Si Può Comprare L’azienda Di Un’impresa In Liquidazione Giudiziale?

Chi guarda un’impresa finita in liquidazione giudiziale vede di solito un capannone chiuso, un marchio in disuso, dipendenti in attesa. Chi la guarda con occhio da investitore vede invece qualcosa di diverso: un complesso aziendale che il curatore ha il dovere di vendere, possibilmente tutto insieme, e che la legge consegna all’acquirente ripulito dai debiti del passato. La risposta breve alla domanda del titolo è quindi sì: l’azienda, o un suo ramo, si può comprare. La risposta utile, però, è un’altra, e dipende quasi interamente da come i giudici hanno letto negli ultimi anni tre nodi delicati: fino a dove arriva davvero l’esclusione dei debiti pregressi, che cosa succede ai dipendenti, e quanto possono derogare all’art. 2112 c.c. gli accordi sindacali firmati durante la procedura.

Su questi tre punti la lettera della legge, cioè l’art. 214 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e l’art. 47 della L. 428/1990 riscritto dall’art. 368 dello stesso Codice, dice molto ma non tutto. Il resto lo hanno detto la Corte di Cassazione, soprattutto la Sezione Lavoro, e la Corte di giustizia dell’Unione europea. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere prima di presentare un’offerta al curatore, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi compra, per chi vende e per chi ci lavora.

Perché questo tema è materia dello Studio Monardo? Perché la cessione dell’azienda in crisi è il punto in cui si incontrano diritto concorsuale, diritto del lavoro e fiscalità, e richiede di leggere l’impresa come un insieme ancora vivo da salvare. È esattamente la prospettiva dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ricopre e che nasce proprio per gestire il trasferimento dell’azienda o dei suoi rami prima che la crisi diventi irreversibile. A ciò si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, che consente di seguire anche l’imprenditore individuale o il socio garante che, dopo la vendita dell’azienda, resta esposto personalmente verso banche e fisco.

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Le norme su cui si sono pronunciati i giudici

Prima di entrare nelle decisioni, serve un quadro minimo delle disposizioni applicate. Sono cinque, e conviene tenerle a mente insieme perché i giudici le leggono sempre in combinazione.

L’art. 214 CCII è la norma cardine. Stabilisce anzitutto una gerarchia: la liquidazione dei singoli beni è l’eccezione, ammessa solo quando si prevede che la vendita in blocco dell’azienda, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consentirebbe una maggiore soddisfazione dei creditori. La regola è dunque la vendita unitaria, perché un’azienda funzionante vale quasi sempre più della somma dei suoi pezzi. La norma prosegue disponendo che la vendita avviene con le modalità competitive dell’art. 216 CCII e nel rispetto dell’art. 2556 c.c. (forma scritta e pubblicità nel registro delle imprese). Il cuore, per l’acquirente, è il comma che esclude, salvo diversa convenzione, la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta sorti prima del trasferimento. Completano il quadro la possibilità per il curatore di cedere in blocco attività e passività escludendo la responsabilità dell’alienante prevista dall’art. 2560 c.c., le regole sulla cessione dei crediti (efficace verso i terzi dall’iscrizione nel registro delle imprese), la conservazione di privilegi e garanzie a favore del cessionario, il conferimento dell’azienda in società anche di nuova costituzione e il pagamento del prezzo mediante accollo di debiti, ammesso solo se non altera la graduazione dei crediti.

L’art. 2560 c.c., nella disciplina comune, rende l’acquirente di un’azienda commerciale responsabile dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. È proprio questa regola che l’art. 214 CCII neutralizza nella liquidazione giudiziale. Ne parliamo qui solo per contrasto: la responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi nelle cessioni ordinarie è un tema autonomo, che richiede un approfondimento separato.

L’art. 2112 c.c. prevede che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario, che il lavoratore conservi i diritti maturati (comma 1), che cedente e cessionario rispondano in solido dei crediti del lavoratore al tempo del trasferimento (comma 2), che il cessionario applichi i trattamenti collettivi vigenti fino alla loro scadenza salvo sostituzione con contratti di pari livello (comma 3), e che il trasferimento non sia di per sé motivo di licenziamento (comma 4).

L’art. 47 della L. 428/1990, come riscritto dall’art. 368 CCII, è la norma che consente di “piegare” l’art. 2112 c.c. nelle procedure concorsuali. Il comma 1 impone una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali; il comma 1-bis consente che la comunicazione venga fatta anche solo da chi intende presentare un’offerta d’acquisto, subordinando l’efficacia degli accordi all’effettiva aggiudicazione. Il comma 5 riguarda proprio la liquidazione giudiziale (oltre al concordato liquidatorio e alla liquidazione coatta amministrativa) quando la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata: i rapporti di lavoro continuano con il cessionario, ma nel corso della consultazione sindacale possono essere stipulati, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 81/2015 in deroga ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 2112 c.c.; restano possibili accordi individuali, anche di esodo incentivato, firmati nelle sedi protette dell’art. 2113, ultimo comma, c.c. Il comma 5-bis aggiunge che in queste ipotesi non si applica il comma 2 dell’art. 2112 c.c. (la solidarietà del cessionario per i crediti pregressi), che il TFR diventa immediatamente esigibile nei confronti del cedente e che il Fondo di garanzia INPS interviene anche per i lavoratori passati senza soluzione di continuità all’acquirente.

L’art. 191 CCII, infine, richiama espressamente l’applicazione dell’art. 47 L. 428/1990 al trasferimento d’azienda nell’ambito della liquidazione giudiziale e delle altre procedure del Codice.

A monte di tutto c’è la Direttiva 2001/23/CE, il cui art. 5 consente agli Stati di non applicare le garanzie dei lavoratori quando il cedente è oggetto di una procedura fallimentare o analoga aperta in vista della liquidazione dei beni sotto il controllo di un’autorità pubblica. È su questo sfondo europeo che le Corti hanno costruito i principi che seguono.

Per completezza: l’affitto d’azienda disposto dal curatore (art. 212 CCII) è spesso l’anticamera della vendita, e ne terremo conto solo dove le sentenze lo intrecciano con la cessione; anche la disciplina tributaria della responsabilità del cessionario, che storicamente esclude i trasferimenti avvenuti nell’ambito di procedure concorsuali, richiede una trattazione separata.

L’orientamento ormai stabile: il lavoratore non si “perde” nella cessione

La continuità del rapporto come punto fermo

Il primo principio che emerge in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità è che, anche quando la legge consente deroghe, il passaggio dei rapporti di lavoro al cessionario resta la regola e le deroghe riguardano le condizioni, non la sopravvivenza del rapporto, salvo i casi in cui la procedura abbia finalità liquidatoria e l’accordo lo preveda espressamente.

La Suprema Corte ha chiarito questo punto con Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 7 febbraio 2023, n. 3695. La vicenda nasceva da un trasferimento d’azienda avvenuto in una situazione di crisi con continuazione dell’attività. La Corte ha affermato che, in questi casi, l’accordo sindacale può incidere sulle condizioni di lavoro, ma il rapporto prosegue comunque con il cessionario. Il principio, calato nella pratica, significa che un acquirente non può confidare su un accordo sindacale per “lasciare indietro” lavoratori se la procedura non ha natura liquidatoria: potrà rinegoziare inquadramenti, orari o trattamenti, ma non scegliere chi assumere.

La lettura conforme al diritto europeo

L’orientamento si è consolidato nel senso che l’art. 47 L. 428/1990 va interpretato alla luce della Direttiva 2001/23/CE. La pronuncia capostipite più nota è Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 1° giugno 2020, n. 10414, resa nella vicenda Alitalia. La Corte ha stabilito che, in una procedura di insolvenza in cui l’attività prosegue, gli accordi sindacali non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento: possono modulare le condizioni, non escludere lavoratori dal passaggio. La pronuncia riguarda la disciplina anteriore al Codice della crisi, ma il principio di fondo è stato recepito dal legislatore del 2019 nella distinzione tra comma 4-bis (procedure con continuità, dove il rapporto passa sempre) e comma 5 (procedure liquidatorie, dove sono ammesse deroghe più ampie).

La verifica della finalità liquidatoria

Ancora più utile, per chi deve capire in quale “binario” si trova, è Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 17 luglio 2024, n. 19723. Il caso riguardava un trasferimento in amministrazione straordinaria. La Corte ha affermato che occorre accertare in concreto se la procedura abbia finalità liquidatoria, perché da questo dipende se si applica il regime del comma 4-bis o quello del comma 5 dell’art. 47; solo nel secondo caso l’accordo può derogare alla stessa continuazione del rapporto. In altre parole, se ti trovi davanti a una liquidazione giudiziale “pura”, con attività cessata e nessun esercizio provvisorio in corso, il margine di negoziazione sindacale è più ampio; se invece il curatore ha disposto l’esercizio dell’impresa e l’attività prosegue fino alla vendita, la qualificazione va fatta con attenzione, perché il testo vigente del comma 5 fa riferimento all’ipotesi in cui la continuazione dell’attività “non sia stata disposta o sia cessata”.

Chi risponde nella procedura liquidatoria

Il quadro si chiude con Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 9 dicembre 2024, n. 31551: in una procedura con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività, è il cessionario l’unico obbligato alla prosecuzione del rapporto e al risarcimento per la mancata prosecuzione; il cedente in procedura non risponde in solido di questo obbligo. La traduzione pratica è netta: il lavoratore che ritiene di essere stato illegittimamente escluso dal passaggio deve rivolgere le sue pretese verso l’acquirente, non verso la massa fallimentare; e l’acquirente deve sapere che l’esclusione di personale non coperta da un accordo valido gli si ritorce contro.

Prima questione aperta: “Compro l’azienda: rispondo davvero di zero debiti?”

La questione

È la domanda che ogni potenziale acquirente pone per prima. L’art. 214 CCII esclude la responsabilità per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda sorti prima del trasferimento, “salvo diversa convenzione”. Ma è un’esclusione totale? Copre i debiti verso i dipendenti? E che cosa succede se il ramo era stato prima affittato?

Cosa hanno deciso i giudici

Sul piano strettamente civilistico la regola è chiara e non ha generato contrasti significativi: già sotto la legge fallimentare l’art. 105 l.fall. conteneva la stessa esclusione e la Cassazione ne ha sempre dato una lettura piana, mentre le questioni realmente controverse sono emerse sul versante dei lavoratori. Qui le decisioni rilevanti sono tre.

La prima è il comma 5-bis dell’art. 47 L. 428/1990, che non è una sentenza ma ha recepito una lunga elaborazione: nelle ipotesi del comma 5, non si applica l’art. 2112, comma 2, c.c., cioè la solidarietà del cessionario per i crediti dei lavoratori maturati al momento del trasferimento. È la saldatura tra l’esclusione “commerciale” dell’art. 214 CCII e quella “lavoristica”.

La seconda è Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 2 agosto 2024, n. 21845, che riguarda il caso, frequentissimo, dell’azienda prima affittata e poi retrocessa alla curatela. La Corte ha chiarito che la solidarietà dell’art. 2112 c.c. riguarda i crediti maturati fino al trasferimento, non quelli sorti dopo la retrocessione. Chi subentra in un ramo che ha già “girato” tra affittuario e procedura deve quindi ricostruire con precisione le date dei singoli passaggi.

La terza è Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 9 maggio 2025, n. 12274, secondo cui la disciplina del trasferimento si applica anche alla retrocessione dell’azienda al termine dell’affitto, persino quando vi sia stata una breve interruzione dell’attività. In un contesto concorsuale, ciò significa che la retrocessione dall’affittuario alla curatela è essa stessa un trasferimento, con le relative conseguenze.

Dove c’è incertezza

Non c’è un vero contrasto sul principio, ma c’è una zona grigia sulla sequenza: affitto da parte dell’impresa ancora in bonis, apertura della liquidazione giudiziale, retrocessione, vendita a un terzo. In questa catena ogni passaggio va qualificato autonomamente, e l’esclusione del comma 5-bis opera solo per il trasferimento che avviene nell’ambito della procedura. L’assunzione prudenziale è che l’esclusione della solidarietà copra i debiti verso i lavoratori solo per il passaggio disposto dal curatore, non per eventuali passaggi precedenti avvenuti fuori dalla procedura.

Cosa significa per te

Per chi compra, l’esclusione dei debiti pregressi è un vantaggio reale, ma va “blindata” nel contratto: la clausola “salvo diversa convenzione” significa che l’atto di cessione non deve contenere accolli impliciti, e che qualsiasi accollo deve rispettare la graduazione dei crediti. Per chi lavora nell’azienda, la conseguenza è che i crediti maturati prima del trasferimento (retribuzioni arretrate, TFR maturato) andranno insinuati nel passivo della procedura e, per la parte garantita, chiesti al Fondo di garanzia INPS, non all’acquirente. Prima di firmare un’offerta vincolante, la cosa più utile è ricostruire la storia del ramo d’azienda negli ultimi anni: affitti, retrocessioni, cessioni parziali, perché ogni passaggio può spostare debiti e responsabilità.

Seconda questione aperta: “Gli accordi sindacali possono escludere alcuni lavoratori o peggiorarne le condizioni?”

La questione

L’acquirente di un’azienda in liquidazione giudiziale raramente è disposto a farsi carico di tutto il personale alle stesse condizioni. Il comma 5 dell’art. 47 consente contratti collettivi in deroga ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 2112 c.c. Ma fin dove si può arrivare? E un accordo firmato dal singolo lavoratore dopo la cessione vale?

Cosa hanno deciso i giudici

Il punto di partenza è Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 16 giugno 2025, n. 16180: l’accordo sindacale può introdurre deroghe all’art. 2112 c.c. solo nei limiti espressamente pattuiti e in modo conforme al diritto dell’Unione. Le deroghe sono di stretta interpretazione: ciò che l’accordo non dice espressamente, non è derogato.

Sul versante europeo, la decisione di riferimento è Corte di giustizia UE, Sez. III, 28 aprile 2022, causa C-237/20 (Heiploeg), resa su rinvio olandese in un caso di cessione preparata prima dell’apertura del fallimento (il cosiddetto pre-pack). La Corte ha ritenuto che l’eccezione dell’art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, che consente di non applicare le garanzie dei lavoratori, possa operare anche quando il trasferimento sia preparato prima dell’apertura della procedura, a condizione che l’operazione sia inquadrata da regole di legge, che sia finalizzata alla liquidazione dei beni e che si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica. La lezione per l’Italia è che la deroga è legittima perché e nella misura in cui è funzionale alla liquidazione sotto controllo giudiziale: non è un salvacondotto per qualunque operazione.

Infine, sugli accordi individuali, Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 31 luglio 2025, n. 22130 ha ritenuto che gli accordi individuali che escludono la solidarietà del cessionario, se firmati dopo la cessione e in assenza di prova di un accordo sindacale derogatorio, non siano efficaci verso il cessionario. Il principio va letto insieme alla regola del comma 5, che ammette accordi individuali solo se sottoscritti nelle sedi protette dell’art. 2113, ultimo comma, c.c.

Se c’è contrasto

Non c’è un contrasto aperto nella giurisprudenza di legittimità, ma c’è una tensione evidente tra l’interesse dell’acquirente a selezionare il personale e la lettura restrittiva che la Cassazione dà delle deroghe. L’assunzione prudenziale è che ogni esclusione di lavoratori o ogni riduzione di trattamento debba risultare in modo espresso dal contratto collettivo stipulato nella consultazione, con indicazione della finalità di salvaguardia dell’occupazione. Un accordo generico, o un rinvio a “intese successive”, espone l’acquirente al rischio di contenzioso.

Cosa significa per te

Per l’acquirente, significa che l’accordo sindacale è un documento da costruire con la stessa cura del contratto di cessione: numero dei lavoratori che passano, criteri di scelta, trattamenti applicati, contratto collettivo di riferimento, eventuali incentivi all’esodo da formalizzare in sede protetta. Per il lavoratore, significa che l’esclusione dal passaggio non è “automatica” solo perché l’azienda è in liquidazione giudiziale: va verificato se l’accordo esiste, se rispetta i requisiti del comma 5 e se lo copre espressamente. È qui che il metodo dell’Esperto Negoziatore fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, è abituato a mettere allo stesso tavolo impresa, acquirente e parti sociali per trovare un equilibrio che regga anche davanti al giudice del lavoro.

Terza questione aperta: “Il TFR maturato prima della cessione chi lo paga?”

La questione

È la domanda più frequente tra i dipendenti, e quella su cui la Cassazione si è pronunciata più spesso negli ultimi due anni. Se il lavoratore passa all’acquirente senza interruzione, il TFR maturato con il vecchio datore chi lo paga: l’acquirente, la procedura, il Fondo di garanzia INPS?

Cosa hanno deciso i giudici

Qui bisogna distinguere due situazioni molto diverse, che la giurisprudenza ha tenuto ben separate.

Prima situazione: la cessione avviene quando l’impresa è ancora in bonis e la procedura si apre dopo. Su questo scenario la Sezione Lavoro ha costruito una serie compatta di decisioni. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 17 giugno 2024, n. 16740 ha affermato che, se la cessione con prosecuzione del rapporto è seguita dal fallimento del cedente, il Fondo di garanzia non è tenuto a intervenire per il TFR maturato presso il cedente, anche se quel credito è stato ammesso al passivo: il presupposto dell’insolvenza va riferito al datore di lavoro con cui il rapporto è in corso quando il TFR diventa esigibile, cioè il cessionario. La stessa ordinanza ha aggiunto che l’accordo ex art. 47, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis, non è opponibile all’INPS. Nella stessa direzione si sono mosse Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 2 settembre 2024, n. 23499, secondo cui l’accordo sindacale che esonera il cessionario dal TFR maturato presso il cedente non vincola il Fondo, perché il credito non era ancora esigibile essendo il rapporto proseguito con il cessionario; Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 3 settembre 2024, n. 23562, per cui gli accordi derogatori non fanno sorgere da soli l’obbligo di intervento del Fondo; Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 20 agosto 2025, n. 23623, che ha ribadito il carattere imperativo della disciplina del Fondo, sottratta agli accordi sindacali; e, da ultimo, Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 2 febbraio 2026, n. 2137, secondo cui il Fondo non interviene se l’insolvenza riguarda il cedente e il rapporto è proseguito con il cessionario, e i patti che escludono la solidarietà non sono opponibili all’INPS.

Seconda situazione: la cessione è disposta dal curatore nella liquidazione giudiziale. Qui interviene il comma 5-bis dell’art. 47, introdotto dal Codice della crisi: il TFR diventa immediatamente esigibile nei confronti del cedente, non opera la solidarietà del cessionario e il Fondo di garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità all’acquirente, considerando la data del trasferimento come data di cessazione del rapporto ai fini degli altri crediti garantiti.

Se c’è contrasto

Le due serie non sono in contrasto, ma vanno lette in parallelo: le ordinanze 2024-2026 riguardano in prevalenza fattispecie regolate dalla disciplina anteriore e cessioni avvenute prima dell’apertura della procedura; il comma 5-bis disciplina invece il trasferimento disposto nella procedura. L’assunzione prudenziale è che il lavoratore ceduto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale non possa contare sul Fondo per il TFR maturato presso il cedente, mentre il lavoratore ceduto dal curatore possa farlo, a condizione di seguire correttamente il percorso dell’insinuazione al passivo e della domanda all’INPS.

Cosa significa per te

Per il lavoratore, la data della cessione rispetto alla data di apertura della procedura è decisiva: cambia il debitore del TFR e cambia la tutela del Fondo. Per l’acquirente, l’acquisto dalla procedura è molto più “pulito” sul fronte del TFR pregresso rispetto all’acquisto da un’impresa in crisi ancora in bonis. Per chi sta valutando di acquistare un ramo da un’impresa in difficoltà, aspettare la vendita competitiva del curatore può cambiare radicalmente il peso del passivo lavoristico che si eredita.

La decisione più recente: Cass. n. 2137 del 2 febbraio 2026

Il contesto

La pronuncia più recente tra quelle verificate è Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 2 febbraio 2026, n. 2137. Arriva al termine di una serie di decisioni che, tra il 2024 e il 2025, avevano già fissato la linea: il Fondo di garanzia dell’INPS è uno strumento di tutela contro l’insolvenza del datore di lavoro, e il “datore di lavoro” rilevante è quello con cui il rapporto è in corso quando il credito diventa esigibile. La vicenda tipica da cui nascono queste controversie è sempre la stessa: un’impresa in difficoltà cede l’azienda o un ramo, i dipendenti passano all’acquirente, un accordo sindacale prevede che il TFR maturato resti a carico del cedente, poi il cedente fallisce e i lavoratori chiedono al Fondo il pagamento.

La motivazione in parole semplici

La Corte ribadisce due cose. La prima: se il rapporto è proseguito con il cessionario, l’insolvenza del cedente non basta ad attivare il Fondo, perché il TFR non era ancora esigibile al momento dell’insolvenza. La seconda: i patti tra cedente, cessionario e sindacati che escludono la solidarietà del cessionario non possono essere fatti valere contro l’INPS, perché la disciplina del Fondo è di ordine pubblico e non può essere modificata da accordi privati o collettivi.

Cosa cambia rispetto a prima

In termini di principio, nulla: la decisione consolida un orientamento. Cambia invece il peso pratico. Con quest’ultima conferma è ormai difficile sostenere davanti al giudice che un accordo sindacale “di comodo”, firmato per alleggerire l’acquirente, possa trasferire sul Fondo il costo del TFR. Ne derivano due conseguenze operative per la liquidazione giudiziale. Da un lato, le operazioni costruite fuori dalla procedura, con cessioni anticipate e accordi di esonero, scaricano il rischio sui lavoratori, che restano creditori del cessionario. Dall’altro, il trasferimento disposto dal curatore, grazie al comma 5-bis dell’art. 47, offre ai lavoratori la tutela del Fondo e all’acquirente la certezza di non rispondere del pregresso. In questo senso la decisione del 2026, pur riferita a vicende anteriori, rafforza l’argomento a favore della vendita dell’azienda all’interno della procedura rispetto alle cessioni “fai da te” che precedono il deposito della domanda.

Le pronunce sul perimetro del ramo

Accanto alla linea sul TFR, chi compra un ramo deve tenere conto di una serie di decisioni sul perimetro di ciò che si trasferisce. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 18 maggio 2023, n. 13655 ha ribadito che il ramo d’azienda deve preesistere al trasferimento come articolazione funzionalmente autonoma e non può essere creato ad hoc al momento della cessione. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 18 gennaio 2024, n. 1899 ha affermato che, se il trasferimento è invalido, il rapporto di lavoro resta con il cedente. Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 18 luglio 2025, n. 20032 ha precisato che un licenziamento divenuto definitivo prima del trasferimento impedisce di invocare la prosecuzione del rapporto con il cessionario. Nella liquidazione giudiziale queste regole contano perché il curatore, nel programma di liquidazione, deve definire con precisione i lotti: un “ramo” disegnato solo per comodità di vendita, privo di autonomia organizzativa preesistente, rischia di non essere qualificato come tale, con incertezza sulla sorte dei lavoratori.

I principi applicati: tre ipotesi dimostrative

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi esaminati; non riguardano casi reali.

Ipotesi 1: acquisto del ramo produttivo dalla procedura

Ipotesi: società di carpenteria in liquidazione giudiziale aperta il 14 gennaio; attività cessata, nessun esercizio provvisorio. Il curatore mette in vendita il ramo “officina” (macchinari, contratti di fornitura, 23 dipendenti) con base d’asta di 612.400 €. Debiti relativi all’esercizio del ramo: fornitori per 287.350 €, retribuzioni arretrate per 41.900 €, TFR maturato per 318.760 €.

Sviluppo: un potenziale acquirente comunica alle rappresentanze sindacali l’intenzione di presentare un’offerta (art. 47, comma 1-bis); nella consultazione viene stipulato un contratto collettivo ex art. 51 D.Lgs. 81/2015 che prevede il passaggio di 17 lavoratori su 23, con applicazione del CCNL dell’acquirente, e l’efficacia dell’accordo è subordinata all’aggiudicazione. Aggiudicazione per 648.900 € all’esito della procedura competitiva.

Esito, alla luce dell’art. 214 CCII e dell’art. 47, commi 5 e 5-bis: l’acquirente non risponde dei 287.350 € verso i fornitori né, per effetto dell’inapplicabilità dell’art. 2112, comma 2, c.c., dei 41.900 € di arretrati e dei 318.760 € di TFR; i 17 lavoratori passano senza soluzione di continuità, il loro TFR è esigibile verso la procedura e garantito dal Fondo nei limiti di legge; i 6 lavoratori non trasferiti restano alle dipendenze della procedura e seguono le regole dell’art. 189 CCII. Rischio residuo per l’acquirente: un accordo che non indichi in modo espresso la finalità di salvaguardia occupazionale e i criteri di scelta (Cass. n. 16180/2025).

Ipotesi 2: cessione prima della procedura, fallimento dopo

Ipotesi: un’impresa di logistica in crisi cede il ramo “magazzino” il 3 marzo a una società terza, con accordo sindacale che lascia a carico della cedente il TFR maturato (complessivamente 94.270 € per 9 dipendenti). La liquidazione giudiziale della cedente si apre il 21 ottobre dello stesso anno. Un dipendente, passato al cessionario, chiede al Fondo di garanzia il proprio TFR di 11.630 €.

Esito: secondo l’orientamento di Cass. n. 16740/2024, n. 23499/2024 e n. 2137/2026, il Fondo non interviene, perché il rapporto è proseguito con il cessionario e il TFR non era esigibile al momento dell’insolvenza della cedente; l’accordo di esonero non è opponibile all’INPS. Il lavoratore resta creditore del cessionario per il TFR, salvo diversa valutazione sulla validità e sull’efficacia dell’accordo nei suoi confronti (sul punto, Cass. n. 22130/2025 sugli accordi individuali privi di copertura sindacale). Se la stessa operazione fosse stata disposta dal curatore dopo il 21 ottobre, il comma 5-bis avrebbe reso il TFR esigibile verso la procedura con intervento del Fondo.

Ipotesi 3: ramo affittato e poi retrocesso

Ipotesi: ramo “punti vendita” affittato dall’impresa in bonis a un terzo dal 1° febbraio; liquidazione giudiziale aperta il 12 giugno dell’anno successivo; recesso del curatore dall’affitto e retrocessione del ramo il 30 settembre; vendita a un nuovo acquirente il 18 dicembre. Crediti di una dipendente: 3.840 € maturati prima del 1° febbraio, 5.215 € maturati durante l’affitto, 1.960 € maturati dopo la retrocessione.

Esito: la retrocessione è essa stessa un trasferimento (Cass. n. 12274/2025); la solidarietà opera per i crediti maturati fino a ciascun trasferimento e non per quelli successivi alla retrocessione (Cass. n. 21845/2024). L’acquirente del 18 dicembre, comprando dalla procedura, beneficia dell’esclusione dell’art. 214 CCII e del comma 5-bis; i 5.215 € maturati durante l’affitto restano un tema tra la lavoratrice e l’ex affittuario, secondo le regole proprie dell’affitto, che qui ci limitiamo a segnalare.

Le pronunce esaminate in un colpo d’occhio

La tabella raccoglie tutte le decisioni citate. Le pronunce della Cassazione si riferiscono in gran parte alla disciplina anteriore al Codice della crisi o a fattispecie regolate ratione temporis dalla legge fallimentare e dal vecchio testo dell’art. 47 L. 428/1990: i principi restano utili, ma vanno sempre confrontati con il testo oggi vigente.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass., Sez. Lav., sent. 1° giugno 2020, n. 10414 Accordi sindacali nell’insolvenza con continuità (Alitalia) Gli accordi non possono disporre dell’occupazione preesistente; lettura conforme alla Direttiva Limite alle esclusioni di personale quando l’attività prosegue
CGUE, Sez. III, 28 aprile 2022, C-237/20 (Heiploeg) Pre-pack e deroghe alla Direttiva 2001/23 La deroga opera se la procedura è regolata dalla legge, liquidatoria e sotto controllo pubblico Fondamento europeo del comma 5 dell’art. 47
Cass., Sez. Lav., ord. 7 febbraio 2023, n. 3695 Deroghe in crisi con continuità Si derogano le condizioni, il rapporto passa comunque L’acquirente non sceglie chi assumere se la procedura non è liquidatoria
Cass., Sez. Lav., ord. 18 maggio 2023, n. 13655 Nozione di ramo Il ramo deve preesistere, non creato ad hoc Definizione dei lotti nel programma di liquidazione
Cass., Sez. Lav., ord. 18 gennaio 2024, n. 1899 Trasferimento invalido Il rapporto resta con il cedente Rischio di vizi dell’operazione
Cass., Sez. Lav., ord. 17 giugno 2024, n. 16740 Fondo di garanzia e fallimento successivo alla cessione Il Fondo non paga il TFR se il rapporto è proseguito col cessionario; accordo ex comma 5 non opponibile all’INPS Data della cessione decisiva per il lavoratore
Cass., Sez. Lav., ord. 17 luglio 2024, n. 19723 Comma 4-bis o comma 5 Va accertata in concreto la finalità liquidatoria Individuazione del regime applicabile
Cass., Sez. Lav., ord. 2 agosto 2024, n. 21845 Affitto e retrocessione alla curatela Solidarietà per i crediti fino al trasferimento, non dopo la retrocessione Ricostruzione dei passaggi del ramo
Cass., Sez. Lav., ord. 2 settembre 2024, n. 23499 Accordo ex comma 4-bis ed esonero dal TFR Deroga alle condizioni ammessa, ma non opponibile al Fondo Limiti degli accordi di esonero
Cass., Sez. Lav., ord. 3 settembre 2024, n. 23562 Accordi derogatori e Fondo Gli accordi non fanno sorgere da soli l’obbligo del Fondo Serve l’esigibilità del TFR verso l’insolvente
Cass., Sez. Lav., ord. 9 dicembre 2024, n. 31551 Obbligato alla prosecuzione nella procedura liquidatoria Solo il cessionario risponde; il cedente non in solido Verso chi agisce il lavoratore escluso
Cass., Sez. Lav., sent. 9 maggio 2025, n. 12274 Retrocessione dell’affitto Anche la retrocessione è trasferimento Affitto come anticamera della vendita
Cass., Sez. Lav., ord. 16 giugno 2025, n. 16180 Limiti delle deroghe Deroghe solo nei limiti pattuiti e conformi al diritto UE Redazione dell’accordo sindacale
Cass., Sez. Lav., sent. 18 luglio 2025, n. 20032 Licenziamento definitivo Impedisce di invocare la continuità col cessionario Sorte dei rapporti già cessati
Cass., Sez. Lav., ord. 31 luglio 2025, n. 22130 Accordi individuali post-cessione Inefficaci verso il cessionario senza accordo derogatorio Importanza della sede protetta
Cass., Sez. Lav., ord. 20 agosto 2025, n. 23623 Natura della disciplina del Fondo Imperativa, non derogabile da accordi Nessun “trasferimento” del costo sull’INPS
Cass., Sez. Lav., ord. 2 febbraio 2026, n. 2137 Insolvenza del cedente e Fondo Il Fondo non interviene se il rapporto prosegue col cessionario; patti non opponibili all’INPS Conferma più recente dell’orientamento

I principi operativi da portare via

  • La vendita unitaria dell’azienda o dei rami è la regola dell’art. 214 CCII; la liquidazione atomistica dei beni è l’eccezione.
  • Chi compra dalla liquidazione giudiziale non risponde, salvo diversa convenzione, dei debiti relativi all’esercizio dell’azienda sorti prima del trasferimento.
  • Nella liquidazione giudiziale con attività non proseguita o cessata non si applica la solidarietà del cessionario per i crediti dei lavoratori (art. 47, comma 5-bis, L. 428/1990).
  • Il TFR dei lavoratori trasferiti dal curatore è esigibile verso la procedura e garantito dal Fondo, anche se il rapporto prosegue con l’acquirente.
  • Se invece la cessione è avvenuta prima dell’apertura della procedura, il Fondo non interviene per il TFR maturato presso il cedente e gli accordi di esonero non sono opponibili all’INPS (Cass. n. 16740/2024, n. 2137/2026).
  • Le deroghe all’art. 2112 c.c. valgono solo se contenute in contratti collettivi stipulati nella consultazione, con finalità di salvaguardia occupazionale, e solo nei limiti espressamente pattuiti (Cass. n. 16180/2025).
  • Gli accordi individuali vanno firmati in sede protetta; quelli firmati dopo la cessione senza copertura sindacale rischiano l’inefficacia (Cass. n. 22130/2025).
  • Il lavoratore illegittimamente escluso dal passaggio agisce verso il cessionario, non verso la procedura (Cass. n. 31551/2024).
  • Il ramo deve essere un’articolazione autonoma preesistente: i lotti disegnati solo per vendere sono un rischio (Cass. n. 13655/2023).
  • Ogni passaggio intermedio, compresi affitto e retrocessione, è un trasferimento autonomo da qualificare (Cass. n. 12274/2025 e n. 21845/2024).

Il percorso della vendita, letto attraverso le sentenze

I principi esaminati non vivono nel vuoto: si innestano su una sequenza procedurale precisa, e ogni fase offre un’occasione per usarli oppure un rischio di subirli.

La fase del programma di liquidazione

Tutto comincia dal programma di liquidazione che il curatore predispone ai sensi dell’art. 213 CCII. È in questo documento che si decide se l’azienda verrà venduta in blocco, per rami o per singoli beni, e se prima della vendita convenga un affitto o un esercizio dell’impresa. La regola dell’art. 214 CCII impone di privilegiare la vendita unitaria, ma la scelta concreta dipende dalle stime e dalle manifestazioni di interesse. Per un potenziale acquirente, far emergere il proprio interesse in questa fase significa influire sulla definizione dei lotti, che, come ricorda Cass. n. 13655/2023, devono corrispondere ad articolazioni realmente autonome e preesistenti. Un lotto ben costruito protegge sia l’acquirente sia i lavoratori da contestazioni successive sulla natura del trasferimento.

La fase della consultazione sindacale

Il secondo passaggio è la consultazione prevista dall’art. 47 L. 428/1990. La comunicazione alle rappresentanze sindacali deve precedere il trasferimento e, quando le rappresentanze lo chiedono, si apre un esame congiunto. Il comma 1-bis consente che a comunicare sia anche solo chi intende presentare un’offerta: è una possibilità poco conosciuta e molto utile, perché permette di arrivare all’aggiudicazione con un contratto collettivo già sottoscritto e condizionato all’esito della gara. È qui che i principi di Cass. n. 16180/2025 diventano concreti: le deroghe all’art. 2112 c.c. devono essere scritte, motivate dalla salvaguardia dell’occupazione e circoscritte. Un accordo che si limita a rinviare a “successive intese” non regge.

La consultazione è anche il luogo in cui distinguere tra il regime del comma 4-bis e quello del comma 5. Se la liquidazione giudiziale è accompagnata da un esercizio dell’impresa ancora in corso al momento della vendita, la lettera del comma 5, riferita ai casi in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, va maneggiata con prudenza: l’insegnamento di Cass. n. 19723/2024 è che la natura liquidatoria va verificata in concreto, e non presunta solo dal nome della procedura.

La fase della vendita competitiva

Il terzo passaggio è la vendita vera e propria, con le procedure competitive dell’art. 216 CCII: stima, pubblicità, raccolta delle offerte, aggiudicazione, atto di trasferimento. In questa fase il giudice delegato mantiene un potere di controllo sulla regolarità delle operazioni e, nei casi previsti dalla legge, può sospendere la vendita. Per l’offerente è decisivo che il bando e lo schema di contratto riproducano con precisione l’esclusione dei debiti pregressi e il perimetro dei rapporti trasferiti: crediti, contratti, autorizzazioni, personale. Se il prezzo è pagato in parte con accollo di debiti, la legge pretende che non sia alterata la graduazione dei crediti; un accollo mal costruito può diventare motivo di contestazione da parte degli altri creditori.

Il momento successivo: dopo l’aggiudicazione

Dopo il trasferimento, la procedura si concentra sulla ripartizione del ricavato e sull’accertamento del passivo. I lavoratori trasferiti, grazie al comma 5-bis dell’art. 47, possono insinuare il TFR e chiedere l’intervento del Fondo di garanzia anche se continuano a lavorare per l’acquirente. Questo è il punto in cui la differenza con le cessioni anteriori alla procedura, esaminate da Cass. n. 16740/2024 e n. 2137/2026, si vede in modo più netto: nella vendita del curatore il lavoratore ha un percorso di tutela definito, nella cessione anticipata rischia di restare creditore di un cessionario che magari, a sua volta, incontrerà difficoltà.

Il confronto con la composizione negoziata

Un ultimo accenno, utile per chi legge questo articolo quando la liquidazione giudiziale non è ancora stata aperta. Nella composizione negoziata della crisi, l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c., ferma restando l’applicazione dell’art. 2112 c.c. È una cessione “protetta” sul fronte dei debiti commerciali, che però, a differenza della vendita nella liquidazione giudiziale, non consente le deroghe del comma 5 dell’art. 47 sul fronte dei lavoratori. Per l’imprenditore in crisi, anticipare la cessione attraverso la composizione negoziata significa spesso salvare più posti di lavoro e più valore, a patto di muoversi prima che l’insolvenza diventi irreversibile.

Le domande pratiche dopo aver letto le sentenze

Chi può comprare l’azienda dal curatore e come?

Chiunque partecipi alla procedura competitiva prevista dall’art. 216 CCII e dal programma di liquidazione approvato. Il curatore vende sulla base di una stima, con adeguata pubblicità e modalità che assicurino la massima partecipazione; l’atto di cessione rispetta l’art. 2556 c.c. Chi intende offrire può attivare fin da subito la consultazione sindacale ex art. 47, comma 1-bis, subordinando l’accordo all’aggiudicazione: è un modo per presentarsi all’asta sapendo già con quale assetto di personale si entrerà.

L’acquirente può trovarsi comunque a pagare debiti vecchi?

Sì, se li ha assunti per contratto (“salvo diversa convenzione”) o se il prezzo è stato pagato in parte mediante accollo di debiti. Inoltre, se il ramo era passato per trasferimenti precedenti fuori dalla procedura, la responsabilità legata a quei passaggi non viene cancellata dalla vendita del curatore (Cass. n. 21845/2024). Le questioni tributarie e quelle dell’affitto d’azienda richiedono un esame separato.

I dipendenti passano tutti all’acquirente?

La regola del comma 5 dell’art. 47 è che i rapporti continuano con il cessionario; ma, con un contratto collettivo stipulato durante la consultazione e finalizzato a salvaguardare l’occupazione, si può derogare ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 2112 c.c., e quindi anche prevedere il passaggio di una parte soltanto del personale. Senza un accordo che lo preveda espressamente, l’esclusione è contestabile (Cass. n. 16180/2025; per le procedure con continuità, Cass. n. 3695/2023).

Il dipendente che non passa che cosa può fare?

Resta alle dipendenze della procedura, con le regole dell’art. 189 CCII sui rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale; i suoi crediti si insinuano al passivo e, per TFR e ultime retribuzioni, si attiva il Fondo di garanzia. Se ritiene di essere stato escluso senza un accordo valido, la pretesa alla prosecuzione si rivolge al cessionario (Cass. n. 31551/2024).

All’imprenditore che “perde” l’azienda resta qualcosa da fare?

Molto. Se è un imprenditore individuale, o un socio che ha prestato garanzie personali, dopo la vendita resterà esposto verso banche e fisco per la parte non soddisfatta. È qui che entrano in gioco l’esdebitazione e, per i debiti personali del garante, gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, che vanno valutati per tempo.

Come applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo

Lo Studio Monardo lavora sulla cessione dell’azienda in liquidazione giudiziale da tre angoli: quello dell’acquirente, quello dell’imprenditore o del socio che subisce la procedura, quello del lavoratore. In ciascuno, il metodo è lo stesso: leggere l’operazione alla luce delle decisioni esaminate e costruire la posizione prima che il curatore aggiudichi.

  1. Analizziamo il programma di liquidazione e il bando di vendita, verificando come il curatore ha definito i lotti, se il ramo ha un’autonomia preesistente e quali rapporti giuridici sono compresi nella vendita.
  2. Ricostruiamo la storia del ramo d’azienda: affitti, retrocessioni, cessioni parziali anteriori all’apertura della procedura, per individuare i passaggi che possono trascinare responsabilità non coperte dall’art. 214 CCII.
  3. Esaminiamo lo schema di contratto di cessione, controllando che l’esclusione dei debiti pregressi non sia neutralizzata da accolli impliciti e che eventuali accolli rispettino la graduazione dei crediti.
  4. Prepariamo la comunicazione ex art. 47, comma 1-bis, L. 428/1990 per chi intende presentare un’offerta, e seguiamo la consultazione sindacale con il curatore e le rappresentanze dei lavoratori.
  5. Redigiamo o verifichiamo il contratto collettivo in deroga, controllando che indichi espressamente la finalità occupazionale, i lavoratori interessati e i trattamenti applicati, nei limiti che la Cassazione considera legittimi.
  6. Organizziamo gli accordi individuali in sede protetta, anche di esodo incentivato, evitando le intese firmate dopo la cessione senza copertura sindacale.
  7. Assistiamo i lavoratori nella verifica della propria posizione: data del trasferimento, applicabilità del comma 5-bis, insinuazione al passivo, domanda al Fondo di garanzia, eventuale azione verso il cessionario.
  8. Affianchiamo l’imprenditore e i soci garanti nella valutazione degli strumenti disponibili dopo la vendita, dall’esdebitazione alle procedure di sovraindebitamento per i debiti personali.
  9. Valutiamo, quando l’impresa non è ancora in liquidazione giudiziale, la strada della composizione negoziata, nella quale il trasferimento dell’azienda può essere preparato in modo ordinato invece di subire una vendita forzata.
  10. Impugniamo e difendiamo in giudizio, davanti al giudice delegato, al tribunale e al giudice del lavoro, le posizioni costruite nella fase negoziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: la cessione dell’azienda o di un ramo è lo snodo tipico in cui l’esperto lavora per trovare un acquirente, un accordo con le parti sociali e un equilibrio con i creditori. Accanto a essa, la qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere gli orientamenti esaminati in tutti i gradi di giudizio: la strategia impostata nella fase di vendita è la stessa che sosteniamo, con lo stesso difensore, fino alla Corte di Cassazione, senza passaggi di mano che disperdano il lavoro fatto. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano stime, situazione contabile del ramo e profili fiscali della cessione, gli avvocati costruiscono contratti, accordi e difese.

In chiusura

Comprare l’azienda di un’impresa in liquidazione giudiziale è possibile ed è spesso conveniente, perché la legge consegna il complesso aziendale senza i debiti del passato. Ma le sentenze esaminate mostrano che la convenienza si costruisce: dipende dalla data della cessione, dalla qualità dell’accordo sindacale, dalla storia del ramo e dal modo in cui il curatore ha disegnato i lotti.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente nel campo della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il professionista chiamato a facilitare proprio le trattative per il trasferimento dell’azienda in crisi, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenza che permette di seguire anche l’imprenditore individuale o il garante che resta esposto dopo la vendita. Analizzeremo la tua posizione, che tu sia acquirente, imprenditore o lavoratore, e costruiremo la strategia più adatta.

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