legittimità sul silenzio-assenso nel concordato si è formata in larga parte sulla legge fallimentare, in particolare sugli artt. 128 e 129 l.fall., di cui gli artt. 244 e 245 CCII riproducono la struttura, e sull’art. 178 l.fall. per il concordato preventivo, utile per confronto. Le pronunce che seguono sono tutte rese nel regime previgente e vanno lette come principi trasponibili, non come applicazioni del Codice della crisi. Sono raggruppate in base alla mossa del proponente che contribuiscono a delimitare.

Sul silenzio-assenso e il ruolo del tribunale

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18621 dell’11 agosto 2010. Con il meccanismo del silenzio-assenso, se una sola proposta approvata viene sottoposta all’omologazione, il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione; se più proposte sono state approvate e tutti i proponenti chiedono l’omologazione, il tribunale non può confrontarle e scegliere quella più conveniente, perché la scelta spetta ai creditori. Rilevanza: conferma che, nel sistema del silenzio-assenso, il giudizio di convenienza è nelle mani dei creditori; chi tace vi rinuncia.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3327 del 12 febbraio 2010. In assenza di opposizioni il controllo del tribunale è limitato alla regolarità della procedura e all’esito del voto, poiché la valutazione di convenienza spetta agli organi della procedura e ai creditori; in presenza di opposizioni il tribunale deve esaminare i fatti costitutivi dedotti. Con più proposte di pari soddisfazione, l’omologazione di quella approvata richiede un motivo legittimo del rigetto dell’altra. Rilevanza: mostra perché il dissenso e la successiva opposizione cambiano la profondità del controllo giudiziale.

Sulle classi e sul perimetro dei votanti

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011. La suddivisione dei creditori in classi nel concordato fallimentare è discrezionale; all’interno delle classi la regola è la partecipazione al voto, e l’esclusione richiede una previsione espressa. La stessa pronuncia ha inoltre chiarito che il procedimento di omologazione si avvia su iniziativa di parte. Rilevanza: il proponente non può creare cause di esclusione dal voto diverse da quelle di legge, oggi elencate nell’art. 243 CCII.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9405 del 27 giugno 2002. I creditori non ammessi al passivo non sono legittimati a opporsi all’omologazione, anche se hanno impugnato l’esclusione; la legittimazione spetta al creditore dissenziente con diritto di voto, ammesso anche con riserva o in via provvisoria; i creditori contestati hanno diritto all’accantonamento nella fase esecutiva. Rilevanza: lega in modo diretto ammissione, voto, dissenso e opposizione: è il fondamento della regola pratica “chi non dissente si indebolisce”.

Sul computo delle maggioranze e sulle impugnazioni

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1631 del 15 febbraio 1995. Il decreto che, su reclamo, conferma o revoca il rigetto della proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze è impugnabile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; contraddittore necessario è il curatore, non il singolo creditore, anche quando si discute del computo del suo voto. Rilevanza: precedente risalente, utile a mostrare che il computo dei voti è un tema di contenzioso e che il creditore deve muoversi tempestivamente per far valere la propria posizione.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3585 del 14 febbraio 2011. Contro il decreto di omologazione reso in presenza di opposizioni era ammesso il reclamo alla corte d’appello; in mancanza di opposizioni il reclamo era escluso e restava il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento definitivo e vincolante per tutti i creditori anteriori. Rilevanza: la scelta di opporsi o meno condiziona il percorso di tutela successivo; il creditore silente si ritrova davanti a un provvedimento che vincola anche lui.

Sul voto nel concordato preventivo e sulle adesioni tardive (per confronto)

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6715 del 23 maggio 2000. Nel concordato preventivo regolato dal testo originario dell’art. 178 l.fall., l’adesione successiva all’adunanza era ammessa solo se in adunanza fosse stata raggiunta la maggioranza numerica dei votanti; la semplice indicazione del giudice delegato circa la possibilità di tener conto di adesioni future non bastava. Rilevanza: conferma che nel concordato preventivo il consenso va manifestato, e che le “finestre” per esprimerlo hanno condizioni rigide.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13282 del 5 ottobre 2000. L’adesione successiva del creditore assente all’adunanza vale per il credito come risultante dall’ammissione provvisoria del giudice delegato; il creditore ammesso al chirografo per l’intero non può limitare parzialmente il voto né rinunciare in parte alla prelazione per modularne il peso. Rilevanza: il peso del voto dipende dall’ammissione, non dalla volontà del creditore: un principio che ritorna nell’aggancio tra stato passivo e voto dell’art. 243 CCII.

Sul silenzio degli organi della procedura

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24026 del 26 novembre 2010. In un fallimento regolato dal testo originario della legge fallimentare, il parere del comitato dei creditori sulla proposta di concordato poteva formarsi anche per dichiarazioni separate o per silenzio-assenso, se i componenti erano stati avvertiti dell’effetto del silenzio; il parere non motivato è superato dall’approvazione dei creditori. Rilevanza: mostra che il silenzio, nelle procedure concorsuali, può produrre effetti di consenso anche oltre il voto dei creditori, quando la regola e l’avvertimento lo prevedono.

Sugli effetti del concordato omologato

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10634 del 9 maggio 2007. L’interpretazione dei patti del concordato fallimentare e della sentenza di omologazione è questione di volontà, rimessa al giudice di merito e non censurabile in cassazione se motivata in modo corretto. Rilevanza: ciò che non è contestato prima dell’omologazione si cristallizza; le ambiguità della proposta vanno sollevate nel dissenso e nell’opposizione, non dopo.

Quanto alla disciplina vigente, i riferimenti normativi da tenere a mente sono: art. 244 CCII (approvazione e silenzio-assenso nel concordato nella liquidazione giudiziale, comma 4 modificato dal D.Lgs. 136/2024); art. 243 CCII (diritto di voto ed esclusioni, commi 1 e 5 modificati dal D.Lgs. 136/2024); art. 109 CCII (maggioranze nel concordato preventivo, senza silenzio-assenso, comma 5 riscritto e comma 5-bis introdotto dal D.Lgs. 136/2024); art. 79, comma 3, CCII (silenzio-assenso nel concordato minore, verso l’OCC).

Cosa può fare lo Studio Monardo quando il silenzio rischia di decidere per te

Nel concordato nella liquidazione giudiziale la partita si gioca in poche settimane e il tempo lavora per chi ha scritto la proposta. Giochiamo la partita al posto tuo: leggiamo la proposta come l’ha pensata il proponente e muoviamo nei tempi che la legge consente. In concreto:

  1. Identifichiamo lo strumento e la regola di voto applicabile: verifichiamo se la comunicazione riguarda un concordato nella liquidazione giudiziale, un concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) o un concordato minore, e ti diciamo subito che cosa significa, per te, non rispondere.
  2. Calcoliamo la scadenza effettiva del termine per il dissenso sul provvedimento del giudice delegato e sulla data di ricezione della PEC, e la presidiamo.
  3. Ricostruiamo la base di calcolo delle maggioranze: confrontiamo lo stato passivo esecutivo o l’elenco provvisorio del curatore con i creditori ammessi al voto, cercando esclusi che votano e votanti che mancano.
  4. Esaminiamo la formazione delle classi e il tuo trattamento rispetto ai creditori di pari posizione giuridica e interesse economico.
  5. Redigiamo e inviamo il dissenso in forma inequivoca, motivato e già strutturato in vista dell’eventuale opposizione all’omologazione.
  6. Valutiamo con i commercialisti dello staff la convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale, perché il dissenso abbia una base economica e non solo giuridica.
  7. Apriamo il canale con il proponente e con il curatore nel momento in cui la convenienza del proponente si sposta, per verificare margini di miglioramento della proposta nel rispetto della parità di trattamento.
  8. Confrontiamo le proposte concorrenti su basi omogenee e impostiamo un dissenso selettivo quando sul tavolo c’è più di un’offerta.
  9. Proponiamo opposizione all’omologazione quando ne ricorrono i presupposti e seguiamo le successive impugnazioni.
  10. Coordiniamo le azioni sullo stato passivo (impugnazioni, domande tardive) con il calendario del concordato, perché la fotografia del voto non ti lasci fuori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato lavora sulle dinamiche del consenso dei creditori nelle crisi d’impresa: sa come un proponente costruisce una maggioranza e dove quella maggioranza è fragile. Come Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno la raccolta delle adesioni e dei dissensi nelle procedure di sovraindebitamento, dove anche il silenzio dei creditori ha conseguenze precise.

L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce continuità di strategia: lo stesso difensore segue il dissenso, l’opposizione all’omologazione e le eventuali impugnazioni fino all’ultimo grado, senza cambi di linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la convenienza di una proposta di concordato è materia economica quanto giuridica, e il dissenso più efficace è quello che il tribunale può leggere anche nei numeri.

In chiusura

Tornando alla domanda del titolo: sì, nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio del creditore vale come voto favorevole, per espressa previsione dell’art. 244, comma 2, CCII; no, nel concordato preventivo regolato dal Codice della crisi, anche dopo il D.Lgs. 136/2024, il silenzio non vale come consenso, ma non per questo protegge chi tace. In entrambi i casi la regola pratica è la stessa: se non sei d’accordo, devi dirlo per iscritto, nei termini, nelle forme indicate. Nelle procedure concorsuali non prevale chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del voto e si muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro tra le competenze certificate dell’Avvocato: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che ruota attorno al consenso dei creditori nelle crisi aziendali, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC, che impone di gestire ogni giorno adesioni, dissensi e silenzi dei creditori. Con l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, la linea impostata con il primo dissenso può essere sostenuta fino all’ultimo grado.

📩 Il termine per dissentire non aspetta: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i recapiti al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata