Quando un creditore deposita un ricorso per la liquidazione giudiziale, l’imprenditore riceve una PEC con il ricorso e il decreto di convocazione, e la prima reazione è quasi sempre la stessa: pensare che l’udienza sia un atto dovuto, una formalità prima della sentenza. Non è così. L’udienza prevista dall’art. 41 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) è il punto della procedura in cui si decide quasi tutto: se l’impresa verrà liquidata, se potrà ancora accedere a un concordato o a un accordo di ristrutturazione, se il creditore istante resterà al tavolo o rinuncerà.
Il creditore che ha depositato il ricorso questa partita l’ha già pianificata. Sa quando chiedere l’abbreviazione dei termini, quali documenti depositare per dimostrare l’insolvenza, come reagire a una domanda di concordato presentata all’ultimo momento, quando usare la rinuncia come leva negoziale. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: in questo articolo ricostruiamo l’udienza dal punto di vista di chi l’ha provocata, per mostrare all’imprenditore dove si trovano i margini di difesa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa fase per una ragione precisa. L’udienza di liquidazione giudiziale è il punto di incontro tra due mondi: da un lato il processo, con le sue decadenze e i suoi vizi di notifica; dall’altro gli strumenti di regolazione della crisi che possono ancora essere attivati per evitare la liquidazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno la composizione negoziata e le sue misure protettive, che possono bloccare la sentenza di apertura; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze decisive quando l’impresa convocata in udienza rischia di non superare le soglie di accesso alla liquidazione giudiziale e il percorso corretto è un altro.
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Chi hai di fronte: il creditore istante e la sua logica economica
Prima di parlare dell’udienza bisogna capire chi l’ha chiesta. Il ricorso per liquidazione giudiziale può essere proposto dal debitore stesso, dagli organi di controllo, dal pubblico ministero o da uno o più creditori (art. 37 CCII). Nella pratica, quello che arriva sulla PEC dell’imprenditore viene quasi sempre da tre tipi di soggetti: un fornitore non pagato da mesi, un gruppo di ex dipendenti con crediti retributivi e TFR, un creditore pubblico come l’Agente della riscossione. Le banche ci arrivano più raramente, perché di norma preferiscono le garanzie e le azioni esecutive individuali.
Questi soggetti hanno interessi diversi, ma ragionano allo stesso modo su un punto. Per il creditore chirografario la liquidazione giudiziale è raramente un fine: è uno strumento di pressione. Una volta aperta la procedura, il suo credito entra nel concorso, viene pagato secondo l’ordine delle cause di prelazione, e il chirografario sa che spesso la percentuale di soddisfo è bassa. Il creditore razionale, quindi, deposita il ricorso per ottenere una di queste tre cose:
- il pagamento integrale o quasi, prima dell’udienza, sfruttando la paura dell’imprenditore di perdere l’azienda;
- un accordo transattivo (saldo e stralcio, piano di rientro garantito) da formalizzare prima della decisione del tribunale;
- l’apertura effettiva della liquidazione, quando ritiene che l’impresa sia irrecuperabile e che solo un curatore possa recuperare attivo con le azioni revocatorie e di responsabilità verso gli amministratori.
Il terzo obiettivo è quello in cui il creditore ha “deciso” e l’udienza diventa per lui un passaggio da superare il più in fretta possibile. Nei primi due, invece, l’udienza è un appuntamento negoziale: il creditore la usa come scadenza, e la sua forza cresce man mano che la data si avvicina.
Va considerato anche il costo, per il creditore, di questa iniziativa. Il ricorso richiede un avvocato, il contributo unificato e la documentazione del credito; se poi il tribunale apre la liquidazione, il creditore istante non ha alcuna corsia preferenziale: dovrà presentare domanda di ammissione al passivo come tutti gli altri. Dal suo punto di vista, quindi, conviene che il debitore paghi o tratti prima della sentenza, perché dopo il suo potere contrattuale si dissolve nel concorso.
Il creditore pubblico ragiona in modo un po’ diverso. L’Agente della riscossione deposita ricorsi in modo più seriale e non può transigere liberamente: l’accordo con il fisco passa per la transazione fiscale prevista dal Codice. Di recente, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), che attua la riforma dei tributi regionali e locali e non è un correttivo del Codice della crisi, ha modificato con il suo art. 4 il CCII estendendo ai tributi locali gli strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata. Per un’impresa che ha debiti verso il Comune o la Regione, questo significa che anche quella parte del debito pubblico può entrare in una proposta, e la conseguenza pratica è che diventa più facile proporre una soluzione alternativa alla liquidazione.
C’è poi un attore che il creditore privato non controlla: il pubblico ministero. Può intervenire nel procedimento (art. 41 CCII) e, se è intervenuto, la sua legittimazione sopravvive alla rinuncia del creditore istante. Questo condiziona le mosse di entrambe le parti, come vedremo.
La chiave di lettura del resto dell’articolo è questa: ogni mossa del creditore attorno all’udienza serve ad aumentare la pressione sul debitore e a ridurre il tempo a sua disposizione. Ogni contromossa efficace del debitore fa l’opposto: allunga i tempi dove la legge lo consente, sposta la discussione su terreni dove il creditore ha l’onere della prova e riapre il tavolo della trattativa nel momento in cui il creditore ha più da perdere.
Prima mossa: il ricorso e la corsa sui termini di convocazione
La mossa
Il creditore deposita il ricorso presso il tribunale competente, quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Il ricorso indica il credito, i fatti da cui il creditore deduce lo stato di insolvenza (protesti, pignoramenti infruttuosi, mancati pagamenti di stipendi e contributi, bilanci in perdita) e chiede l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il tribunale, con decreto, convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, e tra la notifica e l’udienza devono passare almeno quindici giorni (art. 41 CCII). Il decreto fissa anche il termine per il deposito di memorie, che scade al più tardi sette giorni prima dell’udienza.
Qui il creditore ha già una scelta da fare: può chiedere che i termini vengano abbreviati. L’art. 41 consente al presidente del tribunale, o al giudice relatore da lui delegato, di ridurre i termini con decreto motivato se ricorrono ragioni d’urgenza, e anche di disporre forme di comunicazione più rapide, tralasciando gli adempimenti non indispensabili.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Al creditore conviene l’abbreviazione in due situazioni: quando teme che l’imprenditore stia svuotando l’azienda (vendite sottocosto, trasferimenti di beni a società collegate, cessione di rami d’azienda) e quando vuole impedire al debitore di organizzare una domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione. Meno tempo per il debitore significa meno tempo per un piano credibile e per l’attestazione.
Quando invece il creditore vuole solo trattare, non chiede l’abbreviazione: preferisce lasciare che l’udienza sia abbastanza lontana da consentire una trattativa, ma abbastanza vicina da creare pressione.
I suoi limiti
L’abbreviazione non è automatica. Il decreto che riduce i termini deve essere motivato sull’urgenza: un’urgenza generica o solo affermata non basta. Inoltre la riduzione riguarda i termini, non il diritto di difesa: anche con termini compressi, il debitore deve conoscere in anticipo l’oggetto della convocazione e poter replicare.
La giurisprudenza formatasi sull’art. 15 della legge fallimentare, che prevedeva un meccanismo analogo, è ancora un riferimento utile su questo punto, perché i principi sul contraddittorio non sono cambiati con il Codice. La Cassazione ha chiarito che la convocazione deve arrivare al debitore prima dell’audizione e indicare adeguatamente ragioni e finalità della stessa (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2004, n. 8091, pronuncia resa sulla legge fallimentare). Ha anche affermato che, quando il debitore compare e lamenta il mancato rispetto del termine a comparire, il tribunale può rimediare fissando una nuova udienza, e che la riduzione per urgenza è ammessa (Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 2561, sulla legge fallimentare).
La tua contromossa
La prima cosa da fare, appena ricevuta la PEC, è calcolare i termini: data di deposito del ricorso, data della notifica, data dell’udienza, scadenza per le memorie. Se tra notifica e udienza ci sono meno di quindici giorni e il decreto non contiene un’abbreviazione motivata, il vizio esiste.
Attenzione però a come lo si usa. La nullità per mancato rispetto del termine a comparire va eccepita in modo specifico, non basta difendersi nel merito: la Cassazione, sempre in regime di legge fallimentare, ha ritenuto sanato il vizio quando il debitore si è costituito senza dedurlo in modo specifico nella memoria e si è difeso nel merito (Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1098). La contromossa corretta è eccepire subito il vizio e chiedere un nuovo termine, usando il tempo così ottenuto per preparare la difesa o la domanda di accesso a uno strumento di regolazione.
Bisogna anche sapere che il rinvio non è un diritto. La Cassazione ha escluso che il giudice abbia l’obbligo di concedere rinvii su semplice richiesta di parte, quando il debitore ha già piena conoscenza della vicenda (Cass. civ., Sez. I, 2 aprile 2004, n. 6508, sulla legge fallimentare). Un rinvio si ottiene con una ragione processuale concreta, non con una richiesta generica di tempo.
Un dettaglio che spesso si trascura: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, di regola, ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Un ricorso notificato a fine luglio non “dorme” ad agosto: l’udienza e la scadenza delle memorie restano dove il decreto le ha fissate.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2004, n. 8091 (legge fallimentare): la convocazione deve arrivare prima dell’audizione e indicarne ragioni e finalità.
- Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 2561 (legge fallimentare): se il termine a comparire non è stato rispettato, il tribunale può fissare una nuova udienza; l’urgenza giustifica la riduzione dei termini.
- Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1098 (legge fallimentare): il vizio del termine a comparire va eccepito in modo specifico, altrimenti si sana con la difesa nel merito.
Seconda mossa: la notifica via PEC e la scommessa sull’assenza del debitore
La mossa
Nel procedimento promosso da un creditore, il ricorso e il decreto di convocazione vengono notificati al debitore all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri (art. 40 CCII). Se la notifica via PEC non va a buon fine, la legge prevede un percorso alternativo: notifica presso la sede risultante dal registro delle imprese e, se anche questa non riesce, deposito presso la casa comunale.
Il creditore sa bene che molte piccole imprese non controllano la PEC, la lasciano piena o la fanno scadere. Su questo punto il creditore non deve fare nulla di particolare: è il sistema stesso a lavorare a suo favore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista del creditore, un debitore che non compare è il debitore ideale. L’udienza si svolge senza contraddittorio effettivo, il tribunale decide sugli atti depositati dal ricorrente e su quelli acquisiti d’ufficio, e la sentenza arriva in tempi rapidi. Non c’è bisogno di trattare né di difendersi da eccezioni.
Per questo il creditore che vuole davvero la liquidazione non ha alcun interesse a “rintracciare” il debitore con altri mezzi. Quello che vuole solo trattare, invece, spesso telefona, scrive, manda un sollecito informale con la data dell’udienza: in quel caso l’udienza gli serve come scadenza, e un debitore assente non gli porta un accordo.
I suoi limiti
Qui il margine del creditore si restringe, perché la legge stabilisce la sequenza della notifica e non ammette scorciatoie. La notifica deve seguire l’ordine previsto dall’art. 40 CCII: prima la PEC, poi la sede, infine la casa comunale. Una notifica fatta direttamente alla casa comunale senza aver tentato le fasi precedenti, o eseguita a un indirizzo sbagliato, è viziata.
Non si tratta di formalità. La Cassazione, in regime di legge fallimentare, ha ritenuto nulla la notifica al debitore irreperibile eseguita senza le ricerche effettive che l’ufficiale giudiziario deve svolgere e documentare, e ha esteso la nullità alla sentenza dichiarativa (Cass. civ., Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17205). Le Sezioni Unite hanno ribadito che nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza il debitore deve essere informato dell’iniziativa e degli elementi su cui si fonda, per poter esercitare il diritto di difesa (Cass. civ., Sez. Unite, 25 giugno 2013, n. 15872, sulla legge fallimentare).
Allo stesso tempo, il debitore che fa scadere o non gestisce la PEC non può lamentarsi. La Cassazione ha chiarito, nel regime del Codice della crisi, che il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di una società cancellata dal registro delle imprese va notificato all’indirizzo PEC comunicato al registro, e che se la PEC non funziona per causa imputabile al destinatario, si tratta di irreperibilità colpevole, con applicazione del percorso alternativo previsto dalla legge (Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370). L’imprenditore ha l’obbligo di mantenere la PEC attiva anche nell’anno successivo alla cancellazione, perché per un anno la società cancellata resta assoggettabile alla liquidazione giudiziale (art. 33 CCII).
La tua contromossa
La contromossa ha due direzioni, una preventiva e una difensiva.
Preventiva: chi gestisce un’impresa in difficoltà deve controllare ogni giorno la PEC registrata, svuotarla, rinnovarla, e verificare che sia quella iscritta nel registro delle imprese e nell’INI-PEC. È la contromossa più banale, ed è quella che più spesso fa la differenza.
Difensiva: se l’impresa scopre la sentenza di apertura senza aver mai ricevuto il ricorso, occorre ricostruire la sequenza di notifica attraverso la relata, le ricevute PEC e gli atti dell’ufficiale giudiziario. Se la sequenza di legge non è stata rispettata, la sentenza è impugnabile con il reclamo, e il vizio del contraddittorio è uno dei motivi più solidi.
Nel caso di imprese con più soci illimitatamente responsabili, va verificato che ciascuno sia stato convocato personalmente. Sulla legge fallimentare la Cassazione ha affermato che la mancata convocazione del socio illimitatamente responsabile viola il suo diritto di difesa e rende nulla la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, non quella della società (Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 7181). Il principio resta utile per le società di persone convocate davanti al tribunale.
Se il tribunale rinvia l’udienza d’ufficio, la nuova data deve essere comunicata al debitore che si è costituito. La Cassazione ha affermato, in materia fallimentare, che una volta scelte le modalità di difesa queste vanno rispettate e la nuova data deve essere portata a conoscenza della parte (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2003, n. 17185).
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. Unite, 25 giugno 2013, n. 15872 (legge fallimentare): il debitore deve conoscere l’iniziativa e i suoi elementi; il contraddittorio è essenziale.
- Cass. civ., Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17205 (legge fallimentare): notifica all’irreperibile senza ricerche documentate = nullità della notifica e della sentenza.
- Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370 (CCII): PEC non funzionante per causa del destinatario = irreperibilità colpevole; si segue il percorso alternativo di legge.
- Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 7181 (legge fallimentare): socio illimitatamente responsabile non convocato = nullità del fallimento nei suoi confronti.
- Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2003, n. 17185 (legge fallimentare): rinvio d’ufficio da comunicare al debitore costituito.
Terza mossa: le misure cautelari prima dell’udienza
La mossa
Il creditore che teme una dispersione del patrimonio non aspetta l’udienza. Durante il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale può chiedere al tribunale misure cautelari, comprese quelle che anticipano gli effetti della futura liquidazione, come la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio (art. 54 CCII). L’istanza viene spesso inserita già nel ricorso, insieme alla richiesta di abbreviazione dei termini.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
È una mossa costosa in termini di onere argomentativo, ma molto efficace. Il creditore la usa quando ha elementi concreti di distrazione: un immobile appena venduto a una società collegata, macchinari spostati, contratti ceduti, conti svuotati. In quei casi la misura cautelare congela la situazione e toglie al debitore il controllo di fatto dei beni prima ancora della decisione.
Il creditore che vuole trattare, invece, evita la misura cautelare: un custode alla guida dell’azienda rende quasi impossibile un accordo, perché l’imprenditore perde la capacità di generare la liquidità con cui pagare.
I suoi limiti
La misura cautelare richiede i presupposti tipici della tutela cautelare: un’apparenza fondata del diritto e un pericolo concreto per il patrimonio durante il tempo necessario a decidere. Il semplice debito non pagato non basta. Il creditore deve dimostrare fatti specifici che fanno temere un pregiudizio per la massa dei creditori, non solo per il suo credito.
Inoltre la misura è strumentale alla procedura: se il ricorso viene rinunciato o respinto, la misura perde efficacia. Il tribunale può anche modificarla o revocarla.
La tua contromossa
Quando l’istanza cautelare è inserita nel ricorso, la memoria difensiva deve affrontarla per prima. Le argomentazioni efficaci sono di due tipi: documentali (le operazioni contestate hanno una giustificazione economica, sono state fatte a valori di mercato, il corrispettivo è entrato nelle casse dell’impresa) e prospettiche (l’impresa sta attivando uno strumento di regolazione che rende inutile la custodia).
E questo è esattamente il momento in cui l’imprenditore può giocare d’anticipo. Se l’impresa ha già avviato la composizione negoziata della crisi e ha chiesto le misure protettive, il quadro cambia: dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure (art. 18 CCII). La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e poi trasferita nel Codice, non è quindi solo una soluzione stragiudiziale: è anche lo strumento che più di ogni altro neutralizza la pressione dell’udienza.
Le pronunce che ti proteggono
Su questa mossa le pronunce più utili sono quelle che richiedono al creditore di provare i fatti su cui fonda la sua istanza e che garantiscono al debitore la conoscenza dell’iniziativa: in particolare la già citata Cass. civ., Sez. Unite, 25 giugno 2013, n. 15872, in base alla quale il debitore deve essere messo in condizione di conoscere gli elementi posti a base della richiesta. È un principio che vale a maggior ragione quando la richiesta, prima ancora della sentenza, incide sulla gestione dell’impresa.
Quarta mossa: le memorie e la prova dell’insolvenza
La mossa
Entro il termine fissato nel decreto il creditore può depositare memorie e documenti integrativi. Il suo obiettivo è dimostrare tre cose:
- che il debitore è un imprenditore commerciale non minore, quindi soggetto alla liquidazione giudiziale;
- che è in stato di insolvenza, cioè non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 CCII);
- che i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori superano complessivamente 30.000 euro: sotto questa soglia il tribunale non apre la liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).
Il creditore deposita visure, bilanci, estratti di ruolo, elenchi di protesti, verbali di pignoramento negativo, decreti ingiuntivi non opposti, attestazioni di mancato pagamento delle retribuzioni.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il creditore investe sulle memorie solo quando vuole davvero la liquidazione o quando prevede che il debitore si difenderà contestando i requisiti dimensionali. Altrimenti si affida al ricorso e alle informazioni che il tribunale acquisisce d’ufficio dalle banche dati pubbliche.
I suoi limiti
I requisiti dimensionali non sono un fatto che il creditore deve provare in assoluto: è il debitore che ha interesse a dimostrare di essere sotto le soglie, e lo fa principalmente con i bilanci. Il Codice obbliga il debitore che si costituisce a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non è tenuto a redigerli, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o dell’intera durata dell’impresa se più breve (art. 41 CCII).
Qui c’è una trappola che riguarda il debitore, non il creditore. Sulla legge fallimentare, la Cassazione ha affermato che depositare copie informali di bilanci non approvati equivale a non depositarli, con la conseguenza che l’imprenditore non riesce a dimostrare il mancato superamento delle soglie (Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2013, n. 13643).
Sulla soglia dei debiti scaduti, invece, il limite per il creditore è serio. La Cassazione, sempre con riferimento alla legge fallimentare, ha precisato che il limite dei debiti scaduti si verifica al momento della decisione del tribunale, non a quello del deposito dell’istanza, mentre per i requisiti dell’attivo si guarda ai tre esercizi precedenti il deposito della prima istanza (Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952). Il principio, riferito al vecchio limite di 30.000 euro dell’art. 15 l.fall., si adatta in modo naturale alla soglia dell’art. 49 CCII, che richiama i debiti scaduti e non pagati “risultanti dagli atti dell’istruttoria”.
La tua contromossa
La contromossa è documentale e va preparata in anticipo:
- depositare i bilanci approvati e regolarmente depositati degli ultimi tre esercizi, con prova del deposito presso il registro delle imprese; se l’impresa non era obbligata a redigerli, le dichiarazioni dei redditi complete;
- ricostruire il debito scaduto complessivo con un prospetto firmato e documentato, distinguendo i debiti scaduti da quelli rateizzati regolarmente e da quelli contestati in giudizio;
- se il debito scaduto è vicino alla soglia di 30.000 euro, valutare pagamenti mirati prima dell’udienza (sempre nel rispetto della par condicio e senza atti che poi possano essere revocati o contestati);
- contestare l’insolvenza nel merito, dimostrando che l’inadempimento verso il creditore istante è isolato, frutto di una contestazione o di una temporanea crisi di liquidità superabile.
La difesa dell’imprenditore in udienza è soprattutto una difesa di carte: bilanci, prospetti del debito, prova dei flussi di cassa. Il tribunale può delegare l’audizione al giudice relatore, che ammette e assume i mezzi istruttori e può acquisire informazioni da banche dati e registri pubblici (art. 41 CCII). Arrivare con la documentazione già pronta evita che il quadro venga ricostruito solo sulla base di quanto risulta dalle banche dati, che spesso è peggiore della realtà.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952 (legge fallimentare): la soglia dei debiti scaduti si verifica alla data della decisione.
- Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2013, n. 13643 (legge fallimentare): copie informali di bilanci non approvati non bastano a dimostrare di essere sotto soglia; è un limite che il debitore deve conoscere per non sprecare la sua difesa.
Quinta mossa: in udienza, sbarrare la strada agli strumenti alternativi
La mossa
Arriva il giorno dell’udienza. Davanti al collegio o al giudice relatore delegato, il creditore ripete le sue richieste, replica alle difese del debitore e, soprattutto, si prepara a una mossa che quasi tutti i debitori tentano: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, anche con riserva, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).
Il Codice prevede che le domande di accesso agli strumenti di regolazione e la domanda di liquidazione giudiziale siano trattate in modo unitario e coordinato (art. 7 CCII), e che, a certe condizioni, venga data priorità alla soluzione diversa dalla liquidazione. Il creditore istante sa però che il Codice ha posto un limite temporale preciso: quando contro il debitore pende un ricorso per liquidazione giudiziale proposto da altri, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione deve essere depositata, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 (art. 40, comma 10, CCII, nel testo risultante dal correttivo D.Lgs. 136/2024).
La mossa del creditore, dunque, è semplice: se il debitore deposita la domanda dopo la prima udienza, ne chiede la declaratoria di inammissibilità; se la deposita prima, ne contesta la serietà, sostenendo che è un espediente dilatorio.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene bloccare il concordato quando ritiene che la liquidazione giudiziale gli garantisca di più: per esempio quando il curatore potrebbe esercitare azioni revocatorie o di responsabilità che un concordato non prevede, o quando il piano proposto offre ai chirografari una percentuale molto bassa.
Quando invece la proposta è seria, il creditore spesso preferisce non contestarla: un concordato ben strutturato può dargli più di una liquidazione, e in tempi più brevi. In quel caso il suo interesse si sposta sul negoziare condizioni migliori nel piano o nella classe di appartenenza.
I suoi limiti
Il creditore non può chiedere al tribunale di aprire la liquidazione ignorando una domanda di accesso tempestiva e ammissibile: la trattazione unitaria impone al tribunale di esaminare prima lo strumento alternativo, nei limiti previsti dal Codice. Il creditore può contestare la domanda, ma non cancellarla.
Il limite però è anche dalla parte del debitore, ed è molto rigido. La Cassazione, con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19789, ha affermato che il termine dell’art. 40, comma 10, CCII scade con la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, anche se in quell’udienza il tribunale si è limitato a disporre un rinvio: conta la regolare convocazione delle parti, non quello che accade in udienza. Nella stessa decisione la Corte ha escluso che, dopo la revoca di un concordato già ammesso, si apra un nuovo termine per una seconda domanda.
Con Cass. civ., Sez. I, 13 maggio 2026, n. 13912 la Corte ha poi precisato che le trattative in corso con i creditori non sospendono né spostano il termine, specialmente quando la causa è già trattenuta in decisione: la ratio è evitare che il procedimento torni continuamente indietro per effetto di domande tardive. In precedenza, la Corte d’appello di Roma, Sez. I, con sentenza del 12 marzo 2025 (procedimenti R.G. 51455/2023 e 51459/2023 V.G.), aveva già ritenuto che la preclusione dell’art. 40, comma 10, non ammetta deroghe né valutazioni caso per caso.
Il principio non è nuovo nella sostanza. Già in regime di legge fallimentare la Cassazione aveva escluso che il debitore avesse diritto a un differimento dell’udienza per tentare un concordato o un accordo di ristrutturazione, e che il diniego del rinvio violasse il diritto di difesa (Cass. civ., Sez. I, 4 settembre 2009, n. 19214). Oggi il Codice ha trasformato quella prassi giurisprudenziale in una decadenza espressa.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non arrivare alla prima udienza senza aver deciso: se l’impresa intende accedere a uno strumento di regolazione, la domanda (anche nella forma con riserva, con la documentazione richiesta dalla legge) va depositata prima o al più tardi entro la prima udienza. Aspettare il rinvio per “vedere come va” significa perdere definitivamente quella possibilità.
Ancora meglio è giocare d’anticipo rispetto al ricorso stesso. L’imprenditore che percepisce i segnali della crisi (ritardi nei pagamenti, decreti ingiuntivi, solleciti dell’Agente della riscossione) può chiedere la nomina dell’esperto nella composizione negoziata e le misure protettive prima che un creditore depositi il ricorso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e il modo in cui un esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento: è questa conoscenza che permette di capire se l’impresa ha davvero un percorso alternativo alla liquidazione o se la domanda rischia di essere letta come dilatoria.
Se il ricorso è già stato depositato, la scelta va fatta in pochi giorni tra queste alternative:
- domanda di concordato con riserva, con il deposito degli atti richiesti e l’indicazione dei tempi per il piano;
- accordo di ristrutturazione dei debiti o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, se una parte significativa dei creditori è già d’accordo;
- difesa nel merito sulla mancanza dei presupposti (impresa minore, debito scaduto sotto i 30.000 euro, assenza di insolvenza), quando i numeri lo consentono;
- accordo diretto con il creditore istante, che porta alla rinuncia al ricorso (vedi la mossa successiva).
Le alternative non si escludono del tutto: la difesa nel merito può accompagnare una domanda di accesso. Quello che non si può fare è rimandare la scelta oltre la prima udienza.
Se l’impresa, a un esame dei bilanci, risulta sotto le soglie dell’impresa minore, il terreno cambia ancora: non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e può accedere agli strumenti per il sovraindebitamento, come la liquidazione controllata o il concordato minore, gestiti con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi. È una valutazione da fare subito, perché cambia sia la difesa in udienza sia il percorso successivo.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
- Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19789 (CCII): il termine per la domanda di accesso scade con la prima udienza ex art. 41, anche se è stato solo disposto un rinvio.
- Cass. civ., Sez. I, 13 maggio 2026, n. 13912 (CCII): le trattative in corso non spostano la decadenza.
- Corte d’appello di Roma, Sez. I, 12 marzo 2025 (CCII): la preclusione non ammette valutazioni caso per caso.
- Cass. civ., Sez. I, 4 settembre 2009, n. 19214 (legge fallimentare): nessun diritto al rinvio per tentare soluzioni concordate.
Sono pronunce che, a differenza delle altre, non limitano il creditore ma il debitore. Vanno conosciute proprio per questo: la decadenza dell’art. 40, comma 10, è la mossa più efficace del creditore, e si neutralizza solo con il tempismo.
Sesta mossa: la rinuncia al ricorso come leva negoziale, e la decisione
La mossa
Il creditore ha un’ultima carta da giocare, ed è la più usata: la rinuncia alla domanda. In caso di rinuncia, il procedimento si estingue (art. 43 CCII), salvo che altri soggetti legittimati, come il pubblico ministero intervenuto o altri creditori intervenuti, mantengano la loro domanda. Il creditore usa la rinuncia come contropartita: “Paga o firma l’accordo, e io rinuncio prima dell’udienza”.
Se non c’è accordo, il creditore insiste e il tribunale decide. Le possibilità sono due:
- sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII), con la quale il tribunale nomina il giudice delegato e il curatore, ordina il deposito delle scritture contabili e fissa i termini per le domande di ammissione al passivo e l’udienza di esame dello stato passivo;
- decreto di rigetto (art. 50 CCII), quando i presupposti mancano.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La rinuncia conviene al creditore quando ottiene più di quanto otterrebbe dal concorso, cioè quasi sempre se il debitore paga una parte significativa del credito. Il creditore preferisce non rinunciare quando altri creditori sono già intervenuti nel procedimento o quando il pubblico ministero è parte: in quei casi la sua rinuncia non estingue il procedimento, e perde la leva negoziale senza fermare la liquidazione.
I suoi limiti
La rinuncia del creditore istante non elimina l’iniziativa degli altri legittimati: se il pubblico ministero è intervenuto, o se altri creditori hanno spiegato la loro domanda, il procedimento può proseguire. I terzi legittimati e il pubblico ministero possono intervenire fino a quando la causa non viene trattenuta in decisione (art. 41 CCII).
Sulla legge fallimentare, la Cassazione aveva affermato che quando, dopo la desistenza dell’unico creditore istante, il tribunale proseguiva l’istruttoria su altre iniziative, non era necessario convocare di nuovo il debitore, salvo fatti nuovi che egli non conosceva (Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2008, n. 6191). Il principio va adattato al Codice, che ha eliminato la dichiarazione d’ufficio e lega il procedimento a una domanda; ma il messaggio pratico resta: pagare il creditore istante non chiude automaticamente la partita se nel fascicolo ci sono altri soggetti legittimati.
Anche dopo la decisione il creditore ha dei limiti. Contro la sentenza di apertura il debitore e ogni interessato possono proporre reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII); contro il decreto di rigetto, il creditore ricorrente può proporre reclamo (art. 50 CCII). E il provvedimento che decide il reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile per cassazione anche se intitolato “decreto”: conta il contenuto, non il nome (Cass. civ., Sez. I, ord. 1 ottobre 2025, n. 26510).
La tua contromossa
Prima di firmare qualunque accordo con il creditore istante, verifica nel fascicolo telematico chi altro è intervenuto: il pubblico ministero, altri creditori. Se ci sono altri legittimati, l’accordo con un solo creditore non basta; serve una soluzione che tenga conto di tutti, che spesso coincide con uno strumento di regolazione.
Se l’accordo è possibile, deve essere formalizzato per iscritto con un impegno preciso alla rinuncia entro una data certa, precedente all’udienza, e con l’effettivo deposito dell’atto di rinuncia. Pagare “sulla parola” e poi scoprire che la rinuncia non è stata depositata è uno degli errori più costosi.
Se il tribunale apre la liquidazione, il termine per il reclamo è breve e la sospensione feriale non aiuta. Il reclamo deve concentrarsi sui vizi effettivamente spendibili: notifica irregolare, violazione del contraddittorio, mancanza dei presupposti soggettivi o della soglia dei debiti scaduti, errata valutazione dello stato di insolvenza, mancato esame di una domanda di accesso tempestiva. E vale ancora il principio formatosi sulla legge fallimentare: i vizi dell’audizione non possono essere sollevati per la prima volta nei gradi successivi se non sono stati dedotti nel momento giusto (Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2000, n. 15187).
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, ord. 1 ottobre 2025, n. 26510 (CCII): il provvedimento sul reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile per cassazione, qualunque sia il nome.
- Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2008, n. 6191 (legge fallimentare): dopo la desistenza dell’istante, l’istruttoria può proseguire senza nuova convocazione, salvo fatti nuovi.
- Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2000, n. 15187 (legge fallimentare): la nullità per mancata audizione va fatta valere nel primo mezzo di impugnazione.
Cosa accade materialmente in udienza: la sequenza vista dal creditore
Per giocare bene la partita bisogna sapere come si svolge, in concreto, la mattina dell’udienza. Il creditore lo sa, perché il suo avvocato ha già discusso decine di ricorsi; il debitore spesso no. Ecco la sequenza tipica, ricostruita sulla base dell’art. 41 CCII e della prassi dei tribunali.
Chi decide e chi ascolta. Il procedimento si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale, ma il collegio può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti (art. 41 CCII). Molto spesso, quindi, l’imprenditore non si trova davanti a tre giudici, ma davanti al solo relatore, che ascolta, raccoglie i documenti, assume i mezzi istruttori e poi riferisce al collegio. La Cassazione, in regime di legge fallimentare, ha chiarito che non rileva che la difesa si svolga davanti al relatore anziché al collegio, purché il debitore abbia potuto conoscere l’iniziativa e difendersi (Cass. civ., Sez. Unite, 25 giugno 2013, n. 15872). Il creditore lo sa e non spreca tempo a contestare la delega: si concentra sul merito.
La verifica preliminare della costituzione. Il relatore controlla prima di tutto la regolarità della notifica e la presenza delle parti. Se il debitore non compare e la notifica è regolare, l’udienza prosegue senza di lui. Se compare, il relatore verifica che abbia depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi o le dichiarazioni dei redditi, come richiede l’art. 41. È qui che il debitore deve sollevare subito ogni eccezione sul termine a comparire o sulla notifica: farlo dopo, nel merito, significa rischiare la sanatoria.
Lo scambio delle posizioni. Il creditore illustra brevemente il ricorso e le memorie, spesso insistendo su due punti: l’entità complessiva dei debiti scaduti risultanti dalle banche dati pubbliche e la presenza di segnali esterni di insolvenza (pignoramenti, protesti, omessi versamenti). Il debitore replica con la sua documentazione. Dal punto di vista del creditore, la tattica più efficace è spostare l’attenzione del giudice dal suo singolo credito al quadro complessivo: se il debitore dimostra di poter pagare il ricorrente, il creditore risponde che il problema non è il suo credito, ma l’incapacità di adempiere “regolarmente” a tutte le obbligazioni.
Le informazioni d’ufficio. Il giudice può acquisire informazioni da banche dati e registri pubblici. In pratica il tribunale consulta la posizione dell’impresa presso il registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate, l’Agente della riscossione e gli enti previdenziali. Il creditore conta su questo: spesso il quadro che emerge da quelle banche dati è più grave di quanto risulti dal solo ricorso. Il debitore che arriva all’udienza senza un proprio prospetto del debito, con le rateazioni in corso e i debiti contestati indicati separatamente, lascia al quadro d’ufficio l’ultima parola.
Gli interventi. Fino a quando la causa non viene trattenuta in decisione, altri creditori legittimati e il pubblico ministero possono intervenire (art. 41 CCII). Il creditore istante li accoglie volentieri, perché rafforzano la sua posizione e riducono il valore di un accordo separato con il debitore. Per il debitore, ogni intervento cambia la partita: una trattativa con il solo ricorrente non basta più.
Le domande di accesso. Se il debitore ha depositato, entro la prima udienza, una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, il tribunale ne tiene conto nella trattazione unitaria. Se la deposita dopo, il creditore eccepisce la decadenza dell’art. 40, comma 10, ed è un’eccezione che oggi la Cassazione accoglie con rigore.
Il rinvio o la decisione. L’udienza si chiude in tre modi: con un rinvio (per l’assunzione di prove, per consentire il deposito di documenti, per il rispetto dei termini), con la causa trattenuta in decisione oppure con l’estinzione per rinuncia. Il creditore che vuole la liquidazione chiede che la causa sia trattenuta subito; quello che sta trattando accetta un rinvio breve, purché resti chiaro che la prima udienza è già stata celebrata e che il termine per eventuali domande di accesso è consumato.
Il verbale. Tutto ciò che viene detto e prodotto in udienza va a verbale. Il creditore controlla con attenzione cosa dichiara il debitore: un’ammissione di non poter pagare, una richiesta di tempo senza un piano, una dichiarazione sui debiti verso l’erario possono diventare elementi di prova dell’insolvenza. Ciò che il debitore dice in udienza va preparato con la stessa cura dei documenti che deposita: dichiarazioni generiche di difficoltà, senza un percorso concreto per uscirne, finiscono per rafforzare la tesi del creditore.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come si combinano mosse e contromosse. Non sono casi reali.
Simulazione 1: il fornitore e la soglia dei 30.000 euro.
Ipotesi: un fornitore vanta un credito di 21.380 euro verso una S.r.l. che commercializza materiale elettrico. Deposita il ricorso il 3 febbraio; il tribunale fissa l’udienza al 12 marzo (entro i 45 giorni, che scadrebbero il 20 marzo), con termine per le memorie al 5 marzo. La PEC viene notificata il 9 febbraio: tra notifica e udienza ci sono 31 giorni, termine rispettato. Dalle banche dati risultano ulteriori debiti scaduti verso l’Agente della riscossione per 11.940 euro, ma 7.200 di questi sono rateizzati regolarmente. La S.r.l. deposita il 4 marzo una memoria con i bilanci approvati dei tre esercizi e il piano di rateazione in corso. Il debito scaduto e non pagato rilevante scende a 21.380 + 4.740 = 26.120 euro, sotto la soglia di 30.000 euro dell’art. 49 CCII. A quel punto, per il creditore, insistere significa rischiare un rigetto; la sua convenienza si sposta sul piano di rientro, che la società propone in udienza.
Simulazione 2: gli ex dipendenti e la domanda all’ultimo giorno.
Ipotesi: quattro ex dipendenti con crediti per retribuzioni e TFR per complessivi 63.470 euro depositano il ricorso il 14 aprile. L’udienza è fissata al 21 maggio. L’impresa avvia trattative informali con i lavoratori e chiede un rinvio, che il tribunale concede al 25 giugno. Il 24 giugno deposita una domanda di concordato con riserva. Il creditore ne chiede la declaratoria di inammissibilità: la prima udienza era il 21 maggio, e secondo Cass. 19789/2026 e 13912/2026 né il rinvio né le trattative spostano il termine. Se l’impresa avesse depositato la domanda entro il 21 maggio, il tribunale avrebbe dovuto esaminarla in via unitaria con il ricorso dei lavoratori. Un mese di attesa ha trasformato una possibilità concreta in una decadenza.
Simulazione 3: la composizione negoziata giocata in anticipo.
Ipotesi: un’impresa di trasporti con debiti scaduti per 418.600 euro verso fornitori, erario e un Comune per tributi locali riceve il 10 settembre una diffida dal principale fornitore, che annuncia il ricorso. Il 18 settembre l’impresa presenta istanza di nomina dell’esperto nella composizione negoziata e chiede le misure protettive, pubblicate nel registro delle imprese il 22 settembre. Il fornitore deposita comunque il ricorso il 30 settembre. Finché le misure protettive restano efficaci, la sentenza di apertura non può essere pronunciata (art. 18 CCII). Le trattative possono includere anche il Comune, grazie all’estensione ai tributi locali introdotta dal D.Lgs. 147/2026. Per il fornitore, la convenienza cambia: l’udienza non gli dà più una scadenza utile, e diventa più conveniente partecipare alla trattativa guidata dall’esperto.
Quando all’avversario conviene trattare
Il creditore istante non è sempre disposto ad accordarsi, ma ci sono momenti precisi in cui la sua convenienza si sposta verso la trattativa. Riconoscerli permette di aprire il tavolo quando le possibilità di successo sono più alte.
Primo momento: dopo la notifica e prima delle memorie. Il creditore ha già sostenuto i costi del ricorso, ma non ancora quelli di una difesa approfondita. Se il debitore si presenta con una proposta credibile e documentata (un piano di rientro garantito, un pagamento parziale immediato), il creditore valuta l’alternativa: proseguire e, nella migliore delle ipotesi, insinuarsi in un concorso con una percentuale incerta. In questa fase la rinuncia al ricorso è la contropartita naturale.
Secondo momento: quando il debitore dimostra di essere vicino o sotto le soglie. Se dalla memoria del debitore emerge che i debiti scaduti sono sotto i 30.000 euro, o che l’impresa non supera i requisiti dell’impresa minore, il creditore vede aumentare il rischio di un rigetto e di una condanna alle spese. È il momento in cui accetta più facilmente un piano di rientro, anche lungo.
Terzo momento: quando c’è una domanda di accesso tempestiva. Se il debitore ha depositato in tempo una domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione, il creditore sa che il tribunale dovrà esaminarla prima della liquidazione. A quel punto la sua leva è il voto o l’adesione: il creditore che tratta prima può ottenere condizioni migliori nel piano, per esempio una classe dedicata o tempi di pagamento più brevi.
Quarto momento: quando le misure protettive sono attive. Nella composizione negoziata, con misure protettive in corso, il creditore non può ottenere la sentenza di apertura. L’esperto facilita la trattativa e il creditore che resta fuori rischia di trovarsi con un accordo fatto senza di lui.
C’è anche un momento in cui al creditore non conviene trattare: quando ha la prova di distrazioni o di atti pregiudizievoli che solo un curatore potrebbe rimuovere con le azioni revocatorie. In quel caso l’offerta del debitore deve essere molto più alta, oppure la difesa va concentrata sul merito.
Un’ultima osservazione riguarda il creditore pubblico. L’Agente della riscossione e gli enti impositori non fanno un saldo e stralcio privato: l’accordo passa per la transazione fiscale negli strumenti previsti dal Codice. Per questo, quando il ricorrente è un creditore pubblico, trattare significa quasi sempre costruire un piano o un accordo che contenga una proposta di transazione fiscale, e oggi anche, per i tributi locali, nei limiti previsti dal D.Lgs. 147/2026.
La partita in tabella
La tabella riassume la sequenza delle mosse attorno all’udienza, con i vincoli per il creditore e le contromosse per il debitore.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso e richiesta di abbreviazione dei termini | Udienza entro 45 giorni; almeno 15 giorni tra notifica e udienza; riduzione solo con decreto motivato sull’urgenza (art. 41 CCII) | Calcolo dei termini; eccezione specifica del vizio e richiesta di nuovo termine | Dalla notifica alla prima difesa |
| Notifica via PEC | Sequenza obbligatoria: PEC, sede, casa comunale (art. 40 CCII) | Controllo della relata e delle ricevute; reclamo se la sequenza è violata | Fino al reclamo (30 giorni dalla sentenza) |
| Istanza di misure cautelari | Prova di un pericolo concreto per il patrimonio (art. 54 CCII) | Giustificazione documentale delle operazioni; composizione negoziata con misure protettive | Prima dell’udienza |
| Memorie e prova dell’insolvenza | Soglia di 30.000 euro di debiti scaduti al momento della decisione (art. 49 CCII) | Bilanci approvati; prospetto del debito; prova di rateazioni in corso | Entro il termine per le memorie (almeno 7 giorni prima dell’udienza) |
| Opposizione a una domanda di concordato o accordo | Trattazione unitaria (art. 7 CCII); decadenza per il debitore oltre la prima udienza (art. 40, comma 10) | Deposito della domanda di accesso entro la prima udienza | Entro la prima udienza fissata |
| Rinuncia condizionata al pagamento | Estinzione solo se non ci sono altri legittimati intervenuti (art. 43 CCII) | Verifica del fascicolo; accordo scritto con data certa di rinuncia | Prima della decisione |
| Sentenza di apertura o rigetto | Reclamo entro 30 giorni (artt. 50 e 51 CCII) | Reclamo mirato su vizi di notifica, contraddittorio, presupposti | 30 giorni dalla notifica della sentenza |
Le domande di chi è sotto attacco
Il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale se non mi presento all’udienza?
Sì. Se la notifica è regolare, il tribunale decide sugli atti depositati e su quelli acquisiti d’ufficio. L’assenza non blocca il procedimento: lo rende solo più rapido e meno favorevole per l’impresa.
Quanto tempo ho tra la notifica e l’udienza?
Almeno quindici giorni, salvo abbreviazione motivata per urgenza. L’udienza va fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso, e le memorie vanno depositate entro il termine indicato nel decreto, che scade al più tardi sette giorni prima dell’udienza.
Posso presentare un concordato dopo la prima udienza, se il giudice ha rinviato?
No. Secondo la Cassazione (ord. n. 19789/2026), il termine dell’art. 40, comma 10, CCII scade con la prima udienza fissata, anche se il giudice si è limitato a rinviare. Anche le trattative in corso non spostano il termine (ord. n. 13912/2026).
Se pago il creditore che ha fatto ricorso, il procedimento si chiude?
Non sempre. La rinuncia estingue il procedimento solo se non ci sono altri soggetti legittimati intervenuti, come il pubblico ministero o altri creditori. Prima di pagare, verifica il fascicolo.
La PEC dell’impresa era scaduta: la notifica è valida?
Di regola sì, se la legge è stata rispettata. La Cassazione (n. 26370/2025) considera irreperibilità colpevole il malfunzionamento della PEC imputabile al destinatario; la notifica prosegue presso la sede e, se necessario, con deposito presso la casa comunale. Si può contestare solo se questa sequenza non è stata rispettata.
Ad agosto l’udienza e i termini si fermano?
Di regola no. La sospensione feriale (1-31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione, ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi.
I paletti fissati dai giudici
Raccogliamo qui le pronunce citate nell’articolo, organizzate per mossa. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per l’udienza di liquidazione giudiziale. Le pronunce rese in regime di legge fallimentare sono segnalate come tali: sono richiamate perché i principi sul contraddittorio e sulla prova che esprimono sono stati ripresi dal Codice della crisi.
Sui termini di convocazione
- Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2004, n. 8091 (legge fallimentare). Principio: la convocazione deve arrivare al debitore prima dell’audizione e indicarne in modo adeguato ragioni e finalità. Rilevanza: un decreto che non permette di capire cosa si discute non garantisce il contraddittorio richiesto anche dall’art. 41 CCII.
- Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 2561 (legge fallimentare). Principio: se il debitore compare e lamenta il mancato rispetto del termine a comparire, il tribunale può rimediare fissando una nuova udienza; i termini sono riducibili per urgenza. Rilevanza: il vizio del termine si traduce in tempo aggiuntivo per la difesa.
- Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1098 (legge fallimentare). Principio: la nullità per mancato rispetto del termine dilatorio si sana se il debitore non la eccepisce in modo specifico e si difende nel merito. Rilevanza: l’eccezione va sollevata subito e in modo esplicito.
- Cass. civ., Sez. I, 2 aprile 2004, n. 6508 (legge fallimentare). Principio: non esiste un obbligo del giudice di concedere rinvii su semplice richiesta, se il debitore conosce la vicenda. Rilevanza: il rinvio va motivato con ragioni concrete.
Sulla notifica e sul contraddittorio
- Cass. civ., Sez. Unite, 25 giugno 2013, n. 15872 (legge fallimentare). Principio: nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza il debitore deve essere informato dell’iniziativa e degli elementi su cui si basa. Rilevanza: è il fondamento di ogni contestazione sul contraddittorio, anche rispetto alle istanze cautelari.
- Cass. civ., Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17205 (legge fallimentare). Principio: la notifica all’irreperibile senza ricerche effettive e documentate è nulla, e la nullità travolge la sentenza. Rilevanza: la sequenza di notifica dell’art. 40 CCII deve essere rispettata in ogni passaggio.
- Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370 (CCII). Principio: il ricorso contro una società cancellata va notificato alla PEC comunicata al registro; il malfunzionamento imputabile al destinatario è irreperibilità colpevole e si passa al percorso alternativo previsto dalla legge. Rilevanza: la PEC è la prima linea di difesa dell’impresa, da presidiare.
- Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 7181 (legge fallimentare). Principio: la mancata convocazione del socio illimitatamente responsabile rende nulla la dichiarazione nei suoi confronti, non quella della società. Rilevanza: nelle società di persone ogni socio va convocato personalmente.
- Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2003, n. 17185 (legge fallimentare). Principio: se l’udienza è rinviata d’ufficio, la nuova data va comunicata al debitore. Rilevanza: ogni rinvio d’ufficio va controllato.
Sulla prova dei presupposti
- Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952 (legge fallimentare). Principio: la soglia dei debiti scaduti si verifica alla data della decisione; per i requisiti dell’attivo si guarda al triennio precedente la prima istanza. Rilevanza: pagamenti e rateazioni intervenuti prima della decisione incidono sul calcolo della soglia di 30.000 euro dell’art. 49 CCII.
- Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2013, n. 13643 (legge fallimentare). Principio: copie informali di bilanci non approvati equivalgono alla mancata produzione. Rilevanza: la difesa sui requisiti dimensionali richiede bilanci approvati e depositati.
Sulle domande di accesso agli strumenti alternativi
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789 (CCII). Principio: il termine per la domanda di accesso scade con la prima udienza fissata ex art. 41, comma 1, anche se il giudice ha solo rinviato; dopo la revoca di un concordato non si apre un nuovo termine. Rilevanza: è il paletto temporale più importante per il debitore.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912 (CCII). Principio: le trattative con i creditori non sospendono né spostano il termine, soprattutto se la causa è già in decisione. Rilevanza: trattare non autorizza ad aspettare.
- Corte d’appello di Roma, Sez. I, 12 marzo 2025, R.G. 51455/2023 e 51459/2023 V.G. (CCII). Principio: la preclusione dell’art. 40, comma 10, non ammette deroghe né valutazioni caso per caso. Rilevanza: conferma il rigore anche nella giurisprudenza di merito.
- Cass. civ., Sez. I, 4 settembre 2009, n. 19214 (legge fallimentare). Principio: il debitore non ha diritto al rinvio per tentare un concordato o un accordo. Rilevanza: anticipa la logica della decadenza oggi codificata.
Sulla rinuncia e sull’impugnazione
- Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2008, n. 6191 (legge fallimentare). Principio: dopo la desistenza dell’unico istante, l’istruttoria proseguita su altre iniziative non richiede una nuova convocazione, salvo fatti nuovi. Rilevanza: il pagamento del solo creditore istante non garantisce la chiusura del procedimento.
- Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2000, n. 15187 (legge fallimentare). Principio: la nullità per mancata audizione va dedotta con il primo mezzo di impugnazione e non può essere sollevata per la prima volta nei gradi successivi. Rilevanza: il reclamo contro la sentenza di apertura deve contenere subito tutti i vizi di contraddittorio.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 1 ottobre 2025, n. 26510 (CCII). Principio: il provvedimento che decide il reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile per cassazione anche se intitolato “decreto”, perché conta il contenuto. Rilevanza: la difesa può proseguire fino in Cassazione senza farsi fermare dalla forma del provvedimento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita dell’udienza al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal creditore, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che il Codice impone a entrambe le parti e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta.
- Ricostruiamo il calendario del procedimento appena ricevi la PEC: deposito del ricorso, notifica, udienza, termine per le memorie, termine per la domanda di accesso agli strumenti di regolazione.
- Verifichiamo la notifica confrontando ricevute PEC, relata, tentativi presso la sede e deposito presso la casa comunale con la sequenza dell’art. 40 CCII.
- Controlliamo il decreto di convocazione: motivazione dell’eventuale abbreviazione dei termini, rispetto dei quindici giorni, contenuto della convocazione; eccepiamo i vizi in modo specifico e nel primo atto utile.
- Analizziamo i requisiti dimensionali con i commercialisti dello staff: bilanci approvati, attivo, ricavi, debiti, per verificare se l’impresa è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o rientra tra le imprese minori.
- Costruiamo il prospetto del debito scaduto distinguendo debiti contestati, rateizzati e scaduti, per verificare la soglia di 30.000 euro dell’art. 49 CCII al momento della decisione.
- Redigiamo la memoria difensiva e ci opponiamo alle istanze cautelari con la documentazione delle operazioni contestate.
- Valutiamo e depositiamo, entro la prima udienza, la domanda di accesso allo strumento di regolazione più adatto: concordato, anche con riserva, accordo di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
- Attiviamo la composizione negoziata e le misure protettive quando i tempi lo consentono, anche per includere nelle trattative i debiti verso l’erario e, dopo il D.Lgs. 147/2026, i tributi locali.
- Negoziamo con il creditore istante e formalizziamo l’accordo con un impegno di rinuncia a data certa, dopo aver verificato nel fascicolo la presenza di altri legittimati.
- Proponiamo il reclamo contro la sentenza di apertura entro trenta giorni e, se necessario, il ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa partita pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi conosce la composizione negoziata dall’interno sa come le misure protettive incidono sul procedimento di liquidazione e come costruire un percorso di risanamento che un tribunale possa considerare serio. Quando l’impresa risulta sotto le soglie, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, che consentono di indirizzare subito il debitore verso gli strumenti del sovraindebitamento. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore segue l’udienza, il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, senza cambi di linea.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso caso: la convenienza del creditore, la soglia dei debiti scaduti e la sostenibilità di un piano sono questioni economiche prima ancora che giuridiche, e vanno lette con entrambe le competenze.
Chiusura
L’udienza davanti al tribunale per la liquidazione giudiziale non è un atto di rito. È il momento in cui scadono i termini più importanti per il debitore, in cui si verifica la prova dei presupposti e in cui il creditore usa tutta la sua leva negoziale. Nell’udienza di liquidazione giudiziale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: deposita i bilanci approvati, controlla la notifica, presenta la domanda di accesso entro la prima udienza, tratta quando la convenienza del creditore cambia.
Lo Studio Monardo segue questa fase perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e gli strumenti del sovraindebitamento, che conosce come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, quando l’impresa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. A queste si aggiunge la possibilità di proseguire la difesa fino in Cassazione.
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