Hai firmato una fideiussione per la tua società, magari anni fa, quando la banca la chiedeva come condizione per il fido o per il mutuo. Oggi la società ha depositato una domanda di concordato preventivo liquidatorio: non prosegue l’attività, mette a disposizione i beni, li vende e distribuisce il ricavato ai creditori in percentuale. E tu ti fai la domanda che arriva sempre in questo momento: se la banca prenderà dalla società il 20 o il 25 per cento, il resto lo chiederà a me?
La risposta breve è sì: il concordato della società non libera il fideiussore, e nel liquidatorio la parte che resta scoperta è di regola molto ampia. Ma la risposta breve non basta, perché tra il “sì” della legge e il conto che pagherai davvero ci sono molte variabili che puoi governare: il testo della tua garanzia, i tempi della richiesta della banca, il momento in cui paghi, la surrogazione nelle garanzie del creditore, il destino del tuo credito di regresso verso una società che sta sparendo, la possibilità di negoziare la tua liberazione dentro l’operazione concordataria, e, se il debito ti travolge, gli strumenti del sovraindebitamento.
Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per arrivare a sapere quanto devi, quando, e che cosa puoi recuperare. Se hai già ricevuto una lettera della banca, parti dalla diagnosi e dalla tabella di orientamento: ti dirà da quale mossa cominciare.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la posizione del fideiussore nel concordato liquidatorio sta esattamente a cavallo di due mondi: da un lato la crisi della società, che si gestisce con gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; dall’altro il debito personale del garante, persona fisica, che quando diventa insostenibile si affronta con le procedure da sovraindebitamento, terreno in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Il fideiussore ha bisogno di entrambe le prospettive nello stesso momento.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale punto del percorso ti trovi. Il fideiussore che si muove “in generale” spreca tempo; quello che individua la sua mossa di partenza guadagna margini. Rispondi a queste quattro domande, per iscritto, con i documenti davanti.
Domanda 1 — Che cosa hai firmato, esattamente?
Non “una fideiussione”: quale fideiussione. Specifica (per un singolo finanziamento) oppure omnibus (per tutte le obbligazioni presenti e future verso quella banca)? Con un importo massimo garantito? Con la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”? Con la rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c.? Con la deroga al beneficio della preventiva escussione? Se non hai una copia del contratto, il primo passo è procurartela: la banca è tenuta a fornirtela, e senza quel testo ogni valutazione successiva è una congettura.
Domanda 2 — A che punto è il concordato?
Distingui quattro fasi: domanda depositata (anche “con riserva”, cioè con termine per presentare piano e proposta); proposta e piano depositati e procedura aperta; votazione in corso o conclusa; omologazione intervenuta ed esecuzione (vendite e riparti) avviata. Ogni fase ha conseguenze diverse per te: prima dell’omologazione puoi ancora incidere sulla struttura dell’operazione, ad esempio con un apporto di risorse esterne negoziato insieme alla tua liberazione; dopo l’omologazione il quadro è fissato e il tuo spazio si sposta sulla trattativa diretta con la banca e sulla gestione del regresso.
Domanda 3 — La banca ti ha già chiesto di pagare?
Se non ti ha ancora scritto, hai il vantaggio del tempo. Se ti ha inviato una lettera di escussione, devi capire se è una semplice messa in mora o già il preludio di un decreto ingiuntivo. Se ti è stato notificato un decreto ingiuntivo, i termini processuali corrono (quaranta giorni per l’opposizione dalla notifica, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto) e la priorità diventa difensiva.
Domanda 4 — Chi sei, rispetto alla società?
Socio di una S.r.l. che ha firmato una garanzia personale? Amministratore? Familiare dell’imprenditore? Socio illimitatamente responsabile di una S.n.c. o accomandatario di una S.a.s.? La differenza è decisiva: il concordato della società produce effetti, salvo patto contrario, anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2, CCII), mentre al fideiussore “esterno” quel beneficio non si estende (art. 117, comma 1, CCII).
La tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa |
|---|---|
| Non hai copia della fideiussione o non sai cosa prevede | Mossa 1 |
| La società sta preparando il concordato e non hai ancora visto la proposta | Mossa 2 |
| La procedura è aperta e vuoi capire se puoi votare o farti sentire | Mossa 3 |
| La banca ti ha scritto o ti ha notificato un decreto ingiuntivo | Mossa 4 |
| Hai liquidità o beni per proporre una transazione e vuoi chiudere | Mossa 5 |
| Hai già pagato la banca (in tutto o in parte) | Mossa 6 |
| Hai beni personali esposti e temi azioni esecutive | Mossa 7 |
| Il debito di garanzia supera la tua capacità di pagare | Mossa 8 |
| Sei socio di S.n.c. o accomandatario di S.a.s. | Mossa 1, poi direttamente Mossa 8 (sezione sui soci illimitatamente responsabili) |
Non passare oltre finché non hai risposto a tutte e quattro le domande. Una fideiussione omnibus con clausola a prima richiesta, una proposta concordataria che offre il 21% ai chirografari e un decreto ingiuntivo già notificato descrivono una situazione completamente diversa da una fideiussione specifica, un concordato ancora in fase di riserva e una banca che non si è ancora mossa.
Il punto fermo da cui partire
Prima di entrare nelle mosse, fissa il principio che regge tutto il piano. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024 e dal D.Lgs. 147/2026 dell’agosto 2026) stabilisce all’art. 117, comma 1, che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma che i creditori conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. È la stessa regola che la legge fallimentare scolpiva nell’art. 184, ed è per questo che la giurisprudenza formatasi sotto la vecchia legge resta il riferimento principale: nel testo che segue, quando citiamo pronunce rese sull’art. 184 l.fall., lo diciamo espressamente.
La logica è semplice e, per il garante, spietata: la fideiussione esiste proprio per coprire il rischio che il debitore principale non paghi. Se il concordato liberasse anche il fideiussore, la garanzia verrebbe meno nel momento esatto in cui serve. Il concordato riduce il debito della società; non riduce il tuo.
Mossa 1 — Ricostruisci la tua garanzia, clausola per clausola
Obiettivo della mossa: sapere con precisione per quanto, a quali condizioni e con quali difese sei obbligato, prima che sia la banca a dirtelo.
Quando va fatta
Subito: idealmente prima che la società depositi la domanda di concordato, comunque non appena ne hai notizia. Non aspettare la lettera di escussione: quando arriva, i tempi si stringono e le valutazioni fatte di corsa sono quelle che costano di più.
Come si esegue
Il primo passo è raccogliere i documenti:
- il contratto di fideiussione (o la lettera di garanzia) con tutte le pagine e gli eventuali allegati;
- il contratto del finanziamento garantito (mutuo, apertura di credito, anticipi su fatture, leasing);
- le comunicazioni periodiche ricevute come garante, se previste;
- ogni eventuale atto di rinnovo, aumento o modifica dell’importo garantito.
Poi verifica, voce per voce:
- Importo massimo garantito. Dal 1992 la fideiussione per obbligazioni future deve indicare l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). Il tuo debito non può superarlo, qualunque sia l’esposizione della società.
- Oggetto. La garanzia copre un singolo rapporto o tutte le obbligazioni della società verso la banca? Con una omnibus, la banca può imputare alla tua garanzia anche linee di credito che non conoscevi.
- Clausola “a prima richiesta”. Se c’è, la banca può pretendere il pagamento senza dover prima dimostrare l’inadempimento nel dettaglio, e tu potrai far valere le tue eccezioni in gran parte solo dopo aver pagato. Va verificato se si tratta di vera garanzia autonoma o di fideiussione con una clausola di pagamento rapido: le conseguenze sono diverse.
- Art. 1957 c.c. La norma prevede che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Molti moduli bancari contengono una deroga a questa regola. Verifica se c’è, come è formulata e se è stata sottoscritta in modo specifico.
- Beneficio della preventiva escussione. Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore (art. 1944 c.c.), salvo patto contrario. Nella prassi bancaria il beneficio è quasi sempre escluso: verifica comunque.
- Clausole di sopravvivenza e reviviscenza. Sono le clausole che mantengono ferma la garanzia anche se i pagamenti della società vengono revocati o dichiarati inefficaci. In una situazione di crisi pesano molto.
- Coerenza con modelli standardizzati. Se la tua fideiussione riproduce clausole di modelli uniformi predisposti a livello di sistema bancario, va valutato con attenzione se alcune di esse possano essere contestate: è una verifica tecnica, da fare sul testo specifico e non per sentito dire.
La base giuridica
Artt. 1936-1957 c.c. sulla fideiussione; art. 117, comma 1, CCII sugli effetti del concordato verso i fideiussori. Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità (art. 1945 c.c.): ma l’effetto esdebitatorio del concordato non è un’eccezione che puoi “prendere in prestito” dalla società, perché la legge lo esclude espressamente per te.
Se qualcosa va storto
La banca non ti consegna la copia? Chiedila per iscritto con PEC, indicando la tua qualità di garante e il rapporto garantito. Hai firmato più garanzie in anni diversi e non sai quale sia ancora efficace? Ricostruisci la cronologia: una fideiussione successiva non revoca automaticamente la precedente, e la banca potrebbe invocarle entrambe nei limiti dei rispettivi importi. Hai firmato come “terzo datore di ipoteca” e non come fideiussore? Allora il tuo rischio è limitato al bene ipotecato, ma il ragionamento sul concordato è analogo: anche il terzo che ha concesso garanzia reale non beneficia della falcidia.
Check di completamento
- Hai il testo integrale della garanzia e del contratto garantito.
- Conosci l’importo massimo garantito e l’oggetto (specifica o omnibus).
- Sai se ci sono clausola a prima richiesta, deroga all’art. 1957 c.c. ed esclusione del beneficio di escussione.
Mossa 2 — Leggi la proposta concordataria con gli occhi del garante
Obiettivo della mossa: calcolare quanto riceverà la banca dalla società e, per differenza, quanto potrà chiedere a te.
Quando va fatta
Appena la proposta e il piano vengono depositati. Se la società ha presentato una domanda “con riserva”, il termine concesso dal tribunale per completare il deposito è il tuo tempo di preparazione: se sei socio o amministratore, è anche il momento in cui puoi ancora influire sulla struttura della proposta.
Come si esegue
Un concordato liquidatorio ha caratteristiche specifiche che cambiano il tuo conto rispetto a un concordato in continuità. Il Codice della crisi, all’art. 84, comma 4, richiede che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda, e che assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Questo significa due cose per te:
- la percentuale per i chirografari è di regola bassa, spesso vicina alla soglia minima: il 20, il 22, il 25 per cento. Tutto il resto è scoperto e, per la parte coperta dalla tua garanzia, ricade su di te;
- le risorse esterne devono arrivare da qualcuno: molto spesso sono proprio i soci e i garanti a metterle a disposizione. Questo è un punto di leva che vedremo nella mossa 5.
Con la proposta davanti, compila questa scheda:
- Il credito garantito. In quale classe è collocato? È chirografario, privilegiato o ipotecario? Se la banca ha anche un’ipoteca su un immobile della società, la parte di credito coperta dal valore dell’immobile sarà pagata (in tutto o in parte) dal ricavato della vendita; solo la parte incapiente diventa chirografaria.
- La percentuale promessa alla classe in cui si trova il credito.
- I tempi di pagamento: un liquidatorio dipende dalle vendite, e le vendite possono richiedere anni.
- La cessione dei beni. Se il piano prevede la cessione dei beni ai creditori, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale (art. 114 CCII) che gestisce le vendite: è con lui e con il commissario giudiziale che dovrai interloquire per avere informazioni.
- Gli apporti esterni: chi li fa, a quali condizioni, con quali contropartite.
- Eventuali clausole sui garanti. Alcune proposte contengono previsioni che tentano di estendere la liberazione ai coobbligati: vedremo subito perché non funzionano.
La base giuridica
Art. 84, comma 4, CCII (requisiti del liquidatorio); art. 114 CCII (cessione dei beni e liquidatore); art. 117 CCII (effetti del concordato). La Cassazione, con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382, resa sull’art. 184 l.fall., ha escluso che l’effetto esdebitatorio del concordato possa essere esteso ai coobbligati attraverso un patto inserito nella proposta: la proposta concordataria non può decidere al posto della banca che il garante è libero. Se nel piano della tua società trovi una clausola del genere, non contarci.
Se qualcosa va storto
La proposta non è chiara sulla collocazione del credito garantito? Chiedi chiarimenti al commissario giudiziale tramite il tuo legale. Il piano prevede percentuali “fino a” o “stimate”? Nel liquidatorio la percentuale minima del 20% deve essere assicurata, ma ciò che arriva in concreto dipende dalle vendite: lavora sempre sullo scenario prudente, non su quello ottimistico. La proposta non è pubblica e tu non sei né socio né creditore? Il fideiussore ha comunque un interesse qualificato a conoscerla, e la via più semplice passa spesso dalla società stessa, se i rapporti lo consentono.
Liquidatorio o continuità: perché per te cambia tutto
Prima di chiudere questa mossa, verifica che il concordato della tua società sia davvero liquidatorio e non in continuità aziendale, magari indiretta. La distinzione non è accademica.
Nel concordato in continuità i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente con i flussi dell’attività che prosegue; non esiste la soglia minima del 20% per i chirografari che vale per il liquidatorio, e le regole di distribuzione del valore sono diverse. Per il garante, la continuità significa di solito pagamenti dilazionati nel tempo, ma da un’impresa che resta in vita: il tuo eventuale regresso ha, almeno in teoria, un debitore che continua a esistere.
Nel concordato liquidatorio la società è destinata a chiudere. Una volta venduti i beni ed eseguiti i riparti, verrà cancellata. Il tuo regresso, per la parte che eccede la percentuale concordataria, non troverà più nessuno contro cui farlo valere. È questa la ragione per cui, nel liquidatorio, il denaro che versi alla banca è in larga parte denaro perso in modo definitivo, e la partita si gioca quasi tutta sulla trattativa e sulla surrogazione tempestiva.
C’è poi un secondo profilo. Nel liquidatorio la percentuale del 20% deve essere assicurata, ma l’attivo dipende dal mercato: se le vendite rendono meno del previsto e la percentuale promessa non viene raggiunta, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII), entro i termini previsti dalla norma. Per te questo è uno scenario da tenere in conto fin dall’inizio: se il concordato viene risolto, la banca riceverà ancora meno dalla società e il tuo scoperto aumenta, sempre nei limiti del massimale.
Infine, osserva come sono distribuiti i costi della procedura. Le spese della procedura, il compenso del commissario giudiziale e del liquidatore, determinati secondo i criteri di legge, e gli altri crediti prededucibili vengono pagati prima dei chirografari. Un piano che sottostima questi costi è un piano che, alla prova dei fatti, distribuirà una percentuale inferiore. Chiedi al tuo consulente di rifare il conto partendo dall’attivo netto, non da quello lordo.
Check di completamento
- Sai in quale classe è il credito garantito e quale percentuale è prevista.
- Hai calcolato lo scoperto prevedibile: credito garantito meno quanto la banca riceverà dalla società, nei limiti del tuo massimale.
- Sai chi è il commissario giudiziale e, se c’è, il liquidatore.
Mossa 3 — Fatti sentire nella procedura, sapendo che non voti
Obiettivo della mossa: presidiare la procedura per tutelare il tuo futuro credito di regresso e la tua posizione, senza sprecare energie su diritti che non hai.
Quando va fatta
Dall’apertura della procedura fino al termine delle operazioni di voto, e poi durante l’esecuzione, quando vengono effettuati i riparti.
Come si esegue
Il primo passo è chiarire un equivoco frequente: finché non hai pagato la banca, non sei un creditore della società. Hai un credito eventuale, che nascerà solo con il pagamento. Per questo non puoi votare sulla proposta. La Cassazione lo ha affermato con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 e lo ha ribadito con l’ordinanza Cass. civ., Sez. VI-1, 17 maggio 2022, n. 15876: il fideiussore non ancora adempiente non ha diritto di voto. Sotto la legge fallimentare, l’art. 174, ultimo comma, gli riconosceva soltanto la facoltà di intervenire all’adunanza per formulare osservazioni; il Codice della crisi ha sostituito l’adunanza con una procedura di voto telematica, ma il principio di fondo non cambia: il garante non pagato non è un creditore votante.
Che cosa puoi fare, allora?
- Segnalare al commissario giudiziale le informazioni utili sulla posizione della banca: ad esempio, l’esistenza di garanzie reali su beni sociali che riducono il credito chirografario, o incongruenze nell’importo insinuato.
- Monitorare la relazione del commissario e la documentazione depositata, per capire se il piano è realistico. Un liquidatorio che rischia di non raggiungere la percentuale minima è un liquidatorio che può essere risolto, con passaggio alla liquidazione giudiziale: per te, una prospettiva peggiore.
- Concordare con la banca, se ancora possibile, il tuo trattamento futuro, ma questo è il terreno della mossa 5.
- Non insinuarti come creditore prima di aver pagato: la richiesta verrebbe respinta. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, lo ha detto chiaramente: il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare del credito di regresso e non può essere ammesso al passivo neppure con riserva come credito condizionale (Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964, che richiama Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 903 e Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26003).
La base giuridica
Art. 117 CCII; artt. 1949-1950 c.c. (surrogazione e regresso del fideiussore che ha pagato); principi giurisprudenziali citati. Conta anche un’altra pronuncia: Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25317, secondo cui il fideiussore escusso che non ha ancora pagato non è legittimato a chiedere il fallimento del debitore principale. Il messaggio è coerente: la tua posizione di creditore nasce solo con il pagamento, non con la richiesta della banca.
Se qualcosa va storto
Il commissario non risponde? Le comunicazioni passano dal tuo legale e vanno documentate. Il piano appare irrealistico e la banca, chirografaria, vota a favore lo stesso? Non puoi impedirlo con il voto, ma puoi segnalare le criticità: la tutela dei creditori dissenzienti passa per l’opposizione all’omologazione, che però spetta a chi è creditore. La tua leva vera è economica, non procedurale.
Check di completamento
- Sai di non poter votare e non hai disperso energie in quella direzione.
- Hai un canale aperto con il commissario o con il liquidatore.
- Hai in agenda le date chiave: termine di voto, udienza di omologazione, primi riparti previsti.
Mossa 4 — Gestisci la richiesta della banca senza commettere errori irreparabili
Obiettivo della mossa: rispondere alla banca nei tempi giusti, conservando tutte le eccezioni utili e senza riconoscere più del dovuto.
Quando va fatta
Appena ricevi la lettera di escussione o, peggio, la notifica di un decreto ingiuntivo. Se è un decreto ingiuntivo, hai quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione; il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto. Se è provvisoriamente esecutivo, la banca può procedere subito con il precetto e poi con il pignoramento.
Come si esegue
Prima di procedere, assicurati di non fare nessuna di queste tre cose: non firmare riconoscimenti di debito proposti dalla banca; non pagare acconti “di buona volontà” senza un accordo scritto sul loro effetto; non trasferire beni a familiari per “metterli al sicuro” (ci torniamo alla mossa 7).
Poi agisci così:
- Verifica la legittimazione e l’importo. La banca chiede l’intero credito verso la società o solo la parte che resta scoperta dopo la percentuale concordataria? Prima dell’esecuzione del concordato, la banca può chiederti tutto, nei limiti del massimale, perché l’art. 117 CCII lascia impregiudicato il suo diritto. Se però ha già incassato riparti dalla procedura, quegli importi vanno scomputati.
- Controlla l’art. 1957 c.c. Se la tua garanzia non contiene una valida deroga, verifica se la banca ha agito contro la società entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. La domanda di concordato della società non equivale automaticamente a un’istanza della banca: la valutazione va fatta sui fatti concreti, sulle date e sulla giurisprudenza aggiornata al momento.
- Valuta le eccezioni sul rapporto principale. Interessi non dovuti, commissioni non pattuite, errori di calcolo: puoi opporle anche tu, come garante, salvo che la clausola a prima richiesta ti costringa a pagare prima e discutere dopo.
- Valuta il rilievo (art. 1953 c.c.). Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per ottenere la liberazione o, in mancanza, la prestazione di garanzie, tra l’altro quando il debitore è divenuto insolvente. Con una società in concordato liquidatorio, questa azione ha un’utilità pratica limitata, ma va conosciuta, soprattutto se esistono beni o crediti della società non ancora destinati.
- Se è stato notificato un decreto ingiuntivo, decidi entro il termine se opporti: l’opposizione ha senso se ci sono eccezioni serie (clausole contestabili, importi errati, decadenza ex art. 1957 c.c.); non ha senso se serve solo a guadagnare tempo, perché le spese di soccombenza aggravano il conto.
La base giuridica
Artt. 1944, 1945, 1953, 1957 c.c.; art. 117 CCII; artt. 633 ss. e 641 c.p.c. per il procedimento monitorio. Il principio che la banca può agire contro il garante nonostante il concordato è stato affermato ripetutamente: oltre alla già citata Cass. n. 22382/2019, va ricordato che anche nelle soluzioni negoziate diverse dal concordato la Cassazione ha mantenuto la stessa linea. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662, la Corte ha escluso che gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa vincolino i garanti dei creditori estranei: è un tema diverso dal liquidatorio, ma conferma che gli strumenti di regolazione della crisi incidono sul debito dell’impresa, non sulle obbligazioni autonome dei garanti.
Se qualcosa va storto
La banca ha già avviato il pignoramento sui tuoi beni? Valuta subito con il legale l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, se ci sono vizi, e in parallelo apri la trattativa della mossa 5. Il termine per opporti al decreto ingiuntivo è già scaduto? Il decreto è diventato definitivo e le eccezioni sul merito sono in gran parte precluse: restano la trattativa e, se il debito è insostenibile, la mossa 8. Ricevi più richieste da più banche? Mettile in fila per massimale, garanzie reali e stato del procedimento: non tutte hanno lo stesso peso.
Le misure protettive della società non ti coprono
Un errore frequente del garante è pensare di essere al riparo finché la società è “sotto la protezione del tribunale”. Non è così. Le misure protettive previste dal Codice della crisi, richieste dalla società con la domanda di accesso al concordato o già nel corso della composizione negoziata, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, cioè della società. Non si estendono al patrimonio dei fideiussori. Il risultato pratico è paradossale ma frequente: la banca, bloccata verso la società, concentra le sue iniziative proprio sui garanti, che diventano l’unico bersaglio aggredibile nell’immediato.
Prima di procedere, quindi, assicurati di non contare su una protezione che non hai. Se ricevi un decreto ingiuntivo mentre la società è protetta, quel decreto è pienamente efficace verso di te.
La Centrale dei Rischi e le segnalazioni
Quando la banca escute la garanzia o classifica in sofferenza il credito verso la società, la tua posizione di garante viene di regola rilevata nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, con effetti sulla tua capacità di ottenere credito personale. Verifica la tua posizione chiedendo la visura alla Banca d’Italia: è gratuita. Se trovi segnalazioni errate (importi non corrispondenti, garanzie già estinte), contestale per iscritto alla banca segnalante. In ogni accordo transattivo, come vedremo nella mossa 5, la gestione delle segnalazioni va regolata espressamente.
Se il credito è stato ceduto
Nelle crisi d’impresa è frequente che la banca ceda i crediti deteriorati, in blocco, a una società veicolo, gestita da un servicer. In questo caso la richiesta di pagamento può arrivarti da un soggetto che non conosci. Prima di procedere, assicurati che chi ti scrive sia effettivamente titolare del credito: la cessione in blocco deve essere pubblicata secondo le regole di legge, e il cessionario, se contestato, deve dimostrare che il tuo specifico rapporto rientra nel perimetro dei crediti ceduti. Verifica anche se la cessione ha compreso la garanzia (di regola la segue come accessorio). Non pagare un soggetto la cui legittimazione non è chiara: rischieresti di dover pagare due volte.
Check di completamento
- Hai risposto per iscritto alla banca, senza riconoscimenti di debito.
- Hai verificato importo, scomputi e art. 1957 c.c.
- Se c’è un decreto ingiuntivo, hai deciso entro il termine se opporti, con una motivazione tecnica.
Mossa 5 — Negozia la tua liberazione dentro l’operazione concordataria
Obiettivo della mossa: trasformare la tua esposizione da rischio aperto a importo chiuso, ottenendo dalla banca una liberazione scritta in cambio di un pagamento sostenibile, coordinato con il concordato.
Quando va fatta
Il momento migliore è prima del deposito della proposta definitiva, o comunque prima del voto: in quella fase la banca ha interesse a che il concordato riesca, perché un liquidatorio che fallisce porta alla liquidazione giudiziale, con tempi più lunghi e percentuali spesso inferiori. Dopo l’omologazione la trattativa resta possibile, ma il tuo potere contrattuale si riduce: la banca sa già quanto riceverà dalla società e sa che il resto può chiederlo a te.
Come si esegue
Ricorda il punto fermo della mossa 2: il concordato liquidatorio richiede risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo. Chi le mette? Molto spesso i soci, gli amministratori, i familiari: cioè, in larga parte, gli stessi garanti. Ecco la leva: se sei tu a rendere possibile il concordato con il tuo apporto, hai titolo per chiedere alla banca che la tua garanzia sia regolata nello stesso momento.
Non puoi ottenere la liberazione inserendola nella proposta: la Cassazione lo ha escluso (Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382). Ma puoi ottenerla con un accordo separato e individuale con la banca, che è perfettamente lecito perché la banca dispone di un proprio diritto. Il percorso tipico è questo:
- Calcola lo scoperto realistico che la banca subirà (mossa 2) e la tua capacità di pagamento effettiva: liquidità, beni liberi, redditi.
- Prepara una proposta transattiva alla banca: una somma per la tua liberazione dalla garanzia, pagabile in unica soluzione o a rate brevi, eventualmente garantita.
- Coordina la proposta con l’apporto esterno al concordato: se una parte delle tue risorse va alla procedura e aumenta la percentuale per tutti i chirografari, la banca ne beneficia anche come creditrice della società. Devi poter dimostrare il vantaggio complessivo per la banca rispetto all’alternativa (escussione del garante con tempi e costi, rischio di incapienza del tuo patrimonio).
- Formalizza per iscritto: liberazione dalla fideiussione con quietanza, rinuncia agli atti esecutivi pendenti, cancellazione delle eventuali iscrizioni pregiudizievoli, gestione delle segnalazioni in Centrale dei Rischi. Precisa che cosa accade se il concordato non viene omologato o viene risolto.
- Regola la sorte del tuo regresso: se paghi la banca in via transattiva, puoi rinunciare al regresso verso la società (spesso inutile, visto il concordato) oppure conservarlo nei limiti della falcidia. Decidilo in modo esplicito: una clausola ambigua genera contenzioso con il liquidatore.
Qui serve il legale, e serve con una doppia competenza: chi conosce i meccanismi della crisi d’impresa sa leggere la proposta e misurare l’interesse della banca all’esito del concordato; chi conosce la crisi della persona fisica sa costruire una proposta transattiva sostenibile per il garante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, lavora proprio su questo punto di contatto tra il debito della società e il debito del garante.
La base giuridica
Art. 117, comma 1, CCII (i diritti verso i fideiussori restano impregiudicati, ma la banca può disporne); art. 84, comma 4, CCII (apporto di risorse esterne nel liquidatorio); artt. 1965 ss. c.c. sulla transazione; art. 1236 c.c. sulla remissione del debito. Se la società è passata dalla composizione negoziata della crisi, l’esperto può aver già favorito un dialogo con le banche: le trattative avviate in quella sede sono un patrimonio da recuperare, non da ricominciare da zero.
Se qualcosa va storto
La banca rifiuta qualsiasi trattativa prima dell’omologazione? Chiedi almeno un impegno a non agire esecutivamente fino all’omologa, in cambio di un acconto imputato espressamente. La banca accetta, ma chiede un importo superiore alle tue possibilità? Valuta con il tuo consulente se l’alternativa (mossa 8) offra un risultato migliore: un accordo che non riesci a rispettare è peggio di nessun accordo, perché di solito prevede la reviviscenza dell’intero debito. Più banche, più garanzie? Cerca un tavolo unico: i creditori tendono ad accettare più facilmente quando vedono un trattamento coerente tra loro.
Come si scrive una proposta che la banca legge davvero
La banca, o il servicer che gestisce il credito, valuta una proposta transattiva del garante sulla base di pochi elementi concreti. Una lettera generica che chiede “uno sconto” non viene presa in considerazione. Una proposta efficace contiene:
- Il quadro del credito: importo verso la società, percentuale concordataria attesa, tempi previsti per i riparti, scoperto stimato.
- Il quadro del garante: patrimonio, redditi, altri debiti, eventuali altre garanzie prestate. Documentato, non dichiarato a voce. Una banca accetta una riduzione solo se si convince che l’alternativa, cioè escutere te, produrrebbe meno, più tardi e a costi maggiori.
- Il confronto con l’alternativa: tempi di un decreto ingiuntivo e di un’esecuzione immobiliare, valore realizzabile dei tuoi beni in un’asta, presenza di altri creditori.
- L’offerta: importo, modalità e tempi, eventuali garanzie del pagamento (ad esempio un terzo che si obbliga, o un deposito vincolato).
- Le condizioni: liberazione integrale dalla garanzia, rinuncia alle azioni, cancellazione delle formalità, aggiornamento delle segnalazioni.
Ricorda che la proposta non deve contenere riconoscimenti di debito incondizionati: se la trattativa fallisce, la banca potrebbe usarli contro di te. Formula la proposta come transattiva e riservata, condizionata alla sua accettazione integrale.
I cofideiussori: chi altro ha firmato?
Se insieme a te hanno firmato altri garanti (altri soci, l’amministratore, un familiare), la trattativa cambia. La banca può chiedere l’intero a ciascuno, nei limiti dei rispettivi massimali; ma una liberazione concessa a uno solo dei garanti deve essere attentamente regolata, perché incide sui rapporti interni tra i cofideiussori. Valuta se trattare insieme agli altri garanti: un’offerta collettiva, che chiude l’intera esposizione, è spesso più appetibile per la banca di una serie di offerte individuali. E se tratti da solo, regola per iscritto che cosa accade al tuo regresso verso gli altri cofideiussori (ne parliamo nella mossa 6).
Check di completamento
- Hai una proposta transattiva scritta, sostenibile e motivata con numeri.
- Hai coordinato l’eventuale apporto al concordato con la tua liberazione.
- L’accordo regola liberazione, regresso, esecuzioni pendenti e caso di mancata omologazione.
Mossa 6 — Se hai pagato, gestisci surrogazione, regresso e falcidia
Obiettivo della mossa: recuperare dalla società tutto ciò che la legge ti consente di recuperare, senza illusioni sul resto.
Quando va fatta
Subito dopo il pagamento, totale o parziale. Se hai pagato prima dei riparti, il tempo è prezioso: devi far valere la tua posizione prima che le somme vengano distribuite.
Come si esegue
Il fideiussore che paga ha due strumenti: la surrogazione nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.) e il regresso verso il debitore principale per capitale, interessi e spese (art. 1950 c.c.). In un concordato liquidatorio entrambi incontrano un limite preciso: la falcidia.
Il ragionamento va fatto in tre passaggi.
Primo passaggio: il tuo credito verso la società nasce con il pagamento, ma ha causa anteriore. La garanzia è stata prestata prima della domanda di concordato, a fronte di un credito della banca anteriore. Per questo la giurisprudenza tende a considerare il credito di regresso del fideiussore come assoggettato agli effetti del concordato: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 18 giugno 2015, ha ritenuto che il fideiussore che ha pagato l’intero possa subire la falcidia concordataria in sede di rivalsa, considerando il suo credito sorto insieme a quello garantito, cioè prima del concordato. È una pronuncia di merito, ma esprime un’impostazione che va presa sul serio.
Secondo passaggio: il credito della banca e il tuo regresso sono, verso la società, lo stesso debito. La società non può essere chiamata a pagare due volte la percentuale concordataria sullo stesso credito: una alla banca e una a te. In pratica, se hai pagato l’intero prima dei riparti, ti surroghi alla banca e incassi tu la percentuale che sarebbe spettata a lei; se hai pagato dopo che la banca ha incassato la percentuale, sul regresso verso la società c’è di regola ben poco da recuperare. La falcidia che non vale per te verso la banca vale invece per te verso la società: è questo il cuore del problema del garante nel liquidatorio.
Terzo passaggio: se hai pagato solo in parte, la banca viene prima. Il Tribunale di Ravenna, con decreto del 24 gennaio 2022, ha ritenuto che il fideiussore che paga parzialmente il creditore dopo l’omologazione possa far valere il proprio regresso verso la società, ma non possa essere pagato in sede di riparto finché il creditore garantito non sia stato soddisfatto per intero. In un liquidatorio, in cui la banca di regola non viene mai soddisfatta per intero, questo significa che il pagamento parziale del garante, sul piano del recupero dalla società, rende molto poco.
Operativamente, quindi:
- Fatti rilasciare dalla banca una quietanza dettagliata con l’indicazione del rapporto, dell’importo, della data e della tua qualità di fideiussore, e una dichiarazione di surrogazione.
- Comunica al commissario giudiziale e al liquidatore l’avvenuto pagamento e la surrogazione, chiedendo che la percentuale relativa al credito garantito sia corrisposta a te, nei limiti di quanto ti spetta.
- Verifica se la banca aveva garanzie reali su beni sociali: con la surrogazione subentri anche nell’ipoteca o nel pegno, e quindi nel rango privilegiato di quella parte del credito. È la differenza tra recuperare il 20% e recuperare molto di più.
- Non duplicare: se la banca ha già insinuato e incassato, non puoi chiedere alla procedura una seconda volta la stessa percentuale.
La base giuridica
Artt. 1949 e 1950 c.c.; art. 117 CCII. Sulla nascita del credito di regresso solo con il pagamento: Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964, che aggiunge un dettaglio pratico rilevante: il fideiussore non può lamentarsi se, nel frattempo, i riparti eseguiti in assenza di accantonamenti hanno esaurito l’attivo distribuibile (la pronuncia riguarda il fallimento, ma la logica vale per qualsiasi procedura che distribuisce per riparti). Nello stesso senso, sulla natura del regresso come credito che matura con il pagamento, Cass. civ., Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 17413. Ricorda anche l’art. 1955 c.c.: la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Se la banca ha rinunciato a una garanzia reale senza il tuo consenso, quella norma va esaminata con attenzione.
Se qualcosa va storto
Il liquidatore ha già pagato la percentuale alla banca prima che tu ti surrogassi? La strada passa allora per la banca, non per la procedura: se la banca ha incassato dalla società e poi incassa da te l’intero, ha ricevuto più del dovuto e devi chiedere la restituzione dell’eccedenza. La banca nega la surrogazione nell’ipoteca? Contesta subito, con riferimento agli artt. 1949 e 1955 c.c. Il commissario sostiene che il tuo regresso sia interamente prededucibile o, al contrario, interamente estraneo? La qualificazione del credito si gioca su atti e date precise: ricostruiscile documentalmente.
Il regresso che la falcidia non tocca: gli altri cofideiussori
C’è un canale di recupero che molti garanti trascurano e che, nel liquidatorio, vale spesso più del regresso verso la società: il regresso verso gli altri fideiussori dello stesso debito. L’art. 1954 c.c. stabilisce che, se più persone hanno prestato fideiussione per uno stesso debitore e per uno stesso debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.
Questo regresso non passa per la società e quindi non è soggetto alla falcidia concordataria: è un credito pieno verso persone fisiche (o società) che hanno assunto il tuo stesso impegno. Se tu hai pagato 143.315,10 € e c’erano altri due cofideiussori con pari impegno, puoi chiedere a ciascuno la sua quota, salvo patti diversi tra voi o differenze nei massimali.
Prima di procedere, assicurati di:
- conoscere tutte le garanzie prestate sullo stesso credito (la banca te ne deve dare conto, almeno per quelle che riguardano il medesimo rapporto);
- verificare se esistono accordi interni tra i garanti, ad esempio nei patti parasociali, che regolano la ripartizione delle perdite;
- documentare il pagamento con quietanza che indichi il rapporto e l’importo;
- muoverti presto: anche gli altri garanti possono trovarsi in difficoltà, e chi agisce per primo ha più possibilità di recupero.
Se uno dei cofideiussori è diventato insolvente, la sua quota si ripartisce secondo le regole generali tra gli altri: anche questo va verificato sul caso concreto.
Il regresso verso la società dopo la chiusura
Quando il concordato liquidatorio è stato eseguito e la società è cancellata dal registro delle imprese, il tuo eventuale credito residuo verso la società non trova più un debitore. Per i debiti sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione, possono essere chiamati i soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2495 c.c.); ma nel liquidatorio concordatario, in cui i riparti sono eseguiti secondo il piano omologato e il credito è comunque assoggettato alla falcidia, questa strada è di norma poco praticabile. È una ragione in più per concentrare le energie sulla surrogazione tempestiva e sui cofideiussori.
Check di completamento
- Hai quietanza e dichiarazione di surrogazione.
- La procedura sa che hai pagato e a quale titolo.
- Hai verificato se puoi subentrare in garanzie reali della banca su beni sociali.
Mossa 7 — Proteggi il tuo patrimonio con strumenti leciti
Obiettivo della mossa: evitare che la tua casa, il tuo conto, il tuo stipendio vengano aggrediti prima che tu abbia definito la tua posizione, senza compiere atti che peggiorano la situazione.
Quando va fatta
Dal momento in cui la banca ti chiede il pagamento, e comunque prima che inizi un’esecuzione forzata.
Come si esegue
Il primo passo è sapere che cosa non fare. La reazione istintiva del garante è intestare la casa al coniuge, fare una donazione ai figli, costituire un fondo patrimoniale o un trust. Sono atti che, compiuti dopo l’assunzione della fideiussione e in pendenza della crisi, possono essere aggrediti dalla banca con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) o, per gli atti a titolo gratuito trascritti dopo il sorgere del credito, con il pignoramento diretto previsto dall’art. 2929-bis c.c., entro un anno dalla trascrizione. Il risultato tipico è doppio danno: il bene resta aggredibile e tu hai aggiunto contenzioso e spese.
Che cosa puoi fare, invece:
- Mappa il tuo patrimonio aggredibile: immobili, quote, conti, crediti, stipendio o pensione (con i limiti di pignorabilità di legge), polizze.
- Valuta l’ordine di aggressione che la banca seguirà, per capire quali beni sono a rischio prima e quanto tempo hai.
- Usa il tempo per la trattativa della mossa 5: la banca preferisce di regola un pagamento negoziato a un’esecuzione lunga.
- Se l’esecuzione è già iniziata, verifica vizi e termini: opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se il diritto della banca è contestabile, opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro venti giorni dall’atto per i vizi formali. Nel processo esecutivo, ricorda che la sospensione feriale non si applica.
- Considera, se ne ricorrono i presupposti, l’accesso a una procedura da sovraindebitamento (mossa 8), che può portare a misure protettive sul tuo patrimonio personale.
La base giuridica
Artt. 2740, 2901, 2929-bis c.c.; artt. 615 e 617 c.p.c. Un dato di merito è interessante: il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 20 novembre 2018, ha ritenuto che il garante che vincola propri beni per sostenere il concordato della società garantita non sia aggredibile con il pignoramento ex art. 2929-bis c.c., in ragione della finalità dell’atto. È un precedente isolato, legato a un caso specifico: non va letto come un lasciapassare, ma indica che un atto dispositivo trasparente, funzionale al concordato e documentato, si valuta in modo diverso da un’intestazione fatta per sottrarre beni.
Se qualcosa va storto
Hai già fatto una donazione o un fondo patrimoniale? Non tentare di rimediare con altri atti: fai esaminare subito con il legale il rischio revocatorio e i tempi residui. La banca ha iscritto ipoteca giudiziale sulla casa? È un segnale che la trattativa va accelerata, eventualmente proponendo la vendita concordata del bene. Ti hanno pignorato lo stipendio? Verifica il rispetto dei limiti di legge e valuta se la mossa 8 consenta di fermare l’esecuzione.
Check di completamento
- Non hai compiuto atti dispositivi a rischio revocatoria.
- Conosci quali beni sono aggredibili e in che ordine.
- Se c’è un’esecuzione, hai valutato vizi e termini.
Mossa 8 — Se il debito ti travolge, usa gli strumenti del sovraindebitamento (e verifica se sei socio illimitatamente responsabile)
Obiettivo della mossa: se la garanzia supera ciò che puoi pagare, trasformare un debito senza via d’uscita in un percorso con una fine, fino all’esdebitazione.
Quando va fatta
Quando la tua situazione patrimoniale e reddituale non ti consente di far fronte alla richiesta della banca nemmeno in via transattiva. Meglio prima che le esecuzioni individuali abbiano consumato i beni, perché le procedure concorsuali della persona fisica funzionano meglio quando c’è ancora qualcosa da organizzare.
Come si esegue
Per prima cosa distingui la tua posizione.
Se sei socio illimitatamente responsabile (S.n.c., accomandatario di S.a.s.), il discorso è diverso: l’art. 117, comma 2, CCII prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società abbia efficacia anche nei tuoi confronti. Se hai firmato anche una fideiussione per i debiti sociali, la giurisprudenza ha distinto le due posizioni: la Cassazione (Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139, sotto la legge fallimentare) ha valorizzato la differenza tra la responsabilità del socio e quella del fideiussore ai fini del regresso, mentre il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 12 giugno 2024, ha ritenuto che la responsabilità illimitata del socio per i debiti sociali assorba quella che egli avrebbe come fideiussore. La questione è delicata e va esaminata sul tuo caso, ma è un terreno in cui il socio-garante può avere difese che il garante “esterno” non ha. Diversa ancora è la posizione del socio unico di società di capitali: Cass. civ., Sez. I, 9 febbraio 2023, n. 4034 ha escluso l’estensione dell’effetto esdebitativo al socio unico di S.p.A. responsabile ai sensi del vecchio testo dell’art. 2362 c.c.
Se sei un garante persona fisica non socio illimitatamente responsabile, e il debito è insostenibile, il Codice della crisi ti offre le procedure da sovraindebitamento:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), se i tuoi debiti derivano da scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Attenzione: il Codice include tra i consumatori anche il socio di società di persone per i debiti estranei a quelli sociali; per la fideiussione prestata a favore della propria società, la qualifica di consumatore è controversa e va verificata caso per caso;
- concordato minore (artt. 74 ss. CCII), con una proposta ai creditori soggetta a voto;
- liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), che mette a disposizione il patrimonio e porta all’esdebitazione;
- esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), per chi non ha nulla da offrire nemmeno in prospettiva, una sola volta nella vita e a determinate condizioni di meritevolezza;
- procedure familiari (art. 66 CCII), se più membri della stessa famiglia sono esposti, ad esempio coniugi entrambi fideiussori.
Il primo passo pratico è rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un professionista con le funzioni di gestore: senza la relazione dell’OCC queste procedure non partono.
La base giuridica
Art. 117, comma 2, CCII; artt. 65-83, 268-283 CCII. Se più obbligati sono coinvolti, ricorda che la liberazione di un coobbligato in una procedura non libera automaticamente gli altri: il Tribunale di Bologna, con sentenza del 5 settembre 2023, ha ribadito che l’omologazione del concordato di un coobbligato non libera gli altri condebitori solidali, che restano tenuti per l’intero.
Se qualcosa va storto
L’OCC rileva che non hai i requisiti per la ristrutturazione del consumatore? Valuta il concordato minore o la liquidazione controllata. La banca si oppone? Nel concordato minore conta il voto della maggioranza dei crediti; nella ristrutturazione del consumatore il giudice verifica la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Hai già un’esecuzione in corso? Con l’apertura della procedura possono essere richieste o disposte misure protettive: il tempismo è decisivo.
Come si prepara il percorso con l’OCC
Il primo passo è la domanda all’Organismo di Composizione della Crisi competente per il luogo in cui risiedi. L’OCC nomina un gestore, che esamina la tua situazione e redige la relazione richiesta dalla procedura scelta. Prima di procedere, assicurati di avere pronti:
- l’elenco di tutti i creditori, con gli importi e le cause dei debiti, distinguendo i debiti da garanzia da quelli personali;
- la copia delle fideiussioni e delle richieste ricevute;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni;
- l’elenco dei beni, con valori e gravami;
- gli atti dispositivi compiuti negli ultimi anni;
- la composizione del nucleo familiare e le spese necessarie al suo mantenimento.
Il gestore valuta, tra l’altro, la diligenza con cui ti sei indebitato. Per il fideiussore di società, la valutazione riguarda anche il contesto in cui la garanzia è stata prestata: chi ha firmato come familiare, senza ruolo nella società e senza reali informazioni, si trova in una posizione diversa da chi amministrava l’impresa. Questi elementi vanno illustrati con documenti, perché incidono sull’accesso alle procedure e sull’esdebitazione.
Ricorda infine che le procedure da sovraindebitamento hanno costi di giustizia e di procedura stabiliti dalla legge (tra cui il compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri normativi): vanno messi a bilancio nel confronto con l’alternativa transattiva.
Check di completamento
- Sai se sei socio illimitatamente responsabile e quali effetti ne derivano.
- Hai verificato con un OCC quale procedura è percorribile.
- Hai raccolto la documentazione patrimoniale e reddituale necessaria.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come cambia il risultato a seconda delle mosse e dei tempi. Non riguardano casi reali.
Simulazione 1 — Fideiussore che aspetta, fideiussore che si surroga
Dati di partenza. Società Alfa S.r.l., in concordato liquidatorio. Mutuo chirografario verso la banca: 187.340 €. Fideiussione specifica del socio-amministratore con massimale di 210.000 €. La proposta assicura ai chirografari il 23,5%.
- La banca incasserà dalla procedura: 187.340 × 23,5% = 44.024,90 €.
- Scoperto per la banca: 187.340 − 44.024,90 = 143.315,10 €, entro il massimale.
Scenario A — il garante paga l’intero prima dei riparti. Versa 187.340 € alla banca, si surroga, comunica la surrogazione al liquidatore (mossa 6) e incassa lui i 44.024,90 €. Perdita netta: 143.315,10 €, ma il debito con la banca è chiuso subito e gli interessi di mora smettono di correre.
Scenario B — il garante aspetta. La banca incassa i 44.024,90 € dopo due anni di vendite e poi chiede a lui 143.315,10 € più gli interessi maturati nel frattempo. Il punto da tenere a mente: la sospensione degli interessi che opera nella procedura per i crediti chirografari riguarda la società, non il fideiussore, verso cui gli interessi di regola continuano a correre nei limiti del contratto. Se gli interessi moratori pattuiti fossero, per ipotesi, pari a 9.870 € nel biennio, la perdita salirebbe a 153.185,10 €, oltre alle spese dell’eventuale decreto ingiuntivo. Sul regresso verso la società, dopo che la banca ha già incassato la percentuale, il recupero è di regola nullo.
Esito: a parità di scoperto, chi agisce presto con la surrogazione evita interessi e spese; chi aspetta paga lo stesso capitale e qualcosa in più.
Simulazione 2 — Il pagamento parziale che non rende
Stessi dati. Il garante, dopo l’omologazione e prima dei riparti, versa alla banca un acconto di 60.000 € senza accordo scritto sulla liberazione.
- In base all’orientamento del Tribunale di Ravenna (decreto del 24 gennaio 2022), il garante non può essere pagato nel riparto finché la banca non è soddisfatta per intero; in un liquidatorio al 23,5% questo non accade mai.
- La banca incassa i 44.024,90 € della percentuale, più i 60.000 € dell’acconto: totale 104.024,90 €.
- Residuo che la banca chiede al garante: 187.340 − 104.024,90 = 83.315,10 €.
Esito: il garante perde in totale 143.315,10 €, come nella simulazione 1, ma senza aver ottenuto né la liberazione né un vantaggio nei riparti. Un acconto senza accordo è denaro che non compra nulla. Se gli stessi 60.000 € fossero stati offerti in via transattiva (mossa 5), avrebbero potuto essere la base di una trattativa per la liberazione.
Simulazione 3 — La surrogazione nell’ipoteca
Dati di partenza. Società Beta S.r.l., liquidatorio. Credito della banca 312.870 €, garantito da ipoteca su un capannone sociale e da fideiussione del socio con massimale di 150.000 €. Il capannone viene venduto e, al netto delle spese di procedura, alla banca spettano 176.230 € in via ipotecaria; la parte residua di 136.640 € degrada al chirografo, dove la percentuale è del 22%, pari a 30.060,80 €.
- La banca incassa complessivamente 206.290,80 €.
- Scoperto: 312.870 − 206.290,80 = 106.579,20 €, entro il massimale.
Scenario A — la banca, prima della vendita, presta consenso alla cancellazione dell’ipoteca senza incassare. Il garante perde la possibilità di surrogarsi nella garanzia reale: è il terreno dell’art. 1955 c.c., che va esaminato per valutare la liberazione del fideiussore, in tutto o in parte.
Scenario B — tutto regolare. Il garante paga 106.579,20 € e la vicenda si chiude. Se invece avesse pagato l’intero prima della vendita, si sarebbe surrogato nell’ipoteca e avrebbe incassato lui il ricavato ipotecario e la percentuale chirografaria, con lo stesso risultato netto.
Esito: la surrogazione non riduce lo scoperto, ma lo protegge: ogni garanzia reale che la banca perde per fatto proprio è un argomento in più per te.
Simulazione 4 — La transazione coordinata con l’apporto esterno
Dati della simulazione 1. Prima del deposito della proposta definitiva, il garante offre:
- un apporto esterno al concordato di 41.380 €, che consente alla società di rispettare il requisito dell’incremento dell’attivo e di portare la percentuale per i chirografari dal 20% al 23,5%;
- un pagamento diretto alla banca di 58.770 €, in un’unica soluzione entro trenta giorni dall’omologazione, in cambio della liberazione dalla fideiussione e della rinuncia della banca a ogni ulteriore pretesa.
Per la banca: 44.024,90 € dalla procedura + 58.770 € dal garante = 102.794,90 €, senza costi e tempi di escussione. Per il garante: esborso totale 100.150 € (41.380 + 58.770), contro i 143.315,10 € (o più, con interessi e spese) dello scenario senza accordo.
Esito: la trattativa riesce solo se è anticipata e documentata. È un’ipotesi, non un risultato garantito: la banca è libera di rifiutare.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il percorso del fideiussore nel concordato liquidatorio si riassume così: la società paga una percentuale, tu rispondi del resto nei limiti del massimale, e il tuo regresso verso la società vale poco perché è assoggettato alla stessa falcidia. Le leve che hai sono quattro: conoscere la tua garanzia, muoverti presto, negoziare la liberazione quando il concordato ha ancora bisogno di te, proteggere il patrimonio con strumenti leciti o, se serve, con una procedura di sovraindebitamento.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Ricostruisci la garanzia | Conoscere massimale, clausole, difese | Subito | Pagare oltre il dovuto, perdere eccezioni |
| 2. Leggi la proposta | Calcolare lo scoperto | Al deposito della proposta | Trattare al buio |
| 3. Presidia la procedura | Tutelare il futuro regresso | Dall’apertura ai riparti | Riparti eseguiti senza di te |
| 4. Gestisci la richiesta della banca | Rispondere senza riconoscimenti | 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo (feriale 1-31 agosto) | Decreto definitivo, eccezioni precluse |
| 5. Negozia la liberazione | Chiudere a importo certo | Prima del voto, idealmente | Perdita del potere contrattuale |
| 6. Surrogazione e regresso | Recuperare quanto possibile | Subito dopo il pagamento | Percentuale incassata da altri |
| 7. Proteggi il patrimonio | Evitare esecuzioni e revocatorie | Dalla richiesta della banca | Atti revocabili, beni pignorati |
| 8. Sovraindebitamento / socio illimitatamente responsabile | Uscire dal debito | Prima che le esecuzioni consumino i beni | Debito senza fine |
Non devi eseguire tutte le mosse: devi eseguire quelle che la tabella di orientamento ti ha indicato, nell’ordine giusto.
Gli scenari di deviazione
Deviazione 1 — La banca accelera e ti notifica un decreto ingiuntivo mentre la società è ancora in fase di riserva
Succede spesso: la banca non aspetta l’esito del concordato e agisce subito contro il garante, perché sa che l’art. 117 CCII glielo consente e perché le misure protettive chieste dalla società proteggono il patrimonio della società, non il tuo. Il piano B è questo: verifica immediatamente se il decreto è provvisoriamente esecutivo; valuta con il legale eccezioni serie da far valere nell’opposizione entro quaranta giorni (art. 1957 c.c., importo, clausole); in parallelo apri la trattativa della mossa 5 con un argomento preciso: un garante sotto esecuzione non ha più risorse per sostenere l’apporto esterno di cui il concordato ha bisogno. Interessa anche alla banca, che è creditrice della società.
Deviazione 2 — Il concordato non viene omologato o viene risolto
Se il concordato liquidatorio fallisce, la società va di regola verso la liquidazione giudiziale. Per te cambiano due cose: la banca non riceverà più la percentuale concordataria, ma quanto deriverà dalla liquidazione giudiziale, spesso meno e più tardi; e il tuo regresso, una volta pagato, potrà essere fatto valere con l’insinuazione al passivo, sempre solo dopo il pagamento (Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964). Il piano B: se avevi un accordo transattivo con la banca, verifica subito che cosa prevede per questo caso (spesso la reviviscenza del debito); se non lo avevi, aggiorna il calcolo dello scoperto e riapri la trattativa sulla nuova base. E se avevi versato un apporto esterno, controlla come era regolata la sua restituzione in caso di mancata omologazione.
Deviazione 3 — Non trovi la fideiussione o la banca sostiene che ne esista un’altra
Il piano B è documentale: chiedi formalmente alla banca copia di tutte le garanzie che ritiene a tuo carico, con data e firma; confrontale con i tuoi ricordi e con gli atti societari (verbali, delibere di affidamento). Se la banca non riesce a produrre il documento, la sua pretesa è debole. Se invece emergono garanzie che avevi dimenticato, riparti dalla mossa 1 su ciascuna: massimali, oggetto e clausole possono essere diversi tra loro.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 5 (trattativa) prima della mossa 2 (lettura della proposta)?
Puoi aprire un contatto, ma non fare un’offerta: senza sapere quanto incasserà la banca dalla società, non puoi misurare il valore della tua proposta. Prima i numeri, poi la cifra.
Se la società paga ai chirografari il 20%, posso pagare anch’io il 20%?
No. La falcidia vale per la società, non per te: l’art. 117, comma 1, CCII lascia impregiudicati i diritti della banca verso i fideiussori. Puoi pagare meno dell’intero scoperto solo se la banca lo accetta con un accordo.
La banca può chiedermi il pagamento prima che il concordato sia omologato?
Sì, nei limiti del tuo massimale e delle condizioni della garanzia. Le misure protettive del concordato tutelano il patrimonio della società, non quello del garante.
Se pago, posso votare sul concordato?
Il voto spetta ai creditori. Se paghi prima del voto e ti surroghi nella posizione della banca, la questione va valutata con attenzione, anche perché la tua posizione di surrogato e quella di soggetto interessato al buon esito del concordato possono confliggere. Prima di pagare con questo scopo, fatti consigliare: Cass. n. 22382/2019 e n. 15876/2022 escludono il voto del garante che non ha pagato.
Mi conviene rinunciare al regresso verso la società?
In un liquidatorio il regresso, dopo che la banca ha incassato la percentuale, vale di regola poco. Rinunciarvi può essere una moneta di scambio nella trattativa con la società o con gli altri soci, ad esempio per regolare chi sostiene l’apporto esterno. Ma la rinuncia va scritta e valutata: una volta fatta, non torna indietro.
Sono fideiussore anche di un’altra società del gruppo: cambia qualcosa?
Ogni garanzia va esaminata per sé. Se le società del gruppo sono in procedure diverse, puoi trovarti con scoperti diversi e banche diverse. La logica del piano resta la stessa, ma le mosse 2, 5 e 6 vanno ripetute per ciascuna esposizione.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Gran parte di esse è resa sotto la legge fallimentare (art. 184 l.fall.), la cui regola sui fideiussori è riprodotta dall’art. 117 CCII; lo indichiamo per ciascuna.
A sostegno delle mosse 2 e 5 (proposta e trattativa)
- Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 (art. 184 l.fall.). La proposta concordataria non può estendere ai coobbligati l’effetto esdebitatorio con un patto inserito nel piano; il fideiussore non pagato non vota. Rilevanza: la tua liberazione può arrivare solo da un accordo con la banca, non dalla proposta della società.
- Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa non vincolano i garanti dei creditori estranei. Rilevanza: conferma, anche per gli strumenti diversi dal concordato, che la regolazione della crisi dell’impresa non tocca le garanzie personali.
A sostegno della mossa 3 (partecipazione alla procedura)
- Cass. civ., Sez. VI-1, 17 maggio 2022, n. 15876 (legge fallimentare). Il fideiussore che non ha pagato non è titolare di diritto di voto nel concordato. Rilevanza: evita di investire tempo in una via procedurale che non hai.
- Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25317 (legge fallimentare). Il fideiussore escusso ma non ancora adempiente non è legittimato a chiedere il fallimento del debitore principale. Rilevanza: la tua posizione di creditore nasce solo con il pagamento.
A sostegno della mossa 6 (surrogazione, regresso, falcidia)
- Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964 (fallimento). Il fideiussore non ancora pagante non ha credito di regresso e non può essere ammesso al passivo neppure con riserva; se nel frattempo i riparti esauriscono l’attivo, non può dolersene. Rilevanza: se intendi recuperare dalla procedura, devi pagare e farti avanti prima dei riparti.
- Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 903 e Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26003 (legge fallimentare). Il diritto di regresso del fideiussore matura con il pagamento. Rilevanza: fonda la sequenza “prima paghi, poi ti surroghi”.
- Cass. civ., Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 17413. Stesso principio sulla nascita del regresso, richiamato dalla giurisprudenza successiva. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento.
- Tribunale di Ravenna, decreto 24 gennaio 2022 (concordato preventivo, legge fallimentare). Il fideiussore che paga parzialmente dopo l’omologazione non è pagato nei riparti prima che il creditore sia integralmente soddisfatto. Rilevanza: spiega perché l’acconto senza accordo, nel liquidatorio, rende pochissimo.
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 18 giugno 2015 (concordato preventivo, legge fallimentare). Il credito di rivalsa del fideiussore che ha pagato l’intero si considera sorto insieme al credito garantito e subisce la falcidia concordataria. Rilevanza: è il fondamento della “falcidia di ritorno” sul tuo regresso.
A sostegno delle mosse 7 e 8 (patrimonio, soci, coobbligati)
- Tribunale di Firenze, 20 novembre 2018. Il garante che vincola propri beni a sostegno del concordato del garantito non è stato ritenuto aggredibile con il pignoramento ex art. 2929-bis c.c. Rilevanza: distingue l’atto trasparente e funzionale al concordato dall’atto elusivo.
- Cass. civ., 22 marzo 2018, n. 7139 (legge fallimentare). Rileva la differenza tra socio illimitatamente responsabile e fideiussore ai fini del regresso verso la società. Rilevanza: per il socio di società di persone che ha anche garantito.
- Tribunale di Pistoia, 12 giugno 2024. La responsabilità illimitata del socio per i debiti sociali assorbe quella che egli avrebbe come fideiussore. Rilevanza: possibile difesa del socio-garante di S.n.c. o accomandatario.
- Cass. civ., Sez. I, 9 febbraio 2023, n. 4034 (art. 184 l.fall.). L’effetto esdebitativo non si estende al socio unico di S.p.A. responsabile secondo il vecchio art. 2362 c.c. Rilevanza: delimita i casi in cui il concordato giova ai soci.
- Tribunale di Bologna, 5 settembre 2023. L’omologazione del concordato di un coobbligato non libera gli altri condebitori solidali. Rilevanza: in presenza di più garanti o coobbligati, ciascuno resta tenuto per l’intero verso il creditore.
- Cass. civ., Sez. VI-L, 16 maggio 2022, n. 15553 (concordato con assuntore). Il creditore anteriore può agire esecutivamente contro il garante dell’assuntore. Rilevanza: anche le garanzie prestate nell’ambito dell’operazione concordataria restano escutibili.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il fideiussore nel concordato liquidatorio
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due di queste competenze. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno la logica con cui banche e impresa trattano nella crisi, e quindi sa dove si colloca l’interesse della banca all’esito del concordato: è lì che si costruisce la liberazione del garante. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce le procedure che consentono al garante persona fisica di uscire da un debito che non può pagare. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché la posizione del fideiussore è insieme un problema giuridico e un problema di numeri.
Concretamente, lo Studio:
- Esamina il contratto di fideiussione clausola per clausola: massimale, oggetto, clausola a prima richiesta, deroga all’art. 1957 c.c., clausole contestabili.
- Analizza la proposta e il piano del concordato liquidatorio per calcolare lo scoperto realistico della banca nello scenario prudente.
- Ricostruisce le garanzie reali della banca su beni sociali per verificare i margini di surrogazione e l’eventuale applicabilità dell’art. 1955 c.c.
- Redige le risposte alla banca evitando riconoscimenti di debito e conservando tutte le eccezioni.
- Valuta e predispone l’opposizione al decreto ingiuntivo quando ci sono eccezioni serie, entro i termini di legge.
- Costruisce la proposta transattiva per la liberazione del garante, coordinata con l’eventuale apporto di risorse esterne al concordato.
- Gestisce la surrogazione e il regresso dopo il pagamento, interloquendo con commissario giudiziale e liquidatore.
- Verifica i vizi delle esecuzioni già avviate e predispone le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.
- Valuta l’accesso alle procedure da sovraindebitamento del garante persona fisica (ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) e ne cura la preparazione con l’OCC.
- Analizza la posizione del socio illimitatamente responsabile che ha prestato anche fideiussione, alla luce dell’art. 117, comma 2, CCII.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: se la vicenda sfocia in un contenzioso, l’avvocato cassazionista segue il caso con continuità fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore e senza dover ricostruire ogni volta la linea difensiva.
Chiusura
Il concordato liquidatorio della tua società non è la fine dei tuoi problemi di garante: spesso è l’inizio. La legge è chiara nel lasciare impregiudicati i diritti della banca verso di te, e altrettanto chiara nel sottoporre il tuo regresso alla stessa falcidia che riduce il debito della società. Ma tra la regola e il conto finale c’è lo spazio delle mosse: conoscere la garanzia, leggere la proposta, rispondere bene alla banca, negoziare quando il concordato ha ancora bisogno delle tue risorse, surrogarti al momento giusto, proteggere il patrimonio in modo lecito, e, se serve, usare le procedure da sovraindebitamento.
Ogni mossa fatta prima dell’omologazione è una leva in più; ogni mossa rimandata a dopo i riparti è un’opzione che si chiude.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede, nello stesso fascicolo, la competenza di chi opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per leggere il concordato della società e la posizione della banca, e quella di chi opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, per tutelare il garante persona fisica fino all’esdebitazione. Analizzeremo la tua garanzia e la proposta concordataria e costruiremo con te la sequenza di mosse adatta al tuo caso.
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