Cos’è La Regola Della Priorità Relativa Nel Concordato In Continuità?

Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che imprenditori, amministratori, direttori finanziari e creditori sollevano più spesso quando sentono parlare di “priorità relativa” in un concordato preventivo in continuità aziendale. Le domande sono riportate come vengono poste davvero, a voce o per iscritto; le risposte sono complete, ma rimandano tra loro per non ripetere le stesse cose due volte.

Il contesto normativo, in breve. La regola sta nell’art. 84, comma 6, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), introdotta nel 2022 recependo la Direttiva (UE) 2019/1023 e poi ritoccata dal correttivo D.Lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024. Si applica soltanto al concordato in continuità e soltanto al valore che la continuità produce “in più” rispetto a una liquidazione. Il comma 7 dello stesso articolo la limita a favore dei lavoratori, e l’art. 112 CCII la ripropone come condizione per l’omologazione forzosa contro le classi dissenzienti.

Non troverete qui una guida generale al concordato, né un confronto teorico tra sistemi distributivi: l’angolo è uno solo, cioè come funziona in pratica la priorità relativa quando si scrive, si vota e si omologa un piano in continuità.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è la sede in cui, prima ancora di depositare un concordato, si discute con banche, fornitori ed Erario di come ripartire il valore che l’azienda in funzionamento può generare. È lì che la priorità relativa diventa concreta, perché ogni creditore vuole sapere quanto riceverà dal “plusvalore da continuità” rispetto agli altri. Chi negozia quella ripartizione deve conoscere le regole che il tribunale applicherà poi in sede di omologazione.

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Blocco A — Le basi

“In parole semplici, cosa dice la regola della priorità relativa?”

Dice che, nel concordato in continuità, la parte di valore prodotta dalla prosecuzione dell’attività non deve per forza pagare prima al 100% i creditori di rango superiore: basta che questi ricevano un trattamento più favorevole di quelli di rango inferiore.

Vediamola pezzo per pezzo, perché ogni parola conta.

Il comma 6 dell’art. 84 CCII divide il “patrimonio” che il piano mette a disposizione dei creditori in due porzioni:

  1. il valore di liquidazione, cioè quanto i creditori otterrebbero se l’impresa venisse liquidata in sede giudiziale. Questa porzione va distribuita rispettando rigidamente la graduazione delle cause legittime di prelazione: prima i creditori di grado superiore, poi gli altri;
  2. il valore eccedente quello di liquidazione, cioè il plusvalore che esiste solo perché l’azienda continua a lavorare (flussi di cassa futuri, avviamento, maggiore valore dell’azienda in funzionamento). Su questa porzione la legge si accontenta di un criterio più flessibile.

Il criterio flessibile ha due facce: i crediti inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Tradotto: se avete una classe di privilegiati e una di chirografari, sul plusvalore i chirografari possono iniziare a ricevere qualcosa anche quando i privilegiati non sono ancora stati pagati per intero. L’importante è che i privilegiati, alla fine, stiano “meglio” dei chirografari.

Due precisazioni che evitano equivoci frequenti:

  • la regola non tocca il valore di liquidazione: quella fetta resta soggetta all’ordine rigido delle prelazioni;
  • la regola ha un’eccezione espressa: i crediti dei lavoratori di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno pagati rispettando la graduazione anche sul valore eccedente (comma 7, di cui parliamo più avanti).

Insomma, la priorità relativa non è un “liberi tutti”. È un margine di manovra controllato, che vale solo su una parte del valore e solo per i concordati che puntano a far sopravvivere l’impresa.

“Vale per tutti i concordati o solo per alcuni?”

Solo per il concordato preventivo in continuità aziendale, diretta o indiretta. Nel concordato liquidatorio non c’è plusvalore da continuità da distribuire, e quindi la regola non ha spazio.

La continuità può essere:

  • diretta, quando è lo stesso imprenditore che prosegue l’attività;
  • indiretta, quando l’azienda viene gestita da un soggetto diverso (affitto, cessione, conferimento), purché il piano preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Il Tribunale di Firenze, con un provvedimento dell’8 gennaio 2025 commentato in dottrina, si è confrontato proprio con un concordato in continuità prevalentemente indiretta, ragionando su come individuare il valore eccedente quello di liquidazione facendo riferimento all’azienda nel suo complesso. È il segnale che la priorità relativa non è riservata a chi prosegue “in proprio”: conta che ci sia un valore aggiuntivo legato al funzionamento dell’azienda.

C’è poi un’apertura interessante sul fronte del sovraindebitamento. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha applicato la logica dell’art. 84, comma 6, a un concordato minore in continuità proposto da un avvocato, equiparando l’attività professionale a quella d’impresa ai fini della distribuzione del plusvalore. È una pronuncia di merito, non un orientamento consolidato, ma mostra che il ragionamento può estendersi oltre il concordato “maggiore”.

Attenzione invece al contrario: non basta chiamare “in continuità” un piano per ottenere la regola. Se il piano è, nella sostanza, una liquidazione con una breve coda di attività, il tribunale può ritenere che manchi il presupposto. E con esso cade la possibilità di distribuire il surplus in modo flessibile.

“Chi decide quanto vale il ‘valore di liquidazione’? Me lo invento io?”

No. Il valore di liquidazione è stimato nel piano, ma deve reggere al vaglio dell’attestatore, del commissario giudiziale, dei creditori e del tribunale.

È il numero più importante dell’intera operazione, perché segna il confine tra le due porzioni di valore. Più è alto, più la parte “rigida” si allarga e meno spazio resta alla priorità relativa. Più è basso, più si espande il surplus distribuibile in modo flessibile.

Proprio per questo è anche il numero più contestato. Il creditore privilegiato ha interesse a sostenere che il valore di liquidazione sia alto (perché quella fetta lo paga per primo); il chirografario ha l’interesse opposto. La dottrina ha dedicato molte pagine alla nozione di “valore di liquidazione” e alla sua evoluzione dal testo originario del Codice al correttivo del 2024, e le prime pronunce di merito mostrano che i tribunali la esaminano con attenzione.

In concreto, il valore di liquidazione si costruisce ipotizzando cosa accadrebbe in una liquidazione giudiziale: realizzo dei beni a valori di mercato in condizioni di vendita forzata, tempi, costi della procedura, azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità) che il curatore potrebbe esercitare. Non è il valore contabile, e non è il valore “di funzionamento”.

Un valore di liquidazione sottostimato è il modo più rapido per farsi bocciare un piano: il commissario lo segnala, i creditori privilegiati lo contestano in sede di opposizione all’omologazione, il tribunale lo ricalcola.

“E il ‘surplus’ da continuità, da dove viene fuori?”

Dalla differenza tra quanto il piano distribuisce complessivamente e quanto si otterrebbe liquidando. Non è un tesoretto nascosto: è un valore che esiste solo se l’impresa continua.

Le fonti tipiche del surplus sono:

  • i flussi di cassa generati dalla gestione nel periodo di piano;
  • il maggior valore dell’azienda in funzionamento rispetto alla vendita atomistica dei beni;
  • in caso di continuità indiretta, il prezzo o i canoni pagati dal terzo che rileva o affitta l’azienda, nella misura in cui superano il valore di liquidazione.

Va tenuto distinto dalle risorse esterne (la cosiddetta finanza esogena), cioè denaro che arriva da terzi senza far parte del patrimonio del debitore. La Cassazione, già sotto la legge fallimentare (Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373), aveva distinto la finanza apportata da terzi dal patrimonio del debitore. Il comma 6 dell’art. 84, nel testo vigente, prevede che le risorse esterne possano essere distribuite in deroga alle regole di graduazione, alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

Perché questa distinzione conta? Perché sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474) ha affermato che i flussi prodotti dalla continuità non sono finanza esterna: sono un incremento di valore dei fattori produttivi dell’impresa, rientrano nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c. e non sono liberamente distribuibili. Per le domande depositate dopo il 15 luglio 2022 vale invece il CCII, che proprio con il comma 6 dell’art. 84 disciplina espressamente come distribuire quel valore.


Blocco B — La procedura

“Come si scrive, in pratica, un piano che usa la priorità relativa?”

Si parte dalla graduatoria dei creditori, si calcola il valore di liquidazione, si individua il surplus e poi si costruiscono le classi in modo che ciascuna sia trattata coerentemente con il proprio rango.

Il percorso operativo, semplificato, è questo.

Primo: la mappa dei crediti. Si censiscono tutti i debiti con la rispettiva causa di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio speciale, privilegio generale nei diversi gradi dell’art. 2778 c.c., chirografo). Senza una graduatoria corretta, la priorità relativa non si può applicare, perché si fonda proprio sul confronto tra gradi.

Secondo: il test di liquidazione. Si stima il valore di liquidazione complessivo e quello dei singoli beni gravati da garanzie. L’art. 84, comma 5, CCII consente di pagare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione del bene su cui grava la garanzia, al netto delle spese, come attestato da un professionista indipendente; la parte che non trova capienza viene trattata come chirografaria.

Terzo: il calcolo del surplus. Si quantifica quanto valore in più genera il piano rispetto alla liquidazione.

Quarto: la distribuzione su due livelli. Il valore di liquidazione segue l’ordine rigido; il surplus segue la priorità relativa, rispettando il vincolo dei lavoratori del comma 7.

Quinto: le classi. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è centrale, ed è proprio sulle classi che la regola ragiona (“classi dello stesso grado”, “classi di grado inferiore”).

Sesto: le verifiche dell’attestatore sulla fattibilità e sul rispetto delle regole distributive.

La tabella che segue riassume i passaggi in cui la priorità relativa entra in gioco.

Fase Atto Termine / momento Davanti a chi
Preparazione Graduatoria dei crediti e stima del valore di liquidazione Prima del deposito del ricorso Debitore, advisor, attestatore
Deposito Ricorso con proposta, piano, classi e relazione di attestazione Deposito della domanda (anche dopo una domanda con riserva, nel termine concesso dal tribunale) Tribunale competente
Apertura Verifica di ammissibilità e regolarità della proposta Dopo il deposito Tribunale
Istruttoria Relazione del commissario giudiziale su piano e trattamento delle classi Prima del voto, nei tempi fissati dal decreto di apertura Commissario giudiziale, creditori
Voto Espressione del voto per classi Nei termini del decreto di apertura Creditori, commissario
Omologazione Giudizio di omologazione, eventuali opposizioni, eventuale ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII) Udienza fissata dal tribunale Tribunale
Esecuzione Pagamenti secondo il piano Durata del piano Debitore, sotto la sorveglianza del commissario

I termini precisi di ciascuna fase dipendono dal decreto del tribunale e dalle norme sul procedimento unitario: vanno sempre letti caso per caso.

“Come faccio a sapere se una classe è ‘trattata meglio’ di un’altra?”

Si confronta il trattamento complessivo che ciascuna classe riceve, di norma in termini percentuali rispetto all’ammontare dei crediti che la compongono.

La norma parla di trattamento “complessivamente” più favorevole. Questo avverbio è importante: il confronto non si fa sulla singola rata o sul singolo flusso, ma sul risultato finale che la classe ottiene dal piano, sommando quanto riceve dal valore di liquidazione e quanto riceve dal surplus.

In pratica i professionisti utilizzano soprattutto:

  • la percentuale di soddisfazione (quanto viene pagato rispetto al credito);
  • la tempistica dei pagamenti, perché ricevere il 60% in un anno non equivale a riceverlo in cinque;
  • la natura dell’utilità attribuita (denaro, strumenti finanziari, crediti), che va resa confrontabile.

Ecco perché, nella dottrina specializzata, si discute molto di come “attualizzare” i pagamenti diluiti nel tempo prima di confrontarli. Un piano che dà ai privilegiati una percentuale nominale più alta ma pagata molto più tardi dei chirografari potrebbe non essere davvero “più favorevole”: è un punto da verificare sempre con calcoli trasparenti, perché la relazione del commissario e un eventuale opponente lo metteranno sotto la lente.

C’è anche un tema di confronto tra classi dello stesso grado: la norma chiede un trattamento “almeno pari” a quello delle altre classi dello stesso rango. Ci torniamo più avanti, perché è uno dei punti più delicati.

“Il comma 7 sui lavoratori cosa cambia?”

Cambia molto: per i crediti di lavoro privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., la priorità relativa non vale. Si applica la graduazione rigida su tutto il valore, sia di liquidazione sia eccedente.

Il comma 7 dell’art. 84 CCII, nella formulazione risultante dal correttivo del 2024, stabilisce che i crediti per retribuzioni e provvigioni dei lavoratori (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) siano soddisfatti, nel concordato in continuità, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione tanto sul valore di liquidazione quanto sul valore eccedente. In aggiunta, la proposta deve garantire il rispetto dell’art. 2116, primo comma, c.c., che tutela le prestazioni previdenziali dei lavoratori.

Conseguenza pratica: se il valore di liquidazione non basta a pagare integralmente i lavoratori, il surplus va usato prima di tutto per loro, e solo quello che avanza può essere distribuito con la regola flessibile tra le altre classi.

Questo vincolo spiega perché, nei piani reali, la prima riga del prospetto di riparto del surplus riguarda quasi sempre i dipendenti. Ed è anche un punto in cui gli errori sono frequenti: chi imposta il piano pensando che la priorità relativa valga per “tutti i privilegiati” rischia di sottopagare proprio la categoria che la legge ha voluto proteggere di più.

“Il voto delle classi come si intreccia con la priorità relativa?”

Se tutte le classi votano a favore, il problema della priorità relativa si pone in termini di regolarità del piano. Se una o più classi votano contro, la regola diventa la chiave per ottenere comunque l’omologazione.

L’art. 112 CCII, al comma 2, disciplina la cosiddetta ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down): il tribunale può omologare il concordato in continuità anche se non tutte le classi lo hanno approvato, se ricorrono condizioni precise. Tra queste, in sintesi:

  • il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle prelazioni;
  • il valore eccedente è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, cioè la priorità relativa;
  • nessun creditore riceve più del proprio credito;
  • la proposta è approvata da una maggioranza di classi qualificata secondo i criteri della norma (ad esempio con la presenza di almeno una classe di creditori privilegiati, oppure con l’approvazione di classi che riceverebbero qualcosa oltre la liquidazione).

In altre parole, la priorità relativa è il “test di equità verticale” che le classi dissenzienti possono invocare. Se il piano la rispetta, una classe contraria può essere trascinata nell’omologazione; se non la rispetta, il dissenso pesa e può bloccare tutto.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 753/2025 già citata, ha omologato un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate e della Cassa di previdenza, applicando il cram-down alla posizione dell’Erario e utilizzando la logica della priorità relativa sul plusvalore. È un esempio di come, nella pratica, regola distributiva e superamento del dissenso viaggino insieme.

“E i crediti fiscali e contributivi? Stanno dentro o fuori dalla regola?”

Stanno dentro, ma con una disciplina specifica (art. 88 CCII) che il correttivo del 2024 ha coordinato proprio con i commi 6 e 7 dell’art. 84.

L’art. 88 CCII disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato (la cosiddetta transazione fiscale). Il D.Lgs. 136/2024 ha modificato il comma 1 dell’art. 88 e, secondo la relazione illustrativa, ha collegato espressamente il trattamento di questi crediti nel concordato in continuità alle regole di redazione del piano previste dai commi 6 e 7 dell’art. 84. Lo stesso correttivo ha toccato anche il cram-down fiscale (commi 3 e 4 dell’art. 88), prevedendo, secondo le prime letture, che il solo voto contrario di fisco ed enti previdenziali non basti a costituire l’unica classe consenziente nella ristrutturazione trasversale.

Per chi scrive il piano, l’effetto pratico è che i crediti erariali privilegiati, nella parte di surplus, partecipano alla distribuzione secondo la regola flessibile, nel rispetto delle condizioni dell’art. 88. Per chi li subisce (cioè l’amministrazione finanziaria), il controllo verterà sulla correttezza del confronto con le classi di grado inferiore.

La dottrina discute ancora del rapporto tra il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari, la priorità relativa e il classamento: è uno dei terreni dove le soluzioni non sono ancora stabili.


Blocco C — I casi particolari

“Posso pagare un po’ i chirografari anche se i privilegiati non prendono il 100%?”

Sì, sul solo surplus da continuità, a patto che i privilegiati ricevano complessivamente un trattamento più favorevole e che i lavoratori del comma 7 siano pagati per primi.

È la domanda più frequente, ed è il cuore della regola. Prima del 2022, sotto la legge fallimentare, la risposta era tendenzialmente no: la Cassazione, nella sentenza n. 22474/2024, ha ricordato che il divieto di alterare l’ordine delle prelazioni non poteva essere superato a maggioranza e richiedeva il consenso dei creditori sacrificati.

Con il CCII, per le domande successive al 15 luglio 2022, lo spazio esiste ma è delimitato:

  • sul valore di liquidazione, niente ai chirografari finché i privilegiati non hanno ricevuto quanto spetta loro secondo la graduazione;
  • sul surplus, sì, purché la classe privilegiata resti complessivamente avvantaggiata rispetto a quella chirografaria;
  • in ogni caso, i lavoratori ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno soddisfatti secondo graduazione su tutto il valore.

Perché il legislatore lo consente? Perché in un concordato in continuità i fornitori chirografari sono spesso indispensabili per proseguire l’attività. Dare loro una percentuale anche minima li incentiva a votare a favore e a continuare a rifornire l’impresa. Senza questa possibilità, molti piani sarebbero impraticabili.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 753/2025, lo ha detto in modo netto: applicare la sola regola della priorità assoluta avrebbe reso la proposta inammissibile, mentre la regola relativa ha consentito di destinare il plusvalore anche ai creditori di rango inferiore, riservando ai superiori un trattamento migliore.

“Si può usare la priorità relativa anche nel concordato minore o per un professionista?”

Ci sono aperture, ma il terreno è meno solido rispetto al concordato preventivo.

Il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) è lo strumento per i debitori non fallibili: piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli. L’art. 74, comma 4, CCII richiama, in quanto compatibili, le disposizioni sul concordato preventivo.

Due pronunce da tenere presenti:

  • Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574: nel concordato minore la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione, che gli artt. 84 e 112 CCII rendono applicabili tramite il richiamo dell’art. 74, comma 4. La violazione rende la proposta inammissibile, e il giudice può rilevarla anche d’ufficio e già prima dell’omologazione;
  • Trib. Roma, sez. XIV, 22 settembre 2025, n. 753: in un concordato minore in continuità professionale, il plusvalore può essere distribuito con la priorità relativa, equiparando il professionista all’impresa.

Lette insieme, dicono una cosa precisa: anche nel concordato minore le regole distributive degli artt. 84 e 112 CCII contano, e il giudice le controlla d’ufficio. Chi pensa che nel sovraindebitamento “tutto sia più morbido” sbaglia. Allo stesso tempo, se c’è vera continuità, il plusvalore può essere ripartito in modo flessibile.

Resta aperto, invece, il caso del consumatore: la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiama il concordato preventivo, e una parte dei commentatori segnala il rischio di un disallineamento tra debitori in situazioni simili.

“E se la società vuole che i soci conservino qualcosa?”

Si può, ma il valore lasciato ai soci entra nel confronto: le classi di creditori dissenzienti devono comunque essere trattate meglio dei soci.

Nel concordato in continuità i soci spesso puntano a mantenere la partecipazione o a ricevere strumenti nel nuovo assetto. L’art. 120-quater CCII disciplina proprio questa ipotesi: quando il piano riserva ai soci una parte del valore, l’omologazione in presenza di classi dissenzienti richiede che il trattamento delle classi di creditori dissenzienti sia più favorevole di quello riservato ai soci.

È, in sostanza, la priorità relativa applicata all’ultimo gradino della scala: i soci stanno sotto tutti i creditori, quindi possono ricevere qualcosa del plusvalore solo se i creditori, anche chirografari, stanno meglio di loro. La dottrina ha dedicato studi specifici al rapporto tra relative priority rule e diritti dei soci, e la materia richiede una costruzione accurata delle classi e delle valutazioni.

Un errore tipico: considerare “gratuito” il mantenimento delle quote. Se l’azienda in continuità vale più della liquidazione, le quote mantenute hanno un valore economico, e quel valore va misurato e messo a confronto.

“Due classi di chirografari possono avere percentuali diverse?”

La risposta breve è: sì, il CCII consente trattamenti differenziati tra classi; ma la priorità relativa richiede che una classe riceva un trattamento “almeno pari” a quello delle classi dello stesso grado, e qui nasce un problema da gestire con molta cura.

L’art. 85 CCII consente di suddividere i creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, con trattamenti differenziati. È normale, ad esempio, separare i fornitori strategici dalle banche, entrambe chirografarie.

Il comma 6 dell’art. 84, però, parla di classi che ricevono “almeno” lo stesso trattamento di quelle dello stesso grado. Come si concilia? È uno dei nodi interpretativi più discussi. In termini pratici, il rischio emerge soprattutto quando la classe “svantaggiata” vota contro e il debitore chiede la ristrutturazione trasversale: quella classe può invocare la condizione di parità orizzontale.

Nella nostra attività questo è il punto su cui ci soffermiamo di più quando analizziamo un piano: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, verifica con lo staff di commercialisti se ogni differenziazione tra classi dello stesso grado sia giustificata e se regga a un eventuale dissenso.

Un indizio utile: la differenziazione è più difendibile se ancorata a ragioni oggettive (ad esempio la prosecuzione delle forniture, che porta valore al piano) e se le classi coinvolte hanno buone ragioni per votare a favore.


Blocco D — Le paure finali

“Sono un creditore privilegiato: rischio di prendere meno di quanto prenderei in un fallimento?”

No, e questo è il primo argine: dal valore di liquidazione lei riceve, secondo graduazione, almeno quanto otterrebbe liquidando.

La priorità relativa lavora solo sul surplus. Il valore di liquidazione resta “suo” nell’ordine delle prelazioni, e l’art. 84, comma 5, CCII garantisce che il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca non riceva meno di quanto ricaverebbe dalla vendita del bene oggetto della garanzia.

Quello che può accadere è diverso: sul plusvalore, lei potrebbe non ricevere tutto ciò che otterrebbe con una priorità assoluta, perché una parte va ai chirografari. Il limite reale è questo.

Gli strumenti di difesa ci sono: il voto contrario della classe; l’opposizione all’omologazione, contestando il valore di liquidazione o la misura del surplus; la verifica che il trattamento della sua classe resti effettivamente “più favorevole” rispetto a quelle inferiori.

“Sono un fornitore chirografario: la priorità relativa mi garantisce qualcosa?”

No, non garantisce una percentuale minima. Rende possibile che riceviate qualcosa, ma non lo impone.

Il debitore può scegliere di attribuire ai chirografari una parte del surplus; non è obbligato a farlo. Nella pratica, però, nei concordati in continuità la soddisfazione dei chirografari è spesso un elemento necessario per raccogliere i voti e per garantire che le forniture proseguano.

Il punto di forza del chirografario è il voto della sua classe: se il piano non vi convince, la classe può votare contro, e allora il debitore dovrà dimostrare che ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale. È lì che la priorità relativa diventa anche una tutela per voi, perché le classi di grado inferiore alla vostra (ad esempio i soci) non possono essere trattate meglio.

“Se il tribunale non è d’accordo con i calcoli, il concordato salta?”

Può saltare, ma non sempre: dipende dal tipo di vizio e dal momento in cui emerge.

Le ipotesi sono diverse:

  • un errore nella graduatoria o nel valore di liquidazione può essere segnalato dal commissario prima del voto, lasciando spazio a modifiche della proposta nei limiti consentiti;
  • una violazione delle regole distributive può portare a una dichiarazione di inammissibilità, che, come ha chiarito Cass. n. 28574/2025 per il concordato minore, il giudice può rilevare anche d’ufficio;
  • in sede di omologazione, l’opposizione di un creditore o di una classe dissenziente può portare al rigetto.

La regola d’oro è costruire il piano in modo che il confronto tra le classi sia evidente e documentato, così che commissario e tribunale possano verificarlo senza dover “ricostruire” i numeri.

“Quanto tempo ho per sistemare le cose?”

Dipende dal punto della procedura, ma la priorità relativa va impostata prima del deposito: correggere dopo è molto più difficile.

Se si parte da una composizione negoziata, il tempo per discutere la ripartizione del valore con i creditori è quello del percorso negoziale. È la fase in cui il confronto è più libero e meno formale. Dopo il deposito della domanda di concordato, le modifiche alla proposta sono possibili ma soggette a vincoli e tempi stretti.

La nostra indicazione onesta è che la regola della priorità relativa non si “aggiusta” all’ultimo: è una scelta di architettura del piano.

Il motivo è semplice. Graduatoria, valore di liquidazione, surplus e classi sono legati tra loro: se cambia uno di questi elementi, cambiano anche le percentuali, e quindi il confronto tra le classi. Una correzione tardiva su un solo numero può far saltare l’equilibrio verticale costruito nel piano e obbligare a rifare l’intero riparto, con nuove verifiche dell’attestatore e, talvolta, un nuovo voto.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Servono a mostrare la meccanica della regola. I numeri sono volutamente non tondi.

Simulazione 1 — Privilegiati erariali e chirografari sul surplus

Dati di partenza. Impresa manifatturiera in continuità diretta.

  • Valore di liquidazione complessivo attestato: 1.284.600 €, al netto delle spese di procedura stimate in 96.300 € → valore distribuibile 1.188.300 €.
  • Mutuo ipotecario: 912.300 €. Valore di liquidazione dell’immobile: 735.200 € → la parte che non trova capienza, 177.100 €, è degradata al chirografo.
  • Lavoratori ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.: 148.700 €.
  • Erario privilegiato: 386.450 €.
  • Fornitori chirografari: 1.153.900 €, più i 177.100 € degradati → 1.331.000 €.
  • Surplus da continuità (flussi netti del piano): 517.800 €.

Distribuzione del valore di liquidazione (ordine rigido).

Classe Credito Pagamento %
Ipotecario (parte capiente) 735.200 € 735.200 € 100%
Lavoratori 148.700 € 148.700 € 100%
Erario privilegiato 386.450 € 304.400 € 78,77%
Chirografari 1.331.000 € 0 € 0%

Distribuzione del surplus (priorità relativa). I lavoratori sono già pagati per intero, quindi il comma 7 è rispettato. Residuo dell’Erario: 82.050 €.

  • Erario: 61.540 € (circa il 75% del residuo) → totale 365.940 €, pari al 94,69%.
  • Chirografari: 456.260 € → 34,28%.

Verifica: 61.540 + 456.260 = 517.800 €. L’Erario, di grado superiore, riceve complessivamente il 94,69% contro il 34,28% dei chirografari: il trattamento è “più favorevole”.

Esito. Con la priorità assoluta, i primi 82.050 € del surplus sarebbero andati all’Erario e i chirografari avrebbero ricevuto 435.750 € (32,74%). Con la priorità relativa ricevono 1,5 punti percentuali in più: poco in apparenza, ma può essere decisivo per raccogliere i voti dei fornitori. Il confronto con l’Erario resta comunque soggetto alle condizioni dell’art. 88 CCII.

Simulazione 2 — Quando i lavoratori non sono coperti dal valore di liquidazione

Dati di partenza. Impresa di servizi in continuità.

  • Valore di liquidazione netto: 412.900 €.
  • Lavoratori ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.: 538.600 €.
  • Privilegiati artigiani (art. 2751-bis, n. 5, c.c.): 97.400 €.
  • Chirografari: 744.800 €.
  • Surplus da continuità: 289.300 €.

Passaggio 1. Il valore di liquidazione va interamente ai lavoratori: 412.900 € (76,66%). Residuo dei lavoratori: 125.700 €.

Passaggio 2 — comma 7. I lavoratori vanno pagati secondo graduazione anche sul surplus: 125.700 € a loro per primi. Surplus residuo: 163.600 €.

Passaggio 3 — priorità relativa sul residuo.

  • Privilegiati artigiani: 58.440 € → 60%.
  • Chirografari: 105.160 € → 14,12%.

Verifica: 58.440 + 105.160 = 163.600 €.

Esito. Se il piano avesse destinato il surplus subito ai chirografari lasciando i lavoratori al 90%, avrebbe violato il comma 7. Il commissario lo avrebbe segnalato e il tribunale avrebbe potuto negare l’omologazione. Con la sequenza corretta, invece, il piano rispetta sia il vincolo dei lavoratori sia la regola flessibile tra le altre classi.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Chi controlla che il surplus dichiarato nel piano sia davvero tutto il surplus?”

Quasi tutte le discussioni si concentrano su come dividere il plusvalore. Pochi si chiedono se il plusvalore indicato nel piano sia quello reale. Eppure è qui che si annidano i rischi maggiori, per entrambe le parti.

Per il creditore, un surplus sottostimato significa che una parte del valore della continuità resta all’impresa (e quindi, indirettamente, ai soci) invece di andare ai creditori. Un piano prudente nelle previsioni di flussi può essere legittimo, ma se la prudenza diventa sistematica la ripartizione apparentemente “equa” diventa ingiusta.

Per il debitore, un surplus sovrastimato produce l’effetto opposto: promette ai creditori più di quello che l’azienda può generare. Il piano rischia allora di non essere fattibile, con il rischio di una risoluzione del concordato.

I presidi a disposizione sono la relazione dell’attestatore, la relazione del commissario giudiziale e il controllo del tribunale. Ma il creditore ha anche il diritto di chiedere chiarimenti, di esaminare le ipotesi del piano e, se necessario, di contestarle. Non è una formalità: i flussi di cassa futuri dipendono da ipotesi su fatturato, margini, investimenti e costi, e ognuna di esse incide sulla torta da dividere.

Il Tribunale di Firenze, nel provvedimento dell’8 gennaio 2025, si è confrontato proprio con il metodo di determinazione del valore eccedente in un caso di continuità indiretta. È la conferma che la questione non è teorica.

Un consiglio pratico: quando si legge un piano in continuità, la prima pagina da guardare non è quella del riparto, ma quella che spiega come è stato calcolato il valore di liquidazione e come è stato stimato il surplus. Tutto il resto viene dopo.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i provvedimenti che abbiamo verificato e che sono rilevanti per il funzionamento della priorità relativa. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e perché conta per questo tema.

1. Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474.
Principio: nel concordato con continuità aziendale regolato dalla legge fallimentare, il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività non è finanza esterna, ma incremento di valore dei beni aziendali: rientra nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c. e non può essere distribuito alterando l’ordine delle prelazioni senza il consenso dei creditori sacrificati.
Rilevanza: riguarda le domande anteriori al 15 luglio 2022, ma spiega perché l’art. 84, comma 6, CCII rappresenta una vera innovazione: per le domande successive è la legge stessa a consentire la distribuzione flessibile del surplus.

2. Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574.
Principio: nel concordato minore la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione, applicabili tramite il richiamo dell’art. 74, comma 4, agli artt. 84 e 112 CCII; la violazione comporta l’inammissibilità della proposta, rilevabile anche d’ufficio e prima dell’omologazione, nonostante l’elenco delle cause di inammissibilità dell’art. 77 CCII.
Rilevanza: conferma che le regole distributive del concordato preventivo, compresa la cornice in cui opera la priorità relativa, si estendono al concordato minore e sono soggette a un controllo d’ufficio.

3. Trib. Roma, sez. XIV, 22 settembre 2025, n. 753.
Principio: nel concordato minore in continuità professionale, il plusvalore generato dalla prosecuzione dell’attività può essere distribuito anche a creditori di grado inferiore senza aver soddisfatto integralmente quelli di grado superiore, purché a questi ultimi spetti un trattamento più favorevole; il professionista è equiparato all’impresa a questi fini. Omologazione con cram-down nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate e Cassa di previdenza.
Rilevanza: è un’applicazione concreta della priorità relativa e mostra il suo legame con il superamento del dissenso dei creditori pubblici.

4. Trib. Firenze, 8 gennaio 2025 (numero non indicato nelle fonti consultate).
Principio: in sede di omologazione di un concordato in continuità prevalentemente indiretta, il tribunale ha affrontato il tema del valore eccedente quello di liquidazione, determinando il surplus con riferimento all’azienda; il metodo è stato giudicato convincente nel commento pubblicato su Eutekne il 21 marzo 2025.
Rilevanza: riguarda il presupposto stesso della regola, cioè come si individua la porzione di valore su cui la priorità relativa può operare.

5. Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373.
Principio: la finanza apportata da terzi, che non proviene dal patrimonio del debitore, si distingue dai beni compresi nella garanzia patrimoniale e non soggiace alle stesse regole di distribuzione.
Rilevanza: è il precedente richiamato per distinguere le risorse esterne (distribuibili in deroga, secondo il comma 6 dell’art. 84) dal surplus da continuità (soggetto alla priorità relativa).

6. Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2020, n. 10884.
Principio: pronuncia resa sotto la legge fallimentare in tema di beni immobili il cui valore di liquidazione eccede quanto necessario a soddisfare i creditori garantiti, richiamata dalla dottrina nel dibattito sulla destinazione del valore residuo del patrimonio del debitore.
Rilevanza: aiuta a comprendere il perimetro del valore di liquidazione, che è la porzione sottratta alla priorità relativa; va letta nel testo integrale prima di ogni utilizzo, trattandosi di disciplina previgente.

7. Trib. Monza, decreto 18 luglio 2024.
Principio e rilevanza: è citato tra le prime pronunce di merito che, in vigenza del CCII, hanno affrontato la distribuzione del surplus da continuità alla luce del nuovo art. 84; utile per comprendere come i tribunali applicano il doppio livello valore di liquidazione / valore eccedente.

8. Trib. Bari, decreto febbraio 2024 (20 o 21 febbraio 2024: le fonti riportano date diverse).
Principio e rilevanza: rientra nello stesso gruppo di pronunce di merito sul trattamento del surplus nel concordato in continuità regolato dal CCII.

9. Trib. Roma, decreto 24 ottobre 2023.
Principio e rilevanza: ulteriore applicazione di merito delle nuove regole distributive al plusvalore da continuità, richiamata nel dibattito successivo alla riforma.

10. Trib. Modena, decreto 28 agosto 2023, e Trib. Rimini, decreto 25 luglio 2023.
Principio e rilevanza: sono tra i primi provvedimenti che si sono misurati con la distribuzione del surplus secondo il CCII, nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della disciplina sulla continuità.

Una nota di metodo: per i provvedimenti dei punti 7-10 consigliamo sempre la lettura del testo integrale prima di utilizzarli in un atto, perché ciascuno decide su un piano specifico e ne va verificata la sovrapponibilità al proprio caso. Ricordiamo anche che le pronunce sulla legge fallimentare (punti 1, 5 e 6) sono richiamate per contrasto, cioè per spiegare cosa ha cambiato il CCII, e non come regola applicabile alle domande depositate dopo il 15 luglio 2022.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un’impresa, o un creditore, si confronta con la regola della priorità relativa in un concordato in continuità.

  1. Ricostruiamo la graduatoria dei crediti, verificando per ciascun creditore la causa di prelazione e il grado secondo l’art. 2778 c.c., perché senza una graduatoria esatta la regola non si può applicare.
  2. Esaminiamo la stima del valore di liquidazione, confrontando le ipotesi di realizzo, i costi della procedura e le azioni recuperatorie che un curatore potrebbe esercitare.
  3. Analizziamo la quantificazione del surplus, controllando le ipotesi sui flussi di cassa e l’eventuale presenza di risorse esterne da tenere separate.
  4. Costruiamo il prospetto di riparto su due livelli, valore di liquidazione e valore eccedente, rendendo trasparente il confronto tra classi.
  5. Verifichiamo il rispetto del comma 7, cioè che i crediti dei lavoratori ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. siano soddisfatti secondo graduazione anche sul surplus, insieme all’art. 2116 c.c.
  6. Progettiamo le classi valutando la tenuta delle differenziazioni tra classi dello stesso grado in caso di dissenso.
  7. Coordiniamo il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, con lo staff di commercialisti.
  8. Valutiamo la percorribilità della ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII) se si prevede il dissenso di una o più classi.
  9. Per i creditori, redigiamo le osservazioni e le opposizioni all’omologazione quando il piano non rispetta la regola o sottostima il surplus.
  10. Impostiamo la negoziazione della ripartizione del valore già nella composizione negoziata, prima del deposito del concordato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: nella composizione negoziata si discute proprio di come ripartire il valore che l’azienda in funzionamento può generare, e la conoscenza della priorità relativa permette di costruire con i creditori accordi coerenti con ciò che il tribunale verificherà poi in sede di omologazione. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC sono pertinenti quando la continuità passa da un concordato minore, terreno su cui, come visto, la giurisprudenza ha già applicato la regola.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano o l’opposizione segue anche i reclami e i ricorsi, senza perdere la linea difensiva per strada.

Lo staff lavora in modo multidisciplinare: avvocati e commercialisti esaminano insieme lo stesso piano, perché la priorità relativa è insieme una questione giuridica (gradi, classi, voto) e una questione numerica (valore di liquidazione, flussi, attualizzazione).


In chiusura

Tre messaggi da portare con sé.

Primo: la priorità relativa vale solo sul plusvalore da continuità. Il valore di liquidazione resta soggetto all’ordine rigido delle prelazioni, e i lavoratori del comma 7 hanno priorità su tutto.

Secondo: tutto dipende da due numeri, valore di liquidazione e surplus. Chi li controlla controlla la ripartizione. Ed è su questi numeri che commissario, creditori e tribunale si concentrano.

Terzo: la regola è la chiave della ristrutturazione trasversale. Se il piano rispetta il confronto tra classi, il dissenso di una classe può essere superato; se no, diventa un ostacolo serio.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la ripartizione del valore tra creditori è il tema centrale delle trattative nella composizione negoziata, che spesso precedono il concordato in continuità. Saper impostare quella ripartizione secondo le regole che il tribunale applicherà è ciò che rende un piano credibile per i creditori.

📩 Il piano va costruito prima che i creditori votino: scriveteci oggi, i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo si trovano al termine di questo articolo.

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