Chi prepara una domanda di concordato preventivo con liquidazione del patrimonio si scontra quasi sempre con la stessa domanda: la banca con ipoteca sul capannone, i dipendenti con il privilegio sul TFR, l’Erario con il privilegio sull’IVA devono essere pagati per intero, oppure il piano può offrire loro meno di quanto spetta? La risposta di principio sta in una riga del Codice della crisi: sì, il creditore privilegiato può essere pagato parzialmente, ma a condizioni precise. Il problema è che quella riga, da sola, non dice quasi nulla su come le condizioni si verificano, chi le controlla, cosa succede al pezzo di credito non pagato, come vota quel creditore, cosa accade se l’attestazione è lacunosa.
Su tutti questi punti hanno parlato i giudici. Ed è per questo che, in materia di falcidia dei privilegiati, conta più cosa dicono le pronunce della Cassazione e dei tribunali che la lettera della norma: è la giurisprudenza ad aver stabilito che l’attestazione deve considerare anche le azioni revocatorie, che la soglia minima per i chirografari è un requisito di validità controllato dal giudice, che l’ordine dei privilegi non si può alterare nemmeno con il surplus, che chi viene pagato in ritardo è un creditore soddisfatto solo in parte.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi propone il concordato e per chi lo subisce da creditore.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nella composizione negoziata, dove la sorte dei creditori privilegiati e il confronto con il valore di liquidazione sono il cuore delle trattative che spesso sfociano proprio in un concordato. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: nelle procedure minori la regola sulla falcidia dei privilegiati è la stessa del concordato preventivo, e la Cassazione lo ha ribadito nel 2025. La valutazione del “quanto spetta davvero” al privilegiato è dunque un’attività che lo Studio svolge su entrambi i fronti della crisi, d’impresa e da sovraindebitamento.
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La base normativa su cui si muovono i giudici
Per capire le pronunce occorre avere chiaro, in poche righe, il perimetro di legge. La disciplina vigente è quella del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come riscritto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato dal correttivo D.Lgs. 136/2024.
Art. 84, comma 5, CCII: la regola della falcidia
La norma stabilisce che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, a una condizione: che il piano assicuri loro un pagamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Il valore di riferimento è il valore di mercato attribuibile al bene, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene stesso e della quota parte delle spese generali. Questo confronto deve essere attestato da un professionista indipendente. La quota del credito che non trova capienza nel valore del bene viene trattata come credito chirografario.
In altre parole, il privilegio protegge il creditore fino al valore reale del bene, non fino al valore nominale del credito. Se l’immobile ipotecato, venduto all’asta, renderebbe al netto 300.000 euro e la banca vanta 480.000 euro, il piano deve garantire almeno quei 300.000 euro; il resto diventa debito “comune”.
Art. 84, comma 4, CCII: le regole speciali del concordato liquidatorio
Nel concordato con liquidazione del patrimonio la legge aggiunge due vincoli che incidono direttamente sui privilegiati falcidiati:
- la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda;
- queste risorse devono assicurare il soddisfacimento dei chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20%. Sono considerate esterne anche le somme apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, se destinate direttamente ai creditori.
Il punto è decisivo: la parte di credito privilegiato degradata al chirografo entra nel denominatore del 20%. Più il piano falcidia i privilegiati, più cresce la massa chirografaria che deve ricevere almeno un quinto, e quindi più risorse esterne servono.
Le norme collegate
| Norma | Cosa regola | Perché conta per la falcidia |
|---|---|---|
| Art. 84, comma 5, CCII | Pagamento non integrale dei prelatizi | Fissa il “pavimento” del valore di liquidazione e l’obbligo di attestazione |
| Art. 84, comma 4, CCII | Requisiti del concordato liquidatorio | Il residuo degradato entra nella soglia del 20% |
| Art. 86 CCII | Moratoria per i privilegiati | Esclusa quando è prevista la liquidazione del bene gravato |
| Art. 109 CCII | Diritto di voto | Il privilegiato falcidiato vota per la parte degradata |
| Art. 85 CCII | Classi | Incide sulla collocazione dei degradati e di alcune categorie di crediti |
| Art. 88 CCII | Trattamento dei crediti tributari e contributivi | Regola la falcidia dei privilegi fiscali e previdenziali |
Secondo il testo consultato, il D.Lgs. 136/2024 ha modificato i commi 1, 6 e 7 dell’art. 84 e abrogato i commi 8 e 9, mentre i commi 4 e 5 – quelli che interessano il concordato liquidatorio – non risultano toccati. Va poi tenuto presente l’ulteriore correttivo, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che tra l’altro estende la transazione fiscale ai tributi locali: per i crediti privilegiati di Comuni ed enti locali, la falcidia passa ora anche attraverso quel canale, con le relative regole di trattamento. Prima di depositare un piano conviene sempre controllare il testo coordinato aggiornato.
Il legame con la vecchia legge fallimentare
L’art. 84, comma 5, riprende quasi alla lettera l’art. 160, comma 2, della legge fallimentare, introdotto con le riforme del 2006-2007. Per questo molte delle pronunce che seguono sono state rese in vigenza della legge fallimentare: lo diciamo esplicitamente ogni volta, perché il principio è trasferibile al Codice della crisi solo nella misura in cui la norma è rimasta identica. Prima di quella riforma, come ricorda Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 1992, n. 12632, i creditori prelatizi andavano pagati integralmente e subito dopo l’omologazione, e proprio per questo non votavano. La possibilità di falcidia è dunque una conquista relativamente recente, e la giurisprudenza ne ha costruito i confini passo dopo passo.
L’orientamento consolidato: la falcidia è possibile, ma sotto controllo stretto
Attraverso alcune pronunce chiave, la Cassazione ha delineato un orientamento ormai stabile: il pagamento parziale del privilegiato è legittimo, ma il piano che lo prevede è sottoposto a un controllo di legittimità sostanziale da parte del tribunale, che non si ferma alla forma dell’attestazione.
La vicenda veronese: Cass. civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2023, n. 17106
La vicenda. Una società a responsabilità limitata in liquidazione aveva chiesto, nel novembre 2020, l’ammissione al concordato preventivo con piano liquidatorio. Il piano prevedeva la vendita di beni mobili e immobili, l’incasso dei crediti residui, apporti del socio-liquidatore e la rinuncia di un creditore privilegiato; i crediti privilegiati erano falcidiati. Il Tribunale di Verona aveva dichiarato inammissibile la domanda per due ragioni: il piano non garantiva ai chirografari il 20% richiesto dall’allora art. 160, comma 4, l.fall., e l’attestazione sulla falcidia dei privilegiati non aveva considerato le azioni revocatorie e risarcitorie esperibili in caso di fallimento. Ne era seguita la dichiarazione di fallimento, confermata in appello.
Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che, quando il concordato prevede la falcidia dei privilegiati, la relazione dell’attestatore deve tenere conto anche delle azioni revocatorie e risarcitorie, perché queste incidono sul valore che i creditori ricaverebbero dalla liquidazione fallimentare. Se il professionista ignora queste poste, i creditori ricevono un’informazione incompleta, che lascia credere che non esistano alternative migliori: e questo integra un vizio dei presupposti giuridici della procedura. La pronuncia è resa in vigenza della legge fallimentare.
La traduzione pratica. Il confronto “quanto prenderebbe il privilegiato in liquidazione” non si fa solo guardando il bene gravato in sé: occorre considerare ogni posta che, in uno scenario liquidatorio giudiziale, potrebbe aumentare l’attivo. Un’attestazione costruita su un perimetro ridotto espone la domanda all’inammissibilità.
Il precedente conforme: Cass. n. 5107 del 2015
Nella stessa ordinanza del 2023 la Corte richiama un caso analogo, Cass. n. 5107 del 2015 (di cui la fonte consultata riporta numero e anno ma non la data), in cui era stata confermata l’inammissibilità di un concordato perché la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. non conteneva alcuna valutazione delle azioni revocatorie o risarcitorie, con manifesta inadeguatezza dell’informazione fornita ai creditori.
L’orientamento si è consolidato nel senso che l’attestazione sulla falcidia non è un adempimento formale: è lo strumento con cui il creditore privilegiato, che perde una parte della sua garanzia, viene messo in condizione di capire se il sacrificio è giustificato.
Il controllo del giudice: Cass. SU 23 gennaio 2013, n. 1521 e gli sviluppi successivi
Per comprendere fin dove il tribunale possa spingersi nel valutare un piano con falcidia, occorre risalire alla decisione delle Sezioni Unite del 23 gennaio 2013, n. 1521 (legge fallimentare). Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice non valuta la convenienza economica della proposta, che spetta ai creditori, ma verifica la causa concreta del concordato e la sua idoneità a realizzare il superamento della crisi con una soddisfazione, anche minima, dei creditori.
Su questa base si sono poi innestate Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4915 e Cass. civ., Sez. I, 7 aprile 2017, n. 9061, entrambe richiamate nella motivazione dell’ordinanza del 2023: la fattibilità giuridica comprende l’idoneità del piano rispetto alla causa concreta e si estende alla proposta manifestamente irrealizzabile, mentre la valutazione di convenienza resta ai creditori.
Il principio, calato nella pratica, significa che il tribunale non può dire “la falcidia della banca al 62% è poco conveniente”, ma può dire “la falcidia della banca al 62% poggia su un’attestazione che non dimostra quanto la banca otterrebbe in liquidazione, quindi i creditori votano su dati inattendibili”.
L’informazione ai creditori: Cass. 7959/2017 e Cass. 11497/2014
Due ulteriori tasselli, sempre citati nella motivazione del 2023, completano il quadro. Cass. 28 marzo 2017, n. 7959 afferma che il giudice del concordato deve compiere una verifica penetrante dell’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori. Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 11497 precisa che il controllo riguarda la completezza e la correttezza dei dati messi a disposizione per un voto consapevole.
Per chi propone il concordato liquidatorio, la conseguenza è netta: la falcidia del privilegiato regge solo se il creditore che la subisce è stato messo nelle condizioni di confrontare, numeri alla mano, l’offerta con l’alternativa della liquidazione giudiziale.
Prima questione aperta: fino a dove arriva il “valore di liquidazione” da garantire?
La questione
Il debitore si chiede: per calcolare quanto devo garantire alla banca ipotecaria, basta la perizia sull’immobile? Il creditore si chiede: posso contestare la percentuale offerta se ritengo che, in liquidazione giudiziale, otterrei di più? Entrambi, in fondo, pongono la stessa domanda: quali voci entrano nel confronto con lo scenario liquidatorio?
Cosa hanno deciso i giudici
La norma parla di “valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti” su cui insiste la prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota delle spese generali. Già questa formula impone un esercizio non banale: il valore di mercato non coincide con il valore di perizia ordinaria, e le spese da detrarre vanno stimate in modo plausibile.
La giurisprudenza ha aggiunto un elemento ulteriore. Con Cass. 17106/2023, come visto, la Corte ha confermato che l’attestatore deve considerare tutte le poste ricavabili dalla liquidazione, anche se il piano non le prevede: in particolare le azioni revocatorie e risarcitorie. Il ragionamento si comprende bene se si pensa ai privilegi generali, come quelli mobiliari dei lavoratori o dell’Erario: questi privilegi insistono su tutto il patrimonio mobiliare del debitore, comprese le somme che entrerebbero nell’attivo per effetto di un’azione revocatoria vittoriosa o di un’azione di responsabilità contro gli amministratori. Ignorare quelle somme significa sottostimare quanto il privilegiato otterrebbe in liquidazione, e quindi sovrastimare la legittimità della falcidia.
Il quadro è completato da Cass. 5107/2015, che aveva già ritenuto inadeguata una relazione priva di valutazioni sulle azioni recuperatorie.
Se c’è contrasto
Sul principio non si registra un contrasto in Cassazione: la necessità di considerare le azioni recuperatorie è affermata in modo costante nelle pronunce reperite. Le incertezze riguardano piuttosto la misura in cui quelle azioni vanno valorizzate: un’azione revocatoria ha un esito incerto, tempi lunghi e costi, e il suo valore va “pesato” per probabilità di successo e recuperabilità. L’assunzione prudenziale è che l’attestatore debba sempre esaminare espressamente le azioni recuperatorie, motivando anche quando conclude che il loro valore atteso è modesto o nullo. Un silenzio su questo punto è il terreno più scivoloso.
Cosa significa per te
Se sei il debitore che propone un concordato liquidatorio con falcidia dei privilegiati, il perimetro della valutazione non può fermarsi ai beni gravati: va costruito uno scenario di liquidazione giudiziale completo, con stima delle azioni che il curatore potrebbe promuovere. Un’attestazione che non affronta le azioni revocatorie e di responsabilità mette a rischio l’intera domanda, non solo il trattamento del singolo privilegiato.
Se sei il creditore privilegiato, hai un argomento concreto da far valere: verificare se la relazione ha considerato le operazioni sospette degli ultimi anni (pagamenti preferenziali, cessioni di beni a parti correlate, garanzie concesse in prossimità della crisi). Se mancano, la falcidia che ti viene proposta poggia su un confronto incompleto.
Lo Studio Monardo, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, analizza lo scenario liquidatorio alternativo voce per voce, perché è su quel confronto che si gioca la legittimità della falcidia.
Seconda questione aperta: la falcidia può alterare l’ordine dei privilegi?
La questione
Un imprenditore propone di pagare il 40% ai dipendenti (privilegio di grado elevato sui mobili) e il 25% all’Erario per l’IVA (privilegio di grado inferiore), lasciando la banca chirografaria al 5%. Oppure vuole destinare il ricavato di un’attività ancora in corso a un creditore strategico, scavalcandone altri di grado più alto. Fino a che punto il piano può “redistribuire” il valore tra privilegiati?
Cosa hanno deciso i giudici
La Suprema Corte ha affrontato il tema da due angoli diversi.
Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 riguarda un concordato in continuità aziendale regolato dall’art. 186-bis l.fall. La Corte ha affermato che il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività costituisce un incremento di valore del patrimonio aziendale e ricade nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c.: il debitore non può distribuirlo liberamente, ma deve rispettare il divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione previsto dall’art. 160, comma 2, l.fall. Anche se la vicenda riguarda la continuità, il principio di fondo è chiaro: il valore del patrimonio del debitore va distribuito secondo l’ordine dei privilegi, e solo ciò che è davvero “esterno” può seguire regole diverse.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, la più recente, riguarda il concordato minore. La Corte ha stabilito che la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione e le regole degli artt. 84 e 112 CCII, richiamate dall’art. 74, comma 4; la violazione rende la proposta inammissibile, e il giudice può rilevarla d’ufficio, anche prima dell’omologazione, senza che l’elenco delle cause di inammissibilità dell’art. 77 CCII lo impedisca.
Se c’è contrasto
Nel concordato in continuità il Codice della crisi ha introdotto, con l’art. 84, comma 6, la cosiddetta regola della priorità relativa per il valore eccedente quello di liquidazione. Nel concordato liquidatorio, invece, quella regola non opera: il patrimonio del debitore va ripartito secondo la graduazione delle cause di prelazione, e la sola deroga ammessa dall’art. 84, comma 4, riguarda le risorse esterne, che possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. purché ai chirografari e ai degradati vada almeno il 20%.
Non si registrano pronunce di legittimità che ammettano, nel liquidatorio, di “saltare” un grado di privilegio con risorse del debitore. L’assunzione prudenziale è che, nel concordato liquidatorio, ogni euro proveniente dal patrimonio del debitore segua rigidamente l’ordine dei privilegi, mentre la libertà distributiva riguardi solo la finanza esterna.
Cosa significa per te
Se sei il proponente, il primo lavoro da fare è una graduatoria dei privilegi sui singoli beni e sul patrimonio mobiliare: chi viene prima, su quali beni, con quale capienza. Solo dopo si decide la percentuale per ciascuno. Un privilegiato di grado inferiore non può ricevere in privilegio somme che, nella graduatoria, spetterebbero a un privilegiato di grado superiore non integralmente soddisfatto.
Se sei un creditore privilegiato di grado elevato (ad esempio un lavoratore per le retribuzioni), hai titolo per chiedere che il tuo grado sia rispettato: e alla luce di Cass. 28574/2025, almeno nelle procedure minori, la violazione della graduazione è rilevabile anche d’ufficio, il che rafforza la tua posizione anche se non hai la forza di un grande creditore.
La frase da ricordare: la falcidia riduce l’importo pagato al privilegiato, ma non cambia la sua posizione in fila.
Terza questione aperta: il privilegiato pagato “per intero ma tardi” è un creditore falcidiato?
La questione
Nel concordato liquidatorio il privilegiato viene pagato con il ricavato della vendita del bene gravato. Ma le vendite richiedono tempo: tra omologazione, procedure competitive e riparto possono passare dodici, diciotto, ventiquattro mesi. Il piano promette alla banca il 100% del suo credito ipotecario, ma tra due anni. Quel creditore è pagato integralmente o parzialmente? E deve votare?
Cosa hanno deciso i giudici
La Suprema Corte ha chiarito, in più occasioni, che il tempo è una componente della soddisfazione. Con Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112 e poi con Cass. 4 febbraio 2020, n. 2422 (entrambe rese in vigenza della legge fallimentare) si è affermato che un pagamento dilazionato equivale a un soddisfacimento solo parziale: il ritardo produce una perdita economica, e proprio quella perdita misura il diritto di voto del privilegiato.
Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882, in un concordato in continuità aziendale, ha completato il ragionamento: la dilazione del pagamento dei privilegiati oltre un anno dall’omologazione è ammissibile, purché ai creditori siano riconosciuti il diritto di voto e gli interessi; il voto si calcola sul differenziale tra il valore del credito alla data della domanda e quello alla fine della moratoria, e i criteri di calcolo vanno indicati nel piano, a pena di inammissibilità della proposta.
Nel Codice della crisi la disciplina si è articolata. L’art. 86 consente una moratoria per i privilegiati salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la prelazione: nel concordato liquidatorio, dunque, il tempo di pagamento del privilegiato è legato alla vendita del bene, non a una moratoria “pura”. L’art. 109 regola il voto: i prelatizi pagati integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione; quelli soddisfatti non integralmente votano per la parte residua, trattata come chirografaria. Il comma 5, dettato per la continuità, esclude dal voto solo chi è pagato in denaro, integralmente, entro 180 giorni dall’omologazione (30 giorni per i crediti ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.) mantenendo la garanzia.
Sul piano del merito, il Tribunale di Treviso, Sez. II, decreto 10 luglio 2023, e il Tribunale di Milano, sentenza 5 febbraio 2024, hanno affermato in ambito di continuità che il privilegiato non pagato integralmente entro il termine di legge vota per l’intero credito, non solo per la parte incapiente, e va inserito in una classe distinta; il Tribunale di Milano ha applicato il principio a un credito erariale privilegiato parzialmente capiente.
Se c’è contrasto
Qui il quadro non è uniforme. Per la continuità le pronunce di merito citate propendono per il voto sull’intero credito, ma la lettura alternativa (voto limitato alla parte incapiente o alla perdita da ritardo, come nella giurisprudenza di legittimità sulla legge fallimentare) conserva sostenitori. Per il concordato liquidatorio manca, nelle fonti verificate, una pronuncia di legittimità sul CCII che risolva il punto dei privilegiati pagati al termine di una lunga vendita. L’assunzione prudenziale è che, quando il pagamento del privilegiato dipende da una vendita che si prevede lunga, il piano quantifichi espressamente la perdita da ritardo, indichi i criteri di calcolo e ammetta il creditore al voto almeno per quella misura. È la soluzione che la Cassazione del 2020 ha preteso a pena di inammissibilità nel caso della moratoria.
Cosa significa per te
Se sei il proponente, “pagare il 100%” non basta per tenere il privilegiato fuori dal voto: occorre valutare i tempi realistici di vendita e, se sono lunghi, trattarlo come creditore soddisfatto parzialmente, con criteri di calcolo trasparenti. Una proposta che tace sui tempi di pagamento dei privilegiati rischia di essere calcolata su maggioranze sbagliate.
Se sei il creditore privilegiato, la dilazione implicita è un argomento per rivendicare il diritto di voto e, se il piano non lo riconosce, per contestare la formazione delle maggioranze.
La pronuncia più recente: Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574
Il contesto
Tra le decisioni reperite, la più recente è un’ordinanza-sentenza della Prima Sezione civile depositata il 28 ottobre 2025. Il caso riguarda il concordato minore, cioè lo strumento del sovraindebitamento destinato a imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative e professionisti. L’art. 74, comma 4, CCII richiama per il concordato minore, in quanto compatibili, le regole del concordato preventivo: tra queste gli artt. 84 e 112 CCII, cioè proprio la disciplina della falcidia dei privilegiati e quella dell’omologazione.
La motivazione in linguaggio piano
La Corte ha detto tre cose.
La prima: anche nel concordato minore la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione. Il debitore non può “riordinare” i creditori a piacere: i privilegiati vengono prima, e tra loro vale l’ordine di legge.
La seconda: la violazione di queste regole rende la proposta inammissibile, non semplicemente “sconveniente”. Non si tratta di una valutazione rimessa ai creditori, ma di un vizio di legittimità.
La terza, la più innovativa: il giudice può rilevare d’ufficio la violazione, anche prima dell’omologazione, e la circostanza che l’art. 77 CCII elenchi in modo tassativo le cause di inammissibilità del concordato minore non impedisce questo controllo.
Cosa cambia rispetto a prima
Fino a questa pronuncia, nelle procedure minori era diffusa l’idea che il controllo del giudice in fase di ammissione fosse limitato alle ipotesi tipizzate dall’art. 77. La Cassazione ha escluso questa lettura restrittiva quando è in gioco l’ordine dei privilegi. Per il tema del titolo la ricaduta è diretta: pagare parzialmente un privilegiato è consentito, ma una falcidia che stravolge la graduazione è un vizio che il giudice intercetta da sé, anche senza opposizione dei creditori.
Il principio è affermato per il concordato minore, ma poggia sugli artt. 84 e 112 CCII, cioè sulle stesse norme che governano il concordato preventivo liquidatorio; letto insieme a Cass. 22474/2024, conferma una linea di rigore della Prima Sezione sul rispetto dell’ordine delle prelazioni. Chi impostava piani con trattamenti “creativi” dei privilegiati deve oggi aspettarsi un vaglio d’ufficio, non solo l’eventuale reazione del creditore penalizzato.
Il ponte tra concordato minore e concordato preventivo
Il richiamo dell’art. 74, comma 4, CCII funziona in entrambe le direzioni, sul piano interpretativo. Da un lato, le regole del concordato preventivo sulla falcidia dei privilegiati si applicano al concordato minore in quanto compatibili; dall’altro, quando la Cassazione interpreta gli artt. 84 e 112 nel contesto del concordato minore, offre indicazioni che difficilmente possono essere ignorate nel concordato preventivo liquidatorio, dove le stesse norme operano direttamente. Il principio, calato nella pratica, significa che il professionista che imposta un concordato liquidatorio di un’impresa sopra soglia e quello che imposta un concordato minore di un piccolo imprenditore devono oggi seguire la stessa disciplina nella graduatoria dei privilegi.
Come si legge un’attestazione sulla falcidia: i punti che i giudici guardano
Le pronunce esaminate permettono di ricostruire, in negativo, ciò che un’attestazione ex art. 84, comma 5, CCII deve contenere per reggere al vaglio del tribunale. Non è un elenco previsto dalla legge, ma la sintesi di ciò che la giurisprudenza ha censurato quando mancava.
Il perimetro dei beni e dei diritti gravati
L’attestazione deve individuare con precisione su quali beni insiste ciascuna causa di prelazione. Per l’ipoteca e il pegno l’operazione è relativamente semplice; per i privilegi generali mobiliari, che colpiscono l’intero patrimonio mobiliare del debitore, il perimetro comprende anche i crediti verso terzi, le disponibilità liquide e, come ha chiarito Cass. 17106/2023, le somme che la liquidazione giudiziale potrebbe recuperare con azioni revocatorie e risarcitorie. Un’attestazione che stima il privilegio generale solo sul magazzino e sulle attrezzature, ignorando i crediti e le azioni, sottostima il pavimento.
Il valore di mercato e lo scenario di vendita
La norma parla di valore di mercato attribuibile ai beni, ma il confronto è con ciò che si ricaverebbe in caso di liquidazione. Il professionista deve quindi spiegare quale scenario di vendita assume (vendita competitiva giudiziale, numero di esperimenti, ribassi prevedibili, tempi) e motivare le scelte. La Cassazione, con Cass. 7959/2017 e Cass. 11497/2014, ha richiesto una verifica penetrante della completezza delle informazioni: una stima priva di motivazione sullo scenario di vendita è, agli occhi del giudice, un’informazione inadeguata.
Le spese da detrarre
Dal valore di realizzo si sottraggono le spese di procedura inerenti al bene e la quota parte delle spese generali. Qui si annida una tentazione ricorrente: gonfiare le spese per abbassare il pavimento e quindi la somma da garantire al privilegiato. L’attestazione deve indicare i criteri di imputazione, specie per le spese generali, che vanno ripartite tra i beni con un criterio coerente (ad esempio in proporzione al valore). Il creditore privilegiato che riceve la proposta ha interesse a verificare proprio questi criteri, perché ogni euro di spese imputate in eccesso è un euro di falcidia in più a suo carico.
Le azioni recuperatorie
È il punto su cui la giurisprudenza reperita è più netta. L’attestazione deve dar conto delle operazioni potenzialmente revocabili e delle possibili azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci o terzi, stimandone il valore atteso al netto di costi e rischi. Cass. 17106/2023 e la precedente Cass. 5107/2015 hanno confermato l’inammissibilità di domande in cui questa valutazione mancava.
Il coordinamento con il piano
Infine, l’attestazione sulla falcidia deve essere coerente con il resto del piano: i valori di realizzo usati per determinare il pagamento minimo ai privilegiati devono coincidere con quelli usati per verificare la soglia del 20% e per stimare l’attivo. Un piano che usa valori alti per dimostrare il 20% ai chirografari e valori bassi per giustificare la falcidia dei privilegiati presenta un’incoerenza che il tribunale, nel controllo di fattibilità giuridica delineato da Cass. 9061/2017 e Cass. 4915/2017, può rilevare.
| Elemento dell’attestazione | Domanda da porsi | Pronunce di riferimento |
|---|---|---|
| Perimetro dei beni gravati | Include crediti, liquidità e azioni per i privilegi generali? | Cass. 17106/2023 |
| Scenario di vendita | È motivato con tempi, esperimenti, ribassi? | Cass. 7959/2017; Cass. 11497/2014 |
| Spese detratte | I criteri di imputazione sono indicati e coerenti? | Art. 84, c. 5, CCII |
| Azioni recuperatorie | Sono esaminate e stimate, anche se con esito nullo? | Cass. 17106/2023; Cass. 5107/2015 |
| Coerenza con il piano | Gli stessi valori sono usati per falcidia e soglia del 20%? | Cass. 9061/2017; Cass. 4915/2017 |
I principi applicati: tre ipotesi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali si traducono nei numeri di un piano. Non sono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 – La banca ipotecaria e il pavimento del valore di liquidazione
- Credito ipotecario della banca: 486.250 €.
- Valore di perizia del capannone: 412.600 €.
- Valore di realizzo stimato in liquidazione giudiziale, tenuto conto dei ribassi d’asta: 338.900 €.
- Spese di procedura riferibili al bene (custodia, pubblicità, cancellazioni, compenso per la vendita): 21.370 €.
- Quota parte delle spese generali attribuita al bene: 9.840 €.
- Valore netto di riferimento ex art. 84, comma 5: 338.900 − 21.370 − 9.840 = 307.690 €.
Il piano offre alla banca 312.000 € dal ricavato della vendita: la soglia è rispettata (312.000 > 307.690). La quota non coperta, 486.250 − 312.000 = 174.250 €, è degradata a chirografo e concorre alla soglia del 20%.
Variante alla luce di Cass. 17106/2023: l’attestatore non ha considerato un pagamento di 58.430 € eseguito al socio nei mesi precedenti la domanda, potenzialmente revocabile. Se quella somma, in liquidazione giudiziale, andrebbe a beneficio dei creditori privilegiati generali o comunque modifica il quadro di confronto, l’attestazione è incompleta e la domanda è esposta all’inammissibilità, anche se il calcolo sul capannone è corretto.
Ipotesi 2 – Lavoratori ed Erario sul patrimonio mobiliare
- Patrimonio mobiliare (magazzino, attrezzature, crediti verso clienti) realizzabile al netto delle spese: 61.230 €.
- Crediti dei lavoratori per retribuzioni e TFR (privilegio generale mobiliare di grado elevato): 96.480 €.
- Credito IVA dell’Erario (privilegio generale mobiliare di grado inferiore): 73.910 €.
Rispettando la graduazione, i 61.230 € vanno interamente ai lavoratori (63,46% del loro credito). La parte residua dei lavoratori, 35.250 €, è degradata a chirografo. L’Erario, di grado inferiore, non trova capienza sul patrimonio mobiliare: il suo credito è interamente degradato, salvo il diverso trattamento consentito dalla disciplina dei crediti tributari.
Se il piano proponesse di versare all’Erario, a titolo di privilegio, 18.470 € tratti dal patrimonio mobiliare, riducendo i lavoratori a 42.760 €, violerebbe la graduazione. Alla luce di Cass. 22474/2024 e Cass. 28574/2025, il vizio riguarda la legittimità della proposta e non la sua convenienza. Diverso il caso in cui quei 18.470 € provengano da finanza esterna: l’art. 84, comma 4, consente di distribuirli in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché il 20% a chirografari e degradati sia assicurato.
Ipotesi 3 – La soglia del 20% gonfiata dalla falcidia
- Chirografari originari: 918.430 €.
- Degradati dalla falcidia (174.250 della banca + 35.250 dei lavoratori + 73.910 dell’Erario): 283.410 €.
- Massa su cui calcolare la soglia: 918.430 + 283.410 = 1.201.840 €.
- Soglia minima del 20%: 240.368 €.
- Attivo disponibile alla data della domanda: 702.300 €; apporto esterno minimo (10%): 70.230 €.
Se, dopo aver pagato i privilegiati e le prededuzioni, al ceto chirografario restano 196.540 €, la soglia non è raggiunta per 43.828 €. Il piano deve allora aumentare l’apporto esterno o rivedere i valori. Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11522 e Cass. civ., Sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13224 (legge fallimentare), richiamate da Cass. 17106/2023, hanno chiarito che la soglia minima per i chirografari è un requisito di validità che il giudice verifica nel merito, controllando la ragionevole probabilità di raggiungerla. Un piano che la raggiunge solo sulla carta, con stime di realizzo ottimistiche, non supera il vaglio.
La lezione dell’ipotesi 3: ogni euro di falcidia sui privilegiati aumenta la massa che deve ricevere il 20%, e quindi il fabbisogno di risorse esterne.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi, con l’indicazione della questione decisa e del suo peso pratico sul tema del pagamento parziale del privilegiato. Per ciascuna è indicato se è stata resa in vigenza della legge fallimentare (l.fall.) o del Codice della crisi (CCII). Per Cass. n. 5107/2015 la fonte consultata riporta solo numero e anno: la data va riscontrata sulla banca dati ufficiale.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 28/10/2025, n. 28574 (CCII) | Graduazione nel concordato minore | La violazione dell’ordine dei privilegi rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio | Falcidie “creative” intercettate dal giudice |
| Cass. civ., Sez. I, 8/8/2024, n. 22474 (l.fall.) | Destinazione del surplus | Il surplus ricade nella garanzia generica e segue l’ordine delle prelazioni | Solo la finanza esterna è libera |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 15/6/2023, n. 17106 (l.fall.) | Attestazione sulla falcidia | L’attestatore deve valutare azioni revocatorie e risarcitorie | Attestazione incompleta = inammissibilità |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 17/5/2021, n. 13224 (l.fall.) | Soglia minima chirografari | La soglia delimita il controllo di fattibilità giuridica | Il 20% va dimostrato, non dichiarato |
| Cass. civ., Sez. I, 15/6/2020, n. 11522 (l.fall.) | Soglia e fattibilità | La soglia è requisito di validità con controllo sostanziale | Stime ottimistiche a rischio |
| Cass. civ., Sez. I, 18/6/2020, n. 11882 (l.fall.) | Dilazione dei privilegiati | Ammessa oltre l’anno con voto e interessi; criteri nel piano | Tempi di pagamento da quantificare |
| Cass. 4/2/2020, n. 2422 (l.fall.) | Pagamento dilazionato | Il ritardo è soddisfazione parziale e misura il voto | Il “100% tra due anni” non è integrale |
| Cass. 28/3/2017, n. 7959 (l.fall.) | Informazione ai creditori | Verifica penetrante dell’adeguatezza informativa | Numeri chiari sulla falcidia |
| Cass. civ., Sez. I, 7/4/2017, n. 9061 (l.fall.) | Fattibilità giuridica | Controllo esteso alla manifesta irrealizzabilità | Limite al piano costruito sulla carta |
| Cass. civ., Sez. I, 27/2/2017, n. 4915 (l.fall.) | Causa concreta | Convenienza ai creditori, legittimità al giudice | Distinzione dei ruoli |
| Cass. n. 5107/2015 (l.fall.) | Relazione ex art. 160, c. 2 | Relazione senza azioni recuperatorie è inadeguata | Precedente della n. 17106/2023 |
| Cass. civ., Sez. I, 23/5/2014, n. 11497 (l.fall.) | Completezza dei dati | Il giudice controlla correttezza e completezza dell’informazione | Voto consapevole del privilegiato |
| Cass. civ., Sez. I, 9/5/2014, n. 10112 (l.fall.) | Pagamento dilazionato | La perdita da ritardo misura il voto | Base della giurisprudenza sul voto |
| Cass. SU, 23/1/2013, n. 1521 (l.fall.) | Causa concreta del concordato | Il giudice non valuta la convenienza ma la causa concreta | Perimetro del sindacato |
| Cass. civ., Sez. I, 26/11/1992, n. 12632 (ante riforma) | Regime previgente | I prelatizi andavano pagati integralmente e non votavano | Origine storica della falcidia |
| Trib. Milano, sent. 5/2/2024 (CCII) | Voto del credito erariale | Il privilegiato non pagato integralmente nei termini vota per l’intero | Peso dell’Erario nelle maggioranze |
| Trib. Treviso, Sez. II, decr. 10/7/2023 (CCII) | Voto dei privilegiati | Voto sull’intero credito e classe distinta | Calcolo delle maggioranze |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si ricavano alcune regole pratiche che valgono per chi propone e per chi riceve una proposta di concordato liquidatorio con pagamento parziale dei privilegiati.
- Il pagamento parziale del privilegiato è lecito, ma solo se il piano gli assicura almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione del bene gravato, al netto delle spese.
- Il confronto con la liquidazione va attestato da un professionista indipendente e deve considerare anche le azioni revocatorie e risarcitorie (Cass. 17106/2023; Cass. 5107/2015).
- La parte di credito non coperta diventa chirografaria e concorre alla soglia minima del 20%, che a sua volta richiede risorse esterne pari almeno al 10% dell’attivo.
- La soglia del 20% è un requisito di validità verificato in concreto dal giudice (Cass. 11522/2020; Cass. 13224/2021).
- L’ordine dei privilegi va rispettato sul patrimonio del debitore; solo la finanza esterna può essere distribuita in deroga (Cass. 22474/2024; art. 84, comma 4, CCII).
- La violazione della graduazione è un vizio di legittimità rilevabile d’ufficio, almeno nel concordato minore (Cass. 28574/2025).
- Il pagamento dilazionato equivale a soddisfazione parziale e incide sul diritto di voto (Cass. 10112/2014; Cass. 2422/2020; Cass. 11882/2020).
- Il giudice non valuta la convenienza della falcidia, ma la completezza delle informazioni con cui i creditori votano (Cass. SU 1521/2013; Cass. 7959/2017; Cass. 11497/2014).
Le domande sul “quindi in pratica?”
Posso offrire alla banca ipotecaria il 50% del suo credito?
Sì, se il 50% non è inferiore al valore netto che la banca ricaverebbe dalla vendita del bene in liquidazione giudiziale, e se un professionista indipendente lo attesta. La percentuale in sé non conta: conta il confronto con il valore di realizzo, calcolato tenendo conto delle spese e, secondo Cass. 17106/2023, di ogni posta che in liquidazione potrebbe incidere sull’attivo.
Il creditore privilegiato può opporsi se la percentuale gli sembra bassa?
Il creditore può contestare la correttezza dell’attestazione e la completezza delle informazioni, che sono profili di legittimità controllati dal giudice (Cass. 7959/2017; Cass. 11497/2014). La convenienza economica, invece, si esprime con il voto e con gli strumenti previsti in sede di omologazione: per la parte degradata il privilegiato vota come chirografario.
Posso pagare l’Erario prima dei dipendenti per chiudere la partita fiscale?
Non con risorse del patrimonio del debitore, se l’Erario ha un privilegio di grado inferiore e i dipendenti non sono integralmente soddisfatti: la graduazione va rispettata (Cass. 22474/2024; Cass. 28574/2025). Con risorse esterne la distribuzione può essere diversa, purché sia assicurato il 20% a chirografari e degradati.
Se pago il privilegiato per intero ma dopo la vendita, tra diciotto mesi, deve votare?
È prudente considerarlo creditore soddisfatto parzialmente per la perdita legata al ritardo: la Cassazione ha qualificato il pagamento dilazionato come soddisfazione non integrale (Cass. 10112/2014; Cass. 2422/2020) e ha preteso che il piano indichi i criteri di calcolo del voto (Cass. 11882/2020).
Le regole valgono anche nel concordato minore?
Sì: l’art. 74, comma 4, CCII richiama le norme del concordato preventivo in quanto compatibili, e la Cassazione nel 2025 (n. 28574) ha confermato che la graduazione dei privilegi vincola anche la proposta di concordato minore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gli orientamenti esaminati non restano teoria: applichiamo questi principi al tuo fascicolo, sia che tu stia predisponendo un concordato liquidatorio, sia che tu sia un creditore privilegiato a cui viene proposta una falcidia.
- Ricostruiamo la graduatoria dei privilegi bene per bene e sul patrimonio mobiliare, verificando grado, oggetto e capienza di ciascuna causa di prelazione.
- Costruiamo lo scenario di liquidazione giudiziale alternativo, con stima dei valori di realizzo, delle spese di procedura riferibili ai beni e della quota di spese generali.
- Censiamo le operazioni potenzialmente revocabili e le possibili azioni di responsabilità, perché, come insegna Cass. 17106/2023, la loro omissione rende incompleta l’attestazione.
- Verifichiamo la tenuta della soglia del 20% per chirografari e degradati e il fabbisogno di risorse esterne pari almeno al 10% dell’attivo.
- Esaminiamo l’attestazione del professionista indipendente sulla falcidia, segnalando lacune, stime non motivate e incoerenze con il piano.
- Quantifichiamo la perdita da ritardo per i privilegiati pagati al termine delle vendite e impostiamo i criteri di calcolo del voto.
- Valutiamo il trattamento dei crediti tributari e contributivi privilegiati, anche alla luce della transazione fiscale e delle novità dei correttivi.
- Per il creditore privilegiato, verifichiamo la proposta ricevuta e predisponiamo osservazioni, contestazioni sulla formazione delle maggioranze e opposizione all’omologazione quando ne ricorrono i presupposti.
- Impugniamo i provvedimenti di inammissibilità, di omologazione o di diniego, fino al giudizio di legittimità.
- Coordiniamo la composizione negoziata, quando la crisi è ancora in tempo per una trattativa con i privilegiati prima del concordato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista è la leva decisiva in questa materia: gli orientamenti che abbiamo analizzato nascono quasi tutti in Cassazione, e le questioni sulla falcidia dei privilegiati si difendono fino al giudizio di legittimità con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata fin dall’analisi iniziale del piano. Accanto a questa, la funzione di Esperto Negoziatore e quella di Gestore della crisi consentono di leggere il trattamento dei privilegiati sia nelle trattative della composizione negoziata sia nelle procedure minori, dove Cass. 28574/2025 ha esteso lo stesso rigore sulla graduazione.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la parte giuridica (graduazione, attestazione, voto, impugnazioni) e quella economica (valori di realizzo, spese, soglie, flussi) vengono costruite in parallelo, perché in un concordato con falcidia l’una non regge senza l’altra.
In chiusura
Pagare parzialmente il creditore privilegiato nel concordato liquidatorio è possibile, ma la possibilità vive dentro confini che la giurisprudenza ha reso sempre più precisi: il pavimento del valore di liquidazione, un’attestazione completa anche delle azioni recuperatorie, il rispetto dell’ordine dei privilegi, la soglia del 20% che si gonfia con la falcidia, il peso del tempo sul voto.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché coincide con le competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo opera nelle trattative in cui il confronto tra l’offerta ai privilegiati e il valore di liquidazione è il primo terreno di negoziazione; come Gestore della crisi L. 3/2012 iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, applica le stesse regole di falcidia e graduazione nelle procedure di sovraindebitamento, dove la Cassazione le ha appena ribadite. Che tu debba impostare il piano o difenderti da una falcidia, il lavoro parte sempre dagli stessi numeri: quanto vale davvero la tua garanzia.
📩 Prima di depositare il piano o di esprimere il voto, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo ti aspettano qui sotto, al termine della pagina.