Cosa Si Rischia A Pagare Un Creditore Prima Degli Altri Quando L’impresa È Insolvente?

Il fornitore storico che minaccia di interrompere le consegne, la banca che chiede di rientrare dallo scoperto, il socio che rivuole indietro il finanziamento, l’amministratore che da mesi non incassa il compenso: quando la cassa non basta per tutti, la tentazione di pagare “chi preme di più” è fortissima. Ed è proprio in quel momento che si apre il rischio della bancarotta preferenziale sul piano penale e della revocatoria dei pagamenti sul piano civile.

Non esiste una risposta unica alla domanda “cosa rischio se pago un creditore prima degli altri”: dipende da chi sei. Lo stesso bonifico da 18.740 € può costare una condanna da uno a cinque anni all’amministratore che lo dispone, può trasformarsi in una restituzione forzata per il fornitore che lo incassa, può essere del tutto lecito se eseguito dentro una composizione negoziata coerente con le trattative, e può non avere alcuna conseguenza penale se l’impresa è “minore” e non può fallire. Qualche esempio lampo: l’amministratore di una srl che si liquida gli arretrati rischia la bancarotta preferenziale; il socio che si fa restituire un versamento “in conto capitale” rischia di vedere contestata la ben più grave distrazione; il fornitore pagato con puntualità abituale è normalmente al riparo dalla revocatoria; quello pagato in blocco, dopo mesi di solleciti, molto meno.

In questa guida trovi le regole comuni a tutti e poi una sezione dedicata a ciascun profilo:

  1. l’amministratore di società di capitali (e il liquidatore);
  2. l’imprenditore individuale e il socio di società di persone;
  3. l’amministratore-creditore e il socio finanziatore;
  4. il creditore che ha incassato (fornitore, banca, dipendente);
  5. l’imprenditore che ha avviato una composizione negoziata o uno strumento di regolazione;
  6. l’impresa minore e il debitore sovraindebitato.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la linea di confine tra pagamento lecito e pagamento preferenziale passa quasi sempre dalla gestione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che affianca l’imprenditore proprio quando deve decidere chi pagare e come, durante le trattative; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, il che copre il versante delle imprese minori e dei debitori che non accedono alla liquidazione giudiziale. Sono le due competenze che servono per valutare un pagamento “prima” che diventi un problema, e per difenderlo “dopo”.

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Le regole che valgono per tutti, una volta sola

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare la base normativa comune. Le sezioni successive vi rinviano senza ripeterla.

Il reato: art. 322, comma 3, CCII

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Il comma 4 aggiunge le pene accessorie: inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

La norma riproduce l’art. 216, comma 3, della vecchia legge fallimentare: la Cassazione ha riconosciuto la piena continuità normativa tra le due disposizioni (Cass. pen., Sez. V, n. 33810 del 26 maggio 2023), sicché la giurisprudenza formata sulla legge fallimentare resta in larga parte utilizzabile, e in questa guida la citiamo dichiarandolo.

Gli elementi che devono esserci tutti:

  • un’impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale e una liquidazione effettivamente aperta (la sentenza di apertura è condizione per punire il fatto, anche se il pagamento è avvenuto prima);
  • un pagamento (o la simulazione di un titolo di prelazione, come un’ipoteca o un pegno che altera l’ordine dei creditori);
  • un debito reale: se il “creditore” non vantava alcun credito effettivo, l’uscita di denaro è distrazione, cioè il reato più grave (lo ha chiarito Cass. pen., Sez. V, n. 32637 del 16 aprile 2018);
  • un danno per gli altri creditori, cioè la violazione della par condicio;
  • il dolo specifico: lo scopo di favorire quel creditore a danno degli altri.

Bancarotta preferenziale e distrazione: perché la distinzione conta

Il pagamento preferenziale è, per così dire, una “sottrazione minore”: il denaro esce, ma estingue un debito vero. La Cassazione ha osservato che l’atto preferenziale è una specie del più ampio genere delle sottrazioni patrimoniali, tanto che il giudice d’appello può riqualificare la distrazione in preferenziale senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. n. 31680/2015). La distrazione, invece, è punita da tre a dieci anni ed è un reato di pericolo concreto: l’atto deve essere idoneo a mettere in pericolo il patrimonio a garanzia dei creditori (Cass. pen., Sez. V, n. 16407 del 12 febbraio 2025). Dimostrare che un’uscita di cassa ha estinto un debito reale, esigibile e documentato è spesso la differenza tra un’accusa di distrazione e una di bancarotta preferenziale.

Il dolo: favorire, non semplicemente pagare

Non ogni pagamento a un creditore durante la crisi è reato. Serve lo scopo di favorire quel creditore a danno degli altri. Secondo un indirizzo consolidato, questo scopo non deve essere esclusivo: se il fine di avvantaggiare qualcuno convive con quello di salvare l’impresa, il reato può configurarsi ugualmente (Cass. pen. n. 32725/2014). Al tempo stesso, la Cassazione ha escluso il dolo quando il pagamento mira, in via esclusiva o prevalente, a salvaguardare l’attività e l’insolvenza appare ragionevolmente evitabile (Cass. pen. n. 18528/2020). È in questa forbice che si gioca gran parte delle difese.

Creditori privilegiati: non sempre sono “intoccabili”

Pagare un creditore privilegiato non è automaticamente lecito. Il reato sussiste se, a causa di quel pagamento, restano insoddisfatti altri creditori con privilegio di grado prevalente o uguale; non basta che restino insoddisfatti i chirografari (Cass. pen. n. 18528/2020). Pagare per intero il fornitore chirografario mentre restano scoperti i dipendenti o l’Erario privilegiato è il caso più tipico di violazione dell’ordine.

Quando un pagamento diventa “pericoloso”: il momento dell’insolvenza

Il pagamento preferenziale ha senso solo quando non ci sono risorse per tutti. Finché l’impresa paga regolarmente i propri debiti alle scadenze, scegliere l’ordine dei bonifici è normale gestione. Il problema nasce quando l’impresa è già insolvente, cioè non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 CCII), o quando la crisi è tale che l’insolvenza è prevedibile a breve. In quel momento ogni euro che esce verso un creditore è un euro che non andrà agli altri, e la scelta di chi pagare assume un valore che il diritto penale e quello civile osservano da vicino.

Per questo, nella ricostruzione a posteriori, il primo lavoro del curatore e del pubblico ministero è datare l’insolvenza: bilanci in perdita, protesti, pignoramenti, decreti ingiuntivi non opposti, debiti fiscali e contributivi accumulati, sconfinamenti bancari. Un pagamento eseguito quando questi segnali erano già evidenti sarà letto con sospetto; uno eseguito prima, in una fase di difficoltà ancora reversibile, molto meno. Chi gestisce l’impresa ha quindi interesse a sapere, giorno per giorno, in quale fase si trova: è proprio la funzione degli adeguati assetti organizzativi richiesti dall’art. 2086 c.c. e dall’art. 3 CCII.

La simulazione di titoli di prelazione

L’art. 322, comma 3, punisce anche chi simula titoli di prelazione: un’ipoteca, un pegno, un privilegio creati artificialmente per far passare un creditore davanti agli altri. L’ipotesi tipica è la garanzia concessa a un creditore già esistente, senza nuova finanza, quando l’impresa è ormai insolvente: il creditore chirografario diventa “garantito” e, nella liquidazione, verrà soddisfatto prima degli altri. Sul piano civile la stessa operazione è colpita dalla revocatoria degli atti costitutivi di prelazione per debiti preesistenti, scaduti o non scaduti (art. 166, comma 1, lett. c e d, CCII) e dall’inefficacia delle garanzie concesse in quel contesto.

L’altro rischio: la bancarotta semplice

Accanto alla preferenziale, chi gestisce un’impresa in crisi rischia anche la bancarotta semplice (art. 323 CCII, reclusione da sei mesi a due anni), che punisce, tra l’altro, chi ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale o con altra grave colpa, e chi ha consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti. Le due fattispecie si toccano: l’imprenditore che continua a pagare alcuni creditori per “tirare avanti”, senza un piano e senza attivare gli strumenti del Codice, rischia sia di vedersi contestare la preferenza sia di aver aggravato il dissesto con il ritardo. Anche per questo l’art. 324 esclude alcune ipotesi di bancarotta semplice, oltre alla preferenziale, per gli atti compiuti negli strumenti di regolazione.

Le aggravanti e le attenuanti

Il Codice prevede un aumento della pena quando i fatti di bancarotta sono più d’uno o hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, e una diminuzione quando il danno è di speciale tenuità (art. 326 CCII). Nella bancarotta preferenziale la dimensione del pagamento rispetto al passivo complessivo e il numero dei pagamenti selettivi incidono quindi direttamente sulla pena: un singolo pagamento modesto in un passivo milionario è valutato in modo molto diverso da una serie sistematica di pagamenti a creditori “amici”.

Non solo liquidazione giudiziale

Le disposizioni sulla bancarotta si applicano anche, con gli adattamenti previsti, a chi ha fatto ricorso al concordato preventivo o ad alcune forme di accordo di ristrutturazione (art. 341 CCII). Chi ha avviato una procedura e poi esegue pagamenti fuori dal piano non può quindi contare sul fatto che “non c’è liquidazione giudiziale”: la protezione dell’art. 324 riguarda i pagamenti in esecuzione del piano, non quelli che lo aggirano.

Il versante civile: inefficacia e revocatoria dei pagamenti

Accanto al processo penale c’è il recupero civile, affidato al curatore. Qui interessano soprattutto tre norme del CCII (per la revocatoria in generale rinviamo all’articolo dedicato):

Norma Cosa colpisce Periodo Onere della prova
Art. 164, c. 1 Pagamenti di crediti che scadono il giorno dell’apertura o dopo (pagamenti anticipati) dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori inefficacia automatica
Art. 164, c. 2 Rimborsi dei finanziamenti dei soci dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore inefficacia automatica
Art. 166, c. 1, lett. b Pagamenti di debiti scaduti con mezzi anomali (es. cessione di beni) nell’anno anteriore il creditore deve provare di non conoscere l’insolvenza
Art. 166, c. 2 Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nei sei mesi anteriori il curatore deve provare che il creditore conosceva l’insolvenza

I periodi si calcolano a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 170 CCII), e non dalla sentenza come accadeva con la legge fallimentare. L’art. 166, comma 3, prevede poi una serie di esenzioni: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso, le rimesse sul conto corrente che non riducono in modo consistente e durevole l’esposizione verso la banca, i pagamenti dei corrispettivi del lavoro di dipendenti e collaboratori, gli atti eseguiti in attuazione di un piano attestato, di un concordato o di un accordo di ristrutturazione.

Chi restituisce quanto ricevuto a seguito della revocatoria non perde il credito: può insinuarsi al passivo per l’importo restituito (art. 171 CCII), ma torna a concorrere con tutti gli altri, di solito con una percentuale di soddisfazione molto più bassa.

Le esenzioni penali

L’art. 324 CCII esclude l’applicazione della bancarotta preferenziale (e di alcune ipotesi di bancarotta semplice) ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione omologato, di un piano attestato di risanamento o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ai pagamenti autorizzati dal tribunale e, per la composizione negoziata, agli atti e pagamenti compiuti dopo l’accettazione dell’esperto coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento. È la “zona sicura” che il legislatore riconosce a chi affronta la crisi con gli strumenti previsti, e che esamineremo nel profilo 5.

Profilo 1 – Sei l’amministratore di una società di capitali (o il liquidatore)

La tua situazione

Sei amministratore unico o consigliere di una srl o di una spa, oppure liquidatore di una società già sciolta. I conti sono in rosso, i debiti scaduti si accumulano, e ogni settimana devi decidere quali fatture onorare. Hai la firma sul conto e sei tu, materialmente, a disporre i bonifici. Per chi è nella tua posizione, la bancarotta preferenziale è il rischio penale più concreto e più frequente nelle liquidazioni giudiziali di società.

Cosa cambia per te

L’art. 322 parla di “imprenditore”, ma l’art. 329 CCII estende le stesse pene agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale che hanno commesso i fatti previsti dall’art. 322. Il pagamento lo esegue la società, ma risponde penalmente chi lo ha disposto o consentito.

Questo significa che:

  • rispondi dei pagamenti selettivi disposti nel periodo in cui la società era già insolvente, anche se la liquidazione giudiziale è stata aperta mesi o anni dopo;
  • rispondi anche come amministratore “di fatto”, se gestivi realmente la società senza carica formale;
  • l’amministratore solo formale non è al riparo: se non vigila sull’operato di chi gestisce davvero, la giurisprudenza ne valuta la responsabilità per omesso impedimento.

Particolare attenzione meritano i gruppi di società. Se la tua società paga la controllante o una consorella, la Cassazione ha ammesso che quei flussi possano rientrare in un sistema di cash pooling, purché il contratto sia formalizzato e regolato da delibere che ne fissino oggetto, durata, limiti, interessi e commissioni (Cass. pen., Sez. V, n. 23910 del 22 febbraio 2024). In mancanza di questa cornice, il pagamento infragruppo rischia di essere letto come preferenziale o, peggio, distrattivo.

La regola più importante per te: pagare nel rispetto dell’ordine dei privilegi e documentare, per ogni pagamento rilevante, perché era necessario alla continuazione dell’attività.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: una srl ha debiti scaduti per 412.300 €, così ripartiti: dipendenti 38.600 € (privilegio generale), Erario e INPS 96.450 € (privilegio), fornitori chirografari 277.250 €. In cassa ci sono 41.900 €. L’amministratore paga per intero il fornitore principale (31.180 €) per non perdere la fornitura e lascia scoperti dipendenti ed enti.

  • Il pagamento estingue un debito reale: non è distrazione.
  • Restano insoddisfatti creditori di grado superiore: c’è violazione dell’ordine.
  • Se la liquidazione giudiziale viene aperta, il fatto è astrattamente riconducibile all’art. 322, comma 3, con pena da uno a cinque anni.
  • La difesa dovrà concentrarsi sul dolo: era un pagamento per tenere in vita l’impresa con concrete prospettive, o per favorire quel fornitore?

Sul piano civile, se il pagamento è avvenuto nei sei mesi anteriori al deposito della domanda e il fornitore conosceva lo stato di insolvenza, il curatore può farsi restituire i 31.180 €.

I rischi specifici

  • Il rischio principale: un pagamento “selettivo” eseguito quando la società era già insolvente, senza traccia documentale delle ragioni che lo giustificavano. In sede penale le ragioni si ricostruiscono a distanza di anni, e senza documenti diventano parole.
  • La riqualificazione del fatto in distrazione, se il credito pagato non è documentato o non era esigibile.
  • Le pene accessorie fino a dieci anni, che incidono sulla possibilità di amministrare altre imprese.
  • L’azione di responsabilità civile del curatore contro gli amministratori, che si affianca al processo penale.

Le mosse giuste

  1. Mappa i creditori per grado di privilegio prima di ogni pagamento significativo: chi è sopra, chi è sotto, chi ha lo stesso grado.
  2. Verbalizza le ragioni dei pagamenti indispensabili (fornitori strategici, utenze, materie prime): un verbale del consiglio o una determina dell’amministratore unico con allegati è un elemento di prova prezioso.
  3. Valuta subito uno strumento di regolazione o la composizione negoziata: i pagamenti compiuti dentro quella cornice godono delle esenzioni dell’art. 324 CCII.
  4. Non rimborsare soci né te stesso senza un parere preventivo (v. profilo 3).
  5. Conserva la contabilità aggiornata: la ricostruzione dei flussi è la prima cosa che il curatore e il pubblico ministero esamineranno.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta con l’amministratore quali pagamenti sono difendibili prima che vengano eseguiti, e li difende se vengono contestati.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla continuità tra art. 216 l.fall. e art. 322 CCII (Cass. pen., Sez. V, n. 33810/2023), per l’amministratore è rilevante la pronuncia sul cash pooling (Cass. pen., Sez. V, n. 23910/2024) e quella che esclude il dolo quando il pagamento è finalizzato in via prevalente a salvare l’attività con prospettive ragionevoli di evitare il dissesto (Cass. pen. n. 18528/2020).

Profilo 2 – Sei un imprenditore individuale o il socio di una società di persone

La tua situazione

Hai una ditta individuale, oppure sei socio di una snc o accomandatario di una sas. Non c’è uno schermo societario: il patrimonio dell’impresa e il tuo coincidono, e la liquidazione giudiziale della società di persone si estende ai soci illimitatamente responsabili. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei tu, in prima persona, l'”imprenditore” di cui parla l’art. 322.

Cosa cambia per te

Per l’imprenditore individuale l’art. 322, comma 3, si applica direttamente. Per i soci illimitatamente responsabili il Codice estende le fattispecie di bancarotta ai fatti da loro commessi. Il punto di partenza, però, è un altro: devi essere un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale. Se la tua impresa rientra nella definizione di “impresa minore” dell’art. 2 CCII (nei tre esercizi precedenti attivo fino a 300.000 €, ricavi fino a 200.000 €, debiti anche non scaduti fino a 500.000 €), la liquidazione giudiziale non può essere aperta e la bancarotta preferenziale, che la presuppone, non si configura (v. profilo 6). Inoltre la liquidazione giudiziale non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 € (art. 49, comma 5, CCII).

Una seconda particolarità riguarda la confusione tra debiti personali e debiti d’impresa. Per te, pagare la rata del mutuo sulla casa di famiglia con i soldi dell’impresa, o saldare il debito con un parente che ti aveva prestato denaro “per l’attività”, può essere letto come pagamento preferenziale (se il debito era davvero dell’impresa e reale) o come distrazione (se il debito non esisteva o era estraneo all’impresa).

La regola più importante per te: verifica subito se superi le soglie dell’impresa minore, perché da quella verifica dipende se il rischio penale di bancarotta esiste o no.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: ditta individuale con ricavi nell’ultimo triennio di 640.000 €, 512.000 € e 487.000 € e debiti per 583.900 €. Supera le soglie: è assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Nei cinque mesi prima del deposito della domanda, il titolare ha restituito 22.470 € al cognato, che gli aveva prestato denaro per acquistare un macchinario, lasciando insoluti i fornitori.

  • Se il prestito è documentato (bonifico in entrata, scrittura, destinazione all’acquisto del macchinario): il fatto è astrattamente bancarotta preferenziale.
  • Se il prestito non è documentato: rischio di contestazione per distrazione, perché manca la prova del debito estinto.
  • Sul piano civile, il curatore può agire per la revocatoria del pagamento ex art. 166, comma 2, dovendo però provare che il cognato conosceva lo stato di insolvenza (prova che, in un rapporto familiare stretto, spesso si ricava da indizi).

Stessa vicenda, ma ricavi annui di 168.000 € e debiti di 241.000 €: impresa minore, niente liquidazione giudiziale, niente bancarotta. Il problema si sposta sulla liquidazione controllata e sulla revocatoria ordinaria (profilo 6).

I rischi specifici

  • Il rischio principale: pagare debiti “di famiglia” o personali con risorse dell’impresa, senza documentazione che dimostri la natura e l’esistenza del debito.
  • L’estensione della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili, che porta con sé anche l’esposizione penale personale.
  • La perdita dei beni personali, che nella ditta individuale sono anche la garanzia dei creditori d’impresa.

Le mosse giuste

  1. Calcola le soglie dell’art. 2 CCII sui tre esercizi: è il primo filtro.
  2. Separa i flussi: conto personale e conto d’impresa distinti, con giustificativi per ogni passaggio.
  3. Documenta i prestiti ricevuti da familiari e terzi (bonifico, scrittura con data certa, destinazione delle somme).
  4. Non fare restituzioni a parenti nei mesi di crisi senza una valutazione preventiva.
  5. Valuta la composizione negoziata, accessibile anche all’imprenditore individuale, o gli strumenti di regolazione.

Giurisprudenza dedicata

Per l’imprenditore individuale il principio guida è quello di Cass. pen., Sez. V, n. 32637/2018: la bancarotta preferenziale presuppone l’estinzione di un debito effettivo, la cui esistenza va dimostrata; in mancanza, il fatto scivola nella distrazione. La continuità con la legge fallimentare (Cass. pen., Sez. V, n. 33810/2023) consente di applicare a te l’intera elaborazione giurisprudenziale precedente.

Profilo 3 – Sei l’amministratore che vanta crediti verso la società o il socio che l’ha finanziata

La tua situazione

Sei l’amministratore che da un anno non incassa il compenso, o il socio che ha messo denaro nella società per tenerla in piedi. Ora che la crisi è conclamata vorresti almeno recuperare quanto ti spetta, magari prima che arrivi il curatore. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: sei il creditore più vicino alla cassa, e proprio per questo il più esposto.

Cosa cambia per te: i compensi dell’amministratore

Se ti paghi da solo compensi realmente maturati mentre la società è insolvente, il fatto è, in linea di principio, bancarotta preferenziale: stai favorendo un creditore (te stesso) a danno degli altri. La giurisprudenza traccia però un confine netto: se ti appropri di somme della società senza un titolo lecito e determinato, la condotta è distrazione, anche se sostieni di vantare un credito; la “compensazione” con il tuo credito, e quindi l’eventuale riqualificazione in bancarotta preferenziale, è invocabile solo se il debito della società nasce da una causa lecita (Cass. pen. n. 24324/2015).

In concreto: compensi deliberati dall’assemblea, congrui e documentati, prelevati quando la società è insolvente → rischio di bancarotta preferenziale; prelievi senza delibera, per importi non determinati o eccessivi → rischio di distrazione, punita da tre a dieci anni. Anche i prelievi dai conti sociali vanno ricostruiti: la Cassazione richiede la prova che la liquidità sia stata destinata a finalità estranee alla società per parlare di distrazione (Cass. pen., Sez. V, n. 14421 del 20 febbraio 2024), il che rende decisiva la documentazione della causale.

Cosa cambia per te: il rimborso dei finanziamenti dei soci

Qui la giurisprudenza recente distingue in base alla natura del versamento:

  • versamenti in conto capitale (o comunque assimilabili al capitale di rischio): non generano un credito restituibile, quindi il “rimborso” è distrazione;
  • finanziamenti veri e propri (mutuo dal socio alla società), concessi senza che la società fosse in squilibrio: il rimborso durante l’insolvenza può essere bancarotta preferenziale;
  • finanziamenti concessi quando la società era già in eccessivo squilibrio o in situazione finanziaria che avrebbe richiesto un conferimento (art. 2467 c.c.), cioè postergati: secondo l’indirizzo oggi prevalente il rimborso anticipato è distrazione.

Questo orientamento è stato ribadito da Cass. pen., Sez. V, n. 22982 del 3 maggio 2024 e, da ultimo, da Cass. pen., Sez. V, n. 35390 del 29 ottobre 2025, che ha annullato una condanna per distrazione chiedendo al giudice del rinvio di accertare la natura dei finanziamenti e la situazione finanziaria della società al momento dei versamenti. Va segnalato che un indirizzo più risalente qualificava come preferenziale anche il rimborso dei finanziamenti postergati: il punto non è del tutto pacifico.

Sul piano civile, l’art. 164, comma 2, CCII rende privi di effetto i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore, nei casi di postergazione dell’art. 2467 c.c.: il curatore non deve provare nulla sulla tua conoscenza dell’insolvenza.

La regola più importante per te: prima di restituirti qualunque somma, chiarisci per iscritto la natura del versamento originario e la situazione finanziaria della società in quel momento, perché da quella qualificazione dipende se rischi uno a cinque anni o tre a dieci.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: il socio di maggioranza di una srl ha versato 74.600 € in due tranche: 40.000 € nel 2023, registrati come “finanziamento soci infruttifero” con contratto scritto e scadenza, quando la società aveva un patrimonio netto positivo; 34.600 € nel 2025, registrati come “versamento in conto futuro aumento di capitale”, quando le perdite avevano già eroso il capitale. Nel marzo 2026, con la società insolvente, l’amministratore restituisce al socio 52.380 €.

  • Quota imputabile al finanziamento del 2023 (40.000 €): rischio di bancarotta preferenziale; sul piano civile, inefficacia ex art. 164, comma 2, se il rimborso cade nell’anno anteriore alla domanda e il finanziamento rientra nell’art. 2467 c.c.; altrimenti revocatoria ex art. 166, comma 2, con prova della conoscenza dell’insolvenza (in capo a un socio di maggioranza, raramente difficile).
  • Quota residua (12.380 €) imputabile al versamento in conto capitale: rischio di distrazione, perché quel versamento non dava diritto alla restituzione.

I rischi specifici

  • Il rischio principale: la riqualificazione dell’autorimborso in distrazione, con pena e prescrizione ben più pesanti.
  • La responsabilità concorrente dell’amministratore che esegue il rimborso al socio e del socio che lo sollecita.
  • L’inefficacia automatica del rimborso, che costringe a restituire tutto e a insinuarsi al passivo in posizione postergata.

Le mosse giuste

  1. Recupera i documenti costitutivi di ogni versamento: contratto, delibera, causale del bonifico, iscrizione in bilancio.
  2. Non autoliquidarti compensi senza delibera assembleare e senza verificarne la congruità.
  3. Sospendi i rimborsi ai soci appena emergono segnali di crisi: con l’art. 2467 c.c. la postergazione opera proprio in quella fase.
  4. Valuta la rinuncia o la conversione del credito del socio in capitale nel piano di risanamento: spesso è anche un segnale positivo per gli altri creditori.
  5. Chiedi un parere preventivo prima di qualunque restituzione.

Giurisprudenza dedicata

Cass. pen., Sez. V, n. 35390/2025 e n. 22982/2024 sulla distinzione tra capitale di rischio e capitale di credito; Cass. pen., Sez. V, n. 1923, decisa il 16 ottobre 2024, secondo cui la restituzione di finanziamenti erogati in situazione di grave squilibrio è distrazione, mentre il rimborso di ordinari mutui concessi in assenza di squilibrio può integrare la bancarotta preferenziale; Cass. pen. n. 24324/2015 sull’amministratore che si appropria di somme vantando un credito.

Profilo 4 – Sei il creditore che ha incassato: fornitore, banca, dipendente

La tua situazione

Sei dall’altra parte del bonifico. Hai venduto merce, prestato un servizio, concesso un fido, lavorato per l’impresa. Dopo mesi di solleciti sei stato pagato, magari per intero, mentre altri sono rimasti a mani vuote. Poi arriva la lettera del curatore che ti chiede di restituire tutto. Per chi è nella tua posizione il rischio principale è civile, non penale: la revocatoria del pagamento. Ma esiste anche un margine, più stretto, di rischio penale.

Cosa cambia per te: la revocatoria

Se sei stato pagato nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, per un debito liquido ed esigibile, il curatore può ottenere la restituzione se prova che conoscevi lo stato di insolvenza (art. 166, comma 2, CCII). Se invece sei stato pagato con mezzi anomali (cessione di crediti non pro solvendo usuale, datio in solutum di merce, compensazioni artificiose) nell’anno anteriore, l’onere si inverte: sei tu a dover dimostrare di non conoscere l’insolvenza (art. 166, comma 1, lett. b).

Le esenzioni dell’art. 166, comma 3, sono la tua difesa principale:

  • fornitore: sei al riparo se il pagamento riguarda beni o servizi forniti nell’esercizio dell’impresa ed è avvenuto nei termini d’uso. La Cassazione, in una pronuncia resa sulla legge fallimentare ma pienamente attuale per l’identica formulazione, ha chiarito che i “termini d’uso” si misurano sulla prassi concretamente seguita tra quelle parti in condizioni di normalità, non sulle consuetudini del settore; le parti possono modificare i termini nel corso del rapporto, ma l’esenzione cade se il pagamento si discosta dalla consuetudine vigente quando il rapporto era “sano” (Cass. civ., Sez. I, n. 4482 del 19 febbraio 2021). Un pagamento in blocco di fatture scadute da mesi, dopo diffide, difficilmente rientra nei termini d’uso;
  • banca: le rimesse sul conto corrente non sono revocabili se non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del correntista verso la banca;
  • dipendente e collaboratore: i pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni di lavoro sono esenti.

Cosa cambia per te: il rischio penale

Il creditore che si limita a ricevere un pagamento non commette reato. Diverso è il caso in cui il creditore partecipa attivamente alla scelta preferenziale: sollecita, concorda, induce il debitore consapevole dell’insolvenza a pagare lui anziché gli altri, o ottiene una garanzia che altera l’ordine dei creditori. In questi casi può rispondere a titolo di concorso dell’extraneus. La Cassazione ha precisato che il dolo del concorrente consiste nella volontà di sostenere la condotta dell’imprenditore con la consapevolezza che essa produce una preferenza tra i creditori, senza che occorra la specifica conoscenza del dissesto (Cass. pen. n. 16983/2014). In un caso più risalente, è stata ritenuta bancarotta preferenziale la vicenda di una banca che, attraverso un mutuo fondiario ipotecario concesso dal debitore, era passata da creditrice chirografaria a creditrice privilegiata (Cass. pen. n. 16688/2004).

La regola più importante per te: la revocatoria non ti fa perdere il credito, ti riporta in fila con gli altri; ma conservare la prova della normalità del pagamento e della tua ignoranza dell’insolvenza è ciò che può evitarti la restituzione.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: un fornitore di componenti ha fatturato a un’impresa cliente con pagamento storico a 60 giorni, sempre rispettato fino al 2025. Da ottobre 2025 i pagamenti si bloccano; a febbraio 2026, dopo due diffide e la minaccia di sospendere le forniture, il fornitore incassa 27.315 € per sette fatture scadute da 90 a 150 giorni. La domanda di liquidazione giudiziale viene depositata il 22 luglio 2026.

  • Il pagamento cade nei sei mesi anteriori (il periodo decorre a ritroso dal 22 luglio 2026).
  • Non è nei termini d’uso: si discosta nettamente dalla prassi a 60 giorni.
  • Le diffide e la minaccia di sospensione sono indizi che il curatore userà per provare la conoscenza dell’insolvenza.
  • Esito probabile: restituzione di 27.315 € e ammissione al passivo come chirografario per lo stesso importo, con soddisfazione in percentuale.

Variante: stesso fornitore pagato regolarmente a 60 giorni fino a maggio 2026 per 9.840 € di forniture correnti. Pagamento nei termini d’uso: esente.

I rischi specifici

  • Il rischio principale: aver incassato in modo “anomalo” (in blocco, in ritardo, dopo diffide, con mezzi diversi dal denaro) in prossimità della crisi.
  • Per le banche, i rientri consistenti e durevoli sul conto e le garanzie ottenute in extremis.
  • Il concorso nel reato, se le comunicazioni con il debitore mostrano una pressione finalizzata a scavalcare gli altri creditori.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci la storia dei pagamenti del rapporto (scadenze, ritardi tollerati, modalità) per dimostrare i termini d’uso.
  2. Raccogli gli elementi che escludono la tua conoscenza dell’insolvenza (bilanci in utile, assenza di protesti noti, ordini regolari).
  3. Valuta la transazione con il curatore: spesso è possibile definire la revocatoria restituendo una parte.
  4. Insinuati al passivo per quanto restituito, nei termini.
  5. Evita accordi riservati con un debitore in crisi per “passare davanti” agli altri.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, n. 4482/2021 sui termini d’uso e sul computo del periodo sospetto; Cass. pen. n. 16983/2014 sul concorso dell’extraneus; Cass. pen. n. 16688/2004 sulla banca che si procura una prelazione.

Profilo 5 – Sei l’imprenditore che ha avviato una composizione negoziata o uno strumento di regolazione

La tua situazione

Hai deciso di affrontare la crisi con gli strumenti del Codice: hai chiesto la nomina dell’esperto nella composizione negoziata, oppure stai lavorando a un piano attestato, a un accordo di ristrutturazione o a un concordato preventivo. Nel frattempo l’impresa deve continuare a vivere: stipendi, fornitori, utenze. La domanda è: i pagamenti che fai in questa fase sono al riparo? Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma a condizioni precise.

Cosa cambia per te

Le esenzioni sono due, parallele:

  • sul piano civile, gli atti e i pagamenti eseguiti in attuazione di un piano attestato, di un concordato o di un accordo di ristrutturazione sono esenti da revocatoria (art. 166, comma 3, CCII); per la composizione negoziata, l’art. 24 CCII sottrae alla revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento;
  • sul piano penale, l’art. 324 CCII esclude la bancarotta preferenziale per i pagamenti compiuti in esecuzione degli strumenti di regolazione, per quelli autorizzati dal tribunale e per quelli compiuti nella composizione negoziata in coerenza con le trattative.

Durante la composizione negoziata, inoltre, l’art. 21 CCII impone di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e, se l’impresa è insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori. L’imprenditore deve informare preventivamente per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; l’esperto, se ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, lo segnala e, se l’imprenditore procede comunque, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Un elemento di aggiornamento: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Per chi ha debiti verso Comuni e Regioni, questo significa che anche quei debiti possono entrare nella negoziazione, invece di essere “pagati per primi” per evitare azioni esecutive, scelta che nella crisi potrebbe sollevare dubbi di preferenza.

La regola più importante per te: l’esenzione copre i pagamenti coerenti con il piano o con le trattative, non qualunque pagamento eseguito mentre la procedura è aperta.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: un’impresa manifatturiera con debiti per 1.284.000 € ottiene l’accettazione dell’esperto il 3 marzo 2026. Nelle settimane successive paga: stipendi correnti per 48.920 €; il fornitore di materie prime indispensabile per completare le commesse in corso, 36.150 € a fronte di nuove forniture; e un vecchio debito chirografario di 63.400 € verso una società dello stesso gruppo, non menzionato nel piano di risanamento e non comunicato all’esperto.

  • Stipendi e fornitore strategico: pagamenti coerenti con le prospettive di risanamento, normalmente coperti dalle esenzioni civili e penali.
  • Pagamento alla consorella: non coerente con le trattative, non comunicato all’esperto. Se la composizione fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, non è coperto dall’art. 324 né dall’art. 24: rischio di bancarotta preferenziale e di revocatoria.

I rischi specifici

  • Il rischio principale: credere che l’avvio della procedura “copra” ogni pagamento. Le esenzioni sono funzionali, non temporali.
  • La revoca o l’archiviazione della composizione negoziata, con successiva liquidazione giudiziale e periodi sospetti calcolati in modo sfavorevole.
  • La scarsa trasparenza con l’esperto, che fa venire meno la presunzione di coerenza.

Le mosse giuste

  1. Pianifica i pagamenti insieme all’esperto, con un budget di tesoreria coerente con il piano.
  2. Informa per iscritto l’esperto dei pagamenti non ordinari, come richiede l’art. 21 CCII.
  3. Chiedi l’autorizzazione del tribunale quando lo strumento lo prevede per pagamenti di crediti anteriori.
  4. Inserisci nel piano i creditori strategici e le ragioni del loro trattamento.
  5. Conserva il carteggio con l’esperto e i verbali delle trattative: sono la prova della coerenza.

Giurisprudenza dedicata

Sulle esenzioni specifiche della composizione negoziata la giurisprudenza di legittimità è ancora in formazione. Restano però decisivi, per valutare l’elemento soggettivo dei pagamenti eseguiti nella crisi, i principi di Cass. pen. n. 18528/2020 (esclusione del dolo se il pagamento mira prevalentemente alla salvaguardia dell’impresa con prospettive ragionevoli) e di Cass. pen. n. 32725/2014 (il fine di salvataggio non esclude il reato se convive con quello di favorire un creditore).

Profilo 6 – Sei un’impresa minore o un debitore sovraindebitato

La tua situazione

Sei un artigiano, un piccolo commerciante, un professionista, un imprenditore agricolo, oppure un consumatore con debiti che non riesci più a pagare. La tua impresa è sotto le soglie dell’art. 2 CCII, o non sei imprenditore affatto. Hai pagato un creditore “prima degli altri” e temi conseguenze. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non sei soggetto a liquidazione giudiziale, quindi la bancarotta preferenziale non ti riguarda.

Cosa cambia per te

Per te gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Le conseguenze dei pagamenti preferenziali sono diverse:

  • sul piano civile, nella liquidazione controllata il liquidatore può esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (art. 274 CCII), cioè la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. E qui c’è una protezione importante: l’art. 2901, comma 3, c.c. stabilisce che non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. Pagare un debito scaduto, quindi, di regola non è revocabile, a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale;
  • sul piano penale, non opera la bancarotta, ma il Codice prevede sanzioni specifiche per il debitore nelle procedure di sovraindebitamento (art. 344 CCII, che riprende l’art. 16 della L. 3/2012), tra cui i pagamenti non previsti o in violazione del piano o dell’accordo omologato, oltre alle condotte di occultamento dell’attivo e di alterazione del passivo;
  • sul piano dell’accesso ai benefici, i pagamenti selettivi e gli atti in frode possono pesare sulla valutazione di meritevolezza e sull’esdebitazione: un debitore che ha favorito un parente o un amico nei mesi prima della domanda dovrà spiegarlo all’OCC e al giudice.

La regola più importante per te: il rischio penale di bancarotta non c’è, ma la trasparenza con l’OCC sui pagamenti degli ultimi anni è decisiva per ottenere l’omologazione e l’esdebitazione.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: un artigiano con ricavi annui di 142.000 € e debiti per 213.700 € restituisce nel gennaio 2026 al fratello 14.880 € prestati nel 2024, e lascia insolute due finanziarie. A giugno 2026 chiede la liquidazione controllata.

  • Impresa minore: nessuna liquidazione giudiziale, nessuna bancarotta preferenziale.
  • Il prestito era scaduto? Se sì, il pagamento è adempimento di un debito scaduto e di regola non è revocabile ex art. 2901 c.c.
  • Se invece la restituzione era anticipata o il “prestito” non è documentato, il liquidatore potrebbe contestarla come atto pregiudizievole.
  • Nella relazione dell’OCC il pagamento al fratello sarà comunque esaminato ai fini della valutazione della condotta del debitore.

I rischi specifici

  • Il rischio principale: tacere all’OCC pagamenti a familiari o creditori “amici”, che emergono comunque dagli estratti conto e compromettono la credibilità della domanda.
  • La contestazione di atti a titolo gratuito o di pagamenti di debiti non scaduti.
  • Le sanzioni dell’art. 344 CCII per chi esegue pagamenti in violazione del piano omologato.

Le mosse giuste

  1. Verifica con precisione di essere sotto le soglie dell’impresa minore.
  2. Prepara l’elenco dei pagamenti degli ultimi anni con causale e documenti, prima del colloquio con l’OCC.
  3. Non fare pagamenti selettivi dopo il deposito della domanda o dopo l’omologazione, fuori da quanto previsto.
  4. Documenta i prestiti familiari e le loro scadenze.
  5. Scegli lo strumento giusto: concordato minore se vuoi proseguire l’attività, liquidazione controllata se vuoi chiudere ed esdebitarti.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo non abbiamo individuato in questa sessione pronunce di legittimità recenti specifiche sui pagamenti preferenziali nella liquidazione controllata; il quadro si ricava dal testo degli artt. 274 e 344 CCII e dall’art. 2901 c.c. Preferiamo dichiararlo piuttosto che citare decisioni non verificate.

Un pagamento, tre profili: i numeri messi in fila

Le tre simulazioni che seguono applicano lo stesso fatto (un pagamento selettivo di 23.460 € eseguito il 9 febbraio 2026, mentre altri debiti scaduti restano insoluti) a tre profili diversi. Sono esercizi dimostrativi, non casi reali.

Simulazione A – Amministratore di srl, impresa sopra soglia

Dati: srl con debiti per 731.000 €, di cui 58.200 € verso dipendenti e 112.900 € verso Erario e INPS. Il 9 febbraio 2026 l’amministratore paga 23.460 € al fornitore chirografario di cui è amico. Domanda di liquidazione giudiziale depositata il 14 luglio 2026, apertura il 2 ottobre 2026.

  • Penale: pagamento di debito reale (no distrazione), con creditori privilegiati insoddisfatti (violazione dell’ordine), in favore di un creditore legato all’amministratore (indizio di dolo). Rischio concreto di art. 322, comma 3, e art. 329 CCII: reclusione da uno a cinque anni e pene accessorie fino a dieci anni.
  • Civile: il pagamento cade nei sei mesi anteriori al 14 luglio 2026. Il curatore agirà ex art. 166, comma 2, contro il fornitore, provando la conoscenza dell’insolvenza (rapporto personale con l’amministratore). Il fornitore restituisce 23.460 € e si insinua come chirografario.

Simulazione B – Imprenditore in composizione negoziata

Dati: impresa individuale sopra soglia, accettazione dell’esperto il 20 gennaio 2026. Il 9 febbraio 2026 paga 23.460 € a un fornitore strategico per ottenere le forniture necessarie a una commessa da 186.000 €, pagamento previsto nel piano di tesoreria condiviso con l’esperto. La composizione negoziata si chiude senza accordo e a settembre 2026 si apre la liquidazione giudiziale.

  • Penale: il pagamento è successivo all’accettazione dell’esperto e coerente con le trattative e le prospettive di risanamento: rientra nell’esenzione dell’art. 324 CCII.
  • Civile: non revocabile ex art. 166, comma 2, per effetto dell’art. 24 CCII.
  • Differenza decisiva con la simulazione A: la cornice procedurale e la documentazione della coerenza.

Simulazione C – Impresa minore

Dati: ditta individuale con ricavi di 176.000 € e debiti per 238.500 €. Il 9 febbraio 2026 restituisce 23.460 € a un ex socio d’affari per un prestito scaduto il 31 dicembre 2025. A giugno 2026 chiede la liquidazione controllata.

  • Penale: nessuna bancarotta (impresa minore, niente liquidazione giudiziale).
  • Civile: il liquidatore può agire solo con l’azione revocatoria ordinaria; ma il pagamento riguarda un debito scaduto, quindi di regola non è revocabile (art. 2901, comma 3, c.c.).
  • Attenzione: l’OCC esaminerà il pagamento nella relazione; se fosse emerso che il “prestito” non esisteva, il quadro cambierebbe radicalmente.
Simulazione A Simulazione B Simulazione C
Profilo Amministratore srl Imprenditore in composizione negoziata Impresa minore
Rischio penale Bancarotta preferenziale (1-5 anni) Escluso se coerente con le trattative (art. 324) Nessuna bancarotta
Rischio civile Revocatoria ex art. 166, c. 2 Esente (art. 24) Revocatoria ordinaria, di regola esclusa per debito scaduto
Elemento decisivo Ordine dei privilegi e dolo Coerenza con il piano e informativa all’esperto Esistenza e scadenza del debito

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Amministratore che è anche socio finanziatore

È la situazione più frequente nelle piccole srl: la stessa persona amministra, detiene la maggioranza e ha finanziato la società. Se si restituisce il finanziamento, cumula due posizioni: è l’autore del pagamento (profilo 1) e il beneficiario (profilo 3). La conoscenza dell’insolvenza, sul piano civile, è praticamente presunta nei fatti; sul piano penale il dolo di favorire se stesso è difficile da escludere. La qualificazione del versamento originario (capitale di rischio o di credito) diventa l’unica vera linea difensiva.

Fornitore che è anche società del gruppo

Il pagamento a una società collegata unisce il profilo del creditore (profilo 4) a quello dei rapporti infragruppo (profilo 1). Il curatore tenderà a dimostrare la conoscenza dell’insolvenza attraverso gli amministratori comuni; il pubblico ministero valuterà se il flusso rientrava in un cash pooling regolato (Cass. pen., Sez. V, n. 23910/2024) o era una preferenza.

Socio di snc che è anche garante personale dei debiti bancari

Se la società paga la banca per ridurre l’esposizione garantita dal socio, il pagamento avvantaggia indirettamente il socio stesso, che vede ridursi la propria garanzia. È uno schema classico di preferenza “interessata”: il socio è imprenditore (profilo 2), ma anche beneficiario indiretto. Sul piano civile la banca deve misurarsi con l’esenzione delle rimesse, che opera solo se non c’è riduzione consistente e durevole dell’esposizione.

Professionista o consulente pagato alla vigilia della procedura

Il commercialista, l’advisor o il legale che ricevono il pagamento delle proprie prestazioni mentre l’impresa è in crisi rientrano nel profilo del creditore (profilo 4), ma con una particolarità: conoscono, per definizione, lo stato dell’impresa. Sul piano civile l’art. 166, comma 3, esenta i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione e alla composizione negoziata; i pagamenti di compensi arretrati per attività estranee a quell’accesso restano invece esposti alla revocatoria, e la conoscenza dell’insolvenza sarà facilmente dimostrata. Sul piano penale vale il principio generale: il professionista che si limita a ricevere il compenso non concorre nel reato, ma chi consiglia o organizza una sequenza di pagamenti selettivi può essere chiamato a risponderne.

Liquidatore nominato quando la crisi è già conclamata

Chi accetta l’incarico di liquidatore di una società già sciolta e già insolvente eredita una situazione compromessa, ma risponde dei pagamenti che dispone da quel momento (art. 329 CCII). La sua posizione unisce il profilo 1 a un’esigenza in più: deve gestire la liquidazione rispettando l’ordine delle cause di prelazione e, se l’attivo non basta, valutare tempestivamente l’accesso agli strumenti del Codice anziché pagare i creditori via via che si presentano.

Impresa che “scende” sotto soglia

Un’impresa che negli ultimi tre esercizi ha superato le soglie dell’art. 2 CCII resta assoggettabile a liquidazione giudiziale anche se nell’ultimo anno ha ridotto l’attività. La verifica si fa sui tre esercizi, non sull’ultimo: chi pensa di essere passato al profilo 6 potrebbe essere ancora nel profilo 2.

Imprenditore in composizione negoziata che paga il proprio compenso o rimborsa soci

Anche dentro la composizione negoziata, il rimborso dei soci e i compensi dell’amministratore sono pagamenti da comunicare all’esperto e da giustificare con il piano. L’esenzione dell’art. 324 non trasforma in lecito ciò che non è coerente con il risanamento.

Il confronto tra profili

La tabella riassume, profilo per profilo, i punti in cui la disciplina cambia davvero. Non c’è un profilo “più protetto” in assoluto: c’è chi rischia di più sul piano penale (amministratori, soci finanziatori) e chi su quello civile (creditori pagati in modo anomalo), mentre gli strumenti di composizione e di sovraindebitamento spostano il baricentro verso la trasparenza e la coerenza con il piano.

Aspetto Amministratore srl/spa Imprenditore individuale / socio snc Amministratore-creditore / socio finanziatore Creditore che ha incassato Impresa in composizione negoziata / strumenti Impresa minore / sovraindebitato
Bancarotta preferenziale Sì (artt. 322 e 329) Sì, se sopra soglia Sì, o distrazione se manca un credito lecito Solo in concorso, con ruolo attivo Esclusa per pagamenti coerenti (art. 324) No
Pena 1-5 anni + accessorie fino a 10 1-5 anni + accessorie 1-5 anni (3-10 se distrazione) Come l’autore, se concorrente — se esente Sanzioni art. 344 CCII per violazioni del piano
Strumento civile Revocatoria contro chi ha incassato + azione di responsabilità Revocatoria Inefficacia ex art. 164, c. 2, o revocatoria Revocatoria art. 166 Esenzioni art. 166, c. 3, e art. 24 Revocatoria ordinaria art. 2901 c.c.
Periodo sospetto 6 mesi / 1 anno / 2 anni 6 mesi / 1 anno / 2 anni 1 anno per i rimborsi soci 6 mesi (1 anno per mezzi anomali) Dopo l’accettazione dell’esperto: esenzione Termini della revocatoria ordinaria
Difesa chiave Ordine dei privilegi, dolo, documenti Soglie, separazione patrimoni Natura del versamento Termini d’uso, ignoranza dell’insolvenza Coerenza con piano e trattative Scadenza del debito, trasparenza con l’OCC

Le domande che valgono per tutti

Se pago un creditore privilegiato sono sempre al sicuro?

No. Il pagamento di un privilegiato è preferenziale se restano insoddisfatti creditori di grado superiore o uguale (Cass. pen. n. 18528/2020). Pagare un artigiano privilegiato lasciando scoperti i dipendenti, che hanno un privilegio di grado più alto, non mette al riparo.

Pagare per non chiudere l’azienda è reato?

Dipende dallo scopo prevalente e dalle prospettive. Se il pagamento serve in via esclusiva o prevalente a mantenere in vita un’impresa che ha ragionevoli possibilità di evitare il dissesto, la Cassazione esclude il dolo (Cass. pen. n. 18528/2020). Se lo scopo di favorire un creditore convive con quello di salvare l’impresa, il reato può comunque sussistere (Cass. pen. n. 32725/2014). La documentazione delle prospettive di risanamento è determinante, e la composizione negoziata offre una cornice che la rende verificabile.

Se la liquidazione giudiziale non viene mai aperta?

Il reato di bancarotta preferenziale presuppone l’apertura della liquidazione giudiziale (o, per effetto dell’art. 341 CCII, di determinate procedure concorsuali). Senza procedura, il pagamento selettivo non è bancarotta. Restano però possibili altre conseguenze civili, come le azioni di responsabilità e, se ne ricorrono i presupposti, la revocatoria ordinaria.

Quanto tempo ha il curatore per chiedere la restituzione?

L’art. 170 CCII stabilisce che le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. I periodi sospetti si contano a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura.

Cosa succede se l’impresa passa da una composizione negoziata fallita alla liquidazione giudiziale?

Gli atti compiuti durante la composizione, se coerenti con le trattative, conservano l’esenzione civile e penale; quelli non coerenti restano esposti. Per questo la coerenza va costruita e documentata giorno per giorno, non ricostruita a posteriori.

Se il creditore mi ha pignorato il conto, il pagamento è preferenziale?

Il reato richiede un pagamento eseguito dall’imprenditore con lo scopo di favorire un creditore: la soddisfazione che il creditore ottiene da solo, con l’espropriazione forzata, non è di per sé una scelta preferenziale del debitore. Diverso è il caso dell’imprenditore che “si lascia pignorare” d’accordo con un creditore, o che paga spontaneamente solo chi ha avviato l’esecuzione per bloccarla mentre gli altri restano scoperti: lì la scelta torna a essere sua. Sul piano civile, invece, anche le somme incassate in via esecutiva nei periodi sospetti possono essere oggetto di revocatoria, e con l’apertura della liquidazione giudiziale le esecuzioni individuali si arrestano.

Il pagamento ai dipendenti è sempre lecito?

Sul piano civile i pagamenti dei corrispettivi per il lavoro di dipendenti e collaboratori sono esenti da revocatoria (art. 166, comma 3, CCII). Sul piano penale, i crediti di lavoro hanno un privilegio di grado elevato: pagarli raramente lascia insoddisfatti creditori di grado superiore, quindi raramente integra una preferenza. Attenzione però ai “dipendenti” che sono anche soci o familiari dell’amministratore, e ai pagamenti di arretrati e liquidazioni particolarmente consistenti eseguiti alla vigilia della procedura: qui il giudice verificherà la reale natura del rapporto.

Restituire spontaneamente quanto ricevuto serve?

Per il creditore che ha incassato, restituire al curatore la somma (o transigere) evita il giudizio di revocatoria e le relative spese, e consente l’insinuazione al passivo per l’importo restituito (art. 171 CCII). Per l’amministratore, una riparazione del danno può incidere sulla valutazione della gravità del fatto, ma non cancella il reato già commesso: è un elemento da valutare con il difensore, non una soluzione automatica.

Chi controlla, nella pratica, i pagamenti eseguiti prima della procedura?

Il curatore, che nella relazione al giudice delegato e al pubblico ministero ricostruisce le cause del dissesto e segnala gli atti sospetti; il pubblico ministero, che riceve la relazione; nelle procedure di sovraindebitamento, l’OCC, che nella propria relazione ricostruisce la condotta del debitore. In tutti i casi la fonte principale sono gli estratti conto e la contabilità: è lì che i pagamenti selettivi emergono, anche a distanza di anni.

La giurisprudenza, profilo per profilo

Raccogliamo qui le pronunce citate, con estremi, principio riformulato e rilevanza. Le decisioni sulla legge fallimentare sono utilizzabili per la continuità normativa riconosciuta dalla stessa Cassazione.

Per tutti i profili

  • Cass. pen., Sez. V, n. 33810 del 26 maggio 2023. Tra l’art. 216 della legge fallimentare e l’art. 322 CCII c’è continuità: il fatto resta punibile e la disciplina precedente non è più sfavorevole. Rilevanza: consente di applicare alla bancarotta preferenziale “nuova” i principi elaborati sulla vecchia legge.
  • Cass. pen. n. 18528/2020. Il pagamento di un creditore privilegiato è preferenziale solo se restano insoddisfatti crediti di grado superiore o uguale; il dolo manca quando il pagamento mira soprattutto a salvare l’attività e il dissesto appare evitabile. Rilevanza: delimita il reato sul piano oggettivo (ordine dei privilegi) e soggettivo (scopo).
  • Cass. pen. n. 32725/2014. Lo scopo di favorire non deve essere esclusivo: se affianca quello di salvare l’impresa, il reato può sussistere. Rilevanza: impedisce di usare il “salvataggio” come scudo automatico.
  • Cass. pen. n. 31680/2015. La preferenziale è una specie del genere delle sottrazioni patrimoniali: il giudice può riqualificare la distrazione in preferenziale, purché la difesa abbia potuto confrontarsi sul punto. Rilevanza: apre la strada alla riqualificazione in favore dell’imputato.

Amministratori di società

  • Cass. pen., Sez. V, n. 23910 del 22 febbraio 2024. I pagamenti a favore della controllante possono rientrare in un cash pooling, se il contratto è formalizzato e regolato da delibere con oggetto, durata, limiti, interessi e commissioni. Rilevanza: fissa i requisiti per difendere i flussi infragruppo.
  • Cass. pen., Sez. V, n. 16407 del 12 febbraio 2025. La distrazione è reato di pericolo concreto: l’atto deve essere idoneo a mettere a rischio il patrimonio a garanzia dei creditori. Rilevanza: segna il confine con la più grave fattispecie in cui un pagamento contestato può essere riqualificato.
  • Cass. pen., Sez. V, n. 14421 del 20 febbraio 2024. Per i prelievi dai conti sociali occorre dimostrare che la liquidità sia stata destinata a scopi estranei alla società. Rilevanza: rende decisiva la documentazione della causale dei movimenti.

Imprenditore individuale e soci

  • Cass. pen., Sez. V, n. 32637 del 16 aprile 2018. La preferenziale richiede l’estinzione di un debito effettivo, da provare; altrimenti si ha distrazione. Rilevanza: impone di documentare i prestiti, specie familiari.

Amministratore-creditore e socio finanziatore

  • Cass. pen. n. 24324/2015. L’amministratore che si appropria di somme sociali risponde di distrazione anche se vanta crediti; la preferenziale è configurabile solo se il credito ha causa lecita. Rilevanza: distingue l’autopagamento di compensi deliberati dal prelievo arbitrario.
  • Cass. pen., Sez. V, n. 22982 del 3 maggio 2024. Restituire versamenti in conto capitale è distrazione; rimborsare veri finanziamenti può essere preferenziale. Rilevanza: la natura del versamento decide la qualificazione.
  • Cass. pen., Sez. V, n. 1923, decisa il 16 ottobre 2024. Rimborsare finanziamenti concessi in situazione di grave squilibrio è distrazione; il rimborso di ordinari mutui erogati senza squilibrio può essere preferenziale. Rilevanza: impone di ricostruire la situazione finanziaria al momento del versamento.
  • Cass. pen., Sez. V, n. 35390 del 29 ottobre 2025. Annullata con rinvio una condanna per distrazione legata al rimborso di finanziamenti dei soci, perché il giudice doveva accertare la natura dei versamenti e lo stato finanziario della società. Rilevanza: è la conferma più recente che senza quell’accertamento la condanna non regge.

Creditore che ha incassato

  • Cass. civ., Sez. I, n. 4482 del 19 febbraio 2021. I termini d’uso si valutano sulla prassi effettiva tra le parti in condizioni di normalità, non sulle consuetudini del settore; il periodo sospetto, in caso di consecuzione di procedure, si computa dalla prima procedura. Rilevanza: è il parametro con cui il fornitore difende i pagamenti ricevuti.
  • Cass. pen. n. 16983/2014. Il concorrente esterno risponde se vuole sostenere la condotta preferenziale sapendo che crea una preferenza tra creditori, anche senza conoscere il dissesto nei dettagli. Rilevanza: segna il limite oltre il quale il creditore diventa coimputato.
  • Cass. pen. n. 16688/2004. La banca che, con un mutuo fondiario ipotecario, trasforma il proprio credito chirografario in privilegiato può concorrere nella bancarotta preferenziale. Rilevanza: riguarda le garanzie ottenute in prossimità della crisi.

Cosa può fare lo Studio Monardo, per ciascun profilo

Lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché in un pagamento contestato la questione penale, quella civile e quella contabile sono inseparabili. Ecco cosa facciamo concretamente:

  1. Per gli amministratori, ricostruiamo i pagamenti degli ultimi due anni confrontando estratti conto, scadenziari e gradi di privilegio, per individuare in anticipo quelli contestabili.
  2. Prepariamo la documentazione giustificativa dei pagamenti indispensabili alla continuità (verbali, piani di tesoreria, contratti con fornitori strategici), prima che diventi necessaria in giudizio.
  3. Per i soci finanziatori, qualifichiamo ogni versamento esaminando contratti, delibere, causali e bilanci, per stabilire se si tratta di capitale di rischio o di credito e quale esposizione ne deriva.
  4. Verifichiamo le soglie dell’impresa minore sui tre esercizi, per gli imprenditori individuali e i soci di società di persone.
  5. Assistiamo l’imprenditore nella composizione negoziata, impostando il piano di tesoreria e le comunicazioni all’esperto in modo che i pagamenti risultino coerenti con le trattative.
  6. Per i creditori raggiunti da revocatoria, ricostruiamo la storia del rapporto per dimostrare i termini d’uso, l’esenzione delle rimesse o l’ignoranza dell’insolvenza, e valutiamo la transazione con il curatore.
  7. Difendiamo nel procedimento penale amministratori, soci e creditori, lavorando sulla qualificazione del fatto (preferenziale e non distrazione), sul dolo e sulle esenzioni dell’art. 324 CCII.
  8. Per le imprese minori e i sovraindebitati, prepariamo con l’OCC l’elenco ragionato dei pagamenti degli ultimi anni e scegliamo lo strumento più adatto tra concordato minore, ristrutturazione e liquidazione controllata.
  9. Curiamo l’insinuazione al passivo di chi ha restituito quanto ricevuto, perché il credito non vada perso.
  10. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, con la stessa linea difensiva dalla prima analisi all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per gli imprenditori, il profilo dominante in questo tema, pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: conoscere dall’interno la composizione negoziata significa sapere quali pagamenti sono considerati coerenti con le trattative e come documentarli. Per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di impostare correttamente il rapporto con l’Organismo; per tutti, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso, perché la ricostruzione contabile dei pagamenti è il cuore di ogni difesa in questa materia.

In chiusura: prima capire chi sei, poi agire secondo le tue regole

Pagare un creditore prima degli altri quando l’impresa è insolvente non ha un solo prezzo. Il primo passo è capire il tuo profilo: amministratore, imprenditore, socio, creditore, impresa in composizione o impresa minore. Il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, perché la stessa scelta che per uno è bancarotta preferenziale per un altro è un pagamento esente, e per un terzo è solo un tema da chiarire con l’OCC.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove operano le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la gestione dei pagamenti durante la crisi d’impresa e la loro coerenza con il risanamento; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC copre i debitori che non accedono alla liquidazione giudiziale e devono rendere conto dei propri pagamenti all’Organismo. Analizzeremo i pagamenti già eseguiti, verificheremo quelli che stai per fare e costruiremo con te la strategia più prudente.

📩 Prima di disporre il prossimo bonifico, o di rispondere alla lettera del curatore, contatta lo studio: tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

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