Sì, il Codice della crisi lo consente espressamente, ma la maggior parte degli accordi di gruppo che si arenano non cade per mancanza di consenso delle banche: cade perché il gruppo ragiona come se fosse un’unica impresa, mentre la legge continua a contare, attestare e omologare società per società.
L’art. 284, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) stabilisce che più imprese appartenenti al medesimo gruppo, tutte con il centro degli interessi principali in Italia, possono presentare con un unico ricorso la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, richiamando gli artt. 57 (accordi ordinari), 60 (accordi agevolati) e 61 (accordi ad efficacia estesa). La risposta alla domanda del titolo è quindi affermativa. Il problema è il “come”: dietro un ricorso unico restano masse attive e passive separate, soglie di adesione da raggiungere in ciascuna società, un’attestazione che deve reggere per ogni impresa e creditori estranei che vanno pagati integralmente nei tempi di legge, società per società.
L’esperienza insegna che gli errori che compromettono un accordo di gruppo sono quasi sempre gli stessi:
- Calcolare la soglia di adesione sul debito consolidato del gruppo invece che su quello di ogni singola società.
- Depositare il ricorso unitario senza spiegare perché la soluzione di gruppo conviene più di accordi separati.
- Affidarsi a un’attestazione “di gruppo” generica, che non verifica la fattibilità per ciascuna impresa.
- Sottovalutare i creditori estranei e il termine di 120 giorni per il loro pagamento integrale, società per società.
- Usare l’efficacia estesa ai non aderenti senza costruire categorie omogenee nella singola società e senza rispettarne i presupposti.
- Dimenticare garanzie incrociate, coobbligati, transazione fiscale e tempi delle opposizioni, che nei gruppi si moltiplicano.
Perché parliamo di questo tema con cognizione di causa? Perché l’accordo di ristrutturazione di gruppo nasce quasi sempre da una trattativa con banche e fornitori, e la sede in cui quella trattativa oggi si costruisce è spesso la composizione negoziata della crisi, che per i gruppi prevede la conduzione unitaria delle trattative (art. 25 CCII). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta un gruppo dal tavolo negoziale all’accordo da omologare. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario OCC, utile quando nella crisi del gruppo sono coinvolti soci, garanti persone fisiche o piccole società che non possono accedere agli strumenti del Codice riservati alle imprese non minori.
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Errore n. 1 – Calcolare il 60% sul debito consolidato del gruppo
L’errore
La capogruppo ha raccolto le adesioni delle banche principali, che sono esposte soprattutto verso di lei. Sommando i crediti aderenti di tutte le società si arriva al 64% del debito complessivo del gruppo: il consulente interno considera la soglia raggiunta e prepara il ricorso unitario. Peccato che in una delle controllate, quella con molti fornitori e un solo istituto di credito, le adesioni si fermino sotto il 50%.
Perché è un errore
L’art. 57, comma 1, CCII richiede che l’accordo sia concluso con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. L’art. 284 permette un ricorso unico, ma il comma 3 della stessa norma ribadisce che resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Questo principio non è un dettaglio: significa che ogni società del gruppo conserva i propri creditori, il proprio patrimonio e la propria responsabilità ex art. 2740 c.c. Ne segue, secondo la lettura prevalente e coerente con il sistema, che la percentuale di adesione va verificata per ciascuna società, rapportando i crediti aderenti verso quella società al totale dei suoi debiti. Il creditore di una controllata non “vota” sull’accordo della capogruppo, e viceversa.
La giurisprudenza formatasi prima del Codice partiva proprio da qui: la Cassazione (n. 20559 del 2015, citata dalla dottrina come espressione dell’orientamento previgente) aveva escluso una procedura unitaria per l’intero gruppo, valorizzando l’autonomia patrimoniale delle singole società e la regola della responsabilità patrimoniale del debitore. Il Codice ha superato l’ostacolo procedurale, consentendo un unico ricorso, ma ha mantenuto l’ostacolo sostanziale: le masse restano separate.
Le conseguenze
Se in una sola società la soglia non è raggiunta, il tribunale non può omologare l’accordo di quella società. Il ricorso unico non crea un “voto di gruppo” che compensi le carenze di una società con l’eccesso di adesioni di un’altra. Il rischio più grave è che il piano di gruppo, costruito sul presupposto che tutte le società vengano risanate insieme, perda la sua coerenza: se la controllata resta fuori, i flussi infragruppo su cui si reggeva l’intera manovra possono venir meno e anche gli accordi delle altre società diventano non fattibili.
Cosa fare invece
Costruisci fin dall’inizio un prospetto delle adesioni per singola società, con l’elenco dei creditori di ciascuna, l’importo del credito e lo stato della trattativa. Dove una società è sotto soglia le strade sono tre: proseguire la trattativa con i suoi creditori; verificare se ricorrono le condizioni dell’accordo agevolato dell’art. 60 CCII, che dimezza la percentuale al 30% quando il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto (e rinuncia a chiedere) misure protettive temporanee; oppure valutare l’efficacia estesa dell’art. 61 per una categoria di creditori di quella società, se ne sussistono i presupposti.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le condizioni dell’accordo agevolato vanno lette con attenzione nel contesto di gruppo. Se il ricorso è unitario e il gruppo chiede misure protettive per tutte le società, la riduzione al 30% non sarà disponibile per la controllata che ne ha beneficiato. Conviene quindi decidere prima del deposito quali società hanno davvero bisogno delle misure protettive e quali possono puntare all’accordo agevolato: è una scelta che si fa società per società, non in blocco. E se l’accordo nasce dalla composizione negoziata, l’art. 23, comma 2, lett. b), CCII (modificato dal D.Lgs. 136/2024) riduce al 60% la percentuale dell’art. 61, comma 2, lett. c), cioè la soglia del 75% richiesta per l’efficacia estesa, quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto oppure quando la domanda di omologazione è presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8: un ulteriore motivo per far nascere l’accordo di gruppo dentro la composizione negoziata.
C’è poi un aspetto di metodo. Il calcolo della soglia richiede di sapere con esattezza chi è creditore di chi. Nei gruppi questa informazione non è scontata: un finanziamento può essere stato erogato alla capogruppo ma utilizzato dalla controllata; una fornitura può essere fatturata a una società e consegnata a un’altra; un leasing può essere intestato alla società immobiliare ma pagato dalla società operativa. Ai fini dell’art. 57 conta il rapporto giuridico, non la destinazione economica delle risorse: il credito si imputa alla società che ne è debitrice secondo il contratto. Un prospetto delle adesioni costruito sui flussi gestionali, anziché sui contratti, porta a percentuali sbagliate anche quando il metodo “per società” è stato rispettato.
Altro punto delicato sono i crediti infragruppo. Quando la capogruppo è creditrice della controllata, quel credito entra nel denominatore della controllata e, se la capogruppo aderisce, anche nel numeratore. È evidente il rischio che la soglia venga raggiunta grazie all’adesione di una società dello stesso gruppo: il tribunale e i creditori esterni guarderanno con particolare attenzione a percentuali che dipendono in modo determinante da crediti infragruppo, ed è prudente rappresentare nel ricorso anche il dato “al netto” di quei crediti, per mostrare quanta parte del consenso provenga da creditori indipendenti.
Infine, la soglia va verificata alla data rilevante e con dati riconciliati. Le adesioni si raccolgono nell’arco di mesi, mentre i debiti cambiano: interessi che maturano, nuove forniture, pagamenti parziali. Un prospetto aggiornato una sola volta, all’inizio della trattativa, è una delle cause più comuni di sorprese al momento del deposito.
Due pronunce recenti mostrano quanto conti la prova delle adesioni. La Cassazione (sent. n. 2817 del febbraio 2026), decidendo su accordi ad efficacia estesa respinti dal Tribunale di Torino e dalla Corte d’appello, ha chiarito che l’iscrizione nel registro delle imprese non impedisce al tribunale di verificare, anche d’ufficio, che gli accordi siano stati effettivamente conclusi, perché la conclusione è presupposto della domanda; e che una prova soltanto parziale o “a campione” delle adesioni non basta. Nel gruppo questo significa che per ogni società deve essere prodotta la prova completa di ciascuna adesione, non un riepilogo firmato dalla capogruppo. Sul versante opposto, la Corte d’appello di Bologna (28 giugno 2024, inedita, riportata in dottrina) ha ritenuto che, quando l’omologazione dell’accordo ordinario non viene impugnata, si forma un giudicato interno sul raggiungimento della soglia del 60%: chi intende contestare la percentuale deve farlo nel momento e nella sede giusti, società per società.
Errore n. 2 – Presentare il ricorso unitario senza dimostrare la maggiore convenienza
L’errore
Il gruppo deposita un unico ricorso perché “è più comodo”: un solo fascicolo, un solo tribunale, un solo attestatore. Il ricorso descrive le società, allega i bilanci e gli accordi firmati, ma non dice una parola sul perché la soluzione unitaria sia preferibile a tre accordi distinti.
Perché è un errore
L’art. 284, comma 4, CCII richiede che la domanda illustri le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario o piani collegati o coordinati, rispetto a piani autonomi per ciascuna impresa. La stessa norma impone di fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali tra le imprese, di indicare il registro delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. (direzione e coordinamento) e di allegare il bilancio consolidato, se redatto. Il D.Lgs. 136/2024 ha rimaneggiato il comma 4 e il comma 5 della norma: chi lavora su modelli predisposti prima del correttivo rischia di trascurare i contenuti oggi richiesti. Quanto alla quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa, il comma 4 la riferisce testualmente ai piani del comma 1, cioè al concordato; il comma 5, però, chiede all’attestatore di indicare quella quantificazione per il piano unitario o i piani collegati senza distinguere tra concordato e accordi. Di fronte a questa ambiguità del testo, nell’accordo di gruppo è prudente fornirla comunque.
La ragione di questi oneri è semplice. Il ricorso unitario non è un favore procedurale neutro: comporta che le sorti delle società vengano esaminate insieme e che le risorse circolino tra loro. I creditori della società “forte” devono poter capire perché il loro debitore partecipa a un’operazione che sostiene anche la società “debole”.
Le conseguenze
Una domanda carente sotto questo profilo espone a richieste di integrazione, che allungano i tempi mentre le adesioni raccolte invecchiano e i creditori estranei continuano a premere. Nei casi più seri la mancata illustrazione della convenienza alimenta le opposizioni dei creditori della società che “paga” per le altre, che potranno sostenere di essere danneggiati da flussi infragruppo non giustificati. Il tema dei vantaggi compensativi (art. 2497 c.c.), su cui altri approfondimenti del sito si soffermano, entra qui in gioco solo per accenni: nell’accordo di gruppo serve dimostrare che il sacrificio di una società trova compensazione nel beneficio complessivo.
Cosa fare invece
Inserisci nel ricorso un capitolo dedicato alla convenienza della soluzione unitaria, con dati: sinergie operative, mantenimento dei contratti con clienti comuni, finanziamenti della capogruppo che non sarebbero erogati in un percorso separato, costi di procedura ridotti, valore dell’avviamento di gruppo. Allega una mappa della struttura del gruppo (partecipazioni, contratti di service, cash pooling, garanzie incrociate) e verifica che la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. sia stata effettivamente eseguita.
Il dettaglio che pochi conoscono
Secondo i Principi di attestazione dei piani di risanamento del CNDCEC (edizione 2024), richiamati anche dalla stampa specializzata, la scelta tra piano unitario e piani collegati spetta all’imprenditore, la convenienza può essere apprezzata per l’intero gruppo, ma i vantaggi compensativi devono fondarsi su elementi non meramente aleatori. In altre parole: non basta affermare che “il gruppo vale più delle parti”; bisogna quantificarlo.
Va considerato anche il rapporto tra ricorso unitario e competenza. L’art. 286 CCII individua il tribunale competente per le procedure di gruppo con riferimento al centro degli interessi principali della società che esercita la direzione e il coordinamento o, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria. Il tema è oggetto di altri approfondimenti; qui basta osservare che la scelta del ricorso unitario concentra davanti a un solo tribunale anche società che, separatamente, avrebbero avuto un giudice diverso. È un ulteriore motivo per cui la domanda deve spiegare con chiarezza perché la trattazione unitaria conviene ai creditori di tutte le imprese.
L’esperienza insegna che i ricorsi più solidi sono quelli in cui la convenienza è illustrata con un confronto esplicito tra due scenari: da un lato gli accordi separati, con i relativi flussi e tempi; dall’altro l’accordo di gruppo, con l’indicazione di ciò che cambia per i creditori di ciascuna società. Se, per esempio, il finanziamento di un istituto è condizionato alla ristrutturazione contestuale di tutte le società, questo va scritto e documentato: è il dato che rende la soluzione unitaria non solo comoda, ma necessaria.
È qui che molti compromettono la propria posizione: si dà per scontata la convenienza perché “lo sanno tutti” che il gruppo è un’unica realtà industriale. Ma i creditori della controllata più patrimonializzata non ragionano così: vedono un debitore che destina risorse ad altre società e si chiedono che cosa ne ricavino. Rispondere a questa domanda nel ricorso significa prevenire l’opposizione, invece di doverla affrontare in udienza.
Errore n. 3 – Accontentarsi di un’attestazione “di gruppo” generica
L’errore
L’attestatore redige una relazione che analizza il bilancio consolidato, verifica la tenuta del piano a livello aggregato e conclude per la fattibilità “dell’accordo di gruppo”. Le singole società sono descritte in poche pagine, senza un’analisi autonoma dei flussi di cassa di ciascuna.
Perché è un errore
L’art. 284, comma 5, CCII stabilisce che il piano o i piani devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria di ognuna. Il professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e le ragioni di maggiore convenienza. A ciò si somma, per gli accordi, l’art. 57, comma 4: l’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Poiché le masse restano separate, questa idoneità va verificata rispetto agli estranei di ciascuna società, con le risorse di quella società più quelle che il piano le destina in modo vincolante.
Le conseguenze
Un’attestazione che ragiona solo sul consolidato non risponde alle domande che il tribunale deve porsi in sede di omologazione. La conseguenza più grave è il diniego dell’omologazione, o la sua revoca in sede di reclamo, perché manca la prova della fattibilità per una delle imprese. E un’attestazione non affidabile ha ricadute anche dopo: l’esenzione dalla revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato (art. 166, comma 3, lett. e), CCII) presuppone un accordo regolarmente omologato e un piano serio.
Cosa fare invece
Pretendi un’attestazione strutturata per società: una sezione per ogni impresa, con la verifica dei dati contabili, il test di fattibilità e il test di pagamento degli estranei; poi una sezione di sintesi sulla convenienza dell’impostazione unitaria. Se il piano prevede flussi infragruppo (finanziamenti, cessioni, rinunce a crediti), l’attestatore deve verificare che la società erogante sia in grado di sostenerli senza compromettere il proprio accordo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, l’art. 58 CCII impone di rinnovare l’attestazione e di richiedere di nuovo il consenso dei creditori aderenti. In un gruppo una modifica “locale” (per esempio, la vendita di un immobile della controllata a un prezzo inferiore) può avere effetti a cascata sui flussi destinati alle altre società: ciò che sembra una variazione marginale per una società può diventare sostanziale per l’accordo di un’altra. Lo stesso vale dopo l’omologazione: le modifiche sostanziali impongono il rinnovo dell’attestazione e la pubblicità prevista dalla norma, con facoltà di opposizione per i creditori.
Nei gruppi c’è un ulteriore profilo spesso trascurato: l’indipendenza dell’attestatore rispetto a tutte le società. Il professionista deve essere indipendente nei confronti di ciascuna impresa coinvolta, non solo della capogruppo che lo incarica. Un attestatore che abbia avuto rapporti professionali recenti con una controllata può non possedere il requisito rispetto a quella società, e il difetto si riflette sull’intero ricorso unitario. La verifica va fatta prima del conferimento dell’incarico, impresa per impresa.
Altro punto: l’attestazione deve basarsi su dati contabili affidabili di ogni società. Nei gruppi la contabilità è spesso centralizzata presso la capogruppo, con service amministrativi infragruppo; il rischio è che i saldi reciproci non siano riconciliati, che i crediti e i debiti infragruppo non coincidano o che alcune partite restino “sospese”. Un attestatore diligente pretenderà la riconciliazione delle posizioni infragruppo prima di esprimersi sulla veridicità dei dati: è un lavoro che va pianificato con anticipo, perché può richiedere settimane.
Infine, il piano richiamato dall’art. 57, comma 2, deve essere redatto secondo l’art. 56 CCII e accompagnato dalla documentazione dell’art. 39, commi 1 e 3. Nel ricorso unitario questi documenti vanno prodotti per ciascuna società: elenco dei creditori, stato del patrimonio, scritture contabili, dichiarazioni fiscali. Un fascicolo che contiene la documentazione completa della capogruppo e solo quella essenziale delle controllate è un invito alle richieste di integrazione.
Va aggiunto che il tribunale non è vincolato dalle conclusioni dell’attestatore. La Cassazione (sent. n. 2817 del febbraio 2026) ha riconosciuto che il tribunale può incaricare il commissario giudiziale di riferire su ogni aspetto rilevante per l’omologazione, anche su profili già coperti dall’attestazione, perché l’art. 48, comma 4, CCII prevede che si decida “sentito il commissario giudiziale”; e ha qualificato la valutazione di fattibilità come apprezzamento di merito, non riesaminabile in sede di legittimità. Un’attestazione di gruppo superficiale non viene quindi “salvata” dal tribunale: rischia di essere smentita dalla relazione del commissario, e l’esito negativo, una volta motivato, difficilmente potrà essere rimesso in discussione in Cassazione.
Errore n. 4 – Sottovalutare i creditori estranei e il termine di 120 giorni
L’errore
Il gruppo concentra tutte le energie sulle banche aderenti. I fornitori della controllata, che non hanno firmato, vengono considerati un problema secondario: “li pagheremo con la cassa della capogruppo, quando sarà il momento”.
Perché è un errore
L’accordo di ristrutturazione non vincola i creditori che non vi aderiscono (salvo l’efficacia estesa dell’art. 61). Per questo l’art. 57, comma 3, CCII impone che l’accordo assicuri il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, ovvero entro 120 giorni dalla scadenza, per quelli non ancora scaduti. Nel gruppo questa regola si applica a ciascuna società: gli estranei della controllata sono creditori della controllata, non del gruppo. Se le loro somme arrivano dalla capogruppo, quel trasferimento deve essere previsto nel piano, sostenibile per la capogruppo e attestato.
Le conseguenze
L’inadempimento verso gli estranei non è una semplice morosità: rende l’accordo non eseguibile, apre la strada alle azioni esecutive dei fornitori non pagati e, nei casi più gravi, all’iniziativa per l’apertura della liquidazione giudiziale. La Cassazione ha qualificato gli accordi di ristrutturazione come procedure concorsuali, sia pure collocate nella fascia più esterna della concorsualità (Cass. n. 9087 del 12 aprile 2018, nello stesso senso Cass. n. 1182 del 18 gennaio 2018, n. 1896 del 25 gennaio 2018 e n. 12064 dell’8 maggio 2019, tutte pronunciate nel vigore della legge fallimentare), con le conseguenze che ciò comporta sul piano della prededuzione e dei rapporti con la successiva procedura. Il rischio più grave è il “contagio”: la mancata esecuzione dell’accordo di una società può far saltare l’equilibrio di quelli collegati, specie quando le società sono legate da garanzie incrociate.
Cosa fare invece
Predisponi per ogni società un calendario degli estranei, distinguendo crediti scaduti e non scaduti, con le date di pagamento previste e la fonte delle risorse. In questo passaggio lo Studio Monardo, forte dell’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), costruisce con i commercialisti dello staff la mappa dei pagamenti agli estranei società per società, prima che il ricorso venga depositato. Se le risorse non bastano, è meglio saperlo prima: si può ancora trattare per portare alcuni estranei tra gli aderenti, o valutare una diversa allocazione dei flussi.
Il dettaglio che pochi conoscono
La moratoria dei creditori estranei, cioè la dilazione fino a 120 giorni, è proprio ciò che esclude l’accordo agevolato dell’art. 60. Se una controllata ha bisogno di quella dilazione, non potrà beneficiare della soglia ridotta al 30%. Nel gruppo si può quindi arrivare a una scelta asimmetrica: la capogruppo chiede l’accordo ordinario con moratoria, la controllata con pochi estranei e pagamento immediato punta all’agevolato. Il ricorso resta unico, ma le soluzioni sono differenziate.
Un’osservazione ulteriore riguarda i finanziamenti infragruppo destinati a pagare gli estranei. Quando la capogruppo eroga risorse alla controllata per consentirle di rispettare i 120 giorni, quelle risorse devono essere certe nell’an, nel quantum e nei tempi. Una semplice lettera di impegno, priva di copertura finanziaria verificata, non basta a fondare l’attestazione. Meglio prevedere un contratto di finanziamento o un apporto già deliberato, con l’indicazione delle fonti da cui la capogruppo attingerà. Con il D.Lgs. 136/2024 l’art. 57 ha inoltre previsto, al comma 4-bis, la possibilità di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili con la domanda di omologazione o successivamente, con rinvio agli artt. 99, 101 e 102: uno strumento da valutare quando la liquidità del gruppo non basta.
L’errore speculare è sovrastimare gli estranei pagabili contando su incassi incerti: crediti commerciali verso clienti in difficoltà, dismissioni non ancora contrattualizzate, rimborsi fiscali non ancora liquidati. L’attestatore applicherà prudenzialmente scenari di stress, e il tribunale guarderà con favore un piano che mostri margini di sicurezza; un piano “tirato al centesimo”, come nella simulazione che proponiamo più avanti, è vulnerabile al primo imprevisto.
Infine, il pagamento integrale degli estranei va inteso in senso pieno: capitale, interessi maturati secondo le regole applicabili e accessori dovuti. Un piano che prevede il pagamento del solo capitale agli estranei non garantisce il loro integrale soddisfacimento e non regge il controllo di fattibilità.
Errore n. 5 – Usare l’efficacia estesa senza categorie omogenee nella singola società
L’errore
Una banca, esposta verso due società del gruppo, rifiuta di aderire. Il gruppo decide di “trascinarla” con l’efficacia estesa, creando una categoria “istituti di credito del gruppo” che somma i crediti bancari di tutte le società e raggiunge così il 75%.
Perché è un errore
L’art. 61 CCII consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, individuata per omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. I presupposti sono stringenti: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, con informazioni complete e aggiornate; l’accordo non deve avere carattere liquidatorio (è richiesta la prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 84), salvo l’ipotesi del comma 5 dedicata agli intermediari finanziari quando rappresentano almeno la metà dell’indebitamento complessivo; i crediti degli aderenti devono rappresentare almeno il 75% dei crediti della categoria; i non aderenti devono poter risultare soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale; accordo, domanda e documenti vanno notificati ai creditori interessati. Il D.Lgs. 136/2024 ha inciso su più punti della norma.
Per le stesse ragioni viste per il 60%, la categoria si forma tra creditori della stessa società: un creditore della controllata e un creditore della capogruppo non hanno una posizione giuridica omogenea, perché il loro debitore e il loro patrimonio di riferimento sono diversi. Una categoria trasversale al gruppo finisce per far votare i creditori di una società sul destino dei creditori di un’altra.
Le conseguenze
L’estensione degli effetti a un creditore non aderente, se la categoria è mal costruita, è esposta all’opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, il cui termine decorre dalla notifica (art. 61, comma 3). Se l’opposizione viene accolta, il creditore non resta vincolato e l’accordo della società coinvolta perde la copertura su cui contava: a quel punto il credito della banca dissenziente diventa un credito estraneo, da pagare integralmente nei 120 giorni.
Cosa fare invece
Costruisci le categorie società per società e verifica il 75% in ciascuna. Documenta l’informazione data a tutti i creditori della categoria (lettere, data room, verbali degli incontri). Per ogni non aderente predisponi un confronto con lo scenario liquidatorio della singola società, non del gruppo. Ricorda poi i limiti dell’art. 61, comma 4: ai creditori ai quali l’accordo è esteso non possono essere imposti nuove prestazioni, nuovi affidamenti o il mantenimento di quelli esistenti (la prosecuzione dei contratti di leasing già stipulati non è considerata nuova prestazione).
Il dettaglio che pochi conoscono
La verifica di convenienza per il non aderente si fa alla data di deposito della domanda di omologazione e rispetto alla liquidazione giudiziale della sua società debitrice. In un gruppo dove la controllata è sostanzialmente priva di patrimonio, l’alternativa liquidatoria può essere molto bassa e la verifica relativamente agevole; dove invece la controllata è proprietaria degli immobili usati da tutto il gruppo, lo scenario liquidatorio può essere elevato e l’offerta dell’accordo deve tenerne conto.
Un ulteriore punto riguarda la notifica ai creditori interessati. L’art. 61, comma 2, lett. e) richiede che accordo, domanda di omologazione e documenti allegati siano notificati ai creditori nei confronti dei quali si chiede di estendere gli effetti, e il comma 3 fa decorrere da quella notifica il termine per l’opposizione. Nei gruppi, dove i creditori sono numerosi e talvolta esteri, la notifica è un passaggio organizzativo serio: il tribunale può autorizzare, su istanza del debitore, forme alternative di notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ma la richiesta va fatta per tempo e motivata.
Va inoltre ricordato che l’accordo ad efficacia estesa presuppone, salvo il caso del comma 5, la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta o indiretta. In un gruppo che prevede la liquidazione di alcune società e la continuità di altre, l’efficacia estesa potrà riguardare solo i creditori delle società in continuità, o quelli che rientrano nell’ipotesi speciale degli intermediari finanziari. È un errore immaginare che la continuità della capogruppo “copra” una controllata destinata alla liquidazione.
L’esperienza insegna, infine, che il dissenso di un creditore va compreso prima di essere superato. Molte banche non aderiscono per ragioni interne (politiche di gestione dei crediti deteriorati, cessioni in corso, necessità di un passaggio deliberativo) più che per contrarietà al piano. Un dialogo trasparente e documentato, oltre a essere richiesto dall’art. 61 come presupposto dell’estensione, è spesso il modo più rapido per trasformare un dissenziente in un aderente, evitando il contenzioso.
Sul punto la giurisprudenza offre ormai indicazioni precise. La Cassazione (sent. n. 2817 del febbraio 2026) ha affermato che la formazione di categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici è requisito necessario dell’efficacia estesa, che per individuarne i criteri si può attingere a quelli elaborati per le classi del concordato preventivo (pur restando i due istituti distinti) e che il tribunale deve controllare la formazione delle categorie anche d’ufficio; nel caso deciso, la categoria che accorpava fornitori chirografari e banche, alcune delle quali assistite dalla garanzia del Fondo PMI, è stata giudicata disomogenea. Già nel vigore della legge fallimentare la Cassazione (n. 9378 del 16 aprile 2018) aveva indicato come parametri dell’omogeneità la posizione giuridica (natura, rango, garanzie, titolo del credito) e l’interesse economico (fonte e tipologia del credito). E il Tribunale di Milano (decreto del 28 dicembre 2023, inedito, riportato in dottrina) ha applicato questi criteri ritenendo informato il creditore anche attraverso l’agente del pool bancario. Se una categoria che mescola fornitori e banche della stessa società è disomogenea, a maggior ragione lo è una categoria che mescola creditori di società diverse del gruppo.
Errore n. 6 – Dimenticare garanzie incrociate, coobbligati, fisco e tempi delle opposizioni
L’errore
L’accordo della capogruppo prevede uno stralcio del 40% del debito bancario. Nessuno si chiede che fine faranno le fideiussioni rilasciate dalle controllate e dai soci a garanzia dello stesso debito, né come trattare il debito tributario di tutte le società, né cosa accadrà se un creditore pubblico, non opponente, vorrà impugnare la sentenza.
Perché è un errore
Nei gruppi le garanzie incrociate sono la regola: la controllata garantisce i debiti della capogruppo e viceversa; i soci firmano fideiussioni personali. L’art. 59 CCII disciplina la posizione dei coobbligati: ai creditori aderenti si applica l’art. 1239 c.c. (con le conseguenze sulla liberazione dei fideiussori, salvo riserva), mentre i creditori ai quali l’efficacia è estesa ai sensi dell’art. 61 conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso. Se l’accordo non regola espressamente il destino delle garanzie infragruppo, la stessa banca potrebbe pretendere dalla controllata garante ciò che ha rinunciato a pretendere dalla capogruppo.
Sul fronte fiscale, il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto l’art. 284-bis CCII, che consente una proposta di transazione fiscale e contributiva unitaria per le imprese del gruppo, da presentare agli uffici individuati in base al domicilio fiscale della società che esercita la direzione e il coordinamento o, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria. Nel 2026, inoltre, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale: un aspetto da considerare quando le società del gruppo hanno debiti per IMU o TARI.
Le conseguenze
La conseguenza più insidiosa è economica: uno stralcio ottenuto dalla capogruppo può essere vanificato da un’escussione della garanzia della controllata. Sul piano processuale, la Cassazione ha chiarito di recente (ord. n. 5948 del 16 marzo 2026) che il reclamo contro la sentenza di omologazione dell’accordo spetta solo a chi si è costituito con l’opposizione ex art. 48, comma 4: il creditore rimasto inerte, compresi gli enti pubblici destinatari del trattamento coattivo del credito, non può recuperare in reclamo ciò che non ha dedotto davanti al tribunale, salvo vizi procedurali che gli abbiano impedito di partecipare. Il principio non è nuovo: già la Corte d’appello di Genova (23 dicembre 2011), in tema di concordato preventivo sotto la legge fallimentare, aveva limitato la legittimazione al reclamo a chi era stato parte formale del giudizio di omologazione. E la stessa Cassazione (ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026) ha confermato che il giudice di merito può ravvisare un uso distorto dell’accordo quando il debitore compie operazioni meramente strumentali per costruire un piano liquidatorio che azzeri il debito fiscale senza una reale ristrutturazione: un rischio concreto nei gruppi, dove le operazioni infragruppo si prestano a essere lette come preordinate.
Cosa fare invece
Inserisci nell’accordo clausole espresse sulle garanzie infragruppo e personali, coordinate tra le società; censisci i debiti tributari e contributivi di ogni impresa e valuta la transazione unitaria dell’art. 284-bis; pianifica la difesa nel giudizio di omologazione tenendo conto che il termine per le opposizioni è di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 48, comma 4) e che l’art. 48 CCII scandisce il giudizio con termini che la stessa norma qualifica espressamente come perentori. Per il creditore la lezione è speculare: chi vuole contestare l’accordo deve opporsi in tribunale, perché il reclamo successivo non è una seconda occasione.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Cassazione (ord. n. 1393 del 15 gennaio 2024) ha escluso la natura perentoria del termine di dieci giorni per la costituzione delle parti previsto dall’art. 180 della vecchia legge fallimentare, precisando che non si può invocare in senso contrario l’art. 48 CCII, che invece la perentorietà la prevede espressamente. Tradotto: nei giudizi di omologazione regolati dal Codice, le tolleranze sui termini che valevano sotto la legge fallimentare non sono più garantite.
Un’ultima osservazione riguarda la composizione negoziata come antefatto dell’accordo di gruppo. L’art. 25 CCII consente alle imprese di un gruppo di chiedere la nomina di un unico esperto e di condurre le trattative in modo unitario. Le trattative svolte in quella sede, con l’esperto che verifica l’informazione resa ai creditori e la buona fede delle parti, costituiscono un terreno favorevole per dimostrare, poi, i presupposti dell’art. 61 (informazione e partecipazione dei creditori della categoria). Al termine della composizione negoziata l’art. 23, comma 2, lett. b), CCII consente di chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57, 60 e 61: il passaggio dal tavolo negoziale al ricorso unitario è quindi previsto dal sistema e va preparato con cura fin dall’inizio.
Il punto che sfugge quasi sempre è la pianificazione dei tempi. Tra la chiusura delle trattative, la redazione dell’attestazione per ogni società, la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i trenta giorni per le opposizioni e l’udienza, passano mesi. In quell’arco di tempo i creditori estranei continuano a maturare scadenze e le adesioni raccolte possono essere condizionate a termini di efficacia. Un cronoprogramma realistico, società per società, evita che l’accordo arrivi all’omologazione con condizioni già scadute.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come un errore di impostazione si traduca in numeri. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 – Il 60% “di gruppo” che non esiste
Ipotesi: gruppo composto da tre società.
| Società | Debiti totali | Crediti aderenti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| Capogruppo A | 4.870.300 € | 3.402.100 € | 69,85% |
| Controllata B | 2.315.600 € | 1.096.400 € | 47,35% |
| Controllata C | 1.146.900 € | 905.200 € | 78,93% |
| Totale gruppo | 8.332.800 € | 5.403.700 € | 64,85% |
Chi ragiona sul consolidato vede il 64,85% e considera superata la soglia. Ma le masse sono separate: la controllata B è al 47,35% e il suo accordo ordinario non è omologabile. Per arrivare al 60% di B (1.389.360 €) mancano 292.960 € di adesioni. Le alternative: (a) raccogliere nuove adesioni tra i creditori di B per almeno quella cifra; (b) se B non chiede la moratoria degli estranei e non ha chiesto misure protettive, accedere all’accordo agevolato dell’art. 60, la cui soglia del 30% (694.680 €) è ampiamente superata; (c) se una categoria omogenea di creditori di B raggiunge il 75% e ricorrono gli altri presupposti, chiedere l’efficacia estesa per quella categoria. L’errore di calcolo, scoperto dopo il deposito, costa mesi; scoperto prima, è una scelta di strumento.
Simulazione 2 – Gli estranei della controllata pagati con la cassa della capogruppo
Ipotesi: la controllata B ha creditori estranei con crediti già scaduti per 1.219.200 € e liquidità disponibile per 684.500 €. Il piano prevede un finanziamento della capogruppo A per 541.000 €. Omologazione pubblicata il 14 aprile 2026: i 120 giorni dell’art. 57, comma 3, lett. a), scadono il 12 agosto 2026.
- Fabbisogno di B: 1.219.200 − 684.500 = 534.700 €. Con il finanziamento di 541.000 € il margine è di 6.300 €.
- Ma A ha a sua volta estranei scaduti per 468.300 € e liquidità di 912.800 €. Dopo aver pagato i propri estranei, ad A restano 444.500 €: mancano 96.500 € per sostenere il finanziamento promesso a B.
Se l’attestazione avesse verificato solo il consolidato (liquidità complessiva 1.597.300 € contro estranei complessivi 1.687.500 €), lo squilibrio sarebbe emerso comunque; se invece avesse verificato solo B, considerando il finanziamento come certo, il problema sarebbe rimasto nascosto. Solo la verifica incrociata società per società mostra che l’accordo di B dipende da risorse che A non ha. Correttivi possibili prima del deposito: tempi di erogazione diversi, convincere una parte degli estranei ad aderire, reperire finanza esterna, ridimensionare il piano.
Simulazione 3 – La categoria bancaria trasversale
Ipotesi: nella capogruppo A i crediti bancari ammontano a 2.937.400 €; aderiscono banche per 2.218.900 €, pari al 75,54%. La banca dissenziente vanta 718.500 €. Nella controllata B i crediti bancari sono 1.040.300 € e gli aderenti 512.700 €.
- Categoria corretta (solo banche di A): 75,54%, soglia del 75% raggiunta. Se nella liquidazione giudiziale di A la banca dissenziente otterrebbe il 31,2% (224.172 €) e l’accordo le riconosce il 34% (244.290 €), il test di convenienza è superato e l’estensione è sostenibile, fermi gli altri presupposti.
- Categoria trasversale (banche di A + banche di B): 2.731.600 € su 3.977.700 €, pari al 68,67%. Sotto il 75% e, in ogni caso, costruita tra creditori di debitori diversi.
La morale numerica: allargare la categoria per “diluire” il dissenso non solo è giuridicamente fragile, ma può persino peggiorare la percentuale.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non nascono tutti nello stesso momento. Alcuni si commettono quando si raccolgono le adesioni, altri quando si scrive il ricorso, altri ancora dopo l’omologazione. Riconoscere il momento aiuta a capire se c’è ancora margine per correggere.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Soglia del 60% calcolata sul consolidato | Raccolta delle adesioni | Accordo della società sotto soglia non omologabile | Sì, prima del deposito; parziale dopo (nuove adesioni, art. 60, art. 61) |
| Convenienza del ricorso unitario non illustrata | Redazione del ricorso | Integrazioni, ritardi, opposizioni dei creditori della società “forte” | Sì, con integrazione documentale |
| Attestazione solo consolidata | Redazione dell’attestazione | Diniego o revoca dell’omologazione | Parziale: nuova attestazione e, se il piano cambia, nuovi consensi (art. 58) |
| Estranei non coperti nei 120 giorni | Costruzione del piano | Accordo inattuabile, azioni esecutive, rischio di liquidazione giudiziale | Parziale, se emerso prima della scadenza |
| Categoria trasversale per l’efficacia estesa | Formazione delle categorie | Estensione contestabile, credito che torna “estraneo” | Parziale: ricostruzione delle categorie |
| Garanzie, fisco e opposizioni trascurati | Negoziazione e giudizio di omologazione | Escussioni incrociate, perdita del reclamo | No, per le decadenze processuali; sì, per le clausole se l’accordo è ancora modificabile |
La checklist preventiva
Prima di depositare un ricorso unitario per l’omologazione di accordi di ristrutturazione di gruppo, verifica che:
- [ ] ogni società rientri nella nozione di gruppo dell’art. 2 CCII e abbia il centro degli interessi principali in Italia;
- [ ] esista un prospetto delle adesioni per singola società, con percentuale calcolata sui debiti di quella società;
- [ ] per ogni società sia stato scelto lo strumento adatto: accordo ordinario (60%), agevolato (30%, senza moratoria e senza misure protettive) o ad efficacia estesa (75% della categoria);
- [ ] il ricorso contenga un capitolo sulle ragioni di maggiore convenienza della soluzione unitaria, con dati e non solo affermazioni;
- [ ] siano allegate le informazioni sulla struttura del gruppo, l’indicazione della pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e il bilancio consolidato, se redatto;
- [ ] l’attestazione contenga una sezione autonoma per ciascuna impresa, con veridicità dei dati, fattibilità e pagamento degli estranei;
- [ ] per ogni società esista un calendario dei pagamenti agli estranei, con la fonte delle risorse e il rispetto dei 120 giorni;
- [ ] i flussi infragruppo previsti siano sostenibili per la società che li eroga, senza compromettere il suo accordo;
- [ ] le categorie per l’efficacia estesa siano costruite tra creditori della stessa società e sia documentata l’informazione a tutti i loro componenti;
- [ ] per i non aderenti “trascinati” sia stato fatto il confronto con la liquidazione giudiziale della loro società debitrice;
- [ ] le garanzie incrociate e le fideiussioni personali siano regolate espressamente nell’accordo, alla luce dell’art. 59 CCII;
- [ ] il debito tributario e contributivo di ogni società sia censito e sia stata valutata la transazione unitaria dell’art. 284-bis, considerando anche i tributi locali.
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutto è perduto, ma il margine dipende da quando ci si accorge del problema.
Prima del deposito ogni errore è correggibile: si tratta di riorganizzare le adesioni, riscrivere il ricorso o chiedere all’attestatore una relazione più analitica. È il momento in cui conviene fermarsi, anche a costo di ritardare di qualche settimana.
Dopo il deposito ma prima dell’omologazione le vie d’uscita sono più strette ma esistono. Se una società è sotto soglia, si può tentare di raccogliere nuove adesioni o di convertire la domanda verso lo strumento compatibile (accordo agevolato, efficacia estesa), purché ne ricorrano davvero i presupposti. Se il piano deve essere modificato in modo sostanziale, l’art. 58 CCII impone il rinnovo dell’attestazione e delle manifestazioni di consenso: un passaggio oneroso, ma che salva l’impianto. Se il tribunale chiede integrazioni sulla convenienza del ricorso unitario o sulla struttura del gruppo, la risposta tempestiva e documentata è spesso sufficiente.
In casi estremi, quando una società non può raggiungere le soglie, si può valutare di stralciarla dal ricorso unitario e affrontarne la crisi con uno strumento diverso, verificando però che il piano delle altre società regga anche senza di lei. Va ricordato che il passaggio a un concordato preventivo di gruppo comporta regole diverse (voto, classi, omologazione), che il sito tratta in altri approfondimenti.
Dopo l’omologazione le possibilità dipendono dalla natura del problema. Se il piano si rivela non eseguibile, l’art. 58, comma 2, CCII consente all’imprenditore di apportare le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione, con rinnovo dell’attestazione e pubblicità, e con la possibilità per i creditori di opporsi. Se invece l’errore riguarda il processo, come la mancata opposizione di un creditore, la preclusione può essere definitiva: la Cassazione (ord. n. 5948/2026) ha negato la legittimazione al reclamo a chi non si era opposto in primo grado.
Quando la preclusione è definitiva, resta la strada di contenere i danni: rinegoziare con i creditori le cui pretese non sono state regolate (per esempio i titolari di garanzie infragruppo), attivare la composizione negoziata per le società rimaste in difficoltà, oppure, se l’esecuzione dell’accordo è compromessa, prepararsi a uno strumento alternativo prima che siano i creditori a chiedere la liquidazione giudiziale.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Abbiamo già raccolto le firme ragionando sul totale del gruppo: dobbiamo ricominciare da capo?”
No. Le adesioni raccolte restano valide; si tratta di ricalcolare le percentuali società per società e verificare dove manca la soglia. Spesso il problema riguarda una sola società e si risolve con una trattativa mirata o con la scelta dell’accordo agevolato.
“La controllata non ha banche, solo fornitori: può far parte dell’accordo di gruppo?”
Sì, se i suoi fornitori aderiscono nella misura necessaria. Il ricorso unitario non richiede che tutte le società abbiano la stessa struttura del debito. Ma la controllata deve raggiungere da sola la propria soglia e pagare integralmente i propri estranei.
“Ho chiesto le misure protettive per tutte le società: ho perso la possibilità dell’accordo agevolato?”
Per le società che hanno chiesto le misure protettive, la riduzione al 30% dell’art. 60 non è disponibile, perché la norma la subordina alla mancata richiesta e alla rinuncia a richiederle. Restano l’accordo ordinario e, se ne ricorrono i presupposti, l’efficacia estesa.
“Sono una banca: non ho fatto opposizione all’omologazione, posso ancora impugnare?”
In linea generale no. L’ord. n. 5948/2026 della Cassazione riserva il reclamo a chi è stato parte del giudizio di omologazione tramite opposizione, salvo vizi procedurali che abbiano impedito la partecipazione. Se l’efficacia dell’accordo è stata estesa a te ai sensi dell’art. 61, il termine per opporti decorreva dalla notifica.
“L’accordo della capogruppo è omologato, ma la banca escute la fideiussione della controllata: è legittimo?”
Dipende da come sono state regolate le garanzie nell’accordo e dalla posizione della banca (aderente o destinataria dell’efficacia estesa), alla luce dell’art. 59 CCII. Se l’accordo tace, la questione va esaminata caso per caso, e spesso è recuperabile solo con una rinegoziazione.
“Il nostro piano prevede la cessione di un ramo d’azienda tra società del gruppo: rischiamo l’accusa di abuso?”
Il rischio esiste se l’operazione appare strumentale. La Cassazione (ord. n. 4365/2026) ha confermato che il giudice di merito può ravvisare un uso distorto dell’accordo quando le operazioni servono solo a costruire un piano liquidatorio che azzeri il debito fiscale. La difesa sta nel dimostrare la reale funzione di ristrutturazione dell’operazione e il suo beneficio per i creditori di ciascuna società.
“Il tribunale ha nominato un commissario che contesta i numeri del nostro attestatore: può farlo?”
Sì. Secondo la Cassazione (sent. n. 2817 del febbraio 2026) il tribunale può chiedere al commissario di riferire su ogni aspetto rilevante per l’omologazione, anche su quanto già attestato. La strada è rispondere nel merito, con dati riconciliati per ciascuna società, e non limitarsi a richiamare l’attestazione.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Alcune riguardano direttamente gli accordi di ristrutturazione nel Codice; altre sono state rese nel vigore della legge fallimentare o in materia di concordato e vengono richiamate per analogia, come indicato di volta in volta. La giurisprudenza edita specifica sugli accordi di gruppo ex art. 284 CCII è ancora scarna: è un motivo in più per impostare il ricorso con prudenza.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026.
Cosa è successo a chi non si è opposto. Il reclamo contro la sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione è riservato a chi ha partecipato al giudizio come parte formale, tramite opposizione ex art. 48, comma 4, CCII. Il creditore rimasto estraneo al giudizio, inclusi gli enti previdenziali e fiscali destinatari del trattamento coattivo del credito, non può impugnare, salvo deduca un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Rilevanza: nei gruppi, dove i creditori sono molti e dispersi tra le società, chi intende contestare l’accordo di una delle imprese deve farlo subito in tribunale.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026.
Cosa è successo a chi ha costruito un piano strumentale. È configurabile un uso distorto dell’accordo, rispetto al trattamento dei crediti tributari, quando il debitore realizza operazioni meramente strumentali per arrivare a un piano liquidatorio che azzeri il debito fiscale, senza una vera ristrutturazione che coinvolga altri creditori; l’accertamento dell’abuso è valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Rilevanza: le operazioni infragruppo (cessioni, conferimenti, rinunce) vanno giustificate con una funzione di risanamento reale, società per società.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025 (in materia di concordato preventivo).
Cosa è successo quando si è saltato un passaggio essenziale. L’omologazione presuppone l’approvazione della proposta da parte dei creditori: se la proposta è stata dichiarata inammissibile in primo grado e il voto non si è svolto, la corte d’appello non può omologarla. Rilevanza: richiamata per analogia, conferma che il consenso dei creditori nelle percentuali di legge è un presupposto non surrogabile dell’omologazione; negli accordi di gruppo quel consenso va riscontrato in ciascuna società.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1393 del 15 gennaio 2024 (legge fallimentare).
Cosa è successo a chi si è costituito tardi nel vecchio regime. Il termine di dieci giorni prima dell’udienza per la costituzione delle parti nel giudizio di omologazione ex art. 180 l.fall. non era perentorio; non si può sostenere il contrario richiamando l’art. 48 CCII, che invece prevede espressamente la perentorietà, perché tra le due discipline non c’è continuità. Rilevanza: nel giudizio di omologazione regolato dal Codice i termini vanno rispettati con rigore, sia dal gruppo sia dai creditori opponenti.
Cass. civ., n. 9087 del 12 aprile 2018 (legge fallimentare), con Cass. n. 1182 del 18 gennaio 2018, n. 1896 del 25 gennaio 2018 e n. 12064 dell’8 maggio 2019.
Cosa comporta la natura dell’accordo. La Corte ha ricondotto gli accordi di ristrutturazione al novero delle procedure concorsuali, collocandoli nella fascia più esterna della concorsualità, dove cresce lo spazio dell’autonomia delle parti; le altre pronunce si muovono nella stessa direzione. Rilevanza: la qualificazione incide sui rapporti tra accordo e successiva procedura liquidatoria, sulla prededuzione e sulla tutela degli atti esecutivi del piano: nei gruppi, dove l’inadempimento di una società può trascinare le altre, è un aspetto da considerare nella costruzione del piano.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2817 del febbraio 2026 (la fonte indica una data che cade di domenica: si riportano solo mese e anno).
Cosa è successo a chi ha costruito categorie disomogenee e ha provato le adesioni solo in parte. Su accordi ad efficacia estesa respinti in primo e secondo grado, la Corte ha affermato che il tribunale può verificare d’ufficio l’effettiva conclusione degli accordi, che una prova “a campione” delle adesioni non basta, che il commissario giudiziale può essere chiamato a riferire anche su profili già attestati e che l’omogeneità delle categorie è requisito necessario, da valutare con criteri mutuati dalle classi del concordato e da controllare d’ufficio. Rilevanza: è la pronuncia più vicina ai temi dell’accordo di gruppo; tradotta nel ricorso unitario, impone prova completa delle adesioni e categorie costruite dentro la singola società.
Cass. civ., n. 9378 del 16 aprile 2018 (legge fallimentare).
Cosa serve per un’aggregazione omogenea. La Corte ha indicato i parametri dell’omogeneità: posizione giuridica (natura, rango, garanzie, titolo) e interesse economico (fonte e tipologia del credito). Rilevanza: sono i criteri con cui verificare le categorie dell’art. 61 in ciascuna società del gruppo.
Trib. Milano, decreto del 28 dicembre 2023 (inedito, riportato in dottrina).
Come si dimostra l’informazione dei creditori. Il tribunale ha applicato i criteri di posizione giuridica e interesse economico alla suddivisione in categorie e ha considerato informato il creditore anche tramite l’agente del pool bancario. Rilevanza: nei gruppi finanziati in pool, la circolazione delle informazioni tramite l’agente può soddisfare il presupposto dell’art. 61, purché documentata.
App. Bologna, 28 giugno 2024 (inedita, riportata in dottrina).
Cosa accade a chi non contesta la soglia. Se l’omologazione dell’accordo ordinario non è impugnata, si forma un giudicato interno sul raggiungimento del 60% di adesioni. Rilevanza: la verifica della soglia, società per società, va contestata o difesa nel giudizio di omologazione, non dopo.
App. Genova, 23 dicembre 2011 (concordato preventivo, legge fallimentare).
Chi può reclamare. La legittimazione al reclamo spetta a chi è stato parte formale del giudizio di omologazione. Rilevanza: anticipa il principio poi affermato da Cass. n. 5948/2026 per gli accordi del Codice.
Cass. civ., n. 20559 del 2015 (legge fallimentare; estremi indicati con numero e anno).
Cosa accadeva prima del Codice. La Corte aveva escluso la possibilità di una procedura unitaria per l’intero gruppo, in ragione dell’autonomia patrimoniale delle singole società e della regola della responsabilità patrimoniale del debitore. Rilevanza: il Codice ha introdotto il ricorso unico, ma il fondamento di quella pronuncia, cioè l’autonomia delle masse, è stato mantenuto dall’art. 284, comma 3: per questo percentuali, attestazione e pagamento degli estranei restano da verificare società per società.
Per completezza: la disciplina del Codice sugli accordi di gruppo è recente e i correttivi (in particolare il D.Lgs. 136/2024, che ha introdotto anche l’art. 284-bis sulla transazione fiscale unitaria) ne hanno modificato più parti. Chi imposta oggi un accordo di gruppo deve quindi ragionare sul testo vigente e non su prassi maturate sotto la legge fallimentare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio sugli accordi di ristrutturazione di gruppo segue un doppio binario: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali rimedi restano aperti.
- Ricostruiamo la mappa del gruppo: partecipazioni, rapporti di direzione e coordinamento, pubblicità ex art. 2497-bis c.c., contratti infragruppo, cash pooling e garanzie incrociate, per capire quali società possono entrare nel ricorso unitario.
- Calcoliamo le soglie di adesione società per società, con un prospetto aggiornato a ogni nuova firma, e segnaliamo subito le imprese sotto il 60%.
- Scegliamo lo strumento per ciascuna società: accordo ordinario, agevolato ex art. 60 o ad efficacia estesa ex art. 61, coordinando la scelta con l’eventuale richiesta di misure protettive.
- Redigiamo il capitolo sulla maggiore convenienza della soluzione unitaria, con i commercialisti dello staff che quantificano sinergie, flussi infragruppo e vantaggi compensativi.
- Interloquiamo con l’attestatore perché la relazione contenga una sezione autonoma per ogni impresa, con la verifica dei flussi destinati agli estranei.
- Costruiamo il calendario dei creditori estranei di ogni società, con le scadenze dei 120 giorni e la fonte delle risorse.
- Formiamo le categorie per l’efficacia estesa all’interno della singola società, documentando l’informazione ai creditori e il confronto con lo scenario liquidatorio.
- Redigiamo le clausole sulle garanzie infragruppo e personali, coordinandole con l’art. 59 CCII, e valutiamo la transazione fiscale e contributiva unitaria dell’art. 284-bis, considerando anche i tributi locali.
- Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo se è possibile raccogliere nuove adesioni, rinnovare l’attestazione ex art. 58, stralciare una società dal ricorso o modificare il piano dopo l’omologazione.
- Seguiamo il giudizio di omologazione e le sue impugnazioni, sia per il gruppo debitore sia per il creditore che intende opporsi, rispettando con rigore le scansioni processuali dell’art. 48 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità quando l’errore va riparato nei gradi successivi: lo stesso difensore che imposta il ricorso unitario segue il reclamo ex art. 51 CCII e, se necessario, il giudizio in Cassazione, mantenendo una sola linea dall’analisi iniziale all’ultimo grado. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di guardare all’accordo di gruppo già dalla fase delle trattative condotte in composizione negoziata, dove si decide gran parte della sua tenuta.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, permette di tenere insieme profili giuridici, contabili e fiscali, che negli accordi di gruppo non sono mai separabili.
Chiusura
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di gruppo sono possibili e, in molti casi, sono lo strumento più efficiente per salvare insieme imprese legate da rapporti industriali e finanziari. Ma il ricorso unico non cancella la separazione delle masse: soglie, attestazione, pagamento degli estranei e categorie si misurano sempre sulla singola società. È su questo terreno che lo Studio Monardo lavora con competenza specifica: l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è direttamente pertinente al percorso negoziale da cui nasce l’accordo di gruppo, mentre la qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e di fiduciario OCC permette di gestire anche la posizione dei soci e dei garanti persone fisiche, spesso travolti dalla crisi del gruppo.
📩 Prima che una soglia mancata o un’attestazione incompleta compromettano l’intero accordo, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio si trovano al termine di questa guida.