Un Terzo Investitore Può Proporre Il Concordato Nella Liquidazione Giudiziale?

Sì: un terzo, del tutto estraneo all’impresa, può presentare una proposta di concordato dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. Lo prevede l’art. 240 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che il D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato. Il terzo può muoversi presto, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, mentre il debitore e le società a lui collegate devono aspettare un anno dalla sentenza di apertura. Chi conosce la sequenza dei tempi agisce nel momento utile, chi non la conosce si limita a subirla. Per un investitore, in questa procedura conta più arrivare al momento giusto che offrire di più.

In questo articolo seguiamo la vicenda in ordine cronologico, come una cronaca. Si parte dai mesi che precedono la proposta, quando l’investitore valuta l’impresa in liquidazione. Poi viene l’apertura della procedura, che dà al terzo un anticipo di dodici mesi sul debitore. Seguono la costruzione dell’offerta, con classi, percentuali e garanzie, e il perimetro di ciò che si acquista: azienda, beni e azioni di pertinenza della massa. Vengono poi i pareri del curatore e del comitato dei creditori e il voto con il meccanismo del silenzio-assenso. Infine opposizioni e omologazione, e dopo l’omologa l’esecuzione, la chiusura e l’eventuale risoluzione.

Il tema è tecnico, e lo Studio Monardo lo tratta per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questo ruolo richiede di valutare ogni giorno se un’impresa in difficoltà può essere salvata, a quali condizioni un investitore può entrarvi e quanto una proposta conviene ai creditori rispetto alla liquidazione. Sono le stesse valutazioni su cui si regge un concordato proposto da un terzo. L’Avvocato è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario di un OCC. Ha quindi pratica diretta di piani di soddisfazione dei creditori, di proposte sottoposte al voto e del controllo di convenienza che il giudice esercita.

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La mappa temporale: dodici tappe, una sola sequenza

Prima dei dettagli serve un quadro d’insieme. Il concordato nella liquidazione giudiziale è regolato dagli artt. 240-253 CCII: proposta, esame, voto, approvazione, omologazione, reclamo, effetti, esecuzione, risoluzione, annullamento, riapertura e nuova proposta. Per il terzo investitore la sequenza ha una caratteristica che il debitore non ha. Il calendario dell’investitore comincia prima di quello della procedura e finisce dopo, perché il suo impegno non si chiude con l’omologazione: si chiude quando l’ultimo pagamento promesso è stato eseguito.

Alcuni termini sono fissati dalla legge, altri dipendono dal giudice delegato e altri ancora dai tempi reali del tribunale. La tabella li distingue. I termini indicati come “di legge” non si possono negoziare. Gli altri vanno messi in conto con un margine di prudenza.

Tappa Quando Che cosa accade Base normativa Sezione di dettaglio
0 Mesi prima Valutazione dell’investitore e analisi dei dati pubblici della procedura Prassi; art. 240 CCII “Mesi prima del giorno zero”
1 Giorno 0 Sentenza di apertura: il terzo è legittimato da subito Art. 240, c. 1 CCII “Giorno 0”
2 Settimane 2-12 Costruzione dell’offerta: classi, percentuali, accollo, privilegiati Art. 240, cc. 2-4 CCII “Dalla seconda alla dodicesima settimana”
3 Con il deposito Perimetro dell’acquisto: azienda, beni, azioni di massa Art. 240, c. 5 CCII “Il giorno del deposito”
4 Con il deposito Garanzie: fideiussioni, depositi, impegni vincolanti Artt. 241 e 250 CCII “Il giorno del deposito: le garanzie”
5 30-90 giorni dal deposito (prassi) Pareri del curatore e del comitato, scelta tra più proposte Art. 241 CCII “Tra uno e tre mesi dopo il deposito”
6 Termine da 20 a 30 giorni Comunicazione ai creditori e voto (silenzio-assenso) Artt. 241-244 CCII “I venti-trenta giorni del voto”
7 Termine da 15 a 30 giorni Opposizioni e giudizio di omologazione Art. 245 CCII “Le settimane dell’omologazione”
8 Dopo il decreto Reclamo e definitività Artt. 246-247 CCII “Le settimane dell’omologazione”
9 Dopo la definitività Effetti, chiusura, subentro dell’assuntore Art. 248 CCII “Dopo l’omologazione”
10 Mesi o anni Esecuzione sotto sorveglianza Art. 249 CCII “Dopo l’omologazione”
11 Entro un anno dall’ultimo adempimento Risoluzione, annullamento, riapertura Artt. 250-253 CCII “L’ultimo anno”

Ogni riga della tabella corrisponde a una sezione dell’articolo. Si va dalla prima all’ultima senza saltare, perché in questa procedura ogni scelta fatta all’inizio pesa sulla fase successiva.

Mesi prima del giorno zero: perché un terzo guarda a un’impresa in liquidazione

Cosa succede. Tutto comincia prima di qualsiasi atto formale. Un operatore del settore, un fondo specializzato in situazioni di crisi, un concorrente o un fornitore strategico nota che un’impresa è vicina alla liquidazione giudiziale o è appena entrata in procedura. Il dato da cui parte è semplice. Nella liquidazione l’attivo viene venduto un bene alla volta, con aste, ribassi e tempi lunghi. Con il concordato l’investitore può acquisire l’attivo tutto insieme, a un prezzo concordato con la massa dei creditori e in tempi più brevi.

Perché conviene, in concreto. La convenienza per il terzo si regge su quattro leve, che l’art. 240 CCII rende disponibili.

  • Acquisire l’insieme invece dei pezzi. L’azienda, i marchi, i contratti ancora trasferibili e il magazzino valgono di più se restano insieme. Il terzo paga un prezzo legato al risultato atteso dalla liquidazione, che spesso è basso, e riceve un complesso che può ancora funzionare.
  • Comprare anche le azioni della massa. Il comma 5 consente di cedere al proponente, previa autorizzazione del giudice delegato, le azioni di pertinenza della massa: revocatorie, azioni di responsabilità contro gli amministratori, recuperi di crediti contestati. Per chi sa valutarle sono un attivo con un rendimento potenziale.
  • Limitare l’impegno ai creditori noti. Sempre per il comma 5, il proponente può limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che a quella data hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto previsto dagli artt. 278 e seguenti sull’esdebitazione. In questo modo il rischio del passivo diventa misurabile.
  • Trattenere un margine. La giurisprudenza ammette che il terzo ricavi dall’operazione un’eccedenza ragionevole rispetto a quanto gli serve per pagare i creditori. Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674, resa sotto la legge fallimentare, ha considerato questo margine come il compenso del rischio che il proponente si assume, e non come un vantaggio indebito.

La norma. L’art. 240, comma 1, CCII riconosce la legittimazione a “uno o più creditori o un terzo”. Il terzo non deve avere alcun legame con l’impresa e non deve essere creditore. Deve però rispettare i requisiti oggettivi: la contabilità deve essere stata tenuta e i dati disponibili devono consentire al curatore di formare un elenco provvisorio dei creditori.

I termini che si attivano. Per ora nessuno. Questa è la fase in cui l’investitore dispone del tempo, e l’errore più costoso è credere che resti libero a lungo. Appena la liquidazione è aperta, altri soggetti possono presentare una proposta, e chi arriva per primo ottiene spesso il parere del curatore su un testo che diventa il termine di paragone.

Cosa può fare l’investitore ora. Molto, anche senza accedere al fascicolo. Può studiare i bilanci depositati, le visure, i dati pubblici su ipoteche e pignoramenti, il perimetro dei contratti di locazione e di leasing, la presenza di dipendenti e l’eventuale esposizione verso il fisco e gli enti previdenziali. Se l’impresa ha già tentato una composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, oggi confluito nel CCII) o un concordato preventivo poi fallito, la documentazione di quei percorsi è un’ottima base per stimare il valore di liquidazione. Questa è la finestra in cui si decide se l’operazione regge: dopo, si corregge soltanto.

L’errore tipico di questa fase. Valutare l’impresa come se fosse ancora in attività. Con la sentenza di apertura cambiano molte cose: i contratti pendenti restano sospesi fino alla scelta del curatore, il personale può subire gli effetti della procedura, la clientela si disperde. Un’offerta costruita sui numeri dell’ultimo bilancio ordinario rischia di essere troppo alta o di poggiare su beni che nel frattempo hanno perso valore.

Quanto dura realmente. Nella pratica, da qualche settimana a qualche mese. Un investitore industriale che conosce già il settore può muoversi in poche settimane. Un fondo finanziario che deve passare per un comitato di investimento deve contare su tempi più lunghi e quindi avviare l’analisi presto, se possibile già quando la crisi è nota ma la liquidazione non è ancora aperta.

Giorno 0: la sentenza di apertura e il vantaggio di dodici mesi

Cosa succede. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Da quel giorno il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, il curatore prende in carico l’attivo e i creditori devono presentare le domande di ammissione al passivo. Per il terzo investitore la data ha un significato preciso: da questo momento può presentare la proposta di concordato.

La norma. L’art. 240, comma 1, CCII crea una differenza netta tra i legittimati. Creditori e terzi possono proporre il concordato “anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo”. Il debitore, le società cui egli partecipa e le società sottoposte a comune controllo possono farlo solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Inoltre la proposta del debitore è ammissibile solo se apporta risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il 10%. Al terzo questo vincolo non si applica.

I termini che si attivano. Per il terzo non c’è un termine iniziale né un termine finale fissato dalla norma. Tuttavia il calendario non è neutro.

  • Il termine annuale del debitore (un anno dalla sentenza di apertura) segna il momento dal quale l’investitore può trovarsi in concorrenza con una proposta che viene dall’interno dell’impresa, cioè da soci o da società collegate.
  • Il termine biennale (due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo) chiude la finestra solo per il debitore e le società collegate, non per il terzo.
  • L’avanzamento della liquidazione riduce di fatto il perimetro dell’offerta. Ogni bene venduto dal curatore esce dal possibile oggetto del concordato.

Cosa può fare l’investitore ora. Il primo passo utile è un contatto ordinato con il curatore. La legge non dà al terzo un diritto di accesso generale al fascicolo, ma il curatore ha interesse a ricevere proposte credibili e in genere mette a disposizione, con le cautele del caso, i dati necessari a formularle. Nelle prime settimane conviene fissare per iscritto con il curatore quali informazioni servono e con quale riservatezza vanno trattate. È anche il momento di verificare il requisito oggettivo: se la contabilità è lacunosa e il curatore non riesce a formare un elenco provvisorio dei creditori, la proposta anticipata non è possibile e bisogna attendere lo stato passivo.

L’errore tipico di questa fase. Aspettare lo stato passivo “per avere numeri certi”. È una scelta comprensibile, ma ha un costo: si rinuncia al vantaggio temporale che la legge riserva a creditori e terzi. La possibilità di limitare l’impegno ai soli creditori ammessi, anche provvisoriamente, serve proprio a gestire l’incertezza sul passivo senza dover aspettare.

Quanto dura realmente. L’udienza per l’esame dello stato passivo viene fissata con la sentenza di apertura. Nella pratica la formazione dello stato passivo esecutivo richiede di solito diversi mesi, e nelle procedure con molti creditori anche di più. Per il terzo questo intervallo è il periodo migliore per agire. Nel primo anno dalla sentenza il terzo non trova concorrenza da parte del debitore. Dopo, potrebbe trovarla.

Dalla seconda alla dodicesima settimana: costruire l’offerta

A questo punto la procedura entra nella fase in cui l’investitore scrive. Il calendario corre: l’offerta deve essere abbastanza solida da ottenere un parere favorevole dal curatore e abbastanza conveniente da ottenere il voto dei creditori.

Cosa succede. Il terzo prepara il ricorso con la proposta di concordato. Le scelte di contenuto che contano sono quattro: la struttura dei creditori (classi o massa unica), la misura e la forma del soddisfacimento, il trattamento dei privilegiati e la posizione del debitore, cioè se resta obbligato o viene liberato.

La norma. L’art. 240, comma 2, CCII consente alla proposta di prevedere:

  1. la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  2. trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse, indicando le ragioni;
  3. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote od obbligazioni, anche convertibili, o di altri strumenti finanziari.

Il comma 3 aggiunge che, se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i loro portatori formano una classe. Il comma 4, modificato dal D.Lgs. 136/2024, riguarda i creditori con privilegio, pegno o ipoteca: la proposta può non soddisfarli per intero, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene vincolato, al netto delle spese di procedura e di una quota delle spese generali. Il valore va attestato da una relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale, e il trattamento proposto non può alterare l’ordine delle cause di prelazione.

Le classi come strumento del terzo. Per l’investitore le classi servono a calibrare l’offerta. Esempi: i fornitori strategici che resteranno partner dell’azienda acquisita, i creditori finanziari, i chirografari diffusi. Bisogna però motivare le differenze di trattamento. Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274, resa sotto la legge fallimentare, ha chiarito alcuni punti. L’identificazione del proponente serve a verificarne la legittimazione e la capacità di adempiere. Un abuso del diritto è possibile, ma una semplice disparità di trattamento non basta a configurarlo. La cessione delle azioni revocatorie al proponente non è di per sé abusiva.

Accollo, assunzione, liberazione. La scelta più delicata riguarda la posizione del debitore. Il terzo può accollarsi le obbligazioni concordatarie con liberazione immediata del debitore oppure senza, e le conseguenze cambiano molto. La giurisprudenza formata sulla legge fallimentare lo ha detto chiaramente. Se il debitore non viene liberato, l’assuntore è coobbligato e garante, non successore (Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18382). È successore a titolo particolare solo se assume i debiti e il debitore originario viene liberato (Cass. civ., Sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263). La scelta incide sulla legittimazione processuale dell’assuntore e, come vedremo, anche sulla risoluzione.

I termini che si attivano. La legge non fissa un termine per il deposito. Il termine che conta è quello di fatto: ogni settimana che passa il curatore vende, transige, incassa, e l’attivo che il terzo voleva acquisire si modifica. La proposta deve fotografare l’attivo nel giorno del deposito e prevedere come si adegua se nel frattempo alcuni beni vengono venduti.

Cosa può fare l’investitore ora. Deve preparare quattro documenti in parallelo:

  • la proposta vera e propria, con percentuali, tempi di pagamento e modalità;
  • la relazione giurata sui beni gravati da prelazione, se intende pagare i privilegiati in misura non integrale;
  • il quadro delle garanzie, che tratteremo più avanti;
  • l’elenco delle azioni di massa di cui chiede la cessione, con l’individuazione precisa di ciascuna.

L’errore tipico di questa fase. Proporre una percentuale ai chirografari senza aver prima verificato la capienza per i privilegiati. Se l’attivo vincolato vale meno di quanto il professionista indipendente attesta come realizzabile, il trattamento dei privilegiati diventa contestabile e l’intera architettura cade. Un altro errore frequente è dimenticare la clausola che limita l’impegno ai creditori ammessi o con domanda pendente. Senza quella clausola il terzo risponde verso tutti i creditori concorsuali, anche verso quelli che non hanno mai presentato domanda. Cass. civ., Sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400 ha affermato che l’assuntore deve pagare la percentuale concordataria anche ai creditori concorsuali che non hanno presentato domanda.

Quanto dura realmente. Da sei a dodici settimane per un’offerta ben costruita, se i dati sono disponibili. Di solito i tempi dipendono più dalla relazione giurata e dalle garanzie bancarie che dalla stesura della proposta.

Il giorno del deposito: il perimetro dell’acquisto, tra azienda, beni e azioni di massa

Cosa succede. Il ricorso viene depositato. Da quel momento il contenuto della proposta stabilisce che cosa passerà al terzo se il concordato verrà omologato. Nel concordato con assuntore il trasferimento non si presume: passa al terzo solo ciò che la proposta indica e il decreto di omologazione recepisce.

La norma. L’art. 240, comma 5, CCII stabilisce che la proposta di uno o più creditori o di un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato. Questa possibilità è riservata ai proponenti diversi dal debitore. L’azione, in questi casi, viene trasferita al soggetto che, finanziando il concordato, si assume il rischio dell’esito del giudizio.

L’azienda. Se l’attivo comprende un’azienda o un ramo d’azienda, il terzo può acquisirla con il concordato invece che con le vendite del curatore. È uno dei principali motivi di convenienza: si evita una gara competitiva e si acquisisce un complesso organizzato con un prezzo legato alla soddisfazione dei creditori. Restano però da verificare con attenzione, prima del deposito, alcuni punti:

  • i contratti pendenti, che il curatore può aver già sciolto o mantenuto;
  • i rapporti di lavoro e le regole che li accompagnano nel trasferimento d’azienda in una procedura concorsuale;
  • le autorizzazioni amministrative e le licenze, che non sempre si trasferiscono automaticamente;
  • i beni in leasing o di proprietà di terzi, che non fanno parte dell’attivo.

Le azioni di massa. Sono spesso la componente meno visibile e più interessante dell’offerta. La giurisprudenza formata sulla legge fallimentare, che i principi dell’art. 240 riprendono in larga parte, ha fissato alcune regole pratiche.

  • La cessione deve essere espressa. Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2003, n. 6587: il trasferimento dell’azione revocatoria all’assuntore deve risultare espressamente dalla proposta e dall’omologazione, insieme al trasferimento dei beni oggetto dell’azione. Non può essere ricavato in via interpretativa.
  • Il giudizio prosegue con l’assuntore. Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4766: se la proposta cede le revocatorie, la chiusura della procedura non le rende improcedibili. L’assuntore subentra nel diritto controverso, e il processo va interrotto perché il curatore perde la legittimazione.
  • Il momento della pendenza. Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10013, sotto la vecchia disciplina, ha ritenuto cedibili le sole revocatorie già proposte al momento del deposito. Il terzo deve quindi verificare, alla data del deposito, quali azioni sono già pendenti e quali no. Il punto va esaminato alla luce del testo vigente, che richiede l’autorizzazione del giudice delegato.

I termini che si attivano. Con il deposito il curatore deve rivedere la sua attività: proseguire le azioni già avviate, valutare se avviarne di nuove e informare il giudice delegato. Nel frattempo continua a operare. Il terzo deve sapere che fino all’omologazione definitiva il curatore resta il dominus dell’attivo.

Cosa può fare l’investitore ora. Allegare un elenco delle azioni che intende acquisire, preciso nell’oggetto e nel fondamento, e chiedere espressamente l’autorizzazione del giudice delegato. Prevedere clausole di adeguamento del prezzo per il caso in cui, prima dell’omologazione, una causa si chiuda con una transazione o una sentenza. Ricordare che il terzo, se il trasferimento dei beni è differito all’esecuzione, deve pagare i creditori con mezzi propri. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 1992, n. 5147 ha affermato che in quel caso le disposizioni sono condizionate e, se la condizione diventa impossibile, i beni restano al curatore.

L’errore tipico di questa fase. Indicare in modo generico “tutte le azioni di massa” senza individuarle. Una formula vaga rischia di non ottenere l’autorizzazione o di generare, anni dopo, contestazioni sull’effettivo subentro dell’assuntore in un giudizio pendente.

Quanto dura realmente. Il deposito è un atto istantaneo. Tuttavia il perimetro va preparato nelle settimane precedenti e aggiornato fino alla comunicazione ai creditori.

Il giorno del deposito: le garanzie che rendono credibile l’offerta

Cosa succede. Insieme alla proposta, il terzo indica le garanzie che offre. Questo è il punto su cui curatore, comitato dei creditori e tribunale guardano con più attenzione. Una percentuale alta senza garanzie vale poco. Una percentuale più contenuta, garantita da una fideiussione bancaria a prima richiesta o da un deposito vincolato, vale molto di più.

La norma. L’art. 241 CCII prevede che il giudice delegato acquisisca il parere favorevole del curatore e del comitato dei creditori. Il parere del curatore riguarda i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte. L’art. 250 CCII collega poi la risoluzione del concordato, tra l’altro, alla mancata costituzione delle garanzie promesse. Le garanzie quindi incidono sulla convenienza della proposta e sono anche un obbligo il cui inadempimento può far riaprire la procedura.

Le forme più frequenti. La legge non elenca le garanzie. Nella prassi si incontrano:

  • la fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a favore della procedura, per l’intero importo o per la quota non coperta dall’attivo ceduto;
  • il deposito di somme su un conto intestato alla procedura o vincolato, da svincolare con l’omologazione;
  • gli assegni circolari intestati alla procedura, consegnati prima dell’omologazione;
  • la garanzia della capogruppo, quando il terzo è una società veicolo costituita apposta;
  • il pegno su quote della società veicolo che acquisirà l’azienda.

Il garante nel processo. La garanzia non lascia fuori dal procedimento chi la presta. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2003, n. 13900) ha affermato che nel procedimento di risoluzione va convocato anche il fideiussore dell’assuntore. Chi garantisce l’investitore deve sapere che può essere coinvolto, anni dopo, in un giudizio di risoluzione.

I termini che si attivano. Le garanzie devono esistere prima del voto e, nella prassi dei tribunali, essere costituite prima dell’omologazione. La loro scadenza deve coprire l’intero periodo di esecuzione più un margine. Una fideiussione che scade prima dell’ultimo pagamento previsto lascia la procedura scoperta.

Cosa può fare l’investitore ora. Negoziare con la banca un testo di fideiussione che rinvii al decreto di omologazione e che preveda l’escussione su semplice richiesta del curatore o degli organi della procedura. Prevedere una durata coerente con il piano dei pagamenti. Allineare la data di scadenza della garanzia alla data dell’ultimo adempimento più il termine annuale per la risoluzione è una cautela che i curatori apprezzano.

L’errore tipico di questa fase. Offrire una garanzia “di principio” (lettere di gradimento, dichiarazioni di intenti) e rinviare la costituzione effettiva a dopo il voto. Nella migliore delle ipotesi il curatore esprime un parere negativo o condizionato. Nella peggiore il concordato viene approvato e poi risolto per mancata costituzione delle garanzie, con la riapertura della liquidazione e la perdita di quanto già investito.

Quanto dura realmente. Ottenere una fideiussione bancaria di importo significativo richiede di solito settimane, a volte mesi. Conviene avviare l’istruttoria con la banca insieme alla stesura della proposta.

Tra uno e tre mesi dopo il deposito: i pareri del curatore e del comitato e la gara tra proposte

Da questo momento in poi la proposta non appartiene più solo al terzo. Entra nella valutazione degli organi della procedura e può trovarsi accanto ad altre offerte.

Cosa succede. Il giudice delegato riceve la proposta e acquisisce il parere del curatore e quello del comitato dei creditori. Il curatore valuta la convenienza rispetto alla liquidazione, cioè quanto i creditori otterrebbero se la procedura andasse avanti con le vendite, e la solidità delle garanzie. Il comitato esprime la sua posizione. Se le proposte sono più di una, la scelta di quale portare al voto passa per questa fase.

La norma. L’art. 241 CCII disciplina l’esame della proposta e la sua comunicazione ai creditori. Il giudice delegato verifica la ritualità della proposta e, acquisiti i pareri, ne ordina la comunicazione. Quando sono presentate più proposte, è il comitato dei creditori a scegliere quella da sottoporre ai creditori. Sotto la vecchia legge fallimentare la Cassazione ha chiarito la natura di questo esame preliminare. Cass. civ., Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7868 ha ritenuto che il vaglio del giudice delegato sulla proposta non sia definitivo né decisorio sui diritti, e quindi non sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

I termini che si attivano. La legge non fissa un termine rigido per i pareri. Il curatore deve però essere messo in condizione di esprimersi, e il comitato dei creditori, se è costituito e funziona, deve deliberare. Ogni lacuna documentale fa ripartire, di fatto, il calendario. Il curatore chiederà integrazioni e il comitato non si pronuncerà finché non le avrà ricevute.

La gara tra proposte. Proprio qui il vantaggio temporale del terzo diventa concreto. Una proposta già esaminata, con un parere del curatore sui risultati presumibili della liquidazione, costringe chi arriva dopo a fare meglio. Una seconda proposta, anche di un altro terzo o di un creditore, può però sopraggiungere finché la comunicazione non è stata disposta. Chi presenta per primo deve quindi prevedere la possibilità di migliorare la propria offerta. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 1990, n. 8009) ha riconosciuto al proponente la facoltà di rinunciare a una condizione posta nel proprio interesse, anche dopo il verificarsi dell’evento. Per il terzo è una leva negoziale: alcune condizioni possono essere pensate fin dall’inizio come rinunciabili, da abbandonare se la concorrenza lo richiede.

Cosa può fare l’investitore ora. Rispondere in fretta e in modo completo alle richieste del curatore. Tenere pronte le integrazioni più probabili: aggiornamento dell’attivo, conferma della banca sulla fideiussione, dettaglio delle azioni di massa. Preparare una versione migliorativa nel caso arrivi una proposta concorrente. Questa è la finestra in cui il terzo può ancora modificare l’offerta senza perdere la posizione.

L’errore tipico di questa fase. Considerare il curatore una controparte. Il curatore è l’organo che deve tutelare l’interesse della massa e che darà il parere decisivo. Un rapporto ostile, con risposte lente o reticenti, si traduce di solito in un parere prudente o negativo. L’errore opposto è altrettanto frequente: credere che un buon rapporto con il curatore basti. Il comitato dei creditori ha un ruolo autonomo e conviene conoscere per tempo chi lo compone e quali interessi rappresenta.

Quanto dura realmente. Nella pratica, tra uno e tre mesi dal deposito, con forti differenze tra tribunali e a seconda della complessità dell’attivo. Le procedure con molti creditori possono richiedere più tempo e attivano le regole speciali dell’art. 242 CCII sul concordato in presenza di numerosi creditori, che semplificano le comunicazioni.

I venti-trenta giorni del voto: il silenzio vale come consenso

Il calendario ora corre in modo rigido. Il giudice delegato ha ordinato la comunicazione e i creditori hanno un termine preciso per esprimersi.

Cosa succede. La proposta viene comunicata ai creditori, di regola via PEC, con l’indicazione di dove trovare i dati per valutarla e del termine entro cui possono esprimere il dissenso. Votano i creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e quelli indicati dalla legge. Al termine il curatore riferisce sull’esito.

La norma. Gli artt. 241, 243 e 244 CCII disciplinano comunicazione, voto e approvazione. Il termine assegnato ai creditori per far pervenire il dissenso è non inferiore a venti giorni né superiore a trenta. Chi non vota entro il termine è considerato consenziente. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando sono previste classi, serve anche la maggioranza nel numero maggiore di classi, secondo i criteri dell’art. 244. L’art. 243 stabilisce chi è escluso dal voto e in quali casi.

I termini che si attivano. Il termine per il dissenso è perentorio per i creditori. Per l’investitore il conteggio va fatto in questo modo:

  • il termine decorre dalla comunicazione, non dal deposito della proposta;
  • va calcolato sul termine fissato dal giudice, compreso tra 20 e 30 giorni;
  • il periodo estivo va considerato con prudenza: la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) non va data per scontata nelle procedure concorsuali, dove molti termini corrono anche ad agosto. Il punto va verificato caso per caso sul provvedimento del giudice delegato.

Il silenzio-assenso come opportunità e come rischio. Il meccanismo favorisce il proponente. Molti creditori chirografari con importi modesti non votano, e il loro silenzio conta come voto favorevole. I grandi creditori, però, spesso votano, e un singolo creditore finanziario con un credito rilevante può spostare la maggioranza da solo. Prima della comunicazione l’investitore deve sapere quali sono i dieci creditori più grandi e come intendono votare.

Cosa può fare l’investitore ora. Il terzo non può fare pressioni sui creditori né offrire vantaggi individuali che alterino il voto. Può invece spiegare la proposta, rispondere alle domande e mettere a disposizione documenti chiari. Se la proposta prevede classi, ogni classe deve vedere un trattamento motivato e sostenibile. In questa fase servono insieme due competenze: leggere il passivo come lo legge un creditore e costruire il consenso come lo costruisce un negoziatore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012, lavora proprio su questo crinale.

L’errore tipico di questa fase. Sottovalutare i creditori privilegiati parzialmente incapienti. Per la parte non coperta dal valore del bene sono trattati come chirografari e votano. Se sono banche con crediti rilevanti, il loro dissenso può far mancare la maggioranza. Un secondo errore riguarda le classi: costruirle in modo che un creditore “amico” domini una classe è una strategia che il tribunale può censurare in sede di omologazione.

Quanto dura realmente. Il voto in sé dura 20-30 giorni. Con la relazione del curatore sull’esito e i tempi di cancelleria, dalla comunicazione all’avvio dell’omologazione passano di norma uno o due mesi.

Le settimane dell’omologazione: opposizioni, decreto e reclamo

Cosa succede. Se la proposta è approvata, il curatore ne dà notizia al proponente, al debitore e ai creditori dissenzienti. Si apre una nuova finestra entro cui chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione. Il tribunale decide con decreto motivato sull’omologazione.

La norma. L’art. 245 CCII regola il giudizio di omologazione. Il giudice delegato fissa un termine non inferiore a quindici giorni né superiore a trenta per le opposizioni. In assenza di opposizioni, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e omologa il concordato con decreto motivato. Se le opposizioni ci sono, il tribunale le esamina e decide. Quando sono previste classi e una o più classi hanno votato contro, il tribunale può comunque omologare se ritiene che i creditori delle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Gli artt. 246 e 247 CCII regolano l’efficacia del decreto e il reclamo davanti alla Corte d’appello.

I termini che si attivano. Il termine per le opposizioni e quello per il reclamo sono perentori. Una volta scaduti, il decreto diventa definitivo e gli effetti del concordato si stabilizzano. Proprio la stabilità del decreto è ciò che protegge il terzo. Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698, resa sotto la legge fallimentare, ha affermato che dopo il passaggio in giudicato dell’omologazione la clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai creditori ammessi non può più essere contestata, e il creditore escluso non può usare il reclamo previsto per l’esecuzione per rimetterla in discussione.

Cosa può fare l’investitore ora. Se ci sono opposizioni, il proponente è parte del giudizio e deve difendere la proposta, dimostrando la convenienza rispetto alla liquidazione e la tenuta delle garanzie. Nella pratica questo significa:

  • aggiornare la relazione sui valori di liquidazione, se sono cambiati;
  • documentare la costituzione delle garanzie, che molti tribunali richiedono prima del decreto;
  • rispondere alle censure sulla formazione delle classi, se l’opposizione riguarda questo punto.

Se il decreto è favorevole ma viene proposto reclamo, il terzo deve sapere che l’esecuzione si sposta in avanti, mentre le garanzie restano in piedi e continuano a costare.

L’errore tipico di questa fase. Lasciare la difesa al solo curatore. Il curatore ha espresso un parere, ma il giudizio di omologazione tutela un assetto di interessi di cui il proponente è il primo titolare. Un secondo errore è non prevedere nella proposta cosa accade se l’omologazione tarda. Clausole sulla durata delle garanzie, sul riallineamento del prezzo e sull’eventuale rinuncia a condizioni sono essenziali.

Quanto dura realmente. Senza opposizioni, l’omologazione arriva spesso in poche settimane dalla relazione del curatore. Con opposizioni e reclamo i tempi si allungano di mesi, a seconda del carico della Corte d’appello.

Dopo l’omologazione: chiusura, subentro dell’assuntore ed esecuzione sorvegliata

A questo punto la procedura cambia natura. La liquidazione giudiziale si chiude e comincia la fase in cui il terzo deve fare quello che ha promesso.

Cosa succede. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. I beni e le azioni previsti dalla proposta passano all’assuntore secondo quanto stabilito nel decreto. Il terzo paga i creditori nei tempi e nei modi previsti, sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori.

La norma. L’art. 248 CCII disciplina gli effetti: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione, anche per quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Restano salve le azioni per l’intero credito contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. L’art. 249 CCII affida la sorveglianza sull’esecuzione al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

Il perimetro degli obblighi. È il momento in cui le scelte fatte mesi prima producono effetti. Se il terzo ha limitato i propri impegni ai creditori ammessi, risponde solo verso di loro, e verso gli altri continua a rispondere il debitore. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391) ha negato la legittimazione passiva dell’assuntore verso un creditore non ammesso, quando gli obblighi erano limitati ai crediti ammessi: dopo la definitività dell’omologazione, quel credito può essere fatto valere solo verso il debitore. In assenza di quella clausola, vale il principio opposto (Cass. civ., Sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400): l’assuntore paga la percentuale anche a chi non ha presentato domanda. Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto il richiamo agli artt. 278 e seguenti CCII sull’esdebitazione, che va considerato quando si valuta la posizione residua del debitore.

La posizione processuale dell’assuntore. Il subentro nelle azioni di massa e nei rapporti ceduti comporta conseguenze processuali. Se le revocatorie sono state cedute, l’assuntore prosegue il giudizio al posto del curatore (Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4766). I privilegi restano quelli accertati nello stato passivo. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2000, n. 14143) ha escluso che il creditore che ha chiesto e ottenuto in via definitiva il riconoscimento di un privilegio possa farne valere un altro, ad esempio ipotecario, contro l’assuntore.

Gli accordi collaterali. Il terzo può avere interesse a regolare con il debitore o con i soci rapporti accessori, ad esempio per l’uso di un marchio o per la collaborazione dei vecchi amministratori nel passaggio di consegne. Questi accordi vanno costruiti con attenzione. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 1988, n. 2450) ha ritenuto inopponibile ai creditori, nel contesto concorsuale, un accordo tra il fallito e un garante per il trasferimento di beni. Lo ha invece ammesso come espressione di autonomia privata se destinato a operare solo dopo l’integrale esecuzione del concordato e senza ledere la par condicio.

I termini che si attivano. Da qui in poi i termini sono quelli del piano: scadenze di pagamento, date di trasferimento dei beni, eventuali termini per la conclusione delle azioni di massa. Ogni scadenza mancata apre la strada alla risoluzione.

Cosa può fare l’investitore ora. Tenere un registro degli adempimenti con le date del piano e le prove dei pagamenti. Informare puntualmente gli organi della sorveglianza. Gestire con ordine i giudizi in cui è subentrato. Un’esecuzione documentata giorno per giorno è anche la miglior difesa contro una domanda di risoluzione.

L’errore tipico di questa fase. Pensare che con la chiusura della procedura sia finito tutto. Fino all’ultimo adempimento, e per un anno ancora, il concordato può essere risolto. Il terzo che “rallenta” i pagamenti contando sulla chiusura si espone a una riapertura della liquidazione.

Quanto dura realmente. Dipende dal piano: da pochi mesi, quando il pagamento è in un’unica soluzione, a diversi anni, quando i pagamenti sono rateizzati o legati all’esito di giudizi.

L’ultimo anno: risoluzione, annullamento, riapertura e nuova proposta

Cosa succede. Il concordato può venire meno per due vie. La prima è la risoluzione, quando le garanzie promesse non sono state costituite o quando gli obblighi non vengono regolarmente adempiuti. La seconda è l’annullamento, quando emerge che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata. In entrambi i casi la liquidazione giudiziale si riapre.

La norma. Gli artt. 250 e 251 CCII regolano risoluzione e annullamento, l’art. 252 gli effetti della riapertura e l’art. 253 la possibilità di una nuova proposta di concordato. La disciplina riprende in larga parte quella degli artt. 137 e 138 della legge fallimentare. Sotto quella disciplina valevano tre regole che restano utili come chiave di lettura:

  • la risoluzione si chiede entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato;
  • la disciplina della risoluzione non si applica quando gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore;
  • la risoluzione è chiesta dai creditori, non pronunciata d’ufficio.

I termini che si attivano. Il termine annuale per la risoluzione è perentorio. Sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 10 dicembre 1987, n. 9118) lo ha interpretato in modo rigoroso: era rispettato solo se il provvedimento di risoluzione veniva pronunciato entro l’anno, non bastando il deposito tempestivo della domanda. L’applicabilità di questa lettura al testo vigente va verificata sul singolo caso. Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672 ha applicato la regola tempus regit actum alla fase di risoluzione e ha escluso l’iniziativa d’ufficio del tribunale dopo la riforma, che riserva la domanda ai creditori.

Che cosa conta nel giudizio di risoluzione. Il controllo del tribunale è oggettivo. Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 1996, n. 157, sotto la vecchia disciplina, ha affermato che il tribunale deve verificare se il concordato è stato eseguito come previsto nell’omologazione, senza valutare la gravità o l’imputabilità dell’inadempimento. Sul piano processuale, Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2003, n. 3499 ha distinto: solo la pronuncia che risolve il concordato ha forma di sentenza, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, mentre il rigetto è un decreto reclamabile alla Corte d’appello.

Cosa può fare l’investitore ora. Se l’esecuzione procede regolarmente, conservare la prova di ogni adempimento fino alla scadenza dell’anno. Se insorgono difficoltà, ad esempio un giudizio ceduto che si chiude male o un ritardo nei flussi, intervenire prima della scadenza con soluzioni concordate con gli organi della sorveglianza. La differenza tra un ritardo gestito e un inadempimento contestato si gioca nelle settimane prima della scadenza. La scelta fatta all’inizio sulla liberazione del debitore torna qui con tutto il suo peso, perché incide sull’applicabilità stessa della risoluzione.

L’errore tipico di questa fase. Lasciar scadere la fideiussione prima che sia decorso l’anno per la risoluzione. Se la garanzia viene meno mentre il concordato può ancora essere risolto, la sua mancata costituzione o il suo venir meno può diventare il motivo della domanda.

Quanto dura realmente. Un anno dall’ultimo adempimento previsto, più i tempi del giudizio se una domanda viene proposta. Per l’investitore il calendario si chiude davvero solo quando quell’anno è passato senza domande.

La stessa offerta, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Mostrano come la stessa offerta, presentata con tempi diversi, produca esiti diversi.

Dati comuni. Liquidazione giudiziale di una società manifatturiera aperta il 3 febbraio 2026. Attivo stimato dal curatore in caso di liquidazione atomistica: 3.847.200 €, di cui un capannone ipotecato con valore di realizzo attestato di 1.392.600 €. Passivo stimato: 11.236.400 €, di cui 2.118.300 € ipotecari, 611.900 € privilegiati generali e 8.506.200 € chirografari. Spese di procedura stimate: 318.750 €. Il terzo investitore è una società del settore. Offre:

  • il pagamento integrale delle prededuzioni;
  • il pagamento dell’ipotecario fino al valore attestato (1.392.600 €), con il residuo di 725.700 € degradato a chirografo;
  • il pagamento integrale dei privilegiati generali;
  • il 12,4% ai chirografari, compresa la parte degradata dell’ipotecario.

In cambio chiede l’azienda, il capannone, il magazzino e due azioni revocatorie già pendenti, con petitum complessivo di 684.300 €. Garanzia: fideiussione bancaria a prima richiesta per 1.540.000 €.

Il calcolo dell’offerta. Chirografari complessivi: 8.506.200 + 725.700 = 9.231.900 €. Il 12,4% vale 1.144.756 €. Esborso totale: 318.750 + 1.392.600 + 611.900 + 1.144.756 = 3.468.006 €. L’offerta è inferiore di circa 380.000 € all’attivo stimato, ma la liquidazione atomistica richiederebbe anni e ribassi d’asta. Le revocatorie restano al rischio del terzo. Il margine dell’investitore dipende dal valore d’uso dell’azienda e dall’esito delle revocatorie.

Data Calendario A: l’investitore tempestivo Calendario B: l’investitore che aspetta
3 febbraio 2026 Apertura della liquidazione Apertura della liquidazione
24 febbraio 2026 Primo incontro con il curatore e richiesta dei dati Nessuna iniziativa
6 maggio 2026 Deposito della proposta con limitazione ai creditori ammessi anche provvisoriamente Nessuna iniziativa
18 giugno 2026 Pareri favorevoli di curatore e comitato Lo stato passivo è reso esecutivo
7 settembre 2026 Comunicazione ai creditori, termine per il dissenso di 25 giorni Il curatore vende il magazzino all’asta per 207.400 €
2 ottobre 2026 Scade il termine: proposta approvata (silenzio-assenso dei piccoli chirografari) Il terzo inizia a lavorare sull’offerta
26 ottobre 2026 Termine per le opposizioni fissato a 21 giorni Una revocatoria si chiude con una transazione del curatore
1° dicembre 2026 Decreto di omologazione Deposito della proposta, senza magazzino e con una sola revocatoria
Inizio 2027 Definitività, chiusura, trasferimento di azienda e azioni 3 febbraio 2027: si apre la finestra per la proposta della società collegata ai soci
Primavera 2027 Esecuzione dei pagamenti Il comitato deve scegliere tra due proposte; i tempi si allungano

Esito del calendario A. In meno di dieci mesi dall’apertura il terzo ha un concordato omologato, l’intero perimetro richiesto e una concorrenza che non ha avuto il tempo di organizzarsi. Il vantaggio non deriva da un’offerta più alta, ma dal fatto di averla presentata prima.

Esito del calendario B. Il terzo deposita quando il magazzino è già stato venduto e una revocatoria è già stata transatta dal curatore. Il valore dell’attivo che può acquisire è sceso, ma il prezzo che i creditori si aspettano no: il ricavato di quelle operazioni è già nell’attivo della procedura. Dopo un anno dall’apertura entra in gioco anche una proposta riconducibile ai soci. Per essere ammissibile quella proposta deve apportare risorse che incrementino l’attivo di almeno il 10%, ma è comunque una concorrenza che nel calendario A non c’era.

Una variante sul calendario A. Supponiamo che il 2 ottobre 2026 un creditore bancario con 1.870.400 € di crediti chirografari esprima dissenso. Ipotizziamo che votino i soli chirografari, compresa la parte degradata dell’ipotecario, per un totale di 9.231.900 €, perché i privilegiati pagati per intero di regola non votano. Il dissenso di quel creditore da solo non basta a far mancare la maggioranza se gli altri tacciono. Se invece dissentono anche due fornitori con 2.912.700 € complessivi, i dissensi arrivano a 4.783.100 €, cioè oltre la metà dei crediti ammessi al voto. I favorevoli, compresi i silenzi, scendono a 4.448.800 € e la proposta non è approvata. Tre soli creditori possono far cadere l’operazione: per questo conviene conoscere in anticipo la posizione dei creditori maggiori.

Terza ipotesi: quanto valgono davvero le azioni di massa. Torniamo al calendario A. Le due revocatorie cedute hanno un petitum di 684.300 €: la prima vale 412.900 € ed è in primo grado da quattordici mesi, la seconda vale 271.400 € ed è in fase istruttoria. L’investitore non può iscriverle a bilancio per il valore nominale e deve stimarle. Ipotizziamo una probabilità di successo del 55% per la prima e del 40% per la seconda, una durata residua di circa due anni e costi di giudizio stimati in 38.600 € complessivi. Il valore atteso lordo è 412.900 × 0,55 + 271.400 × 0,40 = 227.095 + 108.560 = 335.655 €. Al netto dei costi stimati scende a 297.055 €. Applicando uno sconto per il tempo e per il rischio di incasso, ad esempio del 18%, si arriva a circa 243.585 €. È questo il numero da confrontare con la parte di prezzo che il terzo attribuisce alle azioni, non i 684.300 € di petitum. Chi paga le azioni di massa al valore nominale, di fatto, regala ai creditori il proprio margine. Va aggiunta una variabile temporale. Se prima della comunicazione ai creditori il curatore transige la seconda revocatoria per 96.200 €, quella somma entra nell’attivo e l’azione esce dal perimetro. La proposta deve prevedere una clausola che ricalcoli il prezzo o che faccia confluire l’incasso nella provvista del concordato. Senza quella clausola il terzo paga un’azione che non riceverà più.

I binari paralleli: come cambia il calendario con altre strade

Il concordato nella liquidazione giudiziale non è l’unico modo in cui un investitore può entrare in un’impresa in crisi. Vale la pena confrontarlo con le alternative, perché ciascuna sposta il calendario in modo diverso.

Primo binario: comprare dal curatore. Il terzo può partecipare alle vendite della liquidazione, anche per l’azienda nel suo insieme. È più semplice: non serve il voto dei creditori e non si assumono obblighi di pagamento verso la massa. Si compete però in una procedura competitiva, non si possono acquisire nello stesso modo le azioni di massa e non si controlla il perimetro. Il calendario dipende dal programma di liquidazione del curatore.

Secondo binario: entrare prima della liquidazione. Se l’impresa è ancora in bonis o in una fase precoce della crisi, l’investitore può intervenire nella composizione negoziata della crisi con l’assistenza di un esperto, oppure sostenere un concordato preventivo proposto dal debitore. I tempi sono diversi e l’impresa conserva più valore, ma il terzo dipende dalle scelte del debitore. Proprio per questo l’esperienza dell’Esperto Negoziatore è preziosa anche dopo l’apertura della liquidazione: chi ha seguito il tentativo di risanamento conosce i numeri e i nodi che hanno impedito di salvarlo.

Terzo binario: la proposta in concorrenza. Se un altro proponente ha già depositato una proposta, il terzo può presentarne una propria, purché la comunicazione ai creditori non sia ancora stata disposta. In quel caso la scelta passa al comitato dei creditori. Il calendario si allunga, ma la presenza di più offerte tende a migliorare le condizioni per i creditori.

Quarto binario: la nuova proposta dopo la riapertura. Se un concordato precedente è stato risolto o annullato, la liquidazione si riapre e l’art. 253 CCII consente una nuova proposta. Per un investitore che conosce già l’impresa è una seconda occasione, con il vantaggio di sapere dove la prima operazione si è inceppata.

Una nota sui crediti fiscali e locali. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice della crisi in materia di transazione fiscale. Le novità riguardano soprattutto gli strumenti di regolazione in cui la transazione è prevista. Nel concordato nella liquidazione giudiziale il trattamento dei crediti tributari privilegiati segue le regole generali dell’art. 240, comma 4, sul limite del valore di realizzo e sull’ordine delle prelazioni. Va comunque verificato, caso per caso, se e come le nuove regole sugli enti locali incidano sulla posizione di quei creditori.

Strada Chi decide Tempi indicativi Perimetro acquisibile Rischio principale
Concordato del terzo in liquidazione Creditori (voto) e tribunale Mesi Attivo, azienda, azioni di massa autorizzate Voto e garanzie
Acquisto dal curatore Curatore e giudice delegato Variabili Singoli beni o azienda Concorrenza in gara
Concordato preventivo del debitore Debitore, creditori, tribunale Mesi Secondo il piano del debitore Dipendenza dal debitore
Composizione negoziata Imprenditore con l’esperto Mesi Accordi negoziati Esito non vincolante per i dissenzienti

La mappa dei rischi del terzo, tappa per tappa

Per un investitore il concordato nella liquidazione giudiziale è un’operazione con rischi che si presentano in un ordine preciso. Metterli in fila aiuta a prezzarli e a scrivere le clausole giuste.

Tappa Rischio Come si presidia
Valutazione Sovrastima del valore dell’attivo o dell’azienda Stima del valore di liquidazione, non di quello in continuità; verifica di contratti, licenze e beni di terzi
Apertura Contabilità inadeguata che impedisce la proposta anticipata Verifica preliminare con il curatore sull’elenco provvisorio dei creditori
Costruzione dell’offerta Classi contestabili, privilegiati trattati sotto il valore di realizzo Motivazione delle classi; relazione giurata coerente con l’art. 240, c. 4
Perimetro Azioni di massa indicate in modo generico; beni venduti nel frattempo Elenco analitico; autorizzazione del giudice delegato; clausole di adeguamento del prezzo
Garanzie Garanzie solo promesse o con scadenza troppo breve Fideiussione a prima richiesta con durata fino all’ultimo adempimento più un anno
Esame Proposta concorrente più alta Condizioni rinunciabili e margine di miglioramento già previsto
Voto Dissenso di pochi grandi creditori Mappatura preventiva dei creditori maggiori e informazione chiara
Omologazione Opposizioni e reclamo che allungano i tempi Documentazione completa sulla convenienza; garanzie già costituite
Esecuzione Creditori non ammessi che agiscono contro l’assuntore Clausola di limitazione degli impegni ai creditori ammessi o con domanda pendente
Ultimo anno Risoluzione per ritardi o garanzie scadute Registro degli adempimenti; garanzie in vigore fino al decorso del termine annuale

Questa tabella va letta anche al contrario. Ogni rischio non presidiato in una tappa si trasferisce sulla successiva e diventa più costoso. Una classe mal costruita si scopre nel voto. Una garanzia debole emerge in omologazione. Una clausola di limitazione dimenticata si fa sentire anni dopo, quando un creditore mai comparso nella procedura chiede la percentuale all’assuntore. Il calendario del terzo è una catena: la solidità dell’operazione dipende dal suo anello più debole.

Un’ultima osservazione riguarda il rapporto con i creditori. Il terzo non è un loro avversario, ma neppure un loro mandatario. Propone uno scambio: certezza e rapidità del pagamento in cambio dell’attivo e delle azioni. I creditori lo accetteranno se l’offerta è leggibile, se le garanzie sono reali e se il confronto con la liquidazione è documentato. Per questo la qualità dell’informazione data ai creditori pesa sul voto quasi quanto la percentuale offerta.

Le cinque finestre in cui il tempo decide

  1. La finestra dei primi dodici mesi. Dall’apertura della liquidazione il terzo può proporre senza la concorrenza del debitore e delle società collegate, che devono attendere un anno e apportare almeno il 10% di risorse in più.
  2. La finestra prima della vendita dei beni. Ogni bene venduto dal curatore esce dal perimetro: chi deposita prima che il programma di liquidazione sia avviato acquisisce un attivo ancora intero.
  3. La finestra prima della comunicazione ai creditori. Finché il giudice delegato non ha ordinato la comunicazione, possono arrivare altre proposte e la propria può essere migliorata: è il momento in cui l’offerta si difende con i fatti.
  4. La finestra del voto, da 20 a 30 giorni. Il silenzio vale come consenso, ma i grandi creditori votano: è qui che si misura il lavoro di spiegazione fatto prima.
  5. La finestra dell’ultimo anno. Dopo l’ultimo adempimento resta un anno in cui il concordato può essere risolto: garanzie in piedi e prove degli adempimenti in ordine fino all’ultimo giorno.

Le domande sul tempo

Posso presentare la proposta se lo stato passivo non è ancora esecutivo?
Sì. L’art. 240 CCII lo consente a creditori e terzi, purché sia stata tenuta la contabilità e il curatore possa formare un elenco provvisorio dei creditori. In questo caso conviene limitare gli impegni ai creditori ammessi anche provvisoriamente e a quelli con opposizione o domanda tardiva pendente.

Se è già passato un anno dall’apertura, sono in ritardo?
No. Per il terzo non c’è un termine finale fissato dalla legge. Dopo un anno, però, può arrivare una proposta del debitore o di società a lui collegate, e nel frattempo il curatore può aver venduto parte dell’attivo.

Quanto tempo hanno i creditori per votare?
Il termine fissato dal giudice delegato non può essere inferiore a venti giorni né superiore a trenta. Chi non esprime dissenso entro il termine è considerato consenziente.

Quanto dura in tutto, dal deposito all’omologazione?
Senza opposizioni, nella pratica alcuni mesi: pareri, comunicazione, voto, termine per le opposizioni e decreto. Con opposizioni e reclamo, anche molto di più. I tempi reali variano sensibilmente da tribunale a tribunale.

Fino a quando resto esposto dopo l’omologazione?
Fino all’integrale esecuzione e, salvo il caso di assunzione con liberazione immediata del debitore, per un anno dopo la scadenza dell’ultimo adempimento previsto, entro il quale può essere chiesta la risoluzione.

Se il curatore ha già avviato le vendite, la proposta ha ancora senso?
Può averlo, ma va riformulata. I beni già venduti escono dal perimetro e il loro ricavato entra nell’attivo destinato ai creditori. Il terzo deve chiedersi se ciò che resta, azienda o azioni di massa comprese, giustifica ancora l’operazione. Spesso conviene chiedere al curatore se intende sospendere le vendite dei beni compresi nella proposta in attesa dei pareri. È una valutazione che spetta agli organi della procedura e non un diritto del proponente.

Quanto tempo devono durare le garanzie?
Almeno fino all’ultimo adempimento previsto nel concordato e, per prudenza, fino al decorso dell’anno successivo entro il quale può essere chiesta la risoluzione. Una garanzia che scade prima lascia esposti i creditori e quindi anche l’investitore.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce seguenti sono state rese tutte sotto la legge fallimentare (artt. 124-138 R.D. 267/1942), che regolava il concordato fallimentare, l’istituto da cui deriva il concordato nella liquidazione giudiziale. Sono citate perché i principi che enunciano riguardano regole che il Codice della crisi ha ripreso in larga parte. La loro applicazione al testo vigente va valutata caso per caso. Sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono.

Tappa della convenienza: il margine del terzo
– Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674. La proposta del terzo può lasciargli un’eccedenza ragionevole rispetto a quanto necessario per pagare i creditori, come compenso del rischio. Rilevanza: la convenienza per l’investitore è legittima e non costituisce di per sé un abuso.

Tappa della costruzione dell’offerta: classi, trattamenti, posizione dell’assuntore
– Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274. L’identificazione del proponente serve a verificarne legittimazione e capacità di adempiere. Una semplice disparità di trattamento non integra un abuso, e la cessione delle revocatorie non è abusiva. Rilevanza: traccia i limiti entro cui il terzo può differenziare i trattamenti.
– Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18382. Senza liberazione del debitore originario, l’assuntore è garante e coobbligato, non successore, e non può intervenire in appello oltre i limiti dell’art. 344 c.p.c. Rilevanza: la scelta sulla liberazione incide sulla posizione processuale.
– Cass. civ., Sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263. L’assuntore è successore a titolo particolare solo se assume i debiti con liberazione del debitore; altrimenti è terzo, privo di legittimazione all’opposizione ex art. 617 c.p.c. Rilevanza: conferma il peso della clausola di liberazione.

Tappa del perimetro: azienda, beni e azioni di massa
– Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2003, n. 6587. La cessione della revocatoria all’assuntore deve essere espressa nella proposta e nell’omologazione, insieme al trasferimento dei beni oggetto dell’azione. Rilevanza: il perimetro va scritto, non presunto.
– Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4766. Con la cessione delle revocatorie, la chiusura della procedura non le rende improcedibili: l’assuntore subentra e il processo si interrompe per la perdita di legittimazione del curatore. Rilevanza: le azioni acquistate proseguono in capo al terzo.
– Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10013. Le revocatorie erano cedibili all’assuntore solo se già proposte al deposito della proposta. Rilevanza: la pendenza delle azioni va verificata alla data del deposito, alla luce dell’attuale autorizzazione del giudice delegato.
– Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 1992, n. 5147. Se il trasferimento dei beni è differito all’esecuzione, l’assuntore paga con mezzi propri e i beni restano al curatore se la condizione diventa impossibile. Rilevanza: incide sulla pianificazione finanziaria del terzo.

Tappa dell’esame: pareri e condizioni
– Cass. civ., Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7868. Il vaglio preliminare del giudice delegato non è definitivo né decisorio e non è ricorribile ex art. 111 Cost. Rilevanza: la fase dei pareri non si “impugna”: si gestisce con integrazioni e miglioramenti.
– Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 1990, n. 8009. Il proponente può rinunciare a una condizione posta nel proprio interesse anche dopo il verificarsi dell’evento. Rilevanza: consente di costruire condizioni rinunciabili come leva nella gara tra proposte.

Tappa dell’omologazione e degli effetti
– Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698. Dopo l’omologazione definitiva non si può contestare la clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai creditori ammessi. Rilevanza: la stabilità del decreto protegge il perimetro degli impegni.
– Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391. Con obblighi limitati ai crediti ammessi, l’assuntore non è legittimato passivo verso il creditore non ammesso, che può agire solo verso il debitore. Rilevanza: è l’effetto pratico della clausola di limitazione.
– Cass. civ., Sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400. Senza limitazione, l’assuntore deve la percentuale anche ai creditori concorsuali che non hanno presentato domanda. Rilevanza: mostra il costo di una proposta senza clausola di limitazione.
– Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2000, n. 14143. Il creditore che ha fatto valere un privilegio e ottenuto un giudicato non può opporre all’assuntore un diverso privilegio. Rilevanza: l’assetto dello stato passivo si stabilizza anche verso il terzo.
– Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 1988, n. 2450. Gli accordi tra debitore e garante sul trasferimento di beni sono inopponibili ai creditori in sede concorsuale, ma ammessi se operano dopo l’integrale esecuzione e senza ledere la par condicio. Rilevanza: orienta la costruzione degli accordi collaterali.

Tappa dell’ultimo anno: risoluzione
– Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2003, n. 13900. Nel procedimento di risoluzione va convocato anche il fideiussore dell’assuntore. Rilevanza: il garante del terzo resta coinvolto fino alla fine.
– Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 1996, n. 157. In sede di risoluzione il tribunale verifica solo se il concordato è stato eseguito come omologato, senza valutare gravità o imputabilità dell’inadempimento. Rilevanza: l’esecuzione va documentata in modo puntuale.
– Cass. civ., Sez. I, 10 dicembre 1987, n. 9118. Il termine annuale era rispettato solo se la risoluzione veniva pronunciata entro l’anno. Rilevanza: indica quanto rigido può essere il conteggio del termine finale.
– Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672. Alla risoluzione si applica la legge vigente al momento della fase (tempus regit actum), e dopo la riforma la domanda spetta solo ai creditori. Rilevanza: esclude la risoluzione d’ufficio.
– Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2003, n. 3499. Solo la pronuncia che risolve il concordato ha forma di sentenza ricorribile in cassazione, mentre il rigetto è un decreto reclamabile. Rilevanza: chiarisce i rimedi a disposizione delle parti.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Lo Studio interviene nella tappa in cui l’investitore si trova. Se l’operazione è ancora allo studio, lavoriamo sul perimetro e sulla convenienza. Se la proposta è depositata, lavoriamo sul rapporto con gli organi e sul voto. Se il concordato è omologato, lavoriamo sull’esecuzione e sulla chiusura dell’ultimo anno.

  1. Analizziamo la procedura dai dati disponibili: sentenza di apertura, stato passivo o elenco provvisorio, programma di liquidazione, vendite già effettuate. Così stimiamo il valore di liquidazione con cui la proposta dovrà confrontarsi.
  2. Verifichiamo la legittimazione e la tempistica: controlliamo i requisiti dell’art. 240, comma 1, CCII e calcoliamo le date da cui possono arrivare proposte concorrenti del debitore o di società collegate.
  3. Redigiamo la proposta e il ricorso, con classi motivate, trattamenti differenziati, clausola di limitazione degli impegni ai creditori ammessi e scelta consapevole tra assunzione con o senza liberazione del debitore.
  4. Delimitiamo il perimetro dell’acquisto: elenchiamo beni, azienda e azioni di massa, individuando per ciascuna azione oggetto, fondamento e stato del giudizio, e predisponiamo l’istanza di autorizzazione al giudice delegato.
  5. Coordiniamo la relazione giurata sui beni gravati da prelazione con il professionista indipendente, e verifichiamo che il trattamento dei privilegiati rispetti il limite del valore di realizzo e l’ordine delle cause di prelazione.
  6. Esaminiamo e negoziamo il testo delle garanzie: fideiussioni a prima richiesta, depositi vincolati, garanzie della capogruppo, con scadenze allineate all’ultimo adempimento e al termine annuale per la risoluzione.
  7. Gestiamo il dialogo con il curatore e con il comitato dei creditori, rispondendo alle richieste di integrazione e preparando versioni migliorative in caso di proposte concorrenti.
  8. Mappiamo il voto: individuiamo i creditori decisivi, prepariamo materiali informativi chiari e verifichiamo le maggioranze per classe.
  9. Difendiamo la proposta in sede di omologazione e di reclamo, documentando convenienza e garanzie davanti al tribunale e alla Corte d’appello.
  10. Assistiamo l’assuntore nell’esecuzione: subentro nei giudizi ceduti, registro degli adempimenti, rapporti con gli organi della sorveglianza, gestione dell’ultimo anno.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un concordato proposto da un terzo pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Il compito dell’esperto è valutare se un’impresa in crisi può essere risanata e facilitare le trattative tra imprenditore, creditori e possibili investitori. Questa competenza si applica direttamente alla costruzione di un’offerta che i creditori possano preferire alla liquidazione. L’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC completa questo profilo: abitua a costruire proposte da sottoporre al voto e al vaglio di convenienza del giudice.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la proposta segue anche i giudizi di omologazione, di reclamo e, se necessario, di legittimità. In questo modo non ci sono passaggi di consegne che fanno perdere il filo. Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti lavorano sui valori di liquidazione, sui flussi e sui profili fiscali dell’operazione, gli avvocati sulla proposta, sulle garanzie e sui giudizi.

Chiusura

Nel concordato nella liquidazione giudiziale il terzo investitore ha un vantaggio che nessun altro ha: può muoversi subito, senza attendere lo stato passivo e senza la concorrenza del debitore nel primo anno. Il tempo è la risorsa più preziosa per chi vuole acquisire un’impresa in liquidazione, ed è anche quella che si spreca più facilmente. Ogni settimana persa può significare un bene venduto, un’azione transatta, un concorrente in più.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché le competenze certificate dell’Avvocato vi si applicano in modo diretto. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 valuta ogni giorno le possibilità di risanamento di un’impresa e il ruolo degli investitori. Come Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario OCC costruisce proposte che devono reggere al voto dei creditori e al controllo di convenienza del giudice. Analizzeremo i numeri della procedura, verificheremo i tempi e costruiremo con te una strategia che tenga conto di ogni tappa.

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