Quando Può Essere Revocato Il Concordato Preventivo In Continuità?

Quando può essere revocato un concordato preventivo in continuità, e da chi? È la domanda che si pongono, da lati opposti del tavolo, l’imprenditore che ha appena ottenuto l’apertura della procedura e il creditore che teme di aver dato credito a un piano poco solido. La risposta non è una sola, perché il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 147/2026) non prevede un’unica “revoca”. Esistono più strade, che si aprono in momenti diversi della vita del concordato: la revoca vera e propria del decreto di apertura durante la procedura (art. 106 CCII), con la sua variante nella fase “con riserva” (art. 44, comma 2), e poi, dopo l’omologazione, la risoluzione per inadempimento (art. 119) e l’annullamento per dolo (art. 120). Ciascuna ha presupposti, termini, legittimati ed effetti propri.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: lo strumento che fa cadere il concordato dipende dalla fase in cui ci si trova e dal tipo di vizio che emerge. Scegliere la strada sbagliata, o lasciar scadere quella giusta, significa per il creditore perdere un’arma, per il debitore esporsi a una liquidazione giudiziale che poteva essere evitata.

La materia è esattamente quella in cui lo Studio Monardo opera con una competenza certificata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè iscritto negli elenchi dei professionisti chiamati a valutare la sostenibilità dei piani di risanamento e a guidare le trattative tra impresa e creditori. È la stessa prospettiva che serve per capire quando un concordato in continuità regge e quando, invece, è esposto a revoca o risoluzione: leggere il piano dall’interno, valutarne la credibilità e la trasparenza verso i creditori. Accanto a questa abilitazione, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.

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Il quadro di partenza: che cosa significa “revocare” un concordato in continuità

Prima di pesare le strade, conviene fissare qualche concetto comune a tutte. Il concordato preventivo in continuità aziendale è lo strumento con cui l’impresa in crisi o insolvente propone ai creditori un piano che prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente in capo al debitore (continuità diretta) o attraverso un terzo che rileva l’azienda (continuità indiretta). La disciplina di riferimento è negli artt. 84 e seguenti CCII: l’art. 84 descrive le finalità e il contenuto del piano, l’art. 87 il contenuto del piano e dell’attestazione, l’art. 47 il decreto di apertura, l’art. 112 il giudizio di omologazione.

La vita del concordato può essere divisa, ai fini del nostro confronto, in tre stagioni:

  1. la fase prenotativa (il cosiddetto concordato “con riserva” o “in bianco”), in cui il debitore ha depositato una domanda con riserva di presentare piano e proposta entro il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44 CCII;
  2. la fase della procedura aperta, che va dal decreto di apertura ex art. 47 fino all’omologazione, durante la quale opera il commissario giudiziale e si svolge il voto dei creditori;
  3. la fase esecutiva, successiva all’omologazione, in cui il debitore (o l’assuntore, o il terzo che ha rilevato l’azienda) deve adempiere al piano sotto la sorveglianza del commissario.

La parola “revoca”, in senso tecnico, riguarda solo le prime due stagioni. Dopo l’omologazione il concordato non si “revoca” più: può essere risolto, se non viene adempiuto, oppure annullato, se si scopre che era fondato su un inganno. Nel linguaggio comune, però, chi chiede “quando può essere revocato il concordato” intende spesso proprio questo: in quali casi la procedura salta e i creditori riacquistano la possibilità di agire per l’intero, o di chiedere la liquidazione giudiziale.

Un secondo concetto comune riguarda la sorte dell’impresa quando il concordato cade. In tutte e tre le strade lo sbocco possibile è la liquidazione giudiziale, ma non è automatico: occorre che vi sia un ricorso di un creditore o una richiesta del pubblico ministero (o, nei limiti previsti, del commissario), e che ricorrano i presupposti dello stato di insolvenza. Il tribunale, per l’art. 106, comma 3, CCII, revoca il decreto di apertura e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara aperta la liquidazione giudiziale: non procede d’ufficio.

Un terzo concetto riguarda la peculiarità della continuità. A differenza del concordato liquidatorio, il concordato in continuità non promette ai creditori il ricavato di beni ceduti, ma flussi futuri generati dall’attività. Ne derivano due conseguenze rilevanti per il nostro tema: la prima è che la trasparenza informativa sull’andamento dell’impresa è ancora più cruciale, perché i creditori votano su previsioni; la seconda è che l’inadempimento, nella fase esecutiva, va misurato sul piano e sui flussi promessi, con valutazioni che spesso richiedono un’analisi aziendalistica e non soltanto giuridica.

Infine, sul piano delle fonti, il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha introdotto un ulteriore correttivo al Codice (con, tra l’altro, l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali). Le verifiche condotte per questo articolo non hanno evidenziato interventi sugli artt. 106, 119 e 120, che restano la sede delle regole qui esaminate; è comunque un punto da ricontrollare sul testo coordinato al momento in cui si agisce.

Chi ha interesse a far cadere il concordato, e chi a difenderlo

Il confronto tra le strade cambia volto a seconda di chi lo osserva. Per il creditore chirografario, falcidiato dal piano, la caduta del concordato significa riacquistare il diritto all’intero credito, ma anche affrontare un’eventuale liquidazione giudiziale in cui il recupero dipende dall’attivo realizzabile. Per il creditore privilegiato, che nel concordato in continuità può essere pagato con tempi dilazionati nei limiti consentiti dal Codice, la valutazione verte soprattutto sui tempi e sulla sicurezza dell’incasso. Per i lavoratori, la continuità è spesso la prima garanzia di conservazione del posto, e la caduta del concordato può avere conseguenze occupazionali immediate. Per l’imprenditore, infine, la revoca o la risoluzione mettono in discussione non solo la falcidia, ma la stessa prosecuzione dell’attività.

C’è poi un attore istituzionale che non va dimenticato: il commissario giudiziale. Nella fase della procedura aperta è lui il primo destinatario delle informazioni, ed è su di lui che l’art. 106 pone il dovere di riferire al tribunale; nella fase esecutiva sorveglia l’adempimento e può, su istanza dei creditori, promuovere la risoluzione. Il pubblico ministero, a sua volta, riceve comunicazione degli atti di frode e può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.

Questa pluralità di interessi spiega perché il legislatore abbia costruito strumenti diversi, con legittimazioni diverse. Va soppesato, in ogni caso, che far cadere un concordato in continuità non equivale automaticamente a ottenere di più: il rovescio della medaglia della revoca o della risoluzione può essere una liquidazione con valori di realizzo inferiori a quelli promessi dal piano. L’elemento dirimente, per chi valuta l’iniziativa, è quindi il confronto tra ciò che il concordato può ancora dare e ciò che la liquidazione darebbe realisticamente.

Prima strada: la revoca del concordato durante la procedura (artt. 106 e 44 CCII)

In cosa consiste

La revoca in senso proprio è disciplinata dall’art. 106 CCII, rubricato “Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura”, che riprende con alcune modifiche il vecchio art. 173 della legge fallimentare. Il meccanismo è questo: se il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che procede secondo l’art. 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.

Il secondo comma estende le stesse conseguenze ad altre ipotesi: il mancato deposito della somma prevista dall’art. 47, comma 2, lett. d), il compimento di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, e il caso in cui, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 84-88. Il terzo comma chiude il cerchio: all’esito del procedimento il tribunale revoca il decreto di apertura ex art. 47 e, se vi è ricorso di un creditore o richiesta del pubblico ministero, apre la liquidazione giudiziale.

Nella fase prenotativa la logica è analoga ma il bersaglio è diverso: l’art. 44, comma 2, CCII consente al tribunale di revocare il decreto con cui ha concesso il termine per depositare piano e proposta, se il debitore ha compiuto atti di frode o non ha rispettato gli obblighi informativi periodici imposti con il decreto stesso. È la stessa revoca, anticipata a un momento in cui il piano ancora non c’è.

Quando ha senso

  • Scenario 1 — l’attivo “sparito”. Il commissario, confrontando la situazione patrimoniale depositata con le scritture contabili, scopre che un ramo di magazzino o un credito verso una società collegata non compare tra le attività. Se l’omissione è stata funzionale a rendere più appetibile la proposta o a sottrarre risorse ai creditori, siamo nel cuore dell’art. 106.
  • Scenario 2 — l’atto non autorizzato. Durante la procedura, l’impresa in continuità vende un immobile strumentale o concede una garanzia senza l’autorizzazione del giudice delegato richiesta per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 46 CCII). L’atto è inefficace e, se diretto a frodare i creditori, giustifica la revoca.
  • Scenario 3 — il piano che perde i requisiti. Dopo l’apertura emerge che il piano in continuità non rispetta i requisiti di contenuto o le condizioni di ammissibilità (ad esempio l’attestazione si rivela fondata su dati non veritieri, o la prospettiva di continuità è venuta meno per la perdita di un contratto essenziale). L’art. 106, comma 2, consente di intervenire “in qualunque momento”.

Profilo ideale di questa strada: il creditore, il commissario o il pubblico ministero che, prima del voto o dell’omologazione, scoprono un’informazione decisiva taciuta o manipolata dal debitore, oppure il venir meno dei requisiti di ammissibilità del piano.

Come si esegue, in sintesi

Il promotore naturale è il commissario giudiziale, che ha il dovere di riferire al tribunale. Il creditore che venga a conoscenza di fatti rilevanti può però segnalarli al commissario e al tribunale e, soprattutto, depositare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, che è la condizione perché alla revoca segua lo sbocco liquidatorio. Il tribunale instaura un procedimento in contraddittorio con il debitore, che può difendersi e chiarire; se accerta i presupposti, revoca il decreto di apertura. Il provvedimento si inserisce nel procedimento unitario regolato dagli artt. 40 e seguenti, con le relative impugnazioni.

Vantaggi

Il principale vantaggio è la tempestività: si interviene prima che i creditori votino o prima che il concordato diventi definitivo con l’omologazione, evitando che la falcidia si consolidi. In secondo luogo, la giurisprudenza ha chiarito che la frode rileva come disvalore in sé: secondo la Cassazione (Cass. civ., 30 gennaio 2026, n. 2042), il compimento di atti di frode giustifica l’arresto della procedura anche quando la proposta sarebbe in astratto conveniente per i creditori. Non serve quindi dimostrare un danno quantificato; è sufficiente provare la condotta decettiva. Terzo vantaggio: il successivo “ravvedimento” del debitore non cancella la frode, come affermato già da Cass. civ., 26 giugno 2014, n. 14552, sulla funzione deterrente della revoca.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è il perimetro stretto della nozione di frode. Non ogni irregolarità, non ogni scorrettezza gestionale passata, integra un atto di frode ai fini della revoca. La linea consolidata, formata sotto l’art. 173 l. fall. ma ritenuta valida anche per l’art. 106 CCII, richiede una condotta volta a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, che, se conosciute, avrebbero potuto orientare diversamente il voto (Cass. civ., 23 giugno 2011, n. 13817 e n. 13818; Cass. civ., 14 febbraio 2014, n. 3543). Se invece il debitore ha esposto in modo completo i propri errori, anche gravi, l’argomento della frode si indebolisce sensibilmente: è quanto ha ritenuto la Corte d’Appello di Bari (21 ottobre 2025) in un concordato in continuità indiretta, escludendo la frode perché le condotte contestate — inadempimenti tributari e previdenziali sistematici, pagamenti per operazioni ritenute inesistenti — erano state portate a conoscenza dei creditori.

Per il debitore, l’altra faccia è la gravità delle conseguenze: la revoca chiude la procedura, fa venir meno la protezione del patrimonio e apre la strada alla liquidazione giudiziale. Per il creditore che la promuove, il rischio è quello di un’iniziativa che si risolve in una perdita di tempo se i fatti, a un esame attento, erano già stati dichiarati.

Pronunce a supporto

Le pronunce di riferimento per questa strada sono, oltre alla citata Cass. n. 2042/2026, le sentenze gemelle n. 13817 e 13818 del 2011, la n. 3543/2014 e la n. 14552/2014 (tutte rese sull’art. 173 l. fall., il cui contenuto è stato ripreso dall’art. 106 CCII), e la decisione della Corte d’Appello di Bari del 21 ottobre 2025, che offre una lettura specifica per il concordato in continuità.

La variante della fase con riserva: la revoca dei termini ex art. 44, comma 2

Una parte rilevante dei concordati in continuità nasce con una domanda “con riserva”, che consente all’impresa di ottenere subito la protezione del patrimonio e un termine per preparare piano, proposta e attestazione. Proprio perché in questa fase i creditori non hanno ancora un piano su cui ragionare, il Codice affida al tribunale un potere di controllo incisivo: con il decreto che concede il termine, il tribunale impone al debitore obblighi informativi periodici sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per predisporre la proposta, e può nominare un commissario giudiziale. Se il debitore non rispetta questi obblighi, o se emergono atti di frode, il tribunale può revocare il decreto e dichiarare improcedibile la domanda.

Per il creditore, questa è spesso la prima finestra utile: segnalare tempestivamente al commissario o al tribunale pagamenti anomali, cessioni di beni, accordi con parti correlate o il mancato deposito delle relazioni periodiche può impedire che la fase prenotativa venga utilizzata in modo strumentale. A fronte di questo vantaggio, il limite è che in questa fase il quadro informativo è ancora parziale e le iniziative rischiano di apparire premature se non sono sostenute da dati precisi.

Per l’impresa, la fase con riserva è invece il momento in cui la trasparenza costa meno e rende di più: dichiarare subito operazioni delicate, spiegarne le ragioni e prevederne il trattamento nel piano riduce in modo significativo l’esposizione alla revoca successiva. La giurisprudenza richiamata più sopra mostra che ciò che pesa non è l’irregolarità in sé, ma il suo occultamento ai creditori: è una regola che vale fin dal primo giorno.

Va inoltre ricordato che anche le misure protettive e cautelari, spesso richieste insieme alla domanda, possono essere revocate quando risultano compiuti atti di frode o quando non soddisfano più la loro funzione di agevolare le trattative (art. 55 CCII): è un rimedio diverso dalla revoca del concordato, ma che nella pratica ne anticipa spesso la crisi, perché espone l’impresa alle azioni esecutive dei creditori.

Seconda strada: la risoluzione per inadempimento dopo l’omologazione (art. 119 CCII)

In cosa consiste

Una volta omologato, il concordato in continuità produce effetti obbligatori per tutti i creditori anteriori: il debitore è tenuto a pagare nella misura e nei tempi previsti dal piano. Se non lo fa, entra in gioco l’art. 119 CCII, che disciplina la risoluzione del concordato per inadempimento. Ciascun creditore può chiederla; la legge riconosce l’iniziativa anche al commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori. Il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza, e il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. La risoluzione non opera quando gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Il procedimento segue gli artt. 40 e 41 CCII.

Un tassello importante riguarda il rapporto con la liquidazione giudiziale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4696 del 2022 resa nel vigore della legge fallimentare, hanno affermato che il fallimento dell’impresa in concordato omologato può essere dichiarato anche senza previa risoluzione (il cosiddetto fallimento omisso medio), ma che il creditore istante non subisce l’effetto esdebitatorio del concordato solo se il fallimento è stato dichiarato quando la risoluzione era ancora possibile; principio ribadito da Cass. civ., 6 giugno 2024, n. 15862. Il Codice della crisi ha scelto una soluzione più netta, subordinando in linea di principio l’apertura della liquidazione giudiziale alla previa risoluzione del concordato, con l’eccezione dell’insolvenza dovuta a debiti sorti dopo il deposito della domanda. Per il creditore di un concordato in continuità, quindi, la risoluzione è di regola il passaggio obbligato per riportare l’impresa davanti al tribunale fallimentare.

Quando ha senso

  • Scenario 1 — le rate saltate. Il piano prevede pagamenti semestrali ai chirografari finanziati dai flussi dell’attività; dopo due scadenze rispettate, l’impresa smette di pagare e non presenta alcuna modifica. L’inadempimento è evidente e, se riguarda una parte rilevante dei pagamenti promessi, non è di scarsa importanza.
  • Scenario 2 — la continuità che si interrompe. L’impresa cessa l’attività o l’assuntore della continuità indiretta abbandona l’azienda, e con essa la fonte dei flussi. I pagamenti futuri diventano irrealizzabili prima ancora della scadenza: il creditore può agire senza attendere il termine finale (Cass. civ., 29 maggio 2019, n. 14601, ha riconosciuto che l’azione è proponibile anche prima della scadenza dei termini di adempimento).
  • Scenario 3 — i privilegiati non soddisfatti. Il piano prevedeva il pagamento integrale dei crediti privilegiati entro un termine preciso, e il termine è trascorso senza pagamento. Qui la valutazione di gravità è più agevole, perché l’obbligo era puntuale.

Profilo ideale di questa strada: il creditore che, dopo l’omologazione, constata che il debitore non sta pagando come promesso, in misura non marginale, ed è ancora entro l’anno successivo all’ultimo adempimento previsto.

Come si esegue, in sintesi

Il creditore deposita ricorso al tribunale che ha omologato il concordato, documentando l’inadempimento (piano omologato, scadenze, pagamenti ricevuti o mancati, relazioni del commissario). Il debitore è convocato e può difendersi dimostrando che l’inadempimento è di scarsa importanza, che è imputabile a ritardi degli organi della procedura o che è in corso una regolarizzazione. Il tribunale decide con sentenza; contestualmente o successivamente, su ricorso, può essere aperta la liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti.

Vantaggi

Il primo vantaggio è la natura oggettiva della valutazione: la giurisprudenza ha da tempo chiarito che conta il mancato raggiungimento della funzione del concordato, cioè il soddisfacimento dei creditori nella misura promessa, a prescindere dall’imputabilità dell’inadempimento al debitore (Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652). Il creditore non deve provare la colpa dell’imprenditore. Il secondo vantaggio è che la risoluzione fa venir meno l’effetto esdebitatorio: i creditori recuperano il diritto al credito originario, salvo quanto già ricevuto. Il terzo è la legittimazione diffusa: basta un solo creditore.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi, vanno soppesati alcuni limiti. Il primo è la soglia della scarsa importanza: un ritardo contenuto o uno scostamento minimo rispetto ai flussi previsti potrebbe non bastare, soprattutto in un concordato in continuità dove il piano si fonda su previsioni intrinsecamente esposte a oscillazioni. Una parte della giurisprudenza di merito, proprio con riferimento alla continuità, ha valorizzato il criterio della soddisfazione non irrisoria dei creditori (App. Bologna, 27 settembre 2017). Il secondo limite è il termine di decadenza annuale, che non è rilevabile d’ufficio ma, se eccepito, chiude definitivamente la strada. Il terzo riguarda i creditori che hanno votato a favore: in un concordato con cessione dei beni la Cassazione (Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6022) ha escluso che possano chiedere la risoluzione per il solo scostamento del ricavato dalla percentuale indicata; la regola, pensata per la cessione dei beni, va però calibrata sul diverso impegno assunto nel piano in continuità. Infine, se il ritardo è imputabile agli organi della procedura e il debitore lo dimostra, la risoluzione può essere respinta (Trib. Piacenza, 19 giugno 2019).

Per il debitore, il rischio è speculare: la risoluzione cancella la falcidia e, in un concordato in continuità, mette in discussione l’intera prosecuzione dell’attività.

Pronunce a supporto

Cass. n. 20652/2019 sul criterio oggettivo; Cass. n. 14601/2019 sull’azione anticipata e sul termine; Cass. n. 6022/2014 sui creditori consenzienti; Cass. Sez. Un. n. 4696/2022 e Cass. n. 15862/2024 sul rapporto con la liquidazione; App. Bologna 27 settembre 2017 e Trib. Piacenza 19 giugno 2019 sulle soglie e sui ritardi.

Il ruolo del commissario nella fase esecutiva della continuità

Dopo l’omologazione il commissario giudiziale non esce di scena: sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione e riferisce al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori (art. 118 CCII). Nel concordato in continuità questa sorveglianza ha un contenuto particolare, perché non riguarda la vendita di beni ma l’andamento di un’impresa in attività: ricavi, margini, flussi di cassa, rispetto del piano industriale.

Per il creditore che valuta la risoluzione, le relazioni periodiche del commissario sono il primo strumento di prova: documentano gli scostamenti tra flussi previsti e flussi effettivi e consentono di misurare la gravità dell’inadempimento senza dover ricostruire da soli i conti dell’impresa. Per il debitore, sono invece l’occasione per rappresentare per tempo le ragioni di un ritardo, le misure correttive adottate e la perdurante eseguibilità del piano.

L’elemento dirimente, nella continuità, è la distinzione tra uno scostamento fisiologico delle previsioni e un fallimento strutturale del piano. Un piano quinquennale che, al secondo anno, registra flussi inferiori del 10% rispetto alle previsioni ma conserva margini sufficienti a pagare le rate successive pone un problema di monitoraggio, non necessariamente di risoluzione. Un piano che ha perso la propria fonte di ricavi, o che si regge su nuovo indebitamento non previsto, è invece esposto all’azione di qualsiasi creditore.

Terza strada: l’annullamento per dolo del concordato omologato (art. 120 CCII)

In cosa consiste

L’art. 120 CCII prevede che il concordato omologato possa essere annullato, su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa altra azione di nullità. Il ricorso va proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Anche qui si applicano gli artt. 40 e 41.

L’annullamento è, in sostanza, la versione “postuma” della revoca per frode: colpisce un inganno che non è emerso durante la procedura e che è venuto alla luce solo dopo l’omologazione. Gli effetti retroagiscono sull’omologazione e travolgono l’effetto esdebitatorio, restando però fermi i pagamenti eseguiti in conformità al piano e gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Contestualmente, se ne ricorrono i presupposti, può essere aperta la liquidazione giudiziale.

Quando ha senso

  • Scenario 1 — i crediti fittizi. Dopo l’omologazione emerge che alcuni creditori ammessi al voto erano società riconducibili al debitore, titolari di crediti inesistenti che hanno contribuito a formare la maggioranza: il passivo era stato dolosamente esagerato.
  • Scenario 2 — l’attivo nascosto. Un creditore scopre, attraverso un procedimento penale o un accertamento fiscale, che l’impresa in continuità aveva trasferito prima della domanda una partecipazione di valore rilevante, non indicata nel piano.
  • Scenario 3 — il piano formalmente adempiuto ma fondato su un inganno. Il debitore paga regolarmente, quindi la risoluzione non è percorribile; ma la proposta era stata costruita su un attivo dissimulato che avrebbe consentito di offrire molto di più.

Profilo ideale di questa strada: il creditore (o il commissario) che, dopo l’omologazione, scopre un inganno qualificato sul passivo o su una parte rilevante dell’attivo, anche quando il debitore sta formalmente adempiendo.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso al tribunale deve indicare con precisione il dolo e il momento della scoperta, perché da quest’ultimo decorre il termine semestrale. La prova è il punto critico: occorre dimostrare non un semplice errore di valutazione, ma la consapevole esagerazione del passivo o la sottrazione/dissimulazione dell’attivo, e la rilevanza di quest’ultima.

Vantaggi

L’annullamento è l’unico rimedio che funziona anche quando il debitore adempie: la risoluzione presuppone l’inadempimento, l’annullamento no. Inoltre la finestra temporale è ampia, perché il limite massimo si aggancia alla scadenza dell’ultimo adempimento e può quindi estendersi per anni in un concordato in continuità con un piano pluriennale.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la rigidità dei presupposti: le ipotesi sono tassative e non ammettono altra azione di nullità. Il dolo deve essere provato, e per l’attivo occorre una “parte rilevante”. Il termine semestrale dalla scoperta, poi, impone di agire con rapidità: chi attende l’esito di un procedimento penale per avere certezze rischia di vedere decorrere il termine dal momento in cui i fatti erano già conoscibili. Infine, l’annullamento non cancella i pagamenti già eseguiti, e il recupero ulteriore dipende dalla capienza del patrimonio in sede di liquidazione.

Pronunce a supporto

Sull’art. 120 CCII la giurisprudenza edita è ancora limitata; per la nozione di occultamento e di dissimulazione dell’attivo sono utilizzabili, per analogia di ratio, le pronunce sulla frode in procedura (Cass. n. 13817/2011, n. 3543/2014, n. 2042/2026), con l’avvertenza che i presupposti dell’annullamento sono più ristretti rispetto alla nozione aperta di “altri atti di frode” dell’art. 106.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sugli stessi dati di partenza, per mostrare come la scelta dello strumento cambi a seconda della fase e del vizio. Non descrivono casi reali.

Dati comuni. Impresa metalmeccanica con 38 dipendenti; debiti complessivi 2.847.300 €, di cui 612.900 € privilegiati e 2.234.400 € chirografari. Domanda di concordato con riserva depositata il 9 gennaio 2025; piano in continuità diretta depositato entro il termine concesso; decreto di apertura ex art. 47 del 17 aprile 2025. Il piano promette il pagamento integrale dei privilegiati entro dodici mesi dall’omologazione e il 23,7% ai chirografari (529.553 €) in otto rate semestrali, finanziate dai flussi dell’attività. Omologazione con sentenza del 22 ottobre 2025; ultima rata ai chirografari prevista per il 30 ottobre 2029.

Simulazione 1 — la frode scoperta prima dell’omologazione (prima strada). Nel luglio 2025 il commissario, incrociando il libro cespiti con la situazione patrimoniale, rileva che un centro di lavoro a controllo numerico del valore stimato di 186.400 € è stato ceduto nel novembre 2024 a una società partecipata dal socio di maggioranza, senza alcuna menzione nel piano. Il commissario riferisce al tribunale ai sensi dell’art. 106, comma 1. Un fornitore chirografario per 74.850 € deposita ricorso per la liquidazione giudiziale. Se il tribunale ritiene la cessione un atto di frode idoneo a incidere sul giudizio dei creditori, revoca il decreto di apertura e, accertata l’insolvenza, apre la liquidazione giudiziale. Rilievo decisivo: la convenienza della proposta (23,7% contro una stima liquidatoria inferiore) non salva il concordato, alla luce di Cass. n. 2042/2026. Se invece il debitore avesse dichiarato la cessione nel piano, spiegandola e prevedendo un’azione recuperatoria, l’argomento della frode sarebbe molto più debole.

Simulazione 2 — l’inadempimento nella fase esecutiva (seconda strada). Il concordato viene omologato. I privilegiati sono pagati entro ottobre 2026; le prime due rate ai chirografari (aprile e ottobre 2026, ciascuna di 66.194 €) vengono pagate. La terza rata, in scadenza il 30 aprile 2027, non viene versata e a giugno 2027 l’impresa perde il principale committente, che valeva il 41% del fatturato. Il fornitore chirografario, che dal piano attende 17.739 €, ne ha ricevuti 4.435. Può chiedere la risoluzione già nel 2027, senza attendere la scadenza finale (Cass. n. 14601/2019); il termine ultimo di decadenza è il 30 ottobre 2030, un anno dopo l’ultima rata prevista. Il debitore potrà sostenere che l’inadempimento è di scarsa importanza solo se dimostra che i flussi residui consentono ancora di raggiungere, nella sostanza, la soddisfazione promessa. Con il 75% delle rate chirografarie ancora da pagare e la fonte dei flussi compromessa, questa difesa appare in salita. Se, invece, la rata fosse stata pagata con 40 giorni di ritardo e le successive regolarmente, la soglia della scarsa importanza diventerebbe l’elemento dirimente a favore del debitore.

Simulazione 3 — il dolo scoperto anni dopo (terza strada). L’impresa paga regolarmente tutte le rate fino al 2028. Il 3 marzo 2028, nell’ambito di una verifica fiscale su una società terza, emerge che tre crediti chirografari per complessivi 412.700 €, ammessi al voto e determinanti per il raggiungimento della maggioranza nella relativa classe, erano fittizi, intestati a società riconducibili all’amministratore. La risoluzione non è percorribile perché non c’è inadempimento; la revoca ex art. 106 non lo è più perché il concordato è omologato. Resta l’annullamento ex art. 120: il ricorso va depositato entro il 3 settembre 2028 (sei mesi dalla scoperta), e comunque non oltre il 30 ottobre 2031 (due anni dall’ultimo adempimento previsto). Se il creditore aspettasse l’esito del procedimento penale per avere certezze, rischierebbe di perdere il termine semestrale.

Il confronto in tabella

Messe una accanto all’altra, le tre strade mostrano una logica precisa. La revoca ex art. 106 è lo strumento della fase “in corso”, reagisce a vizi di trasparenza e di ammissibilità e ha la massima tempestività. La risoluzione ex art. 119 è lo strumento della fase esecutiva quando il piano non viene rispettato: valuta fatti oggettivi, misurati sulla gravità. L’annullamento ex art. 120 è lo strumento residuale per l’inganno scoperto dopo l’omologazione, anche quando il debitore adempie. Sul piano dei costi, per tutte le iniziative rilevano soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato ove dovuto, diritti e spese di notifica) e, nella successiva liquidazione giudiziale, le spese di procedura e i compensi degli organi determinati secondo i criteri di legge.

Criterio Revoca in procedura (artt. 106 e 44 CCII) Risoluzione (art. 119 CCII) Annullamento (art. 120 CCII)
Fase Dalla domanda (anche con riserva) all’omologazione Dopo l’omologazione Dopo l’omologazione
Presupposto Atti di frode, atti non autorizzati, mancato deposito ex art. 47, difetto dei requisiti artt. 84-88 Inadempimento non di scarsa importanza Passivo dolosamente esagerato o parte rilevante dell’attivo sottratta/dissimulata
Chi attiva Commissario (che riferisce), tribunale; creditori e PM per la liquidazione Ciascun creditore; commissario su istanza dei creditori Commissario o qualunque creditore
Termini “In qualunque momento” della procedura Entro un anno dall’ultimo adempimento previsto Sei mesi dalla scoperta; max due anni dall’ultimo adempimento
Rilievo dell’elemento soggettivo Necessaria una condotta decettiva Irrilevante l’imputabilità Necessario il dolo
Tempi Brevi, procedimento incidentale Medi, procedimento ex artt. 40-41 Medi, procedimento ex artt. 40-41
Complessità probatoria Media: prova dell’occultamento e della sua idoneità a influire sul voto Bassa-media: prova documentale delle scadenze mancate e della gravità Alta: prova del dolo e della rilevanza
Effetti sull’esecuzione Cessano protezione e divieti; possibile liquidazione Cade l’esdebitazione; possibile liquidazione Cade retroattivamente l’omologazione; restano i pagamenti eseguiti
Rischio in caso di esito negativo Procedura prosegue, iniziativa assorbita Concordato resta efficace; termine annuale può spirare Concordato resta efficace; difficile riproporre
Reversibilità per il debitore Possibile difendersi chiarendo e documentando Possibile provare scarsa importanza o regolarizzare Limitata: il dolo non si sana

I criteri per scegliere

Il ragionamento corretto parte sempre da una domanda: in quale fase si trova il concordato, e quale tipo di problema è emerso? Da qui discendono alcuni criteri concreti.

Primo criterio: la data dell’omologazione. Se il concordato non è ancora omologato, la strada naturale è la segnalazione al commissario e al tribunale per la revoca ex art. 106 (o, in fase prenotativa, ex art. 44, comma 2), affiancata, se si vuole lo sbocco liquidatorio, da un ricorso per liquidazione giudiziale. Dopo l’omologazione, la revoca non è più disponibile e il bivio si sposta tra risoluzione e annullamento.

Secondo criterio: il tipo di vizio, trasparenza o adempimento. Se il problema è che il debitore ha nascosto qualcosa, la chiave è l’inganno (art. 106 prima, art. 120 dopo). Se il problema è che il debitore non paga, la chiave è l’inadempimento (art. 119). Le due cose possono coesistere: in tal caso va soppesato quale rimedio offre la prova più agevole, tenendo presente che la risoluzione non richiede di dimostrare il dolo.

Terzo criterio: la gravità e la misurabilità. In un concordato in continuità i flussi oscillano. Un ritardo isolato, recuperato, difficilmente supera la soglia della scarsa importanza; una sequenza di rate saltate o il venir meno della fonte dei flussi la supera agevolmente. Se la situazione presenta solo scostamenti modesti, generalmente conviene monitorare tramite le relazioni del commissario prima di agire.

Quarto criterio: i termini che corrono. L’anno dall’ultimo adempimento per la risoluzione e i sei mesi dalla scoperta per l’annullamento sono termini di decadenza. Se si è vicini alla scadenza, l’elemento dirimente diventa il tempo, e si sceglie la strada ancora aperta.

Quinto criterio: l’obiettivo concreto. Il creditore che vuole recuperare l’intero credito originario deve chiedersi se la liquidazione giudiziale offrirebbe davvero di più del concordato; il debitore che vuole salvare la continuità deve chiedersi se una modifica del piano, una regolarizzazione o un nuovo accordo con i creditori sia più realistico della difesa a oltranza. In entrambi i casi, la scelta va pesata sui numeri e non solo sui principi.

Valutare quale di queste strade regge nel singolo caso richiede di leggere il piano in continuità con gli occhi di chi ne verifica la sostenibilità: è la prospettiva propria dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista.

Le domande di chi è indeciso

Posso chiedere la revoca del concordato in continuità solo perché la proposta mi sembra poco conveniente?
No. La convenienza si fa valere con il voto e, nei casi previsti, con l’opposizione all’omologazione. La revoca ex art. 106 richiede atti di frode, atti non autorizzati o il difetto dei requisiti di ammissibilità. La scarsa convenienza, da sola, non è un vizio che porta alla revoca.

Se il debitore ha commesso irregolarità ma le ha dichiarate nel piano, il concordato può essere revocato?
È più difficile. La frode rilevante consiste nell’occultamento o nella rappresentazione inadeguata di fatti che incidono sul patrimonio e sul voto. Se i fatti sono stati esposti in modo completo, i creditori hanno votato consapevolmente: è l’impostazione seguita da App. Bari, 21 ottobre 2025. Resta però il tema, distinto, della fattibilità del piano e del rispetto dei requisiti di ammissibilità.

Posso cambiare strada a metà?
In parte sì. Una segnalazione di frode non accolta prima dell’omologazione non preclude, dopo, l’azione di risoluzione se il debitore non adempie. E se dopo l’omologazione emergono fatti nuovi di dolo, si apre l’annullamento. Non è invece possibile “trasformare” una risoluzione in annullamento a termini scaduti: ciascuna strada ha i suoi.

E se scelgo quella sbagliata?
Il rischio principale è il tempo perso, che in questa materia è spesso decisivo per la decorrenza dei termini. Una domanda di risoluzione infondata perché l’inadempimento è di scarsa importanza lascia in piedi il concordato; un ricorso per annullamento depositato oltre i sei mesi dalla scoperta è inammissibile. Per questo la scelta va fatta sulla base dei documenti, non delle impressioni.

Il creditore che ha votato contro può chiedere la risoluzione?
Sì: la legittimazione spetta a ciascun creditore, a prescindere da come abbia votato, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza e il termine annuale non sia scaduto. Il voto favorevole può invece assumere rilievo, secondo la giurisprudenza formatasi sul concordato con cessione dei beni, quando la doglianza riguarda il semplice scostamento del risultato rispetto alla percentuale indicata.

Il debitore può evitare la risoluzione modificando il piano?
Il Codice consente, prima dell’omologazione, modifiche della proposta e del piano nei limiti previsti; dopo l’omologazione il margine si restringe e dipende dalle previsioni del piano e dal consenso necessario. In ogni caso, dimostrare che l’inadempimento è marginale e che il piano resta eseguibile è la difesa più solida per l’impresa.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono stati verificati su fonti pubbliche; i principi sono riformulati e non riproducono le massime. Diverse pronunce sono state rese sulla legge fallimentare (artt. 173, 184, 186 l. fall.), il cui impianto è stato ripreso dagli artt. 106, 119 e 120 CCII: vanno lette con questa avvertenza.

Per la revoca durante la procedura

  • Cass. civ., 30 gennaio 2026, n. 2042. La commissione di atti di frode costituisce un disvalore autonomo che giustifica l’arresto della procedura anche se la proposta è astrattamente conveniente. Rilevanza: chiarisce che il creditore non deve dimostrare che la frode gli abbia causato un pregiudizio economico.
  • Cass. civ., 23 giugno 2011, n. 13817. La frode rilevante consiste nell’occultare o rappresentare in modo inadeguato fatti incidenti sul patrimonio, tali da alterare il consenso dei creditori. Rilevanza: delimita il perimetro della revoca, oggi art. 106 CCII.
  • Cass. civ., 23 giugno 2011, n. 13818. Conferma, in parallelo con la precedente, che contano le omissioni informative capaci di orientare diversamente il voto. Rilevanza: rafforza il criterio dell’idoneità decettiva.
  • Cass. civ., 14 febbraio 2014, n. 3543. Ribadisce che la frode va riferita a condotte informative idonee a falsare la formazione della volontà dei creditori. Rilevanza: utile per valutare se un’omissione sia davvero determinante.
  • Cass. civ., 26 giugno 2014, n. 14552. La revoca per frode ha funzione deterrente, sicché un successivo ravvedimento del debitore non la esclude. Rilevanza: il debitore non può “sanare” la frode scoperta dichiarandola tardivamente.
  • App. Bari, sez. I civ., 21 ottobre 2025. In un concordato in continuità indiretta, è stata esclusa la frode perché le condotte contestate erano state portate a conoscenza dei creditori, e confermata l’omologazione. Rilevanza: mostra il peso della trasparenza del piano nella continuità.

Per la risoluzione per inadempimento

  • Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652. La risoluzione va pronunciata quando il concordato ha perso la sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, salvo inadempimento di scarsa importanza; l’imputabilità è irrilevante. Rilevanza: fonda il criterio oggettivo dell’art. 119.
  • Cass. civ., 29 maggio 2019, n. 14601. Il creditore può agire per la risoluzione anche prima della scadenza dei termini di adempimento, ma il dies a quo della decadenza resta quello legale. Rilevanza: consente di intervenire quando la continuità si interrompe.
  • Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6022. Nel concordato con cessione dei beni, i creditori favorevoli non possono chiedere la risoluzione solo perché il ricavato si discosta dalla percentuale indicata. Rilevanza: da adattare al diverso impegno di pagamento assunto nel piano in continuità.
  • App. Bologna, 27 settembre 2017. Con riferimento a un concordato in continuità, ha valorizzato il criterio della soddisfazione non irrisoria dei creditori nella valutazione dell’inadempimento. Rilevanza: orienta la soglia della scarsa importanza nella continuità.
  • Trib. Piacenza, 19 giugno 2019. Non si risolve il concordato per un ritardo imputabile agli organi della procedura, se adeguatamente provato. Rilevanza: difesa spendibile dal debitore.

Per il rapporto con la liquidazione

  • Cass. civ., Sez. Un., n. 4696/2022. Il fallimento dell’impresa in concordato omologato può essere dichiarato senza previa risoluzione, ma il creditore istante si sottrae all’effetto esdebitatorio solo se la risoluzione era ancora possibile. Rilevanza: spiega la scelta del Codice di legare la liquidazione alla previa risoluzione.
  • Cass. civ., 6 giugno 2024, n. 15862. Ribadisce il principio delle Sezioni Unite sull’efficacia esdebitatoria in caso di fallimento omisso medio. Rilevanza: conferma la centralità del termine per la risoluzione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella materia della revoca, della risoluzione e dell’annullamento del concordato in continuità, lo Studio interviene con strumenti concreti, sia per l’impresa sia per i creditori:

  1. Analizziamo il piano omologato o in corso di omologazione, confrontando scadenze, flussi previsti e flussi effettivi per stabilire se un inadempimento esiste e se supera la soglia della scarsa importanza.
  2. Verifichiamo la completezza informativa del piano, incrociando situazione patrimoniale, scritture contabili e atti degli ultimi anni per individuare eventuali omissioni rilevanti ai fini dell’art. 106 o dell’art. 120.
  3. Calcoliamo i termini di decadenza: l’anno dall’ultimo adempimento per la risoluzione, i sei mesi dalla scoperta e i due anni per l’annullamento, documentando il momento della conoscenza dei fatti.
  4. Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando prove disponibili, tempi residui e obiettivo concreto.
  5. Redigiamo le segnalazioni al commissario giudiziale e al tribunale e i ricorsi per revoca, risoluzione, annullamento o apertura della liquidazione giudiziale.
  6. Costruiamo la difesa dell’impresa nel procedimento di revoca o risoluzione, dimostrando la trasparenza delle informazioni rese o la marginalità dell’inadempimento.
  7. Esaminiamo con i commercialisti dello staff la sostenibilità residua del piano in continuità, per stabilire se una modifica o una regolarizzazione sia più realistica del contenzioso.
  8. Confrontiamo lo scenario concordatario con quello liquidatorio, stimando cosa otterrebbe il creditore in caso di liquidazione giudiziale.
  9. Seguiamo le impugnazioni dei provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è l’abilitazione che presuppone la capacità di valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento e di dialogare con i creditori, la stessa che serve per capire se un concordato in continuità è ancora in grado di mantenere ciò che ha promesso. A essa si affianca la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi tra revoca, risoluzione e annullamento va difesa domani, nei gradi successivi, senza cambiare mani e senza cambiare linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici dei termini e dei presupposti e quelli aziendalistici dei flussi e delle attestazioni vengono esaminati insieme, perché nel concordato in continuità gli uni non si capiscono senza gli altri.

Chiusura

Il concordato preventivo in continuità può essere revocato durante la procedura per atti di frode, atti non autorizzati o difetto dei requisiti; dopo l’omologazione può essere risolto per inadempimento non marginale o annullato per dolo sul passivo o sull’attivo. Ogni strada ha il suo momento, i suoi legittimati e i suoi termini, e nessuna è in assoluto preferibile alle altre. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un termine scaduto o un presupposto mal valutato possono chiudere definitivamente una possibilità che esisteva.

Lo Studio Monardo affronta questa materia a partire da una competenza certificata specifica: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che si fonda proprio sulla valutazione della sostenibilità dei piani di risanamento e sul confronto con i creditori. È la chiave di lettura necessaria per capire se un concordato in continuità è esposto a revoca, risoluzione o annullamento, e per difenderlo o contestarlo; la qualifica di cassazionista consente poi di sostenere la stessa linea fino all’ultimo grado.

📩 Prima che i termini di decadenza comincino a correre contro di te, contatta lo Studio Monardo: tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano al termine di questa guida.

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