Cos’è Il Reato Di Falso In Attestazioni E Relazioni Nel Concordato?

Che cosa rischia, penalmente, il professionista che firma l’attestazione di un piano di concordato quando poi si scopre che quel piano poggiava su numeri sbagliati? È la domanda che arriva, con sfumature diverse, da tre direzioni: dall’attestatore che riceve un avviso di garanzia, dall’imprenditore che teme di essere trascinato nel procedimento, dal creditore che si sente ingannato e vuole capire se presentare una denuncia. La risposta passa da una norma precisa, l’art. 342 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha raccolto l’eredità dell’art. 236-bis della legge fallimentare. Ma non si esaurisce lì: la stessa condotta, a seconda di come è stata realizzata, può collocarsi in tre aree diverse, con conseguenze molto distanti tra loro.

Non esiste una qualificazione valida per ogni attestazione contestata, ed è proprio questo il punto: la stessa relazione “sbagliata” può essere un reato autonomo, un contributo a una bancarotta o un semplice errore di valutazione privo di rilievo penale. Distinguere le tre ipotesi è l’operazione che decide tutto il resto.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione particolare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la linea che separa la valutazione dell’esperto, che non è un’attestazione, dalle relazioni dei professionisti indipendenti che accompagnano accordi e concordati e che l’art. 342 sanziona. Ed è avvocato cassazionista: le questioni decisive su questo reato (come il rapporto tra vecchia e nuova norma) si sono giocate proprio davanti alla Corte di cassazione, dove lo Studio può seguire la vicenda senza cambiare difensore.

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Il quadro di partenza: chi è l’attestatore e che cosa dichiara

Per soppesare le tre strade occorre fissare pochi concetti comuni, senza i quali il confronto resterebbe astratto.

Il professionista indipendente

Il Codice della crisi chiede, in molti strumenti di regolazione, che un professionista indipendente esamini il piano predisposto dal debitore e ne attesti due cose: la veridicità dei dati aziendali su cui il piano è costruito e la fattibilità del piano stesso (economica, e in certi casi anche giuridica). Il professionista deve possedere requisiti di professionalità (iscrizione al registro dei revisori legali e all’albo degli avvocati, dei commercialisti o dei consulenti del lavoro) e di indipendenza rispetto al debitore e a chi ha interesse all’operazione.

L’attestatore non è un consulente di parte nel senso comune del termine: è nominato e pagato dal debitore, ma la legge gli chiede di essere terzo. Su questa tensione strutturale si regge l’intera fattispecie penale.

Dove compare l’attestazione

L’art. 342 CCII richiama un elenco di disposizioni del Codice in cui sono previste relazioni o attestazioni. Tra queste rientrano, in particolare:

Articolo CCII Strumento Che cosa attesta il professionista
Art. 56 Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento Veridicità dei dati e fattibilità del piano
Art. 57 Accordi di ristrutturazione dei debiti Veridicità dei dati e fattibilità del piano
Art. 58 Rinegoziazione e modifiche degli accordi Nuova attestazione in caso di modifiche sostanziali
Art. 62 Convenzione di moratoria Veridicità dei dati, idoneità della convenzione
Art. 87 Concordato preventivo Veridicità dei dati e fattibilità del piano
Art. 88 Trattamento dei crediti tributari e contributivi Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria
Art. 90 Proposte concorrenti Relazione sulla proposta del creditore
Art. 100 Autorizzazione al pagamento di crediti anteriori Funzionalità dei pagamenti al miglior soddisfacimento dei creditori

L’elenco non è un dettaglio tecnico: se la relazione non rientra tra quelle richiamate, l’art. 342 non si applica, e la condotta andrà valutata con altre norme o resterà fuori dal penale. Da qui deriva, ad esempio, l’opinione largamente condivisa in dottrina secondo cui l’esperto della composizione negoziata non è un attestatore e non può essere autore di questo reato.

Il testo della norma, in sintesi

L’art. 342 CCII, nella formulazione vigente dopo le modifiche del D.Lgs. 83/2022, punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che, nelle relazioni o attestazioni indicate, espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati. La pena è aumentata se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri; è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno per i creditori.

Rispetto all’art. 236-bis della legge fallimentare, la novità testuale è proprio l’inciso sulla “veridicità dei dati”. Su quell’inciso si è aperta la questione più dibattuta degli ultimi anni, che la Cassazione ha risolto nel 2024 (se ne parla nell’analisi delle singole opzioni). Il lettore che si trovi a gestire un caso concreto deve comunque verificare il testo aggiornato della disposizione, considerando anche i correttivi più recenti, compreso il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 147/2026.

Gli elementi del reato, uno per uno

Prima di confrontare le qualificazioni conviene scomporre la fattispecie nei suoi elementi, perché ciascuna delle tre opzioni nasce dalla presenza o dall’assenza di uno di essi.

Elemento Contenuto nell’art. 342 CCII Perché conta nel confronto
Soggetto attivo Professionista incaricato di una delle relazioni o attestazioni richiamate Senza qualifica non c’è il reato proprio; resta solo l’eventuale concorso
Condotta Esporre informazioni false od omettere informazioni rilevanti Distingue l’affermazione falsa dal silenzio su un fatto decisivo
Oggetto La veridicità dei dati del piano e dei documenti allegati È il terreno su cui si gioca la distinzione con l’errore prognostico
Elemento soggettivo Dolo: consapevolezza della falsità o della rilevanza dell’omissione La colpa, anche grave, sposta il caso fuori dal penale
Evento Non richiesto per il reato base Il danno ai creditori rileva solo come aggravante
Aggravanti Ingiusto profitto per sé o per altri; danno ai creditori (aumento fino alla metà) Incidono su pena e, per l’aumento fino alla metà, sul calcolo della prescrizione

Due precisazioni completano il quadro. La prima riguarda il bene tutelato: la norma protegge l’affidamento che creditori, commissario giudiziale e tribunale ripongono nella relazione di un professionista indipendente, cioè la correttezza dell’informazione su cui si fondano il voto e il controllo giudiziale. Per questo il reato si perfeziona a prescindere dall’esito della procedura: ciò che conta è che un’informazione falsa o una lacuna rilevante sia entrata nel circuito della procedura, non che abbia effettivamente orientato il voto.

La seconda riguarda i tempi. Con un massimo edittale di cinque anni, la prescrizione si misura sul termine minimo di sei anni previsto per i delitti dall’art. 157 c.p.; l’aggravante del danno ai creditori, comportando un aumento superiore a un terzo, è una circostanza a effetto speciale e innalza il riferimento. Gli atti interruttivi allungano ulteriormente il termine. Il calcolo concreto, e la verifica della disciplina applicabile ratione temporis, vanno fatti caso per caso: è una delle prime operazioni da compiere, sia per chi difende sia per chi intende denunciare, perché i fatti emergono spesso a distanza di anni dal deposito della relazione.

Il reato è procedibile d’ufficio: la notizia può arrivare alla Procura dalla denuncia di un creditore, ma anche dalla relazione del commissario giudiziale o del curatore, che nelle procedure concorsuali segnalano le irregolarità riscontrate. Non serve una querela, e il ritiro della denuncia non chiude il procedimento.

Le tre aree in cui può cadere un’attestazione contestata

Quando un piano attestato si rivela infondato, la condotta dell’attestatore può essere letta in tre modi:

  1. Falso in attestazioni (art. 342 CCII): il professionista ha esposto dati falsi o ha taciuto informazioni rilevanti sulla veridicità dei dati.
  2. Concorso nei reati di bancarotta: l’attestazione è stata uno strumento consapevole di un disegno distrattivo, preferenziale o di aggravamento del dissesto realizzato dall’imprenditore.
  3. Area non penale: il professionista ha sbagliato una valutazione prognostica, ma con una base informativa corretta e completa; restano eventuali conseguenze civili, disciplinari e, soprattutto, processuali sulla procedura.

Le tre opzioni non sono strategie tra cui “scegliere” a piacimento: sono qualificazioni giuridiche che dipendono dai fatti. Il bivio, per chi difende o per chi denuncia, consiste nel capire in quale di esse il caso si colloca davvero, e quale tesi sia sostenibile davanti al giudice.

Opzione 1 — Il falso in attestazioni come reato autonomo

In cosa consiste

È la fattispecie tipica, quella che dà il nome al titolo. L’art. 342 CCII costruisce un reato proprio: può commetterlo solo chi riveste la qualifica di professionista incaricato di una delle relazioni o attestazioni richiamate. Un estraneo può concorrere (ad esempio chi materialmente redige la relazione poi firmata dal professionista, o l’imprenditore che lo istiga), ma l’autore qualificato deve esserci.

Le condotte sono due, e vanno tenute distinte:

  • commissiva: esporre informazioni false;
  • omissiva: omettere di riferire informazioni rilevanti.

Entrambe devono riguardare, secondo il testo vigente, la veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati. È un reato di pericolo: non richiede che il concordato sia ammesso o omologato, né che i creditori votino sulla base dell’attestazione falsa. Il danno ai creditori, se c’è, aggrava la pena ma non è necessario per il reato base.

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo: il professionista deve sapere che l’informazione è falsa o che quella omessa è rilevante. La colpa, anche grave, non basta. Il dibattito dottrinale sul dolo eventuale (accettazione del rischio che il dato sia falso) è aperto, e nella pratica il punto si gioca quasi sempre sulla documentazione dell’attività di verifica svolta.

Il nodo dei “dati” e la sentenza n. 13016/2024

L’aggiunta dell’inciso “in ordine alla veridicità dei dati” aveva alimentato una tesi difensiva di peso: se il nuovo art. 342 punisce solo il falso sui dati, allora il falso sul giudizio di fattibilità sarebbe stato depenalizzato, con effetto parzialmente abrogativo rispetto all’art. 236-bis e applicazione retroattiva della norma più favorevole (art. 2 c.p.).

La Cassazione, Sez. V penale, con la sentenza n. 13016 del 2024 (udienza 23 febbraio 2024, depositata il 28 marzo 2024), ha respinto questa lettura, affermando la piena continuità normativa tra le due norme. Il ragionamento si articola su tre passaggi, che vanno soppesati perché orientano tutte le difese:

  • la parola “dati” non ha un significato ristretto: anche molti dati aziendali (valore del magazzino, esigibilità dei crediti, fondi rischi) sono il frutto di valutazioni tecniche;
  • già sotto l’art. 236-bis la rilevanza penale riguardava la correttezza e la completezza della base informativa e dei metodi di verifica, non il giudizio prognostico in sé; la novella, quindi, non ha sottratto al penale condotte che prima vi rientravano;
  • in ogni caso, nel caso deciso, l’omessa informazione su un consistente apporto di nuova finanza riguardava un dato aziendale, e sarebbe rimasta punibile comunque.

La conseguenza pratica è netta: l’attestatore non può difendersi sostenendo che “tutto ciò che è valutazione è fuori dal reato”. Le valutazioni contenute nei dati restano attratte nella fattispecie quando si allontanano dai criteri tecnici riconosciuti o poggiano su informazioni taciute.

Come si sviluppa, in sintesi

Il procedimento segue quasi sempre una sequenza riconoscibile. La notizia di reato nasce dalla relazione del commissario giudiziale (che, nel concordato, riferisce sulle cause del dissesto e sulla attendibilità dei dati) o dalla denuncia di un creditore. La Procura acquisisce il fascicolo della procedura, la relazione di attestazione e, di norma, dispone una consulenza tecnica contabile per confrontare i dati attestati con quelli reali. Il professionista viene iscritto nel registro degli indagati e, spesso, sentito o perquisito per acquisire le carte di lavoro.

In questa fase il confronto si gioca su due tavoli: la ricostruzione documentale di che cosa l’attestatore aveva ricevuto e verificato, e la qualificazione dell’eventuale errore come dato falso, omissione rilevante o stima opinabile. Una consulenza tecnica di parte, che ripercorra le verifiche e i criteri adottati, consente di contrapporre alla lettura dell’accusa una ricostruzione alternativa fondata sugli stessi documenti. Il passaggio successivo è l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione; nel processo, la scelta tra rito ordinario e riti alternativi va soppesata considerando anche la posizione delle parti civili e l’interesse a un’assoluzione nel merito.

Il falso valutativo

Il ponte tra “valutazione” e “falsità” è stato costruito in materia di false comunicazioni sociali dalle Sezioni Unite penali, sentenza n. 22474 del 31 marzo 2016: un enunciato valutativo può essere vero o falso quando ci si discosta consapevolmente da criteri normativi o tecnici generalmente accettati, senza darne adeguata informazione. La sentenza del 2024 richiama proprio quel principio. Per l’attestatore significa che la stima del presumibile realizzo di un immobile, se costruita con criteri dichiarati e accettati, non è “falsa” solo perché il mercato poi ha deluso; diventa invece rilevante se il professionista ha consapevolmente ignorato una perizia, un vincolo urbanistico o un’offerta concreta molto inferiore.

Quando ha senso inquadrare il caso qui

Tre scenari tipici:

  1. il professionista attesta l’esistenza di crediti verso clienti che, dalla documentazione a sua disposizione, risultavano già incassati o inesigibili;
  2. la relazione tace l’esistenza di un debito tributario rilevante, emerso dagli avvisi che il professionista aveva visionato;
  3. l’attestazione non riferisce un apporto di finanza o una garanzia che cambiava radicalmente il quadro della proposta, come nel caso deciso nel 2024.

Vantaggi e svantaggi dell’inquadramento (per chi difende e per chi accusa)

Il vantaggio, per l’attestatore, è che l’art. 342 delimita un perimetro preciso: occorre dimostrare una specifica informazione falsa o omessa, la sua rilevanza e la consapevolezza. La documentazione delle verifiche svolte (carte di lavoro, campionamenti, richieste di chiarimento rimaste inevase) è l’elemento dirimente: se esiste ed è coerente, l’accusa deve misurarsi con essa.

Il rovescio della medaglia è la pena, tutt’altro che lieve: da due a cinque anni nel minimo e nel massimo edittale, con una multa che parte da 50.000 euro; l’aumento fino alla metà per il danno ai creditori può portare il massimo a sette anni e sei mesi. A ciò si aggiungono le conseguenze civili (costituzione di parte civile dei creditori o della procedura) e quelle disciplinari presso l’ordine professionale.

Per il creditore che valuta una denuncia, l’art. 342 ha il pregio di non richiedere la prova del danno per il reato base; lo svantaggio è che il processo penale non restituisce di per sé il credito, e i tempi possono essere lunghi.

Un profilo processuale da non trascurare

La vicenda decisa da Cass. pen. n. 26401/2024 (depositata il 4 luglio 2024) mostra un aspetto spesso sottovalutato. In un processo per falso in attestazioni relativo a un concordato preventivo, la Corte d’appello di Genova aveva dichiarato il reato prescritto ma, nel contempo, si era pronunciata sugli effetti civili escludendo la responsabilità per mancanza di prova del dolo. La Cassazione ha annullato senza rinvio “perché il fatto non sussiste”, ribadendo che quando dagli atti emerge l’insufficienza della prova e vi sono statuizioni civili da decidere, la formula assolutoria di merito prevale su quella di prescrizione (richiamando Sez. Un. n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti). Per l’attestatore, ottenere un’assoluzione piena invece di una prescrizione non è un dettaglio formale: incide sulla responsabilità civile e sulla posizione disciplinare.

Profilo ideale di questa opzione: casi in cui la contestazione riguarda un dato specifico, individuabile e documentabile, che l’attestatore aveva o poteva avere sotto gli occhi.

Opzione 2 — L’attestatore come concorrente nella bancarotta

In cosa consiste

La seconda strada è più grave e più complessa. Qui l’attestazione non è il fatto in sé, ma un tassello di un disegno più ampio: l’imprenditore distrae beni, paga creditori “amici”, aggrava il dissesto, e il professionista, consapevolmente, fornisce la copertura che consente al piano di essere depositato, ammesso o eseguito. In questa prospettiva, l’attestatore è un extraneus che concorre (art. 110 c.p.) nei reati di bancarotta commessi dall’imprenditore o dagli amministratori: la bancarotta fraudolenta e semplice nella liquidazione giudiziale (artt. 322 e 323 CCII per l’imprenditore individuale, artt. 329 e 330 per le società) e, sul versante delle procedure concordatarie, le fattispecie dell’art. 341 CCII, che estende le disposizioni penali alle condotte poste in essere nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione.

Il raccordo con le esenzioni dell’art. 324 CCII

L’art. 324 CCII esclude la bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato o di un concordato minore. È lo “scudo” che rende possibile il risanamento. Ma lo scudo poggia sull’attestazione: in dottrina è diffusa l’opinione che un’attestazione falsa faccia venir meno la copertura, perché il piano su cui l’esenzione si regge non è quello voluto dalla legge. È qui che le due fattispecie si toccano: se l’attestazione falsa è servita a coprire pagamenti preferenziali, si apre la questione se il falso sia assorbito nella bancarotta o concorra con essa. Gli orientamenti dottrinali divergono, e l’assenza di una presa di posizione consolidata della Cassazione su questo specifico punto impone cautela.

Che cosa serve per il concorso

La giurisprudenza in materia di concorso dell’extraneus nella bancarotta è ricca, anche se non specifica sull’attestatore. Ne derivano alcune coordinate trasferibili:

  • il concorrente esterno deve avere consapevolezza dell’altrui qualifica e del contributo che fornisce all’operazione illecita; la Cassazione si è soffermata sul confine tra amministratore di fatto e mero partecipe esterno (Cass. pen. n. 1636/2022) e sull’identità del fatto nel concorso tra amministratore di fatto ed extraneus nella bancarotta patrimoniale (Cass. pen. n. 15796/2019);
  • il concorso per omissione presuppone un obbligo giuridico di impedire l’evento, come quello gravante sui sindaci (Cass. pen. n. 28848/2020, sul concorso omissivo dei sindaci nella bancarotta semplice): l’attestatore, a differenza del sindaco, non ha poteri-doveri di controllo sulla gestione, e questa differenza va spesa in ogni difesa che respinga una responsabilità per “mancato impedimento”;
  • per i professionisti incaricati di relazioni, la Cassazione ha di recente escluso che il falso nelle relazioni di revisione si traduca automaticamente in concorso nella bancarotta (Cass. pen. n. 47900/2023, depositata il 30 novembre 2023): occorre dimostrare il nesso tra la falsa relazione e la condotta di bancarotta, non basta la falsità in sé.

Come si sviluppa, in sintesi

Quando l’ipotesi è il concorso, il procedimento per l’attestatore si innesta di regola su quello per bancarotta a carico degli amministratori, avviato dopo l’apertura della liquidazione giudiziale o in esito alla relazione del commissario. L’accusa deve ricostruire l’operazione distrattiva o preferenziale, dimostrare il ruolo dell’attestazione nel renderla possibile e provare la consapevolezza del professionista. La difesa, all’opposto, lavora sulla cronologia: data dei documenti ricevuti, data dell’attestazione, data dei pagamenti contestati, contenuto delle comunicazioni con il debitore. Spesso è proprio la sequenza temporale a separare chi ha coperto consapevolmente un’operazione da chi l’ha attestata sulla base di informazioni incomplete.

Quando ha senso inquadrare il caso qui

  1. L’attestazione ha consentito di eseguire, sotto lo scudo dell’art. 324, pagamenti a favore di soggetti collegati all’imprenditore.
  2. Dagli atti emerge un accordo tra imprenditore e professionista per sottostimare il passivo e far approvare un piano che preservava beni poi distratti.
  3. Il professionista ha attestato la fattibilità di un piano che prevedeva cessioni a valori incongrui verso società riconducibili ai soci.

Vantaggi e svantaggi dell’inquadramento

Per l’accusa e per la parte civile, il concorso in bancarotta ha un peso specifico enorme: pene più elevate, aggancio alle misure patrimoniali e una narrativa che collega l’attestatore all’intero danno della procedura.

A fronte di questo vantaggio, l’onere probatorio è molto più severo: occorre dimostrare il contributo causale dell’attestazione all’evento di bancarotta e il dolo di concorso, cioè la consapevolezza del disegno dell’imprenditore. La sentenza sui revisori del 2023 è il punto di appoggio della difesa: la falsità della relazione, da sola, non dimostra la partecipazione alla bancarotta. Il rischio per chi accusa è di “caricare” un’imputazione che poi in giudizio si ridimensiona alla sola fattispecie dell’art. 342, o cade del tutto.

Per l’attestatore, il rovescio della medaglia è evidente: una contestazione di concorso in bancarotta va affrontata fin dall’inizio ricostruendo cosa sapeva, quando lo sapeva e quale documentazione gli era stata fornita. I margini di errore sono minimi.

Profilo ideale di questa opzione: casi in cui l’attestazione è stata funzionale a operazioni distrattive o preferenziali e vi sono elementi concreti di intesa tra professionista e imprenditore.

Opzione 3 — L’area non penale: errore valutativo e conseguenze sulla procedura

In cosa consiste

La terza strada è quella che l’attestatore, quando ne ha i presupposti, cerca di far valere: la relazione era sbagliata, ma non falsa. Il professionista ha lavorato su una base informativa completa e corretta, ha dichiarato i criteri adottati, e la sua prognosi di fattibilità si è rivelata infondata per eventi successivi o per una valutazione ottimistica ma non irragionevole.

È il terreno indicato dalla stessa sentenza n. 13016/2024: il giudizio prognostico sulla fattibilità, in sé considerato, non è il cuore della fattispecie penale; lo è la correttezza della base informativa e dei metodi. Un errore di previsione, se non nasce da dati taciuti o falsati, resta fuori dall’art. 342.

Che cosa resta, fuori dal penale

Uscire dal penale non significa uscire da ogni conseguenza:

  • effetti sulla procedura: il tribunale verifica la regolarità della proposta e la completezza dell’attestazione; già con le Sezioni Unite civili n. 1521 del 23 gennaio 2013 si è chiarito che il giudice controlla la fattibilità giuridica del piano e la coerenza dell’attestazione, lasciando ai creditori la valutazione della convenienza economica. Un’attestazione lacunosa può portare all’inammissibilità della proposta o, nel corso della procedura, alla revoca dell’ammissione (art. 106 CCII) con possibile apertura della liquidazione giudiziale;
  • responsabilità civile: il professionista può essere chiamato a risarcire i danni causati con colpa nell’adempimento dell’incarico, verso il debitore e, secondo alcune impostazioni, verso i creditori;
  • profili disciplinari presso l’ordine di appartenenza.

Come si sviluppa, in sintesi

Nell’area non penale le sedi sono tre. Nella procedura concorsuale, l’incompletezza dell’attestazione emerge nel contraddittorio con il commissario giudiziale e con il tribunale, e può essere corretta con integrazioni della relazione prima del voto o dell’omologazione; se non è corretta, la procedura ne paga le conseguenze. Nella sede civile, l’azione risarcitoria contro il professionista richiede la prova della colpa professionale, del danno e del nesso causale, e si confronta con la copertura assicurativa obbligatoria del professionista. Nella sede disciplinare, l’ordine di appartenenza valuta il rispetto dei doveri deontologici di diligenza e indipendenza. Le tre sedi sono autonome, ma l’esito dell’una può pesare sulle altre: un’assoluzione penale nel merito, ad esempio, rafforza la tesi dell’errore valutativo anche in sede civile.

L’attestatore non è un pubblico ufficiale

Un corollario rafforza questa opzione: l’attestatore non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e per questo non risponde di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). Il principio fu affermato in sede di merito già dal Tribunale di Torino, Sez. IV penale, sentenza del 31 marzo 2010, ed è stato una delle ragioni che hanno indotto il legislatore del 2012 a introdurre l’art. 236-bis l.fall.: in assenza di una norma ad hoc, il falso dell’attestatore rischiava di restare impunito. Oggi la norma ad hoc c’è, e ha un perimetro preciso; fuori da quel perimetro, non si possono “recuperare” le figure di falso del codice penale.

Quando ha senso inquadrare il caso qui

  1. La stima del magazzino era fondata su un inventario fisico e su listini aggiornati, ma il mercato di riferimento è crollato dopo il deposito.
  2. Il piano in continuità prevedeva una crescita del fatturato coerente con lo storico e con ordini documentati; un cliente principale ha poi revocato le commesse.
  3. Il professionista ha adottato un criterio di valutazione minoritario ma dichiarato e motivato, rendendo i creditori in grado di valutarlo.

Vantaggi e svantaggi dell’inquadramento

Il vantaggio è evidente: nessuna sanzione penale. Il rovescio della medaglia è che questa tesi regge solo se l’attestatore può dimostrare di aver verificato davvero: la relazione che si limita a “prendere atto” dei dati forniti dal debitore, senza controlli a campione o senza verifiche sulle poste più rilevanti, difficilmente potrà essere difesa come mero errore valutativo. Il Tribunale di Alessandria, in una pronuncia del 2019 richiamata dalla dottrina come riferimento sui limiti della responsabilità dell’attestatore, è all’origine proprio della vicenda poi giunta in Cassazione nel 2024: segno che la linea tra errore e falso si decide sul concreto lavoro svolto.

Per il creditore, l’area non penale significa rinunciare alla leva del processo penale e puntare su strumenti civili e sulle eccezioni nella procedura (opposizione all’omologazione, segnalazione al commissario giudiziale).

Profilo ideale di questa opzione: casi in cui l’attestatore dispone di carte di lavoro complete, ha dichiarato i criteri adottati e l’errore deriva da eventi successivi o da una prognosi opinabile ma motivata.

Le tre qualificazioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia; applicano gli stessi dati di partenza alle tre qualificazioni per misurarne le differenze.

Dati comuni

Una società di distribuzione presenta domanda di concordato preventivo liquidatorio. Passivo dichiarato: 4.870.300 €. Attivo stimato dal piano: 1.529.270 €, con soddisfazione prospettata dei chirografari al 31,4%. L’attestazione viene depositata il 14 marzo 2025. A ottobre 2025 il commissario giudiziale accerta un debito tributario non dichiarato di 612.480 € e un credito verso clienti di 284.900 € in realtà già ceduto pro soluto a una società di factoring.

Simulazione 1 — Le cifre lette con l’art. 342

Se il professionista aveva ricevuto gli avvisi di accertamento (i 612.480 €) e il contratto di cessione dei crediti, e non ne ha riferito, la condotta rientra nell’omissione di informazioni rilevanti sulla veridicità dei dati.

  • Passivo reale: 4.870.300 + 612.480 = 5.482.780 €.
  • Attivo reale: 1.529.270 − 284.900 = 1.244.370 €.
  • Percentuale reale per i chirografari (ipotizzando che privilegiati e prededuzioni assorbano la stessa quota del piano): scende dal 31,4% a circa il 22,7%.

Il reato base è integrato con l’omissione, a prescindere dal voto. La differenza tra 31,4% e 22,7% è il presupposto concreto per l’aggravante del danno ai creditori: la pena-base (da 2 a 5 anni) può essere aumentata fino alla metà, quindi fino a 7 anni e 6 mesi nel massimo. Se invece l’attestatore dimostra che gli avvisi erano stati notificati dopo il deposito e non gli erano stati trasmessi, il dolo viene meno e la contestazione regge, al più, sul piano civile.

Simulazione 2 — Le stesse cifre con il concorso in bancarotta

Ipotesi aggiuntiva: nei due mesi successivi all’ammissione, la società paga 198.750 € a un fornitore riconducibile al socio di maggioranza, in esecuzione di un piano che prevedeva quel pagamento come “funzionale alla continuità della distribuzione”. L’attestatore aveva rilasciato una relazione ai sensi dell’art. 100 CCII che definiva il pagamento essenziale.

Se emergono mail che dimostrano che il professionista sapeva del collegamento con il socio e della non essenzialità della fornitura, l’attestazione diventa uno strumento del pagamento preferenziale: lo scudo dell’art. 324 non opera e si apre la contestazione di concorso. Se invece le mail mostrano che il debitore aveva taciuto il collegamento, l’attestatore torna nel perimetro dell’Opzione 1 (per le eventuali omissioni sui dati) o addirittura dell’Opzione 3. Lo stesso pagamento da 198.750 € può quindi pesare in modo radicalmente diverso a seconda di che cosa il professionista sapeva.

Simulazione 3 — Le stesse cifre come errore valutativo

Ipotesi alternativa: nessun debito tributario occultato, nessun credito ceduto. Il problema è solo il magazzino, stimato in 416.800 € sulla base di un inventario fisico del 28 febbraio 2025 e dei listini correnti; in sede di vendita realizza 241.330 € per il fallimento di un importante cliente-acquirente e per un calo dei prezzi del 38%.

La percentuale per i chirografari scende, ma la base informativa era corretta, il criterio dichiarato e lo scostamento dipende da eventi successivi. Si è nell’area dell’Opzione 3: niente art. 342, possibili effetti sulla procedura (la proposta potrebbe non essere più eseguibile, con rischio di risoluzione) e, solo se emerge una negligenza professionale, profili risarcitori.

Il confronto in tabella

Messe una accanto all’altra, le tre qualificazioni mostrano differenze che non riguardano solo la pena. Va soppesato, in particolare, che cosa deve essere provato e quali effetti si producono sulla procedura di concordato. La tabella riassume i parametri principali; i costi indicati sono solo quelli connessi al processo previsti dalla legge, in termini generali, e non comprendono alcuna voce di assistenza professionale.

Parametro Opzione 1 — Falso in attestazioni (art. 342 CCII) Opzione 2 — Concorso in bancarotta Opzione 3 — Area non penale
Chi può esserne protagonista Solo il professionista attestatore (con possibile concorso di terzi) Imprenditore/amministratori come autori, attestatore come concorrente Attestatore sul piano civile e disciplinare
Che cosa va provato Informazione falsa o omessa sui dati, rilevanza, dolo Contributo causale all’evento di bancarotta e dolo di concorso Colpa professionale (civile), incompletezza (effetti processuali)
Pena Reclusione 2-5 anni e multa 50.000-100.000 €; aumenti per profitto e danno Pene della bancarotta, sensibilmente più elevate Nessuna sanzione penale
Effetti sulla procedura Possibile revoca dell’ammissione, rischio di non omologazione Caduta delle esenzioni dell’art. 324, azioni sui pagamenti Inammissibilità o revoca se l’attestazione è lacunosa
Tempi Processo penale ordinario Processo penale, spesso unito a quello per bancarotta Giudizio civile o procedimento disciplinare
Rischi in caso di esito negativo per l’accusa Assoluzione; rilevanza della formula (merito vs prescrizione) Ridimensionamento all’art. 342 o assoluzione Rigetto della domanda risarcitoria
Costi previsti dalla legge Spese processuali in caso di condanna; per la parte civile, nessun contributo unificato nel processo penale Come opzione 1 Contributo unificato secondo lo scaglione del valore della causa civile
Reversibilità Bassa: la condanna incide su iscrizione e incarichi futuri Molto bassa Media: l’esito civile è transigibile

I criteri per decidere in quale area cade il caso

Il ragionamento non può essere ridotto a una regola unica; si presta invece a una serie di verifiche condizionali, da applicare ai documenti prima ancora che alle tesi.

Primo criterio: la natura dell’errore. Se la relazione contiene un’affermazione su un fatto verificabile (un debito esiste o non esiste, un credito è stato ceduto o no), il caso tende verso l’Opzione 1. Se l’errore riguarda una stima o una previsione, l’elemento dirimente diventa il metodo: criteri dichiarati e accettati spingono verso l’Opzione 3; criteri abbandonati senza spiegazione riportano verso l’Opzione 1, secondo la logica del falso valutativo.

Secondo criterio: che cosa il professionista aveva sotto gli occhi. La stessa omissione cambia significato se il documento era nel fascicolo consegnato all’attestatore oppure gli era stato nascosto. L’indice degli allegati ricevuti, le mail di richiesta documentale e i verbali di incontro con il debitore sono spesso più importanti della relazione stessa.

Terzo criterio: il collegamento con operazioni di bancarotta. Se l’attestazione si limita a sostenere il piano, il perimetro è l’art. 342. Se invece ha reso possibili pagamenti, cessioni o operazioni a favore di soggetti collegati, l’analisi deve estendersi al concorso. In questo caso va verificato se esistono elementi sulla consapevolezza del disegno dell’imprenditore: senza prova del dolo di concorso, la contestazione di bancarotta non regge, anche se la relazione è falsa.

Quarto criterio: l’esistenza di un danno quantificabile per i creditori. La differenza tra soddisfazione promessa e soddisfazione reale non è necessaria per il reato base, ma determina l’aggravante e, sul piano civile, l’entità del risarcimento. Una quantificazione accurata è utile sia a chi accusa sia a chi difende.

Quinto criterio: lo stato della procedura. Se il concordato è ancora in corso, le conseguenze processuali (revoca, inammissibilità, conversione in liquidazione giudiziale) possono essere più immediate e incisive di quelle penali; se è già chiuso o risolto, il baricentro si sposta sul processo penale e sulle azioni risarcitorie.

«Con l’occhio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e dell’avvocato cassazionista, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo imposta ogni analisi partendo dalla stessa domanda: che cosa sapeva l’attestatore, e dove lo ha scritto.»

Le domande di chi deve ancora capire dove si colloca

Se l’attestatore ha solo “ripreso” i dati del debitore, è al riparo?

No. La legge chiede di attestare la veridicità dei dati, non di trascriverli. Recepire acriticamente i numeri del debitore non integra di per sé il dolo, ma indebolisce gravemente la tesi dell’errore in buona fede, perché impedisce di dimostrare quali verifiche siano state svolte.

Un errore nella previsione di fatturato è reato?

Di regola no, se la previsione si fonda su dati corretti e su criteri dichiarati. Lo diventa se la previsione è stata costruita ignorando consapevolmente informazioni note (una commessa revocata, un cliente insolvente) e tacendole ai creditori. Dopo la sentenza n. 13016/2024 la difesa basata sulla sola natura “prognostica” del giudizio va maneggiata con molta cautela.

La prescrizione chiude la partita?

Non necessariamente nel modo più favorevole. Se il processo ha prove insufficienti e ci sono parti civili, l’imputato ha interesse a ottenere un’assoluzione nel merito, che la Cassazione ha imposto nel caso deciso con la sentenza n. 26401/2024. La formula conta per le responsabilità civili e per la vita professionale.

Il creditore danneggiato deve scegliere tra denuncia e causa civile?

Non è una scelta esclusiva. Può presentare denuncia, costituirsi parte civile nel processo penale o agire separatamente in sede civile. Le due strade hanno tempi e oneri probatori diversi, e la decisione va presa considerando lo stato della procedura concorsuale e la solvibilità del professionista.

L’esperto della composizione negoziata può essere imputato di falso in attestazioni?

L’esperto non redige un’attestazione di veridicità e fattibilità: la sua relazione finale ha natura diversa e la dottrina esclude che rientri nell’art. 342. Se però la composizione sfocia in un accordo o in un concordato, interverrà un professionista attestatore distinto, e a lui si applicherà la norma.

Che differenza c’è tra il reato di falso in attestazioni e la bancarotta “da concordato” dell’art. 341 CCII?

Sono fattispecie con autori diversi. L’art. 341 CCII riguarda in primo luogo l’imprenditore e gli amministratori che, nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione, pongono in essere condotte di bancarotta o simulano crediti per influire sulla formazione delle maggioranze. L’art. 342 è invece il reato del professionista. Le due norme possono convivere nello stesso procedimento, con contestazioni distinte per l’imprenditore e per l’attestatore, e il loro intreccio è esattamente il terreno dell’Opzione 2.

Se l’attestatore si accorge dell’errore dopo il deposito, che cosa cambia?

Il reato, se integrato, resta tale; ma la condotta successiva non è irrilevante. Una tempestiva integrazione della relazione, comunicata al commissario e al tribunale prima del voto, incide sulla valutazione del dolo, sull’eventuale danno ai creditori e sugli effetti per la procedura. Il silenzio consapevole dopo la scoperta, al contrario, rende assai più difficile sostenere la buona fede.

Le pronunce che orientano la qualificazione

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. Per ognuno: estremi, principio riformulato, rilevanza per il tema.

Per l’Opzione 1 — Il falso in attestazioni

1. Cass. pen., Sez. V, n. 13016/2024 (udienza 23 febbraio 2024, depositata 28 marzo 2024).
Principio: tra l’art. 236-bis l.fall. e l’art. 342 CCII vi è piena continuità normativa; l’inciso sulla “veridicità dei dati” non ha depenalizzato il falso relativo alla base informativa e ai metodi valutativi, perché anche molti dati aziendali sono frutto di valutazioni.
Rilevanza: è la pronuncia cardine sul reato. Chiude la strada alla tesi dell’abrogazione parziale e indica dove si colloca il confine tra falso e prognosi.

2. Cass. pen., Sez. Unite, n. 22474 del 31 marzo 2016.
Principio: un’affermazione valutativa può essere falsa quando l’autore si discosta consapevolmente, e senza darne conto, da criteri normativi o tecnici generalmente accettati.
Rilevanza: resa in materia di false comunicazioni sociali, è richiamata dalla sentenza del 2024 e fornisce il metro con cui giudicare le stime contenute in un’attestazione.

3. Cass. pen., n. 26401/2024 (depositata 4 luglio 2024).
Principio: in un processo per falso in attestazioni in un concordato preventivo, quando il reato è prescritto ma vi sono statuizioni civili e la prova del fatto è insufficiente, va pronunciata l’assoluzione nel merito; la sentenza d’appello è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Rilevanza: per l’attestatore la formula di proscioglimento ha effetti concreti su responsabilità civile e posizione professionale.

4. Cass. pen., Sez. Unite, n. 35490 del 28 maggio 2009 (Tettamanti).
Principio: in presenza di una causa estintiva, il proscioglimento nel merito prevale solo se l’innocenza emerge in modo evidente dagli atti, salvo il diverso regime quando il giudice d’appello deve decidere sugli effetti civili.
Rilevanza: è il riferimento richiamato dalla pronuncia n. 26401/2024 per definire i rapporti tra prescrizione e assoluzione nei processi per falso in attestazioni.

Per l’Opzione 2 — Il concorso in bancarotta

5. Cass. pen., n. 47900/2023 (depositata 30 novembre 2023).
Principio: la falsità contenuta nelle relazioni dei revisori non comporta, di per sé, il concorso nella bancarotta societaria; occorre dimostrare il collegamento tra la relazione e la condotta di bancarotta.
Rilevanza: la logica è trasferibile all’attestatore, professionista che pure redige relazioni destinate a terzi; è il principale argomento contro le contestazioni “automatiche” di concorso.

6. Cass. pen., n. 28848/2020.
Principio: il concorso omissivo dei sindaci nella bancarotta semplice degli amministratori si fonda sui loro specifici doveri di controllo sulla gestione.
Rilevanza: segna una differenza con l’attestatore, privo di poteri-doveri di vigilanza sulla gestione; utile per contestare imputazioni di concorso per mancato impedimento.

7. Cass. pen., n. 1636/2022.
Principio: nei reati di bancarotta va distinta la posizione dell’amministratore di fatto da quella dell’extraneus che partecipa solo come concorrente accessorio.
Rilevanza: aiuta a collocare l’attestatore come eventuale concorrente esterno, con i relativi requisiti di consapevolezza.

8. Cass. pen., n. 15796/2019.
Principio: nel concorso tra amministratore di fatto ed extraneus nella bancarotta patrimoniale, l’identità del fatto va valutata secondo la nozione di idem factum.
Rilevanza: rileva quando l’attestatore è chiamato a rispondere sia del falso sia della bancarotta, per verificare se i fatti contestati siano davvero distinti.

Per l’Opzione 3 — L’area non penale

9. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1521 del 23 gennaio 2013.
Principio: nel concordato preventivo il giudice controlla la fattibilità giuridica della proposta e la completezza e coerenza dell’attestazione, mentre la valutazione della convenienza economica spetta ai creditori.
Rilevanza: chiarisce che un’attestazione lacunosa produce anzitutto effetti sulla procedura (inammissibilità, revoca), indipendentemente da ogni profilo penale.

10. Trib. Torino, Sez. IV pen., sentenza del 31 marzo 2010.
Principio: il professionista attestatore non è pubblico ufficiale e non risponde di falso ideologico in atto pubblico.
Rilevanza: segna il limite del penale “di riserva”; fuori dal perimetro dell’art. 342 non si possono recuperare le figure di falso del codice penale.

11. Trib. Alessandria (giudizio abbreviato) e Corte d’appello di Torino, nella vicenda poi decisa da Cass. n. 13016/2024.
Principio: i giudici di merito hanno ritenuto rilevante l’omessa informazione su un apporto di nuova finanza; in appello il reato è stato dichiarato prescritto con conferma delle statuizioni civili.
Rilevanza: mostra come la linea tra errore valutativo e omissione rilevante venga tracciata sul contenuto concreto dell’informazione taciuta.

Per le pronunce di merito non sono disponibili, nelle fonti consultate, numero e data completi: vanno lette come indicazioni di orientamento, non come precedenti citabili negli atti.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un’attestazione è contestata, o quando un creditore ritiene di essere stato danneggiato da un piano attestato, il lavoro dello Studio parte dai documenti e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. Questi sono gli strumenti concreti:

  1. Ricostruiamo il fascicolo dell’attestatore: confrontiamo la relazione con l’elenco dei documenti effettivamente ricevuti, le mail di richiesta e le carte di lavoro, per stabilire che cosa il professionista sapeva alla data del deposito.
  2. Verifichiamo se la relazione rientra tra quelle richiamate dall’art. 342 CCII, perché fuori da quell’elenco la fattispecie non si applica.
  3. Isoliamo, posta per posta, i dati contestati e li classifichiamo come fatti verificabili o come stime, applicando il criterio del falso valutativo delineato dalle Sezioni Unite del 2016.
  4. Valutiamo quale delle tre qualificazioni regge davanti al giudice nel caso specifico, e costruiamo la linea difensiva (o la denuncia) su quella sostenibile, non su quella più comoda.
  5. Analizziamo i rapporti tra attestazione e pagamenti eseguiti, per verificare se sia in discussione l’esenzione dell’art. 324 CCII e se vi siano elementi per contestare o escludere il concorso in bancarotta.
  6. Quantifichiamo lo scostamento tra soddisfazione promessa e soddisfazione reale, con i commercialisti dello staff, per misurare l’eventuale danno ai creditori e l’incidenza dell’aggravante.
  7. Seguiamo i riflessi sulla procedura: interloquiamo con il commissario giudiziale, valutiamo i rischi di revoca dell’ammissione o di mancata omologazione e le possibili integrazioni della relazione.
  8. Curiamo la costituzione di parte civile o la difesa nel processo penale, con attenzione alla formula di proscioglimento quando entrano in gioco prescrizione e statuizioni civili.
  9. Impostiamo o contrastiamo l’azione risarcitoria in sede civile contro il professionista, valutando la sua copertura assicurativa e i tempi.
  10. Portiamo la stessa strategia fino in Cassazione, quando la questione di diritto (come quella sulla continuità tra art. 236-bis e art. 342) richiede l’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La leva che pesa di più in questa materia è la continuità di strategia fino in Cassazione: la qualificazione scelta all’inizio, che sia la difesa dell’errore valutativo o la contestazione del dolo di concorso, va difesa negli stessi termini in ogni grado, senza cambiare mani. Le questioni decisive sul reato di falso in attestazioni sono state risolte dalla Suprema Corte, ed è lì che spesso si chiude la partita. Accanto a questo, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere i piani e le attestazioni con l’occhio di chi opera negli strumenti di regolazione della crisi, distinguendo ciò che la legge chiede al professionista da ciò che non gli chiede.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: i primi sulle qualificazioni giuridiche e sul processo, i secondi sulla ricostruzione dei dati contabili, sulle stime e sulla quantificazione degli scostamenti. In un reato in cui la linea tra falso ed errore passa per i numeri, la lettura congiunta è parte della difesa.

In chiusura

Il reato di falso in attestazioni e relazioni non coincide con ogni attestazione sbagliata. L’art. 342 CCII colpisce le informazioni false o taciute sulla veridicità dei dati del piano, e la Cassazione ha chiarito nel 2024 che quel perimetro comprende anche la base informativa e i metodi valutativi; il concorso in bancarotta richiede molto di più, cioè la partecipazione consapevole a un disegno dell’imprenditore; l’errore di prognosi, fondato su dati corretti e criteri dichiarati, resta fuori dal penale ma non da ogni conseguenza. La qualificazione dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: all’attestatore che sceglie la difesa sbagliata, al creditore che imbocca la strada meno efficace.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia per ragioni verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi nei quali le attestazioni nascono; ed è avvocato cassazionista, in grado di seguire le questioni sul falso dell’attestatore fino alla Corte che ne ha definito i confini.

📩 Se una relazione di attestazione è finita sotto esame, o se pensi di aver votato un concordato sulla base di dati non veri, scrivici oggi: i contatti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

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