Un’impresa che non ha più prospettive di proseguire l’attività ha due strade per chiudere con i creditori: subire la liquidazione giudiziale oppure proporre essa stessa come liquidare il patrimonio. Il concordato preventivo liquidatorio è la seconda strada. L’imprenditore mette a disposizione i beni, aggiunge risorse esterne e chiede ai creditori di accettare una soddisfazione parziale, approvata a maggioranza e poi omologata dal tribunale.
Il meccanismo funziona solo se i numeri reggono fin dal primo giorno. Il rischio principale è depositare una proposta che non raggiunge le soglie dell’art. 84, comma 4, CCII: la conseguenza tipica è l’inammissibilità e, in presenza di un ricorso dei creditori o del pubblico ministero, l’apertura della liquidazione giudiziale. Nel frattempo i termini corrono, le misure protettive scadono e il patrimonio si deprezza.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il concordato liquidatorio è spesso lo sbocco di una composizione negoziata non riuscita, e la valutazione dei numeri di liquidazione è il cuore di quel ruolo. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di gestire anche il versante “minore” della liquidazione concordata, quello riservato alle imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale.
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Inquadramento normativo: che cos’è il concordato liquidatorio
Sul piano normativo, il concordato preventivo è disciplinato dagli artt. 84-120 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e, da ultimo, dal correttivo del 2026 (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026).
L’art. 84, comma 1, CCII consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un concordato che garantisca ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile in liquidazione giudiziale. Le forme indicate dalla norma sono la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività a un assuntore o qualsiasi altra forma.
Il concordato liquidatorio è quello in cui il soddisfacimento dei creditori deriva dalla liquidazione del patrimonio del debitore, integrata da un apporto di risorse esterne che incrementi l’attivo di almeno il 10% e assicuri ai chirografari almeno il 20% del loro credito. Sono questi i due requisiti quantitativi fissati dall’art. 84, comma 4, CCII.
I tre pilastri dell’art. 84, comma 4
La disciplina prevede tre regole distinte.
- Apporto di risorse esterne. La proposta deve prevedere risorse che non provengono dal patrimonio del debitore e che aumentino di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data di presentazione della domanda.
- Soglia minima per i chirografari. I creditori chirografari e i privilegiati degradati al chirografo per incapienza devono ricevere almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei loro crediti.
- Libertà di distribuzione delle risorse esterne. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20%. La norma qualifica come esterne anche le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, se destinate direttamente ai creditori.
Va precisato che l’attivo derivante dalla liquidazione dei beni del debitore non gode della stessa libertà. Per quella parte resta ferma la graduazione delle cause legittime di prelazione: i privilegiati prima, i chirografari dopo.
La ratio
La norma risponde a una logica precisa. Il concordato liquidatorio sottrae la liquidazione al curatore e la affida a un piano proposto dal debitore. Per giustificare questo vantaggio, il legislatore chiede un “valore aggiunto” rispetto alla liquidazione giudiziale: denaro nuovo e una soglia minima garantita ai chirografari. Senza questi elementi, la liquidazione concordata non offrirebbe ai creditori nulla in più della procedura giudiziale.
Distinzione dagli istituti affini
Il concordato liquidatorio si distingue da tre istituti vicini.
| Istituto | Chi liquida | Requisiti quantitativi | Voto dei creditori |
|---|---|---|---|
| Concordato liquidatorio (art. 84, c. 4) | Liquidatore nominato in omologazione, secondo il piano del debitore | 10% risorse esterne + 20% chirografari | Sì |
| Concordato in continuità indiretta | L’azienda prosegue in capo a un terzo | Nessuna soglia del 10%/20% | Sì, per classi |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies) | Liquidatore nominato dal tribunale | Nessuna soglia; serve composizione negoziata conclusa senza accordo | No |
| Liquidazione giudiziale (art. 121 ss.) | Curatore | Nessuna | No |
In termini operativi, un esempio aiuta. Una società vende l’intera azienda a un terzo che riassume i dipendenti e prosegue la produzione: in presenza dei presupposti di legge può trattarsi di continuità indiretta, non di liquidazione. La stessa società che vende capannone, macchinari e magazzino a soggetti diversi, cessando ogni attività, propone invece un concordato liquidatorio. La qualificazione non è nominalistica: la giurisprudenza di merito più recente ha escluso che la sola previsione di vendita dell’azienda trasformi automaticamente un piano in continuità in liquidatorio, e la Cassazione richiede comunque un controllo serio sul valore di liquidazione indicato dal debitore.
Il correttivo 2026
Il D.Lgs. 147/2026 è intervenuto, tra l’altro, estendendo la transazione fiscale ai tributi locali. Nel concordato liquidatorio questo profilo pesa: IMU, TARI e altri tributi comunali non pagati possono ora entrare nella proposta di trattamento dei crediti tributari secondo le regole dell’art. 88 CCII. Le soglie dell’art. 84, comma 4, restano quelle descritte sopra.
Requisiti e termini
La disciplina prevede requisiti soggettivi, oggettivi e documentali. Vanno esaminati uno per uno, perché il difetto anche di uno solo blocca la procedura.
Requisito soggettivo
Può accedere al concordato preventivo l’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale (art. 121 CCII), cioè l’imprenditore commerciale che supera almeno una delle soglie dimensionali previste dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. L’impresa “minore”, l’imprenditore agricolo e la start-up innovativa restano fuori: per loro lo strumento omologo è il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che nella forma liquidatoria è ammesso solo se è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Requisito oggettivo
Serve lo stato di crisi (probabilità di insolvenza) o di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII). Nel liquidatorio prevale nettamente la seconda ipotesi: chi liquida, di regola, non è più in grado di adempiere regolarmente.
Requisiti di contenuto della proposta
- Apporto esterno di almeno il 10% dell’attivo disponibile alla data della domanda.
- Soddisfazione di almeno il 20% per chirografari e degradati.
- Trattamento dei privilegiati non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione del bene gravato, al netto delle spese, secondo l’attestazione di un professionista indipendente (art. 84, comma 5).
- Formazione delle classi quando obbligatoria (art. 85, comma 3: creditori titolari di garanzie prestate da terzi, creditori soddisfatti in parte con utilità diverse dal denaro, creditori proponenti e parti correlate).
- Piano con contenuto analitico (art. 87): tempi di liquidazione, valori di realizzo, modalità di vendita, costi, fonti delle risorse esterne.
- Attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano (art. 87, comma 3).
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito di piano e proposta dopo domanda con riserva: da 30 a 60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60 (art. 44) | Decreto del tribunale | Fissato dal giudice | Inammissibilità; possibile apertura della liquidazione giudiziale su ricorso |
| Versamento del 50% delle spese presunte (o somma minore, non inferiore al 20%) entro massimo 15 giorni (art. 47, c. 2) | Decreto di apertura | Perentorio | Revoca/arresto della procedura |
| Relazione del commissario: almeno 45 giorni prima del voto (art. 105) | Data iniziale del voto | Acceleratorio | Possibile rinvio del voto |
| Proposte concorrenti: fino a 30 giorni prima del voto (art. 90) | Data iniziale del voto | Perentorio per i proponenti | Proposta non esaminabile |
| Costituzione degli opponenti: almeno 10 giorni prima dell’udienza di omologazione (art. 48) | Udienza fissata | Perentorio | Perdita della legittimazione a opporsi e a reclamare |
| Reclamo contro la sentenza di omologazione: 30 giorni (art. 51) | Notificazione/comunicazione | Perentorio | Sentenza definitiva |
| Omologazione entro 12 mesi dalla presentazione del ricorso (art. 113) | Deposito del ricorso ex art. 40 | Termine di durata | Rilievo sulla tenuta della procedura |
| Risoluzione: entro 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento (art. 119) | Ultimo adempimento previsto | Decadenziale | Azione preclusa |
| Annullamento: entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e non oltre 2 anni dall’ultimo adempimento (art. 120) | Scoperta del dolo | Decadenziale | Azione preclusa |
Il termine più critico, per il creditore che non condivide la proposta, è quello dei 10 giorni prima dell’udienza di omologazione: chi non si costituisce in tempo perde anche la possibilità di reclamare. La Cassazione lo ha ribadito nel 2026, precisando che il difetto è rilevabile dal giudice.
Va precisato che la sospensione feriale dei termini opera solo dal 1° al 31 agosto. La sua applicazione ai singoli termini concorsuali va verificata caso per caso, perché il Codice della crisi contiene regole proprie per i procedimenti di natura urgente.
La procedura passo per passo
La disciplina prevede una sequenza rigida. Ogni passaggio ha un organo competente, un atto tipico e un termine.
1. Individuazione del tribunale competente
È competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (artt. 27 e 28 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. Il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito non rileva.
2. Domanda con riserva o domanda piena
Il debitore può depositare subito la domanda completa (art. 40) oppure una domanda “con riserva” (art. 44), accompagnata dai bilanci degli ultimi tre esercizi e dall’elenco dei creditori. La domanda con riserva serve a ottenere tempo e, se richieste, le misure protettive degli artt. 54 e 55: i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio.
Avvertenza decisiva: la domanda con riserva non è un rifugio senza condizioni. Il tribunale nomina subito un commissario giudiziale e impone obblighi informativi periodici. Se il debitore compie atti di frode o non deposita nel termine, la procedura si chiude e i creditori riacquistano piena libertà d’azione.
3. Deposito del piano, della proposta e dell’attestazione
Entro il termine assegnato il debitore deposita:
- la proposta, che indica la percentuale offerta a ciascuna categoria o classe;
- il piano, che descrive come e quando i beni saranno venduti;
- l’attestazione del professionista indipendente;
- gli impegni vincolanti dei terzi che apportano le risorse esterne (lettere di impegno, garanzie, depositi vincolati).
In termini operativi, la prova delle risorse esterne è il punto dove più spesso si sbaglia. Una generica “disponibilità” del socio non basta: servono impegni irrevocabili e, preferibilmente, somme già versate o garantite.
4. Ammissione
Sul piano normativo, l’art. 47, comma 1, lett. a), CCII impone al tribunale, nel concordato liquidatorio, di verificare l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il controllo è più pieno di quello previsto per la continuità. La Cassazione, con ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026, ha chiarito che anche nella fase di apertura il tribunale compie un vero scrutinio di legalità sostanziale, non un esame meramente formale.
Se le condizioni mancano, il tribunale può concedere fino a 15 giorni per integrare il piano. In caso contrario dichiara l’inammissibilità con decreto motivato. Il decreto è reclamabile in corte d’appello entro 30 giorni. Secondo Cass. n. 31176 del 28 novembre 2025, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità, senza apertura della liquidazione giudiziale, non è ricorribile in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Con il decreto di apertura il tribunale nomina giudice delegato e commissario, fissa le date del voto e assegna il termine perentorio per il deposito delle spese.
5. Gestione nella fase intermedia
Il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 94). Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice delegato. Le vendite anticipate, se urgenti, devono seguire procedure competitive (artt. 94 e 91 CCII). La Cassazione ha qualificato come vendite coattive sia la vendita competitiva sia il trasferimento all’offerente iniziale nel concordato (Cass. n. 4652 del 21 febbraio 2025; Cass. n. 4754 del 24 febbraio 2025).
6. Relazione del commissario e voto
Il commissario redige l’inventario e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla convenienza della proposta. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, la maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi (art. 109). I privilegiati soddisfatti integralmente non votano. Se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste.
7. Omologazione
Raggiunte le maggioranze, il tribunale fissa l’udienza di omologazione. Gli opponenti si costituiscono almeno 10 giorni prima. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa quando il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale.
Con la sentenza di omologazione il tribunale, nel liquidatorio, nomina il liquidatore giudiziale e il comitato dei creditori e stabilisce le modalità di liquidazione (art. 114).
8. Esecuzione: la fase del liquidatore
Il liquidatore vende i beni secondo il piano, con la pubblicità dell’art. 490 c.p.c. Alle vendite si applicano, in quanto compatibili, le norme della liquidazione giudiziale. La cancellazione di ipoteche, pignoramenti e sequestri avviene su ordine del giudice. Ogni sei mesi il liquidatore riferisce al commissario giudiziale, che sorveglia l’adempimento (art. 118). Va precisato che l’omologazione non produce spossessamento: il debitore conserva la capacità processuale per le controversie che non riguardano la liquidazione (Cass. Sez. III n. 17326 del 27 giugno 2025).
9. Chiusura, risoluzione, annullamento
Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori (art. 117). Se gli impegni non sono rispettati in misura non di scarsa importanza, ciascun creditore può chiedere la risoluzione (art. 119); se emerge un dolo nella rappresentazione del passivo o dell’attivo, l’annullamento (art. 120). Entrambe le azioni hanno termini decadenziali stretti.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non riproducono casi reali.
Esempio di calcolo 1 — Le due soglie dell’art. 84, comma 4
Dati di partenza. Società commerciale in liquidazione volontaria.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Attivo disponibile alla data della domanda | 1.384.600 € |
| Spese di procedura e crediti prededucibili stimati | 212.300 € |
| Mutuo ipotecario sul capannone | 487.900 € |
| Valore netto di realizzo del capannone (attestato) | 410.250 € |
| Crediti privilegiati generali (lavoratori) | 96.840 € |
| Crediti chirografari originari | 3.420.700 € |
Passo 1 — degradazione. La parte del mutuo non coperta dal capannone (487.900 − 410.250 = 77.650 €) degrada al chirografo. Massa chirografaria complessiva: 3.420.700 + 77.650 = 3.498.350 €.
Passo 2 — soglia del 20%. 20% di 3.498.350 = 699.670 € da garantire ai chirografari.
Passo 3 — attivo interno residuo. 1.384.600 − 212.300 − 410.250 − 96.840 = 665.210 €. Percentuale: 665.210 / 3.498.350 = 19,01%. Senza risorse esterne, la proposta non supera la soglia.
Passo 4 — soglia del 10%. Risorse esterne minime: 10% di 1.384.600 = 138.460 €. Il socio unico si impegna irrevocabilmente a versare 146.000 € senza obbligo di restituzione.
Esito. Attivo per i chirografari: 665.210 + 146.000 = 811.210 €, pari al 23,19%. Entrambe le soglie sono rispettate. Le risorse esterne, essendo distribuibili in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., possono essere destinate per intero ai chirografari senza passare prima per i privilegiati, perché la soglia del 20% è raggiunta.
Variante. Se il socio offrisse 131.500 €, il 10% non sarebbe raggiunto (131.500 < 138.460), anche se i chirografari arriverebbero comunque al 22,77%. La proposta sarebbe inammissibile: le due soglie sono cumulative, non alternative.
Esempio di applicazione 2 — La sequenza dei termini
Dati di partenza. Domanda con riserva depositata il 3 marzo 2026. Decreto del tribunale del 10 marzo 2026 con termine di 60 giorni.
- Scadenza per il deposito del piano: 9 maggio 2026. Il debitore deposita il 6 maggio.
- Decreto di apertura: 4 giugno 2026. Spese presunte stimate in 94.300 €; il 50% è 47.150 €. Termine perentorio assegnato: 15 giorni, quindi entro il 19 giugno 2026.
- Data iniziale del voto: 28 settembre 2026. Il commissario deve depositare la relazione almeno 45 giorni prima: entro il 14 agosto 2026. Le eventuali proposte concorrenti vanno depositate entro il 29 agosto 2026 (30 giorni prima).
- Udienza di omologazione: 9 novembre 2026. Un creditore contrario deve costituirsi entro il 30 ottobre 2026.
- Termine di durata dell’art. 113: dodici mesi dal ricorso, cioè il 3 marzo 2027.
Esito. Il calendario è coerente. Il punto critico è il versamento delle spese entro il 19 giugno: un ritardo di pochi giorni può far cadere l’intera procedura, con la riespansione delle azioni esecutive dei creditori.
Esempio di applicazione 3 — Liquidatorio o semplificato?
Dati di partenza. Stessa società dell’esempio 1, ma il socio non è in grado di apportare alcuna risorsa esterna. L’impresa ha avviato la composizione negoziata il 12 gennaio 2026; l’esperto deposita la relazione finale negativa, comunicata il 21 aprile 2026.
Passo 1 — concordato preventivo liquidatorio. Senza apporti, il requisito del 10% manca del tutto e i chirografari si fermano al 19,01%. La proposta sarebbe inammissibile per due ragioni autonome.
Passo 2 — concordato semplificato. La relazione finale dell’esperto attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede. Il termine di 60 giorni dalla comunicazione scade il 20 giugno 2026. Il semplificato non richiede soglie: il tribunale verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri a ciascuno un’utilità.
Passo 3 — confronto con la liquidazione giudiziale. Se in liquidazione giudiziale i costi della procedura salirebbero, ad esempio, a 268.900 € e i tempi di vendita del capannone ridurrebbero il realizzo a 371.400 €, l’attivo per i chirografari scenderebbe sensibilmente rispetto ai 665.210 € del piano. Il confronto è favorevole al semplificato.
Esito. Il semplificato è percorribile solo se depositato entro il 20 giugno 2026 e solo perché la composizione negoziata è stata effettivamente svolta. Senza quel percorso preliminare, l’unica alternativa alla liquidazione giudiziale sarebbe stata reperire risorse esterne sufficienti.
Casi particolari
La regola generale conosce diverse eccezioni. Le più frequenti sono quattro.
Il concordato semplificato dopo la composizione negoziata
Se la composizione negoziata della crisi si chiude senza accordo e l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni alternative non erano praticabili, l’imprenditore può depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione, una proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII). Non si applicano le soglie del 10% e del 20%; non si vota. Il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura a ciascuno un’utilità.
Questa è la ragione per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta fin dalla composizione negoziata la documentazione che servirà nell’eventuale concordato semplificato o liquidatorio.
La continuità indiretta “mascherata”
Un piano che prevede la cessione dell’azienda può essere qualificato in continuità indiretta. La qualificazione dipende dalla prosecuzione effettiva dell’attività in capo al terzo. La Cassazione ha precisato che, anche in questi casi, il giudice deve controllare in sede di ammissione la congruità del valore di liquidazione indicato dal debitore, che non può ignorare l’esito di una procedura competitiva di vendita dell’azienda (Cass. n. 22960 del 9 luglio 2026). Una qualificazione errata espone la proposta a una dichiarazione di inammissibilità.
Le risorse dei soci e la postergazione
I finanziamenti dei soci già in essere al deposito non sono risorse esterne: sono debiti del patrimonio. Diventano esterni solo i nuovi apporti senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, destinati direttamente ai creditori. Un socio che rinuncia al rimborso di un vecchio finanziamento migliora la percentuale dei chirografari, ma non incrementa l’attivo: non concorre al 10%.
L’impresa minore e il concordato minore liquidatorio
L’imprenditore sotto soglia non può usare il concordato preventivo. Può proporre il concordato minore liquidatorio, che richiede un apporto esterno capace di aumentare “in misura apprezzabile” la soddisfazione dei creditori. La Cassazione, con sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha esteso al concordato minore il rispetto della graduazione delle cause di prelazione come disciplinata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, con inammissibilità rilevabile d’ufficio prima dell’omologazione.
I crediti tributari e i tributi locali
Il trattamento dei crediti erariali e contributivi passa per la transazione fiscale (art. 88 CCII). Con il correttivo 2026 lo strumento riguarda anche i tributi locali. In un liquidatorio con debiti IMU o TARI rilevanti, la proposta va quindi costruita anche nei confronti del Comune, con attestazione specifica sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
L’offerta irrevocabile già presente nel piano
Spesso il piano liquidatorio si regge su un’offerta irrevocabile di un acquirente già individuato per un bene o un ramo d’azienda. La disciplina prevede che, in questo caso, il tribunale stabilisca le modalità di pubblicità dell’offerta per sollecitare offerte concorrenti (art. 114, comma 1-bis, e art. 91 CCII). In termini operativi, l’offerente iniziale non ha alcuna garanzia di aggiudicazione: se arriva un’offerta migliore si apre la gara. Il piano deve quindi prevedere che cosa accade se il bene viene aggiudicato a un prezzo diverso e come ciò incide sulle percentuali promesse.
I contratti pendenti
Il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti alla data del deposito (art. 97 CCII). Nel liquidatorio la richiesta riguarda tipicamente locazioni di immobili non più necessari, contratti di fornitura e leasing. Al contraente spetta un indennizzo equivalente al risarcimento del danno per mancato adempimento, soddisfatto come credito anteriore al concordato. Va precisato che l’indennizzo entra nella massa chirografaria e deve essere considerato nel calcolo della soglia del 20%: dimenticarlo può far scendere la percentuale sotto il minimo di legge.
Il comitato dei creditori
Con l’omologazione il tribunale nomina un comitato di tre o cinque creditori. La giurisprudenza di merito si è interrogata sulla presenza nel comitato di titolari di crediti contestati, dato il potenziale conflitto di interessi. Il comitato esprime pareri sugli atti di liquidazione: la sua composizione incide sulla trasparenza delle vendite.
Domande frequenti
Il concordato liquidatorio mi fa chiudere l’azienda?
Sì, nel senso che l’attività non prosegue in capo all’imprenditore: i beni vengono venduti e il ricavato distribuito. La differenza rispetto alla liquidazione giudiziale è che il piano di vendita lo propone il debitore, i creditori lo votano e il debitore non subisce lo spossessamento integrale tipico della procedura gestita dal curatore. Dopo l’omologazione e l’esecuzione, i debiti anteriori sono definiti nella misura concordata, con effetto vincolante per tutti i creditori, compresi i dissenzienti.
Da dove posso prendere il 10% di risorse esterne?
Da qualsiasi soggetto diverso dal debitore: soci, familiari, terzi investitori, società del gruppo che non siano parte del patrimonio, un assuntore. Le somme devono essere impegnate in modo vincolante e documentato. Non contano i beni già di proprietà dell’impresa né i crediti verso i soci già esistenti. I nuovi apporti dei soci valgono solo se senza obbligo di restituzione o postergati e destinati ai creditori.
Se non arrivo al 20% per i chirografari, cosa succede?
La proposta è inammissibile come concordato preventivo liquidatorio. Le alternative sono aumentare le risorse esterne, valutare se il piano possa qualificarsi in continuità, oppure percorrere la composizione negoziata e, in caso di esito negativo, il concordato semplificato, dove la soglia non è prevista. In mancanza di uno strumento praticabile, resta la liquidazione giudiziale, eventualmente su istanza dello stesso debitore.
Cosa fa il liquidatore giudiziale e chi lo sceglie?
Lo nomina il tribunale nella sentenza di omologazione. Vende i beni secondo il piano, cura la pubblicità, distribuisce il ricavato e riferisce ogni sei mesi al commissario giudiziale. La Cassazione ha riconosciuto al liquidatore la legittimazione a proporre opposizione di terzo contro esecuzioni su beni ceduti, ma ha escluso che la sua legittimazione si estenda alle cause sui crediti, che restano del debitore.
Un creditore può ancora fare causa al debitore durante il concordato?
Non può avviare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio. Può invece agire per far accertare il proprio credito in sede ordinaria. La Cassazione ha chiarito che la sentenza ottenuta serve a stabilire la base su cui applicare la falcidia concordataria, ma non consente di pretendere, dopo l’omologazione, più di quanto previsto dal concordato.
Caso limite: l’impresa ha solo beni gravati da ipoteca e nessun creditore chirografario rilevante. Il 20% si applica comunque?
Sì, perché la soglia riguarda anche i privilegiati degradati al chirografo per incapienza. Se il valore dei beni ipotecati non copre i mutui, la parte scoperta diventa chirografaria e deve ricevere almeno il 20%. In questo scenario le risorse esterne servono spesso proprio a coprire la quota degradata, ed è indispensabile un’attestazione puntuale sul valore di realizzo dei singoli beni.
Quanto dura un concordato liquidatorio?
La fase fino all’omologazione dovrebbe chiudersi entro dodici mesi dal ricorso, secondo l’art. 113 CCII. La fase esecutiva dipende dal piano: la vendita di immobili, crediti da incassare e cause pendenti può richiedere più anni. Il piano deve indicare tempi realistici per ciascuna voce, perché il commissario ne sorveglia il rispetto e un ritardo rilevante può fondare una domanda di risoluzione da parte dei creditori.
Il quadro giurisprudenziale
Va precisato in premessa che diverse pronunce che seguono sono state rese su procedure ancora regolate dalla legge fallimentare (domande anteriori al 15 luglio 2022). Lo si segnala per ciascuna quando il riferimento normativo è esplicito. I principi sono richiamati nella misura in cui la regola del Codice della crisi è analoga. I principi sono riformulati, non trascritti.
Ammissione e controllo del tribunale
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9605 del 15 aprile 2026. Il controllo del tribunale nella fase di apertura non si esaurisce nella verifica formale: è un giudizio di ammissibilità con scrutinio di legalità sostanziale, analogo a quello dell’omologazione. Rilevanza: la proposta liquidatoria deve essere completa e corretta già al deposito; non si può contare su correzioni in fase di omologazione. La pronuncia riguarda un concordato in continuità, ma il principio vale a fortiori per il liquidatorio, dove l’art. 47 prevede un controllo più ampio.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31176 del 28 novembre 2025. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza apertura della liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione. Rilevanza: dopo il reclamo la strada è la riproposizione della domanda su presupposti mutati, non il ricorso.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026. Nel concordato in continuità indiretta il giudice dell’ammissione deve verificare la congruità del valore di liquidazione indicato dal debitore; un valore che prescinde dall’esito di una procedura competitiva di cessione dell’azienda non è accettabile. Rilevanza: segna il confine con il liquidatorio e impone stime di realizzo credibili.
Patrimonio, prelazioni e risorse esterne
4. Cass. civ., Sez. I, n. 23641 del 21 luglio 2026. Nel concordato liquidatorio l’intero patrimonio del debitore è destinato al soddisfacimento dei creditori; le spese della procedura si pagano con le risorse disponibili e ai creditori va distribuito quanto residua. Rilevanza: nel calcolo delle soglie le spese in prededuzione vanno sottratte prima di misurare la percentuale per i chirografari.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. Nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione, come disciplinata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII; la violazione determina inammissibilità rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione. Rilevanza: conferma che la libertà distributiva riguarda solo le risorse esterne, non l’attivo del debitore.
6. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare). Il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività rientra nella garanzia patrimoniale generica e non può essere destinato liberamente in violazione dell’ordine delle prelazioni. Rilevanza: per contrasto, chiarisce perché nel CCII solo le risorse realmente esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.
Vendite e fase liquidatoria
7. Cass. civ., Sez. I, n. 4652 del 21 febbraio 2025. Le vendite realizzate nel concordato attraverso procedura competitiva sono qualificate come vendite coattive. Rilevanza: ne derivano effetti tipici della vendita forzata, compresa la cancellazione dei gravami.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 4754 del 24 febbraio 2025. Anche il trasferimento all’offerente iniziale, all’esito della procedura competitiva, ha natura di vendita coattiva. Rilevanza: tutela l’acquirente individuato nel piano liquidatorio con offerta irrevocabile.
9. Cass. civ., Sez. I, n. 18626 dell’8 luglio 2025 (art. 182 legge fallimentare). Il liquidatore giudiziale è legittimato a proporre opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) contro azioni esecutive su beni della società in concordato. Rilevanza: il liquidatore difende attivamente il patrimonio destinato ai creditori.
10. Cass. civ., Sez. III, n. 17326 del 27 giugno 2025 (concordato con cessione dei beni). L’omologazione non spossessa il debitore, che conserva la capacità di stare in giudizio; la legittimazione del liquidatore è limitata e non comprende le controversie sui crediti e sul loro pagamento. Rilevanza: distingue nettamente il liquidatorio dalla liquidazione giudiziale.
11. Cass. civ., Sez. I, n. 19217 del 2025. Nelle controversie di accertamento di crediti e debiti la legittimazione passiva spetta al legale rappresentante della società o al liquidatore sociale; non è necessario integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale. Rilevanza: chiarisce chi va citato in giudizio durante l’esecuzione del concordato.
12. Cass. civ., Sez. I, n. 20156 del 18 luglio 2025. Quando il liquidatore giudiziale si avvale di coadiutori, il suo compenso è ridotto in misura forfettaria. Rilevanza: incide sulle spese di procedura e quindi sull’attivo distribuibile.
13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11601 del 2025. Delimita la legittimazione processuale del liquidatore nominato nel concordato con cessione dei beni. Rilevanza: conferma il perimetro funzionale dell’organo, legato alla sola liquidazione.
Creditori, omologazione ed esecuzione
14. Cass. civ., Sez. I, n. 23075 del 2026. Il creditore può far accertare il proprio credito in sede ordinaria anche durante il concordato; la sentenza costituisce la base su cui opera la falcidia e non consente di pretendere in via esecutiva somme superiori a quelle concordate. Rilevanza: definisce il rapporto tra giudizio ordinario e proposta concordataria.
15. Cass. civ., Sez. I, n. 24609 del 18 agosto 2026 (art. 168 legge fallimentare). Il divieto di azioni esecutive e cautelari non impedisce un’azione di mero accertamento, come la risoluzione di un contratto; la sentenza non è però eseguibile sul patrimonio vincolato. Rilevanza: orienta le iniziative giudiziali dei creditori durante la procedura.
16. Cass. civ., Sez. I, n. 19788 del 2026. Il creditore dissenziente può reclamare contro l’omologazione solo se si è costituito con memoria di opposizione almeno dieci giorni prima dell’udienza; la carenza è rilevabile dal giudice. Rilevanza: è il termine più delicato per chi vuole contrastare la proposta.
17. Cass. civ., Sez. I, n. 22229 del 29 giugno 2026. Dopo l’omologazione la proposta non può più essere modificata. Rilevanza: la pronuncia riguarda la continuità diretta, ma il principio vale per ogni concordato: tutto ciò che conta deve stare nel piano prima del voto.
18. Cass. civ., Sez. I, n. 20959 del 2026 (art. 136 legge fallimentare). Un accordo di riscadenziamento concluso durante l’esecuzione del concordato omologato, se qualificabile come ricognizione di debito, è insinuabile nel successivo fallimento. Rilevanza: gli accordi presi con i creditori nella fase esecutiva hanno effetti anche in caso di insuccesso del piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene con strumenti precisi in ogni fase del concordato liquidatorio.
- Analizziamo la situazione patrimoniale e confrontiamo l’attivo disponibile con il passivo, per verificare prima del deposito se le soglie del 10% e del 20% sono raggiungibili.
- Ricostruiamo la massa chirografaria includendo la quota degradata dei privilegiati, sulla base delle stime di realizzo dei singoli beni gravati.
- Strutturiamo l’apporto di risorse esterne, predisponendo gli impegni irrevocabili dei soci o dei terzi e le clausole di postergazione o di non restituzione richieste dall’art. 84, comma 4.
- Verifichiamo la corretta qualificazione del piano (liquidatorio, continuità indiretta, semplificato) per evitare dichiarazioni di inammissibilità.
- Predisponiamo la domanda con riserva e le istanze di misure protettive, con un calendario dei termini controllato giorno per giorno.
- Coordiniamo il lavoro con l’attestatore e con i commercialisti dello staff, perché i dati del piano siano coerenti con le scritture contabili.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale, compresi i tributi locali alla luce del correttivo 2026.
- Seguiamo la fase del voto e dell’omologazione, curando le memorie difensive in caso di opposizioni.
- Assistiamo i creditori che intendono contestare una proposta liquidatoria, rispettando il termine di costituzione dei 10 giorni.
- Impugniamo i provvedimenti di inammissibilità, di omologazione o di rigetto nei gradi successivi, fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore pesa in modo particolare su questo tema: chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa leggere in anticipo se un’impresa ha margini di risanamento o se la strada è la liquidazione concordata, ordinaria o semplificata. La qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completa il quadro per le imprese sotto soglia, che accedono al concordato minore liquidatorio.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi. L’avvocato cassazionista segue personalmente reclami e ricorsi, senza che il fascicolo debba essere ricostruito da capo.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i legali curano proposta, termini e contenzioso; i commercialisti verificano i valori di realizzo, la massa passiva e la coerenza del piano con l’attestazione.
Chiusura
In sintesi, il concordato preventivo liquidatorio funziona se tre condizioni sono soddisfatte insieme: risorse esterne pari almeno al 10% dell’attivo, almeno il 20% ai chirografari e un piano di vendita credibile, attestato e votato dalla maggioranza dei crediti. Il tribunale controlla ammissibilità e fattibilità già all’apertura, e dopo l’omologazione il liquidatore esegue il piano sotto la sorveglianza del commissario. I termini sono stretti e spesso perentori.
Lo Studio Monardo opera su questo terreno perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo che impone di valutare ogni giorno se un’impresa possa risanarsi o debba liquidare nel modo meno dannoso per i creditori. La qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e di fiduciario OCC consente di seguire anche le imprese che, per dimensione, devono ricorrere al concordato minore liquidatorio.
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