Quali Pagamenti Può Farsi Restituire Il Curatore?

Un’impresa ti ha pagato una fattura, ti ha restituito un prestito o ti ha ceduto un bene per chiudere un debito; qualche mese dopo è stata aperta la sua liquidazione giudiziale e ora ti arriva una lettera del curatore che chiede indietro quelle somme: quali pagamenti può davvero farsi restituire il curatore, e quali invece restano al sicuro? La domanda è legittima e, soprattutto, non ha una risposta unica. Non esiste una regola valida per tutti i pagamenti, ed è proprio questo il punto: lo stesso bonifico può essere intoccabile o integralmente da restituire a seconda della data, della causa, del mezzo usato e di ciò che il beneficiario sapeva.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione del curatore tre strade diverse, che vanno soppesate una per una: l’inefficacia automatica di alcuni pagamenti (artt. 163 e 164), la revocatoria concorsuale (art. 166) e la revocatoria ordinaria esercitata in sede concorsuale (art. 165). Accanto a queste strade c’è un elenco di esenzioni (art. 166, comma 3) e un regime di protezione per gli atti compiuti durante la composizione negoziata della crisi (art. 24 CCII), che spesso decide la partita prima ancora che inizi.

Questo tema è al centro dell’attività dello Studio Monardo per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, cioè il contesto in cui la legge mette al riparo dalla revocatoria i pagamenti coerenti con le trattative, e sa quindi distinguere un pagamento protetto da uno esposto. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruolo che lo porta a confrontarsi con le azioni recuperatorie anche nella liquidazione controllata, dove le regole sui pagamenti restituibili sono diverse da quelle della liquidazione giudiziale.

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Il quadro di partenza: perché il curatore può chiedere indietro denaro già incassato

La liquidazione giudiziale (che dal 15 luglio 2022 ha preso il posto del fallimento) ha uno scopo preciso: liquidare il patrimonio del debitore e distribuire il ricavato tra i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Il principio che regge tutto è la par condicio creditorum: nessun creditore chirografario deve ottenere più di quanto spetti agli altri nella sua stessa posizione.

Il problema nasce dal fatto che l’insolvenza non si manifesta il giorno della sentenza. Nei mesi precedenti l’impresa in difficoltà paga in modo selettivo: salda il fornitore più insistente, rimborsa il socio, concede un’ipoteca alla banca che minaccia di revocare gli affidamenti, cede un macchinario al creditore che accetta “in natura”. Ognuno di questi atti sottrae risorse alla massa e altera la parità. Le azioni recuperatorie servono a ricostruire il patrimonio come se quegli atti non fossero avvenuti, o meglio, a renderli inopponibili ai creditori della procedura.

Tre concetti sono indispensabili per confrontare le strade.

Il periodo sospetto. Ogni strada ha una finestra temporale entro cui l’atto deve essere stato compiuto. Nel Codice della crisi i periodi si calcolano a ritroso dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, e comprendono anche gli atti compiuti dopo quel deposito. È una differenza rilevante rispetto alla vecchia legge fallimentare, che contava a ritroso dalla sentenza dichiarativa: il periodo utile per il curatore si è di fatto allungato, perché comprende anche il tempo dell’istruttoria prefallimentare.

Lo stato soggettivo del beneficiario. Alcune strade prescindono del tutto da ciò che il beneficiario sapeva; altre richiedono che conoscesse lo stato d’insolvenza (la cosiddetta scientia decoctionis), con un onere della prova che grava ora sul curatore, ora sul beneficiario.

Il tipo di atto. Un pagamento in denaro di un debito scaduto è un atto “normale”; un pagamento anticipato, un rimborso al socio, una cessione di beni in luogo dell’adempimento sono atti “anomali” che la legge guarda con maggiore sospetto.

Infine, un dato che riguarda tutte le strade: chi restituisce non perde il proprio credito. L’art. 171 CCII prevede che il beneficiario che ha restituito quanto ricevuto possa insinuarsi al passivo per il credito corrispondente. Restituire non significa regalare, ma tornare in fila con gli altri creditori, con le percentuali di riparto che la procedura sarà in grado di offrire.

Sullo sfondo vanno tenuti presenti i termini per agire. L’art. 170 CCII fissa un limite di tre anni dall’apertura della procedura e comunque di cinque anni dal compimento dell’atto, oltre i quali le azioni non possono più essere promosse. Il calcolo esatto va sempre condotto sul caso concreto, perché le date di deposito della domanda, di pubblicazione e di apertura non coincidono quasi mai.

Concetto Perché conta nel confronto
Data di deposito della domanda È il punto da cui si contano a ritroso tutti i periodi sospetti
Conoscenza dell’insolvenza Distingue le strade “automatiche” da quelle che richiedono prova
Natura dell’atto (normale/anomalo) Determina il periodo sospetto e chi deve provare cosa
Esenzioni dell’art. 166, comma 3 Possono rendere irrilevante tutto il resto
Art. 171 CCII Chi restituisce si insinua al passivo per il proprio credito

Prima strada: l’inefficacia automatica dei pagamenti (artt. 163 e 164 CCII)

In cosa consiste

È la strada più netta. Per alcune categorie di atti la legge non chiede al curatore di provare nulla oltre al fatto oggettivo: l’atto è privo di effetto rispetto ai creditori per il solo fatto di essere stato compiuto nel periodo indicato. Non serve una sentenza costitutiva come nella revocatoria; il giudizio, se c’è, si limita ad accertare un’inefficacia che opera già per legge.

Le ipotesi rilevanti per i pagamenti sono tre.

Gli atti a titolo gratuito (art. 163). Sono inefficaci gli atti gratuiti compiuti dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori, esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, purché proporzionati al patrimonio del donante. Rientra in questa logica anche il pagamento di un debito altrui senza alcun corrispettivo per l’impresa: il caso tipico è la società che salda il debito personale dell’amministratore o di una consociata senza ricevere nulla in cambio.

I pagamenti anticipati (art. 164, comma 1). Sono privi di effetto i pagamenti di crediti che scadono nel giorno dell’apertura della liquidazione o posteriormente, se eseguiti dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori. La logica è semplice: chi viene pagato prima della scadenza, quando l’impresa è già in crisi, ottiene un vantaggio che il calendario non gli avrebbe concesso.

I rimborsi dei finanziamenti dei soci (art. 164, commi 2 e 3). Sono privi di effetto i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore, quando ricorrono le condizioni di postergazione dell’art. 2467, comma 2, c.c., cioè finanziamenti concessi in un momento di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto o in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. La regola si estende ai finanziamenti erogati da chi esercita attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti a essa sottoposti.

Quando ha senso per il curatore: tre scenari

  1. La società restituisce al socio di maggioranza il prestito infruttifero fatto due anni prima per coprire le perdite, otto mesi prima del deposito della domanda di liquidazione. Il rimborso cade nell’anno anteriore e il finanziamento era nato in piena tensione finanziaria: il curatore non deve provare la conoscenza dell’insolvenza da parte del socio.
  2. Il fornitore strategico ottiene il pagamento di fatture con scadenza a 120 giorni subito dopo l’emissione, perché minaccia di sospendere le consegne, e le scadenze originarie cadono dopo l’apertura della procedura. È un pagamento anticipato ai sensi dell’art. 164, comma 1.
  3. La società paga con un bonifico il debito personale dell’amministratore verso un istituto di credito, senza alcun rapporto di provvista o corrispettivo. Il curatore può qualificare l’atto come gratuito rispetto alla società e farne valere l’inefficacia nel biennio.

Come si esegue, in sintesi

Il curatore, autorizzato dal giudice delegato, intima la restituzione e, se il beneficiario non adempie, agisce davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale per far accertare l’inefficacia e ottenere la condanna alla restituzione. L’istruttoria è normalmente documentale: estratti conto, contratti, delibere, scritture contabili.

Vantaggi per il curatore

Il vantaggio dirimente è l’assenza della prova sullo stato soggettivo. Al beneficiario non giova dimostrare di essere stato in buona fede o di non sapere nulla della crisi: se l’atto rientra nella fattispecie e nel periodo, l’inefficacia opera. Il periodo sospetto, inoltre, è il più ampio tra le strade concorsuali: due anni per gli atti gratuiti e i pagamenti anticipati.

Rischi e limiti, onestamente

Il rovescio della medaglia è che le fattispecie sono tassative e vanno provate con precisione. Per il pagamento anticipato serve dimostrare che il credito scadeva il giorno dell’apertura o dopo: se la scadenza era anteriore all’apertura, sia pure di poco, la norma non si applica e il curatore deve ripiegare sulla revocatoria. Per il rimborso al socio occorre dimostrare le condizioni dell’art. 2467 c.c. al momento del finanziamento, e non sempre il bilancio dell’epoca le rende evidenti. Per la gratuità, il beneficiario può dimostrare che l’impresa aveva un interesse economico, anche indiretto, all’operazione: un vantaggio di gruppo concreto e documentato può spostare l’atto nell’area dell’onerosità.

Per il beneficiario, la principale linea di difesa su questa strada è dunque di tipo qualificatorio: dimostrare che l’atto non è quello descritto dalla norma, oppure che è stato compiuto fuori dal periodo.

Il profilo ideale

L’inefficacia automatica è la strada naturale quando il pagamento è a favore di soci, società del gruppo o soggetti vicini all’impresa, oppure quando è avvenuto prima della scadenza: in questi casi la buona fede del beneficiario semplicemente non rileva.

Seconda strada: la revocatoria concorsuale (art. 166 CCII)

In cosa consiste

È lo strumento storico del curatore, erede dell’art. 67 della legge fallimentare. A differenza dell’inefficacia automatica, qui serve una sentenza che revochi l’atto, e serve un elemento soggettivo: la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento. Ciò che cambia, tra le due ipotesi dell’articolo, è chi deve provare cosa e quanto è lungo il periodo sospetto.

Gli atti anomali (comma 1). Sono revocati, salvo che il beneficiario provi di non aver conosciuto lo stato d’insolvenza:
– gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che gli è stato dato o promesso, compiuti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore;
– gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, nello stesso periodo (la cessione di un bene in luogo del pagamento, la cessione di crediti verso terzi, il pagamento tramite un terzo delegato);
– i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti, nell’anno anteriore;
– i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti, nei sei mesi anteriori.

Gli atti normali (comma 2). Sono revocati, se il curatore prova che il beneficiario conosceva lo stato d’insolvenza, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di diritti di prelazione per debiti contestualmente creati, compiuti dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori.

Qui si colloca la grande maggioranza delle lettere che i fornitori ricevono dal curatore: il pagamento ordinario, in denaro, di una fattura scaduta, avvenuto nel semestre.

Le esenzioni: il vero campo di battaglia

Il comma 3 dell’art. 166 sottrae alla revocatoria una serie di atti, e in concreto è su queste esenzioni che si gioca gran parte dei contenziosi. Non sono soggetti all’azione:
– a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
– b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca;
– c) le vendite e i preliminari trascritti, conclusi a giusto prezzo, di immobili destinati ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, o a sede principale della sua attività d’impresa, alle condizioni previste dalla norma;
– d) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento, salvo dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciuti dal creditore;
– e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e degli accordi di ristrutturazione omologati, nonché gli atti legalmente compiuti dopo il deposito della relativa domanda (la lettera è stata ritoccata dal D.Lgs. 136/2024);
– f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o da altri collaboratori, anche non subordinati;
– g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza.

Per le lettere d) ed e) il Codice precisa che l’esenzione vale anche per la revocatoria ordinaria, il che ne amplia molto la portata.

A questo elenco va affiancato l’art. 24 CCII, che riguarda la composizione negoziata. Gli atti e i pagamenti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, se coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti quando sono stati compiuti; gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 sono sottratti alle azioni revocatorie. Per chi ha ricevuto pagamenti durante una composizione negoziata poi sfociata in liquidazione giudiziale, il punto da verificare è proprio questo: coerenza con le trattative e assenza di dissenso iscritto dall’esperto.

Quando ha senso per il curatore: tre scenari

  1. Il fornitore che, dopo mesi di insoluti, ottiene un piano di rientro e incassa le rate nel semestre anteriore alla domanda. La giurisprudenza esclude che i pagamenti eseguiti in un piano di rientro concordato dopo l’inadempimento siano “nei termini d’uso” (Cass. n. 8384/2025): l’esenzione cade e resta da provare la conoscenza dell’insolvenza.
  2. Il creditore che accetta, nell’anno anteriore, un autocarro in luogo del pagamento di una fattura scaduta. È un mezzo anomalo di estinzione: la conoscenza si presume e tocca al creditore provare il contrario.
  3. La banca che incassa rimesse su un conto scoperto nel semestre. Dopo il revirement del 2026 sulle rimesse (Cass. nn. 5847 e 5848 del 2026), il curatore deve dimostrare la natura solutoria della rimessa, mentre il carattere non durevole della riduzione dell’esposizione è un fatto che deve provare la banca.

Come si esegue, in sintesi

Il curatore ricostruisce i movimenti del periodo sospetto, seleziona gli atti potenzialmente revocabili, invia una richiesta stragiudiziale e, ottenuta l’autorizzazione del giudice delegato, agisce davanti al tribunale della procedura. Nell’ipotesi del comma 2 il cuore dell’istruttoria è la prova della conoscenza dell’insolvenza, che la giurisprudenza ammette per presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. n. 27074/2022): protesti, pignoramenti, solleciti ripetuti, piani di rientro, notizie di stampa, rapporti personali tra le parti.

Vantaggi per il curatore

A fronte della necessità di provare lo stato soggettivo nell’ipotesi del comma 2, la revocatoria ha un’area di applicazione molto ampia: colpisce i pagamenti più comuni, quelli di fatture scadute, e non richiede che l’atto sia anomalo o gratuito. Nell’ipotesi del comma 1, poi, l’inversione dell’onere della prova rende la posizione del beneficiario particolarmente difficile: la Cassazione richiede una prova contraria positiva, cioè circostanze concrete che, al momento dell’atto, facessero apparire l’impresa in normale esercizio, e non la semplice assenza di segnali di allarme (Cass. n. 30254/2024).

Rischi e limiti, onestamente

Per il curatore il rischio principale sta nella prova della conoscenza: un fornitore lontano, che non ha mai ricevuto insoluti né notizie di protesti, può ragionevolmente sostenere di non aver saputo nulla. Quando il convenuto è un terzo estraneo ai rapporti commerciali abituali, il curatore deve dimostrare che, con la normale prudenza, non poteva non accorgersi del dissesto (Cass. n. 11696/2020). Le esenzioni, inoltre, sono numerose e in continua evoluzione interpretativa.

Per il beneficiario, il rischio è speculare: l’ignoranza colpevole non salva. Chi aveva in mano elementi chiari e ha scelto di non approfondirli non può invocare la propria disattenzione.

Il profilo ideale

La revocatoria concorsuale è la strada tipica per i pagamenti in denaro di debiti scaduti avvenuti nei sei mesi anteriori alla domanda, e per i pagamenti con mezzi anomali avvenuti nell’anno anteriore: è qui che si colloca la maggior parte dei fornitori, delle banche e dei creditori professionali.

Terza strada: la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore (art. 165 CCII)

In cosa consiste

L’art. 165 CCII consente al curatore di esercitare, davanti al tribunale della procedura, l’azione revocatoria ordinaria degli artt. 2901 e seguenti del codice civile. È la stessa azione che qualsiasi creditore può promuovere fuori dalle procedure, ma esercitata nell’interesse dell’intera massa.

I presupposti sono quelli civilistici: un atto di disposizione che pregiudica le ragioni dei creditori (eventus damni), la consapevolezza del debitore di arrecare tale pregiudizio e, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo; se l’atto è anteriore al sorgere del credito, serve la dolosa preordinazione. Non c’è un periodo sospetto in senso tecnico: il limite è dato dalla prescrizione quinquennale dell’art. 2903 c.c. e dai termini dell’art. 170 CCII.

Va subito chiarito un punto delicato. L’adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revocatoria ordinaria: l’art. 2901, comma 3, c.c. lo esclude espressamente. Ne deriva che, per il curatore, la revocatoria ordinaria non è lo strumento per recuperare i semplici pagamenti di fatture; serve invece per gli atti di disposizione patrimoniale che stanno fuori dai periodi sospetti concorsuali o che non sono pagamenti in senso stretto: vendite di immobili a prezzi di favore, costituzioni di fondi patrimoniali, conferimenti in società, scissioni e operazioni straordinarie, garanzie per debiti altrui, pagamenti di debiti non scaduti avvenuti prima del biennio.

Quando ha senso per il curatore: tre scenari

  1. L’imprenditore individuale vende ai figli, tre anni prima dell’apertura, l’unico immobile non strumentale, a un prezzo allineato al mercato ma con pagamento mai transitato sui conti. L’atto è fuori da ogni periodo sospetto dell’art. 166, ma può essere aggredito con l’art. 2901 c.c.
  2. La società opera una scissione che trasferisce gli asset sani a una nuova società, lasciando nella scissa i debiti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la revocatoria ordinaria della scissione, esercitata dal curatore nelle procedure regolate dalla legge fallimentare, spetta al tribunale fallimentare (Cass. SU n. 5089/2025).
  3. Il debitore rilascia una fideiussione a garanzia del debito di una società collegata, diciotto mesi prima della domanda, senza alcun vantaggio per sé. Se il curatore non riesce a qualificarla come gratuita ai fini dell’art. 163, può tentare la via dell’art. 2901 c.c.

Come si esegue, in sintesi

Il curatore agisce davanti al tribunale della procedura, con un’istruttoria incentrata sul pregiudizio per i creditori e sullo stato soggettivo del debitore e del terzo. Il pregiudizio viene valutato in senso ampio: basta che l’atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento dei creditori, senza dover dimostrare la totale incapienza del patrimonio residuo.

Vantaggi per il curatore

Il vantaggio è l’estensione temporale: la revocatoria ordinaria raggiunge atti molto più risalenti di quelli coperti dagli artt. 163, 164 e 166. Inoltre, non richiede la prova della conoscenza dello stato d’insolvenza, che è un concetto più ristretto, ma solo la consapevolezza del pregiudizio.

Rischi e limiti, onestamente

Il rischio maggiore è che il curatore la usi in modo improprio contro semplici pagamenti, che restano invece esclusi dall’art. 2901, comma 3, c.c. Per gli atti onerosi la prova della participatio fraudis del terzo è impegnativa. Inoltre, gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato, di un concordato o di un accordo di ristrutturazione omologato sono esenti anche dalla revocatoria ordinaria (art. 166, comma 3, lett. d ed e).

Il profilo ideale

La revocatoria ordinaria è la strada del curatore per le operazioni patrimoniali di ampio respiro compiute ben prima della crisi conclamata: vendite, garanzie, operazioni societarie. Per chi ha ricevuto un pagamento ordinario di un debito scaduto, è la strada meno pericolosa.

Una variante da non trascurare: la liquidazione controllata

Se il debitore non è un’impresa soggetta a liquidazione giudiziale (consumatore, professionista, imprenditore agricolo o impresa sotto soglia), la procedura è la liquidazione controllata dei beni, regolata dagli artt. 268 e seguenti CCII. Qui il liquidatore può esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (art. 274 CCII), ma non dispone della revocatoria concorsuale dell’art. 166 né delle inefficacie degli artt. 163 e 164, che sono proprie della liquidazione giudiziale. In concreto, nel sovraindebitamento il pagamento di un debito scaduto è molto più difficile da recuperare, perché resta la sola revocatoria ordinaria, con il limite dell’art. 2901, comma 3, c.c. È su questo versante che entra in gioco l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: la valutazione dei pagamenti pregressi è parte integrante della relazione che accompagna la domanda.

Gli stessi pagamenti alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati a scopo esplicativo. Usano tutte gli stessi dati di partenza, per mostrare come lo stesso patrimonio di pagamenti si scomponga in modo diverso a seconda della strada percorribile.

Dati comuni. Alfa S.r.l., impresa commerciale. Un creditore deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 14 marzo 2025; la sentenza di apertura è del 9 maggio 2025. Di conseguenza:
– il semestre sospetto dell’art. 166, comma 2, parte dal 14 settembre 2024;
– l’anno sospetto dell’art. 166, comma 1, e dell’art. 164, comma 2, parte dal 14 marzo 2024;
– il biennio degli artt. 163 e 164, comma 1, parte dal 14 marzo 2023.

Nei mesi precedenti Alfa ha eseguito quattro operazioni:
– A) 23.870 € al fornitore Beta il 2 ottobre 2024, come terza rata di un piano di rientro concordato dopo che la fattura, scaduta il 15 giugno 2024, era rimasta insoluta;
– B) 11.460 € al fornitore Gamma il 20 dicembre 2024, a saldo di una fattura con scadenza contrattuale 30 giugno 2025;
– C) 38.250 € al socio di maggioranza il 5 luglio 2024, a rimborso di un finanziamento erogato nel 2022 quando il patrimonio netto era già negativo;
– D) cessione di un furgone, stimato 16.300 €, al creditore Delta il 10 aprile 2024, per estinguere una fattura scaduta di 17.940 €.

Simulazione 1 — Il pagamento A del fornitore Beta

  • Prima strada (inefficacia automatica): non applicabile. Il debito era scaduto da mesi; non è un pagamento anticipato né un atto gratuito.
  • Seconda strada (art. 166, comma 2): il pagamento cade nel semestre (2 ottobre 2024 è successivo al 14 settembre 2024). L’esenzione dei termini d’uso è difficilmente invocabile, perché il pagamento avviene in esecuzione di un piano di rientro successivo all’inadempimento. Il curatore deve però provare che Beta conosceva l’insolvenza: i solleciti, la necessità stessa di negoziare un piano di rientro e l’eventuale presenza di protesti sono gli indizi tipici.
  • Terza strada (revocatoria ordinaria): non applicabile, perché si tratta dell’adempimento di un debito scaduto (art. 2901, comma 3, c.c.).

Esito se il curatore vince: Beta restituisce 23.870 € e si insinua al passivo per lo stesso importo come chirografario. Con un ipotetico riparto ai chirografari del 12%, recupererà 2.864,40 €, con una perdita netta di 21.005,60 €. Variante: se la rata fosse stata pagata il 2 settembre 2024, sarebbe caduta fuori dal semestre e non sarebbe stata revocabile ai sensi del comma 2. Dodici giorni di differenza separano un incasso definitivo da una restituzione integrale.

Simulazione 2 — Il pagamento B del fornitore Gamma

  • Prima strada: applicabile. Il credito scadeva il 30 giugno 2025, dopo l’apertura del 9 maggio 2025; il pagamento è avvenuto entro il biennio. Il pagamento è privo di effetto rispetto ai creditori senza che il curatore debba provare nulla sulla conoscenza dell’insolvenza da parte di Gamma.
  • Seconda strada: il curatore non ha bisogno di percorrerla; resterebbe un’alternativa solo se la qualificazione come pagamento anticipato fosse contestata.
  • Terza strada: superflua.

Esito: Gamma restituisce 11.460 € e si insinua per lo stesso importo. Variante: se la scadenza contrattuale fosse stata il 30 aprile 2025, cioè anteriore all’apertura, l’art. 164, comma 1, non si applicherebbe e il curatore dovrebbe ricorrere alla revocatoria, con il peso di una prova soggettiva e un inquadramento meno lineare. La difesa di Gamma si concentrerebbe allora sulla data di scadenza effettiva, su eventuali accordi di anticipazione con sconto e sulla documentazione contrattuale.

Simulazione 3 — Il rimborso C al socio e la cessione D a Delta

Rimborso al socio (38.250 €).
– Prima strada: applicabile. Il 5 luglio 2024 cade nell’anno anteriore alla domanda; il finanziamento era stato erogato con patrimonio netto negativo, situazione tipica dell’art. 2467, comma 2, c.c. Il rimborso è privo di effetto.
– Seconda strada: in astratto il rimborso è anche un pagamento di debito, ma il curatore preferirà la strada che non richiede prova della conoscenza.
– Esito: il socio restituisce 38.250 € e potrà insinuarsi per il suo credito, che resta però postergato: sarà soddisfatto solo dopo l’integrale pagamento degli altri creditori, il che in molte liquidazioni significa zero.

Cessione del furgone a Delta (valore 16.300 € per un debito di 17.940 €).
– Prima strada: non applicabile.
– Seconda strada (art. 166, comma 1, lett. b): l’estinzione di un debito scaduto con un bene anziché con denaro è un mezzo anomalo; la cessione è avvenuta il 10 aprile 2024, nell’anno anteriore. La conoscenza dell’insolvenza si presume: tocca a Delta provare, con elementi positivi, che al momento della cessione Alfa appariva in normale esercizio. Non vi è sproporzione rilevante (il bene vale meno del debito estinto), ma l’anomalia del mezzo basta.
– Terza strada: non necessaria.
– Esito: se Delta non supera la presunzione, deve restituire il furgone o il suo valore e si insinua per 17.940 €.

Il quadro complessivo delle simulazioni

Operazione Importo Strada utilizzabile Prova a carico Esposizione del beneficiario
A — Rata piano di rientro 23.870 € Art. 166, c. 2 Curatore (conoscenza) Alta se ci sono solleciti e protesti
B — Pagamento anticipato 11.460 € Art. 164, c. 1 Nessuna prova soggettiva Molto alta
C — Rimborso al socio 38.250 € Art. 164, c. 2 Condizioni art. 2467 c.c. Molto alta, credito postergato
D — Furgone in pagamento 16.300 € Art. 166, c. 1, lett. b Beneficiario (non conoscenza) Alta

Il totale potenzialmente recuperabile dal curatore è di 89.880 €, ma la sua composizione rivela che solo per l’operazione A la partita si gioca davvero sulla prova della conoscenza da parte del curatore: per le altre tre il beneficiario parte in svantaggio.

Le tre strade a confronto

Il confronto che segue riassume il peso di ciascuna strada dal punto di vista di chi ha ricevuto il pagamento e di chi deve valutarne la tenuta. I costi indicati sono solo quelli di giustizia previsti dalla legge: si ricorda che il curatore, nelle cause della procedura, beneficia del regime di prenotazione a debito del contributo unificato, mentre il beneficiario convenuto che resiste sostiene le spese ordinarie del giudizio e rischia la condanna alle spese in caso di soccombenza.

Criterio Inefficacia automatica (artt. 163-164) Revocatoria concorsuale (art. 166) Revocatoria ordinaria (art. 165 e 2901 c.c.)
Periodo rilevante 2 anni (gratuiti e anticipati); 1 anno (rimborsi soci) 1 anno (atti anomali); 6 mesi (atti normali) Nessun periodo sospetto; prescrizione e termini art. 170
Prova dello stato soggettivo Non richiesta Presunta (c. 1) o a carico del curatore (c. 2) Consapevolezza del pregiudizio; per atti onerosi anche del terzo
Pagamenti di debiti scaduti Non colpiti Colpiti, salvo esenzioni Esclusi (art. 2901, c. 3, c.c.)
Complessità del giudizio Bassa, documentale Media o alta, spesso basata su presunzioni Alta
Rischi per il beneficiario in caso di esito negativo Restituzione integrale, insinuazione al passivo Restituzione integrale, insinuazione al passivo Inefficacia dell’atto verso la massa
Effetto delle esenzioni Limitato Decisivo (art. 166, c. 3; art. 24 CCII) Rilevante per piani e accordi (lett. d ed e)
Reversibilità Minima: la difesa è solo qualificatoria Ampia: la prova contraria o l’esenzione chiudono la partita Ampia: la prova del pregiudizio è spesso discutibile

L’elemento dirimente, nella maggior parte dei casi, non è l’importo ma la combinazione tra data, natura del pagamento ed esenzioni applicabili: è su questi tre assi che si decide se una restituzione è dovuta.

Cosa si restituisce in concreto, e cosa si recupera dopo

Il confronto tra le strade sarebbe incompleto senza uno sguardo agli effetti, che sono in larga parte comuni ma presentano alcune differenze da soppesare.

L’oggetto della restituzione. Quando l’atto colpito è un pagamento in denaro, il beneficiario restituisce la somma ricevuta. Quando è una cessione di beni, la restituzione riguarda il bene o, se questo non è più disponibile, il suo valore. Per le garanzie, l’effetto è la perdita della prelazione: il creditore resta tale, ma diventa chirografario per la parte prima garantita.

Il limite per le banche. Per le rimesse su conto corrente, l’art. 171, comma 3, CCII introduce un tetto specifico: la banca non restituisce la somma di tutte le rimesse revocabili, ma al massimo la differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese nel periodo sospetto e l’ammontare residuo alla data di apertura della procedura. È una regola che riduce sensibilmente l’esposizione degli istituti nei rapporti con molti movimenti, e che va sempre applicata nel calcolo prima di qualsiasi trattativa.

L’insinuazione al passivo. Chi restituisce può far valere il proprio credito nella procedura. Va soppesato che il credito torna con il rango che aveva in origine: chirografario per il fornitore ordinario, postergato per il socio finanziatore, privilegiato solo se la causa del credito lo era per legge. Nei rimborsi ai soci questo significa, in concreto, che la restituzione è quasi sempre una perdita definitiva.

Il rapporto tra le strade. Le tre strade non si escludono a vicenda. Il curatore può proporre in via principale la domanda di inefficacia e, in subordine, la revocatoria concorsuale o quella ordinaria sugli stessi fatti. Per il beneficiario questo significa che la difesa va costruita su tutti i fronti contemporaneamente: dimostrare che il pagamento non era anticipato non basta, se poi lo stesso pagamento cade nel semestre ed è sorretto da robusti indizi di conoscenza.

La posizione dell’imprenditore. Fin qui il punto di vista è stato quello del beneficiario. Esiste però un secondo lettore di questa analisi: l’imprenditore che, prima di arrivare a una procedura, deve decidere chi pagare. Anche per lui le tre strade vanno tenute presenti, perché un pagamento poi revocato non estingue davvero il debito verso la massa e, in alcuni casi, può esporre gli amministratori a contestazioni di responsabilità per aver favorito alcuni creditori a danno di altri. La scelta di uno strumento di regolazione, a partire dalla composizione negoziata, consente di collocare i pagamenti necessari alla continuità dentro un perimetro che la legge stessa protegge: è il caso dell’art. 24 CCII per i pagamenti coerenti con le trattative, dell’art. 166, comma 3, lettere d) ed e), per quelli eseguiti in esecuzione di piani attestati, concordati e accordi omologati, e della lettera g) per i pagamenti, alla scadenza, dei servizi strumentali all’accesso agli strumenti.

I pagamenti ai lavoratori e ai collaboratori. Un ultimo profilo merita attenzione, perché genera spesso equivoci. L’esenzione della lettera f) copre i corrispettivi di prestazioni di lavoro rese da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati. La giurisprudenza di merito l’ha estesa alle prestazioni di lavoro autonomo rese con continuità e coordinazione, escludendo invece le somministrazioni di beni o servizi rese da imprese. Per il professionista che ha lavorato stabilmente per l’impresa poi insolvente, la qualificazione del rapporto è dunque il primo elemento da esaminare.

Effetto Pagamento in denaro Cessione di beni Garanzia Rimessa bancaria
Cosa si restituisce La somma Il bene o il suo valore La prelazione La differenza ex art. 171, c. 3
Credito dopo la restituzione Insinuabile con il rango originario Insinuabile con il rango originario Chirografario Insinuabile

I criteri per orientarsi

Non c’è una risposta valida per ogni situazione. Ci sono però alcuni criteri che, applicati in sequenza, consentono di capire quale strada il curatore può realisticamente percorrere e quanto sia solida la sua pretesa.

Primo criterio: la data esatta, misurata dal deposito della domanda. Se il pagamento è successivo al deposito della domanda cui è seguita l’apertura, oppure cade nei sei mesi anteriori, tutte le strade concorsuali sono potenzialmente aperte. Se cade tra sei e dodici mesi prima, generalmente restano in gioco solo gli atti anomali, i rimborsi ai soci e le inefficacie biennali. Oltre i due anni, la partita si sposta sulla revocatoria ordinaria, che per i semplici pagamenti di debiti scaduti è inapplicabile. Va soppesato che la data del deposito non coincide con quella della sentenza e non sempre è conosciuta dal beneficiario: ricostruirla è il primo passo.

Secondo criterio: la natura del debito pagato. Se il debito era scaduto e il pagamento è avvenuto in denaro, la pretesa del curatore passa quasi sempre per l’art. 166, comma 2, con l’onere della prova a suo carico. Se il debito non era ancora scaduto, se il beneficiario è un socio o se l’atto non ha corrispettivo, la posizione del beneficiario è molto più debole, perché l’inefficacia opera senza prova soggettiva.

Terzo criterio: il mezzo di pagamento. Bonifico, assegno e contante sono mezzi normali. Cessione di beni o di crediti, accollo, pagamento tramite un terzo su delegazione del debitore sono mezzi anomali che fanno scattare la presunzione di conoscenza nell’anno anteriore.

Quarto criterio: l’esistenza di un’esenzione. Prima ancora di discutere della conoscenza dell’insolvenza, conviene verificare se il pagamento rientra nell’art. 166, comma 3, o nell’art. 24 CCII. Un pagamento eseguito nei termini d’uso, la retribuzione di un collaboratore, una rimessa che non ha ridotto in modo durevole lo scoperto, un pagamento eseguito in esecuzione di un concordato omologato o durante una composizione negoziata coerente con le trattative possono chiudere la questione senza bisogno di altro.

Quinto criterio: gli elementi di conoscenza disponibili all’epoca. Solleciti, insoluti, piani di rientro, protesti, pignoramenti, notizie di cassa integrazione, rapporti personali o societari tra le parti: sono gli indizi su cui il curatore costruisce la prova presuntiva. Il rovescio della medaglia è che, quando questi elementi mancano o sono deboli, la pretesa nell’ipotesi del comma 2 perde molta della sua forza.

Lo Studio Monardo affronta questi criteri con un punto di osservazione specifico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento, conosce sia la logica delle trattative protette dalla revocatoria sia quella delle procedure liquidatorie in cui il curatore o il liquidatore ricostruiscono i pagamenti pregressi.

Le domande di chi è indeciso

Posso restituire spontaneamente una parte e trattare sul resto?
Sì, la transazione con il curatore è uno strumento frequente e richiede l’autorizzazione degli organi della procedura. Va soppesata con attenzione: ha senso quando la pretesa del curatore ha basi solide su una parte dei pagamenti e deboli su un’altra. Una transazione chiusa senza aver verificato le esenzioni rischia di far restituire somme che non erano dovute.

Se restituisco, perdo il mio credito?
No. L’art. 171 CCII consente di insinuarsi al passivo per il credito corrispondente a quanto restituito. Il punto critico è che si torna creditori concorsuali, con la percentuale di riparto che la procedura sarà in grado di garantire, normalmente molto inferiore al cento per cento.

Il curatore mi chiede la restituzione con una semplice lettera: devo pagare subito?
La lettera non è un titolo esecutivo. È una richiesta stragiudiziale che apre una fase in cui è possibile esaminare la pretesa, chiedere la documentazione su cui si basa e verificare date, esenzioni e prova della conoscenza. La scelta tra resistere e trattare dipende proprio da questa verifica.

Ho ricevuto il pagamento durante una composizione negoziata: sono al riparo?
Dipende. L’art. 24 CCII esclude dalla revocatoria dell’art. 166, comma 2, gli atti e i pagamenti successivi all’accettazione dell’incarico dell’esperto se coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento; gli atti autorizzati dal tribunale sono esenti da revocatoria. La protezione non è però assoluta: un pagamento incoerente con le trattative, o compiuto dopo che l’esperto ha manifestato il proprio dissenso, resta esposto.

E se il debitore era un consumatore o un piccolo imprenditore in liquidazione controllata?
Il quadro cambia profondamente. Il liquidatore può agire con la revocatoria ordinaria del codice civile, ma non dispone delle inefficacie e della revocatoria concorsuale proprie della liquidazione giudiziale. Il pagamento di un debito scaduto, in quella sede, è in linea di principio stabile.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Avvertenza: quasi tutte sono state rese in giudizi regolati dalla legge fallimentare (artt. 64-70 l.fall.), le cui norme corrispondono, con le differenze segnalate nel testo, agli artt. 163-171 CCII. I principi vanno quindi trasposti con cautela, soprattutto sui periodi sospetti e sulla loro decorrenza.

Sulle rimesse bancarie e la revocatoria dei pagamenti alla banca

Cass. civ., sez. I, n. 5847/2026 e n. 5848/2026 (pronunce coeve indicate dalle fonti con data 15 marzo 2026). La Corte, mutando il proprio orientamento, ha affermato che la rimessa su conto corrente è revocabile in quanto pagamento di un credito liquido ed esigibile, cioè quando il conto è scoperto; la natura solutoria del versamento torna centrale, mentre la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione è un fatto impeditivo che la banca deve allegare e provare. Rilevanza: ridisegna l’onere della prova nelle revocatorie contro gli istituti di credito; la dottrina che l’ha commentata ritiene che la stessa logica valga per l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. b), CCII.

Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria 21 ottobre 2025, n. 28008 (con le coeve nn. 28010 e 28011). Ha rimesso alla pubblica udienza la questione dell’onere della prova sulle rimesse, ritenendola di particolare rilevanza nomofilattica. Rilevanza: segna il passaggio dall’orientamento precedente, che poneva l’onere sulla curatela, al revirement del 2026.

Sulla prova della conoscenza dell’insolvenza

Cass. civ., sez. I, ord. 25 novembre 2024, n. 30254. Il pagamento eseguito da un terzo su ordine o autorizzazione del debitore poi dichiarato insolvente è un mezzo di estinzione anomalo, revocabile salvo prova della non conoscenza; tale prova deve essere positiva, cioè fondata su circostanze concrete che avrebbero indotto una persona di ordinaria prudenza a ritenere l’impresa in normale esercizio. Rilevanza: chiarisce quanto sia gravosa la posizione del beneficiario nelle ipotesi dell’art. 166, comma 1.

Cass. civ., 14 settembre 2022, n. 27074. La conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del beneficiario può essere provata dal curatore con presunzioni gravi, precise e concordanti, ma deve trattarsi di conoscenza effettiva e non solo potenziale. Rilevanza: è il criterio su cui si giocano le revocatorie dei pagamenti normali del semestre.

Cass. civ., 17 giugno 2020, n. 11696. Quando il convenuto è un terzo estraneo ai rapporti abituali con il debitore, occorre dimostrare che, con la normale prudenza, non poteva non avvedersi del dissesto. Rilevanza: misura l’onere probatorio del curatore secondo la posizione concreta del beneficiario.

Sulle esenzioni e i pagamenti ai fornitori

Cass. civ., n. 8384/2025. L’esenzione per i pagamenti di beni e servizi nei termini d’uso riguarda i rapporti che sono espressione dell’ordinaria attività d’impresa e non copre i pagamenti eseguiti in un piano di rientro concordato dopo l’inadempimento. Rilevanza: è decisiva per i fornitori che hanno ottenuto rateizzazioni del debito scaduto nei mesi precedenti la domanda.

Cass. civ., 7 luglio 2021, n. 19373. I “termini d’uso” si riferiscono alle modalità del pagamento, da valutare in base alla prassi del rapporto tra le parti, e non alla natura dei beni o servizi forniti. Rilevanza: sposta la difesa del fornitore sulla ricostruzione storica dei tempi di pagamento abituali.

Cass. civ., 9 dicembre 2024, n. 31652. Nel factoring l’esenzione copre solo i pagamenti ordinari eseguiti al cessionario, non gli atti solutori anomali. Rilevanza: delimita l’area di sicurezza per chi incassa crediti ceduti.

Sulle garanzie collegate ai pagamenti

Cass. civ., n. 3450/2025. Un’ipoteca concessa dopo l’inadempimento del termine originario si riferisce a un debito scaduto, anche se contestualmente si concorda una rateizzazione, quando vi sia un collegamento funzionale tra i due atti. Rilevanza: chiarisce in quale periodo sospetto ricadano le garanzie che accompagnano i piani di pagamento.

Sulla revocatoria ordinaria del curatore

Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 2025, n. 5089. La revocatoria ordinaria di un atto di scissione, esercitata dal curatore, spetta alla competenza del tribunale fallimentare e non della sezione specializzata in materia di impresa; il principio è stato affermato per le procedure regolate dalla legge fallimentare. Rilevanza: conferma la concentrazione davanti al giudice della procedura anche delle azioni ex art. 2901 c.c. esercitate dalla curatela.

Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2024, n. 27454. Nell’amministrazione straordinaria il termine di prescrizione della revocatoria decorre dall’approvazione del programma di cessione e non dalla sentenza dichiarativa. Rilevanza: ricorda che la decorrenza dei termini per agire dipende dalla struttura della singola procedura e va sempre verificata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando arriva una richiesta di restituzione dal curatore, o quando un imprenditore vuole sapere quali dei pagamenti fatti negli ultimi mesi resteranno esposti, lo Studio interviene con strumenti precisi.

  1. Ricostruiamo la data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura, e su quella calcoliamo a ritroso semestre, anno e biennio per ciascun pagamento contestato.
  2. Classifichiamo ogni pagamento secondo la strada che il curatore può percorrere: inefficacia automatica, revocatoria concorsuale o revocatoria ordinaria, evidenziando dove la pretesa è fuori fattispecie.
  3. Verifichiamo una per una le esenzioni dell’art. 166, comma 3, ricostruendo con la contabilità la prassi dei termini di pagamento tra le parti e l’andamento dei conti correnti.
  4. Esaminiamo la documentazione della composizione negoziata, se c’è stata, per accertare se i pagamenti erano coerenti con le trattative e quindi protetti dall’art. 24 CCII.
  5. Analizziamo gli indizi di conoscenza dell’insolvenza che il curatore intende usare e raccogliamo gli elementi positivi che possono contrastarli.
  6. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, distinguendo le voci da contestare da quelle su cui è ragionevole trattare.
  7. Impostiamo e conduciamo la trattativa con il curatore, calcolando l’effetto dell’insinuazione al passivo dell’art. 171 CCII sul saldo effettivo.
  8. Predisponiamo la difesa in giudizio davanti al tribunale della procedura, con la stessa linea mantenuta nei gradi successivi.
  9. Per l’imprenditore in crisi, analizziamo in anticipo i pagamenti in programma, indicando quali strumenti di regolazione possono metterli al riparo dalle azioni recuperatorie.
  10. Nella liquidazione controllata, verifichiamo le azioni del liquidatore alla luce dell’art. 274 CCII e dei limiti della revocatoria ordinaria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore pesa in modo particolare su questo tema: la protezione dei pagamenti dalla revocatoria dipende spesso da come è stata condotta la composizione negoziata, e conoscerne le regole dall’interno consente di leggere la documentazione delle trattative con l’occhio di chi le ha gestite. Il ruolo di avvocato cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dalla prima risposta al curatore fino all’eventuale giudizio di legittimità: la scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani né linea.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione dei saldi bancari, la verifica dei termini d’uso e la lettura dei bilanci ai fini dell’art. 2467 c.c. richiedono competenze contabili che si integrano con quelle processuali.

In chiusura

Il curatore può farsi restituire molti pagamenti, ma non tutti, e non con la stessa facilità. I pagamenti anticipati, i rimborsi ai soci e gli atti gratuiti sono i più esposti; i pagamenti ordinari di debiti scaduti dipendono dalla data, dalla prova della conoscenza e dalle esenzioni; gli adempimenti di debiti scaduti sfuggono alla revocatoria ordinaria. La risposta dipende sempre dal caso concreto, e sbagliare la valutazione costa tempo, denaro e diritti: si può restituire ciò che era protetto, oppure resistere dove la pretesa del curatore era fondata.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, opera proprio nel percorso in cui la legge decide quali pagamenti sono protetti dalle azioni del curatore; e come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC conosce le regole diverse che valgono nella liquidazione controllata. È da queste competenze che deriva la capacità di leggere un pagamento contestato sotto tutti i profili che contano.

📩 Prima di rispondere al curatore o di restituire qualsiasi somma, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono tutti indicati al termine di questa guida.

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