Cosa Succede Se Il Concordato Liquidatorio Non Viene Approvato Dai Creditori?

Un concordato liquidatorio che non raggiunge le maggioranze raramente fallisce per un solo motivo: quasi sempre è la somma di piccoli errori di valutazione, commessi prima e dopo il voto, a trasformare il “no” dei creditori in una liquidazione giudiziale che si poteva evitare o almeno governare.

Il voto negativo non è un evento neutro. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) la mancata approvazione attiva un meccanismo preciso: l’art. 111 CCII impone al giudice delegato di riferire subito al tribunale, che provvede secondo l’art. 49, comma 1, cioè la norma che regola l’apertura della liquidazione giudiziale. Esiste però una finestra stretta, di soli sette giorni, in cui il debitore può ancora chiedere l’omologazione. Chi non conosce questo passaggio, o lo affronta male, perde l’ultima occasione utile.

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Questa guida si occupa di un solo momento: quello in cui i creditori hanno detto no, o stanno per dirlo. Gli errori che vediamo più spesso in questa fase sono sei:

  1. Pensare che il “no” dei creditori chiuda il concordato e lasci l’impresa dov’era prima.
  2. Fare i conti del voto senza verificare chi vota davvero e su quale base si calcola la maggioranza.
  3. Lasciar passare i sette giorni dell’art. 111 senza valutare l’omologazione con il voto determinante del fisco.
  4. Contare su un ribaltamento in appello o su impugnazioni che la legge non consente.
  5. Rispondere al rifiuto con una nuova domanda “fotocopia” per guadagnare tempo.
  6. Dimenticare che gli atti compiuti durante il concordato verranno riesaminati nella liquidazione giudiziale.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché il cuore del concordato liquidatorio è il consenso dei creditori, e il consenso si costruisce con la negoziazione prima ancora che con gli atti processuali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura chiamata dalla legge ad agevolare le trattative tra imprenditore e creditori. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruoli in cui il voto e le maggioranze dei creditori, già previsti dalla L. 3/2012 per l’accordo di composizione, sono il terreno di lavoro quotidiano.

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Errore n. 1 — Credere che, bocciato il concordato, tutto torni come prima

L’errore

L’amministratore di una società in liquidazione ha depositato un concordato che prevede la cessione del magazzino e di un immobile. I creditori votano contro. Il suo ragionamento è semplice: “Pazienza, il concordato non è passato: torniamo a trattare uno per uno con banche e fornitori”. Non predispone nulla, non risponde alle comunicazioni del commissario, aspetta.

Perché è un errore

L’art. 111 CCII non lascia spazio a un ritorno allo stato precedente. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze, il giudice delegato riferisce immediatamente al tribunale, e il tribunale provvede a norma dell’art. 49, comma 1, CCII. L’art. 49 è la disposizione che disciplina la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: il tribunale la pronuncia con sentenza su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dopo aver accertato i presupposti, cioè lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali dell’impresa.

Va detto con precisione: il voto negativo non produce da solo la liquidazione giudiziale. Serve un ricorso (di un creditore, del pubblico ministero, degli organi di controllo o dello stesso debitore) e serve l’insolvenza. Ma nel concordato liquidatorio questi presupposti sono quasi sempre già presenti: chi propone di liquidare il proprio patrimonio per pagare i creditori in misura parziale ha di regola già dichiarato, nei fatti, di non poter far fronte regolarmente alle obbligazioni. E spesso un’istanza di liquidazione giudiziale è già pendente, riunita al procedimento di concordato secondo il principio di trattazione unitaria dell’art. 7 CCII.

Le conseguenze

Chi sottovaluta il passaggio si espone a una sequenza rapida: relazione del giudice delegato, fissazione dell’udienza sull’istanza di liquidazione giudiziale, sentenza di apertura. Con la sentenza l’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore, e il processo di liquidazione non è più guidato dal suo piano ma dalle regole della procedura giudiziale.

C’è un secondo effetto spesso ignorato: la protezione del patrimonio di cui l’impresa godeva durante il concordato (il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, se concesso) è legata alla vita della procedura. Quando il concordato si chiude con un esito negativo, quella protezione non è più un punto fermo. La Cassazione ha ricordato che il concordato preventivo può essere omologato soltanto se la proposta è stata approvata dai creditori: senza il voto favorevole non c’è alcuna via di omologazione “d’ufficio” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025).

Cosa fare invece

Il voto negativo va trattato come l’inizio di una fase nuova, non come la fine di una pratica. Nelle ore immediatamente successive alla comunicazione dell’esito occorre fare tre cose: verificare il calcolo delle maggioranze, valutare se esistono le condizioni per chiedere l’omologazione entro sette giorni, preparare la difesa nel procedimento sull’eventuale istanza di liquidazione giudiziale. Ognuna di queste attività ha regole e tempi propri, e nessuna si può rinviare.

Bisogna anche ricostruire subito la posizione verso i creditori che hanno votato contro: capire perché lo hanno fatto (valore dei beni stimato troppo alto? tempi di liquidazione troppo lunghi? sfiducia verso l’organo amministrativo?) è indispensabile per sapere se esiste ancora uno spazio di trattativa, ad esempio verso un accordo di ristrutturazione, o se la partita va giocata solo sul piano processuale.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato liquidatorio la legge pretende un “valore aggiunto” rispetto alla liquidazione giudiziale. L’art. 84 CCII richiede che la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile e assicuri ai creditori chirografari (e ai privilegiati degradati per incapienza) un soddisfacimento minimo. È proprio questo confronto, che il commissario giudiziale illustra nella sua relazione, a orientare il voto. Se i creditori hanno votato no perché il commissario ha giudicato l’apporto esterno insufficiente o non garantito, ripresentare la stessa proposta senza rafforzare quel punto è inutile: il “no” si ripeterà.

C’è poi un aspetto organizzativo che pesa più di quanto si creda. Nelle settimane del voto l’impresa continua a operare, sia pure in forma ridotta: ci sono dipendenti da gestire, contratti in corso, beni da custodire, acquirenti potenziali da tenere informati. Se il voto è negativo e nessuno ha previsto cosa fare il giorno dopo, ognuno di questi rapporti si deteriora rapidamente. Un acquirente interessato al compendio aziendale, per esempio, difficilmente aspetterà mesi senza sapere se dovrà trattare con l’imprenditore o con un curatore. Pianificare in anticipo anche lo scenario negativo non significa rassegnarsi: significa evitare che la bocciatura distrugga il valore che il piano liquidatorio voleva preservare.

Va infine ricordato che la legittimazione a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale spetta, secondo il Codice, anche al debitore stesso. In alcune situazioni, valutate con attenzione, può essere preferibile che sia l’impresa a governare il passaggio, presentandosi davanti al tribunale con una ricostruzione ordinata del patrimonio, piuttosto che subirlo su iniziativa di un creditore ostile. È una scelta che non si improvvisa e che va ponderata con l’organo di controllo e con i consulenti contabili.


Errore n. 2 — Contare i voti senza sapere chi vota e su quale base

L’errore

Il debitore ha raccolto, in modo informale, l’impegno di alcuni grandi creditori. Fa i conti sul totale dei crediti in elenco, considera “favorevoli” anche i creditori che non hanno risposto (“se non votano, non sono contrari”) e include nel calcolo una società del proprio gruppo che vanta un credito consistente. Il giorno della chiusura delle votazioni scopre di essere lontano dalla soglia.

Perché è un errore

L’art. 109, comma 1, CCII stabilisce che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La base del calcolo, dunque, non sono i crediti dei votanti ma tutti i crediti ammessi: chi non vota, nella sostanza, pesa come chi vota contro, perché il suo credito resta nel denominatore senza entrare nel numeratore. Se un unico creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza di quelli ammessi, occorre anche la maggioranza per teste dei votanti; se la proposta prevede più classi, serve inoltre la maggioranza delle classi.

Lo stesso articolo esclude alcuni soggetti dal voto e dal computo delle maggioranze (comma 6): il coniuge, il convivente di fatto o la parte dell’unione civile del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla il debitore, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, i cessionari di crediti di quei soggetti da meno di un anno prima della domanda, e in generale i creditori in conflitto di interessi. Non votano neppure i creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari di cui la proposta preveda il pagamento integrale, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione (comma 3); per la parte non soddisfatta, il credito garantito è equiparato a quello chirografario (comma 4).

Le conseguenze

Un calcolo sbagliato produce due danni. Il primo è ovvio: si arriva al voto convinti di vincere e si perde. Il secondo è meno evidente: chi sbaglia la base di calcolo non si accorge degli errori della procedura che, se rilevati in tempo, avrebbero potuto cambiare l’esito. Le esclusioni operano in entrambe le direzioni: un credito che doveva essere escluso dal voto e invece è stato computato altera il denominatore.

La giurisprudenza offre indicazioni utili su entrambi i fronti. La Cassazione ha chiarito che il divieto di voto della società controllante, previsto dalla legge fallimentare per ragioni di conflitto di interessi, non opera quando la controllante è a sua volta sottoposta a procedura concorsuale al momento del voto, perché in quel caso il suo interesse coincide con quello degli altri creditori a ottenere il massimo dalla procedura (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34807 del 29 dicembre 2024, pronunciata sull’art. 177 l.fall.). La stessa Corte ha precisato che il creditore il cui credito è contestato in giudizio va inserito nell’elenco e può essere ammesso al voto in via provvisoria, ai soli fini del calcolo delle maggioranze, senza che ciò comporti riconoscimento del credito (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4596 del 21 febbraio 2025, anch’essa sulla legge fallimentare).

Cosa fare invece

Il conteggio va fatto sulla base dei crediti ammessi al voto, voce per voce, e controllato prima dell’apertura delle votazioni, quando è ancora possibile far valere le contestazioni. Ciò significa: ricostruire l’elenco dei creditori con le cause di prelazione, verificare quali privilegiati non votano perché soddisfatti integralmente, individuare i soggetti esclusi per legame familiare o di gruppo e quelli in conflitto di interessi, isolare i crediti contestati ammessi solo provvisoriamente. Ogni creditore silenzioso va contattato prima della scadenza, non dopo: il suo silenzio è un voto perso.

Dopo la chiusura del voto, lo stesso esercizio serve a controllare l’esito comunicato. Se emerge che un credito escluso è stato computato, o viceversa, la questione va posta immediatamente agli organi della procedura e, se necessario, fatta valere nel procedimento successivo.

Il dettaglio che pochi conoscono

Quando sono in gioco proposte concorrenti presentate da creditori, l’art. 109, comma 2, CCII prevede una regola specifica: se nessuna proposta raggiunge la maggioranza, il giudice delegato, entro trenta giorni dal termine del voto, rimette al voto la sola proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa, con un nuovo termine di venti giorni. Il creditore proponente e le società a lui collegate possono votare solo se la proposta le colloca in una classe apposita (comma 7). In un concordato liquidatorio “conteso”, ignorare queste regole significa non capire perché il proprio piano sia stato superato da quello di un creditore.

Sul piano operativo, il metodo che riduce al minimo le sorprese è sempre lo stesso: costruire un foglio di calcolo che parta dall’elenco del commissario e attribuisca a ciascun creditore una delle seguenti condizioni: ammesso al voto per l’intero, ammesso per la sola parte degradata a chirografo, non votante perché soddisfatto integralmente, escluso per legge, ammesso in via provvisoria perché contestato. Solo dopo questa classificazione ha senso stimare la maggioranza. Ogni variazione successiva (una rinuncia alla prelazione, una cessione di credito, una contestazione accolta) va registrata subito, perché sposta la soglia.

La verifica non è un esercizio contabile fine a se stesso. Serve a decidere dove concentrare la trattativa: se la distanza dalla maggioranza è di poche decine di migliaia di euro, l’adesione di due o tre creditori medi può bastare; se è di centinaia di migliaia, occorre lavorare sui creditori principali o ripensare la proposta. Serve inoltre a capire se un’eventuale suddivisione in classi, consentita anche nel concordato liquidatorio, avrebbe offerto un trattamento più calibrato e, con esso, un consenso più ampio. Chi fa questi conti solo dopo il voto li fa quando non può più usarli.


Errore n. 3 — Lasciar passare i sette giorni senza valutare l’omologazione con il voto del fisco

L’errore

Il voto si chiude: la proposta ha ottenuto il 41% dei crediti ammessi. Tra i contrari, o tra i non votanti, ci sono l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, titolari insieme di una quota rilevante dei crediti. Il debitore legge la comunicazione del commissario, conclude che “non ci sono i numeri” e non fa nulla. Dopo una settimana il giudice delegato riferisce al tribunale.

Perché è un errore

L’art. 111 CCII prevede espressamente un’eccezione alla rimessione al tribunale per la liquidazione giudiziale: il debitore può, entro sette giorni dalla comunicazione dell’esito del voto (art. 110, comma 2, CCII), chiedere l’omologazione o prestare il consenso nei termini dell’art. 112, comma 2. La seconda ipotesi riguarda la ristrutturazione trasversale dei debiti, prevista per il concordato in continuità aziendale e non per quello liquidatorio. La prima ipotesi, invece, è la porta di accesso al cosiddetto “cram down fiscale”: l’art. 88 CCII consente al tribunale di omologare il concordato anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per raggiungere le maggioranze dell’art. 109, comma 1, e la proposta di soddisfacimento è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Le conseguenze

Il termine è brevissimo e non ammette recuperi: scaduti i sette giorni senza una richiesta di omologazione, la strada è segnata e il tribunale procede ai sensi dell’art. 49, comma 1. In altre parole, l’impresa rinuncia, per inerzia, alla sola via che le avrebbe permesso di superare il voto contrario dei creditori pubblici. Né si può sperare che a rimediare sia il giudice d’appello: come vedremo, la Cassazione esclude che un concordato non votato possa essere omologato in sede di reclamo.

Cosa fare invece

Appena ricevuto l’esito, va eseguito un controllo semplice ma decisivo: sommare ai voti favorevoli i crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e verificare se, con quel voto, la maggioranza sarebbe stata raggiunta. Se la risposta è sì, il voto pubblico è “determinante” e la richiesta di omologazione va depositata entro i sette giorni, accompagnata dagli elementi che dimostrano la convenienza della proposta per il fisco rispetto alla liquidazione giudiziale: la relazione del professionista indipendente, la relazione del commissario, le stime dei beni, i tempi e i costi dell’alternativa.

Se invece anche con il voto del fisco la maggioranza non si raggiunge, l’omologazione forzosa non è percorribile e l’energia va spostata sulla gestione del procedimento successivo.

Il dettaglio che pochi conoscono

Dal 12 agosto 2026 è in vigore il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, sui tributi regionali e locali. Non è un correttivo del Codice della crisi: è il decreto di riforma della fiscalità locale in attuazione della L. 111/2023. Il suo art. 4, però, interviene sul CCII estendendo ai tributi locali gli strumenti del Codice, a partire dalla transazione fiscale (anche nella composizione negoziata, art. 23, comma 2-bis). Per un concordato liquidatorio che arriva al voto con debiti significativi per IMU, TARI o altri tributi comunali, è un elemento da considerare con attenzione: il peso del Comune creditore e il suo voto vanno inseriti nel calcolo fin dalla redazione della proposta. L’esatta portata delle nuove regole sul voto e sull’omologazione in presenza di enti locali va verificata sul testo e sulle prime applicazioni dei tribunali, prima di costruirci sopra una strategia.

Quanto al contenuto della richiesta, è bene sapere che cosa il tribunale guarda. La valutazione non riguarda la convenienza “in generale” della proposta, ma la sua convenienza per i crediti tributari e contributivi rispetto all’alternativa concreta della liquidazione giudiziale. Contano quindi le stime di realizzo dei beni nei due scenari, i tempi di incasso, i costi della procedura giudiziale, l’ordine delle cause di prelazione e la posizione che il fisco occuperebbe nel riparto. Un’attestazione del professionista indipendente che si limita a dichiarare la convenienza senza dimostrarla con numeri confrontabili offre al tribunale poco su cui fondare l’omologazione.

Occorre anche evitare l’errore opposto: chiedere l’omologazione quando il voto pubblico non è affatto determinante, sperando in una valutazione “di equità” del tribunale. Il meccanismo dell’art. 88 non autorizza il giudice a superare il dissenso dei creditori privati; consente soltanto di neutralizzare quello dei creditori pubblici, quando è il loro voto a fare la differenza. Una richiesta priva di questo presupposto non solo è destinata al rigetto, ma rischia di presentare l’impresa al tribunale, nel successivo procedimento, come un soggetto che non ha compreso la propria situazione.


Errore n. 4 — Puntare su un ribaltamento in appello o su impugnazioni che la legge non consente

L’errore

Il debitore è convinto che la proposta fosse buona e che i creditori abbiano votato contro per ragioni pretestuose. Il suo piano è chiaro: “Lasciamo che il tribunale apra la liquidazione giudiziale, poi in appello faremo omologare il concordato”. Oppure, di fronte a un provvedimento che chiude il concordato senza aprire la liquidazione, prepara un ricorso per cassazione.

Perché è un errore

Il controllo del giudice sul concordato non sostituisce il voto dei creditori. La Cassazione lo ha detto in termini netti: il concordato preventivo può essere omologato solo se la proposta è stata approvata dai creditori, e quando la votazione non si è svolta (nel caso esaminato, perché il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta) la corte d’appello non può omologarla direttamente (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025). Il principio vale a maggior ragione quando il voto c’è stato ed è stato negativo: nessun giudice può sostituire il proprio apprezzamento di convenienza a quello dei creditori, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (come il cram down fiscale).

Sul fronte delle impugnazioni, la Corte ha poi chiarito che la decisione della corte d’appello che, in sede di reclamo ex art. 47, comma 5, CCII, conferma l’inammissibilità del concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha carattere decisorio: non risolve un conflitto tra diritti soggettivi con efficacia di giudicato e perciò non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31176 del 28 novembre 2025). È lo stesso principio già affermato dalle Sezioni Unite nel 2016 per la dichiarazione di inammissibilità della proposta non accompagnata dalla dichiarazione di fallimento (Cass., Sez. Un., n. 27073 del 2016).

Le conseguenze

Chi rinvia ogni reazione a un grado successivo rischia di scoprire che quel grado non esiste, oppure che in quel grado non può chiedere ciò che gli serve. Nel frattempo il tempo scorre, i beni perdono valore e le strade alternative si chiudono. Un ricorso per cassazione inammissibile non sospende nulla e lascia l’impresa esposta.

Cosa fare invece

La strategia processuale va disegnata prima, non dopo. Occorre distinguere con precisione quali provvedimenti sono impugnabili, con quale mezzo e in quale termine, e concentrare le difese dove possono incidere davvero: nel procedimento sull’istanza di liquidazione giudiziale (contestando, ove fondato, la sussistenza dei presupposti), nel reclamo contro la sentenza di apertura, e, quando ricorrono le condizioni, nella richiesta tempestiva di omologazione ex art. 111. Il ricorso per cassazione va riservato ai provvedimenti decisori e ai vizi che quella sede può conoscere. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta fin dall’inizio una linea che tiene insieme la trattativa con i creditori e la tenuta della difesa in tutti i gradi di giudizio.

Il dettaglio che pochi conoscono

La non ricorribilità per cassazione del provvedimento che chiude il concordato senza aprire la liquidazione giudiziale ha una ragione precisa: quel provvedimento, di per sé, non pregiudica in modo definitivo i diritti del debitore, che potrà far valere le proprie ragioni nel procedimento eventualmente avviato per la liquidazione giudiziale. È lì, e non altrove, che si gioca la vera partita: per questo è un errore “risparmiare” energie in quella fase contando su un’impugnazione successiva.

Nel procedimento sull’istanza di liquidazione giudiziale il debitore non è un semplice spettatore. Può contestare la legittimazione di chi ha presentato il ricorso, ad esempio quando il credito vantato è controverso; può discutere la sussistenza dello stato di insolvenza, che non coincide con la mera esistenza di debiti scaduti ma con l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; può dimostrare, se ne ricorrono le condizioni, l’assenza dei requisiti dimensionali. Sono difese che richiedono documenti, perizie e numeri preparati per tempo, non argomenti improvvisati in udienza.

Anche il reclamo contro la sentenza di apertura ha confini precisi: è il mezzo per far valere i vizi della sentenza e l’assenza dei presupposti, non per ottenere a posteriori l’approvazione di un concordato che i creditori hanno respinto. Chi lo imposta come un “secondo voto” rischia di vedere rigettate censure che, formulate diversamente, avrebbero potuto avere fondamento. La coerenza tra ciò che si sostiene davanti al tribunale e ciò che si sostiene in reclamo è uno degli elementi che i giudici valutano con maggiore attenzione.


Errore n. 5 — Rispondere al rifiuto con una nuova domanda “fotocopia”

L’errore

Dopo la bocciatura, il debitore deposita subito una nuova domanda di concordato, magari con riserva, cambiando qualche percentuale ma lasciando invariata la sostanza del piano. L’obiettivo dichiarato è “ripresentare la proposta”; quello reale è guadagnare mesi e mantenere la protezione dalle azioni esecutive.

Perché è un errore

Il Codice della crisi ha introdotto un principio di ordine nella gestione delle domande: l’art. 7 CCII prevede la trattazione unitaria della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della domanda di liquidazione giudiziale. Il tribunale esamina in via prioritaria lo strumento di regolazione solo a determinate condizioni, tra cui che la domanda non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato o inidoneo e che, nella proposta, siano indicate le ragioni della convenienza per i creditori. Una domanda che si limita a riproporre un piano già bocciato, senza fatti nuovi, si espone a essere giudicata dilatoria, e la richiesta di misure protettive collegata a essa a non essere confermata.

Le conseguenze

La domanda “fotocopia” non arresta il procedimento di liquidazione giudiziale e consuma credibilità davanti al tribunale e ai creditori. Gli stessi creditori che hanno votato no difficilmente cambieranno idea su una proposta identica; anzi, la percepiranno come un tentativo di prendere tempo a loro spese. Nel frattempo le spese della procedura crescono e il patrimonio destinato a pagarli si riduce.

Cosa fare invece

Una nuova iniziativa ha senso solo se cambia qualcosa di sostanziale. Prima di depositare qualunque nuova domanda, bisogna rispondere per iscritto alla domanda: perché i creditori dovrebbero votare diversamente questa volta? Le risposte possibili sono poche e concrete: un apporto di risorse esterne più consistente o meglio garantito; un acquirente vincolato da un’offerta irrevocabile; una diversa formazione delle classi; un accordo già raggiunto con i creditori principali, che renda percorribile un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) invece di un nuovo concordato.

La negoziazione, in questa fase, vale più della procedura. Ricostruire il dialogo con i creditori che hanno votato contro, capire le loro obiezioni e misurare la distanza tra ciò che chiedono e ciò che il patrimonio può dare è il lavoro che decide se esiste davvero un “piano B”.

Il dettaglio che pochi conoscono

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII, ha requisiti di accesso propri e non è uno strumento pensato per “rimediare” a un concordato bocciato. Chi immagina di utilizzarla come scorciatoia rischia di scoprire che le condizioni non ci sono. Le tecniche di negoziazione che la caratterizzano, però, sono esattamente quelle che servono per costruire un consenso che il primo concordato non ha saputo ottenere.

Quando l’alternativa praticabile è un accordo di ristrutturazione dei debiti, è utile ricordare che la soglia è diversa da quella del concordato: l’art. 57 CCII richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, e gli accordi agevolati dell’art. 60 abbassano la soglia al 30% a determinate condizioni. Ma l’accordo vincola solo chi aderisce, mentre i creditori estranei devono essere pagati integralmente nei termini previsti dalla legge. Per un’impresa che ha appena visto respinto un concordato liquidatorio, la percorribilità di questa strada dipende quindi dalla composizione del passivo: se i creditori contrari sono pochi e di grandi dimensioni, un accordo con loro può essere più realistico di un nuovo voto collettivo; se il passivo è frammentato in centinaia di piccoli fornitori, l’accordo è più difficile da costruire.

In ogni caso, la nuova iniziativa deve partire dalle ragioni del no. Se i creditori hanno contestato la stima dei beni, serve una perizia diversa o un’offerta vincolante che la confermi; se hanno contestato i tempi, serve un calendario di liquidazione più stretto e garantito; se hanno contestato la gestione, può servire un cambiamento negli organi amministrativi. Senza una risposta puntuale alle obiezioni già espresse, qualsiasi nuova proposta riproduce le condizioni del fallimento della prima.


Errore n. 6 — Dimenticare che gli atti compiuti durante il concordato verranno riesaminati

L’errore

Nei mesi tra il deposito della domanda e il voto, l’impresa ha pagato alcuni fornitori “strategici”, ha ceduto un macchinario a un prezzo di favore a una società vicina e ha estinto un finanziamento garantito personalmente dall’amministratore. Dopo il voto negativo, l’amministratore pensa che quegli atti siano ormai “chiusi”.

Perché è un errore

Il Codice della crisi applica il principio della consecuzione delle procedure: quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i periodi sospetti per le azioni revocatorie si calcolano a ritroso dalla data della domanda, non da quella della sentenza (art. 170 CCII). È uno spostamento all’indietro dell’orologio che può riportare dentro l’area della revocatoria pagamenti e atti che, contando dalla sentenza, ne sarebbero rimasti fuori.

Allo stesso tempo, la legge protegge gli atti compiuti correttamente durante la procedura: l’art. 166, comma 3, CCII sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, e l’art. 6 CCII riconosce la prededuzione ai crediti legalmente sorti durante la procedura. La parola chiave è “legalmente”: gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del tribunale, richiesta dall’art. 46 CCII, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori e non beneficiano di quelle protezioni.

Le conseguenze

Nella liquidazione giudiziale il curatore riesamina tutto ciò che è accaduto, a partire dalla data della domanda di concordato, con poteri di revocatoria e di azione di responsabilità verso gli amministratori. La Cassazione, decidendo un caso regolato dalla legge fallimentare, ha precisato che il termine triennale per l’esercizio della revocatoria fallimentare decorre dalla dichiarazione di fallimento, cioè dalla nomina del curatore, anche quando il fallimento segue un concordato preventivo: prima di quel momento l’azione non è esercitabile in concreto (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11224 del 29 aprile 2025). Tradotto: il lungo tempo passato nel concordato non “consuma” il termine per agire contro i terzi che hanno ricevuto pagamenti.

Sul piano personale, gli atti dispositivi a favore di soggetti vicini, o i pagamenti preferenziali, possono assumere rilievo anche sotto il profilo penale nell’ambito dei reati della liquidazione giudiziale.

Cosa fare invece

Durante il concordato ogni atto che esce dall’ordinaria amministrazione va preventivamente autorizzato, documentato e motivato con riferimento all’interesse dei creditori. Dopo il voto negativo, prima ancora che si apra la liquidazione giudiziale, conviene fare un inventario ragionato degli atti compiuti dalla data della domanda: quali sono stati autorizzati, quali rientrano nell’ordinaria amministrazione, quali possono essere contestati. Questo lavoro serve a preparare le difese dell’amministratore e a valutare con lucidità i rischi personali.

Il dettaglio che pochi conoscono

La prededuzione dei crediti sorti durante il concordato è una tutela anche per chi ha continuato a lavorare con l’impresa: professionisti, fornitori, finanziatori autorizzati. Se l’impresa approda alla liquidazione giudiziale, questi crediti vengono pagati prima degli altri, purché sorti legalmente. Chi ha seguito le regole durante la procedura, quindi, non ha danneggiato i propri partner commerciali; chi le ha aggirate ha esposto anche loro.

Un’ultima considerazione riguarda la responsabilità degli amministratori. Nella liquidazione giudiziale il curatore valuta non solo gli atti revocabili, ma anche la condotta di chi ha gestito l’impresa nella fase della crisi: il ritardo nell’attivarsi, le scelte che hanno aggravato il dissesto, gli atti compiuti in conflitto di interessi. La documentazione prodotta durante il concordato (relazioni periodiche, autorizzazioni, verbali dell’organo amministrativo, corrispondenza con il commissario) diventa la base su cui quella valutazione verrà fatta. È nell’interesse dell’amministratore che quella documentazione sia completa, ordinata e coerente.

Per questo, dopo un voto negativo, il riordino documentale non è un adempimento burocratico ma una vera attività difensiva. Ricostruire per ciascun atto rilevante la data, la causa, l’eventuale autorizzazione, il beneficiario e il collegamento con il piano permette di rispondere in modo puntuale alle richieste del curatore e di distinguere con chiarezza ciò che era legittimo da ciò che può essere contestato. Affrontare il curatore senza questo lavoro significa lasciargli la ricostruzione dei fatti.


Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare dopo il voto

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con numeri realistici per mostrare l’effetto concreto degli errori descritti. Non riproducono casi reali.

Ipotesi A — Il creditore che non doveva votare (errore n. 2)

  • Crediti ammessi al voto secondo l’elenco del commissario: 2.847.300 €.
  • Voti favorevoli: 1.311.950 €. Contrari: 402.000 €. Non votanti: 1.133.350 €.
  • Percentuale favorevole sulla base indicata: 1.311.950 / 2.847.300 = 46,08% → maggioranza non raggiunta (serviva più di 1.423.650 €).

Supponiamo ora che, tra i non votanti, figuri una società controllata dallo stesso socio di riferimento del debitore, con un credito di 287.400 €. L’art. 109, comma 6, CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze le società sottoposte a comune controllo.

  • Base corretta: 2.847.300 − 287.400 = 2.559.900 €.
  • Maggioranza necessaria: più di 1.279.950 €.
  • Voti favorevoli invariati: 1.311.950 / 2.559.900 = 51,25% → la proposta risulterebbe approvata.

Chi verifica l’elenco prima e durante il voto può far valere l’esclusione davanti agli organi della procedura. Chi se ne accorge mesi dopo, a liquidazione giudiziale aperta, ha di fronte un percorso molto più stretto. La differenza tra le due situazioni non è di qualche punto percentuale: è la differenza tra un concordato omologabile e la perdita dell’impresa.

Ipotesi B — Il voto determinante del fisco (errore n. 3)

  • Crediti ammessi al voto: 1.962.480 €.
  • Voti favorevoli: 731.200 € = 37,26%.
  • Crediti di Agenzia delle Entrate e INPS (contrari o non votanti): 356.900 €.
  • Favorevoli + crediti pubblici: 1.088.100 € = 55,44% → il voto pubblico sarebbe stato determinante.

Comunicazione dell’esito del voto: 5 febbraio. Il debitore ha tempo fino al 12 febbraio per chiedere l’omologazione ex art. 111 CCII, sostenendo la convenienza della proposta per il fisco rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88 CCII). Supponiamo che la relazione del commissario stimi, per i crediti tributari chirografari, un soddisfacimento del 18,7% nel concordato contro un 9,3% nella liquidazione giudiziale, al netto dei maggiori costi e tempi di quest’ultima.

  • Se il debitore deposita la richiesta entro il 12 febbraio: il tribunale valuta la convenienza e può omologare nonostante il voto contrario dei creditori pubblici.
  • Se la deposita il 14 febbraio: il termine è scaduto; il giudice delegato ha già riferito al tribunale, che procede secondo l’art. 49, comma 1. Su 356.900 € di crediti pubblici, la differenza tra le due prospettive vale circa 33.000 € in più per il solo fisco, e la sopravvivenza della soluzione concordataria per tutti gli altri creditori.

Ipotesi C — La consecuzione che riporta indietro l’orologio (errore n. 6)

  • Pagamento a un fornitore per un debito scaduto: 48.730 €, eseguito il 3 novembre 2024.
  • Pubblicazione della domanda di concordato: 14 marzo 2025.
  • Voto negativo e successiva apertura della liquidazione giudiziale: sentenza del 22 aprile 2026.

Il periodo sospetto di sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (art. 166, comma 2, CCII):

  • calcolato dalla sentenza (22 aprile 2026) partirebbe dal 22 ottobre 2025 → il pagamento sarebbe fuori;
  • calcolato dalla domanda di concordato (14 marzo 2025), per effetto della consecuzione (art. 170 CCII), parte dal 14 settembre 2024 → il pagamento del 3 novembre 2024 rientra nel periodo e può essere oggetto di revocatoria, se il curatore prova che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza.

Il curatore, poi, avrà a disposizione il termine triennale che decorre dall’apertura della liquidazione giudiziale, entro il limite massimo previsto dalla legge dal compimento dell’atto: il tempo trascorso nel concordato non gli viene sottratto, come ha chiarito la Cassazione per il caso analogo del fallimento (Cass. n. 11224/2025). Per l’amministratore che quel pagamento lo ha disposto, la domanda da porsi non è “è passato abbastanza tempo?”, ma “era un atto legittimo e documentato?”.


La mappa degli errori

Gli errori descritti si collocano in momenti diversi della procedura. Alcuni si commettono prima del voto, quando si potrebbe ancora rimediare con facilità; altri nei giorni immediatamente successivi; altri ancora risalgono ai mesi della procedura ma manifestano i loro effetti solo dopo la bocciatura. La tabella che segue li riassume con l’indicazione realistica delle possibilità di rimedio: “sì” significa che il rimedio esiste ed è normalmente efficace se attivato in tempo; “parziale” che esistono strade, ma limitate o incerte; “no” che, superato il momento indicato, la preclusione è in linea di massima definitiva.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza principale Rimedio possibile
Credere che il “no” lasci tutto com’era Subito dopo la comunicazione dell’esito Il tribunale procede ex art. 49 c. 1; rischio di liquidazione giudiziale senza difesa preparata Parziale: difesa nel procedimento sull’istanza e reclamo contro la sentenza
Calcolo sbagliato delle maggioranze Prima e durante il voto Proposta respinta per errori sulla base di calcolo o sulle esclusioni Sì se rilevato durante la procedura; parziale dopo
Mancata richiesta di omologazione entro 7 giorni I sette giorni successivi alla comunicazione ex art. 110 c. 2 Perdita del cram down fiscale No: il termine è perentorio nei fatti
Affidarsi all’appello o a ricorsi non consentiti Dopo la chiusura del concordato Impugnazioni inammissibili, tempo perso No per il ricorso inammissibile; sì se si concentra la difesa nel grado giusto
Domanda “fotocopia” Nelle settimane successive al voto Domanda giudicata dilatoria, misure protettive a rischio, credibilità compromessa Parziale: nuova iniziativa solo con elementi sostanzialmente nuovi
Atti non autorizzati durante il concordato Tra domanda e voto Revocatorie, inefficacia, azioni di responsabilità Parziale: ricostruzione documentale e difesa sugli atti contestati

La checklist preventiva

Prima del voto, e in ogni caso nel momento in cui l’esito appare incerto, verifica che:

  • [ ] l’elenco dei creditori ammessi al voto sia stato controllato voce per voce, con le cause di prelazione e gli importi;
  • [ ] siano stati individuati i privilegiati che non votano perché soddisfatti integralmente, e quelli che votano per la parte degradata a chirografo;
  • [ ] siano stati identificati i soggetti esclusi dal voto per vincolo familiare, di gruppo o per conflitto di interessi (art. 109, comma 6, CCII);
  • [ ] i crediti contestati ammessi solo in via provvisoria siano stati segnalati e il loro peso calcolato separatamente;
  • [ ] ogni creditore rilevante che non si è ancora espresso sia stato contattato prima della scadenza, ricordando che il silenzio pesa come un voto mancato;
  • [ ] sia stato calcolato in anticipo se il voto di amministrazione finanziaria ed enti previdenziali è determinante, e sia pronta la documentazione sulla convenienza (art. 88 CCII);
  • [ ] sia stata valutata l’incidenza di eventuali tributi locali alla luce del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali;
  • [ ] il calendario riporti con evidenza il termine di sette giorni dalla comunicazione dell’esito previsto dall’art. 111 CCII;
  • [ ] sia nota la posizione dei creditori contrari: le loro obiezioni scritte, le loro aspettative, i margini di trattativa;
  • [ ] sia stato predisposto un inventario degli atti compiuti dopo la domanda, con le relative autorizzazioni;
  • [ ] sia chiaro quale provvedimento è impugnabile e con quale mezzo, se il concordato si chiude con esito negativo;
  • [ ] sia stata ragionata un’alternativa concreta (accordo di ristrutturazione, rafforzamento dell’apporto esterno, offerta vincolante di un acquirente) e non solo una riproposizione dello stesso piano.

Questa lista non sostituisce l’esame del caso concreto, ma permette di capire in pochi minuti se ci sono punti scoperti su cui intervenire prima che il voto si chiuda.


E se l’errore l’ho già fatto?

L’esperienza insegna che chi arriva a chiedere aiuto dopo il voto negativo tende a oscillare tra due estremi: pensare che tutto sia perduto o pensare che si possa ricominciare da capo come se nulla fosse accaduto. Entrambe le convinzioni sono sbagliate. Ci sono situazioni recuperabili e situazioni in cui la preclusione è effettiva; distinguerle con onestà è il primo passo.

Se sono ancora aperti i sette giorni dalla comunicazione dell’esito, la priorità assoluta è verificare se esistono le condizioni per chiedere l’omologazione ai sensi degli artt. 111 e 88 CCII. È l’unico caso in cui il voto negativo può essere superato senza un nuovo voto. La verifica va fatta subito, con i numeri dell’elenco e la relazione del commissario alla mano.

Se i sette giorni sono scaduti ma non è stata ancora aperta la liquidazione giudiziale, lo spazio di manovra si sposta sul procedimento davanti al tribunale. L’apertura richiede un ricorso di un soggetto legittimato e l’accertamento dei presupposti: è in quella sede che si possono contestare, se fondatamente, l’insolvenza o i requisiti dimensionali. È anche il momento in cui un’iniziativa alternativa seria (un accordo di ristrutturazione già condiviso con i principali creditori, un’offerta vincolante di un terzo) può essere portata all’attenzione del tribunale nel quadro della trattazione unitaria dell’art. 7 CCII, purché non sia una semplice riproposizione del piano bocciato.

Se la liquidazione giudiziale è già stata aperta, la sentenza può essere impugnata con il reclamo previsto dal Codice, nei termini di legge. Il reclamo non è una ripetizione del concordato: serve a far valere vizi della sentenza e l’assenza dei presupposti di apertura. Anche dopo l’apertura, il Codice conosce il concordato nella liquidazione giudiziale, che però ha regole e legittimazioni proprie e non coincide con la proposta originaria.

Se l’errore riguarda il calcolo delle maggioranze, conta il momento in cui viene scoperto. Durante la procedura, le contestazioni sull’ammissione al voto e sulle esclusioni si fanno valere davanti agli organi della procedura; dopo la chiusura, le possibilità si riducono e vanno valutate in relazione al provvedimento concretamente emesso.

Se l’errore riguarda atti compiuti durante il concordato, non c’è un rimedio “processuale” che li cancelli, ma c’è molto da fare sul piano difensivo: ricostruire le autorizzazioni ottenute, dimostrare la natura di ordinaria amministrazione di determinati pagamenti, documentare l’interesse dei creditori sottostante alle scelte compiute. Un dossier preparato per tempo cambia il modo in cui il curatore valuta le azioni da intraprendere.

Infine, un punto che sfugge quasi sempre: le strade che non esistono vanno escluse con la stessa chiarezza con cui si percorrono quelle che esistono. Il concordato non votato non può essere omologato dal giudice d’appello (Cass. n. 3659/2025); il provvedimento che chiude il concordato senza aprire la liquidazione non si impugna in Cassazione (Cass. n. 31176/2025). Spendere tempo e risorse su questi fronti significa sottrarli a quelli utili.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“I creditori hanno votato no: la mia impresa verrà liquidata d’ufficio?”

Non automaticamente. L’art. 111 CCII rimette la questione al tribunale, che provvede secondo l’art. 49, comma 1: la liquidazione giudiziale si apre su ricorso di un soggetto legittimato e dopo l’accertamento dell’insolvenza. Nella pratica del concordato liquidatorio, però, i presupposti sono spesso già presenti e un’istanza è frequentemente già pendente. È prudente prepararsi come se l’apertura fosse probabile.

“Non ho chiesto l’omologazione nei sette giorni: posso farlo adesso?”

In linea generale no. Il termine dell’art. 111 è collegato alla comunicazione dell’esito del voto e scandisce il passaggio al tribunale. Prima di darsi per vinti, però, va verificata con precisione la data della comunicazione e la sua regolarità: è da lì che il termine decorre.

“Alcuni creditori non hanno votato: non dovevano essere considerati favorevoli?”

No. L’art. 109, comma 1, CCII richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto: il credito di chi non vota resta nella base di calcolo senza aggiungersi ai favorevoli. Per questo il contatto con i creditori silenziosi va fatto prima della scadenza.

“Ho pagato alcuni fornitori durante il concordato: rischio che il curatore li chieda indietro?”

Dipende da come sono stati fatti. Gli atti e i pagamenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda sono esenti da revocatoria (art. 166, comma 3, CCII); gli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati sono invece inefficaci. Per gli atti anteriori alla domanda, i periodi sospetti si calcolano dalla data della domanda stessa, per effetto della consecuzione.

“Posso ripresentare subito un nuovo concordato?”

Non esiste un divieto assoluto, ma una nuova domanda che riproduce sostanzialmente il piano bocciato rischia di essere considerata dilatoria nel quadro della trattazione unitaria dell’art. 7 CCII. Ha senso solo se porta elementi nuovi e verificabili, capaci di cambiare il voto dei creditori.

“Il commissario aveva dato un parere favorevole: il tribunale non può tenerne conto?”

Il parere del commissario orienta il voto ma non lo sostituisce. Nel concordato liquidatorio l’omologazione presuppone l’approvazione dei creditori, salvo i casi in cui la legge consente al tribunale di superare il dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali quando il loro voto è determinante (art. 88 CCII). Fuori da queste ipotesi, la valutazione di convenienza spetta ai creditori.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché mostrano, ciascuna da un’angolazione diversa, cosa accade a chi sbaglia nella fase del voto o subito dopo. Alcune sono state rese sulla legge fallimentare: lo indichiamo espressamente, perché i principi vanno letti alla luce delle norme del Codice della crisi che oggi regolano la stessa materia.

1. Chi sperava nell’omologazione senza voto — Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025.
Principio: l’omologazione del concordato preventivo presuppone che la proposta sia stata approvata dai creditori; se il voto non c’è stato, la corte d’appello non può omologare la proposta in sede di reclamo.
Rilevanza: conferma che il consenso dei creditori non è surrogabile dal giudice. Chi non ha i voti deve cercarli prima, o percorrere le sole eccezioni di legge (come il cram down fiscale), non affidarsi a un ribaltamento in appello.

2. Chi ha impugnato in Cassazione un provvedimento non decisorio — Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31176 del 28 novembre 2025.
Principio: la sentenza della corte d’appello che, sul reclamo ex art. 47, comma 5, CCII, conferma l’inammissibilità del concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non è decisoria e non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione.
Rilevanza: segnala un errore di strategia processuale frequente: concentrare le energie su un’impugnazione inammissibile invece che sul procedimento in cui i diritti del debitore vengono davvero decisi.

3. Il precedente delle Sezioni Unite sulla non ricorribilità — Cass., Sez. Un., n. 27073 del 2016 (la data esatta del deposito non è stata riscontrata nelle fonti consultate).
Principio: il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato senza contestuale dichiarazione di fallimento non è ricorribile per cassazione, perché non risolve con efficacia di giudicato un conflitto su diritti soggettivi.
Rilevanza: pronuncia resa nel vigore della legge fallimentare e richiamata dalla Cassazione del 2025 come fondamento dello stesso principio nel Codice della crisi.

4. Chi aveva escluso dal voto un creditore che poteva votare — Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34807 del 29 dicembre 2024 (legge fallimentare).
Principio: il divieto di voto della società controllante, giustificato dal conflitto di interessi, non si applica se al momento del voto la controllante è a sua volta in procedura concorsuale, perché il suo interesse coincide allora con quello degli altri creditori.
Rilevanza: dimostra che le esclusioni dal voto non sono automatiche e vanno verificate in concreto. Sbagliare in un senso o nell’altro altera la base di calcolo della maggioranza, come mostra l’ipotesi A.

5. Chi aveva trascurato i creditori contestati — Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4596 del 21 febbraio 2025 (legge fallimentare).
Principio: i crediti contestati in giudizio vanno inseriti nell’elenco concordatario e il loro titolare può essere ammesso al voto in via provvisoria ai soli fini delle maggioranze, senza che ciò implichi riconoscimento del credito; la mancata esecuzione dell’eventuale ordine di accantonamento può incidere sulla stabilità del concordato.
Rilevanza: il debitore che “dimentica” un credito contestato nei propri conteggi rischia di trovarsi con un voto contrario non previsto e, in prospettiva, con un concordato fragile anche dopo l’omologazione.

6. Chi contava sul tempo trascorso nel concordato — Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11224 del 29 aprile 2025 (legge fallimentare).
Principio: il termine triennale per esercitare la revocatoria fallimentare decorre dalla dichiarazione di fallimento, momento in cui l’azione diventa concretamente esercitabile con la nomina del curatore, anche quando il fallimento segue una domanda di concordato preventivo.
Rilevanza: smentisce l’idea che i mesi del concordato “consumino” i termini per contestare gli atti compiuti. Nella liquidazione giudiziale che segue a un concordato bocciato, il curatore conserva pienamente i propri tempi.

A queste pronunce si affiancano le norme che ne costituiscono il presupposto nel Codice vigente: l’art. 109 sulle maggioranze e le esclusioni dal voto, l’art. 110 sulla comunicazione dell’esito, l’art. 111 sulla mancata approvazione, l’art. 88 sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, l’art. 49 sull’apertura della liquidazione giudiziale, gli artt. 166 e 170 sulle revocatorie e sulla consecuzione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora su due fronti: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il voto è già andato male, verificare quali strade restano davvero aperte. Gli strumenti concreti sono questi.

  1. Ricostruiamo l’elenco dei creditori ammessi al voto voce per voce, con cause di prelazione, importi, soggetti esclusi ex art. 109, comma 6, CCII e crediti contestati, prima che le votazioni si chiudano.
  2. Calcoliamo in anticipo gli scenari di voto, inclusa la verifica del carattere determinante del voto di amministrazione finanziaria, enti previdenziali e, dove rilevante, enti titolari di tributi locali.
  3. Gestiamo la trattativa con i creditori silenziosi o contrari, applicando le tecniche di negoziazione proprie della composizione negoziata per far emergere le loro obiezioni e misurare i margini di accordo.
  4. Prepariamo e depositiamo entro i sette giorni dell’art. 111 CCII la richiesta di omologazione, quando i numeri lo consentono, con la documentazione sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.
  5. Controlliamo l’esito comunicato dal commissario, confrontandolo con l’elenco e con le esclusioni, per individuare errori di calcolo da far valere tempestivamente.
  6. Costruiamo la difesa nel procedimento sull’istanza di liquidazione giudiziale, verificando la sussistenza dei presupposti e la legittimazione dei ricorrenti.
  7. Valutiamo se esiste un’alternativa seria, come un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII o un rafforzamento sostanziale dell’apporto esterno, evitando domande che il tribunale potrebbe considerare dilatorie.
  8. Esaminiamo gli atti compiuti dopo la domanda di concordato, ricostruendo autorizzazioni e documentazione per preparare la posizione dell’amministratore rispetto a revocatorie e azioni di responsabilità.
  9. Individuiamo con precisione i provvedimenti impugnabili e il mezzo corretto, per non disperdere il tempo su ricorsi inammissibili.
  10. Seguiamo il reclamo contro la sentenza di apertura e gli eventuali gradi successivi, mantenendo la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato liquidatorio vive o muore sul consenso dei creditori, e la composizione negoziata è proprio lo strumento in cui la legge affida a un professionista indipendente il compito di favorire l’intesa tra impresa e creditori. A essa si somma l’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC, ruoli in cui il voto e le maggioranze dei creditori sono parte costante del lavoro.

Quando l’errore va riparato nei gradi successivi, conta la qualifica di cassazionista: la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e coerenza.

Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti verificano numeri, elenchi e scenari di voto; gli avvocati traducono quei numeri in atti, istanze e difese.


In chiusura

Il voto negativo sul concordato liquidatorio non è un verdetto definitivo, ma apre una fase in cui i tempi sono strettissimi e gli errori costano molto: sette giorni per chiedere l’omologazione, un procedimento sulla liquidazione giudiziale da affrontare con argomenti solidi, atti passati che verranno riesaminati con criteri severi. Chi si muove subito, con i numeri corretti e una strategia chiara, conserva opzioni che chi aspetta perde.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze certificate e pertinenti: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il professionista che la legge incarica di costruire il dialogo tra impresa e creditori, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ambiti in cui l’approvazione dei creditori e il calcolo delle maggioranze sono passaggi ordinari. È questa combinazione, insieme alla qualifica di cassazionista, che consente di lavorare sul consenso e sulla difesa nello stesso momento.

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