La sentenza che apre la liquidazione giudiziale viene depositata in cancelleria, il curatore riceve la nomina, i creditori iniziano a fare i conti. Eppure, la mattina dopo, in molti capannoni le luci restano accese: le linee di produzione girano, i camion escono con la merce, i dipendenti timbrano il cartellino. Non è un’anomalia e non è un abuso: è una possibilità che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) disciplina all’art. 211, sotto la rubrica «Esercizio dell’impresa del debitore». Il vecchio «esercizio provvisorio» dell’art. 104 della legge fallimentare ha cambiato nome, logica e calendario.
Chi sa cosa succede dopo la sentenza, e quando, può agire al momento giusto invece di subire le decisioni altrui. È il filo di questa ricostruzione, che segue l’esercizio dell’impresa dal giorno della sentenza fino alla sua cessazione, tappa per tappa: l’autorizzazione contenuta nella sentenza stessa o concessa più tardi dal giudice delegato; il parere vincolante del comitato dei creditori; la sorte dei contratti in corso; i crediti che nascono durante la prosecuzione e che vengono pagati prima di tutti gli altri; le verifiche trimestrali e i rendiconti semestrali; infine la cessazione, che può arrivare in qualsiasi momento e con un decreto che non si può reclamare.
Lo Studio Monardo segue questo tema da una posizione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il mestiere dell’esperto consiste proprio nel valutare se un’impresa in difficoltà può restare in attività senza distruggere valore per i creditori, cioè la stessa domanda che il tribunale e il curatore si pongono quando decidono se proseguire l’esercizio. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, che porta a confrontarsi con la stessa questione, la prosecuzione dell’attività dentro una procedura liquidatoria, anche per le imprese minori.
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La mappa temporale: dall’apertura alla cessazione
Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. L’art. 211 CCII non fissa una durata massima dell’esercizio: affida al provvedimento che lo autorizza il compito di stabilirla, e la circonda di controlli periodici che fanno da orologio. Il primo principio, scritto al comma 1, è netto: l’apertura della liquidazione giudiziale non determina di per sé la cessazione dell’attività d’impresa, quando ricorrono le condizioni dei commi successivi.
Il calendario si muove su due binari d’ingresso alternativi (la sentenza stessa oppure un decreto successivo del giudice delegato) e su un’unica uscita: la cessazione, che può essere disposta dal giudice delegato su parere del comitato o direttamente dal tribunale. In mezzo corrono tre «orologi»: la convocazione trimestrale del comitato dei creditori, il rendiconto semestrale del curatore e la regola sui contratti pendenti, che durante l’esercizio funziona in modo opposto rispetto alla liquidazione «ferma».
| Tappa | Quando | Base normativa | Cosa accade | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Prima della sentenza | Artt. 12 ss., 49, 54 CCII | Si forma il quadro che il tribunale valuterà: dati aziendali, eventuale composizione negoziata, misure cautelari | Tappa 1 |
| 1 | Giorno della sentenza | Art. 211, c. 2 CCII | Il tribunale può autorizzare subito il curatore a proseguire, anche per singoli rami | Tappa 2 |
| 2 | Entro 30 giorni dalla sentenza | Art. 138 CCII | Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori | Tappa 3 |
| 3 | Dopo la sentenza, in qualsiasi momento utile | Art. 211, c. 3 CCII | Proposta del curatore, parere favorevole del comitato, decreto motivato del giudice delegato con la durata | Tappa 3 |
| 4 | Dal primo giorno di esercizio | Art. 211, c. 8 CCII | I contratti pendenti proseguono, salvo sospensione o scioglimento decisi dal curatore | Tappa 4 |
| 5 | Per tutta la durata | Art. 211, c. 8; artt. 6 e 221 CCII | I crediti sorti nell’esercizio sono pagati in prededuzione | Tappa 5 |
| 6 | Almeno ogni tre mesi | Art. 211, c. 4-5 CCII | Il curatore convoca il comitato; se il comitato non vede più l’opportunità, il giudice delegato ordina la cessazione | Tappa 6 |
| 7 | Ogni semestre e a fine periodo | Art. 211, c. 6 CCII | Rendiconto del curatore; informativa immediata su ogni circostanza sopravvenuta | Tappa 7 |
| 8 | In qualsiasi momento | Art. 211, c. 7 e 9 CCII | Il tribunale può far cessare l’esercizio con decreto non reclamabile; si torna alla disciplina ordinaria dei rapporti pendenti | Tappa 8 |
| 9 | Dopo (o al posto di) l’esercizio | Artt. 212-214 CCII | Affitto, vendita dell’azienda o dei rami, programma di liquidazione | Tappa 9 |
Una premessa sul calendario: il Codice della crisi esclude in via generale la sospensione dei termini nel periodo feriale per i procedimenti che disciplina (art. 9 CCII). La sospensione feriale, quando opera nel processo civile ordinario, copre solo il periodo dal 1° al 31 agosto; nelle procedure concorsuali, però, chi conta su quel mese per «guadagnare tempo» sbaglia i conti. Ciascuna tappa che segue indica i termini che si attivano e, dove serve, la loro natura.
Tappa 1 — Prima della sentenza: il quadro che il tribunale avrà davanti
Cosa succede
L’esercizio dell’impresa non nasce il giorno della sentenza: nasce prima, nel fascicolo. Quando il tribunale decide se aprire la liquidazione giudiziale, decide anche (se ne ha gli elementi) se l’attività può proseguire. E quegli elementi si formano nei mesi e nelle settimane che precedono l’udienza: bilanci, situazione degli ordini, rapporti con i clienti strategici, stato dei lavoratori, valore dell’avviamento. Se l’impresa arriva all’udienza come un guscio vuoto, con i dipendenti già dimessi e i clienti dispersi, nessun tribunale potrà ragionevolmente autorizzare una prosecuzione.
La norma
Il procedimento unitario di apertura è regolato dagli artt. 40 ss. CCII; la sentenza dall’art. 49. Nel corso dell’istruttoria il tribunale può adottare misure cautelari e conservative a tutela del patrimonio o dell’impresa (art. 54 CCII). Se l’impresa ha attraversato prima una composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, eredi del D.L. 118/2021), nel fascicolo possono confluire le valutazioni dell’esperto sulla prosecuzione dell’attività e sulla sua capacità di generare valore.
I termini che si attivano
In questa fase non esiste un termine specifico per «chiedere» l’esercizio dell’impresa: la decisione spetta al tribunale e, dopo la sentenza, al giudice delegato su proposta del curatore. Contano però i termini del procedimento di apertura (convocazione, difese, memorie), che il tribunale fissa con decreto. Il termine per costituirsi e depositare memorie è quello indicato nel decreto di convocazione: va rispettato con precisione.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, in questa fase, ha ancora voce piena. Può rappresentare al tribunale, documenti alla mano, che l’interruzione dell’attività distruggerebbe valore (commesse in corso, beni deperibili, avviamento legato alla continuità, autorizzazioni o certificazioni che decadrebbero con il fermo). Può anche valutare strade alternative alla liquidazione, quando ce ne sono le condizioni: un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Sono opzioni che vanno studiate con tempi stretti e numeri veri, non come manovre dilatorie.
Resta preclusa, invece, ogni gestione «di fatto» che anticipi le scelte del futuro curatore: vendere a prezzi di realizzo i beni migliori, svuotare il magazzino, chiudere i contratti strategici. Sono atti che possono essere colpiti dalle azioni del curatore e che, sul piano pratico, eliminano proprio i presupposti di una prosecuzione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare l’udienza di apertura come la fine del percorso e spegnere l’azienda prima ancora della sentenza, per stanchezza o per paura. Così si consegna al tribunale un’impresa ferma, e il comma 2 dell’art. 211 diventa inapplicabile per mancanza di oggetto.
Quanto dura realmente
Dipende dai tempi del procedimento davanti al singolo tribunale e dalla presenza di domande concorrenti (ad esempio di accesso a uno strumento di regolazione). Non esistono statistiche ufficiali affidabili sulla durata media di questa fase dedicata alla prosecuzione; la regola pratica è che il quadro va preparato come se la decisione dovesse arrivare alla prima udienza.
Tappa 2 — Giorno 0: la sentenza che autorizza subito la prosecuzione
Cosa succede
È il binario più rapido. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale può autorizzare il curatore a esercitare l’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda (art. 211, comma 2, CCII). Il curatore si trova così, fin dal primo giorno, a dirigere un’azienda in movimento, non un insieme di beni da inventariare.
La norma
Il comma 2 lega l’autorizzazione a una condizione precisa: la prosecuzione non deve arrecare pregiudizio ai creditori. È qui che si misura la distanza dalla legge fallimentare. L’art. 104 l.fall. consentiva l’esercizio provvisorio quando dall’interruzione poteva derivare un danno grave, purché non si arrecasse pregiudizio ai creditori: la prosecuzione restava un’eccezione legata a un’emergenza. Il Codice capovolge l’impostazione: parte dalla regola che l’apertura non comporta di per sé la cessazione (comma 1) e chiede soltanto che la continuità non danneggi i creditori. Anche il nome cambia: non si parla più di esercizio «provvisorio», ma di «esercizio dell’impresa del debitore».
I termini che si attivano
La sentenza fissa (o il successivo provvedimento precisa) la durata dell’esercizio. Dal giorno della sentenza decorrono inoltre i termini propri della procedura: la nomina del comitato dei creditori entro trenta giorni (art. 138 CCII), il termine per le domande di ammissione al passivo, i termini per il reclamo contro la sentenza (art. 51 CCII). Il reclamo contro la sentenza di apertura ha un termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla notificazione per il debitore e dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, con l’apertura, perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni (art. 142 CCII): l’impresa la gestisce il curatore. Questo non lo rende spettatore muto. Può collaborare fornendo al curatore informazioni operative che solo lui conosce (clienti, fornitori critici, procedure tecniche, scadenze di autorizzazioni). Può, se ritiene la sentenza illegittima, proporre reclamo nei termini. Non può, invece, continuare a gestire in proprio pezzi di attività, incassare crediti dell’impresa o stipulare contratti per essa: gli atti compiuti dopo l’apertura sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 144 CCII).
L’errore tipico di questa fase
L’errore più insidioso è considerare l’esercizio autorizzato come una sospensione della procedura o come una «seconda possibilità» per l’imprenditore di riprendere il controllo. Non lo è. L’esercizio è condotto dal curatore, nell’interesse dei creditori, e serve di solito a preservare il valore dell’azienda in vista di una sua cessione o affitto. Chi lo legge come un salvataggio dell’imprenditore rischia di prendere decisioni personali (sui propri crediti, sulle proprie garanzie) del tutto fuori fuoco.
Quanto dura realmente
La durata è quella fissata dal provvedimento e può essere prorogata con le stesse cautele con cui è stata concessa. Nella pratica le autorizzazioni contenute nella sentenza sono spesso brevi e legate a uno scopo preciso: completare commesse in corso, mantenere l’avviamento fino all’individuazione di un acquirente o di un affittuario, smaltire scorte deperibili. Un esempio di autorizzazione mirata, già nel regime previgente, è quello deciso dal Tribunale di Lecco, 9 luglio 2013, che ha limitato l’esercizio provvisorio all’evasione degli ordinativi in corso, in un contesto nel quale la cessazione brusca avrebbe compromesso la cessione dell’azienda.
Il presupposto dell’assenza di pregiudizio: come si misura in pratica
La formula del comma 2 («purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori») è sintetica, ma il suo contenuto operativo è ricco. Il tribunale, e poi il giudice delegato, devono confrontare due scenari: quello in cui l’azienda si ferma e i beni vengono liquidati singolarmente, e quello in cui l’attività prosegue per un certo periodo, generando costi e ricavi, per poi essere ceduta o affittata. Il pregiudizio non c’è quando il secondo scenario lascia ai creditori almeno quanto il primo, tenendo conto che i costi dell’esercizio vanno pagati in prededuzione e quindi riducono l’attivo disponibile per tutti gli altri.
Gli elementi che di solito entrano in questo confronto sono concreti: il margine delle commesse in corso, la presenza di scorte che si deteriorano o diventano invendibili se non lavorate, l’esistenza di autorizzazioni, certificazioni o contratti con la pubblica amministrazione che verrebbero meno con il fermo, l’interesse manifestato da potenziali acquirenti per l’azienda in funzionamento, il costo del personale necessario, il fabbisogno di cassa per i primi mesi. Un esercizio che richiede anticipazioni di cassa che la procedura non ha, o che si regge su un unico cliente in uscita, difficilmente supera il test.
Va anche notato che la valutazione non è statica. Ciò che era vantaggioso al giorno della sentenza può non esserlo più tre mesi dopo, ed è per questo che il legislatore ha costruito intorno all’esercizio un sistema di verifiche periodiche (tappe 6 e 7) e di cessazione possibile in ogni momento (tappa 8). L’autorizzazione iniziale è una scommessa ragionata, non una garanzia di durata.
Tappa 3 — Le prime settimane: la proposta del curatore e il parere del comitato
Cosa succede
Se la sentenza non ha autorizzato la prosecuzione, la partita non è chiusa. Il secondo binario d’ingresso è previsto dal comma 3: dopo il deposito della sentenza, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza con decreto motivato l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami, fissandone la durata. È la strada tipica quando il curatore, entrato in azienda, scopre che il fermo distruggerebbe valore: un cliente pronto a rinnovare un ordine, una commessa quasi completata, un ramo con margini positivi.
La norma
Tre elementi sono essenziali. Il primo è l’iniziativa del curatore: il giudice delegato non decide d’ufficio, ma su proposta. Il secondo è il parere favorevole del comitato dei creditori: senza quel sì, il giudice delegato non può autorizzare. Il terzo è la motivazione e la durata del decreto. Il comitato dei creditori, a sua volta, deve essere costituito: l’art. 138 CCII affida al giudice delegato la nomina entro trenta giorni dalla sentenza, sulla base delle risultanze documentali e sentiti il curatore e i creditori che hanno dato disponibilità.
Che cosa succede se il comitato non è ancora costituito, o non riesce a funzionare? Il Codice prevede, in via generale, che in caso di inerzia, impossibilità di costituzione o funzionamento del comitato, ovvero quando ricorrono ragioni di urgenza, provveda il giudice delegato (art. 140, comma 4, CCII). Nei primi giorni dopo la sentenza è un meccanismo che può risultare decisivo.
I termini che si attivano
- Nomina del comitato: entro trenta giorni dalla sentenza (art. 138 CCII). È un termine rivolto all’ufficio, non a pena di decadenza per i creditori, ma scandisce i tempi concreti della decisione.
- Reclamo contro il decreto del giudice delegato: dieci giorni dalla comunicazione o notificazione (art. 124 CCII). Chi ha interesse (il debitore, un creditore, un terzo coinvolto) e ritiene il decreto illegittimo deve muoversi entro questa finestra breve. È un termine perentorio e, nelle procedure del Codice, non beneficia della sospensione feriale di agosto.
- Durata dell’esercizio: quella fissata nel decreto, con eventuali proroghe soggette alle stesse condizioni.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore non ha un potere di veto, ma ha un interesse concreto: un’azienda che prosegue e viene venduta o affittata come complesso funzionante realizza di regola più di un’azienda smembrata, e un maggior attivo significa un minor residuo di debiti. In questa finestra può segnalare al curatore, per iscritto, le ragioni operative a favore della prosecuzione, offrire la propria collaborazione tecnica, indicare i contratti la cui interruzione genererebbe penali o danni. Allo stesso modo, i creditori che siedono o vogliono sedere nel comitato devono prepararsi a esprimere un parere motivato: è uno dei pochi momenti in cui la loro voce pesa in modo determinante sulla gestione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore dei creditori è sottovalutare il comitato: rifiutare l’incarico, non rispondere alle convocazioni, esprimere pareri senza leggere i dati. L’errore del debitore è opposto: tentare di influenzare il comitato con informazioni parziali o rassicurazioni prive di numeri. In entrambi i casi la decisione si sposta, di fatto, sul giudice delegato in via sostitutiva, e gli interessati perdono il controllo della scelta.
Quanto dura realmente
Tra la sentenza e un eventuale decreto ex comma 3 possono passare pochi giorni, quando l’urgenza è evidente e il comitato si costituisce in fretta, oppure alcune settimane, quando il curatore deve prima comprendere l’azienda. Più il tempo passa, più si riduce il valore da preservare: clienti e lavoratori non aspettano.
Il comitato dei creditori più da vicino
Nel sistema dell’art. 211 il comitato dei creditori ha tre momenti di intervento: il parere favorevole necessario per l’autorizzazione successiva alla sentenza (comma 3), la valutazione periodica sull’opportunità di continuare almeno ogni tre mesi (commi 4 e 5), l’audizione prima del decreto con cui il tribunale può far cessare l’esercizio (comma 7). È uno dei pochi casi in cui il Codice affida ai creditori un potere di blocco, e non soltanto di consultazione: senza il sì del comitato il giudice delegato non autorizza; con il no del comitato, in sede di verifica, il giudice delegato ordina la cessazione.
Il comitato è composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e tenendo conto della possibilità di soddisfacimento (art. 138 CCII). Ogni componente agisce nell’interesse della massa, non del proprio credito, e risponde dei propri obblighi secondo le regole dell’art. 140 CCII. Per un fornitore strategico che siede nel comitato la tensione è evidente: da un lato ha interesse a che l’impresa continui e continui a comprare; dall’altro deve valutare se la prosecuzione, nel complesso, giova ai creditori. Le eventuali situazioni di conflitto di interessi vanno gestite con trasparenza, perché il parere è un atto della procedura e può essere contestato.
In concreto, un parere motivato del comitato sull’esercizio dovrebbe dare conto di alcune voci minime: previsione dei ricavi e dei costi per il periodo proposto; fabbisogno di cassa e sua copertura; rischi principali (clienti, fornitori critici, personale); effetto atteso sul valore di realizzo dell’azienda; durata proposta e condizioni di verifica. Un parere costruito su queste voci è più difficile da contestare e più utile al giudice delegato.
Tappa 4 — Dal primo giorno di esercizio: i contratti in corso proseguono
Cosa succede
È il cambio di regime più rilevante per chi ha rapporti con l’impresa. Nella liquidazione giudiziale «ferma», la regola generale sui rapporti pendenti (art. 172 CCII) è la sospensione: il contratto resta in attesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare o di sciogliersi, e il contraente può metterlo in mora assegnandogli un termine non superiore a sessanta giorni. Durante l’esercizio dell’impresa la regola si rovescia: i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli (art. 211, comma 8, CCII).
La norma
Il comma 8 contiene due regole che vanno lette insieme. La prima riguarda i contratti: proseguono, salvo diversa decisione del curatore, ferma la disciplina speciale per i contratti pubblici richiamata dallo stesso comma (il riferimento testuale è ancora all’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il vecchio Codice dei contratti pubblici, oggi sostituito dal D.Lgs. 36/2023: il coordinamento tra le due fonti va verificato caso per caso). La seconda riguarda i crediti: quelli sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione (tappa 5). Il comma 10 aggiunge un limite: il curatore autorizzato all’esercizio non può partecipare a procedure per l’affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi, né essere affidatario di subappalti.
Sui contratti di appalto, la giurisprudenza di merito più recente si sta misurando con il caso dei rapporti conclusi in considerazione delle qualità personali dell’appaltatore. Il Tribunale di Lucca, 14 marzo 2026, ha esaminato la liquidazione giudiziale di un appaltatore con un contratto in corso stipulato intuitu personae, ammettendo che il curatore possa proseguirlo a determinate condizioni: un precedente da leggere nel testo integrale, perché segnala che anche i contratti «personali» non sono automaticamente perduti per l’impresa in esercizio.
Già nel regime previgente, il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 228 del 16 gennaio 2013, aveva affermato che il curatore subentra nei rapporti attivi e passivi dell’impresa e, in caso di esercizio provvisorio, anche negli obblighi connessi (inclusi quelli di natura contributiva e retributiva) necessari per mantenere i rapporti con l’amministrazione.
I termini che si attivano
Durante l’esercizio non opera la messa in mora con il termine di sessanta giorni previsto per i rapporti sospesi: il contratto, semplicemente, va avanti. Il curatore può però decidere in ogni momento di sospenderlo o scioglierlo. Il contraente in bonis deve quindi monitorare ogni comunicazione del curatore, perché da quel momento cambiano le sue tutele: il credito per le prestazioni eseguite durante l’esercizio è prededucibile, quello per le prestazioni anteriori segue di regola la sorte concorsuale.
Cosa può fare il debitore (e il suo contraente) ora
Per il fornitore o il cliente dell’impresa, questa è la fase in cui documentare con precisione il «prima» e il «dopo»: fatture, bolle, stati di avanzamento, letture dei contatori. Separare contabilmente le prestazioni anteriori alla sentenza da quelle eseguite durante l’esercizio è ciò che, più avanti, consentirà di chiedere la prededuzione per le seconde. Per il lavoratore dipendente, la prosecuzione dell’attività incide sul rapporto di lavoro, che nel Codice ha una disciplina dedicata (art. 189 CCII): la regola generale è la sospensione fino alla scelta del curatore di subentrare o recedere, con un termine di quattro mesi (prorogabile) decorso il quale i rapporti si intendono risolti. Come questa disciplina si coordini con la prosecuzione automatica dei contratti pendenti prevista dall’art. 211, comma 8, è un punto che va verificato con attenzione sul testo vigente e sugli orientamenti del tribunale competente.
L’errore tipico di questa fase
Il fornitore che, saputo dell’apertura della procedura, sospende unilateralmente le consegne «finché non mi pagate il pregresso» rischia di trovarsi inadempiente rispetto a un contratto che, per legge, prosegue. All’opposto, il fornitore che continua a consegnare senza alcuna traccia documentale della data delle prestazioni rischia di vedersi contestare la prededucibilità del credito.
Quanto dura realmente
Quanto dura l’esercizio, salvo che il curatore decida prima di sospendere o sciogliere i singoli contratti. Alla cessazione dell’esercizio, come si vedrà alla tappa 8, i rapporti ancora pendenti tornano sotto la disciplina ordinaria.
Come si comporta, in concreto, il contraente durante l’esercizio
Per chi ha un contratto in corso con l’impresa, l’esercizio comporta una serie di accorgimenti pratici che conviene adottare subito. Il primo è identificare l’interlocutore: dal giorno della sentenza i rapporti si intrattengono con il curatore (o con le persone da lui autorizzate), non più con gli amministratori della società. Ordini, conferme, contestazioni e solleciti vanno indirizzati alla procedura e, per prudenza, all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.
Il secondo accorgimento riguarda la fatturazione. Le prestazioni eseguite prima della sentenza e quelle eseguite durante l’esercizio vanno fatturate separatamente, con indicazione delle date di esecuzione. Per le forniture continuative (energia, gas, telefonia, servizi di manutenzione), è utile procurarsi una lettura o un verbale alla data della sentenza e alla data della cessazione dell’esercizio, così da poter dimostrare con esattezza la quota di credito che matura in prededuzione.
Il terzo riguarda le garanzie. Il contraente che teme di non essere pagato può chiedere al curatore chiarimenti sulla copertura finanziaria dell’esercizio e sulle modalità di pagamento: il curatore non può offrire garanzie diverse da quelle previste dalla legge, ma la trasparenza sui flussi di cassa è nell’interesse della stessa procedura, che ha bisogno della fiducia dei fornitori per far funzionare l’azienda. Se il contraente ritiene di non poter proseguire alle condizioni originarie, deve evitare l’interruzione unilaterale e valutare con il curatore le soluzioni consentite, documentando ogni passaggio.
Il quarto riguarda i contratti con la pubblica amministrazione. Il comma 8 fa salva la disciplina speciale dei contratti pubblici, e il comma 10 vieta al curatore autorizzato di partecipare a nuove gare o di ricevere subappalti. L’esercizio, dunque, consente di portare a termine i contratti pubblici già in corso nei limiti della disciplina di settore, ma non di acquisirne di nuovi. Per un’impresa che vive di appalti, questa regola condiziona in modo decisivo la valutazione sull’utilità della prosecuzione.
Tappa 5 — Per tutta la durata dell’esercizio: i crediti che passano davanti a tutti
Cosa succede
Ogni giorno di esercizio genera costi: materie prime, energia, salari, servizi, manutenzioni. Chi fornisce quei beni e servizi accetta di lavorare con un’impresa insolvente solo se ha la certezza di essere pagato. Per questo i crediti sorti nel corso dell’esercizio dell’impresa sono soddisfatti in prededuzione, cioè prima dei creditori concorsuali, ai sensi dell’art. 211, comma 8, in collegamento con l’art. 6 CCII (che elenca i crediti prededucibili, tra cui quelli legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa) e con l’art. 221 CCII sull’ordine di distribuzione delle somme.
La norma e la giurisprudenza
La prededuzione non è un privilegio generico: riguarda i crediti sorti durante l’esercizio, non quelli che esistevano prima. È una distinzione che la Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha precisato più volte con principi che restano utili anche oggi (i precedenti richiamati qui sotto sono stati pronunciati sulla legge fallimentare e vanno applicati al Codice con la dovuta cautela).
Con la sentenza n. 4303 del 19 marzo 2012 (Cass., Sez. I), la Corte ha affermato che i crediti nati durante l’esercizio provvisorio sono prededucibili, mentre per i crediti anteriori derivanti da contratti a esecuzione periodica o continuata ancora pendenti la prededuzione dipende dalla scelta del curatore di subentrare nel contratto. Il principio è stato ripreso dalla sentenza n. 22274 del 25 settembre 2017 (Cass., Sez. I), che ha riguardato una fornitura di energia elettrica proseguita durante l’esercizio provvisorio: i consumi successivi alla sentenza sono in prededuzione, mentre per quelli anteriori la prededucibilità non è automatica e dipende da ciò che il curatore decide, al termine dell’esercizio, sul subentro nel contratto.
Più di recente, la sentenza n. 11289 del 29 aprile 2025 (Cass., Sez. I) ha chiarito che il curatore che subentra in un contratto a esecuzione continuata o periodica risponde in prededuzione anche dei danni da inadempimenti successivi all’apertura della procedura, occupandosi altresì della ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di opposizione allo stato passivo. All’opposto, l’ordinanza n. 12332 del 9 maggio 2023 (Cass., Sez. I), in tema di fallimento del conduttore, ha escluso la prededuzione per il credito risarcitorio del locatore relativo a danni arrecati al bene prima del fallimento: ciò che è anteriore resta concorsuale.
I termini che si attivano
I crediti prededucibili vanno di regola accertati con le modalità previste per l’accertamento del passivo, salvo i casi in cui la legge consente al curatore di pagarli, con le autorizzazioni prescritte, quando sono certi, liquidi, esigibili e non contestati. Il creditore prededucibile che non viene pagato spontaneamente deve presentare domanda nei termini fissati per le insinuazioni, indicando espressamente la natura prededucibile del credito e documentando la data delle prestazioni. Il quadro di dettaglio (inclusi gli artt. 222 e seguenti del Codice) va verificato sul testo vigente al momento della domanda.
Cosa può fare il debitore (e il creditore) ora
Il debitore, in quanto tale, ha un interesse indiretto: ogni euro speso in prededuzione per un esercizio in perdita riduce ciò che resterà ai creditori concorsuali, e quindi aumenta il residuo di debito che potrà essere oggetto di esdebitazione o che graverà sui garanti. Monitorare i rendiconti dell’esercizio (tappa 7) e, se necessario, segnalare al comitato e al giudice delegato l’andamento negativo è una facoltà da usare. Il fornitore, a sua volta, deve pretendere ordini scritti dal curatore e conservarli: è la prova più semplice che il credito è sorto nell’esercizio e per l’esercizio.
L’errore tipico di questa fase
Mescolare in un’unica fattura, o in un’unica domanda di ammissione, prestazioni anteriori e successive alla sentenza. Il risultato è un contenzioso sulla qualificazione del credito che si poteva evitare.
Quanto dura realmente
La prededuzione accompagna i crediti sorti per tutto il periodo di esercizio. Il pagamento effettivo, però, dipende dalla liquidità della procedura: un esercizio in perdita può arrivare al punto in cui neppure i crediti prededucibili trovano copertura integrale, ed è proprio questo il segnale che le verifiche periodiche servono a intercettare in tempo.
La prededuzione non è un assegno in bianco
La tutela prededucibile ha una funzione precisa: rendere possibile la gestione, dando a chi lavora con la procedura la ragionevole certezza di essere pagato. Proprio per questo, però, va maneggiata con cura. Tre limiti vanno tenuti presenti.
Il primo è temporale: sono prededucibili i crediti sorti nel corso dell’esercizio, non quelli maturati prima della sentenza né quelli successivi alla cessazione che non derivino da atti della procedura. Il secondo è funzionale: la prededuzione riguarda i crediti legati alla gestione, cioè alle obbligazioni assunte dal curatore o comunque riferibili all’attività autorizzata; un credito che nasce da un rapporto estraneo all’esercizio non acquista la prededuzione solo perché sorge dopo la sentenza. Il terzo è patrimoniale: la prededuzione indica un ordine di pagamento, non una garanzia di integrale soddisfazione. Se l’attivo della procedura non basta, anche i creditori prededucibili possono subire un soddisfacimento parziale, secondo le regole di graduazione previste dalla legge.
Questi limiti spiegano perché il comitato dei creditori e il giudice delegato debbano seguire da vicino l’andamento dell’esercizio. Ogni mese di prosecuzione in perdita trasferisce valore dai creditori concorsuali ai creditori prededucibili dell’esercizio. Non è un effetto patologico in sé, perché è il prezzo della conservazione dell’azienda; diventa un problema quando la perdita non è più compensata dal maggior valore di realizzo atteso.
Tappa 6 — Ogni tre mesi: il comitato dei creditori torna a decidere
Cosa succede
L’esercizio dell’impresa non è un’autorizzazione rilasciata una volta per tutte. Il curatore deve convocare il comitato dei creditori almeno ogni tre mesi per informarlo sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare (art. 211, comma 4, CCII). È il primo dei due orologi interni dell’esercizio.
La norma
Il comma 5 attribuisce al comitato un potere che, nella pratica, è un freno di emergenza: se il comitato non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione. La formula è costruita in modo tale che il parere negativo del comitato non lasci spazio a una diversa valutazione del giudice delegato: il dissenso dei creditori, espresso nella sede trimestrale, chiude l’esercizio.
I termini che si attivano
- Convocazione: almeno una volta ogni tre mesi dall’inizio dell’esercizio. Il termine è un massimo: nulla vieta convocazioni più ravvicinate quando la situazione lo richiede.
- Reclamo contro gli atti del comitato e i decreti del giudice delegato: dieci giorni (art. 124 CCII).
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore non partecipa al comitato, ma la convocazione trimestrale è il momento in cui l’andamento dell’esercizio viene messo per iscritto e discusso. Chiedere al curatore di poter prendere visione delle informazioni rese al comitato, nei limiti consentiti, permette di capire se l’esercizio sta preservando valore o lo sta consumando. Per i creditori membri del comitato, questa è la finestra decisiva: un parere motivato, fondato sui dati del curatore, può chiudere un esercizio in perdita prima che eroda l’attivo, o proteggere un esercizio che sta funzionando.
Lo Studio Monardo, grazie all’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), legge i dati dell’esercizio con lo stesso metro usato per valutare la continuità di un’impresa in composizione negoziata: flussi di cassa, margini, sostenibilità.
L’errore tipico di questa fase
Trattare la convocazione trimestrale come un adempimento formale. Il comitato che si limita a «prendere atto» rinuncia all’unico strumento ordinario di controllo sulla prosecuzione. Allo stesso modo, il curatore che non convoca il comitato nei tempi espone la procedura a contestazioni e se stesso a profili di responsabilità.
Quanto dura realmente
Le riunioni sono tante quante i trimestri di esercizio. Un esercizio di nove mesi comporta almeno tre convocazioni; uno che si protrae oltre l’anno ne richiede almeno quattro, a cui si sommano le sedute straordinarie quando emergono fatti nuovi.
Tappa 7 — Ogni sei mesi: il rendiconto e l’obbligo di informare subito
Cosa succede
Il secondo orologio è contabile. In ogni caso, ogni semestre o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell’attività (art. 211, comma 6, CCII). Ma il comma 6 contiene anche una regola che non segue il calendario: il curatore deve informare senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di ogni circostanza sopravvenuta che possa influire sulla prosecuzione dell’esercizio.
La norma
Il rendiconto semestrale non coincide con il rendiconto finale della procedura: è uno strumento specifico dell’esercizio, che misura entrate, uscite, crediti prededucibili maturati e prospettive. L’obbligo di informazione tempestiva, invece, lavora sul singolo evento: la perdita di un cliente, un guasto che blocca la produzione, un aumento dei costi energetici, una contestazione di un ente di controllo, la manifestazione d’interesse di un acquirente.
I termini che si attivano
- Rendiconto: almeno ogni sei mesi e a fine periodo.
- Informazione sulle circostanze sopravvenute: senza indugio, cioè non al trimestre successivo ma appena il fatto emerge.
Cosa può fare il debitore ora
Il rendiconto è il documento su cui misurare se l’esercizio ha senso. Il debitore e i creditori interessati possono analizzarlo per verificare che la prosecuzione non stia generando un passivo prededucibile superiore al valore preservato. Se emergono dati preoccupanti, possono sollecitare il comitato a una nuova valutazione o segnalare la situazione al giudice delegato. Per il fornitore prededucibile, il rendiconto indica anche lo stato della liquidità disponibile per pagarlo.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare il rendiconto semestrale per reagire a un fatto grave già noto. La norma esige l’informazione immediata proprio per evitare che sei mesi di perdite si accumulino prima che qualcuno se ne accorga.
Quanto dura realmente
Un esercizio breve, inferiore al semestre, si chiude con un unico rendiconto finale; un esercizio più lungo ne produce uno per semestre, più quello conclusivo.
Tappa 8 — In qualsiasi momento: la cessazione dell’esercizio
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’esercizio dell’impresa può finire in tre modi: per scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione (senza proroga); per ordine del giudice delegato quando il comitato dei creditori non ravvisa più l’opportunità di continuare (comma 5); per decisione del tribunale, che può ordinare la cessazione dell’esercizio in qualsiasi momento, se ne ravvisa l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori (art. 211, comma 7, CCII).
La norma
Il comma 7 è il presidio più forte: il tribunale non ha bisogno di attendere la scadenza, né il parere negativo del comitato. Deve soltanto sentire curatore e comitato e motivare l’opportunità della cessazione. Il decreto non è reclamabile: chi vuole incidere sulla decisione deve farlo prima, nella fase in cui curatore e comitato vengono sentiti.
Il comma 9 regola il «giorno dopo»: con la cessazione dell’esercizio si applicano le disposizioni sui rapporti pendenti contenute nella Sezione V del Capo I del Titolo V del Codice (artt. 172 ss. CCII). Tradotto: i contratti che durante l’esercizio proseguivano per legge tornano sotto la regola ordinaria della sospensione, in attesa che il curatore scelga se subentrare o sciogliersi. È esattamente lo snodo esaminato dalla Cassazione nella sentenza n. 22274/2017: al termine dell’esercizio provvisorio, la sorte dei crediti anteriori nascenti da contratti di durata dipende dalla decisione del curatore sul subentro.
I termini che si attivano
- Il decreto di cessazione del tribunale non è reclamabile: nessun termine di impugnazione, perché l’impugnazione non c’è.
- Il decreto del giudice delegato che ordina la cessazione su parere del comitato resta soggetto alle regole generali sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 124 CCII, dieci giorni), da verificare in relazione al caso concreto.
- Dal giorno della cessazione, per i contratti tornati sospesi, il contraente può mettere in mora il curatore chiedendo al giudice delegato di fissargli un termine, non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 172, comma 2, CCII).
Cosa può fare il debitore (e il contraente) ora
Prima della cessazione, la finestra utile è l’audizione di curatore e comitato: chi ha argomenti a favore o contro la prosecuzione deve farli arrivare in quella sede, perché dopo il decreto del tribunale non ci sarà un reclamo. Dopo la cessazione, il contraente in bonis deve decidere se attendere la scelta del curatore o accelerare con la messa in mora; il debitore, privato dell’amministrazione, può comunque segnalare al curatore i rapporti la cui sorte incide sul valore residuo dell’azienda.
Va ricordato un profilo spesso trascurato: il curatore ha l’obbligo di adempiere i propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 136 CCII) e risponde della gestione dell’esercizio. Le scelte di prosecuzione e di cessazione vengono documentate proprio perché potranno essere verificate in sede di rendiconto e, nei casi patologici, di azione di responsabilità.
L’errore tipico di questa fase
Credere che la cessazione dell’esercizio chiuda automaticamente tutti i contratti. Non è così: il comma 9 li riporta alla sospensione, non allo scioglimento. Il fornitore che smette di fatturare, o il cliente che si considera libero da ogni vincolo il giorno dopo la cessazione, possono trovarsi in una posizione non prevista.
Quanto dura realmente
Il decreto di cessazione produce effetti immediati. La sistemazione dei rapporti pendenti che ne segue richiede invece settimane o mesi, in funzione del numero dei contratti e delle scelte del curatore.
Dopo la cessazione: il rendiconto della gestione e le verifiche
Con la fine dell’esercizio si chiude anche un capitolo contabile. Il curatore deve depositare il rendiconto relativo al periodo di esercizio (comma 6) e dare conto dei crediti prededucibili maturati, di quelli già pagati e di quelli ancora da soddisfare. Su questi dati si costruiranno i successivi riparti.
Per i creditori concorsuali è il momento di verificare se l’esercizio ha prodotto il risultato atteso: maggior valore dell’azienda, completamento di commesse, conservazione di contratti. Per i creditori prededucibili è il momento di controllare che il proprio credito sia stato correttamente rilevato. Per il debitore, infine, è il momento di capire quale sarà l’attivo disponibile e quale il residuo di debito, informazione necessaria per valutare con realismo il percorso successivo, compresa l’esdebitazione quando il debitore è una persona fisica.
Il rendiconto dell’esercizio non è un atto di routine: è il documento che misura, a posteriori, se la scelta di continuare è stata corretta. Quando i numeri mostrano scostamenti importanti tra previsioni e risultati, gli interessati possono chiedere chiarimenti agli organi della procedura e, nei casi più gravi, valutare le iniziative previste dalla legge nei confronti di chi ha gestito.
Tappa 9 — Dopo l’esercizio: affitto, vendita, liquidazione
Cosa succede
Da questo momento in poi il calendario si sposta sulla destinazione dell’azienda. L’esercizio dell’impresa è quasi sempre un ponte, non un traguardo: serve a mantenere integro il complesso aziendale fino a quando non sia possibile affittarlo (art. 212 CCII) o venderlo, nel suo insieme o per rami, nell’ambito del programma di liquidazione (artt. 213 e 214 CCII). L’affitto d’azienda in liquidazione giudiziale merita una trattazione autonoma; qui basta segnalarne due punti di contatto con l’esercizio.
La norma e la giurisprudenza
Il primo punto di contatto è funzionale: affitto ed esercizio possono alternarsi o sovrapporsi, e la scelta tra l’uno e l’altro dipende da chi è in grado di gestire meglio l’azienda nel frattempo (il curatore, con il rischio a carico della massa, o un affittuario, con il rischio a carico proprio). Il secondo è il rientro dell’azienda nella procedura. Sotto la legge fallimentare, la Cassazione, Sez. I, sentenza n. 23581 del 9 ottobre 2017, ha affermato che la retrocessione al fallimento di aziende o rami d’azienda affittati non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati fino alla retrocessione, in deroga agli artt. 2112 e 2560 c.c.; in senso analogo si era espresso il Tribunale di Monza, 19 novembre 2013, escludendo la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti di lavoro in caso di retrocessione. Se l’azienda torna al curatore e questi intende proseguire, la nuova prosecuzione richiede comunque un’autorizzazione ai sensi dell’art. 211.
I termini che si attivano
Il programma di liquidazione va predisposto dal curatore entro i termini dell’art. 213 CCII (centocinquanta giorni dalla sentenza, prorogabili secondo la disciplina vigente) e deve indicare anche le modalità di gestione dell’azienda, inclusa l’opportunità di disporre l’esercizio o l’affitto. Il programma è il documento in cui l’esercizio trova la sua giustificazione strategica.
Cosa può fare il debitore ora
Seguire la fase di vendita è nell’interesse del debitore e dei garanti: un prezzo migliore riduce il debito residuo. Il debitore persona fisica deve inoltre tenere presente il percorso dell’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII), che premia la collaborazione con gli organi della procedura.
L’errore tipico di questa fase
Dare per scontato che l’esercizio continui fino alla vendita. Se il comitato o il tribunale lo fanno cessare prima, l’azienda può arrivare all’asta ferma, con un valore inferiore: per questo le tappe 6 e 7 vanno seguite con attenzione.
Quanto dura realmente
Dipende dal mercato dell’azienda e dalla complessità della vendita. È la fase meno prevedibile del calendario.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma coerenti con i termini del Codice. Mostrano come la stessa impresa, nella stessa procedura, possa seguire due calendari molto diversi a seconda che gli interessati si muovano nelle finestre giuste o lascino correre.
Simulazione 1 — L’azienda con una commessa in corso
Situazione di partenza comune. Società che produce componenti metallici, 27 dipendenti, una commessa in corso con un cliente estero per un valore residuo di 186.740 €, completabile in circa cinque mesi. Costi stimati per completarla: 131.920 € (materiali, energia, retribuzioni). Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale depositata il 9 febbraio 2026, senza autorizzazione all’esercizio.
Calendario A — gli interessati agiscono alle finestre giuste.
| Data | Evento | Effetto |
|---|---|---|
| 9 febbraio 2026 | Sentenza di apertura | Nessuna autorizzazione all’esercizio |
| 11 febbraio | L’ex amministratore consegna al curatore una nota scritta su commessa, penali e margini | Il curatore ha i dati per una proposta |
| 24 febbraio | Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori (entro i 30 giorni dell’art. 138) | Organo pronto a esprimere il parere |
| 2 marzo | Proposta del curatore ex art. 211, c. 3, limitata al ramo produttivo della commessa | |
| 5 marzo | Parere favorevole del comitato | |
| 6 marzo | Decreto motivato del giudice delegato: esercizio per 6 mesi | Contratti del ramo proseguono; nuovi costi in prededuzione |
| entro 6 giugno | Prima convocazione trimestrale del comitato | Il comitato conferma l’opportunità |
| 31 luglio | Consegna finale della commessa | Incasso di 186.740 € |
| 6 settembre | Rendiconto finale dell’esercizio | Margine di 54.820 € a beneficio della massa |
In più, il ramo viene ceduto come complesso funzionante con un’offerta di 412.300 €, contro una stima di 147.600 € per la vendita atomistica dei macchinari.
Calendario B — nessuno si muove.
| Data | Evento | Effetto |
|---|---|---|
| 9 febbraio 2026 | Sentenza di apertura | Nessuna autorizzazione |
| febbraio-marzo | Nessuna informazione al curatore; il curatore inventaria i beni | Commessa ferma |
| 27 marzo | Il cliente estero risolve il contratto per inadempimento | Penale e danni chiesti al passivo: 23.450 € |
| aprile-giugno | I dipendenti più qualificati si dimettono | L’avviamento si dissolve |
| ottobre | Vendita dei macchinari singolarmente | Realizzo stimato 147.600 € |
Esito. La differenza tra i due calendari, a parità di procedura, supera i 300.000 € di attivo, senza contare la penale che nel calendario B si aggiunge al passivo. Il punto non è che l’esercizio sia sempre conveniente, ma che la decisione si gioca nelle prime tre-quattro settimane dopo la sentenza.
Simulazione 2 — Il fornitore di energia e la linea di confine
Ipotesi. Fornitore di energia elettrica con contratto di somministrazione in corso. Consumi fatturati e non pagati prima della sentenza: 18.637,42 €. Esercizio autorizzato con la sentenza del 14 aprile 2026 per quattro mesi. Consumi durante l’esercizio: 9.214,80 €. Il tribunale fa cessare l’esercizio il 10 agosto 2026.
Sviluppo. I 9.214,80 € di consumi successivi alla sentenza e anteriori alla cessazione sono crediti sorti nel corso dell’esercizio e, quindi, prededucibili (art. 211, comma 8). Per i 18.637,42 € anteriori la prededuzione non è automatica: dopo la cessazione il contratto torna sospeso (comma 9) e, secondo il principio affermato da Cass. n. 22274/2017 sotto la legge fallimentare, la loro sorte dipende dalla scelta del curatore sul subentro nel contratto, da valutare alla luce della disciplina del Codice sui contratti a esecuzione continuata (art. 179 CCII). Il fornitore che il 10 agosto ritenesse di godere della sospensione feriale per i propri adempimenti sbaglierebbe: nelle procedure del Codice la sospensione feriale in via generale non opera. Se il curatore resta inerte, il fornitore può chiedere al giudice delegato di fissargli un termine non superiore a sessanta giorni per decidere.
Esito. Due crediti, due trattamenti: 9.214,80 € da pagare prima dei creditori concorsuali; 18.637,42 € da insinuare al passivo con il rango che spetta, salvo diversa sorte in caso di subentro.
Simulazione 3 — Il comitato che chiude l’esercizio
Ipotesi. Esercizio autorizzato dal giudice delegato il 3 marzo 2026 per un ramo di ristorazione collettiva, durata otto mesi. Alla riunione trimestrale del 29 maggio 2026 il curatore presenta dati in peggioramento: costi prededucibili maturati 74.380 €, ricavi 61.915 €, perdita 12.465 € in tre mesi, con un contratto di servizio in scadenza non rinnovato.
Sviluppo. Il comitato, letti i dati, non ravvisa più l’opportunità di continuare. Ai sensi del comma 5, il giudice delegato ordina la cessazione con decreto del 3 giugno 2026. I contratti di fornitura in corso tornano sospesi; i crediti sorti tra il 3 marzo e il 3 giugno restano prededucibili.
Esito. Il controllo trimestrale ha funzionato: senza la convocazione obbligatoria, la perdita sarebbe proseguita per altri cinque mesi, consumando attivo destinato ai creditori concorsuali.
I binari paralleli: come cambia il calendario se si attiva un altro strumento
La timeline descritta finora è quella «pura» dell’art. 211. Nella realtà, altri strumenti possono innestarsi sul calendario e modificarlo.
Il reclamo contro la sentenza di apertura
Se il debitore propone reclamo contro la sentenza (art. 51 CCII, trenta giorni), la procedura non si arresta automaticamente: l’esercizio autorizzato prosegue, salvo provvedimenti di sospensione adottati dalla corte d’appello nei limiti previsti dalla legge. Se la sentenza viene revocata, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura: i crediti sorti durante l’esercizio non perdono la loro tutela per il solo fatto della revoca. Sulla legittimazione a reclamare, sotto la legge fallimentare la Cassazione, Sez. I, sentenza n. 30107 del 21 novembre 2018, ha riconosciuto ai dipendenti dell’imprenditore dichiarato fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa, ritenendo sufficiente l’interesse all’impugnazione: un principio che conferma quanto i lavoratori siano parte interessata alle sorti dell’attività.
Il concordato nella liquidazione giudiziale
La proposta di concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII) può prevedere il trasferimento dell’azienda a un assuntore. Un esercizio ben condotto rende l’azienda più appetibile per chi voglia proporre un concordato, perché conserva clienti, lavoratori e contratti. In questo caso il calendario dell’esercizio si allunga fino all’omologazione, sempre con le verifiche trimestrali e semestrali.
L’affitto in luogo della prosecuzione diretta
Quando c’è un soggetto disponibile a gestire l’azienda assumendone il rischio, l’affitto (art. 212 CCII) può sostituire l’esercizio diretto. La timeline cambia: il curatore non gestisce più, ma controlla l’affittuario, e i crediti sorti nella gestione dell’affittuario non sono crediti della procedura. Le regole di dettaglio sull’affitto meritano un approfondimento a sé.
La composizione negoziata conclusa senza successo
Se l’impresa arriva alla liquidazione giudiziale dopo una composizione negoziata non riuscita, la relazione finale dell’esperto (e la documentazione raccolta nella piattaforma telematica) può offrire al tribunale e al curatore una base informativa già pronta sulla capacità dell’impresa di proseguire. È il punto in cui la competenza dell’Esperto Negoziatore incontra direttamente l’art. 211.
L’imprenditore minore e la liquidazione controllata
Per l’imprenditore sotto soglia, che non accede alla liquidazione giudiziale, lo strumento liquidatorio è la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII). Anche lì può porsi il problema di non disperdere il valore di un’attività in corso, con regole e prassi proprie dei singoli tribunali: è un terreno nel quale l’esperienza come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC risulta direttamente pertinente.
Le 5 finestre critiche
- La finestra dell’istruttoria prefallimentare: documentare il valore della continuità prima della sentenza. È l’unico momento in cui il debitore parla direttamente al tribunale che deciderà se autorizzare l’esercizio con la sentenza stessa.
- I primi trenta giorni dopo la sentenza: costituzione del comitato e proposta del curatore. Se la sentenza tace, è in questa finestra che si gioca l’autorizzazione del giudice delegato ex art. 211, comma 3; dopo, il valore da preservare si assottiglia rapidamente.
- Il primo giorno di esercizio: separare il «prima» dal «dopo». Fornitori e clienti devono documentare la data delle prestazioni, perché da quella linea di confine dipende la prededuzione.
- Ogni convocazione trimestrale del comitato: decidere se continuare. Il parere negativo del comitato chiude l’esercizio; un parere favorevole ben motivato lo protegge.
- L’audizione prima della cessazione decisa dal tribunale: farsi sentire prima del decreto. Il decreto del tribunale non è reclamabile; le ragioni vanno spese quando curatore e comitato vengono sentiti.
Le domande sul tempo
La sentenza non ha autorizzato l’esercizio: è troppo tardi?
No. Il comma 3 dell’art. 211 consente al giudice delegato di autorizzare l’esercizio dopo il deposito della sentenza, su proposta del curatore e con il parere favorevole del comitato dei creditori. Non c’è un termine finale fissato dalla legge, ma ogni giorno che passa riduce il valore che l’esercizio dovrebbe preservare.
Quanto può durare, al massimo, l’esercizio dell’impresa?
La legge non fissa un tetto: la durata è stabilita nel provvedimento di autorizzazione e può essere prorogata. Ciò che la legge fissa sono i controlli: comitato almeno ogni tre mesi, rendiconto almeno ogni sei, cessazione possibile in qualsiasi momento.
Sono passati quaranta giorni dalla sentenza e il curatore non mi ha detto nulla sul mio contratto: cosa succede?
Dipende. Se è in corso l’esercizio dell’impresa, il contratto prosegue per legge, salvo che il curatore abbia deciso di sospenderlo o scioglierlo. Se l’esercizio non è stato autorizzato, il contratto è sospeso (art. 172 CCII) e si può chiedere al giudice delegato di assegnare al curatore un termine non superiore a sessanta giorni per scegliere.
Il decreto che autorizza l’esercizio mi danneggia: entro quando posso contestarlo?
Il reclamo contro i decreti del giudice delegato va proposto entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione (art. 124 CCII). È un termine breve e, nelle procedure del Codice, non beneficia della sospensione feriale.
Il tribunale ha chiuso l’esercizio ieri: posso impugnare?
No: il decreto del tribunale che ordina la cessazione ai sensi dell’art. 211, comma 7, non è soggetto a reclamo. Si può soltanto agire sulle conseguenze, cioè sulla sorte dei contratti tornati sospesi e sulla qualificazione dei crediti.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo le tappe della timeline. Avvertenza: la giurisprudenza di legittimità disponibile riguarda in gran parte l’esercizio provvisorio dell’art. 104 della legge fallimentare e istituti collegati; i principi vanno applicati all’art. 211 CCII tenendo conto delle differenze di disciplina.
| Tappa | Pronuncia | Principio (riformulato) | Perché conta qui |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Cass., Sez. I, sent. n. 30107 del 21 novembre 2018 (l.fall.) | I lavoratori dipendenti dell’imprenditore dichiarato fallito sono legittimati a reclamare contro la sentenza dichiarativa; basta l’interesse all’impugnazione | Conferma che i lavoratori sono parte interessata alle sorti dell’impresa e dell’apertura della procedura |
| 2 | Trib. Lecco, 9 luglio 2013 (l.fall.) | Esercizio provvisorio autorizzabile anche in forma limitata, per l’adempimento degli ordinativi in corso, quando l’interruzione pregiudicherebbe la cessione dell’azienda | Precedente per autorizzazioni mirate, oggi coerenti con la possibilità di limitare l’esercizio a specifici rami |
| 4 | Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 228 del 16 gennaio 2013 | Il curatore subentra nei rapporti attivi e passivi; in esercizio provvisorio subentra anche negli obblighi contributivi e retributivi connessi | Illustra la continuità dei rapporti, anche con la pubblica amministrazione, durante la prosecuzione |
| 4 | Trib. Lucca, 14 marzo 2026 (CCII) | Nella liquidazione giudiziale dell’appaltatore, il contratto concluso intuitu personae può essere proseguito dal curatore a determinate condizioni | Pronuncia recente sul regime dei contratti in corso nel Codice; da leggere nel testo integrale |
| 5 | Cass., Sez. I, sent. n. 4303 del 19 marzo 2012 (l.fall.) | Prededucibili i crediti sorti nell’esercizio provvisorio; per i crediti anteriori da contratti di durata pendenti, la prededuzione dipende dal subentro del curatore | Traccia la linea di confine tra crediti dell’esercizio e crediti anteriori |
| 5 e 8 | Cass., Sez. I, sent. n. 22274 del 25 settembre 2017 (l.fall.) | Nella somministrazione di energia proseguita in esercizio provvisorio, i consumi successivi sono prededucibili; per gli anteriori conta la scelta del curatore al termine dell’esercizio | Collega la prededuzione alla cessazione dell’esercizio e al successivo regime dei contratti pendenti |
| 5 | Cass., Sez. I, sent. n. 11289 del 29 aprile 2025 (l.fall.) | Il curatore subentrato in un contratto a esecuzione continuata risponde in prededuzione dei danni da inadempimenti successivi all’apertura; precisato il riparto dell’onere probatorio in opposizione allo stato passivo | Estende la prededuzione alle conseguenze degli inadempimenti della gestione concorsuale |
| 5 | Cass., Sez. I, ord. n. 12332 del 9 maggio 2023 (l.fall.) | Il credito risarcitorio del locatore per danni al bene anteriori al fallimento del conduttore non è prededucibile | Conferma che ciò che è anteriore alla procedura resta concorsuale |
| 9 | Cass., Sez. I, sent. n. 23581 del 9 ottobre 2017 (l.fall.) | La retrocessione dell’azienda affittata alla procedura non la rende responsabile dei debiti maturati fino alla retrocessione, in deroga agli artt. 2112 e 2560 c.c. | Rilevante quando l’azienda torna al curatore dopo un affitto e si valuta una nuova prosecuzione |
| 9 | Trib. Monza, 19 novembre 2013 (l.fall.) | Esclusa la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti di lavoro in caso di retrocessione; esaminati gli effetti dell’affitto sui contratti | Completa il quadro sul rientro dell’azienda nella procedura |
Due osservazioni chiudono la rassegna. La prima: la linea di confine tra crediti dell’esercizio e crediti anteriori è il punto su cui la giurisprudenza è più ricca, e il Codice l’ha recepita scrivendo nel comma 8 che i crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione. La seconda: sulle regole più nuove dell’art. 211 (il presupposto dell’assenza di pregiudizio per i creditori, il decreto di cessazione non reclamabile, il coordinamento con la disciplina dei rapporti di lavoro) la giurisprudenza di legittimità specifica è ancora in formazione, e le prassi dei tribunali vanno verificate caso per caso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda del momento del calendario.
- Prima della sentenza, costruiamo il dossier della continuità: raccogliamo e ordiniamo commesse in corso, margini per ramo, contratti strategici e forza lavoro, per rappresentare al tribunale, nel procedimento di apertura, se e perché l’interruzione distruggerebbe valore.
- Valutiamo le alternative alla liquidazione quando i numeri lo consentono (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione), verificando requisiti e tempi senza promettere esiti.
- Nei primi trenta giorni dopo la sentenza, predisponiamo per il debitore o per i creditori le note da sottoporre al curatore e al comitato a sostegno, o contro, la proposta di esercizio ex art. 211, comma 3.
- Assistiamo i creditori che entrano nel comitato, analizzando i dati forniti dal curatore e preparando pareri motivati per le convocazioni trimestrali.
- Verifichiamo i decreti del giudice delegato entro il termine di dieci giorni e, se ne ricorrono i presupposti, redigiamo il reclamo ex art. 124 CCII.
- Per fornitori e clienti, mappiamo i contratti pendenti e separiamo le prestazioni anteriori da quelle eseguite durante l’esercizio, così da documentare la prededuzione.
- Redigiamo le domande di ammissione al passivo per i crediti prededucibili e seguiamo le eventuali opposizioni allo stato passivo.
- Analizziamo i rendiconti semestrali e le informative del curatore, segnalando agli organi della procedura gli scostamenti che possono giustificare una cessazione.
- Alla cessazione dell’esercizio, gestiamo il ritorno dei contratti alla sospensione, valutando la messa in mora del curatore con il termine di sessanta giorni.
- Per il debitore persona fisica, impostiamo fin dall’inizio un comportamento collaborativo utile in vista dell’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: chi opera nella composizione negoziata valuta ogni giorno se un’impresa in crisi può proseguire senza danneggiare i creditori, che è esattamente il presupposto dell’esercizio ai sensi dell’art. 211, comma 2. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC completano il quadro quando l’impresa è sotto soglia e la strada è la liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il reclamo, l’opposizione allo stato passivo e gli eventuali gradi successivi, senza dispersione di informazioni.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti leggono rendiconti, margini e flussi di cassa dell’esercizio; gli avvocati trasformano quei numeri in atti, pareri e reclami nei termini.
Chiusura
Il curatore può continuare l’attività dell’impresa con la sentenza stessa o, dopo, con un decreto del giudice delegato sostenuto dal sì del comitato dei creditori; può farlo finché la prosecuzione non danneggia i creditori, sotto controlli trimestrali e semestrali, e deve fermarsi quando il comitato o il tribunale lo decidono. Ogni passaggio ha la sua finestra, spesso di pochi giorni, e alcune decisioni, come la cessazione disposta dal tribunale, non si possono più impugnare. Il tempo è la risorsa più preziosa di chi è coinvolto in una liquidazione giudiziale, ed è anche quella che si spreca più facilmente.
Lo Studio Monardo affronta questo tema con le competenze che lo riguardano direttamente: l’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) nel valutare se e come un’impresa possa proseguire senza pregiudizio per i creditori, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, quando la prosecuzione riguarda imprese minori dentro la liquidazione controllata.
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