Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se stai valutando un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, oppure lo hai già depositato e il tribunale ha appena nominato un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., hai davanti una voce di spesa che quasi nessuno mette a budget con precisione. Il compenso dell’ausiliario è un costo della procedura: lo stabilisce il tribunale, lo sopporta in ultima analisi il patrimonio messo a disposizione dei creditori e, se la procedura si ferma prima dell’omologazione, può restare a carico dell’impresa che ha presentato la proposta. Il problema è che l’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato anche dal D.Lgs. 136/2024) non contiene una tabella dedicata: rinvia all’art. 68 c.p.c., richiama alcune regole del Codice antimafia sugli incarichi e, al comma 8, mette l’ausiliario al posto del commissario giudiziale per una serie di funzioni. Da qui nasce l’incertezza sui criteri di liquidazione che devi saper governare.
La promessa di questo piano è semplice: alla fine saprai da quale norma nasce il compenso, quale criterio il tuo tribunale può adottare, come stimarlo, dove collocarlo nel piano di liquidazione, chi lo paga in ogni scenario e come reagire se la liquidazione ti sembra sproporzionata.
Perché è lo Studio Monardo a proporti questo percorso? Perché il concordato semplificato non esiste da solo: si apre soltanto dopo una composizione negoziata della crisi conclusa senza accordo, e il tribunale decide anche sulla base della relazione finale e del parere dell’esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase che precede il semplificato, il contenuto della relazione finale che il tribunale acquisisce e il modo in cui quei documenti incidono su tempi, complessità e quindi sul costo dell’ausiliario. A questo si somma lo staff di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo, indispensabile per tradurre il compenso in numeri dentro il piano.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale punto del percorso ti trovi. Il compenso dell’ausiliario si presenta in modo diverso a seconda che la proposta sia ancora in preparazione, già depositata, già valutata dall’ausiliario o addirittura già decisa. Rispondi con sincerità a queste quattro domande.
Domanda 1 — La composizione negoziata si è chiusa con una relazione finale che consente il semplificato?
L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare la proposta di concordato per cessione dei beni solo se l’esperto ha dichiarato nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. La proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8. Se questo presupposto manca o è fragile, il rischio non è soltanto l’inammissibilità: è sostenere costi di procedura, compreso il lavoro già svolto dall’ausiliario, per una domanda destinata a fermarsi. Se sei ancora prima del deposito, parti dalla mossa 1.
Domanda 2 — Il tribunale ha già nominato l’ausiliario?
Il comma 3 dell’art. 25-sexies prevede che il tribunale, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto e valutata la ritualità della proposta, nomini un ausiliario ex art. 68 c.p.c., assegnandogli un termine per depositare il parere. L’ausiliario deve far pervenire l’accettazione entro tre giorni dalla comunicazione. Se il decreto di nomina è già nel fascicolo, la tua priorità è leggerlo con attenzione: parti dalla mossa 2.
Domanda 3 — Hai già inserito il costo dell’ausiliario nel piano di liquidazione?
Molti piani riportano le spese di procedura in una riga generica. È un errore che pesa al momento dell’omologazione, perché il tribunale verifica la fattibilità del piano e l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Se il costo non è stimato o è stimato a caso, parti dalla mossa 3 e poi dalla 4.
Domanda 4 — Ti è stato comunicato il decreto che liquida il compenso?
Se sì, hai davanti una decisione già presa: il lavoro è verificarla, capire il criterio adottato e valutare eventuali reazioni. Parti dalla mossa 7. Se invece la procedura si è chiusa con un rigetto o un’inammissibilità e ti chiedi se il compenso resti dovuto, vai direttamente alla mossa 8.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Composizione negoziata in chiusura, proposta non ancora depositata | 1 | Devi sapere da subito chi è l’ausiliario e quanto pesa |
| Ausiliario appena nominato | 2 | Il decreto di nomina fissa compiti, termini e spesso indicazioni economiche |
| Piano depositato senza stima specifica del compenso | 3 e 4 | Serve un criterio e una cifra prudente da inserire nel piano |
| Ausiliario al lavoro, parere non ancora depositato | 5 | Puoi incidere su complessità e durata, quindi sul costo |
| Udienza di omologazione fissata | 6 | Il compenso va collocato correttamente nell’ordine dei pagamenti |
| Decreto di liquidazione già comunicato | 7 | Devi verificarlo e decidere se contestarlo |
| Proposta dichiarata inammissibile o omologazione negata | 8 | Il costo non scompare: va gestito fuori dal piano |
Dove si colloca l’ausiliario tra le voci di costo della procedura
Prima di passare alle mosse, metti in fila tutte le voci che compongono il costo di un concordato semplificato. Il compenso dell’ausiliario è solo una di esse, ma è quella con il criterio meno definito, e per questo va isolata.
| Voce di costo | Chi la decide | Quando nasce | Fonte normativa | Chi la sopporta |
|---|---|---|---|---|
| Compenso dell’esperto della composizione negoziata (se residuo) | Disciplina della composizione negoziata | Prima del semplificato | Disciplina della composizione negoziata nel CCII | Impresa; nel piano tra le prededuzioni nei limiti di legge |
| Compenso dell’ausiliario | Tribunale, con decreto | Dalla nomina ex art. 68 c.p.c. | Art. 25-sexies, commi 3 e 8, CCII | Massa attiva se omologato; impresa proponente se la procedura si ferma |
| Compenso e spese del liquidatore | Tribunale | Dal decreto di omologazione | Art. 25-septies CCII | Massa attiva |
| Contributo unificato e diritti di cancelleria | Legge | Al deposito del ricorso | D.P.R. 115/2002 | Impresa proponente |
| Spese di comunicazione ai creditori e pubblicità | Legge e decreto del tribunale | Dopo il decreto del comma 4 | Art. 25-sexies, commi 2 e 4, CCII | Impresa proponente / massa |
La tabella ti mostra un punto spesso trascurato: l’ausiliario è l’unica voce che nasce dopo il deposito ma prima dell’omologazione, cioè nel momento in cui la procedura può ancora fermarsi. Per questo è la voce che più spesso si ritrova a carico dell’impresa senza un piano omologato con cui pagarla. Il liquidatore, invece, entra in scena solo a omologazione avvenuta, e il suo costo è per definizione coperto dalle risorse della liquidazione.
Un secondo punto: il compenso dell’ausiliario non si negozia e non si sceglie, a differenza di molte altre spese che l’impresa sostiene durante la crisi. Le uniche leve che hai sono la qualità del fascicolo, la rapidità delle risposte e la correttezza della stima nel piano. Le mosse che seguono sono costruite esattamente su queste tre leve.
Un’avvertenza per chi ha debiti per tributi locali: dal 12 agosto 2026 è in vigore il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali, attuativo della L. 111/2023, il cui art. 4 interviene sul Codice della crisi estendendo ai tributi regionali e locali gli strumenti di regolazione, compresa la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Non tocca il compenso dell’ausiliario, ma può cambiare la composizione del passivo e la platea dei creditori ai quali la proposta e il parere vanno comunicati: tienine conto quando stimi complessità e durata della procedura.
Mossa 1 — Ricostruisci chi è l’ausiliario e da quale norma nasce il suo compenso
Obiettivo della mossa: capire che il compenso dell’ausiliario non è una spesa eventuale, ma un costo di procedura che nasce dalla nomina stessa e che dovrai sostenere in qualunque esito.
Quando va fatta
Il primo passo è questo, e va fatto prima del deposito del ricorso per l’omologazione. Ricorda che hai sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto per presentare la proposta: è una finestra stretta, e dentro questa finestra devi anche costruire un piano di liquidazione credibile, con una voce realistica per i costi della procedura. Se sei già oltre il deposito, esegui comunque questa mossa in forma rapida: ti serve per leggere correttamente tutto il resto.
Come si esegue
Ricostruisci il quadro normativo in quattro passaggi.
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La nomina. L’art. 25-sexies, comma 3, CCII stabilisce che il tribunale nomina un ausiliario «ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile». L’art. 68 c.p.c. è la norma generale sugli ausiliari del giudice: il giudice, quando ne ha bisogno, può farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione. Questo rinvio è la prima chiave per capire il compenso: l’ausiliario è un collaboratore del tribunale, non un consulente dell’impresa.
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Le regole di incompatibilità. Lo stesso comma 3 estende all’ausiliario alcune disposizioni del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia): l’art. 35, comma 4-bis, e l’art. 35.1, che escludono la nomina in presenza di determinati legami con i magistrati dell’ufficio, e l’art. 35.2. Non riguardano direttamente l’importo, ma ti dicono che l’incarico ha una disciplina pubblicistica: non puoi scegliere tu l’ausiliario né negoziare con lui le condizioni economiche.
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Le funzioni del commissario. Il comma 8 dell’art. 25-sexies dichiara applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, sostituendo al commissario giudiziale l’ausiliario. Significa che l’ausiliario non si limita a scrivere un parere: può essere chiamato a segnalare atti di frode (art. 106), a vigilare sull’esecuzione (art. 118) e a svolgere funzioni che nel concordato preventivo spettano al commissario. È questo il dato su cui si innesta il dibattito sui criteri di liquidazione: più l’ausiliario somiglia al commissario, più ha senso liquidarlo con le regole del commissario.
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Il parere. Il comma 4 prevede che il decreto del tribunale ordini all’impresa di comunicare ai creditori la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto. Il parere dell’ausiliario è quindi un documento centrale per l’omologazione: dal suo contenuto dipende come reagiranno i creditori e come valuterà il tribunale.
La base giuridica
La mossa poggia sull’art. 25-sexies, commi 3, 4 e 8, CCII; sull’art. 68 c.p.c.; sugli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 D.Lgs. 159/2011. La natura concorsuale del concordato semplificato, che rende applicabili principi tipici delle procedure concorsuali anche sul piano delle spese, è stata affermata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023 (Sez. I), che ha ricondotto l’istituto, nato con il D.L. 118/2021 e poi confluito nell’art. 25-sexies, tra le procedure concorsuali, applicando per analogia la regola sulla competenza territoriale dell’art. 161 l.fall. (pronuncia resa sulla disciplina previgente, ma ancora utile per l’inquadramento).
Il compenso dell’ausiliario non dipende da un accordo con l’impresa: nasce da un provvedimento del tribunale e segue regole pubbliche.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico di questa fase è scoprire, già a ridosso della scadenza dei sessanta giorni, che il patrimonio liquidabile è appena sufficiente a coprire privilegiati e prededuzioni. In questo caso il costo dell’ausiliario non è un dettaglio: può essere la voce che rende impossibile assicurare un’utilità ai chirografari. Non depositare comunque «per vedere come va». Rifai i conti con il commercialista, includendo il compenso dell’ausiliario, quello dell’esperto della composizione negoziata se ancora da pagare e le spese della successiva liquidazione. Se il quadro non regge, valuta con il legale le alternative prima di sostenere costi di procedura per una proposta che il tribunale potrebbe non omologare.
Check di completamento
- Sai indicare la norma che fonda la nomina (art. 25-sexies, comma 3, CCII e art. 68 c.p.c.).
- Sai che, per diverse funzioni, l’ausiliario prende il posto del commissario giudiziale (comma 8).
- Hai annotato che il compenso è un costo di procedura da inserire nel piano.
Non passare oltre finché questi tre punti non sono chiari: tutto il resto del piano si regge su di essi.
Mossa 2 — Leggi il decreto di nomina come un documento di spesa
Obiettivo della mossa: estrarre dal decreto di nomina tutte le informazioni che incidono sul costo dell’ausiliario — compiti, termini, eventuali acconti o anticipazioni, eventuali indicazioni sul criterio di liquidazione.
Quando va fatta
Subito dopo la comunicazione del decreto. Ricorda che l’ausiliario ha tre giorni per accettare l’incarico e che il tribunale gli assegna un termine per depositare il parere. Il comma 4 dell’art. 25-sexies impone poi che tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario e l’udienza di omologazione intercorrano almeno quarantacinque giorni, e che le opposizioni dei creditori siano proposte fino a dieci giorni prima dell’udienza. Il calendario della procedura, quindi, è già scritto nel decreto: e la durata incide sul costo.
Come si esegue
Prendi il decreto e compila una scheda con queste voci.
- Identità e qualifica dell’ausiliario. È un commercialista, un avvocato, un professionista con esperienza nelle procedure? La qualifica non determina da sola il compenso, ma ti dice quale tipo di lavoro il tribunale si aspetta.
- Termine per il parere. Annota la data. È il cardine del calendario: da qui calcoli i quarantacinque giorni minimi fino all’udienza.
- Oggetto dell’incarico. Il decreto può limitarsi al parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, oppure attribuire esplicitamente all’ausiliario le funzioni dell’art. 25-sexies, comma 8 (vigilanza, segnalazioni, attività successive all’omologazione). Più ampio è l’oggetto, più ampio sarà il lavoro da compensare.
- Acconti o anticipazioni. Verifica se il decreto pone a tuo carico il versamento di una somma a titolo di acconto o di fondo spese. L’art. 25-sexies non prevede espressamente un deposito come quello che l’art. 47 CCII disciplina per il concordato preventivo: per questo la prassi dei tribunali non è uniforme, e il decreto di nomina è il primo posto dove cercare l’indicazione.
- Indicazioni sul criterio. Talvolta il decreto anticipa come sarà liquidato il compenso (ad esempio con rinvio alle regole sul commissario giudiziale, oppure alla disciplina delle spese di giustizia). Se c’è, annotala: è l’informazione più preziosa per la tua stima.
- Termine per eventuali integrazioni. Il comma 3 consente al tribunale di concedere fino a quindici giorni per apportare integrazioni, modifiche o depositare nuovi documenti. Se questo termine è stato concesso, la procedura si allunga e il successivo decreto del comma 4 fisserà il calendario definitivo.
Completata la scheda, verifica se restano punti oscuri. Le domande da chiarire con il legale, ed eventualmente da sottoporre al tribunale con un’istanza, sono tipicamente queste:
- l’incarico comprende anche le funzioni di vigilanza successive all’omologazione, oppure si esaurisce con il parere e l’udienza?
- l’eventuale acconto va versato su un conto della procedura o direttamente all’ausiliario, e con quale imputazione?
- il tribunale ha indicato se il compenso sarà liquidato a conclusione dell’incarico o per fasi?
- le spese vive dell’ausiliario (accessi, copie, consultazioni di registri) saranno rimborsate a parte?
Non presentare istanze per ogni dubbio: ogni istanza è un’attività in più per l’ufficio. Selezionane una o due, quelle che incidono davvero sulla tua stima, e formulale in modo puntuale. Se il decreto è chiaro, non serve nulla: annota e passa oltre. Il decreto di nomina è il primo documento contabile della procedura: trattalo come tale.
La base giuridica
La mossa poggia sull’art. 25-sexies, commi 3 e 4, CCII. Ricorda che il controllo del tribunale in questa fase non è puramente formale: con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 la Cassazione (Sez. I) ha chiarito che il giudizio di ammissibilità non si esaurisce nella verifica della ritualità e della presenza dei documenti, ma si estende ai profili di legalità sostanziale, inclusa la corretta applicazione dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta. In senso conforme si è espressa l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Sez. I). Per te significa che il lavoro dell’ausiliario si colloca dentro un procedimento in cui il tribunale scava in profondità: un fascicolo incompleto genera richieste, integrazioni e, quindi, più tempo e più costo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un decreto che pone a tuo carico un acconto in tempi brevissimi, quando la liquidità dell’impresa è già compromessa. Non ignorare la richiesta: un mancato versamento può avere conseguenze sul prosieguo della procedura, secondo quanto stabilito dal tribunale. Valuta subito con il legale se chiedere una rateizzazione o una diversa modulazione, motivando con dati di cassa aggiornati; documenta le fonti con cui farai fronte al pagamento (incassi attesi, apporti dei soci, risorse esterne). Un secondo imprevisto è un decreto silenzioso sui profili economici: in questo caso non dare per scontato che il compenso sarà basso. Procedi alla mossa 3 e costruisci una stima prudente.
Check di completamento
- Hai una scheda con termine per il parere, data presunta dell’udienza e oggetto dell’incarico.
- Sai se e quanto devi versare in acconto e entro quando.
- Hai annotato eventuali indicazioni del tribunale sul criterio di liquidazione.
Mossa 3 — Individua il criterio di liquidazione che il tribunale può adottare
Obiettivo della mossa: capire quale dei due criteri in campo — quello delle spese di giustizia per gli ausiliari del giudice o quello del commissario giudiziale — è più probabile nel tuo caso, così da costruire una stima credibile.
Quando va fatta
Subito dopo la lettura del decreto di nomina, e comunque prima che l’ausiliario depositi il parere. La stima ti serve per aggiornare il piano e per prepararti all’udienza.
Come si esegue
Il primo passo è prendere atto che la legge non dà una risposta univoca. L’art. 25-sexies richiama l’art. 68 c.p.c. e, al comma 8, sostituisce l’ausiliario al commissario giudiziale per alcune funzioni, ma non dice quale regola economica applicare. Il dibattito si è quindi sviluppato su due letture.
Prima lettura: l’ausiliario come ausiliario del giudice. Poiché la nomina avviene ai sensi dell’art. 68 c.p.c., il compenso andrebbe liquidato secondo le regole del D.P.R. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) e delle tabelle ministeriali adottate per periti e consulenti tecnici. È la lettura che i commentatori indicano come prevalente nei primi anni di applicazione. Il suo vantaggio è la prevedibilità; il suo limite è che quelle tabelle sono pensate per una consulenza tecnica, non per un incarico che comprende anche vigilanza e funzioni tipiche del commissario.
Seconda lettura: l’ausiliario come figura ibrida, assimilabile al commissario giudiziale. L’ausiliario redige un parere sulla proposta, ma svolge anche, per effetto del comma 8, le funzioni degli artt. 106, 118 e 119 CCII che nel concordato preventivo spettano al commissario. Su questa base il Tribunale di Potenza, con decreto del 4 novembre 2025 (Pres. Di Paolo), ha applicato l’art. 5 del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, cioè il regolamento che disciplina il compenso del commissario giudiziale, equiparando l’ausiliario al commissario. Il tribunale ha rilevato che il D.M. 30/2012 non contempla un’ipotesi esattamente sovrapponibile e ha quindi individuato un criterio integrativo: considerare l’attivo e il passivo risultanti dalla domanda, applicare le percentuali previste e poi abbattere il risultato in ragione della complessità e della durata della procedura, valutando anche l’impegno e la responsabilità del professionista. Il caso riguardava un ricorso poi rigettato: un dettaglio che riprenderemo alla mossa 8.
Il secondo passo è capire la struttura del criterio commissariale. Il D.M. 30/2012 calcola il compenso del commissario con percentuali decrescenti per scaglioni sull’attivo e con percentuali molto più basse sul passivo, entro un minimo e un massimo che il tribunale modula in base all’opera prestata. Non è necessario che tu esegua da solo il calcolo: è sufficiente che tu sappia che, con questo criterio, il compenso cresce con le dimensioni dell’attivo e del passivo, mentre con il criterio delle spese di giustizia tende a essere legato al tipo e alla durata della prestazione.
Il terzo passo è verificare l’orientamento del tuo tribunale. Chiedi al legale di controllare se la sezione specializzata ha già adottato provvedimenti di liquidazione in procedure analoghe, se esistono linee guida o protocolli interni, e se il decreto di nomina contiene indicazioni (mossa 2).
Il quarto passo è costruire la stima in modo tracciabile. Procedi così:
- Raccogli i dati di base: attivo come risulta dalla domanda (valori di stima dei beni e crediti realizzabili), passivo come risulta dall’elenco dei creditori, durata prevista dall’accettazione dell’incarico all’udienza, eventuale durata della vigilanza successiva.
- Calcola la stima con il criterio commissariale: chiedi al commercialista di applicare le percentuali dell’art. 5 del D.M. 30/2012 su attivo e passivo della domanda, ottenendo un valore pieno. Poi applica un abbattimento ragionato, motivato con la complessità reale della procedura (numero di creditori, natura dei beni, presenza di contenziosi) e con la durata.
- Calcola la stima con il criterio delle spese di giustizia: valuta il tipo di prestazione richiesta e il tempo stimato, secondo le tabelle per gli ausiliari del giudice.
- Confronta i due risultati e annota lo scarto. Se lo scarto è ampio, la scelta della cifra da inserire nel piano diventa una decisione strategica che va presa con il legale, non un dettaglio contabile.
- Documenta tutto in una breve nota tecnica allegata al piano o conservata nel fascicolo: se un creditore o il tribunale chiederanno da dove viene la cifra, avrai la risposta pronta.
Prima di procedere, assicurati di non confondere la base di calcolo: l’attivo «risultante dalla domanda» non coincide necessariamente con l’attivo che sarà poi realizzato dal liquidatore. Il criterio integrativo del Tribunale di Potenza fa riferimento ai valori della domanda, ma altri tribunali potrebbero ragionare diversamente. Se nel tuo piano i valori di stima sono molto ottimistici, la stima commissariale ne risentirà al rialzo: un motivo in più per stimare i beni con prudenza.
La base giuridica
La mossa poggia sull’art. 25-sexies, commi 3 e 8, CCII; sull’art. 68 c.p.c.; sul D.P.R. 115/2002; sull’art. 5 del D.M. 30/2012. La lettura «ibrida» trova sostegno nel fatto che il legislatore ha espressamente sostituito l’ausiliario al commissario per una serie di funzioni. Al tempo stesso, la Cassazione con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Sez. I) ha precisato che né l’ausiliario né il liquidatore del concordato semplificato sono contraddittori necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione, perché non sono portatori di interessi propri da far valere: un dato che conferma la natura di organo al servizio del tribunale, terzo rispetto alle parti.
Non esiste ancora una regola unica: il tuo compito è conoscere entrambi i criteri e costruire la stima sul più oneroso dei due, così da non trovarti scoperto.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’assenza di precedenti nel tuo tribunale. In questo caso non scegliere il criterio più favorevole sperando che venga adottato. Prepara due stime: una calcolata con il criterio commissariale (con un abbattimento prudente) e una con il criterio delle spese di giustizia. Nel piano inserisci la più alta o una cifra intermedia accompagnata da un margine di sicurezza. Se poi il compenso liquidato sarà inferiore, la differenza andrà a vantaggio dei creditori: un esito che nessuno contesterà.
Check di completamento
- Conosci i due criteri in campo e la loro logica.
- Hai verificato (o chiesto di verificare) l’orientamento del tuo tribunale.
- Hai due stime alternative del compenso, con indicazione di quale userai nel piano.
Mossa 4 — Inserisci il costo dell’ausiliario nel piano di liquidazione
Obiettivo della mossa: trasformare la stima in una voce del piano coerente con il controllo di fattibilità e con il requisito dell’utilità per ciascun creditore.
Quando va fatta
Idealmente prima del deposito della proposta. Se la proposta è già depositata e il tribunale ha concesso il termine fino a quindici giorni per integrazioni e modifiche (art. 25-sexies, comma 3), sfrutta quel termine per aggiornare la voce dei costi di procedura. Non aspettare l’udienza.
Come si esegue
- Isola la voce. Nel prospetto delle spese di procedura non scrivere «spese di procedura» in un’unica riga. Distingui almeno: compenso dell’ausiliario; compenso del liquidatore nominato con il decreto di omologazione ai sensi dell’art. 25-septies; eventuali residui dovuti all’esperto della composizione negoziata; spese vive di comunicazione ai creditori (PEC o raccomandata, come impone il comma 4); contributo unificato e diritti di cancelleria previsti dal D.P.R. 115/2002 per le procedure concorsuali; spese di pubblicità.
- Collega la voce al criterio scelto. Accanto all’importo indica il criterio di stima (mossa 3) e i dati su cui si basa: attivo e passivo risultanti dalla domanda, durata prevista della procedura, oggetto dell’incarico.
- Rifai il riparto. Verifica come cambia la percentuale per i chirografari dopo aver dedotto i costi di procedura. È qui che la stima diventa decisiva.
- Controlla l’utilità per ciascun creditore. L’art. 25-sexies, comma 5, impone al tribunale di verificare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore. Un costo di procedura sottostimato può far apparire un’utilità che, nei fatti, non c’è.
- Confronta con la liquidazione giudiziale. Nel confronto, ricorda che anche la liquidazione giudiziale ha i suoi costi (compenso del curatore e spese di procedura). Il vantaggio del semplificato va mostrato al netto dei costi di entrambe le alternative.
La base giuridica
La mossa poggia sull’art. 25-sexies, comma 5, CCII. Sul requisito dell’utilità la Cassazione è stata netta: con la pronuncia n. 624 del gennaio 2026 (Sez. I) ha affermato che l’utilità per ciascun creditore, pur potendo non essere misurabile in denaro, non può ridursi alla sola rapidità con cui la crisi viene risolta quando ai chirografari non è destinata alcuna forma di soddisfazione. Applicato al tema dei costi: se i costi di procedura, compreso il compenso dell’ausiliario, assorbono tutto ciò che resterebbe ai chirografari, non puoi difendere la proposta sostenendo che il semplificato è «più veloce». Sul fronte delle risorse disponibili, la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (Sez. I), secondo quanto riportato nei commenti, ha escluso che le somme «liberate» dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata costituiscano risorse esterne ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII: non puoi quindi contare su questa rinuncia per «coprire» i costi di procedura presentandola come nuova finanza destinata ai creditori.
Il compenso dell’ausiliario si paga con lo stesso attivo che deve dare utilità ai creditori: se non lo metti nel piano, il piano non è fattibile.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è accorgersi, rifacendo il riparto, che la percentuale per i chirografari scende a livelli simbolici. Prima di procedere, assicurati di aver esplorato tre strade con l’aiuto del legale e del commercialista: un apporto realmente esterno (da soggetti terzi, con impegno documentato), una riduzione dei tempi e quindi della complessità della procedura (mossa 5), oppure una revisione dei valori di realizzo con perizie aggiornate. Non gonfiare i valori dei beni per assorbire il costo: il parere dell’ausiliario verte proprio sui presumibili risultati della liquidazione, e uno scostamento evidente si ritorcerebbe contro la proposta.
Check di completamento
- Il piano contiene una voce autonoma per il compenso dell’ausiliario, con criterio di stima dichiarato.
- Il riparto è stato rifatto al netto di tutti i costi di procedura.
- Hai verificato che resti un’utilità per ciascun creditore, non solo un vantaggio di tempo.
Mossa 5 — Collabora con l’ausiliario per contenere complessità e durata
Obiettivo della mossa: ridurre i fattori che fanno crescere il compenso — complessità, durata, richieste di integrazione — mettendo l’ausiliario in condizione di lavorare con rapidità.
Quando va fatta
Dal giorno dell’accettazione dell’incarico fino al deposito del parere. Hai poche settimane: l’ausiliario lavora entro il termine assegnato dal tribunale e la qualità del materiale che riceve determina quanto tempo impiegherà.
Come si esegue
Il primo passo è predisporre un fascicolo ordinato da mettere a disposizione dell’ausiliario: proposta e piano di liquidazione; documenti dell’art. 39 CCII (che la proposta deve contenere per espresso richiamo del comma 1); relazione finale e parere dell’esperto; elenco dei creditori con importi e cause di prelazione; perizie di stima dei beni; situazione patrimoniale aggiornata; contratti pendenti rilevanti; eventuali offerte di acquisto ricevute.
Il secondo passo è nominare un referente interno (amministratore o responsabile amministrativo) che risponda alle richieste dell’ausiliario entro ventiquattro o quarantotto ore. Ogni richiesta che resta senza risposta allunga il lavoro.
Il terzo passo è anticipare le domande. L’ausiliario deve esprimersi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Prepara per ciascun bene una scheda con valore di stima, criterio di stima, eventuali offerte e tempi previsti di realizzo. Prepara per ciascuna garanzia un documento che ne dimostri l’esistenza e l’efficacia.
Il quarto passo è coordinarti con l’esperto della composizione negoziata, se ancora disponibile per chiarimenti: la relazione finale e il parere dell’esperto sono già nel fascicolo, ma un chiarimento tempestivo su un punto controverso può evitare all’ausiliario ricostruzioni lunghe. È qui che l’esperienza nella composizione negoziata fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il contenuto e i limiti della relazione finale e sa quali punti un ausiliario tende ad approfondire.
Il quinto passo è evitare iniziative che complicano la procedura: atti di disposizione non concordati, pagamenti preferenziali, cambi di strategia a procedura avviata. L’art. 106 CCII, applicabile per effetto del comma 8, consente all’ausiliario di segnalare atti di frode: una segnalazione allunga la procedura e, prima ancora, mette a rischio l’omologazione.
La base giuridica
La mossa poggia sull’art. 25-sexies, commi 1, 3, 4 e 8, CCII, e sull’art. 39 CCII. Il criterio adottato dal Tribunale di Potenza nel decreto del 4 novembre 2025, che modula il compenso in funzione della complessità e della durata, ti dice in concreto perché questa mossa conta: più ordinata e breve è la procedura, più è giustificato un abbattimento. Lo stesso principio, in termini generali, vale anche con il criterio delle spese di giustizia, che lega il compenso all’impegno richiesto.
Ogni documento mancante si trasforma in tempo dell’ausiliario, e il tempo dell’ausiliario si trasforma in costo per i tuoi creditori.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una richiesta dell’ausiliario che non puoi soddisfare subito, perché un documento è irreperibile (un contratto storico, un titolo di proprietà, una perizia di anni addietro). Non lasciare la richiesta senza risposta. Comunica per iscritto cosa manca, perché manca, quando potrai fornirlo e quale documento alternativo offri nel frattempo. Questo comportamento dimostra collaborazione e consente all’ausiliario di proseguire. Se il documento è essenziale e i tempi non lo consentono, valuta con il legale se chiedere al tribunale un aggiustamento del calendario, consapevole che una proroga allunga la procedura.
Check di completamento
- L’ausiliario ha ricevuto un fascicolo completo e indicizzato.
- Esiste un referente interno con tempi di risposta definiti.
- Non hai compiuto atti che possano generare segnalazioni o approfondimenti aggiuntivi.
Mossa 6 — Colloca il compenso nell’ordine dei pagamenti: la prededuzione
Obiettivo della mossa: assicurarti che il compenso dell’ausiliario sia trattato nel piano come credito prededucibile, pagato prima dei creditori concorsuali, e che il suo pagamento non alteri l’ordine delle cause di prelazione.
Quando va fatta
Prima dell’udienza di omologazione, e comunque prima che il piano sia comunicato ai creditori insieme al parere dell’ausiliario. Il comma 4 dell’art. 25-sexies impone di comunicare proposta, parere dell’ausiliario, relazione finale e parere dell’esperto via PEC o, se non disponibile, raccomandata: i creditori leggeranno il prospetto di riparto, e una collocazione errata dei costi di procedura è un argomento immediato per un’opposizione.
Come si esegue
Il primo passo è leggere il comma 2 dell’art. 25-sexies. Dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. L’art. 6 è la norma generale sulla prededuzione: tra i crediti prededucibili comprende quelli legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio e il compenso degli organi preposti alla procedura. Il richiamo espresso dell’art. 6 rende la prededuzione un effetto tipico anche del concordato semplificato. Il compenso dell’ausiliario, che nasce da un incarico conferito dal tribunale dentro la procedura, è riconducibile secondo la lettura più diffusa ai crediti sorti durante la procedura per l’attività degli organi nominati dal giudice.
Il secondo passo è costruire il prospetto in questo ordine:
- costi di procedura prededucibili (compenso dell’ausiliario; compenso e spese del liquidatore; spese di giustizia e di comunicazione);
- altri crediti prededucibili (ad esempio quelli sorti nella composizione negoziata nei limiti in cui la legge li qualifica tali, compresi quelli verso l’esperto);
- creditori privilegiati e ipotecari secondo l’ordine delle cause di prelazione;
- creditori chirografari, eventualmente suddivisi in classi.
Il terzo passo è controllare il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, che il tribunale verifica espressamente ai sensi del comma 5. Pagare i costi di procedura con il ricavato di un bene ipotecato senza ripartire correttamente l’incidenza delle spese tra massa generale e beni gravati può creare contestazioni dei creditori garantiti. Chiedi al commercialista di imputare i costi di procedura in modo coerente con il criterio di riparto adottato nel piano.
Il quarto passo è prevedere quando il compenso sarà pagato: di regola dopo la liquidazione da parte del tribunale e con le risorse della liquidazione. Se hai già versato un acconto (mossa 2), indica nel piano come sarà conguagliato.
Il quinto passo è coordinare il piano con il futuro liquidatore. Con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore ai sensi dell’art. 25-septies CCII, che esegue il piano di liquidazione. Sarà lui a pagare, con le somme realizzate, i costi di procedura ancora dovuti. Per questo il piano deve contenere un’indicazione chiara:
- un accantonamento prudenziale per il compenso dell’ausiliario non ancora liquidato, da trattenere prima di qualsiasi riparto parziale;
- l’indicazione che l’eventuale eccedenza dell’accantonamento, una volta liquidato il compenso, sarà distribuita ai creditori secondo l’ordine del piano;
- la precisazione che, se l’ausiliario svolge attività di vigilanza dopo l’omologazione (art. 118 CCII richiamato dal comma 8), il relativo compenso andrà anch’esso accantonato.
Non passare oltre finché questo meccanismo non è scritto nel piano. Un piano che rinvia genericamente «al liquidatore» la gestione dei costi di procedura lascia aperto il rischio che un riparto anticipato consumi le risorse necessarie a pagare un credito prededucibile, con il risultato di dover chiedere restituzioni o di lasciare scoperto un organo della procedura. Accantonare prima, distribuire dopo: è la regola che protegge sia l’ausiliario sia i creditori.
La base giuridica
La mossa poggia sull’art. 25-sexies, commi 2 e 5, CCII e sull’art. 6 CCII. Attento a non confondere la prededuzione dei costi di procedura con altre prededuzioni: con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (Sez. I) la Cassazione, secondo i commenti pubblicati, ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi durante la composizione negoziata generi «risorse esterne» ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII. Il messaggio pratico è che le prededuzioni seguono la loro disciplina legale: non le puoi usare come leva negoziale per «far quadrare» il piano. Il compenso dell’ausiliario resta un costo da pagare prima dei creditori concorsuali.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un creditore che, nell’opposizione, contesta l’entità dei costi di procedura sostenendo che riducono in modo ingiustificato il suo soddisfacimento. Non reagire minimizzando la voce. Rispondi documentando il criterio di stima, il margine di prudenza adottato e il fatto che l’importo definitivo sarà liquidato dal tribunale, non deciso dall’impresa. Se la stima era prudente, sottolinea che l’eventuale minore importo liquidato andrà a beneficio dei creditori.
Check di completamento
- Il prospetto di riparto colloca il compenso dell’ausiliario tra i costi di procedura prededucibili.
- L’imputazione dei costi rispetta l’ordine delle cause di prelazione.
- È indicato come sarà conguagliato l’eventuale acconto già versato.
Mossa 7 — Verifica il decreto di liquidazione e valuta se reagire
Obiettivo della mossa: controllare che il compenso liquidato sia coerente con il criterio dichiarato, con i dati della procedura e con l’opera effettivamente prestata, e decidere in tempo se contestarlo.
Quando va fatta
Appena ricevi il decreto con cui il tribunale liquida il compenso. I termini per reagire sono brevi e dipendono dal tipo di provvedimento e dalla disciplina che il tribunale ha applicato: per questo la verifica va fatta nei primissimi giorni, non alla vigilia della scadenza.
Come si esegue
Il primo passo è identificare il criterio adottato. Il decreto dovrebbe indicarlo: applicazione della disciplina delle spese di giustizia per gli ausiliari del giudice, applicazione analogica del D.M. 30/2012 per il commissario giudiziale, oppure un criterio integrativo come quello costruito dal Tribunale di Potenza il 4 novembre 2025.
Il secondo passo è verificare la base di calcolo. Se il criterio è commissariale, controlla quali valori di attivo e passivo sono stati considerati: quelli risultanti dalla domanda, quelli rettificati dall’ausiliario o quelli effettivamente realizzati? Una differenza anche modesta sulla base produce differenze sensibili sul risultato, perché le percentuali si applicano per scaglioni.
Il terzo passo è verificare la modulazione. Il decreto deve tenere conto della complessità e della durata della procedura e dell’impegno effettivo. Confronta con i fatti: quanti giorni ha impiegato l’ausiliario, quante integrazioni ha richiesto, se ha svolto attività successive all’omologazione (vigilanza ex art. 118, per effetto del comma 8). Se l’opera è stata limitata al parere e il decreto la liquida come una procedura lunga e complessa, hai un argomento.
Il quarto passo è verificare le spese. Accanto al compenso possono essere liquidate spese documentate. Controlla che siano giustificate e non duplicate.
Per non dimenticare nulla, usa questa griglia di controllo.
| Elemento del decreto | Cosa verifichi | Segnale d’allarme |
|---|---|---|
| Criterio dichiarato | Che sia indicato e motivato | Importo senza alcun criterio esplicitato |
| Base di calcolo (attivo) | Valori della domanda o valori realizzati | Uso di valori superiori a quelli del piano senza motivazione |
| Base di calcolo (passivo) | Elenco creditori della domanda | Inclusione di crediti contestati o duplicati |
| Modulazione | Riferimento a complessità, durata, impegno | Nessun abbattimento in una procedura breve e lineare |
| Attività considerate | Parere, vigilanza, attività post-omologa | Compenso per attività non svolte o non ancora svolte |
| Spese | Documentazione e pertinenza | Spese forfettarie non giustificate |
| Acconto | Imputazione di quanto già versato | Acconto non scomputato |
Compilata la griglia, hai un quadro oggettivo. Se tutti gli elementi sono coerenti, la contestazione è sconsigliabile: allunga i tempi, genera costi e non ha prospettive. Se uno o più elementi presentano un segnale d’allarme, valuta con il legale la rilevanza economica dello scostamento: una contestazione ha senso quando l’errore è identificabile e il suo effetto sul riparto è significativo per i creditori.
Il quinto passo è decidere se reagire, con il legale. Lo strumento dipende dal regime applicato: se il tribunale ha seguito la disciplina delle spese di giustizia, il riferimento è l’opposizione al decreto di pagamento prevista dall’art. 170 del D.P.R. 115/2002, oggi regolata dall’art. 15 del D.Lgs. 150/2011; se ha seguito un criterio di tipo concorsuale, occorre individuare il rimedio proprio dei provvedimenti resi nella procedura. Prima di procedere, assicurati che il legale abbia qualificato il provvedimento e calcolato il termine dalla comunicazione.
La base giuridica
La mossa poggia sull’art. 25-sexies, commi 3 e 8, CCII, sul D.P.R. 115/2002 (artt. 170 e seguenti) e sul D.Lgs. 150/2011, sull’art. 5 del D.M. 30/2012 quando il tribunale lo applica per analogia. Sul piano processuale tieni presente l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Sez. I): l’ausiliario non è contraddittore necessario nel reclamo contro il decreto di omologazione, perché non ha interessi propri da far valere nel giudizio sull’omologa. Ne discende che la contestazione del compenso segue una strada autonoma rispetto all’eventuale reclamo sull’omologazione: non puoi «agganciarla» al reclamo dei creditori o al tuo, e devi gestirla con il rimedio suo proprio.
Un decreto di liquidazione si contesta sui numeri e sul criterio, non sull’impressione che il compenso sia alto.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è accorgersi del decreto quando il termine per reagire è già scaduto, ad esempio perché la comunicazione è arrivata a un indirizzo PEC poco presidiato. In questo caso il margine si riduce molto. Verifica con il legale se la comunicazione è stata regolare e se il decreto contiene errori materiali correggibili. Per il futuro, presidia ogni giorno l’indirizzo PEC indicato nel ricorso: nel concordato semplificato i termini sono brevi e le comunicazioni passano quasi tutte per quel canale.
Check di completamento
- Hai identificato il criterio applicato e la base di calcolo.
- Hai confrontato la modulazione del compenso con l’attività effettivamente svolta.
- Hai deciso, con il legale e nei termini, se reagire e con quale strumento.
Mossa 8 — Gestisci il costo anche se la procedura non arriva all’omologazione
Obiettivo della mossa: sapere che il compenso dell’ausiliario resta dovuto anche quando la proposta è dichiarata inammissibile o l’omologazione è negata, e prepararti a sostenerlo fuori dal piano.
Quando va fatta
In due momenti: prima del deposito, quando valuti il rischio di un esito negativo, e subito dopo un decreto di inammissibilità o di rigetto, quando devi pianificare il pagamento.
Come si esegue
Il primo passo è prendere atto che l’ausiliario è compensato per l’opera prestata, non per il risultato della procedura. Il caso deciso dal Tribunale di Potenza il 4 novembre 2025 riguardava proprio un ricorso rigettato: il tribunale ha comunque liquidato il compenso, applicando il criterio commissariale con un abbattimento legato a complessità e durata. Se la procedura si ferma, il costo non scompare: semplicemente non c’è più un piano omologato con cui pagarlo.
Il secondo passo è valutare chi paga. In assenza di omologazione, il compenso grava sull’impresa che ha promosso la procedura, cioè sul debitore proponente, nei modi stabiliti dal decreto di liquidazione. Se era stato versato un acconto, questo viene imputato al compenso; se non era stato versato, l’impresa dovrà pagarlo con le proprie risorse.
Il terzo passo è valutare cosa succede se segue una liquidazione giudiziale. Se dopo il rigetto si apre la liquidazione giudiziale, il credito dell’ausiliario non pagato andrà fatto valere nella nuova procedura; la sua collocazione dipende dalla disciplina della prededuzione e dai rapporti tra procedure successive, che il legale dovrà verificare nel caso concreto. Non dare per scontato né che venga pagato per primo né che resti chirografario.
Il quarto passo, a monte, è ridurre il rischio di inammissibilità, che è il modo più efficace per non sostenere costi inutili. La Cassazione ha chiarito che il controllo del tribunale è penetrante: secondo l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 (Sez. I) la verifica del tribunale si estende anche ai presupposti di accesso alla composizione negoziata, esaminati sin dall’origine attraverso i documenti previsti, e il decreto con cui la corte d’appello conferma in sede di reclamo l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione. In altre parole: se la proposta viene giudicata inammissibile, le possibilità di rimediare nei gradi successivi sono ridotte, mentre il costo della procedura avviata resta.
Il quinto passo è eseguire, prima del deposito, un test di tenuta della proposta che riduca il rischio di sostenere il costo dell’ausiliario per nulla. Verifica, documento alla mano:
- che la relazione finale dell’esperto contenga espressamente entrambe le dichiarazioni richieste dal comma 1 (trattative condotte con correttezza e buona fede; impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a e b);
- che il deposito avvenga entro i sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8;
- che i presupposti di accesso alla composizione negoziata fossero presenti sin dall’origine, perché il tribunale può riesaminarli (ord. n. 623/2026);
- che la proposta sia corredata dal piano di liquidazione e dai documenti dell’art. 39 CCII;
- che, al netto dei costi di procedura stimati, resti un’utilità per ciascun creditore che non si riduca alla sola rapidità (pronuncia n. 624/2026).
Se anche uno solo di questi punti è incerto, non depositare finché non l’hai risolto. Ogni giorno speso a rafforzare la proposta prima del deposito vale più di qualunque contestazione successiva del compenso.
La base giuridica
La mossa poggia sull’art. 25-sexies, commi 1, 3, 6 e 7, CCII; sull’art. 6 CCII per i profili di prededuzione; sulle ordinanze n. 623/2026, n. 1353/2026 e n. 31641/2025 della Cassazione sulla profondità del controllo di ammissibilità; sul decreto del Tribunale di Potenza del 4 novembre 2025 per la liquidazione in caso di rigetto. Ricorda che contro il decreto del tribunale sull’omologazione è ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (comma 6) e, contro il decreto della corte d’appello, ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 7): ma, per l’ordinanza n. 623/2026, la conferma dell’inammissibilità in sede di reclamo non apre la via della Cassazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’impossibilità di pagare il compenso dopo un rigetto, perché l’impresa è ormai priva di liquidità. Non ignorare il debito: verifica con il legale quali strumenti restano disponibili, se un nuovo percorso di regolazione è ancora praticabile o se l’apertura di una liquidazione giudiziale è ormai inevitabile, e come in quel caso sarà trattato il credito dell’ausiliario.
Check di completamento
- Prima del deposito, hai valutato il rischio di inammissibilità con un controllo documentale completo.
- Sai che il compenso resta dovuto anche senza omologazione.
- Hai un piano di copertura per il caso di rigetto (acconto già versato o risorse vincolate).
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: importi e percentuali del compenso sono scelti per mostrare la meccanica, non riproducono le tabelle ministeriali né provvedimenti reali, e non rappresentano casi seguiti dallo Studio. Prima di tutto, fissa il calendario comune alle prime due ipotesi.
Calendario dell’ipotesi. Relazione finale dell’esperto comunicata il 3 febbraio 2026 → termine di sessanta giorni per la proposta: 4 aprile 2026. Ricorso depositato il 27 marzo 2026. Ausiliario nominato il 9 aprile, accettazione l’11 aprile (entro i tre giorni). Termine per il parere: 15 maggio 2026. Udienza: non prima del 29 giugno 2026 (quarantacinque giorni dopo il 15 maggio); il tribunale la fissa al 7 luglio 2026. Opposizioni dei creditori: fino al 27 giugno 2026 (dieci giorni prima dell’udienza).
Simulazione 1 — Stima prudente inserita nel piano
Dati: attivo realizzabile stimato 1.284.600 €; passivo totale 3.917.350 €, di cui privilegiati 612.480 € e chirografari 3.304.870 €. Altri costi di procedura: residuo esperto 18.760 €; liquidatore e spese di liquidazione 31.950 €; comunicazioni, pubblicità e spese di giustizia 2.370 €.
L’impresa che ha eseguito la mossa 3 prepara due stime del compenso dell’ausiliario: 27.430 € con un criterio, 41.180 € con l’altro. Inserisce nel piano la più alta.
- Costi prededucibili totali: 18.760 + 31.950 + 2.370 + 41.180 = 94.260 €.
- Residuo dopo prededuzioni: 1.284.600 − 94.260 = 1.190.340 €.
- Residuo dopo privilegiati: 1.190.340 − 612.480 = 577.860 €.
- Percentuale ai chirografari promessa nel piano: 577.860 / 3.304.870 ≈ 17,5%.
Il tribunale liquida poi 27.430 €. La differenza di 13.750 € torna alla massa: i chirografari ricevono 591.610 €, pari a circa il 17,9%. Esito: nessuna contestazione, piano rispettato con margine.
Simulazione 2 — Stessa impresa, compenso non stimato
Stessa situazione, ma il piano non contiene alcuna voce per l’ausiliario.
- Costi prededucibili considerati: 18.760 + 31.950 + 2.370 = 53.080 €.
- Residuo dopo privilegiati: 1.284.600 − 53.080 − 612.480 = 619.040 €.
- Percentuale promessa ai chirografari: circa 18,7%.
Il tribunale liquida 41.180 €. Il residuo per i chirografari scende a 577.860 €, cioè circa il 17,5%. Il piano comunicato ai creditori promette più di quanto potrà dare: è un argomento immediato per le opposizioni da depositare entro il 27 giugno e un elemento che il tribunale valuterà sotto il profilo della fattibilità. Chi esegue la mossa 4 entro il termine di integrazione del comma 3 corregge il dato prima che diventi un problema; chi se ne accorge in udienza deve difendere un piano già screditato.
Simulazione 3 — Impresa piccola, utilità al limite
Dati: attivo realizzabile 236.900 €; privilegiati 198.420 €; chirografari 845.300 €; altri costi di procedura 21.340 €.
- Con un compenso dell’ausiliario stimato in 9.870 €: residuo per i chirografari 236.900 − 21.340 − 9.870 − 198.420 = 7.270 €, pari a circa lo 0,86%.
- Con un compenso di 14.650 €: residuo 2.490 €, pari a circa lo 0,29%.
Qui il costo dell’ausiliario è decisivo per il requisito dell’utilità. Alla luce della pronuncia n. 624/2026, sostenere che l’utilità consiste nella rapidità della soluzione non basta quando ai chirografari arriva poco o nulla. L’impresa che esegue la mossa 5, riducendo complessità e durata, può ragionevolmente aspirare a un compenso modulato verso il basso; ma la decisione strategica va presa prima del deposito, verificando se esiste un apporto esterno reale (non la rinuncia dei soci alla prededuzione, che la sentenza n. 620/2026 non considera risorsa esterna) capace di dare ai chirografari un’utilità effettiva.
Simulazione 4 — Rigetto dell’omologazione
Dati: un’impresa deposita la proposta, l’ausiliario lavora per circa cinque settimane, il tribunale nega l’omologazione. Il decreto di liquidazione riconosce all’ausiliario, in ipotesi, 12.640 € più 386 € di spese documentate. Il tribunale aveva disposto un acconto di 5.000 €, già versato.
- Importo complessivo liquidato: 13.026 €.
- Residuo da pagare: 13.026 − 5.000 = 8.026 €.
Il residuo è a carico dell’impresa proponente. Se l’impresa aveva eseguito la mossa 8 vincolando una riserva di liquidità, paga e valuta con il legale i passi successivi; se non l’aveva fatto e si apre una liquidazione giudiziale, il credito dell’ausiliario dovrà essere fatto valere nella nuova procedura, con una collocazione da verificare. In entrambi i casi il costo esiste: cambia soltanto la possibilità di governarlo.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il compenso dell’ausiliario nel concordato semplificato è un costo di procedura fissato dal tribunale, non concordato con l’impresa. La legge (art. 25-sexies, comma 3, CCII) richiama l’art. 68 c.p.c. e, al comma 8, sostituisce l’ausiliario al commissario giudiziale per diverse funzioni; non prevede una tabella dedicata, e i tribunali oscillano tra la disciplina delle spese di giustizia per gli ausiliari del giudice e l’applicazione analogica dell’art. 5 del D.M. 30/2012, con abbattimenti legati a complessità e durata (Trib. Potenza, 4 novembre 2025). Il compenso è prededucibile perché il comma 2 rende applicabile l’art. 6 CCII; si paga con l’attivo della liquidazione se la proposta è omologata e grava sull’impresa se la procedura si ferma prima.
| Mossa | Obiettivo | Termine di riferimento | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Ricostruisci la norma | Capire che il compenso è un costo di procedura | Prima del deposito, entro i 60 giorni dalla relazione finale | Piano senza la voce di costo |
| 2. Leggi il decreto di nomina | Estrarre compiti, termini, acconti, criterio | Subito; accettazione entro 3 giorni | Acconto non versato, calendario ignorato |
| 3. Individua il criterio | Scegliere la base di stima | Prima del parere dell’ausiliario | Stima casuale, contestabile |
| 4. Inserisci il costo nel piano | Fattibilità e utilità per ciascun creditore | Prima del deposito o nel termine di integrazione (max 15 giorni) | Percentuale promessa non mantenibile |
| 5. Collabora con l’ausiliario | Ridurre complessità e durata | Fino al deposito del parere | Compenso più alto, segnalazioni ex art. 106 |
| 6. Colloca la prededuzione | Ordine dei pagamenti corretto | Prima della comunicazione ai creditori | Opposizioni sull’ordine delle prelazioni |
| 7. Verifica la liquidazione | Controllare criterio, base e modulazione | Subito dopo la comunicazione del decreto | Termini persi, compenso non contestabile |
| 8. Gestisci l’esito negativo | Coprire il costo senza omologa | Prima del deposito e dopo il rigetto | Debito scoperto, aggravamento della crisi |
Ogni mossa fatta nei termini mantiene il compenso dell’ausiliario una voce prevedibile; ogni mossa saltata lo trasforma in un’incognita che pagano i creditori.
Gli scenari di deviazione
Il piano funziona se la procedura segue il suo corso. Ma tre imprevisti si presentano con una certa frequenza: preparati prima.
Scenario A — Il tribunale amplia l’incarico dell’ausiliario a procedura avviata
Può accadere che, dopo il parere, il tribunale chieda all’ausiliario approfondimenti ulteriori: una verifica su atti di disposizione recenti, un controllo su un creditore contestato, una vigilanza più intensa dopo l’omologazione ai sensi dell’art. 118 CCII applicabile per effetto del comma 8. Ogni ampliamento è lavoro in più e, quindi, compenso in più.
Piano B. Prima di procedere, assicurati di capire perché il tribunale ha ampliato l’incarico. Se la causa è una lacuna documentale, colmala subito (mossa 5): ridurre la durata dell’approfondimento è il modo più efficace per contenerne il costo. Aggiorna la stima nel piano con un margine aggiuntivo e, se l’udienza non si è ancora tenuta, valuta con il legale se depositare un prospetto aggiornato. Se l’ampliamento riguarda la fase successiva all’omologazione, ricorda che il pagamento avverrà con le risorse della liquidazione: coordinati con il liquidatore nominato ai sensi dell’art. 25-septies perché accantoni quanto necessario.
Scenario B — Il termine per integrare il piano è scaduto e la stima è sbagliata
Hai scoperto tardi che la voce dei costi di procedura era sottostimata e il termine fino a quindici giorni concesso dal tribunale per integrazioni e modifiche è già scaduto.
Piano B. Non fingere che il problema non esista. In udienza, o con una memoria nei limiti consentiti dal tribunale, il legale può rappresentare l’aggiornamento della stima, spiegando l’impatto sulla percentuale per i chirografari e, se possibile, offrendo un correttivo (un apporto esterno reale, una diversa tempistica di realizzo dei beni). La trasparenza su un errore di stima è meno dannosa di un’opposizione che lo porti alla luce. Ricorda che il tribunale verifica fattibilità e utilità: una correzione tempestiva può salvare la proposta, un silenzio scoperto in udienza difficilmente.
Scenario C — Il decreto di liquidazione arriva quando le somme sono già state distribuite
Il liquidatore ha già eseguito riparti parziali e il compenso dell’ausiliario viene liquidato dopo, per un importo superiore all’accantonamento.
Piano B. Verifica immediatamente con il liquidatore le somme ancora disponibili e la loro destinazione. Il compenso, in quanto prededucibile, va pagato prima dei creditori concorsuali: se l’accantonamento non basta, occorre valutare come recuperare la differenza nei riparti successivi. Per evitare lo scenario, il piano deve prevedere un accantonamento prudenziale per i costi di procedura non ancora liquidati prima di qualunque riparto parziale.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso scegliere io l’ausiliario o concordare con lui il compenso?
No. L’ausiliario è nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e sono applicabili le regole di incompatibilità del D.Lgs. 159/2011 richiamate dall’art. 25-sexies, comma 3. Il compenso è liquidato dal tribunale. Puoi incidere sul costo in un solo modo legittimo: rendere il lavoro dell’ausiliario più rapido e meno complesso (mossa 5).
Posso eseguire la mossa 4 prima della 3?
Puoi inserire una voce provvisoria nel piano anche prima di aver approfondito il criterio, ma non lasciarla così. Senza la mossa 3 la tua stima non ha una base, e alla prima contestazione non saprai difenderla. L’ordine consigliato resta 3 → 4.
Il compenso dell’ausiliario si somma a quello dell’esperto della composizione negoziata?
Sì, sono incarichi diversi. L’esperto ha operato nella composizione negoziata e il suo compenso segue la disciplina di quella fase; l’ausiliario è nominato nel concordato semplificato. Nel piano devi prevedere entrambi, se il compenso dell’esperto non è già stato interamente pagato.
Se il tribunale nega l’omologazione devo comunque pagare l’ausiliario?
Sì. L’ausiliario è compensato per l’attività svolta, indipendentemente dall’esito. Il Tribunale di Potenza, con il decreto del 4 novembre 2025, ha liquidato il compenso proprio in un caso di ricorso rigettato. Vedi la mossa 8.
Posso contestare il compenso nel reclamo contro il decreto di omologazione?
Non è la sede naturale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026, ha escluso che l’ausiliario sia contraddittore necessario nel reclamo sull’omologazione. La contestazione del compenso segue il rimedio proprio del provvedimento di liquidazione, da individuare con il legale in base alla disciplina applicata (mossa 7).
Il compenso dell’ausiliario si paga prima dei creditori privilegiati?
È un costo di procedura riconducibile alla prededuzione, resa applicabile dal comma 2 dell’art. 25-sexies con il richiamo all’art. 6 CCII. Come tale si colloca prima dei creditori concorsuali, ma l’imputazione dei costi sui beni gravati da garanzie va costruita nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (mossa 6).
Devo versare un acconto anche se il decreto di nomina non lo prevede?
No, se il decreto non lo dispone non sei tenuto a versarlo di tua iniziativa. Tuttavia, ti conviene comunque vincolare una riserva di liquidità pari almeno alla stima prudente della mossa 3: se la procedura si fermasse, il compenso sarebbe a tuo carico e dovresti pagarlo con le risorse dell’impresa (mossa 8).
Il compenso dell’ausiliario incide sul confronto con la liquidazione giudiziale?
Sì. Il tribunale verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 25-sexies, comma 5). Nel confronto devi considerare i costi di entrambe le alternative: quelli del semplificato (ausiliario, liquidatore, spese) e quelli della liquidazione giudiziale (curatore, spese della procedura). Un confronto che tiene conto dei costi di una sola delle due strade non è attendibile.
Se l’ausiliario esprime un parere negativo, il suo compenso cambia?
No. Il compenso remunera l’attività svolta, non il contenuto del parere. Un parere negativo è un problema per l’omologazione, non per il costo: reagisci sul merito, con argomenti e documenti, e prepara la difesa del piano in vista dell’udienza e delle eventuali opposizioni.
Chi può contestare il compenso liquidato all’ausiliario?
Il decreto di liquidazione incide sull’impresa che lo sopporta e, indirettamente, sui creditori, perché il compenso è pagato con l’attivo prima dei concorsuali. Chi sia legittimato a reagire, e con quale strumento, dipende dalla disciplina applicata dal tribunale e dalla qualificazione del provvedimento: è una valutazione da fare con il legale non appena il decreto è comunicato (mossa 7).
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Gli estremi indicati sono quelli riscontrati sulle fonti consultate; dove le fonti divergono, lo segnaliamo.
A sostegno delle mosse 1 e 2 (natura della procedura e del controllo)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730. Il concordato semplificato, nato con il D.L. 118/2021 e trasfuso nell’art. 25-sexies, è una procedura concorsuale; per la competenza territoriale si applica in via analogica la regola che neutralizza il trasferimento di sede nell’anno anteriore (art. 161 l.fall., disciplina previgente). Rilevanza: la natura concorsuale giustifica l’applicazione delle regole proprie delle procedure, inclusa la prededuzione dei costi.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il vaglio di ammissibilità del tribunale va oltre la ritualità e la presenza dei documenti e investe la legalità sostanziale della proposta in rapporto all’art. 25-sexies. Rilevanza: un controllo profondo significa più lavoro dell’ausiliario se il fascicolo è incompleto.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353. Conferma che l’ammissibilità comprende la verifica delle condizioni dell’art. 25-sexies in relazione alla documentazione richiesta. Rilevanza: rafforza l’esigenza di depositare un fascicolo completo sin dall’inizio.
A sostegno della mossa 3 (criterio di liquidazione)
- Trib. Potenza, decreto 4 novembre 2025 (Pres. Di Paolo). Il compenso dell’ausiliario, figura assimilabile al commissario giudiziale per effetto dell’art. 25-sexies, comma 8, è stato liquidato applicando l’art. 5 del D.M. 30/2012, con un criterio integrativo basato su attivo e passivo della domanda e abbattimento per complessità e durata. Rilevanza: è il precedente più chiaro sul criterio commissariale; ne riportiamo la data come indicata nel commento consultato, che non ne riporta il numero.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881. Ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione, non avendo interessi propri. Rilevanza: conferma la posizione di terzietà dell’ausiliario come organo del tribunale.
A sostegno delle mosse 4 e 6 (piano, utilità, prededuzione)
- Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). L’utilità per ciascun creditore può non essere economicamente misurabile, ma non coincide con la sola risoluzione rapida della crisi quando i chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: i costi di procedura che azzerano il soddisfacimento dei chirografari mettono a rischio l’omologazione. Nota sugli estremi: le fonti consultate divergono sulla data (12 gennaio 2026 secondo alcune, 16 gennaio 2026 secondo altre) e sulla qualificazione come sentenza od ordinanza.
- Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620. Secondo le rassegne consultate, le somme derivanti dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata non sono risorse esterne ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII. Rilevanza: le prededuzioni seguono la loro disciplina e non possono essere usate per coprire i costi di procedura. Nota: una banca dati attribuisce a questo numero un principio diverso (sulla non ricorribilità per cassazione), che le altre fonti riferiscono invece all’ord. n. 623.
A sostegno delle mosse 7 e 8 (rimedi ed esito negativo)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Il decreto con cui la corte d’appello conferma in sede di reclamo l’inammissibilità della proposta non è impugnabile in cassazione; il controllo del tribunale si estende ai presupposti di accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: un’inammissibilità è difficilmente rimediabile, mentre il costo della procedura avviata resta.
- Trib. Potenza, decreto 4 novembre 2025 (già citato). Il compenso è stato liquidato in un caso di ricorso rigettato. Rilevanza: l’esito negativo non elimina il costo dell’ausiliario.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul costo dell’ausiliario
Lo Studio lavora sul concordato semplificato a partire dalla fase che lo precede. Ecco, in concreto, cosa facciamo sul tema di questo piano.
- Ricostruiamo il percorso dalla composizione negoziata: esaminiamo la relazione finale e il parere dell’esperto per verificare che i presupposti dell’art. 25-sexies, comma 1, siano solidi prima di sostenere costi di procedura.
- Analizziamo il decreto di nomina dell’ausiliario: estraiamo termini, oggetto dell’incarico, acconti e indicazioni sul criterio, e costruiamo il calendario fino all’udienza.
- Ricerchiamo l’orientamento del tribunale competente sui criteri di liquidazione del compenso dell’ausiliario e sulle prassi in materia di acconti.
- Elaboriamo due stime alternative del compenso con i commercialisti dello staff, secondo il criterio delle spese di giustizia e secondo il criterio commissariale, e scegliamo la cifra prudente da inserire nel piano.
- Rifacciamo il riparto al netto di tutti i costi di procedura, verificando la fattibilità e l’utilità per ciascun creditore alla luce della giurisprudenza più recente.
- Predisponiamo il fascicolo per l’ausiliario, indicizzato e completo dei documenti dell’art. 39 CCII, e gestiamo le sue richieste di integrazione in tempi rapidi.
- Costruiamo il prospetto della prededuzione e l’imputazione dei costi di procedura nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
- Verifichiamo il decreto di liquidazione: controlliamo criterio, base di calcolo e modulazione e, se ci sono i presupposti, predisponiamo la contestazione con il rimedio corretto e nei termini.
- Pianifichiamo la copertura del costo nello scenario di rigetto e valutiamo le strade percorribili se la procedura non arriva all’omologazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il concordato semplificato è l’uscita prevista dalla legge quando la composizione negoziata non ha prodotto un accordo, e chi conosce quella fase sa leggere i documenti che il tribunale e l’ausiliario esamineranno. Questo consente di prevenire richieste di integrazione, di misurare in anticipo la complessità della procedura e quindi di stimare con più realismo il suo costo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dalla proposta al reclamo e al ricorso previsti dall’art. 25-sexies, commi 6 e 7. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i legali sulla procedura e sui rimedi, i commercialisti sul piano di liquidazione, sulle stime e sul riparto.
Chiusura: il costo che si governa e quello che si subisce
Il compenso dell’ausiliario nel concordato semplificato non è una sorpresa inevitabile. È una voce di costo con una fonte precisa (art. 25-sexies, comma 3, CCII e art. 68 c.p.c.), con criteri di liquidazione ancora discussi ma conoscibili, con una collocazione definita nell’ordine dei pagamenti grazie al richiamo dell’art. 6 CCII, e con un debitore certo quando la procedura non arriva in fondo. Il principio guida è questo: il compenso dell’ausiliario lo decide il tribunale, ma quanto pesa sul tuo piano lo decidi tu, con la qualità del fascicolo e la prudenza della stima.
Lo Studio Monardo affronta questo tema dal punto di osservazione che conta: quello della composizione negoziata da cui il concordato semplificato discende. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo permette di leggere la relazione finale e il parere dell’esperto con gli stessi occhi del tribunale e dell’ausiliario, mentre lo staff di avvocati e commercialisti traduce criteri e decreti in numeri dentro il piano.
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