Entro Quanto Tempo Si Deposita Il Concordato Semplificato Dopo La Relazione Finale Dell’esperto?

La risposta breve sta in una riga dell’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): l’imprenditore può presentare la proposta di concordato semplificato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 8. La risposta lunga, quella che decide se un’impresa arriva davanti al tribunale o resta fuori dalla porta, è fatta di date, di modalità di calcolo, di documenti da preparare in poche settimane e di una giurisprudenza che, tra il 2024 e il 2026, ha chiuso quasi tutte le vie di fuga: il termine è decadenziale, la domanda con riserva non lo allunga, la rinuncia anticipata alla composizione negoziata non lo fa nascere.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel concordato semplificato questa regola vale più che altrove, perché tutta la procedura si regge su una finestra che si apre con un atto dell’esperto e si chiude sessanta giorni dopo, senza proroghe.

La cronologia che ricostruiamo in questa guida segue sei passaggi: la fase finale delle trattative, in cui si costruisce il contenuto della relazione; la chiusura dell’incarico; il giorno zero, cioè la comunicazione della relazione; le settimane di preparazione del ricorso; il deposito entro il sessantesimo giorno, pieno o con riserva; il calendario del tribunale che parte dal deposito.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo passaggio? Perché la finestra dei sessanta giorni nasce dentro la composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si conduce un incarico di composizione, come si redige una relazione finale e quali dichiarazioni dell’esperto servono perché il concordato semplificato sia ammissibile. È lo stesso punto di vista da cui leggiamo il calendario che segue.

📩 Hai appena ricevuto la relazione finale dell’esperto, o stai per riceverla? Il conto alla rovescia è già partito: scrivici adesso, trovi tutti i recapiti dello studio in fondo a questa pagina.

La mappa temporale: dal tavolo delle trattative all’omologazione

Prima di scendere nel dettaglio conviene guardare l’intero calendario dall’alto. La procedura ha un prima, un giorno zero e un dopo. Il prima è la composizione negoziata, che dura di regola centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto e può essere prolungata nei casi previsti dall’art. 17. Il giorno zero è la comunicazione della relazione finale. Il dopo si divide in due segmenti molto diversi: i sessanta giorni in cui l’impresa decide e deposita, interamente nelle sue mani; e il procedimento davanti al tribunale, scandito dai termini dell’art. 25-sexies, commi 3-7.

La tabella che segue riassume tutte le tappe sviluppate nelle sezioni successive. I termini indicati sono quelli di legge; le durate “reali” sono stime di prassi e variano molto da tribunale a tribunale.

Tappa Momento Cosa accade Norma Natura del termine
1 Ultime settimane di trattative Si forma il contenuto della relazione: buona fede, esito negativo, impraticabilità delle soluzioni artt. 4, 16, 17, 23 CCII Nessun termine, ma qui si decide l’ammissibilità futura
2 Chiusura dell’incarico Scadenza dei 180 giorni, eventuale prosecuzione, archiviazione art. 17 CCII Termine di durata dell’incarico
3 Giorno 0 Comunicazione della relazione finale all’imprenditore art. 17, c. 8 CCII Dies a quo dei 60 giorni
4 Giorni 1-15 Lettura della relazione, scelta della strada art. 25-sexies, c. 1; art. 23 Il termine corre
5 Giorni 15-50 Proposta, piano di liquidazione, documenti, eventuale offerta per l’azienda artt. 25-sexies, 25-septies, 39 Il termine corre
5-bis Giorni 50-59 Controllo finale del fascicolo, calcolo definitivo della scadenza artt. 25-sexies, 39, 25-septies Il termine corre; margine minimo
6 Entro il giorno 60 Deposito del ricorso (pieno o con riserva) e pubblicazione nel registro delle imprese art. 25-sexies, cc. 1-2; artt. 40, 44 Decadenziale
7 Dal giorno 61 Concordato semplificato precluso; restano gli altri strumenti artt. 40, c. 10; 44; 37 Effetti della decadenza
8 Dopo il deposito Integrazioni (fino a 15 gg), parere dell’ausiliario, udienza (almeno 45 gg dopo), opposizioni (10 gg prima), decreto, reclamo (30 gg), cassazione (30 gg) art. 25-sexies, cc. 3-7 Perentori i termini di impugnazione e opposizione

Una precisazione di metodo: in questa guida “giorno 0” indica la data in cui la relazione finale è comunicata all’imprenditore, non quella in cui l’esperto la scrive o la firma. È la scelta testuale del legislatore e, come vedremo, quella seguita dalla Cassazione.

Le ultime settimane di trattative: la relazione si scrive prima di essere scritta

Siamo ancora dentro la composizione negoziata. Il calendario formale del concordato semplificato non è partito, ma è qui che si decide se partirà mai.

Cosa succede

L’esperto conduce le trattative tra l’impresa e i creditori, sente le parti, valuta le proposte, verifica la condotta del debitore. Quando le trattative stanno per esaurirsi senza un accordo, il contenuto della futura relazione finale è già in gran parte determinato dai fatti accaduti nei mesi precedenti: le informazioni fornite dall’imprenditore, la tempestività delle sue risposte, il modo in cui ha gestito il patrimonio, la serietà delle proposte formulate ai creditori.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente il concordato semplificato solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara tre cose: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; che non hanno avuto esito positivo; che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Le soluzioni richiamate sono, in sintesi, il contratto con uno o più creditori, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il dovere di buona fede del debitore nelle trattative trova poi la sua base generale nell’art. 4 CCII, che impone di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente e di gestire il patrimonio senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

I termini che si attivano

In questa fase non corre ancora nessun termine del concordato semplificato. Corre però la durata dell’incarico dell’esperto, regolata dall’art. 17 CCII, che di regola si conclude decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina se le parti non hanno trovato una soluzione adeguata. Ogni settimana di trattativa che passa avvicina il giorno zero.

Cosa può fare l’impresa ora

È la fase con il maggior numero di opzioni aperte. L’impresa può ancora costruire le condizioni dell’accesso: rispondere in modo puntuale alle richieste dell’esperto, documentare le proposte fatte ai creditori e le ragioni del loro rifiuto, evitare atti di gestione che l’esperto potrebbe leggere come pregiudizievoli. Può anche, se ne ricorrono le condizioni, proporre una transazione fiscale nella composizione negoziata: dal 12 agosto 2026 il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali ha esteso gli strumenti del Codice anche ai tributi degli enti locali, con un intervento sull’art. 23, comma 2-bis. Una proposta seria e documentata all’erario e agli enti locali, anche se respinta, rafforza la dichiarazione dell’esperto sull’impraticabilità delle soluzioni negoziali.

Ciò che l’impresa non può fare è “pilotare” la relazione: l’esperto è un terzo indipendente, e il suo giudizio sulla buona fede è il primo filtro che il tribunale esaminerà.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il concordato semplificato come un piano B da attivare “se le trattative vanno male”, senza preoccuparsi di come vanno. Chi tratta con superficialità, risponde tardi o in modo incompleto alle richieste dell’esperto, o compie atti dispositivi non comunicati, rischia di ricevere una relazione finale che non contiene la dichiarazione di correttezza e buona fede. Senza quella dichiarazione la finestra dei sessanta giorni non si apre affatto.

Quanto dura realmente

Dipende dal momento in cui la trattativa si arena. Nella prassi molte composizioni negoziate arrivano vicine al limite dei centottanta giorni, e una parte viene prolungata. Il dato che conta è un altro: le ultime quattro-sei settimane di trattativa sono quelle in cui l’impresa dovrebbe già lavorare, in parallelo, al piano di liquidazione. Chi aspetta il giorno zero per cominciare parte con una parte del tempo già bruciata.

La chiusura dell’incarico: quando la composizione finisce davvero

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’incarico dell’esperto si chiude, e il modo in cui si chiude non è indifferente.

Cosa succede

L’incarico dell’esperto può concludersi in diversi modi: per decorso del termine senza accordo, per il raggiungimento di una soluzione, per l’accertamento che non vi sono concrete prospettive di risanamento, per rinuncia o comunque per iniziativa dell’imprenditore che chiede l’archiviazione. In tutti i casi l’esperto redige la relazione finale e la inserisce nella piattaforma telematica nazionale, comunicandola all’imprenditore.

La norma

L’art. 17 CCII disciplina durata e conclusione dell’incarico. La regola base è quella dei centottanta giorni dall’accettazione; la norma prevede casi di prosecuzione dell’incarico, ad esempio quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa opportuna dalla pendenza dei procedimenti cautelari e protettivi. Il comma 8 prevede la relazione finale e la sua comunicazione: è l’atto cui l’art. 25-sexies collega la decorrenza dei sessanta giorni.

I termini che si attivano

Nessuno ancora per il concordato semplificato. Ma il tipo di chiusura condiziona tutto ciò che viene dopo. La finestra dei sessanta giorni presuppone una composizione condotta fino alla sua conclusione: è il principio che la Corte di cassazione ha affermato con l’ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026, pronunciandosi sull’art. 40, comma 10, CCII (il termine “lungo” per depositare uno strumento di regolazione nel procedimento di liquidazione giudiziale). La Corte ha escluso che quel termine possa decorrere dalla semplice rinuncia del debitore alle trattative: la deroga presuppone una domanda presentata a trattative concluse, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.

Cosa può fare l’impresa ora

Valutare con estrema cautela ogni richiesta di archiviazione anticipata. Se l’impresa abbandona la composizione a metà strada, magari perché un creditore ha depositato un ricorso per liquidazione giudiziale e sembra più rapido difendersi altrove, rischia di perdere due cose insieme: la possibilità di accedere al concordato semplificato, che richiede la dichiarazione dell’esperto sull’esito negativo di trattative condotte in buona fede, e il beneficio del termine di sessanta giorni nel procedimento di liquidazione, come chiarito dalla Cassazione nel 2026. Se le trattative sono davvero esaurite, conviene che l’incarico si chiuda nella forma ordinaria, con una relazione finale completa.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere l’archiviazione “per fare prima”. Il commento dottrinale all’ordinanza del 2026 pubblicato su DirittoBancario ha sottolineato la tensione tra l’art. 18, comma 4, CCII (che blocca la sentenza di liquidazione fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, in qualunque forma) e la lettura restrittiva data dalla Corte all’art. 40, comma 10. Ma la regola applicata oggi è quella della Cassazione, e l’impresa deve muoversi di conseguenza.

Quanto dura realmente

La chiusura in sé è rapida: la relazione finale viene di solito redatta e caricata in piattaforma in pochi giorni dalla scadenza dell’incarico. Il problema è che il debitore non controlla quel momento. L’autore del commento citato lo segnala con chiarezza: la decorrenza dipende da un atto dell’esperto. È un motivo in più per tenere un contatto costante con l’esperto nelle ultime settimane e sapere con buona approssimazione quando arriverà la comunicazione.

Giorno 0: la comunicazione della relazione finale

Siamo al giorno zero. Da questo momento in poi il calendario corre, e non si ferma.

Cosa succede

L’imprenditore riceve la comunicazione della relazione finale. È il documento in cui l’esperto ricostruisce l’andamento delle trattative, le proposte formulate, le ragioni del mancato accordo e, se ne ricorrono le condizioni, rende le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 1, è testuale: la proposta può essere presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8. Il riferimento è alla comunicazione, non alla redazione della relazione, né al suo semplice caricamento nella piattaforma. È lo stesso aggancio utilizzato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 13997/2026 per il termine dell’art. 40, comma 10.

Va detto che nella dottrina meno recente, formatasi sul testo del D.L. 118/2021, si leggeva talvolta come dies a quo l’inserimento della relazione nella piattaforma telematica. Il testo vigente del Codice ha spostato l’attenzione sulla comunicazione; nei casi in cui inserimento e comunicazione non coincidono, la scelta prudente è comunque calcolare il termine dalla data più antica.

I termini che si attivano

Si attiva il termine di sessanta giorni, di natura decadenziale. Il Tribunale di Bologna, con il decreto del 17 febbraio 2026, ha qualificato espressamente in questi termini la finestra dell’art. 25-sexies, collegandola al nesso funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato: il concordato è lo sbocco di quella specifica trattativa, e non può essere separato da essa nel tempo.

Come si conta. Il giorno della comunicazione non si computa; si parte dal giorno successivo e si contano sessanta giorni di calendario, festivi compresi. Se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la regola generale dell’art. 155 c.p.c. sposta la scadenza al primo giorno lavorativo successivo; trattandosi però di un termine decadenziale per un atto introduttivo, l’indicazione prudente è non fare mai affidamento sullo slittamento e depositare entro l’ultimo giorno feriale utile che precede la scadenza.

La sospensione feriale. Qui serve chiarezza assoluta. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII stabilisce che essa non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo che il Codice disponga diversamente; l’art. 25-sexies non contiene alcuna deroga. Il termine di sessanta giorni corre anche dal 1° al 31 agosto, e chi conta come se agosto non esistesse arriva al deposito con un mese di ritardo.

Cosa può fare l’impresa ora

Fissare la data. Il primo atto dell’impresa, il giorno stesso della comunicazione, dovrebbe essere annotare la data esatta di ricezione, conservare la prova della comunicazione (PEC, notifica di piattaforma), calcolare la scadenza e lavorare su una scadenza interna anticipata di almeno una settimana.

L’errore tipico di questa fase

Confondere le date. La relazione può essere datata in un giorno, caricata in un altro, comunicata in un terzo. Prendere come riferimento la data più favorevole, senza certezza su quale sia quella rilevante, è il modo più rapido per trasformare un concordato fattibile in una domanda inammissibile.

Quanto dura realmente

Il giorno zero dura, appunto, un giorno. Ma è la data che governa tutto il resto. Le simulazioni che seguono nella sezione dedicata mostrano come una relazione comunicata il 3 luglio 2026 porti la scadenza al 1° settembre 2026, e come un errore sul conteggio di agosto la sposterebbe fittiziamente alla fine di settembre.

Giorni 1-15: leggere la relazione e scegliere la strada

Sono passati i primi giorni. L’impresa ha in mano la relazione e deve capire se la porta del concordato semplificato è aperta.

Cosa succede

L’imprenditore e i suoi consulenti leggono la relazione per verificare la presenza delle tre dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies: correttezza e buona fede delle trattative, esito negativo, impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b). Contemporaneamente valutano se il concordato semplificato sia davvero la strada migliore rispetto alle alternative che il Codice mette a disposizione all’esito della composizione.

La norma

Oltre all’art. 25-sexies, rileva l’art. 23 CCII, che elenca gli sbocchi possibili della composizione negoziata: accordi con i creditori, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato, e in generale l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla liquidazione giudiziale o controllata.

I termini che si attivano

Il termine di sessanta giorni continua a correre. Al quindicesimo giorno ne è già trascorso un quarto.

Cosa può fare l’impresa ora

Le opzioni, in questa fase, sono essenzialmente tre:

  1. Avviare il concordato semplificato se la relazione contiene tutte le dichiarazioni richieste e il patrimonio consente di offrire ai creditori un risultato non inferiore a quello della liquidazione giudiziale, con un’utilità per ciascun creditore.
  2. Orientarsi verso un altro strumento (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) se le condizioni del concordato semplificato mancano o se esiste una prospettiva di continuità.
  3. Preparare la difesa in un procedimento di liquidazione giudiziale già pendente, sfruttando, se ricorrono i presupposti, il termine dell’art. 40, comma 10.

Se la relazione non contiene la dichiarazione sulla buona fede, il concordato semplificato è precluso: il tribunale, come vedremo, non si limita a un controllo formale. Chi ha bisogno di una lettura tecnica della relazione finale deve chiederla in questi giorni, non a ridosso della scadenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, esamina la relazione con gli stessi criteri con cui un esperto la redige.

L’errore tipico di questa fase

Dare per scontato che la relazione “vada bene”. Le formule usate dall’esperto contano: una relazione che si limita a dare atto del mancato accordo, senza pronunciarsi sulla correttezza e buona fede delle trattative o sull’impraticabilità delle soluzioni negoziali, non apre la finestra. Accorgersene al cinquantesimo giorno significa non avere più tempo per alternative ordinate.

Quanto dura realmente

Una lettura tecnica accurata richiede pochi giorni. La decisione strategica (semplificato sì o no) richiede più tempo, perché presuppone una stima, almeno sommaria, del valore di liquidazione del patrimonio e del confronto con lo scenario della liquidazione giudiziale. È ragionevole chiudere questa fase entro le prime due settimane.

Giorni 15-50: costruire proposta, piano e documenti

Il calendario ora corre verso la metà della finestra. È la fase più densa di lavoro.

Cosa succede

L’impresa costruisce la proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione e il fascicolo documentale. Se esiste un soggetto interessato ad acquistare l’azienda o rami di essa, si definisce l’offerta da allegare, secondo il meccanismo dell’art. 25-septies CCII. Si valuta anche se suddividere i creditori in classi, possibilità espressamente ammessa dall’art. 25-sexies, comma 1.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 1, prevede una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’art. 39 CCII. La Cassazione ha dato rilievo proprio a questo rinvio: con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Sez. I) ha chiarito che il giudizio di ammissibilità del tribunale non si ferma alla regolarità formale, ma investe la legalità sostanziale della proposta e la sussistenza delle condizioni dell’art. 25-sexies, valutate anche alla luce della documentazione richiesta dall’art. 39. Lo stesso principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (Sez. I).

I termini che si attivano

Nessun termine nuovo; il termine di sessanta giorni prosegue. Ma è qui che si gioca la scelta tra deposito pieno e deposito con riserva, che vedremo alla tappa successiva.

Cosa può fare l’impresa ora

Raccogliere subito i documenti dell’art. 39: bilanci, dichiarazioni fiscali, situazione patrimoniale ed economica aggiornata, elenco dei creditori con cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni, valori dei beni, relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Contemporaneamente si lavora sul piano di liquidazione: tempi di vendita, valori, eventuale offerta per l’azienda, stima delle spese di procedura.

Un punto va tenuto presente fin d’ora: il concordato semplificato non richiede l’attestazione di un professionista indipendente come il concordato preventivo, ma il tribunale acquisirà il parere dell’esperto e nominerà un ausiliario. Il piano deve quindi reggere al vaglio di due figure tecniche.

L’errore tipico di questa fase

Sottovalutare la condizione dell’utilità per ciascun creditore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026 (Sez. I), ha escluso che l’utilità richiesta dall’art. 25-sexies, comma 5, possa consistere nella sola rapidità della soluzione della crisi, perché un vantaggio di questo tipo non giova ai chirografari che non ricevono nulla. Un piano costruito in fretta, che assegna tutto ai privilegiati e nulla ai chirografari confidando nella “velocità” come beneficio, rischia di arrivare all’omologazione per essere respinto.

Quanto dura realmente

Per un’impresa di piccole o medie dimensioni con contabilità in ordine, la preparazione del fascicolo completo richiede di regola tre-cinque settimane di lavoro coordinato tra avvocato e commercialista. Se la contabilità presenta lacune o occorre una perizia sui beni, i tempi si allungano e la domanda con riserva diventa una scelta quasi obbligata.

Giorni 50-59: la settimana di controllo prima del deposito

Mancano dieci giorni alla scadenza. Il fascicolo è quasi pronto, ma è proprio in questa fase che si accumulano gli errori che poi il tribunale rileva.

Cosa succede

L’impresa e i suoi consulenti rileggono proposta, piano e allegati con un obiettivo preciso: verificare che il ricorso superi il vaglio di ammissibilità sostanziale descritto dalla Cassazione nelle ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026. Si controllano la coerenza tra i numeri del piano e quelli della situazione patrimoniale, la completezza dell’elenco dei creditori, la corretta indicazione delle cause di prelazione, la formazione delle eventuali classi, il collegamento con la relazione finale e con il parere che l’esperto dovrà rendere.

La norma

Il riferimento è ancora l’art. 25-sexies, letto insieme all’art. 39 CCII per i documenti e all’art. 25-septies per la liquidazione e l’eventuale offerta per l’azienda. Il comma 3 dell’art. 25-sexies attribuisce al tribunale il compito di valutare la ritualità della proposta, anche con riguardo alla corretta formazione delle classi: un errore nella costruzione delle classi è uno dei profili su cui il giudice si sofferma per primo.

I termini che si attivano

Nessun termine nuovo, ma il margine si riduce. Il sessantesimo giorno resta un limite invalicabile, e la settimana di controllo deve chiudersi prima, non coincidere con la scadenza.

Cosa può fare l’impresa ora

Simulare il controllo del tribunale. In concreto: confrontare voce per voce il piano con l’ultima situazione patrimoniale; verificare che ogni credito privilegiato sia collocato secondo il proprio grado e che il piano non alteri l’ordine delle cause di prelazione; controllare che ai chirografari sia assicurata un’utilità concreta, tenendo presente che la Cassazione, con l’ordinanza n. 624/2026, ha escluso che basti la rapidità della procedura; accertare che l’offerta per l’azienda, se presente, sia allegata con i suoi termini e le sue condizioni; verificare la competenza territoriale alla luce della regola sul trasferimento della sede richiamata dall’ordinanza n. 9730/2023.

È anche il momento di preparare la richiesta di misure protettive, se l’impresa ha scelto di depositare il ricorso pieno ma teme iniziative esecutive dei creditori nei giorni successivi.

L’errore tipico di questa fase

Rinviare il controllo all’ultimo giorno. Un ricorso depositato al sessantesimo giorno con un allegato mancante non è automaticamente perduto, perché il tribunale può concedere fino a quindici giorni per integrazioni; ma quella facoltà è discrezionale, e affidare la sorte del concordato alla benevolenza del giudice su un fascicolo incompleto è una scommessa che nessuna impresa dovrebbe fare.

Quanto dura realmente

Una revisione seria del fascicolo richiede da tre a cinque giorni di lavoro. Per questo la scadenza interna dovrebbe collocarsi intorno al cinquantacinquesimo giorno, lasciando l’ultima settimana come riserva per gli imprevisti.

Il calcolo del termine, mese per mese

Per evitare errori di conteggio, ecco alcune scadenze calcolate su date di comunicazione nel 2026, senza sospensione feriale. Le date sono ipotesi di calcolo, non riferite a casi reali.

Comunicazione della relazione 60° giorno Giorno della settimana Deposito prudenziale entro
16 marzo 2026 15 maggio 2026 venerdì 15 maggio 2026 (meglio qualche giorno prima)
3 luglio 2026 1° settembre 2026 martedì 1° settembre 2026 (agosto si conta per intero)
20 ottobre 2026 19 dicembre 2026 sabato venerdì 18 dicembre 2026
9 dicembre 2026 7 febbraio 2027 domenica venerdì 5 febbraio 2027

Il metodo è sempre lo stesso: si esclude il giorno della comunicazione, si contano sessanta giorni di calendario, si verifica il giorno della settimana. Se la scadenza cade di sabato, domenica o festivo, la regola generale dell’art. 155 c.p.c. ne consentirebbe lo slittamento al primo giorno non festivo; la tabella indica però, per prudenza, l’ultimo giorno lavorativo precedente, perché su un termine decadenziale non vale la pena di aprire una discussione sulla tempestività.

Entro il giorno 60: il deposito, pieno o con riserva

Siamo all’ultima porzione della finestra. Il ricorso deve essere in cancelleria entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale.

Cosa succede

L’impresa deposita il ricorso per l’omologazione del concordato semplificato presso il tribunale competente. Il ricorso viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese a cura del cancelliere il giorno successivo al deposito. Dalla pubblicazione si producono gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies, comma 2.

La norma

L’art. 25-sexies, comma 2, individua il tribunale competente in quello del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali e collega alla pubblicazione gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII: prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura, regime degli atti di straordinaria amministrazione, effetti sulla gestione, disciplina delle norme applicabili dalla data del deposito.

Sulla competenza, la Cassazione ha dato un’indicazione utile già con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023 (Sez. I): il concordato semplificato è una procedura concorsuale, e per individuare il tribunale competente si applica in via analogica la regola che rende irrilevante il trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito. Chi ha spostato la sede negli ultimi dodici mesi non può scegliere il tribunale.

Dal 2024 c’è una seconda via. Il D.Lgs. 136/2024 ha modificato l’art. 25-sexies, comma 1, prevedendo che, nel rispetto dello stesso termine, l’imprenditore possa presentare la domanda dell’art. 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano, secondo il meccanismo dell’art. 44 CCII.

I termini che si attivano

È qui che la giurisprudenza di merito ha tracciato il confine più netto. Il Tribunale di Milano, con il decreto del 5 dicembre 2024, e poi il Tribunale di Bologna, con il decreto del 17 febbraio 2026, hanno affermato che la domanda con riserva non può estendere la durata di un termine intrinsecamente decadenziale. In concreto: anche se l’impresa deposita con riserva al ventesimo giorno, proposta e piano devono comunque arrivare entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale. Il termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44 non può superare quella data, e nessuna proroga può oltrepassarla.

La logica è quella del nesso funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato: la riserva consente di frazionare il deposito, non di allargare la finestra.

Cosa può fare l’impresa ora

Scegliere tra deposito pieno e deposito con riserva in base a un’esigenza di tutela, non di tempo. Secondo la lettura del Tribunale di Bologna, l’utilità della riserva è un’altra: fare da “ponte” per ottenere, nel periodo residuo, le misure protettive e cautelari degli artt. 54 e 55 CCII, mettendo il patrimonio al riparo da azioni esecutive o cautelari dei creditori mentre si completa il fascicolo. Se il patrimonio è esposto (un pignoramento imminente, un creditore che minaccia un sequestro), la riserva serve; se il fascicolo è pronto e non ci sono minacce immediate, il deposito pieno evita un passaggio processuale in più.

Il deposito, in ogni caso, va pianificato con margine: il fascicolo telematico deve essere completo, firmato, con allegati leggibili e correttamente indicizzati.

L’errore tipico di questa fase

Usare la riserva per “comprare tempo”. È l’errore che le due pronunce di merito citate hanno sanzionato: chi deposita al cinquantottesimo giorno una domanda con riserva sperando di ottenere altri sessanta giorni per il piano si trova con un termine assegnato che non può andare oltre il sessantesimo giorno originario, cioè quarantotto ore. Il risultato pratico è l’inammissibilità.

Quanto dura realmente

Il deposito telematico è un’operazione di minuti, la pubblicazione nel registro delle imprese avviene il giorno successivo. Ma la prudenza suggerisce di fissare la data interna di deposito almeno cinque-sette giorni prima della scadenza, per assorbire imprevisti tecnici, firme mancanti, documenti da rigenerare.

Dal giorno 61: cosa resta quando la finestra si è chiusa

Sono passati sessanta giorni e il ricorso non è stato depositato. Da questo momento in poi il concordato semplificato non è più disponibile.

Cosa succede

L’impresa ha perso il diritto di accedere al concordato semplificato all’esito di quella composizione negoziata. Un ricorso depositato tardivamente sarà dichiarato inammissibile.

La norma

La natura decadenziale del termine, affermata dai tribunali di Milano e Bologna, discende dal collegamento tra l’art. 25-sexies e la composizione: il concordato semplificato non è uno strumento accessibile in via autonoma, ma solo come sbocco di quella specifica trattativa. Restano invece aperti, alle loro condizioni, gli strumenti ordinari del Codice: concordato preventivo (artt. 84 ss.), accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss.), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 64-bis ss.), eventualmente con domanda con riserva ex art. 44.

I termini che si attivano

Se è pendente un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, entra in gioco l’art. 40, comma 10, CCII: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata nel procedimento di liquidazione, salvo che sia presentata all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Superato anche quel termine, la deroga non opera più.

Cosa può fare l’impresa ora

Muoversi immediatamente verso gli strumenti ordinari. La decadenza dal semplificato non chiude la partita, ma cambia le regole: nel concordato preventivo liquidatorio servono le risorse esterne e la soglia di soddisfazione dei chirografari previste dall’art. 84, l’attestazione del professionista indipendente, il voto dei creditori. È un percorso più costoso in termini di tempi e requisiti, che va impostato senza ulteriori ritardi, soprattutto se un creditore ha già depositato o può depositare un ricorso per liquidazione giudiziale.

L’errore tipico di questa fase

Depositare comunque il concordato semplificato “per vedere cosa succede”. Un ricorso inammissibile non sospende nulla in modo stabile e può accelerare l’esame di un’eventuale istanza di liquidazione giudiziale. E l’impugnazione serve a poco: la Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (Sez. I), ha escluso il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato, perché quel provvedimento non ha carattere decisorio.

Quanto dura realmente

Gli effetti della decadenza sono immediati. Il tempo che l’impresa ha davanti dipende ormai da fattori esterni: la presenza di istanze di liquidazione giudiziale, il comportamento dei creditori, la data della prima udienza. In questi scenari si ragiona in settimane, non in mesi.

Dopo il deposito: il calendario del tribunale fino all’omologazione

La finestra dei sessanta giorni è stata rispettata. A questo punto la procedura entra nella sua fase giudiziale, scandita da termini fissati dal tribunale e dalla legge.

Cosa succede

Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta, nomina un ausiliario e fissa l’udienza di omologazione. I creditori ricevono la proposta e possono opporsi.

La norma

L’art. 25-sexies, commi 3-7, CCII disegna questa sequenza:

Passaggio Termine Chi agisce
Valutazione della ritualità, anche sulla formazione delle classi Nessun termine fisso Tribunale
Concessione di un termine per integrazioni e nuovi documenti Fino a 15 giorni Tribunale → imprenditore
Nomina dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c. e termine per il suo parere Fissato dal tribunale Ausiliario
Comunicazione della proposta ai creditori e fissazione dell’udienza Tra scadenza del parere e udienza almeno 45 giorni Tribunale, imprenditore
Opposizioni dei creditori e di ogni interessato Costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza, termine perentorio Creditori
Decreto di omologazione o di rigetto Immediatamente esecutivo Tribunale
Reclamo alla corte d’appello 30 giorni dalla comunicazione (art. 247 CCII) Parti
Ricorso per cassazione 30 giorni dalla comunicazione del decreto d’appello Parti

I termini che si attivano

Tutti i termini della tabella sono rigidi. Il termine di quindici giorni per le integrazioni è l’ultima occasione per correggere il fascicolo: è concesso dal tribunale, e nulla obbliga il giudice a concederlo una seconda volta. I creditori devono costituirsi entro dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza. Reclamo e ricorso per cassazione vanno proposti entro trenta giorni, e anche qui la sospensione feriale non opera per effetto dell’art. 9 CCII.

Cosa può fare l’impresa ora

Seguire l’istruttoria in modo attivo: rispondere alle richieste dell’ausiliario, depositare le integrazioni entro il termine, replicare alle opposizioni. La giurisprudenza di legittimità ha definito alcuni confini del giudizio: con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Sez. I) la Cassazione ha precisato che né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari nel giudizio di reclamo contro l’omologazione, perché non portano interessi propri. Il confronto, quindi, resta tra imprenditore, creditori opponenti e pubblico ministero.

Il tribunale omologa il concordato se verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore (art. 25-sexies, comma 5).

L’errore tipico di questa fase

Considerare chiusa la partita con il deposito. Il giudizio di ammissibilità, come ricordato dalle ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026, è sostanziale, e le opposizioni dei creditori possono rimettere in discussione la stima del valore di liquidazione. Chi non prepara per tempo le repliche rischia di trovarsi con un piano formalmente tempestivo ma non omologabile.

Quanto dura realmente

I termini di legge consentono di stimare la durata minima: tra il deposito e l’udienza di omologazione, sommando eventuali integrazioni, tempo per il parere dell’ausiliario e i quarantacinque giorni successivi, difficilmente si scende sotto i tre mesi. Nella prassi, secondo le indicazioni ricorrenti nei commenti, il percorso fino al decreto richiede spesso tra quattro e otto mesi, con ampie differenze tra i tribunali. In caso di reclamo e ricorso per cassazione, il calendario si allunga ulteriormente.

La stessa finestra, due calendari

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui termini di legge, non casi reali. Servono a vedere, giorno per giorno, come la stessa relazione finale possa produrre esiti opposti.

Simulazione A: relazione comunicata il 3 luglio 2026

Dati di partenza: impresa commerciale con debiti per 1.284.600 €, di cui 412.300 € privilegiati; patrimonio liquidabile stimato in 538.900 €; offerta di un terzo per il ramo d’azienda a 187.400 €. La relazione finale, con tutte le dichiarazioni richieste, è comunicata venerdì 3 luglio 2026.

Data Impresa che rispetta la finestra Impresa che lascia correre
3 luglio 2026 (giorno 0) Annota la data, calcola la scadenza: martedì 1° settembre 2026 Archivia la relazione, rinvia ogni decisione a dopo l’estate
6-17 luglio Lettura tecnica della relazione, decisione: concordato semplificato Nessuna attività
20 luglio-14 agosto Raccolta documenti art. 39, piano di liquidazione, offerta per il ramo d’azienda allegata Nessuna attività: “ad agosto è tutto sospeso”
24 agosto 2026 Deposito del ricorso completo (giorno 52) Prima riunione con il commercialista
1° settembre 2026 Termine rispettato con 8 giorni di margine Scade il termine, senza alcun deposito
25 settembre 2026 Fase di integrazioni e parere dell’ausiliario Deposito del ricorso: inammissibile per tardività

Il calcolo: dal 4 al 31 luglio si contano 28 giorni, dal 1° al 31 agosto altri 31, per un totale di 59; il sessantesimo giorno è il 1° settembre. L’impresa della seconda colonna ha calcolato la scadenza “saltando” agosto, come se valesse la sospensione feriale: per l’art. 9 CCII non vale, e la finestra si è chiusa il 1° settembre. All’impresa resta solo il concordato preventivo ordinario, con requisiti di accesso più severi.

Simulazione B: relazione comunicata il 9 dicembre 2026, con creditore aggressivo

Dati di partenza: società con debiti per 763.150 €; un fornitore titolare di decreto ingiuntivo esecutivo per 48.720 € annuncia il pignoramento dei crediti verso clienti. Relazione finale comunicata mercoledì 9 dicembre 2026.

Data Impresa che agisce alle finestre giuste Impresa che sbaglia lo strumento
9 dicembre 2026 (giorno 0) Scadenza calcolata: il 60° giorno è domenica 7 febbraio 2027; scadenza interna prudenziale venerdì 5 febbraio Scadenza annotata come “lunedì 8 febbraio”
14 dicembre 2026 Deposito della domanda con riserva ex artt. 25-sexies e 44, con richiesta di misure protettive Attende di avere il piano completo
Dicembre-gennaio Il tribunale assegna termine per proposta e piano non oltre il 7 febbraio 2027; misure protettive in vigore Il fornitore notifica il pignoramento presso terzi
29 gennaio 2027 Deposito di proposta, piano e documenti (giorno 51) Deposita una domanda con riserva al giorno 56 chiedendo 60 giorni
Febbraio 2027 Fase di ammissibilità Termine assegnato schiacciato sul 7-8 febbraio: piano non pronto, domanda inammissibile

Due osservazioni. La prima: la regola dell’art. 155 c.p.c. potrebbe far slittare la scadenza di domenica 7 febbraio a lunedì 8 febbraio, ma su un termine decadenziale nessun professionista prudente costruisce la strategia sullo slittamento. La seconda: la riserva ha funzionato nella prima colonna perché è stata usata come ponte protettivo, nella seconda ha fallito perché è stata usata come proroga.

Simulazione C: il sabato che inganna

Relazione comunicata martedì 20 ottobre 2026. Il sessantesimo giorno è sabato 19 dicembre 2026. L’impresa che deposita venerdì 18 dicembre non corre alcun rischio; quella che conta sullo slittamento a lunedì 21 dicembre si espone a una contestazione sulla tempestività, con un margine di errore che la giurisprudenza sul concordato semplificato non ha ancora vagliato in modo specifico.

I binari paralleli: come cambia la timeline se succede qualcos’altro

La cronologia descritta finora è quella lineare. Nella realtà la finestra dei sessanta giorni si intreccia spesso con altri procedimenti, e ognuno ha un effetto diverso sul calendario.

Se è pendente un ricorso per liquidazione giudiziale. Durante la composizione, l’art. 18, comma 4, CCII impedisce la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, quando le misure protettive sono in corso. Chiusa la composizione, il procedimento riprende. Qui l’art. 40, comma 10, consente di proporre la domanda di accesso allo strumento oltre la prima udienza, purché entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Con l’ordinanza n. 13997/2026 la Cassazione ha precisato che la deroga richiede una composizione giunta alla sua conclusione naturale: l’impresa che ha chiesto l’archiviazione a metà dell’incarico non può invocarla. Il calendario, in questo scenario, è doppio: da un lato la finestra del semplificato, dall’altro l’udienza del procedimento di liquidazione.

Se l’impresa deposita con riserva. La timeline si spezza in due atti (domanda e successiva proposta) ma resta compressa dentro i sessanta giorni. In cambio, si apre la possibilità di chiedere le misure protettive e cautelari degli artt. 54 e 55, che proteggono il patrimonio nel periodo intermedio. Le misure hanno un proprio procedimento di conferma, con tempi stretti, che si aggiunge al calendario principale.

Se un creditore avvia un’esecuzione. Prima del deposito, il patrimonio è esposto; dopo la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies, comma 2, e le eventuali misure protettive cambiano lo scenario. Il giorno in cui si deposita, quindi, non è neutro: anticiparlo può significare sottrarre beni a un pignoramento in arrivo.

Se le trattative riprendono. Può accadere che, dopo la relazione finale, un creditore chiave cambi posizione e si apra uno spiraglio per un accordo. In questo caso l’impresa deve valutare se puntare su un accordo di ristrutturazione o su un piano attestato, senza dimenticare che la finestra del semplificato continua a scorrere: rinunciarvi deve essere una scelta consapevole, non l’effetto di un’attesa.

Se emergono tributi locali. Dal 12 agosto 2026 il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha esteso agli enti territoriali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale nella composizione negoziata. Per le composizioni in corso, la presenza di debiti per IMU, TARI o altri tributi locali va gestita prima della relazione finale, perché incide sulla valutazione dell’esperto circa la praticabilità delle soluzioni negoziali. Nel piano di liquidazione del semplificato, invece, quei crediti seguono l’ordine delle cause di prelazione.

Se il tribunale nega l’omologazione. Il decreto è reclamabile in trenta giorni davanti alla corte d’appello e il decreto d’appello è ricorribile per cassazione nei trenta giorni successivi alla comunicazione. In parallelo, se ricorrono i presupposti, può essere aperta la liquidazione giudiziale. Anche qui la sospensione feriale non opera.

Le cinque finestre critiche

Riassumendo la cronologia, ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito.

  1. Le ultime settimane della composizione negoziata. È qui che si costruisce la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative. Senza quella dichiarazione la finestra non si apre. Ogni risposta tardiva, ogni informazione incompleta, ogni atto di gestione non trasparente può pesare sulla relazione finale.

  2. La scelta su come chiudere l’incarico. Chiedere l’archiviazione anticipata può far perdere sia l’accesso al semplificato sia la deroga dell’art. 40, comma 10, come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13997/2026. Se le trattative sono esaurite, è preferibile che l’incarico si chiuda nella forma ordinaria con relazione completa.

  3. Il giorno zero. La data della comunicazione va accertata con precisione, documentata e trasformata in una scadenza esatta, calcolata senza sospensione feriale e senza contare sullo slittamento del sabato o del festivo.

  4. La decisione sulla riserva. La domanda con riserva serve a proteggere il patrimonio, non ad allungare i tempi. Va depositata presto, se serve, per massimizzare il periodo coperto dalle misure protettive; è inutile, e anzi pericolosa, se depositata a ridosso della scadenza per ottenere un termine che non può essere concesso.

  5. Il termine per le integrazioni. Dopo il deposito, il tribunale può concedere fino a quindici giorni per integrare il fascicolo. È l’ultima occasione per correggere lacune documentali che, alla luce delle ordinanze della Cassazione sul controllo sostanziale di ammissibilità, possono essere decisive.

Le domande sul tempo

La relazione mi è stata comunicata il 28 luglio. Posso depositare a fine settembre perché agosto non conta?
No. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Dal 29 luglio si contano sessanta giorni di calendario, agosto compreso: la scadenza è il 26 settembre. Se quel giorno cade di sabato o festivo, conviene comunque depositare il giorno lavorativo precedente.

Ho depositato con riserva al giorno 40. Il tribunale può darmi altri sessanta giorni per il piano?
Secondo i decreti del Tribunale di Milano del 5 dicembre 2024 e del Tribunale di Bologna del 17 febbraio 2026, no: il termine per depositare proposta e piano non può superare il sessantesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale. Al giorno 40 restano venti giorni, non di più.

Ho chiesto io l’archiviazione della composizione dopo tre mesi. Ho comunque sessanta giorni?
Il rischio è alto. Per il concordato semplificato serve una relazione che dichiari l’esito negativo di trattative svolte in buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni negoziali; per la deroga dell’art. 40, comma 10, la Cassazione (ord. n. 13997/2026) richiede una composizione condotta fino alla conclusione. Va verificato caso per caso il contenuto della relazione redatta dall’esperto.

I sessanta giorni partono da quando l’esperto firma la relazione o da quando la ricevo?
Il testo dell’art. 25-sexies fa riferimento alla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8. Se le date non coincidono, la scelta prudente è calcolare il termine dalla data più antica tra caricamento in piattaforma e comunicazione.

Quanto tempo passa, in tutto, dalla relazione finale all’omologazione?
Sessanta giorni al massimo per il deposito; poi, sommando integrazioni, parere dell’ausiliario e i quarantacinque giorni minimi prima dell’udienza, raramente meno di tre mesi. Nella prassi il percorso fino al decreto del tribunale richiede spesso tra quattro e otto mesi, con ulteriori tempi in caso di reclamo.

Se deposito il ricorso al giorno 59 ma manca un documento, ho perso il concordato?
Non necessariamente. L’art. 25-sexies, comma 3, consente al tribunale di concedere fino a quindici giorni per integrare il piano e produrre nuovi documenti. È però una facoltà del giudice, e il controllo di ammissibilità è sostanziale: un fascicolo gravemente incompleto può essere dichiarato inammissibile senza concessione di termini.

Dopo il decreto di rigetto, entro quando posso reclamare? E ad agosto?
Il reclamo alla corte d’appello va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto (art. 25-sexies, comma 6, con rinvio all’art. 247). Per l’art. 9 CCII la sospensione feriale non opera, quindi un decreto comunicato il 20 luglio va reclamato entro il 19 agosto.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta in questo tema. Quando la fonte consultata non indicava la sezione o il numero, lo segnaliamo.

Tappa della chiusura dell’incarico e del giorno zero

  1. Cass. civ., ord. 13 maggio 2026, n. 13997 (sezione non indicata nella fonte consultata). La deroga dell’art. 40, comma 10, CCII al termine decadenziale della prima udienza nel procedimento di liquidazione giudiziale non può decorrere dalla semplice rinuncia del debitore alla composizione negoziata; presuppone una domanda presentata a trattative concluse, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Rilevanza: conferma il ruolo della comunicazione della relazione finale come dies a quo e mette in guardia contro l’archiviazione anticipata.

Tappa del deposito entro il giorno 60

  1. Trib. Bologna, decreto 17 febbraio 2026 (numero non indicato nella fonte). Il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies è decadenziale, per il legame funzionale tra composizione negoziata e concordato semplificato; la domanda con riserva consente di frazionare il deposito ma non di superare quel termine, che nessuna proroga può oltrepassare. Rilevanza: è la pronuncia più netta sulla natura del termine dopo il D.Lgs. 136/2024.

  2. Trib. Milano, decreto 5 dicembre 2024 (numero non indicato nella fonte). La riserva di deposito non può ampliare un termine che è per sua natura decadenziale, né spezzare il collegamento tra la composizione negoziata e lo strumento che la conclude. Rilevanza: primo precedente, seguito da Bologna, sul rapporto tra art. 25-sexies e art. 44.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730. Il concordato semplificato è una procedura concorsuale; per la competenza territoriale si applica per analogia la regola che rende irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: individua il tribunale presso cui depositare entro il sessantesimo giorno, evitando un deposito presso un giudice incompetente.

Tappa della preparazione del fascicolo e del vaglio di ammissibilità

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il controllo di ammissibilità del tribunale sulla proposta di concordato semplificato non è limitato alla regolarità formale, ma investe la legalità sostanziale e le condizioni dell’art. 25-sexies, valutate anche alla luce della documentazione richiesta dall’art. 39. Rilevanza: spiega perché i sessanta giorni vanno usati per costruire un fascicolo completo, non solo per depositare in tempo.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353. Ribadisce che il giudizio di ammissibilità verifica le condizioni richieste dalla legge in rapporto alla documentazione prescritta, senza fermarsi al dato formale. Rilevanza: consolida l’orientamento della n. 31641/2025.

  3. Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio. Rilevanza: un errore sul termine o sul fascicolo difficilmente si rimedia in sede di impugnazione.

Tappa dell’omologazione e delle impugnazioni

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 624. L’utilità per ciascun creditore richiesta per l’omologazione non può ridursi alla rapidità della soluzione della crisi, che non giova ai chirografari privi di qualsiasi soddisfazione. Rilevanza: il piano predisposto nei sessanta giorni deve contenere un vantaggio concreto per ogni creditore.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881. Ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari nel giudizio di reclamo contro l’omologazione, perché privi di interessi propri. Rilevanza: delimita le parti del giudizio nella fase successiva al decreto, dove i termini di trenta giorni corrono senza sospensione feriale.

Accanto alle pronunce, il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 9, 17, 23, 25-sexies, 25-septies, 39, 40, 44, 54 e 55 CCII, nel testo risultante dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, con l’intervento del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali per i profili della transazione fiscale nella composizione negoziata.

Cosa può fare lo Studio Monardo: interveniamo alla tappa in cui ti trovi

Ogni giorno della finestra ha un valore diverso, e il lavoro dello studio si adatta al punto del calendario in cui l’impresa si trova.

  1. Affianchiamo l’impresa nelle ultime settimane della composizione negoziata, verificando che le risposte all’esperto siano complete e documentate e che la condotta gestionale sia coerente con il dovere di buona fede dell’art. 4 CCII.
  2. Valutiamo con l’impresa se e come chiudere l’incarico, illustrando le conseguenze di un’archiviazione anticipata alla luce dell’ordinanza n. 13997/2026.
  3. Accertiamo la data del giorno zero: confrontiamo data di redazione, caricamento in piattaforma e comunicazione della relazione e calcoliamo la scadenza senza sospensione feriale, fissando una scadenza interna prudenziale.
  4. Esaminiamo la relazione finale, verificando la presenza delle tre dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies e segnalando subito all’impresa se il concordato semplificato è precluso.
  5. Mettiamo a confronto il semplificato con gli altri strumenti (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) sulla base dei numeri del patrimonio.
  6. Costruiamo il fascicolo dell’art. 39 e il piano di liquidazione insieme ai commercialisti dello staff, con attenzione all’ordine delle prelazioni, all’assenza di pregiudizio e all’utilità per ciascun creditore.
  7. Valutiamo se depositare con riserva per ottenere le misure protettive e cautelari degli artt. 54 e 55, senza mai contare su un’estensione del termine.
  8. Depositiamo il ricorso presso il tribunale competente con margine rispetto alla scadenza, verificando la regola sul trasferimento della sede.
  9. Seguiamo la fase davanti al tribunale: integrazioni entro il termine assegnato, rapporti con l’ausiliario, repliche alle opposizioni dei creditori.
  10. Gestiamo le impugnazioni: reclamo in corte d’appello entro trenta giorni e, quando ammesso, ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato nasce dalla relazione finale di un esperto, e conoscere dall’interno il lavoro dell’esperto, i suoi doveri e il linguaggio della relazione consente di leggere con precisione se la finestra dei sessanta giorni si è aperta e come utilizzarla. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la composizione, il deposito, l’omologazione e le eventuali impugnazioni, con una sola linea. Il lavoro si svolge con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso, indispensabile quando in poche settimane si devono preparare insieme il piano di liquidazione e la difesa giuridica.

Chiusura

La domanda iniziale ha una risposta precisa: sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, contati senza sospensione feriale, non prorogabili con la domanda con riserva, e disponibili solo se la composizione negoziata è stata condotta fino alla sua conclusione con le dichiarazioni richieste dall’art. 25-sexies. Tutto il resto è organizzazione del tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: nel concordato semplificato si spreca soprattutto prima del giorno zero e nelle prime due settimane dopo.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato semplificato è lo sbocco della composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sa come si arriva alla relazione finale e cosa deve contenere per aprire la finestra dei sessanta giorni. Con la qualifica di cassazionista e lo staff di avvocati e commercialisti, lo studio può accompagnare l’impresa dalla trattativa fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Non lasciare che il sessantesimo giorno arrivi prima della tua decisione: contatta subito lo Studio Monardo, i riferimenti completi sono in fondo a questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata