Quali Sono Le Condizioni Per L’omologazione Del Concordato Semplificato?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che imprenditori, amministratori, soci e creditori ci pongono più spesso quando una composizione negoziata si chiude senza accordo e sul tavolo resta una sola strada: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Le risposte sono complete, ma ognuna si può leggere anche da sola.

Il quadro normativo in breve. Il concordato semplificato è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024, che ha ritoccato i commi da 1 a 5 dell’art. 25-sexies (tra l’altro con la possibilità di suddividere i creditori in classi, il richiamo all’art. 84, comma 5, e il confronto anche con la liquidazione controllata). È uno strumento solo liquidatorio, senza voto dei creditori: proprio per questo il tribunale è l’unico filtro, e le condizioni di omologa elencate dal comma 5 dell’art. 25-sexies sono il cuore di tutto. In questa pagina le vediamo insieme, come quadro d’insieme; i singoli requisiti più delicati (assenza di pregiudizio, utilità per ciascun creditore, ordine delle prelazioni) sono approfonditi in guide dedicate.

Perché ce ne occupiamo noi. Il concordato semplificato non nasce da solo: si può chiedere soltanto al termine di una composizione negoziata, e solo se l’esperto, nella relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si conduce una composizione negoziata e come si costruisce la relazione finale da cui dipende l’accesso al concordato semplificato e, di riflesso, buona parte del giudizio di omologa.

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Concretamente, cosa deve verificare il tribunale per omologare un concordato semplificato?

Cinque cose, elencate dalla legge, e tutte devono esserci contemporaneamente. Se ne manca una, l’omologa non arriva.

L’art. 25-sexies, comma 5, CCII dice che il tribunale, dopo aver assunto i mezzi istruttori eventualmente necessari, omologa il concordato quando:

  1. il contraddittorio e il procedimento sono regolari (i creditori sono stati informati come prevede la legge, i termini sono stati rispettati, l’ausiliario ha reso il parere);
  2. è rispettato l’ordine delle cause di prelazione (chi ha un privilegio o un’ipoteca non può essere scavalcato da chi sta dopo);
  3. il piano di liquidazione è fattibile (i beni si possono davvero vendere, ai valori indicati e nei tempi indicati);
  4. la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o, per le imprese minori, della liquidazione controllata;
  5. la proposta assicura comunque un’utilità a ciascun creditore.

Le prime tre condizioni sono “di legalità”: riguardano il rispetto delle regole. Le ultime due sono “di convenienza”: il tribunale deve chiedersi se ai creditori conviene il concordato più del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e se ognuno di loro ne ricava qualcosa di concreto.

A queste cinque condizioni se ne aggiunge, di fatto, una sesta che non sta nel comma 5 ma lo precede: i presupposti di accesso. Il tribunale, già nella fase iniziale, verifica che il concordato semplificato sia stato proposto dopo una composizione negoziata svolta seriamente, entro il termine, con la documentazione prescritta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha chiarito che questo controllo non è una spunta formale ma si estende alla legalità sostanziale della proposta. E nei fatti, se il tribunale si accorge solo all’udienza di omologa che i presupposti mancavano, l’esito non cambia: la proposta cade.

Un’ultima precisazione, che evita molti equivoci: al concordato semplificato non si applicano in automatico le regole del concordato preventivo. Non c’è una soglia minima di pagamento per i chirografari, non c’è il voto, e la giurisprudenza di merito lo considera una figura autonoma (come vedremo più avanti con la Corte d’Appello di Roma). Il comma 8 dell’art. 25-sexies richiama solo alcune norme del concordato preventivo, e solo “in quanto compatibili”.

Ma se i creditori non votano, chi decide davvero se il concordato passa?

Decide il tribunale, da solo. I creditori possono solo opporsi.

È la differenza più importante rispetto al concordato preventivo. Nel concordato preventivo i creditori votano e, se si raggiungono le maggioranze, il tribunale controlla soprattutto la legalità. Nel concordato semplificato il voto non c’è: la legge “sostituisce” il consenso dei creditori con un controllo giudiziale più penetrante sulla convenienza della proposta.

È proprio per questo che esistono le due condizioni di “convenienza” viste sopra. Se nessun creditore può dire “no” con il voto, qualcuno deve verificare per lui che la proposta non lo danneggi e gli dia comunque qualcosa. Quel qualcuno è il giudice, aiutato da due figure:

  • l’esperto della composizione negoziata, che con la relazione finale e con un parere specifico sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte fornisce al tribunale la sua lettura;
  • l’ausiliario nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c., che rende un parere sulla proposta e sul piano.

I creditori non sono comunque spettatori muti. Ricevono la proposta con tutti i pareri, e possono proporre opposizione costituendosi in giudizio entro un termine perentorio (lo vediamo nel blocco sulla procedura). La Corte d’Appello di Napoli, nel decreto del 7 gennaio 2025, ha sottolineato proprio questo: ai creditori manca il voto, ma resta lo strumento dell’opposizione, ed è attraverso di essa che possono far emergere ciò che non torna.

In pratica, chi vuole ottenere l’omologa deve convincere il giudice, non i creditori. Ma deve farlo sapendo che ogni creditore scontento può portare in udienza argomenti concreti contro la fattibilità, il pregiudizio o l’utilità. E più la composizione negoziata è stata conflittuale, più è probabile che qualcuno si opponga.

Posso chiedere il concordato semplificato in qualunque momento, o c’è una scadenza?

C’è una scadenza precisa: 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. E non basta rispettarla.

L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di depositare la proposta entro 60 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8, cioè dalla comunicazione della relazione finale con cui l’esperto chiude la composizione negoziata. Dopo il D.Lgs. 136/2024 è possibile, entro lo stesso termine, depositare anche una domanda “con riserva”, per poi completare proposta e piano.

Ma la scadenza è solo il primo cancello. La legge richiede che la relazione finale dell’esperto attesti due cose:

  • che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
  • che non sono risultate praticabili le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), CCII (contratto con i creditori, convenzione di moratoria, accordo con i creditori, accordi di ristrutturazione e simili).

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 426 del 15 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale con queste attestazioni. E con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025 lo stesso Tribunale ha ribadito il nesso stretto con la composizione negoziata e il termine di 60 giorni, anche per la domanda in forma prenotativa.

Attenzione anche al senso inverso: la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023, ha precisato che il termine di 60 giorni non regala una nuova protezione automatica dalle azioni dei creditori. In quei due mesi, se le misure protettive della composizione negoziata sono cessate, i creditori possono tornare ad agire, fino al deposito del ricorso, dalla cui pubblicazione si producono gli effetti protettivi richiamati dalla norma.

Il calendario va quindi impostato prima che la composizione negoziata finisca, non dopo. Chi aspetta di ricevere la relazione finale per cominciare a pensare al piano di liquidazione di solito arriva al sessantesimo giorno con un piano fragile, e un piano fragile è il modo più rapido per non superare il vaglio di fattibilità.


Depositato il ricorso, cosa succede passo per passo?

Un percorso a tappe, scandito da termini brevi e in gran parte perentori. Riassumiamo prima nella tabella, poi spieghiamo i punti critici.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Accesso Ricorso con proposta di concordato per cessione dei beni, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 CCII (o domanda con riserva) Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 17, c. 8) Tribunale del centro degli interessi principali
Pubblicità Comunicazione al PM e pubblicazione nel registro delle imprese Entro il giorno successivo al deposito Cancelleria
Vaglio iniziale Verifica della ritualità della proposta, anche sulla formazione delle classi; acquisizione di relazione finale e parere dell’esperto Eventuale termine fino a 15 giorni per integrazioni Tribunale
Nomina ausiliario Nomina ex art. 68 c.p.c. e accettazione dell’incarico Accettazione entro 3 giorni Tribunale
Informazione ai creditori Comunicazione a cura del debitore di proposta, parere dell’ausiliario, relazione finale e parere dell’esperto Nei tempi fissati dal decreto, via PEC o raccomandata A/R Debitore, su ordine del tribunale
Udienza di omologa Fissazione dell’udienza Almeno 45 giorni dopo la scadenza del termine per il parere dell’ausiliario Tribunale
Opposizioni Costituzione dei creditori e degli interessati Fino a 10 giorni prima dell’udienza (perentorio) Tribunale
Decisione Decreto motivato di omologa o di rigetto, immediatamente esecutivo All’esito dell’istruttoria Tribunale
Reclamo Reclamo ex art. 247 CCII 30 giorni Corte d’appello
Ricorso Ricorso per cassazione 30 giorni dalla comunicazione Corte di cassazione

Tre passaggi meritano attenzione.

Il primo è il vaglio iniziale. Il comma 3 dell’art. 25-sexies parla di verifica della “ritualità” della proposta, ma la Cassazione (ord. n. 31641/2025 e, più di recente, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026) ha chiarito che non si tratta di un controllo puramente formale: il tribunale guarda anche alle condizioni sostanziali dell’art. 25-sexies, sulla base dei documenti che lo stesso articolo e l’art. 39 richiedono. Già la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024, aveva parlato di un controllo esteso alla “non manifesta implausibilità” della proposta.

Il secondo è la comunicazione ai creditori. La fa il debitore, non la cancelleria. Un errore qui (un creditore dimenticato nell’elenco, un indirizzo PEC sbagliato) mina la prima condizione di omologa, la regolarità del contraddittorio.

Il terzo è il termine per le opposizioni: è perentorio. Chi lo lascia scadere non può più contestare in quella sede.

Il deposito del ricorso produce, dalla pubblicazione nel registro delle imprese, gli effetti richiamati dagli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII: tra l’altro, la gestione dell’impresa resta all’imprenditore ma gli atti di straordinaria amministrazione passano sotto il controllo del tribunale.

Chi è l’ausiliario e quanto conta il suo parere?

È un professionista nominato dal tribunale per dare al giudice un secondo sguardo sulla proposta. Il suo parere non vincola, ma pesa moltissimo.

L’ausiliario è nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e deve accettare l’incarico entro tre giorni; la legge estende anche a lui le cautele della normativa antimafia richiamate dall’art. 25-sexies, comma 3. Il suo compito è rendere un parere sulla proposta e sul piano di liquidazione: in sostanza, verificare se i numeri reggono e se il confronto con la liquidazione giudiziale è stato fatto correttamente.

Accanto all’ausiliario c’è l’esperto della composizione negoziata, che il tribunale “acquisisce” con la relazione finale e con un parere specifico sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie. Sono due prospettive diverse: l’esperto conosce la storia delle trattative, l’ausiliario guarda la proposta da fuori.

Il parere dell’ausiliario va comunicato ai creditori insieme alla proposta. Questo significa che, se l’ausiliario esprime dubbi su un valore di realizzo o su un passaggio del piano, ogni creditore lo leggerà prima dell’udienza e potrà usarlo come base per un’opposizione. Per questo il piano va costruito in modo da reggere il confronto con un professionista indipendente, non solo con il giudice.

Due precisazioni utili. Prima: secondo la Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante, e il tribunale conserva il potere di verificare in autonomia la correttezza e la buona fede delle trattative. Il discorso vale a maggior ragione per l’ausiliario. Seconda: la Cassazione, con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026, ha stabilito che né l’ausiliario né il liquidatore nominato dopo l’omologa sono contraddittori necessari nel giudizio di reclamo contro il decreto di omologazione, perché non hanno un interesse proprio da far valere. L’ausiliario, quindi, aiuta il giudice; non è una parte.

Io sono un creditore: posso oppormi? E come?

Sì, ogni creditore e ogni interessato può opporsi, ma deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni prima dell’udienza. Il termine è perentorio.

L’opposizione è l’unico strumento che il creditore ha per far valere le proprie ragioni, visto che non vota. Come detto sopra, la proposta gli arriva via PEC (o con raccomandata) insieme al parere dell’ausiliario, alla relazione finale e al parere dell’esperto: ha quindi tutto il materiale per capire se ci sono margini.

Su cosa si può costruire un’opposizione? Su ciascuna delle condizioni di omologa:

  • contraddittorio: non ho ricevuto la comunicazione, o l’ho ricevuta incompleta;
  • ordine delle prelazioni: il mio privilegio viene trattato peggio di un credito di grado inferiore;
  • fattibilità: il valore attribuito all’immobile è irrealistico, l’offerta d’acquisto non è vincolante, i tempi sono fuori misura;
  • pregiudizio: in liquidazione giudiziale prenderei di più, per esempio perché il curatore potrebbe esercitare azioni revocatorie o di responsabilità che il piano non considera;
  • utilità: la proposta non mi dà nulla di concreto.

E poi sul presupposto di fondo: la buona fede nella composizione negoziata. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023, ha affermato che quando si chiede il concordato semplificato il tribunale ha piena cognizione anche sulla composizione negoziata che lo ha preceduto, compresa la veridicità della relazione finale e la buona fede del debitore. Un creditore che non è mai stato davvero coinvolto nelle trattative ha quindi un argomento serio da spendere.

Una nota pratica: l’opposizione si costruisce sui numeri. Contestare “in generale” la convenienza serve poco; serve invece un confronto documentato tra quanto il piano promette e quanto si otterrebbe nell’alternativa liquidatoria, credito per credito.

Il tribunale controlla davvero tutto, o alla fine si fida di quello che dice l’esperto?

Controlla davvero. L’attestazione dell’esperto è un presupposto, non un lasciapassare.

È un punto su cui la giurisprudenza degli ultimi due anni è stata netta. Il Tribunale di Ancona (pronuncia del 1° aprile 2025, riportata nelle rassegne di settore) ha escluso che il giudice possa limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla buona fede. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha descritto cosa significa buona fede in concreto: un’interlocuzione effettiva con i creditori, informazioni complete, proposte vere tra quelle dell’art. 23, comma 1, e un confronto serio con l’alternativa della liquidazione giudiziale.

Il Tribunale di Bologna (decisione del 23 settembre 2025, anch’essa riportata in rassegna) ha negato l’omologa proprio perché era mancata un’effettiva interlocuzione con i creditori. Mentre la Corte d’Appello di Venezia (28 marzo 2024, sempre secondo le rassegne) ha precisato un aspetto importante: non serve aver coinvolto ogni singolo creditore, ma vanno coinvolti quelli che subiscono la falcidia o la modifica del proprio credito.

Sul fronte della convenienza, il controllo del tribunale è ancora più incisivo. La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 336 del 19 luglio 2024, ha ammesso che una prima valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale possa avvenire già in fase di ammissione. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 902 del 21 novembre 2024, ha messo in fila le verifiche di omologa: fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore.

Il messaggio pratico è uno: la relazione finale deve raccontare le trattative con fatti verificabili (chi è stato contattato, quali proposte sono state fatte, perché sono state rifiutate). Una relazione generica espone l’intero concordato al rischio di essere smontato in udienza.

E se il tribunale dice di no, si può impugnare?

Sì: reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni e poi, contro il decreto della corte, ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione. Ma con un limite importante.

Il decreto con cui il tribunale omologa o rigetta è motivato, immediatamente esecutivo e pubblicato nel registro delle imprese. Contro di esso le parti (il debitore, ma anche i creditori opponenti) possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 247 CCII; contro la decisione della corte d’appello è ammesso il ricorso per cassazione (art. 25-sexies, commi 6 e 7).

Il limite riguarda il caso in cui la proposta venga fermata prima dell’udienza di omologa, già al vaglio iniziale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 (così indicata nelle principali rassegne), ha escluso che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta sia ricorribile in cassazione, sia ai sensi delle norme del Codice sia ai sensi dell’art. 111, comma 7, Costituzione, perché manca il carattere decisorio e definitivo: il debitore resta libero di accedere ad altri strumenti.

C’è poi un effetto collaterale da conoscere. Il Tribunale di Mantova, con l’ordinanza del 18 ottobre 2024, ha ritenuto incompatibile la pendenza di un’impugnazione contro il decreto sul concordato semplificato con l’apertura di una nuova composizione negoziata. E il Tribunale di Pesaro (ordinanza del 9 agosto 2023) ha ritenuto che la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti precluda l’accesso alla composizione negoziata. Impugnare, quindi, è una scelta strategica, non un riflesso automatico: può chiudere altre porte.

Per il creditore che ha visto omologare un concordato che lo danneggia, il reclamo è il passaggio decisivo: la Corte d’appello rivaluta nel merito le condizioni di omologa, come dimostra il caso deciso poi dalla Cassazione con la sentenza n. 624/2026, in cui proprio in sede di reclamo l’omologa era stata revocata.


Ho debiti con il Fisco e con il Comune: con il concordato semplificato si possono tagliare anche quelli?

Sì, secondo la giurisprudenza di merito più recente, ma sempre entro il limite del confronto con la liquidazione giudiziale e nel rispetto dei privilegi.

L’art. 25-sexies non contiene una disciplina propria della transazione fiscale, come invece accade per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione. Questo ha fatto sorgere il dubbio se i crediti tributari potessero essere pagati solo in parte senza un apposito procedimento. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025, ha risposto di sì: la falcidia dei debiti tributari è ammessa anche in assenza di una disciplina specifica, e il limite è dato proprio dalla condizione di omologa dell’assenza di pregiudizio. Il Fisco, in altre parole, non può essere trattato peggio di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale, e i suoi privilegi vanno rispettati nell’ordine di legge.

Sui tributi locali c’è una novità del 2026. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, cioè il decreto di riforma dei tributi regionali e locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4 ha modificato il Codice della crisi estendendo ai tributi locali gli strumenti già previsti per i tributi erariali, tra cui la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Non è un “correttivo” del Codice, ma un intervento di settore che incide sul percorso che precede il concordato semplificato: se nella composizione negoziata un accordo con il Comune era possibile e non è stato cercato, il tema della buona fede delle trattative si pone anche lì. Quanto agli effetti diretti sul concordato semplificato, la norma è troppo recente per avere già un’applicazione giurisprudenziale consolidata e va valutata caso per caso.

In pratica: l’IMU, la TARI o gli altri tributi locali non sono intoccabili, ma il loro trattamento nel piano va motivato con lo stesso rigore riservato all’Erario, con il confronto puntuale tra quanto il piano offre e quanto l’ente impositore incasserebbe nella liquidazione giudiziale, tenendo conto del rango del privilegio.

Se i soci mettono soldi nuovi o rinunciano ai loro crediti, l’omologa diventa più facile?

I soldi nuovi possono aiutare. La sola rinuncia ai propri crediti, invece, secondo la Cassazione non è “risorsa esterna”.

È una delle domande più frequenti, perché spesso i soci, per salvare il salvabile, propongono di fare un passo indietro. La Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (secondo il commento pubblicato su edotto, che ne riporta il testo), ha affermato che anche al concordato semplificato si applica la nozione di risorsa esterna dell’art. 84, comma 4, CCII: è risorsa esterna solo la ricchezza nuova, estranea al patrimonio del debitore, che si aggiunge all’attivo e può essere distribuita ai creditori. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non aumenta l’attivo: cambia solo l’ordine con cui i creditori vengono pagati, e quindi non può essere qualificata come risorsa esterna.

Perché questo conta per l’omologa? Per due ragioni. La prima: l’apporto di ricchezza nuova è spesso il modo più concreto per garantire un’utilità anche ai creditori chirografari, che altrimenti, in un’impresa con molti debiti privilegiati, rischiano di non ricevere nulla. La seconda: se la finanza esterna è davvero estranea al patrimonio, la sua destinazione incontra limiti diversi da quelli che valgono per i beni dell’impresa, e questo incide sulla verifica dell’ordine delle prelazioni.

Va detto con chiarezza che il rapporto tra concordato semplificato e regole del concordato preventivo è ancora in assestamento. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, aveva escluso che il concordato semplificato richiedesse soglie minime per i chirografari o apporti esterni, qualificandolo come figura autonoma. La Cassazione del 2026 non contraddice questo punto (le risorse esterne non diventano obbligatorie), ma chiarisce come vanno qualificate quando ci sono. Ogni apporto dei soci va quindi strutturato con attenzione, documentato e descritto nel piano in modo che il tribunale possa capire cosa aggiunge davvero.

Posso usare il concordato semplificato per continuare a lavorare con la mia azienda?

No, non direttamente: è uno strumento liquidatorio. Ma la cessione dell’azienda in blocco a un terzo è possibile, ed è spesso la carta migliore per superare il vaglio di omologa.

Il Tribunale di Milano lo ha detto in due occasioni. Con la sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024 ha spiegato che la natura liquidatoria discende dal fallimento dei tentativi di risanamento nella composizione negoziata e che, mancando il voto dei creditori, non c’è spazio per un piano in continuità. Con la sentenza n. 277 del 3 aprile 2025 ha escluso la continuità aziendale diretta anche quando l’imprenditore la presentava come funzionale a una liquidazione successiva.

Diverso è il caso della vendita dell’azienda o di un ramo come complesso funzionante. Qui l’attività prosegue, ma in capo a un altro soggetto, e il ricavato va ai creditori. L’art. 25-septies CCII disciplina proprio la liquidazione del patrimonio, anche con riferimento alle offerte già individuate.

Dal punto di vista dell’omologa, la cessione in blocco ha due vantaggi. Sul piano della fattibilità, un’offerta irrevocabile e garantita è molto più solida di una stima peritale. Sul piano del pregiudizio, il valore di un’azienda funzionante è di regola superiore a quello che si ricaverebbe vendendo i beni uno per uno in una liquidazione giudiziale, dopo mesi di fermo. È spesso la differenza tra un concordato che regge e uno che crolla in udienza.

Le banche con ipoteca possono essere pagate meno di quanto vantano?

Sì, ma solo nei limiti di quanto ricaverebbero dalla vendita del bene ipotecato, e senza mai invertire l’ordine delle prelazioni.

Qui entra in gioco la condizione di omologa del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 25-sexies richiama espressamente l’art. 84, comma 5, CCII: i creditori privilegiati o ipotecari possono non essere soddisfatti integralmente, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui grava la garanzia, secondo una stima indipendente. La parte del credito che resta scoperta scivola tra i chirografari.

La Corte d’Appello di Catania, con il decreto del 14 febbraio 2025, ha affermato che l’ordine delle cause di prelazione nel concordato semplificato è inderogabile, e che né l’utilità per i creditori né l’equivalenza di risultato possono funzionare come alternative a quest’ordine, salvo il caso in cui il bene garantito sia incapiente. Detto in modo semplice: non si può pagare il chirografario mentre il privilegiato di grado anteriore resta insoddisfatto, con i soldi che derivano dai beni del debitore. Le eventuali eccezioni passano per la finanza esterna, come visto sopra, o per l’incapienza.

È il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la graduazione dei crediti bancari e tributari è un incrocio di diritto bancario, fiscale e concorsuale, e un errore di grado basta a far cadere l’intera proposta.

Infine, la suddivisione in classi, ora espressamente prevista, aiuta a rendere trasparente il trattamento dei diversi gruppi di creditori, ma non permette di aggirare l’ordine dei privilegi. Il tribunale verifica la corretta formazione delle classi già al vaglio iniziale.


Se i fornitori chirografari prendono zero, il concordato salta?

Con ogni probabilità sì. La Cassazione ha detto che la sola rapidità della procedura non è un’utilità sufficiente.

È la domanda che più preoccupa chi ha un’impresa con molti debiti verso dipendenti, Fisco ed enti previdenziali. In questi casi il ricavato della liquidazione spesso basta appena per i privilegiati, e ai fornitori non resta nulla. Si potrebbe pensare: in liquidazione giudiziale prenderebbero zero lo stesso, quindi non c’è pregiudizio. Vero, ma la legge chiede anche l’utilità per ciascun creditore, e le due condizioni non coincidono.

La Cassazione, con la sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026, ha confermato la revoca di un’omologa disposta in sede di reclamo: l’utilità per ciascun creditore è un presupposto indefettibile, non deve essere necessariamente economica, ma deve tradursi in un vantaggio concreto e apprezzabile per il singolo creditore. Il fatto che la crisi si risolva prima non basta, soprattutto quando i chirografari non ricevono alcuna soddisfazione.

Questo non significa che serva una percentuale minima: come detto, non c’è. Significa che il piano deve indicare, per ogni categoria di creditori, in cosa consiste il vantaggio. Una somma anche contenuta, la prosecuzione dei contratti con l’acquirente dell’azienda per i fornitori strategici, la certezza dei tempi di pagamento rispetto ai tempi di un riparto in liquidazione giudiziale accompagnata da qualcosa di concreto: sono tutte ipotesi da costruire e documentare. Un piano che lascia una categoria a zero senza spiegare perché ne trae comunque un beneficio è, oggi, un piano ad alto rischio.

Rischio di finire comunque in liquidazione giudiziale?

Sì, il rischio esiste, ed è giusto conoscerlo prima di depositare.

Se il tribunale nega l’omologa, l’impresa resta insolvente e senza protezione. I creditori, o il pubblico ministero (al quale il ricorso viene comunicato fin dal deposito), possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Non è un effetto automatico del rigetto, ma è uno sbocco frequente.

Il rischio però va pesato con lucidità. Il concordato semplificato nasce proprio come alternativa alla liquidazione giudiziale per un’impresa che non ha più prospettive di risanamento. Le condizioni di omologa sono costruite in modo che, se il piano è serio, i creditori non stiano peggio e l’imprenditore eviti gli effetti più gravi della procedura giudiziale, a cominciare dall’esercizio delle azioni del curatore. Il rigetto, nella grande maggioranza dei casi, dipende da difetti che si potevano vedere prima: una composizione negoziata poco documentata, un piano con valori ottimistici, un confronto con la liquidazione giudiziale fatto in modo superficiale, una categoria di creditori lasciata senza utilità.

C’è poi un aspetto che riguarda gli amministratori. In liquidazione giudiziale il curatore valuta le azioni di responsabilità e le revocatorie; nel concordato semplificato queste azioni possono essere considerate nel confronto di convenienza. Un creditore opponente può sostenere che in liquidazione giudiziale si recupererebbe di più proprio grazie a quelle azioni. Il piano deve quindi affrontare in modo esplicito anche questo tema, non ignorarlo.

Quanto tempo passa, in concreto, dalla domanda all’omologa?

Qualche mese, nella migliore delle ipotesi; dipende molto dal tribunale e dalla qualità della domanda.

La legge fissa alcuni termini minimi (le integrazioni fino a 15 giorni, l’accettazione dell’ausiliario in 3 giorni, l’udienza almeno 45 giorni dopo il termine per il parere dell’ausiliario, le opposizioni entro 10 giorni prima), ma non una durata massima complessiva. Il termine per il parere dell’ausiliario è fissato dal tribunale, e il carico di lavoro della sezione fa la differenza. A questo si aggiungono, in caso di impugnazione, i 30 giorni per il reclamo e i tempi della corte d’appello.

Sono numeri che non possiamo promettere a nessuno. Possiamo però dire cosa accorcia i tempi: una domanda completa fin dall’inizio (che evita il termine per integrazioni), una comunicazione ai creditori impeccabile (che evita contestazioni sul contraddittorio), un piano che anticipa le obiezioni prevedibili dell’ausiliario.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, per vedere come il tribunale “legge” le condizioni di omologa. Non sono casi reali.

Simulazione 1 — Il test del pregiudizio. Ipotesi: una Srl manifatturiera chiude la composizione negoziata senza accordo; la relazione finale è comunicata il 9 marzo 2026, quindi il ricorso va depositato entro l’8 maggio 2026. Situazione debitoria: banca con ipoteca sul capannone 540.300 €; dipendenti (privilegio) 87.250 €; Erario e INPS con privilegio 133.600 €; fornitori chirografari 426.800 €.

Piano di concordato: un acquirente ha presentato un’offerta irrevocabile di 640.000 € per il capannone; magazzino e crediti commerciali realizzabili per 148.700 €; spese di procedura stimate 41.900 €.
– Banca ipotecaria: pagata per intero (540.300 €) dal prezzo del capannone; restano 99.700 €.
– Residuo disponibile: 99.700 + 148.700 − 41.900 = 206.500 €.
– Dipendenti: 87.250 € (100%); restano 119.250 €.
– Erario e INPS: 119.250 € su 133.600 € = 89,3%.
– Chirografari: 0.

Alternativa della liquidazione giudiziale (stima dell’esperto): capannone venduto all’asta dopo ribassi a 548.000 €; altri beni 121.300 €; spese 68.900 €.
– Banca: 540.300 € (100%); eccedenza 7.700 €.
– Residuo: 7.700 + 121.300 − 68.900 = 60.100 €.
– Dipendenti: 60.100 € su 87.250 € = 68,9%.
– Erario e INPS: 0. Chirografari: 0.

Esito: nessun creditore sta peggio con il concordato (banca 100% contro 100%, dipendenti 100% contro 68,9%, Erario 89,3% contro 0, chirografari 0 contro 0). La condizione dell’assenza di pregiudizio è rispettata, e l’ordine delle prelazioni anche. Ma i chirografari prendono zero: alla luce di Cass. n. 624/2026, la condizione dell’utilità per ciascun creditore è a forte rischio.

Simulazione 2 — Come si rimedia al difetto di utilità. Stessi numeri. Prima ipotesi correttiva, proposta dai soci: rinunciare alla prededuzione di un finanziamento di 52.400 € erogato durante la composizione negoziata e già postergato. Secondo Cass. n. 620/2026 non è risorsa esterna: non aggiunge nulla all’attivo, e i chirografari restano a zero. Ipotesi scartata.

Seconda ipotesi: un socio apporta 35.000 € di denaro proprio, non proveniente dal patrimonio della società, vincolato al pagamento dei chirografari. È ricchezza nuova, estranea al patrimonio del debitore. Chirografari: 35.000 € su 426.800 € = 8,2%, contro lo 0 della liquidazione giudiziale.

Esito: il piano ora offre un vantaggio concreto e misurabile a ogni categoria. Resta da verificare che la destinazione della finanza esterna non alteri l’ordine delle prelazioni sui beni del debitore (qui non lo fa, perché i beni della società vanno nell’ordine di legge e solo l’apporto esterno va ai chirografari) e che il versamento sia garantito, ad esempio con un deposito vincolato, per superare il vaglio di fattibilità. Con queste correzioni le cinque condizioni di omologa sono tutte documentabili.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“La composizione negoziata che ho appena chiuso regge il controllo del tribunale?”

Quasi tutti, quando arrivano al concordato semplificato, si concentrano sul piano di liquidazione: i valori, le offerte, le percentuali. È giusto, ma è solo metà del lavoro. L’altra metà è già stata fatta, o non fatta, nei mesi precedenti.

Come abbiamo visto, la giurisprudenza legge il concordato semplificato come la prosecuzione naturale della composizione negoziata. Il tribunale può verificare la veridicità della relazione finale (Trib. Napoli n. 153/2023), non deve limitarsi a recepire l’attestazione dell’esperto (Trib. Ancona, 2025), e pretende che le trattative siano state reali, con proposte serie e informazioni complete (App. Napoli, 7 gennaio 2025). Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023, aveva già precisato che la buona fede richiede trattative con una ragionevole possibilità di portare a un’offerta accettabile per i creditori. E la Corte d’Appello di Potenza (n. 336/2024) ha definito il concordato semplificato un’extrema ratio, utilizzabile solo quando nessun’altra soluzione concordata è stata possibile.

Questo significa che le condizioni di omologa si preparano mentre la composizione negoziata è ancora aperta. Chi ha contattato tutti i creditori che sarebbero stati falcidiati, chi ha formalizzato le proposte per iscritto, chi ha condiviso informazioni complete e aggiornate, chi ha documentato i rifiuti e le loro ragioni, arriva in tribunale con un fascicolo che parla da solo. Chi invece ha vissuto la composizione negoziata come un passaggio burocratico verso il concordato semplificato rischia di vedersi contestare proprio il presupposto di tutto.

Non è una questione di forma. Se il tribunale ritiene che le trattative non siano state condotte in buona fede, non arriva nemmeno a esaminare la convenienza della proposta, per quanto buona possa essere.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco le pronunce di riferimento sulle condizioni di omologa e sui presupposti che le precedono. Per ognuna: estremi, principio riformulato, perché conta per chi chiede o contesta l’omologa.

Pronuncia Principio in sintesi Condizione toccata
Cass., Sez. I, sent. n. 624 del 12 gennaio 2026 La sola rapidità non è utilità Utilità per ciascun creditore
Cass., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 Rinuncia alla prededuzione ≠ risorsa esterna Utilità / prelazioni
Cass., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 Inammissibilità confermata: niente ricorso per cassazione Impugnazioni
Cass., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 Controllo sostanziale, non solo formale Presupposti di accesso
Cass., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026 Verifica delle condizioni sulla base dei documenti Presupposti di accesso
Cass., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026 Ausiliario e liquidatore non sono parti necessarie del reclamo Contraddittorio in reclamo
App. Catania, decreto 14 febbraio 2025 Ordine delle prelazioni inderogabile Ordine delle prelazioni
App. Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025 Falcidia dei tributi ammessa entro il test liquidatorio Pregiudizio
App. Napoli, decreto 7 gennaio 2025 Parere dell’esperto non vincolante; buona fede in concreto Presupposti / opposizione
Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024 Le verifiche dell’omologa Fattibilità, pregiudizio, utilità
App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024 Figura autonoma, senza soglie né voto Inquadramento
App. Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024 Extrema ratio; convenienza già in ammissione Pregiudizio

1. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026. L’utilità per ciascun creditore è requisito autonomo dell’omologa: può anche non essere monetaria, ma deve essere un vantaggio concreto per il singolo creditore, e non può ridursi alla velocità con cui la crisi viene chiusa. Rilevanza: è oggi il precedente chiave per chi costruisce un piano con chirografari a zero, e per i creditori che vogliono opporsi.

2. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. Anche nel concordato semplificato vale la nozione di risorsa esterna dell’art. 84, comma 4, CCII: solo la ricchezza nuova che accresce l’attivo; la rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti modifica l’ordine di pagamento ma non aggiunge nulla. Rilevanza: orienta il modo in cui strutturare gli apporti dei soci per garantire utilità senza toccare l’ordine dei privilegi.

3. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è impugnabile in cassazione, né in base al Codice della crisi né in base all’art. 111, comma 7, Cost., difettando il carattere decisorio. Rilevanza: chi si vede bloccare la proposta in limine ha di fatto un solo grado di impugnazione utile, e deve preparare il reclamo con la massima cura.

4. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il controllo del tribunale sulla proposta non si ferma alla regolarità formale ma investe la legalità sostanziale e le condizioni dell’art. 25-sexies, misurate sulla documentazione prevista dallo stesso articolo e dall’art. 39. Rilevanza: conferma che i presupposti di accesso sono, di fatto, la prima condizione da soddisfare.

5. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Ribadisce che il giudizio di ammissibilità deve accertare le condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto ai documenti richiesti, senza fermarsi alla ritualità. Rilevanza: consolida in poche settimane l’orientamento della Sezione I.

6. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Nel reclamo contro il decreto di omologa, l’ausiliario e il liquidatore non sono contraddittori necessari, perché non portano interessi propri. Rilevanza: chiarisce chi va chiamato in causa, profilo legato alla regolarità del contraddittorio nella fase di impugnazione.

7. Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. L’ordine delle cause di prelazione non è derogabile; utilità ed equivalenza di risultato non lo sostituiscono, salvo l’incapienza del bene garantito. Rilevanza: è il riferimento principale per la condizione del rispetto delle prelazioni.

8. Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025. I crediti tributari possono essere falcidiati anche senza una disciplina specifica di transazione fiscale, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: lega il trattamento dei crediti fiscali alla condizione dell’assenza di pregiudizio.

9. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il controllo del giudice è sostanziale; il parere dell’esperto è necessario ma non lo vincola; la buona fede si misura su interlocuzioni effettive, informazioni complete, proposte serie e confronto con la liquidazione giudiziale. I creditori, privi di voto, conservano l’opposizione. Rilevanza: fornisce una griglia concreta per valutare la composizione negoziata a monte.

10. Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024. In sede di omologa il tribunale verifica la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore. Rilevanza: è una lettura “in fila” delle condizioni di convenienza del comma 5.

11. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il concordato semplificato è un istituto autonomo e liquidatorio, al quale non si estendono per analogia le regole del concordato preventivo: niente soglie per i chirografari, niente voto, niente obbligo di risorse esterne. Rilevanza: spiega perché le condizioni di omologa sono solo quelle del comma 5, da leggere oggi insieme a Cass. n. 620/2026.

12. Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024. Il concordato semplificato è un rimedio residuale, e il giudice può valutare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale fin dall’ammissione. Rilevanza: anticipa il test del pregiudizio alla prima fase del procedimento.

Completano il quadro, citati nelle risposte: Trib. Milano n. 426 del 15 giugno 2024 e n. 236 del 20 marzo 2025 (relazione finale e termine di 60 giorni); App. Milano n. 1033 del 21 marzo 2024 (controllo di non manifesta implausibilità) e n. 298 del 30 gennaio 2023 (nessuna protezione automatica nei 60 giorni); Trib. Milano n. 132 del 23 febbraio 2024 e n. 277 del 3 aprile 2025 (niente continuità diretta); Trib. Napoli n. 153 del 25 ottobre 2023 (piena cognizione sulla composizione negoziata); Trib. Alessandria n. 6 del 19 gennaio 2023 (buona fede e ragionevole prospettiva di accordo); Trib. Mantova, ord. 18 ottobre 2024 e Trib. Pesaro, ord. 9 agosto 2023 (effetti su una nuova composizione negoziata). Le decisioni di Trib. Ancona (1° aprile 2025), Trib. Bologna (23 settembre 2025) e App. Venezia (28 marzo 2024) sono riportate dalle rassegne di settore senza numero.


E voi, concretamente, cosa fate?

Partiamo da quello che sappiamo fare, e da chi lo fa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato è l’esito di una composizione negoziata, e chi conosce dall’interno i doveri dell’esperto e i contenuti della relazione finale sa quali elementi il tribunale andrà a cercare quando valuta buona fede, impraticabilità delle soluzioni concordate e convenienza della proposta. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della stessa strategia, con lo stesso difensore, dal deposito del ricorso fino all’eventuale ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: le condizioni di omologa sono per metà giuridiche e per metà numeriche, e vanno costruite insieme.

In concreto:

  1. Esaminiamo la composizione negoziata già svolta: ricostruiamo le interlocuzioni con i creditori, le proposte formulate, le risposte ricevute, e verifichiamo se reggono il controllo sulla buona fede.
  2. Calcoliamo il calendario dei 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale e valutiamo se depositare la domanda completa o quella con riserva.
  3. Redigiamo il ricorso e la proposta di concordato per cessione dei beni, con la documentazione dell’art. 39 CCII completa fin dal primo deposito.
  4. Costruiamo con i commercialisti il confronto con la liquidazione giudiziale (o controllata), creditore per creditore, per documentare l’assenza di pregiudizio.
  5. Verifichiamo la graduazione dei crediti bancari, tributari, previdenziali e dei dipendenti, e l’eventuale applicazione dell’art. 84, comma 5, per il rispetto dell’ordine delle prelazioni.
  6. Individuiamo per ogni categoria di creditori l’utilità concreta offerta dal piano e, se servono, strutturiamo gli apporti esterni dei soci in modo che siano davvero ricchezza nuova.
  7. Verifichiamo la fattibilità del piano di liquidazione: offerte irrevocabili, garanzie, tempi di vendita, coerenza con l’art. 25-septies.
  8. Curiamo la comunicazione ai creditori disposta dal tribunale, controllando elenco, indirizzi PEC e prove di ricezione per evitare vizi del contraddittorio.
  9. Se assistiamo un creditore, analizziamo proposta e pareri e, quando ci sono i presupposti, predisponiamo l’opposizione entro il termine perentorio.
  10. Gestiamo reclamo e ricorso per cassazione, valutando prima gli effetti di un’impugnazione sulle altre strade disponibili.

Non promettiamo l’omologa: ci impegniamo a presentare al tribunale un fascicolo in cui ciascuna delle condizioni di legge sia verificata e documentata.


In chiusura

Tre messaggi restano da queste risposte.

Primo: le condizioni di omologa sono cinque e devono esserci tutte (contraddittorio regolare, ordine delle prelazioni, fattibilità, assenza di pregiudizio, utilità per ciascun creditore), ma dietro di esse c’è il presupposto della composizione negoziata svolta in buona fede, che il tribunale controlla nel merito.

Secondo: senza voto dei creditori il giudice è più severo, non meno. Dopo Cass. n. 624/2026 un piano che lascia una categoria a zero senza un vantaggio concreto è a rischio, anche se rispetta il test del pregiudizio.

Terzo: il concordato semplificato si prepara prima, durante la composizione negoziata e nei 60 giorni successivi, non in udienza.

È per questo che ce ne occupiamo: il concordato semplificato nasce dalla composizione negoziata del D.L. 118/2021, e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi di quella disciplina. Conosce i passaggi da cui dipende la relazione finale e li collega, con lo staff di avvocati e commercialisti, alla costruzione di un piano che possa reggere il controllo del tribunale, fino in Cassazione se serve.

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