Che Ruolo Ha Il Giudice Delegato Nella Liquidazione Giudiziale?

Il giorno in cui il tribunale deposita la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, nella vita dell’impresa entra una figura che resterà presente fino all’ultimo atto: il giudice delegato. Non è il giudice che ha dichiarato l’insolvenza, non è il curatore, non è un creditore. È il magistrato a cui il tribunale affida la regia quotidiana della procedura, con un compito che l’art. 123 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al D.Lgs. 136/2024) riassume in una formula asciutta: vigilare sulla regolarità della procedura. Dietro quelle parole c’è un elenco di poteri che si attivano in momenti precisi del calendario: autorizzazioni, decreti, accertamento dei crediti, decisioni sui reclami, liquidazione di compensi, ordini di liberazione, riparti, rendiconto.

Chi sa cosa decide il giudice delegato, e in quale momento lo decide, agisce al momento giusto invece di subire provvedimenti già diventati definitivi. È questa la ragione per cui ricostruiamo il suo ruolo non come un elenco di competenze astratte, ma come una cronologia: tappa per tappa, dal deposito della sentenza alla chiusura.

In sintesi, la timeline che seguiremo è questa. Al giorno zero la sentenza nomina il giudice delegato e fissa l’udienza di verifica. Nelle prime settimane il giudice vigila sull’insediamento del curatore, adotta le misure urgenti e nomina il comitato dei creditori. Entro i primi cinque mesi arriva il programma di liquidazione, che il giudice non approva ma i cui atti autorizza. Intorno al quarto mese si tiene l’udienza in cui il giudice accerta i crediti e rende esecutivo lo stato passivo. Seguono gli anni delle vendite, delle cause autorizzate e dei reclami. Infine i riparti, il rendiconto e la chiusura.

Perché questo tema riguarda da vicino lo Studio Monardo? La liquidazione giudiziale è l’esito che il percorso della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione cerca di evitare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il punto in cui una crisi gestita diventa una procedura concorsuale guidata dal tribunale. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che allena proprio al dialogo con il giudice delegato, figura centrale anche nella liquidazione controllata del debitore non fallibile.

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La mappa temporale: dove interviene il giudice delegato

Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi il quadro complessivo. Il giudice delegato non agisce sempre allo stesso modo: in alcune fasi decide in prima persona (accertamento dei crediti, decisione sui reclami contro il curatore), in altre autorizza atti altrui (cause, transazioni, esecuzione del programma), in altre ancora si limita a vigilare e a riferire al tribunale, che resta l’organo competente per i provvedimenti collegiali.

Una distinzione va fissata subito, perché ricorre in tutta la cronologia. Il giudice delegato non amministra il patrimonio: lo amministra il curatore (art. 128 CCII), sotto la vigilanza del giudice e del comitato dei creditori. Il giudice non vende, non riscuote, non firma contratti. Controlla, autorizza, decide le contestazioni. Chi si rivolge al giudice chiedendogli di “gestire” un bene confonde i ruoli e spesso perde tempo prezioso.

La tabella che segue riassume le tappe e i termini. Ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio.

Tappa Quando Norma di riferimento Che cosa fa il giudice delegato Termine da non perdere per chi è coinvolto
1. Sentenza di apertura Giorno 0 art. 49 CCII Viene nominato; l’udienza di verifica è fissata dalla sentenza Domande di ammissione: fino a 30 giorni prima dell’udienza
2. Insediamento e prime misure Giorni 1-60 artt. 123, 130, 138 CCII Vigila, adotta misure urgenti, nomina il comitato dei creditori, riceve le relazioni del curatore Reclamo contro i decreti: 10 giorni (art. 124)
3. Programma di liquidazione Entro 150 giorni art. 213 CCII Autorizza l’esecuzione degli atti conformi al programma approvato dal comitato Reclamo contro gli atti esecutivi
4. Verifica dello stato passivo Entro 120 giorni (150 nei casi complessi) artt. 123 lett. h, 203-204 CCII Accerta i crediti e i diritti dei terzi, rende esecutivo lo stato passivo Opposizione allo stato passivo: 30 giorni dalla comunicazione
5. Cause, arbitrati, coadiutori Mesi 3-36 artt. 123 lett. d, f, g; 128 CCII Autorizza il curatore a stare in giudizio, nomina arbitri, liquida compensi dei coadiutori Reclamo nei 10 giorni
6. Vendite e liberazione Mesi 6-60 artt. 216-217 CCII Ordina la liberazione degli immobili, riceve le informative, può sospendere le vendite, ordina le cancellazioni Reclamo nei 10 giorni; limite assoluto 90 giorni dal deposito
7. Reclami contro curatore e comitato Per tutta la procedura artt. 123 lett. e, 133 CCII Decide i reclami contro atti e omissioni del curatore e del comitato Reclamo al giudice delegato: 8 giorni dalla conoscenza dell’atto
8. Riparti Dopo l’esecutività dello stato passivo art. 220 CCII Ordina il deposito del progetto, decide i reclami, lo rende esecutivo Reclamo contro il progetto nel termine breve fissato dalla norma
9. Rendiconto e chiusura Fine procedura artt. 231, 233-235 CCII Gestisce l’udienza di rendiconto; la chiusura è decisa dal tribunale Osservazioni sul rendiconto; reclamo contro il decreto di chiusura

Due avvertenze generali. La prima: i provvedimenti del giudice delegato sono adottati con decreto motivato (art. 123, comma 3), e contro di essi lo strumento è il reclamo dell’art. 124, non l’appello né, direttamente, il ricorso per cassazione. La seconda: il termine di dieci giorni decorre dalla comunicazione o notificazione per chi è parte del subprocedimento, mentre per gli altri interessati decorre dalle formalità pubblicitarie; in ogni caso, dopo novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo il reclamo non è più proponibile.

Giorno 0: la sentenza che apre la liquidazione e nomina il giudice delegato

Cosa succede

Il tribunale, all’esito del procedimento unitario, pronuncia la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Siamo al giorno zero. Con lo stesso atto il collegio nomina il giudice delegato, scegliendolo tra i propri componenti, e nomina il curatore. La sentenza contiene anche le prime coordinate temporali che governeranno tutto ciò che segue: il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, e il termine entro cui creditori e terzi titolari di diritti sui beni devono presentare le loro domande.

Da questo momento il debitore è spossessato: perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella procedura, che passano al curatore. Il giudice delegato diventa il punto di riferimento istituzionale di tutto ciò che accade dentro la procedura.

La norma

La base è l’art. 49 CCII, che disciplina il contenuto della sentenza. Per quanto qui interessa, la sentenza fissa l’udienza di verifica entro un termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito, elevabile a centocinquanta nei casi di particolare complessità, e assegna ai creditori e ai terzi un termine perentorio fino a trenta giorni prima dell’udienza per depositare le domande in via telematica. L’art. 123 CCII individua invece i poteri del giudice delegato, che si attivano tutti da questo momento.

I termini che si attivano

Il calendario ora corre su due binari. Il primo è quello dell’impugnazione della sentenza, che non riguarda il giudice delegato ma condiziona la procedura: il reclamo alla corte d’appello contro la sentenza di apertura ha tempi propri. Il secondo è quello della verifica dei crediti. Il termine per la presentazione delle domande tempestive scade trenta giorni prima dell’udienza fissata in sentenza: è un termine perentorio. Chi lo supera finisce tra i tardivi, con le conseguenze che vedremo.

Sulla sospensione feriale serve chiarezza. La sospensione dei termini processuali opera ordinariamente dal 1° al 31 agosto. Per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, tuttavia, l’art. 9 CCII esclude in linea generale l’applicazione della sospensione feriale, salvo diversa previsione. Chi conta su agosto come “mese neutro” nei rapporti con il giudice delegato rischia quindi di calcolare male. Sotto la legge fallimentare la Cassazione era arrivata a distinguere caso per caso: per esempio aveva escluso la sospensione feriale per i reclami relativi alla liquidazione dell’attivo, ammettendola invece per quelli sul riparto (Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2329; Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2004, n. 11317). Oggi il punto di partenza è la regola del Codice, e ogni calcolo va fatto partendo da lì.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore non ha un interlocutore diretto nel giudice delegato per contestare l’apertura: quella contestazione passa per il reclamo contro la sentenza. Può però, e deve, prepararsi alla collaborazione che la legge gli chiede. Il debitore ha l’obbligo di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali e l’elenco dei creditori nei termini fissati dalla sentenza: ogni ritardo pesa su tutte le valutazioni successive del giudice delegato, compresa quella sull’esdebitazione.

Il creditore, dal canto suo, deve immediatamente annotare la data dell’udienza di verifica e calcolare a ritroso i trenta giorni per la domanda. Il terzo che vanta un diritto su beni in possesso del debitore (un proprietario di macchinari in leasing, un venditore con riserva di proprietà, un depositante) deve fare lo stesso: anche le domande di restituzione e rivendicazione seguono il percorso della verifica davanti al giudice delegato.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è pensare che la nomina del giudice delegato renda superfluo agire, come se il magistrato potesse “accorgersi” da solo di un credito o di un diritto. Non è così. Il giudice delegato accerta i crediti su domanda; non ammette d’ufficio chi non ha chiesto. Un secondo errore riguarda il terzo proprietario di un bene: la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha chiarito che il terzo che lamenta l’apprensione di un bene non può usare il reclamo contro il decreto di acquisizione, ma deve proporre la domanda di rivendica in sede di verifica (Cass. civ., Sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 607, relativa a beni custoditi in una cassetta di sicurezza intestata a un terzo).

Quanto dura realmente

La sentenza è un atto puntuale, ma la sua “coda” operativa occupa le prime due o tre settimane: comunicazioni, pubblicazione nel registro delle imprese, accettazione dell’incarico da parte del curatore. Il giudice delegato, nella pratica, compare con i primi decreti già nei giorni immediatamente successivi, quando il curatore chiede le prime autorizzazioni urgenti.

Giorni 1-60: l’insediamento, le misure urgenti e la nascita del comitato dei creditori

Cosa succede

Sono passati pochi giorni dalla sentenza. Il curatore ha accettato, si è recato nei locali dell’impresa, ha avviato le operazioni di apposizione dei sigilli e di inventario. A questo punto la procedura entra in una fase in cui il giudice delegato lavora soprattutto per decreti brevi e frequenti: autorizza spese urgenti, dispone misure di conservazione, convoca il curatore, riceve le prime informative.

Nello stesso arco di tempo il giudice nomina il comitato dei creditori, l’organo che rappresenta la massa e che condivide con il giudice la funzione di controllo sul curatore.

La norma

L’art. 123, comma 1, CCII elenca i poteri che emergono in questa fase:

  • lettera b: il giudice adotta, o sollecita le autorità competenti ad adottare, i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, con l’esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendicano un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;
  • lettera c: convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi previsti dalla legge e ogni volta che lo ritiene opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
  • lettera i: può chiedere al curatore relazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie dell’art. 130, fissandone le modalità.

L’art. 130 CCII scandisce le informative del curatore: una prima informativa sulle cause del dissesto e sulla diligenza del debitore nei primi trenta giorni, poi una relazione particolareggiata nei sessanta giorni dal deposito della sentenza, quindi rapporti riepilogativi periodici. L’art. 138 CCII affida al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, entro trenta giorni dalla sentenza, sulla base delle disponibilità manifestate e delle risultanze documentali.

I termini che si attivano

Il calendario ora corre per scadenze ravvicinate. Entro trenta giorni dalla sentenza il giudice delegato nomina il comitato dei creditori; entro sessanta giorni il curatore deve depositare la relazione particolareggiata. Sono termini rivolti agli organi della procedura, non ai privati, ma condizionano ciò che i privati potranno fare: la relazione del curatore è spesso il documento da cui partono le azioni di responsabilità e le revocatorie, e il comitato è l’organo che approverà il programma di liquidazione.

Per chi vuole contestare un decreto adottato in questa fase (per esempio un provvedimento conservativo che coinvolge beni nella disponibilità di un terzo), il termine per il reclamo al tribunale è di dieci giorni dalla comunicazione e, in ogni caso, il reclamo non è più proponibile decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore ha un ruolo apparentemente marginale, ma in questa fase può fare molto. Può collaborare con il curatore fornendo informazioni complete, ciò che inciderà sulla valutazione della sua condotta. Può segnalare al giudice delegato, tramite istanza, situazioni che richiedono una misura urgente di conservazione (beni deperibili, contratti in scadenza, crediti in prescrizione). Il debitore è legittimato a reclamare i decreti del giudice delegato che lo riguardano: la Cassazione lo ha riconosciuto sotto la legge fallimentare, precisando però che non può poi costituirsi in Cassazione se non ha partecipato al grado precedente (Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2006, n. 10125). La lezione è temporale: chi resta fuori dal reclamo resta fuori anche dopo.

Il creditore interessato a sedere nel comitato deve manifestare la propria disponibilità subito, perché la nomina arriva entro il primo mese.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere al giudice delegato misure che incidono su diritti di terzi incompatibili con l’acquisizione. La stessa lettera b dell’art. 123 le esclude: se un terzo sostiene di essere proprietario di un bene, la questione non si risolve con un decreto urgente, ma nella sede dell’accertamento dei diritti dei terzi. Un altro errore frequente è il reclamo “cumulativo”: impugnare con un unico atto più decreti autonomi del giudice delegato. Sotto la legge fallimentare la Cassazione lo ha ritenuto inammissibile, con decadenza per i provvedimenti rispetto ai quali il termine era già scaduto (Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2002, n. 14002). Il principio resta utile: ogni decreto ha il suo termine e va impugnato per sé.

Quanto dura realmente

Questa fase ha confini sfumati. Le misure urgenti si concentrano nelle prime settimane; la nomina del comitato avviene in genere nel primo mese, ma nelle procedure con pochi creditori o scarso interesse può slittare, e in mancanza le funzioni del comitato sono esercitate dal giudice delegato stesso. Le relazioni del curatore seguono i termini di legge con margini di ritardo che dipendono dalla complessità della contabilità trovata.

Entro 150 giorni: il programma di liquidazione e le autorizzazioni del giudice

Cosa succede

Sono passati circa cinque mesi dalla notifica della sentenza. Il curatore ha completato l’inventario e ha predisposto il programma di liquidazione: il documento che indica come e quando saranno venduti i beni, quali azioni saranno promosse, se l’azienda sarà ceduta in blocco, se si ricorrerà all’affitto, quali tempi si prevedono per il realizzo.

Qui il ruolo del giudice delegato è spesso frainteso. Il programma non è approvato dal giudice: è approvato dal comitato dei creditori. Il giudice interviene dopo, con un potere diverso e altrettanto incisivo: autorizza l’esecuzione degli atti conformi al programma approvato.

La norma

L’art. 213 CCII disciplina il programma. Il curatore lo predispone entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza; il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. Il programma deve indicare il termine entro cui sarà completata la liquidazione, che non può superare cinque anni dal deposito della sentenza, con possibilità di differimento fino a sette anni, su autorizzazione del giudice delegato, nei casi di eccezionale complessità. Una volta approvato dal comitato, il programma è trasmesso al giudice delegato, che autorizza gli atti esecutivi conformi.

Accanto all’art. 213 operano l’art. 123 (vigilanza generale) e l’art. 128 (il curatore amministra sotto la vigilanza del giudice e del comitato, nei limiti delle rispettive funzioni).

I termini che si attivano

Il termine di centocinquanta giorni dalla sentenza per il deposito del programma è un termine rivolto al curatore, la cui violazione ingiustificata giustifica la revoca. Per i creditori e il debitore, il termine rilevante è quello per reagire agli atti esecutivi: contro gli atti del curatore il reclamo al giudice delegato ex art. 133 va proposto entro otto giorni dalla conoscenza; contro i decreti del giudice il reclamo al tribunale ex art. 124 va proposto entro dieci giorni.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non approva il programma e non ha un potere di veto, ma ha un interesse concreto a che il patrimonio sia liquidato al miglior prezzo: ogni euro in più ricavato riduce il debito residuo e incide sulle prospettive di esdebitazione. In questa fase il debitore può segnalare al giudice delegato e al comitato elementi che incidono sul valore dei beni (perizie precedenti, trattative in corso, potenziali acquirenti) e, se un atto esecutivo del programma gli arreca pregiudizio, reclamarlo nei termini.

Il creditore che siede nel comitato ha qui il suo momento di massima influenza. Il creditore che non vi siede può sollecitare il comitato e, se ritiene che un atto del comitato sia illegittimo, reclamarlo al giudice delegato, che decide sui reclami contro gli atti del comitato (art. 123, lett. e).

L’errore tipico di questa fase

Pensare che il giudice delegato possa “correggere” nel merito il programma approvato dal comitato. Il giudice controlla la legittimità e la conformità degli atti al programma; le scelte di opportunità competono a curatore e comitato. Chi vuole cambiare la strategia di liquidazione deve lavorare sul comitato, non chiedere al giudice di sostituirsi ad esso. Il secondo errore è trascurare le modifiche: il programma può essere integrato o modificato in corso di procedura, e ogni supplemento riapre lo stesso circuito (approvazione del comitato, autorizzazione del giudice).

Quanto dura realmente

Il termine dei centocinquanta giorni è spesso rispettato nelle procedure di piccole dimensioni; in quelle con aziende in esercizio, contenziosi pendenti o beni dispersi il curatore può depositare un programma “aperto”, da integrare con supplementi. Il vero orizzonte è il limite dei cinque anni (fino a sette nei casi eccezionali) per completare la liquidazione: un termine che il legislatore ha introdotto proprio per contrastare la durata eccessiva delle procedure concorsuali.

Giorno 120: l’udienza di verifica, il momento in cui il giudice delegato decide i crediti

Cosa succede

Siamo al giorno centoventi, o al centocinquantesimo nei casi complessi. È la tappa in cui il giudice delegato esercita il potere più propriamente giurisdizionale: accerta i crediti e i diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura (art. 123, comma 1, lett. h). Il curatore ha depositato il progetto di stato passivo, con le sue proposte motivate di accoglimento o rigetto per ciascuna domanda; i creditori hanno potuto presentare osservazioni; all’udienza il giudice decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati.

Al termine dell’esame il giudice forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Da quel momento sappiamo chi parteciperà ai riparti, per quale importo e con quale grado.

La norma

La disciplina sta negli artt. 200-204 CCII (domande, progetto di stato passivo, udienza, decreto di esecutività), nell’art. 206 (impugnazioni: opposizione, impugnazione dei crediti ammessi, revocazione) e nell’art. 207 (procedimento). L’art. 208 regola le domande tardive. Il potere di accertamento è inquadrato dall’art. 123, comma 1, lett. h, che rinvia proprio al capo dedicato all’accertamento del passivo.

I termini che si attivano

Il calendario ora corre su tre scadenze distinte:

  • opposizione allo stato passivo e impugnazione dei crediti ammessi: trenta giorni dalla comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento (artt. 206-207 CCII);
  • domande tardive: entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 208), con possibilità di domande ancora successive solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore;
  • revocazione: entro i termini propri dell’art. 206, quando si scopre che l’ammissione o l’esclusione sono state determinate da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi.

Una precisazione importante, che risale alla giurisprudenza sulla legge fallimentare: il decreto di ammissione o esclusione si impugna con i rimedi tipici della verifica, non con il reclamo generale. Già nel 2003 la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il decreto di ammissione al passivo (Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2003, n. 650). Il principio, oggi trasposto nel sistema degli artt. 206 e seguenti, è chiaro: contro le decisioni del giudice delegato sui crediti si propone opposizione o impugnazione nel termine di trenta giorni, non il reclamo di dieci giorni dell’art. 124.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore assiste all’accertamento ma, sotto la legge fallimentare, la Cassazione ha negato che avesse la legittimazione sostanziale per impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo con ricorso straordinario (Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2000, n. 667). Questo non significa che debba restare passivo. Il debitore può fornire al curatore, prima dell’udienza, gli elementi per contestare crediti inesistenti, prescritti o gonfiati: è la via più efficace per incidere sullo stato passivo, perché il giudice decide anche sulla base delle eccezioni del curatore.

Il creditore escluso o ammesso in misura ridotta ha invece la sua finestra decisiva: trenta giorni per proporre opposizione davanti al tribunale. Il creditore che ritiene indebitamente ammesso un concorrente ha lo stesso termine per impugnarne l’ammissione.

Il curatore, per stare in questi giudizi, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato: l’art. 128, comma 2, la esclude per le contestazioni e le dichiarazioni tardive di crediti e per i diritti dei terzi sui beni della procedura. La Cassazione ha esteso lo stesso ragionamento al liquidatore della liquidazione controllata, escludendo che gli serva l’autorizzazione del giudice delegato per impugnare le decisioni sull’ammissione al passivo o per resistere all’impugnazione del creditore (Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 28161).

L’errore tipico di questa fase

Depositare la domanda senza documentazione adeguata, confidando di “integrare in udienza”. Il giudice decide nei limiti delle conclusioni formulate e sulla base dei documenti prodotti; una domanda carente rischia il rigetto, e a quel punto il rimedio è l’opposizione, con tempi e costi ben maggiori. Altro errore: confondere il termine per l’opposizione (trenta giorni) con quello per il reclamo (dieci giorni), applicando all’uno la scadenza dell’altro.

C’è poi l’errore inverso, tipico di chi ha visto respingere un’istanza su un profilo particolare: la Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha precisato che il provvedimento del giudice delegato che dichiara non opponibile alla procedura una sentenza ha natura ordinatoria, è reclamabile, e il decreto che decide il reclamo non è ricorribile in Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2005, n. 7532). Capire la natura del provvedimento è il primo passo per scegliere il rimedio giusto.

Quanto dura realmente

L’udienza di verifica si tiene, nelle procedure ordinarie, a circa quattro mesi dalla sentenza; con molte domande il giudice può proseguire l’esame in udienze successive, a distanza di settimane. Il decreto di esecutività arriva alla fine dell’esame. Le domande tardive vengono esaminate in udienze periodiche successive. I giudizi di opposizione davanti al tribunale, invece, hanno una durata propria che può superare l’anno.

Il passaggio che i creditori sottovalutano più spesso è proprio questo: il giudice delegato accerta ciò che gli viene chiesto, e lo stato passivo, una volta esecutivo e non impugnato, cristallizza le posizioni per tutta la durata dei riparti.

Mesi 3-36: cause autorizzate, arbitri, coadiutori e compensi

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura si allarga oltre i confini del tribunale fallimentare. Il curatore valuta le azioni da promuovere: revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, recupero dei crediti verso clienti, cause di accertamento. Per ciascuna serve, in linea generale, l’autorizzazione del giudice delegato. Allo stesso tempo il curatore si avvale di coadiutori (esperti stimatori, legali, consulenti, custodi), i cui compensi sono liquidati dal giudice su sua proposta.

La norma

L’art. 123, comma 1, CCII prevede che il giudice delegato:

  • lettera d: su proposta del curatore, liquida i compensi e può revocare l’incarico conferito alle persone di cui il curatore si è avvalso nell’interesse della procedura;
  • lettera f: autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto, quando è utile per i creditori, salvo quanto previsto dall’art. 128, comma 2; l’autorizzazione è data per atti determinati e, per i giudizi, vale per ogni grado;
  • lettera g: su proposta del curatore, nomina gli arbitri.

L’art. 123, comma 2, aggiunge una garanzia di terzietà: il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato e non può far parte del collegio investito del reclamo contro i propri atti. L’art. 128, comma 2, elenca i casi in cui l’autorizzazione non serve: contestazioni e dichiarazioni tardive di crediti, diritti di terzi sui beni della procedura, procedimenti di impugnazione di atti del giudice delegato o del tribunale, giudizi in cui non è necessario il difensore. L’art. 128, comma 3, riserva al curatore la scelta dei difensori.

I termini che si attivano

Le azioni del curatore hanno termini sostanziali propri (ad esempio quelli di decadenza delle revocatorie, che decorrono dalla sentenza di apertura). Il giudice delegato, autorizzando o negando l’azione, incide quindi su un calendario che non è il suo. Chi ha interesse a che un’azione sia promossa (un creditore che conosce un atto distrattivo, il comitato che ritiene esperibile un’azione di responsabilità) deve sollecitarla in tempo utile perché autorizzazione e citazione arrivino prima della decadenza.

Contro il decreto di liquidazione dei compensi di un coadiutore, o contro il diniego di autorizzazione, il rimedio resta il reclamo al tribunale nei dieci giorni.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore è normalmente controparte o soggetto informato nelle azioni del curatore. Nelle cause promosse contro di lui o contro i suoi familiari (si pensi alle revocatorie di atti di disposizione), il debitore e i terzi convenuti possono verificare che l’autorizzazione del giudice delegato esista e copra l’azione proposta. La giurisprudenza ha sempre considerato l’autorizzazione del giudice delegato una condizione di legittimazione processuale del curatore: la sua mancanza è un profilo da verificare subito, all’inizio del giudizio.

Sul versante opposto, la Cassazione ha ribadito che il curatore ha una legittimazione processuale riservata per tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che deve amministrare, anche se iniziate prima dell’apertura del concorso, e che la sua rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio anche senza accettazione della controparte (Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2024, n. 15833). Per il debitore spossessato questo significa che, nelle cause sui beni della procedura, il protagonista processuale è il curatore autorizzato dal giudice, non lui.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che l’autorizzazione del giudice delegato a una causa sia un “via libera generico”. L’autorizzazione è data per atti determinati: se il curatore modifica sostanzialmente la domanda o propone azioni diverse da quelle autorizzate, il problema di legittimazione si ripropone. L’errore speculare, da parte dei creditori, è attendere che il curatore agisca spontaneamente: le segnalazioni documentate al curatore e al giudice delegato sono spesso il motore delle azioni più redditizie per la massa.

Un altro errore riguarda i compensi dei professionisti incaricati dal curatore: chi ritiene la liquidazione del giudice inadeguata deve reclamare nei dieci giorni, perché, come la Cassazione ha ricordato sotto la legge fallimentare, i decreti del giudice delegato divenuti definitivi acquistano una stabilità che ne impedisce la rivalutazione, salvo il sopravvenire di fatti nuovi (Cass. civ., Sez. I, 19 ottobre 2001, n. 12799).

Quanto dura realmente

Le autorizzazioni a stare in giudizio arrivano di norma in pochi giorni dall’istanza del curatore. Le cause che ne derivano, invece, durano quanto i giudizi ordinari, e sono la principale ragione per cui molte procedure restano aperte ben oltre la liquidazione dei beni materiali. Il Codice consente comunque la chiusura con giudizi pendenti (art. 234), un punto che ritroveremo nell’ultima tappa.

Mesi 6-60: vendite, liberazione degli immobili e cancellazione delle formalità

Cosa succede

Il calendario ora corre al ritmo delle aste. Il curatore, o il soggetto specializzato da lui incaricato, esegue le vendite con procedure competitive, prevalentemente telematiche sul portale delle vendite pubbliche. Il giudice delegato, pur non vendendo direttamente, è presente in tutti i passaggi chiave: ordina la liberazione degli immobili occupati senza titolo opponibile, riceve le informative sull’esito di ogni vendita, può sospendere o impedire il perfezionamento di una vendita, ordina la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli dopo l’incasso del prezzo.

La norma

L’art. 216 CCII disciplina modalità e pubblicità della vendita. Tra i passaggi che coinvolgono direttamente il giudice delegato:

  • il giudice ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura, avvalendosi se necessario della forza pubblica e di ausiliari;
  • l’avviso di vendita va pubblicato sul portale almeno trenta giorni prima, termine riducibile solo in caso di assoluta urgenza e previa autorizzazione del giudice;
  • il curatore informa il giudice e il comitato dell’esito di ciascuna vendita entro cinque giorni dalla sua conclusione;
  • il curatore può proporre nel programma che le vendite siano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

L’art. 216 prevede inoltre, per gli immobili, almeno un esperimento di vendita nel primo anno e due negli anni successivi, con possibilità di ribasso del prezzo dopo il terzo esperimento andato deserto. L’art. 217 CCII attribuisce al giudice delegato il potere di sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi o di impedirne il perfezionamento quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, e di ordinare, eseguita la vendita e riscosso il prezzo, la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

I termini che si attivano

Ogni vendita apre un piccolo calendario autonomo. Contro i decreti del giudice delegato relativi alla vendita (ordine di liberazione, sospensione o rifiuto di sospensione, decreto di trasferimento, ordine di cancellazione) il reclamo al tribunale va proposto nel termine perentorio di dieci giorni. Il curatore deve depositare l’informativa entro cinque giorni dalla conclusione di ciascuna vendita: chi vuole chiedere la sospensione deve muoversi prima del perfezionamento.

La giurisprudenza sulla legge fallimentare ha costruito un quadro ancora utile per orientarsi. Il provvedimento di aggiudicazione del giudice delegato è stato ritenuto soggetto al reclamo nei dieci giorni, senza possibilità di ricorrere direttamente in Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 14 settembre 2004, n. 18533). Gli atti dello stesso subprocedimento di vendita sono collegati: chi ha già impugnato l’aggiudicazione non può riproporre la stessa contestazione contro il decreto di trasferimento (Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15483). Nel reclamo contro un decreto di trasferimento il curatore è contraddittore necessario (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2009, n. 6710). E il reclamo è riservato agli atti del giudice: contro gli atti del professionista delegato alle operazioni di vendita la Cassazione lo ha escluso (Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2007, n. 10925).

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra difensiva in cui il debitore può incidere di più sul risultato economico della procedura: segnalare al giudice delegato che un prezzo di aggiudicazione è notevolmente inferiore al valore reale, documentandolo con perizie, offerte alternative o comparazioni di mercato, e chiedere la sospensione o l’impedimento del perfezionamento della vendita. È qui che si colloca il valore di una consulenza che conosca la procedura dall’interno: lo Studio Monardo, grazie all’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, prepara istanze al giudice delegato fondate su dati verificabili, non su generiche doglianze.

L’occupante di un immobile, sia esso il debitore o un terzo, ha interesse a verificare se il proprio titolo sia opponibile alla procedura: l’ordine di liberazione riguarda gli occupanti senza titolo opponibile, e la contestazione va proposta nei termini del reclamo.

L’errore tipico di questa fase

Attendere il decreto di trasferimento per contestare l’aggiudicazione. La giurisprudenza ha considerato tardivo il reclamo proposto contro l’aggiudicazione definitiva oltre il termine decorrente dalla conoscenza dell’atto (Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3903; Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2008, n. 19737). Altro errore frequente: rivolgersi al giudice dell’esecuzione individuale per vicende che riguardano ormai la procedura concorsuale. L’art. 216, comma 10, prevede che nelle esecuzioni pendenti il curatore possa subentrare; in mancanza, su sua istanza, il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità, salvi gli effetti conservativi del pignoramento.

Quanto dura realmente

Una singola vendita, dalla pubblicazione dell’avviso all’aggiudicazione, richiede almeno trenta giorni di pubblicità più i tempi di aggiudicazione e saldo prezzo. Un immobile che va deserto ai primi esperimenti può impegnare la procedura per anni, considerando il ritmo minimo di un esperimento nel primo anno e due negli anni successivi. Per questo il limite di cinque anni del programma (sette nei casi eccezionali) è la vera cornice temporale entro cui il giudice delegato misura la diligenza del curatore.

Per tutta la procedura: i reclami contro curatore e comitato, e i reclami contro il giudice

Cosa succede

Questa non è una tappa con una data fissa: è un binario che corre parallelo a tutte le altre. In qualunque momento un atto del curatore o del comitato dei creditori può ledere un interessato: una spesa ritenuta eccessiva, un contratto non sciolto, un bene non acquisito, un’omissione che fa decorrere una prescrizione. In qualunque momento un decreto del giudice delegato può essere contestato. Il sistema dei reclami è a due livelli, e il giudice delegato sta esattamente nel mezzo: decide i reclami contro curatore e comitato; i suoi decreti, a loro volta, si reclamano al tribunale.

La norma

L’art. 123, comma 1, lett. e, CCII affida al giudice delegato la decisione dei reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. L’art. 133 disciplina il reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore: il comitato, il debitore e ogni altro interessato possono rivolgersi al giudice delegato, che provvede con decreto motivato. L’art. 124 disciplina il secondo livello: contro i decreti del giudice delegato e del tribunale possono reclamare il curatore, il comitato, il debitore e ogni altro interessato, davanti al tribunale o alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione; per gli altri interessati il termine decorre dalle formalità pubblicitarie; in ogni caso il reclamo non è più proponibile dopo novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo.

L’art. 124 detta anche la struttura del procedimento: ricorso con indicazione del giudice delegato e della procedura, dei motivi e delle conclusioni, dei mezzi di prova; decreto presidenziale che designa il relatore e fissa l’udienza entro quaranta giorni dal deposito; notifica del ricorso e del decreto entro cinque giorni dalla comunicazione al curatore e ai controinteressati; almeno quindici giorni tra notifica e udienza; costituzione del resistente almeno cinque giorni prima; decisione con decreto motivato entro trenta giorni dall’udienza. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

I termini che si attivano

Il calendario dei reclami si riassume così:

Atto contestato A chi si reclama Termine Norma
Atto od omissione del curatore Giudice delegato 8 giorni dalla conoscenza dell’atto art. 133 CCII
Atto del comitato dei creditori Giudice delegato Termine di legge per il reclamo contro gli atti del comitato artt. 123 lett. e, 141 CCII
Decreto del giudice delegato Tribunale (collegio, senza il giudice delegato) 10 giorni dalla comunicazione; 90 giorni dal deposito come limite assoluto art. 124 CCII
Decreto del tribunale Corte d’appello, nei casi previsti 10 giorni art. 124 CCII

Sul termine lungo, la giurisprudenza sulla legge fallimentare offre un’indicazione pratica: quando il curatore aveva comunicato soltanto l’esito negativo di un’istanza, senza trasmettere il provvedimento integrale, la Cassazione ha ritenuto applicabile il termine lungo e non quello breve (Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2010, n. 4783). Una comunicazione incompleta non fa decorrere il termine breve: ma è rischioso costruire una difesa su questa eccezione, perché il limite assoluto dei novanta giorni dal deposito resta in ogni caso.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore è espressamente tra i legittimati, sia al reclamo contro il curatore sia a quello contro i decreti del giudice delegato. La finestra difensiva è strettissima: otto giorni per l’atto del curatore, dieci per il decreto del giudice. Il reclamo al tribunale ha natura contenziosa e va proposto con il patrocinio di un difensore: la Cassazione lo aveva già affermato sotto la legge fallimentare, qualificando il reclamo come procedimento di giurisdizione contenziosa in cui le parti devono stare in giudizio con un procuratore legalmente esercente (Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2003, n. 4128).

Il tribunale che decide il reclamo è composto senza il giudice delegato: è la garanzia dell’art. 123, comma 2. Chi reclama un decreto del giudice delegato non lo fa davanti allo stesso magistrato, ma davanti a un collegio da cui quel magistrato è escluso.

L’errore tipico di questa fase

Saltare il primo livello. I provvedimenti decisori del giudice delegato vanno reclamati al tribunale; il ricorso diretto in Cassazione contro di essi è stato dichiarato inammissibile già sotto la legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 4 gennaio 2001, n. 75). E il decreto con cui il tribunale decide il reclamo, quando riguarda provvedimenti ordinatori o di gestione, non è ricorribile in Cassazione per difetto di decisorietà: le Sezioni Unite lo affermarono per il decreto del giudice delegato sul subingresso in un contratto pendente (Cass. civ., Sez. Un., 23 maggio 1984, n. 3167), e la regola è stata ribadita molte volte, ad esempio per lo scioglimento dai contratti preliminari (Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18622).

Un secondo errore è usare il reclamo dell’art. 124 fuori dal suo perimetro. La Cassazione, ormai sotto il Codice, ha precisato che il reclamo dell’art. 124 è disciplinato per la liquidazione giudiziale e non può essere esteso o applicato analogicamente a procedure di natura diversa in mancanza di uno specifico richiamo normativo (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2024, n. 12523). Prima di reclamare, quindi, occorre verificare che il provvedimento sia davvero un decreto reso nella liquidazione giudiziale, o in una procedura che richiama espressamente l’art. 124.

Terzo errore: ritenere che il reclamo sia uno strumento “atecnico” e privo di conseguenze economiche. Sul regime delle spese la giurisprudenza sulla legge fallimentare non è stata univoca: una pronuncia ha escluso l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. ai reclami considerati di volontaria giurisdizione (Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2003, n. 650), mentre una successiva ha affermato che la regola della soccombenza si applica anche ai provvedimenti resi sul reclamo (Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2008, n. 19979). Il dato prudenziale è che chi propone un reclamo infondato si espone al rischio di una condanna alle spese.

Quanto dura realmente

Sulla carta il procedimento di reclamo dura poco più di due mesi: udienza entro quaranta giorni dal deposito, decisione entro trenta giorni dall’udienza. Nella prassi i tempi dipendono dal carico del tribunale, ma restano tra i più rapidi dell’intera procedura. Il punto critico è che il reclamo non sospende l’esecuzione: se l’atto contestato è una vendita o una liberazione, nel frattempo i fatti possono andare avanti.

Dopo lo stato passivo, ogni quattro mesi: i riparti

Cosa succede

Il denaro ricavato dalle vendite e dalle azioni comincia ad accumularsi. Siamo nella fase in cui la procedura restituisce qualcosa ai creditori. Il curatore presenta periodicamente un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione; il giudice delegato ne ordina il deposito, dispone che sia comunicato ai creditori, decide gli eventuali reclami e, alla fine, rende esecutivo il progetto.

La norma

La disciplina sta negli artt. 220 e seguenti CCII. Il curatore presenta il prospetto e il progetto con cadenza periodica, ogni quattro mesi a partire dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. Il progetto tiene conto dell’ordine dei privilegi e degli accantonamenti necessari (per crediti contestati, condizionati, in attesa dell’esito delle opposizioni). I creditori ricevono la comunicazione e possono proporre reclamo nel termine breve previsto dalla norma; esauriti i reclami, il giudice dichiara esecutivo il progetto.

I termini che si attivano

Il termine per reclamare contro il progetto di riparto è breve e perentorio, e decorre dalla comunicazione: chi lo lascia scadere vede il progetto diventare esecutivo anche se contiene un errore sul proprio grado di privilegio. Per i creditori ammessi con riserva, o il cui credito è ancora oggetto di opposizione, il punto da presidiare è l’accantonamento: la somma va trattenuta fino alla definizione della contestazione.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non partecipa ai riparti, ma ha interesse a che le somme siano distribuite correttamente e che i crediti estinti per effetto dei riparti siano registrati con precisione: sono i dati che, al momento dell’esdebitazione, distingueranno ciò che è stato pagato da ciò che resta. Il debitore, come ogni interessato, può reclamare contro i decreti del giudice delegato relativi ai riparti, nel termine di legge.

Il creditore deve verificare tre elementi del progetto: importo ammesso, grado di prelazione, eventuali accantonamenti a suo favore o a suo carico.

L’errore tipico di questa fase

Confondere il reclamo contro il riparto con la riapertura della verifica. Il riparto applica lo stato passivo esecutivo; non è la sede per rimettere in discussione l’ammissione di un credito, che andava contestata con l’opposizione o l’impugnazione nei trenta giorni. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha inoltre escluso il ricorso straordinario contro il decreto sul reclamo relativo agli accantonamenti in un riparto parziale (Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2329): il controllo si esaurisce, di regola, davanti al tribunale.

Quanto dura realmente

I riparti parziali iniziano quando c’è liquidità sufficiente, spesso a distanza di uno o due anni dalla sentenza; il riparto finale arriva dopo l’approvazione del rendiconto. Tra un riparto e l’altro la cadenza quadrimestrale è un riferimento normativo che la prassi rispetta quando le somme disponibili lo giustificano.

Fine procedura: il rendiconto, la chiusura e l’esdebitazione

Cosa succede

Siamo all’ultima tappa. La liquidazione dell’attivo è completata o, comunque, non c’è più nulla di utile da liquidare. Il curatore presenta il rendiconto della gestione: entrate, uscite, operazioni compiute. Il giudice delegato ne ordina il deposito, fissa l’udienza in cui il conto sarà discusso e cura che debitore e creditori ne abbiano comunicazione. Se non sorgono contestazioni, il conto è approvato; se ne sorgono, la questione passa al collegio. Dopo il riparto finale, il tribunale dichiara la chiusura della procedura con decreto motivato.

La norma

Il rendiconto è disciplinato dall’art. 231 CCII; i casi di chiusura dall’art. 233 (mancanza di domande di ammissione, integrale soddisfacimento dei creditori, ripartizione finale dell’attivo, insufficienza dell’attivo); la chiusura con giudizi pendenti dall’art. 234; il decreto di chiusura dall’art. 235, che prevede l’impugnazione con reclamo. L’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278 e seguenti: può essere chiesta alla chiusura della procedura o, comunque, decorsi tre anni dalla sua apertura.

La chiusura non è un atto del giudice delegato, ma del tribunale. Il giudice delegato prepara il terreno: verifica il rendiconto, presidia l’udienza, riferisce al collegio sugli affari che richiedono un provvedimento collegiale (art. 123, comma 1, lett. a).

I termini che si attivano

Il debitore e i creditori ricevono la comunicazione del deposito del rendiconto e possono presentare osservazioni o contestazioni entro i termini fissati in vista dell’udienza. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha precisato che, se il debitore contesta il rendiconto, la causa va rimessa al collegio, e che il reclamo contro il decreto del giudice delegato si propone nel termine di dieci giorni (Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2010, n. 18436). Contro il decreto di chiusura il reclamo segue la disciplina dell’art. 124: dieci giorni.

Cosa può fare il debitore ora

È l’ultima finestra difensiva, e per il debitore persona fisica o per i soci illimitatamente responsabili è la più importante: la domanda di esdebitazione. Il tribunale valuta la condotta del debitore durante la procedura: collaborazione con gli organi, consegna della documentazione, assenza di comportamenti ostruzionistici. Tutto ciò che il debitore ha fatto, o non ha fatto, nelle tappe precedenti, compare in questa valutazione, spesso attraverso le relazioni del curatore depositate al giudice delegato. Se la procedura non è chiusa dopo tre anni dall’apertura, la domanda può essere proposta anche prima della chiusura.

Il debitore può inoltre contestare il rendiconto quando rileva voci di spesa non giustificate: ogni uscita non dovuta è attivo sottratto ai creditori e, quindi, debito residuo che resta a suo carico.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che la procedura resti aperta finché tutte le cause sono definite. L’art. 234 consente la chiusura anche con giudizi pendenti, con accantonamenti e con il curatore che mantiene la legittimazione per quei giudizi. Il debitore che attende la fine di tutte le liti per chiedere l’esdebitazione rischia di rinviare senza motivo la propria ripartenza. L’errore opposto è non controllare il rendiconto, considerandolo una formalità contabile: una volta approvato, le contestazioni successive sono molto più difficili.

Quanto dura realmente

Dalla presentazione del rendiconto alla chiusura passano in genere alcuni mesi: udienza di rendiconto, eventuali contestazioni, riparto finale, decreto del tribunale. La durata complessiva della procedura resta legata soprattutto ai giudizi pendenti e agli immobili difficili da vendere; il limite dei cinque anni (sette nei casi eccezionali) del programma rappresenta l’obiettivo che il legislatore ha posto al curatore sotto il controllo del giudice delegato.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su date reali del calendario 2026 e sui termini di legge sopra ricostruiti. Non riproducono casi dello Studio.

Simulazione 1 – Il creditore e l’udienza davanti al giudice delegato

Dati di partenza. Sentenza di apertura depositata martedì 3 febbraio 2026. Udienza di verifica fissata a centoventi giorni: mercoledì 3 giugno 2026. Termine per le domande tempestive: trenta giorni prima, cioè lunedì 4 maggio 2026. Il creditore è un fornitore con un credito di 18.740,35 €, di cui 4.212,90 € documentati solo da fatture prive di prova della consegna della merce.

Calendario A – il creditore che agisce alle finestre giuste.

Data Evento
3 febbraio Deposito della sentenza; il creditore riceve la comunicazione dal curatore nei giorni successivi
27 aprile Deposito telematico della domanda, con fatture, documenti di trasporto firmati e estratti contabili
19 maggio Il curatore deposita il progetto di stato passivo (almeno quindici giorni prima dell’udienza) e propone l’ammissione integrale
3 giugno Il giudice delegato ammette il credito per 18.740,35 € in chirografo e rende esecutivo lo stato passivo
Dal 3 giugno Il creditore partecipa a tutti i riparti, dal primo

Calendario B – il creditore che lascia correre.

Data Evento
3 febbraio Deposito della sentenza
20 maggio Deposito della domanda, oltre il termine del 4 maggio: è tardiva
3 giugno Lo stato passivo tempestivo diventa esecutivo senza di lui
7 luglio (udienza ipotizzata per le tardive) Il giudice delegato esamina la domanda tardiva; ammette 14.527,45 € ed esclude 4.212,90 € per difetto di prova
9 luglio Comunicazione dell’esito: decorrono trenta giorni per l’opposizione. La scadenza cade sabato 8 agosto 2026 e slitta a lunedì 10 agosto; la sospensione feriale, esclusa dall’art. 9 CCII, non sposta il termine a settembre
Esito Il creditore partecipa solo ai riparti successivi all’ammissione e deve sostenere un giudizio di opposizione per la parte esclusa

Lettura. La differenza non dipende dal giudice delegato, che applica le stesse regole a entrambi: dipende dal momento in cui il creditore si è presentato davanti a lui. Nel calendario A la documentazione completa ha reso superflua qualsiasi contestazione; nel calendario B il ritardo ha prodotto sia un’esclusione dai primi riparti sia un contenzioso.

Simulazione 2 – Il debitore e la vendita sottocosto

Dati di partenza. Immobile strumentale stimato 312.600 €. Primo e secondo esperimento deserti, terzo esperimento deserto; il curatore, come consentito dall’art. 216, ribassa il prezzo. Al quarto esperimento, lunedì 14 settembre 2026, l’immobile è aggiudicato per 141.380 €. Il debitore dispone di una manifestazione d’interesse scritta di un operatore del settore per 205.000 €, ricevuta pochi giorni prima, e di una perizia aggiornata che conferma valori di mercato superiori a 250.000 €.

Calendario A – il debitore che agisce prima del perfezionamento.

Data Evento
14 settembre Aggiudicazione per 141.380 €
16 settembre Il debitore deposita istanza al giudice delegato chiedendo di impedire il perfezionamento della vendita per prezzo notevolmente inferiore al giusto, allegando perizia e manifestazione d’interesse
19 settembre Scade il termine di cinque giorni per l’informativa del curatore sull’esito della vendita
22 settembre Il giudice delegato, sentiti curatore e comitato, decide con decreto motivato
Esito possibile Se l’istanza è accolta, la vendita non si perfeziona e si riapre la gara con una base più alta; se è respinta, il debitore può reclamare al tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione

Calendario B – il debitore che attende.

Data Evento
14 settembre Aggiudicazione
Ottobre Saldo prezzo e decreto di trasferimento; il giudice ordina la cancellazione delle formalità
Novembre Il debitore contesta l’aggiudicazione insieme al trasferimento
Esito Contestazione esposta a una declaratoria di tardività, secondo la logica della giurisprudenza sul collegamento tra gli atti del subprocedimento di vendita

Lettura. La differenza tra 141.380 € e un eventuale prezzo di 205.000 € è di 63.620 €: tutti euro che, in caso di riapertura della gara e di aggiudicazione al prezzo più alto, sarebbero andati ai creditori e avrebbero ridotto il debito residuo. Il risultato non è garantito in nessuno dei due calendari: ma solo nel primo il giudice delegato è stato messo in condizione di valutare.

I binari paralleli: quando la timeline cambia percorso

La cronologia descritta è quella “ordinaria”. Ci sono però eventi che deviano il binario, e in ciascuno il ruolo del giudice delegato cambia.

Il concordato nella liquidazione giudiziale

La liquidazione può chiudersi anticipatamente con un concordato proposto da creditori, da terzi o, a certe condizioni, dal debitore stesso. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: il giudice delegato acquisisce i pareri del curatore e del comitato, ordina la comunicazione della proposta ai creditori, raccoglie le votazioni, mentre l’omologazione spetta al tribunale. Le vendite possono essere sospese o rallentate in attesa del voto, ma la proposta non arresta automaticamente ogni attività: è il giudice delegato, con i suoi decreti, a modulare il ritmo. Per il debitore è un binario prezioso, perché trasforma una liquidazione atomistica in una soluzione negoziata; richiede però una proposta credibile e tempi stretti.

L’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda

Se l’azienda continua a operare in esercizio provvisorio, il calendario si sdoppia: da un lato la liquidazione, dall’altro la gestione corrente. Il giudice delegato riceve con maggiore frequenza le informative del curatore e convoca più spesso il comitato, che deve pronunciarsi sull’opportunità di proseguire. L’affitto dell’azienda, autorizzato secondo le regole del Codice, è spesso il ponte verso una cessione in blocco: il giudice delegato autorizza gli atti conformi al programma e vigila sulla scelta dell’affittuario.

Le esecuzioni individuali pendenti

Se alla data della sentenza erano in corso esecuzioni immobiliari, il curatore può subentrarvi o chiederne l’improcedibilità al giudice dell’esecuzione. Da questo momento in poi i rapporti tra il giudice delegato e il giudice dell’esecuzione diventano un tema pratico: chi aveva fatto affidamento sulla procedura individuale deve spostare la propria attenzione sulla procedura concorsuale e sui decreti del giudice delegato.

La liquidazione controllata: lo stesso ruolo in miniatura

Per il debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (consumatore, professionista, piccolo imprenditore sotto soglia, imprenditore agricolo) la procedura corrispondente è la liquidazione controllata, con un liquidatore al posto del curatore e un giudice delegato che svolge funzioni analoghe. Come visto, la Cassazione ha già esteso al liquidatore il principio dell’art. 128, comma 2, in materia di stato passivo (Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 28161). Ma non tutto si trasferisce automaticamente: il reclamo dell’art. 124 non si applica per analogia a procedure diverse senza uno specifico richiamo (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2024, n. 12523). È uno dei punti in cui l’esperienza di chi opera come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC fa la differenza nella scelta del rimedio.

L’esdebitazione anticipata

Se dopo tre anni dall’apertura la procedura è ancora aperta, il debitore può chiedere l’esdebitazione senza attendere la chiusura. È un binario che cambia la prospettiva del debitore: non deve più subire i tempi delle cause pendenti per ripartire. Il giudice delegato non decide l’esdebitazione, ma le sue verifiche e le relazioni che ha ricevuto dal curatore sono il materiale su cui il tribunale decide.

Le 5 finestre critiche

  1. I trenta giorni prima dell’udienza di verifica. È il termine per la domanda tempestiva. Chi lo rispetta, con documentazione completa, entra nello stato passivo che il giudice delegato rende esecutivo e partecipa a tutti i riparti; chi lo manca diventa tardivo.

  2. I trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’accertamento. È la finestra per l’opposizione o l’impugnazione dei crediti ammessi. Dopo, la decisione del giudice delegato sul credito si consolida.

  3. Gli otto giorni dalla conoscenza dell’atto del curatore. È il tempo per portare al giudice delegato un atto o un’omissione del curatore che lede i propri interessi. È il termine più breve dell’intera procedura, e il più spesso dimenticato.

  4. I dieci giorni dalla comunicazione di un decreto del giudice delegato, con il limite assoluto dei novanta giorni dal deposito. È la finestra per il reclamo al tribunale, valida per autorizzazioni, ordini di liberazione, decreti sulle vendite, liquidazioni di compensi, decisioni sui reclami contro il curatore.

  5. Il momento tra l’aggiudicazione e il perfezionamento della vendita. Non è un termine in giorni fissato dalla legge, ma è la finestra in cui il giudice delegato può ancora sospendere la vendita o impedirne il perfezionamento per prezzo notevolmente inferiore al giusto. Superato quel momento, gli spazi di contestazione si riducono drasticamente.

Le domande sul tempo

Sono passati quindici giorni da un decreto del giudice delegato che mi riguarda: posso ancora reclamarlo?

Se il decreto ti è stato comunicato quindici giorni fa e sei tra i soggetti per cui il termine decorre dalla comunicazione, il termine di dieci giorni è scaduto. Se invece non ti è mai stato comunicato e sei un “altro interessato”, il termine decorre dalle formalità pubblicitarie; in ogni caso il limite finale è di novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo. Ricorda che, secondo l’art. 9 CCII, la sospensione feriale dell’1-31 agosto non opera in via generale nei procedimenti del Codice.

Il curatore non ha ancora agito contro un ex amministratore: quanto posso aspettare prima di segnalarlo al giudice delegato?

Il meno possibile. Le azioni hanno termini di prescrizione e decadenza che non si fermano. L’omissione del curatore può essere oggetto di reclamo al giudice delegato nel termine di otto giorni, che nel caso di omissione si calcola secondo le regole dell’art. 133; in concreto, la via più efficace è una segnalazione documentata al curatore e al comitato, seguita, se serve, dal reclamo.

Ho depositato la domanda dopo l’udienza: fino a quando posso farlo?

Fino a sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, come domanda tardiva. Oltre, la domanda è ammessa solo se provi che il ritardo non dipende da causa a te imputabile. Ogni mese di ritardo può costarti la partecipazione ai riparti già eseguiti.

Quanto dura in tutto il ruolo del giudice delegato?

Quanto la procedura: dal giorno della sentenza fino alla chiusura. Il programma di liquidazione deve indicare un termine di completamento non superiore a cinque anni dalla sentenza, prorogabile fino a sette nei casi di eccezionale complessità; con giudizi pendenti, la procedura può chiudersi prima che le liti siano definite.

Dopo quanto tempo il debitore può chiedere l’esdebitazione?

Alla chiusura della procedura o, se questa non è ancora chiusa, decorsi tre anni dalla sua apertura. La domanda si propone al tribunale; il giudice delegato non decide, ma tutto ciò che è accaduto davanti a lui (collaborazione, consegna dei documenti, condotta nelle vendite) pesa sulla decisione.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Avvertenza: la gran parte della giurisprudenza consolidata sul giudice delegato è stata resa sotto la legge fallimentare (R.D. 267/1942, artt. 25-26 e seguenti); la citiamo dichiarandolo, perché i principi sono stati in larga parte trasposti negli artt. 123-124 CCII, ma la loro applicazione al Codice va sempre verificata.

Tappa 1 – Sentenza, termini e sospensione feriale

  • Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2329 (legge fallimentare). Ha distinto, ai fini della sospensione feriale, i reclami sulla liquidazione dell’attivo da quelli sul riparto, ed escluso il ricorso straordinario contro il decreto sul reclamo relativo agli accantonamenti. Rilevanza: mostra quanto il calcolo dei termini dipenda dalla fase; oggi va letta alla luce dell’art. 9 CCII.
  • Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2004, n. 11317 (legge fallimentare). Ha escluso la sospensione feriale per i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato nella liquidazione dell’attivo. Rilevanza: conferma la natura accelerata dei rimedi nella fase delle vendite.
  • Cass. civ., Sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 607 (legge fallimentare). Il terzo che lamenta l’acquisizione di beni nella disponibilità del debitore non può usare il reclamo contro il decreto di acquisizione: deve proporre la rivendica in sede di verifica. Rilevanza: individua il canale corretto davanti al giudice delegato fin dai primi giorni.

Tappa 2 – Insediamento e prime contestazioni

  • Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2006, n. 10125 (legge fallimentare). Il debitore è legittimato a reclamare i decreti del giudice delegato, ma non può costituirsi in Cassazione se non ha partecipato al grado precedente. Rilevanza: chi non agisce subito perde spazio anche nei gradi successivi.
  • Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2002, n. 14002 (legge fallimentare). Inammissibile il reclamo che cumula più provvedimenti autonomi; per quelli già scaduti opera la decadenza. Rilevanza: ogni decreto ha il proprio termine.

Tappa 4 – Verifica dello stato passivo

  • Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2003, n. 650 (legge fallimentare). Il reclamo generale contro il decreto di ammissione al passivo è inammissibile; nel caso esaminato, la Corte ha escluso l’applicazione delle regole sulle spese al reclamo qualificato di volontaria giurisdizione. Rilevanza: contro le decisioni sui crediti si usano i rimedi tipici della verifica.
  • Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2000, n. 667 (legge fallimentare). Il debitore non ha legittimazione sostanziale a impugnare con ricorso straordinario il decreto di esecutività dello stato passivo. Rilevanza: il debitore incide sullo stato passivo soprattutto collaborando con il curatore prima dell’udienza.
  • Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2005, n. 7532 (legge fallimentare). Il provvedimento del giudice delegato che ritiene non opponibile una sentenza alla procedura è ordinatorio e reclamabile; il decreto sul reclamo non è ricorribile in Cassazione. Rilevanza: la natura del provvedimento determina il rimedio.
  • Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 28161 (Codice della crisi). Il liquidatore della liquidazione controllata non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato per impugnare le decisioni sull’ammissione al passivo o resistere all’impugnazione del creditore, in parallelo con l’art. 128, comma 2, CCII. Rilevanza: delimita il perimetro del potere autorizzativo del giudice delegato.

Tappa 5 – Cause, legittimazione del curatore, stabilità dei decreti

  • Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2024, n. 15833. Il curatore ha legittimazione processuale riservata per le controversie sui rapporti patrimoniali che amministra, anche se iniziate prima dell’apertura del concorso; la sua rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio senza necessità di accettazione. Rilevanza: chiarisce chi è il protagonista processuale nelle cause autorizzate dal giudice delegato.
  • Cass. civ., Sez. I, 19 ottobre 2001, n. 12799 (legge fallimentare). I decreti del giudice delegato divenuti definitivi acquistano stabilità e non possono essere rivalutati salvo fatti nuovi. Rilevanza: spiega perché il mancato reclamo nei termini chiude la partita.

Tappa 6 – Vendite

  • Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2004, n. 2018 (legge fallimentare). I provvedimenti del giudice delegato nella liquidazione si contestano con il reclamo, che svolge una funzione analoga all’opposizione agli atti esecutivi; esclusa l’azione di nullità autonoma. Rilevanza: individua lo strumento unico contro gli atti di vendita.
  • Cass. civ., Sez. I, 14 settembre 2004, n. 18533 (legge fallimentare). Il decreto di aggiudicazione del giudice delegato è soggetto a reclamo e non è ricorribile direttamente in Cassazione. Rilevanza: la contestazione dell’aggiudicazione passa dal tribunale.
  • Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15483 (legge fallimentare). Gli atti del subprocedimento di vendita sono collegati; inammissibile il reclamo contro il decreto di trasferimento se la stessa contestazione è già stata proposta contro l’aggiudicazione. Rilevanza: la contestazione va concentrata nel momento giusto.
  • Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2008, n. 19737 (legge fallimentare). L’aggiudicazione disposta dal giudice delegato ha natura decisoria e va impugnata nei dieci giorni dalla conoscenza. Rilevanza: fissa il dies a quo per l’interessato.
  • Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 3903 (legge fallimentare). Inammissibile per tardività il reclamo contro l’aggiudicazione definitiva proposto oltre il termine. Rilevanza: conferma il rischio del “calendario B”.
  • Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2009, n. 6710 (legge fallimentare). Nel reclamo contro il decreto di trasferimento il curatore è contraddittore necessario. Rilevanza: requisito di regolarità del reclamo.
  • Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2007, n. 10925 (legge fallimentare). Il reclamo è riservato agli atti del giudice e non si estende a quelli del professionista delegato alle operazioni di vendita. Rilevanza: prima di reclamare occorre individuare l’autore dell’atto.

Tappa 7 – Il sistema dei reclami

  • Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2024, n. 12523 (Codice della crisi). Il reclamo dell’art. 124 CCII riguarda la liquidazione giudiziale e non si applica per analogia a procedure di natura diversa senza uno specifico richiamo. Rilevanza: delimita il perimetro del rimedio sotto il Codice.
  • Cass. civ., Sez. I, 4 gennaio 2001, n. 75 (legge fallimentare). I provvedimenti decisori del giudice delegato si reclamano al tribunale nei dieci giorni; inammissibile il ricorso diretto in Cassazione. Rilevanza: impone il rispetto della sequenza dei rimedi.
  • Cass. civ., Sez. Un., 23 maggio 1984, n. 3167 (legge fallimentare). Il decreto del giudice delegato sul subingresso in un contratto pendente è ordinatorio, reclamabile, non ricorribile in Cassazione. Rilevanza: principio cardine sulla non decisorietà degli atti di gestione.
  • Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18622 (legge fallimentare). Non è ricorribile ex art. 111 Cost. il decreto che respinge il reclamo contro lo scioglimento dai preliminari. Rilevanza: applicazione recente del principio delle Sezioni Unite.
  • Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2003, n. 4128 (legge fallimentare). Il reclamo ha natura contenziosa e richiede la difesa tecnica. Rilevanza: non è un’istanza informale.
  • Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2010, n. 4783 (legge fallimentare). Se è comunicato solo l’esito negativo e non il provvedimento integrale, si applica il termine lungo. Rilevanza: chiarisce quando decorre il termine breve.
  • Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2008, n. 19979 (legge fallimentare). La regola della soccombenza nelle spese si applica anche ai provvedimenti resi sul reclamo. Rilevanza: il reclamo infondato può costare.

Tappa 9 – Rendiconto

  • Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2010, n. 18436 (legge fallimentare). Se il debitore contesta il rendiconto, la causa va rimessa al collegio; il reclamo contro il decreto del giudice delegato si propone in dieci giorni. Rilevanza: individua percorso e termine nella fase finale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo nella tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno zero lavoriamo sui termini della verifica; se sei nella fase delle vendite presidiamo la finestra tra aggiudicazione e perfezionamento; se la procedura sta per chiudersi costruiamo la domanda di esdebitazione. Gli strumenti concreti sono questi.

  1. Ricostruiamo il calendario della tua procedura: partendo dalla sentenza e dai decreti depositati, individuiamo le scadenze già maturate e quelle ancora aperte, distinguendo i termini di dieci giorni, di otto giorni, di trenta giorni e il limite dei novanta giorni dal deposito.
  2. Prepariamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, tempestiva o tardiva, raccogliendo la documentazione che il giudice delegato richiede per accertare il credito e il suo grado.
  3. Redigiamo le osservazioni al progetto di stato passivo e, quando la decisione del giudice delegato è sfavorevole, proponiamo opposizione o impugnazione dei crediti ammessi nei trenta giorni.
  4. Proponiamo reclamo al giudice delegato contro atti e omissioni del curatore o del comitato dei creditori, nel termine di otto giorni, con istanze motivate e documentate.
  5. Proponiamo reclamo al tribunale contro i decreti del giudice delegato, curando contenuto del ricorso, notifica al curatore e ai controinteressati e udienza nei tempi dell’art. 124.
  6. Predisponiamo istanze di sospensione o di impedimento del perfezionamento delle vendite quando il prezzo appare notevolmente inferiore al giusto, con perizie e manifestazioni di interesse da sottoporre al giudice delegato.
  7. Verifichiamo l’esistenza e l’ambito dell’autorizzazione del giudice delegato nelle cause promosse dal curatore contro il debitore, i suoi familiari o terzi, sollevando subito le eccezioni di legittimazione.
  8. Esaminiamo i progetti di riparto e il rendiconto del curatore, controllando gradi di privilegio, accantonamenti e voci di spesa, e presentiamo reclami o contestazioni nei termini.
  9. Costruiamo la domanda di esdebitazione, alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, ricostruendo la condotta collaborativa del debitore attraverso gli atti depositati nella procedura.
  10. Valutiamo i binari alternativi (concordato nella liquidazione, liquidazione controllata per i soggetti non fallibili), confrontando tempi e rimedi rispetto alla liquidazione in corso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce la composizione negoziata conosce anche il momento in cui la crisi esce dal perimetro della negoziazione ed entra in quello governato dal tribunale e dal giudice delegato, e sa leggere la liquidazione giudiziale non come un evento isolato, ma come l’ultimo segmento di un percorso. Per la liquidazione controllata, la funzione di Gestore della crisi e fiduciario OCC offre la stessa familiarità con il ruolo del giudice delegato e del liquidatore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: il difensore che imposta il reclamo davanti al tribunale è lo stesso che, quando il provvedimento ha natura decisoria e il ricorso è ammissibile, può portare la questione davanti alla Suprema Corte, senza dispersioni e senza cambi di linea.

Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti esaminano rendiconti, riparti e contabilità del curatore; gli avvocati traducono quelle verifiche in istanze, reclami e opposizioni davanti al giudice delegato e al tribunale.

Chiusura

Abbiamo seguito il giudice delegato dal giorno della sentenza fino al decreto di chiusura. In ogni tappa la regola è la stessa: il giudice decide su ciò che gli viene sottoposto, nei tempi che la legge assegna a chi deve sottoporglielo. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e del creditore in una liquidazione giudiziale, ed è anche la più sprecata: otto giorni, dieci giorni, trenta giorni passano in fretta quando non si sa che stanno correndo.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto di competenza dell’Avv. Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il passaggio dalla crisi negoziata alla procedura giudiziale; come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario di un OCC lavora abitualmente in procedure guidate da un giudice delegato, compresa la liquidazione controllata. Analizzeremo i decreti già depositati nella tua procedura, verificheremo quali termini sono ancora aperti e costruiremo la strategia per la tappa in cui ti trovi.

📩 Non lasciare che un decreto del giudice delegato diventi definitivo senza averlo valutato: contatta subito lo Studio Monardo, trovi tutti i recapiti al termine di questo articolo.

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