Quali Misure Protettive Si Ottengono Con Il Concordato Liquidatorio?

Nel concordato liquidatorio non c’è una risposta valida per tutti: lo stesso decreto di conferma delle misure protettive ha effetti molto diversi a seconda di chi sei. Per l’imprenditore che ha deciso di chiudere e vendere tutto per pagare i creditori, le misure protettive sono il tempo necessario perché il patrimonio non venga smembrato da pignoramenti sparsi prima che il piano arrivi in omologazione. Per la banca che ha già un’esecuzione immobiliare in corso sono uno stop che congela l’asta. Per il socio di una s.n.c. o per il fideiussore sono una protezione che, di regola, non arriva da sola. Per il fornitore con un decreto ingiuntivo in tasca sono il momento in cui capire se conviene ancora agire o se conviene sedersi al tavolo del voto.

C’è poi una particolarità che distingue il liquidatorio da tutte le altre forme di concordato: qui non si protegge un’azienda che deve continuare a vivere, si protegge un patrimonio che deve essere liquidato in modo ordinato. Le regole sui contratti pendenti pensate per la continuità non si applicano, il giudice guarda con più attenzione alla serietà dell’apporto esterno e alla soglia minima di soddisfazione dei chirografari, e ogni giorno di protezione va giustificato con progressi concreti.

In questa guida trovi, in sequenza:

  • le regole comuni a tutti (artt. 54, 55, 8, 46 e 84 del Codice della crisi);
  • profilo 1 — l’imprenditore o la società che presenta il concordato liquidatorio;
  • profilo 2 — il socio illimitatamente responsabile e il garante;
  • profilo 3 — la banca e il creditore ipotecario con esecuzione in corso;
  • profilo 4 — il fornitore chirografario e il lavoratore dipendente;
  • profilo 5 — l’impresa con debiti verso Fisco, Agente della riscossione ed enti previdenziali;
  • profilo 6 — il piccolo imprenditore sotto soglia che accede al concordato minore liquidatorio;
  • simulazioni, casi misti, tabella di confronto, domande trasversali e giurisprudenza.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché le misure protettive sono il cuore operativo della gestione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, lavora proprio dentro il perimetro delle misure protettive e valuta quando un percorso di risanamento non è più praticabile e diventa necessario passare a uno strumento liquidatorio. Sul versante delle imprese minori, l’Avvocato è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera nell’organismo che gestisce il concordato minore, la versione liquidatoria riservata a chi non supera le soglie di fallibilità.

📩 Se hai un’impresa da liquidare o sei un creditore colpito da una domanda di concordato, scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono riportati in fondo a questa guida.

Le regole che valgono per tutti, qualunque sia il tuo ruolo

Prima di entrare nei singoli profili serve una base comune. La spiego qui una volta sola; le sezioni successive vi rimandano.

Che cos’è il concordato liquidatorio secondo il Codice della crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) distingue all’art. 84 il concordato in continuità aziendale da quello liquidatorio. Nel concordato liquidatorio la proposta è ammissibile solo se le risorse esterne aumentano di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e se assicurano il soddisfacimento dei creditori chirografari, e di quelli privilegiati degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Queste due soglie sono il primo filtro che il tribunale guarda, anche quando deve decidere se confermare le misure protettive: un piano che palesemente non le raggiunge difficilmente giustifica un sacrificio dei creditori.

La versione semplificata del concordato liquidatorio (art. 25-sexies CCII) è invece lo sbocco della composizione negoziata fallita: non prevede il voto dei creditori e non richiede le soglie dell’art. 84. Il correttivo del 2024 ha inserito il richiamo all’art. 25-sexies nell’art. 54, comma 1, chiudendo il dibattito sull’applicabilità delle misure cautelari anche in questo strumento.

Le misure protettive tipiche: art. 54, comma 2

Se il debitore le chiede nella domanda di accesso (art. 40) o con un’istanza successiva, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Nello stesso periodo:

  • le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano;
  • non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
  • con istanza successiva il debitore può chiedere misure ulteriori, “atipiche”, modellate sulle esigenze concrete.

Le misure tipiche non sono automatiche nel senso di prescindere da una richiesta: vanno domandate. Ma una volta chieste, l’effetto parte dalla pubblicazione nel registro delle imprese, prima ancora che un giudice le esamini.

La conferma, la durata e la proroga: art. 55

Entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese il giudice, assunte se necessario informazioni sommarie, conferma o revoca le misure con decreto reclamabile, stabilendone la durata, che non può superare quattro mesi. Se il decreto non viene depositato nel termine, gli effetti protettivi cessano, anche se la domanda può essere riproposta.

Su istanza del debitore o di un creditore, sentito il commissario giudiziale se nominato, il tribunale può prorogare le misure se ci sono significativi progressi nelle trattative e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai creditori. Il tetto complessivo è fissato dall’art. 8: dodici mesi in tutto, anche non continuativi, compresi gli eventuali rinnovi e le proroghe, inclusi i periodi di protezione già goduti in una composizione negoziata precedente.

Le misure possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento (art. 55, comma 5) su richiesta del debitore o del commissario, oppure su istanza dei creditori o del pubblico ministero se emergono atti di frode, o quando non sono più funzionali ad agevolare le trattative. Perdono comunque efficacia con la pubblicazione della sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale.

Il divieto di acquisire prelazioni

Dalla pubblicazione della domanda, i creditori per titolo anteriore non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto agli altri creditori, salvo autorizzazione del giudice (art. 46). Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Se le misure protettive vengono revocate o cessano, il divieto di acquisire prelazioni non concordate cade da quella data (art. 55, comma 7).

Le misure cautelari: art. 54, comma 1

Accanto alle protettive esistono le misure cautelari: provvedimenti che il tribunale può emettere su istanza di parte per assicurare provvisoriamente gli effetti dello strumento, compresa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio. Nel liquidatorio questa leva è preziosa quando c’è il rischio che i beni da vendere vengano dispersi, sottratti o deteriorati prima della liquidazione.

Come il giudice valuta la richiesta nel liquidatorio

Il codice non elenca in modo tassativo i criteri per la conferma, ma dal sistema degli artt. 54 e 55 si ricavano alcuni punti fermi che, nel liquidatorio, assumono un peso particolare.

Il primo è la funzionalità: le misure servono ad agevolare il buon esito dello strumento. Nel liquidatorio questo significa preservare il valore del patrimonio fino alla vendita ordinata. Se il debitore non è in grado di spiegare quali beni verranno venduti, con quali modalità e in quali tempi, la funzionalità è difficile da dimostrare.

Il secondo è la proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori. Un creditore ipotecario con l’asta già fissata subisce un pregiudizio concreto; il giudice lo bilancia con il vantaggio atteso per la massa. Se il piano liquidatorio promette ai creditori meno di quanto otterrebbero dalle esecuzioni individuali, il bilanciamento pende contro la conferma.

Il terzo è la serietà della domanda: un liquidatorio privo di apporto esterno documentato, o con soglie del 20% raggiunte solo su stime ottimistiche, rischia di essere letto come una manovra dilatoria. Nel liquidatorio la protezione non si chiede per “prendere tempo”, ma per vendere meglio di quanto farebbero i creditori da soli: è questo che il debitore deve dimostrare.

Il quarto, infine, è la trasparenza informativa: elenco dei creditori completo, situazione patrimoniale aggiornata, atti di disposizione recenti. Le carenze su questo fronte sono la causa più frequente di mancata conferma nella giurisprudenza di merito.

Misure protettive e vendite: cosa si può fare durante la protezione

Il periodo protetto non è un periodo di immobilità. Nel liquidatorio è spesso il momento in cui si raccolgono offerte, si fanno perizie, si organizzano procedure competitive per i beni principali. Gli atti di straordinaria amministrazione, però, vanno autorizzati dal tribunale (art. 46): vendere un immobile, cedere un ramo d’azienda, rinunciare a un credito richiede un provvedimento.

Questo ha due conseguenze pratiche. Per il debitore, significa che le offerte raccolte durante la protezione vanno presentate al tribunale con una richiesta motivata, spiegando perché quella vendita conviene ai creditori. Per i creditori, significa che ogni richiesta di autorizzazione è un’occasione per intervenire, segnalando prezzi incongrui o condizioni sfavorevoli. Le misure protettive congelano le azioni individuali, ma non sottraggono il patrimonio al controllo del giudice.

Cosa il liquidatorio NON ti dà rispetto alla continuità

Una differenza va chiarita subito, perché è la fonte di molti equivoci. L’art. 94-bis CCII, che impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di risolverli per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, è scritto per il concordato in continuità aziendale. Nel liquidatorio questa tutela rafforzata dei rapporti contrattuali non c’è: il fornitore può legittimamente sospendere le forniture non pagate, e la protezione si concentra sul patrimonio e non sulla prosecuzione dei rapporti.

Il correttivo dell’estate 2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è l’ulteriore intervento correttivo sul Codice della crisi. Tra le novità segnalate c’è l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali, rilevante per il profilo 5. Dal testo degli artt. 54 e 55 consultato nella versione aggiornata al 12 agosto 2026 non risultano invece modifiche del 2026 al regime delle misure protettive: le regole descritte in questa guida sono quelle introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccate dal D.Lgs. 136/2024.

Profilo 1 — Sei l’imprenditore (o la società) che presenta il concordato liquidatorio

La tua situazione

Hai un’impresa che non ha più prospettive di risanamento, oppure ne ha avute e le hai tentate senza successo. Il patrimonio c’è — un capannone, un magazzino, crediti verso clienti, forse un marchio — ma i creditori stanno iniziando a muoversi uno per uno: un pignoramento presso terzi sul conto, un decreto ingiuntivo, una banca che ha notificato il precetto. Sai che, se ognuno agisce per conto suo, il patrimonio verrà venduto a pezzi e al ribasso, e alla fine la maggior parte dei creditori resterà a mani vuote. Hai trovato un apporto esterno — un socio, un familiare, un terzo acquirente — e vuoi presentare un concordato liquidatorio.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: le misure protettive non sono un effetto automatico della domanda, devi chiederle espressamente nel ricorso, e da quel momento il tuo piano è sotto esame continuo. Nella domanda (anche con riserva ex art. 44) dichiari di voler accedere alle misure; dalla pubblicazione nel registro delle imprese scatta il blocco delle azioni esecutive e cautelari, la sospensione delle prescrizioni e lo scudo contro la liquidazione giudiziale.

Poi, però, entro trenta giorni il giudice deve confermarle. E nel liquidatorio, a differenza della continuità, il giudice guarderà due elementi in più:

  • la consistenza dell’apporto esterno, che deve incrementare l’attivo di almeno il 10%;
  • la credibilità della soglia del 20% ai chirografari, che dipende dal valore realistico di realizzo dei beni, non da quello di bilancio.

Inoltre, dal deposito della domanda gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46). Una vendita anticipata del capannone, per quanto vantaggiosa, va autorizzata.

I numeri

Prendiamo un’ipotesi dimostrativa. Una s.r.l. ha un attivo stimato a valori di realizzo di 1.184.000 €, debiti privilegiati per 612.000 € e chirografari per 1.937.500 €.

  • Attivo dopo il pagamento integrale dei privilegiati: 1.184.000 − 612.000 = 572.000 €.
  • Senza apporti, ai chirografari andrebbe il 29,5% circa (572.000 / 1.937.500). Ma questo è un calcolo lordo: vanno sottratte le spese di procedura, le prededuzioni e il compenso degli organi stabilito per legge.
  • Il codice richiede comunque un apporto esterno che aumenti l’attivo di almeno il 10%: 118.400 € come minimo (10% di 1.184.000 €).

Se le spese prededucibili stimate sono pari a 196.300 €, l’attivo libero per i chirografari scende a 375.700 € più l’apporto: con 118.400 € si arriva a 494.100 €, cioè il 25,5%. Sopra il 20%, ma con un margine sottile: una perizia di stima troppo ottimistica sul capannone può far scendere il piano sotto la soglia e mettere a rischio sia l’ammissione sia la conferma delle misure.

I rischi specifici

Il rischio principale è la mancata conferma entro trenta giorni per un piano o una documentazione non credibile. La giurisprudenza di merito, in particolare sulla composizione negoziata, ha più volte negato la conferma quando le informazioni fornite dal debitore erano carenti od opache e la situazione patrimoniale non era verificabile (Trib. Milano, 3 luglio 2026). Il principio vale a maggior ragione nel liquidatorio, dove il patrimonio è tutto ciò che c’è.

Altri rischi:

  • domanda con riserva lasciata scadere: le misure richieste con la domanda prenotativa restano efficaci se, entro il termine fissato dal tribunale, presenti un diverso strumento (art. 54, comma 5), ma se il termine passa inutilmente la protezione si dissolve. Il Tribunale di Milano (9 luglio 2026) ha ribadito, per il concordato semplificato, che il termine per il deposito della domanda completa va rispettato anche in caso di accesso con riserva;
  • reiterazione: se hai già esaurito la durata massima in una precedente procedura per lo stesso stato di crisi, una nuova domanda solo per riattivare lo scudo rischia l’inammissibilità (Trib. Bologna, 19 maggio 2025, in composizione negoziata);
  • atti non autorizzati: vendere un bene senza autorizzazione dopo il deposito espone a revoca delle misure e, nei casi gravi, alla revoca dell’ammissione.

Le mosse giuste

  1. Fai stimare i beni a valori di realizzo, non di bilancio, prima di depositare: è il numero su cui il giudice misura la soglia del 20%.
  2. Formalizza l’apporto esterno con un impegno vincolante (finanziamento, accollo, versamento in conto capitale) da allegare già alla domanda.
  3. Chiedi nella domanda le misure tipiche e valuta subito quelle cautelari, ad esempio un custode per i beni mobili a rischio di dispersione.
  4. Prepara un calendario di “progressi” da documentare per l’eventuale proroga: perizie, manifestazioni di interesse degli acquirenti, offerte vincolanti.
  5. Calcola i mesi già usati: se vieni da una composizione negoziata, il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 li conta.

In questa fase lavorare con chi conosce le dinamiche delle trattative fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la domanda e il fascicolo delle misure protettive leggendoli con lo stesso metro che userà il tribunale.

Domanda completa o domanda con riserva: cosa cambia per la tua protezione

Per chi è nella tua posizione la scelta tra domanda completa e domanda con riserva (art. 44) è anzitutto una scelta sulla protezione. Con la riserva ottieni subito lo scudo, ma hai un termine fissato dal tribunale per depositare proposta, piano e attestazione, e il giudice può nominare un commissario giudiziale che vigila sulla gestione e riferisce su eventuali atti pregiudizievoli. Con la domanda completa parti più tardi, ma presenti al giudice, fin dal primo giorno, tutti gli elementi per valutare la conferma.

Nel liquidatorio la domanda con riserva ha senso soprattutto quando c’è un’urgenza concreta (un’asta imminente, un pignoramento sul conto che paralizza i pagamenti indispensabili) e il piano è già in stato avanzato. Se invece l’apporto esterno non è ancora definito o la stima dei beni non è pronta, il rischio è di consumare il termine e restare senza protezione proprio quando servirebbe. La riserva non è un rinvio: è un impegno a presentare un piano completo entro una data precisa.

C’è infine un aspetto spesso trascurato: durante la riserva gravano sul debitore obblighi informativi periodici sulla gestione e sull’attività svolta per predisporre il piano. Il loro mancato rispetto può portare alla revoca delle misure e alla dichiarazione di improcedibilità.

Giurisprudenza dedicata

Oltre ai già citati Trib. Milano 3 luglio 2026 e Trib. Bologna 19 maggio 2025, va ricordato Trib. Bologna, 2 maggio 2025: in composizione negoziata un piano meramente liquidatorio non è ammissibile e le misure protettive non possono essere confermate. È il segnale che la scelta dello strumento giusto è il primo presupposto della protezione: chi deve liquidare non può “parcheggiarsi” in uno strumento di risanamento per guadagnare tempo, ma deve passare al concordato liquidatorio (o al semplificato, se ne ricorrono i presupposti).

Profilo 2 — Sei il socio illimitatamente responsabile o il garante

La tua situazione

Sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s., oppure — caso molto più frequente — hai firmato una fideiussione personale a favore della banca per i debiti della tua società. La società presenta un concordato liquidatorio e ottiene le misure protettive. Ti chiedi se quella protezione copre anche te, la tua casa, il tuo conto.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Le misure protettive tipiche dell’art. 54, comma 2, riguardano il patrimonio del debitore che ha presentato la domanda: il patrimonio personale del garante non è coperto in automatico. La banca può, in linea di principio, escutere la fideiussione e agire esecutivamente contro di te anche mentre la società è protetta.

Per i soci illimitatamente responsabili il discorso è più articolato, perché il loro patrimonio è chiamato a rispondere dei debiti sociali. La giurisprudenza di merito ha ammesso, a determinate condizioni, l’estensione delle misure protettive al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili di società di persone (Trib. Alessandria, 17 luglio 2026) e l’estensione delle misure cautelari al patrimonio di soci illimitatamente responsabili o di un fideiussore (Trib. Bologna, 22 settembre 2025). Entrambe le pronunce riguardano la composizione negoziata, ma il ragionamento — la tutela del patrimonio del terzo serve a non compromettere lo strumento — è trasponibile, con prudenza, al concordato liquidatorio.

Se sei socio di una società di persone

Per chi è nella tua posizione c’è un dato in più. Nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio, e la sorte della società si riflette direttamente su di loro. Il codice ricollega agli strumenti di regolazione della società alcuni effetti anche verso i soci illimitatamente responsabili: in particolare, l’omologazione del concordato della società produce effetti, salvo patto contrario, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Il periodo che precede l’omologa, però, resta scoperto se non si chiede una tutela specifica.

È qui che si inserisce la giurisprudenza di merito favorevole all’estensione: se il creditore sociale potesse aggredire il patrimonio personale del socio durante la protezione, metterebbe a rischio l’apporto che lo stesso socio dovrebbe fornire al piano o creerebbe un canale preferenziale di pagamento a danno degli altri creditori. La tutela del socio, in questa logica, non è un favore personale ma una condizione di funzionamento del concordato della società.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: la società ha un debito bancario di 287.600 € garantito da fideiussione personale del socio amministratore fino a 300.000 €. Il piano liquidatorio prevede per la banca, chirografaria per la parte non coperta da ipoteca, il 23%.

  • La banca riceverà dal concordato circa 66.148 € (23% di 287.600 €).
  • Il residuo di 221.452 € resta esigibile verso il fideiussore: l’omologazione del concordato, di regola, non libera i coobbligati e i fideiussori del debitore.
  • Se il fideiussore è proprietario di un immobile e la banca lo pignora mentre la società è protetta, quel pignoramento non è bloccato dalle misure della società, salvo che il giudice abbia esteso la protezione con provvedimento specifico.

I rischi specifici

Il rischio principale è credere di essere al riparo perché la società è protetta. Il garante che non si attiva può trovarsi con il conto pignorato proprio nei mesi in cui la società vende il suo patrimonio.

Altri rischi:

  • l’apporto esterno richiesto dall’art. 84 viene spesso proprio dal socio-garante: se lo versa e poi viene escusso dalla banca, paga due volte;
  • l’eventuale accordo con la banca sul debito di garanzia va coordinato con il piano, altrimenti rischia di alterare la parità di trattamento.

Le mosse giuste

  1. Valuta subito la richiesta di misure cautelari estese al tuo patrimonio, motivando perché la sua aggressione comprometterebbe lo strumento (ad esempio perché il tuo apporto è la risorsa esterna del piano).
  2. Negozia con la banca un accordo che leghi il tuo apporto al concordato a una riduzione dell’esposizione di garanzia.
  3. Se sei persona fisica senza requisiti per la liquidazione giudiziale, valuta per i tuoi debiti di garanzia uno strumento autonomo di sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore (se ne ricorrono i presupposti) o concordato minore.
  4. Non firmare nuove garanzie durante la procedura senza aver calcolato l’impatto.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Alessandria, 17 luglio 2026, e Trib. Bologna, 22 settembre 2025, sono i due riferimenti: l’estensione è possibile, ma va chiesta, motivata e concessa caso per caso; non è mai un effetto riflesso della protezione della società.

Profilo 3 — Sei la banca o il creditore ipotecario con un’esecuzione in corso

La tua situazione

Hai un mutuo ipotecario su un immobile dell’impresa, hai già pignorato, magari l’asta è fissata. Ricevi la notizia: il debitore ha depositato un concordato liquidatorio con richiesta di misure protettive, pubblicato nel registro delle imprese.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, l’effetto è immediato: dalla pubblicazione della domanda non puoi proseguire l’esecuzione sul patrimonio del debitore; il giudice dell’esecuzione non può procedere oltre finché le misure restano efficaci. Non perdi però la tua prelazione: l’ipoteca resta, e nel concordato il creditore ipotecario deve essere soddisfatto, sul ricavato del bene, secondo le regole sulla graduazione delle cause di prelazione. Se il bene vale meno del tuo credito, la parte incapiente sarà trattata come chirografaria.

C’è poi un dato che pesa: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Se la tua garanzia è un’ipoteca giudiziale recente, verifica subito la data.

Come banca, hai un ulteriore fronte: gli affidamenti. In composizione negoziata, il Trib. Bologna (8 luglio 2026) ha affermato che durante le misure protettive banche e intermediari possono sospendere o revocare le linee di credito solo per ragioni di vigilanza prudenziale, con onere di prova specifico. Nel liquidatorio il tema è meno centrale, perché l’impresa non deve sostenere un’attività futura, ma il principio indica la direzione della giurisprudenza.

Il rapporto con il giudice dell’esecuzione

Quando la domanda viene pubblicata, il processo esecutivo non si estingue: si arresta. Il giudice dell’esecuzione, informato della pubblicazione, non può compiere atti ulteriori finché le misure sono efficaci. Se le misure non vengono confermate, sono revocate o cessano, l’esecuzione può riprendere su istanza del creditore. Se invece il concordato viene omologato, la vendita del bene avviene nell’ambito del piano, e l’esecuzione individuale perde la sua ragion d’essere.

Per la banca questo significa tenere due fascicoli aperti contemporaneamente: quello esecutivo, da riattivare tempestivamente se la protezione cade, e quello concorsuale, dove si difende il valore del bene e il rango della prelazione. Un creditore ipotecario attento non sceglie tra esecuzione e concordato: presidia entrambi finché non è chiaro quale dei due porterà alla vendita.

I numeri

Ipotesi: credito ipotecario di 438.900 €, immobile periziato in perizia del concordato a 362.000 €, spese di procedura imputabili al bene 21.700 €.

  • Ricavato netto atteso: 362.000 − 21.700 = 340.300 €.
  • Quota soddisfatta come privilegiato: 340.300 €.
  • Parte incapiente: 438.900 − 340.300 = 98.600 €, degradata a chirografo, che riceverà la percentuale prevista per i chirografari (ad esempio 24%: 23.664 €).
  • Totale atteso: 363.964 €, pari all’82,9% del credito.

Con l’esecuzione individuale, se l’asta va deserta e il bene si aggiudica al secondo ribasso (ad esempio a 271.500 €), l’esito può essere inferiore. È su questo confronto che la banca decide se opporsi o meno alla conferma.

I rischi specifici

Il rischio principale è restare passivi e scoprire tardi che il bene è stato venduto nel concordato a un prezzo che si poteva contestare. Le misure sono reclamabili e revocabili: chi non partecipa perde la possibilità di incidere.

Le mosse giuste

  1. Deposita le tue osservazioni prima della decisione sulla conferma, contestando, se ne hai ragione, la stima del bene o la sostenibilità dell’apporto esterno.
  2. Reclama il decreto di conferma se ritieni che il sacrificio sia ingiusto.
  3. Opponiti alla proroga se non ci sono progressi concreti: la proroga richiede “significativi progressi” e assenza di ingiusto pregiudizio.
  4. Chiedi la revoca in presenza di atti di frode o se le misure non servono più (art. 55, comma 5).

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Trib. Bologna, 8 luglio 2026, rileva Trib. Aosta, 3 luglio 2026: scaduta la durata massima (in quel caso i 240 giorni della composizione negoziata), le misure cautelari non possono essere usate per prolungare gli effetti di quelle protettive, nemmeno cambiando qualificazione. Il limite temporale è una garanzia anche per te.

Profilo 4 — Sei il fornitore chirografario o il lavoratore dipendente

La tua situazione

Sei un fornitore che ha consegnato merce non pagata, un professionista con fatture scadute, un subappaltatore. Oppure sei un dipendente con stipendi arretrati e un TFR che maturerà alla cessazione del rapporto. Hai magari già ottenuto un decreto ingiuntivo, o stavi per notificare un pignoramento presso terzi sul conto dell’impresa. Poi arriva la domanda di concordato liquidatorio.

Cosa cambia per te

Per il fornitore la prima conseguenza è netta: dalla pubblicazione della domanda non puoi iniziare né proseguire pignoramenti e sequestri sul patrimonio dell’impresa, e il pignoramento presso terzi già in corso resta bloccato. Il decreto ingiuntivo non opposto ti dà un titolo, ma quel titolo non è utilizzabile per l’esecuzione finché le misure sono efficaci. Non puoi nemmeno iscrivere un’ipoteca giudiziale con efficacia verso gli altri creditori.

Qui però c’è la differenza decisiva rispetto alla continuità: nel concordato liquidatorio non opera l’art. 94-bis, quindi puoi sospendere le forniture non pagate e non sei obbligato a proseguire il contratto alle condizioni anteriori. Se l’impresa ti chiede nuove consegne durante la procedura, puoi pretendere il pagamento contestuale; i crediti sorti per atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda sono prededucibili, alle condizioni di legge.

Per il lavoratore il quadro richiede attenzione. L’art. 54, comma 7, esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, ma lo fa con riferimento letterale alle misure richieste ai sensi del comma 3, cioè quelle legate agli accordi di ristrutturazione. Nel concordato, quindi, il testo della norma non prevede una analoga esclusione espressa: è un punto da valutare caso per caso, anche alla luce dell’orientamento dei singoli tribunali. In ogni caso i crediti di lavoro sono privilegiati e, nel liquidatorio, il piano deve prevederne il pagamento secondo l’ordine delle cause di prelazione; e per TFR e ultime retribuzioni resta la tutela del Fondo di garanzia INPS, attivabile secondo le regole proprie del Fondo.

Nuove forniture e prededuzione: come comportarti durante la procedura

Per chi è nella tua posizione la domanda più concreta è: devo continuare a fornire? Nel liquidatorio l’impresa ha bisogno di poche forniture, ma talvolta indispensabili: manutenzione dei beni da vendere, energia per i magazzini, servizi di vigilanza, trasporti per consegnare la merce venduta. I crediti che nascono da atti legalmente compiuti dal debitore dopo la domanda sono, alle condizioni previste dal codice, prededucibili: vengono pagati prima dei creditori concorsuali.

La regola pratica è separare nettamente il passato dal futuro. Il credito anteriore entra nel concordato e sarà soddisfatto nella percentuale prevista. Le forniture nuove vanno documentate con ordini distinti, possibilmente con pagamento alla consegna; se riguardano atti di straordinaria amministrazione, conviene verificare che il debitore sia stato autorizzato. Mescolare vecchio e nuovo credito nella stessa fattura o nello stesso conto è l’errore che più spesso fa perdere al fornitore la prededuzione.

I numeri

Fornitore — ipotesi: credito di 47.320 € per forniture, decreto ingiuntivo esecutivo, pignoramento presso la banca dell’impresa notificato tre settimane prima della domanda, con somme bloccate per 18.900 €.

  • Con le misure protettive, l’assegnazione delle somme non può essere disposta: il pignoramento resta sospeso.
  • Se il piano prevede il 26% ai chirografari, il fornitore riceverà circa 12.303 €.
  • Se le misure vengono revocate o il concordato non viene ammesso, il pignoramento riprende, ma se si apre la liquidazione giudiziale scatta il divieto di azioni esecutive individuali della procedura concorsuale.

Lavoratore — ipotesi: quattro mensilità arretrate da 1.736 € lorde l’una (6.944 €) e un TFR maturato di 14.210 €.

  • Le retribuzioni arretrate e il TFR sono privilegiati generali sui mobili (art. 2751-bis c.c.).
  • Il piano liquidatorio deve pagarli integralmente se il patrimonio mobiliare è capiente; altrimenti la parte incapiente degrada.

I rischi specifici

Il rischio principale, per il fornitore, è perdere il diritto di voto o di contestazione per inerzia. Nel liquidatorio “ordinario” si vota: un credito non correttamente indicato o non verificato rischia di pesare poco.

Per il lavoratore, il rischio è non attivare in tempo il Fondo di garanzia o non verificare che il proprio credito sia stato inserito con il giusto privilegio.

Le mosse giuste

  1. Verifica che il tuo credito sia elencato correttamente nell’elenco dei creditori depositato con la domanda.
  2. Valuta se opporti alla conferma delle misure solo se hai argomenti concreti (per esempio dati che smentiscono l’apporto esterno o la stima dei beni).
  3. Sospendi o condiziona le nuove forniture al pagamento contestuale: nel liquidatorio non sei obbligato a fare credito.
  4. Per il lavoratore: conserva buste paga e prospetto TFR, verifica il privilegio e informati sui tempi di intervento del Fondo di garanzia.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo valgono i principi generali su conferma e revoca: in particolare Trib. Roma, Sez. XIV, 1° luglio 2026 (due provvedimenti della stessa data), secondo cui le misure protettive presuppongono trattative effettive con i creditori che ne sono colpiti, inclusi quelli con contenziosi pendenti. Le pronunce riguardano la composizione negoziata, ma esprimono un’idea utile anche nel concordato: chi subisce il blocco ha diritto di essere coinvolto, non solo di aspettare.

Profilo 5 — Sei l’impresa con debiti verso Fisco, Agente della riscossione ed enti previdenziali

La tua situazione

La tua impresa ha un’esposizione importante verso l’Erario: IVA non versata, ritenute, cartelle già notificate, magari un fermo o un pignoramento presso terzi avviato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ci sono anche contributi INPS arretrati, e senza DURC regolare la vendita di alcuni rami o la partecipazione a gare per cedere commesse è più difficile.

Cosa cambia per te

Le misure protettive bloccano anche le azioni esecutive del creditore pubblico: la riscossione coattiva tramite l’Agente della riscossione è un’azione esecutiva sul patrimonio del debitore e ricade nel divieto dell’art. 54, comma 2. Non viene però meno il debito né la possibilità per l’amministrazione di accertare e notificare atti impositivi: si ferma l’esecuzione, non l’accertamento.

Nel liquidatorio il trattamento dei crediti tributari e contributivi passa dalla transazione fiscale e previdenziale (art. 88 CCII), che consente il pagamento parziale o dilazionato anche di questi crediti, nel rispetto delle regole sulla graduazione e del confronto con l’alternativa liquidatoria. Con il D.Lgs. 147/2026 l’ambito della transazione fiscale si estende anche ai tributi locali, un’apertura che interessa le imprese con debiti IMU, TARI o altri tributi comunali consistenti.

Sul DURC i tribunali, nella composizione negoziata, si sono divisi. Il Trib. La Spezia (27 luglio 2026) ha ritenuto che il divieto di azioni esecutive, bloccando la riscossione coattiva dei contributi, consenta il rilascio del DURC. Il Trib. Arezzo (6 agosto 2026) ha escluso che il DURC si possa ottenere con una misura protettiva o cautelare atipica in presenza di debiti contributivi, osservando che non esiste un divieto di pagare i debiti anteriori e che servono pagamenti o un accordo con l’ente. Il tema non è risolto e va affrontato prima del deposito, non dopo.

I numeri

Ipotesi: debiti tributari per 326.450 € (di cui 141.200 € privilegiati per IVA e ritenute, il resto sanzioni e interessi chirografari), contributi INPS per 58.730 €, IMU arretrata per 17.840 €.

  • Con la transazione fiscale si può proporre il pagamento della parte privilegiata nei limiti di capienza del patrimonio su cui insiste il privilegio, e una percentuale sulla parte chirografaria non inferiore a quella degli altri chirografari di pari rango (o, se trattati in classe, secondo le regole di classe).
  • Le sanzioni chirografarie da 185.250 € (326.450 − 141.200), al 22%, sarebbero pagate per circa 40.755 €.
  • Se il debito IMU rientra nel nuovo perimetro della transazione per i tributi locali, anche quei 17.840 € entrano nella proposta e non restano un fronte separato.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare il voto dell’Erario, che spesso è il primo creditore per importo. Se l’amministrazione non aderisce, la proposta può fallire, salvo i meccanismi di superamento del dissenso previsti dal codice nei limiti in cui sono applicabili al tipo di concordato.

Altro rischio: considerare il blocco della riscossione come una sospensione dei debiti. Interessi e accertamenti continuano a seguire le loro regole.

Le mosse giuste

  1. Chiedi le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi previste per la transazione e allineale con le scritture contabili.
  2. Costruisci la proposta di transazione fiscale con il confronto rispetto alla liquidazione giudiziale, che è il parametro di convenienza.
  3. Pianifica il tema DURC se il piano di vendita lo richiede, chiedendo misure atipiche motivate o trattando con l’ente.
  4. Verifica se i tributi locali rientrano nel nuovo perimetro previsto dal correttivo 2026.

Giurisprudenza dedicata

Trib. La Spezia, 27 luglio 2026, e Trib. Arezzo, 6 agosto 2026: due letture opposte dello stesso problema, entrambe maturate nella composizione negoziata. Prima di chiedere una misura atipica sul DURC conviene sapere come decide il tribunale competente.

Profilo 6 — Sei il piccolo imprenditore sotto soglia: il concordato minore liquidatorio

La tua situazione

Hai una ditta individuale o una piccola società che non supera le soglie per la liquidazione giudiziale: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi annui lordi non superiori a 200.000 € nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 € (art. 2 CCII). Per te il concordato preventivo “maggiore” non è disponibile. Il tuo strumento si chiama concordato minore, e anch’esso conosce una versione liquidatoria.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il concordato minore liquidatorio è ammissibile solo se è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74 CCII), e le protezioni non passano dagli artt. 54-55 ma dal decreto di apertura del giudice. Con quel decreto, su istanza del debitore, il giudice dispone che fino alla definitività dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78 CCII).

Non c’è commissario giudiziale: c’è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige la relazione, verifica la documentazione e accompagna la procedura. La domanda si presenta tramite l’OCC.

Il ruolo dell’OCC nella fase di protezione

Per chi è nella tua posizione, l’OCC è l’interlocutore centrale sin dal primo giorno. È l’organismo che, attraverso il gestore nominato, verifica la completezza e l’attendibilità della documentazione, valuta la fattibilità del piano e redige la relazione che accompagna il ricorso. Senza un lavoro preparatorio accurato con l’OCC, il giudice non ha gli elementi per aprire la procedura e disporre il divieto di azioni esecutive.

Una volta aperta la procedura, il gestore svolge funzioni di vigilanza sull’esecuzione e riferisce al giudice. Se emergono atti in frode ai creditori o la documentazione si rivela non veritiera, la procedura può essere revocata e la protezione viene meno. Nel concordato minore la protezione dipende dalla qualità del lavoro fatto con l’OCC prima ancora che dalla decisione del giudice.

I numeri

Ipotesi: ditta individuale con debiti per 341.860 €, un immobile strumentale stimato 128.000 €, attrezzature per 19.400 €, nessuna prospettiva di prosecuzione. Un familiare offre 24.500 € come apporto esterno.

  • Attivo senza apporto: 147.400 €.
  • Spese di procedura e compenso OCC stimati (secondo i parametri di legge): 14.900 €.
  • Attivo netto: 132.500 €, più l’apporto: 157.000 €.
  • L’apporto aumenta la soddisfazione di 24.500 €, pari a circa il 18,5% in più rispetto all’attivo netto: un incremento che può considerarsi “apprezzabile”, ma la valutazione spetta al giudice.

I rischi specifici

Il rischio principale è confondere gli strumenti e depositare un ricorso “da grande impresa” quando sei sotto soglia, o viceversa. Il requisito dimensionale si verifica sui tre esercizi: un errore costa mesi.

Altro rischio: non chiedere espressamente il blocco delle esecuzioni nella domanda. Le protezioni del concordato minore richiedono l’istanza del debitore.

Le mosse giuste

  1. Verifica le soglie dell’art. 2 sui tre esercizi prima di scegliere lo strumento.
  2. Rivolgiti a un OCC e prepara la documentazione completa: elenco creditori, beni, atti dispositivi degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi.
  3. Formalizza l’apporto esterno con un impegno scritto.
  4. Chiedi nel ricorso il divieto di azioni esecutive previsto per il decreto di apertura.

Giurisprudenza dedicata

Sul concordato minore liquidatorio non abbiamo individuato, nella ricerca svolta per questa guida, pronunce recenti specificamente dedicate alle misure di protezione con estremi verificabili. Per questo profilo il riferimento resta il testo degli artt. 74 e 78 CCII, interpretato alla luce dei principi generali sul bilanciamento tra tutela del patrimonio e sacrificio dei creditori.

Tre imprese, tre esiti: le misure protettive alla prova dei numeri

Stesso problema — una domanda di concordato liquidatorio con richiesta di misure protettive — applicato a tre situazioni diverse. Ipotesi dimostrative, non casi reali.

Simulazione A — s.r.l. con domanda completa. Domanda di concordato liquidatorio depositata il 6 maggio 2026, pubblicata nel registro delle imprese il 7 maggio. Attivo a valori di realizzo 1.184.000 €, apporto esterno 118.400 €, chirografari stimati al 25,5%. Una banca stava procedendo con un pignoramento immobiliare con asta fissata al 21 maggio.
– 7 maggio: scatta il divieto; il giudice dell’esecuzione non può procedere all’asta.
– Entro il 6 giugno (trenta giorni dall’iscrizione): il giudice conferma le misure per quattro mesi, fino al 6 settembre (la durata decorre secondo il decreto).
– Il 2 settembre la società chiede la proroga, documentando due offerte vincolanti per l’immobile. Con i progressi provati, la proroga è concessa entro il limite complessivo dell’art. 8.
– Esito: l’immobile viene venduto in sede concordataria con procedura competitiva; la banca riceve il ricavato nei limiti della sua prelazione.

Simulazione B — s.r.l. con domanda con riserva lasciata scadere. Domanda con riserva pubblicata il 12 marzo 2026, richiesta di misure protettive, termine per il deposito del piano fissato dal tribunale in 60 giorni. Al 50° giorno l’apporto esterno di 93.750 € promesso da un investitore non è formalizzato.
– Il termine scade senza deposito: la domanda diventa improcedibile e le misure cessano.
– I creditori riprendono le esecuzioni; un creditore deposita ricorso per liquidazione giudiziale.
– Esito: si perde il controllo del processo di vendita. Se l’impresa avesse proposto per tempo un diverso strumento, le misure sarebbero rimaste efficaci (art. 54, comma 5).

Simulazione C — ditta individuale sotto soglia. Concordato minore liquidatorio, ricorso tramite OCC depositato il 15 aprile 2026, debiti 341.860 €, apporto esterno 24.500 €. Un creditore aveva pignorato le attrezzature.
– Il giudice, ritenuta ammissibile la domanda, apre la procedura e, su istanza, vieta azioni esecutive e sequestri sino alla definitività dell’omologa.
– Il pignoramento mobiliare resta fermo; le attrezzature (19.400 €) sono vendute nella procedura.
– Esito: i creditori ricevono il ricavato più l’apporto secondo il piano; il debitore ottiene l’esdebitazione nei limiti di legge.

Le tre ipotesi mostrano lo stesso meccanismo con esiti opposti: nel liquidatorio la protezione dura quanto dura la credibilità del piano e il rispetto dei termini.

I casi misti: quando sei in più profili insieme

Socio-amministratore, garante e finanziatore. È il caso più comune nelle piccole e medie s.r.l.: chi amministra ha anche firmato la fideiussione e mette l’apporto esterno. Le regole si sommano in modo non sempre favorevole: come amministratore deve chiedere le misure per la società, come garante resta esposto all’escussione, come finanziatore vede il suo apporto “consumato” nel piano. La soluzione passa da una regia unitaria: misure cautelari per il patrimonio personale motivate dall’apporto, accordo con la banca, eventualmente uno strumento di sovraindebitamento autonomo per il debito di garanzia residuo.

Lavoratore che è anche creditore di somme anticipate. Il dipendente che ha anticipato spese aziendali o ha prestato denaro alla società ha due crediti con trattamento diverso: la retribuzione e il TFR sono privilegiati, il prestito è chirografario (o addirittura postergato se fatto da un socio in condizioni di squilibrio). È utile chiedere che le due posizioni siano indicate separatamente nell’elenco dei creditori.

Banca ipotecaria che è anche creditrice chirografaria. Se ha più rapporti (un mutuo ipotecario e un’apertura di credito), la banca è privilegiata per una parte e chirografaria per l’altra. Nel voto e nelle contestazioni sulla conferma deve tenere distinte le due posizioni.

Impresa con debiti fiscali e garante persona fisica. Il blocco della riscossione coattiva vale per il patrimonio della società. Se però esistono responsabilità personali per alcuni debiti tributari (ad esempio come liquidatore o per particolari tributi), l’amministratore deve verificare se e come quelle responsabilità restino esposte.

Imprenditore individuale che esce dalle soglie. Se in uno dei tre esercizi hai superato anche una sola delle soglie, il concordato minore non è più disponibile: il percorso diventa il concordato preventivo, con le regole degli artt. 54-55 e le soglie dell’art. 84.

Impresa che arriva dalla composizione negoziata. Se le trattative con l’esperto non hanno dato esito, il passaggio può essere il concordato semplificato (art. 25-sexies) o un concordato liquidatorio ordinario. In entrambi i casi i mesi di protezione già goduti contano nel tetto dei dodici mesi dell’art. 8: è un calcolo da fare prima del deposito.

Il confronto tra profili

La tabella riassume come cambiano protezioni, rischi e mosse a seconda del ruolo. È una sintesi: per i dettagli valgono le sezioni dedicate.

Aspetto Imprenditore/società Socio illim. resp. / garante Banca ipotecaria Fornitore / lavoratore Fisco e enti Piccolo imprenditore (minore)
Base normativa Artt. 54, 55, 84, 46 CCII Art. 54 CCII (estensione su istanza) Artt. 54, 46 CCII Art. 54 CCII; art. 54 c. 7 per i lavoratori Artt. 54, 88 CCII; D.Lgs. 147/2026 Artt. 74, 78 CCII
Effetto principale Blocco esecuzioni e cautelari sul patrimonio Nessuna protezione automatica Stop all’esecuzione, ipoteca conservata Pignoramenti sospesi; libertà di sospendere forniture Stop alla riscossione coattiva Divieto esecuzioni fino a omologa definitiva
Termine chiave Conferma entro 30 giorni; max 4 mesi + proroghe Istanza motivata di estensione Osservazioni e reclamo Verifica dell’elenco creditori Certificazioni per la transazione Decreto di apertura
Durata massima 12 mesi complessivi (art. 8) Legata al provvedimento 12 mesi (art. 8) 12 mesi (art. 8) 12 mesi (art. 8) Fino alla definitività dell’omologa
Rischio principale Mancata conferma per piano non credibile Escussione mentre la società è protetta Vendita a prezzo contestabile Perdita di peso nel voto Voto contrario dell’Erario Scelta dello strumento sbagliato

Le domande che valgono per tutti

Le misure protettive bloccano anche le esecuzioni iniziate prima della domanda? Sì: il divieto riguarda sia l’inizio sia la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il pignoramento già notificato resta in piedi, ma il processo si ferma finché le misure sono efficaci.

Che cosa succede se il giudice non decide entro trenta giorni? Gli effetti protettivi cessano. La domanda di misure può essere riproposta, ma nel frattempo i creditori possono riprendere le azioni. Per questo il deposito deve essere completo fin dall’inizio.

Se il concordato viene omologato, le misure continuano? No, le misure protettive perdono efficacia con la pubblicazione della sentenza di omologazione. Da quel momento l’assetto dei rapporti è regolato dal piano omologato, che è obbligatorio per tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII), e la liquidazione procede secondo le modalità previste, se c’è cessione dei beni con il liquidatore giudiziale (art. 114).

Se la domanda viene rigettata o dichiarata inammissibile, cosa succede alle prescrizioni sospese? La sospensione opera per il periodo in cui le misure sono state efficaci; venute meno, i termini riprendono a decorrere. Le decadenze impedite in quel periodo non si considerano verificate.

Il creditore può chiedere la revoca delle misure in qualsiasi momento? Sì, se emergono atti di frode o se le misure non sono più funzionali alle trattative (art. 55, comma 5). Nel liquidatorio, ad esempio, la scoperta di vendite non autorizzate o di distrazioni di beni è un motivo tipico.

Posso pagare un creditore durante il periodo protetto? Il pagamento di crediti anteriori al di fuori del piano altera la parità di trattamento e, nel concordato, è in linea generale vietato salvo autorizzazione nei casi previsti dalla legge. Le misure protettive non creano questo divieto, ma convivono con esso: il debitore protetto non può scegliere chi pagare.

Le misure protettive impediscono a un creditore di chiedere la liquidazione giudiziale? Il creditore può presentare il ricorso, ma durante la protezione non può essere pronunciata la sentenza di apertura. Il tribunale tratta le domande in modo coordinato e, se il concordato non supera il vaglio, la liquidazione giudiziale torna percorribile.

Cosa succede alle misure se il debitore cambia strumento in corsa? Se, prima della scadenza del termine fissato in caso di domanda con riserva, il debitore propone un diverso strumento di regolazione, le misure restano efficaci (art. 54, comma 5). Restano però soggette al limite complessivo dell’art. 8.

La giurisprudenza, profilo per profilo

Un’avvertenza di metodo, prima dell’elenco. Sulle misure protettive nel concordato liquidatorio “ordinario” la giurisprudenza edita e verificabile è ancora scarsa: la gran parte dei provvedimenti recenti riguarda la composizione negoziata, che usa le stesse categorie (conferma, durata, revoca, estensione a terzi, misure atipiche). Riportiamo quindi pronunce di merito recenti, indicando ogni volta lo strumento in cui sono state rese: i principi vanno trasposti al liquidatorio con prudenza, tenendo conto delle differenze di disciplina. Non riportiamo pronunce di cui non abbiamo potuto verificare gli estremi.

Per l’imprenditore che presenta la domanda

  1. Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 3 luglio 2026 (composizione negoziata). Principio: se le informazioni fornite dal debitore sono lacunose od opache e il patrimonio non è ricostruibile, le misure protettive non possono essere confermate. Rilevanza: nel liquidatorio la trasparenza sul patrimonio da vendere è la condizione stessa della protezione.
  2. Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 9 luglio 2026 (concordato semplificato). Principio: anche quando si accede con riserva, il termine di sessanta giorni per il deposito della domanda completa è vincolante. Rilevanza: chi sceglie la via prenotativa per ottenere subito lo scudo deve rispettare rigorosamente i tempi.
  3. Trib. Bologna, Sez. IV, 2 febbraio 2026 (concordato semplificato). Principio: la valutazione sull’accoglibilità della richiesta di misure protettive e cautelari va compiuta già nella fase di accesso. Rilevanza: anche nello strumento liquidatorio “di uscita” dalla composizione negoziata il giudice esamina subito la richiesta di protezione.
  4. Trib. Bologna, Sez. I, 2 maggio 2025 (composizione negoziata). Principio: un piano solo liquidatorio non è ammissibile nella composizione negoziata, per cui le misure non possono essere confermate. Rilevanza: chi deve liquidare deve usare lo strumento coerente, cioè il concordato liquidatorio o il semplificato.
  5. Trib. Bologna, Sez. IV, 19 maggio 2025 (composizione negoziata). Principio: è inammissibile una nuova domanda fondata sullo stesso stato di crisi dopo che la durata massima delle misure è stata esaurita in una procedura precedente. Rilevanza: il tetto dell’art. 8 non si aggira cambiando strumento.
  6. Trib. Bologna, Sez. IV, 12 maggio 2025 (composizione negoziata). Principio: la risanabilità dell’impresa è un presupposto che va documentato e verificato per tutta la procedura. Rilevanza: segna la linea di confine con il liquidatorio, dove la risanabilità non è richiesta ma lo sono le soglie dell’art. 84.
  7. Trib. Bologna, Sez. IV, 23 maggio 2025 (composizione negoziata). Principio: le misure possono essere confermate anche se il risanamento è difficile e alcuni creditori lo contestano, con un peso decisivo del parere dell’esperto. Rilevanza: il dissenso di qualche creditore non basta da solo a far cadere la protezione; contano i dati.
  8. Trib. Bologna, Sez. IV, 20 marzo 2025 (composizione negoziata). Principio: la conferma è stata negata per tardività della richiesta rispetto ai termini dell’art. 19, comma 1, con conseguenze anche sulle cautelari collegate. Rilevanza: i termini procedurali delle misure sono perentori in ogni strumento.

Per il socio illimitatamente responsabile e il garante

  1. Trib. Alessandria, 17 luglio 2026 (composizione negoziata). Principio: le misure protettive possono estendersi, a determinate condizioni, al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili di società di persone. Rilevanza: l’estensione è possibile ma va chiesta e motivata.
  2. Trib. Bologna, Sez. IV, 22 settembre 2025 (composizione negoziata). Principio: le misure cautelari possono, a certe condizioni, tutelare anche il patrimonio di soci illimitatamente responsabili o di un fideiussore. Rilevanza: è lo strumento per evitare che l’escussione del garante comprometta il piano, specie quando il garante è anche chi fornisce l’apporto esterno.

Per la banca e il creditore ipotecario

  1. Trib. Bologna, 8 luglio 2026 (composizione negoziata). Principio: durante le misure protettive banche e intermediari possono sospendere o revocare le linee di credito solo per esigenze di vigilanza prudenziale, che devono dimostrare in modo specifico. Rilevanza: indica il grado di rigore richiesto alle banche nel periodo protetto.
  2. Trib. Aosta, 3 luglio 2026 (composizione negoziata). Principio: superata la durata massima, le misure cautelari non possono essere usate per prolungare gli effetti di quelle protettive, neppure con una diversa qualificazione. Rilevanza: tutela il creditore contro proroghe “mascherate”.

Per il fornitore e il lavoratore

  1. Trib. Roma, Sez. XIV civ., 1° luglio 2026 (composizione negoziata, due provvedimenti della stessa data). Principio: le misure protettive presuppongono trattative effettive con i creditori che ne sono incisi, anche quelli con contenziosi pendenti; il risanamento riguarda un’attività esistente e non può riguardare un’impresa cessata. Rilevanza: il secondo profilo conferma che, quando l’attività è cessata, la strada è liquidatoria; il primo che il creditore bloccato ha diritto a un confronto reale.

Per l’impresa con debiti fiscali e contributivi

  1. Trib. La Spezia, 27 luglio 2026 (composizione negoziata). Principio: il divieto di azioni esecutive impedisce la riscossione coattiva dei contributi e consente quindi il rilascio del DURC. Rilevanza: favorevole al debitore che deve cedere rami o commesse.
  2. Trib. Arezzo, 6 agosto 2026 (composizione negoziata). Principio: in presenza di debiti contributivi il DURC non può essere ottenuto con una misura protettiva o cautelare atipica; non esiste un divieto di pagare i debiti anteriori e occorre pagare o accordarsi con l’ente. Rilevanza: orientamento opposto al precedente, che impone di verificare la prassi del tribunale competente.

Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

Lo Studio lavora sulle misure protettive del concordato liquidatorio con un metodo che parte dai numeri e arriva al decreto del giudice. Ecco cosa facciamo, concretamente:

  1. Per l’imprenditore: verifichiamo la praticabilità del liquidatorio calcolando, sui valori di realizzo, il rispetto delle soglie dell’art. 84 (apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo, almeno il 20% ai chirografari) prima del deposito.
  2. Redigiamo la domanda di accesso con la richiesta di misure protettive e, se necessario, l’istanza di misure cautelari o atipiche (custode dei beni, tutela di specifici cespiti), predisponendo il fascicolo documentale che il giudice esamina entro i trenta giorni.
  3. Calcoliamo il “contatore” dei dodici mesi dell’art. 8, considerando i periodi di protezione già goduti in una eventuale composizione negoziata precedente.
  4. Costruiamo il calendario dei progressi (perizie, offerte, manifestazioni di interesse) per sostenere la richiesta di proroga.
  5. Per il socio e il garante: predisponiamo l’istanza di estensione delle misure al patrimonio personale e analizziamo se convenga affiancare uno strumento di sovraindebitamento per il debito di garanzia residuo.
  6. Per la banca e il creditore ipotecario: esaminiamo la stima dei beni e la sostenibilità dell’apporto, redigiamo osservazioni, reclami contro il decreto di conferma e istanze di revoca.
  7. Per il fornitore: controlliamo l’inserimento e la qualificazione del credito nell’elenco dei creditori e valutiamo la posizione da tenere nel voto.
  8. Per l’impresa con debiti fiscali: impostiamo la transazione fiscale e previdenziale, con il confronto rispetto all’alternativa liquidatoria e la verifica del nuovo perimetro dei tributi locali introdotto dal D.Lgs. 147/2026.
  9. Per il piccolo imprenditore sotto soglia: verifichiamo i requisiti dimensionali sui tre esercizi e predisponiamo, con l’OCC, il ricorso per concordato minore liquidatorio con l’istanza di divieto delle azioni esecutive.
  10. Seguiamo i reclami e le impugnazioni dei provvedimenti sulle misure e sull’omologazione, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per l’imprenditore che deve liquidare, la qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno la gestione delle misure protettive e il momento in cui un percorso di risanamento non è più sostenibile. Per il piccolo imprenditore sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere il funzionamento del concordato minore dalla parte dell’organismo che lo gestisce.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la domanda e le misure è lo stesso professionista che segue i reclami e le impugnazioni, senza cambi di linea.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti — lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono l’attivo, le prededuzioni e la percentuale per i chirografari; gli avvocati traducono quei numeri in domanda, istanze e difese.

In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi: debitore, garante, banca, fornitore, lavoratore, creditore pubblico o piccolo imprenditore sotto soglia. Il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, nei tempi che la legge ti concede. Nel concordato liquidatorio la protezione esiste, ma è temporanea, va confermata in trenta giorni, va giustificata con un piano credibile e si consuma dentro il tetto dei dodici mesi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è la materia delle competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la gestione delle trattative sotto misure protettive e il passaggio agli strumenti liquidatori; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC riguarda il concordato minore, la versione liquidatoria per le imprese sotto soglia. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo i numeri e costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo.

📩 Che tu debba chiedere la protezione o contestarla, il tempo conta: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi recapiti e riferimenti in fondo a questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata