Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso su un punto preciso del concordato nella liquidazione giudiziale: chi, tra i creditori, non ha diritto di votare la proposta e cosa succede quando qualcuno vota senza averne diritto. Le risposte sono date come le daremmo a voce, partendo dai dubbi reali di chi riceve la comunicazione del curatore e non sa se il proprio voto conta, o sospetta che altri abbiano votato al posto suo.
Il contesto normativo, in breve. Il concordato nella liquidazione giudiziale è l’erede del vecchio concordato fallimentare ed è disciplinato dagli artt. 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). La proposta può arrivare da uno o più creditori o da un terzo, e a certe condizioni temporali anche dal debitore. La regola sul voto è l’art. 243 CCII, che indica chi vota, chi no e con quali eccezioni; il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato il primo e il quinto comma. L’approvazione segue poi le maggioranze dell’art. 244 CCII e passa per il controllo del tribunale in sede di omologazione.
Perché proprio noi su questo tema. Il voto in un concordato concorsuale è il momento in cui i creditori decidono, a maggioranza, quanto sacrificare del proprio credito: capire chi ha titolo per votare significa leggere lo stato passivo, i rapporti di gruppo, le cessioni di credito e gli interessi in gioco. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè lavora sul terreno delle trattative tra impresa in crisi e creditori, dove la formazione del consenso è il cuore del mestiere; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ruolo in cui il voto e le maggioranze dei creditori sugli accordi sono materia quotidiana. Da qui deriva la competenza sul voto nel concordato della liquidazione giudiziale.
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Prima di tutto: nel concordato della liquidazione giudiziale chi vota?
Votano i creditori che risultano dallo stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi con riserva. È il punto di partenza dell’art. 243, comma 1, CCII, e conviene fissarlo bene perché tutte le esclusioni di cui parliamo dopo sono eccezioni a questa regola.
C’è una variante temporale. Se la proposta di concordato viene depositata prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, non si può aspettare la verifica completa dei crediti: in quel caso votano i creditori che compaiono nell’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. È una scelta pragmatica: il concordato può arrivare presto, e il legislatore preferisce un elenco provvisorio a un blocco della procedura.
Qualche precisazione utile per chi legge con un credito in mano:
- non basta “essere creditori”: serve risultare nello stato passivo (o nell’elenco provvisorio). Chi non ha presentato la domanda di ammissione, o l’ha vista respinta, non vota;
- gli ammessi con riserva votano: la riserva non toglie il diritto di voto, anche se il pagamento resterà condizionato allo scioglimento della riserva;
- il voto non è riservato ai chirografari: anche i privilegiati partono dallo stato passivo, ma per loro c’è una regola speciale (ne parliamo più avanti).
La Cassazione, già con la legge fallimentare, aveva chiarito che il riferimento allo stato passivo esecutivo vale per tutti i creditori e non solo per quelli senza prelazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011, sull’art. 127 l.fall.). Il principio si legge in modo coerente con l’attuale art. 243.
Detto questo, la domanda giusta non è solo “chi vota”, ma soprattutto “chi, pur essendo nello stato passivo, non può votare”. È lì che si gioca la partita delle maggioranze.
Chi è escluso per legge dal voto, in concreto?
Sono escluse cinque categorie, più una regola speciale per i privilegiati. Le mettiamo in fila, perché nella pratica si confondono spesso.
- Familiari del debitore. Il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado (art. 243, comma 5, CCII).
- Società del gruppo del debitore. Le società che controllano il debitore, quelle da lui controllate e quelle sottoposte a comune controllo (stesso comma).
- Cessionari dei crediti delle categorie precedenti. Chi ha acquistato i crediti di quei soggetti nell’anno anteriore alla domanda: la norma chiude la scappatoia del “passaggio di mano” del credito a un terzo compiacente.
- Creditori in conflitto di interessi. Una clausola generale, che copre le situazioni non tipizzate in cui il creditore ha un interesse diverso da quello della massa alla migliore soddisfazione (sempre comma 5).
- Il proponente e le società a lui collegate, che possono votare solo se la proposta le colloca in un’apposita classe (comma 6).
A queste si aggiungono due regole di confine:
- i privilegiati, pignoratizi e ipotecari soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione (commi 2 e 3);
- chi ha acquistato crediti dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non acquista il diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario (comma 7).
L’esclusione opera su due piani: chi è escluso non vota e il suo credito non entra nel calcolo delle maggioranze. È un dettaglio che cambia i numeri, e ci torneremo nella domanda “che nessuno fa”.
Perché la legge esclude il coniuge e i parenti, se hanno un credito vero?
No, non è un sospetto di frode automatico. È una presunzione di legge sull’interesse.
Il credito del fratello o della moglie del debitore può essere perfettamente reale: un prestito documentato, uno stipendio non pagato, un finanziamento in conto soci. Il legislatore non mette in dubbio il credito, che resta ammesso al passivo e verrà pagato secondo la proposta. Mette in dubbio la neutralità del voto: chi è legato al debitore da un rapporto familiare stretto può avere interesse a far approvare qualunque concordato, anche il meno conveniente per la massa, pur di chiudere la procedura, liberare il debitore o favorire chi lo sostiene.
Per questo la legge non chiede di provare il condizionamento caso per caso: l’esclusione scatta per il solo fatto del rapporto familiare o di affinità entro il quarto grado. Non c’è spazio per dimostrare che “quel cugino, in realtà, non parla con il debitore da vent’anni”.
Due precisazioni pratiche:
- il quarto grado di parentela arriva fino ai cugini primi; tra gli affini rientrano, ad esempio, i cognati e i suoceri;
- la presenza di unione civile e convivenza di fatto nell’elenco riflette l’adeguamento della norma ai rapporti diversi dal matrimonio: chi pensava di aggirare il divieto perché “non sposato” si sbaglia.
Quando il debitore è una società, la logica familiare si trasforma in logica di gruppo: al posto dei parenti ci sono le società controllanti, controllate e sorelle. Il principio è lo stesso: chi sta “dalla parte” del debitore non decide per gli altri creditori.
Ho comprato un credito verso l’impresa fallita: posso votare?
Dipende da due cose: da chi lo ha comprato e quando.
Primo scenario: hai acquistato il credito di un familiare del debitore o di una società del suo gruppo nell’anno anteriore alla domanda. In questo caso sei escluso, esattamente come sarebbe stato escluso il cedente. La ratio è evidente: se bastasse cedere il credito a un amico per recuperare il voto, l’esclusione dei familiari sarebbe una norma di carta.
Secondo scenario: hai acquistato dopo la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, da chiunque. Qui opera il comma 7 dell’art. 243: il trasferimento non ti attribuisce il diritto di voto, a meno che tu sia una banca o un altro intermediario finanziario. La norma colpisce il “rastrellamento” dei crediti dopo l’apertura della procedura, operazione con cui un soggetto interessato al concordato potrebbe comprarsi la maggioranza a prezzo di saldo.
Terzo scenario: hai acquistato prima della sentenza di apertura un credito di un creditore “neutro”. In linea di principio voti, ma attenzione alla posizione formale nello stato passivo: già con la vecchia legge la Cassazione aveva precisato che il subentro nel credito ammesso, per cessione o surrogazione, non esonera il nuovo titolare dall’insinuarsi o comunque dal far risultare il subentro nella procedura; in mancanza, il voto resta al creditore originario (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11038 del 26 luglio 2002; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6469 del 2 luglio 1998, entrambe sulla legge fallimentare).
Chi compra crediti deve quindi verificare tre date: quella della domanda, quella della sentenza di apertura e quella dell’atto di cessione. Un giorno di differenza può spostare un voto determinante.
Io ho un’ipoteca: voto o non voto?
Dipende da come la proposta tratta il tuo credito. Se la proposta ti paga integralmente, non voti, a meno che tu non rinunci alla prelazione (art. 243, comma 2, CCII). Il motivo è semplice: chi viene pagato per intero non subisce alcun sacrificio, e non avrebbe senso fargli decidere il sacrificio degli altri.
Questa regola non è sempre esistita. Nel concordato preventivo anteriore alla riforma del 2007, ai privilegiati non spettava alcun voto e una proposta che non li pagasse per intero era inammissibile; la Cassazione ha escluso che quel regime potesse essere superato applicando per analogia le norme del concordato fallimentare (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6901 del 22 marzo 2010). Oggi il quadro è opposto e codificato: il privilegiato non pagato per intero vota per la parte incapiente, e quello pagato per intero può scegliere di votare rinunciando alla prelazione.
La rinuncia è lo strumento per “comprare” il diritto di voto, ma ha un prezzo:
- può essere parziale, purché riguardi almeno un terzo del credito, calcolato su capitale e accessori;
- la parte rinunciata diventa chirografaria ai fini del concordato;
- la rinuncia vale solo per il concordato: se il concordato non va in porto, la prelazione torna a operare nella liquidazione.
Diverso è il caso del privilegiato pagato solo in parte. L’art. 240, comma 4, CCII consente alla proposta di non pagare integralmente i crediti con prelazione, purché il pagamento non sia inferiore a quanto il creditore otterrebbe dalla liquidazione del bene su cui grava la prelazione, secondo la stima di un professionista. Per la parte non soddisfatta, il creditore è trattato come chirografario e vota per quella parte (art. 243, comma 4).
La Cassazione, sulla vecchia norma, ha messo in guardia da una lettura troppo semplificata: il privilegiato che rinuncia alla prelazione vota, ma il suo voto va letto alla luce del trattamento che la proposta gli riserva (pagamento integrale, parziale per incapienza o trattamento da chirografario). Lo ha affermato Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274/2011, in un caso che riguardava Comuni titolari di un privilegio per danni da reato senza beni sequestrati.
Il consiglio pratico: prima di decidere se rinunciare, fate i conti su quanto vale davvero la garanzia. Rinunciare a un terzo di un’ipoteca ben capiente per ottenere un voto che non sposta la maggioranza è raramente una buona idea.
Come faccio a sapere se il mio voto è stato contato davvero?
Lo si verifica sugli atti della procedura, non sulla parola di nessuno. Il percorso del voto, per sommi capi, è questo.
Il giudice delegato, acquisiti i pareri previsti (del curatore e del comitato dei creditori), ordina che la proposta sia comunicata ai creditori e fissa un termine entro cui esprimere il dissenso. Al termine, il curatore raccoglie i voti e la cancelleria e il giudice verificano il raggiungimento delle maggioranze. Il creditore ha diritto di accedere agli atti della procedura e di controllare come è stato composto il calcolo: quali crediti sono stati considerati, quali esclusi, chi ha votato e in che senso.
Gli elementi da controllare, nell’ordine:
- l’elenco dei creditori ammessi al voto e il relativo importo;
- i crediti “sterilizzati” (esclusi dal voto e dal computo) e il motivo dell’esclusione;
- i voti contrari espressi e la loro data;
- i creditori che non si sono espressi, perché nella disciplina dell’approvazione chi non fa pervenire il dissenso nel termine si considera consenziente (art. 244 CCII);
- le classi, se previste: il concordato con classi richiede la maggioranza dei crediti e anche la maggioranza nel maggior numero di classi.
Ecco una sintesi dei passaggi, a cui rimandiamo anche nelle risposte successive.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Proposta | Deposito della proposta di concordato (art. 240 CCII) | Dopo la sentenza; per il debitore e le società collegate solo dopo un anno e non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo | Giudice delegato |
| Istruttoria | Pareri del curatore e del comitato dei creditori (art. 241 CCII) | Secondo i tempi fissati dalla procedura | Giudice delegato |
| Comunicazione | Ordine di comunicazione della proposta ai creditori | Contestuale al via libera del giudice | Curatore |
| Voto | Espressione del dissenso | Termine fissato dal giudice delegato | Curatore / cancelleria |
| Approvazione | Verifica delle maggioranze (art. 244 CCII) | Alla scadenza del termine di voto | Giudice delegato, su relazione del curatore |
| Omologazione | Opposizioni dei creditori dissenzienti e interessati (art. 245 CCII) | Termine fissato con il decreto che apre il giudizio di omologazione | Tribunale |
| Impugnazione | Reclamo contro il decreto sull’omologazione (art. 247 CCII) | Termine di legge decorrente dalla comunicazione/notificazione | Corte d’appello |
Se dagli atti emerge che un credito escluso è stato conteggiato, o viceversa, il momento per farlo valere è il giudizio di omologazione, come vediamo tra poco.
Il creditore che ha proposto il concordato può votare la sua stessa proposta?
Solo se la proposta lo colloca in un’apposita classe. È la regola dell’art. 243, comma 6, CCII, che vale anche per le società a lui collegate.
Questa norma è il punto d’arrivo di una lunga discussione. Con la legge fallimentare, l’art. 127 non diceva espressamente che il creditore proponente fosse escluso dal voto. Le Sezioni Unite hanno chiuso la questione nel 2018: nel concordato fallimentare sono escluse dal voto e dal computo delle maggioranze le società che controllano la proponente, quelle da essa controllate e quelle sottoposte a comune controllo (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17186 del 28 giugno 2018). Il caso era emblematico: due società creditrici avevano proposto un concordato con il 30% ai chirografari, e la maggioranza era stata raggiunta grazie al voto determinante di altre due società del loro stesso gruppo.
Il ragionamento delle Sezioni Unite si fonda sull’idea di un conflitto di interessi “immanente”: chi propone il concordato vuole acquistare l’attivo al prezzo più basso possibile, mentre la massa dei creditori vuole il pagamento più alto possibile. Far decidere al proponente se la propria offerta è conveniente equivale a chiedere al compratore di stabilire se il prezzo è giusto.
Il Codice della crisi ha trasformato questo principio in regola scritta, con un correttivo: il proponente non è escluso in assoluto, ma può votare solo dentro una classe dedicata. In questo modo il suo voto pesa nel calcolo delle classi, ma non può “trascinare” gli altri creditori: se il concordato ha classi, serve la maggioranza nel maggior numero di esse, e una classe composta dal solo proponente non basta.
Per il creditore che vota, la verifica da fare è immediata: il proponente o il suo gruppo compaiono fuori da una classe apposita? Se sì, il loro voto non andava contato.
Cosa succede se ha votato chi non poteva?
Non succede nulla in automatico: il voto illegittimo va fatto valere, e conta solo se è stato determinante.
Partiamo dal principio. Se un creditore escluso ha votato, il suo voto va eliminato e il suo credito va tolto dalla base di calcolo. A quel punto si rifanno i conti. Le ipotesi sono due:
- anche senza quel voto la maggioranza c’è: il concordato resta approvato, perché l’irregolarità non ha inciso sul risultato;
- senza quel voto la maggioranza non c’è più: il concordato non può considerarsi approvato e il tribunale non può omologarlo.
È lo stesso ragionamento seguito dalla Cassazione nei casi più noti. Nel caso deciso dalle Sezioni Unite del 2018, la questione era proprio che i voti delle società del gruppo della proponente erano stati determinanti per l’approvazione. E nella vicenda decisa da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2258 del 3 febbraio 2026, la Corte ha rifatto il calcolo dei voti di una società proponente su una proposta concorrente, e ha concluso che, una volta conteggiati correttamente, la proposta concorrente non raggiungeva la maggioranza: il ricorso di chi ne chiedeva l’omologazione è stato respinto.
Dove si fa valere il vizio? Nel giudizio di omologazione (art. 245 CCII), con l’opposizione, e poi con il reclamo contro il decreto (art. 247 CCII). È il tribunale, in quella sede, a verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione. Aspettare la fine e “contestare dopo” non funziona: le impugnazioni hanno termini, e il creditore che resta inerte rischia di trovarsi vincolato da un concordato approvato con numeri sbagliati.
Il vero lavoro, quindi, è anticipare: ricostruire i rapporti tra creditori votanti, proponente e debitore prima che il termine per opporsi scada.
E se ci sono due proposte di concordato in concorrenza, il proponente dell’una può votare sull’altra?
Sì, secondo la Cassazione più recente: il proponente non è in conflitto di interessi quando vota la proposta concorrente presentata da un altro soggetto.
È il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2258 del 3 febbraio 2026, in una vicenda ancora regolata dalla legge fallimentare. Due soggetti avevano presentato proposte concorrenti di concordato. Su quella del primo, il suo voto era stato correttamente “sterilizzato”, perché nessuno può giudicare la convenienza della propria offerta; ma quando lo stesso soggetto ha votato contro la proposta del concorrente, la Corte ha ritenuto quel voto pienamente legittimo. Il proponente, rispetto all’offerta altrui, è un creditore come gli altri: ha interesse a ricevere il massimo, e il fatto di aver presentato una proposta alternativa non lo rende “parte” della proposta del concorrente.
Il ragionamento è utile anche con il Codice della crisi. L’art. 243, comma 6, CCII parla del voto del proponente sulla propria proposta, e il comma 5 esclude i creditori in conflitto di interessi. Il conflitto, però, non è un’etichetta che si porta addosso per tutta la procedura: va misurato rispetto alla specifica proposta su cui si vota.
La conseguenza pratica è rilevante: nelle procedure con più proposte, il conteggio dei voti va fatto proposta per proposta, distinguendo chi è in conflitto su una e chi su un’altra. Un errore in questo passaggio è uno dei modi più frequenti con cui una maggioranza può risultare viziata.
Cosa vuol dire, in concreto, “conflitto di interessi” del creditore?
Vuol dire che il creditore ha, rispetto all’esito del concordato, un interesse personale diverso e prevalente rispetto a quello di essere pagato il più possibile.
L’art. 243, comma 5, CCII usa una formula aperta, perché le situazioni non si possono elencare tutte. Qualche esempio delle ipotesi che, nella pratica, meritano verifica:
- il creditore che ha accordi con il proponente per ricevere, fuori dal concordato, un trattamento migliore o un’utilità diversa (un contratto futuro, un incarico, una partecipazione nella società che acquisterà l’attivo);
- il creditore che è anche garante del debitore o del proponente, e che dal concordato ottiene vantaggi sul piano della propria esposizione;
- il creditore legato al proponente da rapporti che, pur non integrando il “controllo” in senso tecnico, ne fanno un alleato stabile (amministratori comuni, soci di riferimento, finanziamenti incrociati).
Qui la prova non è presunta come per i familiari: chi contesta il voto deve dimostrare il conflitto in concreto. Ed è un lavoro di documenti: visure, bilanci, patti parasociali, contratti, verbali.
Su questo terreno pesa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): ricostruire gli interessi reali di chi siede al tavolo con l’impresa in crisi è parte integrante di quel ruolo.
Prima del Codice, la Cassazione aveva già costruito questa clausola per via interpretativa. La legge fallimentare non conteneva una regola generale sul conflitto di interessi nel concordato fallimentare, ma la Corte ha ritenuto che l’art. 127, comma 6, l.fall. andasse applicato in modo estensivo a tutte le situazioni in cui occorre “neutralizzare” ai fini del voto un contrasto tra l’interesse del singolo creditore e quello comune della massa (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2948 dell’8 febbraio 2021). In quel caso la Corte ha escluso dal voto non solo le società controllanti, controllate e sorelle del proponente, ma anche quelle a lui comunque correlate, perché la loro volontà era condizionata, o poteva esserlo, dal soggetto in conflitto. La Cassazione del 2026 sulle proposte concorrenti ha poi dato atto che il Codice della crisi ha trasformato quell’interpretazione in una clausola generale scritta, sia nel concordato nella liquidazione giudiziale (art. 243, comma 5, CCII) sia nel concordato preventivo (art. 109 CCII).
La lezione pratica di questa evoluzione è che il conflitto di interessi non si misura sulla forma giuridica del rapporto, ma sulla sostanza della dipendenza: una società formalmente estranea al gruppo ma finanziata, amministrata o di fatto diretta dal proponente può essere esclusa quanto una controllata in senso tecnico. E l’onere di portare gli elementi concreti grava su chi contesta il voto.
Un’avvertenza sul fronte opposto. La Cassazione ha sempre detto, già con la vecchia legge, che la partecipazione al voto è la regola e l’esclusione richiede una previsione espressa (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274/2011). Il conflitto di interessi oggi è una previsione espressa, ma non va usato come grimaldello contro qualunque creditore sgradito: occorre un interesse confliggente concreto, non una semplice antipatia o una divergenza di valutazione sulla convenienza.
Le società del gruppo del debitore votano se hanno crediti commerciali normali?
No. L’esclusione delle società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo prescinde dalla natura del credito.
Può trattarsi di forniture regolari, di servizi infragruppo fatturati a prezzi di mercato, di un finanziamento: il credito sarà ammesso e pagato secondo la proposta, ma il voto non c’è. La ragione è la stessa dei familiari: nel gruppo l’interesse del singolo si confonde con quello di chi controlla, e la legge non vuole che il controllante possa costruirsi una maggioranza attraverso le proprie partecipate.
Lo stesso schema vale, come abbiamo visto, sul lato del proponente: le società a lui collegate votano solo nella classe apposita. È proprio questa estensione al gruppo del proponente che le Sezioni Unite del 2018 avevano ricavato in via interpretativa e che il Codice ha reso espressa.
C’è però un’eccezione importante, chiarita dalla Cassazione in materia di concordato preventivo, dove la regola è analoga (art. 177, comma 4, l.fall., oggi art. 109 CCII): la società controllante può votare se, al momento del voto, è a sua volta sottoposta a una procedura concorsuale (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 34807 del dicembre 2024). Il ragionamento della Corte è lineare: il divieto esiste perché si presume un interesse del controllante diverso da quello degli altri creditori; ma quando il controllante è a sua volta in procedura, il suo voto è esercitato nell’interesse dei suoi creditori, che coincide con quello di ottenere dal debitore il massimo soddisfacimento. Il contrasto di interessi viene meno, e con esso la ragione dell’esclusione. Il principio è stato espresso sul concordato preventivo, ma la ratio è la stessa che regge il comma 5 dell’art. 243 CCII, e va quindi tenuto presente anche nel concordato nella liquidazione giudiziale: un’esclusione automatica della controllante in liquidazione giudiziale potrebbe essere essa stessa un errore di calcolo.
Un punto delicato è la nozione di controllo: si fa riferimento alle regole generali del codice civile (controllo di diritto, di fatto, contrattuale). Nelle catene societarie lunghe, o con partecipazioni incrociate, la verifica va fatta sulle visure storiche alla data rilevante, non su quelle di oggi.
Il credito è stato ceduto dopo la sentenza di apertura: chi vota?
In linea generale nessuno dei due “nuovi” soggetti acquista un diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario (art. 243, comma 7, CCII).
La regola va letta così: il trasferimento successivo alla sentenza di apertura non attribuisce il diritto di voto al cessionario. È una norma antielusiva, che impedisce al proponente o a soggetti a lui vicini di acquistare in blocco crediti dopo l’apertura della procedura, magari a pochi centesimi, per poi votare con il loro valore nominale.
L’eccezione per banche e intermediari si spiega con il mercato dei crediti deteriorati: le cessioni di portafogli tra operatori finanziari sono fisiologiche e non nascono, di regola, per condizionare il singolo concordato. Attenzione però: l’eccezione riguarda il trasferimento in sé, non cancella le altre cause di esclusione. Se la banca cessionaria è in conflitto di interessi, o fa parte del gruppo del proponente, l’esclusione per quelle ragioni resta.
Sul piano formale vale quanto già detto: il cessionario deve risultare nella procedura come titolare del credito, altrimenti per gli atti della procedura il creditore resta il cedente (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11038/2002; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6469/1998).
E se il creditore è l’ex moglie, o un parente che ha litigato con il debitore?
Qui bisogna stare al testo della norma, e il testo ragiona per status, non per rapporti affettivi.
Il coniuge separato resta coniuge. La separazione personale non scioglie il matrimonio: chi è separato, anche da anni e anche in pessimi rapporti con il debitore, rientra nella categoria del coniuge e, in linea di principio, è escluso dal voto. Lo stesso vale per il parente che ha interrotto ogni rapporto: la legge non chiede di verificare se il legame è “vivo”, ma se esiste il vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado.
Diverso è il caso dell’ex coniuge dopo il divorzio, perché il vincolo matrimoniale è venuto meno. Qui la lettura letterale porta a dire che l’esclusione automatica non opera. Resta però aperta la strada del conflitto di interessi: se l’ex coniuge ha, ad esempio, accordi economici con il debitore legati al concordato, o è socio della società che propone di acquistare l’attivo, la sua posizione va verificata alla luce del comma 5. Su questi profili non abbiamo individuato pronunce specifiche, e la valutazione va fatta caso per caso.
Un discorso analogo riguarda gli affini: l’affinità non cessa automaticamente con la morte del coniuge da cui deriva, mentre il quadro cambia in caso di scioglimento del matrimonio. Sono situazioni rare, ma quando un credito familiare è grande abbastanza da spostare la maggioranza, conviene ricostruire gli stati civili con certificati aggiornati e non affidarsi a quello che “si sa” in famiglia.
Il momento rilevante, anche qui, è quello del voto e della formazione dello stato passivo: una variazione dello status intervenuta dopo il termine per il voto, di regola, non rimette in discussione il calcolo. Chi contesta un voto per ragioni familiari deve quindi portare documenti datati, non ricostruzioni a posteriori.
C’è infine una situazione che crea spesso equivoci: il familiare che è anche dipendente del debitore, con un credito di lavoro privilegiato. Le due posizioni non si compensano: il credito di lavoro resta privilegiato e verrà pagato secondo la proposta; il voto, se la proposta non paga integralmente quel credito, è comunque escluso per il rapporto familiare. Il dipendente non familiare, nella stessa situazione, voterebbe per la parte non soddisfatta.
Se mi escludono dal voto, perdo il credito?
No. Perdi il voto, non il credito. È la paura più diffusa, e la risposta è netta.
Il familiare del debitore, la società del gruppo, il creditore in conflitto restano creditori ammessi al passivo. Se il concordato viene approvato e omologato, saranno pagati secondo la proposta, nella misura prevista per la categoria o la classe di appartenenza. Se il concordato non passa, la liquidazione giudiziale prosegue e saranno pagati in sede di riparto, secondo l’ordine delle cause di prelazione.
Ciò che si perde è la possibilità di influire sulla decisione collettiva. E questo, per alcuni creditori, è un limite reale: il familiare che ha prestato denaro al debitore può trovarsi vincolato a un concordato che non condivide senza poter votare contro.
Vale anche il rovescio: l’ammissione o la non ammissione al voto non decide nulla sull’esistenza e sull’importo del credito ai fini del pagamento. Lo ha precisato la Cassazione, sempre in materia di concordato preventivo, osservando che il creditore dissenziente con credito contestato non diventa parte necessaria del reclamo contro il decreto che dichiara non raggiunte le maggioranze, proprio perché il giudizio sul voto non incide sull’accertamento del suo diritto (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3521 del 24 marzo 2000). Il voto e il credito viaggiano su binari separati.
Due tutele restano comunque:
- l’opposizione all’omologazione non è riservata ai soli votanti: la legge la consente ai creditori dissenzienti e a qualunque interessato, quindi un creditore escluso dal voto può far valere vizi della procedura se ne ha interesse;
- la parità di trattamento all’interno della classe: il creditore escluso dal voto non può essere trattato peggio degli altri creditori nella sua stessa posizione giuridica.
In sintesi: l’esclusione toglie la parola, non i soldi. Ma proprio per questo conviene capire subito se è stata applicata correttamente.
Il concordato approvato senza il mio voto mi vincola comunque?
Sì, se viene omologato. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno votato, quelli che hanno votato contro e quelli esclusi dal voto.
È il meccanismo stesso della procedura concorsuale: la maggioranza decide anche per la minoranza, a condizione che la maggioranza sia stata formata correttamente e che il tribunale abbia verificato la regolarità del procedimento. Per questo il controllo su chi ha votato non è un cavillo: è la garanzia che chi decide per tutti abbia titolo a farlo.
Un’altra cosa da sapere: il silenzio conta. Nella disciplina dell’approvazione chi non fa pervenire il dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si considera consenziente. Quindi il creditore che “lascia perdere” non si sta astenendo: sta votando a favore.
Rischio che salti tutto e si torni alla liquidazione?
Può succedere, ed è bene saperlo prima di contestare.
Se si dimostra che la maggioranza è stata raggiunta solo grazie a voti illegittimi, il concordato non viene omologato (o il decreto di omologazione viene riformato in sede di reclamo). La conseguenza è che la liquidazione giudiziale prosegue: il curatore continua a liquidare l’attivo e i creditori saranno pagati in sede di riparto.
Non sempre è un male. Se la proposta era poco conveniente, tornare alla liquidazione può significare incassare di più. Ma ci sono casi in cui il concordato, pur approvato con numeri discutibili, offriva una percentuale superiore a quella realisticamente ottenibile dalla vendita dei beni. Prima di impugnare va fatto un confronto onesto tra la percentuale offerta e quella attesa dalla liquidazione, usando la relazione del curatore e le stime agli atti.
Il limite reale: le contestazioni hanno tempi brevi e richiedono prove documentali. Chi si accorge del problema a omologazione avvenuta e a termini scaduti ha pochi margini.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, per vedere come l’esclusione cambia il risultato.
Simulazione 1 — Il voto della società sorella.
Ipotesi: stato passivo con crediti chirografari ammessi al voto per 1.846.300 €. Nessuna classe. Proposta di un terzo assuntore: 22% ai chirografari. Entro il termine fissato dal giudice delegato arrivano dissensi per 857.900 €; tutti gli altri, per silenzio o voto espresso, risultano favorevoli.
- Conteggio iniziale: favorevoli 1.846.300 − 857.900 = 988.400 € → 53,5% del totale → approvato.
- Verifica successiva: un creditore favorevole, titolare di 214.700 €, è una società sottoposta a comune controllo con l’assuntore proponente e non è collocata in una classe apposita.
- Ricalcolo: il credito va escluso dal voto e dalla base. Base corretta: 1.846.300 − 214.700 = 1.631.600 €. Favorevoli corretti: 988.400 − 214.700 = 773.700 € → 47,4%.
- Esito: maggioranza non raggiunta. Il voto illegittimo era determinante; un creditore dissenziente può farlo valere in sede di opposizione all’omologazione.
Simulazione 2 — Il privilegiato che rinuncia e il cessionario tardivo.
Ipotesi: crediti chirografari ammessi 742.150 €; una banca con ipoteca per 318.600 € che la proposta paga integralmente; un fondo che ha acquistato, dopo la sentenza di apertura, crediti commerciali per 96.400 € da fornitori. Il fondo non è una banca né un intermediario finanziario.
- La banca non vota, perché è soddisfatta integralmente. Decide di rinunciare alla prelazione per 112.000 € (più di un terzo di 318.600 €, pari a 106.200 €): vota per 112.000 €, che diventano chirografari ai fini del concordato.
- Il fondo cessionario non vota per i 96.400 € acquistati dopo la sentenza: quei crediti escono dalla base.
- Base di calcolo: 742.150 − 96.400 + 112.000 = 757.750 €. Maggioranza necessaria: oltre 378.875 €.
- Se la banca vota contro e i dissensi complessivi arrivano a 361.200 €, i favorevoli sono 396.550 € → 52,3%: approvato. Se il curatore avesse invece conteggiato il fondo tra i favorevoli, il risultato apparente sarebbe stato diverso, ma l’errore non avrebbe inciso sull’esito: un voto illegittimo non determinante non impedisce l’omologazione.
Le cifre sono costruite per l’esempio: in un caso reale si parte sempre dallo stato passivo e dalla relazione del curatore.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il credito escluso dal voto è stato tolto anche dal totale su cui si calcola la maggioranza?”
È la domanda che quasi nessun creditore si pone, eppure è decisiva. L’art. 243, comma 5, CCII parla di esclusione “dal voto e dal computo delle maggioranze”. Le due cose vanno insieme, e gli errori nascono quando ne viene applicata solo una.
Pensate a due modi di sbagliare:
- il credito escluso resta nella base ma non vota: in un sistema con silenzio-assenso, rischia di essere conteggiato automaticamente come consenziente, gonfiando i favorevoli;
- il credito escluso viene tolto dai favorevoli ma lasciato nel denominatore: la maggioranza appare più difficile da raggiungere di quanto sia, e un concordato legittimo può sembrare respinto.
Nella prima simulazione si vede bene: togliere 214.700 € solo dai favorevoli, senza ridurre la base, avrebbe dato 773.700 / 1.846.300 = 41,9%, un numero diverso da quello corretto (47,4%). In quel caso l’esito non cambiava, ma con margini più stretti la differenza può decidere tutto.
C’è poi un secondo livello. Il silenzio-assenso amplifica ogni errore sulla platea dei votanti: se un creditore che non doveva votare non si esprime, viene contato tra i favorevoli senza che nessuno se ne accorga. Per questo la verifica non riguarda solo chi ha votato, ma chi è stato inserito nell’elenco dei votanti.
Chi legge gli atti con questa domanda in testa trova vizi che a una lettura superficiale sfuggono.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che aiutano a leggere l’art. 243 CCII. Premessa doverosa: sono tutte decisioni rese sulla legge fallimentare (art. 127 l.fall. per il concordato fallimentare, art. 177 l.fall. per il concordato preventivo), la norma da cui l’art. 243 deriva. I principi vanno quindi applicati tenendo conto delle differenze introdotte dal Codice della crisi, che segnaliamo caso per caso.
1. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17186 del 28 giugno 2018
Principio: nel concordato fallimentare non possono votare, né entrare nel calcolo delle maggioranze, le società che controllano il proponente, quelle da lui controllate e quelle soggette al medesimo controllo, perché il loro interesse coincide con quello di chi propone e non con quello della massa.
Rilevanza: è la pronuncia che ha ispirato l’attuale comma 6 dell’art. 243 CCII. Il caso concreto (voti di società del gruppo determinanti per la maggioranza) è il modello del voto illegittimo che invalida l’approvazione.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2258 del 3 febbraio 2026
Principio: il creditore che ha presentato una proposta di concordato, e le società a lui legate, possono votare sulla proposta concorrente di un terzo, perché rispetto all’offerta altrui non c’è conflitto di interessi; il voto va dunque conteggiato, e ricalcolando correttamente i voti la proposta concorrente non aveva raggiunto la maggioranza.
Rilevanza: chiarisce che il conflitto va valutato proposta per proposta e mostra in concreto il ricalcolo dei voti come strumento di controllo dell’approvazione. Decisione resa sulla legge fallimentare, ma coerente con la formulazione dei commi 5 e 6 dell’art. 243 CCII.
3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011 — diritto di voto dei privilegiati
Principio: hanno diritto di voto tutti i creditori risultanti dallo stato passivo esecutivo, non solo i chirografari; il privilegiato che rinuncia alla prelazione vota, ma il peso del suo voto va letto alla luce del trattamento che la proposta gli riserva.
Rilevanza: utile per interpretare i commi 1-4 dell’art. 243 CCII, che oggi disciplinano espressamente la rinuncia parziale (almeno un terzo del credito).
4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011 — partecipazione al voto come regola
Principio: il voto del singolo creditore non si valuta in base a un presunto interesse comune superiore a quello dei singoli; votare è la regola e l’esclusione richiede una previsione di legge espressa.
Rilevanza: è il limite interpretativo delle esclusioni: anche il conflitto di interessi del comma 5 va accertato in concreto, non presunto per sospetto.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011 — conflitto nel comitato dei creditori
Principio: il componente del comitato dei creditori in conflitto deve astenersi; il voto espresso in violazione dell’obbligo non invalida il procedimento se non ne è derivato un danno e se la delibera non è stata tempestivamente impugnata.
Rilevanza: riguarda il comitato e non il voto sul concordato, ma esprime un criterio applicabile per analogia: il vizio del voto rileva se incide sul risultato ed è fatto valere nei tempi.
6. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11038 del 26 luglio 2002
Principio: chi subentra in un credito già ammesso al passivo deve comunque far valere il subentro con la domanda nella procedura; altrimenti il diritto di voto resta al creditore originario.
Rilevanza: va coordinata con l’art. 243, comma 7, CCII sulle cessioni successive all’apertura: prima ancora di chiedersi se il cessionario può votare, occorre verificare se risulta titolare nella procedura.
7. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6469 del 2 luglio 1998
Principio: anche in caso di cessione o surrogazione legale, il nuovo creditore deve insinuarsi, perché l’ammissione al passivo è riferita a un soggetto determinato.
Rilevanza: conferma, con la precedente, che il voto segue la titolarità risultante dagli atti; un voto espresso da chi non risulta formalmente creditore è contestabile.
8. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2948 dell’8 febbraio 2021
Principio: in assenza di una regola generale nella legge fallimentare, l’esclusione prevista dall’art. 127, comma 6, l.fall. va estesa a ogni caso in cui serva neutralizzare il contrasto tra l’interesse del votante e quello della massa; restano quindi fuori dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società controllanti, controllate, sorelle o comunque correlate al creditore proponente, perché la loro volontà è condizionata o condizionabile da lui.
Rilevanza: allarga l’esclusione oltre il controllo in senso tecnico e anticipa la clausola generale sul conflitto di interessi oggi scritta nell’art. 243, comma 5, CCII.
9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 34807 del dicembre 2024 (data esatta non riportata)
Principio: nel concordato preventivo il divieto di voto della società controllante (art. 177, comma 4, l.fall.) non opera quando, al momento del voto, la controllante è sottoposta a procedura concorsuale, perché in quel caso il suo interesse coincide con quello degli altri creditori al massimo soddisfacimento.
Rilevanza: mostra che le esclusioni di gruppo si fondano sul conflitto effettivo e non su un automatismo; la stessa logica è applicabile agli artt. 109 e 243 CCII.
10. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6901 del 22 marzo 2010
Principio: nel concordato preventivo anteriore al D.Lgs. 169/2007 i privilegiati non votavano e la proposta che non li pagava per intero era inammissibile; quel regime non poteva essere superato applicando per analogia le regole del concordato fallimentare.
Rilevanza: aiuta a capire, per contrasto, la portata dell’attuale disciplina della rinuncia alla prelazione e del voto per la parte incapiente (art. 243, commi 2-4, CCII).
11. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3521 del 24 marzo 2000
Principio: nel reclamo del debitore contro il decreto che dichiara non raggiunte le maggioranze, il creditore dissenziente con credito contestato non è parte necessaria, perché l’ammissione al voto non incide sull’accertamento del suo diritto a essere pagato.
Rilevanza: conferma che l’esclusione dal voto, legittima o no, non pregiudica il credito; il rimedio contro il voto illegittimo resta interno al procedimento di approvazione e omologazione.
Una nota di trasparenza. Le pronunce 9, 10 e 11 riguardano il concordato preventivo (art. 177 l.fall.), le cui regole di esclusione dal voto sono analoghe a quelle del concordato fallimentare e oggi trovano corrispondenza nell’art. 109 CCII. Sulla specifica disciplina dell’art. 243 CCII la giurisprudenza di legittimità edita è ancora scarsa, perché molte procedure in corso sono fallimenti aperti prima del luglio 2022 e restano soggetti alla legge fallimentare. Abbiamo preferito riportare solo pronunce di cui abbiamo potuto riscontrare estremi e contenuto, piuttosto che allungare l’elenco con riferimenti non verificati.
E voi, concretamente, cosa fate?
Lavoriamo sul voto come su una contabilità da rifare da zero, atto per atto. Ecco cosa facciamo, in concreto, per il creditore che deve votare o che vuole contestare un’approvazione.
- Estraiamo e ricostruiamo l’elenco dei votanti dallo stato passivo esecutivo o dall’elenco provvisorio del curatore, verificando importi, riserve e collocazione dei crediti.
- Verifichiamo i rapporti familiari e di affinità tra creditori e debitore persona fisica, o tra soci e amministratori nel caso di società, per individuare le esclusioni del comma 5.
- Analizziamo le visure storiche delle società creditrici per accertare controllo, controllo congiunto e comune controllo rispetto al debitore e al proponente, alla data rilevante.
- Controlliamo le cessioni di credito: data dell’atto, data della domanda, data della sentenza di apertura, natura del cessionario (banca o intermediario finanziario oppure no).
- Calcoliamo la convenienza della rinuncia alla prelazione per il creditore ipotecario o privilegiato, confrontando il valore di stima del bene con la percentuale offerta ai chirografari.
- Rifacciamo il calcolo delle maggioranze, escludendo i crediti non votanti sia dal voto sia dalla base, e verificando l’effetto del silenzio-assenso e delle classi.
- Raccogliamo la prova del conflitto di interessi: contratti con il proponente, garanzie incrociate, patti, cariche comuni, documentazione contabile.
- Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’omologazione quando il voto illegittimo è determinante, e seguiamo l’eventuale reclamo in corte d’appello.
- Confrontiamo la proposta con lo scenario liquidatorio, per decidere con il cliente se contestare l’approvazione è davvero conveniente o se il concordato, pur imperfetto, è la soluzione migliore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema del voto nel concordato pesa in particolare il ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è una funzione che si svolge proprio nella formazione del consenso tra impresa e creditori, e che richiede di leggere gli interessi effettivi di ogni soggetto al tavolo. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC completano il quadro, perché anche negli accordi da sovraindebitamento la verifica dei creditori ammessi al voto e delle maggioranze è un passaggio centrale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: chi imposta l’opposizione all’omologazione è lo stesso professionista che, in qualità di cassazionista, può seguire il giudizio fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i numeri del passivo e le stime dei beni, gli avvocati costruiscono le contestazioni e le difese. Il voto in un concordato è insieme una questione di diritto e di aritmetica, ed è così che lo affrontiamo.
In chiusura: tre cose da portarsi via
Dalle risposte emergono tre messaggi.
Primo: votare è la regola, l’esclusione è un’eccezione di legge. Familiari e parti di unione civile o conviventi del debitore, società del gruppo, cessionari dei loro crediti nell’anno anteriore, creditori in conflitto di interessi, proponente fuori classe, privilegiati pagati per intero senza rinuncia, cessionari successivi all’apertura che non siano banche o intermediari: fuori da questo elenco, il creditore vota.
Secondo: l’esclusione vale sia per il voto sia per la base di calcolo, e con il silenzio-assenso ogni errore sulla platea dei votanti si moltiplica.
Terzo: il voto illegittimo pesa solo se è determinante e solo se viene fatto valere in tempo, con l’opposizione all’omologazione e poi con il reclamo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di consenso dei creditori nella crisi: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata a gestire proprio le trattative e il consenso dei creditori, ed è Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, ruoli nei quali la verifica dei creditori legittimati e delle maggioranze sugli accordi è attività ordinaria.
📩 I termini per opporsi all’omologazione sono brevi: scrivici oggi stesso, trovi tutti i contatti dello studio al termine di questa pagina.