Come Si Calcolano I Flussi Di Cassa Del Piano Di Concordato In Continuità?

Chi prepara un concordato in continuità tende a pensare ai flussi di cassa come a un esercizio contabile: si prende il budget, si proietta su quattro o cinque anni, si sottrae quello che serve per vivere e il resto va ai creditori. È un errore di prospettiva. Il prospetto dei flussi non viene scritto per il debitore: viene scritto per essere smontato dai creditori, dal commissario giudiziale, dall’attestatore e dal tribunale. Ogni riga sarà letta da qualcuno che ha un interesse economico preciso a dimostrare che quella riga è troppo ottimista, che il valore di liquidazione è stato sottostimato, che la cassa “eccedente” è stata distribuita male.

Per questo la domanda corretta non è soltanto “come si calcolano i flussi”, ma “come verranno attaccati i flussi che calcolo”. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: un piano costruito sapendo dove la banca cercherà la crepa, dove l’Erario contesterà la percentuale, dove il fornitore strategico farà pesare il suo voto, è un piano che arriva al voto già blindato.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, deve valutare proprio la sostenibilità dei flussi prospettici dell’impresa e la loro capacità di servire il debito, prima che la trattativa con i creditori abbia senso. A questa competenza si somma il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: il piano di cassa di un concordato in continuità è un documento giuridico ed economico insieme, e va costruito e difeso da entrambe le prospettive nello stesso momento.

Le cifre che troverai nelle simulazioni sono dichiaratamente ipotetiche: servono a mostrare il meccanismo, non descrivono casi reali dello studio.

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Chi siede dall’altra parte del tavolo quando presenti i tuoi flussi

Nel concordato in continuità non hai un solo avversario. Hai una platea di soggetti con logiche diverse, ciascuno dei quali leggerà il prospetto finanziario cercando la riga che lo riguarda. Capire come ragiona ciascuno è la chiave di tutto ciò che segue.

La banca con garanzia ipotecaria o pegno. È il creditore più tecnico. Dal suo punto di vista, conviene una sola cosa: che il valore del bene su cui ha la prelazione sia stimato il più alto possibile e che quella quota di valore le venga attribuita integralmente e presto. Non le interessa granché la continuità in sé; le interessa che la continuità non diventi il pretesto per pagarla meno di quanto otterrebbe vendendo l’immobile. Ha uffici crediti abituati a leggere piani industriali, conosce gli indicatori di copertura del debito, e confronterà le tue ipotesi con quelle dei bilanci storici.

La banca chirografaria o con crediti assistiti solo da garanzie personali. Ragiona in modo opposto: sa che in liquidazione prenderebbe poco o nulla, quindi il suo interesse è che il “valore eccedente” generato dalla continuità sia il più ampio possibile e che non venga assorbito da classi di rango inferiore o dai soci. È il creditore che più di tutti contesterà la distribuzione dei flussi.

L’Erario e gli enti previdenziali. Sono creditori con vincoli istituzionali: non possono “fare uno sconto” per simpatia, devono valutare la proposta di transazione fiscale secondo parametri di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Dal 12 agosto 2026, con il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, al tavolo siedono con regole più vicine a quelle erariali anche Regioni, Comuni e altri enti territoriali per i tributi locali (IMU, TARI e simili), che possono ora essere inclusi nella transazione fiscale: un cambiamento che incide direttamente su come si costruisce la riga “debiti tributari” del piano.

Il fornitore strategico. È il creditore che ha più potere contrattuale reale, perché senza di lui la continuità si ferma. Dal suo punto di vista conviene trattare: perdere un cliente lo danneggia più di una falcidia parziale. Ma proprio perché sa di essere indispensabile, cercherà di ottenere condizioni migliori rispetto agli altri chirografari, e il piano deve gestire questa spinta senza violare la parità di trattamento all’interno della classe.

I lavoratori. La legge chiede che la continuità tuteli, per quanto possibile, i posti di lavoro (art. 84, comma 2, CCII). I crediti di lavoro hanno una tutela rafforzata anche sulla distribuzione del valore, e i loro rappresentanti valuteranno il piano soprattutto sulla tenuta occupazionale.

Gli organi della procedura. Il commissario giudiziale non è un creditore, ma la sua relazione orienta il voto: se scrive che le previsioni di incasso sono ottimistiche, la partita si sposta subito a favore dei creditori dissenzienti. L’attestatore è “dalla tua parte” solo nel senso che firma la relazione che accompagna il piano, ma risponde personalmente di ciò che attesta e quindi testerà ogni ipotesi. Il tribunale, infine, deve verificare che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza.

La convenienza di ciascuno è la lente con cui leggere ogni mossa che segue. Nessuno di questi attori è “cattivo”: tutti fanno il proprio mestiere, cioè massimizzare il recupero o minimizzare il rischio. Il tuo prospetto dei flussi vince quando, guardato con gli occhi di ciascuno di loro, risulta migliore di qualunque alternativa realistica.

Prima mossa: il creditore ricostruisce il valore di liquidazione per misurare i tuoi flussi

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, prima ancora di guardare il tuo piano industriale, è calcolare quanto prenderebbe se l’impresa venisse liquidata. È il suo punto di riferimento. Il Codice della crisi gliene dà pieno titolo: il piano deve indicare il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda (art. 87, comma 1, CCII), e nel concordato in continuità quel valore è il pavimento sotto il quale nessun creditore può essere spinto. L’art. 84, comma 6, CCII stabilisce che il valore di liquidazione va distribuito secondo l’ordine delle cause di prelazione, mentre l’art. 112, comma 3, consente al creditore dissenziente che contesta la convenienza di ottenere l’omologazione solo se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe in liquidazione giudiziale.

Tradotto in termini di flussi di cassa: ogni euro che il tuo piano promette va confrontato con l’euro che il creditore incasserebbe dalla vendita atomistica dei beni, al netto dei costi e dei tempi di una liquidazione giudiziale. Se il confronto non regge, il resto del prospetto è irrilevante.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene impostare la discussione sul valore di liquidazione perché è un terreno concreto: perizie, valori OMI, prezzi d’asta storici, valori di realizzo del magazzino. È molto più facile contestare una stima immobiliare che contestare una previsione di fatturato a quattro anni. Il creditore garantito, in particolare, punterà a far emergere un valore di liquidazione dell’immobile più alto di quello indicato, per alzare la soglia che il piano deve rispettare.

Il creditore chirografario, invece, preferisce spesso non alzare troppo il valore di liquidazione complessivo: se i beni valgono molto in liquidazione, quel valore va per prima cosa ai privilegiati, e a lui resta poco. Il suo interesse è piuttosto dimostrare che la continuità genera molto valore aggiuntivo e che una parte maggiore di esso spetta a lui.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge impone parametri precisi.

Il confronto va fatto con la liquidazione giudiziale, non con una vendita ideale a prezzo pieno. Il creditore non può prendere il valore di mercato dell’immobile e pretendere che sia quello il benchmark: deve considerare ribassi d’asta, tempi, spese di procedura e prededuzioni che in liquidazione graverebbero sull’attivo.

La stima del complesso aziendale non è automatica. L’art. 112, comma 4, CCII prevede che il tribunale disponga la stima solo se un creditore dissenziente contesta la convenienza o il rispetto delle condizioni del comma 2. Fino a quel momento, la partita si gioca sulle stime allegate al piano e sulla verifica dell’attestatore e del commissario.

Il valore di liquidazione è “fotografato” alla data della domanda. Non può essere aggiornato a piacimento da un creditore in sede di voto con valori successivi che gli convengono di più, salvo che emergano fatti nuovi rilevanti segnalati dagli organi della procedura.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è costruire il valore di liquidazione con la stessa cura con cui costruisci i flussi della continuità, e allegare al piano un prospetto di confronto “creditore per creditore” che mostri, per ciascuna classe, quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale e quanto otterrebbe con il piano, con i relativi tempi.

In pratica, il valore di liquidazione si costruisce così:

  1. si parte dall’attivo realizzabile (immobili, impianti, magazzino, crediti commerciali, liquidità);
  2. si applicano percentuali di realizzo prudenziali e motivate (per gli immobili, l’abbattimento tipico delle vendite competitive; per il magazzino, il valore di realizzo in blocco; per i crediti, il rischio di incasso e di contestazione);
  3. si aggiungono eventuali recuperi da azioni revocatorie o di responsabilità che sarebbero esperibili solo in liquidazione giudiziale;
  4. si sottraggono i costi della liquidazione giudiziale (compenso del curatore determinato per legge, spese di custodia, vendita e pubblicità, contenzioso);
  5. si distribuisce il netto secondo il rango delle prelazioni.

Un dettaglio che spesso viene trascurato: le azioni recuperatorie. Se esistono atti potenzialmente revocabili o profili di responsabilità degli amministratori, il creditore li valorizzerà nel suo calcolo alternativo. Il piano deve prenderli in considerazione e spiegare come vengono trattati: ignorarli è il modo più rapido per vedersi contestare la convenienza.

Le pronunce che ti proteggono

La giurisprudenza ha chiarito che la soglia della liquidazione è la vera unità di misura della tutela del dissenziente. Con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha letto le condizioni dell’omologazione forzosa del concordato in continuità alla luce della direttiva UE 2019/1023, chiarendo che il sistema poggia proprio sulla distinzione tra valore di liquidazione (che segue rigidamente le prelazioni) e valore eccedente (distribuito con regole più flessibili). La stessa pronuncia ricorda che la relazione del professionista indipendente, se adeguata, fonda la valutazione di fattibilità già compiuta in sede di ammissione.

Sul rispetto della graduazione delle prelazioni, la Cass. n. 28574 del 28 ottobre 2025, pur riferita al concordato minore, ha affermato che la violazione dell’ordine delle cause di prelazione è un vizio di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio e prima dell’omologazione: un principio che conferma quanto sia rischioso costruire la distribuzione del valore di liquidazione in modo approssimativo.

Seconda mossa: lo stress test sulle ipotesi che generano la cassa

La mossa

Superato il confronto con la liquidazione, il creditore attacca il cuore del piano: le ipotesi da cui nascono i flussi. È qui che la domanda del titolo trova la sua risposta tecnica, perché il creditore smonterà il calcolo seguendo la stessa sequenza con cui va costruito.

Il flusso di cassa di un piano in continuità si costruisce, anno per anno (e per il primo anno idealmente mese per mese o trimestre per trimestre), secondo questo schema:

Passaggio Voce Cosa contesterà il creditore
1 Ricavi previsti Crescita rispetto allo storico, portafoglio ordini, perdita di clienti dovuta alla crisi
2 Costi operativi Marginalità migliore del passato senza spiegazione, costi del personale sottostimati
3 = Margine operativo lordo (EBITDA) Coerenza con il settore e con gli ultimi esercizi
4 +/- Variazione del capitale circolante Tempi di incasso ottimistici, fornitori che chiederanno pagamento anticipato
5 – Investimenti (capex) Investimenti necessari omessi per “liberare” cassa
6 – Imposte correnti Imposte sugli utili futuri e sulle sopravvenienze da esdebitazione ignorate
7 = Flusso di cassa operativo Il dato su cui si misura la capacità di servire il debito
8 – Costi della procedura e prededuzioni Compensi degli organi, attestatore, advisor, spese di giustizia
9 – Debiti correnti e finanziamenti prededucibili Rimborsi della finanza interinale o della nuova finanza
10 + Apporti esterni (soci, terzi, cessioni non strategiche) Certezza e vincolatività degli apporti
11 = Flusso disponibile per i creditori concorsuali La “torta” da distribuire secondo le regole dell’art. 84

Il punto 11 è il numero che conta: è la cassa effettivamente destinabile ai creditori anteriori, dopo che l’impresa ha pagato tutto ciò che le serve per continuare a vivere. Se un piano mostra un flusso disponibile elevato ma lo ottiene comprimendo il circolante o rinviando investimenti indispensabili, il creditore se ne accorgerà.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, attaccare le ipotesi conviene perché ogni punto percentuale di ricavi in meno o di margine in meno si traduce in una riduzione del flusso disponibile e quindi in un argomento per dire che il piano è irrealistico. Se il creditore riesce a far emergere che il piano è “tirato”, può ottenere tre risultati: votare contro con una motivazione credibile, condizionare la relazione del commissario, oppure ottenere un miglioramento della proposta in cambio del voto favorevole.

Il creditore preferisce non fare questa mossa quando il piano si fonda su dati storici solidi e su contratti già firmati: contestare un fatturato coperto da ordini in portafoglio è difficile e rischia di screditare la sua posizione.

I suoi limiti

Il creditore non può pretendere un piano “a rischio zero”. Nel concordato in continuità il parametro di omologazione non è la certezza dei flussi, ma l’assenza di ragionevoli prospettive di superamento dell’insolvenza: l’art. 112, comma 1, CCII richiede che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza, mentre l’art. 47 CCII, in sede di ammissione, colpisce solo il piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

La valutazione di convenienza economica appartiene ai creditori nel voto, non a un singolo creditore che pretenda di imporla al tribunale. Il dissenso va espresso votando e, se del caso, con un’opposizione motivata; il creditore non può bloccare la procedura semplicemente dichiarando di non credere alle previsioni.

L’attestatore non è il consulente del creditore. La relazione prevista dall’art. 87, comma 3, CCII deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore può criticarla, ma deve farlo con argomenti tecnici, non con un generico scetticismo.

La tua contromossa

La contromossa chiave è presentare i flussi già “stressati”: uno scenario base e almeno uno scenario peggiorativo (sensitivity), mostrando che anche nello scenario peggiorativo il trattamento promesso ai creditori resta sostenibile o è protetto da un margine di sicurezza. È la tecnica che le buone pratiche professionali dei commercialisti, a partire dai principi del CNDCEC per la redazione e l’attestazione dei piani di risanamento, considerano centrale: un piano che non prevede alcun margine per l’imprevisto è un piano che il creditore tecnico boccerà.

Concretamente:

  • ancora le ipotesi di ricavo allo storico degli ultimi tre esercizi e spiega ogni scostamento con fatti verificabili (contratti, ordini, nuove linee di prodotto già avviate);
  • isola le azioni di risanamento (riduzione del personale concordata, chiusura di un ramo in perdita, rinegoziazione dei canoni) e quantifica separatamente il loro effetto sui flussi, così che il creditore veda da dove nasce il miglioramento;
  • costruisci il capitale circolante con tempi realistici: un’impresa in concordato, almeno nel primo periodo, sarà pagata dai clienti con i tempi di sempre ma dovrà pagare i fornitori più velocemente, perché molti chiederanno pagamenti anticipati o in contanti;
  • inserisci un fondo rischi esplicito per contenziosi, imprevisti e scostamenti, e chiarisci che, se non utilizzato, va a beneficio dei creditori;
  • calcola un indicatore di copertura del debito (rapporto tra flussi disponibili e servizio del debito concordatario) per ogni anno di piano, perché è il linguaggio che la banca usa già internamente.

Questo è anche il terreno in cui l’esperienza della composizione negoziata è più utile. Lo Studio Monardo, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e il suo staff di commercialisti, applica al piano concordatario lo stesso metodo di verifica della sostenibilità del debito usato nella composizione negoziata: flussi prospettici confrontati con il debito da servire, prima di proporre qualsiasi percentuale ai creditori. Il test pratico e la lista di controllo predisposti per la composizione negoziata ruotano proprio attorno alla capacità dei flussi di servire il debito: è un banco di prova che i creditori conoscono e che, adottato in anticipo, toglie loro molti argomenti.

Le pronunce che ti proteggono

Sull’onere di chi presenta il piano e sul ruolo del professionista, la giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare resta un riferimento utile, da leggere con la consapevolezza che il Codice della crisi ha riformulato i parametri. La Cass. n. 17079 del 12 agosto 2016 ha valorizzato l’esigenza che il professionista attestatore svolga un’indagine puntuale sui dati e sulla fattibilità del piano: il che significa, per il debitore, che una relazione accurata è uno scudo, mentre una relazione superficiale è il primo bersaglio del creditore. La Cass. n. 1180 del 18 gennaio 2018 ha precisato l’ambito del giudizio sulla fattibilità economica del piano, distinguendolo dalla valutazione di convenienza riservata ai creditori. La Cass. n. 1181 del 18 gennaio 2018, in un caso di piano fondato su un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ha ribadito che la fattibilità va verificata in concreto, sulla base delle specifiche operazioni previste dal piano. Ancora, la Cass. n. 9932 del 20 aprile 2018 (legge fallimentare) ha posto in capo al debitore l’onere di integrare la dimostrazione dei requisiti di fattibilità delle parti del piano contestate: se il creditore o il commissario sollevano un dubbio specifico su una voce dei flussi, sei tu a dover rispondere con dati, non loro a dover dimostrare che hai torto.

Tre righe del prospetto che il creditore legge con la lente

Nella pratica, le contestazioni sui flussi si concentrano quasi sempre su tre voci. Conoscerle in anticipo permette di costruirle in modo da resistere.

Il capitale circolante del primo anno. È la riga in cui un piano ottimista “nasconde” la cassa. L’impresa che deposita la domanda di concordato vede cambiare il comportamento dei propri fornitori: molti pretendono il pagamento alla consegna o anticipato, alcuni riducono i fidi commerciali, altri sospendono le forniture finché non vedono garanzie. Allo stesso tempo, i clienti non pagano più in fretta solo perché il fornitore è in difficoltà; anzi, qualcuno approfitta per allungare i tempi o sollevare contestazioni. Il risultato è un assorbimento di cassa nei primi mesi che il piano deve stimare in modo esplicito. Un piano che nel primo anno mostra un circolante neutro o addirittura un rilascio di cassa sarà il primo bersaglio del creditore tecnico. La contromossa è costruire un piano di tesoreria mensile per i primi dodici mesi, che mostri come l’impresa supera il picco di fabbisogno: con la finanza interinale, con l’apporto dei soci, con lo smobilizzo di magazzino eccedente.

La finanza nuova e il suo rimborso. Se il piano prevede nuovi finanziamenti, autorizzati durante la procedura o previsti in esecuzione del piano, il loro rimborso è prededucibile e precede i creditori concorsuali. L’art. 112, comma 1, CCII chiede che gli eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori. Dal punto di vista del creditore anteriore, ogni euro di finanza nuova è un euro che passa davanti a lui. Per questo contesterà sia la necessità del finanziamento, sia il suo costo, sia il calendario di rimborso. La contromossa è dimostrare che senza quella finanza il flusso disponibile per i creditori sarebbe inferiore, non superiore: il finanziamento deve generare più cassa di quanta ne assorbe, e il prospetto deve mostrarlo con un confronto “con” e “senza”.

Il profilo temporale e l’attualizzazione. Due piani che promettono lo stesso importo complessivo non sono equivalenti se uno paga in due anni e l’altro in cinque. Le banche ragionano sempre in valore attuale: sconteranno i pagamenti futuri a un tasso che riflette il rischio dell’impresa e confronteranno il risultato con il valore di liquidazione, anch’esso realizzabile in un certo tempo. Il debitore che presenta un confronto con la liquidazione in valori nominali, senza considerare i tempi di entrambe le alternative, offre al creditore un argomento facile. La contromossa è presentare il confronto anche in valori attualizzati, esplicitando il tasso usato e i tempi stimati della liquidazione giudiziale, che di regola sono tutt’altro che brevi: aste, contenziosi, riparti parziali. Spesso, proprio il confronto attualizzato mostra che la continuità è più conveniente di quanto i valori nominali facciano pensare.

Il ruolo dell’esperienza della composizione negoziata

Molti concordati in continuità nascono dopo una composizione negoziata che non ha portato a un accordo. In questi casi il debitore ha un vantaggio spesso sottovalutato: le ipotesi del piano sono già state discusse con le banche durante le trattative, e l’Esperto ha valutato la ragionevole perseguibilità del risanamento sulla base di quei flussi. Dal punto di vista del creditore, è più difficile contestare in sede concordataria ipotesi che non aveva contestato, o aveva contestato su punti specifici poi corretti, durante la composizione negoziata. Portare nel piano concordatario la storia di quella trattativa, con le osservazioni ricevute e le correzioni apportate, è un modo per dimostrare che i flussi sono stati già sottoposti al vaglio di chi oggi deve votarli. Al contrario, un piano che stravolge senza spiegazione le ipotesi discusse pochi mesi prima offrirà al creditore un argomento di inattendibilità.

Terza mossa: la contesa sulla destinazione della cassa eccedente

La mossa

Una volta accertato che il piano genera un flusso disponibile, la partita si sposta su chi debba riceverlo. È la mossa più sofisticata, ed è quella che distingue il concordato in continuità da ogni altro strumento. L’art. 84, comma 6, CCII introduce una doppia regola: il valore di liquidazione si distribuisce rispettando la graduazione delle cause di prelazione (regola di priorità assoluta), mentre il valore eccedente quello di liquidazione, cioè quanto la continuità genera in più, può essere distribuito in modo che i crediti inseriti nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto alle classi di grado inferiore (regola di priorità relativa).

Il creditore conosce perfettamente questa architettura. La sua mossa consiste nel contestare due cose: che il “valore eccedente” sia stato calcolato correttamente e che sia stato ripartito rispettando la priorità relativa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene spostare la discussione sulla distribuzione perché qui ogni classe gioca contro le altre. Il creditore privilegiato degradato al chirografo per incapienza, ad esempio, cercherà di dimostrare che una quota del valore eccedente gli spetta prima delle classi di rango inferiore; il chirografario cercherà di dimostrare che i soci o i creditori postergati stanno ricevendo qualcosa a sue spese.

Il creditore evita invece questa mossa quando la sua classe è già trattata in modo più favorevole delle altre: aprire la discussione sulla distribuzione rischierebbe di mettere in discussione proprio il suo vantaggio.

I suoi limiti

Il valore eccedente è, per definizione, ciò che la continuità produce oltre la liquidazione: il creditore non può pretendere che venga distribuito integralmente secondo la priorità assoluta, perché la legge ha scelto consapevolmente una regola diversa per incentivare la prosecuzione dell’impresa.

Nessun creditore può ricevere più del proprio credito (art. 112, comma 2, lett. c), CCII): il creditore non può ottenere, attraverso la redistribuzione del valore eccedente, un’utilità superiore a quanto gli spetta.

La contestazione deve essere specifica. Il creditore che lamenta un’erronea distribuzione deve indicare quale classe è stata trattata in modo più favorevole e perché ciò viola la regola; un generico “non è giusto” non basta.

La tua contromossa

La contromossa chiave è separare graficamente, nel prospetto dei flussi, la quota destinata a coprire il valore di liquidazione e la quota che costituisce valore eccedente, mostrando anno per anno come ciascuna viene distribuita tra le classi. Il creditore che vede chiaramente le due “torte” ha molti meno spazi per sostenere che il piano abbia mescolato le regole.

Operativamente:

  • la prima tranche dei flussi (o i proventi della vendita dei beni non strategici) va destinata a garantire che ogni classe riceva almeno quanto otterrebbe in liquidazione, nel rispetto rigoroso delle prelazioni;
  • il valore eccedente viene distribuito secondo la regola di priorità relativa, documentando per ogni classe dissenziente potenziale il confronto con le classi di pari grado e di grado inferiore;
  • i tempi di pagamento sono parte del trattamento: un pagamento in quattro anni vale meno dello stesso importo pagato subito, e il creditore lo farà notare; il prospetto deve rendere esplicito il profilo temporale, e in caso di pagamenti dilazionati dei privilegiati occorre tenere conto delle regole sul voto e sulla dilazione previste dal Codice;
  • le classi vanno formate su criteri omogenei di posizione giuridica e interessi economici, perché la distribuzione del valore eccedente è contestabile anche attraverso la contestazione della formazione delle classi.

Un caso particolare riguarda la continuità “mista”, in cui il piano prevede anche la cessione di beni non funzionali. Il ricavato di quelle cessioni non è flusso della continuità in senso stretto: rientra nel valore di liquidazione e segue la priorità assoluta. Separarlo dai flussi operativi evita una delle contestazioni più frequenti.

Le pronunce che ti proteggono

La già citata Cass. n. 7663 del 30 marzo 2026 è oggi il riferimento più importante sulla distribuzione del valore nella continuità: la Corte ha chiarito che, in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, l’omologazione forzosa resta possibile se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori soddisfatti, anche solo in parte, secondo l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente, leggendo il testo originario dell’art. 112, comma 2, lett. d) in coerenza con la direttiva europea e con il successivo intervento del D.Lgs. 136/2024. Per il debitore, la lezione è chiara: la costruzione delle classi e della distribuzione del valore eccedente non è un dettaglio grafico, ma ciò che determina se il dissenso di una o più classi potrà essere superato.

Sotto la legge fallimentare, la Cass. n. 23139 del 22 ottobre 2020 si è occupata della cessione di beni in esecuzione di un concordato con continuità e delle relative procedure competitive: un richiamo utile per ricordare che anche i flussi provenienti da dismissioni previste dal piano devono essere trattati con regole proprie e trasparenti.

Quarta mossa: l’Erario e gli enti territoriali misurano la convenienza della transazione fiscale

La mossa

Nel concordato in continuità il debito tributario e contributivo è spesso una delle voci più pesanti. L’Agenzia delle entrate, l’Agente della riscossione e gli enti previdenziali valutano la proposta di transazione fiscale prevista dall’art. 88 CCII confrontando il trattamento offerto con quello che otterrebbero nell’alternativa liquidatoria. La loro mossa è semplice: verificare che la percentuale proposta per i crediti tributari sia sostenuta dai flussi e non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione, e controllare che il piano preveda il pagamento regolare delle imposte correnti generate dalla continuità.

Con il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, questa mossa è diventata accessibile anche agli enti territoriali per i tributi locali gestiti direttamente: IMU, TARI e gli altri tributi di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere inclusi nella transazione fiscale, con un regime avvicinato a quello dei crediti erariali. Per chi costruisce il piano significa che anche i debiti verso il Comune non vanno più pensati come una variabile “a parte”, da pagare integralmente fuori procedura, ma possono entrare nella ristrutturazione con le relative regole su classi, maggioranze e superamento del dissenso.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista dell’amministrazione, la convenienza è quasi esclusivamente comparativa: accettare la proposta se essa garantisce un recupero superiore a quello della liquidazione giudiziale. L’ente pubblico non ha interesse alla continuità in sé, ma ha interesse a non perdere un contribuente che, se sopravvive, continuerà a versare imposte. Questo secondo aspetto, spesso trascurato nei piani, è un argomento da valorizzare.

L’ente preferisce non contestare quando il piano dimostra in modo documentato che la percentuale offerta è superiore al realizzo liquidatorio e che i flussi futuri includono il pagamento puntuale delle imposte correnti.

I suoi limiti

L’amministrazione non può pretendere il pagamento integrale come condizione per aderire: la transazione fiscale esiste proprio per consentire un trattamento parziale o dilazionato, purché rispettoso dei parametri di legge.

Il dissenso dell’ente pubblico non è sempre definitivo. Nel concordato preventivo, in presenza delle condizioni di legge, il tribunale può superare la mancata adesione dell’amministrazione quando la proposta risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; il D.Lgs. 147/2026, secondo i primi commenti, estende questa logica anche agli enti locali per i tributi ora transigibili.

La parità di trattamento vale anche per il fisco: l’ente non può essere trattato peggio di creditori in posizione comparabile, ma neppure può pretendere un trattamento migliore di quello che la legge gli riconosce.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire nel prospetto dei flussi due righe distinte e ben visibili: le imposte correnti generate dalla continuità (che devono essere pagate regolarmente) e il debito tributario pregresso oggetto di transazione (che segue il piano concordatario). Mescolarle è un errore che offre all’amministrazione un argomento immediato.

Inoltre:

  • calcola l’effetto fiscale dell’esdebitazione: la riduzione dei debiti per effetto del concordato può generare sopravvenienze attive; il piano deve verificare il loro trattamento fiscale e l’eventuale impatto sulle imposte future;
  • prepara un confronto analitico con la liquidazione specifico per i crediti tributari, tenendo conto del loro grado di privilegio;
  • per i tributi locali, verifica se, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.Lgs. 147/2026, sia conveniente inserirli nella transazione o se il loro importo e il loro rango rendano preferibile un pagamento ordinario; la scelta incide sulla struttura delle classi e quindi sulla dinamica del voto.

Le pronunce che ti proteggono

La Cass. n. 7663 del 30 marzo 2026 è significativa anche su questo fronte: il ricorrente era l’Agenzia delle entrate, e la Corte ha respinto le sue censure sia sul meccanismo dell’omologazione con classi dissenzienti sia sulla pretesa “immeritevolezza” del debitore. La Cassazione ha chiarito che la legge non richiede una meritevolezza soggettiva e che i debiti tributari esistenti ma non pagati non costituiscono, di per sé, atti in frode o passività inesistenti. Il mancato pagamento delle imposte, quindi, non è in sé un ostacolo al concordato: lo diventa solo se il piano non lo gestisce con flussi credibili.

Quinta mossa: il voto, la relazione del commissario e l’opposizione all’omologazione

La mossa

Tutto il lavoro di analisi del creditore converge in un momento: il voto. Nel concordato in continuità la proposta è approvata se in ciascuna classe è raggiunta la maggioranza prevista dall’art. 109 CCII; prima del voto, il commissario giudiziale deposita la sua relazione, che analizza anche la fattibilità del piano e la credibilità delle previsioni. Il creditore che ha individuato debolezze nei flussi le porterà all’attenzione del commissario, voterà contro e, se la proposta viene comunque approvata o omologata con il superamento del dissenso, potrà proporre opposizione contestando la convenienza ai sensi dell’art. 112, comma 3, CCII.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il voto è il momento di massimo potere negoziale: prima del voto il debitore ha bisogno del suo consenso, dopo il voto quel potere si riduce. È razionale, per un creditore con una posizione rilevante nella sua classe, far sapere in anticipo che il voto favorevole dipende da un miglioramento della proposta.

Il creditore preferisce non arrivare all’opposizione quando sa che il proprio credito è soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione: in quel caso, l’opposizione per difetto di convenienza ha poche possibilità e può comportare costi di giustizia e il rischio di condanna alle spese.

I suoi limiti

L’opposizione per difetto di convenienza ha un perimetro definito: nel concordato in continuità il tribunale omologa se il credito dell’opponente risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella della liquidazione giudiziale. Il creditore non può ottenere il rigetto dell’omologazione semplicemente perché avrebbe preferito una percentuale più alta.

Il voto, una volta espresso, segue regole precise. Il cambiamento del voto è legato a fatti sopravvenuti che incidono sulla fattibilità, non a un ripensamento opportunistico.

Senza voto, non c’è omologazione. Questo limite gioca in entrambe le direzioni: il debitore non può aggirare il voto, ma il creditore non può ottenere che il giudice si sostituisca al ceto creditorio nella valutazione di convenienza.

La tua contromossa

La contromossa chiave è anticipare la relazione del commissario: fornire spontaneamente al commissario, fin dall’inizio, il modello dei flussi completo, le ipotesi sottostanti e gli scenari di sensitivity, così che la sua relazione si fondi sui tuoi dati e non su quelli del creditore dissenziente. Un commissario che ha a disposizione un modello trasparente e verificabile ha meno ragioni per formulare riserve.

Inoltre:

  • monitora l’andamento effettivo durante la procedura: tra la domanda e il voto passano mesi, e se i dati consuntivi si discostano dalle previsioni il creditore lo userà; meglio aggiornare il piano spontaneamente che subirne la contestazione;
  • prepara per ogni classe una sintesi comprensibile del trattamento e del confronto con la liquidazione: molti creditori votano sulla base di una pagina, non di un modello di cinquanta fogli;
  • valuta in anticipo se occorrerà chiedere l’omologazione con superamento del dissenso, costruendo la distribuzione del valore secondo le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII.

Le pronunce che ti proteggono

La Cass. ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025 ha ribadito che l’omologazione presuppone l’approvazione dei creditori: se la proposta è stata dichiarata inammissibile e il voto non si è svolto, il giudice dell’impugnazione non può omologarla direttamente. È un principio che tutela il ruolo del ceto creditorio, ma che ricorda anche al debitore quanto sia importante arrivare al voto con un piano ammissibile.

Sotto la legge fallimentare, la Cass. n. 29770 del 29 dicembre 2020 ha riconosciuto ai creditori la possibilità di modificare il voto già espresso quando il commissario giudiziale segnala mutamenti delle condizioni di fattibilità dopo l’approvazione: se i flussi effettivi si discostano dal piano prima dell’omologazione, il consenso ottenuto non è al sicuro.

Sesta mossa: dopo l’omologa, il creditore controlla i flussi e minaccia la risoluzione

La mossa

L’omologazione non chiude la partita. Nel concordato in continuità i pagamenti si distribuiscono su più anni, e ogni anno il creditore confronta i flussi effettivi con quelli promessi. Il commissario giudiziale sorveglia l’esecuzione (art. 118 CCII) e, se i pagamenti non arrivano o arrivano in misura inferiore, il creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la minaccia della risoluzione è uno strumento di pressione: ricordare al debitore che uno scostamento significativo può riaprire lo scenario liquidatorio lo spinge a dare priorità ai pagamenti concordatari. Tuttavia, la risoluzione non conviene quasi mai davvero al creditore: riporterebbe l’impresa verso la liquidazione giudiziale, con un recupero spesso inferiore a quello che il concordato stava comunque garantendo.

I suoi limiti

La risoluzione richiede un inadempimento che non sia di scarsa importanza: un ritardo modesto o uno scostamento limitato e recuperabile non giustifica la risoluzione.

La domanda di risoluzione è soggetta a un termine: secondo l’art. 119 CCII, il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

Il correttivo del 2024 ha disciplinato le modifiche del piano dopo l’omologazione: uno scostamento dei flussi può essere gestito con un aggiornamento del piano, nei limiti e con le garanzie previste, prima che il creditore arrivi a chiedere la risoluzione.

La tua contromossa

La contromossa chiave è prevedere nel piano un sistema di monitoraggio dei flussi, con report periodici al commissario e soglie di scostamento oltre le quali si attivano misure correttive già indicate nel piano. Un piano che dice in anticipo cosa accadrà se i ricavi scenderanno del 10% (ad esempio: vendita di un bene non strategico, apporto aggiuntivo dei soci, riduzione di costi programmata) toglie al creditore il terreno della sorpresa.

Inoltre, le prededuzioni maturate durante la procedura devono trovare collocazione nel prospetto dei flussi. I compensi dei professionisti che hanno predisposto il piano, l’attestatore, il commissario giudiziale e le altre spese di procedura sono voci prededucibili che riducono la cassa disponibile per i creditori concorsuali, e vanno quantificati nel piano secondo le regole di legge. La Cass. ord. n. 25387 del 23 settembre 2024 ha affrontato la prededucibilità del compenso dell’advisor contabile per l’attività svolta in funzione della domanda di concordato poi non andata a buon fine, e la Cass. n. 22781 del 13 agosto 2024 si è occupata dell’ammissione al passivo del credito del professionista che aveva predisposto il piano e la relativa asseverazione: due pronunce che mostrano quanto queste voci siano concrete e contestabili, e perché vadano indicate in modo trasparente nel piano.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con cifre dichiaratamente inventate, costruite solo per mostrare come si calcolano i flussi e come il creditore li legge. Non descrivono casi reali e non sostituiscono la valutazione del singolo piano.

Simulazione 1 — Dal margine operativo al flusso disponibile per i creditori

Ipotesi: impresa manifatturiera con piano in continuità diretta di quattro anni. Il prospetto è costruito secondo la sequenza vista nella seconda mossa.

Voce (importi in euro, ipotetici) Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4
Margine operativo lordo (EBITDA) 412.700 448.900 471.300 483.600
Variazione capitale circolante -58.300 -21.700 -9.600 -4.100
Investimenti di mantenimento -71.900 -64.300 -58.700 -61.200
Imposte correnti -36.400 -49.800 -57.200 -60.300
Flusso di cassa operativo 246.100 313.100 345.800 358.000
Costi di procedura e prededuzioni -94.250 -18.400 -12.900 -11.700
Apporto dei soci +118.600 0 0 0
Flusso disponibile per i creditori 270.450 294.700 332.900 346.300

Il flusso disponibile cumulato è di 1.244.350 euro. Il valore di liquidazione netto stimato alla data della domanda, dopo abbattimenti d’asta e costi della liquidazione giudiziale, è ipotizzato in 1.006.800 euro. Il valore eccedente generato dalla continuità è quindi di 237.550 euro.

Distribuzione del valore di liquidazione (priorità assoluta): la banca ipotecaria, con un credito di 638.400 euro, riceve 571.900 euro (valore di realizzo dell’immobile in liquidazione) e il residuo di 66.500 euro è degradato al chirografo; i lavoratori ricevono integralmente 96.300 euro; l’Erario privilegiato, con un credito di 389.200 euro, riceve 338.600 euro. A questo punto il valore di liquidazione è esaurito.

Distribuzione del valore eccedente (priorità relativa): 50.600 euro completano il pagamento dell’Erario privilegiato; i restanti 186.950 euro vanno ai chirografari, il cui monte complessivo (fornitori, quota degradata della banca, altri) è di 1.164.100 euro, con una percentuale di circa il 16,06%.

La mossa del creditore chirografario: farà notare che i pagamenti sono scaglionati in quattro anni e che, attualizzati, valgono meno; chiederà perché l’apporto dei soci non sia stato destinato in misura maggiore ai chirografari. La contromossa: mostrare che in liquidazione la sua classe riceverebbe zero, che l’attualizzazione non porta comunque il trattamento sotto la soglia della liquidazione, e che l’apporto dei soci serve a coprire le prededuzioni del primo anno, senza le quali il piano non partirebbe.

Simulazione 2 — Lo stress test che il creditore farà comunque

Stessa impresa. La banca chirografaria applica al piano uno scenario peggiorativo: ricavi inferiori dell’8% e marginalità ridotta, con un effetto complessivo sul flusso disponibile cumulato del -14,2%. Il flusso disponibile scende da 1.244.350 a circa 1.067.652 euro.

Il valore eccedente si riduce a circa 60.852 euro. Dopo il completamento dell’Erario privilegiato (50.600 euro), ai chirografari resterebbero circa 10.252 euro, pari a meno dell’1%. Questa è la mossa che il creditore porterà al commissario: “nello scenario realistico, la mia classe non riceve nulla di significativo”.

La contromossa costruita in anticipo: il piano prevede la cessione di un capannone non strategico, stimata prudenzialmente in 143.800 euro, attivabile automaticamente se il flusso disponibile cumulato al termine del secondo anno scende sotto una soglia predeterminata. Con quella cessione, ai chirografari andrebbero circa 154.052 euro, pari a circa il 13,23%. Il piano può allora proporre una percentuale minima garantita prossima al 13%, con la possibilità di arrivare al 16% se lo scenario base si realizza: una struttura che il creditore tecnico rispetta, perché ha già incorporato il suo stress test.

Simulazione 3 — Lo scostamento dopo l’omologazione

Il concordato viene omologato. Al termine del secondo anno il flusso disponibile effettivo è di 251.900 euro, contro i 294.700 previsti: uno scostamento di 42.800 euro, pari a circa il 14,5%. Un fornitore chirografario scrive al commissario evocando la risoluzione.

La lettura strategica: lo scostamento supera la soglia del 10% che il piano aveva indicato per attivare le misure correttive, ma non comporta ancora un mancato pagamento delle rate concordatarie, perché il primo anno aveva prodotto un piccolo margine e il fondo rischi non è stato utilizzato. Il debitore attiva la misura correttiva prevista (anticipo della cessione del bene non strategico), informa il commissario con un report e aggiorna le proiezioni. Il creditore, a quel punto, deve confrontarsi con un inadempimento che non si è verificato e con un piano che si sta autocorreggendo secondo regole note fin dall’inizio. Se l’ultimo adempimento del piano fosse fissato al 31 dicembre 2030, il termine annuale per chiedere la risoluzione decorrerebbe da quella data: il creditore non ha fretta, ma neppure un’arma illimitata.

Quando all’avversario conviene trattare sui flussi

C’è un aspetto che quasi nessuna guida affronta: i momenti in cui il creditore è più disposto ad accettare, o addirittura a migliorare, la struttura dei flussi. Leggerli permette di aprire il tavolo nel momento giusto.

Prima del deposito della domanda. È il momento in cui il creditore ha la massima incertezza e il debitore la massima flessibilità. Se l’impresa ha attraversato una composizione negoziata, il dialogo con le banche sui flussi prospettici è già avviato e le ipotesi del piano possono essere state discusse con loro: è uno dei vantaggi concreti di affrontare la crisi per tempo con l’assistenza di un Esperto Negoziatore. Dal punto di vista della banca, conviene trattare in questa fase perché può influire sulle ipotesi prima che diventino un documento depositato e attestato.

Dopo la relazione dell’attestatore e prima della relazione del commissario. Se la relazione dell’attestatore è solida, il creditore sa che contestare il piano sarà difficile. È il momento in cui spesso propone un accordo: voto favorevole in cambio di un piccolo miglioramento della percentuale, di un’accelerazione dei pagamenti o di una garanzia sull’apporto esterno. Accettare un miglioramento marginale in cambio della certezza del voto di una classe è spesso la scelta più razionale anche per il debitore.

Quando il creditore teme il superamento del dissenso. Se il piano è costruito in modo da rispettare le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII, il creditore sa che il suo voto contrario potrebbe non bastare a bloccare l’omologazione. In questa situazione gli conviene negoziare piuttosto che opporsi: un voto favorevole condizionato a un piccolo vantaggio vale più di un voto contrario che verrebbe superato.

Quando il fornitore strategico ha bisogno di continuare a vendere. Il fornitore indispensabile è il primo a trattare se gli si offre continuità di rapporto: il piano può prevedere il pagamento dei crediti anteriori per prestazioni essenziali, alle condizioni e con le attestazioni richieste dall’art. 100 CCII, e soprattutto garantire che le forniture future vengano pagate regolarmente. Per lui il flusso futuro conta più della percentuale sul passato.

Quando l’ente pubblico deve scegliere tra una percentuale certa e una liquidazione incerta. L’amministrazione finanziaria e, dopo il D.Lgs. 147/2026, anche l’ente locale per i tributi transigibili, sono più disponibili quando il confronto con la liquidazione è documentato in modo inoppugnabile e quando il piano mostra che l’impresa continuerà a versare le imposte correnti.

Il momento in cui il creditore non tratta. Quando il piano è già stato contestato dal commissario, quando i dati consuntivi tradiscono le previsioni o quando la distribuzione del valore eccedente favorisce in modo evidente i soci. In queste situazioni la sua convenienza si sposta verso il voto contrario e l’opposizione, e il debitore deve prima ricostruire la credibilità del piano.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse, i vincoli che limitano il creditore, la contromossa del debitore e la finestra temporale utile per giocarla.

Mossa del creditore Vincolo che lo limita Contromossa del debitore Finestra utile
Ricalcolo del valore di liquidazione Confronto con la liquidazione giudiziale reale (artt. 84, 87, 112 co. 3 CCII); stima solo su opposizione (art. 112 co. 4) Valore di liquidazione analitico e prospetto di confronto per classe Prima del deposito
Stress test delle ipotesi Parametro della non assenza di ragionevoli prospettive (art. 112 co. 1); non manifesta inidoneità in ammissione (art. 47) Scenari di sensitivity, fondo rischi, ipotesi ancorate allo storico Costruzione del piano e attestazione
Contesa sul valore eccedente Regola di priorità relativa (art. 84 co. 6); nessuno riceve più del credito (art. 112 co. 2 lett. c) Separazione grafica tra valore di liquidazione e valore eccedente; classi omogenee Costruzione del piano
Convenienza della transazione fiscale Art. 88 CCII; superamento del dissenso nei casi di legge; tributi locali dal D.Lgs. 147/2026 Imposte correnti distinte dal debito pregresso; confronto analitico con la liquidazione Prima del deposito e fino al voto
Voto contrario e opposizione Soglia della liquidazione per l’opposizione di convenienza (art. 112 co. 3); maggioranze dell’art. 109 Modello trasparente al commissario; sintesi per classe; impostazione per l’eventuale cram down Dall’ammissione all’omologa
Minaccia di risoluzione Inadempimento non di scarsa importanza e termine di un anno (art. 119 CCII) Monitoraggio, soglie di scostamento, misure correttive predefinite Dall’omologa all’ultimo adempimento

Le domande di chi deve presentare i flussi

“Su quanti anni devo proiettare i flussi?”

Sul periodo necessario a eseguire il piano e a dimostrare il ritorno all’equilibrio. Il Codice non fissa una durata rigida per il piano in continuità; nella pratica professionale si lavora spesso su orizzonti di tre-cinque anni, ma ciò che conta è la coerenza tra durata, pagamenti promessi e credibilità delle ipotesi. Più lungo è l’orizzonte, più il creditore sconterà l’incertezza degli ultimi anni.

“Posso usare il budget dell’anno in corso come base?”

Sì, ma non da solo. Il budget va riconciliato con i dati consuntivi degli ultimi esercizi e con la situazione patrimoniale aggiornata. Un budget che si discosta molto dallo storico senza spiegazione sarà la prima cosa che l’attestatore e il creditore contesteranno.

“Le imposte che maturano durante il piano vanno pagate o rientrano nella falcidia?”

Le imposte correnti generate dalla continuità vanno pagate regolarmente. Solo il debito tributario anteriore può essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII. Nel prospetto le due voci devono essere separate.

“Il creditore può pretendere una perizia sul valore della mia azienda?”

Solo in sede di opposizione e nei limiti di legge. L’art. 112, comma 4, CCII prevede che il tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se un creditore dissenziente contesta la convenienza o il rispetto delle condizioni per l’omologazione con classi dissenzienti.

“Se i flussi effettivi sono inferiori a quelli previsti, il concordato salta?”

Non automaticamente. La risoluzione richiede un inadempimento che non sia di scarsa importanza e una domanda proposta nei termini dell’art. 119 CCII. Un piano che prevede soglie di scostamento e misure correttive consente di gestire gli scostamenti prima che diventino inadempimento.

“I debiti verso il Comune possono entrare nel piano?”

Sì, dal 12 agosto 2026, per i tributi locali gestiti direttamente dagli enti territoriali. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 ha esteso la transazione fiscale anche a questi tributi, avvicinandone il trattamento a quello dei crediti erariali. Va però verificato caso per caso come applicare la nuova disciplina alle procedure già pendenti a quella data.

I paletti fissati dai giudici

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa del creditore. Alcuni riguardano la legge fallimentare e sono segnalati come tali: vanno letti come principi ancora utili, ma da coordinare con il testo vigente del Codice della crisi.

Sul valore di liquidazione e sulla distribuzione del valore

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026. Nel concordato in continuità, l’omologazione con classi dissenzienti è possibile anche senza la maggioranza delle classi, se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori soddisfatti, anche in parte, secondo l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente; lettura coerente con la direttiva UE 2019/1023 e con il testo dell’art. 112 riscritto dal D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: è il riferimento principale per costruire la distribuzione dei flussi in vista del superamento del dissenso.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 (concordato minore). Il mancato rispetto della graduazione delle prelazioni rende la proposta inammissibile, con vizio rilevabile anche d’ufficio e già prima dell’omologazione. Rilevanza: conferma che la distribuzione del valore di liquidazione deve rispettare rigorosamente il rango dei crediti.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23139 del 22 ottobre 2020 (legge fallimentare). Ha esaminato la cessione di beni in esecuzione di un concordato con continuità e il ricorso a procedure competitive. Rilevanza: i flussi da dismissioni previste dal piano richiedono regole proprie e trasparenti.

Sulla fattibilità e sulle ipotesi dei flussi

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026, sotto altro profilo. Il piano in continuità non deve essere privo di ragionevoli prospettive di risanamento né manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori; la relazione adeguata del professionista indipendente sostiene la valutazione già compiuta in sede di ammissione; non è richiesta la meritevolezza soggettiva del debitore. Rilevanza: delimita il perimetro delle contestazioni sulla tenuta dei flussi.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1180 del 18 gennaio 2018 (legge fallimentare). Ha precisato l’ambito del giudizio sulla fattibilità economica del piano. Rilevanza: aiuta a distinguere il controllo del giudice dalla valutazione di convenienza riservata ai creditori.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1181 del 18 gennaio 2018 (legge fallimentare). Ha richiesto una verifica in concreto della fattibilità di un piano basato su una fusione per incorporazione. Rilevanza: le operazioni straordinarie che generano flussi vanno documentate nella loro effettiva realizzabilità.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9932 del 20 aprile 2018 (legge fallimentare). In sede di revoca dell’ammissione, spetta al debitore integrare la prova della fattibilità delle parti del piano contestate. Rilevanza: quando una voce dei flussi viene messa in dubbio, l’onere di rispondere con dati è del debitore.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17079 del 12 agosto 2016 (legge fallimentare). Ha valorizzato l’esigenza di un’indagine puntuale del professionista sui dati e sulla fattibilità del piano. Rilevanza: la qualità dell’attestazione è la prima difesa contro lo stress test dei creditori.

Sul voto e sull’omologazione

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025. L’omologazione presuppone l’approvazione dei creditori: se la proposta è stata dichiarata inammissibile e il voto non si è tenuto, il giudice dell’impugnazione non può omologarla. Rilevanza: il piano deve arrivare al voto in condizioni di ammissibilità.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29770 del 29 dicembre 2020 (legge fallimentare). I creditori possono modificare il voto se il commissario segnala mutate condizioni di fattibilità dopo l’approvazione. Rilevanza: gli scostamenti tra flussi previsti e consuntivi prima dell’omologa possono rimettere in discussione il consenso.

Sulle prededuzioni che riducono la cassa disponibile

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25387 del 23 settembre 2024. Ha affrontato la prededucibilità del compenso dell’advisor contabile per attività svolte in funzione della domanda di concordato poi non andata a buon fine. Rilevanza: i compensi dei professionisti della procedura sono voci che il prospetto dei flussi deve quantificare.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22781 del 13 agosto 2024. Ha esaminato l’ammissione al passivo del credito del professionista che aveva predisposto il piano e l’asseverazione. Rilevanza: anche queste voci sono oggetto di verifica e contestazione e incidono sulla cassa destinabile ai creditori.

Cosa può fare lo Studio Monardo sui flussi del tuo piano

Il prospetto dei flussi è il terreno su cui i creditori giocheranno la loro partita. Lo Studio Monardo la gioca con te, leggendo ogni riga con gli occhi della controparte prima che lo faccia lei. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il valore di liquidazione con lo staff di commercialisti, applicando percentuali di realizzo motivate e sottraendo i costi della liquidazione giudiziale, così che il benchmark del creditore sia già nel piano.
  2. Costruiamo il prospetto dei flussi secondo la sequenza completa: margine operativo, circolante, investimenti, imposte correnti, prededuzioni, apporti, fino al flusso disponibile per i creditori.
  3. Eseguiamo noi lo stress test che faranno le banche, predisponendo scenari peggiorativi e misure correttive già inserite nel piano.
  4. Separiamo valore di liquidazione e valore eccedente e verifichiamo la distribuzione secondo priorità assoluta e relativa, classe per classe.
  5. Formiamo le classi su criteri omogenei di posizione giuridica e interesse economico, valutando in anticipo la praticabilità dell’omologazione con classi dissenzienti.
  6. Impostiamo la transazione fiscale distinguendo imposte correnti e debito pregresso e valutando, alla luce del D.Lgs. 147/2026, l’inclusione dei tributi locali.
  7. Prepariamo il dialogo con commissario e attestatore fornendo modello, ipotesi e documentazione di supporto in forma verificabile.
  8. Presidiamo il voto: sintesi per classe, confronto con la liquidazione, gestione delle trattative con i creditori nei momenti in cui la loro convenienza si sposta.
  9. Difendiamo il piano in sede di opposizione e di impugnazione, con la stessa linea strategica impostata dall’inizio.
  10. Monitoriamo l’esecuzione dopo l’omologa, con report sugli scostamenti e attivazione delle misure correttive per prevenire la risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un piano in continuità, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: è la funzione che, nella composizione negoziata, richiede di valutare la sostenibilità dei flussi prospettici rispetto al debito e di accompagnare la trattativa con le banche. Lo stesso metodo, applicato al concordato, consente di costruire flussi che i creditori riconoscono come credibili.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono e verificano il modello economico-finanziario, gli avvocati ne verificano la tenuta rispetto alle regole del Codice della crisi e alla giurisprudenza. La convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e va letta da entrambe le prospettive.

La continuità della strategia, dall’impostazione del piano fino all’eventuale giudizio in Cassazione, è garantita da un unico difensore cassazionista: la stessa linea difensiva accompagna il piano dal deposito all’ultimo grado, senza dispersioni tra professionisti diversi.

Chiusura

Nel concordato in continuità non vince il piano più ottimista, ma il piano che ha già risposto alle domande dei creditori prima che le facciano. I flussi di cassa si calcolano con una sequenza precisa, dal margine operativo al flusso disponibile, ma si difendono solo conoscendo la logica di chi li leggerà: la banca garantita che misura il valore di liquidazione, il chirografario che rivendica il valore eccedente, l’Erario e oggi anche l’ente locale che confrontano la transazione con l’alternativa liquidatoria, il commissario che verifica la tenuta delle ipotesi.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, chiamato per funzione a valutare la sostenibilità dei flussi prospettici delle imprese in crisi, e coordina uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti costruiscono insieme il modello finanziario e la sua difesa giuridica. Analizzeremo i tuoi numeri, verificheremo le ipotesi e costruiremo la strategia per presentarli ai creditori nel momento giusto.

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