Che Fine Fa Il Conto Corrente Della Società In Liquidazione Giudiziale?

Il giorno in cui il tribunale apre la liquidazione giudiziale di una società, il conto corrente aziendale smette di essere quello che era fino al giorno prima. Non è più lo strumento con cui gli amministratori pagano fornitori e stipendi. Non è più il canale su cui i clienti saldano le fatture con effetti liberatori. Non è più, per la banca, un rapporto da gestire come un altro. Non esiste una sola risposta alla domanda “che fine fa il conto”: dipende da chi sei rispetto a quel conto.

Qualche esempio lampo. Per l’amministratore, quel conto diventa intoccabile da subito, e ogni bonifico disposto dopo la sentenza è un atto inefficace che può costargli caro. Per la banca, il contratto si scioglie, il saldo va “fotografato” e le rimesse incassate nei mesi precedenti possono essere chieste indietro dal curatore. Per il cliente che paga una fattura sul vecchio IBAN dopo la sentenza, il rischio è pagare due volte. Per il fornitore che ha ricevuto un bonifico dal conto della società, la domanda è se quel denaro gli resterà. Per il socio che ha firmato una fideiussione a garanzia dello scoperto, il saldo negativo del conto si trasforma in un debito personale.

In questa guida trovi cinque profili, ciascuno con regole, numeri, rischi e mosse proprie:

  1. amministratori e legali rappresentanti della società;
  2. la banca presso cui è acceso il conto;
  3. clienti e debitori della società che pagano sul conto;
  4. fornitori e creditori che hanno ricevuto pagamenti dal conto;
  5. soci e garanti che hanno firmato fideiussioni sul rapporto.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il destino del conto corrente si decide molto prima della sentenza: si decide nei mesi in cui la società è in difficoltà e la banca riduce o revoca gli affidamenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che nella composizione negoziata affianca l’imprenditore nelle trattative anche con il sistema bancario; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenza che entra in gioco quando la crisi della società si riversa sui soci e sui garanti persone fisiche. È lo stesso percorso che segue il conto corrente: dalla società in crisi, alla procedura, fino alle persone che l’hanno garantito.

📩 Se il conto della tua società è stato bloccato, se hai ricevuto una lettera del curatore o una richiesta della banca come garante, scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.

Le regole che valgono per tutti: cosa succede al conto con la sentenza

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base normativa comune. Ogni sezione successiva rinvia a questi principi.

Lo spossessamento: il conto passa sotto il controllo del curatore

Con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale la società perde l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, che passano al curatore (art. 142 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII). Il saldo attivo del conto corrente è un credito della società verso la banca: come tale entra nell’attivo della procedura. Gli organi sociali restano formalmente in carica, ma non possono più disporre del patrimonio.

La stessa sentenza, ai sensi dell’art. 49 CCII, autorizza il curatore ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e all’archivio dei rapporti finanziari. Tradotto: il curatore non ha bisogno che l’amministratore gli dica dove sono i conti. Li trova da solo, li censisce tutti (conti ordinari, conti anticipi, conti in valuta, depositi titoli, carte aziendali) e chiede alle banche estratti e documentazione.

L’inefficacia degli atti e dei pagamenti successivi alla sentenza

L’art. 144 CCII stabilisce che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. La regola ricalca l’art. 44 della vecchia legge fallimentare, e per questo la giurisprudenza formatasi sul fallimento resta un riferimento utile (quando nel testo citiamo pronunce sulla legge fallimentare lo segnaliamo espressamente).

Dalla norma discendono tre conseguenze pratiche che toccano tutti i profili:

  • i bonifici in uscita disposti dalla società dopo la sentenza non sono opponibili alla procedura;
  • i pagamenti in entrata fatti alla società anziché al curatore non liberano il debitore che li ha eseguiti;
  • tutto ciò che la società incassa dopo la sentenza è acquisito alla procedura.

La buona fede di chi paga o di chi riceve, in linea generale, non salva l’atto: l’inefficacia è oggettiva. Su questo punto la Cassazione è ferma da tempo (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19165, resa in regime di legge fallimentare).

Lo scioglimento del contratto di conto corrente

Il contratto di conto corrente, anche bancario, si scioglie per effetto dell’apertura della procedura concorsuale di una delle parti. La regola, storicamente contenuta nell’art. 78 della legge fallimentare, è riprodotta nel Codice della crisi tra i rapporti pendenti (art. 178 CCII, dedicato a conto corrente, mandato e commissione). Non si applica dunque il meccanismo generale dell’art. 172 CCII, che sospende i contratti pendenti e lascia al curatore la scelta tra subentro e scioglimento: per il conto corrente lo scioglimento è automatico.

Scioglimento, però, non significa che ogni rapporto tra banca e società scompaia. La Cassazione ha chiarito che, anche dopo lo scioglimento, restano a carico della banca obblighi di correttezza e buona fede, tra cui quello di consegnare al curatore la documentazione del rapporto (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2007, n. 15669, legge fallimentare).

La compensazione: l’unica deroga che la banca può invocare

La par condicio impone che tutti i creditori concorrano sul patrimonio secondo le regole della procedura. L’art. 155 CCII introduce però un’eccezione importante: i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore i propri crediti verso quest’ultimo, anche se non scaduti prima dell’apertura della procedura. Per la banca, che spesso è contemporaneamente debitrice (del saldo attivo di un conto) e creditrice (dello scoperto su un altro), la compensazione è lo strumento chiave. Il presupposto, secondo l’orientamento consolidato, è che il fatto genetico dei due crediti contrapposti sia anteriore all’apertura della procedura (Cass. civ. n. 825/2015).

La revocatoria delle rimesse: ciò che è entrato nel conto prima della sentenza

L’ultimo tassello comune riguarda il passato. L’art. 166 CCII consente al curatore di revocare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel periodo sospetto, se il creditore conosceva lo stato di insolvenza. Le rimesse su conto corrente bancario sono soggette a un regime particolare: il comma 3, lett. b), esenta da revocatoria le rimesse che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore verso la banca. Rispetto alla legge fallimentare, il Codice ha eliminato il requisito della “consistenza” e ha lasciato solo quello della durevolezza. I periodi sospetti si calcolano a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura (art. 170 CCII), non dalla sentenza.

Se la revocatoria colpisce rimesse in conto corrente, la banca non restituisce la somma di tutte le rimesse: l’art. 171 CCII limita la restituzione alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo in cui è provata la conoscenza dell’insolvenza e l’ammontare residuo alla data di apertura del concorso.

Il quadro in una tabella

Momento Cosa succede al conto Norma di riferimento
Mesi prima della domanda Le rimesse su conto scoperto possono essere revocate artt. 166, 170, 171 CCII
Deposito della domanda Da qui si contano a ritroso i periodi sospetti art. 170 CCII
Sentenza di apertura Spossessamento; scioglimento del contratto artt. 142, 178 CCII
Dopo la sentenza Atti e pagamenti della società inefficaci art. 144 CCII
Liquidazione del saldo Saldo attivo alla procedura; saldo passivo al passivo, salvo compensazione artt. 155, 201 ss. CCII

Profilo 1 — Se sei l’amministratore o il legale rappresentante della società

La tua situazione

Hai firmato fino all’ultimo giorno. Hai l’home banking aziendale sul telefono, il dispositivo OTP nel cassetto, le carte di debito intestate alla società nel portafoglio. Magari, nelle settimane prima della sentenza, hai cercato di salvare il salvabile: pagare i dipendenti, saldare il fornitore strategico, chiudere le ultime fatture. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: dal momento della sentenza non sei più tu a decidere cosa entra e cosa esce da quel conto, e ogni operazione che disponi è inefficace verso i creditori.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione le regole sono tre.

La prima: lo spossessamento (art. 142 CCII) ti toglie il potere di disposizione. Le credenziali di home banking possono restare tecnicamente attive per qualche ora o qualche giorno, finché la banca non registra la sentenza, ma il fatto che il sistema “lasci passare” un bonifico non lo rende valido. Un pagamento disposto dopo la sentenza resta inefficace anche se la banca lo ha eseguito.

La seconda: hai obblighi di collaborazione con il curatore. La sentenza ordina il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali e dell’elenco dei creditori (art. 49 CCII). Gli estratti conto e i contratti bancari fanno parte di questa documentazione: il curatore li confronta con la contabilità per individuare movimenti anomali.

La terza: il conto corrente è la prima fonte di prova su cui si ricostruisce la tua gestione. Prelievi in contanti, giroconti verso conti personali o di società collegate, pagamenti preferenziali a un creditore piuttosto che a un altro sono esattamente ciò che il curatore cerca negli estratti degli ultimi anni. Da questa analisi possono nascere azioni di responsabilità e, nei casi più gravi, segnalazioni per i reati di bancarotta previsti dal Titolo IX del Codice (artt. 322 ss. CCII).

I numeri

Facciamo un’ipotesi dimostrativa. La sentenza di apertura viene pubblicata il 14 aprile. Il giorno 15, l’amministratore dispone dall’home banking tre operazioni: un bonifico di 4.870 € a un fornitore, un bonifico di 2.315 € a titolo di stipendio a un dipendente, un prelievo di 1.200 € con la carta aziendale. Totale: 8.385 €.

Tutte e tre le operazioni sono successive all’apertura e quindi inefficaci verso i creditori. Il curatore può agire per recuperare le somme nei confronti di chi le ha ricevute. Per il prelievo in contanti, chi ha materialmente incassato è l’amministratore stesso: è a lui che il curatore chiederà conto dei 1.200 €. Per il dipendente, il credito retributivo non scompare: andrà fatto valere nello stato passivo con il relativo privilegio, e le somme percepite in modo inefficace saranno oggetto di restituzione o di regolazione con la procedura.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è che le operazioni sul conto degli ultimi mesi vengano lette come distrazione o come pagamento preferenziale. Non serve la sentenza per far nascere il problema: serve che il curatore metta in fila gli estratti conto e trovi uscite senza giustificazione documentale.

Altri rischi tipici:

  • l’utilizzo delle carte aziendali dopo la sentenza (anche per spese minime);
  • giroconti verso conti dei soci o di società del gruppo nelle settimane precedenti;
  • incassi di clienti fatti transitare su conti diversi da quello aziendale;
  • mancata consegna tempestiva delle credenziali e della documentazione bancaria al curatore.

Le mosse giuste

  1. Fermati subito: dal momento in cui hai notizia della sentenza, non disporre più alcuna operazione, nemmeno quelle che ti sembrano “dovute”.
  2. Consegna al curatore l’elenco completo dei rapporti bancari, le credenziali, i dispositivi di firma e le carte aziendali.
  3. Ricostruisci per iscritto le operazioni degli ultimi dodici-diciotto mesi, con la loro causale documentata: ogni prelievo, ogni giroconto, ogni pagamento fuori dall’ordinario.
  4. Fai verificare da un professionista se tra quelle operazioni ve ne sono di esposte a contestazione, prima che sia il curatore a sollevarle.

Su questo terreno conta l’esperienza della fase precedente alla procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la fase di crisi in cui si formano i movimenti di conto che il curatore poi esamina, e può aiutare a leggerli con la giusta prospettiva.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione ha chiarito che i pagamenti eseguiti a favore della società dopo la dichiarazione di fallimento e destinati a soggetti diversi dalla curatela sono inefficaci verso tutti, a prescindere dalla buona fede di chi paga (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19165, legge fallimentare). Il caso riguardava proprio pagamenti incassati da un ex incaricato della società: un monito per chi, dopo la sentenza, continua a “gestire” il flusso di cassa aziendale.

Profilo 2 — Se sei la banca presso cui è acceso il conto

La tua situazione

Sei l’istituto che tiene il conto della società: magari un conto ordinario affidato, un conto anticipi su fatture, una linea di sconto effetti. Ricevi la comunicazione della sentenza, e da quel momento ogni movimento sul conto va valutato con un metro diverso. Per chi è nella tua posizione, la liquidazione giudiziale apre contemporaneamente tre fronti: il blocco del rapporto, la compensazione delle tue posizioni, e il rischio di revocatoria sulle rimesse del passato.

Cosa cambia per te

Il contratto di conto corrente si scioglie con l’apertura della procedura (art. 178 CCII). Il saldo va cristallizzato alla data della sentenza: se è attivo, è un debito della banca verso la procedura; se è passivo, è un credito della banca da insinuare nello stato passivo.

Gli addebiti successivi alla sentenza non sono opponibili alla procedura. La Cassazione, in un caso relativo a un conto corrente postale, ha affermato che gli addebiti eseguiti dopo la pubblicazione della sentenza sono inefficaci e che non serve alcuna comunicazione specifica all’istituto perché l’inefficacia operi (Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2005, n. 6624, legge fallimentare). Gli accrediti successivi, a loro volta, spettano alla procedura: il curatore può reclamare tutte le somme confluite sul conto dopo la sentenza, pur dovendo identificare chi ha pagato e a favore di chi (Cass. civ., sez. I, 4 marzo 2011, n. 5230, legge fallimentare).

Restano a tuo carico obblighi informativi: anche dopo lo scioglimento devi mettere a disposizione del curatore la documentazione del rapporto (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2007, n. 15669).

La compensazione e le anticipazioni

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se il contratto è scritto bene. L’art. 155 CCII ti consente di compensare il debito verso la procedura (per esempio il saldo attivo di un conto) con il tuo credito verso la società (per esempio lo scoperto di un altro conto), purché il fatto genetico di entrambe le posizioni sia anteriore alla procedura (Cass. civ. n. 825/2015).

Il tema più delicato sono le anticipazioni su fatture o ricevute bancarie. Se hai anticipato crediti della società e, dopo la sentenza, incassi dai debitori ceduti, puoi trattenere gli incassi a copertura del tuo credito? La Cassazione ha distinto: quando il rapporto è strutturato come mandato all’incasso accompagnato da un patto che ti attribuisce il diritto di incamerare le somme riscosse, la compensazione è ammessa e non opera la cristallizzazione (Cass. civ. n. 17999/2011); in assenza di tale clausola, il discorso cambia, ed è necessario verificare in concreto il contenuto della convenzione (Cass. civ., ord. n. 2556/2023, resa in un concordato preventivo). Il punto è sempre lo stesso: senza un patto di compensazione chiaro e di data certa anteriore, gli incassi successivi rischiano di dover essere riversati alla procedura.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Alla data della sentenza la società ha:

  • conto ordinario con saldo attivo di 6.430 €;
  • conto anticipi con esposizione di 41.780 €, a fronte di fatture anticipate per 52.200 €, con patto di compensazione e mandato all’incasso.

Dopo la sentenza, i clienti pagano fatture anticipate per 29.910 €. Se il patto di compensazione è valido e opponibile, la banca può trattenere questi incassi a riduzione dell’esposizione: residuo 41.780 − 29.910 = 11.870 €. Può poi compensare con il saldo attivo del conto ordinario (6.430 €), perché anche quello è un debito sorto prima della procedura: residuo finale 5.440 €, da insinuare al passivo in chirografo salvo garanzie. Senza patto opponibile, invece, i 29.910 € incassati dopo la sentenza andrebbero riversati alla procedura, e la banca si insinuerebbe per 41.780 − 6.430 = 35.350 €.

I rischi specifici

Il rischio principale per la banca è la revocatoria delle rimesse affluite su conto scoperto nel periodo sospetto. Qui il quadro è cambiato di recente. Con tre sentenze della sezione I del marzo 2026 (nn. 5847, 5848 e 5849), la Cassazione è tornata a valorizzare la natura solutoria della rimessa: è revocabile la rimessa che paga un credito liquido ed esigibile, cioè che affluisce su un conto scoperto; la circostanza che la riduzione dell’esposizione non sia stata durevole (o, nel regime della legge fallimentare, consistente) è un fatto impeditivo che spetta alla banca allegare e provare. In parallelo, la presenza di un’apertura di credito che escluda lo scoperto è anch’essa un fatto che la banca deve dimostrare (in questo senso Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2023, n. 12389).

Altri rischi:

  • eseguire ordini di pagamento disposti dalla società dopo la sentenza: l’ordine perde efficacia, e se la banca paga lo fa a proprio rischio, potendo poi agire in ripetizione verso il beneficiario (Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2000, n. 16032, legge fallimentare);
  • anticipare il controvalore di assegni presentati dalla società senza la clausola “salvo buon fine”: in tal caso si crea un rapporto autonomo con il cliente e il pagamento successivo alla sentenza è inefficace, a prescindere dalla conoscenza della procedura (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2005, n. 14382, legge fallimentare).

Le mosse giuste

  1. Registrare immediatamente la sentenza e bloccare ogni disposizione in uscita.
  2. Calcolare il saldo di ciascun rapporto alla data di apertura e documentare le compensazioni operate, con il contratto di data certa che le giustifica.
  3. Fornire al curatore, senza attendere solleciti, estratti e contratti.
  4. In caso di azione revocatoria, ricostruire l’andamento del conto e le aperture di credito per sostenere i fatti impeditivi di cui la banca ha l’onere, e calcolare il limite del massimo scoperto ex art. 171 CCII.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce già citate, la Cassazione ha ammesso la compensazione legale tra il debito restitutorio della banca, nato da un pagamento inefficace successivo alla dichiarazione di fallimento, e un credito della banca nei confronti della curatela (Cass. civ., sez. I, 1 luglio 2008, n. 17954, legge fallimentare): un’indicazione utile per chi, dalla parte della banca, deve gestire posizioni incrociate con la procedura.

Profilo 3 — Se sei un cliente o un debitore che paga la società

La tua situazione

Hai ricevuto una fattura dalla società, magari mesi fa. Il pagamento è a 60 o 90 giorni, e quando arriva la scadenza disponi il bonifico sull’IBAN indicato in fattura, come sempre. Non sai, o non hai fatto caso, che nel frattempo il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri.

Cosa cambia per te

Dopo la sentenza, il pagamento eseguito alla società non è efficace verso i creditori (art. 144 CCII). Questo significa che, in linea di principio, il tuo debito non si estingue se paghi alla società invece che al curatore: il curatore può chiederti di pagare di nuovo, lasciandoti l’onere di recuperare quanto versato.

C’è però un elemento pratico da considerare. Se il bonifico affluisce sul conto corrente della società presso la banca, e la banca ha registrato la sentenza, la somma resta bloccata sul conto e finisce comunque nella disponibilità della procedura: il curatore può reclamare gli accrediti successivi alla sentenza (Cass. civ., sez. I, 4 marzo 2011, n. 5230). In questo caso il denaro è effettivamente arrivato alla massa e la questione si sposta sul piano della prova: devi poter dimostrare che il tuo pagamento è confluito nell’attivo della procedura.

Il rischio vero nasce quando il pagamento non arriva alla procedura: perché è stato incassato da un incaricato della società, versato su un conto diverso, pagato in contanti, oppure prelevato dall’amministratore prima che la banca bloccasse il conto. In tutti questi casi la tua buona fede non ti protegge: la Cassazione ha ritenuto inefficaci verso tutti i pagamenti fatti a soggetti diversi dalla curatela (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19165, legge fallimentare).

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Devi alla società 18.640 € per una fornitura. La sentenza viene pubblicata il 3 giugno; tu paghi il 10 giugno.

  • Scenario A: bonifico sul conto della società, conto già bloccato dalla banca. La somma resta sul conto e confluisce nell’attivo. Il curatore può chiedere conto del pagamento, ma tu puoi documentare che la somma è affluita alla procedura. Esposizione residua: nessuna, se la prova è completa.
  • Scenario B: pagamento a mezzo assegno consegnato all’ex responsabile commerciale, che lo versa su un conto diverso. Il pagamento è inefficace e il curatore può pretendere da te ulteriori 18.640 €. Tu avrai un’azione di recupero verso chi ha incassato, con tutti i rischi di insolvenza del caso.

I rischi specifici

Il rischio principale è pagare due volte. Seguono il rischio di eccezioni del curatore sui pagamenti eseguiti nei giorni a cavallo della sentenza, e quello di contestazioni sulla compensazione: se anche tu vanti crediti verso la società, puoi opporli in compensazione solo nei limiti dell’art. 155 CCII, cioè se il fatto genetico è anteriore e se non hai acquistato il credito da terzi dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore.

Le mosse giuste

  1. Prima di ogni pagamento a un fornitore in difficoltà, verifica la sua situazione nel registro delle imprese.
  2. Se apprendi dell’apertura della procedura, sospendi il pagamento e chiedi al curatore le coordinate del conto intestato alla procedura.
  3. Conserva la prova di ogni pagamento (contabile del bonifico, IBAN del beneficiario, data valuta).
  4. Se hai crediti verso la società, valuta con un professionista se e in che misura puoi opporli in compensazione.

Giurisprudenza dedicata

Un caso esemplare riguarda il trattario di una cambiale non accettata che aveva pagato il portatore dopo il fallimento del traente: la Cassazione ha ritenuto che il pagamento non lo liberasse e che si trattasse di un indebito, con effetti verso tutti a prescindere dalla buona fede (Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18222, legge fallimentare). Il principio, trasposto ai pagamenti bancari di oggi, conferma che dopo la sentenza l’unico interlocutore legittimo è il curatore.

Profilo 4 — Se sei un fornitore o un creditore che ha ricevuto pagamenti dal conto

La tua situazione

Hai lavorato per la società, hai emesso fattura e, dopo qualche sollecito, sei stato pagato con un bonifico partito proprio da quel conto corrente. Poi hai saputo della liquidazione giudiziale e ti sei chiesto: quei soldi sono miei per sempre? Per chi è nella tua posizione, la risposta dipende da una sola variabile: la data del pagamento rispetto alla sentenza e al deposito della domanda.

Cosa cambia per te

Ci sono due regimi diversi, da non confondere.

Pagamenti ricevuti dopo la sentenza. Sono inefficaci ai sensi dell’art. 144 CCII. Non serve che il curatore dimostri che conoscevi la crisi: l’inefficacia è automatica e il curatore può chiederti la restituzione. Il tuo credito originario, a quel punto, rivive e va insinuato al passivo.

Pagamenti ricevuti prima della sentenza. Sono validi, ma possono essere revocati se ricorrono le condizioni dell’art. 166 CCII: pagamento di un debito liquido ed esigibile eseguito nel periodo sospetto (che si calcola a ritroso dal deposito della domanda, art. 170 CCII) e conoscenza dello stato di insolvenza, che il curatore deve provare. Restano esenti, tra gli altri, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a), CCII).

Va distinta la tua posizione da quella della banca: il regime speciale delle rimesse e il limite del massimo scoperto riguardano i rapporti bancari, non il fornitore che riceve un bonifico. Per te contano le regole generali sui pagamenti.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. La domanda di apertura viene depositata il 20 febbraio, la sentenza è del 9 aprile. Hai ricevuto tre bonifici dal conto della società:

Data Importo Regime Esito possibile
12 ottobre anno precedente 7.340 € entro i sei mesi anteriori alla domanda revocabile se il curatore prova la tua conoscenza dell’insolvenza, salvo esenzione per pagamento nei termini d’uso
5 marzo 3.915 € dopo la domanda, prima della sentenza stesso regime della revocatoria; occorre verificare anche eventuali autorizzazioni o regole specifiche della fase
15 aprile 2.480 € dopo la sentenza inefficace ex art. 144 CCII, da restituire

Sul terzo pagamento non c’è margine: 2.480 € tornano alla procedura e tu ti insinui al passivo per lo stesso importo. Sui primi due la partita si gioca sulla prova della conoscenza dell’insolvenza e sulla possibile esenzione.

I rischi specifici

Il rischio principale è la richiesta di restituzione di somme incassate in buona fede, spesso a distanza di mesi o anni, quando l’importo è già stato speso. Il secondo rischio è sottovalutare la prova della conoscenza dell’insolvenza: solleciti insistenti, piani di rientro concordati, pagamenti parziali e ritardati sono elementi che il curatore valorizza.

Le mosse giuste

  1. Raccogli la documentazione del rapporto: contratto, ordini, fatture, termini di pagamento abituali.
  2. Verifica se il pagamento rientra nei “termini d’uso” del settore e del vostro rapporto storico.
  3. Ricostruisci cosa sapevi, e quando, della situazione della società.
  4. In caso di richiesta del curatore, valuta con un professionista se contestare o transigere, e insinua comunque il tuo credito al passivo nei termini.

Giurisprudenza dedicata

Sul rapporto tra azioni del curatore la Cassazione ha chiarito che la revocatoria dei pagamenti anteriori e l’azione di inefficacia per quelli successivi sono azioni distinte, e che spetta al giudice interpretare quale delle due sia stata proposta (Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2005, n. 351, legge fallimentare). Ha inoltre precisato che l’azione di inefficacia è autonoma rispetto al rapporto sottostante e che la prescrizione non decorre prima del pagamento inefficace (Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 21246, legge fallimentare).

Profilo 5 — Se sei un socio o un garante che ha firmato fideiussioni sul conto

La tua situazione

Quando la società ha aperto il conto affidato, o ha ottenuto il fido per gli anticipi, la banca ti ha chiesto di firmare. Una fideiussione, spesso “omnibus”, a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future della società. Per anni è rimasta un foglio nel cassetto. Adesso la società è in liquidazione giudiziale e il conto chiude con un saldo negativo. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la procedura riguarda la società, non te, e la banca può chiederti l’intero debito garantito senza aspettare la fine della liquidazione.

Cosa cambia per te

Lo scioglimento del conto e la cristallizzazione del saldo determinano l’importo del debito della società verso la banca. Quel debito diventa esigibile e la banca, oltre a insinuarsi nel passivo della procedura, può rivolgersi a te nei limiti dell’importo massimo garantito indicato nella fideiussione.

Le tutele che restano a te sono quelle del codice civile:

  • limite massimo garantito: nella fideiussione per obbligazioni future deve essere indicato e la tua esposizione non può superarlo;
  • liberazione ex art. 1956 c.c.: se la banca, senza la tua autorizzazione, ha fatto credito alla società pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il recupero, puoi chiedere di essere liberato per le erogazioni successive;
  • surrogazione e regresso (artt. 1949 e 1950 c.c.): se paghi, subentri nei diritti della banca verso la società e puoi far valere il tuo credito nella procedura;
  • eccezioni sul saldo: le contestazioni sul calcolo del saldo (interessi, commissioni, capitalizzazione) che la società avrebbe potuto sollevare sono rilevanti anche per te, perché ti è chiesto di pagare quel saldo.

Se la richiesta della banca supera la tua capacità di pagare, e non sei a tua volta un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, entrano in gioco gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), che transitano per un Organismo di composizione della crisi.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Saldo passivo del conto alla data della sentenza: 63.270 €. Fideiussione omnibus fino a un importo massimo garantito di 50.000 €. La banca chiede al socio 50.000 €.

Prima verifica: il saldo è corretto? Supponiamo che la revisione dell’estratto conto evidenzi addebiti contestabili per 4.810 €: il saldo ricalcolato scende a 58.460 €, ancora sopra il massimale, quindi l’esposizione del garante resta di 50.000 €.

Seconda verifica: la banca ha aumentato il fido negli ultimi mesi pur conoscendo la crisi? Se, per esempio, il fido è stato elevato da 40.000 a 60.000 € quattro mesi prima della domanda, quando i bilanci già segnalavano perdite rilevanti, si apre la questione della liberazione ex art. 1956 c.c. per la quota di credito concessa successivamente: è una valutazione di fatto, che va costruita sui documenti.

Terza verifica: se il socio paga 50.000 €, si surroga alla banca nella procedura e potrà essere ammesso al passivo per quell’importo, con le prospettive di riparto tipiche dei crediti chirografari.

I rischi specifici

Il rischio principale è che il debito della società diventi un debito personale che travolge il patrimonio familiare: casa, conto personale, stipendio o pensione. Il secondo rischio è firmare un piano di rientro con la banca senza aver verificato il saldo e le possibili eccezioni.

Le mosse giuste

  1. Recupera il testo integrale della fideiussione e verifica massimale, deroghe e clausole.
  2. Chiedi alla banca (o al curatore) gli estratti del conto garantito e falli ricalcolare.
  3. Valuta i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c.
  4. Se l’esposizione è insostenibile, valuta per tempo l’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, prima che inizino i pignoramenti.

Giurisprudenza dedicata

Il tema del garante tocca il conto corrente soprattutto in punto di determinazione del saldo e di rivalsa. Sul primo aspetto, è utile ricordare che lo scioglimento del conto non elimina gli obblighi informativi della banca e il diritto di ottenere la documentazione del rapporto (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2007, n. 15669): presupposto indispensabile per qualunque verifica del saldo garantito.

Tre conti, tre esiti: le simulazioni a confronto

Mettiamo in parallelo lo stesso evento, una liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 22 maggio su domanda depositata il 10 marzo, osservandolo da tre punti di vista diversi. Le ipotesi sono dimostrative e i numeri servono solo a far vedere come cambiano le regole.

Simulazione 1 — L’amministratore e il conto ordinario

Il conto ordinario della società presenta al 22 maggio un saldo attivo di 9.715 €. Il 23 maggio l’amministratore, non ancora informato del blocco, dispone due bonifici: 3.280 € al commercialista per prestazioni passate, 1.940 € a un fornitore. La banca, che registra la sentenza il 24, li ha già eseguiti.

Esito: entrambi i pagamenti sono inefficaci ex art. 144 CCII. Il curatore chiede ai beneficiari la restituzione di 5.220 €; i due creditori dovranno insinuarsi al passivo. L’amministratore dovrà spiegare perché ha operato dopo la sentenza, e la vicenda entra nella relazione del curatore. Se la banca ha eseguito ordini già privi di efficacia, si pone anche la questione della sua posizione: la banca che paga dopo la sentenza può agire in ripetizione verso i beneficiari (Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2000, n. 16032), ma questo non toglie che il saldo dovuto alla procedura sia quello alla data della sentenza.

Simulazione 2 — La banca e le rimesse del periodo sospetto

Conto affidato con fido di 30.000 € revocato il 5 gennaio. Da quel momento il conto è scoperto: esposizione massima raggiunta nel periodo di conoscenza dell’insolvenza 47.360 €, esposizione residua al 22 maggio 21.590 €. Nei mesi tra gennaio e marzo sono affluite rimesse per 38.900 €.

Il curatore agisce in revocatoria sostenendo che le rimesse, affluite su conto scoperto, hanno natura solutoria e che la banca conosceva l’insolvenza (lo dimostrerebbe la stessa revoca del fido). Spetta alla banca allegare e provare che la riduzione dell’esposizione non è stata durevole, per esempio perché ogni rimessa è stata seguita da nuovi addebiti che hanno finanziato pagamenti successivi. In ogni caso la restituzione incontra il limite dell’art. 171 CCII: 47.360 − 21.590 = 25.770 €. Anche se tutte le rimesse fossero revocabili (38.900 €), la banca non restituirebbe più di 25.770 €.

Simulazione 3 — Il socio garante

Il socio ha firmato una fideiussione fino a 35.000 € sul conto affidato della simulazione 2. Al 22 maggio il saldo passivo è di 21.590 €. La banca chiede al socio l’intero saldo.

Se, a seguito della revocatoria, la banca restituisce 25.770 € alla procedura, il suo credito verso la società si ricostituisce per lo stesso importo e potrà insinuarsi al passivo. Per il garante si pone allora la questione dell’estensione della garanzia: la banca potrebbe sostenere che la fideiussione copre anche il credito “rinato” dopo la revocatoria. Su questo punto il testo della fideiussione è decisivo, perché molte fideiussioni bancarie contengono clausole che estendono espressamente la garanzia a tali ipotesi. Esposizione teorica massima del socio: 35.000 €, entro il massimale.

I casi misti: quando sei in più profili contemporaneamente

Nelle società piccole e medie è raro che una persona stia in un solo profilo. Per chi è nella tua posizione le regole si sommano, e talvolta entrano in tensione.

Amministratore e garante insieme. È il caso più frequente: chi ha gestito la società ha anche firmato la fideiussione. Hai interesse a che il saldo passivo del conto sia il più basso possibile (come garante), ma il curatore guarderà proprio i tuoi movimenti di conto (come amministratore). Le rimesse con cui, negli ultimi mesi, hai ridotto lo scoperto per alleggerire la tua fideiussione possono essere lette come pagamenti preferenziali alla banca. Se la banca le restituisce in revocatoria, il suo credito rinasce e, a seconda delle clausole, torna a gravare su di te.

Socio, garante e creditore. Hai finanziato la società con versamenti sul conto e, al tempo stesso, hai garantito la banca. I tuoi finanziamenti, se effettuati in situazioni di squilibrio, possono essere soggetti alla postergazione prevista dal codice civile per i finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata (art. 2467 c.c.), e i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore possono essere chiesti indietro. Come garante, se paghi la banca, ti surroghi, ma il tuo credito di regresso convive con quello da finanziamento: vanno gestiti insieme.

Cliente e creditore della società. Sei un’impresa che compra e vende con la società in liquidazione: le devi 12.000 € e ti deve 8.000 €. Puoi opporre la compensazione ex art. 155 CCII se entrambe le posizioni hanno origine anteriore alla procedura; versi così al curatore solo la differenza. Attenzione però al pagamento della differenza: va fatto sul conto della procedura, non sul vecchio IBAN.

Dipendente con stipendio accreditato dopo la sentenza. Il dipendente che riceve sul proprio conto un bonifico partito dal conto aziendale dopo la sentenza è, tecnicamente, nella posizione del profilo 4: il pagamento è inefficace. Ma il suo credito di lavoro è assistito da privilegio, e per le ultime mensilità e il TFR esiste l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS. La regolazione con il curatore va gestita con attenzione per non perdere le tutele.

L’imprenditore che sta per entrare nella procedura. Un caso misto particolare è quello di chi legge questa guida prima della sentenza. Se la società è in crisi ma non ancora insolvente in modo irreversibile, la composizione negoziata della crisi offre uno spazio di trattativa con le banche: l’art. 16 CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari. È in questa fase che il destino del conto corrente può ancora cambiare.

Il confronto tra profili in una tabella

La tabella riassume, per ciascun profilo, cosa cambia con l’apertura della liquidazione giudiziale. Le sezioni precedenti spiegano il dettaglio.

Aspetto Amministratore Banca Cliente-debitore Fornitore-creditore Socio garante
Effetto immediato della sentenza Perde il potere di disporre del conto Contratto sciolto, saldo cristallizzato Deve pagare al curatore Pagamenti successivi inefficaci Il saldo passivo diventa esigibile verso di lui
Norma chiave artt. 142, 144 CCII artt. 155, 166, 171, 178 CCII art. 144 CCII artt. 144, 166 CCII artt. 1944 ss., 1956 c.c.
Rischio principale Contestazione di prelievi e pagamenti preferenziali Revocatoria delle rimesse Pagare due volte Restituire somme già incassate Debito personale fino al massimale
Tutela principale Documentazione delle causali Patto di compensazione e limite del massimo scoperto Prova che la somma è arrivata alla procedura Esenzione per pagamenti nei termini d’uso; prova contraria sulla conoscenza Verifica del saldo, liberazione ex art. 1956 c.c., surrogazione
Peso della buona fede Nullo per atti post sentenza Rilevante solo per la revocatoria (conoscenza dell’insolvenza) Nullo per pagamenti post sentenza Rilevante per la revocatoria, nullo per l’inefficacia Rilevante per l’art. 1956 c.c. (conoscenza della banca)

Le domande trasversali

Il curatore usa lo stesso conto della società o ne apre uno nuovo?

Il curatore opera su un conto intestato alla procedura, sul quale vanno depositate le somme riscosse. Il vecchio conto della società, sciolto con la sentenza, serve solo per determinare il saldo e acquisire le somme che vi sono rimaste o che vi sono affluite dopo. Chiunque debba pagare dopo la sentenza deve farlo sul conto della procedura.

Gli assegni emessi dalla società prima della sentenza e presentati dopo vengono pagati?

L’ordine di pagamento rappresentato dall’assegno perde efficacia con l’apertura della procedura. Se la banca paga ugualmente, lo fa a proprio rischio e può agire verso il beneficiario per riavere la somma (Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2000, n. 16032). Sul caso particolare dell’assegno circolare richiesto dalla società, la Cassazione ha precisato che l’inefficacia è relativa e opera solo su iniziativa del curatore (Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2009, n. 17310, legge fallimentare).

Il saldo attivo del conto lo prende tutto il curatore?

Sì, salvo compensazione. Se la banca vanta crediti verso la società con origine anteriore alla procedura, può opporli in compensazione ex art. 155 CCII e il curatore riceverà solo la differenza. Per questo, in presenza di più rapporti presso lo stesso istituto, il saldo “netto” può essere molto diverso da quello del singolo conto.

Cosa succede se la società aveva un conto presso Poste o presso un istituto di pagamento?

I principi non cambiano: la Cassazione li ha applicati anche ai conti correnti postali, ritenendo inefficaci gli addebiti successivi alla pubblicazione della sentenza senza necessità di una specifica comunicazione all’operatore (Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2005, n. 6624). Il curatore censisce tutti i rapporti finanziari, non solo quelli bancari tradizionali.

Se la procedura si chiude, il conto “rinasce”?

No. Il contratto si è sciolto con la sentenza e la società, a chiusura della liquidazione, viene normalmente cancellata dal registro delle imprese. Le posizioni dei garanti, invece, sopravvivono alla chiusura per la parte di credito non soddisfatta nei riparti.

Il curatore può chiedere alla banca gli estratti conto di anni precedenti?

Sì. La sentenza lo autorizza ad accedere all’archivio dei rapporti finanziari (art. 49 CCII) e la banca, anche dopo lo scioglimento del conto, resta tenuta a consegnare la documentazione del rapporto (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2007, n. 15669). In pratica il curatore ottiene gli estratti relativi a tutto l’arco temporale utile per le azioni revocatorie e di responsabilità. Per tutti i profili questo significa una cosa sola: ciò che è passato dal conto negli ultimi anni sarà letto, riga per riga.

Le somme pignorate sul conto prima della sentenza che fine fanno?

Dall’apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII). Se un creditore aveva pignorato il conto presso la banca e la procedura esecutiva non si era ancora chiusa con l’assegnazione e il pagamento, le somme vincolate confluiscono nell’attivo. La Cassazione ha precisato che il terzo pignorato deve pagare al curatore se la sentenza interviene prima del pagamento (Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994, legge fallimentare); e che, ai fini dell’inefficacia o della revocatoria, il momento rilevante è quello dell’effettivo incasso da parte del creditore assegnatario, non quello dell’ordinanza di assegnazione (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1544, legge fallimentare). Per il creditore che pensava di aver “messo in sicurezza” il proprio credito con il pignoramento del conto, è una sorpresa frequente.

La banca può segnalare la società e i garanti alla Centrale rischi?

Il passaggio a sofferenza della posizione della società è una conseguenza tipica dell’apertura della procedura. Per i garanti, la segnalazione dipende dalla posizione di ciascuno. Le segnalazioni hanno effetti concreti sull’accesso al credito personale dei soci: è un ulteriore motivo per cui il garante deve verificare per tempo l’esattezza del saldo e delle proprie obbligazioni.

Prima della sentenza: il conto corrente nei mesi della crisi

Tutto ciò che abbiamo descritto finora accade dopo la sentenza o viene valutato dopo la sentenza. Ma la maggior parte dei problemi, per tutti i profili, nasce prima: nei mesi in cui la società è in difficoltà e il conto corrente diventa il luogo in cui la crisi si manifesta per prima. Per chi è in questa fase, alcune indicazioni valgono per ciascun profilo.

I segnali che il conto manda prima della procedura

La revoca o la riduzione degli affidamenti, il rientro richiesto con breve preavviso, il rifiuto di nuove anticipazioni, il passaggio della posizione a “inadempienza probabile” o a sofferenza: sono tutti eventi che la banca comunica, e che segnano anche il momento a partire dal quale il curatore proverà, in futuro, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’istituto. Ogni comunicazione della banca nei mesi della crisi è un documento che conterà nel processo. L’amministratore deve conservarle; la banca deve sapere che la propria condotta sarà letta anche come prova della propria consapevolezza; il garante deve tenerne conto per valutare l’art. 1956 c.c.

Le scelte che l’amministratore fa sul conto e le loro conseguenze

Nella fase pre-procedura l’amministratore conserva il potere di disporre del conto, ma il modo in cui lo usa diventa determinante:

  • ridurre lo scoperto bancario a scapito degli altri creditori significa generare rimesse che, se affluite su conto scoperto, potranno essere chieste indietro alla banca;
  • pagare alcuni fornitori e non altri può esporre quei pagamenti a revocatoria e, nei casi più gravi, a contestazioni di natura penale per preferenza;
  • spostare la liquidità su conti di altre società o dei soci è la condotta più rischiosa, perché la ricostruzione bancaria la rende immediatamente visibile.

L’alternativa a una gestione “di emergenza” del conto è la gestione strutturata della crisi. Il Codice offre strumenti pensati proprio per evitare che la crisi diventi insolvenza.

La composizione negoziata come spazio di trattativa con le banche

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) consente all’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ritiene ragionevolmente perseguibile il risanamento, di avviare trattative con i creditori, a partire dalle banche, con l’assistenza di un esperto indipendente. Per il conto corrente l’effetto rilevante è quello già ricordato: l’accesso alla composizione negoziata, di per sé, non giustifica la sospensione o la revoca degli affidamenti (art. 16 CCII). Le banche partecipano alle trattative in modo attivo, informato e secondo buona fede.

Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio, conti compresi. Se le trattative portano a un accordo, il conto corrente resta uno strumento operativo dell’impresa risanata; se falliscono, i movimenti di quel periodo saranno comunque valutati con criteri specifici dal Codice.

Cosa conservare, per ciascun profilo, prima che sia tardi

Profilo Documenti da conservare
Amministratore estratti conto completi, contratti di affidamento, comunicazioni di revoca, giustificativi di ogni prelievo e giroconto
Banca contratti con data certa, patti di compensazione, mandati all’incasso, delibere di affidamento e di revoca
Cliente-debitore contabili dei pagamenti con IBAN del beneficiario e data valuta
Fornitore-creditore contratti, ordini, fatture, storico dei termini di pagamento abituali
Socio garante fideiussione integrale, eventuali successive estensioni del fido, corrispondenza con la banca

Quando il problema si sposta sulle persone fisiche

Una società di capitali in liquidazione giudiziale non trascina con sé, automaticamente, i propri soci: il patrimonio personale resta distinto. Ma il conto corrente è proprio il punto in cui questa separazione si incrina, attraverso le fideiussioni, i finanziamenti dei soci, le responsabilità degli amministratori. Quando il debito si trasferisce sulle persone fisiche, e queste non sono in grado di farvi fronte, la disciplina applicabile non è più quella della liquidazione giudiziale ma quella del sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata, con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi. È un passaggio che va pianificato, non subito.

La giurisprudenza profilo per profilo

Raccogliamo qui le pronunce citate, ordinate per profilo. Molte sono state rese in regime di legge fallimentare: le indichiamo come tali, perché le norme del Codice della crisi che le sostituiscono (artt. 144, 155, 166, 171, 178 CCII) ne riproducono in larga parte il contenuto.

Per l’amministratore

  • Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19165 (legge fallimentare). I pagamenti dovuti alla società dopo la sentenza, se finiscono a soggetti diversi dalla curatela, sono inefficaci verso tutti e la buona fede di chi paga non rileva. Rilevanza: chi continua a gestire gli incassi aziendali dopo la sentenza crea solo atti privi di effetti.

Per la banca

  • Cass. civ., sez. I, nn. 5847, 5848 e 5849 del marzo 2026 (rese su fattispecie di legge fallimentare). La rimessa revocabile è quella che estingue un credito liquido ed esigibile, cioè affluita su conto scoperto; che la riduzione dell’esposizione non sia stata consistente o durevole è un fatto impeditivo che la banca deve allegare e provare. Rilevanza: sposta sulla banca un onere probatorio decisivo, con argomenti estendibili all’art. 166 CCII.
  • Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2023, n. 12389. L’esistenza di un’apertura di credito che escluda lo scoperto è un fatto che rileva come impeditivo nella revocatoria delle rimesse. Rilevanza: la banca deve documentare gli affidamenti in essere.
  • Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2007, n. 15669 (legge fallimentare). Lo scioglimento del conto non estingue ogni obbligo: la banca deve fornire al curatore la documentazione del rapporto secondo buona fede. Rilevanza: base di ogni ricostruzione del saldo.
  • Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2005, n. 6624 (legge fallimentare). Anche ai conti correnti postali si applicano le regole concorsuali; gli addebiti successivi alla sentenza sono inefficaci senza bisogno di comunicazioni all’operatore. Rilevanza: l’inefficacia non dipende dalla notizia.
  • Cass. civ., sez. I, 4 marzo 2011, n. 5230 (legge fallimentare). Il curatore può reclamare le somme accreditate sul conto dopo la sentenza, ma deve identificare chi ha pagato e chi ha beneficiato. Rilevanza: delimita la pretesa del curatore sugli accrediti successivi.
  • Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2000, n. 16032 (legge fallimentare). Dopo l’apertura l’ordine di pagamento perde efficacia; la banca che paga con mezzi propri può ripetere dal beneficiario. Rilevanza: chiarisce la posizione della banca che esegue ordini tardivi.
  • Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2005, n. 14382 (legge fallimentare). La banca che anticipa il controvalore di un assegno senza clausola “salvo buon fine” instaura un rapporto autonomo; il pagamento successivo alla sentenza è inefficace. Rilevanza: la forma dell’accredito cambia il rischio.
  • Cass. civ., sez. I, 1 luglio 2008, n. 17954 (legge fallimentare). È ammessa la compensazione tra il debito restitutorio della banca da pagamento inefficace e un suo credito verso la curatela. Rilevanza: gestione delle posizioni incrociate.
  • Cass. civ. n. 825/2015 (legge fallimentare; data non reperita in sede di verifica). La compensazione nel concorso richiede che il fatto genetico delle obbligazioni contrapposte sia anteriore all’apertura, anche se liquidità ed esigibilità maturano dopo. Rilevanza: criterio per valutare le compensazioni della banca ex art. 155 CCII.
  • Cass. civ. n. 17999/2011 (legge fallimentare; data non reperita). Nelle anticipazioni con mandato all’incasso assistito da patto di compensazione, la banca può compensare gli incassi e non opera la cristallizzazione. Rilevanza: rende decisivo il testo del contratto anticipi.
  • Cass. civ., ord. n. 2556/2023 (concordato preventivo; data non reperita). Per le anticipazioni su ricevute bancarie occorre accertare se la convenzione attribuisca alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse. Rilevanza: senza quella clausola la compensazione è esposta a contestazione.

Per il cliente-debitore

  • Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18222 (legge fallimentare). Il pagamento eseguito dopo la sentenza a chi non è legittimato non libera chi paga ed è un indebito, a prescindere dalla buona fede. Rilevanza: il rischio di pagare due volte.
  • Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2009, n. 17310 (legge fallimentare). L’inefficacia degli atti del debitore successivi alla sentenza è relativa e opera su iniziativa del curatore. Rilevanza: chi riceve un assegno circolare deve attendersi l’eventuale azione del curatore, non un rifiuto automatico.

Per il fornitore-creditore

  • Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2005, n. 351 (legge fallimentare). Revocatoria e azione di inefficacia sono azioni distinte. Rilevanza: il fornitore deve capire quale delle due gli viene contestata, perché le difese cambiano.
  • Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 21246 (legge fallimentare). L’azione di inefficacia è autonoma dal rapporto sottostante e la prescrizione non decorre prima del pagamento inefficace. Rilevanza: tempi della pretesa restitutoria.

Per il socio garante

Per il garante valgono, per riflesso, le pronunce sulla determinazione del saldo e sugli obblighi documentali della banca (in particolare Cass. n. 15669/2007) e quelle sulla revocatoria delle rimesse, perché ogni somma che la banca restituisce alla procedura fa rinascere il credito garantito.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te, a seconda del profilo

Ogni profilo ha bisogno di un intervento diverso. Ecco, concretamente, cosa fa lo Studio.

  1. Per gli amministratori, ricostruiamo i movimenti del conto degli ultimi anni confrontando estratti, contabilità e giustificativi, per individuare in anticipo le operazioni che il curatore potrebbe contestare e preparare la documentazione delle causali.
  2. Per gli amministratori, gestiamo i rapporti con il curatore: predisponiamo la consegna ordinata della documentazione bancaria e delle credenziali, e redigiamo le risposte alle richieste di chiarimento sui singoli movimenti.
  3. Per i fornitori, analizziamo le richieste di restituzione distinguendo i pagamenti successivi alla sentenza (inefficacia ex art. 144 CCII) da quelli anteriori (revocatoria ex art. 166 CCII), e verifichiamo l’esenzione per i pagamenti nei termini d’uso.
  4. Per i fornitori e i creditori, predisponiamo la domanda di insinuazione al passivo del credito che rivive dopo la restituzione, rispettando i termini fissati dalla procedura.
  5. Per i clienti-debitori, verifichiamo l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti a cavallo della sentenza, ricostruendo con le contabili il percorso della somma fino al conto della procedura, e valutiamo le compensazioni opponibili ex art. 155 CCII.
  6. Per i soci garanti, esaminiamo il testo della fideiussione: massimale, clausole di estensione, deroghe ai diritti del garante.
  7. Per i soci garanti, facciamo ricalcolare il saldo del conto garantito dallo staff di commercialisti, individuando addebiti contestabili, e valutiamo i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c.
  8. Per i soci garanti in difficoltà, costruiamo il percorso di sovraindebitamento più adatto (ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata) e lo presentiamo all’Organismo di composizione della crisi.
  9. Per le imprese non ancora in procedura, valutiamo l’accesso alla composizione negoziata della crisi e prepariamo la documentazione per aprire le trattative con le banche prima che gli affidamenti vengano revocati.
  10. Per tutti i profili, impostiamo il contenzioso quando la contestazione non è componibile: opposizioni, giudizi revocatori, giudizi sulle fideiussioni, fino all’eventuale ricorso in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: è la competenza che riguarda la fase in cui la società è in crisi e il rapporto con le banche, e quindi il destino del conto corrente, può ancora essere governato. Altrettanto rilevante, per i soci e i garanti, è la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di seguire il momento in cui il debito bancario della società si trasferisce sulle persone fisiche.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra una fase e l’altra. Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati impostano le difese, i commercialisti ricostruiscono saldi, movimenti e rimesse, con la competenza in diritto bancario necessaria per leggere un conto corrente come lo leggerà il curatore o il giudice.

In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il conto corrente di una società in liquidazione giudiziale non ha un unico destino. Si scioglie, viene cristallizzato, passa al curatore; ma ciò che significa per te dipende dalla tua posizione. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi, o in quali profili insieme; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di qualcun altro. L’amministratore deve smettere subito di operare e documentare il passato; la banca deve difendere le proprie compensazioni e provare i fatti impeditivi; il cliente deve pagare solo al curatore; il fornitore deve valutare con lucidità la richiesta di restituzione; il garante deve verificare saldo e fideiussione prima di firmare qualunque piano.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le due competenze che il conto corrente attraversa: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), per la fase in cui la società tratta con le banche e la procedura può ancora essere evitata, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, per quando il debito del conto ricade sui soci e sui garanti.

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