Come Funziona Il Concordato Semplificato Previsto Dall’art. 25-Sexies CCII?

Sul concordato semplificato circolano più leggende che istruzioni per l’uso. È comprensibile: è uno strumento giovane, nato con il D.L. 118/2021, poi trasferito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) con il D.Lgs. 83/2022, e ritoccato in più punti dal D.Lgs. 136/2024. Ha un nome che lo fa sembrare una versione “facile” del concordato preventivo, e il passaparola tra imprenditori, consulenti e forum ha completato l’opera: c’è chi crede che si possa depositare in qualsiasi momento, chi pensa che la domanda con riserva allunghi i tempi, chi è convinto che il tribunale si limiti a mettere un timbro.

Il problema è che il concordato semplificato è una procedura a sequenza rigida: relazione finale dell’esperto, termine di sessanta giorni, ricorso, verifica di ritualità, nomina dell’ausiliario, comunicazione ai creditori, udienza, decreto, reclamo, esecuzione con il liquidatore. Ogni passaggio ha una regola precisa e ogni mito, in pratica, salta o deforma uno di questi passaggi. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: un termine perso o una proposta impostata male possono significare l’apertura della liquidazione giudiziale, cioè proprio l’esito che lo strumento doveva evitare.

In questa guida affrontiamo, passo per passo, i sette miti più diffusi sul funzionamento della procedura:

  1. “Il concordato semplificato si chiede quando si vuole.”
  2. “Con la domanda con riserva i sessanta giorni si allungano.”
  3. “Il tribunale controlla solo che le carte siano in ordine.”
  4. “I creditori votano, come nel concordato preventivo” (e il suo opposto: “i creditori non contano nulla”).
  5. “Con il semplificato l’impresa può continuare a lavorare.”
  6. “Basta dare ai creditori un po’ più della liquidazione giudiziale.”
  7. “Con il decreto del tribunale la partita è chiusa, in un senso o nell’altro.”

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato semplificato non esiste senza la composizione negoziata: è la relazione finale dell’esperto a “aprire la porta” della procedura, e la qualità delle trattative condotte davanti all’esperto è ciò che il tribunale verifica per primo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta alla relazione finale, cioè il presupposto stesso del concordato semplificato, e per questo può impostare la procedura sin dalla fase delle trattative, non solo quando il termine di sessanta giorni sta già correndo.

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Mito n. 1: “Il concordato semplificato si chiede quando si vuole, anche senza composizione negoziata”

Il mito: “Se l’impresa non ce la fa più, deposito un concordato semplificato e liquido tutto senza il voto dei creditori.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è: il concordato semplificato è davvero uno strumento liquidatorio che non passa dal voto dei creditori, ed è per questo che piace. In più, nel linguaggio comune “semplificato” viene letto come “accessibile a tutti”, quasi una scorciatoia rispetto al concordato preventivo liquidatorio, che richiede apporti esterni e soglie minime di soddisfazione. Molti articoli divulgativi, inoltre, lo presentano isolato dal suo contesto, come se fosse un istituto autonomo da attivare a piacimento.

La realtà

In realtà la norma dice tutt’altro. L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente di presentare la proposta solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. La proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, CCII.

Il primo passo del concordato semplificato, quindi, non è il ricorso in tribunale: è una composizione negoziata effettivamente svolta e chiusa con una relazione dell’esperto che contenga due attestazioni precise. Senza composizione negoziata, senza relazione finale positiva sulla buona fede e senza rispetto dei sessanta giorni, la porta del semplificato resta chiusa.

C’è di più. La giurisprudenza recente ha chiarito che non basta aver “attraversato” formalmente la composizione negoziata: occorre che quel percorso fosse praticabile fin dall’inizio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 623 depositata il 12 gennaio 2026, ha riconosciuto al tribunale il potere di verificare già in sede di ammissibilità se sussistevano, sin dall’origine, i presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 CCII: se il risanamento era impossibile già in partenza, la composizione è stata usata come semplice anticamera e il semplificato è inammissibile.

La prova

  • Tribunale di Milano, sentenza n. 426 del 15 giugno 2024: proposta inammissibile se manca la relazione finale dell’esperto con l’attestazione di correttezza e buona fede delle trattative e di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025: il nesso con la composizione negoziata è necessario e la domanda è ammissibile solo se proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.
  • Tribunale di Alessandria, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023: lo strumento presuppone una composizione negoziata avviata quando una via di risanamento era realmente percorribile; le trattative devono avere avuto una ragione d’essere.
  • Cass. civ., ord. n. 623/2026 (gennaio 2026): verifica del tribunale anche sui presupposti originari dell’art. 12 CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita un concordato semplificato senza i presupposti ottiene, nel migliore dei casi, una declaratoria di inammissibilità. Nel peggiore, come accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Milano, n. 24 del 9 gennaio 2024, alla dichiarazione di irritualità della proposta segue l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero, al quale il ricorso viene comunicato. Inoltre chi ha “usato” la composizione negoziata solo come passaggio formale si espone a una valutazione negativa sulla buona fede, che il tribunale può rilevare anche contro il parere dell’esperto.

Mito n. 2: “Con la domanda con riserva i sessanta giorni si allungano”

Il mito: “Entro i sessanta giorni deposito una domanda prenotativa; poi il tribunale mi dà tutto il tempo che serve per preparare piano e proposta.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento nasce da un’analogia: nel concordato preventivo la domanda “con riserva” (art. 44 CCII) consente di ottenere un termine, anche di alcuni mesi, per depositare proposta e piano. In più, il D.Lgs. 136/2024 ha espressamente previsto che entro lo stesso termine di sessanta giorni l’imprenditore possa proporre la domanda dell’art. 40 CCII anche con riserva di depositare successivamente proposta e piano. Il passaparola ha unito i due elementi e ne ha tratto una conclusione sbagliata: “se c’è la riserva, il termine si sposta”.

La realtà

La riserva consente di frazionare il deposito, non di dilatare la finestra temporale. Il termine dei sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale ha natura decadenziale e resta il limite entro cui proposta, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 CCII devono arrivare in tribunale. La domanda con riserva non è una proroga: il termine per il deposito completo non può superare i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.

A cosa serve allora la riserva? Funziona da “ponte” processuale: consente di produrre subito gli effetti della domanda (pubblicazione nel registro delle imprese ed effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII richiamati dal comma 2) e di chiedere, nel tempo residuo, le misure protettive e cautelari previste dagli artt. 54 e 55 CCII, così da proteggere il patrimonio mentre si completa il piano. Il Tribunale di Avellino, ordinanza del 19 aprile 2023, aveva già ritenuto applicabile al semplificato il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti, valutando il fumus sui presupposti di accesso allo strumento.

Attenzione anche a un altro equivoco collegato: il termine di sessanta giorni non produce da solo alcuna protezione. Come ha chiarito la Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023, è un limite temporale di accesso, non un “automatic stay” che blocca le azioni dei creditori. Le misure protettive della composizione negoziata cessano con la sua chiusura; se servono di nuovo, vanno richieste.

La prova

  • Tribunale di Bologna, decreto del 17 febbraio 2026: la domanda con riserva non proroga il termine di sessanta giorni; proposta e piano devono essere depositati entro quel termine, che è decadenziale.
  • Tribunale di Milano, decreto del 5 dicembre 2024: nello stesso senso, la riserva non può allargare la durata di un termine intrinsecamente decadenziale.
  • Corte d’Appello di Milano, n. 298/2023: i sessanta giorni non equivalgono a una sospensione automatica delle azioni esecutive.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita una domanda prenotativa al cinquantottesimo giorno contando su un termine “ordinario” di due o tre mesi per il piano si trova con una domanda destinata all’inammissibilità: il tribunale non può concedere ciò che la legge esclude. E nel frattempo, se non sono state chieste misure protettive, i creditori possono aver avviato o proseguito le esecuzioni. La regola pratica è una sola: il piano di liquidazione si prepara durante la composizione negoziata, non dopo. La riserva va usata solo per guadagnare qualche settimana di protezione, mai per rimandare il lavoro.

Mito n. 3: “Il tribunale controlla solo che le carte siano in ordine”

Il mito: “Una volta che l’esperto ha scritto che le trattative erano in buona fede, il tribunale deve solo verificare che i documenti ci siano.”

Perché ci credono in tanti

La parola usata dalla legge contribuisce all’equivoco: il comma 3 dell’art. 25-sexies dice che il tribunale “valuta la ritualità della proposta”. In senso comune “rituale” significa “conforme alla forma”, e così molti hanno immaginato un controllo puramente documentale. A ciò si aggiunge l’idea che la relazione dell’esperto, figura terza e indipendente, abbia un valore quasi vincolante per il giudice.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Il terzo passo della procedura è un vaglio vero e proprio. Il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, verifica la ritualità della proposta (dopo il correttivo anche in relazione alla corretta formazione delle classi), nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. assegnandogli un termine per il proprio parere e può concedere all’imprenditore fino a quindici giorni per integrazioni e nuovi documenti. All’ausiliario si applicano le regole su incompatibilità e trasparenza degli incarichi richiamate dal comma 3 (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011).

Sul contenuto del controllo, la Cassazione è stata netta. Il giudizio di ammissibilità non si esaurisce nella regolarità formale: comprende la legalità sostanziale della proposta e la verifica delle condizioni previste dall’art. 25-sexies. Lo ha affermato con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 e lo ha ribadito con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026, collegando la verifica anche alla documentazione che deve accompagnare la domanda.

E il parere dell’esperto? È necessario, ma non vincola il giudice. Il tribunale può esaminare, sulla base di allegazioni specifiche, se le trattative siano state davvero corrette e in buona fede, e può entrare nel merito della relazione finale per verificarne la veridicità.

In questa fase pesa la conoscenza dall’interno della composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, sa quali passaggi delle trattative vengono riletti dal tribunale e come documentarli.

La prova

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026: ammissibilità come controllo di legalità sostanziale, non solo formale.
  • Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024: il controllo comprende anche la verifica della non manifesta implausibilità della proposta.
  • Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025: il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; la buona fede richiede un’effettiva interlocuzione con i creditori, informazioni complete e aggiornate, proposte concrete e il confronto con la liquidazione giudiziale, con soluzioni fallite per cause non imputabili al debitore.
  • Tribunale di Napoli, sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023: piena cognizione del tribunale sulla composizione negoziata, compreso il contenuto della relazione finale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera la relazione finale un “lasciapassare” tende a trascurare la fase delle trattative: incontri non verbalizzati, proposte ai creditori generiche, dati contabili non aggiornati. Davanti al tribunale queste lacune emergono e possono portare all’inammissibilità anche con una relazione formalmente positiva. Il rischio, ancora una volta, è l’apertura della liquidazione giudiziale.

Mito n. 4: “I creditori votano come nel concordato preventivo” (e il suo opposto: “i creditori non contano nulla”)

Il mito, in due versioni: “Servirà la maggioranza dei crediti” oppure, al contrario, “siccome non c’è il voto, i creditori non possono fare niente”.

Perché ci credono in tanti

La prima versione nasce dal nome: se è un “concordato”, si pensa, i creditori votano. La seconda nasce dalla lettura frettolosa delle riviste, che sottolineano come il semplificato “prescinda dal consenso dei creditori”. Entrambe contengono un pezzo di verità e un pezzo di errore.

La realtà

Nel concordato semplificato non esiste una fase di voto: non ci sono adunanze, maggioranze o soglie di adesione. Ma i creditori non sono spettatori. Il quarto passo della procedura serve proprio a coinvolgerli:

  • il tribunale ordina che la proposta, insieme al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, sia comunicata a cura dell’imprenditore ai creditori risultanti dall’elenco dell’art. 39, comma 1, CCII, via PEC oppure, se manca, con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • fissa la data dell’udienza di omologazione, che dopo il correttivo deve cadere almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il parere;
  • i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza, termine perentorio.

Il consenso dei creditori è sostituito dal controllo del giudice, ma il loro dissenso trova spazio nell’opposizione, che il tribunale deve esaminare prima di omologare. È il meccanismo che giustifica le condizioni rigorose del comma 5 (che vedremo nel mito n. 6).

Altro punto spesso frainteso: nel semplificato non c’è il commissario giudiziale. Il suo ruolo, per le norme richiamate dal comma 8 (artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII), è svolto dall’ausiliario. Ma l’ausiliario resta un collaboratore del giudice, non una parte: la Cassazione, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026, ha escluso che ausiliario e liquidatore siano litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo contro l’omologazione, perché non hanno interessi propri da far valere. Il decreto con cui il tribunale dispone la comunicazione ai creditori, inoltre, equivale all’ammissione al concordato ai fini dell’art. 106: da quel momento atti di frode, occultamenti e operazioni non autorizzate possono avere conseguenze gravi.

La prova

  • Art. 25-sexies, commi 4 e 8, CCII (testo modificato dal D.Lgs. 136/2024): comunicazione, udienza a quarantacinque giorni, opposizione entro dieci giorni prima dell’udienza.
  • Tribunale di Alessandria, n. 6/2023: lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori.
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024: proprio l’assenza del voto giustifica i limiti al contenuto della proposta.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che pensa di dover “raccogliere voti” perde tempo in trattative inutili dopo la relazione finale; quello che crede che i creditori non contino trascura la comunicazione, sbaglia gli indirizzi PEC o omette creditori dall’elenco, offrendo materia per un’opposizione fondata sul difetto di contraddittorio, che è la prima delle condizioni di omologazione. Dal lato del creditore, credere al mito significa lasciare scadere il termine di dieci giorni prima dell’udienza senza costituirsi.

Mito n. 5: “Con il concordato semplificato l’impresa può continuare a lavorare”

Il mito: “Faccio il semplificato, mi tolgo i debiti e vado avanti con l’attività.”

Perché ci credono in tanti

Due elementi alimentano la confusione. Il primo: il semplificato nasce dalla composizione negoziata, che è uno strumento orientato al risanamento, e molti immaginano che ne conservi lo scopo. Il secondo: la legge consente che il piano preveda il trasferimento dell’azienda o di rami d’azienda a un terzo (art. 25-septies CCII), e l’attività, in mano all’acquirente, può proseguire. Da qui l’idea che anche l’imprenditore possa continuare.

La realtà

L’art. 25-sexies parla di proposta di concordato per cessione dei beni accompagnata da un piano di liquidazione. Il concordato semplificato è esclusivamente liquidatorio: non ammette la continuità diretta dell’impresa, neppure come fase temporanea in vista di una successiva liquidazione. Può esservi una continuità “oggettiva” dell’azienda, se questa viene ceduta a un terzo, ma l’imprenditore che propone il concordato esce dalla gestione del patrimonio, che sarà liquidato.

Il passaggio operativo è disciplinato dall’art. 25-septies: con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore e, quando il piano comprende un’offerta di un soggetto già individuato per l’acquisto dell’azienda, di rami o di beni specifici, la legge disciplina la verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato prima di dare esecuzione all’offerta. In altre parole, anche l’offerta “già pronta” non è blindata: deve reggere al confronto con il mercato.

Perché questo rigore? Perché i creditori non votano. Un piano di continuità, con i rischi d’impresa che comporta, richiederebbe il consenso di chi ne sopporta le conseguenze; nel semplificato quel consenso manca, e il legislatore ha limitato lo strumento alla liquidazione.

La prova

  • Tribunale di Milano, n. 132 del 23 febbraio 2024: il semplificato è liquidatorio e non può contenere un piano di continuità, data l’assenza del voto.
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 277 del 3 aprile 2025: esclusa anche la continuità diretta “transitoria”, in funzione di una successiva liquidazione.
  • Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024: istituto autonomo e solo liquidatorio, non sottospecie del concordato preventivo; non si applicano per analogia le regole generali del preventivo.

Cosa rischia chi ci crede

Una proposta che prevede la prosecuzione dell’attività da parte dell’imprenditore è irrituale e verrà dichiarata inammissibile. Chi vuole davvero continuare deve valutare altri strumenti (accordi della composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità) e farlo durante la composizione negoziata: dopo la relazione finale che ne dichiara l’impraticabilità, la strada del risanamento diretto è di fatto chiusa per quel percorso.

Mito n. 6: “Basta dare ai creditori un po’ più della liquidazione giudiziale”

Il mito: “Se i creditori prendono anche solo un euro in più che in liquidazione giudiziale, l’omologazione è automatica; e poi il vantaggio della rapidità vale già come utilità.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è nel comma 5 dell’art. 25-sexies, che effettivamente richiede che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Il confronto con la liquidazione è il cuore del giudizio, e molti lo hanno letto come l’unico requisito. Quanto alla “rapidità”, è vero che il semplificato è più veloce di una liquidazione giudiziale, e qualcuno ha ritenuto che questo bastasse a soddisfare l’altro requisito, quello dell’utilità per ciascun creditore.

La realtà

Il quinto passo, l’udienza di omologazione, richiede la verifica di un insieme di condizioni. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori anche d’ufficio, omologa se accerta:

  • la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
  • il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
  • la fattibilità del piano di liquidazione;
  • che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • che la proposta assicuri un’utilità a ciascun creditore.

Sono condizioni cumulative. L’utilità per ciascun creditore deve essere concreta: la sola rapidità nella definizione della crisi non basta, perché ai chirografari non porta nulla. Lo ha affermato la Cassazione con la pronuncia n. 624 del gennaio 2026. E il miglior risultato rispetto alla liquidazione non autorizza a scavalcare le prelazioni: l’ordine va rispettato, salvo l’incapienza del bene gravato.

Ci sono due margini di flessibilità che il passaparola, curiosamente, spesso ignora. Il primo: dopo il correttivo la proposta può prevedere classi di creditori e si applica l’art. 84, comma 5, CCII sul trattamento dei crediti privilegiati incapienti. Il secondo: la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto ammissibile la falcidia dei debiti tributari nel semplificato, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Quanto alle risorse esterne, la Cassazione ha chiarito che non ogni rinuncia dei soci può qualificarsi come tale: la semplice rinuncia alla prededuzione su finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non aumenta l’attivo.

La prova

  • Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026): la sola risoluzione rapida della crisi non integra l’utilità per ciascun creditore.
  • Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025: utilità e miglior risultato non dispensano dal rispetto dell’ordine delle prelazioni, salvo incapienza.
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024: in sede di omologa il tribunale verifica fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore.
  • Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025: ammessa la falcidia dei crediti tributari, entro il limite del confronto con la liquidazione.
  • Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024: strumento di extrema ratio, con valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Cosa rischia chi ci crede

Un piano che paga i privilegiati “a forfait”, ignorando i gradi, o che offre ai chirografari solo la prospettiva di una chiusura veloce, viene respinto. E il diniego di omologazione, con la crisi ormai conclamata, porta spesso dritto all’apertura della liquidazione giudiziale.

Mito n. 7: “Con il decreto del tribunale la partita è chiusa, in un senso o nell’altro”

Il mito: “Se il tribunale omologa, è finita e i debiti spariscono; se dice no, si va comunque fino in Cassazione.”

Perché ci credono in tanti

Il decreto è il momento più visibile della procedura, e nell’immaginario comune è “la sentenza” che chiude la vicenda. Per il diniego, invece, gioca la convinzione generale che contro ogni provvedimento si possa arrivare in Cassazione.

La realtà

I passi finali sono tre. Il tribunale decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII e comunicato alle parti. Contro il decreto è ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni, secondo l’art. 247 CCII; contro il decreto della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Ma due precisazioni smontano il mito. La prima riguarda l’omologazione: non chiude la partita, apre la fase di esecuzione. Il liquidatore nominato dal tribunale vende i beni secondo il piano; si applicano, in quanto compatibili, le norme sull’esecuzione e sulla risoluzione del concordato (artt. 118 e 119 CCII). Se il piano non viene eseguito, il concordato può essere risolto. E finché pende l’impugnazione del decreto, non si può tornare indietro: il Tribunale di Mantova ha ritenuto incompatibile con quella pendenza l’apertura di una nuova composizione negoziata.

La seconda riguarda il diniego di accesso. La strada fino alla Cassazione non è sempre aperta. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata sulle decisioni depositate dalla Cassazione nel gennaio 2026, il decreto con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile in cassazione, né in base all’art. 25-sexies comma 7, né con il ricorso straordinario dell’art. 111, comma 7, Cost., perché non decide in via definitiva su diritti. Il ricorso per cassazione previsto dal comma 7 riguarda il decreto sull’omologazione.

Anche sul piano della competenza c’è un’insidia da conoscere prima del deposito: il ricorso va al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali e la Cassazione (ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, ancora sul D.L. 118/2021) ha ritenuto irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito.

La prova

  • Art. 25-sexies, commi 6, 7 e 8, CCII: decreto immediatamente esecutivo, reclamo e ricorso per cassazione in trenta giorni, applicazione degli artt. 117-119.
  • Tribunale di Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024: pendenza dell’impugnazione incompatibile con una nuova composizione negoziata.
  • Tribunale di Pesaro, ordinanza del 9 agosto 2023: la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti preclude l’accesso alla composizione negoziata.
  • Cass. civ., ord. n. 9730/2023: competenza del tribunale del centro degli interessi principali.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera l’omologa un punto d’arrivo sottovaluta la fase esecutiva, dove si gioca la soddisfazione reale dei creditori e dove una cattiva esecuzione porta alla risoluzione. Chi confida in tre gradi di giudizio contro l’inammissibilità rischia di impostare la strategia su un ricorso che non arriverà mai a una decisione nel merito.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come i passaggi della procedura si combinano con i termini di legge. Non riproducono casi reali.

Simulazione 1 — I sessanta giorni e la riserva

Ipotesi: la composizione negoziata di una S.r.l. del settore metalmeccanico si chiude con relazione finale dell’esperto comunicata il 12 febbraio 2026. La relazione attesta correttezza e buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. L’amministratore, convinto che la domanda con riserva gli dia “almeno due mesi in più”, deposita il 9 aprile 2026 una domanda prenotativa senza piano.

Sequenza reale:

  • i sessanta giorni decorrono dal 12 febbraio: 16 giorni a fine febbraio, 31 a marzo, 13 ad aprile → scadenza il 13 aprile 2026;
  • la domanda con riserva del 9 aprile è tempestiva, ma il termine per il deposito di proposta, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 non può andare oltre il 13 aprile;
  • se il piano arriva a maggio, la proposta è inammissibile, come deciso dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 febbraio 2026.

Esito corretto: il piano andava predisposto durante le trattative; la riserva poteva servire, nei quattro giorni residui, solo a chiedere misure protettive ex artt. 54-55 CCII contro un pignoramento in arrivo.

Simulazione 2 — Il confronto con la liquidazione giudiziale

Ipotesi: attivo realizzabile con un’offerta irrevocabile di un terzo per l’intera azienda pari a 1.284.600 €; costi stimati della procedura semplificata 61.700 €. Nell’alternativa della liquidazione giudiziale, con vendita frazionata dei beni, il realizzo stimato è 1.031.400 € e i costi 96.200 €. Crediti privilegiati capienti 412.300 €; chirografari 2.137.800 €.

Voce Concordato semplificato Liquidazione giudiziale
Attivo realizzabile 1.284.600 € 1.031.400 €
Costi di procedura 61.700 € 96.200 €
Netto disponibile 1.222.900 € 935.200 €
Privilegiati (pagati per intero) 412.300 € 412.300 €
Residuo per i chirografari 810.600 € 522.900 €
Percentuale chirografari 37,92% 24,46%

Lettura: l’assenza di pregiudizio è dimostrata, e i chirografari ricevono un’utilità concreta (oltre 13 punti percentuali in più). Ma l’omologazione non è automatica: il tribunale verificherà anche che l’offerta del terzo regga al confronto con il mercato (art. 25-septies), che l’ordine delle prelazioni sia rispettato e che le stime di realizzo siano attendibili. Se l’ausiliario ritenesse sovrastimato il valore dell’azienda, il confronto andrebbe rifatto.

Simulazione 3 — L’utilità che non c’è

Ipotesi: attivo netto 388.450 €; crediti privilegiati 402.900 €. La proposta prevede il pagamento dei privilegiati al 96,4% e zero ai chirografari, sostenendo che il loro vantaggio consiste nella “chiusura rapida della crisi in sei mesi anziché in quattro anni”.

Sequenza reale: il parere dell’ausiliario evidenzia l’assenza di qualunque attribuzione ai chirografari; un fornitore con un credito di 47.380 € si costituisce con opposizione entro il decimo giorno prima dell’udienza. Il tribunale, in linea con la Cassazione n. 624/2026, nega l’omologa: la rapidità non è utilità.

Esito corretto: occorreva verificare se esistessero risorse esterne effettive (non semplici rinunce qualitative dei soci) per riconoscere ai chirografari un’utilità concreta, anche minima ma reale, o valutare altri strumenti.

Simulazione 4 — L’ordine delle prelazioni

Ipotesi: attivo netto distribuibile 612.740 €. Creditori: ipotecario su capannone (bene realizzato per 298.500 €) con credito di 341.200 €; privilegio dei lavoratori 118.630 €; privilegio erariale di grado successivo 96.410 €; chirografari 1.408.900 €. La proposta, per “accontentare tutti”, prevede: ipotecario al 100%, lavoratori al 100%, Erario al 40% e chirografari al 12%.

Verifica reale:

  • l’ipotecario è capiente solo per 298.500 €: per la parte residua (42.700 €) degrada a chirografo e non può essere pagato per intero;
  • sul resto dell’attivo (612.740 − 298.500 = 314.240 €) vanno soddisfatti prima i lavoratori (118.630 €) e poi l’Erario (96.410 €), entrambi per intero, perché l’attivo è sufficiente: residuano 99.200 €;
  • i 99.200 € spettano ai chirografari, compresa la parte degradata dell’ipotecario (1.408.900 + 42.700 = 1.451.600 €), cioè circa il 6,83%.

Esito: la proposta originaria pagava l’Erario meno di quanto gli spettasse e più del dovuto all’ipotecario per la parte incapiente, violando l’ordine delle cause di prelazione richiesto dal comma 5. Una proposta di questo tipo sarebbe esposta all’opposizione dell’Erario e al diniego di omologa, in linea con quanto deciso dalla Corte d’Appello di Catania nel febbraio 2025. La percentuale dei chirografari (6,83%) è più bassa di quella “promessa” (12%), ma è l’unica difendibile: la correttezza della graduazione conta più dell’apparenza di generosità.

Il calendario completo, passo per passo

Passo Cosa accade Termine / regola
0 Relazione finale dell’esperto comunicata art. 17, c. 8 CCII
1 Deposito proposta, piano di liquidazione, documenti art. 39 (anche con riserva) entro 60 giorni, decadenziale
2 Pubblicazione nel registro delle imprese e comunicazione al PM entro il giorno successivo al deposito
3 Vaglio di ritualità, nomina dell’ausiliario, eventuale integrazione integrazioni fino a 15 giorni
4 Comunicazione ai creditori a cura dell’imprenditore e fissazione udienza udienza almeno 45 giorni dopo il termine per il parere dell’ausiliario
5 Opposizioni di creditori e interessati costituzione entro 10 giorni prima dell’udienza
6 Decreto di omologazione e nomina del liquidatore decreto motivato immediatamente esecutivo
7 Reclamo in corte d’appello 30 giorni
8 Ricorso per cassazione 30 giorni dalla comunicazione

Il fondo di verità

Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ognuno parte da un frammento vero, che conviene ricollocare nel posto giusto.

“Lo strumento non richiede il voto dei creditori.” Vero. È il tratto che distingue il semplificato da tutti gli altri concordati. Ma proprio l’assenza del voto spiega perché l’accesso sia così selettivo: solo chi ha tentato seriamente il risanamento in composizione negoziata, con un esperto indipendente che ne certifica la correttezza, può chiedere al tribunale di imporre una liquidazione ai creditori senza il loro consenso.

“Si può depositare con riserva.” Vero, dopo il D.Lgs. 136/2024. Ma dentro i sessanta giorni, non oltre.

“Il tribunale valuta la ritualità.” Vero, la parola è nella norma. Ma la giurisprudenza di legittimità l’ha riempita di contenuto sostanziale: presupposti di accesso, legalità della proposta, coerenza della documentazione, non manifesta implausibilità del piano.

“L’azienda può continuare.” Vero solo nel senso della continuità oggettiva: l’azienda, ceduta a un terzo tramite l’offerta valorizzata dall’art. 25-septies, può proseguire nelle mani dell’acquirente. Non nel senso di una continuità diretta dell’imprenditore proponente.

“Conta il confronto con la liquidazione giudiziale.” Vero, è la colonna portante del giudizio di omologa. Ma è affiancato dalle altre condizioni del comma 5, a partire dall’utilità per ciascun creditore e dall’ordine delle prelazioni.

“Ci sono reclamo e Cassazione.” Vero per il decreto sull’omologazione, con termini brevi di trenta giorni. Non vale allo stesso modo per il diniego di accesso confermato in appello.

Un’ultima precisazione riguarda le novità del 2026. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), che riforma la fiscalità regionale e locale, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi di Regioni ed enti locali gli strumenti di transazione fiscale del Codice, anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Il decreto non modifica l’art. 25-sexies: già prima, secondo i commentatori, la falcidia dei tributi locali era possibile nel concordato semplificato. La novità incide però sul passo che precede: con una transazione su IMU o TARI già praticabile in composizione negoziata, alcune crisi potranno chiudersi con un accordo, senza arrivare al semplificato. E, di riflesso, l’esperto che redige la relazione finale dovrà dare conto anche di questa possibilità quando attesta l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.

Cosa succede al deposito: gli effetti che il passaparola dimentica

Un altro frammento di verità riguarda gli effetti del deposito. Chi pensa che il semplificato sia “solo carta” dimentica che il comma 2 dell’art. 25-sexies collega alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese gli effetti di quattro norme del Codice:

  • art. 6 CCII, sulla prededuzione dei crediti sorti in funzione della procedura, che incide sulla graduazione del piano;
  • art. 46 CCII, sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, che dopo il deposito richiedono l’autorizzazione del tribunale, a pena di inefficacia verso i creditori anteriori;
  • art. 94 CCII, sulla gestione dell’impresa durante la procedura e sugli atti che richiedono autorizzazione;
  • art. 96 CCII, che rende applicabili alcune regole della liquidazione giudiziale sugli effetti per i creditori.

Dal momento del deposito, quindi, l’imprenditore non è più libero di disporre del patrimonio come prima: vendite, pagamenti preferenziali e garanzie nuove vanno valutati alla luce di queste norme. E dal decreto che dispone la comunicazione ai creditori, equiparato all’ammissione ai fini dell’art. 106, gli atti di frode, l’occultamento di attivo o la dolosa omissione di crediti possono condurre alla revoca della procedura.

Il comma 8 richiama poi, tra le altre, le disposizioni penali degli artt. 324 e 341 CCII: la prima riguarda le esenzioni dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione dello strumento omologato; la seconda le fattispecie penali legate ai concordati. È un ulteriore segnale che il semplificato è una procedura concorsuale a pieno titolo, con tutele e responsabilità. Il passaparola lo descrive come una scorciatoia, la legge come una procedura giudiziale completa, solo più rapida e senza voto.

Infine, il ricorso è comunicato al pubblico ministero. Non è un dettaglio: se la proposta viene dichiarata inammissibile o l’omologa è negata, il pubblico ministero, come i creditori, può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Per questo l’esperienza dei tribunali mostra che il diniego del semplificato e l’apertura della liquidazione si presentano spesso insieme, come nel caso deciso dal Tribunale di Milano nel gennaio 2024.

Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume i sette miti e la regola corretta, collegata al passo della procedura che ciascuno deforma. È lo schema da tenere a portata di mano quando la composizione negoziata si avvia alla chiusura e occorre decidere se e come imboccare la strada del semplificato.

Il mito Come stanno le cose
Si chiede quando si vuole Solo dopo la composizione negoziata, con relazione finale positiva su buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, entro 60 giorni dalla comunicazione
La riserva allunga i 60 giorni La riserva fraziona il deposito, ma proposta e piano devono arrivare entro i 60 giorni, termine decadenziale
Il tribunale controlla solo le carte Controllo di legalità sostanziale, anche sulla buona fede delle trattative e sui presupposti originari; il parere dell’esperto non vincola
I creditori votano / non contano Nessun voto, ma comunicazione obbligatoria e opposizione entro 10 giorni prima dell’udienza
L’impresa può continuare Solo cessione dei beni e liquidazione; l’azienda può passare a un terzo, mai continuità diretta
Basta un euro più della liquidazione Servono anche fattibilità, rispetto delle prelazioni e utilità concreta per ciascun creditore; la rapidità non basta
Il decreto chiude tutto Dopo l’omologa c’è l’esecuzione con il liquidatore e il rischio di risoluzione; contro l’inammissibilità confermata in appello la Cassazione non è sempre percorribile

Le domande di verifica

Quindi è vero che senza relazione finale dell’esperto non si può chiedere il concordato semplificato?
Sì. La relazione finale, con le due attestazioni richieste dall’art. 25-sexies, comma 1, è il presupposto della procedura. In sua assenza la proposta è inammissibile, come ha deciso il Tribunale di Milano nel giugno 2024.

Quindi è vero che il termine di sessanta giorni si sospende ad agosto?
Dipende, ed è una questione da non lasciare al caso. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma il termine dell’art. 25-sexies è qualificato dalla giurisprudenza come decadenziale e di accesso: la prudenza impone di calcolarlo senza contare su alcuna sospensione e di depositare entro i sessanta giorni di calendario.

Quindi è vero che nel semplificato si possono creare classi di creditori?
Sì, dopo il D.Lgs. 136/2024. La proposta può prevedere classi e il tribunale ne verifica la corretta formazione già in sede di ritualità; si applica anche l’art. 84, comma 5, CCII.

Quindi è vero che il creditore contrario può bloccare l’omologa?
No, non con un semplice “no”. Il creditore non ha un potere di veto: può opporsi costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza e far valere, con argomenti specifici, il pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, la violazione delle prelazioni, l’assenza di utilità o vizi del contraddittorio. Decide il tribunale.

Quindi è vero che i debiti fiscali possono essere ridotti nel semplificato?
Sì, con dei limiti. La Corte d’Appello di Lecce ha ammesso la falcidia dei crediti tributari, entro il confronto con la liquidazione giudiziale. Per i tributi locali, la novità del D.Lgs. 147/2026 riguarda soprattutto la transazione fiscale negli altri strumenti e nella composizione negoziata.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito le pronunce richiamate nella guida, ciascuna collegata al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi; per l’uso in giudizio va sempre consultato il testo integrale.

Corte di Cassazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623/2026, depositata il 12 gennaio 2026. Principio: il tribunale può verificare, già in sede di ammissibilità del semplificato, se esistevano fin dall’origine i presupposti di accesso alla composizione negoziata dell’art. 12 CCII. Rilevanza: smonta il mito n. 1; la composizione negoziata non può essere un passaggio di facciata.

  2. Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). Principio: l’utilità per ciascun creditore, requisito dell’omologa, non può consistere nella sola definizione rapida della crisi, che nulla porta ai chirografari. Rilevanza: smonta il mito n. 6 e la simulazione 3 ne mostra l’effetto pratico.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Principio: il vaglio di ammissibilità comprende la legalità sostanziale della proposta e la verifica delle condizioni dell’art. 25-sexies, non la sola regolarità formale. Rilevanza: mito n. 3.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Principio: conferma che la verifica del tribunale va oltre la ritualità formale e si misura anche sulla documentazione richiesta dalla legge. Rilevanza: mito n. 3; un fascicolo incompleto non è un difetto “sanabile per definizione”.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: ausiliario e liquidatore non sono litisconsorti necessari nel reclamo contro l’omologazione, perché privi di interessi propri. Rilevanza: mito n. 4; chiarisce la natura dell’ausiliario come collaboratore del giudice e non come parte.

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Principio: ai fini della competenza è irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito (pronuncia resa sul D.L. 118/2021, la cui disciplina è confluita nell’art. 25-sexies). Rilevanza: mito n. 7, sul corretto tribunale cui rivolgersi.

Corti d’appello

  1. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Principio: il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; la buona fede presuppone un dialogo effettivo con i creditori, informazioni complete, proposte concrete e soluzioni fallite per cause non imputabili al debitore. Rilevanza: miti n. 1 e n. 3.

  2. Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Principio: il miglior risultato rispetto alla liquidazione e l’utilità per ciascun creditore non consentono di derogare all’ordine delle prelazioni, salva l’incapienza del bene. Rilevanza: mito n. 6.

  3. Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025. Principio: ammessa la falcidia dei crediti tributari nel semplificato, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: mito n. 6 e domande di verifica.

  4. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024. Principio: il semplificato è un istituto autonomo, solo liquidatorio, al quale non si estendono per analogia le regole generali del concordato preventivo. Rilevanza: mito n. 5.

  5. Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024. Principio: strumento di extrema ratio, accessibile solo dopo il fallimento delle trattative, con valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: miti n. 1 e n. 6.

  6. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024. Principio: il controllo del giudice include la non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: mito n. 3.

  7. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023. Principio: i sessanta giorni sono un limite di accesso, non una sospensione automatica delle azioni dei creditori. Rilevanza: mito n. 2.

Tribunali

  1. Tribunale di Bologna, decreto del 17 febbraio 2026. Principio: la domanda con riserva non proroga il termine decadenziale di sessanta giorni; resta utile per chiedere misure protettive e cautelari. Rilevanza: mito n. 2, la pronuncia più recente sul punto.

  2. Tribunale di Milano, decreto del 5 dicembre 2024. Principio: la riserva non può dilatare un termine intrinsecamente decadenziale. Rilevanza: mito n. 2.

  3. Tribunale di Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025 e sentenza n. 426 del 15 giugno 2024. Principio: senza relazione finale con le attestazioni di legge e fuori dai sessanta giorni la proposta è inammissibile; il nesso con la composizione negoziata vale anche per la domanda prenotativa. Rilevanza: miti n. 1 e n. 2.

  4. Tribunale di Milano, sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024 e sentenza n. 277 del 3 aprile 2025. Principio: esclusa la continuità, anche transitoria, perché manca il voto dei creditori. Rilevanza: mito n. 5.

  5. Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024. Principio: l’omologa richiede fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: mito n. 6.

  6. Tribunale di Napoli, sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023. Principio: il tribunale ha piena cognizione sulla composizione negoziata e può verificare la veridicità della relazione finale; la praticabilità delle soluzioni va valutata in concreto. Rilevanza: miti n. 1 e n. 3.

  7. Tribunale di Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024 e Tribunale di Pesaro, ordinanza del 9 agosto 2023. Principio: la pendenza dell’impugnazione sul semplificato impedisce una nuova composizione negoziata; la rinuncia al semplificato nei quattro mesi precedenti ne preclude l’accesso. Rilevanza: mito n. 7, sugli effetti “a valle” del decreto.

  8. Tribunale di Avellino, ordinanza del 19 aprile 2023. Principio: al semplificato si applica il procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti, con fumus valutato sui presupposti di accesso. Rilevanza: mito n. 2, sull’uso corretto della fase prenotativa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo seguendo la sequenza della procedura, dal momento in cui la composizione negoziata è ancora aperta fino all’esecuzione del piano. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Rileggiamo il fascicolo della composizione negoziata prima della chiusura: verbali degli incontri, proposte inviate ai creditori, aggiornamenti contabili, per verificare che la buona fede delle trattative sia documentata e non solo dichiarata.
  2. Calcoliamo il termine dei sessanta giorni dalla data effettiva di comunicazione della relazione finale e costruiamo a ritroso il calendario di lavoro, senza contare su proroghe che la giurisprudenza esclude.
  3. Predisponiamo proposta e piano di liquidazione con i documenti dell’art. 39 CCII, valutando se e come formare le classi e come trattare i privilegiati incapienti secondo l’art. 84, comma 5.
  4. Costruiamo il confronto con la liquidazione giudiziale insieme ai commercialisti dello staff: stime di realizzo, costi, graduazione, percentuali per ciascuna classe, in modo che l’utilità per ciascun creditore sia misurabile.
  5. Valutiamo l’offerta del terzo per l’azienda o per singoli beni, verificando la sua tenuta rispetto al mercato in vista dei controlli previsti dall’art. 25-septies.
  6. Depositiamo la domanda, anche con riserva quando serve, e chiediamo tempestivamente le misure protettive e cautelari degli artt. 54-55 CCII se il patrimonio è esposto a esecuzioni.
  7. Gestiamo la fase dell’ausiliario: integrazioni nei quindici giorni, risposte ai rilievi, produzione documentale mirata.
  8. Curiamo la comunicazione ai creditori dell’elenco dell’art. 39, verificando indirizzi PEC e raccomandate, per prevenire contestazioni sul contraddittorio.
  9. Analizziamo e contestiamo le opposizioni, oppure, se assistiamo un creditore, redigiamo l’opposizione entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.
  10. Seguiamo reclamo e ricorso per cassazione nei termini di trenta giorni, e affianchiamo l’impresa nella fase di esecuzione con il liquidatore, per ridurre il rischio di risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema la competenza decisiva è l’ultima: la qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere i criteri con cui l’esperto conduce le trattative e redige la relazione finale, cioè il documento su cui il tribunale costruisce il primo vaglio del concordato semplificato. Lavorare sulla procedura con questa prospettiva consente di preparare il semplificato mentre le trattative sono ancora in corso, quando c’è ancora tempo per correggere ciò che il giudice potrebbe contestare.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi nei passaggi più delicati, dal deposito al reclamo fino al ricorso di legittimità. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la parte giuridica (ritualità, prelazioni, contraddittorio) e quella economica (stime, piano di liquidazione, confronto con la liquidazione giudiziale) vengono costruite in parallelo, perché nel concordato semplificato l’una non regge senza l’altra.

Chiusura

Il concordato semplificato funziona, ma funziona solo per chi ne rispetta la sequenza: composizione negoziata seria, relazione finale positiva, sessanta giorni non prorogabili, controllo sostanziale del tribunale, comunicazione ai creditori, udienza, decreto, esecuzione. Ogni mito che abbiamo esaminato salta uno di questi passaggi, e ogni salto può trasformare lo strumento in un’anticamera della liquidazione giudiziale. L’informazione corretta è la prima difesa, e in questa procedura arriva in tempo solo se arriva prima della relazione finale.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato semplificato è il figlio diretto della composizione negoziata: l’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso delle trattative da cui la procedura prende avvio e può quindi impostare la strada del semplificato fin dalla fase negoziale, con il supporto dello staff di avvocati e commercialisti per la parte economica del piano.

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