Si Possono Pagare Debiti Anteriori Durante Il Concordato In Continuità?

Chi chiede il concordato preventivo in continuità aziendale si trova quasi sempre davanti allo stesso paradosso. L’impresa deve continuare a lavorare: comprare materie prime, pagare gli stipendi, tenere in piedi i rapporti con i fornitori. Ma proprio quei fornitori, proprio quei dipendenti, sono spesso anche creditori per fatture e mensilità rimaste scoperte prima del deposito della domanda. E la tentazione, comprensibile, è quella di “sistemare” almeno i rapporti più importanti, saldando qualche vecchia fattura per non perdere il fornitore che non si può sostituire.

La risposta breve è che i debiti anteriori, durante il concordato, di regola non si pagano: il pagamento è l’eccezione, non la regola, e ogni eccezione ha un perimetro preciso. La risposta lunga è più interessante, perché il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi successivi) non contiene una norma che dica testualmente “è vietato pagare i creditori anteriori”. Il divieto si ricava dal combinato di più disposizioni — gli artt. 46, 94, 100 e 106 CCII — e dal principio della parità di trattamento tra creditori. Ed è stata la giurisprudenza, costruita in larga parte sulla vecchia legge fallimentare, a disegnarne i confini: quando un pagamento è “straordinario”, chi può contestarlo, che cosa succede al concordato se il debitore paga senza autorizzazione.

Per questo, su questo tema, conta più ciò che hanno detto i giudici che la lettera della legge. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per l’imprenditore, per il fornitore e per il lavoratore. Questa guida non spiega come si presenta l’istanza di autorizzazione (tema che merita una trattazione a sé): si concentra sulla regola generale del divieto e sulle sue eccezioni.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure che, nella composizione negoziata, deve valutare proprio se i pagamenti dell’imprenditore siano coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento. È la stessa domanda — “questo pagamento aiuta o danneggia la massa dei creditori?” — che il tribunale si pone nel concordato in continuità. Saper leggere un pagamento con gli occhi dell’esperto e del giudice è la competenza che serve per non trasformare un gesto di buona volontà in un atto di frode.

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Il quadro normativo in breve: da dove nasce il divieto

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici bisogna avere chiara la base di legge. Le norme che contano sono poche, ma vanno lette insieme.

L’art. 46 CCII disciplina la fase che va dal deposito della domanda di accesso fino al decreto di apertura del concordato (la fase “prenotativa”, che nella vecchia legge fallimentare si chiamava concordato con riserva o “in bianco”). In questo periodo il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale; in mancanza, gli atti sono inefficaci e il tribunale può revocare il decreto con cui ha concesso il termine per completare la domanda. I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti sono prededucibili.

L’art. 94 CCII regola gli effetti della domanda dopo l’apertura e fino all’omologazione. Il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale; ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Il tribunale può fissare un limite di valore al di sotto del quale l’autorizzazione non serve.

L’art. 100 CCII è la norma-eccezione tipica del concordato in continuità: consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La stessa norma prevede l’autorizzazione al pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori addetti all’attività che prosegue, esonera dall’attestazione i pagamenti coperti da nuova finanza apportata senza obbligo di restituzione (o con restituzione postergata), e disciplina il pagamento delle rate di mutuo con garanzia reale su beni strumentali.

L’art. 106 CCII chiude il sistema: se il debitore compie atti non autorizzati a norma dell’art. 94 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, il commissario ne informa il tribunale, che apre il procedimento di revoca e può arrivare, su istanza dei legittimati, alla liquidazione giudiziale.

A queste norme si aggiungono due tasselli spesso trascurati. Il primo è l’art. 94-bis CCII, introdotto con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023: nel concordato in continuità i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso, né provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Il secondo riguarda le esenzioni: i pagamenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda sono sottratti all’azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale (art. 166, comma 3, CCII), e i pagamenti autorizzati ai sensi degli artt. 99, 100 e 101 non integrano la bancarotta preferenziale (art. 324 CCII).

Quanto all’evoluzione normativa: il Codice è stato più volte corretto (da ultimo con il D.Lgs. 136/2024 e con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, che tra l’altro estende la transazione fiscale ai tributi locali). Al momento della redazione non risultano interventi che abbiano cambiato l’impianto del divieto descritto qui, ma il testo vigente degli articoli citati va sempre ricontrollato sul caso concreto.

Norma CCII Fase Cosa dice in sostanza Conseguenza se violata
Art. 46 Dal deposito della domanda al decreto di apertura Atti urgenti di straordinaria amministrazione solo con autorizzazione del tribunale Inefficacia dell’atto e possibile revoca del termine
Art. 94 Dall’apertura all’omologazione Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione solo con autorizzazione del giudice delegato Inefficacia verso i creditori anteriori
Art. 94-bis Concordato in continuità Il fornitore essenziale non può interrompere il contratto solo perché non pagato per il pregresso Il rifiuto del fornitore è illegittimo
Art. 100 Concordato in continuità Pagamento autorizzato di crediti anteriori essenziali, retribuzioni, rate di mutuo — (norma di eccezione)
Art. 106 Intera procedura Atti non autorizzati o in frode ai creditori Revoca e possibile liquidazione giudiziale

Il punto fermo è questo: il pagamento di un debito anteriore non è vietato in sé, ma è un atto che esce dall’ordinaria amministrazione e che, senza autorizzazione, non regge. Tutto il resto è giurisprudenza.

L’orientamento consolidato: pagare un creditore anteriore è un atto straordinario

La giurisprudenza di legittimità che ha costruito le regole sul pagamento dei crediti anteriori si è formata sotto la legge fallimentare (in particolare sugli artt. 167 e 173 l. fall., corrispondenti oggi, nella sostanza, agli artt. 94 e 106 CCII). Lo dichiariamo subito: le pronunce che seguono riguardano la disciplina previgente, ma i principi che affermano sono quelli su cui ancora oggi si ragiona, perché il Codice della crisi ha riprodotto la stessa architettura.

Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2007, n. 13759: il pagamento è straordinario anche se il contratto prosegue con l’autorizzazione

La vicenda nasce da un appalto che gli organi della procedura avevano autorizzato a proseguire durante il concordato. Il debitore, ritenendo che l’autorizzazione alla prosecuzione coprisse ogni pagamento legato a quel rapporto, aveva saldato anche corrispettivi maturati prima dell’ammissione. La Suprema Corte ha chiarito che i pagamenti di crediti anteriori all’ammissione eccedono l’ordinaria amministrazione e, senza la specifica autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci, anche quando si inseriscono in un contratto di cui è stata autorizzata la prosecuzione.

Il principio, calato nella pratica, significa che l’autorizzazione a “andare avanti” con un cliente o un fornitore non equivale all’autorizzazione a pagargli il pregresso. Sono due cose diverse. In altre parole, se il tuo piano prevede di proseguire un contratto chiave, ciò che maturerà da quel momento in poi potrà essere pagato regolarmente; ciò che era già dovuto prima resta un credito concorsuale, da soddisfare nei modi e nei tempi del piano.

Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578: i contratti in corso non sono una zona franca

Pochi mesi prima, la Corte aveva affrontato un caso analogo da un’altra angolazione: i pagamenti eseguiti in adempimento di contratti in corso di esecuzione. La tesi del debitore era che, trattandosi di rapporti “vivi”, i pagamenti fossero fisiologici e quindi di ordinaria amministrazione. La Cassazione ha affermato che i pagamenti in esecuzione di contratti pendenti non si sottraggono alla regola dell’inefficacia, soprattutto quando si riferiscono a debiti sorti prima dell’ammissione, a meno che non siano stati autorizzati.

In altre parole, il fatto che il contratto sia ancora in corso non rende “ordinario” il pagamento della parte arretrata. Per l’imprenditore in continuità questo è un punto cruciale, perché quasi tutti i fornitori strategici sono legati da contratti di somministrazione o da rapporti continuativi: proprio lì si annida il rischio di pagare il vecchio insieme al nuovo.

Cass. civ., Sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20291: il criterio è l’effetto sul patrimonio, non l’etichetta

Qui la questione era la qualificazione di una cessione di credito compiuta dal debitore in concordato. Il giudice di merito l’aveva considerata automaticamente straordinaria. La Suprema Corte ha precisato che la natura ordinaria o straordinaria di un atto dipende dalla sua idoneità a incidere negativamente sul patrimonio del debitore o a pregiudicarne la capacità di soddisfare i creditori, e ha rinviato perché quella valutazione non era stata fatta.

Il principio, calato nella pratica, significa che non esiste un elenco chiuso di atti ordinari e straordinari: conta l’effetto. Un pagamento di modesto importo, inserito nel normale ciclo dell’impresa e riferito a un debito sorto dopo la domanda, resta ordinario. Il pagamento di un debito anteriore, invece, sottrae risorse alla massa a vantaggio di un solo creditore: proprio per questo, per effetto, è quasi sempre straordinario.

Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15484: si guarda all’interesse della massa

L’ultimo tassello del quadro consolidato riguarda il punto di vista da cui giudicare l’atto. La Corte ha stabilito che la qualificazione va compiuta avendo riguardo all’interesse della massa dei creditori e non solo a quello dell’imprenditore, sicché un atto che sarebbe ordinario in un’impresa in bonis può diventare straordinario quando l’impresa è in concordato.

In altre parole, il ragionamento “l’ho sempre fatto, è la gestione normale della mia azienda” non funziona più dal giorno del deposito. Saldare a fine mese il fornitore storico è ordinario quando l’impresa è sana; diventa straordinario quando quel saldo riguarda fatture anteriori e altri creditori, nello stesso grado, verranno pagati in percentuale.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il pagamento di un credito anteriore, durante la procedura, è un atto che altera la parità di trattamento e che quindi richiede sempre il filtro dell’autorizzazione. Il Codice della crisi ha recepito questa impostazione e l’ha resa esplicita, prevedendo nell’art. 100 le ipotesi in cui l’alterazione è tollerata perché serve alla continuità.

Prima questione aperta: oltre l’art. 100, esistono altre eccezioni al divieto?

La questione

Il lettore la porrebbe così: “L’art. 100 parla di fornitori di beni e servizi essenziali, di lavoratori e di rate di mutuo. Ma io ho un altro creditore anteriore il cui pagamento mi conviene: un professionista che mi segue un contenzioso, un subappaltatore, un ente con cui devo regolarizzare una posizione per non perdere una licenza. Posso chiedere al giudice di autorizzarmi anche al di fuori di quelle ipotesi?”

Cosa hanno deciso i giudici

Su questo punto la giurisprudenza di legittimità specifica sul Codice della crisi, al momento della redazione, non offre ancora una risposta consolidata che abbiamo potuto verificare. La questione si gioca quindi tra principi generali e dibattito dottrinale.

Da un lato, il criterio funzionale della Cass. 20291/2005 e della Cass. 15484/2004 suggerisce che ciò che conta sia l’effetto dell’atto sulla massa: se un pagamento migliora la soddisfazione complessiva dei creditori, non c’è ragione di vietarlo a priori. Dall’altro lato, una parte della dottrina osserva che l’art. 100 rappresenta già una deroga espressa alla par condicio creditorum, e che proprio la sua esistenza escluderebbe autorizzazioni “atipiche” per crediti anteriori fuori dal suo perimetro: se il legislatore ha sentito il bisogno di elencare i casi, gli altri restano vietati.

Un indizio utile viene dalla Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 2006, n. 23796, resa in un caso di amministrazione controllata. La Corte ha ritenuto che il conferimento di un incarico professionale a un avvocato rientri nell’ordinaria amministrazione quando è pertinente e idoneo a conservare o risanare l’impresa, anche se costoso; non vi rientra, e il credito non è ammissibile come passività della procedura, se l’incarico persegue fini personali o meramente dilatori. La pronuncia riguarda un credito sorto durante la procedura, non un credito anteriore, ma mostra il criterio con cui i giudici misurano la “funzionalità” di una spesa.

Va ricordata anche la Cass. civ., Sez. Lavoro, 27 luglio 2006, n. 17159, che ha qualificato come atto di straordinaria amministrazione l’accettazione di un arbitrato dopo l’apertura della procedura, ritenendo inopponibile alla massa il lodo pronunciato senza autorizzazione. Il messaggio è coerente: quando un atto può far sorgere o consolidare obbligazioni a carico del patrimonio concorsuale, serve il vaglio del giudice.

Se c’è contrasto

Il contrasto è soprattutto dottrinale, e la posizione restrittiva appare prevalente. L’assunzione prudenziale è che fuori dalle ipotesi dell’art. 100 il pagamento di un credito anteriore non vada considerato autorizzabile, salvo che non sia previsto e regolato dal piano stesso, cioè sottoposto al voto dei creditori e al controllo dell’omologazione. È la strada più sicura: invece di pagare “durante”, si costruisce nel piano un trattamento specifico per quel creditore (anche integrale, se giustificato), che i creditori votano e il tribunale verifica.

Cosa significa per te

Se sei l’imprenditore, la regola pratica è chiara: un creditore anteriore che non rientra nelle categorie dell’art. 100 si gestisce dentro il piano, non fuori. Puoi prevedere per lui una classe dedicata, un trattamento migliore, perfino il pagamento integrale nei primi mesi dopo l’omologazione, ma non puoi anticipare quel pagamento durante la procedura senza esporti a contestazioni. Ogni pagamento anteriore “fuori perimetro” è un pagamento che dovrai poter difendere davanti al commissario, al giudice e, se le cose vanno male, al curatore.

Se sei il creditore, la conseguenza è speculare: un pagamento ricevuto fuori dal perimetro dell’art. 100 e senza autorizzazione non è un pagamento al sicuro. Come vedremo nella seconda questione, potresti doverlo restituire.

Seconda questione aperta: che fine fa il pagamento eseguito senza autorizzazione?

La questione

“Ho già pagato. Il fornitore minacciava di interrompere le consegne, ho saldato 18.730 euro di fatture vecchie e ho ripreso a lavorare. Quel pagamento è nullo? Il fornitore deve restituire i soldi? E chi può chiederglieli?”

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo punto lo abbiamo visto: Cass. 13759/2007 e Cass. 578/2007 qualificano come inefficaci i pagamenti di crediti anteriori non autorizzati. Ma che cosa vuol dire, esattamente, “inefficace”?

La risposta è nella Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12286. La Suprema Corte ha chiarito che l’inefficacia dell’atto compiuto senza autorizzazione è relativa: non tocca la validità dell’atto tra le parti e può essere fatta valere soltanto dai creditori anteriori, cioè da coloro che la norma intende proteggere. Oggi l’art. 94, comma 2, CCII lo dice espressamente, parlando di inefficacia “rispetto ai creditori anteriori al concordato”.

Si inserisce in questo quadro anche il principio dello “spossessamento attenuato”, affermato tra le altre dalla Cass. civ., Sez. V, 25 febbraio 2008, n. 4728: durante il concordato il debitore conserva la proprietà dei beni, l’amministrazione e la legittimazione processuale, ma sotto la vigilanza degli organi della procedura e con il limite delle autorizzazioni per gli atti straordinari. È questa condizione intermedia — il debitore non perde il potere di agire, ma non può più agire liberamente — che spiega perché l’atto non autorizzato non sia nullo ma soltanto inopponibile alla massa.

Se c’è contrasto

Sulla natura relativa dell’inefficacia non c’è un vero contrasto. Il punto ancora dibattuto riguarda i tempi e i modi con cui l’inefficacia viene fatta valere: finché il concordato prosegue, la restituzione è raramente chiesta, perché i creditori anteriori non hanno un interesse immediato e il commissario tende a segnalare l’atto al tribunale piuttosto che agire per il recupero. Il problema esplode, invece, se la procedura si chiude con la liquidazione giudiziale: in quel momento il curatore ha tutto l’interesse a recuperare le somme pagate in violazione della par condicio. L’assunzione prudenziale, per il creditore che ha ricevuto un pagamento non autorizzato, è considerare quella somma esposta a restituzione per tutta la durata della procedura e anche dopo, se il concordato fallisce.

Cosa significa per te

Per l’imprenditore il pagamento non autorizzato produce un doppio rischio: verso il creditore pagato, che potrebbe essere chiamato a restituire e quindi tornare a pretendere, e verso la procedura, perché l’atto può essere segnalato dal commissario ai sensi dell’art. 106 CCII (ne parliamo nella sezione dedicata alla pronuncia di riferimento). A questo si aggiunge il profilo penale: le esenzioni dalla bancarotta preferenziale previste dall’art. 324 CCII coprono i pagamenti autorizzati, non quelli eseguiti di propria iniziativa.

Per il fornitore, la lezione è che un pagamento “strappato” con la minaccia di sospendere le consegne è un pagamento fragile. Nel concordato in continuità, poi, quella minaccia è spesso anche illegittima: l’art. 94-bis CCII impedisce al creditore interessato dalle misure protettive di rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori.

Qui sta il punto di metodo che lo Studio applica in ogni fascicolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, valuta ogni pagamento al creditore anteriore con lo stesso criterio che un esperto o un commissario userebbero — coerenza con il piano e assenza di pregiudizio per la massa — prima che il pagamento venga eseguito, non dopo.

In altre parole, se ti trovi con un pagamento già fatto, la prima mossa non è nasconderlo: è ricostruirlo, documentarne la funzione (perché è stato necessario, che cosa ha permesso di salvare) e valutare con il commissario se e come regolarizzarlo, anche attraverso la sua emersione trasparente nel piano.

Terza questione aperta: nella fase “prenotativa” vale la stessa regola? E nel concordato liquidatorio?

La questione

“Ho depositato la domanda di accesso con riserva e ho chiesto il termine per presentare piano e proposta. Il decreto di apertura non c’è ancora, il commissario forse non è nemmeno nominato. In queste settimane posso pagare qualche debito vecchio? E se alla fine il concordato non fosse in continuità ma liquidatorio, l’art. 100 mi aiuterebbe comunque?”

Cosa hanno deciso i giudici

Nella fase che precede l’apertura vale l’art. 46 CCII, ed è una regola persino più stretta di quella dell’art. 94: il debitore può compiere solo gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e solo con l’autorizzazione del tribunale. Poiché la giurisprudenza consolidata (Cass. 13759/2007, Cass. 578/2007) colloca il pagamento dei debiti anteriori tra gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ne discende che nella fase prenotativa un pagamento anteriore richiede due requisiti insieme: l’urgenza e l’autorizzazione. Il principio, calato nella pratica, significa che la fase con riserva non è un “periodo cuscinetto” in cui sistemare i rapporti più delicati prima che arrivi il commissario: è anzi il momento in cui la sanzione è più pesante, perché il pagamento non autorizzato può costare la revoca del termine concesso.

Il criterio funzionale della Cass. 20291/2005 e la prospettiva della massa indicata dalla Cass. 15484/2004 restano gli strumenti con cui il tribunale valuta l’istanza: il giudice si chiede se quel pagamento, in quel momento, serva a preservare il valore dell’impresa a beneficio di tutti, oppure soltanto a privilegiare un creditore.

Quanto al concordato liquidatorio, l’art. 100 CCII è una norma pensata per la continuità: presuppone che le prestazioni del creditore siano essenziali per la prosecuzione dell’attività. In un concordato in cui l’attività cessa, quella giustificazione viene meno. A ciò si aggiunge un vincolo di sistema ricordato dalla Cass. civ., ord. n. 21336/2024: nel concordato liquidatorio il soddisfacimento minimo del 20% dei creditori chirografari è un requisito di ammissibilità, che non può essere recuperato in un secondo momento. Ogni euro distratto per pagare un creditore anteriore fuori dalle regole riduce la percentuale disponibile per gli altri e può incidere proprio su quella soglia.

Se c’è contrasto

Sulla necessità dell’autorizzazione nella fase prenotativa non vi è contrasto. Il margine di discussione riguarda piuttosto la nozione di “urgenza”: alcuni tribunali la intendono in senso stretto (un danno imminente e non altrimenti evitabile), altri in senso più funzionale (un’occasione che, se persa, compromette il piano). L’assunzione prudenziale è motivare l’urgenza con dati concreti — la data in cui il fornitore interromperà le consegne, la commessa che andrebbe perduta, il fermo produttivo che ne seguirebbe — e non con formule generiche.

Cosa significa per te

Se hai depositato la domanda con riserva e intendi proporre un concordato in continuità, il periodo prima dell’apertura va gestito con particolare cautela: ogni pagamento anteriore va filtrato dal tribunale e deve essere urgente. Se il tuo concordato sarà liquidatorio, non contare sulle eccezioni dell’art. 100: in un piano liquidatorio i creditori anteriori si pagano con il ricavato della liquidazione, secondo l’ordine delle cause di prelazione, e non prima.

La pronuncia di riferimento: Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324

Tra le decisioni di legittimità che abbiamo potuto verificare, quella che ha inciso di più sul tema dei pagamenti non autorizzati è la Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324. Non è la più recente in assoluto tra quelle citate in questa analisi, ma è la più rilevante, perché ha risposto alla domanda che ogni imprenditore si pone dopo aver pagato un creditore anteriore senza autorizzazione: “adesso il mio concordato salta?”.

Il contesto

Un’impresa ammessa al concordato preventivo aveva eseguito alcuni pagamenti senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato. Il tribunale, ritenendo che la sola mancanza di autorizzazione bastasse, aveva revocato l’ammissione ai sensi dell’art. 173, ultimo comma, l. fall. e, su istanza del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento. La Corte d’appello aveva confermato. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, cassando con rinvio.

La motivazione in linguaggio piano

La Suprema Corte ha distinto due piani che i giudici di merito avevano sovrapposto. Il primo è quello dell’efficacia del singolo atto: il pagamento non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori, come stabiliva l’art. 167 l. fall. Il secondo è quello della sorte della procedura: la revoca dell’ammissione è una sanzione molto più grave, che la legge collega agli atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori”.

La Corte ha affermato che il pagamento eseguito senza autorizzazione non comporta di per sé la revoca dell’ammissione: il giudice deve accertare che quel pagamento sia diretto a frodare i creditori, cioè che pregiudichi la possibilità di adempiere la proposta concordataria. Un pagamento non autorizzato che non intacca la fattibilità della proposta non è, per ciò solo, un atto di frode.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima di questa pronuncia, una parte della giurisprudenza di merito tendeva a un automatismo: atto non autorizzato uguale revoca. Dopo, il ragionamento è diventato a due stadi. Primo: il pagamento non autorizzato è inefficace verso la massa. Secondo: il concordato si revoca solo se quel pagamento, per entità, per destinatario o per contesto, pregiudica la proposta o rivela un intento fraudolento.

Il principio è stato trasposto nell’art. 106 CCII, che continua a mettere sullo stesso piano gli atti non autorizzati a norma dell’art. 94 e quelli “comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori”. Proprio la formula “comunque” lascia aperta la lettura proposta dalla Cassazione nel 2016: l’atto non autorizzato è il presupposto per l’apertura del procedimento, ma la revoca richiede una valutazione del suo peso concreto sulla proposta. Va detto, per completezza, che la pronuncia riguarda la legge fallimentare e che, per quanto abbiamo potuto verificare, non risulta ancora un’affermazione altrettanto netta della Cassazione sul testo del Codice della crisi.

In altre parole, se hai pagato un creditore anteriore senza autorizzazione, il tuo concordato non è automaticamente perduto: la partita si gioca sulla dimostrazione che quel pagamento non ha compromesso la fattibilità del piano né la convenienza della proposta per gli altri creditori. È una difesa possibile, ma richiede numeri, documenti e trasparenza verso il commissario.

Come si misura, in concreto, il “pregiudizio alla proposta”

Il principio della Cass. 3324/2016 sposta il centro della discussione dal “se” al “quanto”. Una volta accertato che il pagamento non era autorizzato, la domanda diventa: quel pagamento ha reso meno probabile, o meno conveniente, l’adempimento della proposta? Dalla motivazione e dal sistema delle norme si ricavano alcuni indici che il giudice tende a considerare, e che conviene avere presenti prima ancora di difendersi.

Il primo indice è l’entità del pagamento rispetto all’attivo destinato ai creditori. Un pagamento che incide per una frazione minima sull’attivo concordatario difficilmente compromette la percentuale offerta; un pagamento che ne assorbe una parte significativa può invece rendere la proposta non più sostenibile. Non esiste una soglia numerica fissata dalla legge: il confronto si fa sempre sui dati del piano.

Il secondo indice è l’identità del creditore pagato. Il pagamento a un fornitore estraneo all’impresa, eseguito per sbloccare una consegna necessaria, ha un significato diverso dal pagamento a soggetti legati alla proprietà o al gruppo. Nel secondo caso la scelta selettiva del destinatario è un segnale che il giudice valuta con particolare severità, perché richiama la logica del pagamento preferenziale.

Il terzo indice è la funzione del pagamento. Qui torna utile il criterio della Cass. 20291/2005: se il pagamento ha preservato un valore per l’impresa (il mezzo recuperato, la fornitura ripresa, la commessa salvata), il pregiudizio per la massa può essere compensato, in tutto o in parte, dal beneficio che la continuità ne trae. Se invece il pagamento non ha prodotto alcun vantaggio per l’attività, resta un puro trasferimento di risorse da tutti i creditori a uno solo.

Il quarto indice è la trasparenza. La frode, nel lessico della giurisprudenza concordataria, è legata anche all’occultamento: un pagamento dichiarato spontaneamente al commissario, spiegato e documentato, è altra cosa rispetto a un pagamento scoperto durante le verifiche contabili. La regola pratica che se ne ricava è semplice: un pagamento non autorizzato va fatto emergere, non nascosto, perché la trasparenza è uno dei principali argomenti per escludere l’intento fraudolento.

Il principio, calato nella pratica, significa che la difesa di un pagamento non autorizzato non si costruisce con argomenti di principio (“era necessario”, “l’ho fatto in buona fede”), ma con una piccola analisi d’impatto: quanto ha pesato sull’attivo, a chi è andato, che cosa ha permesso di conservare, quando e come è stato comunicato. È lo stesso tipo di valutazione che il commissario giudiziale compie nella sua relazione e che il tribunale porrà alla base della decisione.

C’è infine un profilo che riguarda il creditore e che spesso viene sottovalutato. Anche quando il concordato sopravvive al pagamento non autorizzato, l’inefficacia dell’atto verso i creditori anteriori non viene meno: la Cass. 3324/2016 salva la procedura, non il pagamento. Il fornitore che ha incassato il pregresso, dunque, non può considerarsi definitivamente al sicuro solo perché il tribunale non ha revocato l’ammissione. La sopravvivenza del concordato e la stabilità del singolo pagamento sono due questioni distinte, e vanno valutate separatamente.

Questo spiega perché, nella pratica, la soluzione più solida resti quella preventiva. Ogni volta che si profila l’esigenza di pagare un creditore anteriore, conviene porsi tre domande nell’ordine: il pagamento rientra in una delle ipotesi dell’art. 100 CCII? Se sì, ci sono le condizioni per l’attestazione o la nuova finanza che la sostituisce? Se no, il trattamento di quel creditore può essere spostato nel piano, con una classe o una previsione dedicata? Solo quando tutte e tre le risposte sono negative e l’urgenza è reale, si entra nel terreno, più incerto, delle autorizzazioni atipiche discusso nella prima questione aperta.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per applicare i principi visti a situazioni-tipo. Non descrivono casi reali dello Studio.

Simulazione 1 — Il fornitore che chiede il saldo del pregresso

Ipotesi. Un’impresa metalmeccanica deposita il 14 febbraio domanda di concordato in continuità; il decreto di apertura arriva il 21 marzo. Il fornitore unico di una lega speciale vanta 41.380 € di fatture anteriori e il 2 aprile comunica che non consegnerà più finché non verrà saldato il pregresso. Il contratto di fornitura è in corso.

Applicazione dei principi. Alla luce dell’art. 94-bis CCII, il fornitore interessato dalle misure protettive non può rifiutare l’adempimento di un contratto essenziale in corso per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori: il suo rifiuto è contestabile. Se comunque l’impresa vuole saldare il pregresso, alla luce di Cass. 578/2007 il fatto che il contratto sia in corso non rende ordinario il pagamento: serve l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 100, con l’attestazione dell’essenzialità della fornitura e della funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori.

Esito. Se l’impresa paga i 41.380 € il 3 aprile senza autorizzazione, il pagamento è inefficace verso i creditori anteriori (art. 94 CCII; Cass. 12286/2004) e può essere segnalato dal commissario ai sensi dell’art. 106 CCII. Se invece il 3 aprile l’impresa contesta per iscritto il rifiuto richiamando l’art. 94-bis e contestualmente valuta l’istanza ex art. 100, ottiene di proseguire la fornitura senza esporsi.

Simulazione 2 — Il pagamento già eseguito e la revoca

Ipotesi. Un’impresa di servizi logistici, in concordato in continuità con un attivo destinato ai chirografari di 1.276.500 € e una percentuale proposta del 27,4%, ha pagato senza autorizzazione 9.840 € a un’officina per riparazioni eseguite prima del deposito, per riavere un mezzo trattenuto. Il commissario segnala l’atto al tribunale.

Applicazione dei principi. Alla luce di Cass. 3324/2016, il tribunale non può revocare automaticamente: deve verificare se quel pagamento pregiudica la possibilità di adempiere la proposta. Il pagamento incide sull’attivo per circa lo 0,77%. Se il piano dimostra che, grazie al mezzo recuperato, i flussi della continuità non si riducono, e che la percentuale ai chirografari resta sostenibile, il pagamento non è, per ciò solo, un atto di frode.

Esito. Il pagamento resta inefficace verso la massa; ma il concordato può proseguire. Se invece nello stesso periodo l’impresa avesse eseguito più pagamenti selettivi per complessivi 214.600 € a creditori legati alla proprietà, il quadro cambierebbe: l’entità e i destinatari renderebbero plausibile un intento fraudolento e l’art. 106 CCII troverebbe piena applicazione.

Simulazione 3 — Le retribuzioni arretrate e la nuova finanza

Ipotesi. Un laboratorio alimentare con 23 dipendenti, tutti addetti all’attività che prosegue, ha retribuzioni arretrate di gennaio e febbraio per complessivi 67.920 €. Un socio è disposto a versare 50.000 € senza obbligo di restituzione.

Applicazione dei principi. L’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento delle retribuzioni anteriori ai lavoratori addetti all’attività che continua; l’attestazione del professionista non è necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza delle nuove risorse apportate senza obbligo di restituzione. Per la parte coperta dalla nuova finanza (50.000 €) la par condicio non è toccata, perché quelle risorse non sarebbero comunque spettate ai creditori.

Esito. Per 50.000 € l’istanza può fondarsi sull’apporto del socio; per i residui 17.920 € serve l’attestazione che il pagamento è essenziale per la prosecuzione e funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. In ogni caso, nessun pagamento prima dell’autorizzazione: un saldo anticipato, anche se “giusto”, resterebbe un atto non autorizzato.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Lo ribadiamo per trasparenza: con l’eccezione dell’ordinanza del 2024, sono decisioni rese sotto la legge fallimentare, i cui principi vengono applicati alle corrispondenti norme del Codice della crisi (artt. 46, 94, 100 e 106 CCII). Per l’ordinanza n. 21336/2024 la data di deposito non è stata reperita nelle fonti consultate e va verificata.

Il criterio di lettura è semplice: le prime righe disegnano la regola (il pagamento anteriore è straordinario), le centrali ne precisano le conseguenze (inefficacia relativa), le ultime ne misurano l’impatto sulla procedura (niente revoca automatica). Usata così, la tabella diventa una mappa per capire in quale punto del percorso si trova il pagamento che ti riguarda.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2007, n. 13759 Pagamento di corrispettivi anteriori in appalto proseguito Il pagamento anteriore è straordinario anche se il contratto prosegue con autorizzazione Autorizzare la prosecuzione non significa autorizzare il saldo del pregresso
Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578 Pagamenti in esecuzione di contratti in corso I contratti pendenti non sottraggono i pagamenti anteriori all’inefficacia Fornitori con contratti continuativi: niente pagamenti arretrati senza autorizzazione
Cass. civ., Sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20291 Qualificazione di una cessione di credito Ordinario o straordinario dipende dall’effetto sul patrimonio Si valuta l’impatto sulla massa, non l’etichetta dell’atto
Cass. civ., Sez. I, 11 agosto 2004, n. 15484 Punto di vista per la qualificazione Conta l’interesse della massa; l’atto ordinario in bonis può diventare straordinario “L’ho sempre fatto” non basta dopo il deposito
Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 2006, n. 23796 Incarico professionale in procedura È ordinario se pertinente al risanamento; non lo è se personale o dilatorio Misura della funzionalità di una spesa
Cass. civ., Sez. Lav., 27 luglio 2006, n. 17159 Accettazione di un arbitrato in procedura Atto straordinario: senza autorizzazione il lodo è inopponibile Gli atti che creano obblighi per la massa richiedono il giudice
Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 2004, n. 12286 Natura dell’inefficacia Inefficacia relativa, invocabile solo dai creditori anteriori Il pagamento non è nullo ma inopponibile alla massa
Cass. civ., Sez. V, 25 febbraio 2008, n. 4728 Poteri del debitore in concordato Spossessamento attenuato: il debitore amministra sotto vigilanza Spiega perché serve l’autorizzazione per gli atti straordinari
Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3324 Revoca per pagamenti non autorizzati Nessuna revoca automatica: serve l’accertamento della frode Il concordato può sopravvivere a un pagamento non autorizzato
Cass. civ., ord. n. 21336/2024 Soglia minima nel concordato liquidatorio Il 20% ai chirografari è requisito di ammissibilità non sanabile Nel liquidatorio ogni pagamento anomalo erode la soglia

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce e delle norme esaminate si ricavano alcuni principi pratici, validi tanto per l’imprenditore quanto per i creditori.

  • Durante il concordato il pagamento di un debito anteriore è, di regola, un atto di straordinaria amministrazione e richiede l’autorizzazione del giudice.
  • L’autorizzazione a proseguire un contratto non copre il pagamento delle prestazioni già eseguite prima della domanda.
  • Nel concordato in continuità le eccezioni tipiche sono quelle dell’art. 100 CCII: fornitori di beni e servizi essenziali con attestazione, retribuzioni dei lavoratori addetti alla continuità, rate di mutuo ipotecario su beni strumentali alle condizioni di legge, pagamenti coperti da nuova finanza.
  • Fuori da queste ipotesi, la strada più sicura è prevedere il trattamento del creditore nel piano, non pagarlo durante la procedura.
  • Nella fase prenotativa (art. 46 CCII) il pagamento anteriore deve essere anche urgente, e la sua esecuzione senza autorizzazione può costare la revoca del termine.
  • Il pagamento non autorizzato è inefficace solo verso i creditori anteriori: resta valido tra le parti, ma il creditore pagato può essere chiamato a restituire.
  • Il pagamento non autorizzato non fa saltare automaticamente il concordato: occorre accertare che pregiudichi la proposta o sia diretto a frodare i creditori.
  • Il fornitore essenziale non può interrompere un contratto in corso solo perché non è stato pagato il pregresso (art. 94-bis CCII).
  • Solo i pagamenti autorizzati godono delle esenzioni dalla revocatoria e dalla bancarotta preferenziale previste dal Codice.
  • Nel concordato liquidatorio l’art. 100 non offre lo stesso spazio: i creditori anteriori si pagano con il ricavato e secondo le prelazioni.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Posso pagare un fornitore anteriore se l’importo è piccolo?
Non esiste una franchigia automatica. L’art. 94, comma 3, CCII consente al tribunale di fissare un limite di valore sotto il quale l’autorizzazione non serve, ma quel limite va letto nel decreto, non presunto. E anche sotto la soglia, alla luce di Cass. 15484/2004, il pagamento di un credito anteriore resta un atto che altera la parità tra creditori: la prudenza suggerisce di non considerarlo mai “ordinario” per il solo fatto dell’importo.

Se il fornitore mi blocca le consegne, sono costretto a pagare il pregresso?
No. Nel concordato in continuità l’art. 94-bis CCII impedisce al creditore interessato dalle misure protettive di rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Le forniture successive alla domanda, invece, vanno pagate regolarmente. Se il fornitore è davvero insostituibile e vuoi saldarlo, la via è l’autorizzazione ex art. 100 CCII, non il pagamento spontaneo (Cass. 578/2007).

Ho ricevuto un pagamento da un’impresa in concordato: devo restituirlo?
Dipende da quando e come è stato eseguito. Se riguarda un credito anteriore ed è stato eseguito dopo la domanda senza autorizzazione, è inefficace verso i creditori anteriori (Cass. 12286/2004) e la restituzione può essere chiesta, soprattutto se la procedura sfocia nella liquidazione giudiziale. Se è stato autorizzato, è stabile ed esente da revocatoria.

Ho già pagato senza autorizzazione: il tribunale revocherà il concordato?
Non automaticamente. Secondo Cass. 3324/2016, la revoca richiede che il pagamento pregiudichi l’adempimento della proposta o sia diretto a frodare i creditori. Conviene far emergere l’atto con trasparenza, documentarne la funzione e dimostrare con numeri che il piano resta fattibile.

Posso pagare i dipendenti per gli stipendi arretrati?
Sì, ma solo con l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 100 CCII e solo per i lavoratori addetti all’attività che prosegue. Senza autorizzazione, anche questo pagamento sarebbe un atto straordinario non autorizzato.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te

Applichiamo gli orientamenti visti in questa analisi al tuo fascicolo concreto, prima che un pagamento diventi un problema e, se il problema c’è già, per gestirlo. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo.

  1. Mappiamo tutti i debiti anteriori distinguendo quelli che rientrano nelle ipotesi dell’art. 100 CCII da quelli che vanno trattati soltanto nel piano.
  2. Verifichiamo, contratto per contratto, quali forniture sono essenziali per la continuità e quali fornitori sono sostituibili, perché è su questa distinzione che si gioca ogni eccezione al divieto.
  3. Contestiamo per iscritto il rifiuto del fornitore che pretende il saldo del pregresso per continuare a consegnare, richiamando l’art. 94-bis CCII.
  4. Coordiniamo con il professionista indipendente la base documentale dell’attestazione, quando il pagamento di un fornitore essenziale appare davvero necessario.
  5. Strutturiamo il ricorso alla nuova finanza dei soci o di terzi in modo che i pagamenti coperti da quelle risorse non incidano sulla par condicio.
  6. Ricostruiamo i pagamenti già eseguiti senza autorizzazione, ne documentiamo la funzione e prepariamo la loro emersione trasparente verso il commissario.
  7. Difendiamo l’impresa nel procedimento di revoca ex art. 106 CCII, dimostrando con i numeri del piano che il pagamento non ha pregiudicato la proposta, sulla scia di Cass. 3324/2016.
  8. Assistiamo il creditore che ha ricevuto un pagamento contestato o al quale viene chiesta la restituzione, verificando se l’atto era autorizzato o comunque opponibile.
  9. Costruiamo nel piano classi e trattamenti differenziati per i creditori anteriori strategici che non possono essere pagati durante la procedura.
  10. Coordiniamo la gestione dei pagamenti con la composizione negoziata, quando l’impresa vi è passata prima del concordato, per evitare incoerenze tra le due fasi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: nella composizione negoziata l’esperto deve essere informato per iscritto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento, e può manifestare il proprio dissenso. È la stessa lente — coerenza del pagamento con il risanamento e tutela della massa — con cui il tribunale guarda ai pagamenti anteriori nel concordato in continuità.

Gli orientamenti che abbiamo esaminato si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia: dalla prima analisi dei pagamenti fino all’eventuale ricorso di legittimità contro una revoca, la linea resta una. Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili giuridici del divieto e delle sue eccezioni, i secondi sui flussi di cassa, sull’impatto dei pagamenti sulla percentuale offerta e sulla tenuta del piano.

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta che non si esaurisce in un sì o in un no. Durante il concordato in continuità i debiti anteriori, di regola, non si pagano; ma la legge e la giurisprudenza riconoscono eccezioni precise, pensate per non far morire l’impresa mentre cerca di salvarsi. Il confine tra il pagamento che sostiene la continuità e quello che tradisce la parità tra creditori è sottile, e si sposta in base ai numeri del piano.

Proprio per questo lo Studio Monardo affronta il tema con la competenza che gli è più vicina: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e nella composizione negoziata la valutazione della coerenza dei pagamenti con il risanamento è parte del lavoro quotidiano dell’esperto. Portare quella stessa valutazione dentro il concordato, prima di ogni pagamento, significa ridurre il rischio di inefficacia, di revoca e di contestazioni future. Analizzeremo i tuoi debiti anteriori, verificheremo quali rientrano nelle eccezioni e costruiremo con te la strategia per gestire gli altri nel piano.

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