La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: l’esperto della composizione negoziata ha appena chiuso le trattative, la relazione finale è sul tavolo, e l’imprenditore scopre che l’unica strada rimasta è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. A quel punto qualcuno, un consulente, un creditore, un socio, pone la questione che decide tutto: servono soldi da fuori per arrivare all’omologazione? La risposta corretta non è un sì o un no. È un calendario.
Sul piano letterale, l’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo i correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024) non chiede alcun apporto esterno e non fissa percentuali minime. Il concordato preventivo liquidatorio “ordinario”, invece, le pretende in modo espresso: l’art. 84, comma 4, impone risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo e un pagamento dei chirografari non inferiore al 20%. Eppure, tra gennaio 2026 e oggi, la Corte di cassazione ha precisato due cose che cambiano la pratica: l’omologazione richiede un’utilità concreta per ciascun creditore, chirografari inclusi, e quando si parla di risorse esterne la nozione da usare è proprio quella dell’art. 84, comma 4. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: la scelta sulle risorse esterne non si fa il giorno del deposito, si prepara mesi prima, durante le trattative.
Questa ricostruzione segue la procedura in ordine cronologico: l’accesso alla composizione negoziata, i 180 giorni di trattative, la relazione finale, i 60 giorni per depositare, il vaglio del tribunale, il parere dell’ausiliario, l’udienza di omologazione, i reclami e la liquidazione. In ogni tappa vediamo che ruolo giocano, o non giocano, le risorse esterne.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il concordato semplificato non esiste senza una composizione negoziata alle spalle: si accede solo dopo che un esperto ha condotto le trattative e ne ha certificato la correttezza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase in cui si costruisce (o si brucia) la possibilità di un concordato semplificato omologabile, e sa quali apporti l’esperto e poi il tribunale considereranno davvero nuova ricchezza.
📩 Se la relazione finale dell’esperto è già arrivata, o sta per arrivare, il calendario sta già correndo: scrivici adesso, tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questo articolo.
La mappa temporale: dove si decide la partita delle risorse esterne
Il concordato semplificato è una procedura breve solo in apparenza. In realtà è il secondo tempo di una partita che comincia con l’istanza di composizione negoziata e che può arrivare fino alla Corte di cassazione. Le risorse esterne non compaiono in una sola tappa: entrano nelle trattative, vengono valutate nella relazione dell’esperto, prendono forma nella proposta, sono pesate dal tribunale in sede di ammissibilità, vagliate dall’ausiliario, contestate dai creditori opponenti e, infine, misurate nel giudizio di omologazione.
La tabella che segue fissa le tappe e i termini. Ogni riga rinvia alla sezione in cui la fase è sviluppata.
| Tappa | Momento | Termine o evento chiave | Ruolo delle risorse esterne | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del giorno 0 | Accesso alla composizione negoziata (art. 12, 17 CCII) | Presupposti di accesso ricontrollabili dal tribunale | Prima del giorno 0 |
| 2 | Giorni 1-180 | Trattative con l’esperto; finanziamenti in composizione negoziata | Si decide se i soci mettono “denaro nuovo” o solo crediti | Dal giorno 1 al giorno 180 |
| 3 | Giorno 0 del semplificato | Comunicazione della relazione finale (art. 17, comma 8) | L’esperto attesta la non praticabilità delle altre soluzioni | Il giorno della relazione finale |
| 4 | Entro 60 giorni | Deposito della proposta di cessione dei beni (art. 25-sexies, comma 1) | Scelta se e quanto apporto inserire nel piano | Entro 60 giorni |
| 5 | Giorno successivo al deposito | Pubblicazione nel registro delle imprese ed effetti (artt. 6, 46, 94, 96) | Gli apporti promessi devono essere già vincolanti | Il giorno dopo il deposito |
| 6 | Settimane successive | Vaglio di ritualità, nomina ausiliario, eventuali 15 giorni di integrazione | Il tribunale verifica la qualificazione degli apporti | Le settimane dell’ausiliario |
| 7 | Almeno 45 giorni prima dell’udienza | Comunicazione ai creditori; opposizioni fino a 10 giorni prima | I creditori contestano l’utilità e il confronto con la liquidazione giudiziale | Verso l’udienza |
| 8 | Udienza e decreto | Omologazione (art. 25-sexies, comma 5) | Test dell’utilità per ciascun creditore | L’udienza di omologazione |
| 9 | Dopo il decreto | Reclamo entro 30 giorni; ricorso per cassazione entro 30 giorni; liquidazione (art. 25-septies) | Gli apporti vengono effettivamente versati e distribuiti | Dopo l’omologazione |
Una nota di metodo: i termini indicati sono quelli fissati dalla legge. Quelli che dipendono dal giudice (il termine assegnato all’ausiliario, la data dell’udienza) variano da tribunale a tribunale. Non esistono statistiche nazionali consolidate sui tempi del concordato semplificato; dove indichiamo una durata realistica, la ricaviamo dal semplice incastro dei termini legali, e lo diciamo.
Prima del giorno 0: l’accesso alla composizione negoziata e i presupposti che torneranno a galla
Cosa succede
Tutto comincia con l’istanza di nomina dell’esperto, presentata dall’imprenditore commerciale o agricolo attraverso la piattaforma telematica nazionale. In quel momento nessuno pensa al concordato semplificato. L’imprenditore cerca un accordo con banche, fornitori, Erario, e spesso lo cerca davvero. Ma è proprio qui che si pianta il seme della futura proposta, nel bene e nel male.
La norma
L’art. 12 del Codice della crisi consente l’accesso alla composizione negoziata quando l’imprenditore si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’art. 17 disciplina l’istanza e la nomina dell’esperto. Il collegamento con il futuro concordato semplificato è diretto: l’art. 25-sexies, comma 1, apre la porta del semplificato solo a chi ha percorso la composizione negoziata.
I termini che si attivano
In questa fase non scatta ancora alcun termine del semplificato. Scatta però un rischio retroattivo. Con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha chiarito che il tribunale, quando esamina l’ammissibilità della proposta di concordato semplificato, può verificare se i presupposti per entrare nella composizione negoziata esistevano fin dall’inizio. Se mancavano, la proposta è inammissibile, anche se l’esperto ha poi condotto le trattative regolarmente.
Il controllo, dunque, guarda indietro: ciò che si dichiara il giorno dell’istanza verrà riletto mesi dopo da un giudice.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa fase è documentale. L’imprenditore deve costruire, sin dall’istanza, una narrazione credibile del risanamento: un piano di massima, la disponibilità di soci o terzi a sostenere l’impresa, le ragioni concrete per cui un accordo appare raggiungibile. Ed è qui che le risorse esterne fanno la loro prima comparsa, non come obbligo, ma come elemento di credibilità: un socio pronto a ricapitalizzare, un investitore interessato a rilevare un ramo d’azienda, un terzo disposto a garantire.
Ciò che non si può fare è entrare nella composizione negoziata con un’impresa già irrimediabilmente decotta e senza alcuna prospettiva, al solo scopo di aprirsi la strada al semplificato. L’ordinanza n. 623/2026 rende questa scorciatoia molto pericolosa.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare la composizione negoziata un passaggio formale verso una liquidazione “più comoda” della liquidazione giudiziale. Chi la imposta così si espone alla verifica ex post sui presupposti. E arriva al semplificato senza aver raccolto quello che più servirà in udienza: impegni concreti di terzi capaci di garantire un’utilità ai creditori.
Quanto dura realmente
La fase pre-istanza dura quanto serve a preparare la documentazione richiesta dalla piattaforma: in genere alcune settimane. Non ci sono termini di legge. Il consiglio pratico è non comprimerla: ogni giorno speso a definire chi, fuori dal patrimonio dell’impresa, può mettere risorse è un giorno guadagnato per il dopo.
Dal giorno 1 al giorno 180: le trattative con l’esperto e il denaro che entra nell’impresa
Cosa succede
L’esperto accetta l’incarico, convoca l’imprenditore, ascolta i creditori, valuta la situazione. Il calendario ora corre su un orizzonte di circa sei mesi. L’art. 17 del Codice prevede che l’incarico si consideri concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata, con possibilità di proroga nei casi previsti dalla norma. In questo arco di tempo l’impresa continua a operare e, spesso, ha bisogno di liquidità.
La norma
Sono due i riferimenti decisivi in questa fase. Il primo è l’art. 22 del Codice, che consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili, anche dai soci, durante la composizione negoziata. Il secondo, che sembra lontano ma non lo è, è l’art. 84, comma 4, che definisce cosa sono le risorse esterne nel concordato liquidatorio. La norma considera esterne anche le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, a condizione che il piano ne preveda la diretta destinazione ai creditori concorsuali.
Per i tributi locali, il quadro si è arricchito con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026). Non si tratta di un correttivo del Codice della crisi, ma del decreto di riforma dei tributi regionali e locali. Il suo art. 4 interviene sul Codice estendendo ai tributi locali gli strumenti di regolazione, compresa la transazione fiscale nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis. Per un’impresa con debiti rilevanti verso Comuni o Regioni, questo può rendere praticabile un accordo che prima non lo era. Di conseguenza può cambiare anche la valutazione dell’esperto sulla necessità di ripiegare sul semplificato.
I termini che si attivano
Il termine di 180 giorni dall’accettazione dell’esperto è il primo vero orologio della vicenda. Non è un termine a pena di decadenza per l’imprenditore: allo scadere, se non c’è accordo, l’incarico si chiude e l’esperto redige la relazione finale. Ma proprio dalla comunicazione di quella relazione decorreranno i 60 giorni per il semplificato.
Cosa può fare il debitore ora
Qui si gioca la partita più sottile. Supponiamo che i soci, durante le trattative, abbiano finanziato l’impresa con un prestito autorizzato come prededucibile. Al momento di proporre il concordato semplificato, potrebbero pensare di “trasformare” quel finanziamento in risorsa esterna: rinunciano alla prededuzione, accettano la postergazione, e il valore così “liberato” viene presentato ai creditori come apporto.
La Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (Prima Sezione civile), ha escluso che un’operazione del genere integri una risorsa esterna. Secondo la Corte, la rinuncia alla prededuzione con vincolo di postergazione cambia la qualità del credito del socio, ma non aggiunge nulla all’attivo: il denaro era già entrato nell’impresa ed era già stato speso o incorporato nel patrimonio. Per essere esterna, la risorsa deve essere nuova ricchezza, estranea al patrimonio del debitore e idonea a incrementare l’attivo.
La finestra difensiva di questa fase è la struttura degli apporti. Se i soci intendono sostenere un’eventuale soluzione liquidatoria, devono pianificare un apporto che resti fuori dal patrimonio fino al momento della destinazione ai creditori: un impegno irrevocabile a versare una somma, a fondo perduto, vincolata alla soddisfazione dei creditori concorsuali secondo il piano. Diverso è il prestito che entra nel ciclo aziendale e che poi si tenta di “riqualificare”.
In questa fase centrale, la differenza tra un apporto che il tribunale riconoscerà come risorsa esterna e uno che verrà considerato un semplice riassetto dei crediti si costruisce con l’esperto al tavolo: è il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, imposta la strategia.
L’errore tipico di questa fase
Il primo errore è pensare che qualunque somma messa dai soci “valga” come finanza esterna. Dopo la sentenza n. 620/2026 non è più così. Il secondo errore è confondere i flussi generati dall’attività con apporti esterni. Già sotto la legge fallimentare, la Cassazione (Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024) aveva affermato che il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività nel concordato in continuità rientra nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c. e non può essere distribuito liberamente dal debitore. Il principio riguarda un istituto diverso, e la pronuncia è resa sotto la vecchia legge, ma la logica è identica: ciò che nasce dall’impresa appartiene ai creditori secondo le regole ordinarie, non è “esterno”.
Quanto dura realmente
Sei mesi, nella maggior parte dei casi, salvo proroghe. È però frequente che l’esperto registri l’impossibilità di un accordo prima della scadenza naturale, se i creditori principali chiudono la porta. In quel caso la relazione finale arriva prima e i 60 giorni partono prima. Chi non ha preparato gli apporti durante le trattative si trova a doverli improvvisare in due mesi.
Il giorno della relazione finale: la porta del semplificato si apre, o resta chiusa
Cosa succede
L’esperto chiude l’incarico e redige la relazione finale. La inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore. Da questo momento la procedura entra in una nuova fase: quella che conduce al concordato semplificato. Ma solo se la relazione contiene ciò che la legge richiede.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 1, del Codice consente la proposta di concordato semplificato solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara due cose. La prima: le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. La seconda: le soluzioni individuate dall’art. 23, comma 1 (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto), e comma 2, lettere a) e b) (piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti), non sono praticabili. La comunicazione di cui all’art. 17, comma 8, è il giorno zero del concordato semplificato.
I termini che si attivano
Dalla comunicazione della relazione finale decorre il termine di 60 giorni per depositare la proposta di concordato semplificato. È il termine più importante dell’intera vicenda, e si tratta di un termine di decadenza: scaduto, la via del semplificato è chiusa. Il calcolo è semplice ma va fatto con cura. Se la relazione è comunicata il 14 aprile, il sessantesimo giorno cade il 13 giugno. Sulla possibile incidenza della sospensione feriale (1-31 agosto) su questo termine, che non è un termine processuale in senso stretto, è prudente non fare affidamento: il consiglio operativo è calcolarlo sempre senza sospensione.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del giorno zero è la lettura critica della relazione. Va verificato subito se la relazione contiene entrambe le attestazioni richieste. Se l’esperto non attesta la correttezza e buona fede delle trattative, o non dichiara la non praticabilità delle soluzioni dell’art. 23, il semplificato non è accessibile. In quel caso le strade sono altre: il concordato preventivo ordinario (con i suoi requisiti, incluso, se liquidatorio, l’apporto di risorse esterne del 10% e la soglia del 20%) o la liquidazione giudiziale.
Il giorno zero è anche il giorno in cui si fa l’inventario degli apporti. Chi ha impegni scritti di soci o terzi li porta al tavolo; chi non li ha deve decidere, in due mesi, se la proposta reggerà senza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è leggere la relazione finale come una “promozione” automatica al semplificato. La relazione è la condizione d’ingresso, non la garanzia dell’omologazione. Il tribunale, come vedremo, valuterà autonomamente sia i presupposti sia la convenienza per i creditori. Inoltre l’esperto, nella relazione e poi nel parere che il tribunale acquisirà, dirà anche cosa pensa degli effetti dell’esecuzione del piano: se il quadro delle risorse è debole, emergerà già lì.
Quanto dura realmente
La relazione finale è un atto istantaneo. Ma è utile sapere che nella prassi l’esperto, prima di depositarla, si confronta con l’imprenditore. Quel confronto, che può durare alcuni giorni, è l’ultima occasione per far emergere apporti che rendano la relazione più solida.
Entro 60 giorni: il deposito della proposta e la scelta sulle risorse esterne
Cosa succede
È la tappa in cui la domanda del titolo diventa concreta. L’imprenditore deve depositare una proposta di concordato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati dall’art. 39 del Codice. In alternativa, nello stesso termine, può presentare la domanda prevista dall’art. 40 anche con riserva di depositare successivamente proposta e piano.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 1, richiede una proposta di cessione dei beni e consente la suddivisione dei creditori in classi, richiamando l’art. 84, comma 5. Non richiama invece il comma 4 dell’art. 84, quello che impone le risorse esterne nel concordato liquidatorio ordinario. È questo il cuore della risposta giuridica: nel concordato semplificato la legge non prescrive né un apporto minimo esterno né una percentuale minima di soddisfazione dei chirografari.
Per misurare la differenza conviene mettere le due discipline una accanto all’altra.
| Requisito | Concordato preventivo liquidatorio (art. 84, c. 4) | Concordato semplificato (art. 25-sexies) |
|---|---|---|
| Apporto di risorse esterne | Obbligatorio | Non previsto dalla legge |
| Incremento minimo dell’attivo | Almeno 10% dell’attivo disponibile alla domanda | Nessuno |
| Soddisfazione minima chirografari | Almeno 20% del loro ammontare complessivo | Nessuna soglia fissa |
| Voto dei creditori | Sì | No: i creditori possono solo opporsi |
| Presupposto di accesso | Domanda diretta al tribunale | Composizione negoziata conclusa con relazione dell’esperto |
| Condizioni di omologazione specifiche | Regole del concordato preventivo | Nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale + utilità per ciascun creditore |
Il fascicolo degli apporti: cosa deve esserci il giorno del deposito
Siamo ancora dentro i 60 giorni. È il momento di tradurre in documenti ciò che si è negoziato con soci e terzi. Dopo la sentenza n. 620/2026, il tribunale leggerà ogni apporto con una domanda precisa: questa somma aumenta davvero l’attivo, oppure sposta soltanto valore già presente nel patrimonio? Per rispondere in modo convincente, il fascicolo dovrebbe contenere almeno cinque elementi.
| Elemento | Perché serve | Rischio se manca |
|---|---|---|
| Atto di impegno irrevocabile del terzo o del socio | Rende l’apporto vincolante e non revocabile in corso di procedura | L’apporto viene trattato come mera intenzione |
| Indicazione della provenienza delle somme | Dimostra che si tratta di ricchezza estranea al patrimonio del debitore | Il tribunale può dubitare della natura esterna |
| Clausola di destinazione diretta ai creditori concorsuali | È il requisito che l’art. 84, comma 4, richiede per gli apporti dei soci | L’apporto entra nel patrimonio e si confonde con l’attivo |
| Garanzia (conto vincolato, fideiussione, deposito) | Sostiene il giudizio di fattibilità | Il piano può essere ritenuto non fattibile |
| Calendario del versamento coordinato con il piano di liquidazione | Consente all’ausiliario di verificare i tempi dei riparti | Il riparto ai chirografari resta incerto |
Il quarto elemento è spesso trascurato, ma è quello che più incide sul parere dell’ausiliario. Un impegno di versare “all’omologazione” da parte di un socio persona fisica, senza alcuna garanzia, lascia aperto il rischio che, al momento del bisogno, la somma non ci sia. Un deposito su conto vincolato, già costituito al momento del deposito della proposta, elimina quel rischio.
Un apporto esterno non documentato vale, davanti al tribunale, quanto un apporto inesistente.
Un ultimo profilo riguarda la distribuzione. Nel concordato semplificato l’ordine delle prelazioni va rispettato sul ricavato dei beni del debitore: lo dice il comma 5 dell’art. 25-sexies. Per le somme provenienti da terzi, la questione è aperta. L’argomento a favore della libera distribuzione è che quelle risorse non entrano nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c. L’argomento prudenziale è che il semplificato non contiene una regola espressa come quella dettata per il concordato preventivo. Nella pratica, la soluzione più solida è destinare l’apporto in modo da non scavalcare in modo irragionevole i creditori privilegiati rimasti eventualmente incapienti, e motivare nel piano la scelta di ripartizione. In questo modo si previene la contestazione più prevedibile da parte di un privilegiato degradato.
La questione delle classi
L’art. 25-sexies, comma 1, consente di dividere i creditori in classi, richiamando l’art. 84, comma 5. Le classi non sostituiscono le risorse esterne, ma possono aiutare a distribuirle in modo coerente. Si pensi ai fornitori strategici, la cui prosecuzione del rapporto con l’acquirente dell’azienda può costituire un’utilità diversa dal pagamento, distinti dai creditori finanziari, per i quali l’utilità sarà necessariamente monetaria. La formazione delle classi è oggetto del controllo di ritualità del tribunale, e ogni classe deve ricevere un’utilità che regga il test della sentenza n. 624/2026.
I termini che si attivano
Il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale è perentorio nei fatti: oltre quella data il semplificato non si può più proporre. Se si sceglie la domanda con riserva dell’art. 40, si apre un ulteriore termine fissato dal tribunale per completare il deposito. La disciplina della domanda con riserva nel semplificato presenta limiti specifici, discussi in dottrina; non va usata come semplice “rinvio” della scelta sugli apporti.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la costruzione della proposta in funzione dell’udienza di omologazione, non del deposito. Il tribunale omologherà solo se la proposta non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore. La domanda vera, quindi, non è “le risorse esterne sono obbligatorie?”, ma “senza risorse esterne, ogni creditore riceve qualcosa di concreto?”.
La Cassazione (Sez. I, n. 624/2026, depositata nel gennaio 2026) ha chiarito che l’utilità non deve per forza essere monetaria, ma deve essere un vantaggio concreto e apprezzabile. La sola chiusura più rapida della crisi non basta, soprattutto quando ai chirografari non viene riconosciuto nulla. Ne deriva una regola pratica. Se il patrimonio da liquidare, dedotte le spese, è interamente assorbito dai creditori privilegiati, i chirografari riceveranno zero, e senza un apporto esterno la proposta rischia di non superare il test dell’utilità. In quei casi le risorse esterne non sono obbligatorie per legge, ma diventano necessarie di fatto.
Se invece il patrimonio consente di pagare integralmente i privilegiati e di lasciare un residuo ai chirografari, la proposta può reggersi anche senza apporti, purché la percentuale non sia irrisoria e il confronto con la liquidazione giudiziale regga. La giurisprudenza di merito ha omologato proposte con percentuali molto contenute: il Tribunale di Pescara, con sentenza del 27 gennaio 2025, ha omologato un concordato semplificato con soddisfazione dei chirografari pari al 4,2413%, ritenendo sufficiente anche un’utilità non esclusivamente monetaria.
Quando si inseriscono apporti, la loro qualificazione segue l’art. 84, comma 4, come ha stabilito la sentenza n. 620/2026. Devono quindi essere nuova ricchezza che incrementa l’attivo. Il piano deve documentarli con impegni irrevocabili e tracciabili. Quanto alla loro distribuzione, la stampa specializzata riporta un orientamento di merito che ne ammette la ripartizione anche in deroga all’ordine delle prelazioni, poiché le somme provenienti da terzi non fanno parte del patrimonio del debitore. Il tema non è però regolato espressamente per il semplificato, e la scelta va argomentata nel piano.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è depositare una proposta “minima”, senza apporti e con chirografari a zero, confidando nel fatto che la legge non chiede percentuali. Dopo la sentenza n. 624/2026 questa impostazione è esposta a un rigetto quasi certo. Il secondo errore, speculare, è inserire nel piano apporti “di carta”: rinunce a crediti, postergazioni, conversioni di debiti, presentate come risorse esterne. La sentenza n. 620/2026 le esclude espressamente.
Quanto dura realmente
Sessanta giorni sono pochi. Il piano di liquidazione richiede stime aggiornate dei beni, un elenco dei creditori con le cause di prelazione, la documentazione dell’art. 39. Chi arriva al giorno zero senza un lavoro preparatorio impiega quasi tutto il termine solo per la documentazione, e non ha spazio per negoziare apporti con i soci o con terzi.
Il giorno dopo il deposito: pubblicazione, effetti e primo vaglio del tribunale
Cosa succede
L’imprenditore deposita il ricorso per l’omologazione al tribunale del luogo in cui ha il centro degli interessi principali. Il ricorso viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese a cura del cancelliere. Da questo momento la procedura è pubblica e produce effetti verso tutti i creditori.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 2, stabilisce che la pubblicazione avvenga entro il giorno successivo al deposito e che da quella data si producano gli effetti degli artt. 6 (prededuzione), 46 (atti compiuti dopo il deposito della domanda), 94 (atti di straordinaria amministrazione) e 96 (norme applicabili dalla presentazione del ricorso) del Codice. Quanto alla competenza territoriale, la Cassazione (Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023) ha qualificato il concordato semplificato come procedura concorsuale e ha applicato, in via analogica, la regola che rende irrilevante il trasferimento della sede avvenuto nell’anno precedente al deposito.
I termini che si attivano
Il deposito fa scattare il vincolo sugli atti di straordinaria amministrazione: da qui in avanti l’imprenditore non può disporre liberamente del patrimonio che ha messo a servizio dei creditori. Dal giorno della pubblicazione, ogni atto eccedente l’ordinaria amministrazione richiede l’autorizzazione del tribunale.
Cosa può fare il debitore ora
Per gli apporti esterni questa tappa ha un significato preciso: le promesse dei terzi devono essere già vincolanti al momento del deposito. Un impegno di un socio a versare “se necessario”, o una lettera di intenti non firmata da un investitore, non reggono il vaglio successivo. Il debitore deve assicurarsi che gli apporti siano formalizzati in impegni irrevocabili, preferibilmente garantiti (deposito vincolato, fideiussione), con indicazione delle modalità e dei tempi del versamento a favore della procedura.
È anche il momento in cui l’imprenditore deve gestire con cautela la comunicazione verso fornitori e banche: la pubblicazione rende nota la scelta liquidatoria, e i creditori più organizzati iniziano a valutare l’opposizione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare presso il tribunale “più vicino” dopo aver spostato la sede di recente, sperando in un giudice più favorevole. L’ordinanza n. 9730/2023 neutralizza questa mossa. Un secondo errore è compiere atti dispositivi dopo il deposito senza autorizzazione, pensando che nel semplificato le regole siano “più leggere”. Non lo sono.
Quanto dura realmente
La pubblicazione è questione di uno o due giorni lavorativi. Il primo decreto del tribunale arriva di regola nelle settimane successive, con tempi che variano molto in base al carico della sezione.
Le settimane dell’ausiliario: il vaglio di ammissibilità, il parere e i 15 giorni di integrazione
Cosa succede
Il tribunale apre il fascicolo, acquisisce la relazione finale dell’esperto e il suo parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Esamina la proposta, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e gli assegna un termine per depositare il proprio parere. A questo punto la procedura entra in una fase tecnica, quasi silenziosa, ma decisiva per le risorse esterne.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 3, attribuisce al tribunale la valutazione della ritualità della proposta, anche con riguardo alla corretta formazione delle classi. La Cassazione ha però chiarito che il controllo non è solo formale. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, la Prima Sezione ha affermato che il vaglio di ammissibilità si estende alla legalità sostanziale della proposta, oltre alla regolarità formale e alla completezza dei documenti. Lo ha ribadito l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026: il giudizio di ammissibilità comprende l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità alla luce della documentazione richiesta. E, come già visto, l’ordinanza n. 623/2026 consente al tribunale di risalire fino ai presupposti di accesso alla composizione negoziata.
All’ausiliario si applicano anche le verifiche antimafia richiamate dalla norma (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011).
I termini che si attivano
Il tribunale può concedere all’imprenditore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. È un termine breve, fissato dal giudice entro il tetto di legge. Il termine per il parere dell’ausiliario, invece, è stabilito dal tribunale caso per caso.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva dei 15 giorni è l’unica occasione per correggere la struttura degli apporti prima dell’udienza. Se il tribunale rileva che le risorse indicate come esterne non lo sono (per esempio, perché si tratta di crediti dei soci riqualificati, come nel caso deciso dalla sentenza n. 620/2026), l’imprenditore ha due settimane per sostituirle con denaro nuovo o per riformulare la proposta. Se il tribunale dubita che i chirografari ricevano un’utilità concreta, è ancora il momento di rafforzare l’offerta.
Con l’ausiliario conviene un dialogo trasparente: fornire le prove della provenienza e della disponibilità delle somme, gli impegni sottoscritti, le garanzie. L’ausiliario dovrà esprimersi sulla fattibilità del piano e sul confronto con la liquidazione giudiziale. Un apporto ben documentato rende il suo lavoro più semplice e il suo parere più solido.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare la richiesta di integrazione come una formalità burocratica e rispondere con documenti aggiuntivi senza cambiare la sostanza. Dopo le ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026, il controllo è sostanziale: se la proposta è carente nel merito (nessuna utilità ai chirografari, apporti non qualificabili come esterni), aggiungere carte non basta.
Quanto dura realmente
Combinando i tempi di deposito del primo decreto, l’eventuale termine di 15 giorni e il termine assegnato all’ausiliario, questa fase occupa in genere da uno a tre mesi. È una stima ricavata dalla sequenza dei termini, non una statistica.
Verso l’udienza: almeno 45 giorni di calendario e le opposizioni fino a 10 giorni prima
Cosa succede
Con il decreto che apre la fase di omologazione (o con quello successivo, se è stato concesso il termine per integrare), il tribunale ordina all’imprenditore di comunicare ai creditori la proposta, il parere dell’ausiliario e la relazione finale e il parere dell’esperto. Fissa poi la data dell’udienza di omologazione. Da questo momento in poi i creditori conoscono nel dettaglio cosa riceveranno e da dove arrivano le risorse.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 4, prevede che la comunicazione avvenga preferibilmente a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il parere e l’udienza di omologazione devono intercorrere non meno di 45 giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza.
I termini che si attivano
Il termine di 10 giorni prima dell’udienza per l’opposizione è perentorio per i creditori. Si calcola a ritroso: se l’udienza è fissata per il 22 ottobre, l’ultimo giorno utile per costituirsi è il 12 ottobre. Il termine minimo di 45 giorni tra parere e udienza è invece un vincolo per il tribunale, posto a garanzia del contraddittorio. Se il calendario cade nel periodo 1-31 agosto, occorre tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore non può più modificare liberamente la proposta. Può però prepararsi alle opposizioni. La finestra difensiva è la costruzione del confronto con la liquidazione giudiziale. I creditori opponenti, quasi sempre, sosterranno che nella liquidazione giudiziale otterrebbero di più, oppure che la proposta non garantisce loro alcuna utilità. Il debitore deve avere pronto un prospetto comparativo: quanto ricaverebbe un curatore dalla vendita degli stessi beni, con quali tempi, con quali costi di procedura (compensi degli organi stabiliti per legge, spese di liquidazione), con quali probabilità di esercitare azioni revocatorie o di responsabilità.
Le risorse esterne qui hanno un ruolo doppio. Da un lato aumentano ciò che i creditori ricevono rispetto alla liquidazione giudiziale, dove l’apporto del terzo non ci sarebbe. Dall’altro lato possono rendere più convincente l’utilità per i chirografari. Il punto va spiegato con numeri: l’apporto esiste solo nel concordato semplificato, e scompare se la proposta non viene omologata.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico del debitore è sottovalutare le opposizioni di creditori minori. Anche un singolo chirografario, se dimostra di non ricevere alcuna utilità, può far cadere la proposta: l’art. 25-sexies, comma 5, richiede un’utilità per ciascun creditore, non per la maggioranza. Dal lato dei creditori, l’errore tipico è opporsi oltre il termine di 10 giorni: l’opposizione tardiva non viene esaminata come tale.
Quanto dura realmente
Il minimo legale tra parere dell’ausiliario e udienza è di 45 giorni. Nella prassi, considerati i tempi di notifica ai creditori e il calendario delle udienze, la distanza è spesso superiore: due o tre mesi sono un orizzonte realistico.
L’udienza di omologazione: il test dell’utilità e il confronto con la liquidazione giudiziale
Cosa succede
È il giorno in cui la domanda del titolo riceve una risposta definitiva, almeno in primo grado. Il tribunale sente le parti, esamina le opposizioni, valuta il parere dell’ausiliario e decide. Qui non c’è voto dei creditori: il giudice decide da solo, sulla base dei parametri di legge.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 5, elenca le verifiche. Il tribunale, valutata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, omologa il concordato quando constata che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
Sono quattro filtri cumulativi, e le risorse esterne toccano ciascuno di essi.
| Filtro di omologazione | Domanda del tribunale | Ruolo delle risorse esterne |
|---|---|---|
| Ordine delle prelazioni | Il ricavato dei beni del debitore rispetta le cause di prelazione? | Non intaccano l’ordine sul patrimonio; la loro distribuzione è oggetto di dibattito |
| Fattibilità del piano | Le stime di realizzo e gli apporti sono credibili e certi? | Devono essere vincolanti e documentati |
| Assenza di pregiudizio | I creditori stanno meglio che nella liquidazione giudiziale? | Spesso sono il fattore che fa pendere il confronto |
| Utilità per ciascun creditore | Ogni creditore riceve un vantaggio concreto e apprezzabile? | In assenza di residuo per i chirografari, sono spesso l’unica fonte di utilità |
Come si misura l’utilità: tre griglie di lettura
Il calendario ora è fermo sull’udienza, ed è utile capire come il tribunale, in concreto, ragiona sull’utilità. La sentenza n. 624/2026 offre un criterio generale. La prassi consente di scomporlo in tre domande, da porsi per ciascun creditore o per ciascuna classe.
Prima griglia: il creditore riceve qualcosa che non riceverebbe nella liquidazione giudiziale? Se la risposta è sì, e quel qualcosa ha valore economico apprezzabile, il test è superato. Le risorse esterne sono il caso più evidente: il socio che versa nel semplificato non verserebbe nulla al curatore.
Seconda griglia: il vantaggio è concreto o solo procedurale? La chiusura più rapida, la minore conflittualità, la semplificazione delle operazioni non bastano, secondo la Cassazione, se non si traducono in un beneficio misurabile per il creditore. Un pagamento anticipato, invece, può essere quantificato attualizzando la somma: ricevere 1.000 € fra otto mesi vale più che riceverne 1.000 fra tre anni.
Terza griglia: il vantaggio è specifico del concordato semplificato? Ciò che il creditore otterrebbe comunque nella liquidazione giudiziale (per esempio, effetti fiscali legati alla procedura concorsuale) non conta come utilità aggiuntiva. È per questo che la stampa specializzata ha escluso dal novero delle utilità benefici come la deducibilità della perdita o il recupero dell’IVA.
Le tre griglie spiegano perché, in un patrimonio che non lascia nulla ai chirografari, le risorse esterne diventino di fatto necessarie: sono quasi sempre l’unica voce capace di superare insieme la prima, la seconda e la terza domanda. Al contrario, quando il patrimonio genera un residuo per i chirografari, l’apporto esterno serve soprattutto a rendere più robusto il confronto con la liquidazione giudiziale, e a mettere la proposta al riparo da opposizioni fondate su percentuali minime.
Il confronto con la liquidazione giudiziale, voce per voce
Il secondo filtro del comma 5, l’assenza di pregiudizio, si dimostra con un prospetto comparativo. Il tribunale e l’ausiliario lo leggono in genere su queste voci.
| Voce | Concordato semplificato | Liquidazione giudiziale |
|---|---|---|
| Valore di realizzo dei beni | Stima del piano, spesso con offerte già individuate | Stima del curatore, con vendite competitive e possibili ribassi |
| Costi della procedura | Compenso del liquidatore e dell’ausiliario, spese di liquidazione | Compensi del curatore stabiliti per legge, spese di procedura, eventuali costi del comitato |
| Tempi di riparto | In genere più brevi, legati al piano | Più lunghi, legati alle vendite e all’accertamento del passivo |
| Azioni recuperatorie | Non disponibili come nella liquidazione giudiziale | Revocatorie e azioni di responsabilità possibili |
| Risorse esterne | Disponibili se previste dal piano | Assenti |
L’ultima riga e la penultima vanno lette insieme. Un creditore che si oppone sosterrà spesso che, in liquidazione giudiziale, il curatore potrebbe recuperare somme con azioni revocatorie o di responsabilità. Il debitore deve rispondere con una stima realistica di quelle azioni, dei loro tempi e del loro esito incerto, e contrapporle all’apporto esterno, che è certo e immediato. Nel confronto con la liquidazione giudiziale, una risorsa esterna certa pesa spesso più di un’azione recuperatoria ipotetica.
I termini che si attivano
Il tribunale decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato a norma dell’art. 45 e comunicato alle parti. Dalla comunicazione del decreto decorre il termine di 30 giorni per il reclamo.
Cosa può fare il debitore ora
All’udienza la finestra difensiva è argomentativa: dimostrare che l’utilità esiste per ogni creditore. La sentenza n. 624/2026 ha fissato il criterio: l’utilità può anche non essere monetaria, ma deve essere concreta e apprezzabile, e non può ridursi alla rapidità della procedura. La stampa specializzata, commentando la giurisprudenza di merito, ha segnalato che non costituiscono utilità i benefici fiscali (come la deducibilità della perdita o il recupero dell’IVA) che il creditore otterrebbe comunque anche nella liquidazione giudiziale. L’utilità va dunque cercata in ciò che solo il concordato semplificato offre: un pagamento, anche modesto, finanziato da terzi; la prosecuzione di un rapporto commerciale con l’acquirente dell’azienda; un pagamento anticipato rispetto ai tempi della liquidazione giudiziale, purché quantificabile.
Per l’ordine delle prelazioni, il debitore deve dimostrare che il ricavato dei propri beni è distribuito rispettando la graduazione. La Cassazione, nella sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 sul concordato minore, ha ribadito che la violazione delle regole sulle cause legittime di prelazione rende la proposta inammissibile e che il giudice può rilevarla d’ufficio prima dell’omologazione, anche al di là delle ipotesi espressamente elencate dalla legge. Il principio è affermato per un altro strumento, ma il comma 5 dell’art. 25-sexies pone lo stesso vincolo nel semplificato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è affidarsi alla convinzione che “nella liquidazione giudiziale i chirografari prenderebbero comunque zero, quindi anche zero va bene”. Il confronto con la liquidazione giudiziale è solo uno dei filtri: il test dell’utilità per ciascun creditore è autonomo e si aggiunge al primo. La sentenza n. 624/2026 lo ha detto chiaramente.
Quanto dura realmente
L’udienza in sé si esaurisce spesso in una sola sessione. Il decreto può essere pronunciato a verbale o depositato nelle settimane successive. Sommando tutte le fasi, dal deposito della proposta all’omologazione in primo grado passano realisticamente da quattro a sette mesi, in assenza di rinvii.
Dopo l’omologazione: 30 giorni per il reclamo, 30 per la Cassazione, poi la liquidazione
Cosa succede
Il decreto è immediatamente esecutivo: la liquidazione può partire. Ma il calendario ora corre su due binari. Su uno, i creditori dissenzienti (o il debitore, in caso di rigetto) valutano l’impugnazione. Sull’altro, il liquidatore nominato dal tribunale comincia a vendere i beni e i terzi devono versare gli apporti promessi.
La norma
L’art. 25-sexies, comma 6, prevede il reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 247 del Codice. Il comma 7 ammette il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello. Sulla legittimazione nel giudizio di reclamo, la Cassazione (Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026) ha stabilito che né l’ausiliario né il liquidatore nominato ai sensi dell’art. 25-septies sono contraddittori necessari, perché non hanno un interesse proprio da far valere. Sul fronte opposto, le pronunce del gennaio 2026 hanno escluso la ricorribilità per cassazione, anche ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., del decreto con cui la corte d’appello conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta, perché privo di carattere decisorio e definitivo.
L’art. 25-septies disciplina la liquidazione: il tribunale nomina un liquidatore. Quando il piano comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato per il trasferimento dell’azienda o di suoi rami o di specifici beni, il liquidatore verifica che non vi siano soluzioni migliori sul mercato.
I termini che si attivano
Reclamo alla corte d’appello: 30 giorni dalla comunicazione del decreto del tribunale. Ricorso per cassazione: 30 giorni dalla comunicazione del decreto della corte d’appello. Entrambi sono termini perentori; il reclamo segue le regole del procedimento unitario e risente, in quanto termine processuale, della sospensione feriale dall’1 al 31 agosto, nei limiti in cui il procedimento non rientri tra quelli esclusi.
Cosa può fare il debitore ora
Se il concordato è omologato, la finestra difensiva è l’esecuzione puntuale degli apporti. Un terzo che non versa quanto promesso mette a rischio la fattibilità e apre la strada alle iniziative dei creditori, in base alle norme del concordato preventivo richiamate in quanto compatibili dal comma 8 (tra cui l’art. 119 sulla risoluzione). Se il concordato è respinto, il debitore deve valutare in 30 giorni se il reclamo ha basi concrete: se il rigetto dipende da un difetto di utilità o dalla qualificazione degli apporti, il reclamo deve dimostrare un errore di diritto o di valutazione, non può sostituire una proposta diversa.
Se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta e la corte d’appello ha confermato, le pronunce di gennaio 2026 rendono il ricorso per cassazione non percorribile: è un dato che va tenuto presente prima ancora di depositare, perché in caso di inammissibilità la strada si chiude in appello.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che, una volta omologato il concordato, gli impegni dei terzi diventino “volontari”. Sono parte del piano omologato: il loro inadempimento è inadempimento del concordato. Per i creditori, l’errore tipico è notificare il reclamo anche all’ausiliario e al liquidatore, ritenendoli parti necessarie; l’ordinanza n. 881/2026 chiarisce che non lo sono.
Quanto dura realmente
Il reclamo in corte d’appello richiede in genere alcuni mesi. La liquidazione dipende dalla natura dei beni: un’azienda già “venduta” a un assuntore individuato nel piano si trasferisce in tempi brevi; un patrimonio immobiliare frammentato può richiedere anni.
La stessa procedura, due calendari
Due simulazioni parallele, puramente dimostrative, con gli stessi dati di partenza. Non sono casi reali: servono a mostrare come le stesse regole producano esiti opposti a seconda di quando ci si muove sulle risorse esterne.
Dati comuni. Società di produzione, attivo realizzabile stimato in 412.300 €. Spese prededucibili della procedura stimate in 38.900 €. Creditori privilegiati (dipendenti, Erario, enti previdenziali): 351.700 €. Creditori chirografari: 1.146.500 €. Durante la composizione negoziata, un socio ha erogato un finanziamento prededucibile autorizzato di 120.000 €, già speso per pagare stipendi e fornitori. L’esperto accetta l’incarico il 3 febbraio 2026; la relazione finale, che attesta la buona fede e la non praticabilità delle altre soluzioni, è comunicata il 14 aprile 2026.
Il calcolo di base è identico per entrambi. Attivo 412.300 € meno spese 38.900 € = 373.400 €. Ai privilegiati vanno 351.700 €, pagati per intero. Residuo per i chirografari: 21.700 €, pari all’1,89% del loro credito.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento | Effetto |
|---|---|---|
| Marzo 2026 (trattative in corso) | Il socio, consigliato, sottoscrive un impegno irrevocabile a versare 64.350 € a fondo perduto, con destinazione diretta ai creditori concorsuali in caso di concordato | Nuova ricchezza, fuori dal patrimonio sociale |
| 14 aprile 2026 | Comunicazione della relazione finale | Decorrono i 60 giorni (scadenza 13 giugno 2026) |
| 27 maggio 2026 | Deposito della proposta: chirografari ricevono 21.700 € + 64.350 € = 86.050 €, pari al 7,51% | Apporto vincolante, garantito da deposito su conto vincolato |
| 28 maggio 2026 | Pubblicazione nel registro delle imprese | Effetti degli artt. 6, 46, 94, 96 |
| 23 giugno 2026 | Decreto del tribunale: nomina ausiliario, termine per il parere al 24 luglio | Nessuna integrazione richiesta |
| 24 luglio 2026 | Parere favorevole dell’ausiliario | Inizia a correre il minimo di 45 giorni |
| 22 ottobre 2026 | Udienza di omologazione (oltre 45 giorni dal parere) | Opposizioni ammesse fino al 12 ottobre |
| 22 ottobre 2026 | Un fornitore si oppone sostenendo l’assenza di utilità | Il tribunale verifica: 7,51% contro circa 1,9% teorico in liquidazione giudiziale, ridotto ancora dai maggiori costi della procedura |
Esito: la proposta supera il confronto con la liquidazione giudiziale e assicura a ogni chirografario un pagamento concreto, finanziato da risorse che la liquidazione giudiziale non avrebbe. Restano da valutare le altre condizioni, ma il test dell’utilità è difendibile.
Calendario B: il debitore che lascia correre
| Data | Evento | Effetto |
|---|---|---|
| Marzo 2026 | Nessuna pianificazione degli apporti | — |
| 14 aprile 2026 | Comunicazione della relazione finale | Decorrono i 60 giorni (scadenza 13 giugno 2026) |
| 10 giugno 2026 | Deposito della proposta: il socio “rinuncia” alla prededuzione dei 120.000 € e accetta la postergazione; il piano presenta questa rinuncia come risorsa esterna e prospetta ai chirografari 21.700 € + 120.000 € | La “risorsa” non incrementa l’attivo |
| 9 luglio 2026 | Decreto del tribunale: rileva che la rinuncia non è risorsa esterna (principio della sentenza n. 620/2026) e concede 15 giorni per integrare | Termine al 24 luglio 2026 |
| 24 luglio 2026 | Il debitore non trova apporti nuovi; integra solo documenti | La proposta resta all’1,89% per i chirografari, con costi della procedura da verificare |
| Autunno 2026 | Udienza: opposizione di più chirografari | Il tribunale valuta un’utilità quasi simbolica alla luce della sentenza n. 624/2026 |
Nota sul calcolo del Calendario B. Il piano prospettava ai chirografari 141.700 €. In realtà la rinuncia del socio alla prededuzione libera solo la quota che il socio avrebbe incassato in prededuzione dal ricavato. Quella quota però riduce, prima ancora, il residuo disponibile per tutti. Se ne avesse goduto, il socio avrebbe assorbito l’intero residuo di 21.700 € e i privilegiati non sarebbero stati soddisfatti integralmente. La rinuncia evita questo assorbimento, ma non porta nulla di nuovo: il valore massimo per i chirografari resta 21.700 €. È esattamente il ragionamento della Cassazione.
Esito: il concordato è esposto a rigetto. Il debitore ha consumato la finestra delle trattative e quella dei 15 giorni senza introdurre nuova ricchezza; la liquidazione giudiziale diventa lo scenario più probabile.
Calendario C: l’offerta di un terzo per il ramo d’azienda
Una terza simulazione, sempre dimostrativa, sugli stessi dati di partenza. Un concorrente, durante la composizione negoziata, manifesta interesse per il ramo produttivo, il cui valore di realizzo in una vendita frazionata è stimato in 187.400 € all’interno dei 412.300 € di attivo.
| Data | Evento | Effetto |
|---|---|---|
| Marzo 2026 | Il concorrente presenta un’offerta irrevocabile di 236.900 € per il ramo, con impegno a riassumere parte dei dipendenti e a proseguire i rapporti con alcuni fornitori | Prezzo superiore di 49.500 € al valore di realizzo stimato |
| 14 aprile 2026 | Comunicazione della relazione finale | Decorrono i 60 giorni |
| 2 giugno 2026 | Deposito della proposta: attivo complessivo rideterminato in 461.800 €; residuo per i chirografari pari a 71.200 € (6,21%) | Il maggior prezzo non è risorsa esterna, ma ricavato della liquidazione |
| Dopo l’omologazione | Il liquidatore verifica che non vi siano offerte migliori sul mercato (art. 25-septies) | Possibile procedura competitiva |
Calcolo: 461.800 € meno spese 38.900 € = 422.900 €; meno privilegiati 351.700 € = 71.200 €, pari al 6,21% di 1.146.500 €. Il miglioramento per i chirografari deriva dal prezzo, non da un apporto esterno: per questo resta soggetto all’ordine delle prelazioni. In compenso, i fornitori che proseguono i rapporti con l’acquirente possono vantare un’utilità ulteriore, non solo monetaria, da valorizzare nella dimostrazione richiesta dalla sentenza n. 624/2026. Se il liquidatore trova un’offerta migliore, la percentuale sale; se il mercato non offre alternative, l’offerta iniziale resta il pavimento del piano.
La lezione del Calendario C è che il semplificato può raggiungere l’utilità per ciascun creditore anche senza un vero apporto esterno. Serve però un valore aggiunto che solo il concordato produce. Un acquirente già individuato, un prezzo superiore alla vendita frazionata, rapporti commerciali che proseguono: sono tutti elementi che la liquidazione giudiziale difficilmente garantisce con la stessa certezza e negli stessi tempi.
Confronto con il concordato preventivo liquidatorio
Con gli stessi numeri, un concordato preventivo liquidatorio “ordinario” avrebbe richiesto un apporto esterno che aumentasse l’attivo di almeno 41.230 € (10% di 412.300 €) e una soddisfazione dei chirografari di almeno 229.300 € (20% di 1.146.500 €). Il residuo di 21.700 € sarebbe stato ampiamente insufficiente: occorrevano almeno altri 207.600 € di apporti. Il confronto spiega perché, quando la composizione negoziata non ha prodotto un accordo, il semplificato sia spesso l’unico strumento concordatario praticabile: non chiede soglie, ma chiede utilità.
I binari paralleli: come cambia il calendario se si cambia strada
La timeline del semplificato non è un binario unico. In più punti il debitore, i soci o i creditori possono deviare su un’altra procedura, e la questione delle risorse esterne cambia volto.
Binario 1: l’accordo raggiunto durante la composizione negoziata
Se durante i 180 giorni le trattative vanno a buon fine, il semplificato non serve. L’imprenditore conclude un contratto con i creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure imbocca il piano attestato o gli accordi di ristrutturazione. In queste soluzioni le risorse esterne non sono un requisito di legge, ma sono spesso la merce di scambio che convince i creditori. Per i debiti verso Comuni e Regioni, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali apre ora la strada a una transazione anche su quei tributi nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, come modificato dall’art. 4 del decreto): un’opzione che può spostare l’equilibrio delle trattative. Ogni euro di apporto speso per chiudere un accordo durante la composizione negoziata evita al debitore il calendario, più rischioso, del semplificato.
Binario 2: il concordato preventivo ordinario
Se l’esperto non attesta la buona fede delle trattative o la non praticabilità delle altre soluzioni, il semplificato è precluso. Resta il concordato preventivo. In versione liquidatoria, scattano i requisiti dell’art. 84, comma 4: risorse esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10% e chirografari soddisfatti per almeno il 20%. Il calendario è diverso: c’è il voto dei creditori, c’è un commissario giudiziale, i tempi si allungano. In versione in continuità, la logica delle risorse esterne cambia ancora, e il surplus generato dall’attività resta comunque patrimonio del debitore, come ricordato dalla sentenza n. 22474/2024 resa sotto la legge fallimentare.
Binario 3: la domanda con riserva dell’art. 40
Nei 60 giorni l’imprenditore può depositare la domanda dell’art. 40 con riserva di presentare proposta e piano. Il binario prende tempo, ma non sposta il problema: al momento del deposito definitivo, la proposta dovrà comunque superare il test dell’utilità. Usarlo solo per “prendere tempo” senza un lavoro concreto sugli apporti significa spostare il rigetto più avanti.
Binario 4: la liquidazione giudiziale
Se il semplificato viene respinto, o se non è mai depositato, la strada naturale per l’impresa insolvente è la liquidazione giudiziale, su ricorso dei creditori, del pubblico ministero o dello stesso debitore. Qui le risorse esterne scompaiono: il socio che avrebbe versato nel semplificato non ha alcun obbligo di versare al curatore. Per i creditori è il motivo più forte per non opporsi a una proposta di semplificato che contenga un apporto reale.
Binario 5: l’offerta di un terzo per l’azienda
Una forma particolare di “risorsa esterna” è l’offerta di un soggetto già individuato che si impegna ad acquistare l’azienda o un ramo. Non è un apporto a fondo perduto, ma un prezzo pagato per beni del debitore; dunque, in linea di principio, è ricavato della liquidazione e non nuova ricchezza estranea al patrimonio. Il valore aggiunto per i creditori sta altrove: nella rapidità, nella conservazione dei posti di lavoro e dei rapporti commerciali, in un prezzo eventualmente superiore a quello di una vendita frazionata. In questo caso l’art. 25-septies chiede al liquidatore di verificare che il mercato non offra soluzioni migliori. Non confondere il prezzo pagato da un acquirente con una risorsa esterna: sono due voci diverse del piano.
Le 5 finestre critiche
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Il giorno dell’istanza di composizione negoziata. È il momento in cui si dichiarano i presupposti che il tribunale potrà ricontrollare ex post (ordinanza n. 623/2026). Una composizione negoziata aperta senza reale prospettiva di risanamento compromette il semplificato prima ancora che nasca.
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I 180 giorni delle trattative, quando si decide la forma degli apporti dei soci. Un finanziamento prededucibile speso nell’attività non diventerà risorsa esterna con una rinuncia successiva (sentenza n. 620/2026). Un impegno a fondo perduto, vincolato ai creditori, sì.
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La comunicazione della relazione finale. Da quel giorno decorrono 60 giorni, a pena di decadenza. Occorre leggere subito se la relazione contiene entrambe le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies, comma 1.
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I 15 giorni di integrazione concessi dal tribunale. Sono l’ultima occasione per sostituire apporti non qualificabili come esterni o per rafforzare l’utilità ai chirografari prima del parere dell’ausiliario e dell’udienza.
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Il termine di 10 giorni prima dell’udienza. Per i creditori, è l’ultimo giorno per opporsi. Per il debitore, è il momento in cui conoscere le contestazioni e preparare la difesa sull’utilità per ciascun creditore (sentenza n. 624/2026) e sul confronto con la liquidazione giudiziale.
Le domande sul tempo
La relazione finale mi è stata comunicata 50 giorni fa e non ho apporti esterni. Posso ancora depositare?
Sì, finché non sono decorsi i 60 giorni. Ma il problema non è la ricevibilità, è l’omologabilità. Con dieci giorni a disposizione, si può valutare se il residuo per i chirografari, senza apporti, sia comunque un’utilità concreta e apprezzabile; se è pari a zero, la proposta è molto fragile. In alternativa, la domanda con riserva dell’art. 40 consente di guadagnare tempo per formalizzare apporti, a condizione che esista un lavoro reale in corso.
Il socio può versare l’apporto dopo l’omologazione?
Il versamento effettivo può seguire l’omologazione, secondo il calendario del piano. Ma l’impegno deve essere irrevocabile e documentato già al momento del deposito, e preferibilmente garantito. Un apporto solo “promesso” in modo generico non regge il controllo di fattibilità.
Quanto dura in tutto, dalla composizione negoziata alla liquidazione?
Sommando i termini: circa sei mesi di trattative, fino a due mesi per il deposito, da quattro a sette mesi tra deposito e decreto di omologazione, eventuali mesi di reclamo e Cassazione, e poi la liquidazione, la cui durata dipende dai beni. Un orizzonte complessivo di uno-due anni prima della chiusura delle vendite è realistico per patrimoni non semplici. È una stima ricavata dalla sequenza dei termini, non una statistica.
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, quanto tempo ho per reagire?
Trenta giorni dalla comunicazione del decreto per il reclamo alla corte d’appello. Se la corte conferma l’inammissibilità, le pronunce della Cassazione del gennaio 2026 escludono il ricorso per cassazione contro quel decreto. Il tempo per correggere la proposta, in pratica, è prima della decisione, non dopo.
Sono un creditore chirografario: quando devo muovermi se ritengo che la proposta non mi dia nulla?
Entro 10 giorni prima dell’udienza di omologazione, costituendoti e proponendo opposizione. Il calcolo va fatto a ritroso dalla data dell’udienza indicata nella comunicazione ricevuta. L’argomento centrale è l’assenza di un’utilità concreta e apprezzabile per te, anche se la proposta reggesse il confronto con la liquidazione giudiziale.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati, non trascritti.
Tappa 1, accesso alla composizione negoziata
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026. Il tribunale, nel valutare l’ammissibilità della proposta di concordato semplificato, può verificare che i presupposti dell’art. 12 per l’accesso alla composizione negoziata esistessero sin dall’origine; se mancavano, la proposta è inammissibile. Rilevanza: le risorse esterne non salvano una proposta nata da una composizione negoziata impropria; i presupposti vanno curati dal primo giorno.
Tappa 2, trattative e finanziamenti
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. La nozione di risorse esterne è quella dell’art. 84, comma 4, applicabile anche al semplificato: deve trattarsi di nuova ricchezza, estranea al patrimonio del debitore, che incrementi l’attivo. Non lo è la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata, con postergazione. Rilevanza: è la pronuncia che risponde, in negativo, a cosa non è risorsa esterna.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare). Il surplus generato dalla continuità aziendale rientra nella garanzia patrimoniale dell’art. 2740 c.c. e va distribuito nel rispetto delle cause di prelazione. Rilevanza: chiarisce, per analogia di ragionamento, che i flussi prodotti dall’impresa non sono “esterni”.
Tappa 4, deposito della proposta
- Trib. Pescara, sentenza del 27 gennaio 2025 (numero non indicato nella fonte consultata). Omologato un concordato semplificato con soddisfazione dei chirografari al 4,2413%, ritenendo sufficiente un’utilità anche non esclusivamente monetaria. Rilevanza: mostra che la legge non chiede percentuali minime e che anche un pagamento contenuto può superare il test.
Tappa 5, deposito e competenza
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023. Il concordato semplificato è procedura concorsuale; per la competenza territoriale si applica in via analogica la regola dell’irrilevanza del trasferimento di sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: individua il tribunale che valuterà gli apporti e impedisce spostamenti strumentali.
Tappa 6, vaglio di ammissibilità
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il controllo di ammissibilità della proposta di concordato semplificato riguarda anche la legalità sostanziale, non solo la regolarità formale e la presenza dei documenti. Rilevanza: la qualificazione degli apporti può essere contestata già in questa fase.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Il giudizio di ammissibilità include l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto alla documentazione richiesta. Rilevanza: un apporto non documentato può rendere la proposta inammissibile prima dell’udienza.
Tappa 8, omologazione
- Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). L’utilità per ciascun creditore deve essere un vantaggio concreto e apprezzabile, anche non monetario; non basta la più rapida definizione della crisi, specie se ai chirografari non è riconosciuto nulla. Rilevanza: è la pronuncia che, nella pratica, rende spesso necessarie le risorse esterne quando il patrimonio non lascia nulla ai chirografari.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 (concordato minore). La proposta deve rispettare le regole sulla responsabilità patrimoniale e sulla graduazione delle cause di prelazione; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio prima dell’omologazione. Rilevanza: conferma, per un istituto affine, il peso del rispetto delle prelazioni che l’art. 25-sexies, comma 5, impone anche nel semplificato.
Tappa 9, impugnazioni
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Nel reclamo contro il decreto di omologazione, né l’ausiliario né il liquidatore dell’art. 25-septies sono contraddittori necessari. Rilevanza: delimita chi deve essere coinvolto nell’impugnazione.
- Le pronunce della Cassazione del 12 gennaio 2026 (nn. 620 e 623). Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., perché non decisorio. Rilevanza: in caso di inammissibilità, la partita si chiude in appello; ogni correzione sugli apporti va fatta prima.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi. Gli strumenti che seguono sono ordinati secondo il calendario della procedura.
- Prima dell’istanza: verifichiamo i presupposti dell’art. 12 e costruiamo la documentazione d’ingresso in modo che regga il controllo ex post del tribunale.
- Durante le trattative: progettiamo la struttura degli apporti dei soci e dei terzi, distinguendo il finanziamento prededucibile dal versamento a fondo perduto vincolato ai creditori, alla luce della nozione di risorsa esterna fissata dalla Cassazione.
- Durante le trattative: valutiamo con i commercialisti dello staff l’impatto dei debiti tributari, inclusi quelli locali alla luce del D.Lgs. 147/2026, per capire se un accordo in composizione negoziata è ancora praticabile.
- Al giorno zero: esaminiamo la relazione finale dell’esperto e calcoliamo il termine di 60 giorni, verificando la presenza di entrambe le attestazioni richieste.
- Entro i 60 giorni: redigiamo proposta e piano di liquidazione con il prospetto di confronto tra semplificato e liquidazione giudiziale e la dimostrazione dell’utilità per ogni creditore.
- Entro i 60 giorni: formalizziamo gli impegni dei terzi in atti irrevocabili e, dove possibile, garantiti.
- Nella fase dell’ausiliario: prepariamo le integrazioni entro il termine di 15 giorni e gestiamo il confronto tecnico sulla qualificazione degli apporti.
- Verso l’udienza: analizziamo le opposizioni dei creditori e costruiamo la replica su utilità e confronto con la liquidazione giudiziale.
- Dopo il decreto: valutiamo e proponiamo il reclamo entro 30 giorni o resistiamo a quello avversario, fino all’eventuale ricorso per cassazione.
- In fase di liquidazione: monitoriamo l’esecuzione degli apporti e il rispetto del piano omologato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il concordato semplificato è figlio della composizione negoziata: chi conosce il lavoro dell’esperto, il contenuto della relazione finale e i criteri con cui le trattative vengono giudicate sa anche come preparare, durante quei 180 giorni, gli apporti che il tribunale riconoscerà come nuova ricchezza.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue tutte le tappe, e la qualifica di cassazionista consente di non cambiare linea tra un grado e l’altro. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti costruiscono le stime di realizzo e il confronto con la liquidazione giudiziale, gli avvocati traducono quei numeri nella proposta e la difendono davanti al tribunale.
Chiusura
Le risorse esterne, nel concordato semplificato, non sono un obbligo di legge. Diventano però indispensabili ogni volta che, senza di esse, un creditore resterebbe senza alcuna utilità concreta. Ed è una valutazione che si fa con il calendario in mano: la forma degli apporti si decide durante le trattative, la loro documentazione nei 60 giorni, la loro difesa nei 15 giorni di integrazione e in udienza. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato semplificato nasce dentro la composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa qualifica, unita a quella di avvocato cassazionista e al coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, consente di seguire la vicenda dal primo giorno delle trattative fino all’ultimo grado di giudizio, con la stessa linea.
📩 Ogni tappa ha una scadenza, e alcune non tornano: contatta lo studio oggi, trovi tutti i recapiti per raggiungerci al termine di questa pagina.
