A Cosa Serve Il Comitato Dei Creditori Nella Liquidazione Giudiziale?

Quando un’impresa entra in liquidazione giudiziale, l’imprenditore, i soci, gli amministratori e i garanti tendono a guardare quasi solo al curatore e al giudice delegato. È comprensibile: sono loro a firmare gli atti, a chiedere documenti, a vendere i beni. Eppure, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi successivi, fino al D.Lgs. 136/2024), c’è un terzo organo che decide più di quanto si immagini: il comitato dei creditori. È il luogo in cui i creditori, organizzati, smettono di essere una folla di pretese individuali e diventano un soggetto unico che vigila, autorizza, approva, nega.

La risposta breve alla domanda del titolo è questa: il comitato dei creditori serve a dare ai creditori una voce stabile dentro la procedura, attraverso tre leve previste dall’art. 140 CCII — vigilare sull’operato del curatore, autorizzarne gli atti più delicati, esprimere pareri nei casi di legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato. La risposta lunga, quella che serve davvero a chi è dall’altra parte del tavolo, è che ognuna di queste leve corrisponde a una mossa precisa, prevedibile, con tempi e limiti fissati dalla legge.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo articolo ricostruisce, una per una, le mosse che il comitato dei creditori può compiere nella liquidazione giudiziale, perché le compie, dove il suo margine si restringe e quali contromosse restano al debitore, ai soci, ai garanti e anche ai creditori rimasti fuori dal comitato.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la logica del comitato dei creditori è la stessa logica che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo pratica come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: leggere la convenienza dei creditori, capire quando sono disposti a trattare e quando preferiscono liquidare, costruire proposte che possano reggere al loro vaglio. A ciò si aggiunge l’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che porta a confrontarsi ogni giorno con creditori riuniti, piani di liquidazione e valutazioni di convenienza. Il comitato dei creditori, in fondo, è un tavolo negoziale istituzionalizzato: e chi negozia professionalmente le crisi sa come si siede a quel tavolo.

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Chi hai di fronte: il comitato come attore economico razionale

Prima di analizzare le mosse, bisogna capire chi le compie. Il comitato dei creditori non è un nemico astratto, né un’assemblea rancorosa che vuole “punire” l’imprenditore fallito. È un piccolo organo — tre o cinque componenti scelti tra i creditori, nominati dal giudice delegato secondo l’art. 138 CCII — che rappresenta interessi economici precisi e, in linea di principio, convergenti: ricavare dalla procedura il massimo possibile, nel minor tempo possibile, al minor costo possibile.

La legge chiede che la composizione rappresenti in modo equilibrato la quantità e la qualità dei crediti e la loro possibilità di soddisfacimento. In pratica, al tavolo siedono spesso:

  • una banca o un intermediario finanziario, creditore di importi rilevanti, talvolta in parte garantiti, abituato a ragionare per recuperi attesi e per tempi di incasso;
  • un fornitore strategico, che ha perso margini e magari un cliente, e che guarda sia al riparto sia a ciò che accadrà del ramo d’azienda (potrebbe interessargli che l’attività prosegua con un acquirente);
  • un rappresentante dei lavoratori o un creditore privilegiato, spesso più interessato alla rapidità dei riparti parziali che a operazioni complesse;
  • talvolta un ente pubblico o un creditore erariale, con logiche e vincoli decisionali propri.

Dal suo punto di vista, al comitato conviene una cosa sola: massimizzare il valore di realizzo netto. Tutto il resto — la reputazione dell’imprenditore, la sorte dei soci, le ragioni personali della crisi — interessa solo nella misura in cui incide su quel numero. È questa la chiave di lettura di tutto l’articolo: ogni decisione del comitato si spiega con un calcolo di convenienza, e ogni contromossa efficace consiste nel modificare quel calcolo, non nel contestarlo emotivamente.

Il comitato ha poi una caratteristica che spesso sfugge: i suoi componenti non sono professionisti della procedura. Sono creditori. Hanno un tempo limitato, informazioni filtrate dal curatore, e una responsabilità personale — l’art. 140, comma 7, CCII richiama, in quanto compatibili, i commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei sindaci. Questo li rende tendenzialmente prudenti: un componente del comitato preferisce negare un’autorizzazione dubbia piuttosto che concederla e risponderne. La prudenza è prevedibile, e ciò che è prevedibile si può anticipare.

Quando il comitato preferisce trattare? Quando un’alternativa concreta promette più di quanto renderebbe la liquidazione atomistica: un’offerta per l’azienda in blocco, una transazione con un debitore della massa, una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale con apporto di finanza esterna. Quando preferisce “aggredire”, cioè spingere il curatore verso azioni giudiziarie e liquidazioni rapide? Quando sospetta che il patrimonio sia stato distratto, che ci siano azioni revocatorie o di responsabilità promettenti, o quando l’imprenditore appare reticente. La reticenza del debitore è il primo carburante dell’aggressività del comitato.

C’è infine un dato strutturale da tenere a mente: il comitato non agisce da solo. Vigila sul curatore, ne autorizza gli atti, ma non può sostituirsi a lui nell’amministrazione; e quando non c’è, non funziona o tace nei casi urgenti, provvede il giudice delegato (art. 140, comma 4, CCII, comma toccato dal correttivo D.Lgs. 136/2024). Questo triangolo — curatore che propone, comitato che autorizza, giudice delegato che controlla e supplisce — è il campo su cui si gioca la partita.

Il triangolo con il curatore e il giudice delegato

Per anticipare il comitato bisogna capire come si incastra con gli altri organi. Il curatore propone, il comitato autorizza o esprime parere, il giudice delegato controlla la legittimità e supplisce quando il comitato manca. Ognuno dei tre ha un incentivo diverso. Il curatore risponde della gestione e ha interesse a chiudere la procedura in tempi ragionevoli, con un attivo difendibile; il comitato vuole il massimo realizzo netto; il giudice delegato deve garantire che le scelte rispettino le regole e la parità tra creditori.

Da questa differenza di incentivi nascono gli spazi di gioco. Una proposta che il curatore ritiene ragionevole, ma che il comitato non comprende, rischia il diniego per prudenza; una proposta che convince il comitato, ma che presenta un profilo di legittimità dubbio, sarà fermata dal giudice delegato. La contromossa efficace parla a tutti e tre gli organi contemporaneamente: dati economici per il comitato, coerenza con il programma per il curatore, rispetto delle regole competitive e del concorso per il giudice.

Un errore frequente di chi si trova dall’altra parte è rivolgersi direttamente ai singoli componenti del comitato, cercando un canale informale. Dal punto di vista del comitato, questa è quasi sempre una mossa controproducente: il componente avvicinato si sente esposto, teme di apparire parziale e tende a irrigidirsi. Il canale corretto passa dal curatore, che istruisce la richiesta e la porta al comitato con le informazioni necessarie. È anche il canale che lascia traccia, e la traccia, in una procedura concorsuale, è ciò che rende un accordo stabile.

C’è poi un aspetto temporale. Il comitato si riunisce o vota su richiesta, entro i quindici giorni previsti dall’art. 140, comma 3, CCII; il presidente lo convoca per le deliberazioni di competenza o quando lo chiede un terzo dei componenti. Ciò significa che il ritmo delle decisioni è scandito dalle richieste del curatore: chi vuole una decisione del comitato deve far sì che il curatore la chieda, con un’istanza completa, nel momento giusto della procedura.

Prima mossa: entrare in campo e organizzarsi

La mossa

La prima cosa che i creditori faranno, appena aperta la liquidazione giudiziale, è cercare di entrare nel comitato. L’art. 138 CCII affida la nomina al giudice delegato, entro trenta giorni dalla sentenza, sulla base delle risultanze documentali e sentito il curatore, tenendo conto anche delle disponibilità manifestate dai creditori. I componenti accettano, e il comitato elegge al proprio interno il presidente. Da quel momento l’organo esiste e può deliberare.

Dal punto di vista dei creditori più strutturati, è una mossa quasi obbligata: chi siede nel comitato vede prima e vede di più. Ha accesso alle scritture contabili, ai documenti della procedura, alle relazioni del curatore; può chiedere notizie al curatore e al debitore (art. 140, comma 5, CCII). Per una banca o per un fornitore importante, il costo di partecipare è basso — il rimborso delle spese è previsto, ed è possibile anche un compenso nei limiti dell’art. 139, comma 3 — e il vantaggio informativo è alto.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Al creditore conviene entrare nel comitato quando il suo credito è significativo rispetto al passivo, quando ha interesse a orientare la liquidazione (ad esempio perché è interessato all’acquisto di un ramo, o perché vuole che certe azioni vengano coltivate), o quando teme che il curatore proceda con lentezza. Preferisce invece restarne fuori quando il credito è modesto, quando teme la responsabilità personale, o quando il proprio credito è contestato e preferisce non esporsi.

Proprio su quest’ultimo punto la giurisprudenza di merito ha mostrato una certa apertura: in un caso relativo al comitato nel concordato preventivo, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sez. III, 18 aprile 2025) ha ritenuto che anche i titolari di crediti contestati, per i quali sia previsto un accantonamento prudenziale, possano far parte del comitato, purché sia rispettato il principio di rappresentanza equilibrata. La pronuncia riguarda un contesto diverso dalla liquidazione giudiziale, ma il ragionamento sulla rappresentatività è utile anche qui.

I suoi limiti

Qui però il margine si restringe, perché la legge impone criteri precisi:

  • la nomina spetta al giudice delegato, non ai creditori: nessun creditore può “autonominarsi” o imporre la propria presenza;
  • la composizione deve essere equilibrata per quantità e qualità dei crediti: un comitato formato solo da banche, in una procedura con un passivo prevalentemente commerciale e lavoristico, si presta a rilievi;
  • il numero è fisso (tre o cinque): non si può allargare il comitato per accontentare tutti;
  • la sostituzione dei componenti segue le regole dell’art. 139 CCII, che attribuisce un ruolo ai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi; non è uno strumento di cui il singolo creditore possa disporre a piacimento.

Il comitato non è un’assemblea dei creditori più forti: è un organo della procedura, con una composizione che il giudice delegato deve rendere rappresentativa.

La tua contromossa

Il debitore non nomina il comitato, ma può incidere sul contesto in cui la nomina avviene. In primo luogo, fornendo subito al curatore un quadro completo e ordinato del passivo — elenco dei creditori con indicazione dei privilegi, delle garanzie, dei crediti contestati. Più il curatore ha una fotografia esatta, più la composizione del comitato rifletterà davvero la massa dei creditori, e meno sarà dominata da chi si è fatto avanti per primo.

In secondo luogo, se la composizione appare manifestamente squilibrata o se un componente si trova in evidente conflitto di interessi (ad esempio perché è anche potenziale acquirente dei beni o controparte di un’azione della procedura), la situazione va segnalata al giudice delegato con un’istanza motivata. Il giudice resta libero nelle sue valutazioni, ma una segnalazione documentata lo mette nelle condizioni di intervenire.

Per il creditore che resta fuori dal comitato, la contromossa è diversa: manifestare per tempo la propria disponibilità e, se escluso, monitorare le delibere, perché — come vedremo — le autorizzazioni e i dinieghi del comitato sono reclamabili anche da chi non ne fa parte.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla pronuncia di Santa Maria Capua Vetere sulla rappresentatività, un riferimento utile è la sentenza della Corte di giustizia UE, prima sezione, 20 dicembre 2017, causa C-649/16, che ha ricondotto le azioni di responsabilità contro i membri di un comitato dei creditori, per il loro voto su un piano di risanamento, alla materia fallimentare esclusa dal regolamento UE n. 1215/2012. Il messaggio sistematico è chiaro: chi siede nel comitato esercita una funzione interna alla procedura concorsuale, e ne risponde secondo le regole di quella procedura. Il che rende i componenti, comprensibilmente, attenti a ciò che approvano.

Seconda mossa: vigilare, ispezionare, chiedere conto

La mossa

La prima mossa operativa del comitato, una volta costituito, è informativa. L’art. 140 CCII gli attribuisce il compito di vigilare sull’operato del curatore, e il comma 5 consente al comitato e a ciascun componente di ispezionare in ogni momento le scritture contabili e i documenti della procedura e di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore.

La prima cosa che il comitato farà, dunque, è chiedere: bilanci degli ultimi esercizi, estratti conto, contratti con parti correlate, movimenti degli ultimi mesi prima della sentenza, rapporti con società del gruppo. Non perché voglia “fare il processo” all’imprenditore, ma perché da quei documenti dipende la stima di quanto potrà essere recuperato: azioni revocatorie, azioni di responsabilità, crediti verso soci, beni da recuperare.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene informarsi presto: la convenienza delle azioni recuperatorie si decide nei primi mesi. Più il comitato sa, più può spingere il curatore a coltivare le azioni promettenti e a lasciar perdere quelle costose e incerte. Quando il comitato preferisce non approfondire? Quando l’attivo è chiaro, i beni sono pochi e facilmente liquidabili, e il costo di un’indagine supererebbe il beneficio atteso.

I suoi limiti

Qui il margine del comitato è ampio, ma non illimitato:

  • i poteri di ispezione e di richiesta di notizie sono funzionali alla vigilanza, non autorizzano il comitato a sostituirsi al curatore nell’amministrazione o a compiere atti di gestione;
  • il comitato non ha poteri coercitivi diretti: se il debitore non risponde, la reazione passa attraverso il curatore e il giudice delegato;
  • quando il comitato non c’è o non funziona, i poteri di ispezione e di informazione possono essere esercitati anche dai singoli creditori, ma solo previa autorizzazione del giudice delegato (art. 140, comma 5, ultima parte, CCII);
  • le informazioni ottenute servono alla procedura: un uso estraneo, ad esempio per favorire la posizione individuale di un componente, espone a responsabilità.

Il comitato può chiedere tutto ciò che serve a vigilare sul curatore, ma non può trasformarsi in un secondo curatore.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa più efficace, per il debitore, è la trasparenza preventiva e documentata. Significa:

  1. consegnare al curatore, nei tempi fissati, tutte le scritture e i documenti richiesti, con un indice ragionato;
  2. predisporre una nota esplicativa delle operazioni “sensibili” degli ultimi mesi (pagamenti a fornitori, rimborsi a soci, cessioni di beni, operazioni con società collegate), indicando la loro giustificazione economica;
  3. rispondere per iscritto e con precisione alle richieste di chiarimento del comitato, evitando risposte evasive che alimentano il sospetto.

Perché funziona? Perché il comitato, come detto, è prudente e ragiona per convenienza. Un debitore che chiarisce subito un’operazione apparentemente anomala toglie al comitato l’incentivo a spingere il curatore verso un’azione giudiziaria costosa. Un debitore che tace, al contrario, rende razionale per il comitato autorizzare un’azione esplorativa.

Sul piano della strategia, è qui che serve una lettura congiunta giuridica ed economica: ogni documento consegnato deve essere letto prima con gli occhi del comitato, per capire quali domande susciterà e quali risposte è utile preparare. Lo Studio lavora proprio in questa logica: come insegna l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo quale Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), i creditori riuniti si convincono con numeri verificabili, non con dichiarazioni di buona fede.

Le pronunce che ti proteggono

Su questo terreno la giurisprudenza non ha prodotto grandi pronunce sanzionatorie nei confronti del comitato; ciò che conta sono le regole sul reclamo, che vedremo più avanti. Va però tenuto presente un principio fissato dal Tribunale di Trento (7 novembre 2017), in tema di reclamo contro gli atti del curatore e del comitato nel regime della legge fallimentare: il termine per reagire decorre dalla effettiva conoscenza dell’atto o dalla sua conoscibilità con l’ordinaria diligenza. Tradotto: chi resta inerte e non si informa non può poi invocare la propria ignoranza. La vigilanza, insomma, conviene anche al debitore.

Terza mossa: decidere la strategia di liquidazione e la sorte dell’attività

La mossa

È la mossa più pesante, perché decide il destino dei beni. Secondo l’art. 213 CCII, il curatore predispone il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza, e lo sottopone all’approvazione del comitato dei creditori. Il programma indica modalità e termini di realizzo dei beni: vendita dell’azienda o di rami, cessione in blocco di beni e rapporti, vendite atomistiche, azioni giudiziarie da intraprendere, eventuali transazioni, tempi presunti.

Accanto al programma, il comitato ha un ruolo centrale sull’esercizio dell’impresa quando questo prosegue: secondo l’art. 211 CCII il comitato viene periodicamente chiamato a pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’attività, e un suo parere negativo porta il giudice delegato a disporne la cessazione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Al comitato conviene approvare un programma quando ne condivide la stima di realizzo e i tempi. Lo boccerà o chiederà modifiche quando ritiene che una diversa modalità renda di più: ad esempio, quando il curatore propone vendite atomistiche e i creditori ritengono che l’azienda funzionante valga di più ceduta in blocco, o al contrario quando il curatore vorrebbe tentare una cessione unitaria che, secondo i creditori, allungherebbe i tempi senza vantaggi.

Sulla prosecuzione dell’attività il calcolo è simile ma più rischioso: l’esercizio dell’impresa genera costi in prededuzione, che erodono l’attivo destinato ai creditori. Il comitato vota per la continuazione solo se crede che il valore di avviamento preservato superi i costi della gestione. Appena il saldo diventa incerto, la prudenza lo spinge a chiedere la cessazione.

I suoi limiti

Qui però il margine del comitato si restringe in modo significativo:

  • il programma di liquidazione è predisposto dal curatore: il comitato approva, non scrive; può chiedere modifiche, ma l’iniziativa resta del curatore;
  • gli atti conformi al programma sono comunque autorizzati dal giudice delegato, che vigila sulla loro legittimità;
  • il comitato non può imporre modalità di vendita contrarie alle regole di competitività e trasparenza che il Codice prevede per le vendite (artt. 216 e seguenti CCII);
  • quando il comitato non è costituito o resta inerte, o vi è urgenza, provvede il giudice delegato (art. 140, comma 4, CCII).

La giurisprudenza di merito, già nel regime precedente, ha mostrato che il giudice delegato può intervenire per evitare la perdita di valore dei beni: il Tribunale di Reggio Emilia (24 maggio 2018) ha ammesso l’autorizzazione alla vendita anticipata, prima del programma di liquidazione, di beni soggetti a deperimento, con procedura competitiva. La pronuncia non riguarda direttamente il comitato, ma conferma che l’attesa delle decisioni del comitato non può tradursi in una distruzione di valore.

Il comitato approva il programma, ma non ne è il padrone: l’iniziativa è del curatore e il controllo di legittimità resta al giudice delegato.

La tua contromossa

Il debitore non vota il programma, ma può incidere sulle sue premesse. La contromossa chiave è portare al curatore — e, per suo tramite, al comitato — alternative di realizzo documentate:

  • manifestazioni di interesse di potenziali acquirenti dell’azienda o di rami;
  • perizie o stime aggiornate dei beni che dimostrino un valore superiore a quello ipotizzato;
  • informazioni su contratti, licenze, autorizzazioni, clientela che rendono l’azienda più appetibile se ceduta in funzionamento.

Ogni elemento che aumenta il valore di realizzo atteso sposta il calcolo del comitato. Non serve “convincere” i creditori a essere generosi: serve dimostrare che un’alternativa rende di più.

Se poi il comitato approva un programma che appare manifestamente lesivo — ad esempio perché ignora un’offerta migliore già pervenuta — resta lo strumento del reclamo contro le autorizzazioni del comitato previsto dal Codice (art. 133 CCII), da proporre al giudice delegato nei termini brevi di legge, con possibile successivo reclamo al tribunale (art. 124 CCII).

Le pronunce che ti proteggono

Nel regime della legge fallimentare, il Tribunale di Padova (sez. I, 26 ottobre 2017) ha chiarito che, quando il comitato non è ancora nominato e l’autorizzazione al curatore viene rilasciata dal giudice delegato in sua sostituzione, il reclamo segue modalità e termini dell’art. 36 l.fall. Il principio si collega a quello, più recente e di vertice, che vedremo nella mossa successiva. Il messaggio pratico è questo: anche quando il comitato non c’è, la decisione di chi lo sostituisce resta controllabile.

Quarta mossa: concedere o negare le autorizzazioni agli atti più delicati

La mossa

Questa è la mossa più frequente e, per molti versi, la più incisiva. Il curatore, nella liquidazione giudiziale, compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione, ma per gli atti di straordinaria amministrazione — riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunce alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, svincolo di cauzioni, accettazione di eredità e donazioni e simili — occorre l’autorizzazione del comitato dei creditori (art. 132 CCII). Per gli atti di valore più elevato è prevista anche un’informativa preventiva al giudice delegato.

Il comitato, dunque, decide se il curatore può:

  • transigere con un debitore della massa o con un terzo convenuto in revocatoria;
  • rinunciare a un giudizio in corso o a un’impugnazione;
  • riconoscere i diritti di un terzo su beni in possesso della procedura.

Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti, entro quindici giorni dalla richiesta, anche in via telematica purché resti prova della manifestazione di voto; per i pareri non vincolanti opera il silenzio-assenso (art. 140, comma 3, CCII). Il comitato deve motivare, anche sinteticamente, le proprie delibere.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il comitato ogni autorizzazione è un calcolo di valore attuale netto: quanto incassa oggi la massa con la transazione, rispetto a quanto incasserebbe — scontato per tempo, costi e rischio di soccombenza — proseguendo la causa. Una transazione al 62% di un credito contestato, incassata subito, può valere più di una vittoria piena fra quattro anni con un debitore la cui solvibilità è incerta.

Il comitato preferisce invece negare l’autorizzazione quando sospetta che la transazione sia troppo favorevole alla controparte, quando non ha informazioni sufficienti, o quando un componente teme di esporsi a responsabilità. Nel dubbio, il “no” è la scelta che protegge chi vota.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge e la giurisprudenza hanno fissato regole precise:

  • senza l’autorizzazione del comitato, certi atti del curatore non producono effetti. La Cassazione, sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34123, nel regime della legge fallimentare, ha ritenuto priva di effetti la rinuncia del curatore al ricorso per cassazione non autorizzata dal comitato. È un limite che tutela la massa, ma che il debitore e i terzi devono conoscere: un accordo con il curatore non autorizzato è un accordo fragile;
  • le delibere vanno motivate e prese nei termini: l’inerzia del comitato non paralizza la procedura, perché subentra il giudice delegato;
  • le autorizzazioni e i dinieghi sono reclamabili da chiunque vi abbia interesse, nei termini di legge;
  • l’autorizzazione rilasciata dal giudice delegato in sostituzione del comitato è a sua volta impugnabile, e davanti al giudice giusto.

Su quest’ultimo punto è intervenuta di recente la Cassazione, sez. I, 22 maggio 2026, n. 15790: il provvedimento con cui il giudice delegato autorizza il curatore in luogo del comitato — per sua assenza, indisponibilità o per urgenza — si impugna con reclamo davanti al tribunale, non davanti allo stesso giudice delegato che lo ha emesso. La pronuncia è resa nel regime dell’art. 36 l.fall., ma il principio — non può essere lo stesso giudice a riesaminare il proprio atto — offre un criterio di lettura utile anche per il Codice.

Il diniego del comitato non è l’ultima parola: è un atto della procedura, e come tale si può contestare nei termini e davanti all’organo indicati dalla legge.

La tua contromossa

La contromossa, qui, ha due livelli.

Il primo è preventivo: se il debitore (o un garante, o un terzo) ha interesse a una transazione con la procedura — ad esempio per chiudere un’azione di responsabilità o una revocatoria — deve costruire una proposta che superi il test di convenienza del comitato, corredata da dati: valutazione realistica del rischio di causa, stima dei tempi, prova della propria capacità di pagamento, garanzie. Una proposta che arriva al comitato con un’analisi di convenienza già fatta ha molte più probabilità di essere autorizzata di una proposta nuda.

Il secondo livello è reattivo: se il comitato nega un’autorizzazione o, al contrario, ne concede una lesiva, si può proporre reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato e i relativi comportamenti omissivi. I termini sono brevi (nell’ordine di pochi giorni dalla conoscenza dell’atto): per questo la vigilanza sulle delibere è essenziale.

Le pronunce che ti proteggono

Il Tribunale di Salerno (22 marzo 2023), nel regime della legge fallimentare, ha esaminato il caso in cui il curatore chiede al comitato l’autorizzazione a non proporre appello e il comitato si oppone: la strada per non restare vincolati a quella valutazione è il reclamo previsto per gli atti del comitato. E il Tribunale di Treviso (sez. II, 4 aprile 2024), già nel regime del Codice della crisi, ha ritenuto ammissibile il reclamo contro l’autorizzazione rilasciata dal giudice delegato, in luogo del comitato, alla derelizione di rifiuti nella liquidazione giudiziale, anche se la decisione incide sul merito della scelta gestionale. La sostanza della decisione non la sottrae al controllo.

Quinta mossa: pesare sul curatore e sulle azioni della procedura

La mossa

Il comitato non si limita ad autorizzare singoli atti: orienta l’intera condotta del curatore. Lo fa in più modi. Può sollecitare il giudice delegato o il tribunale con segnalazioni sull’operato del curatore; ha un ruolo nelle vicende di revoca e sostituzione del curatore previste dal Codice (artt. 134 e seguenti CCII); è sentito in occasione delle decisioni sul compenso; e, soprattutto, con la sua vigilanza costante spinge il curatore a coltivare — o ad abbandonare — le azioni che riguardano il debitore e i suoi organi sociali: azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, azioni revocatorie, azioni verso i soci.

Sul fronte della propria responsabilità, il comitato è a sua volta sorvegliato: l’art. 140, commi 7 e 8, CCII richiama l’art. 2407 c.c. e prevede che il curatore possa proporre l’azione di responsabilità contro i componenti anche durante la procedura, con immediata sostituzione dei componenti nei cui confronti l’azione è autorizzata.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista del comitato, il curatore è l’agente che lavora per la massa: se rallenta, se trascura azioni promettenti o, al contrario, se spende in cause poco fondate, il danno ricade sui creditori. Conviene al comitato premere sul curatore ogni volta che il rapporto tra costo dell’azione e recupero atteso è favorevole. Un’azione di responsabilità contro amministratori con patrimonio aggredibile e coperture assicurative è un investimento razionale; la stessa azione contro amministratori nullatenenti, no.

Il comitato preferisce non spingere quando il costo delle azioni rischia di consumare l’attivo, quando le prove sono deboli, o quando una soluzione negoziata con gli amministratori o i soci promette un incasso certo e rapido.

I suoi limiti

Qui il margine si restringe ancora, perché:

  • la decisione di agire in giudizio è del curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio (art. 128, comma 2, CCII): il comitato può sollecitare, non ordinare;
  • per l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, nel regime della legge fallimentare il Tribunale di Milano (8 ottobre 2020) ha ritenuto non necessario il parere preventivo del comitato dei creditori; il comitato, quindi, non ha un potere di veto sull’avvio dell’azione;
  • la revoca o la sostituzione del curatore passano per provvedimenti degli organi giudiziari, nel rispetto del contraddittorio: il comitato non può “licenziare” il curatore;
  • i componenti rispondono personalmente secondo i richiami all’art. 2407 c.c.: un comitato che usa la propria posizione per fini estranei alla procedura si espone a un’azione di responsabilità.

Il comitato influenza il curatore, ma non lo comanda: le azioni della procedura restano decisioni del curatore sotto il controllo del giudice.

La tua contromossa

Per amministratori, sindaci e soci della società in liquidazione giudiziale, questa è la mossa da anticipare con maggiore attenzione. La contromossa chiave è ricostruire per tempo la propria posizione — delibere consiliari, flussi informativi, segnalazioni di allerta interne, documentazione delle scelte gestionali negli ultimi esercizi — e, quando ha senso, aprire un canale negoziale con il curatore prima che il comitato si convinca che l’azione giudiziale è la strada più redditizia.

Una proposta transattiva sull’azione di responsabilità, per essere autorizzata, dovrà comunque passare dal comitato (è un atto di straordinaria amministrazione). Proprio per questo va costruita sapendo che cosa il comitato confronterà: il valore atteso della causa, i suoi tempi, i costi, la solvibilità dei convenuti. Una proposta che mostra in modo trasparente perché conviene alla massa è la contromossa più efficace.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla pronuncia milanese, è utile ricordare la Corte di giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-649/16, già citata: le azioni di responsabilità contro i membri del comitato restano dentro il perimetro concorsuale. In pratica, anche chi ritiene di essere stato danneggiato da una delibera del comitato deve muoversi con gli strumenti e secondo le regole della procedura, non come in una normale lite civile.

Sesta mossa: dire sì o no all’uscita negoziata dalla procedura

La mossa

L’ultima mossa del comitato, in ordine cronologico, riguarda la possibilità di chiudere la liquidazione giudiziale con un concordato (artt. 240 e seguenti CCII). Quando viene presentata una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale — dal debitore, da un creditore o da un terzo, nei limiti e alle condizioni previsti — il comitato è chiamato a esprimere il proprio parere, che pesa in modo determinante sulla prosecuzione dell’iter.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista del comitato, il concordato è conveniente quando offre ai creditori più di quanto otterrebbero dalla liquidazione, o lo stesso ma prima e con meno rischi. Un apporto di finanza esterna, l’assunzione degli oneri da parte di un terzo, la certezza dei tempi di pagamento sono argomenti forti. Il comitato preferisce invece dire no quando la proposta appare inferiore all’alternativa liquidatoria, quando le garanzie di adempimento sono deboli, o quando il proponente è percepito come qualcuno che cerca di “riprendersi” a buon mercato i beni migliori.

I suoi limiti

  • il parere del comitato si inserisce in un procedimento in cui decidono anche il curatore, il giudice delegato, il tribunale e — con il voto — i creditori: il comitato non è il solo arbitro;
  • le valutazioni devono essere motivate e ancorate alla convenienza per la massa, non a ragioni personali dei componenti;
  • i tempi e i termini del procedimento sono fissati dalla legge: il comitato non può tenere in ostaggio una proposta con l’inerzia, perché in caso di inerzia provvede il giudice delegato (art. 140, comma 4, CCII).

Il parere del comitato sul concordato è una valutazione di convenienza, e come tale va affrontata con numeri, non con appelli.

La tua contromossa

Il debitore che vuole uscire dalla liquidazione giudiziale con un concordato deve costruire la proposta partendo dal punto di vista del comitato: confronto puntuale con il realizzo atteso dal programma di liquidazione, indicazione delle garanzie, tempi di pagamento credibili, eventuale suddivisione in classi. La contromossa vincente è rendere il confronto tra concordato e liquidazione così chiaro che il comitato non abbia ragioni economiche per opporsi.

È anche la mossa in cui più conta l’esperienza negoziale: sapere quali creditori siedono nel comitato, quali sono i loro vincoli interni (una banca, ad esempio, ha procedure deliberative proprie), quali informazioni vogliono vedere prima di esprimersi.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa fase specifica non risultano, tra le fonti verificate per questo articolo, pronunce di legittimità recenti sul parere del comitato nel concordato nella liquidazione giudiziale. Valgono però i principi già visti sul controllo delle decisioni del comitato e del giudice delegato che lo sostituisce (Cass. n. 15790/2026; Trib. Treviso 4 aprile 2024).

La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come ragiona il comitato e come si gioca la contromossa. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — La transazione sull’azione di responsabilità

Ipotesi: S.r.l. in liquidazione giudiziale dichiarata il 14 gennaio; passivo ammesso 1.847.300 €; attivo liquidato al 30 giugno 214.600 €. Il curatore valuta un’azione di responsabilità contro due ex amministratori, con danno stimato in 386.900 €.

  • Mossa del comitato: a marzo, dopo aver esaminato le scritture, il comitato spinge il curatore a chiedere al giudice delegato l’autorizzazione all’azione. Calcolo implicito: probabilità di successo stimata al 55%, tempi di tre-quattro anni, costi legali e peritali non trascurabili, solvibilità dei convenuti incerta.
  • Contromossa: a maggio gli ex amministratori, con documentazione delle scelte gestionali e una perizia sul nesso causale, propongono 137.400 € pagabili entro novanta giorni, assistiti da garanzia.
  • Il calcolo del comitato si sposta: il valore atteso dell’azione, una volta scontati tempi, costi e rischio di insolvenza dei convenuti, risulta inferiore all’offerta certa e immediata. La transazione è un atto di straordinaria amministrazione: il comitato delibera entro quindici giorni dalla richiesta, motivando.
  • Esito: autorizzazione concessa. Se il comitato avesse negato senza motivazione, la strada sarebbe stata il reclamo ex art. 133 CCII nei termini brevi di legge.

Simulazione 2 — Il programma di liquidazione e l’offerta per l’azienda

Ipotesi: impresa manifatturiera con esercizio provvisorio in corso; il curatore deposita il programma di liquidazione il 23 aprile, prevedendo vendite separate di impianti (stima 412.800 €) e magazzino (93.150 €).

  • Mossa del comitato: orientato ad approvare, perché la vendita atomistica appare rapida; quanto all’esercizio dell’impresa, i costi in prededuzione (circa 31.700 € al mese) lo spingono verso un parere negativo alla prosecuzione.
  • Contromossa del debitore: prima della delibera, l’ex amministratore trasmette al curatore una manifestazione di interesse di un operatore del settore per l’azienda in funzionamento a 587.000 €, con impegno a rilevare parte dei contratti in corso, e una stima indipendente del valore dell’avviamento.
  • Il calcolo del comitato si sposta: 587.000 € contro circa 505.950 € dalla vendita separata, con minori costi e tempi più certi. Il curatore integra il programma prevedendo una procedura competitiva per la cessione unitaria a partire da quella base; il comitato approva il programma modificato.
  • Esito: il valore di realizzo atteso cresce di oltre 81.000 €, a beneficio della massa. Il debitore non ha “convinto” nessuno con argomenti emotivi: ha cambiato i numeri.

Simulazione 3 — Il diniego e il reclamo

Ipotesi: il curatore chiede al comitato l’autorizzazione a transigere un credito della procedura verso un cliente per 48.270 € a fronte di un credito nominale di 71.900 €, con pagamento immediato; il comitato nega, senza motivazione, il 9 settembre.

  • Mossa del comitato: il diniego nasce dalla prudenza di un componente che teme di esporsi a responsabilità.
  • Contromossa: il garante della società, che ha interesse a massimizzare l’attivo per ridurre la propria esposizione residua, verifica che il cliente ha avviato una procedura di composizione della crisi e che il recupero integrale è improbabile. Propone reclamo contro il diniego nei termini brevi previsti dall’art. 133 CCII, documentando la convenienza della transazione.
  • Esito possibile: il giudice delegato, valutata la documentazione, può ritenere il diniego non adeguatamente motivato e provvedere di conseguenza; contro il suo decreto resta il reclamo al tribunale (art. 124 CCII). Il punto decisivo è stato rispettare i termini: un reclamo tardivo avrebbe lasciato in piedi il diniego.

Quando al comitato conviene trattare

Il comitato dei creditori, come ogni attore economico razionale, ha momenti di maggiore e minore disponibilità alla trattativa. Riconoscerli è la lettura strategica che fa la differenza.

Primo momento: subito dopo l’inventario, prima del programma di liquidazione. In questa fase il comitato non ha ancora “investito” in una strategia; le alternative sono aperte e un’offerta per l’azienda o per beni specifici può essere incorporata nel programma senza dover rimettere in discussione decisioni già prese. È il momento migliore per presentare proposte di acquisto, offerte di garanti, piani di concordato.

Secondo momento: quando i costi della procedura iniziano a pesare. Ogni mese di esercizio provvisorio, ogni causa in corso, ogni perizia erode l’attivo. Il comitato diventa più ricettivo verso soluzioni che chiudono partite aperte con un incasso certo: transazioni su azioni revocatorie o di responsabilità, accordi con debitori della massa, cessioni di crediti difficili.

Terzo momento: dopo un esito giudiziale incerto. Una consulenza tecnica sfavorevole, un’ordinanza istruttoria che allunga i tempi, una sentenza di primo grado impugnata: sono tutti eventi che abbassano il valore atteso delle azioni della procedura e rendono il comitato più disponibile a transigere.

Quarto momento: quando il riparto si avvicina. Prima dei riparti parziali o del riparto finale, il comitato ha interesse a chiudere le partite pendenti per non ritardare le distribuzioni. È spesso il momento in cui proposte di concordato nella liquidazione giudiziale, se credibili, trovano ascolto.

Quando invece al comitato non conviene trattare? Quando ha appena scoperto operazioni non chiarite, quando il debitore si è mostrato reticente, o quando ha motivo di ritenere che l’azione giudiziale renda molto più della proposta. In questi casi, insistere con offerte al ribasso irrigidisce le posizioni: meglio prima ristabilire la trasparenza, poi tornare al tavolo.

È qui che la logica della composizione negoziata della crisi — oggi disciplinata dal Codice sulla base del modello introdotto dal D.L. 118/2021 — mostra la sua utilità anche dentro la liquidazione giudiziale: chi ha esperienza come Esperto Negoziatore sa che i creditori riuniti trattano quando hanno davanti un’alternativa misurabile, informazioni affidabili e un interlocutore che rispetta i loro tempi decisionali. Le stesse condizioni valgono davanti al comitato.

Come si presenta una proposta che il comitato può approvare

Le proposte che arrivano al comitato hanno successo quando rispondono in anticipo alle domande che ogni componente si porrà. In termini pratici, una proposta ben costruita contiene almeno questi elementi:

  1. Il confronto con l’alternativa: quanto renderebbe, per la massa, la strada che la proposta vuole evitare (la causa, la vendita atomistica, la prosecuzione della liquidazione), con una stima dei tempi e dei costi. Senza questo confronto il comitato non ha un parametro e, nel dubbio, nega.
  2. La certezza dell’incasso: tempi di pagamento definiti, eventuali garanzie (fideiussioni, depositi vincolati, pegni), conseguenze dell’inadempimento. Per il comitato un euro certo oggi vale più di due euro probabili fra qualche anno, ma solo se la certezza è dimostrata.
  3. La compatibilità con il programma di liquidazione: una proposta che si inserisce nel programma già approvato richiede meno passaggi di una che lo stravolge. Se il programma va modificato, conviene spiegare perché la modifica aumenta il realizzo.
  4. La neutralità rispetto al concorso: la proposta non deve avvantaggiare un creditore a scapito degli altri. Un comitato che autorizza un atto percepito come lesivo della parità di trattamento si espone a reclami e a responsabilità; per questo è il primo profilo che i componenti esaminano.
  5. La documentazione verificabile: perizie, estratti, contratti, corrispondenza. Ogni affermazione non documentata è un motivo in più per rinviare o negare.

Chi ha praticato la negoziazione con i creditori sa che il comitato, come ogni gruppo di creditori, ragiona anche per vincoli interni: una banca componente ha comitati crediti e procedure di approvazione proprie; un ente pubblico ha limiti normativi su rinunce e transazioni; un fornitore può avere esigenze di continuità commerciale. Tenere conto dei vincoli interni dei componenti è parte della strategia, perché spiega tempi di risposta e margini di flessibilità. Una proposta che obbliga il rappresentante di una banca a chiedere un’approvazione straordinaria al proprio istituto richiederà più tempo di una che rientra nelle sue deleghe ordinarie: conviene saperlo prima di fissare scadenze.

Infine, il comitato è più disponibile quando percepisce che la proposta non è un tentativo di sottrarre valore ma un modo per crearne. Il debitore che, nel corso della procedura, ha collaborato con il curatore, ha consegnato le scritture e ha chiarito le operazioni contestate parte con un vantaggio reputazionale concreto: le sue proposte vengono lette come proposte, non come manovre.

Il creditore rimasto fuori dal comitato

Una parola, infine, sul creditore che non siede nel comitato. Non è privo di strumenti. Può reclamare contro le autorizzazioni e i dinieghi del comitato e contro gli atti del curatore, se ne riceve un pregiudizio, nei termini brevi di legge; può chiedere al giudice delegato l’autorizzazione a esercitare poteri di ispezione e di informazione quando il comitato non c’è o non funziona (art. 140, comma 5, CCII); può partecipare alle decisioni che il Codice rimette alla maggioranza dei creditori, come quelle sulla sostituzione dei componenti del comitato previste dall’art. 139 CCII. Per il creditore escluso, la vigilanza sulle delibere è l’equivalente di un seggio al tavolo: chi controlla tempestivamente ciò che il comitato decide conserva la possibilità di reagire. Chi lascia correre, scopre spesso troppo tardi che un’autorizzazione è divenuta definitiva.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse del comitato, il vincolo che la legge gli impone, la contromossa di chi sta dall’altra parte e il momento utile per giocarla. Si tratta di una sintesi orientativa: termini e dettagli vanno sempre verificati sul testo vigente del Codice e sul caso concreto.

Mossa del comitato Vincolo che lo limita Contromossa Finestra utile
Entrare in campo (nomina, composizione) Nomina del giudice delegato; rappresentanza equilibrata; 3 o 5 componenti (art. 138 CCII) Fornire al curatore un quadro completo del passivo; segnalare squilibri o conflitti al giudice delegato Primi 30 giorni dalla sentenza
Vigilare e chiedere notizie Poteri funzionali alla vigilanza, senza gestione diretta (art. 140, c. 5, CCII) Trasparenza documentata, nota sulle operazioni sensibili, risposte scritte Dalla costituzione del comitato in poi, soprattutto nei primi mesi
Approvare il programma di liquidazione e decidere sull’esercizio dell’impresa Programma redatto dal curatore; atti autorizzati dal giudice delegato; regole competitive di vendita (artt. 211, 213, 216 CCII) Offerte per l’azienda, stime aggiornate, alternative di realizzo Prima della delibera sul programma (entro 150 giorni dalla sentenza)
Autorizzare o negare atti straordinari Delibera motivata entro 15 giorni; reclamabilità; supplenza del giudice delegato (artt. 132, 133, 140 CCII) Proposte con analisi di convenienza; reclamo nei termini brevi contro dinieghi o autorizzazioni lesive Dalla richiesta del curatore; pochi giorni dalla conoscenza per il reclamo
Pesare sul curatore e sulle azioni Il comitato sollecita ma non decide le azioni; responsabilità ex art. 2407 c.c. (art. 140, cc. 7-8, CCII) Ricostruzione documentale della posizione; trattativa sull’azione prima che venga avviata Prima dell’autorizzazione all’azione; durante il giudizio dopo eventi processuali
Esprimersi sul concordato nella liquidazione giudiziale Parere motivato, dentro un procedimento con più organi e voto dei creditori (artt. 240 ss. CCII) Proposta costruita sul confronto con il realizzo liquidatorio, con garanzie Dopo il programma e prima dei riparti principali

Le domande di chi ha il comitato dall’altra parte del tavolo

Il comitato può decidere da solo di vendere i miei beni?

No. Il comitato approva il programma di liquidazione predisposto dal curatore e autorizza alcuni atti, ma la vendita è compiuta dal curatore secondo le regole competitive del Codice, con il controllo del giudice delegato. Il comitato orienta la strategia, non firma le vendite.

Posso far parte del comitato se sono un creditore?

Sì, se il giudice delegato ti nomina. La nomina spetta al giudice delegato, che sceglie tre o cinque componenti tra i creditori in modo da rappresentare in maniera equilibrata la massa. Manifestare per tempo la propria disponibilità aiuta, ma non dà alcun diritto alla nomina.

Se il comitato non risponde, la procedura si blocca?

No. Le delibere devono essere prese entro quindici giorni dalla richiesta; per i pareri non vincolanti opera il silenzio-assenso; e in caso di inerzia, impossibilità di funzionamento o urgenza provvede il giudice delegato (art. 140, commi 3 e 4, CCII).

Come contesto un no del comitato?

Con il reclamo previsto dal Codice, nei termini brevi di legge. L’art. 133 CCII consente di reclamare contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato e i relativi comportamenti omissivi; contro il decreto del giudice delegato è poi ammesso reclamo al tribunale (art. 124 CCII). Se l’autorizzazione è stata data dal giudice delegato al posto del comitato, il reclamo va proposto al tribunale (Cass. n. 15790/2026, nel regime della legge fallimentare).

Il comitato può chiedermi documenti anche se non sono più amministratore?

Sì, può chiedere notizie e chiarimenti al debitore. L’art. 140, comma 5, CCII consente al comitato e a ciascun componente di chiedere notizie al curatore e al debitore. Rispondere in modo completo e documentato è, quasi sempre, la contromossa più utile.

I componenti del comitato rischiano qualcosa se sbagliano?

Sì, rispondono secondo i criteri richiamati dall’art. 2407 c.c. Il curatore può proporre l’azione di responsabilità anche durante la procedura, e i componenti coinvolti vengono sostituiti (art. 140, commi 7 e 8, CCII). Ciò spiega la loro naturale prudenza.

I paletti fissati dai giudici

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, organizzati per la mossa del comitato che ciascuno delimita. Diverse pronunce sono rese nel regime della legge fallimentare (artt. 36, 40 e 41 l.fall.), che il Codice della crisi ha sostanzialmente ripreso con gli artt. 133, 138, 139 e 140 CCII: lo segnaliamo voce per voce. Per le pronunce di merito la fonte consultata non riporta il numero del provvedimento: si indicano ufficio giudiziario e data.

Sulla composizione del comitato

  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III, 18 aprile 2025 (concordato preventivo, legge fallimentare). Anche il creditore il cui credito è contestato, ma per il quale è previsto un accantonamento prudenziale, può essere chiamato a comporre il comitato, se la composizione resta equilibrata. Rilevanza: chiarisce che la rappresentatività si misura sulla massa reale, non solo sui crediti pacifici.
  • Corte di giustizia UE, prima sezione, 20 dicembre 2017, causa C-649/16. Le azioni con cui si fa valere la responsabilità dei membri di un comitato dei creditori per il voto espresso su un piano di risanamento rientrano nella materia concorsuale e restano fuori dal regolamento UE n. 1215/2012. Rilevanza: la funzione del comitato è interna alla procedura e ne segue le regole, anche sul piano della responsabilità.

Sulla vigilanza e sui tempi per reagire

  • Tribunale di Trento, 7 novembre 2017 (legge fallimentare, reclamo contro atti del curatore e del comitato). Il termine per reclamare decorre dalla conoscenza effettiva dell’atto o dalla sua conoscibilità usando l’ordinaria diligenza; il reclamante deve dimostrare un pregiudizio. Rilevanza: chi vuole contestare una delibera deve vigilare e muoversi subito, e deve spiegare in che cosa è stato danneggiato.

Sulle autorizzazioni agli atti del curatore

  • Corte di Cassazione, sez. V civ., 20 dicembre 2019, n. 34123 (legge fallimentare). La rinuncia del curatore al ricorso per cassazione, priva dell’autorizzazione del comitato, non produce effetti. Rilevanza: gli atti straordinari compiuti senza il via libera del comitato sono esposti all’inefficacia; accordi con la procedura vanno sempre “blindati” con l’autorizzazione.
  • Tribunale di Salerno, 22 marzo 2023 (legge fallimentare). Se il curatore chiede l’autorizzazione a non appellare e il comitato si oppone, la via per superare quella posizione è il reclamo contro l’atto del comitato. Rilevanza: il diniego del comitato è un atto controllabile, non una decisione insindacabile. La fonte consultata presenta un’oscillazione nell’indicazione della norma (art. 26 o 36 l.fall.).
  • Tribunale di Reggio Emilia, 24 maggio 2018 (legge fallimentare). Il giudice delegato può autorizzare la vendita di beni a rischio di deprezzamento anche prima del programma di liquidazione, con modalità competitive. Rilevanza: l’attesa delle decisioni degli organi non può distruggere valore; il riferimento al comitato è indiretto.

Sul giudice delegato che sostituisce il comitato

  • Corte di Cassazione, sez. I civ., 22 maggio 2026, n. 15790 (legge fallimentare, art. 36). Quando il giudice delegato autorizza il curatore al posto del comitato — assente, non disponibile o in caso di urgenza — il suo provvedimento si impugna con reclamo al tribunale, e non davanti allo stesso giudice delegato. Rilevanza: individua il giudice corretto del controllo, evitando reclami proposti all’organo sbagliato.
  • Tribunale di Treviso, sez. II civ., 4 aprile 2024 (Codice della crisi, liquidazione giudiziale). È ammissibile il reclamo contro l’autorizzazione data dal giudice delegato, in luogo del comitato, alla derelizione di rifiuti, anche se la scelta tocca il merito della gestione. Rilevanza: conferma, già sotto il CCII, che le decisioni sostitutive sono contestabili.
  • Tribunale di Padova, sez. I civ., 26 ottobre 2017 (legge fallimentare, artt. 36 e 41). Se il comitato non è ancora nominato e il giudice delegato autorizza in sua vece, il reclamo segue modalità e termini previsti per gli atti del curatore e del comitato. Rilevanza: anche nella fase iniziale, prima della costituzione del comitato, le autorizzazioni restano soggette a controllo.
  • Corte di Cassazione, sez. I civ., 4 giugno 1994, n. 5425 (legge fallimentare, art. 36). Il provvedimento del tribunale sul reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo agli atti di amministrazione del curatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., perché non decide su diritti soggettivi ma esercita un potere di direzione e vigilanza. Rilevanza: i rimedi interni alla procedura vanno giocati bene e subito, perché non sempre esiste un ulteriore grado di controllo.

Sulle azioni di responsabilità

  • Tribunale di Milano, 8 ottobre 2020 (legge fallimentare, art. 146). Per l’azione di responsabilità del curatore contro amministratori e sindaci non è necessario il parere preventivo del comitato dei creditori. Rilevanza: il comitato non ha un veto sull’avvio dell’azione; la partita per amministratori e sindaci si gioca con il curatore e sul terreno della convenienza di un’eventuale transazione, che il comitato dovrà invece autorizzare.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti al comitato dei creditori non serve chi alza la voce: serve chi conosce le regole del gioco e sa leggere la convenienza della controparte. Giochiamo la partita al tuo fianco: analizziamo le mosse già fatte dal comitato e dal curatore, intercettiamo i vizi delle delibere, presidiamo i termini brevi dei reclami, apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza dei creditori si sposta.

In concreto, lo Studio:

  1. Ricostruisce il quadro del passivo e la composizione del comitato, verificando se rappresenta in modo equilibrato la massa e se vi sono conflitti di interessi da segnalare al giudice delegato.
  2. Prepara il fascicolo di trasparenza per il curatore e il comitato: indice delle scritture, nota tecnica sulle operazioni degli ultimi esercizi, risposte scritte alle richieste di chiarimento.
  3. Legge ogni delibera del comitato entro poche ore dalla conoscenza, valutandone motivazione, competenza e conformità al Codice, per non perdere i termini brevi del reclamo ex art. 133 CCII.
  4. Redige e deposita i reclami contro autorizzazioni, dinieghi e omissioni del comitato e, se necessario, i successivi reclami al tribunale ex art. 124 CCII, individuando l’organo competente quando l’atto è del giudice delegato in sostituzione del comitato.
  5. Costruisce proposte transattive con analisi di convenienza, con l’apporto dei commercialisti dello staff, per azioni di responsabilità, revocatorie e crediti della massa, in modo che il comitato abbia gli elementi per autorizzarle.
  6. Raccoglie e presenta alternative di realizzo — manifestazioni di interesse, stime indipendenti, offerte per l’azienda in funzionamento — prima della delibera sul programma di liquidazione.
  7. Valuta la praticabilità di un concordato nella liquidazione giudiziale, confrontandolo con il realizzo atteso e preparando la proposta in modo che superi il vaglio del curatore e del comitato.
  8. Assiste amministratori, sindaci e garanti nella ricostruzione documentale della loro posizione, prima che il comitato spinga il curatore verso l’azione giudiziale.
  9. Affianca il creditore che vuole entrare nel comitato o che ne è rimasto fuori, presidiando le richieste al giudice delegato e il controllo sulle delibere.
  10. Segue il contenzioso che nasce dalla procedura fino all’ultimo grado, mantenendo la stessa strategia dall’analisi iniziale al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il comitato dei creditori è, nella sostanza, un tavolo di creditori che valuta la convenienza delle proposte, e la negoziazione strutturata con i creditori è esattamente il lavoro dell’esperto nella composizione negoziata. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aggiunge la pratica quotidiana dei piani di liquidazione e delle valutazioni di convenienza richieste dalla legge.

La continuità è parte della strategia: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale delle delibere fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza cambi di linea. E poiché la convenienza del comitato è materia di numeri quanto di diritto, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i legali presidiano termini, reclami e atti; i commercialisti misurano valori di realizzo, flussi e alternative, cioè proprio ciò che il comitato confronterà prima di decidere.

Chiusura

A cosa serve, dunque, il comitato dei creditori nella liquidazione giudiziale? Serve a dare ai creditori una voce organizzata: vigila sul curatore, autorizza gli atti più delicati, approva il programma di liquidazione, esprime pareri decisivi, anche sull’uscita negoziata dalla procedura. Per chi sta dall’altra parte — imprenditore, soci, amministratori, garanti, creditori esclusi — non è un ostacolo da subire, ma un interlocutore razionale con regole, termini e limiti precisi.

Nella liquidazione giudiziale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) conosce il modo in cui i creditori riuniti valutano le proposte e quando sono disposti a trattare; come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC lavora ogni giorno su piani di liquidazione, valutazioni di convenienza e rapporti con i creditori. È la stessa grammatica che regola il comitato dei creditori.

📩 Non lasciare che i termini brevi dei reclami scadano mentre il comitato decide: scrivici oggi stesso, i contatti dello studio sono in fondo a questa pagina.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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